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Federaz ione Nazionale Archi t e t t i ed Ing egneri Lib er i Pro fe ss io n i s t i
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Roma 13, dicembre 2011
Al Presidente del Consiglio On. Monti
Al Ministro della Giustizia
Ai Relatori della Riforma delle Professioni Intellettuali
Al Presidente del CUP Comitato Unione Professionisti
Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni regionali degli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia
A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C. d’Italia
A tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri d’Italia
da sottoporre al Legislatore
per le riforme delle Professioni Tecniche coinvolte nei processi afferenti l’ architettura e l’ edilizia :
architetti, ingegneri, e geometri
p r e m e s s a
- Visto che le prestazioni degli architetti e degli ingegneri afferiscono lo svolgersi di una
professione ad evidenza pubblica e generale e che riguarda l’intera sfera sociale, economica e
culturale del Paese; e le funzioni svolte dagli stessi soggetti si ripercuotono positivamente o
negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e che i possibili danni prodotti da prestazioni
insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività;
- Visto che quella degli architetti e degli ingegneri è l’unica categoria professionale
regolamentata di laureati che appare in paradossale concorrenza con i diplomati e con un numero
stragrande ed imprecisato di categorie;
- Visto che l’aumento esponenziale di nuovi architetti e di nuovi ingegneri satura il mercato e
sminuisce, per evidente legge di economia, il livello delle prestazioni professionali ed intellettuali
della categoria;
- Visto che l’accrescere esponenziale di altri soggetti o di nuove figure ibride che pretendono
di svolgere le stesse attività professionali sfruttando imperfezioni legislative; genera una
concorrenza capace anch’essa di nuocere fortemente il livello qualitativo della prestazione
prodotta;
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- Visto che le prestazioni professionali vengono concepite con sempre crescente frettolosità
proprio in ragione sia della concorrenza di numerosissimi altri soggetti che utilizzano vuoti
normativi per svolgere prestazioni moralmente e culturalmente prerogativa di architetti ed ingegneri
laureati ed abilitati; sia per la eliminazione dei minimi tariffari, l’equivalente dei minimi salariali o
dei contratti collettivi dei lavoratori del pubblico impiego, e sola ed unica garanzia di una coerenza
tra il tempo speso per la prestazione e la retribuzione del libero professionista;
- Visto che le prestazioni frettolose disattendono la qualità dei risultati professionali che
afferiscono rami delicati ed essenziali per lo svolgersi della vita umana, ovvero l’abitare, il
lavorare, lo svago, e che il semplice “esistere” presuppone edilizia ed architettura di dignitoso
livello qualitativo;
- Visto che le prestazioni frettolosamente redatte disattendono dettami sulla sicurezza statica
degli edifici e di quella dei lavoratori; disattendono i dettami afferenti il risparmio energetico ed il
contenimento delle risorse naturali; disattendono i livelli qualitativi di architettura consoni ad una
società ritenuta civile; disattendono le norme sulla qualità acustica; disattendono la progettazione
dell’abitare salubre e coscienzioso delle problematiche afferenti la qualità indoor; disattendono
problematiche riferite al corretto uso e funzionalità degli edifici; disattendono problematiche
relative il costo complessivo dell’opera architettonica che grava sull’intera collettività; disattendono
l’efficienza e la qualità e la produttività del lavoro svolto all’interno degli edifici; disattendono la
funzionalità di interi centri abitati, periferie, quartieri, potenzialmente visitate ed utilizzate non solo
dai residenti ma dalla collettività mondiale con ripercussioni planetarie sulla immagine delle città
italiane;
- Visto che la Qualità architettonica è incompatibile con le modalità di affidamento degli
appalti basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso; e che
altresì anche per gli incarichi privati l’oggetto dell’Opera Architettonica o Ingegneristica di qualità
non può svolgersi da professionisti che pratichino ribassi superiori ad una certa soglia; e che ciò
rappresenta una legge di mercato ovvia ed acclarata;
- Visto che quella dell’architetto e dell’ingegnere rappresentano “professioni protette” e
“regolamentate” perché legate agli interessi pubblici generali e primari alla cui soddisfazione è
indirizzato il loro esercizio, e che dunque condizionano ed influenzano con il loro operato e con le
loro prestazioni : le economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, la funzionalità, l’immagine di
paesaggi, di piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla molteplicità delle persone e
in generale alla società;
- Visto e considerato queste argomentazioni di interesse NAZIONALE, PUBBLICO e
COLLETTIVO;
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Tutto ciò premesso
S i e m a n a n o l e s e g u e n t i
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da sottoporre al Legislatore
per le riforme delle Professioni Tecniche coinvolte nei processi afferenti l’ architettura e l’ edilizia :
architetti, ingegneri, e geometri
PROBLEMI DI ORDINE GENERALE
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Tutte le attività professionali soggette alla supervisione di un Ordine o Collegio sono
soggette al rispetto dei MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI, validi sia per prestazioni
rese nei confronti di committenza privata che pubblica.
I professionisti sono tenuti al rispetto dei minimi e possono attuare un ribasso rispetto
alle tariffe non superiore al 20% solo per prestazioni rese in favore di parenti rientranti nel
terzo e quarto grado e per affini rientranti nel secondo, terzo e quarto grado di parentela.
Una ribasso maggiore del 20% e comunque mai superiore al 40% è possibile per la
fattispecie di cui al precedente rigo, attraverso la giustificazione della parcella a mezzo di
analisi dettagliata delle prestazioni, dei costi vivi, degli ammortamenti, dei tempi necessari a
svolgerla e degli aggiornamenti professionali necessari ad attuarla, e previo parere e
consenso dell’Ordine o Collegio professionale.
E’ possibile l’applicazione di Parcelle con importi superiori ai minimi solo se
preventivamente accettate dalla committenza.
E’ autorizzata la gratuità della prestazione nella sola ipotesi di una committenza
formata dal genitore, dai fratelli/sorelle ovvero da parenti ed affini di primo grado e/o
parenti di secondo grado.
Per le opere pubbliche è previsto uno ribasso di non oltre il 20% a discrezione
dell’amministrazione locale ma ad esclusione delle prestazioni sulla sicurezza, per i calcoli
statici/strutturali, per i collaudi in corso d’opera, per quelli tecnici/amministrativi e per le
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opere soggette a regime vincolistico per le quali dovrà essere garantita l’applicazione piena
della tariffa.
Con speciale urgenza si aggiorna la tariffa minima vincolante così come da allegato
alle presenti LINEE GUIDA NAZIONALI.
L’aggiornamento della tariffa minima obbligatoria professionale degli architetti e degli
ingegneri e dei geometri prevede l’inserimento di nuove categorie prestazionali coerenti con
l’evolversi dell’attività professionale, ed è strutturato considerando tutte le numerosissime
sub prestazioni necessarie a svolgere ogni incarico, secondo un nuovo concetto di intendere
la tariffa :
INDEROGABILE;
Decorosa;
Facile da calcolare anche per la committenza;
Tabellata e con coefficienti moltiplicativi e demoltiplicativi;
Coerente e calibrata con il tempo e le risorse intellettive ed economiche necessarie allo
svolgimento della singola prestazione o sotto prestazione;
Chiara ed Univocamente interpretabile;
Caratterizzante tutte le numerosissime sotto prestazioni necessarie ad ogni macro
categoria, con tabulazione e attribuzione di una percentuale di costo su tutti i passaggi che
realizzano l’intero iter procedurale per ogni prestazione.
Proporzionale all’importanza e al valore delle opere;
Capace di far comprendere alla committenza la reale complessità delle prestazioni
intellettuali di ingegneri ed architetti, in virtù della sistematica elencazione delle sotto
prestazioni contenute all’interno dell’incarico principale,
Capace di rappresentare per il professionista una guida per il corretto svolgimento
dell’incarico;
Utile per rendere standardizzato e chiaro in tutto il territorio nazionale il sistema di
deposito degli elaborati presso gli Enti competenti all’approvazione,
Le nuove Tariffe sono minuziosamente scritte e dunque valide anche quale capitolato
di qualità prestazionale obbligatorio.
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Le nuove Tariffe sono da calcolarsi parte a percentuale sulle opere da progettare, e
parte secondo un tariffario fisso aggiornato secondo ISTAT.
L’ammontare dei lavori, necessario alla stesura della parcella a percentuale, dovrà
essere calcolato mediante l’applicazione precisa e testuale dei vari Decreti Dirigenziali
Regionali che fissano il prezzo a mq dell’edilizia per nuove costruzioni e per le
ristrutturazioni, sia per il residenziale, che per il commerciale, che per l’industriale, o
mediante un prezzo a m3 m2 già prestabilito ed approvato dalla Federazione per ogni
categoria di intervento, così da generare valori non opinabili come potrebbero essere quelli
desunti da computo metrico redatto attraverso listini ufficiali regionali.
Per il calcolo dell’onorario, sarà comunque facoltà del professionista integrare il valore
dell’opera così come ricavato dai Decreti Dirigenziali, mediante la sviluppo di un computo
metrico dettagliato. Il valore determinato mediante la sola applicazione dei Decreti
Dirigenziali, o mediante la tabella di prezzi a m3 o m2 stabilita dalla Federazione ed
aggiornata periodicamente, è inopinabile, fisso e genera a sua volta parcelle inopinabili ed
incontestabili.
In ogni caso la parcella vidimata da un Ordine Professionale è incontestabile, può
essere appellata solo facendo ricorso al Consiglio Nazionale professionale, che equivale
all’organo ultimo di giudizio.
Il tariffario degli architetti/ingegneri e quello dei geometri deve essere di pubblica
visione, esposto e visionabile nello studio professionale dell’iscritto, in tutti gli Ordini e
collegi professionali, nonché presso gli Enti pubblici di competenza.
Gli ordini professionali, i collegi nonché tutti i comuni, dovranno disporre di una
pagina web gratuita per il calcolo online delle spettanze professionali.
Con tale tariffazione, le vacazioni andranno ridotte al minimo in considerazione della
certosina elencazione di tutte le possibili prestazioni eseguibili dagli ingegneri e dagli
architetti.
A decorrere dalla data di emanazione in Gazzetta Ufficiale del presente punto delle
Linee Guida, una volta tradotto il legge, le Tariffe Minime verranno aggiornate con
l’inserimenti di un aumento annuo (forfettario degli aumenti ISTAT), pari al 2%, da
applicarsi al netto di cassa e di iva e sull’ammontare del calcolo della parcella.
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Individuazione ed impiego di metodi per il controllo e monitoraggio della effettiva
applicazione delle tariffe professionali a mezzo di :
1) invio preventivo della parcella all’Ordine o Collegio (tramite pec: posta elettronica
certificata) e vidimazione preventiva (con versamento in favore dell’Ordine di un onere pari
all’1,5% dell’importo -non computato nel reddito professionale- e corrisposto dal
professionista solo dopo aver percepito la parcella professionale, tranne per una quota fissa
di diritti di segreteria, da sottrarsi alla percentuale e che gli Ordini potranno
autonomamente fissare).
L’Ordine verificherà la congruità della parcella con l’incarico e potrà rettificarla in
aumento o in diminuzione. Qualora non si esprimesse nell’arco di giorni 15 varrà la regola
del silenzio consenso, per cui le spettanze cosi come calcolate dal professionista potranno
ritenersi congrue alla prestazione;
2) obbligo per le Amministrazioni di accettazione delle pratiche solo con allegata parcella
preventivamente vidimata (anche tramite autocertificazione dell’avvenuta vidimazione con
silenzio consenso dell’Ordine trascorsi i 15 gg) e la fattura o liberatoria del saldo del primo
acconto, in favore del professionista;
3) nullità legale dei vari permessi, autorizzazioni e quant’altro se non corredati di
vidimazione della parcella.
E’ fatto obbligo agli Ordini e ai Collegi professionali di effettuare il controllo sulla
effettiva applicazione delle tariffe minime e sull’onere di vidimazione preventiva delle
parcelle.
Le verifiche avverranno con cadenza semestrale e riguarderanno un campione del
5% degli iscritti.
Qualora l’iscritto non avesse provveduto alla vidimazione preventiva e qualora non
avesse applicato debitamente la regolare tariffa minima, è prevista una sanzione di mora
pari al 50% della tariffa minima regolamentare, da corrispondere in parti uguali in favore
del committente e dello stesso Ordine professionale.
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L’Ordine dovrà altresì verificare che il professionista abbia tutte le licenze dei software
con i quali sono stati redatti gli elaborati e che non svolga lavori all’infuori della libera
professione o che svolga un lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione con
rapporto di lavoro part-time non superiore al 50 per cento.
L’Ordine può svolgere controlli, anche su suggerimento degli iscritti, presso gli enti
competenti al fine di verificare le eventuali presentazioni di pratiche, la cui parcella non
fosse stata preventivamente approvata dall’Ordine stesso;
Per le parcelle al di sotto di della soglia di euro 2.000(duemila) non è prevista la
vidimazione preventiva.
La vidimazione preventiva della parcella potrà temporaneamente derogarsi solo se vi
fosse la dichiarazione del professionista che finalizzi la prestazione ad una permuta
immobiliare ovvero ad una intenzione di compravendita a terzi. In tal caso la vidimazione
dovrà avvenire in seguito all’intervento del nuovo promittente proprietario che sottoscriverà
con il professionista prestatore d’opera disciplinare tecnico d’incarico.
4) ad ogni progetto depositato presso gli organi competenti dovrà corrispondere una
fattura per le prestazioni già rese, esattamente coerente con i minimi tariffari inderogabili.
L’agenzia delle entrate e gli agenti della guardia di finanza controlleranno annualmente le
pratiche presentate presso gli Enti competenti e ne verificheranno la congruità tra fattura e
minimi tariffari; l’eventuale incoerenza varrà come presunzione di evasione fiscale con
onere della prova a carico del professionista.
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Redazione ed utilizzo di disciplinare tecnico d’incarico professionale obbligatoriamente
uguale per tutti i professionisti, da allegare alle pratiche da consegnare agli Enti;
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Il disciplinare o lettera di incarico dovrà contenere altresì :
a)le spettanze dovute al professionista calcolate mediante tariffa professionale,
b)le scadenze temporali dei compensi e della prestazione,
c)le specifiche prestazioni richieste,
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d)la dichiarazione del possesso di partita IVA, o di svolgimento dell’attività come
prestazione occasionale,
e)la dichiarazione dell’esercizio della sola libera professione o dello svolgimento del lavoro
alle dipendenze di una pubblica amministrazione con rapporto di lavoro part-time non
superiore al 50 per cento.
f)Dichiarazione di non essere titolari di impresa di costruzione e di non essere nell’organico
e/o alle dipendenze di una impresa.
g)Nel caso di incarichi il cui valore immobiliare desunto dal Decreto Dirigenziale Regionale
sia superiore a € 150.000, ed in cui la committenza fosse rappresentata da una società o
una persona giuridica con partita iva, con esclusione di incarichi affidati ad altri
professionisti, onde garantire il compenso professionale anche in caso di fallimento o di
alienazione del capitale sociale e dei beni della società, è fatto obbligo di stipulare una
fideiussione bancaria sul contratto di incarico, per una quota pari ad almeno il 90%
dell’importo, sottratti gli acconti. Il costo della polizza è da attribuirsi per 2/3 all’impresa e
per 1/3 al professionista.
h)Il disciplinare di incarico dovrà contenere l’esatta elencazione della tabella, della lettera e
del numero di ogni prestazione e sub/sotto prestazione che completi l’incarico professionale
(così come da nuova Tariffa proposta).
i)Dovrà contenere gli estremi del documento unico di regolarità contributiva del
professionista.
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Definizione di limiti CHIARI relativi le competenze dei tecnici diplomati; così come
previsto dall'articolo 16 del R.D. n.274/1929 e con il chiarimento del concetto di “modesta
entità” integrato ed aggiunto al punto m) ovvero: ** “…che abbiano struttura portante in
muratura con un massimo di sei metri di altezza da computarsi dal piano di campagna alla
linea di colmo del tetto e con una volumetria urbanistica massima di 350mc al netto dei
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volumi scomputabili.”; ciò nel pieno rispetto delle sentenze di cassazione espresse in merito
(riportate in calce)***
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Divieto assoluto all’esercizio della libera professione per i dipendenti pubblici full
time(professori universitari, di scuole superiori e medie, dirigenti e funzionari degli Uffici
tecnici ecc.) o per chi svolga lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione con
rapporto di lavoro part-time superiore al 50 per cento, nonché per i costruttori
edili/appaltatori titolari di imprese di costruzione o di forniture di materiale edile; in difetto
atti, contratti, concessioni, permessi, dichiarazioni, autorizzazioni, collaudi, certificazioni,
ecc. siano nulli;
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Abolizione, con efficacia retroattiva, delle convenzioni tra enti pubblici ed Università
che tramite meccanismo della trasformazione del lavoro in esami “laureano” i funzionari
delle pubbliche amministrazioni, diplomati, in tempi improbabili e brevissimi;
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Al professionista intellettuale architetto o ingegnere è fatto divieto di svolgere altre
attività incompatibili ed estranee al prestigio e alla dignità della categoria cui appartiene;
pena la temporanea cancellazione dall’Ordine di appartenenza fino al ripristino delle
condizioni di compatibilità;
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Il libero professionista iscritto all’albo non può in nessun caso svolgere lavoro da
dipendente privato, se non mediante retribuzione che contempli l’applicazione delle parcelle
professionali con apertura di partita iva o se del caso mediante prestazione occasionale;
dunque i collaboratori dipendenti delle imprese edili verranno retribuiti esclusivamente
mediante applicazione della parcella professionale degli architetti e degli ingegneri o quella
dei geometri, in base alla categoria d’appartenenza.
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I liberi professionisti laureati, abilitati ed iscritti all’Ordine, nello svolgimento
dell’esercizio delle loro funzioni assumono ruolo di Pubblici Ufficiali all’interno di una
professione di interesse pubblico.
Hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento a tutti i soggetti sia pubblici che
privati, sia fuori che dentro il cantiere, qualunque documentazione utile a qualsiasi forma di
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accertamento relativo lo svolgersi corretto del proprio incarico, definito in ogni caso di
“interesse collettivo e generale”.
Previo palesamento del tesserino professionale, hanno accesso immediato e prioritario
negli uffici Tecnici Comunali, delle Soprintendenze, del Genio Civile, del Catasto, della
Regione, della Provincia e dell’ASL, ed in tutti i luoghi di interesse riguardante lo svolgersi
della professione.
In qualità di Pubblici Ufficiali Intellettuali, con autorevolezza e competenza nella
fattispecie in ogni caso sempre superiore all’Ufficiale interlocutore, hanno facoltà di
richiedere l’intervento ed il supporto immediato delle Forze dell’Ordine, in qualsiasi
momento ritenessero opportuno, e per ogni operazione di informazione, accertamento,
supporto logistico, verifica di cantiere o altro.
I funzionari degli Enti hanno obbligo di coadiuvare ed assistere negli uffici il libero
professionista affinché possano agevolarne il lavoro e velocizzarne i risultati. I funzionari
degli Enti hanno obbligo di cortesia e gentilezza nei confronti dei liberi professionisti. Sarà
predisposto presso gli Uffici Tecnici ed amministrativi un modulo/ questionario sul quale
obbligatoriamente esprimere il gradimento nei confronti del funzionario o dirigente riguardo:
la cortesia, l’efficacia e professionalità dell’assistenza e delle informazioni ricevute.
Gli Uffici Tecnici coinvolti nelle pratiche edilizie, per l’espletamento delle loro
prestazioni, avranno diritto ad un indennizzo pari ad un importo non superiore allo 0,8%
della parcella professionale del libero professionista. Tale importo verrà corrisposto dal
professionista all’Ufficio Tecnico che ne ripartirà i compensi in maniera proporzionale alle
mansioni e alle responsabilità del Dirigente e dei Funzionari, e solo dopo l’effettivo incasso
dell’intero ammontare della parcella professionale. Gli importi da versare agli Uffici Tecnici
non generano reddito professionale né sono soggetti ad alcun regime di tassazione.
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I responsabili degli Uffici Tecnici o i soggetti preposti all’approvazione delle pratiche
amministrative Tecniche comunali : P.d.C., SCIA/DIA, e del Genio Civile, delle
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Soprintendenza, del Catasto ecc. ecc., in caso di mancata approvazione o sospensione della
pratica, o di fermo cantiere, qualora avessero commesso errori e/o abusi nell’esercizio delle
loro funzioni, causando danni ai professionisti e/o alle imprese, così come accade per i liberi
professionisti, saranno responsabili in solido del danno economico prodotto.
Troppo spesso siamo soggetti alle inefficienze e alle vessazioni dei dirigenti e
funzionari degli Uffici amministrativi coinvolti nel processo di approvazione delle attività
professionali tecniche.
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In caso di nuova costruzione, ristrutturazioni totali, demolizione e ricostruzione, è fatto
obbligo da parte del proprietario dell’edificio, dell’apposizione di una targa con il nominativo
dei progettisti, sia sulle opere di edilizia pubblica che su quelle di edilizia privata;
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I contenziosi di natura tecnica verranno giudicati o dall’Ordine Professionale o da un
Giudice Tecnico con laurea specifica in : architettura, ingegneria civile o edile, a seconda
che si tratti di materie più affini all’architetto o all’ingegnere. Si istituirà un albo di Giudici
Tecnici cui potranno accedere per concorso a titoli, i laureati in architettura ed in ingegneria
civile ed edile che abbiano sostenuto il relativo concorso di abilitazione, che abbiano
sostenuto un corso di specializzazione in materia per (CTU) : Consulente Tecnico d’Ufficio
del Tribunale in materia Civile e Penale, che siano iscritti all’albo dei CTU da almeno 5 anni;
che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui cantieri ex 494/96 oggi D.LGS
81/08; che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex 626/94
oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto la specializzazione antincendio ex legge 818/84;
che abbiano sostenuto un corso riconosciuto dall’Università in materia di sostenibilità edilizia
ecologico ambientale, quali per esempio il corso di specializzazione in Bioarchitettura®.
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Sarà possibile fregiarsi del titolo di dottore solo se in possesso di laurea di durata
almeno quinquennale; (in nessuna parte del mondo si diviene dottori dopo soli 3 anni di
Università!)
Definizioni : s’intende per:
a) la professione intellettuale per la quale è richiesto un titolo universitario; “Professione”
ovvero che necessita del superamento di un percorso accademico universitario completo
quinquennale;
b) la professione intellettuale per la quale è “Professione intellettuale regolamentata”
richiesto un titolo universitario; un tirocinio professionale, una abilitazione conseguita
attraverso un esame di Stato, una iscrizione ad un ordine professionale e l’apertura di una
posizione iva;
c) “Professione intellettuale regolamentata ad evidenza pubblica, sociale e di
interesse generale”
quelle professioni che oltre a possedere i requisiti di cui al punto b, attengano, per loro
formazione e vocazione, riferimento alla sfera sociale e collettiva di una molteplicità di
persone, e che condizionano ed influenzano con il loro operato e con le loro prestazioni : le
economie di mercato, gli usi, i costi, i servizi, le funzionalità, l’immagine di paesaggi, di
piazze, di scorci, di edifici, di luoghi che appartengano alla società. Fra queste quelle
dell’architetto e dell’ingegnere.
d) chiunque svolga attività intellettuale ai sensi della lettera a) o b) o c) “Professionista”
della presente legge;
e) colui il quale esercita una professione intellettuale ai sensi della “Libero professionista”
presente legge e della definizione alla lettera b) e/o c) a seconda dei casi.
f) “Professionista dipendente” il soggetto che esercita la professione nelle forme del
lavoro subordinato;
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Eliminazione dei corsi universitari 3+2. Abrogazione della modalità di svolgimento
degli esami a mezzo di punti o crediti formativi acquisiti anche mediante formule premio che
escludono la reale preparazione degli studenti.
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premessa
Attualmente la figura del geometra è divenuta anacronistica, antieuropea.
La figura del geometra è stata istituita con Regio Decreto l'11 febbraio 1929, n. 274, in sostituzione del perito
agrimensore, per sopperire alla mancanza di laureati.
La parola geometra ha la stessa genesi di geometria che, dalla composizione di due parole greche "geo" e
"metros", rispettivamente, terra e misura, rivela la vocazione originale del geometra: quella cioè di agrimensore,
ossia "misuratore della terra".
Nel 1929, anno di istituzione della professione del "moderno" geometra, la situazione economica dell'Italia
era ben diversa da quella attuale: l'agricoltura copriva più dell'80% del PIL nazionale e dava lavoro a circa il 90%
della popolazione. Serviva, quindi, una figura "professionale" che avesse le competenze per misurare i fondi rustici
con la precisione richiesta per il suo corretto sfruttamento o per una compravendita, che sapesse stimare questo
stesso fondo, che vi sapesse costruire edifici necessari alla sua conduzione, e che avesse una cognizione delle
tecniche di coltivazione.
Stanti le necessità legate alla ricostruzione post bellica ed all'allora carente numero di ingegneri ed
architetti, il geometra è stato certamente la figura tecnica maggiormente presente nelle opere di riduzione in
ripristino del patrimonio edilizio nazionale e nella successiva fase di massivo ampliamento dei centri abitati,
conseguente al "boom economico" degli anni cinquanta e sessanta, con le disastrose conseguenze che ancor oggi
subiamo, in termini di qualità dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'efficienza energetica degli edifici, della resistenza
alle azioni sismiche degli edifici (vedi l'Aquila ecc.) ecc.ecc. oggi non ci sono più le urgenze di 81 anni fa...
è come se continuassimo a camminare con il ruotino di emergenza anche una volta arrivati dal gommista, è COME SE
CONTINUASSIMO AD UTILIZZARE LE CANDELE PER ILLUMINARE LA NOSTRA CASA, con tutti i disagi e i rischi legati alla cosa. Nnon
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ha più senso, abbiamo corso il rischio fino ad allora perché non c'era alternativa(vi erano pochissimi laureati) ...ORA QUESTA
ALTERNATIVA C'è, i laureati sono addirittura in grande esubero.
Gli istituti per geometri e gli istituti tecnici industriali non saranno più abilitanti e
saranno trasformanti in “ISTITUTI TECNICI”. (come già accaduto per l’istituto Magistrale
oggi “liceo pedagogico”). Gli studenti che avessero superato il quarto anno, in forza del
diritto maturato, potranno ancora abilitarsi geometra o perito industriale e fino ad
esaurimento !
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Regolamentazione delle iscrizioni alle Università in base alla reale domanda ed offerta
di professionisti nel mondo del lavoro, introduzione del numero chiuso delle Università reale
e non fittizio;
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Istituzione di una Commissione di controllo esterna alle Università ed indipendente,
che relazioni e verifichi il rapporto tra domanda ed offerta di professionisti nelle varie Città e
Province italiane. Ogni anno la Commissione dovrà calibrare e stabilire il numero massimo di
iscritti alle Università in base alle effettive potenzialità occupazionali e alle effettive
necessità di professionisti nel mondo del lavoro;
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Abolizione ed estinzione delle figure junior. Gli abilitati iunior potranno iscriversi nel
collegio dei geometri con il titolo di “geometra senior” con competenze leggermente estese
rispetto al geometra, con estensione rispetto all'articolo 16 del R.D. n.274/1929 riguardanti
: progetto architettonico, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progetto e di esecuzione
per edifici con tecnologia in muratura e c.a. con max 2 piani fuori terra e con una volumetria
urbanistica massima di cinquecento metri cubi (500mc) al netto dei volumi scomputabili);
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Abolizione dell’iniquo art.n. 158 Dlgs 9 aprile 2008 n.81 “Sanzioni per i coordinatori” ;
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che così recita :
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a),
b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera
d).
Allo stato attuale si attribuisce ai coordinatori una responsabilità enorme anche e
soprattutto per colpe non personali, addirittura per la mancanza dell’inutile fascicolo del
fabbricato, o per qualunque LIEVE O LIEVISSIMA irregolarità rispetto ad un oceano di
norme, leggi e leggine oltretutto in continuo divenire, contenute nel PSC o nel POS.
L’articolo 158 prevedere ammende così spropositatamente alte e addirittura l’arresto fino a
6 mesi come se fossimo gli ultimi tra gli stupratori; ciò appare una norma propria dei regimi
totalitaristi, una assurdità che nulla ha a che fare con la sicurezza nei cantieri.
Le sanzioni per i coordinatori danno forza al committente e alle imprese, gli unici veri
poteri economici e decisionali all’interno di un cantiere e fanno si che si generino delle
risposte nettamente opposte all’intento prefissato dal legislatore ovvero:
● scarso interesse dell’impresa e del committente ai problemi della sicurezza; sapendo
che il coordinatore sarà il primo responsabile, vi sarà scarsa propensione ad aumentare
l’investimento in sicurezza;
● assurde insensate ed illogiche sanzioni ai professionisti, addirittura penali, per non
esse riuscito a convincere il committente, l’impresa e gli operai ad attuare ogni dettaglio
dell’oceano di leggi e leggine che imbrigliano solo di burocrazia e non generano sicurezza;
● diminuzione del potere decisionale dei professionisti coordinatori a causa della loro
fragile condizione; i coordinatori, infatti, non sono invogliati a chiedere ispezioni e
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collaborazioni costruttive agli enti preposti alle verifiche sui cantieri, in quanto, temono
ripercussioni sanzionatorie che prevedono ammende altissime e addirittura ipotesi di reati
penali nei loro confronti. In questa maniera viene a mancare quello che potrebbe essere un
confronto utile tra il professionista, l’impresa e gli enti preposti, che sono visti come
organismi repressivi e punitivi e non utili alla effettiva prevenzione degli incidenti sui
cantieri.
● aumento spropositato del potere nelle mani degli ispettori, che dispongono, data
l’impossibilità assoluta di essere totalmente a norma in un cantiere, di un potere quasi
dittatoriale;
Vantaggi della norma
Il committente, ovvero colui che ha potere economico e decisionale sarà investito dalla
responsabilità del suo diniego alle leggi sulla sicurezza, assumerà coordinatori di buon livello
professionale, capaci di tutelare realmente i lavoratori, così da limitare eventuali problemi
alla sua persona in seguito a possibili verifiche ispettive.
Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri,
consigli e valutazioni senza correre il rischio di essere sanzionato a priori.
Il coordinatore manterrà una sua indipendenza decisionale nei confronti dell’impresa e non
sarà in alcun modo legato alla responsabilità delle imprese, così che potrà fare il proprio
lavoro in maniera serena e senza condizionamento alcuno.
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Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di una
costruzione per la quale si è già dato inizio formale ai lavori, non può essere sollevato
dall’incarico se non per ragioni gravi e dimostrabili. In ogni caso dovrà il professionista
essere retribuito a mezzo di parcella professionale proporzionalmente al lavoro svolto fino al
termine dell’incarico.
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E’ inaccettabile qualunque tipo di omologazione tra “capitale” e “prestazione
intellettuale”, tra cultura e mercificazione dei prodotti; le professioni intellettuali non sono
assimilabili ad attività di impresa, hanno presupposti diversi, regole diverse, obiettivi
diversi; difatti sono estranee all’impresa le regole deontologiche, la formazione culturale
universitaria, le abilitazioni professionali, le specializzazioni, i criteri di eticità. Le attività
intellettuali hanno peculiarità uniche e che afferiscono il rapporto di natura strettamente
fiduciaria tra il cittadino e chi offre lavoro intellettuale. Lo Stato deve tutelare non solo la
qualità ma la esclusività delle professioni intellettuali precisando che ci si debba riferire a
professioni protette legate agli interessi pubblici primari e generali alla cui soddisfazione è
indirizzato il loro esercizio. Il professionista intellettuale svolge prestazioni di elevatissima
complessità che ne impediscono all’utente di valutarne la qualità del servizio reso e la
congruità del prezzo pagato.
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Collaborazione e non repressione da parte degli Enti preposti alle ispezioni di cantiere:
verifiche costanti e frequenti, ma qualora la verifica dovesse dar esito negativo, l’ispettore
avrà obbligo di effettuare un primo/preventivo avvertimento/ammonizione al professionista
e all’impresa e solo qualora non ottemperato in un lasso di tempo prestabilito, emanare la
sanzione amministrativa;
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Sanzioni all’impresa erogate in maniera diretta dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per l’esecuzione;
L’impresa che non eseguisse gli Ordini di Servizio del Direttore dei lavori entro i
termini da questi prescritti, verrà in sanzionata con procedimento immediato. L’ammontare
della sanzione dovrà stabilirla il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in corso
d’opera, ognuno in merito alle responsabilità per le quali è investito. Le sanzioni varieranno
da un minimo di €100 ad un massimo pari allo 0,5% del valore delle lavorazioni totali
oggetto di Permesso di Costruire o di SCIA. Tali sanzioni non possono in ogni caso superare
la quota unitaria massima di € 5.000. Qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie
una sommatoria di sanzioni che nel loro insieme superino l’ammontare dell’1% del totale dei
lavori, il cantiere si ritiene sospeso e dovranno esserci obbligatoriamente ispezioni degli enti
preposti, che valutino l’entità e la sanabilità degli errori dell’impresa. Le sanzioni andranno
corrispondete al Comune d’appartenenza dell’opera edilizia oggetto di abuso e mediante
bollettino postale.
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Funzione magistratura di primo grado dell’Ordine provinciale e di secondo grado per il
CNA o CNI relativamente i contenziosi tra iscritti e committenza, previo annessione nei
consigli giudicanti di un rappresentate della magistratura ordinaria;
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L’Ordine professionale è l’Organo competente massimo riguardo qualsiasi problematica
afferente i contenziosi relativi le prestazioni professionali degli iscritti.
Tutti i disaccordi con il committente sia pubblico che privato riguardanti la mancata
applicazione delle parcelle, la disattenzione o la mancata qualità degli elaborati prodotti dal
professionista, i requisiti minimi prestazionali che afferiscono la sfera di azione degli
architetti e degli ingegneri civili edili, saranno giudicati previo annessione di un magistrato
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ordinario, dal consiglio dell’Ordine di appartenenza che avrà funzione di magistratura di
primo grado e dal CNAPPC e CNI che avranno funzione di magistratura di secondo grado. Gli
attori del contenzioso dovranno comunque essere provvisti del loro avvocato difensore,
nonché di un consulente tecnico di parte. Le spese di giudizio e d’ufficio per l’azione legale
saranno attribuite alla parte dichiarata soccombente.
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L’Ordine professionale è il massimo Organo competente riguardo la verifica e
l’applicazione delle parcelle professionali. Nessun Tribunale anche a mezzo CTU, può opinare
l’eventuale vidimazione preventiva o consuntiva di una parcella professionale, che rimane a
giudizio esclusivo della Commissione Parcelle dell’Ordine Territoriale Provinciale, che
ha valenza quale tribunale di primo e secondo grado. Eventuale ricorso in appello può
chiedersi al Consiglio Nazionale, che equivale al vertice della giurisdizione professionale
intellettuale ordinistica, ovvero in qualità di tribunale di ultima istanza. La deliberazione del
Consiglio Nazionale sulla parcella, equivale ad un giudizio di Cassazione.
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Le Amministrazioni e gli Enti (Comuni, Province, Soprintendenze, Genio civile, ecc.)
dovranno verificare obbligatoriamente la compatibilità del progetto presentato con il titolo
professionale del tecnico, onde evitare l’abuso di professione.
Dovrà altresì verificarsi anche la sottoposizione nei progetti di firme congiunte di
tecnico laureato e tecnico diplomato. La responsabilità di tali controlli graverà sul dirigente
di settore; nei Comuni il capo dell’ufficio tecnico e il sindaco!
Qualora vi fosse presentazione di deposito da parte di figure non abilitate o on
compatibili con il progetto presentato, il dirigente o il sindaco avrà obbligo di farne denuncia
alle Forze dell’Ordine e al collegio di appartenenza.
Sono previste sanzioni amministrative e penali per il dirigente che ometta tale verifica.
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Nel caso di contenzioso tra professionista e committente ed in mancanza di contratto
tra le parti e ove sia dimostrato l’incarico, il giudice dovrà obbligatoriamente accogliere il
decreto ingiuntivo e renderlo immediatamente esecutivo a mezzo di pagamento di regolare
parcella.
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La dimostrazione dell’incarico si ottiene :
a)quando siano stati presentati gli elaborati presso un Ente pubblico con firma congiunta del
professionista e del committente;
b)quando anche in assenza di deposito degli elaborati presso una Amministrazione, o in
assenza di lettera di incarico, dopo più di n.2 (due) solleciti al pagamento, dimostrati
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, il cliente non
giustificasse le motivazioni per il suo diniego;
Il cliente potrà opporsi al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione per falso o solo
qualora potesse dimostrare di aver già saldato la prestazione.
In ogni caso di contenzioso tra il professionista ed il cliente saranno da applicarsi
obbligatoriamente le piene le parcelle professionali.
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Qualora il committente pubblico o privato non rispettasse le scadenze temporali
contrattuali in riferimento alle spettanze professionali, il professionista sarà tenuto ad
inviare relativa fattura ad iva differita, e se trascorsi 30 giorni la stessa non venisse
quietanzata o opposta una motivazione di diniego valida ed accertabile, il giudice avrà
obbligo di emettere decreto ingiuntivo sugli importi con incremento di una mora ai sensi del
D.Lgs. n.° 231/2002 ovvero pari al Saggio di Finanziamento della Banca Centrale Europea,
maggiorato di sette punti percentuali.
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Già dal l ’età scolare si introdurranno materie specifiche che educhino gl i
al l ievi alla conoscenza del le problematiche afferenti l ’architettura,
l ’urbanistica, l ’edi l izia e l ’ ingegneria nei suoi vari rami .
Gl i al l ievi dovranno conoscere e distinguere le varie figure professional i ,
conoscere ed apprezzare i l loro operato come fondamentale per la crescita e
lo svi luppo del territorio, essere edotti del contenuto e delle difficoltà del le
prestazioni professional i afferenti l ’architettura e l ’edi l izia , conoscere cosa
fosse una DIA/SCIA, un Permesso di Costruire, una Relazione Paesaggistica, i
calcol i statico/struttural i , i calcol i termici, i calcol i impiantistici , i calcol i
acustici , i ri l ievi topografici , le perizie tecniche, l ’estimo immobil iare ecc.
Gl i studenti dovranno altresì essere informati sui tempi per la redazione
affidabi le e coscienziosa dei vari elaborati da produrre, sui rischi
professional i e le responsabi l i tà civi l i e penal i che attengono tal i categorie di
professionisti .
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Si tratterà di conoscenze sommarie e non specifiche riguardanti le
professioni di ingegnere, architetto e geometra.
Solo attraverso la conoscenza del le diff icoltà e degl i studi che occorrono
per la risoluzione di problematiche afferenti le materie in questione e
attraverso la consapevolezza del l ’ importanza degl i elaborati architettonici ,
tecnico, scienti fici , potrà nascere una nuova coscienza urbana e un nuovo e
rinnovato rispetto per le categorie professional i oggetto del le presenti l inee
guida.
Negl i Enti pubbl ici e presso gl i Ordini e i Col legi professional i dovranno
essere sempre disponibi l i e visibi l i del le brochure riguardanti la professione
di architetto, di ingegnere e di geometra, dove saranno evidenziate le tari ffe
professional i inderogabi l i , le differenziazioni tra le varie professional ità, i
l imiti di competenze, e i protocol l i prestazional i minimi per ogni prestazione
professionale.
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Abilitazione alla COMPETENZA per la CERTIFICAZIONE ENERGETICA, solo per architetti
ed ingegneri che avessero superato l’esame Universitario di Fisica Tecnica ed Impianti o
similare(no semplice fisica) e il corso regionale con relativo esame finale.
I Diplomati potranno abilitarsi tramite apposito esame da sostenersi esclusivamente
presso l’Università e solo per edifici di modesta entità.
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In virtù dell’enorme esubero di architetti ed ingegneri che genera disoccupazione e
dequalificazione della categoria, visti i tempi medi di conseguimento della laurea con i
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Vecchi Ordinamenti universitari, si innalzano i corsi di laurea Magistrale in architettura ed
ingegneria di anni 2, passando dagli attuali 5 a 7 anni.
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Si stabilisce un periodo di Tirocinio obbligatorio e propedeutico al concorso di
abilitazione, di anni 2(due), da effettuarsi esclusivamente presso uno studio di professionisti
già abilitati da almeno anni 10, il cui titolare abbia conseguito gli esami abilitanti, sulla
sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro, un corso di approfondimento in materia di
consulente tecnico del tribunale in materia civile e penale, un corso in materia di
sostenibilità energetico ambientale.
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Viene abolito il punto 2 dell'articolo 2956, del Codice civile che parla della prescrizione
presuntiva in 3 anni del compenso del professionista per l'opera prestata.
LAVORI PUBBLICI e LAVORI PRIVATI
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Abolizione dei concorsi di progettazione sulla base di preselezioni che tengano in
considerazione la capacità economica, la mole di lavori svolti e la struttura economico
organizzativa dello studio;
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Per i concorsi di progettazione e di idee i progettisti non aggiudicatari, ma che siano
classificati nei primi cinque, avranno comunque diritto ad una percentuale sull’importo della
parcella a base di gara; il primo non classificato : il 5%, il secondo : il 4%, il terzo : il 3%, il
quarto il 2%, l’ultimo l’1%.
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Elaborazione di criteri univoci, standardizzati, chiari, e non opinabili, validi per tutto
il territorio nazionale, da attribuire sia ai partecipanti delle gare d’appalto concorso, che per
i concorsi di progettazione e di idee; sia per imprese sia per i progettisti;
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Ridefinire i Criteri di valutazione e peso ponderale per la partecipazione alle gare di
progettazione : • merito tecnico professionale 60/70 punti; (variabile in base al cursus
studi, corsi di specializzazione, master, aggiornamenti professionali, detenzione di software
licenziati inerenti il concorso, ed attrezzature hardware, aumentabile mediante meccanismo
dell’avvalimento di altri professionisti) • relazione metodologica 15/20 punti; • tempi 5/10
punti, • prezzo (sconto max 20%) 10 punti; (I costi per le prestazioni relative alla sicurezza
non soggetti a ribasso);
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Obbligo per le imprese e per gli Appalti concorso di qualunque importo e categoria,
della presentazione degli elaborati esclusivamente a mezzo di un architetto o di un
ingegnere libero professionista incaricato ed estraneo all’organico dell’impresa partecipante;
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Assegnazione degli incarichi pubblici sotto soglia unicamente mediante meccanismo
della rotazione; dotazione da parte degli Enti di albo di professionisti distinto per categorie
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di specializzazioni; esclusione della partecipazione per i dipendenti pubblici full time e dei
titolari o dipendenti di imprese edili.
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Assegnazione incarichi CTU mediante meccanismo della rotazione e previo iscrizione
in albi di professionisti distinti per categorie di specializzazioni; esclusione della
partecipazione per i dipendenti pubblici full time e per i titolari di imprese.
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• Visto il decreto 30 maggio 2002 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 182 de 5 agosto
2002) oggi vigente in materia di C.T.U.
• Visto il mancato adeguamento ISTAT (dall’anno 2002 ad oggi) degli onorari fissi e variabili
così come stabilito dall’ art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e riportato dallo stesso
decreto;
• Considerato che la misura degli onorari prescritti dal decreto non appare, aldilà dei
mancati adeguamenti ISTAT, più adeguata rispetto agli attuali scenari di mercato;
• Considerato che l’attuale decreto non disciplina onorari diversi a seconda dei titoli di studio
che il C.T.U. possiede, uniformando in tal modo la figura del diplomato (geometra, perito
industriale etc.) con la figura del Laureato (Architetto e Ingegnere);
si propone:
1. un radicale adeguamento delle tariffe di C.T.U. più consone all’attuale scenario di
mercato da concertare con la FNAILP;
2. un automatico aggiornamento ISTAT annuale, e non triennale cosi come stabilito dall’
art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319;
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3. l’obbligatorietà da parte del Giudice di servirsi delle prestazioni di Tecnici Laureati
(Architetti ed Ingegneri Edili) per le C.T.U. aventi ad oggetto specifiche competenze
edilizie, urbanistiche ed impiantistiche e comunque per tutte le C.T.U. richieste, che,
rientrando nello specifico ramo di competenza degli Architetti e degli Ingegneri, abbiano
come valore presunto di controversia un importo superiore o uguale ai 15.000,00 €;
4. aumento delle nuove tariffe pari al 50% per tutte le C.T.U. affidate ai tecnici laureati
(Architetti ed Ingegneri).
5. Le vacazioni (ovvero le spettanze in funzione del tempo impiegato) sono attribuite e
compensate ai sensi del legge 143 del 1949 e smi nella misura di €56,81 per vacazione,
come stabilito nel dm n. 417 del 3 settembre 1997, considerando che ogni vacazione
equivale ad un’ ora di tempo impiegato.
MISURE PER SEMPLIFICAZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presentazione di qualunque pratica/deposito mediante formato digitale pdf protetto da
password e con firma digitale certificata ed inviato poi tramite PEC (posta elettronica
certificata);
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Obbligo della informatizzazione e digitalizzazione degli archivi cartacei di tutta la
documentazione degli Enti (piani regolatori, norme di attuazione di piano, regolamenti
edilizi, piani particolareggiati, delibere, modulistica ecc.) con archivio informatico online;
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Riduzione dei tempi di attesa per le autorizzazioni agli enti preposti :
per la SCIA l’amministrazione ha tempo solo 8 giorni dalla presentazione per emettere
provvedimenti di «divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa», dopo di che varrà quale provvedimento autorizzativo al pari di un
permesso di costruire approvato e rilasciato.
Il permesso di costruire (PdC) deve essere rilasciato in non oltre 30 giorni per comuni
fino a 20.000 abitanti; in non oltre 50 giorni per tutti gli altri comuni; le approvazioni della
Soprintendenza in 15 giorni, quelle del Genio Civile (autorizzazioni sismiche ecc.) in 15
giorni, terminata l’attesa varrà la regola del silenzio consenso, che sarà sempre
giuridicamente equivalente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto.
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Obbligo da parte delle imprese e di tutti gli Enti di munirsi di PEC. Redazione di un
elenco nazionale PEC, consultabile online nel quale confluire obbligatoriamente, entro
l’anno, gli indirizzi di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA di tutti i soggetti ;
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Il DURC dell’impresa incaricata dei lavori sarà acquisito direttamente da parte della
Amministrazione;
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I liberi professionisti architetti ed ingegneri nell’esercizio delle loro funzioni avranno in
dotazione un pass auto valido per l’ingresso in zone a traffico limitato necessario allo
svolgere delle mansioni di controllo sui cantieri sia pubblici che privati;
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Gli Uffici tecnici di tutti Enti, per pareri e colloqui preventivi riguardanti l’eventuale
presentazione di DIA, Permessi di Costruire, Paesaggistica, Pratiche catastali, e per
interventi di edilizia o urbanistica in genere, potranno ricevere ESCLUSIVAMENTE
professionisti Tecnici abilitati e su mandato del committente/proprietario.
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Qualunque legge, decreto legge, emendamento, modifica, proposta di legge, che
riguardi l’ambito di applicazione professionale della categoria intellettuale tecnica degli
ingegneri e degli architetti, dovrà obbligatoriamente essere discussa, presentata, approvata
da una commissione di professionisti tecnici intellettuali realmente e fattivamente operanti
nel settore, individuata di volta in volta dagli Ordini professionali, e/o dalla Federazione
Nazionale architetti ed ingegneri liberi professionisti.
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Per tutti gli studenti che si fossero iscritti presso le Università in data posteriore alla
emanazione della legiferazione del seguente punto delle Linee Guida,(dunque con esclusione
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degli studenti già iscritti all’università, che per diritto maturato avranno la possibilità di
aprire lo studio con le regole valide al momento della loro iscrizione universitaria) sarà
garantito l’accesso all’esame per l’iscrizione all’università nonché l’accesso all’esame di stato
per conseguire il titolo accademico di architetto o di ingegnere, ma per l’apertura dei nuovi
studi professionali, essendo tutt’oggi in enorme soprannumero rispetto al territorio e
rispetto alle esigenze della collettività, onde evitare la svalutazione, la massificazione, il
deprezzamento, l’antagonismo selvaggio, la svendita ed il mercimonio delle prestazioni,
onde evitare prestazioni molto frettolosamente redatte, inadeguate, insufficienti, o molto più
di frequente fasulle e frutto di un meccanico e standardizzato copia incolla, è resa
obbligatoria l’acquisizione di una licenza professionale che sarà rilasciata in maniera
proporzionale al numero di studi già presenti nel comune in cui s’intende sviluppare l’attività
lavorativa. Condizione necessaria affinché si possa richiedere la licenza professionale è che
vi sia un rapporto architetto e ingegnere/cittadino non superiore a 1/150.(es. paese con
6.000 abitanti e 200 architetti e ingegneri = 6.000/200 rapporto = 1/30 → non è possibile
aprire un ulteriore studio; città con 33.000 abitanti con 200 architetti ed ingegneri
rapporto 1/165 → è possibile aprire uno studio.) Qualora verificata l’anzi descritta
condizione, la licenza professionale potrà essere rilasciata dai titolari degli studi già presenti
sul mercato, o dai professionisti già abilitati, che ai sensi della legislazione precedente
hanno maturato già il diritto di esercitare la professione e dunque sono detentori de iure
della licenza professionale. I professionisti già abilitati, a far data dalla entrata in vigore
della presente, terranno un corso di formazione da frequentarsi esclusivamente presso i loro
studi. Il numero minimo di ore da frequentarsi per il corso ai fini del il rilascio della licenza
professionale è di 150. Gli aventi titolo a rilasciare la licenza professionale saranno i liberi
professionisti già inscritti all’ordine da almeno 10 anni, che abbiano un’attestazione di
qualità professionale(come per esempio il titolo di “professionista qualità” così come indicato
nell’art. 2 comma 20 dello statuto della FNAILP); che abbiano sostenuto un corso di
specializzazione in materia per (CTU) : Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale in materia
Civile e Penale, che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui cantieri ex 494/96
oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto il corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
ex 626/94 oggi D.LGS 81/08; che abbiano sostenuto un corso riconosciuto dall’Università in
materia di sostenibilità edilizia ecologico ambientale, quali per esempio il corso di
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specializzazione in Bioarchitettura; che siano iscritti nella lista degli specialisti antincendio
del ministero dopo averne superato il relativo esame ai sensi della 818/84.
MISURE ECONOMICHE E FISCALI
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Assicurazione rischi professionali compresa nel versamento dei contributi minimi di
inarcassa con copertura inferiore a €…..
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Assicurazione per infortuni e malattie, con diaria per ricovero e invalidità
temporanea o rendita per inabilità permanente; e con diaria raddoppiata per ricovero
prolungato o per terapia intensiva;
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Riconoscimento di causa di servizio per malattie professionali o contratte sul luogo di lavoro
che abbiano nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri
doveri professionali e che diano riconoscimento ad equo indennizzo o a pensione
privilegiata; (incidenti sul luogo di lavoro, come cantieri; problemi ossei e muscolari dovuti
alla sedentarietà; abbassamento della vista a causa dell’uso del pc; asma o allergie
provocate da sostanze inalate in cantiere; sindrome del tunnel carpale; ipercifosi dorsale;
epicondilite; chi lavora al computer è più soggetto di altri a disturbi come la rosacea, la
dermatite seborroica, l'eritema aspecifico e l'acne; ernie lombari; malattie alla cervicale,
ecc.)
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Iva al 10% per i professionisti intellettuali;
Abolizione della ritenuta d’acconto per le professioni intellettuali;
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Per tutti gli elaborati Progettuali da presentarsi agli Enti e prima della loro
presentazione (Progetto Architettonico, Progetto Strutturale, Relazione Paesaggistica,
Progetto della Sicurezza, Progetto Termico, Progetto acustico, Progetto impianti elettrici
ecc.) il committente dovrà corrispondere al professionista un primo acconto di importo non
inferiore al 30% della parcella. Il dirigente tecnico dovrà verificare che vi sia, tra gli allegati
da depositare, la fattura del primo acconto, in assenza la pratica si ritiene respinta. Tale
norma potrà temporaneamente derogarsi solo se vi fosse la dichiarazione del professionista
che finalizzi la prestazione ad una permuta immobiliare ovvero ad una intenzione di
compravendita a terzi. In tal caso la corresponsione del 30% di acconto sulla tariffa minima
dovrà avvenire in seguito al trasferimento o alla promessa di trasferimento al nuovo
proprietario, che sottoscriverà, con il professionista prestatore d’opera, disciplinare tecnico
d’incarico.
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Il committente non potrà procedere alla alienazione del bene oggetto di prestazioni
professionali prima che queste vengano totalmente saldate al professionista prestatore
d’opera intellettuale;
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L’ Ente pubblico ai fini dell’accettazione del collaudo tecnico amministrativo o fine
lavori richiede la consegna della ricevuta del saldo finale della prestazione, nonché la
dimostrazione del saldo di tutte le notule professionali (congrue con l’applicazione esatta
delle tariffe minime) riguardanti : la progettazione architettonica, strutturale, la direzione
dei lavori, la coordinazione della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, le
certificazioni energetiche.
L’ente pubblico accetterà la richiesta di agibilità solo con le liberatorie dei professionisti
riguardanti il saldo delle prestazioni professionali svolte. Non è possibile la richiesta di
agibilità/abitabilità dello stabile quando non siano saldate tutte le notule professionali fino a
concorrere l’intero ammontare della parcella minima dei professionisti proprietari dell’opera
intellettuale. Il notaio, prima del rogito, dovrà accertarsi che siano saldate le parcelle dei
professionisti proprietari dell’opera intellettuale, pena la nullità dell’atto pubblico.
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Il progettista può fermare i lavori dell’opera di cui detiene le proprietà intellettuali e
chiedere l’ingiunzione di pagamento qualora non retribuito;
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pag. 34 di 45
Le software house che producano software per prestazioni intellettuali tecniche riservate
agli ingegneri e agli architetti devono concordare prezzi calmierati per i professionisti
abilitati e contenuti nella misura di quelli previsti nelle versioni home. Inversamente al fine
di scoraggiare la falsificazione e la omologazione delle prestazioni professionali, i “non
addetti ai lavori” potranno acquistare gli stessi programmi solo sostenendone una maggior
spesa.
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Tutti i beni strumentali che riguardino l’attività professionale intellettuale dell’architetto
e dell’ingegnere potranno essere detratti o dedotti interamente dal reddito professionale.
La detrazione avverrà per : software, hardware, cancelleria, cartucce inchiostri, toner,
tamburi, strumentazione varia, corsi di aggiornamento professionale.
La deduzione avverrà per l’acquisto auto, o per l’eventuale noleggio o leasing, il
carburante, l’assicurazione, le bollette di luce, acqua, condominio e canone internet dello
studio, nonché per le spese relative a fiere, mostre ed eventi simili che attengano
l’aggiornamento professionale.
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AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE
ESCLUSIVE RISERVATE agli architetti e ingegneri
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Tutte le imprese dovranno redigere, esclusivamente a mezzo di architetto o
ingegnere esperto in sicurezza ai sensi della 81/2008 ed estraneo all’organico dell’impresa
stessa, e per ogni lavorazione oggetto di nuovo intervento:
il POS (piano operativo di sicurezza)
il Pimus quando vi sia la necessita di montare smontare impalcature;
La valutazione rischio rumore o vibrazioni
I vari documenti valutazione rischi
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Gli architetti e gli ingegneri civili edili detengono competenza nella intermediazione
immobiliare e possono iscriversi al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso
ciascuna camera di commercio, o istituire un ulteriore albo che ne consenta il
raggruppamento e l’enumerazione per categoria;
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pag. 36 di 45
Tutti i luoghi di lavoro che ospitino lavoratori o comunque per tutti gli ambienti in cui
vi sia la possibilità che vi siano più di 10 persone (clienti o altro) contemporaneamente,
dovranno essere provvisti di un (RSPP) Responsabile della Sicurezza Prevenzione e
Protezione esterno all’organico e scelto esclusivamente tra le categorie degli architetti o
ingegneri esperti in sicurezza ai sensi della 81/2008
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Tutte le attività soggette a rischio incendio indipendentemente che sia basso o medio
o alto, ed indipendentemente dal numero di lavoratori o dall’affollamento previsto, dovranno
assumere un responsabile specialista antincendio che sia iscritto nella lista degli specialisti
antincendio del ministero dopo aver superato il relativo esame ai sensi della 818/84.
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In tutti gli atti di compra vendita immobiliare è prevista la presenza di un architetto o
ingegnere che garantisca la congruità del progetto approvato con le norme urbanistiche di
piano e nazionali, e che ne verifichi i dati tecnici e catastali.
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Il certificato di agibilità abitabilità è rilasciato esclusivamente dalla Direzione dei Lavori;
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Per ogni edificio e da qualunque data esistente è previsto l’obbligo della redazione del
fascicolo del fabbricato che ne verifichi lo “stato di salute” complessivo, ne salvaguardi e ne
tuteli la vita delle persone che vivono o lavorano nel suo interno, che contenga tutti i dati,
tutte le manutenzioni, gli interventi avvenuti nel passato, le criticità, e che venga aggiornato
da un architetto o ingegnere ogni due anni. Qualora il professionista all’atto di redazione o
dell’aggiornamento del Fascicolo ritenga che si debba effettuare un intervento di urgenza,
per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, il proprietario o condominio potrà
interpellare un ulteriore parere tecnico e se anch’esso fosse concorde, il proprietario dovrà
redigere d’urgenza le lavorazioni richieste…senza possibilità alcuna di opporsi alla decisione.
Il professionista assume responsabilità civile e penale rispetto ad eventuali atti illeciti e falsi
ideologici. I condomini dovranno essere provvisti di Fascicolo del fabbricato aggiornato ogni
2 anni e del Fascicolo dell’appartamento/negozio/ufficio aggiornato ogni 5 anni. Quando
l’edificio corrisponda all’unità immobiliare sarà da redigersi, ogni 8 anni, il solo Fascicolo del
fabbricato che presupponga verifiche strutturali ed impiantistiche esterne ed interne.
Il FASCICOLO DEL FABBRICATO è il documento tecnico con cui le agenzie di
assicurazioni classificano l'edificio ai fini di una assicurazione sui danni da calamità naturali. Ad
un migliore stato di conservazione e a minori prescrizioni contenute nel Fascicolo del fabbricato
corrisponderanno minor costi per la polizza assicurativa.
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Sarà possibile stipulare atti di compravendita immobiliare solo ed esclusivamente
allegando all’atto : la certificazione energetica della singola unità immobiliare, il certificato
acustico di progetto, nonché il fascicolo del fabbricato e il fascicolo dell’appartamento.
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Qualunque consulenza, informazione, consiglio, assistenza, consulto, richiesta presso lo
studio tecnico di un ingegnere e o di un architetto deve essere compensata/o mediante
onorario fisso(da stabilirsi)
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I liberi professionisti intellettuali, al pari di tutte le categorie sociali, quando scendano
sotto la soglia di un determinato reddito (da fissarsi), hanno diritto ad ammortizzatori sociali
erogati in quota parte dallo Stato, dagli Ordini e dalla Cassa Nazionale di Previdenza.
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Le quote di iscrizioni annuali agli Ordini sono stabilite in proporzione al reddito.
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Le sanzioni amministrative pecuniarie di qualunque tipo o le more derivanti dal ritardato
pagamento di rette, tasse e quant’altro saranno da attribuirsi in proporzione al reddito
professionale
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Gli architetti e gli ingegneri che avessero sostenuto i corsi di specializzazioni o masters
in :
● “Governance del Territorio” o in “Urbanistica nella Pubblica Amministrazione” o
similare;
● il Corso Abilitante di Specializzazione sulla Sicurezza, Igiene e Salute nei luoghi
di lavoro Pubblici e Privati; ai sensi della 81/2008;
● il Corso Abilitante di Specializzazione sulla Sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, ai sensi della 81/2008;
● un corso in sostenibilità energetico ambientale, come richiesto dalle
Amministrazioni Pubbliche nel «Codice Concordato di Raccomandazioni per la
Qualità Energetico-Ambientale di edifici e spazi aperti»;
● un corso di specializzazione in CTU -Consulente Tecnico di Tribunale- in materia
civile e penale;
● il corso abilitante in Specialista Antincendio ai sensi della 818/84.
Possono iscriversi al ruolo di per il controllo, le verifiche e le Commissari Tecnici
ispezioni negli Uffici Tecnici che riguardino l’edilizia e l’urbanistica delle pubbliche
amministrazioni sia a livello comunale che sovra comunale.
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Gli architetti, gli ingegneri e i geometri sono gli unici soggetti che hanno competenza
legale alla redazione della contabilizzazione di cantiere, come computi metrici estimativi ed
altro.
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Le presenti , sono redatte nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti LINEE GUIDA
professionali, e disciplinano le professioni regolamentate e riservate di architetto, ingegnere al fine
di:
a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;
b) tutelare il decoro e l’immagine professionale nel rispetto degli interessi della
committenza pubblica e privata;
c) razionalizzare le procedure e le regole che disciplinano la professione al fine del
miglioramento delle prestazioni professionali.
Le presenti Linee Guida sono state scritte ascoltando le reali e concrete esigenze della
professione, sono il risultato di indagini svolte in un network di categoria che allo stato attuale
racchiude circa 16.000 professionisti, architetti ed ingegneri. Si tratta dell’espressione più vera e
realistica della volontà degli “addetti ai lavori”. Sono stilate con velata ironia rispetto a taluni
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paradossi legislativi, sono il frutto di osservazioni, di commenti, di analisi, di introspezioni, di
migliaia e migliaia di persone.
Con la vivissima speranza che non solo la FNAIL , ma tutti gli organismi rappresentanti di P
categoria si facciano promotori verso il Legislatore delle anzi descritte che LINEE GUIDA
rappresentano le riforme che da decenni si attendono, che risolvono con logica stringente gli annosi
problemi, che abbracciano molti campi dell’ambito di azione professionale e che sciolgono una
grande percentuale di problematiche di cui soffre la società civile.
Gli articoli delle Linee Guida se tradotti in leggi di riforma, mediante provvedimenti
legislativi di delega o nuovi emendamenti, o sostituzioni o cancellazioni o aggiunte di articoli, e se
racchiusi, in un Testo Unico innovativo riguardante la professione intellettuale di architetto ed
ingegnere libero professionista, si tradurrebbero in un valore incommensurabile ed incalcolabile a
vantaggio della collettività tutta.
ROMA 13/12/2011 Federazione Nazionale
Architetti ed Ingegneri
Liberi Professionisti
in facebook
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PRESIDENTE E FONDATORE NAZIONALE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
COORDINATORE NAZIONALE
VICE COORDINATORE NAZIONALE
COORDINATORE NAZIONALE AREA SUD
COORDINATORE NAZIONALE AREA CENTRO
COORDINATORE NAZIONALE AREA NORD
TESORIERI NAZIONALE
SEGRETARIO NAZIONALE
CONSIGLIERI NAZIONALI
*** *** ***
DIRETTORE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
VICE DIRETTORE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
RESPONSABILI NAZIONALE DELL’INFORMAZIONE
SEGRETARIO COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
CONSIGLIERI DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
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SI ALLEGANO :
** Secondo l'articolo 16 del R.D. n.274/1929, le competenze professionali del geometra sono così stabilite:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di
poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di
strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai
fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto,
da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la
complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei
dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima
dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari
serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di
elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze
agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera
e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole,
di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che
non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare
pericolo per la incolumità delle persone *; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade
vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e
riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di
bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili …che abbiano struttura portante in muratura
con un massimo di sei metri di altezza da computarsi dal piano di campagna alla linea di colmo del tetto e
con una volumetria urbanistica massima di 350mc al netto dei volumi scomputabili.
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila
abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi
tecnici.
Per i piccoli fabbricati rurali e le ristrutturazioni rurali, la competenza professionale del geometra è in
concorrenza con quella del perito agrario e del dottore agronomo, per le opere edilizie e le procedure catastali è
in concorrenza con quella del perito edile, oltre che degli ingegneri ed architetti.
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*** ● Sentenza Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale n. 11287 del 6 novembre 2000:
"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità";
● Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31 gennaio 2001:
"Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un
professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere";
● Il TAR LIGURIA con sentenza n. 333/97 confermata dal Consiglio di Stato Sezione V n. 7821 del 1 Dicembre 2003 nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la
competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le
dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto
in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni
progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata” ● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 5961 del 25Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16,
lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di
eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati
alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e
direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.
● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D.
274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del
contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.
● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle
competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o
armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la
categoria del progetto architettonico. ● La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non
possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a
questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici
degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni
argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.
● Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005,
nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni,previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è
configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi
di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura). Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte - che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un
Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo
autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.
● Corte di Cassazione – Sez. II – 26 luglio 2006 N. 17028
“A norma dell’art. 16, lett. M), R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino
l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della
lettera l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone,
essendo riservata agli ingegneri la competenza professionale per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento
armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime…”. ."La cassazione ricorda ancora che la prestazione del geometra è illegittima anche se il
progetto è stato contro-firmato da un architetto o ingegnere, ovvero questi ultimi abbiano redatto i calcoli strutturali poiché è il
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professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, sul quale gravano le relative responsabilità ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione.
● Corte di Cassazione – Sez. II – 21 dicembre 2006 N. 27441
“La competenza professionale dei Geometri in materia di progettazione e direzione lavori di opere edili, prevista dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura
ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
●Sentenza Corte di Cassazione 07/09/2009, n. 19292
Competenze professionali ingegneri e geometri. Ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) sono consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento
armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non
richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica. Nella sentenza in questione, la Suprema Corte, oltre a ribadire i confini delle competenze dei tecnici diplomati, nega definitivamente qualsiasi
forma di subordinazione di un tecnico laureato (ingegnere e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel
caso di specie geometra). In particolare, i giudici della Cassazione hanno affermato: * che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di
massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;
* l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex-post la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme
imperative.
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