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Corso di Preparazione all’esame di European Financial Advisor TM
11. 2 Giornata Gli strumenti di finanziamento dell’impresa
Durata del contratto
Indeterminata La scadenza è determinata in un momento successivo a quello dell’emissione, talvolta in presenza di eventi specifici.
Determinata Breve periodo: < 12/18 mesi Medio periodo: 1 anno - 5 anni Lungo periodo: > 5 anni
Determinata con clausola:
di prolungamento
di rimborso anticipato a favore dell’emittente di conversione a favore del sottoscrittore
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Remunerazione e restituzione del capitale
Tasso di remunerazione
Certo/incerto Nullo/di mercato Sotto forma di interesse/dividendo Fisso/variabile rispetto al parametro di riferimento
Restituzione del capitale Unica soluzione/piano di rimborso
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Trattamento fiscale
La caratteristiche fiscali dello strumento insieme alla natura dell’emittente e allo status del sottoscrittore possono modificare anche notevolmente il profilo di rischio e rendimento dello strumento finanziario. Gli oneri finanziari sono (entro certi l imiti) integralmente deducibili a fini fiscali; il pagamento dei dividendi no.
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Investimento Finanziamento Copertura dei rischi finanziari (speculativi) Copertura dei rischi assicurativi (puri) Gestione dei pagamenti
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I bisogni finanziari
Il prenditore di fondi (debitore)
Reperire le risorse monetarie necessarie in eccesso rispetto alle proprie capacità di spesa: con orizzonti temporali e importi non sempre ben definibili anticipatamente, garantendosi una possibilità di rimborso scadenzata su tempi più o meno lunghi (in funzione della dinamica prevista delle entrate e uscite future), pagando un costo commisurato alla durata del debito e al rischio sopportato dal creditore, tenendo conto dei condizionamenti gestionali che possono derivare dalla presenza di finanziatori esterni.
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– Apertura di credito in c/c – Accettazioni bancarie – Cambiali finanziarie – Sconto cambiario – Anticipo s.b.f. – Factoring – Mutuo – Leasing – Obbligazioni – Azioni
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Gli strumenti di finanziamento
Gestione dei pagamenti
Smobilizzo Crediti commerciali
Fin. Immobilizzazioni
Fin. medio-lungo termine
Capitale di rischio
Fin. breve termine
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Imm. mat. Imm. imm. Imm. finan. Mat. Prime Semilav. Prod. finiti Titoli Crediti Cassa Altre
Cap. sociale Utili Riserve Fondi Titoli m-l Debiti m-l Debiti breve Titoli a breve Debiti comm.
Imp. e rischi
smobilizzo
sconto
cartolarizzazione
Apercre- dito
mutuo
sterilizzazione attivo
factoring
Sbf
PcT
Cambiali finanziarie prestito titoli
Anticipi su fattura
Gli strumenti di finanziamento
Attivo Passivo
2012 9
libera Apercredito in c/c
pct
riporto
prestito di titoli
titoli
imm
obilizzo poste attivo
smobilizzo
merci
crediti
sconto
factoring
cartolarizzazione
anticipazione
sbf
anticipo su fattura
garantita
Gli strumenti di finanziamento
Fido e prestiti
“L’istruttoria di fido è costituita da quell’insieme di indagini, ricerche, analisi ed elaborazioni destinate a fornire elementi di valutazione ai competenti organi della banca per la formulazione di un giudizio circostanziato sulla richiesta di affidamento inoltrata dalla clientela, in relazione sia alla sua capacità di rimborso sia ai rischi insiti nell’operazione” Il fido è il naturale presupposto di qualsiasi prestito Tale impostazione diviene obbligatoria in quanto contenuta nelle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia L’erogazione di un prestito segue quindi la concessione del fido
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Fido e prestiti
prestiti per cassa prevedono due contrapposte obbligazioni aventi ad oggetto denaro
a breve/a medio-lungo termine
finalizzati/non finalizzati
per il capitale circolante/per il capitale fisso in bianco/a base controllata/a base garantita
prestiti di firma solo in caso di insolvenza o inadempienza dell’impresa affidata, la banca è costretta a un esborso di denaro
tipo di obbligazione bancaria
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Le cambiali finanziarie (poco utilizzate in Italia)
1. Titolo di credito all’ordine emesso in serie. Importo pari o superiore a 50.000 €.
2. €. 3. Società quotate o non quotate (che devono rispettare
caratteristiche particolari) e garantite da una banca per non meno del 50% del debito.
4. Emissione “a sconto”. Costo totale = interessi + commissione per la garanzia bancaria + commissione di negoziazione + bollo (0,01%).
5. 3, 12 mesi. 6. Utilizzo in unica soluzione a seguito della vendita del titolo sul
mercato mediante girata “senza garanzia”. 7. Pagamento all’ultimo portatore della cambiale alla scadenza. 8. Per l’investitore aliquota del 12,5% applicata, sotto forma di
ritenuta alla fonte, sulla differenza tra VN e PE. Per l’impresa, il costo è deducibile dal reddito d’impresa.
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Factoring Tecnica basata sulla cessione (in via continuativa) dei crediti commerciali di un’impresa a un intermediario finanziario, che ne cura la gestione complessiva. Il factoring avviene secondo l'istituto della cessione previsto dal Codice Civile o secondo quanto stabilito dalle Legge 52 del 1991
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Impresa cedente
Debitore ceduto
Factor cessionario
rapporto di fornitura
crediti
servizi e anticipazioni
notifica cessione
pagamento del debito
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• informazioni sui debitori • gest. portafoglio crediti
• contabilizzazione • riscossione recupero
FACTOR
Componente servizi
Componente finanziaria
• garanzia da insolvenza
Servizi gestionali
Servizi assicurativi
• anticipazione
www.assifact.it
Factoring
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Valutazione dell’impresa cedente
Valutazione del portafoglio crediti
Definizione del plafond globale (rotativo)
Erogazione dell’anticipo
Incasso crediti
Factoring Le imprese “adatte” al factoring
Imprese di recente costituzione PMI in fase di espansione PMI con componenti stagionali di attività PMI in cui la gestione del circolante è strategica PMI sane ma dotate di risorse finanziarie inadeguate al giro di affari
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Vantaggi/necessità di esternalizzare la gestione del portafoglio crediti
Necessità di valutare sia i costi espliciti sia i costi impliciti
Mutuo (art. 1813 C.C.)
E’ un prestito a scadenza media (sino a 5 anni) o lunga (sino a 10-15 anni e oltre) caratterizzato dalla corresponsione di rate di rimborso periodiche nonché, normalmente, dalla prestazione di particolari garanzie. Spesso viene richiesta l’ipoteca, garanzia che attribuisce al creditore il diritto di far espropriare e di far vendere il bene immobile con il beneficio di trattenere dal ricavato della vendita tutto ciò che gli è dovuto.
L’ipoteca viene iscritta sempre per un valore molto più elevato rispetto al mutuo concesso, al fine di garantire non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi e tutti gli oneri accessori.
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Mutuo § Le rate di rimborso (comprensive di capitale e interessi) possono
essere costanti, crescenti o decrescenti nel tempo. § Gli interessi sono calcolati sul debito residuo decrescente: DR t>DR
t-1, per cui la quota interessi è decrescente § Il piano di rimborso francese è il più comune nella prassi operativa.
Si caratterizza per l’importo della rata costante (quota interessi decrescente e quota capitale crescente). La successione delle quote capitale costituisce una progressione geometrica di ragione (1+i).
§ Il piano d’ammortamento italiano è una variante del piano di ammortamento francese. Si caratterizza per la quota capitale costante: ne consegue che la rata sarà decrescente, in ragione della quota interessi calcolata sul debito residuo, e che il capitale viene rimborsato più lentamente. La serie delle quote interessi, così come la successione delle rate, costituiscono una progressione geometrica di ragione: - Ci/n.
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Mutuo Piano di ammortamento italiano
Mutuo decennale di € 100.000 al 7% a rata annuale
Periodo Quota capitale Debito estinto
Debito residuo
Quota interessi
Rata periodica
1 10.000 10.000 90.000 7.000 17.000 2 10.000 20.000 80.000 6.300 16.300 3 10.000 30.000 70.000 5.600 15.600 4 10.000 40.000 60.000 4.900 14.900 5 10.000 50.000 50.000 4.200 14.200 6 10.000 60.000 40.000 3.500 13.500 7 10.000 70.000 30.000 2.800 12.800 8 10.000 80.000 20.000 2.100 12.100 9 10.000 90.000 10.000 1.400 11.400 10 10.000 100.000 0 700 10.700
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Mutuo decennale di € 100.000 al 7% a rata annuale
Periodo Rata periodica Quota
capitale Quota
interessi Debito estinto
Debito residuo
1 14.238 7.238 7.000 7.238 92.762 2 14.238 7.744 6.493 14.982 85.018 3 14.238 8.286 5.951 23.269 76.731 4 14.238 8.867 5.371 31.135 67.865 5 14.238 9.487 4.751 41.622 58.378 6 14.238 10.151 4.086 51.744 48.226 7 14.238 10.862 3.376 62.636 37.364 8 14.238 11.622 2.616 74.258 25.742 9 14.238 12.436 1.802 86.694 13.306 10 14.238 13.306 931 100.000 0
Mutuo Piano di ammortamento francese
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Mutuo
Mutuo
fisso variabile
Tasso
Scadenza rate
mensile trimestrale
semestrale
annuale
Modalità rimborso
preammortamento
quota capitale costante quota interessi decrescente
rate costanti
Tipologia
edilizio
industriale o commerciale
Ipoteca su immobili
Privilegio su macchinari
Intervento statale
agevolato
non agevolato
prefinanziamento
rate decrescenti quota capitale crescente quota interessi decrescente
Leasing (non regolato dalla Legge) 1. Contratto in base al quale il locatore conferisce al locatario,
dietro pagamento di un canone, il diritto d’uso di un bene per un periodo di tempo stabilito e con eventuale patto di riscatto finale.
2. €, valuta (leasing internazionale) 3. Banche, società specializzate
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Fornitore Locatore Locatario bene
prezzo
disponibilità bene
canoni+riscatto
4. Canoni (comprensivi di interessi, quote di ammortamento, spese del locatore e remunerazione per i suoi servizi) + prezzo di riscatto finale.
5. Pluriennale. 6. Il locatario usa il bene ottenuto in locazione. 7. Canoni periodici. 8. Il locatore deve valutare il rischio-bene oltre al rischio-cliente. 9. Deducibilità integrale del canone (IRPEG, IVA).
Occorre distinguere le motivazioni
Leasing operativo: il locatario intende essenzialmente godere del bene locato senza necessariamente assumerne l’onere di manutenzione o di conduzione amministrativa ed il rischio di obsolescenza
Leasing finanziario: il locatario si propone in via prioritaria di finanziare la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria attività (questo tipo di operazione può prevedere l’intervento della banca quale soggetto locatore)
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Leasing
www.assilea.it
Leasing
caratteristiche leasing operativo leasing finanziario
natura beni fungibili anche “su misura”
fornitore talvolta il locatore soggetto “indipendente”
società di leasing anche fornitore intermediario finanziario
durata indipendente dal bene correlata al bene
natura impegno flessibile rigido
rischi di locatore locatario obsolescenza
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Scelta bene strumentale
Acquisto
Acquisizione temporanea
Con mezzi propri
Con indebitamento
MUTUO
LEASING FINANZIARIO
NOLEGGIO
LEASING OPERATIVO
Leasing
Leasing finanziario
La titolarità giuridica del bene rimane al locatore, gli altri oneri e rischi sono a carico del locatario. Oggetto del contratto è un bene strumentale (specifico) all’attività del locatario. La durata contrattuale coincide spesso con la vita economica del bene. Il prezzo di riscatto è spesso inferiore al valore di mercato del bene. L’operazione ha tipicamente struttura trilaterale. In base alla tipologia dei beni locati: leasing immobiliare e leasing mobiliare; lease back (sale and lease back).
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Finanziamento mediante prestiti obbligazionari (art. 2411 C.C.)
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Prestito obbligazionario
Obbligazioni ordinarie
Obbligazioni subordinate
Obbligazioni convertibili
Obbligazioni correlate
I corporate bonds
1. Certificato rappresentativo di una frazione, di uguale valore nominale e con uguali diritti, di un’operazione di finanziamento.
2. €, valuta 3. Società di capitali. (Rispetto di limiti di emissione) 4. Il costo complessivo è dato dal flusso cedolare. La cedola può
essere fissa o variabile, pagabile con differente periodicità (3,6,12 mesi). Il suo livello tiene conto del rischio di credito dell’emittente.
5. Durata medio-lunga. Alcuni emittenti hanno proposto titoli di lunga durata (10-15-20 anni) del tipo zero-coupon.
6. Utilizzo dei fondi in unica soluzione all’emissione. 7. Il rimborso, può avvenire secondo diverse modalità: in una
unica soluzione alla scadenza, rimborso anticipato, rimborso progressivo.
8. Esistono tipologie particolari: convertibili e con warrant.
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I minibond: gli elementi tecnici
- senza prospetto informativo, due bilanci, l’ultimo certificato, senza rating obbligatori - per spa e srl con fatturato >2mln€ (110000 in Italia, ca. 10000 effettive) - sottoscrizione solo per operatori qualificati e professionali, negoziazione aperta su ExtraMot-Pro - sono possibili anche per aziende maggiori che utilizzano i minori vincoli all’emissione - banche non obbligatorie quali intermediari, ma advisor, generatrici di fondi o emittenti paniere di minibond
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Decreto Sviluppo - Legge n.134 7.8.12 – Art.32; Decreto Sviluppo Bis Legge n.221 17.12.12; Decreto Destinazione Italia - Legge 21.2.14, n.9
Differenze tra vecchia e nuova normativa
Limiti Disciplina previgente Riforma
Organo
competent
e
Assemblea straordinaria salvo delega statutaria al Consiglio di amministrazione definita nell’ammontare massimo e nei tempi
Consiglio di amministrazione salvo che lo Statuto non disponga diversamente
Limite
quantitativ
o
Prestito ≤ [1 X (capitale)] versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato
Prestito ≤ [2 x (capitale + riserva legale + riserve disponibili)]
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Nuove tipologie di obbligazioni societarie (Decreto Sviluppo (DL del 22.06.12 n. 83)
Obbligazioni subordinate: come accade già per le banche è possibile oggi che una Spa possa emettere titoli obbligazionari postergati, nel rimborso del capitale, rispetto ad analoghe forme di finanziamento. Obbligazioni correlate: la remunerazione in termini di interessi e di restituzione del capitale può essere ancorata ai risultati conseguiti dall’emittente secondo logiche remunerative analoghe a quelle dei titoli azionari.
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Azioni (art. 2348 C.C.)
1. Titoli negoziabili nominativi, che conferiscono al possessore la qualità di socio, rappresentando una quota parte del capitale sociale di un’impresa.
2. E 3. Società di capitali 4. Remunerazione legata ai risultati economici (utili / dividendi) 5. A tempo indeterminato, fino allo scioglimento della società,
salvo casi particolari: recesso, buy back. 6. Le azioni possono essere vendute sul mercato, consentendo
all’investitore di liquidare il proprio investimento e all’impresa di mantenere la disponibilità delle somme raccolte.
8. Diritti amministrativi, patrimoniali e misti in funzione della tipologia di azioni.
9. 12,5% dei dividendi. Per i capital gains sono previste tre modalità: metodo della dichiarazione, regime amministrato, risparmio gestito.
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Finanziamento mediante capitale proprio
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Capitale
proprio
Azioni ord, priv., risp.
Azioni postergate
Azioni con voto limitato o condizionato
Azioni correlate
I diritti
Economici
Diritto al dividendo se esistono utili e se la distribuzione è decisa dall’assemblea, diritto alla liquidazione se residuano mezzi patrimoniali sufficienti dopo aver ripianato i debiti.
Di partecipazione
Diritto di voto, diritto di impugnazione delle delibere, diritto di convocazione dell’assemblea e di stimolo del collegio sindacale (entro certe soglie),…
Di controllo e amministrativi
Diritto di opzione, diritto di approvazione del bilancio e dei verbali assembleari, diritto di recesso, diritto di visione del libro dei soci, diritto di denuncia al tribunale di gravi irregolarità e al collegio sindacale di fatti censurabili,…
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Azioni ordinarie
Diritti amministrativi: – Diritto di voto – Impugnativa – Denunciare al collegio sindacale fatti censurabili – Prendere visione dei libri societari – Chiedere la convocazione dell’assemblea (1/5 del capitale)
Diritti patrimoniali: – Diritto al dividendo – Diritto al rimborso del capitale
Diritti misti: – Diritto di recesso – Diritto di opzione
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Azioni privilegiate e di risparmio
Tipi di azioni che, a fronte di maggiori garanzie in merito a diritti patrimoniali, comportano limiti in quelli amministrativi (a rendimento meno aleatorio delle azioni ordinarie). Le azioni privilegiate presentano vantaggi patrimoniali (dividendo e liquidazione del capitale) previsti negli statuti a fronte di limiti ai diritti amministrativi come il diritto di voto. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto. Dopo l’entrata in vigore del TUF i loro privilegi sono previsti dagli statuti. Per quelle emesse prima del 1998 valgono le norme legali che prevedevano un dividendo minimo pari al 5% del valore nominale, cumulabilità dei dividendi per due esercizi consecutivi, remunerazione comunque superiore alle ordinarie per almeno il 2% del nominale, diritto al rimborso al nominale, difese in caso di riduzione del capitale.
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Confronti
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Azioni Obbligazioni Emittente Controllabilità delle componenti di costo
Alta Nulla
Stabilità delle risorse disponibili Alta Media Impatto sulla struttura societaria
Alto Nullo
Sottoscrittore Rendimento atteso Alto Basso Rischio Alto Basso Liquidità Medio/bassa Medio/alta
copertura dei rischi finanziari (speculativi)
– Contratti forward – Contratti future – Contratti options
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Gli strumenti finanziari
Bisogni di copertura dei rischi speculativi
• PROBLEMA Rischi di prezzo, di tasso, di cambio si verificano quando ci si trova “in posizione” aperta. Posizione aperta = squilibrio tra crediti e debiti di un determinato tipo La posizione è lunga (long) quando crediti>debiti La posizione è corta (short) quando crediti
Esempi di posizioni aperte
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Crediti Debiti
Crediti Debiti
Crediti Debiti
100 Usd a tre mesi 150 Usd a tre mesi
100 € a tasso fisso 100 € a tasso variabile
100 € di Azioni X
Posizione corta in cambi (al ribasso)
Posizione sui tassi di interesse lunga sul fisso corta sul variabile
Posizione lunga sulle azioni X (al rialzo)
Strumenti derivati (D.Lgs. 24.2.199 e artt. 2423 e 2423-bis)
Strumenti il cui valore deriva dal valore di un’attività sottostante di tipo finanziario (financial derivatives) o non finanziario (commodity derivatives). Nati per rispondere a finalità di copertura dei rischi, sono usati anche a fini speculativi (generano rischi e producono rendimenti più elevati delle attività sottostanti). Si differenziano sulla base delle seguenti caratteristiche: 1. Tipo di diritti attribuiti all’acquirente 2. Tipo di sottostante (underlying asset) 3. Tipo di relazione con il sottostante 4. Modalità di definizione degli oneri per l’acquirente 5. Modalità di regolamento a scadenza 6. Tipo di mercati in cui sono negoziati
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Contratti forward
1. Contratto di compravendita a termine. L’acquirente si impegna a comprare o vendere una determinata quantità di beni, ad una data scadenza, pagando o incassando un determinato prezzo (strike price).
2. Attività finanziarie, valute. Si tratta di operazioni bilaterali non standardizzate, le scadenze sono definite dalle controparti.
3. Il valore del contratto è in relazione diretta e simmetrica col valore del sottostante. Il risultato per l’acquirente è dato dalla differenza tra lo strike price e il prezzo a pronti del sottostante al momento della scadenza.
4. Commissioni all’intermediario finanziario. 5. Ritiro (consegna) del sottostante dietro pagamento (incasso) del
controvalore. 6. Mercati non regolamentati (over the counter).
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-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
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70 80 90 100 110 120 130
Contratti Futures 1. Contratti di compravendita a termine come i forward. 2. Si tratta di contratti standardizzati per tipo di sottostante, quantità
negoziate per contratto, scadenze. Sul mercato viene quotato continuamente lo strike price, diverso per tipo di contratto.
3. La relazione col sottostante e il risultato per l’acquirente è analoga ai forward, salvo che la quantità di sottostante per contratto è predefinita.
4. L’acquirente, alla stipulazione del contratto, versa un margine iniziale. A fine di ogni giornata, col metodo del marking to market, viene definito il margine di variazione, la perdita o il guadagno verificatosi per effetto della variazione dei prezzi.
5. Per ogni contratto sono definite le modalità di regolamento alla scadenza (consegna, pagamento), ma solitamente i contratti vengono chiusi prima della scadenza mediante regolamento della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del contratto.
6. Mercati regolamentati. Presenza della Clearing House.
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Contratti options
1. Contratto che conferisce all’acquirente, dietro pagamento di un premio, la facoltà (ma non l’obbligo) di comprare (call) o vendere (put) una determinata quantità di un’attività, ad una (o entro una) determinata scadenza e a un determinato prezzo (prezzo di esercizio, strike price).
2. Sul mercato si trovano le quotazioni delle listed options per scadenze definite.
3. Il valore (payoff o valore intrinseco) della call è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato del sottostante e lo strike (altrimenti è pari a 0). Il valore della put è pari alla differenza tra lo strike e il prezzo di mercato del sottostante, se positiva (altrimenti è pari a 0).
4. Il risultato per l’acquirente è a perdita massima definita. 5. Le modalità di regolamento sono o per consegna (phisical delivery)
o per pagamento (cash settlement). 6. Sono negoziate su mercati regolamentati o over the counter.
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