Post on 27-Jan-2021
transcript
LLUUGGLLIIOO 22001188
Informative e news per la clientela di studio
Le news di luglio pag. 2 La gestione delle casse previdenziali professionali pag. 4 La scadenza del 31 luglio 2018 per il pagamento della prima o unica rata
delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle notificate nel 2017 pag. 6 Prorogata al 20 agosto la comunicazione delle locazioni brevi pag. 8 Credito d’imposta ricerca e sviluppo – I chiarimenti dell’Agenzia pag. 10 Nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica pag. 12 Dal 1° luglio 2018 divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle
retribuzioni pag. 15 Pubblicato in G.U. il decreto attuativo del credito d’imposta per la
formazione del personale Impresa 4.0 pag. 18 No della UE al reverse charge nei rapporti tra consorziati e loro consorzi pag. 20
Le procedure amministrative e contabili in azienda
Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario pag. 22
Occhio alle scadenze
Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2018 pag. 27
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 2
Informative e news per la clientela di studio
ACCONTI IRPEF
Regolarizzazione del minor acconto Irpef versato a causa dello slittamento dell’IRI
La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto a partire dal periodo di imposta 2017 l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), inserendo la nuova disposizione all’articolo 55-bis, D.P.R. 917/1986. Viene previsto che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires (24%), nella misura in cui lo stesso reddito rimanga nel circuito aziendale. La Legge di Bilancio per il 2018 ha rinviato la decorrenza della disposizione inserita nell’articolo 55-bis, D.P.R. 917/1986 al periodo di imposta 2018. Il socio che, avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo, abbia versato minori acconti su base previsionale rispetto a quelli calcolati con il metodo storico per il periodo di imposta 2017, non potendo conoscere il successivo rinvio dell’entrata in vigore della nuova disposizione, non è sanzionabile per omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997. In concreto, il contribuente dovrà pagare la differenza derivante dal modello Redditi PF 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, compilando i righi RS148, “Rideterminazione dell'acconto”, e RN38, “Acconti”.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47, 22/06/2018)
BONUS QUOTAZIONE BORSA PMI
Credito di imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione in borsa delle pmi
La Legge di Bilancio per il 2018 ha stabilito che le pmi che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito di imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 500.000 euro. L’istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto va presentata all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it dal mese di ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo. Entro il 30 aprile dell’anno successivo, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
(Ministero dello sviluppo economico, Decreto 23/04/2018, G.U. n. 139 del 18/06/2018)
ANOMALIE STUDI SETTORE Inviate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2014-2015-2016
L’Agenzia delle entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016 che sono comunicate ai contribuenti mediante pubblicazione nel “Cassetto fiscale”. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano delegato l’intermediario che ha presentato telematicamente la dichiarazione dei redditi a ricevere le comunicazioni di anomalia, l’Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di posta elettronica certificata che la sezione degli studi di settore è stata aggiornata. A seconda delle anomalie segnalate, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa ovvero segnalare qualsiasi nota in merito alle anomalie comunicategli utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2018”.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 121001, 18/06/2018)
mailto:dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 3
INCASSI TRAMITE POS
Nessuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con carta di credito o di debito
Il Ministero dello sviluppo economico ha sollecitato il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla sanzionabilità dei soggetti che rifiutano di incassare mediante carta di credito o di debito le vendite di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali. L’obbligo di installazione del POS ovvero la mancata accettazione di pagamenti mediante carta di credito o di debito non prevede ad oggi alcuna sanzione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di decreto che prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro in caso di violazione dell’obbligo e ha suggerito di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione degli obblighi all’interno dell’ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali e professionali.
(Consiglio di Stato, parere n. 1446, 01/06/2018)
ACCESSO AL CREDITO Le banche devono motivare alle imprese il non accoglimento delle domande di finanziamento
L’Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni che rappresentano le micro, piccole e medie imprese hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire al fine di rendere trasparenti le ragioni sottostanti l’eventuale mancato accoglimento delle richieste di finanziamento. Su richiesta dell’impresa, la banca deve fornire entro 30 giorni indicazioni utili all’impresa sulle possibili aree di miglioramento riguardo in particolare: la struttura finanziaria, la capacità reddituale, le garanzie prestate e/o gli elementi informativi messi a disposizione della banca per la sua valutazione.
(ABI-Associazioni delle imprese, comunicato stampa congiunto, 22/06/2018)
VOLUNTARY DISCLOSURE Nuova regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero
L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero da parte di contribuenti residenti fiscalmente in Italia in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o frontalieri. Non sono oggetto di regolarizzazione tutte le attività e le somme già oggetto di precedente collaborazione volontaria. La procedura prevede che la regolarizzazione della posizione fiscale avvenga con il versamento del 3% a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, del valore delle somme in giacenza al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda l'adesione, il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa. Il pagamento potrà essere effettuato o in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o ripartito in 3 rate. La circolare n. 12 del 13 giugno 2018 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’attuazione della nuova disposizione, contenuta nell’articolo 5-septies, D.L. 148/2017.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 110482, 01/06/2018)
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 4
Informative e news per la clientela di studio
LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI
La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito
professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di
appartenenza i dati necessari per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di
competenza del periodo d’imposta 2017.
Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di
previdenza, con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di
quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei
vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.
Categoria Sito di riferimento Termine invio Termine di versamento
Attuari, chimici,
geologi, dottori
agronomi e dottori
forestali
www.epap.it
Modello 2/18 entro il
31/07/2018
in via telematica
• 5/4 - I acconto pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale
• 5/8 – II acconto pari al 35% dei contributi dovuti
• 15/11 dell’anno successivo – saldo
Agrotecnici
www.enpaia.it
Modello GSAG/CR entro il
30/11/2018 in via telematica 1/8/2018
Periti agrari Modello GSAG/CR entro il
30/11/2018 in via telematica
Avvocati www.cassaforense.it Modello 5/2018 entro il
1/10/2018 in via telematica
1° rata: 31/07/2018
2° rata: 31/12/2018
Biologi www.enpab.it Modello 1.2018 entro il
07/08/2018
1° rata: 30/09/2018
2° rata: 30/12/2018
Consulenti del
lavoro www.enpacl.it
Modello 18/red entro il
17/09/2018 da inviare
telematicamente
17/09/2018 oppure in 4
rate 17/9, 16/10, 16/11 e
17/12)
Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
www.cnpadc.it
Modello A entro il 15/11/2018
da inviare telematicamente
tramite il servizio SAT PCE
17/12/2018
Dottori
commercialisti ed
esperti contabili
(Cassa ragionieri)
www.cassaragionieri.i
t
Modello A/19 entro il
31/07/2018 in via telematica
Acconto: 17/09/2018
Saldo: 17/12/2018
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 5
Farmacisti www.enpaf.it Non prevista
1° rata: 28/04/2018
2° rata: 31/05/2018
3° rata: 31/07/2018
Geometri www.cassageometri.i
t
Quadro RR sezione III del
modello Rediti 2018 Persone
fisiche entro il 31/10/2018 in
via telematica
Unica soluzione:
2/07/2018 oppure in
forma rateizzata
Giornalisti www.inpgi.it Modello RED-GS entro il
31/07/2018 in via telematica
31/10/2018 oppure in 3
rate (31/10, 30/11 e
31/12) con maggiorazione
Infermieri
professionali,
assistenti sanitari,
vigilatrici d’infanzia
www.enpapi.it Modello UNI/2018 entro il
10/09/2018 in via telematica
In sei rate di cui l’ultima a
saldo entro il 10/12/2018
Ingenieri, architetti www.inarcassa.it Modello DICH/2018 entro il
31/10/2018 in via telematica 31/12/2018
Medici,
odontoiatrici www.empam.it
Modello D/2018 per la quota
B entro il 31/07/2018 in via
telematica o con
raccomandata semplice
Saldo 2017 quota B:
31/10/2018
Notai www.cassanotariato.i
t Non prevista
Il contributo mensile va
pagato entro la fine del
mese successivo a quello
di competenza
Periti industriali www.eppi.it Modello EPPI 03 entro il
1/10/2018 in via telematica 1/10/2018
Psicologi www.enpap.it Modello redditi Ord. entro il
1/10/2018 in via telematica
Acconto: 01/03/2018
Saldo: 01/10/2017
Veterinari www.enpav.it Modello 1/2018 entro il
30/11/2018 in via telematica 28/02/2019
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 6
Informative e news per la clientela di studio
LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA
RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017
Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d.
“Rottamazione-bis”) relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in
cui è stato affidato il carico all’agente della riscossione:
a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola
con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.
In questi giorni l’Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la
Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la
definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il
prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l’addebito diretto delle
somme dovute da consegnare all’istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di
pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).
TIPOLOGIA
ROTTAMAZIONE
SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dal 1/1/2017
al 30/09/2017
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il
31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il
31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il
30/11/2018 e l’eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000
al 31/12/2016, per i quali non
è stata presentata la
domanda di definizione entro
il 21/04/2017
Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il
31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il
31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000
al 31/12/2016, per i quali era
in essere una rateizzazione
al 24/10/2016 e vi erano rate
scadute al 31/12/2016
Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall’Agenzia
delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018.
Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione,
comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell’avvenuto
pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018
ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la
seconda il 30/11/2018 e l’eventuale terza il 28/02/2019
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 7
Si ricorda alla gentile Clientela che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di
eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto
della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute. In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da
piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 8
Informative e news per la clientela di studio
PROROGATA AL 20 AGOSTO LA COMUNICAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI
Entro il prossimo 20 agosto 2018 i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono inviare all’Amministrazione finanziaria i dati
dei contratti conclusi per il loro tramite nel corso del 2017.
Tale comunicazione, originariamente in scadenza lo scorso 30 giugno, è stata oggetto di proroga,
appunto al 20 agosto, ad opera del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate datato
20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018.
Le locazioni brevi
Il D.L. 50/2017 ha introdotto la disciplina delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di
immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017:
• è consentita l’applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell’imposta
sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%;
• tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di
concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario;
• dette locazioni possono comprendere la pulizia dei locali e il cambio della biancheria, senza
che tali servizi aggiuntivi comportino una riqualificazione in attività commerciale.
Il ruolo degli intermediari
Qualora nella stipula della locazione breve intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti
nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione
dei dati all’Amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello a cui si riferiscono i predetti dati.
Quindi, entro il 30 giugno 2018, era in scadenza la comunicazione dei dati relativi ai contratti 2017,
temine che come detto è stato prorogato al 20 agosto 2018.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11,
comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della
sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni
successivi alla scadenza.
Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento
dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al
beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.
Il locatore potrà considerare tale ritenuta:
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 9
• a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di
locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi,
ovvero molti oneri da far valere all’interno della propria dichiarazione dei redditi);
• ovvero a titolo d’imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.
La comunicazione e la proroga
Con il provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132395 del 12 luglio 2017,
sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:
• trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia delle
entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate, una comunicazione che
per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti
relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può
essere effettuata anche in forma aggregata.
• ritenuta d'acconto: l’intermediario che intervenga nel pagamento/incasso del corrispettivo,
deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a
dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4,
D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l’obbligo di comunicazione dei
dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.
Tale comunicazione, come detto, deve essere resa attraverso le specifiche tecniche che l’Agenzia
delle entrate ha rilasciato solamente il 12 giugno 2018 (a meno di 20 giorni dalla scadenza
prefissata).
Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo
termine per l’effettuazione dell’adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel
2017 (quindi tale proroga opera solo per quest’anno, visto il ritardo di emanazione delle specifiche
tecniche), il termine per la trasmissione dei dati è prorogato. La proroga di 60 giorni dal 12 giugno
avrebbe portato la scadenza all’11 agosto; tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo
compreso tra il 1° e il 20 agosto (sospensione feriale dei termini), il termine viene fissato al 20
agosto 2018.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 10
Informative e news per la clientela di studio
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l’Agenzia delle entrate interviene per chiarire
l’applicazione concreta del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli
investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.
Il credito d’imposta
L'articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente (da ultimo con la Legge di
Stabilità per il 2017), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello incorso al 31 dicembre 2020", un credito di imposta per investimenti in misura pari al
50% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".
Sono destinatari dell’agevolazione:
• tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti
d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano;
• imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano
che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e
sviluppo;
• imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano
che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti
all’estero.
Il beneficio è cumulabile con:
• superammortamento e iperammortamento;
• nuova Sabatini;
• Patent Box;
• incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace);
• incentivi agli investimenti in start up e pmi innovative;
• fondo centrale di garanzia.
Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o
estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature
di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 11
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica,
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite
da fonti esterne.
I chiarimenti della risoluzione n. 46/E/2018
Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018 l’Agenzia delle entrate,
rispondendo a un interpello presentato da un’impresa, coglie l’occasione per esprimersi sul tema.
Il caso esaminato riguarda un contribuente la cui attività principale consiste “nell’organizzazione, in
modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni
ed eventi fieristici”, attività che si inquadrano, costituendone attuazione, in un ampio programma di
riorganizzazione del processo aziendale in una logica di smart factory.
Tale attività è stata ottenuta tramite l’adozione e l’introduzione di numerose tecnologie di
avanguardia, che però risultavano già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici
(incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la
digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria conclude che gli investimenti in questione non possano
qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del
credito di imposta.
Mancano sia il requisito della novità che il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso
tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Si tratta quindi di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso;
vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella
realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-
patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.
Tali conclusioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti concernente le
immobilizzazioni immateriali, quali l’acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di software
preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.
Più in generale, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre,
• le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che
utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
• l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
• la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
• l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
• la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 12
Informative e news per la clientela di studio
NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia interviene nuovamente sul tema della
fatturazione elettronica; le indicazioni fornite riguardano prima di tutto la disciplina dei subappalti
nella catena della pubblica amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è
divenuta obbligatoria dallo scorso 1° luglio, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite
anche relativamente alle forniture di carburante da autotrazione, settore nel quale l’obbligo di
utilizzo della fatturazione elettronica è stato rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L.
79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la scheda carburante (seppure con pagamento
tracciato).
Di seguito si propongono schematicamente i chiarimenti forniti.
Fatturazione elettronica e carburanti
Tipologie di
cessione
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal
2019) riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra
grossista e distributore.
Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per
aerei ed imbarcazioni).
La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla
fatturazione elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sono però
concesse se il pagamento avviene con mezzi tracciati.
Soggetti
identificati
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante
effettuata da soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in
Italia ai fini Iva.
Come segnalato dall’Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura
elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia
assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano
richiesta.
Fatturazione
differita
Le fatture differite emesse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione
elettronica, anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla
fattura elettronica.
Trasmissione
delle fatture
elettroniche
Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per
l’effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta.
In caso di fattura immediata, questa deve essere contestualmente inviata tramite il
Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni,
l’Agenzia ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo,
comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
E’ invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla
data di formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo SdI effettua
sul file inoltrato.
Scarto e reinvio In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 13
inesistente) viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al
soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.
In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il
cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è
necessaria una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione
di alcuna nota di variazione al SdI.
L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada
preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla
notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile,
è possibile alternativamente:
• l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un
collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente
stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la
tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
• l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una
specifica numerazione (ad esempio, numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad
identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la
numerazione di quella scartata).
Fatturazione elettronica e appalti
Ambito soggettivo
di applicazione
L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei
soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle
comunicazioni alla stazione appaltante prescritte dalla legge.
Sono invece esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che
cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto
principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con
l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni
all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari
alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Committente
società controllata
dalla P.A.
Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una
società controllata dalla P.A. non opera l’obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica.
Concorsi Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un
contratto di appalto nei confronti della P.A. l’obbligo di fatturazione elettronica non si
estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.
Registrazione e conservazione
Registrazione La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di
registrazione delle fatture attive e passive.
Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da
allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Conservazione È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 14
elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.
Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così
come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in
Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza.
Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le
fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in
conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.
Tale servizio non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto
passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in
generale.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 15
Informative e news per la clientela di studio
DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti,
pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una
sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere
retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l’applicazione di
una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora
diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a
quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L’obbligo di pagamento della
retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al
fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche
dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ambito applicativo
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non
possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci
di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.
In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme
soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento,
le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto
applicabile al rapporto di lavoro.
Forme di pagamento ammesse
La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro
(o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:
• bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un
c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato (per “comprovato impedimento” si intende la circostanza in cui
il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale,
del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 16
Si fa poi presente che nella Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018 l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:
• la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;
• il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei
predetti sistemi di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il
bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno
emesso venga annullato prima dell’incasso).
Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di
lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato
a buon fine.
Prestazioni coinvolte
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
• tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale “È
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento
del rapporto (pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di
lavoro intermittente o apprendistato, etc.);
• i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2222, cod. civ., e
• i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad
esempio, in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie
analoghe, si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.
Esclusioni
Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:
• instaurati con le P.A. (di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
• domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL
per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti
autonomi di natura occasionale.
Aspetti sanzionatori
Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e
che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante
sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
In riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore l’INL ha chiarito che trovano
applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di
diffida in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 17
L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a
condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30
giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza
sarà possibile presentare:
• ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL ovvero
• scritti difensivi.
Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene
trovi applicazione l’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il
divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro,
pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.
In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni
ministeriali.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 18
Informative e news per la clientela di studio
PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPRESA 4.0
È stato pubblicato negli scorsi giorni in G.U. il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 recante
le disposizioni applicative del credito d’imposta conseguente al sostenimento delle spese di
formazione del personale dipendente nell’ambito del piano nazionale impresa 4.0.
Le spese cui si fa riferimento sono quelle sostenute dalle aziende nel corso del 2018 al fine di
formare i propri dipendenti nell’acquisizione e/o crescita delle competenze tecnologie necessarie
alla realizzazione dei processi posti in essere dall’azienda stessa nell’ambito della propria attività
rientrante in Impresa 4.0.
Si ripercorre nel dettaglio il contenuto del decreto.
Credito d'imposta
Alle aziende che formano il proprio personale in ambito Impresa 4.0 è riconosciuto un credito
d'imposta pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Si somma a tale credito un importo massimo di 5.000 euro previsto a vantaggio delle aziende prive
dell’organo di revisione a fronte della spesa che queste dovranno sostenere al fine di ottenere la
certificazione contabile delle spese ammesse al beneficio (tale ulteriore importo deve comunque
trovare capienza nel maggior limite di 300.000 euro).
Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello di sostenimento delle spese ammissibili con modello F24 presentato telematicamente, esso
dovrà essere riportato nel modello dichiarativo (quadro RU) dell’anno in cui la spesa risulta
sostenuta e degli anni in cui il credito sarà utilizzato. Il credito non concorre alla formazione né del
reddito Irpef/Ires nè della base imponibile Irap, nè rileva al fine della determinazione del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi.
Spese ammesse al beneficio
Sono ammesse a godere del beneficio le spese sostenute dall’azienda relativamente al personale
dipendente impegnato nelle attività di formazione Impresa 4.0 e con il solo riferimento al costo
azienda inteso come retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, oltre
ai ratei e alle indennità di trasferta eventualmente erogate al lavoratore.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 19
Costo azienda
+ retribuzioni lorde compresi i contributi
+ ratei
+ indennità di trasferta
Sono ammesse anche le spese sostenuto per il proprio personale che partecipi in qualità di
docente ma limitatamente ad un importo massimo che non può superare il 30% della retribuzione
complessiva annua spettante al dipendente.
Attività di formazione agevolate
Costituiscono attività di formazione agevolate quelle riguardanti le seguenti tecnologie e sempre
che esse siano espressamente disciplinate dai contratti collettivi:
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
Documentazione necessaria
In merito alla documentazione richiesta per l’attribuzione dell’agevolazione, il citato decreto
prevede che l’azienda debba conservare presso di se una apposita relazione illustrativa
predisposta:
dal docente se la formazione è interna
dal formatore se la formazione è stata commissionata a terzi
Allo stesso tempo l’effettivo sostenimento delle spese dovrà essere certificato dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti se esistente ovvero da un revisore terzo.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 20
Informative e news per la clientela di studio
NO DELLA UE AL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI
TRA CONSORZIATI E LORO CONSORZI
Come è noto la Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto una nuova lettera a-quater) al comma 6
dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 al fine assoggettare al regime del reverse charge anche le
prestazioni effettuate dalle consorziate nei confronti di consorzi che, essendo fornitori della P.A.,
applicano l’Iva in regime di split payment.
L'intervento normativo, come anche ribadito in sede parlamentare, persegue l'obiettivo di alleviare
gli effetti finanziari prodotti in capo ai fornitori della P.A. a seguito della introduzione del
meccanismo noto come “split payment” nell’articolo 17-ter del Decreto Iva.
Relativamente a tale disposizione, tuttavia, occorre evidenziare che affinché la stessa possa
esplicare efficacia, è necessario che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi la misura speciale di
deroga di cui all’articolo 395, Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che “il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad
introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione
dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
Come precisato infatti dall’Agenzia nella circolare n. 20/E/2016, la previsione in commento
necessita di una preventiva autorizzazione da parte degli organismi europei, non rientrando fra le
operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il
soggetto tenuto al versamento dell’Iva sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o
prestatore (si veda articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE), né fra quelle – a carattere
temporaneo – per le quali gli Stati membri possono prevedere l’applicazione del meccanismo del
reverse charge fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni (si veda l’articolo
199-bis della Direttiva 2006/112/CE).
In attesa di detta autorizzazione la richiamata circolare n. 20/E/2016 aveva precisato che i
consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall’articolo 34,
comma 1, D.Lgs. 163/2006, ossia:
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
• i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602, cod. civ..
Secondo l’Agenzia delle entrate debbono, pertanto, ritenersi esclusi dall’ambito applicativo della
disposizione in argomento:
• i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’articolo 37, D.Lgs. 163/2006;
• le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito
con modificazioni dalla L. 33/2009.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 21
A distanza di 2 anni e mezzo dalla introduzione della lettera a-quater) al sesto comma dell’articolo
17, D.P.R. 633/1972 è intervenuta la Commissione Europea con la Comunicazione n. 484 del
21 giugno 2018 per affermare che “dal momento che l’Italia non ha dimostrato la necessità della
misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per
le amministrazioni fiscali a norma dell’articolo 395, Direttiva Iva, la richiesta non soddisfa le
condizioni di cui al suddetto articolo”.
A questo punto il Governo Italiano dovrà decidere se adeguarsi alla posizione espressa dalla
Commissione Europea e quindi promuovere le azioni volte alla rimozione della citata previsione
normativa oppure presentare nuove argomentazioni a sostegno della necessità di detta misura.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 22
Le procedure amministrative e contabili in azienda
SCADE IL 31 LUGLIO 2018 IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE DI
SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA
BANCARIO
Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell’ABI del 13 gennaio
2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di
sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema
bancario. L’Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana
(ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:
• “imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
• “imprese in sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il
rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
• “imprese e PA” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..
In particolare dal 1° luglio 2015 l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle pmi operanti in Italia
di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero
per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento
dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).
Le modalità di richiesta della sospensione o dell’allungamento dei finanziamenti
Requisito oggettivo per accedere all’iniziativa “imprese in ripresa” è che i contratti di
finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile
2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell’arco
temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari
valutano l’impresa ai fini dell’accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle
condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a
non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.
Sospensione mutui o leasing
Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing
comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della
sospensione l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione
finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le
operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e
identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta
di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall’ambito di
applicazione i contratti di leasing operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano
nell’attività di impresa.
Allungamento mutui chirografari o ipotecari
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 23
I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i
mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un’altra opzione per
fruire dell’allungamento della durata dei contratti: qualora l’impresa avvii entro 12 mesi dall’atto di
rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di
aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall’istituto bancario
come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da
oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell’impresa
nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di “moratoria” di un
contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o
ipotecario.
L’ABI ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari
aderenti all’Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-
2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf)
e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale
dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di
allungamento dei finanziamenti
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-
2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015_.pdf
Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla
presentazione dell’istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio
2018. L’impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la
sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della
domanda possono essere richiesti dall’istituto di credito/intermediario finanziario copia dell’ultimo
bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra
informazione utile alla banca o all’intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità
aziendale della pmi (può essere richiesto anche un business plan pluriennale in alcuni casi).
Le agevolazioni contenute nell’Accordo per il Credito 2015 hanno come riferimento principale la
sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi ovvero
l’allungamento della durata dei finanziamenti chirografari ed ipotecari. Tali operazioni non
comportano particolari problematiche dal punto di vista contabile, in quanto si verificherà il
pagamento del debito secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario
(l’impresa dovrà farsi rilasciare copia del nuovo piano di ammortamento).
Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione
finanziaria
La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di leasing immobiliari
ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di leasing mobiliari comporta le seguenti
conseguenze:
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdfhttps://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdfhttps://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015_.pdfhttps://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_imprese_Accordo2015_.pdf
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 24
- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing
saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della
moratoria;
• l’esercizio dell’opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
• le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine
del periodo di moratoria.
La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei leasing mobiliari o di 12 mesi dei leasing
immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare
superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli
interessi pagati nel periodo di sospensione.
Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16
febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria
delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata
“Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico” è coerente con quanto
affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di
bilancio.
La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede
che a fronte dell’allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione
del numero e dell’entità dei canoni, l’impresa ridetermini i costi di competenza dell’esercizio
interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing
ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell’eventuale
maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta
la durata effettiva dell’utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale
tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.
Esempio contabile di applicazione della moratoria del contratto di locazione finanziaria
In data 1° gennaio 2015 una pmi operante nel campo dell’automazione industriale ha stipulato un
contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il valore corrente del
cespite era pari a 120.000 euro. Il contratto prevedeva il versamento anticipato di un maxi-canone
pari a 20.000 euro, e il versamento di 20 canoni trimestrali posticipati pari a 5.000 euro cadauno,
oltre ad un’opzione per l’esercizio del riscatto del bene da esercitare al termine della durata
contrattuale al prezzo di 1.000 euro. Il locatario richiede in data 9 marzo 2018 la sospensione del
pagamento delle quote capitale dei canoni di leasing e soddisfando i requisiti soggettivi ed
oggettivi previsti la moratoria viene accordata da parte della società di leasing. L’impresa viene
ammessa alla moratoria a fare data dal 1° gennaio 2018 (i canoni di leasing aventi scadenza
originaria 31/03/2018 e 30/06/2018 vengono addebitati con la sola quota interessi). L’esercizio
dell’opzione di riscatto del bene viene postergato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.
PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO
N° rata Data Rata Quota interesse Quota capitale
01/01/2015
0 01/01/2015 20.000 20.000
1 31/03/2015 5.000 1.848 3.152
2 30/06/2015 5.000 1.775 3.225
3 30/09/2015 5.000 1.700 3.300
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 25
4 31/12/2015 5.000 1.624 3.376
5 31/03/2016 5.000 1.546 3.454
6 30/06/2016 5.000 1.466 3.534
7 30/09/2016 5.000 1.385 3.615
8 31/12/2016 5.000 1.301 3.699
9 31/03/2017 5.000 1.216 3.784
10 30/06/2017 5.000 1.128 3.872
11 30/09/2017 5.000 1.039 3.961
12 31/12/2017 5.000 948 4.052
13 31/03/2018 5.000 854 4.146
14 30/06/2018 5.000 758 4.242
15 30/09/2018 5.000 660 4.340
16 31/12/2018 5.000 560 4.440
17 31/03/2019 5.000 458 4.542
18 30/06/2019 5.000 353 4.647
19 30/09/2019 5.000 245 4.755
20 31/12/2019 5.000 135 4.865
TOTALI 120.000 21.000 99.000
Riscatto 31/12/2019 1.000 1.000
TOTALI
121.000 21.000 100.000
PIANO DI AMMORTAMENTO POST MORATORIA
N° rata Data Rata Quota interesse Quota capitale
0 01/01/2015
0 01/01/2015 20.000 20.000
1 31/03/2015 5.000 1.848 3.152
2 30/06/2015 5.000 1.775 3.225
3 30/09/2015 5.000 1.700 3.300
4 31/12/2015 5.000 1.624 3.376
5 31/03/2016 5.000 1.546 3.454
6 30/06/2016 5.000 1.466 3.534
7 30/09/2016 5.000 1.385 3.615
8 31/12/2016 5.000 1.301 3.699
9 31/03/2017 5.000 1.216 3.784
10 30/06/2017 5.000 1.128 3.872
11 30/09/2017 5.000 1.039 3.961
12 31/12/2017 5.000 948 4.052
13 31/03/2018 854 854 0
14 30/06/2018 854 854 0
15 30/09/2018 5.000 854 4.146
16 31/12/2018 5.000 758 4.242
17 31/03/2019 5.000 660 4.340
18 30/06/2019 5.000 560 4.440
19 30/09/2019 5.000 458 4.542
20 31/12/2019 5.000 353 4.647
21 31/03/2020 5.000 245 4.755
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 26
22 30/06/2020 5.000 135 4.865
TOTALI
121.708 22.708 99.000
Riscatto 30/06/2020 1.000 1.000
TOTALI 122.708 22.708 100.000
In data 31 marzo 2018 e 30 giugno 2018 il locatario contabilizza i canoni di leasing versati che
corrispondono agli interessi maturati sul debito residuo alla data di inizio della moratoria (854 euro
per ciascuna delle 2 rate). Riguardo gli effetti sul Conto economico, il totale degli importi ancora
dovuti dal locatario alla società di leasing alla data del 1° gennaio 2018 (pari a 41.708 euro) deve
essere ripartito pro-rata temporis lungo la durata residua prolungata fino al 30 giugno 2020. Tale
trattamento contabile si deve applicare anche alla quota di maxi-canone non ancora “spesato” alla
data del 1° gennaio 2018 pari a 8.000 euro (cioè pari al maxi-canone iniziale di 20.000 meno la
quota “spesata” con la tecnica dei risconti attivi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 pari a 4.000 euro
per ciascuna annualità).
Il nuovo canone di competenza annuale dal 1° gennaio 2018 va calcolato rapportando la somma
dei canoni da pagare dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 (41.708/2,5), diventando di 16.683,20
euro e il maxi-canone residuo di competenza annuale va calcolato con lo stesso criterio
(8.000/2,5), diventando di 3.200 euro. Il costo di competenza degli esercizi 2018 e 2019 diventa
pertanto di 19.883,20 euro mentre il costo di competenza dell’esercizio 2020 (escludendo il
riscatto) diventa di 9.941,60 euro.
In caso di utilizzo dello stesso conto contabile per la contabilizzazione del maxi-canone e dei
canoni trimestrali di leasing (“Canoni di leasing macchinario”), alla data del 31 dicembre 2018
sarà necessario iscrivere un rateo passivo di 4.975,20 euro e il risconto attivo del maxi-canone
di 4.800 euro per allineare il costo di competenza pari a 19.883,20 euro all’importo risultante
dal mastrino contabile di 19.708 euro (dato dai canoni pagati nel 2018 più il giroconto del maxi-
canone di 8.000 euro). Con lo stesso criterio derivante dal raffronto tra la quota derivante dal
mastrino contabile e la quota di competenza annuale andranno gestite anche le scritture di
competenza degli esercizi 2019 e 2020.
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 27
Occhio alle scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2018, con il commento
dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d’esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31 31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64 31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97 1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30 31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63 30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11 31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44 1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77 31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10 30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione 2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4% 20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio
1° rata 2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16 16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49 20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82 17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15 16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48 16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto
1° rata 20 agosto
2° rata 20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33 17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66 16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99 16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
senza maggiorazione 2 luglio
con maggiorazione 20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 28
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 luglio
Bilancio non approvato 31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 agosto
Bilancio non approvato 31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018
Per tutti 30 novembre
SCADENZE FISSE
16 luglio
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il
mese di giugno (codice tributo 6006).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma
3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento iva annuale – V rata
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017,
risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire
dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in
partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla
fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali
all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 29
di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese precedente.
19 luglio
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%,
degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero
effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 giugno.
20 luglio
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al
mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza
mensile.
Dichiarazione Moss
Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il
Portale Moss relativamente al secondo trimestre 2018.
25 luglio
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale,
il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite
intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare
in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.
31 luglio
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati
nel mese di maggio.
Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2018 (Modello TR).
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle
retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti,
collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di
giugno.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di
Circolare mensile per l’impresa - luglio 2018 30
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.
Bonus autotrasportatori
Scade oggi il termine per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio
o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita
agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di
veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel
trimestre precedente.
Voluntary disclosure
Scade oggi il termine di presentazione:
• dell’istanza per la richiesta di regolarizzazione per le attività e le somme
detenute all’estero,
• della pec contenente la relazione accompagnatoria.
Scadenza versamento rottamazione bis 2018
Scade oggi il termine, per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma
ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive e hanno versato
entro il 31 marzo le rate omesse, il termine per il versamento dell’importo
condonato oltre interessi.
Scadenza versamento rottamazione ruoli dal 2000 al 2017
Scade oggi il termine, per coloro che hanno definito entro lo scorso 21/4 ruoli
affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 il pagamento della quarta rata.
Scade sempre oggi per coloro che hanno definito ruoli affidati all’agente della
riscossione entro il 30/9/2017 il pagamento del saldo o prima rata del dovuto.
15 agosto
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di
importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo
di lucro.