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- Normative:
D.Lgs 124/2004
D.L. 112/2008
Legge 183/2010
D.L. 70/2011
D.L. 5/2012
D.Lgs 149/2015
D.Lgs 151/2015
- Prassi:
Codice di comportamento ispettori 2014
Direttiva Sacconi 2008
Varie circolari, note ed interpelli del Ministero del lavoro
PRINCIPALI FONTI
FUNZIONE
ISPETTIVAD.Lgs 124/2004
Direttiva Sacconi
REPRESSIVA
Distinguendo tra:
“CONSULENZIALE”CIOE’ DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA REGOLARITÀ
TRASGRESSORE
EPISODICO
TRASGRESSORE
ABITUALE
Origine
dell’ispezione
PROGRAMMATA
DI INIZIATIVA
SU DENUNCIA
A VISTA
SOLO SE:
- NON SIA ATTIVABILE PRIMA LA CONC. MONOCRATICA
- SIA COMUNQUE NON INATTENDIBILE
- NON SIA ANONIMA (DIR.“SACCONI” - CIRC. ML 36/09)
IL PERSONALE ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO
IERI
• Ispettori del lavoro
• Ispettori degli Enti prev.li e assicurativi
• Personale Guardia di finanza
• Ispettori Agenzia Entrate
OGGI
• Ispettorato Nazionale del
lavoro (D.Lgs 149/2015)
• Personale Guardia di finanza
• Ispettori Agenzia Entrate
Art. 1. Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di
seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle
medesime condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e
contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un
immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti
previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
PROCEDURA
− Preparazione all’ispezione (in sede). L’accesso in
azienda deve essere limitato al tempo strettamente
necessario (*)
− Accesso in azienda
− Obbligo di qualificarsi (vedi slide successiva)
− Le attribuzioni ed i poteri degli ispettori in base alla
qualifica
− Il diritto del DDL all’assistenza del proprio consulente o
del legale
(*)
Vedasi anche protocollo d’intesa
Min.Lav./Consiglio nazionale CDL
del 15.02.2012
LA PROCEDURA
• L’accertamento dei fatti avvenuti in presenza
dell’ispettore
• L’accesso agli atti
• L’eventuale acquisizione delle dichiarazioni del DDL, dei
lavoratori o di terzi
Tutta l’attività svolta nel giorno
del primo accesso VERBALE
DI 1° ACCESSO
ISPETTIVO
LA PROCEDURA
I VERBALI
• verbale di primo accesso ispettivo
• verbale interlocutorio (eventuale)
• Il verbale unico conclusivo di accertamento e notificazione
Fonte: art.13 D.Lgs 124/2004, come sostituito dall’art.33
Legge 183/2010
IL VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO
Ruolo e contenuto
- “Fotografare” l’azienda nel primo giorno di accesso,
cioè:
- Identificare le persone trovate al lavoro
- Descrivere le loro attività
- Acquisire eventuali dichiarazioni
- Ogni altra richiesta, anche documentale
Vedi anche circ. Min.Lavoro n.41/2010
• Viene rilasciato per documentare “lo stato
d’avanzamento dell’ispezione” quando la medesima si
protragga
• Deve essere indicata la documentazione esaminata e
quella richiesta
• E’ necessaria l’espressa indicazione che gli accertamenti
sono in corso.
Circ. Min. Lav. n.41/2010
IL VERBALE INTERLOCUTORIO
IL VERBALE UNICO CONCLUSIVO
Ruolo:
verbale di accertamento e di notificazione degli illeciti
Contenuto:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida eprovvedendo al pagamento della somma (o solo pagando in casodi “diffida ora per allora”);
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelliche pur diffidabili non è stato adempiuto, attraverso il pagamentodella sanzione in misura ridotta ex art.16/689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai qualiproporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
3° capitolo
L’accertamento. I fatti accertati.
Il valore probatorio dei fatti accertati e delle dichiarazioni.
L’accesso agli atti
L’ACCERTAMENTO
Differenza sul piano probatorio tra fatti accertati dall’ispettore e
fatti a lui prospettati da terzi
Se accertati dall’ispettore
in quanto avvenuti in sua
presenza
Prova piena fino a
querela di falso ex
art.2700 cod.civ.
Se non avvenuti in sua
presenza nel senso che
gli sono stati riferiti
Semplici indizi non
vincolanti per il Giudice
In tale ambito vanno
classificate anche le
considerazioni ed i giudizi
personali dell’ispettore
espresse nel verbale
L’ACCERTAMENTO
Valore probatorio delle dichiarazioni del lavoratore
Pressoché nullo se le dichiarazioni non sono riscontrate da elementi oggettivi concordanti
(circ. Min.Lav. n.41/2010)
Quindi, in tali casi se l’ispezione non è ancora avviata
(cfr. Direttiva Sacconi 2008)
Proporre la conciliazione monocratica
QUALE PREVALE ?
DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA
DD.MM. 757/94 E 1951/94
DIRITTO DI DIFESA
ART.24, COMMA 7,
LEGGE 241/90
ACCESSO AGLI ATTI(es. DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI)
ACCESSO AGLI ATTI
• Orientamento fino al 2008: prevalenza di sentenze
favorevoli al DDL (vince il diritto di difesa sul diritto alla
riservatezza)
• Orientamento dal 2008 ad oggi (sentenze CDS 1842/08
e 736/09): negazione accesso
• Orientamento “intermedio”: CDS 9103/2010
CDS 4035/2013
4° capitolo
Le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio emergenti
dai verbali a seguito di accertamento ispettivo
CONSEGUENZE
DERIVANTI DA UN’ISPEZIONE
RECUPERO DIFFERENZE
• CONTRIBUTIVE
• PREMI ASSICURATIVI
• IMPOSTE
APPLICAZIONE SANZIONI
• VEDI SLIDE
SUCCESSIVA
SANZIONI
PENALI
- DELITTI (RECLUSIONE, MULTA)
- CONTRAVVENZIONI (ARRESTO, AMMENDA)
AMMINISTRATIVE (PECUNIARIE)
CIVILI (SOMME AGGIUNTIVE)
INTERDITTIVE (ES. SOSPENSIONE ART.14 D.LGS 81/2008
Sanzioni penali: combinazioni
Delitti
• Sola reclusione
• Reclusione e multa
• Reclusione o multa
• Solo multa
Conttravvenzioni
• Solo arresto
• Arresto e ammenda
• Arresto o ammenda
• Solo ammenda
Il D.Lgs 8/2016 ha abrogato (salvo
eccezioni) tutti i reati previsti con la
sola pena pecuniaria (multa o
ammenda). Vedi slides successive
Possibile ricorso alla
prescrizione obbligatoria
(vedi slides successive).Per la sola ammenda, solo in
caso di non depenalizzazione
Tipo di violazione Differ
enze
contri
butive
Sanzioni
civili
Sanzioni
penali
(dirette)
Sanzioni
amminist
rative
Sanzioni
interdittiv
e
Lavratore «in nero»
Italiano (unico caso su un
organico di 10 lavoratori
SI SI (evasione
contributiva)
NO SI NO
Lavratore «in nero»,
etracomunitario senza
permesso di soggiorno (un
caso su un organico di 10
lavoratori
SI SI SI SI SI
Mancato riposo settimanale NO NO NO SI NO
Riqualificazione contratto di
co.co.co. in lavoro
subordinato
SI SI (omissione
contributiva)
NO SI NO
Appalto illecito (senza
ricorso del lavoratore)
NO NO NO SI NO
Omesso versamento
contributi c/ditta.
SI SI NO NO NO
Tipo di
violazione
Differenz
e
contributi
ve
Sanzioni
civili
Sanzioni
penali
(dirette)
Sanzioni
amministrat
ive
Sanzioni
interdittive
Lavratore «in
nero»
Italiano (unico
caso su un
organico di 10
lavoratori
SI SI
(evasione
contributiva)
NO SI NO
Lavratore «in
nero»
Extracomunitari
o senza
permesso di
soggiorno (un
caso su un
organico di 10
lavoratori
SI SI SI SI SI
Mancato riposo
settimanale
NO NO NO SI NO
Riqualificazion
e contratto di
SI SI
(omissione
NO SI NO
Caratteristiche delle sanzioni
• Le sanzioni penali e le sanzioni
amministrative sono «personali», cioè
colpiscono l’autore della violazione (*)
• Le sanzioni civili e quelle interdittive
colpiscono l’azienda
• (*) per le sanzioni amministrative esiste una responsabilità solidale
dell’azienda.
Interpello
Art. 9
(Diritto di interpello)
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli
enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le
competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.
STRUMENTI DEFLATTIVI E ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO
• CONCILIAZIONE MONOCRATICA (Art.11 D.Lgs 124/2004)
• DIFFIDA (art.13 D.Lgs 124/2004)
• PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art.16 Legge 689/81)
• DIFFIDA ACCERTATIVA (Art.12 D.Lgs 124/2004)
• PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA (Art.15 D.Lgs 124/2004)
• DISPOSIZIONE (Art.14 D.Lgs 124/2004)
CONCILIAZIONE MONOCRATICA
→Può essere preventiva (pre-ispettiva) o contestuale
→Conciliatore unico e solo presso la D.t.l.
→Promuove rinunce o transazioni (solo “conservative”,
secondo il Ministero del Lavoro)
→Esclude l’applicazione di sanzioni amministrative e penali in
capo al DDL
→Sanzioni civili (somme aggiuntive) sulle somme conciliate:
calcolate come omissione contributiva
→Evita (o interrompe) l’ispezione
Art.11
D.lgs124
DIFFIDA
• Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi
• Modificata dal Collegato Lavoro (legge 183/2010)
• Necessaria la recuperabilità degli illeciti (sanabilità)
• L’adempimento deve essere effettuato entro 30 gg. ed ilpagamento entro i successivi 15 (salvo il caso della nuova maxi-sanzione sul lavoro nero, come modificata dal decreto attuativo del Jobs Act)
• Possibile applicazione anche per illeciti spontaneamentesanati (c.d. diffida “ora per allora”)
• Si paga il minimo della sanzione amministrativa, ovvero ¼della stessa se stabilita in misura fissa.
• Potere attribuito a tutti gli ispettori (lavoro, previdenza,fisco)
• Previsto un istituto analogo anche in materia di sicurezza(art.301-bis D.Lgs 81/2008)
Art.13/124
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
• Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi (di normameno conveniente della diffida)
• Si applica per quegli illeciti non diffidabili (per natura o perespressa previsione di legge)
• Si paga il minor valore tra il doppio del minimo ed il terzodel massimo della sanzione amministrativa.
• Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg. dallacontestazione
• Vi sono illeciti per i quali la legge non prevede il PMR, percui le sanzioni sono determinate direttamentenell’Ordinanza Ingiunzione
Art.16/689
DIFFIDA ACCERTATIVA
• Strumento per velocizzare la riscossione dei crediti di
lavoro
• Rispetto alla conciliazione monocratica presuppone la
certezza della pretesa del lavoratore
• Viene preceduta da una diffida ad adempiere e in difetto
da una un tentativo di conciliazione (monocratica)
• L’ispezione è già avviata e non viene influenzata
dall’esito della procedura
• Fornisce al lavoratore un titolo esecutivo
Art.12/124
PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
• E’ prevista per reati (contravvenzioni) puniti con la penadella sola ammenda (se non depenalizzati) odell’ammenda in alternativa all’arresto (cioé ammenda«o» arresto).
• Presenta analogie con la diffida, solo che si verte inmateria penale
• Qualora si ottemperi si estingue «sul nascere» il reatopagando ¼ della sanzione pecuniaria massima.
Art.15/124
DISPOSIZIONE
• Obbligo nuovo che specifica quello generico previsto
dalla legge (circ. Min. Lav. n.24/2004)
• Estrinsecazione della funzione «consulenziale» a cui si
fa riferimento nel D.Lgs 124/2004.
• Spetta ai soli ispettori del lavoro (D.T.L.) sulla scorta di
un potere che deve però essere attribuito direttamente
dalla legge.
• Sanzioni ex D.P.R. 520/1955 solo in caso di
inadempimento alla disposizione impartita dall’ispettore
(€ 515 / € 2.580).
• È previsto omologo istituto in materia di sicurezza (art.
302-bis D.Lgs 81/2008)
PREVISTA NEL NUOVO
TU SULL’APPRENDISTATO
Art.14/124
• Lavoro nero
• Appalti, subappalti e distacchi
• Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro (Verifiche sulla
genuinità dei rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato:
co.co.co, lavoro occasionale)
• Occupazione irregolari minori
• False prestazione di lavori in agricoltura
• Pari opportunità
• Tutela disabili
• Cooperative
• Autotrasporto
PRINCIPALI AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO ISPETTIVO
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Tipi di imprese da sottoporre a controlli
• Imprese etniche
• Imprese stagionali del turismo
• Imprese edili
• Cooperative
• Autotrasporto
PRINCIPALI AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO ISPETTIVO
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Decreto semplificazioni n.5/2014
Semplificazioni dei controlli sulle imprese (art.14)
• I controlli alle imprese devono essere improntati alla semplicità e della proporzionalità
• Si attendono regolamenti contenenti le norme specifiche per attuare i principi di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese
• I controlli possono essere ridotti o esclusi per le imprese che sono in possesso del sistema di qualità UNI EN ISO-9001 o altra assimilata emessa da Organismo certificato od autorizzato in base alla vigente normativa anche comunitaria.
• Le disposizioni non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.
• A contrario, la disciplina del decreto legge n.5/2012, si applica alle ispezioni in materia di lavoro
Norma inattuata
IL LAVORO NERO
Presupposto
OCCULTAMENTO TOTALE DEL RAPPORTO• Lavoratore nei confronti dei quali manchi la preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Ovvero
• Lavoratore nei confronti dei quali non risulta alcun adempimento di carattere contributivo, precedentemente assolti, dai quali si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto.
Quindi
• Non si considera lavoro nero quel prestatore che risulta inquadrato in modo irregolare (es. collaboratore coordinato e continuativo riqualificato come lavoratore subordinato)
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
Solo per lavoratori subordinati (ritorno al passato) Non si applica comunque ai lavoratori domestici (anche se subordinati)
Quindi:→Lavoro autonomo/parasubordinato “in nero”, ma genuino =
NO maxi sanzione
→Co.co.co non genuino ma oggetto di comunicazione preventiva al C.p.i. = NO maxi sanzione
→Lavoro autonomo occasionale ex art.2222 = NO maxi sanzione in presenza di altri (non ben chiari) adempimenti.
→Lavoratori accessori, familiari e soci = Si maxi-sanzione [secondo Min.Lav. in tali casi il requisito subordinazione è dato per accertato (?) Circ. n.38/2010].
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
La maxi-sanzione si applica al solo lavoro subordinato
Però
Il lavoro nero “non subordinato” continua ad incidere sul provvedimento di sospensione ex
art.14 del TU 81/2008
(20% di lavoratori in nero rispetto al totale)
Le modifiche del D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)
• 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta
giorni di effettivo lavoro.
• ………….(omissis)……………..
• 3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in
caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo
22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, o di minori in età non lavorativa.
• Introdotta una
modalità applicativa
“a scaglioni”
• Sparisce l’ipotesi
alternativa, più
“leggera” per i casi
di “lavoro nero”
regolarizzato
• Aumento del 20%
per stranieri e
minori
Le modifiche del D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)
• 3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni.
• 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede,
in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza
presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui
risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non
superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo
pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di
durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento
in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi
previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il
termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo
verbale.
• Torna ad essere
praticabile la DIFFIDA
• Non consentita in caso di
lavoratori stranieri
irregolari o minori in età
non lavorativa
• Obbligo di assumerli per
almeno 3 mesi o a tempo
indeterminato (anche part-
time) o a TD (tempo pieno)
• Regolarizzazione e
pagamento sanzione
ridotta entro 120 gg. dal
Verbale
Le modifiche del D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)
DIFFIDA (una storia infinita).
Diffida = NO
Diffida = SI
Diffida = NO
Oggi, di nuovo:
Diffida = SI
REVOCA PROVVEDIMENTO
SOSPENSIONE
Art.14, comma 4, lettera c) D.Lgs 81/2008, come modificato
dall’art.22 del D.Lgs 151/2015
Ritocco sanzioni
Oggi € 1.900,00 o € 3.200,00, rispettivamente in caso di
sospensione per: lavoro nero o gravi violazioni in materia
di sicurezza, mentre ieri erano, rispettivamente: € 1.950
e € 3.250)
REVOCA PROVVEDIMENTO
SOSPENSIONE
Art.14, comma 5-bis del D.Lgs 81/2008, come modificato
dall’art.22 del D.Lgs 151/2015
CONDIZIONI PER LA REVOCA«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle
altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì
concessa subordinatamente al pagamento del venticinque
per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,
maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi
dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di
mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
residuo entro detto termine, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza di cui al presente comma
costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.».
D.Lgs 8/2016
• Decreto attuativo della Legge delega n.67/2014.
• Depenalizza tutti i reati per i quali era prevista la pena
pecuniaria della multa o dell’ammenda
• Quindi, incide sia sui delitti (considerando la multa) che le
contravvenzioni (ammenda).
• Eccezioni: restano “penali” le multe e ammende previste ad
esempio da:
- Codice penale
- Tu 81/2008 (sicurezza)
- Tu 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)
D.Lgs 8/2016
La sanzione amministrativa pecuniaria é così determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non
superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non
superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda
superiore nel massimo a euro 20.000.
In pratica si calcolano le sanzioni con le vecchie penalità (multa o ammenda) e
poi si va a vedere dove si collocano.
Se l’importo non raggiunge il minimo, si applica la misura minima (riducibile a
1/3 per effetto dell’art.16/689) (Circolare n.6/2016 Ministero del Lavoro)
D.Lgs 8/2016
• Elimina il reato anche per omesso versamento ritenute
previdenziali a carico dipendente, se inferiori a 10.000
annui.
• In tal caso si applica la sanzione amministrativa da 10.000
a 50.000 (riducibile a 1/3 = € 16.667)
• Se l’importo è invece superiore a 10.000 euro tutto resta
come prima (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032
euro).
• Dubbi su quale sanzione si debba applicare se il fatto è
stato commesso prima dell’8.02.2016 (data di entrata in
vigore): € 10.000 – 50.000 (?)
ORARIO DI LAVOROSuperamento
limite 48 ore
medio/massime
nel periodo di
riferimento
Vecchia
sanzione (€)
Sanzione
ex legge
183/2010
Nuova
sanzione
ex D.L.
145/2013
Nuova
sanzione legge
di conversione
(legge 9/2014)
Note
Fino a 5 lavoratori e
fino a 2 periodi di
riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
130 a 780
Per ogni periodo
(4 mesi, 6 mesi,
ecc.) di
riferimento
100 a 750 1.000 a 7500 200 a 1.500 No diffida
Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 No diffida
Verificatasi in almeno
3 periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3000 No diffida
Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a
50.000
2.000 a 10.000 No pagamento in misura
ridotta
Verificatasi in almeno
5 periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a
50.000
2.000 a 10.000 No pagamento in misura
ridotta
ORARIO DI LAVOROInosservanza
limite minimo
riposo
settimanale (2
gg. nei 14)
Vecchia
sanzione
(€)
Sanzione
ex Legge
183/2010
Nuova
sanzione
ex D.L.
145/2013
Nuova sanzione
legge di
conversione
(legge 9/2014)
Note
Fino a 5 lavoratori e
fino a 2 periodi di
riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
130 a 780
Per ogni
periodo (4 mesi,
6 mesi, ecc.) di
riferimento
100 a 750 1.000 a 7500 200 a 1.500 No diffida
Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 IDEM
Verificatasi in almeno 3
periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
IDEM 400 a 1.500 4.000 a 15.000 800 a 3.000 IDEM
Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a
50.000
2.000 a 10.000 IDEM
No pagamento in misura
ridotta
Verificatasi in almeno 5
periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
IDEM 1.000 a 5.000 10.000 a
50.000
2.000 a 10.000 IDEM
No pagamento in misura
ridotta
ORARIO DI LAVOROInosservanza
limite 11 ore
riposo gg. e
consecutività. (Art.7, co 1 D.Lgs
66/2003)
Vecchia
sanzione
(€)
Sanzione
ex legge
183/2010
Nuova
sanzione
ex D.L.
145/2013
Nuova sanzione
legge di
conversione
(legge 9/2014)
Note
Fino a 5 lavoratori e
fino a 2 periodi di
riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12
mesi, ecc)
da 25 euro a 100
euro in relazione
ad ogni singolo
lavoratore e ad
ogni singolo
periodo di 24 ore
50 a 150 500 a 1500 100 a 300 No diffida
Più di 5 lavoratori IDEM 300 a 1.000 3000 a
10.000
600 a 2.000 IDEM
Verificatasi in almeno 3
periodi di 24 ore
IDEM 300 a 1.000 3.000 a
10.000
600 a 2000 IDEM
Più di 10 lavoratori IDEM 900 a 1.500 9.000 a
15.000
1.800 a 3.000 IDEM
No pagamento in misura
ridotta
Verificatasi in almeno 5
periodi di 24 ore
IDEM 900 a 1.500 9.000 a
15.000
1.800 a 3.000 IDEM
No pagamento in misura
ridotta
ORARIO DI LAVORO (FERIE)
Mancato godimento
limite minimo ferie
(4 settimane, anche
nella modalità 12 + 12)
Vecchia sanzione
(€)
Sanzione ex legge
183/2010
Note
Fino a 5 lavoratori e per 1
solo anno
130 a 780
Per ogni periodo (4 mesi,
6 mesi, ecc.) di
riferimento
100 a 600 No diffida
Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 IDEM
Verificatasi in almeno 2 anni IDEM 400 a 1.500 IDEM
Più di 10 lavoratori IDEM 800 a 4.500 IDEM
No pagamento in misura ridotta
Verificatasi in almeno 4 anni IDEM 800 a 4.500 IDEM
No pagamento in misura ridotta
ORARIO DI LAVORO
Sentenza Corte Costituzionale
n.153 del 4.06.2014
Illegittime le sanzioni ex art.18-bis
D.L. 66/2003 fino al 24.06.2008Per violazione della previsione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) della
legge delega 1 marzo 2002 n. 39 (Legge comunitaria 2001) nel cui testo è
contenuto il criterio direttivo al quale il legislatore delegato avrebbe dovuto
uniformarsi nel regolare il nuovo apparato sanzionatorio ed in base al quale, in
materia di sanzioni amministrative, nel passaggio dal precedente al nuovo
regime, “in ogni caso, saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi” (quelli futuri).
Nuovo art.39, comma 7 DL 112/2008
Come sostituito dall’art. 22 D.Lgs 151/2015.«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione
dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa
registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità
o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme
effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal
decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.».
Sanzioni LUL
Regime sanzionatorio previsto su 3 fasce
(scaglioni) in base alla gravità della violazione,
tenendo conto doppio parametro: n. lavoratori e
n. mesi
Ciò significa che se la violazione si riferisce a 11
lavoratori o a 11.000 lavoratori la sanzione è sempre
la stessa: da 1000 a 6000 ed è permessa la diffida
Quindi:
Sostanziale alleggerimento rispetto al passato
«7. Salvo i casi di errore
meramente materiale,
l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai
commi 1, 2 e 3 che determina
differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali è punita
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi
la sanzione va da 500 a 3.000
euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000
euro.
Sanzioni LUL
Si chiarisce che per esservi omissione non
basta che manchi un singolo dato
La nozione di «infedele registrazione» si ha solo
in caso di «fuori busta» e non si applica ad
esempio nei casi di riqualificazione.
In senso conforme vedi già circ. ML n.2/2012
Segue: comma 7
«Ai fini del primo periodo, la
nozione di omessa
registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente
omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la
registrazione e la nozione di
infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2
diverse rispetto alla qualità o
quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente
erogate»
Sanzioni LUL
Dubbi sulla praticabilità della diffida
Violazione non sanabile
----------------------------------------------------
Contenzioso gestito sempre dalla DTL
Segue: comma 7
«La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600
euro»
Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di
vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro e previdenza.
Autorità competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è la
Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.».
Sanzioni prospetto
paga
Come per LUL
Regime sanzionatorio previsto su 3 fasce
(scaglioni) in base alla gravità della violazione,
tenendo conto doppio parametro: n. lavoratori e
n. mesi
Ciò significa che se la violazione si riferisce a 11
lavoratori o a 11.000 lavoratori la sanzione è sempre
la stessa: da 1.200 a 7.200 ed è permessa la diffida
Quindi:
Sostanziale alleggerimento rispetto al passato
Modifiche apportate
dall’art.22 del D.Lgs 151/2015
7. All'articolo 5 della legge 5
gennaio 1953, n. 4, il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato,
in caso di mancata o ritardata
consegna al lavoratore del
prospetto di paga, o di omissione o
inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si
applica al datore di lavoro la
sanzione amministrativa pecuniaria
da 150 a 900 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori
ovvero a un periodo superiore a sei
mesi la sanzione va da 600 a 3.600
euro. Se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.200 a 7.200 euro
Sanzioni prospetto
paga
Adozione regime sanzionatorio dell’art.39,
comma 7 DL 112/2008 (vedi slides precedenti)
se si utilizza il LUL come prospetto paga.
«Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro adempia agli obblighi di cui
agli articoli precedenti attraverso
la consegna al lavoratore di copia
delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro, non si
applicano le sanzioni di cui al
presente articolo ed il datore di
lavoro è sanzionabile
esclusivamente ai sensi
dell'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni.».
Ma dove vanno gli importi delle
sanzioni ?La risposta è contemplata alle lettere c) ed f) del comma 1 del D.L. 145/2013
Sono destinati ad appositi capitoli del Ministero del Lavoro e dovranno servire per finanziare misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro al lavoro nero ed irregolare, le attività di prevenzione e di promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro, le spese di missione del personale ispettivo, l’utilizzazione del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata alla ottimizzazione del servizio (su questo punto sarà necessario un decreto interministeriale Lavoro / Economia da emanarsi entro i 60 giorni successivi alla conversione del D.L. n. 145/2013).
Non a caso si tratta del:
«decreto destinazione Italia»
8° capitolo
Il contenzioso amministrativo
I ricorsi avverso le sanzioni amministrative
La procedura ex legge 689/81
NOTIFICA
ILLECITO
(VERBALE UNICO)
MEMORIE
DIFENSIVE
(ALL’ I N L)
AUDIZIONE
ORDINANZA
INGIUNZIONE
ARCHIVIAZIONE
VERBALE UNICO
DI
ACCERTAMENTO
DIFFIDA
30 GG.
AR
CH
IVIA
ZIO
NE
DIN
IEG
O
DIRETT. INT. LAV.
O
COM. RAPPORTI
DI LAVORO
GIUDICEOPPOSIZIONE (ENTRO 30 GG.)
RIC
OR
SO
30 gg.
Ricorsi amministrativi ex D.Lgs 124/2004 (*)
Art. 16. (Ricorsi al direttore della sede
territoriale dell'Ispettorato).
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa,
nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, (**) è ammesso ricorso
davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del
lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla
base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente
trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto
per la decisione il ricorso si intende respinto»;
(**) Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale
obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5
.
Art. 17. (Ricorso al Comitato per i
rapporti di lavoro).
1. Presso le competenti sedi territoriali
dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i
rapporti di lavoro, composto dal direttore della
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e
dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione
dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di
missione ed al funzionamento dei comitati
stessi si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di
accertamento degli Enti previdenziali e
assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di
lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla
notifica degli stessi alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato e sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al
comma 1 nel termine di novanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende
respinto.».
(*) Come modificati dall’art.11 del D.Lgs 149/2015
Vedi Circ. INL n.4/2016
Art.16/124Art. 16. (Ricorsi al direttore della sede
territoriale dell'Ispettorato). NEW
1. Al fine di garantire l'uniforme
applicazione delle disposizioni in materia
di lavoro, legislazione sociale, nonché in
materia contributiva e assicurativa, nei
confronti dei relativi atti di
accertamento adottati dagli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 13, comma 7, è ammesso
ricorso davanti al direttore della sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, entro trenta giorni dalla notifica
degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato
del lavoro ed è deciso, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento, sulla
base della documentazione prodotta dal
ricorrente tempestivamente trasmessa
dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto;
16. Ricorso alla direzione regionale del
lavoro. OLD
1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando
il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della
medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa
davanti al direttore della direzione regionale del lavoro,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si
contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di
lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17 .
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro
ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il
ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la
direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,
disponga la sospensione .
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689
del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che
conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine
fissato per la decisione.
Art.17/124Art. 17. (Ricorso al Comitato per i rapporti
di lavoro). NEW
1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è
costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal
direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore
dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato
competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al
funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto
la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono
inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel
termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in
possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Art. 17. Ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro. OLD
1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della
direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore
regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati
stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente
sui pertinenti capitoli di bilancio .
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-
ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali
di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che
abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti
di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma
1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per
la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la
sospensione .
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge
per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali
9° capitolo
Il contenzioso amministrativo
I ricorsi amministrativi avverso i contributi, i premi e le
sanzioni civili
Ricorsi amministrativi InpsPer i ricorsi in materia contributiva è prevista (dal 2011) la trasmissione con accesso telematico:
- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”;
- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.
Questi ultimi accedono al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.
TIPO DI
VIOLAZIONE CONTRIBUTIVA
ADDEBITATA:
RICORSO AL
COMITATO x I RAPPORTI
DI LAVORO
ART.17/124
RICORSO
ORGANI
EX LEGGE 88/89
On line
AVVISO DI
ADDEBITO
ARCHIVIAZIONE
VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO
90 GG.
ARCHIVIAZIONEDINIEGO
ESITO
GIUDICE40 GG.
ALTRE
VIOLAZIONI
QUALIFICAZIONE / SUSSISTENZA
RAPPORTO DI LAVORO
RIC
OR
SO
IN
AC
CE
RT
AM
EN
TO
30 GG.
E’ sempre
possibile invocare
l’autotutela
CONTENZIOSO INPS
CONTENZIOSO INAIL
LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’INAIL
Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314
Articolo 24 M.A.T.
Materia: Applicazione della Tariffa dei Premi, salvo i casi in cui è necessario ricorrere alla sede territoriale (v. slide successiva)
Inquadramento dei datori di lavoro non soggetti a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato
Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine
Termini per la risposta: 180 giorni
Se il Consiglio di Amministrazione non risponde entro 180 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).
L’organo può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa).
CONTENZIOSO INAIL
LA COMPETENZA DELLA SEDE TERRITORIALE DELL’ INAIL
Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314
Articoli 19-23 M.A.T.
Modalità di applicazione della Tabella dei Tassi di premio contro la silicosi e l’asbestosi (Decreto Ministeriale 20 giugno 1988)
Materia/e: – Oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività
– Oscillazione per andamento infortunistico dopo i primi due anni
– Oscillazione del tasso supplementare di tariffa contro la silicosi e l’asbestosi
Termini per il ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato
Effetto del ricorso: sospensivo ex articolo 45 del Testo Unico se presentato nel termine
Termini per la risposta: 120 giorni
Se la sede territoriale non risponde entro 120 giorni, il ricorso è respinto (silenzio rigetto).
La sede può comunque pronunciarsi anche in seguito (principio di autotutela amministrativa)
Non sono ammesse ulteriori impugnative in sede amministrativa.
CONTENZIOSO INAIL
LA COMPETENZA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (OGGI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO)
Fonte: articolo 16 Testo Unico n. 1124/1965
Materia: obbligo assicurativo
PRIMO GRADO
Autorità competente: Direzione Provinciale del Lavoro
Termini per il ricorso: 10 giorni
Effetto del ricorso: sospensivo
SECONDO GRADO
Autorità competente: Ministero del Lavoro
Termini per il ricorso: 15 giorni
Effetto del ricorso: non è sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di sospendere gli effetti della decisione di primo grado.
Entro sessanta giorni dalla decisione ministeriale, il datore di lavoro (e anche l’INAIL) possono proporre ricorso all’autorità giudiziaria.
CONTENZIOSO INAIL
ALTRI ORGANI COMPETENTI IN CASO DI RICORSO
CONTRO PROVVEDIMENTI INAIL
IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO
Fonte: articolo 17 D.Lgs n. 124/2004
Oggetto: verbali ispettivi in cui si contesta la sussistenza o la diversa qualificazione di un rapporto di lavoro.
Termine: 30 giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato (v. circolare Ministeriale del 24 giugno 2004)
Il termine per la decisione del ricorso è di 90 giorni; decorso inutilmente il termine, si intende respinto.
INPS
Qualora il datore di lavoro, soggetto a classificazione aziendale ex articolo 49 Legge n. 88/1989, ritenga errato l’inquadramento INAIL, che pure risulti conforme a quello INPS, dovrà rivolgersi unicamente all’INPS.
AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Avverso gli addebiti in materia di imponibile da porre a base del calcolo del premio di assicurazione non è esperibile ricorso amministrativo, a meno che non si rientri nell’articolo 17 decreto legislativo n. 124/2004 (modifica delle masse retributive a seguito di trasformazione di contratto).
La sola possibilità è quella di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Avverso l’Ordinanza Ingiunzione
Opposizione ex art.22 Legge 689/81 (art.6 D.L. 150/2011)
Avverso il rigetto da parte degli Organi / Comitati a cui è stato indirizzato il ricorso amministrativo (anche con il silenzio)
Avverso l’avviso di addebito INPS o la cartella esattoriale
Avverso atto/verbale se trattasi di contestazione INAIL su differente imponibile (non è previsto ricorso amministrativo)
Ricorso ex 442-444 cpc
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Legge 689/81
Art.22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Art. 442. C.p.c.
Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo .
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Art. 443. C.p.c.
Rilevanza del procedimento amministrativo.
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Art. 444. C.p.c.
Giudice competente.
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.