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A cura del Dott. Ernesto Gatto
IL MODELLO UNICO 2015:
NOVITA’ E ASPETTI CRITICI
MODALITA’ DI RIPORTO DELLE
PERDITE IN AMBITO FISCALE
ESTENSIONE MONITORAGGIO PER
SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA
IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI
INVESTIMENTI
INDICE DEGLI ARGOMENTI
DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU
CREDITI DI MODESTO IMPORTO
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI
NEL LIMITE DEL 30% DEL ROL
REGIME DEI MINIMI E REGIME
FORFETTARIO A CONFRONTO
IL POTENZIAMENTO DELL’ACE E IL
CREDITO D’IMPOSTA IRAP
SOGGETTIVITA’ IRAP PER I
SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI
RILEVANZA DELLA DURATA
CONTRATTUALE NEL LEASING
LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE
IRAP 2015
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I
CONTRIBUENTI MINIMI E CARATTERISTICHE
DEL NUOVO REGIME FORFETTARIO
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IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE
ANNI PER LE ATTIVITÀ INIZIATE DAL 2008
IL REGIME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL
COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETÀ
LA RECENTE LEGGE 27.2.2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO
IL 2015 LA FACOLTÀ DI OPZIONE
LA DURATA DEL REGIME
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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SONO CONSIDERATI TALI GLI IMPRENDITORI ED I
PROFESSIONISTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE (2013):
hanno conseguito ricavi o
compensi ragguagliati ad anno
inferiori a € 30.000
non hanno effettuato cessioni
all’esportazione
non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
(compresi l.a.p.)
I REQUISITI DEI MINIMI
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):
non hanno acquistato (anche in locazione) beni strumentali per un
ammontare complessivo > € 15.000
Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto
dalla società concedente o il valore del bene
I REQUISITI DEI MINIMI
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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PER I SOGGETTI CHE AVENDO INIZIATO L’ATTIVITÀ DAL 2014
HANNO DIMENTICATO DI BARRARE LA CASELLA “B” SULLA
DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITÀ (MOD. AA9/8)
È consentito adottare il regime dei minimi se hanno adottato un
comportamento concludente
IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO MINIMO
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME
chi opera in regime speciale IVA
(ad eccezione degli agricoltori)
chi opera nelle costruzioni edilizie
o nel commercio di mezzi di
trasporto nuovi
il soggetto
non residente
il socio al 31.12.2014 di società di
persone o srl in regime di
trasparenza
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON
DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI
versano entro il 16 del mese
successivo l’IVA sugli acquisti
intra e sugli altri acquisti in
reverse charge
versano l’IVA su rimanenze e
beni ammortizzabili in caso di
transito dal regime
ordinario IVA
dopo aver integrato la fattura di
acquisto con
l’importo dell’IVA
in unica soluzione o in 5 rate
annuali senza interessi (codice
6497)
LE MODALITÀ DI FATTURAZIONE
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELL’IRPEF E DELL’IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D’ACCONTO
La determinazione del reddito è
analitica
Si applica il criterio di cassa (no
ammortamenti)
contributi previdenziali deducibili
nel quadro LM
l’IVA indetraibile si deduce dal
reddito
LE MODALITÀ DI TASSAZIONE
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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ESONERO DALLA
DICHIARAZIONE IVA E
DAGLI STUDI DI SETTORE
ESONERO DALLA TENUTA
DEI REGISTRI CONTABILI
ED IVA
Resta obbligo
scontrino/ricevuta fiscale
Numerare e conservare i
documenti
LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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DALLO STESSO ANNO SE
INCASSI SUPERIORI A € 45.000
DALL’ANNO SUCCESSIVO IN
CASO DI PERDITA REQUISITI
O INCASSI TRA € 30.000
E € 45.000
In caso di fuoriuscita immediata dal regime è necessario riliquidare l’IVA
per la frazione d’esercizio antecedente mediante scorporo incassi e
versamento dell’imposta
LA FUORIUSCITA DAL REGIME
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010
LE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE
Le perdite che si generano nell’applicazione del regime dei minimi, in caso
di fuoriuscita dal regime possono essere riportate negli esercizi successivi
in deduzione degli utili maturati in regime ordinario o semplificato
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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I CONTRIBUENTI MINIMI NON APPLICANO LE
REGOLE DEL TUIR E QUINDI, AD ESEMPIO:
PER LE IMPRESE
deduzione integrale costi
aggiornamento, ristoranti,
alberghi & spese rappresentanza
deduzione integrale spese
rappresentanza & spese di
manutenzione
PER I PROFESSIONISTI
LA DEDUZIONE DEI COSTI
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
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IL QUADRO LM IN UNICO PF 2015
Diviene il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o
professioni di ridotte dimensioni (salvo opzione per il regime ordinario iva e irpef)
Ricavi conseguiti (o compensi percepiti): non superiori ai limiti indicati in modo
differenziato per le diverse categorie economiche e da ragguagliare ad anno;
Sostenimento di costi per lavoro dipendente: ammontare annuo non superiore a €
5.000 lordi;
Spese per beni strumentali non superiori a € 20.000, al lordo degli ammortamenti (non
rilevano gli immobili ed i beni < € 516,82);
Prevalenza del reddito di lavoro autonomo su quello (eventuale) di lavoro dipendente
o assimilato (tranne nel caso in cui la somma dei redditi è < € 20.000).
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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
Possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni tra
professionisti o Srl trasparenti in contemporanea con l’attività
d’impresa/lavoro autonomo;
Esercizio di un’attività in regime speciale IVA ovvero in regimi forfetari di
determinazione del reddito;
Soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea;
Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o
terreni.
CIRCOSTANZE CHE NON CONSENTONO L’ACCESSO
AL NUOVO REGIME FORFETTARIO
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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
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ATTIVITA' SOGLIA RICAVI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e bevande € 35.000,00 40%
Commercio ingrosso/dettaglio € 40.000,00 40%
Commercio ambulante alimentari € 30.000,00 40%
Commercio ambulante altri prodotti € 20.000,00 54%
Costruzioni e attività immobiliari € 15.000,00 86%
Intermediari del commercio € 15.000,00 62%
Ristoranti e alberghi € 40.000,00 40%
Attività professionali € 15.000,00 78%
Altre attività economiche € 20.000,00 67%
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE
Ricavi
Imponibile
Ricavi
x
Coefficiente =
Reddito
Reddito
X
15% =
Imposta
sostitutiva
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Il reddito netto è ulteriormente ridotto di 1/3 nei primi tre anni di attività
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
IL REGIME CONTRIBUTIVO
Regola generale
Regole ordinarie per
imprenditori e professionisti
Regime opzionale per artigiani o
commercianti
No minimali INPS ma soltanto
importi a percentuale a giugno e
novembre
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I contributi previdenziali obbligatori versati sono deducibili dal reddito di
lavoro autonomo e non dal reddito complessivo
La Circ. 29/2015 dell’INPS pone il
termine del 28/02 di ogni anno
per l’opzione
E comunica la non cumulabilità
con altri benefici (ad es. riduz.
50% per pensionati over 65)
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
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Forfait e lavoro dipendente
Nuova condizione per l’accesso al forfait:
L’esistenza di redditi di lavoro dipendente non ostacola l’accesso a
patto che i redditi d’impresa o lavoro autonomo siano prevalenti.
La prevalenza non rileva:
Nel caso di cessazione del rapporto di dipendenza;
Se la somma di tutti i redditi non eccede € 20.000.
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
Contribuente ordinario Contribuente
forfettario
2014 2015
Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art.19/bis.2 del DPR
n. 633/72 sui beni ammortizzabile e le rimanenze.
In particolare dovrà essere versata una parte dell’IVA detratta sui beni ammortizzabili
con monitoraggio a quattro anni per i beni mobili ed a nove anni per i beni immobili,
mentre dovrà essere versata interamente l’IVA detratta sui beni in rimanenza al
31/12/2014.
In caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario si opererà in maniera
inversa e quindi emergerà un credito IVA nella prima liquidazione 2015.
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
REGOLE PER I PASSAGGI DA UN REGIME FORFETTARIO AD
UNO ORDINARIO E VICEVERSA
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SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)
Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR): scomputo dal
reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, impossibilità di
riporto alle annualità fiscali successive;
imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e sas
(limite del capitale sociale per gli accomandanti);
imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità
ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa, e riportabilità, senza limiti di
importo, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che
si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).
MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI
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SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)
Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta sono
illimitatamente riportabili;
le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono scomputabili,
senza limiti di tempo, entro la soglia massima dell’80% del reddito;
in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80% deve
risultare osservato, coerentemente con la formulazione letterale dell’art.
84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile lordo, e non a quello al
netto delle perdite illimitatamente riportabili utilizzate.
MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI
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ESEMPIO 1
Reddito imponibile 2014: € 200.000
Perdite illimitatamente riportabili: € 160.000
Perdite soggette al limite dell’80%: € 100.000
Se si sceglie di utilizzare prioritariamente le perdite illimitatamente
riportabili (€ 160.000), il limite dell’80% di utilizzo delle altre perdite non
va calcolato sul reddito imponibile residuo (€ 40.000), ma su quello
lordo (€ 200.000), ed è, quindi, pari a € 160.000. Con l’effetto che il
reddito imponibile 2014 è integralmente assorbito dalle perdite (€
160.000 illimitatamente riportabili ed € 40.000 rispettose del vincolo
dell’80%).
MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI
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ESEMPIO 2
In alternativa, è possibile (e preferibile) utilizzare prioritariamente tutte le
perdite soggette al vincolo dell’80% (€ 100.000 a fronte di un limite di
€ 160.000), potendo, poi, conseguire un duplice beneficio:
1) azzerare il reddito imponibile, utilizzando una sola parte delle
perdite illimitatamente riportabili (€ 100.000 ovvero il minor importo
necessario, in presenza di crediti tributari da scomputare dall’IRES);
2) conservare una quota di perdite illimitatamente riportabili
(€ 60.000), non soggette a vincoli.
MODALITA’ DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI
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Voce B.II.1) Terreni e fabbricati comprende i terreni su cui insistono i fabbricati
OIC 16 § 14
Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno
OIC 16 § 52
SCORPORO AREE PERTINENZIALI
Anche in presenza di fabbricati non “cielo-terra”
LA DISCIPLINA CIVILISTICA
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LA DISCIPLINA FISCALE
Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo
complessivo dei fabbricati strumentali è
assunto al netto del costo delle aree Art. 36 del
DL 223/2006
Il costo da attribuire alle aree è il maggior
valore tra quello esposto in bilancio e il
20% o 30% per i fabbricati industriali
SCORPORO AREE PERTINENZIALI
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LA DISCIPLINA FISCALE
Anche il 20% - 30% della quota capitale dei
canoni di leasing immobiliare è indeducibile
Art. 36 del
DL 223/2006 Fiscalmente la percentuale di indeducibilità
si applica al costo storico del fabbricato al
netto di oneri accessori di diretta
imputazione, spese incrementative ed
eventuali rivalutazioni monetarie
SCORPORO AREE PERTINENZIALI
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LA DISCIPLINA FISCALE
Se il fondo ammortamento fabbricato
contiene al suo interno una quota relativa al
terreno, tale quota va stornata al conto
“Sopravvenienza attiva” Art. 36 del
DL 223/2006 Tale sopravvenienza attiva non è tassabile
soltanto qualora la quota di fondo
ammortamento stornata non è stata dedotta
negli anni precedenti
SCORPORO AREE PERTINENZIALI
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SONO DECORSI OLTRE 6 MESI DALLA
SCADENZA DEL PAGAMENTO (DA
FATTURA O CONTRATTO)
IL CREDITO E’ INFERIORE A € 5.000
PER LE IMPRESE DI RILEVANTE
DIMENSIONE, € 2.500 PER LE ALTRE
GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI CHE
CONSENTONO LA DEDUZIONE DEL COSTO
SUSSISTONO QUANDO CONTEMPORANEAMENTE:
IL LIMITE DIMENSIONALE E’
POSTO A € 100.000.000 DI
VOLUME D’AFFARI
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
CIRCOLARE 26/E 2013
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GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI CHE
CONSENTONO LA DEDUZIONE DEL COSTO
SUSSISTONO IN OGNI CASO QUALORA:
IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE E’ PRESCRITTO
(NORMALMENTE DOPO 10 ANNI)
IN QUESTO CASO LA
DEDUCIBILITA’ FISCALE
PRESCINDE DALL’IMPORTO
CIRCOLARE 26/E 2013
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
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IL TERMINE DEI SEI MESI DALLA
SCADENZA CHE CONSENTE LA
DEDUCIBILITA’ DELLA PERDITA
DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA
CONTABILE LA DEDUZIONE
PRESCINDE
VA’ CONSIDERATO COME IL PUNTO
DI PARTENZA PER LA DEDUCIBILITA’
EFFETTIVA DELLA PERDITA STESSA
DAL FATTO CHE IL COSTO VENGA
RILEVATO COME MERA
SVALUTAZIONE (ANCHE PARZIALE)
SENZA STRALCIO
DEL CREDITO
CIRCOLARE 26/E 2013
QUINDI AD ESEMPIO NEL 2014
PUO’ ESSERE DEDOTTA UNA
PERDITA SCADUTA NEL 2010
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
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IN PRESENZA DI UNA PLURALITA’ DI
CREDITI VERSO LO STESSO
DEBITORE LA SOGLIA SI RIFERISCE
IN OGNI CASO PER GODERE DELLA
DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLA
PERDITA SU CREDITI
AL VALORE NOMINALE DEL SINGOLO
RAPPORTO CONTRATTUALE (NON A
QUELLO DELLA SINGOLA FATTURA)
APPARE NECESSARIO CHE IL COSTO
SIA TRANSITATO DAL CONTO
ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
CIRCOLARE 26/E 2013
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
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AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE IL
CREDITO DEVE ESSERE
CONSIDERATO IVA INCLUSA
LO STRALCIO PARZIALE DEL
CREDITO NON PREGIUDICA
EVENTUALI AZIONI DI RECUPERO
AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE VA
CONSIDERATO IL VALORE NOMINALE
DEL CREDITO
IN OGNI CASO RESTANO DEDUCIBILI
LE PERDITE SOPRA SOGLIA IN
PRESENZA DEI VECCHI REQUISITI DI
CERTEZZA E PRECISIONE
E NON LA PERDITA CONTABILIZZATA
CIRCOLARE 26/E 2013
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
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ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A
PROCEDURE CONCORSUALI
VERBALE DI PIGNORAMENTO
NEGATIVO
INSOLVENZA NON TEMPORANEA DEL
DEBITORE
DECRETO ACCERTANTE LO STATO DI
FUGA, LATITANZA O IRREPERIBILITA’
INCAPIENZA PATRIMONIALE CHE
SCONSIGLI PROCEDURA ESECUTIVA
ANTIECONOMICITA’ DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
ELEMENTI DI CERTEZZA E PRECISIONE
RICONOSCIUTI DALLA CIRCOLARE 26/E/2013
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QUALORA SI PROPENDA PER LA
SVALUTAZIONE DEL CREDITO
LE PERDITE TRANSITANO DAL CONTO
ECONOMICO SOLO DOPO CHE
L’EVENTUALE FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI E’ STATO AZZERATO
IL CREDITO SVALUTATO (NON
STRALCIATO) NON DEVE
CONCORRERE AL LIMITE DELLO 0,5%
PREVISTO DALL’ART.106 TUIR
CIRCOLARE 26/E 2013
LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
IL RECUPERO DELL’IVA NELLE PERDITE SU CREDITI
NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC N. 192 DEL 26 FEBBRAIO 2015
Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una
nota credito ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dal momento in
cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o
in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della
procedura.
L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere
temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette,
secondo i parametri fissati dall’art. 101 comma 5 del DPR 917/86.
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LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO
ATTENZIONE AI LIMITI POSTI ALLA
DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI
INT. PASSIVI (AL NETTO INT.
ATTIVI) SONO DEDUCIBILI NEL
LIMITE DEL 30% DEL RISULTATO
OPERATIVO LORDO
RISULTATO LORDO = VALORE
PRODUZIONE - COSTI DELLA
PRODUZIONE (ESCLUSI
AMMORTAMENTI E LEASING)
E’ PREVISTO IL
RICONOSCIMENTO FIGURATIVO
DEGLI INTERESSI ATTIVI SUI
CREDITI STATALI
LA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI
NON DEDOTTA SARA’
DEDUCIBILE, CON GLI STESSI
LIMITI, NEI SUCCESSIVI ESERCIZI
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INTERESSI PASSIVI E ROL
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi ed oneri
assimilati – diversi da quelli capitalizzati ad incremento del costo dei
beni (art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M.
19/E/2009, par. 2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili:
1) integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati;
2) l’eccedenza nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo
(ROL), determinato sulla base della differenza A) - B) del conto
economico civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i canoni
di leasing dei beni strumentali.
INTERESSI PASSIVI E ROL
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INTERESSI RILEVANTI
Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri
e i proventi ad essi assimilati, derivanti da:
contratti di mutuo e locazione finanziaria, purchè sia previsto il diritto
di riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/2003);
emissione di obbligazioni e titoli similari;
ogni altro rapporto avente una causa finanziaria, compresa la messa
a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili,
per i quali è prevista una specifica remunerazione e sussiste l’obbligo
di restituzione (C.M. 19/E/2009 § 2.2).
INTERESSI PASSIVI E ROL
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INTERESSI ESCLUSI
Relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto
soggetti alla disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR;
imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali, nel
rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 §
2.24);
derivanti da debiti commerciali, espliciti e non, oppure su depositi
cauzionali riferibili ad operazioni della medesima natura della
medesima natura (C.M. 38/E/2010);
sostenuti dalle società immobiliari di gestione, relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili acquistati o costruiti,
destinati alla locazione, anche soltanto potenzialmente come
desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti
preparatori (C.M. 19/E/2009).
INTERESSI PASSIVI E ROL
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ECCEDENZE
Qualora gli interessi passivi siano maggiori del 30% del ROL, la
differenza è indeducibile nel periodo d’imposta di competenza, e
riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro, purchè
trovi capienza nel 30% del ROL di periodo;
se gli interessi passivi non superano il 30% del ROL, la parte
inutilizzata di quest’ultimo è riportabile nei successivi periodi d’imposta,
senza alcun limite temporale.
È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base dell’eventuale
eccedenza di periodo degli interessi attivi (C.M. 38/E/2010). In altri
termini, se gli interessi attivi imputati a conto economico (col.3 rigo RF118
Modello UNICO 2015 – Società di capitali) sono maggiori di quelli passivi
di competenza (colonna 1), la differenza può essere utilizzata per dedurre
gli oneri finanziari riportati dal precedente periodo d’imposta (colonna 2),
che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione della deducibilità.
INTERESSI PASSIVI E ROL
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MODELLO UNICO 2015
Esempio: indeducibilità parziale degli interessi passivi riportati
Interessi passivi 2014: € 90.000,00
Interessi passivi indeducibili 2013: € 50.000,00
Interessi attivi: € 20.000,00
Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € 350.000,00
90.000 50.000 20.000 20.000 120.000
350.000 105.000
15.000
INTERESSI PASSIVI E ROL
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MODELLO UNICO 2015
Esempio: indeducibilità parziale degli interessi passivi riportati
Interessi passivi 2014 dedotti senza limitazioni: € 20.000
Interessi passivi deducibili in base al ROL: € 105.000
Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € 90.000
Interessi passivi 2013 dedotti in base al ROL: € 35.000
(variazione in diminuzione in Unico 2015, rigo RF55, codice 13)
Interessi passivi 2013 indeducibili: € 15.000
13 35.000
INTERESSI PASSIVI E ROL
CON L’OBIETTIVO DI STIMOLARE UNA ADEGUATA
CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
E’ DETASSATO UN IMPORTO
PARI AL RENDIMENTO DEL
NUOVO CAPITALE PROPRIO
PER L’ANNO 2014
IL RENDIMENTO NOZIONALE
E’ FISSATO AL 4%
LA DETASSAZIONE SI APPLICA
SULL’INCREMENTO DEL CAPITALE
PROPRIO RISPETTO A
QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010
L’UTILE DI ESERCIZIO GENERA
INCREMENTO A DECORRERE
DALL’ANNO SUCCESSIVO
SE NON DISTRIBUITO AI SOCI
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
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COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI
ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI
DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI
COSTITUISCONO DECREMENTI LE
ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN
FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE)
GLI UTILI GENERANO ACE DALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO IN CUI VI E’ STATA
LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO
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I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE
DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI
(CRITERIO DI CASSA)
COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI
ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI
DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI
LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO
DECREMENTO DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
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ART. 19 DEL DL 91/2014
L’eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d’impresa
“incapiente”, in alternativa al riporto al successivo periodo d’imposta,
può essere trasformata in un credito d’imposta IRAP, applicando
le aliquote IRES ed IRPEF di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR, da
ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo (art. 1 co. 4 del DL
201/2011). Tale novità normativa ha effetto a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31.12.2014 (modello UNICO e IRAP 2015).
La trasformazione dell’eccedenza ACE “incapiente” comporta,
pertanto, la rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo della
stessa.
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
49
MODELLO UNICO 2015
L’eccedenza ACE trasformata in credito d’imposta Irap deve essere
indicata nella colonna 14 del rigo RS113, per la parte del rendimento
proprio (colonna 8) e di quello attribuito (colonna 10) – al netto della quota
utilizzata in deduzione dal reddito complessivo (rigo RN6, colonna 4) –
che è trasformata in credito d’imposta IRAP.
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
IN ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI DISAPPLICAZIONE
E’ SEMPRE POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO
DISAPPLICATIVO EX ART.37/BIS - 8^ COMMA DPR 600/73
SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE
DELL’ALIQUOTA IRES DEL 10,50%
SI CONSIDERANO DI COMODO LE
SOCIETÀ CHE REGISTRANO PERDITE
PER CINQUE ESERCIZI CONSECUTIVI
(ANCHE SE SUPERANO I RICAVI MINIMI)
ALLE SOLE SOCIETÀ DI
COMODO COSTITUITE
SOTTOFORMA DI SOCIETÀ DI
CAPITALI
STESSA SORTE ALLE SOCIETÀ
IN PERDITA PER QUATTRO
ESERCIZI SU CINQUE E UN ANNO
CON REDDITO INFERIORE A
QUELLO VIRTUALE EX ART. 30,
COMMA 3 LEGGE 724/94
50
NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO
Art. 30 L. 724/94: Società di comodo
da test di operatività
Art. 2 c. 36-decies DL 138/11: Società
di comodo da perdita sistemica
Reddito
minimo
Vincolo
perdite
Adeguam.
IRAP
Maggioraz.
IRES
Vincoli all’utilizzo del
credito IVA
Divieto
cessione
divieto
rimborso
Divieto
compensazione
Perdita del
credito
51
NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO
PERIODO QUINQUENNALE DI MONITORAGGIO
DELLE PERDITE RILEVANTE IN UNICO 2015
2009 2010 2011 2012 2013
Cinque periodi d'imposta con risultato negativo fiscale.
Quattro in perdita e uno con un reddito < a quello minimo virtuale.
52
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO
53
CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE
C.M. 23/2012: efficacia delle
cause di esclusione: solo nel
periodo di comodo
Solo cause di disapplicazione
da test di operatività
cod. 1 se in perdita sistematica senza
disapplicazione;
cod. da 2 a 12 per cause di
disapplicazione;
C.M. 23/2012: efficacia delle cause
solo per il quinquennio di monitoraggio
NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO
SOCIETA’ ASSOGGETTATE ALLE PROCEDURE
DI CUI ALL’ART.101, COMMA 5 DEL T.U.I.R.
SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI
NON IN PERDITA SISTEMICA
SOCIETA’ CHE HANNO OTTENUTO LA
DISAPPLICAZIONE IN PRECEDENTI PERIODI
LE CAUSE AUTOMATICHE DI DISAPPLICAZIONE SI APPLICANO AD
UNO O PIU’ DEI 5 ANNI OGGETTO DI MONITORAGGIO (2009-2013)
PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 87956 DELL’11/06/2012
SOCIETA’ IN STATO DI LIQUIDAZIONE CON
IMPEGNO ALLA CANCELLAZIONE DAL R.I.
SOCIETA’ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE
O CONFISCA
SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI
CON ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE ACCOLTA
SOCIETA’ CON ADEMPIMENTI E/O VERSAMENTI
TRIBUTARI SOSPESI O DIFFERITI
SOCIETA’ CHE RISULTANO CONGRUE E
COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE
SOCIETA’ CON PERDITA FISCALE DI PERIODO
INFERIORE AI PROVENTI ESENTI
SOCIETA’ CON M.O.L. POSITIVO IN ALMENO UN
PERIODO D’IMPOSTA
SOCIETA’ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE
ATTIVITA’ AGRICOLA
SOCIETA’ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO
D’IMPOSTA
54
SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA O STRAORDINARIA
SOCIETA’ CON NUMERO MINIMO DIPENDENTI
MAI < A 10 NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI AI FINI
DEGLI STUDI DI SETTORE
LE CAUSE DI ESCLUSIONE SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO IN CUI SI
EFFETTUA IL TEST DI OPERATIVITA’ (2014)
CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 30 LEGGE N. 724/94
SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO
PERIODO D’IMPOSTA
SOCIETA’ CON OLTRE 50 SOCI PER LA MAGGIOR
PARTE DEL PERIODO D’IMPOSTA
SOCIETA’ CON VALORE DELLA PRODUZIONE >
ATTIVO PATRIMONIALE
SOCIETA’ PARTECIPATE PER ALMENO IL 20%
DEL CAPITALE SOCIALE DA ENTI PUBBLICI
SOCIETA’ QUOTATE IN MERCATI
REGOLAMENTATI ITALIANI
SOCIETA’ IN FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE
GIUDIZIARIA O CONCORDATO PREVENTIVO
SOCIETA’ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI
TRASPORTO
55
56
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che non riesce ad
intercettare una causa di esclusione e/o di disapplicazione.
700.000
200.000
72.000
600.000
300.000
83.000 64.500
64.500
NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO
57
OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ?
Cassazione - Sentenza n. 20394 del 29.11.2012
«…la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le
determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del
contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva
ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono
presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale
potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di
diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma
impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett.
h). (conforme sent. 5843 del 13 aprile 2012)».
LA GESTIONE DELLA RISPOSTA NEGATIVA AD INTERPELLO
58
FACOLTÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ?
Cassazione - Sentenza n. 17010 del 15.10.2012
«…Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate
di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma
8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in
via facoltativa, da parte del contribuente istante.
A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto
de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di
semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).».
LA GESTIONE DELLA RISPOSTA NEGATIVA AD INTERPELLO
59
PER L’ANNO 2014 LA DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO
D’IMPRESA DELL’IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI
STRUMENTALI E’ PARI AL 20% DEGLI IMPORTI VERSATI
LA DEDUCIBILITA’ NON E’
CONSENTITA PER GLI IMMOBILI
PATRIMONIO
LA DEDUCIBILITA’ NON SI
ESTENDE ALL’IRAP, NE’ AGLI
ANNI ANTECEDENTI IL 2013
LA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI IMU DEDUCIBILE
I TRE "REGIMI" PER LE IMPRESE
Contratti stipulati fino al 28.4.2012
Contratti stipulati fino dal 29.4.2012 al
31.12.2013
Contratti stipulati dal 1.1.2014
Solo il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comporta il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.
La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità
La durata contrattuale è ininfluente ai fini della deducibilità (ma viene ridotto il periodo minimo in cui dosare la deduzione fiscale)
60
DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING
61
CONTRATTI STIPULATI DAL 29/04/2012 FINO AL 31.12.2013
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Beni mobili (diversi dalle autovetture)
2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice
Autovetture
2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.
DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Beni mobili (diversi dalle autovetture)
1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili Non inferiore a 12 anni
Autovetture
1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente. 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) del TUIR.
62
DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI DI LEASING
CONTRATTI STIPULATI DALL’01.01.2014
63
L’ambito soggettivo dell’agevolazione è
esteso a tutti i titolari di reddito d’impresa
(esclusi i professionisti) indipendentemente
dal regime contabile
Sono agevolati gli investimenti in beni
strumentali nuovi effettuati tra il 25/06/2014
ed il 30/06/2015 (anche se è probabile la
proroga dell’agevolazione)
I beni strumentali acquistati devono essere
ricompresi nella divisione 28 della Tabella
Ateco 2007
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
I’art.18 D.L. n. 91/2014 e la Circ. 5/E/2015 disciplinano l’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 15%
dell’investimento incrementale e non rileva ai
fini delle II.DD. e IRAP
64
L’agevolazione è pari al 15% delle spese
sostenute in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti effettuati nei cinque
periodi d’imposta precedenti
Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di
pari importo in compensazione a mezzo
Mod.F24 a decorrere dal secondo esercizio
successivo all’investimento
I soggetti che non hanno alle spalle un
quinquennio potranno calcolare la media
sugli anni effettivamente trascorsi
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
Gli investimenti devono riguardare beni
strumentali nuovi destinati a strutture
produttive localizzate in Italia
I’art.18 D.L. n. 91/2014 e la Circ. 5/E/2015 disciplinano l’agevolazione
65
La fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso
preventivo dell’Agenzia delle entrate
Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non
commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata
Dalla media del quinquennio precedente si può escludere il
periodo in cui l’investimento è stato maggiore
In caso di investimenti in beni complessi assumono rilievo
anche i beni accessori non inclusi nella divisione 28
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
66
Nel costo dell’investimento vanno inclusi anche gli oneri accessori
di diretta imputazione (trasporto, montaggio, etc…)
Sono agevolabili anche gli investimenti perfezionati a mezzo
contratto di leasing (finanziario e non operativo)
Il limite minimo di € 10.000 va verificato in relazione a ciascun
progetto d’investimento e non ai singoli beni che lo compongono
Ai fini della fruizione dell’agevolazione non rileva l’avvenuto
pagamento del bene, né la sua entrata in funzione
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
67
Nel calcolo degli investimenti relativi al quinquennio precedente
valgono gli stessi criteri previsti dalla norma per il periodo agevolato
L’agevolazione compete anche alle imprese costituitesi dopo l’entrata
in vigore del D.L. n. 91/2014
Conviene concentrare gli investimenti in un semestre per non essere
penalizzati dal confronto con la media del quinquennio precedente
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
Non si applica il blocco delle compensazioni in presenza di ruoli
scaduti di natura erariale ed importo complessivo > € 1.500
68
L’agevolazione spetta anche in presenza di altre misure di favore sugli
stessi beni salvo che le norme disciplinanti le altre misure non
dispongano diversamente
Se l’imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli
investimenti a finalità estranee
prima del secondo periodo
d’imposta successivo all’acquisto
REVOCA DELLA
AGEVOLAZIONE
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
Il credito d’imposta va assimilato
ai contributi in c/impianti (voce A.5
del conto economico) e va
contabilizzato in bilancio con il
metodo indiretto (risconti passivi)
TRATTAMENTO
IN CONTABILITA’
Una società effettua a ottobre 2014 investimenti in beni nuovi che possono fruire
dell’agevolazione prevista dal DL 91/2014 per un ammontare di € 645.000.
La media del periodo di osservazione 2009/2013 è pari a € 45.000.
La quota di investimento agevolata 2014 è di € 600.000 (€ 645.000 - € 45.000).
Il credito d’imposta spettante è pari a € 90.000 (15% di € 600.000).
BONUS ART. 18 DL 91/2014 A 9
90.000
90.000
ESEMPIO
69
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTO BENI STRUMENTALI
LA DICHIARAZIONE IRAP 2015 CON FOCUS SUL
CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
70
Le deduzioni dall’Ires e dall’Irpef dell’Irap pagata sul
costo del lavoro e sugli oneri finanziari
71
72
E’ deducibile dall’Ires e dall’Irpef
secondo il criterio di cassa l’Irap
pagata in relazione al costo del
lavoro
La deduzione spetta sia alle
imprese che ai professionisti
indipendentemente dal regime di
contabilità adottato
La voce “costo del lavoro” comprende
retribuzioni ed oneri sociali nonché co.co.co. e
compensi agli amministratori
DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO
RIGHI: RE19 COL.2 – RG22 COL.3 - RF55 COD.33
73
Normalmente nell’anno 2014
dovrebbero dedursi i due acconti
di giugno e novembre ed il saldo
2013
L’imposta versata a saldo 2014
nel giugno 2015 sarà deducibile
l’anno prossimo (Unico 2016)
Gli acconti sono deducibili nell’anno in cui
vengono pagati solo se sono parte
dell’imposta effettivamente dovuta
DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO
74
La stretta applicazione del criterio
di cassa permette di dedurre l’Irap
pagata nel 2014 anche se relativa
ad anni precedenti (ruoli esattoriali,
ravvedimenti, avvisi bonari)
In questo caso l’indagine sulla
componente costo del lavoro che è
parte del pagamento andrà fatta in
relazione all’anno che ha dato
origine al pagamento in questione
La deducibilità integrale è in ogni caso
relativa alla sola componente costo del lavoro
al netto delle deduzioni spettanti
DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO
75
Inoltre è deducibile dall’Ires e
dall’Irpef una ulteriore quota
forfettaria pari al 10% dell’Irap
pagata ma solo se l’impresa ha
sostenuto oneri finanziari
La deducibilità forfettaria del 10%
spetta a prescindere dall’entità degli
oneri finanziari sostenuti
nell’esercizio che ha originato il
pagamento dell’Irap
In ogni caso la somma delle due componenti deducibili
(integrale sul costo del lavoro e forfettaria sugli oneri
finanziari) non può eccedere l’importo effettivamente versato
DEDUZIONE DALL’IRES E IRPEF DELL’IRAP PAGATA NELL’ANNO
RIGHI: RE19 COL.1 – RG22 COL.2 - RF55 COD.12
76
La deduzione è concessa in misura
doppia (€ 15.000) se i dipendenti sono
impiegati nelle aree del mezzogiorno:
Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia,
Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise
DEDUZIONE FORFETARIA DAL VALORE PRODUZIONE NETTA IRAP
Alle imprese ed ai professionisti datori di
lavoro compete una deduzione forfetaria
di € 7.500 per ciascun dipendente in
forza con contratto a tempo
indeterminato
La deduzione è ulteriormente incrementata a € 13.500 (€
21.000 nel mezzogiorno) per i lavoratori di sesso femminile
e per quelli di età inferiore a 35 anni
RIGO IS2 COLONNA 4
COLONNA 2
77
La deduzione va ragguagliata ad
anno per i dipendenti che hanno
lavorato soltanto per una parte
dell’anno
La deduzione va ragguagliata alla
percentuale di lavoro
effettivamente prestato per i
dipendenti in part-time
DEDUZIONI DAL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP
La maggiorazione prevista (€ 15.000 o € 21.000) è soggetta
alle regole “de minimis” da calcolare sull’intero importo della
deduzione richiesta (Circolare n. 38/E/2010)
Le deduzioni dal valore della
produzione netta ai fini Irap
78
79
Spetta per ogni nuova assunzione
operata dal 2014 con contratto di
lavoro a tempo indeterminato
E’ stata introdotta dal 2014 dalla Legge n. 147/2013
Compete in misura pari al minore tra
costo effettivo del nuovo assunto e
max € 15.000 per singolo assunto
La deduzione è utilizzabile per
l’anno di assunzione e per i due
anni successivi
DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
RIGO IS6
80
La deduzione non può comunque
eccedere l’incremento complessivo
del costo del personale iscritto
nell’anno alle voci B9 e B14 del
conto economico
DEDUZIONE PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
La deduzione compete a patto che risulti incrementato alla fine dell’anno il
numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al
numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo
d’imposta precedente
Deve sussistere una differenza
positiva tra la consistenza dei
lavoratori in forza alla fine del
periodo d’imposta e la media del
periodo d’imposta precedente
81
Ai soggetti con base imponibile <
€ 180.760 spetta una deduzione
pari a € 8.000 elevata a € 10.500
per le sole società di persone,
ditte individuali e professionisti
Tale deduzione spetta
indipendentemente dalla
tipologia di contratto ed è
alternativa a quella forfettaria di
€ 7.500 o € 15.000
Ai soggetti con componenti
positivi < € 400.000 spetta una
deduzione di € 1.850 per ogni
lavoratore dipendente con un
massimo di cinque
DEDUZIONI FORFETTARIE PER PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI
RIGO IS5
RIGO IQ65
82
I contributi previdenziali e assistenziali
relativi ai dipendenti con contratto a
tempo indeterminato
I premi Inail pagati nell’anno
indipendentemente dalla tipologia del
contratto di lavoro
COMPONENTI ANALITICAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP
RIGO IS3
RIGO IS1
83
Le retribuzioni agli apprendisti, ai
disabili e al personale assunto con
contratto di formazione e lavoro
Le retribuzioni al personale addetto alla
ricerca e sviluppo (previa attestazione
di effettività dei costi)
COMPONENTI ANALITICAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP
RIGO IS4
RIGO IS4 COL.2
Il principio di derivazione dal conto economico
civilistico nella determinazione del valore della
produzione netta ai fini Irap
84
85
Dati di bilancio
Dichiarazione IRAP
Principio di derivazione dal bilancio del valore della produzione ai fini dell’IRAP
86
Differenza tra valore della produzione
(Voce A del conto economico) e costi
della produzione (Voce B)
Escluse le voci B9 (personale) B10c,
B10d (svalutazioni) B12 e B13
(accantonamenti)
Sono sempre indeducibili ai fini Irap i
compensi occasionali, le co.co.co.,
perdite su crediti e IMU
Gli importi rilevanti sono quelli iscritti
in bilancio e non si applicano i limiti alla
deduzione posti dal TUIR
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE
87
L’applicazione del principio di derivazione dal conto economico civilistico
determina che sono interamente deducibili ai fini Irap indipendentemente
dalle limitazioni poste dal TUIR ai fini Ires ed Irpef
Ammortamenti e leasing auto
indipendentemente da durata contratto e
costo del bene
Spese d’impiego delle autovetture, costi
di telefonia fissa e mobile e spese di
rappresentanza
Spese di vitto e alloggio e spese di
manutenzione anche se eccedenti il
plafond del 5%
Costi di gestione e ammortamenti relativi
ai fabbricati abitativi delle società
immobiliari di gestione
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE
88
Plusvalenze e minusvalenze da cessione beni strumentali restano
rispettivamente imponibili e deducibili
Adeguamento ai ricavi congrui da studi di settore che non trova alcuna
corrispondenza con il conto economico civilistico
Quota di ammortamento relativa ai beni rivalutati nelle more che venga
riconosciuto il loro nuovo valore ai fini fiscali
Quota parte dell’ammortamento e dei canoni leasing relativi al terreno
pertinenziale (20% - 30%) al fabbricato (non deducibile)
DEROGHE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO
89
Società di persone, ditte individuali e professionisti determinano
invece il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole di
deducibilità dei costi previste dal TUIR ai fini dell’Irpef
Tranne che gli stessi soggetti non siano in regime
di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione
In tal caso è consentito loro di optare in seno al nuovo quadro OP
della dichiarazione Irap 2015 per la determinazione del valore della
produzione secondo lo stesso principio delle società di capitale
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PER GLI ALTRI SOGGETTI
90
LA TRASFORMAZIONE DELL’ACE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP
L’ACE inutilizzata in un esercizio viene prima
trasformata in credito Ires/Irpef alle rispettive
aliquote e quindi potrà essere portata in
compensazione dell’Irap dovuta
Tali crediti potranno essere utilizzati in
compensazione previa ripartizione in cinque
quote annuali di pari importo
A decorrere dal 2014 (Unico 2015) le eccedenze di ACE
inutilizzate potranno essere trasformate in credito
da utilizzare in compensazione con la sola Irap dovuta
SEZIONE XIV
RIGHI: IS85 E IS86
91
MODELLO IRAP 2015
Rigo IS85, colonna 5: importo del credito d’imposta determinato
sulla base dell’eccedenza Ace risultante dall’apposito prospetto del
Modello UNICO 2015 (rigo RS113, colonna 14);
rigo IR22, colonna 1: quota – pari a 1/5 dell’importo indicato nel
rigo IS85, colonna 5 – del credito d’imposta utilizzata in
diminuzione dell’IRAP, derivante dalla trasformazione dell’ACE;
rigo IS86, colonna 2: eventuale credito d’imposta Irap che non ha
trovato capienza dell’IRAP dovuta (differenza tra 1/5 del rigo IS85,
colonna 5, e quanto riportato nel rigo IR22, colonna 1).
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
92
MODELLO IRAP 2015
A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA
93
IL PANORAMA DELLE NOVITA’ IRAP 2015
Dal 2015 saranno integralmente deducibili ai fini Irap tutti i costi relativi al
personale dipendente;
L’agevolazione varrà esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato (anche part-time);
Continueranno a non essere deducibili le prestazioni occasionali, i co.co.co.
ed i compensi agli amministratori;
Viene concesso un credito d’imposta (tassabile) pari al 10% dell’IRAP
liquidata in dichiarazione ai soggetti senza lavoratori dipendenti.
Analisi del concetto di autonoma
organizzazione tra prassi ministeriale e
giurisprudenza della Corte di Cassazione
94
95
Circolare n. 45/2008
Considera non soggetti ad Irap i
professionisti senza organizzazione
e i contribuenti minimi
Il concetto di autonoma organizzazione secondo la
prassi ministeriale
Il punto sui presupposti soggettivi per l’assoggettamento ad
Irap di professionisti ed imprese individuali
Circolare n. 28/2010
Considera non soggetti ad Irap
agenti e rappresentanti di
commercio e promotori finanziari
IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP
96
Cassazione Sentenza n.
21122/2010
Si rivolge ai coltivatori
diretti
Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza
Cassazione Sentenza n.
21123/2010
Cassazione Sentenza n.
21124/2010
Si rivolge ai tassisti Si rivolge agli artigiani
In tali sentenze la Corte di Cassazione estende l’ambito di esclusione dall’Irap ben
oltre i confini tracciati dalla prassi ministeriale
IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP
97
Cassazione Sentenza n.
26144/2008
La famosa “Sentenza
Fiorello”
Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza
Cassazione Sentenza n.
23155/2010
Cassazione Sentenza n.
29127/2011
Presenza di un immobile
strumentale
Si rivolge ai medici
convenzionati con SSN
La Corte di Cassazione non considera ostativa all’esclusione da Irap la presenza di
compensi elevati, immobili strumentali o studio attrezzato
IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP
98
Cassazione Sentenza n.
27983/2011
Compensi sindacali del
commercialista
Il concetto di autonoma organizzazione secondo la giurisprudenza
Cassazione Sentenza n.
15110/2009
Cassazione Sentenza n.
18973/2009
Professionista che svolge
attività a casa
Utilizzo beni strumentali
in comodato
La Corte di Cassazione scioglie alcune riserve su fattispecie molto comuni
consentendo per la prima volta lo sdoppiamento di attività parallele (una soggetta
e l’altra esclusa) ai fini dell’assoggettamento ad Irap
IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP
99
Compilazione della dichiarazione, versamento dell’Irap e istanza di rimborso
E’ la soluzione più prudente perché si evitano le sanzioni
Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 1
Bisogna però attendere i tempi lunghi dell’eventuale rimborso
L’onere probatorio ricade sul contribuente
L’istanza di rimborso va presentata entro 48 mesi dal versamento
Decorsi 90 gg. si forma il silenzio rifiuto impugnabile in C.T.P. entro 10 anni (in caso di esplicito diniego l’impugnazione va
perfezionata entro 60 gg.)
LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE
100
Compilazione della dichiarazione e mancato versamento
Il contribuente riceverà avviso bonario (non impugnabile)
Egli potrà successivamente impugnare la cartella esattoriale
Difficilmente potrà evitare l’avvio delle procedure esecutive
Deve ricordarsi di proporre istanza di sospensione giudiziale
Nelle more della sentenza di 1^ grado ed in assenza di sospensione se non paga la cartella esattoriale di importo > € 1.500 subirà il blocco
delle compensazioni
Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 2
LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE
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E’ la soluzione più aggressiva ma anche la più coerente
L’onere della prova viene in questo caso ribaltato all’Ufficio
L’Ufficio deve procedere con avviso di accertamento
Scatta l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 del dovuto
In caso di soccombenza le sanzioni sono più elevate (120% invece del 30%)
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Mancata compilazione della dichiarazione e mancato versamento
LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE
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Presentazione della dichiarazione azzerando l’imposta o l’imponibile
E’ la soluzione in assoluto meno coerente e condivisibile
L’onere della prova ricadrebbe sul contribuente con palesi difficoltà
L’Ufficio agirà con liquidazione ex art. 36/bis Dpr n. 600/73
Per il contribuente c’è il rischio di non poter mai impugnare un atto
L’assenza di soggettività passiva reclamata dal contribuente per questa via stride con la mistificazione del quadro dichiarativo
Le difficili scelte del contribuente di fronte all’obbligo dichiarativo - 4
LE DIFFICILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE
GRAZIE E ARRIVEDERCI
A cura del Dott. Ernesto Gatto