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MASTER SICUREZZA
Trento7 aprile 2010
MODULO 1
Il documento di valutazione dei rischi
Relatore: Ing. Michelangelo Salerno
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SicurezzaMaster
Master sicurezza
Presentazione del master complessivo e degli obiettivi dello stesso
Richiamo sull’accreditamento come aggiornamento del corso per gli RSPP
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SicurezzaMaster
Obiettivi della giornata
Favorire l’acquisizione di competenze per la corretta redazione di un documento di valutazione dei rischi
Acquisire conoscenze sulle normative di riferimento
Affrontare casi concreti di valutazione dei rischi Presentazione delle esercitazioni e definizione
delle modalità di suddivisione in gruppi omogenei
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SicurezzaMaster
Il dettaglio dei contenuti della giornata
Introduzione: la valutazione dei rischi prevista dal TU in materia di SSL (D. Lgs. 81/08)
Definizioni: rischio, pericolo, misure di prevenzione e protezione
Nuovi rischi introdotti dal testo unico Criteri per la valutazione dei rischi, metodologia Valutare ambiente di lavoro e le mansioni
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SicurezzaMaster
Il dettaglio dei contenuti della giornata
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Procedure per l’attuazione Procedura per una corretta valutazione dei rischi Simulazione di una valutazione dei rischi Analisi di documenti reali Strutturazione di un piano degli interventi utile
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro(integrato con D.Lgs. 106/2009)
PRIMA PARTE
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZ. I Misure di tutela e obblighi
SEZ. II Valutazione dei rischi (art. 28-29-30)
SEZ. III Servizio di prevenzione e protezione
SEZ. IV Formazione, informazione e addestramento
SEZ. V Sorveglianza sanitaria
SEZ. VI Gestione delle emergenze
SEZ. VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lav.
SEZ. VIII Docum. tecnico amm. e statistiche infortuni e delle mal. prof.
51 allegati!!
TITOLO IILUOGHI DILAVORO
TITOLO IIIATTREZZATURE DI
LAVORO E DPI
TITOLO IVCANTIERI
TEMPORANEI
TITOLO VSEGNALETICA DI
SICUREZZA
TITOLO VIMOV. MANUALE
CARICHI
TITOLO VIIUSO ATTREZZ.
CON VDT
TITOLO VIIIAGENTI FISICI
TITOLO IXSOSTANZE
PERICOLOSE
TITOLO XAGENTI BIOLOGICI
TITOLO XIATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO XIIDISPOSIZIONI
PROC. PENALE
TITOLO XIIIDISPOSIZIONI
FINALI
ALLEGATI(n° 51)
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La valutazione dei rischi(Titolo I, capo III, sez. II )
Adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro.
Nuova definizione ed importanza della valutazione dei rischi che diventa uno STRUMENTO DINAMICO E NON PIÙ STATICO per la sicurezza.
Continuamente aggiornata e verificata risulta essere un sistema per la gestione della sicurezza anche attraverso la predisposizione di modelli organizzativi.
Le principali novità relative alla valutazione dei rischi rispetto al D. Lgs. 626/94
SECONDA PARTE
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Campo di applicazione (art. 3)
“Il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati ……”
Dove per “LAVORATORE” si intende (art. 2-definizioni):
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
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Definizione di lavoratore (art. 2)
Definizione di LAVORATORE (art. 2)
“Sono evidenziate le persone equiparate: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; L’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; Il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento …”
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Definizione di LAVORATORE (art. 2)
L’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali …
I volontari del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile …
I lavoratori “socialmente utili”(d.lgs.1°dicembre 1997, n.468 e successive modificazioni e integrazioni) …
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Campo di applicazione (art. 3)
Alcune indicazioni /1:
Nell’ipotesi di prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di lavoro (lavoro interinale)(D.Lgs. 276/03), gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
Nell’ipotesi di distacco del lavoratore (D.Lgs.276/03), gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (con obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato)
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Campo di applicazione (art. 3)
Alcune indicazioni /2:
Nei confronti del lavoratori a progetto (D.Lgs.276/03) e dei CO.CO.CO., le disposizioni del decreto si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente
Nei confronti dei lavoratori che effettuanoprestazioni occasionali di tipo accessorio (D.Lgs.276/03) si applicano del disposizioni del decreto con esclusione di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili
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Campo di applicazione (art. 3)
Alcune indicazioni /3:
Sono previsti riferimenti specifici e prescrizioni dedicate in particolare per:
Lavoratori a domicilio Lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza Lavoratori autonomi Componenti impresa familiare
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Campo di applicazione (art. 3)
Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 C.C.
Volontari e volontari che effettuano il servizio civile
Soci delle società semplici del settore agricolo
Imprese medie e piccole del settore agricolo
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Definizione di Valutazione dei rischi(art. 2, c.1, lett. q )
Valutazione GLOBALE e DOCUMENTATA di TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratoripresenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a:
Individuare le adeguate misure di prevenzionee di protezione
Elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
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Valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. A)
Si conferma che gli obblighi di:
Effettuare la valutazione di tutti i rischi Elaborare il conseguente documento
NON SONO DELEGABILIDa parte del datore di lavoro
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Valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. A)
La valutazione dei rischi viene effettuata con l’ausilio di tutte le figure aziendali interessate, per quanto di competenza.
Come indicato di seguito, tra l’altro, ora il D.Lgs.81/08 (art.29, c.1,2) richiede espressamente che la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento siano effettuati dal datore di lavoro in collaborazione con:
• Il RSPP• Il MEDICO COMPETENTE• Previa consultazione del RLS
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Valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. A)
Come evidenziato dalla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 6.2.2004 (vicenda camera iperbarica del Galeazzi di Milano) …
… la non delegabilità dell’obbligo di valutare i rischi non significa che il datore di lavoro non possa, e anzi NON DEBBA, avvalersi dell’aiuto e della collaborazione di persone maggiormente competenti e qualificate … …
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Valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. A)
La stessa Corte di Cassazione precisa che 3 sono gli obblighi che il datore di lavoro deve assolutamente assolvere:
• Valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento → “culpa in eligendo”
• Valutare preventivamente quali siano i rischiritenuti maggiormente significativi all’interno dell’azienda
• Verificare poi se questi rischi siano stati presi in considerazione nel documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli
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Valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. A)
QUINDI …
Solo se ha curato lo svolgimento da parte sua di questi 3 obblighi, il datore di lavoro potrà anche rimettersi, per l’accertamento e l’adozione delle scelte tecniche idonee a contrastare i rischi, ad un consulente interno / esterno, tecnicamente qualificato e con un grado di specializzazione da lui non posseduto
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Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28, c.1)
Viene ribadito che la valutazione deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
• Nella scelta delle attrezzature di lavoro
• Nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati
• Nella sistemazione dei luoghi di lavoro
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Oggetto della valutazione dei rischi(art. 28, c.1)
Viene espressamente specificato che occorre prendere in considerazione anche i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
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Oggetto della valutazione dei rischi(art. 28, c.1)
Tra cui anche quelli (NOVITA’):• Riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi collegati allo stress lavoro-correlato• Riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza (D.Lgs. 151/01)• Connessi a differenze di genere• Connessi all’età• Connessi alla provenienza da altri paesi• Connessi alla specifica tipologia contrattuale
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Oggetto della valutazione dei rischi(art. 28, c.1)
Inoltre sono stati introdotti specifici riferimenti a fattori di rischio precedentemente non considerati nella normativa italiana:
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII – Capo IV) – entrata in vigore 30 aprile 2012
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali(Titolo VIII – Capo V) – entrata in vigore 26 aprile 2010.
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A. Rischi collegati a stresslavoro correlato
• L’obbligo decorre a fare data dalla emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente e in ogni caso dal 1 agosto 2010
• L’attuale riferimento, citato direttamente dal D.Lgs. 81/2008 è l’ACCORDO EUROPEO sullo stress sul lavoro del 8 ottobre 2004
• È stato recentemente proposto l’ACCORDO INTERCONFEDERALE per il recepimento dell’Accordo quadro europeo dell’8/10/2004, che ne ricalca essenzialmente i contenuti
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A. Rischi collegati a stresslavoro correlato
Molte Regioni o Aziende sanitarie hanno elaborato linee guida o indicazioni
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A. Rischi collegati a stresslavoro correlato
Altro riferimento …
Proposta di metodo dal Coordinamento SPISAL della Provincia di Verona (Verona, Bussolengo, Legnago)
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B. Rischi riguardanti le lavoratriciin stato di gravidanza
In realtà non si tratta di una novità, essendo l’aspetto già trattato in modo specifico dal D.Lgs.151 del 26/3/2001.
Pertanto già dal 2001 vige l’obbligo di verificare la compatibilità tra lo stato di gravidanza o di maternità delle lavoratrici presenti in azienda e la relativa mansione, prendendo in considerazione aspetti quali: l’ambiente di lavoro, il microclima, le modalità di effettuazione delle operazioni, l’orario di lavoro, ecc.
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B. Rischi riguardanti le lavoratriciin stato di gravidanza
Il DVR deve pertanto contenere una specifica sezione che tratti questo aspetto.
Una volta selezionate le mansioni per le quali èimpegnato personale femminile, occorre procedere alla valutazione dei rischi legati alla salute e sicurezza delle lavoratrici prendendo in considerazione diversi aspetti (art. 11 e Allegato C D.Lgs. 151/2001).
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B. Rischi riguardanti le lavoratriciin stato di gravidanza
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti;c) rumore;d) radiazioni ionizzanti;e) radiazioni non ionizzanti;
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B. Rischi riguardanti le lavoratriciin stato di gravidanza
f) sollecitazioni termiche;g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici
2. Agenti biologici.
3. Agenti chimici.
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C. Differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e differenze contrattuali
Anche in questo caso viene evidenziata la necessitàdi procedere alla verifica di compatibilità tra lavoratori con caratteristiche particolari e lavorazioni che ad essi vengano affidate
1) Differenze di genere: differenti risposte a rischi specifici tra maschi e femmine (MMC, MRP, VRC, …)
2) Differenze di età: differenti risposte a rischi specifici in relazione all’età (minorenni L. 977/67, età matura, …)
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C. Differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e differenze contrattuali
3) Provenienza da altri Paesi: differenze linguistiche, religiose, culturali
4) Differenze contrattuali: rischi connessi alla presenza di risorse che operano con contratti flessibili
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Obbligo di redazione del DVRper le nuove attività (art.28, c.3-bis)
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare IMMEDIATAMENTEla valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro 90 (NOVANTA) GIORNI
dalla data di inizio della propria attività.
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Mancata elaborazione del DVR(art.14, c.1-Allegato I)
L’organo di Vigilanza può adottare un provvedimento di sospensione dell’attività a fronte di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute.
Le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono individuate nell’allegato I.
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Allegato I
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
• Mancata elaborazione del DVR• Mancata elaborazione del Piano di
Emergenza ed Evacuazione• Mancata formazione ed addestramento• Mancata costituzione del servizio di
prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
• Mancata elaborazione POS
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Allegato I
Violazioni che espongono al rischio di cadute dall’alto:
• Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto
• Mancanza di protezioni verso il vuoto
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
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Allegato I
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavori dai conseguenti rischi
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
• Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Violazioni che espongono al rischio d’amianto:• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima
dell’inizio dei lavori che possono comportare rischio di esposizione ad amianto
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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art.29, c.3)
3. La valutazione ed il documento devono essere RIELABORATI in occasione di: Modifiche del processo produttivo Modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione A seguito di infortuni significativi Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
ENTRO 30 GIORNI dalle rispettive causali
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Cosa significa infortunio “significativo”?
Non esiste una definizione “normata”
Si riporta un possibile elenco suggerito dall’ULSS n.5 Ovest Vicentino
1) Quelli che avvengono con dinamiche e mezzi significative:
• Cadute da alto• Cadute in basso• A contatto con macchina (parti di) o di
impianto in movimento
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Cosa significa infortunio “significativo”?
• A contatto con organi lavoratori• Da caustici• Con scoppio, incendio• Con mezzi di trasporto• Con mezzi di sollevamento• Colpito da oggetti di peso > 10 kg• Colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di
peso > 5 kg
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Cosa significa infortunio “significativo”?
2) Quelli che provocano lesioni significative: Prognosi ≥ 20 gg Fratture Amputazioni anche “lievi” Perdita di conoscenza anche di breve durata Lesioni agli occhi
3) Quelli che si ripetono spesso (+ di 3 v/anno) indipendentemente dalla dinamica e prognosi (punture da ago in strutture sanitarie, …)
4) Quando un lavoratore è vittima di ripetuti infortuni (verifica idoneità sanitaria)
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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art.29, c.3)
4. Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ed il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) devono essere CUSTODITI presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi
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Valutazione dei rischi (art.29, c.5,6,7)
Nelle aziende in cui operano fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi può essere effettuata sulla base di PROCEDURE STANDARDIZZATE che dovranno essere elaborate dalla Commissione Consultiva permanente (art.6) (entro il 31/12/2010)
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Valutazione dei rischi (art.29, c.5,6,7)
I datori di lavoro di tali aziende, tranne:• Aziende in direttiva “Seveso”• Centrali termoelettriche• Impianti / installazioni di cui al D.Lgs. 230/95
(radiazioni ionizzanti)• Aziende di fabbricazione / deposito di
esplosivi, polveri e munizioni• Strutture di ricovero pubbliche / private con
oltre 50 lavoratori
Possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, comunque non oltre il 30 giugno 2012
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Valutazione dei rischi (art.29, c.5,6,7)
Nelle aziende in cui operano fino a 50 lavoratori, tranne:
• Aziende in direttiva “Seveso”• Centrali termoelettriche• Impianti / installazioni di cui al D.Lgs.
230/95 (radiazioni ionizzanti)• Aziende di fabbricazione / deposito di
esplosivi, polveri e munizioni• Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
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Valutazione dei rischi (art.29, c.5,6,7)
• Strutture di ricovero pubbliche / private con oltre 50 lavoratori
• Aziende in cui si svolgono attività con esposizione ad agenti chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, esposizione ad amianto
La valutazione dei rischi può essere effettuata sulla base di PROCEDURE STANDARDIZZATE che dovranno essere elaborate dalla Commissione Consultiva permanente (art.6) (entro il 31/12/2010)
L’approccio
TERZA PARTE
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Approccio proattivo
L’azienda non è più un protagonista passivo delle scelte degli Enti pubblici, ma, nell’ambito del rispetto della legge, ha un discreto margine di discrezionalità: si ammette cioè l’idea che ogni problema non abbia una sola, ma differenti soluzioni.
È il superamento della logica “Command & Control” degli anni ’70 e ’80.
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Schema proattivo
ORGANO DI ORGANO DI CONTROLLOCONTROLLO
SOLUZIONESOLUZIONE
RISULTATORISULTATO
AZIENDAAZIENDA
Per ogni problema:
verifica esanziona
individua
esegue
auto-controllo
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Le nuove procedure
L’obbligo di valutare i rischi era già esistente:• Indirettamente da norme generali
(Costituzione, Codice civile)• Direttamente per talune attività (rischi
rilevanti, nucleare).• Misure generali di tutela (art.15)• Provvedimenti specifici per tutti i luoghi di
lavoro (primo soccorso, gestione emergenze)• Misure specifiche per singole attività• Misure derivanti da altre norme• È contenuto nel D.Lgs. 81/08
La valutazione dei rischi
La predisposizione del “Documento”
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Esercitazione n. 1
Definire in piccoli gruppi il significato dei termini qui indicati e fare un esempio concreto anche eventualmente non direttamente collegato alla sicurezza sul lavoro.
PERICOLO:
SITUAZIONE PERICOLOSA:
RISCHIO:
VALUTAZIONE DEI RISCHI:
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DefinizioniPERICOLO:
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
SITUAZIONE PERICOLOSA:Qualsiasi situazione in cui una persona (o più) è esposta ad un pericolo o a più pericoli
RISCHIO:Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
VALUTAZIONE DEI RISCHI: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
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Flusso di analisi
ELEMENTI IN ELEMENTI IN INGRESSOINGRESSO ELEMENTI IN ELEMENTI IN
USCITAUSCITA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE
REALTREALTÀÀAZIENDALEAZIENDALE
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Metodi per l’analisi del rischio
Metodi di tipo qualitativo:
Forniscono una valutazione non quantificata del rischio, al quale vengono in genere attribuiti aggettivi quale alto, medio, basso, ecc. Le matrici numeriche appartengono a questa tipologia
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Metodi per l’analisi del rischio
Metodi di tipo quantitativo:
Forniscono una valutazione numerica del rischio basata su metodi statistici.
Al termine dell’analisi si ottiene una classificazione per frequenze del rischio
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Metodi qualitativi
In merito alla stima dell’entità del rischio incendio e rischio chimico si fa riferimento alle indicazioni fornite dallanormativa vigente applicabile.
Condizioni che producono al lavoratore un infortunio o un’esposizione i cui effettirisultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invaliditàtotale o conseguenze letali.
molto graveMG
Condizioni che producono al lavoratore un infortunio grave o un’esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendalee/o ufficiale) media.
graveG
Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.rilevanteR
Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa.modestoM
condizioni che determinano l’entità del rischioentità del rischioValore
Non esistono dei metodi definiti per una valutazione del rischio di tipo qualitativo; essi in genere si fondano sulla elaborazione di matrici di rischio
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Metodi qualitativi
L’azienda viene quindi generalmente analizzata, con l’ausilio di liste di riscontro, e i risultati ottenuti vengono riportati nella matrice di cui sopra.
Il limite più evidente di questo metodo – comunque accettabile ed accettato per alcune tipologie di analisi – è la mancanza di OGGETTIVITÀ.
Questa carenza si evidenzia in vari step di questo metodo.
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Metodi qualitativi
Nella elaborazione della matrice di rischio
Nella creazione della lista di riscontro
Nella raccolta dei dati
Nell’interfaccia informazioni –matrice
MA
RGIN
E DI ERRO
RE
Doc
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Metodi quantitativi
I metodi quantitativi sono meglio codificati di quelli qualitativi, anche se, all’interno delle tipologie ad oggi individuate, le modalità di applicazione sono molto differenziate.
Il metodo quantificato è applicato oggi alle valutazioni di rischio relative alle aziende a rischio di incidente rilevante e segue la logica:
INDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONE
EVENTIEVENTI FREQUENZAFREQUENZA SCENARISCENARI
Doc
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SicurezzaMaster
Metodi quantitativi
Il limiti che hanno i metodi di tipo quantitativo sono:
• Difficile applicazione al di fuori del settore chimico e nucleare;
• Difficoltà nel reperire dati sull’affidabilitàaggiornati;
• Complessità dell’analisi;• Tempi di esecuzione piuttosto lunghi;• I risultati non sono sempre di facile
comprensione.
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La Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi permette al datore di lavoro di individuare e classificare tutte le situazioni, sostanze, attrezzature che, in relazione al modo di lavorare o alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai lavoratori.
La valutazione dei rischi consente di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in modo da definire un ordine di priorità nella programmazione dell’esecuzione dei relativi provvedimenti di prevenzione e protezione.
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SicurezzaMaster
La Valutazione dei rischi
I risultati della valutazione sono riportati nel documento di valutazione dei rischi che è lo strumento con il quale il datore di lavoro formalizza il processo di gestione della sicurezza.
Doc
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SicurezzaMaster
La Valutazione dei Rischi (art. 28, c.2)
2. Il documento deve avere data certa …….
Si intende per DATA CERTA:• Una data che attesti il momento esatto in cui
si è terminato il processo valutativo e che eviti possibili documenti retroattivi.
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La Valutazione dei Rischi (art. 28, c.2)
Può essere così realizzata:• Apposizione presso un ufficio postale del
timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene
• Spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento di valutazione dei rischi con l'apposizione del timbro postale
Doc
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La Valutazione dei Rischi (art. 28, c.2)
• Trasmissione a se stessi del documento in formato PDF a mezzo di posta elettronica certificata
• Per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire attraverso l'adozione di una delibera
• Autentica notarile, registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico …....
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La Valutazione dei Rischi (art. 28, c.2)
… OPPURE
con la sottoscrizione del documento da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori.
Doc
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2. Il documento deve contenere
Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
Doc
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2. Il documento deve contenere
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazioneaziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
Doc
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2. Il documento deve contenere
L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Doc
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La Valutazione dei rischi
Il legislatore non precisa la metodologia da seguire ma soltanto i criteri per la valutazione (art. 28 comma 2 lettera a): “… La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneitàquale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;”
Il datore di lavoro deve quindi scegliere quale adottare e precisarla nel documento.
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La Valutazione dei rischi
Fasi preliminari
E’ necessario procedere ad un’attenta analisi delle caratteristiche dell’attività lavorativa (processi produttivi, attrezzature di lavoro, organizzazione della produzione, ecc.)
Devono essere considerate anche le attivitàdi servizio ed occasionali, nonché le eventuali prestazioni dei lavoratori erogate all’esterno dell’abituale ambiente di lavoro
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La Valutazione dei rischi
Si deve considerare la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di utenti e visitatori
In ogni caso si devono assumere tutte le informazioni e le conoscenze già disponibili su elementi utili alla individuazione dei fattori di rischio
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La Valutazione dei rischi
Individuazione dei pericoli
Per procedere alla individuazione dei pericoli specifici, propri dell’attività svolta, devono essere identificati e approfonditi i seguenti aspetti:
• l’uso di sostanze, attrezzature ed agenti fisici che potrebbero costituire potenziali cause di danno
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La Valutazione dei rischi
• gli strumenti di lavoro, considerandone le modalità di utilizzo
• tutte le fasi dell’attività, comprese le operazioni che escono dalla routine
• le caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti di servizio
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La Valutazione dei rischi
1 Caduta a livello, o dall’alto della persona e/o dei materiali2 Elettrico
3 Incendio
4 Infortunio connesso alle procedure di evacuazione di emergenza
5 Mantenimento prolungato di posture scorrette e all'ergonomia dei posti di lavoro.
6 Attività svolte in ambienti chiusi
7 Tagli ed urti derivanti dall’uso di attrezzi da taglio, attrezzature, macchine, ecc.
8 Investimento o urto da mezzi o attrezzature in movimento
9 Biologico
10 Vibrazioni
11 Lavoro ai videoterminali 12 Esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli
13 Rumore
14 Illuminazione non idonee
15 Agenti chimici16 Agenti cancerogeni e mutageni
17Rischio statico e sismico riguardante la possibilità di cedimento dei solai o di altreinfrastrutture
18 Utilizzo dei mezzi di trasporto
ID Fattore di rischio
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La Valutazione dei rischi
19 Movimentazione, sollevamento e trasporto manuale di carichi20 Movimenti ripetitivi
21 Ustioni derivanti dalla manipolazione di oggetti ed attrezzatura ad alta o bassa temperatura
22 Campi elettromagnetici e Radiazioni non ionizzanti
23 Radiazioni ottiche artificiali
24 Radiazioni ionizzanti
25 Presenza di fluidi in pressione
26 Fattori psicologici (diff icoltà di lavoro, monotonia, stress lavoro-correlato, ecc.)
27 Interferenza tra attività svolte da addetti interni e esterni all'azienda
28 Presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
29 Differenze di genere30 Differenze di età
31 Rischio connesso alla presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi
32 Rischio connesso alla specif ica tipologia contrattuale attraverso cuiviene resa la prestazione di lavoro
33 Esplosione34 Rischio amianto
35 Altri rischi
ID Fattore di rischio
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La Valutazione dei rischi
La valutazione deve considerare i pericoli che risultano ragionevolmente prevedibili in modo da conciliare l’esigenza di esaustivitàcon l’identificazione dei principali problemi peculiari dell’attività oggetto dell’analisi.
Questa fase deve essere guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dall’esperienza e dalle informazioni raccolte e dai contributi apportati da tutti i soggetti che concorrono all’effettuazione delle valutazioni.
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La Valutazione dei rischi
Identificazione degli esposti
In relazione alle situazioni di pericolo individuate nella prima fase della valutazione, si deve evidenziare il numero dei lavoratori esposti ai pericoli, individualmente o per gruppi omogenei.
L’identificazione dei lavoratori esposti non può prescindere dall’analisi delle effettive modalità di lavoro.
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La Valutazione dei rischi
Fattore “P” ed “R”
Il rischio è dato dal prodotto di due fattori:
• FATTORE STATISTICO (probabilità del verificarsi dell’evento dannoso)
• FATTORE ENTITA’ DEL DANNO (valutazione della portata dell’evento dannoso)
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La Valutazione del rischio
R = Livello del Rischio (magnitudo del rischio)D = Livello del Danno (magnitudo delle conseguenze; danno ai lavoratori)P = Livello di Probabilità (probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze)
R = f (D, P)
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La Valutazione del rischio
L’adozione di un modello matematico che possa interpretare la funzione “f” dell’equazione citata, rappresenterebbe un metodo strettamente scientifico, riservato ai soli specialisti, che esula dallo spirito fondamentale del D.Lgs. 81/08 che presuppone la “conoscenza diffusa e condivisa” dei criteri adottati.
Al fine di interpretare lo spirito di partecipazione dei soggetti interessati ai problemi della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato adottato il metodo che si articola nei seguenti passaggi fondamentali: …
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La Valutazione del rischio
• … Valutazione del “DANNO D” attraverso il confronto con la griglia di riferimento dell’entità del danno
• Valutazione della “PROBABILITA’ P” attraverso il confronto con la griglia di riferimento della scala delle probabilità
• Valutazione del “RISCHIO R” attraverso una Matrice
• Tale criterio, pur avendo una impostazione di ordine metodologico/matematico, è fondamentale un criterio pragmatico, di buona applicazione corrente e di facile intelligibilità
N.B.: questo è uno dei possibili criteri di valutazione. La norma non dà riferimenti in tal senso lasciando libertà al datore di lavoro di applicare il criterio che ritiene migliore
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nelle procedure per la valutazione dei rischi sono da considerare tre categorie di fattori
I RISCHI PER L' INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI
I FATTORI GESTIONALI DELLAPREVENZIONE
I RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
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Incolumità fisica dei lavoratori(rischi per la sicurezza)
I Rischi per la Sicurezza dei lavoratori, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).
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Incolumità fisica dei lavoratori (rischi per la sicurezza)
• Aree di transito• Spazi di lavoro• Scale• Macchine• Attrezzi manuali• Manipolazione manuale di oggetti• Immagazzinamento di oggetti• Impianti elettrici• Impianti a pressione
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Incolumità fisica dei lavoratori (rischi per la sicurezza)
• Reti e apparecchi distribuzione gas• Apparecchi di sollevamento• Mezzi di trasporto• Rischi di incendio ed esplosione• Rischi per la presenza di esplosivi• Rischi chimici
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Fattori di rischio per la salute dei lavoratori (rischi per la salute)
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.
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Fattori di rischio per la salute dei lavoratori (rischi per la salute)
• Esposizione ad agenti chimici• Esposizione ad agenti cancerogeni• Esposizione ad agenti biologici• Ventilazione industriale• Climatizzazione locali di lavoro • Esposizione a rumore• Esposizione a vibrazioni
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Fattori di rischio per la salute dei lavoratori (rischi per la salute)
• Microclima termico• Esposizione a radiazioni ionizzanti• Esposizione a radiazioni non ionizzanti• Illuminazione• Carico di lavoro fisico• Carico di lavoro mentale• Lavoro ai videoterminali
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Fattori trasversali della prevenzione
Tali rischi sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il “rapporto” tra l’operatore e “l’organizzazione del lavoro” in cui è inserito.
Il rapporto in parola è peraltro immerso in un “quadro” di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
La coerenza di tale “quadro”, pertanto può essere analizzata anche all’ interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.
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Fattori trasversali della prevenzione
• Organizzazione del lavoro• Compiti, funzioni e responsabilità• Analisi, pianificazione e controllo• Formazione• Informazione• Partecipazione• Norme e procedimenti di lavoro
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Fattori trasversali della prevenzione
• Manutenzione e collaudi• Dispositivi di protezione individuali• Emergenza, pronto soccorso• Sorveglianza sanitaria
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Costruiamo un percorso per la valutazione
I° fase:Identificazione delle sorgenti di rischio
Descrizione dell’attività lavorativa(ciclo lavorativo, parametri di processo, macchine ed impianti,
modelli organizzativi ed operativi)
Analisi per la identificazione di sorgenti di potenziali fattori di rischio
RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE
Doc
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Costruiamo un percorso per la valutazione
II° fase: Individuazione dei rischi di esposizione
Quadro delle sorgenti potenziali /Fattori di rischio
Misure di sicurezza attuate
Rischi residui di interesse prevenzionistico
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Costruiamo un percorso per la valutazione
III° fase: stima dei rischi di esposizione o residui
• Verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica durante il funzionamento delle macchine
• Verifica dell’accettabilità delle condizioni igienico ambientali• Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUIRISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI
sulla base dei rischi di esposizione definitiPROGRAMMA INTEGRATO DELLE MISURE PROGRAMMA INTEGRATO DELLE MISURE DIDI SICUREZZASICUREZZA
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZADOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA
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Suddivisione dell’aziendain aree operative
Scelta dell’area operativa(es. officina)
Scelta del fattoredi rischio (es. chimico)
Prossimofattore
Applicazione lista di controllo
UltimoFattore?
Ultima Area?
Fine della valutazione
Prossimaarea
si si
No
No
(Es. magazzino)
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Identificare i pericoli
Valutare i rischi
Verificare soluzionipossibili
Definire priorità interventi
Effettuare interventi
Verificare idoneità efficacia Valutazione ancora valida?
Variazioni?
Precauzioni adeguate?
si
Revisione periodica
si
si
no
no
no
Documentare attività
Identificare le persone esposte
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Gli interventi sono funzionali a ridurre la probabilitàdel verificarsi del danno e/ o la mitigazione delle conseguenze (Rischio Accettabile)pertanto se:
la valutazione dei rischi comporta la necessità di intervenire laddove il livello di RISCHIO risulta:
Quali sono le procedureper la valutazione dei rischi
R = rischioRa = rischio accettabile
R > RaR > Ra
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Il rischio dipende dalla probabilità che il danno si verifichi e dalla gravità del danno
Dove:P= alla probabilità di accadimentoD= alla gravità del danno ipotizzato
Quali sono le procedureper la valutazione dei rischi
R =P x D
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Che valori dare ai due fattori
SCALA DELLE PROBABILITA'
CORRELAZIONE TRA CARENZA E POSSIBILE DANNO; ANALISI DATI STATISTICI; GIUDIZIO SOGGETTIVO DELL'OPERATORE
PERICOLO
SCALA DI GRAVITA' DEL DANNO
ENTRANO IN CAUSA LE COMPETENZE DI CARATTERE SANITARIO; REVERSIBILITA' O MENO DEL DANNO; DISTINZIONE TRA INFORTUNIO ED ESPOSIZIONE ACUTA
DANNO
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Il valore da dare al danno è
G1 Rilevante infortunio o episodio con effetti letali o lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale (perdita di un senso, di un organo, di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile, perdita della capacità di procreare, permanente e grave difficoltà di parola, deformazione permanente o sfregio del viso)
G2 Notevole lesioni con prognosi oltre 40 giorni; infortunio o episodio di esposizione che generi invalidità parziale o lesioni significative irreversibili (indebolimento permanente di un senso o di un organo)
G3 Critico lesioni con prognosi fino a 40 giorni; infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità temporanea o lesioni reversibili a medio termine
G4 Minimo lesioni con prognosi di pochi giorni (non superiore a 20); infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili
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Il valore da dare alle probabilità è
P1 Frequente
può accadere in ogni momento o frequentemente (si ha accesso frequente o per lungo periodo alla zona di pericolo con impossibilità di evitare o prevedere l’evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta; sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda)
P2 Probabile
può accadere molte volte (si ha accesso spesso con scarsa possibilità di evitare o prevedere l’evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta; sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda)
P3 Possibile
può accadere qualche volta (si ha accesso raro e per brevi periodi con possibilità in certe condizioni di evitare o prevedere l’evento pericoloso; il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico; è noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno; il verificarsi del danno susciterebbe comunque sorpresa in azienda)
P4 Remota esistono possibilità che accada (sono noti rari episodi già verificati; il danno può verificarsi solo in circostanze particolari; il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda)
P5 Improbabile
quasi impossibile che accada (non sono noti episodi già verificati; il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti; il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda)
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Matrice di valutazione del rischio R = P x D
Gravità avvenimento (danno) Calcolo del
livello di rischio - G1 -
Rilevante
- G2 -
Notevole
- G3 -
Critico
- G4 -
Minimo
P1 - Frequente A A B B
P2 - Probabile A A B C
P3 - Possibile A B B C
P4 - Remota B B C D Prob
abili
tà e
vent
o
P5 - Improbabile C C D D
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Criterio di valutazione
Livello di rischio Classificazione
A
RISCHIO ALTISSIMO: LIVELLO DI SICUREZZA DA MIGLIORARE CON INTERVENTO IMMEDIATO, per il quale devono essere adottate con effetto immediato appropriate misure di prevenzione e protezione dai rischi, sia di carattere organizzativo che tecnico, che prendano in considerazione anche la modifica dei processi produttivi e/o interventi su impianti e attrezzature. Nell’impossibilità di attuazione immediata delle misure il processo produttivo va temporaneamente bloccato.
Identificare misure di miglioramento nel breve periodo ai fini della riduzione del livello di rischio.
Ris
chio
ele
vato
B
RISCHIO ALTO: LIVELLO DI SICUREZZA DA MIGLIORARE CON INTERVENTO IMMEDIATO/A BREVE TERMINE, per il quale necessita in ogni caso l’attuazione immediata o a breve termine di appropriate misure di prevenzione e protezione dai rischi, sia di carattere organizzativo che tecnico. Se ritenuto opportuno sono identificate e poste in atto misure provvisorie immediate per il controllo del rischio.
Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
C
RISCHIO MEDIO: LIVELLO DI SICUREZZA MIGLIORABILE CON INTERVENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE, per il quale è opportuno adottare appropriate misure di miglioramento di carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità per ridurre e controllare il livello di rischio.
Ris
chio
mod
erat
o
D RISCHIO BASSO: LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTABILE, per il quale possono essere consigliate procedure per il mantenimento ed il controllo della situazione in essere.
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La gestione del rischio
L’obiettivo di questa fase consiste nel migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori adottando misure commisurate alla valutazione del rischio effettuata nelle fasi precedenti. Il datore di lavoro deve innanzitutto studiare la possibilità di eliminare i rischi e, qualora questo non sia possibile, deve stabilire idonee misure di prevenzione e protezione atte a ridurlo ad un livello accettabile.
Ad ogni misura deve corrispondere un apposito programma di attuazione che precisa le modalitàdi intervento e la tempistica prevista.
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Il controllo dei risultati
Al fine di garantire la corretta applicazione ed il giusto mantenimento di tutte le misure adottate, sono stabilite delle procedure di controllo. Nella maggior parte dei casi queste sono costituite da ispezioni atte a verificare il rispetto di quanto stabilito.
La gestione della sicurezza sarà perciò verificata periodicamente dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con i membri del servizio stesso. Essi interverranno per facilitare il superamento delle difficoltà incontrate nel raggiungimento dei risultati previsti.
Un esempio concreto
QUARTA PARTE
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I numeri dell’azienda
• 420 dipendenti• 2 stabilimenti produttivi • 24 aree individuate• Più di 40 mansioni• Oltre 500 attrezzature• Più di 80 sostanze utilizzate
Realtà complessa
Difficoltà a mantenere valido e aggiornatoil Documento di Valutazione dei Rischi
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Il reparto
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L’areaA 01 - STAMPAGGIO
A01
Valutare i rischi: area, attrezzatura, mansione
Area/Attrezzatura/Mansione P G
4 AREE DI TRANSITO INTERNEA01 - Stampaggio F1: accessoalle aree e circolazione mezzi epersone
NRischio di investimento del pedone da parte deicarrelli elevatori o di infortunio causa ostacolipericolosi sulle vie di transito
A01 - Stampaggio F1 Remota Medio C
26SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
A01 - Stampaggio F1:attrezzature, impianti ausiliarie di servizio
AAccesso alle buche delle presse per operazioni dimanutenzione
118 - Addetto alla linea trancio-piega
Improbabile Gravissimo C
49 MANIPOLAZIONE MANUALEDI OGGETTI
A01 - Stampaggio F1: taglioformati
NRischio di taglio per contatto con lamieremanipolate nell'area
118 - Addetto alla linea trancio-piega
Remota Medio C
50MANIPOLAZIONE MANUALEDI OGGETTI
A01 - Stampaggio F1: accessoalle aree e circolazione mezzi epersone
NRischio di taglio per contatto con lamiere o partitaglienti presenti nei componenti movimentati ostoccati nell'area
A01 - Stampaggio F1 Remota Lieve D
51 MANIPOLAZIONE MANUALEDI OGGETTI
A01 - Stampaggio F1: taglioformati
NRischio che gli sfridi metallici si conficchino sullasuola delle calzature
118 - Addetto alla linea trancio-piega
Possibile Lieve C
108MEZZI DI SOLLEVAMENTO ETRASPORTO
A01 - Stampaggio F1: / ARischio che il carroponte possa colpire l'operatorecheaccede alla copertura dell'AIDA, provocandonela caduta
10493 - Pressa AIDA n°1 Remota Grave B
122RISCHI CHIMICI PER LASALUTE
A01 - Stampaggio F1: / NUtilizzodi Renoclean per pulitura-spazzolaturadeilavelli e lubrificazione degli stessi (a spruzzo odistribuito con straccio)
118 - Addetto alla linea trancio-piega
n.a. n.a. B
163 ESPOSIZIONE A RUMORE
A01 - Stampaggio F1: accessoalle aree e circolazione mezzi epersone
NRischio rumore per accesso a zone con livello dirumorosità superiore a 80 dB(A)
A01 - Stampaggio F1 n.a. n.a. B
165 ESPOSIZIONE A RUMORE A01 - Stampaggio F1: / N Rischio rumore 118 - Addetto alla linea trancio-piega
n.a. n.a. A
Descrizione del rischioAmbito di interesse Rischio
R
Rischio
AREA/REPARTO Riepilogo complessivo rischi Aree
ID Fattore di rischio Fase
N/A
/E
PIANO DI MIGLIORAMENTO-MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI AREAMisure attuate e Programma degli interventi di miglioramento
16 AREE DI TRANSITO INTERNE
Rif. ID Riepilogo rischi: 4segnalazione e protezioni degli ostacoli fissi o mobili pericolosi che non è possibile eliminare dallezone di transito.
Misure tecniche strutturali ed impiantistiche
X n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
29 SPAZI DI LAVORO INTERNI E STRUTTURE
Rif. ID Riepilogo rischi: 26cartellonistica specifica di identificazione della zona come spazio confinato e di obbligo di seguire laprocedura specifica.Nota: Indicare il divieto di accesso e l'obbligo di utilizzare i DPI previsti dalla specifica procedura(Attività svolte in “BUCA PRESSE”).
Misure organizzative e Procedure
X C 4 4 15 0,3 D 1,68 Media
36 SPAZI DI LAVORO INTERNI E STRUTTURE
Rif. ID Riepilogo rischi: 26messa a disposizione di un’imbragatura/barella per il recupero dell’uomo e formazione degli addettidella squadra emergenza sulle modalità di recupero e accesso in sicurezza.Nota: Per le buche più grandi, ove il recupero dell’uomo in caso di emergenza risulta difficoltoso(es. passaggi stretti) valutare la possibilità di utilizzare un magnete per sollevare le piastremetalliche che ricoprono la buca. In tal caso segnalare all’esterno della buca la posizione delmagnete e formare gli addetti sulle modalità di utilizzo.
Misure organizzative e Procedure
X C 4 3 0,3 D 1,68 Bassa
173 MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Rif. ID Riepilogo rischi: 108allontanamento preventivo delle persone da zone di passaggio di carichi sospesi.Nota: Chiudere l'accesso alla scaletta marinara dell'AIDA con tappo con lucchetto ed interbloccare lasua apertura con il funzionamento del carroponte.
Misure organizzative e Procedure
X B 6 3 30 0,6 C 4,2 Media
251 ESPOSIZIONE A RUMORE
Rif. ID Riepilogo rischi: 165MISURA CON CADENZA PERIODICAobbligo di utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
Dispositivi di protezione individuale
X X A 15 4 30 0,6 A 12 Alta
252 ESPOSIZIONE A RUMORE
Rif. ID Riepilogo rischi: 165MISURA CON CADENZA PERIODICAattivazione della sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria X X A 15 3 50 0,6 A 12 Alta
257 ESPOSIZIONE A RUMORE
Rif. ID Riepilogo rischi: 163misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (si ritiene che i valori inferiori di azionepossono essere superati).
Valutazione dei rischi X n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Stato Avanzamento
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Responsabile
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AREA/REPARTO Misure di riepilogo AREE
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Rif. DataFattore di rischio Descrizione Misura di miglioramento Categoria Misura
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Data prevista
attuazione
T.U.: indicazione T.U.: indicazione delle misure attuatedelle misure attuate
T.U.: programma T.U.: programma delle misure di delle misure di miglioramentomiglioramento
T.U.: ruoli T.U.: ruoli delldell’’organizzazione organizzazione aziendale che vi debbono aziendale che vi debbono provvedere e stato di provvedere e stato di avanzamentoavanzamento
Valutare i rischi: la scheda mansionale
M ansione che espone il Lavoratore a RISCHI SPECIFICI che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,adeguata formazione ed addestramento. Il Rischio specifico è segnalato con questo simbolo accanto alla descrizione dello stesso.
Unità Produttiva di Peschiera (VR) - AREA A01 Stampaggio F1:
SC04 - Olio Liquido AG IP ALNUS SSC 608 a; SC16 - Additivante CASTROL DE 546; SC05 - Olio Liquido AGIP ARNICA 46; SC15 - Lubrificantelavorazione metalli CASTROL PS 158; SC68 - Castrol Carecut; SC06 - ALCOOL ETILICO DENATURATO; SC47 - Sgrassante industriale RENOCLEANKU; SC46 - Detergente UNIDET C.05 ; SC38 - Lubrorefrigerante a base acquosa PRODUCT E 437 ; SC29 - Pasta da stampaggio GRALUB L 36 ;SC18 - Lubrorefrigerante a base acquosa C IMSTAR MB403; SC8 - O lio lubrorefrigerante REYS BIOST
L'OPERATORE NON E' AUTORIZZATO ALL'IM PIEGO DI ATTREZZATURE, SOSTANZEO PREPARATI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NELLE SCHEDE M ANSIONALI
Unità Produttiva di Peschiera (VR) - AREA A01 Stampaggio F1:
2 - C.R. 1000; 0008 - Carroponte 5T; AT 002 - Transpallet manuali; 10278 - Automazione CR 1300T; 8264 - Hydromec trancio; 7742 - RovettaStampaggio; 10493 - Pressa AIDA n°1; 7820 - Carroponte 12,5T; 10008 - Automazione 1500 - 1000; AT07-01 - Agitatore manuale ad ariacompressa per emulsioni; 7369 - Carroponte 10T; AT08-01 - Aspirapolvere CFM; 8661 - Smerigliatrice; AT10-01 - Oliatrice lubrificatrice a rullimanuale; 7662 - Cattaneo-Hydromec; 10496 - Automazione in linea presse AIDA; AT11-01 - Spazzola BOSCH per controllo qualità piani; AT 004 -Cutter; 8360 - Aspiratore Pulitekno; 199 - C.R. 1300; 10440 - Lubrificatrice a spruzzo; 7705 - Smerigliatrice angoli monoincasso n°1; 10495 -Pressa AIDA n°3; 10494 - Pressa AIDA n°2; 8682 - Hydromec 1500; 466 - Carroponte 7T
SOSTANZE O PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI
Unità Produttiva di Peschiera (VR) - AREA A01 Stampaggio F1
Unità Produttiva di Peschiera (VR) - AREA A15 Piazzali
ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE
Attività legate alla tranciatura e piega dei telai o lavelli momostampati con la piegatura del bordo automatica.Le postazioni prevedono il lavoro di caricamento e scarico delle presse sulle 3 linee principali.
AREE DI LAVORO CUI ACCEDE LA MANSIONE
ATTIVITÀ SVOLTE
T.U.: individuazione T.U.: individuazione delle mansioni che delle mansioni che espongono i espongono i lavoratori a rischi lavoratori a rischi specificispecifici
Scheda di analisi della mansione118-addetto alla linea trancio-piega
NUM.
6 B
7 D
813
C
NUM.
15 C
16 B
17 A
19 C
22 C
NUM.
24 BMEZZI DI SOLLEVAMENTO ETRASPORTO
10493 - Pressa AIDA n°1: /. Rischio che il carroponte possa colpire l'operatore che accedealla copertura dell'AIDA, provocandone la caduta.
MANIPOLAZIONE MANUALE DIOGGETTI
taglio formati. Rischio che gli sfridi metallici si conficchino sulla suola delle calzature.
FATTORE DI RISCHIO RISCHIO PRESENTE NELLE ATTREZZATURE DI LAVORO USATE DALLA MANSIONE ESITO
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
attrezzature, impianti ausiliari e di servizio. Accesso alle buche delle presse peroperazioni di manutenzione.
RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE/. Utilizzo di Renoclean per pulitura-spazzolatura dei lavelli e lubrificazione degli stessi (aspruzzo o distribuito con straccio).
ESPOSIZIONE A RUMORE /. Rischio rumore.
MANIPOLAZIONE MANUALE DIOGGETTI
taglio formati. Rischio di taglio per contatto con lamiere manipolate nell'area.
FATTORE DI RISCHIO RISCHIO LEGATO AI COMPITI SVOLTI DALLA MANSIONE ESITO
AREE DI TRANSITO INTERNEArea A15 - Piazzali; Area A01 - Stampaggio F1: accesso alle aree e circolazione mezzi epersone. Rischio di investimento del pedone da parte dei carrelli elevatori o di infortuniocausa ostacoli pericolosi sulle vie di transito.
ESPOSIZIONE A RUMOREArea A01 - Stampaggio F1: accesso alle aree e circolazione mezzi e persone. Rischiorumore per accesso a zone con livello di rumorosità superiore a 80 dB(A).
MANIPOLAZIONE MANUALE DIOGGETTI
Area A01 - Stampaggio F1: accesso alle aree e circolazione mezzi e persone. Rischio ditaglio per contatto con lamiere o parti taglienti presenti nei componenti movimentati ostoccati nell'area.
FATTORE DI RISCHIO RISCHIO PRESENTE NELLE AREE CUI ACCEDE LA MANSIONE ESITO
Analisi e valutazione dei rischi riferiti alla mansione
T.U.: individuazione T.U.: individuazione delle mansioni che delle mansioni che espongono i lavoratori a espongono i lavoratori a rischi specificirischi specifici
Dispositivi di protezione individuale previsti per la mansioneNUM.
22
1516
16
17
19
19
NUM.
16
17
PARTE DEL CORPO PROTETTA CARATTERISTICHEPIEDI
DPI: DPI-01 Scarpe antinfortunistiche classe S1P - chiuse basse: Scarpe antinfortunistiche conresistenza alla perforazione.
MANI
DPI: DPI-16 Guanti VECUT41.DPI: DPI-10 Guanto SOL-VEX 37-675.
OCCHIDPI: DPI-40 Occhiali protettivi - KAVALIER pulsafe - 1002766.
UDITODPI: DPI-20 Tappi auricolari SNR 28.
INTERO CORPODPI: DPI-50 Apparato respiratore.DPI: DPI-51 Tuta per protezione integrale del corpo.
TESTADPI: DPI-52 Casco con visiera.
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA PER LA MANSIONEFATTORE DI RISCHIO ACCERTAMENTO
RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE
pianificazione di un monitoraggio biologico, predisposto dal medico competente alla luce dellavalutazione del rischio chimico e di tutte le osservazioni pertinenti e opportune sollevate dal medicostesso. In particolare programmazione della sorveglianza sanitaria:1. prima e dopo il rapporto di lavoro;2. periodicamente (almeno una volta l'anno). MISURA OBBLIGATORIA PER RISCHIO "ALTO".Verificare protocollo sanitario.
ESPOSIZIONE A RUMORE attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione, informazione e addestramento previsti per mansione
NUM.
813
16
16
17
17
19SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
formazione specifica ai lavoratori che accedono in spazi confinati sulle procedure di accesso esui DPI da utilizzare.
ESPOSIZIONE A RUMORE
adeguata informazione e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore,con particolare riferimento alla natura di detti rischi, alle misure adottate volte a eliminare oridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dettemisure, ai valori limite di esposizione e ai valori di azione, ai risultati delle valutazioni emisurazioni del rumore effettuate, all'uso corretto dei dispositivi di protezione individualedell'udito, all'utilità ed ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito,alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria edall'obiettivo della stessa e alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alrumore. Verificare il contenuto della formazione.
RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE
formazione e informazione dei lavoratori (adeguata al livello di rischio rilevato) riguardo:1. l'esito della valutazione dei rischi;2. le corretta modalità operative per ridurre l'esposizione ad agenti chimici pericolosi;3. Il corretto impiego di attrezzature e dispositivi di prevenzione collettiva;4. il corretto impiego di mezzi di assorbimento e contenimento perdite eventualmente previsti;5. i rischi specifici legati alle attività di manutenzione e pulizia e le relative misure diprevenzione e protezione. Verificare il contenuto della formazione.
ESPOSIZIONE A RUMOREadeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo daridurre al minimo l'esposizione al rumore. Verificare il contenuto della formazione.
RISCHI CHIMICI PER LA SALUTE
formazione e informazione dei lavoratori riguardo l'uso dei DPI, in particolare:1. la classificazione dei DPI e la scelta dei DPI previsti per le varie mansioni;2. le corrette modalità di uso e conservazione dei DPI;3. le indicazioni sulla periodica sostituzione dei DPI, al fine di garantirne l'efficacia. Verificare ilcontenuto della formazione.
AREE DI TRANSITO INTERNEinformazioni alle ditte esterne e ai visitatori sui rischi dell'area. Per chi accede esclusivamenteai passaggi pedonali sono obbligatorie scarpe chiuse ma non di sicurezza (non va oltrepassata lalinea gialla che delimita le singole postazioni di lavoro).
FATTORE DI RISCHIO ATTIVITA' DI FORMAZIONE - INFORMAZIONE - ADDESTRAMENTO
Misure organizzative e procedure previste per la mansioneNUM.
6
6
19
19
19
19
19
19
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
divieto di operare da soli (assistenza continua e a vista da parte di un operatore esterno). Vedasiprocedura specifica (Attività svolte in “BUCA PRESSE”).
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
autorizzazione scritta per lavoratori addetti ad operazioni particolarmente rischiose. Autorizzazionescritta per lavoratori autorizzati ad intervenire sui polmoni di azoto.
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
cartellonistica specifica di identificazione della zona come spazio confinato e di obbligo di seguire laprocedura specifica. Indicare il divieto di accesso e l'obbligo di utilizzare i DPI previsti dalla specificaprocedura (Attività svolte in “BUCA PRESSE”).
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
messa a disposizione di un’imbragatura/barella per il recupero dell’uomo e formazione degli addettidella squadra emergenza sulle modalità di recupero e accesso in sicurezza. Per le buche più grandi,ove il recupero dell’uomo in caso di emergenza risulta difficoltoso (es. passaggi stretti) valutare lapossibilità di utilizzare un magnete per sollevare le piastre metalliche che ricoprono la buca. In talcaso segnalare all’esterno della buca la posizione del magnete e formare gli addetti sulle modalità diutilizzo.
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
procedura di accesso. Vedasi procedura specifica (Attività svolte in “BUCA PRESSE”); prevedere ladelimitazione con catenelle delle buche aperte, ad almeno 1 metro dalla buca (mettere adisposizione due catenella+4 pali).
SPAZI DI LAVORO INTERNI ESTRUTTURE
verifica del tenore di ossigeno in luoghi confinati o a sospetto inquinamento. L’accesso alle buchecon presenza di accumulatori di azoto avviene previa verifica del tenore di ossigeno con rilevatoreportatile (sia per operazioni di pulizia che di manutenzione).
ESPOSIZIONE A RUMORE
apposita segnaletica dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al disopra dei valori superiori di azione (LAeq ≥ 85 dB(A) e Lpeak ≥ 137 dB(C)); le aree sono inoltredelimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dalrischio di esposizione.
ESPOSIZIONE A RUMOREadozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, ai fini delcontenimento della rumorosità.
FATTORE DI RISCHIO MISURA ORGANIZZATIVA - PROCEDURA
La gestione dei DPI
RISCHI ELETTRICI
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RISCHI MECCANICI
MANSIONE
PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
RISCHI TERMICIPRODOTTI CHIMICI
E MICRO-ORGANISMIRADIAZIONI IONIZZANTI E CONTAM. RADIOATTIVA
CODICE
DPI di I^ o II^ categoria (no udito)
DPI di III^ categoria
DPI di protezione dell'udito
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P118 Addetto alla linea trancio-piega
MANSIONECODICE
PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
CALZATURE DA LAVORO, DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA: REQUISITI DI BASE E SUPPLEMENTARI
TOMAIO SUOLACALZATURA INTERA
DPI di I^ o II^ categoria (no udito)
DPI di III^ categoria
DPI di protezione dell'udito
Doc
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SicurezzaMaster
La gestione della formazione
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro…7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati
Scheda informativa macchina - Pressa 1300
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118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 1 NOME 1
118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 2 NOME 2 O 118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 3 NOME 3 A 118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 4 NOME 4
118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 5 NOME 5 V 118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 7 NOME 7 A O 118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 8 NOME 8 A O 118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 9 NOME 9
118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 10NOME 10
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SOSPRV
Verificare vaccinazione antitetano (richiamo ogni 10 aa)
Mov.man.carichi limite di 5 kg e carichi con buona presaMov.man.carichi limite di 10 kg e carichi con buona presaMov.man.carichi limite di 15 kg
IDONEITA' IN SOSPESOSi raccomanda utilizzo attento DPI respiratori
Cautela nella mov.man.carichi, rispettare posture-procedure
Individuare calzatura antinfort. adeguataAlternare con altre mansioni
IDONEO
Obbligatorio otoprotettori in caso di esposizione a rumoreObbligatorio utilizzo otoprotettori in modo costante
NON IDONEO PRIMO SOCCORSONON IDONEO SQUADRA ANTINCENDIO
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CDC MATR. COGNOME NOME(091) (502) (105) (105) (118) (118) (118) (118) (116) (112) (112) (116) (118) (118) (118) (118) (118) (118) (118) (091)
118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 1 NOME 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 2 NOME 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 3 NOME 3 1 1 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 4 NOME 4 1 1 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 5 NOME 5 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 1 2118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 7 NOME 7 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 8 NOME 8 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 9 NOME 9 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 1118 PRESSA MECCANICHE TRANSFERIZ. xxx COGNOME 10NOME 10 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2
LEGENDA1
2 Operatore che esegue correttamente la mansione (purchè la macchina sia già attrezzata e regolata)
3 Operatore che gestisce macchina, stampi in autocontrollo (compresi attrezzaggio e regolazioni parametri macchina)
1 Addestramento ultimato2 Livello raggiunto3 Livello raggiunto
Addestramento iniziale
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Esercitazione n. 2
Utilizzando gli strumenti consegnati in aula provvedere:
• Alla valutazione dei rischi di un reparto per una mansione
• All’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
• Alla definizione di una procedura per l’attuazione di una delle misure di prevenzione e protezione
E la giurisprudenza cosa dice?Informazioni e commenti tratti da www.porreca.it
QUINTA PARTE
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Sentenza n. 4063 del 28.01.2008
Con questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce degli utili chiarimenti in merito all’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro di effettuare una idonea valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e di fornire una sufficiente formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguataed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.
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Sentenza n. 4063 del 28.01.2008
Il caso in esame riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/94 per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed ……….
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Sentenza n. 4063 del 28.01.2008
La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso fatto dall’imputata (solo mancato adeguamento del DVR e non assenza del documento) osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi
“è stato contestato all'imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”.
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Sentenza n. 4063 del 28.01.2008
“Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perchè il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diversemansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”.
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Sentenza n. 2848 del 25.01.2007
Il caso riguarda un datore di lavoro chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 9 comma 1 lett. c bis del D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i. per avere, quale rappresentante di una società esercente l’attività di edilizia, omesso di redigere il piano operativo di sicurezza senza poi provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’organo di vigilanza e condannato dal Tribunale alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole
“del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, così riqualificato il reato di cui al capo di imputazione”.
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Sentenza n. 2848 del 25.01.2007
L’imputato ha inteso proporre ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza del Tribunale sostenendo che "la mancata adozione del piano di sicurezza non è assolutamente sanzionata penalmente dal D. Lgs. n. 494 del 1996” e che
“non è possibile applicare alla fattispecie la sanzione di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 1", ostandovi ’i principi di tassatività e legalità che informano il sistema penale".
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Sentenza n. 2848 del 25.01.2007
La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso considerandolo infondato ed ha ritenuta, invece, corretta la decisione adottata dal primo giudice il quale ha giustamente riferito il fatto contestato all’art. 4 comma 2 ed all’art. 89 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto l’art. 9, comma 1, lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996, stabilisce che i datori di lavoro
"redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter" definito dalla stessa norma come
"il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche”
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Sentenza n. 33473 del 5.10.2006
Il caso in esame riguarda la valutazione dei rischi presentati da una macchina in corrispondenza di alcuni organi in movimento effettuata da un datore di lavoro e ritenuta dal Tribunale inadeguata per cui lo stesso veniva condannato per il reato di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94.
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Sentenza n. 33473 del 5.10.2006
Veniva osservato dal Tribunale, infatti, che
«il documento di valutazione dei rischi, per individuare le misure di protezione e prevenzione per gli interventi da effettuare in prossimità degli organi in movimento, indicava genericamente ‘‘procedure operative’’, che però non specificava, il che configurava il reato contestato, questo essendo integrato anche quando una sola delle necessarie misure prevenzionali non sia stata individuata».
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Sentenza n. 33473 del 5.10.2006
L'imputato a sua difesa aveva sostenuto che l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94
“punisce solo la omessa individuazione delle misure prevenzionali, e non anche la mera incompletezza delle stesse, la quale può avere rilievo penale solo quando sia così macroscopica da poter essere equiparata a una vera e propria omissione» e che «non integra il reato neppure la indicazione generica delle misure, che dovrà poi essere specificata in successive sedi operative”.
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Sentenza n. 33473 del 5.10.2006
La Sez. III della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato ed in merito ha concluso la sentenza affermando che
“l’indicare come misure prevenzionali da realizzare in prossimità degli organi meccanici in movimento semplicemente delle ‘‘procedure operative’’ non specificate è una mera tautologia, che equivale a non indicare alcuna misura”.