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Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati
Nozioni, Evoluzione e Principi fondamentali del D.I.U
Alessandro Valacchi
Croce Rossa Italiana
DTR IV Area
• a)
- Ha condannato il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti (jus ad bellum)
- Ha affermato il principio dello “jus contra bellum” ponendo un divieto alla soluzione bellica per favorire la ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche.
• b)
- Nella constatazione della impossibilità di evitare i conflitti, a fianco dello jus contra bellum è andato sviluppandosi lo:
- “Jus in bello” con lo scopo di regolare il modo di fare la guerra per contenere i suoi effetti verso i civili, verso l’ambiente e verso i combattenti stessi.
Guerra ?????? In proposito la comunità internazionale si evoluta sviluppando 2 direttrici
• ART. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite:
“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
“Guerra-Azione”
“Guerra-Situazione” STATO di GUERRA
Può esserci SdG senza GA
Ostilità economica,
politica etc….
“Non-Guerra” che è “Guerra”
“Guerra dissimulata”
Il Diritto Internazionale (pubblico) umanitario dei conflitti armati (Jus in bello)
Si è evoluto negli ultimi 150 anni, constata l’impossibilità di eliminare il fenomeno
“Guerra”. Si propone di mitigarne gli effetti ponendo regole e limitazioni alla
condotta dei belligeranti.
Limitazioni in via generale riguardanti:
Chi può legittimamente compiere atti bellici.
Quali mezzi e quali metodi sono vietati e in quale proporzione, rispetto ai risultati
possono essere impiegati.
Persone, beni e luoghi verso cui non può essere usata la vis bellica.
Quale protezione è da assicurare a: a) civili, b) combattenti “out”.
Condotta dei belligeranti verso neutrali e dei neutrali verso bell.
Obbligo diffusione DIU.
Obbligo di prevenire e reprimere violazioni al DIU.
Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna, 1864
- Istituzione di un Comitato di Soccorso (poi CICR), Ginevra 1863
- Conferenza diplomatica promossa dal governo svizzero su proposta del
Comitato dei Cinque cui parteciparono sedici stati europei, Ginevra 1864
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
• 1856 - Parigi 16 Aprile - Dichiarazione sul diritto marittimo.
• 1864 - Ginevra 22 Agosto - Convenzione per il
miglioramento dei militari feriti in guerra
• 1874 - Bruxelles 27 Luglio – Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra (progetto che
influisce sulle successive).
• 1899 – Aja 29 Luglio – I,II,III Convenzione, I,II,III Dichiarazione. La IIIC
adatta alla guerra marittima la C1864
• 1904 – Aja – Navi ospedale
• 1906 – Ginevra – Convenzione per assistenza dei malati e feriti in geuerra
PRINCIPI FONDAMENTALI (22/8/1864)
NEUTRALITA’ del personale, dei posti di pronto soccorso e degli ospedali militari (artt. 1 e
2).
RISPETTO degli abitanti del luogo che prestano soccorso ai feriti (art. 5).
CURA dei militari feriti o malati qualunque sia la nazione di appartenenza (art. 6).
ADOZIONE di un simbolo protettivo per il personale adibito ai soccorsi e per i luoghi di
soccorso (art. 7).
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue
Strumenti internazionali applicabili alle operazioni militari alla vigilia della I guerra mondiale:
• Adottati all’Aja nel 1899:
• Dichiarazione relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri;
• Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano e schiacciano nel corpo umano.
• D. di adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra.
• Adottati all’Aja nel 1907:
• Convenzione concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre;
• due Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima;
• convenzione relative alla guerra marittima.
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue
“…constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni
adottate, le popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la
salvaguardia e l’imperio dei princìpi del diritto delle genti, quali
risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e
dalle esigenze della pubblica coscienza.”
“Clausola Martens”
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue
• 1907 – Aja 16 Ottobre – 13 Convenzioni, 1 Dichiarazione
• IV – C. su leggi e usi guerra terrestre (clausola Martens)
• V – Diritti e doveri dei neutrali
• VI – Estensione di alcuni provvedimenti alla guerra sul mare
Tutte le convenzioni erano si qui attenuate dal principio di “necessità militare e dalla
clausola “si omnes”.
Per questo, consapevoli dell’incompletezza si accettò, in un preambolo, la:
- Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna, Ginevra 1929 - Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 1929 (“potenza protettrice”)
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
L’evoluzione tra la I e la II Guerra mondiale
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale
Due fattori favorirono l’impulso allo sviluppo del DIU dopo gli orrori della II
Guerra Mondiale:
La constatazione della relativa efficacia delle Convenzioni vigenti;
L’affermazione di nuove concezioni giuridiche in tema di diritti
dell’uomo.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948)
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue
• 1948 – New York – Convenzione per la prevenzione e la repressione del
delitto di genocidio
• 1949 – Ginevra 12 Agosto – 4 Convenzioni per la protezione delle vittime
della guerra
I Convenzione – Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati in campagna;
II Convenzione - Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle FFAA sul mare;
III Convenzione – Per il trattamento dei prigionieri di guerra;
IV Convenzione – Per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.
• 1954 – Aja 14 Maggio – Convenzione per la protezione dei beni culturali in
caso di conflitto.
• 1976 – Ginevra 10 Dicembre – Convenzione per la difesa dell’ambiente
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue
• Fattori di spinta verso l’evoluzione del DIU
• Lotte di indipendenza da regimi coloniali
• Ricorso alla Guerriglia
• Allargamento della comunità internazionale
• attività dell’assemblea dell’ONU
Portano alla integrazioni delle 4 Convenzioni del 1949 con:
• 1977 – Ginevra 8 Giugno – I Protocollo circa i conflitti internazionali.
• 1977 – Ginevra 8 Giugno – II Protocollo circa i conflitti NON
internazionali.
Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU
L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue
• Temi principali dei due Protocolli del 1977
• metodi e mezzi di guerra
• statuto di combattente
• distinzione tra combattenti e non
• comportamento tra combattenti
• rappresaglie
• rispetto del DIU e repressione delle sue violazioni
La diffusione del DIU - Principali regole poste dalle Convenzioni
• Ogni Stato è tenuto a rispettare e far rispettare le norme
• Ogni Stato ha l’obbligo di diffondere le norme DIU a militari e civili
• Ogni stato deve esigere che i comandanti militari si assicurino della
conoscenza delle norme da parte dei loro subordinati
Le violazioni alle norme DIU, prevenzione e repressione
• Ogni Stato deve stabilire sanzioni penali per le persone che abbiano
commesso o dato ordine di commettere infrazioni gravi (crimini di guerra)
• La Comunità Internazionale ha approntato Corti di Giustizia (Aja) per
punire i colpevoli
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - I
• Sono C. e hanno titolo di partecipare alle ostililità ed al trattamento di
prigioniero, i membri delle FORZE ARMATE
• Sono da intendersi FFAA i gruppi posti sotto un comando
responsabile che assicuri il rispetto delle regole e che siano
riconoscibili
• Il Combattente DEVE:
• Conoscere e rispettare le regole DIU
• Farsi distinguere dalla popolazione civile
Combattente
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - II
• Non esiste un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi
• Vietato l’uso di mezzi che provochino mali superflui o sofferenze inutili
• Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati
• Vietati mezzi dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi all’ambiente
• Vietato l’uso di proiettili esplosivi, incendiari, a espansione, di mine terrestri etc., di armi
incendiarie
• Vietato l’impiego di armi chimiche e batteriologiche
• Limitazioni sono previste da specifiche Convenzioni e trattati circa le armi nucleari
• Non aggredibili obiettivi non militari, si industriali
• Attenzione alle precauzioni adottabili
• le rappresaglie sono consentite solo verso combattenti e obiettivi militari
• Divieto di aggressione verso persone o cose che abbiano SEGNO DISTINTIVO (Croce o
Mezzaluna o Cristallo rosso o altri)
Mezzi e Metodi
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - III
• Vietate le rappresaglie e ogni atto violento, le spoliazioni ai danni di feriti e prigionieri
• Vietato ferire o catturare un avversario con atti di perfidia (contro buona fede)
• Vietato Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati
• Vietato l’uso indebito di segni distintivi impropri
• vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti o di non fare sopravvissuti o solo di
minacciarlo
• Vietato di attaccare persone fuori combattimento
• Vietato attaccare persone che si lanciano col paracadute per salvarsi
• vietato attaccare stabilimenti sanitari militari
• vietato aggredire personale militare o religioso addetto alla cura feriti
Regole per la protezione dei combattenti
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - IV
Regole per la protezione dei prigionieri
• I PRIGIONIERI SONO IN POTERE DELLO STATO CATTORE E NON DEGLI INDIVIDUI CHE LI HANNO CATTURATI;
• LA POTENZA DETENTRICE È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DEL LORO TRATTAMENTO;
• I PRIGIONIERI DEBBONO SEMPRE ESSERE TRATTATI CON UMANITÀ ED HANNO DIRITTO AL RISPETTO DELLA
LORO PERSONA E DEL LORO ONORE;
• OGNI ATTO OD OMISSIONE ILLECITA CHE PROVOCHI LA MORTE O METTA GRAVEMENTE IN PERICOLO LA
VITA O LA SALUTE DEL PRIGIONIERO E’ CONSIDERATO INFRAZIONE GRAVE;
• E’ VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE FONDATA SU RAZZA, NAZIONALITÀ, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE,
ETC;
• I PRIGIONIERI CONSERVANO PIENA CAPACITÀ CIVILE;
• L’USO DELLE ARMI CONTRO I PRIGIONIERI E’ UNA MISURA ESTREMA CHE DOVRA’ ESSERE PRECEDUTA DA
ADEGUATE INTIMAZIONI
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - V
• Vietato il saccheggio
• Vietata la presa di ostaggi
• Vietate azioni le rappresaglie contro:
• la popolazione civile
• i beni di carattere civile
• i beni culturali
• i beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili
• vietato far soffrire i civili
• Vietato atti o minacce di violenza per diffondere il terrore
•vietato utilizzare civili a scopi militari (es. farsene scudo)
Regole per la protezione della popolazione civile
Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - VI
• Vietati gli atti indiscriminati, quelli cioè:
• che non sono diretti verso un obiettivo militare determinato
• che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati
• che sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e non
• eseguiti con bombardamenti “a tappeto” su obiettivi militari distanti
• Dai quali, comunque, ci si può attendere che colpiscano la popolazione o beni civili
Regole per la protezione della popolazione civile
ALTRI TRATTATI D.I.U.
1954. Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali.
1972. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi
batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione.
1980. Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell’impiego di alcune armi
convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati:
schegge non localizzabili, limitazione all’impiego di mine, limitazione all’impiego
di armi incendiarie.
1993. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio e uso di
armi chimiche o sulla loro distruzione.
1995. Protocollo sull’uso delle armi laser accecanti
Riassumendo: SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU
I. PRINCIPIO DI UMANITA’ O ‘CLAUSOLA MARTENS’
II. PRINCIPIO DI DISTINZIONE
III. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ IN RAPPORTO ALLA NECESSITA’
MILITARE
IV. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
V. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI
COMBATTIMENTO
Onde evitare MALI SUPERFLUI E SOFFERENZE INUTILI