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Lo sciopero nell’ordinamento italiano
Periodo storicoPeriodo storico Qualificazione dello scioperoQualificazione dello sciopero
Periodo liberale
Periodo corporativo
Periodo
costituzionale
Sciopero - libertà
Sciopero - delitto
Sciopero - diritto
Evoluzione storica
Norme penali incriminatrici del Codice Rocco (1931)
Art. 330
Art. 333
Art. 502
Art. 503
Art. 504
Art. 505
Art. 506
Art. 507
Art. 508
• Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità Abbandono individuale di un pubblico servizio,
ufficio o lavoro
Serrata e sciopero per fini contrattuali
Serrata e sciopero per fini non contrattuali Coazione della pubblica autorità mediante
serrata o sciopero Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di
protesta
Serrata di esercenti di piccole industrie o
commerci
Boicottaggio
Arbitraria invasione e occupazione di aziende
agricole o industriali e sabotaggio
ART. 40
IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL’AMBITO
DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO
Sciopero nella Costituzione
Superamento dello Stato liberale ed interpretazione congiunta artt. 3 - 39 – 40 Cost.
Norma precettiva e non meramente programmatica
Sciopero come diritto al conflitto
Significato costituzionale del diritto
di sciopero
Sciopero come diritto: implicazioni
Nei rapporti Stato – cittadino: non può essere emanato alcun provvedimento contrastante con il diritto di sciopero
Nei rapporti intersoggettivi privati:- Effetti civilistici: sospensione del rapporto di lavoro- Il lavoratore non risponde di inadempimento
contrattuale né possono essergli irrogate sanzioni disciplinari
- Tutela contro comportamenti del datore di lavoro volti a discriminare i lavoratori in sciopero (art. 4 l. n. 604/1966;artt. 15 e 16 ed art. 28 Stat. Lav.)
Differenze sciopero libertà - sciopero diritto
Sciopero - libertà
Liceità penaleSospensione della
retribuzioneInadempimento
contrattualeResponsabilità
disciplinare
Sciopero - diritto
Liceità penaleSospensione della
retribuzioneEsclude
l’inadempimento contrattuale
Non espone a responsabilità disciplinare
-Laconicità della disposizione costituzionale-Due tesi: titolarità individuale (del singolo lavoratore SUBORDINATO)-Titolarità collettiva (del sindacato)
-Dottrina maggioritaria: DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO COLLETTIVO
Titolarità del diritto di sciopero
Sent. Corte Cost. n. 222/1975: illegittimità costituzionale art. 506 c.p. “Serrata posta in essere dagli esercenti di piccole industrie e commerci privi di lavoratori alle proprie dipendenze” per contrasto con l’art. 40.
Sent. Corte Cost. n. 53/1986: ha escluso lo sciopero per i piccoli imprenditori con uno o due lavoratori dipendenti.
Sent. Corte Cass. N. 171/1996: ha escluso che l’astensione dalle udienze degli avvocati possa qualificarsi sciopero.
I lavoratori non subordinati…
- Interpretazione congiunta artt. 40 e 3 Cost.: è qualificabile come sciopero lo strumento di lotta di gruppi sociali subalterni che mirano a riequilibrare il loro deficit di forza sociale.
- I lavoratori parasubordinati sono caratterizzati da una disparità di forza contrattuale rispetto al loro datore di lavoro, pertanto sono titolari del diritto di sciopero. Non, invece, i lavoratori autonomi. - Se tale relazione di squilibrio contrattuale non sussiste, l’astensione dal lavoro non può essere configurata come sciopero, né può trovare applicazione l’art. 40 Cost.
… criterio utilizzato dalla giurisprudenza
Natura giuridica del diritto di sciopero
Diritto potestativo del
lavoratore (Santoro
Passarelli)
Diritto assoluto della
persona (Mengoni)
Semplice fatto
giuridico (Giugni.
Interpretazione
accolta dalla sent. n.
711/1980. v. oltre)
Sciopero per fini contrattuali
Ricomprende anche sciopero di solidarietà e sciopero economico-politico
… sciopero come semplice fatto giuridico
Limiti al diritto di sciopero
A) Limiti interni
B) Limiti esterni
Limiti ricavati dalla definizione stessa di “sciopero”
Bilanciamento diritto
di sciopero – libertà/diritti costituzionalmente garantiti
A) Limiti interni
Sciopero: astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo avente le caratteristiche:
Attinenza ad un rapporto di lavoro subordinato
Completezza dell’astensione dal lavoro (intera giornata lavorativa e coinvolgente tutti i lavoratori)
Funzionalizzazione alla stipulazione del contratto collettivo.
1 SCIOPERO DEI PARASUBORDINATI
2 FORME ANOMALE DI SCIOPERO (SCIOPERO A SINGHIOZZO E A SCACCHIERA)
3 SCIOPERO POLITICO, SCIOPERO DI SOLIDARIETÀ
… limiti interni
escludono dalla nozione costituzionale di sciopero
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulle norme penali incriminatrici: art. 502 c.p. ..
1) Sciopero e serrata per fini contrattuali (art. 502 c.p.)
Corte Cost. sent. n. 29/1960:
Precettività art. 40 Cost.
Art. 502 c.p. costituzionalmente illegittimo
per contrasto con art. 40 Cost.
… sciopero politico …
Artt. 503 c.p. e 504 c.p. Sciopero economico – politico: diritto (Corte
Cost. sent. n. 141/1967)
Sciopero politico c.d. puro: libertà (Corte Cost. sent. N. 290/1974)
Sentenze manipolative
… residuali ipotesi di reato
Sciopero diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale
Sciopero politico che, oltrepassando ogni forma di pressione, si converta in uno strumento atto ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare (Corte Cost. sent. N. 290/1974)
… sciopero di solidarietà
Sciopero di un gruppo di lavoratori volto a
solidarizzare con le rivendicazioni di altri gruppi o
contro la lesione degli interessi di un singolo
lavoratore
Art. 505 c.p. e Corte Cost. sent. n. 123/1962
Legittimo a condizione che sussista una comunanza
di interessi (ambiguità: essa va definita dal
giudice di merito)
… forme anomale di sciopero
Sciopero a singhiozzo: astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi
Sciopero a scacchiera: astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi da differenti gruppi di lavoratori
Giurisprudenza di legittimità: dalla teoria della corrispettività dei sacrifici (tra datore di lavoro e lavoratore) alla teoria del c.d. danno ingiusto (v. sent. n. 711/1980)
B) Limiti esterni: sentenza n. 711/1980
Abbandono tecnica dei limiti interni Tecnica dei limiti esterni: gli unici limiti al
diritto di sciopero sono quelli discendenti dal suo bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente garantiti
Legittimo il danno alla produttività, ma non il danno alla produzione (art. 41 Cost., art. 4 Cost)
Lo sciopero deve essere esercitato con modalità tali da non “pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione
economica generale o particolare, irreparabilmente (non la produzione, ma) la produttività, ossia la capacità produttiva
dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di (continuare a) svolgere la sua iniziativa economica”.(sent. N.
711/1980)
…danno alla produttività ed alla produzione
Legge 12 giugno 1990 n. 146
Legge 11 aprile 2000 n. 83
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
LA TERZIARIZZAZIONE DEL CONFLITTO
Una nuova categoria di “danneggiati” dallo sciopero
Dal conflitto Lavoratori/Imprese a quello Lavoratori/Utenti
LA NECESSITÀ DI UN CONTEMPERAMENTO TRA DIRITTI
La soluzione “costituzionale” (i limiti esterni)
Il primo intervento normativo:
la l. 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000
Cosa ha fatto la corte cost.?
La (tendenziale) sovrapposizione tra servizi pubblici essenziali e settore pubblico (oggi superata)
La presenza – nel pubblico impiego – delle norme incriminatrici dello sciopero (art. 330 e 333 codice penale)
Cosa ha fatto la corte cost.?
La lettura costituzionale degli articoli
330 e 333 cod.pen.
abbandono individuale e collettivo di
pubblico servizio
L’esercizio del diritto di sciopero è costituzionalmente tutelato anche in questi settori, in quanto il contemperamento tra diritto di sciopero e altri diritti costituzionali non può comportare una compressione totale del primo.
Deve però essere comunque assicurato - per legge, per accordo o per autoregolamentazione - un nucleo minimo di prestazioni indispensabili
Il primo profilo affrontato dal legislatore del 1990
Quali sono e/o come si individuano:
I diritti costituzionali da contemperare con il diritto di sciopero
I servizi funzionali al soddisfacimento di quei diritti
Le prestazioni minime da garantire nell’ambito di ogni servizio
I diritti della personaLA TECNICA DELL’ELENCAZIONE TASSATIVA
…sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporti di lavoro, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti…
VitaSaluteLibertà
SicurezzaLibertà di circolazione
Assistenza e previdenza socialeIstruzione
Comunicazione
I servizi essenziali
VITA SALUTE LIBERTA’ SICUREZZA
Sanità Protezione civile Raccolta rifiuti Controlli doganali su animali e
merci deperibili Amministrazione della giustizia,
con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione
LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE Trasporti pubblici urbani ed
extraurbani Trasporti ferroviari aerei e
marittimi (limitatamente ai collegamenti con le isole)
LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE
Poste Informazione radio-televisiva PREVIDENZA E ASSISTENZA Erogazione di stipendi e
pensioni ISTRUZIONE Asili nido, scuole materne ed
elementari Esami e scrutini per tutte le
scuole Esami conclusivi del ciclo di
istruzione universitaria
Le prestazioni minime
Nell'ambito dei s.p.e il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili
Le imprese erogatrici dei s.p.e concordano nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare
Ruolo della Commissione di Garanzia
PrimaValutazione dell’idoneità dell’accordo e
adozione della c.d. “provvisoria regolamentazione”
Il ruolo di mediazioneIl ruolo di moral suasionIl ruolo di “avvio” della procedura di
precettazione Dopo
Il ruolo sanzionatorio
I limiti di legge nel momento dell’astensione (per chi proclama lo
sciopero)Obbligo di preavviso (tranne nel caso di
astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale e protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori).
Indicazione esplicita Della durata Delle modalità Delle motivazioni
I limiti di legge nel momento dell’astensione
Per le imprese erogatrici: obbligo di comunicazione agli utenti (almeno 5 giorni prima) dei modi e dei tempi con cui verranno erogate i servizi;
Per altri soggetti: Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare
tempestiva diffusione delle informazioni sull’inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio.
Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali e le emittenti che si avvalgano di finanziamenti o agevolazioni previste da leggi dello Stato.
La clausola di “chiusura” del sistema: l’ordinanza di precettazione
I PRESUPPOSTI “Fondato pericolo di pregiudizio grave
e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”
I SOGGETTI Pres. del Consiglio o Ministro
delegato Prefetto
LA PROCEDURA Invito a desistere e tentativo di
conciliazione Termine di 48 ore precedente
all’inizio dell’astensione
IL CONTENUTO Differimento dell’astensione Riduzione della durata o dell’ambito
LE FORME DI COMUNICAZIONE Anche mediante affissione nei luoghi
di lavoro, pubblicazione sulla stampa o diffusione attraverso radio e televisione
LE IMPUGNAZIONI Ricorso al T.A.R. che non sospende
necessariamente l’efficacia del provvedimento
LE SANZIONI Amministrative di carattere pecuniario