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Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE
Curriculum in Bioetica
Ciclo XXVIII
NUOVI DIRITTI E PRIVACY GENETICA:
PROFILI GIURIDICI E BIOETICI
Presentata da: Stefania Tonutti
Coordinatore dottorato: prof. Giovanni Sartor
Relatore tesi: prof.ssa Carla Faralli
Esame finale anno 2016
Settore concorsuale di afferenza: area 12H/3
Settore scientifico disciplinare: scienze giuridiche IUS/20
Ringrazio
la prof.ssa Carla Faralli
il dott. Claudio Filippi per i preziosi consigli e le sue parole di saggezza
mia madre, per la Donna che è, per il suo sostegno e per tutto quello che ha fatto e sta facendo
per la sottoscritta
Carlo, per l’amicizia fraterna che ci legherà per sempre
Me stessa, perché dopo tanti ostacoli e fatiche sono riuscita a creare ciò in cui credo fino in
fondo, ed andrò avanti ancora
INDICE
INTRODUZIONE 1
Capitolo 1 ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA
SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI 7
1. L'età dei nuovi diritti alla luce dei nuovi confini biologici.............................. 7
Capitolo 2 L'OGGETTO DI STUDIO 17
1. Genetizzazione della società: determinismo o libertà? Il ruolo della genetica
nella cura della salute, e non solo. .................................................................. 17
2. Dati genetici ed informazioni genetiche ...................................................... 23
2.1 Basi storiche e scientifiche imprescindibili 23
2.2 La terapia genica ed il Progetto Genoma Umano 27
2.3 Dati genetici ed informazione genetica: ragioni di specificità rispetto ai dati sanitari 37
2.4 Test genetico: definizione e classificazioni 41
3. Identità individuale ed identità genetica: i diversi approcci costituzionali nel
rapporto fra i diritti fondamentali e gli interventi genetici ............................... 46
4. Un nuovo paradigma: la salute come promessa. Cenni .............................. 53
5. Bioetica e biodiritto: opportunità e limiti di intervento del legislatore rispetto
al ricorso a regole bioetiche ........................................................................... 58
Capitolo 3 IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO
GENETICO IN AMBITO CURATIVO 69
1. Uso del dato genetico in ambito curativo: quali sono le modalità di
regolamento e trattamento? ........................................................................... 69
1.1 Contesto normativo a livello internazionale 69
1.2 Le linee guida dei Garanti europei sui dati genetici: cenni sul Documento di lavoro del
cd. Gruppo 29 79
1.3 Contesto nazionale: le prime pronunce del Garante per la Protezione dei Dati
Personali 82
1.4 L'art. 90 D.lgs 196/03 alla luce della recente Autorizzazione del Garante:
l'Autorizzazione Generale al trattamento dei dati genetici dell'11 dicembre 2014 89
2. Informativa e consulenza genetica .............................................................. 94
2.1 Il consenso al trattamento dei dati genetici 94
2.2 La consulenza genetica quale strumento di tutela giuridica per l'individuo 103
3. Il problema dei test genetici predittivi: diritto a sapere, diritto a non sapere.
Caso o determinismo biologico? Gli unpatients ........................................... 113
4. Diritto alla privacy vs privilegio informativo: incidental findings e terzi non
estranei ........................................................................................................ 129
Capitolo 4 IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO
GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE BIOBANCHE 137
1 Biobanche: definizioni e normativa applicabile ......................................... 137
2 Natura giuridica dei campioni biologici, e la doppia proprietà delle
biobanche: proprietà fisica e proprietà intellettuale ...................................... 161
3 Peculiarità del consenso informato per l'uso e la conservazione dei campioni
biologici destinati alla ricerca scientifica ....................................................... 176
4 Le biobanche genetiche di popolazione. Dal caso Islanda al caso Catalona 194
Capitolo 5 ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E
PROBLEMATICHE CONNESSE 211
1. Gli enigmi della medicina personalizzata ed il problema dei test genetici
direct to consumer: implicazioni etiche e privacy compromessa ................... 211
2. Enhancement genetico: esiste un principio di giustizia genetica? .............. 226
2.1 Enhancement e terapia: esiste un continuum? 226
2.2 Eugenetica liberale: le varie posizioni al riguardo 244
2.3 Enhancement e giustizia (genetica) 264
2.4 Enhancement e diritto: quale privacy? 272
3. Cartella clinica genetica (Genetic Medical Record), Big Data ed Open Data:
una nuova frontiera dell'IT o medicina personalizzata? ................................ 277
Capitolo 6 BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI 291
1 Alcune considerazioni generali sul brevetto biotech: premesse teorico –
legislative e la direttiva 94/44 CE .................................................................. 291
2. Criticità e problemi legati ai brevetti bio ................................................... 302
2.1 Le criticità legate ai brevetti sui geni e sequenze di geni: il mercato genetico 302
2.2 Alcuni casi pratici: dal caso Chakrabarty al caso Crispr-CAs9 314
2.3 I brevetti sugli embrioni ed il “prodotto uomo” 327
BIBLIOGRAFIA 358
1
INTRODUZIONE
La scienza ha oramai un ruolo trainante nel mondo, anche rispetto allo sviluppo economico e
sociale, e ciò ha fatto sì che istituzioni e diritto, pervasi da questa evoluzione, abbiano dovuto
dedicare particolare attenzione alla regolamentazione della tecnoscienza.
La commistione fra scienza, società e politica è tale da incidere profondamente sull’intero
sistema Stato, rendendo perciò evidente la necessità di ripensare ai concetti fondamentali del
diritto delle Nuove Tecnologie. Nel Nostro Paese l’analisi di questo rapporto è avvenuta in
chiave soprattutto bioetica.
Le più recenti scoperte nell'ambito della ricerca sono potenzialmente in grado di trasformare le
forme della politica, del diritto e della società, portandola in una nuova dimensione, in cui la
specie umana inizia a dominare la materia vivente: libertà e potere di scelta nascono dove prima
c'era “soggezione” alle leggi della natura, creando nuovi diritti, nuovi doveri e nuovi problemi.
Nascono nuovi diritti e nuovi status giuridici quali “cittadinanza biologica”, “cittadinanza
genetica”, “identità biologica”, “identità genetica” e tanti altri ancora: il cittadino chiede
interventi generativi e rigenerativi sulla base dei suoi diritti di cittadinanza, sulla base di quella
nuova logica di diritti che si sta via via delineando proprio grazie ai progressi delle bioscienze e
quindi delle nuove condizioni societarie.
Questi diritti umani di ultima generazione vengono invocati per le ragioni più disparate, un
complesso di diritti che sembrano diventati oramai dei bisogni da soddisfare,
un complesso di
diritti che poggiano spesso su basi non oggettivamente certe e richiedono quindi una verifica,
nonché un'adeguata riflessione bioetica e biogiuridica.
Con la seguente tesi di ricerca, si è presa in considerazione una branca specifica delle Nuove
Tecnologie: la genetica in tutte le sue sfaccettature (ambito curativo, ambito di ricerca-
biobanche ed ambito brevettuale); in particolare, vengono affrontate non solo le problematiche
di natura (bio)etica che sorgono dalla diffusione di queste nuove conoscenze (si veda il primo
capitolo, dedicato ad una panoramica generale dei nuovi diritti), ma anche le questioni relative
al trattamento ed alla protezione dei dati genetici, con profonde ripercussioni in tutte le
dimensioni sociali e giuridiche.
Le biotecnologie e le loro applicazioni stanno quindi modificando la condizione umana,
ponendo questioni fino a due decenni fa impensabili.
In particolare, «la genetica porta a conseguenze radicali questa tendenza, perché massima si fa
2
la possibilità di conoscenza e scelta, e la creazione di ulteriori figure di diritti mette
precocemente in discussione parte dei nuovissimi cataloghi che si era appena finito di
compilare»1.
Già verso la fine degli anni '70, quando furono inventate le prime tecniche di intervento sul
DNA, il filosofo Hans Jonas sottolineava come i rapidi progressi della ricerca scientifica e
l'innovazione qualitativa rappresentata dalla tecnologia genetica avessero dischiuso una nuova
dimensione eticamente significativa, di cui non esistono precedenti nei criteri e nei canoni
dell'etica tradizionale, sollevando problemi di genere completamente nuovo.
Il rapporto fra diritti fondamentali e pratiche biomediche può assumere due diverse
connotazioni: in alcuni casi, la possibilità offerta da una nuova scoperta scientifica genera, da
parte dell'individuo o della collettività, un interesse ad accedervi e trarne beneficio, e quindi ci si
rivolge all'ordinamento giuridico affinché tale nuova opportunità venga regolamentata (si pensi,
ad esempio, al diritto all'eutanasia, il diritto alla procreazione, il diritto alle manipolazioni
genetiche). In altri casi le potenzialità altamente pericolose di talune pratiche generano,
all'opposto, timore e necessità di tutela nell'individuo e nella collettività, di conseguenza ci si
rivolge all'ordinamento affinché imponga limiti e divieti (si pensi, ad esempio, al diritto
all'integrità del patrimonio genetico, e quindi al diritto a non subire manipolazioni).
Ciò porta a chiedersi: il ricorso a pratiche genetiche che, manipolando il soggetto, lo privano
dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, deve essere vietato?
Se invece il ricorso ad una certa cura/terapia genetica è in realtà espressione ed esercizio di un
diritto costituzionale, esso deve essere consentito? La Costituzione Italiana non contiene
espressamente delle norme che si riferiscono al diritto all'autodeterminazione genetica, per
questo motivo, soprattutto in dottrina, si è cercato, attraverso diverse pratiche interpretative,
norme implicite che diano tutela a queste nuove situazioni giuridiche soggettive.
Il secondo capitolo del lavoro è dedicato alla storia della genetica ed ai suoi diversi campi di
applicazioni, con particolare attenzione alle specificità dei dati genetici rispetto ai dati sanitari ed
alle varie classificazioni e tipologie di test genetici.
Nel capitolo terzo si analizzano le problematiche del diritto alla riservatezza scaturenti dall’uso
del dato genetico in ambito curativo: si prendono in considerazione i diversi documenti
normativi a livello europeo ed italiano con tutti i riferimenti al Garante per la Protezione dei
Dati Personali, per poi dedicarsi alla consulenza genetica. Solo alcuni cenni vengono dedicati al
1 Così Stefano Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, op. cit., pag. 165
3
Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel marzo
2016, diventerà effettivamente esecutivo in due anni circa e tocca solo marginalmente la
questione dei dati genetici.
Ancora: la tendenza della scienza medica negli ultimi tempi è quella di concentrare la ricerca
principalmente verso la conoscenza delle cause genetiche delle malattie per poter agire in via
preventiva contro di esse, piuttosto che trovare rimedi terapeutici. La realizzazione dello
Human Genome Project, finalizzato alla mappatura dell'intero patrimonio genetico umano, ha
permesso un notevole sviluppo della medicina predittiva, intesa come quella nuova branca della
scienza in grado di definire le probabilità di manifestazione di una determinata patologia, ha
proprio la peculiarità fondamentale di poter predire l'insorgenza di una malattia, prima che
questa si manifesti, attraverso l'esame delle caratteristiche genetiche (mediante ricorso a specifici
test genetici).
La possibilità di sequenziare (anche se non completamente) il proprio genoma, e quindi di
analizzare la suscettibilità a molte malattie, anche comuni, ha indotto un gran numero di
persone asintomatiche a sottoporsi a test genetici creando così una nuova categoria di soggetti:
gli unpatients: questi non-pazienti, privi di sintomi ma identificati come portatori di determinate
malattie (anzi, di predisposizioni genetiche), vivono in perenne attesa della comparsa di qualche
sintomo di un male che magari non si svilupperà mai.
Problema cruciale è anche quello relativo agli incidental findings, termine anglosassone che
indica la scoperta non prevista di informazioni (dati, reperti) non cercate e rilevanti per la salute
del paziente o di una persona ad esso geneticamente legata, che emergono durante un test
condotto per altri scopi (clinici o legati alla ricerca). In virtù della multiproprietà del dato
genetico, che è condiviso da più generazioni (la famiglia biologica), qualora emergano
informazioni importanti ed utili per la salute per i cd. “terzi non estranei” è lecito comunicarli?
Ed a quali condizioni? Qui il diritto a sapere/non sapere collide con il diritto alla salute.
Esistono infatti diversi interessi, a volte anche contrapposti: il soggetto cui appartengono i dati
genetici (il quale può vantare un diritto a sapere o non sapere le proprie caratteristiche
genetiche; i discendenti/consanguinei di questo soggetto (i quali potrebbero avere la pretesa di
conoscere determinate informazioni genetiche); la collettività nel suo insieme e la comunità
scientifica.
Il capitolo successivo è invece dedicato al trattamento dei dati genetici nell’ambito della ricerca:
si analizzano quindi tutti gli aspetti giuridico-privacy legati al mondo delle biobanche.
Queste ultime sono in generale definite quali istituzioni o unità operative di servizio, preposte a
4
raccogliere, conservare, gestire e distribuire materiali biologici umani (in particolare cellule,
linee cellulari, tessuti e campioni di tessuti, parti del corpo, DNA e materiale transgenico,
prelevati da individui con patologie genetiche (o predisposizioni a patologie genetiche), gruppi
di individui affetti da patologie o porattori di patologie (con lata frequenza), popolazioni con
caratteristiche genetiche idonee all’individuazione di geni di suscettibilità, per finalità
biomediche (di ricerca, diagnosi e terapia).
Il punto focale qui è capire la natura (e quindi la connotazione giuridica) dei dati leggibili nei
tessuti i quali, una volta asportati dal corpo originario, ci si chiede se mantengano o meno una
relazione con esso: si tratta infatti di conservare ed utilizzare un bene che, a seguito di
un’operazione chirurgica (consentita da un indipendente atto autorizzativo), ha acquisito una
sua autonomia rispetto al corpo (e dunque alla persona) dal quale proviene, tanto che l’attività
di stoccaggio e le attività condotte sul campione non hanno alcuna influenza diretta sulla salute
del paziente.
Ecco allora che si parla di consenso doppio: here and now and now for then (ora per allora):
come sapere cosa succederà in futuro e quali studi potranno essere fatti su quei dati/materiali?
Come è possibile chiedere un consenso attuale che però tuteli l'interessato anche per il futuro?
Centrale poi è la previsione relativa ad utilizzi successivi di dati e campioni.
E per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori? Il mondo scientifico è quasi totalmente
d’accordo, in ambito nazionale ed internazionale, nel ritenere non opportuno includere i
campioni dei minori nelle biobanche, se non assolutamente necessario. L’argomento è
affrontato in vari documenti: in ultimis si menziona il parere del Comitato Nazionale di
Bioetica Biobanche pediatriche (2014).
In chiusura del capitolo, è stato poi dedicato un discreto spazio alle biobanche genetiche di
popolazione, con particolare menzione al caso Islanda-DeCode Genetics: la società privata
DeCode ha infatti dato slancio a una politica di medicina personalizzata, tramite la
pubblicizzazione di “oroscopi genetici”, ossia promuovendo un servizio di fornitura del genetic
make-up individuale a pagamento (il progetto deCODEme), diffondendo l’idea di poter
controllare e prevenire qualsiasi tipo di patologia. Questa politica ha sollevato, sin dalle sue
prime mosse, diversi problemi giuridici, tra i quali la legittimità o meno della “delega” da parte
dello Stato nei riguardi di una società privata a trattare i dati dell’intera popolazione: in questo
caso chi è il titolare del diritto di proprietà delle informazioni genetiche della popolazione?
Rodotà, a tal proposito, pone tre interrogativi: è lecito vendere il genoma di un'intera
popolazione? È legittimo che si costituiscano dei monopoli in questo settore? Si può davvero
5
parlare di tutela della riservatezza attraverso l'anonimato di informazioni dalle quali è
comunque facile identificare i portatori di determinate malattie?
Si affrontano poi i temi riguardanti la genomica di massa e la vendita on-line dei kit genetici, che
sono direttamente acquistabili dal consumatore (di qui il nome Genetic Test Direct – To –
Consumer, DTC). Oramai si parla di DYG: Do it Yourself Genetic: la genetica fai da te,
persino su Google è possibile trovare istruzioni su come eseguire i test o addirittura effettuare
degli esperimenti di ingegneria genetica, diffusa è inoltre la peer-production of knowledge
(participatory surveillance), per cui i ricercatori tendono a considerare i pazienti/partecipanti
come partner, per cui non è più possibile ritenere che si possano tener fuori i partecipanti alle
ricerche ed ai vari studi di settore.
Fin dai primi albori della medicina, ciò che ha spinto gli uomini ad intervenire sono stati i
bisogni primari relativi alla cura di un disagio e/o malattia che affliggeva il corpo; ora, vista la
rivoluzione terapeutica e biologica che sta attraversando tuttora la nostra società i presupposti
dell'azione medica sono cambiati: sono mutate le idee, sono mutate le concezioni di salute e
malattia, sono mutate le persone, i valori, le priorità.
Le prospettive aperte dall'ingegneria genetica nel campo del miglioramento della salute, anzi,
più in generale della qualità della vita, sono diventate infinite: da restitutio ad integrum a
trasformatio ad optimum, per un miglioramento continuo della specie umana riassunto con il
termine (human) enhancement.
Il termine inglese “to enhance” significa aumentare, migliorare. Lo “human enhancement” sta
ad indicare, generalmente, il progresso delle capacità umane, il miglioramento delle funzioni
naturali di una persona, attraverso la tecnica o la cultura. Nello specifico il termine è inteso
«come uso intenzionale delle conoscenze e tecnologie biomediche per interventi sul corpo
umano al fine di modificarne, in senso migliorativo e/o potenziante, il normale
funzionamento»; nella lingua italiana il termine “potenziamento” indica “potenziare” o “rendere
ancora più potente, forte, rafforzare, incrementare, accrescere”.
Quindi si tratterebbe di aumentare dal punto di vista quantitativo e migliorare dal punto di vista
qualitativo le qualità fisiche, mentali ed emotive: rispetto a cosa? Rispetto a quello che viene
considerato lo standard “normale” attraverso tecniche quali la chirurgia estetica, il doping nello
sport, il potenziamento genetico, il potenziamento biologico, il potenziamento neuro-cognitivo,
ed altri innumerevoli scenari. Il problema sta proprio nella definizione di “normalità” percepita
sulla base di idee soggettive, troppo soggettive in un'epoca di diversità come la nostra: chi
delinea il confine tra ciò che è miglioramento e ciò che è cura, terapia?
6
Nel capitolo quinto vengono analizzate le varie posizioni filosofiche al riguardo, da Jürgen
Habermas fino a Nicholas Agar.
Infine, l’ultima parte dedicata ai brevetti, sia biotech sia genetici: alcune premesse teorico-
legislative e la direttiva 94/44/CE sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche.
Vengono affrontati alcuni casi pratici: Chakrabarty; Oncomouse; John Moore; la questione
relativa ai geni BRCA1 e BRCA2 (Myriad Genetics); Henrietta Lacks (HeLa) ed infine il caso
Crispr-CAs9.
Per quanto riguarda i brevetti sugli embrioni, si citano ancora casi pratici: Brüstle vs.
Greenpeace; Case Parrillo vs. Italy; il caso Stem Cell vs. Comptroller General of Patents; ed
infine la causa, ancora in corso, meglio nota come “caso Vergara” (un’attrice statunitense) in cui
lei e l’ex marito si contendono il possesso di due embrioni fecondati in vitro.
Era previsto un ulteriore capitolo dedicato ad interviste ad una serie di testimoni privilegiati fra
scienziati, riocercatori, medici, giuristi e docenti universitari: purtroppo all’appello, rivolto a ben
15 candidati, hanno risposto solamente in 3, rendendo perciò vano il lavoro.
Nella lettura dei capitoli, si può notare una certa diversità di stile nella scrittura ed anche di
profondità contenutistica: queste differenze sono state lasciate immutate dalla scrivente stessa al
fine di sottolineare il passaggio, l’evoluzione di pensiero, la presa di coscienza e la
consapevolezza che hanno caratterizzato questo progetto di ricerca nel corso dei 3 anni di rito
previsti per il dottorato.
7
Capitolo 1 ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA
SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI
1. L'età dei nuovi diritti alla luce dei nuovi confini biologici
«Diritti senza terra vagano nel mondo globale alla ricerca di un costituzionalismo anch'esso
globale che offra loro ancoraggio e garanzia. Orfani di un territorio che dava loro radici e
affidava alla sovranità nazionale la loro concreta tutela, sembrano ora dissolversi in un mondo
senza confini dove sono all'opera poteri che appaiono non controllabili. […] Nello spazio
globale i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono, offrono
opportunità collettive e si rinserrano nell'ambito individuale, redistribuiscono poteri e subiscono
soggezioni, soprattutto agli imperativi della sicurezza e alla prepotenza del mercato. […] Nelle
diverse forme istituzionali, che contribuiscono a comporre la galassia della globalizzazione, è
tutto un incessante riscrivere il catalogo dei diritti. Si reinterpretano quelli già conosciuti, se ne
aggiungono di nuovi, si interviene negandoli tutti, senza che però sia possibile chiudersi
nell'angustia delle storiche frontiere, perché la circolazione e il confronto tra i diversi modelli
sono imposti, in primo luogo, dal prepotente emergere di comuni bisogni materiali, dalla
comune influenza dell'innovazione scientifica e tecnologica, […] dunque da quell'intreccio di
relazioni e dipendenze, da quella nuova distribuzione dei poteri, da quel continuo obbligo di
fare i conti con gli altri, con tutti gli latri, che appunto chiamiamo globalizzazione. È questo il
nuovo mondo dei diritti.»2 Questo è l'incipit del prologo di Stefano Rodotà in un suo recente
libro, “Il diritto di avere diritti”.
La nostra è infatti un'epoca di cambiamento, un totale cambiamento che sta coinvolgendo tutte
le sfere dell'esistenza, un cambiamento tale da far rimettere in discussione le idee in cui finora
abbiamo creduto: l'idea che avevamo di noi stessi come esseri umani, i concetti di salute e di
malattia, il nostro rapporto con la vita, con la morte, con il corpo.
Se prima si poteva pensare che la specie umana si è evoluta modificando il proprio ambiente di
vita, ora ci troviamo nel vortice di una vera e propria rivoluzione biologica, dove la transizione
2 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza ed. (Roma – Bari), 2012, pagg. 3-4
Capitolo 1
8
in atto consiste nel fatto che stiamo diventando una specie che si autocrea.3
L'economista Francis Fukuyama prospetta diversi scenari che discendono dallo sviluppo delle
moderne biotecnologie4:
a) la ricerca farmacologica, capace di produrre condizionamenti della personalità umana5;
b) la ricerca sulle cellule staminali, che potrà presto permettere la rigenerazione completa dei
tessuti umani6;
c) il controllo sistematico sugli embrioni prima del loro impianto a scopo riproduttivo.
L'Autore sostiene che la minaccia più reale posta dalle biotecnologie contemporanee è la
possibilità che, alterando la natura umana, daremo origine ad una nuova fase storica, definita
“postumana”.
Pensiamo ai progressi ottenuti nel campo della bioinformatica (ad esempio con l'intelligenza
artificiale).
Pensiamo alle possibilità di intervenire nelle fasi iniziali della vita7: la possibilità di clonare zigoti
ed embrioni, umani e non; la possibilità di trasferire nel patrimonio genetico delle cellule
informazioni nuove; la possibilità di creare ed inserire negli organismi viventi nuovi caratteri
genetici; la possibilità di accedere alle varie tecniche di fecondazione artificiale eterologa ed
omologa; la diffusione della pratica della c.d. “maternità surrogata”; la possibilità di
fecondazioni interspecifiche, accoppiando quindi gameti di specie diverse.
Pensiamo, ancora, alle possibilità di intervento sulla vita nella fase finale: la possibilità di
sostituire molte funzioni vitali con le macchine; la possibilità di prolungare artificialmente la
vita; il progresso della chirurgia dei trapianti; la possibilità di controllare ed addirittura
programmare la morte programmandola od anticipandola con farmaci speciali.
Ed infine, pensiamo agli interventi di tipo genetico: la diagnosi genetica pre-natale; la possibilità
di conoscere (anche se con incertezza) la predisposizione a determinate malattie tramite
3 Così Demetrio Neri, Introduzione ai lavori di prima sessione. La rivoluzione biologica e i compiti della
bioetica, in Marianna Gensabella Furnari (a cura di), Le sfide della genetica. Conoscere, prevenire, curare,
modificare, Rubbettino ed. (Soveria Mannelli), 2006
4 Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica, Mondadori ed.
(Milano), 2002
5 L'Autore spiega che già oggi esistono farmaci psicotropi, come il Prozac o il Ritalin, in grado di agire su
autostima e capacità di concentrazione e di modificare sensibilmente i tratti caratteriali degli esseri umani
6 Ad esempio, nel giugno 2014 l'università americana John Hopkins ha pubblicato sulla rivista Nature un
risultato mai visto: è stata costruita la prima retina in provetta mediante tessuto completo di fotorecettori
ottenuti da cellule staminali (articolo de Il Corriere della Sera, 14 giugno 2014)
7 Per approfondire le possibilità di intervento nelle varie fasi della vita si veda Laura Palazzani, Il concetto di persona fra bioetica e diritto, Giappichelli ed. (Torino), 1996, pagg. 6 e ss.
ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI
9
l'impiego dei test genetici; ed altro ancora.
«Parlando della rivoluzione biotecnologica» sostiene Fukuyama, «è importante ricordare che si
tratta di qualcosa di molto più ampio dell'ingegneria genetica. Quella che stiamo vivendo adesso
non è una semplice evoluzione tecnologica dovuta all'acquisizione delle capacità di decodificare
e manipolare il DNA, ma un'evoluzione dell'intera scienza biologica.»8
Tutte queste tendenze (che generano vere e proprie condizioni societarie), possono essere
concettualmente ricondotte, da un lato, alla mutata percezione dell'identità soggettiva del corpo,
dall'altro lato, inducono il mondo del diritto ad interrogarsi sulla sua funzione (e quindi sulla
sua efficacia normativa e coercitiva).
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la forma del corpo, essa è data anche dalla sua
figurazione sociale, ed una delle massime rappresentazioni di esso trae origine dalle scienze
biomediche occidentali: la medicina costituisce infatti una delle principali fonti di costruzione
delle rappresentazioni sociali del corpo.9
La tecnologia dei trapianti, ad esempio, introduce modificazioni, sia nel corpo del ricevente, sia
nelle situazioni vissute dagli altri soggetti implicati (il donatore, i familiari, etc.); lo stesso dicasi
per le tecnologie della riproduzione assistita, che hanno modificato radicalmente i concetti di
maternità, paternità, gestazione.10
L'innovazione scientifica e tecnologica ci sta sicuramente portando a percorrere territori
inesplorati, investendo la globalità dell'universo, e trasformando la società e le concezioni dei
diritti. La novità è proprio questa: non muta solo la dimensione esterna, e quindi il catalogo dei
diritti a disposizione, muta anche la percezione sociale di tali diritti11
.
Stefano Rodotà scrive che il corpo si moltiplica e si scompone, perde unità ed unicità: siamo
ormai di fronte ad un doppio corpo, fisico ed elettronico, che modifica la percezione del sé ed
il rapporto con gli altri.12
Nella società attuale le innovazioni tecnologiche hanno creato una rottura con il mondo
8 Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica, op. cit.,
nell'introduzione
9 Paola Borgna, Sociologia del corpo, Laterza ed. (Roma – Bari), 2005
10 Nell'atto della riproduzione possono infatti essere coinvolti più di due individui (madre e padre anagrafici,
donatore maschile, donatore femminile, eventuale madre “surrogata”); è anche possibile che la riproduzione
avvenga in un momento successivo rispetto a quello “normale”
11 Sempre Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit.
12 Stefano Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli ed. (Milano), 2006 afferma anche che
viviamo in una «law – saturated society, in una società strapiena di diritto, di regole giuridiche» con un diritto
invadente in molti settori ed assente in altri
Capitolo 1
10
naturale, rottura che mette in discussione l'identità del soggetto, creando nuove identità se non,
addirittura, delle disindentità, in quanto l'identità classica, quella naturale, si dilata sempre più e
«la biologia cancella la biografia».13
Siamo entrati nell'era di quei diritti di IV generazione di cui parla Norberto Bobbio14
: egli vi fa
rientrare tutti quei nuovi diritti, dai confini non ben delineati, che si affermano per
concretizzare e dare forza ad alcune aspirazioni ideali dell'uomo. Mai come in questi anni si
assiste ad un'espansione dei diritti fondamentali senza precedenti: la scienza è diventata la
medicina del desiderio, ogni esigenza di giustizia viene rivendicata in termini di diritto
fondamentale, le carte dei diritti si stanno allargando a dismisura includendo nuovi diritti quali
“il diritto ad un patrimonio genetico non modificato”, il “diritto a non nascere”, i “diritti
riproduttivi”, il “diritto a morire”, e tantissimi altri. E ancora, si parla di diritto all'identità, diritto
alla malattia (e quindi a non essere discriminato soprattutto per malformazioni o
predisposizioni genetiche), diritto a morire con dignità, diritto di non sapere, diritto al caso, e
così via.15
Tali diritti devono essere riconosciuti, ma ci si chiede anche se, con questo riconoscimento, si
corra il rischio di dilatare eccessivamente i confini e quindi di allargare troppo le “maglie”
dell'ordinamento. Infatti, è proprio in ragione di queste nuove esigenze sociali che il corpo
umano sta assumendo una nuova identità, un nuovo status giuridico16
: l'universalismo dei diritti,
e la tensione verso di essi da parte dei soggetti più diversi, trovano manifestazione nel cosiddetto
“turismo dei diritti”17
.
Questo avviene perché alla legge si rivolgono sempre più richieste, ad essa viene imposto di
regolare dei campi che piuttosto dovrebbero essere dominio della valutazione e
13 Espressione usata da Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit., «Tra uomo e macchine si crea un
continuum, fino ad arrivare alle dimensioni del transumano, per cui il corpo viene concepito come un luogo di
transizioni e trasformazioni che portano a concepire l'uomo come una “neuro – bio – info – nano machine”»
pag. 75
14 Norberto Bobbio, L'età dei diritti, Einaudi ed. (Milano) 1990
15 Paola Borgna, Sociologia del corpo, op. cit.
16 Oltre alla proliferazione di “nuovi diritti” siamo anche di fronte ad una proliferazione di soggetti, differenziati a
seconda dei diritti ad essi attribuiti: pensiamo al cambiamento della figura del paziente, prima considerato
come un corpo – oggetto del terapeuta, oggi si è trasformato in un “soggetto morale”, ovvero una Persona con
la facoltà di esercitare i propri diritti (in primis autonomia ed autodeterminazione) e le proprie volontà
17 Espressione coniata da Stefano Rodotà, Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti, in Federico Gustavo
Pizzetti e Marzia Rosti (a cura di), Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di definizione, Incontri di Studio, Giuffrè
ed. (Milano), 2007, a pag. 22: «Lo ritroviamo nelle tante donne italiane che vanno all'estero per poter
esercitare i diritti procreativi; nel diritto d'asilo concesso all'omosessuale che, se tornasse nel paese d'origine,
sarebbe palesemente discriminata, alla donna infibulata, ai dissidenti politici che sarebbero imprigionati oo
giustiziati».
ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI
11
dell'autodeterminazione del singolo: è forse una conseguenza di quel passaggio dallo stato di
natura allo stato di diritti di cui parla Thomas Hobbes18
?
Si può affermare con certezza che la vita ha bisogno di norme per essere regolata, il problema è
come adeguare queste norme alle nuove situazioni: fra le caratteristiche tipiche dei diritti
fondamentali vi sono infatti, da un lato, la loro universalità, ma, dall'altro, la loro mutevolezza
nel tempo, proprio a seconda della situazione storica, sociale e culturale in cui si trovano (a
maggior ragione in un'epoca come questa, dove le tecnologie di ultima generazione si
diffondono in maniera diseguale nel mondo e non sono perciò alla portata di tutti).
Pertanto non stupisce il fatto che, in quest'era profondamente dominata dal progresso, continuo
ed irreversibile, gli Stati ed i Governi siano alla ricerca continua di una regolamentazione per le
varie applicazioni biotecnologiche. A livello internazionale, il documento più importante è la
Convenzione per la tutela dei diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano rispetto alle
applicazioni della biologia e della medicina (conclusa ad Oviedo nel 1997), meglio nota come
“Convenzione di Oviedo”19
, ed a cui fa seguito il Protocollo addizionale alla Convenzione sul
18 Thomas Hobbes, De Cive, 1647. Egli sostiene che per natura gli uomini sono portati a sopraffarsi, concepisce
quindi lo stato di natura come uno stato di guerra: per questo motivo l'essere umano ha interesse, per cercare
la pace, ad uscire dallo stato di natura per entrare in uno stato civile (attraverso il patto sociale), dove gli
uomini si spogliano di qualsiasi loro diritto a favore dello Stato.
19 Ratificata in Italia con Legge 28 marzo 2001, n. 145, unitamente al Protocollo addizionale sul divieto di
clonazione degli esseri umani: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani», in G.U. n. 95
del 24 aprile 2001. La Convenzione consta di 9 capitoli che si articolano su temi fondamentali quali: consenso
(cap. II), vita privata e diritto all'informazione (cap. III), genoma umano (cap. IV), ricerca scientifica (cap. V),
divieto di profitto da uqlunque parte del corpo umano (cap. VII). Per un'attenta disamina del documento si
veda l'articolo di Cinzia Piciocchi, La Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea? in Dir. Pubb. Comp. Eur., 2001, III, 1301. Nonostante abbia approvato la legge di ratifica,
l’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione
di Oviedo. Ma la domanda fondamentale è:la Convenzione di Oviedo è attualmente in vigore all’interno
dell’ordinamento italiano? Il Parlamento italiano, attraverso la legge 145 del 2001, ha, per un verso,
autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina,
adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (art. 1); contemporaneamente, ha conferito «piena e completa
esecuzione» al trattato medesimo e relativo protocollo addizionale (art. 2), perfezionando il tradizionale
schema legislativo in materia attraverso la previsione di una “clausola di adattamento” del diritto interno al
contenuto del trattato, conferendo a tal fine una delega (mai esercitata) al Governo (art. 3). «Pertanto, il
modello tripartito di regolazione dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, fondato sulla catena
funzionale “autorizzazioneesecuzione-adattamento”, sembra essere stato formalmente rispettato dalla legge
145/2001, potendosi quindi teoricamente condividere l’affermazione in base alla quale «la Convenzione di
Oviedo, in realtà, è stata non solo ratificata dal nostro Paese, in virtù dell'autorizzazione contenuta all'art. 1
della citata legge n. 145/2001, bensì anche eseguita, ossia fatta oggetto di adattamento speciale con la formula
“piena e intera esecuzione è data…” (art. 2, l. n. 145/2001). Tuttavia, tale definitiva affermazione rischia di
assumere un valore assertivo esclusivamente presunto, dal momento che è necessario preliminarmente
verificare la concreta perfezione giuridica della condizione, la ratifica, sulla quale viene a fondarsi l’operatività
dell’esecuzione del trattato: occorre, quindi, verificare se lo Stato italiano sia effettivamente impegnato a livello
Capitolo 1
12
divieto di clonazione degli esseri umani (nel 1998).
Non entreremo nel merito dei contenuti della Convenzione (in questo lavoro si dedicherà
attenzione ad alcune sue parti, ma nei capitoli successivi), ciò che è importante sottolineare è
che, nel rapporto uomo–biotecnologie, questi diritti umani di ultima generazione vengono
invocati per le ragioni più disparate: un complesso di diritti che sembrano diventati oramai dei
bisogni da soddisfare20
, un complesso di diritti che poggiano spesso su basi non oggettivamente
certe e richiedono quindi una verifica, nonché un'adeguata riflessione bioetica e biogiuridica21
.
Si può pertanto dedurre che il diritto sempre più frequentemente si occupa di persone
considerate però nella loro dimensione fisica, come entità biologiche22
, anche perché il
desiderio collettivo, identificato come bene comune, è quello della salute perfetta23
, ed è
internazionale attraverso il completamento della procedura di ratifica» per approfondiemnti si veda Simone
Penasa, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo,
in Forum Quad. Cost., Rassegna 2007. Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza
16/10/2007, n. 21748, ha espressamente rilevato che «sebbene il Parlamento ne abbia autorizzato la ratifica
con la legge 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione di Oviedo non è stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato
italiano», specificando al contempo però che «da ciò non consegue che la Convenzione sia priva di alcun
effetto nel nostro ordinamento» in quanto «all’accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito
all’interno dello Stato, può assegnarsi (…) una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di
fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine
di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme».
In epoca precedente, fra i documenti più noti si ricordano la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (1950) e la Dichiarazione di Helsinki (1964). Ad Helsinki i protagonisti furono i medici: venne
infatti proposto di sottoporre ogni progetto di ricerca all'approvazione preventiva di un comitato di etica
indipendente, con il compito di controllare le modalità con cui il consenso viene ottenuto e le modalità con
cui viene informato il paziente. Il documento venne rivisto ed aggiornato più volte negli anni successivi.
Negli anni '90 abbiamo la Dichiarazione Universale sul genoma umano e i diritti dell'Uomo, adottata
dall'Unesco nel 1997; si ricorda poi anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (nota come
Carta di Nizza), approvata dal Parlamento Europeo nel 2000.
Moltissime sono anche le varie Risoluzioni emanate dal Parlamento Europeo: Risoluzione sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica (1998); Risoluzione concernente la fecondazione artificiale in vivo e in
vitro (1988); Risoluzione sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche (1996); Risoluzione sulla clonazione (1997). Per quanto riguarda le
Raccomandazioni del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 934 (1983) sull'ingegneria genetica;
Raccomandazione 1046 (1986) sulle utilizzazioni di embrioni e feti umani; Raccomandazione 1100 (1989)
sulla ricerca scientifica dei feti umani; Raccomandazione 1160 (1991) sulla preparazione di una Convenzione per la bioetica; Raccomandazione 1240 (1994) sulla protezione e la brevettabilità del materiale di origine
umano; Direttiva 44 (1998) sulla protezione intellettuale delle innovazioni biotecnologiche; Raccomandazione 1418 (1999) sulla protezione e tutela dei diritti umani nel caso di malati terminali; Direttiva 20 (2001)
sull'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali;
Raccomandazione 10 (2004) sulla protezione e tutela dei diritti umani nel caso di malati psichici; Raccomandazione 4(2006) sulla ricerca condotta con materiale biologico umano.
20 Carlo Cardia scrive «continuando nell'enucleazione di infiniti e insaziabili diritti umani, […] si finisce per
identificare il concetto di diritto umano con quello di bisogno umano» (Carlo Cardia, Genesi dei diritti umani,
Giappichelli ed. (Torino), 2003, pagg. 84 e ss.)
21 Lorenzo D'Avack, Verso un antidestino. Biotecnologie e scelte di vita, Giappichelli ed. (Torino), 2009, pag. 3
22 Amedeo Santosuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi, in Polit. dir., 2002, n. 3
23 Il filosofo francese Lucien Sfez sostiene che, nel momento in cui la tecnica interviene per riprodurre ciò che
era considerato compito della natura, stravolgendone i limiti, l'uomo si eleva allo stadio di vero signore e
proprietario della natura, così da sancire l'inizio di una vera “bio – ecoreligione”, finalizzata alla salute perfetta
ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI
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considerato prioritario rispetto a tutto il resto.
I problemi posti dalla bio–tecnica portano il diritto a limiti estremi: il corpo diviene una materia
oggettiva regolabile e programmabile, il nascere ed il morire diventano eventi calcolabili; il
nascere è oramai un evento tecnologico, non vi è più alcun mistero, si conosce tutto prima e
prima è tutto correggibile e manipolabile (con la conseguenza che la bio–tecnica priva di valore
e significato il concetto di genitore naturale).24
(Lucien Sfez, Il sogno biotecnologico, Mondadori ed. (Milano), 2002)
24 Natalino Irti, Il salvagente della forma, Laterza ed. (Roma – Bari), 2007 sostiene che sta venendo meno anche
il diritto di conoscere il proprio padre o la madre, il nato avrà dei genitori che non saranno naturali, ma
determinati da “un'artificialità del diritto”, da un diverso criterio di imputazione del figlio ai genitori.
Esempi pratici ed attuali sono ad esempio, due articoli:
1) La Repubblica, 21 gennaio 2007 «Un sondaggio condotto dal Genetics and public policy center della Johns
Hopkins University di Washington in alcune cliniche per la fertilità statunitensi ha rivelato che diverse coppie
affette da disabilità hanno chiesto figli che gli somigliassero. E quattro fra le quasi 200 cliniche interrogate
avrebbero detto sì, accettando di selezionare gli embrioni per privilegiare quelli con difetti genetici. L' indagine
"Genetic testing of embryos: practices and perspectives of U.S. Ivf clinics" è stata pubblicata lo scorso settembre
sulla rivista Fertility and Sterility per poi rimbalzare sui principali media americani. Obiettivo dei ricercatori era
gettare una luce su un mondo lambito solo marginalmente dalle leggi Usa: quello della fecondazione in vitro e
della diagnosi preimpianto. Se la prima tecnica permette materialmente di ottenere embrioni, la seconda
consiste nell' analizzarli per assicurarsi che non contengano difetti genetici. O almeno questo era il fine
originario. Perché c' è stato anche chi - di fronte alla scelta fra un bambino sano e uno con un difetto - ha
scelto la seconda opzione. Essendo l'indagine anonima, non è stato possibile identificare le coppie desiderose
di condividere la propria disabilità con il figlio. E i quotidiani americani che hanno provato a sondare il
terreno nelle cliniche hanno ricevuto solo risposte negative. Nutre dubbi Mark Hughes, pioniere della diagnosi
preimpianto negli Usa: «A me non è mai risultato che siano stati scelti degli embrioni malati e io lavoro con le
principali cliniche intervistate». Eppure la richiesta di figli disabili non è una novità. Nel 2002 il magazine del
Washington Post riportò il caso di una coppia di lesbiche affette da sordità che ottennero da una banca dello
sperma il seme di un donatore con lo stesso difetto genetico. Il bimbo nacque effettivamente con una
menomazione dell'udito, che non venne curata per scelta delle due donne. Per Jeffrey Kahn, bioeticista
dell'università del Minnesota l'esigenza è legittima: «Sono convinto che ci sono buone, ponderate ragioni dietro
a una coppia di sordi o di nani che chiede: "Voglio un figlio che mi somigli"». Severino Antinori, il ginecologo
che nel 1994 aiutò una mamma di 63 anni ad avere un bambino scuote la testa: «No, ho trattato 100mila
coppie, ma una richiesta simile non mi è mai capitata». Racconta di aver avuto tra i suoi pazienti un marito e
una moglie privi di udito. «Mi chiesero di evitare che il figlio ereditasse il loro difetto. Ma pensandoci bene,
esistono casi in cui la richiesta opposta può essere presa in considerazione, se non è associata a malattie
invalidanti. Io per esempio ricado in una condizione molto rara: ho il cuore a destra. Ebbene, non mi sarebbe
dispiaciuto che anche mia figlia ereditasse questo tratto». La diagnosi preimpianto, che in Italia è proibita dalla
legge 40 del 2004, consiste nel prelevare una singola cellula da un embrione fecondato in vitro tre giorni
prima. Dall' analisi del suo Dna, è possibile stabilire se il bambino sarà affetto da malattie genetiche. Sono
circa un migliaio le condizioni diagnosticabili con questa tecnica, dalla fibrosi cistica alla còrea di Huntington,
fino a particolari alterazioni genetiche che aumentano il rischio di tumore o Alzheimer in età avanzata.
«Nessuno stato negli Usa ha emanato leggi che regolino questa diagnosi», spiega l'indagine della Johns
Hopkins, dove il costo della tecnica si aggira intorno ai 15mila euro. E tra le richieste pervenute alle cliniche, il
42 per cento riguardava coppie che volevano scegliere il sesso del figlio e il 24 per cento genitori che, avendo
già un bambino malato, cercavano un fratellino compatibile per trapianti o trasfusioni. 2) L'Osservatore Romano – 24 febbraio 2008«Eugenetica: ora anche i sordi vogliono bimbi sordi. L'eugenetica
è comparsa nei paesi occidentali alla fine del diciannovesimo secolo: si interveniva per modificare l'evoluzione
della specie umana. In questa prima fase si presentava soprattutto come selezione imposta dallo stato, e così fu
praticata in paesi come la Svezia e gli Stati Uniti, fino alla clamorosa e aberrante esperienza del Terzo Reich.
Per questo, oggi, la si associa ai capelli biondi e agli occhi azzurri, simbolo della razza pura che si voleva creare
nel cuore d'Europa. Ma l'eugenetica non ha solo questa dimensione, Se è un genitore a chiedere la selezione
per non far nascere un figlio malato, scegliendo l'embrione migliore e scartando quelli difettati, fra i tanti
Capitolo 1
14
prodotti con le tecniche di fecondazione in vitro, la sua scelta individuale sembra non appartenere più
all'eugenetica: diventa una scelta saggia e “misericordiosa”, per evitare future, intollerabili sofferenze al nuovo
essere, e per garantire la libertà dei genitori di rifiutare il figlio imperfetto. La stessa azione, quindi, è
considerata eugenetica se stabilita da una norma dello Stato; se la stessa pratica – impiantare gli embrioni sani
e scartare i difettati – viene fatta per volontà dei singoli individui, allora la sua natura sembra diversa: scompare
“eugenetica” – parola maledetta – e viene sostituita con “libertà”, termine carico di connotazione positiva. Se
veramente di “libertà” si tratta, allora tutti devono potervi accedere: ecco quindi che scegliere il figlio sano
diventa un diritto. Ma le parole pesano come pietre, e quando si vuole giocare con le carte truccate, evitando
di chiamare le cose con il loro nome, è facile poi trovarsi in un vicolo cieco. Ne sanno qualcosa in Gran
Bretagna: sul “Sunday Times” del 23 dicembre scorso campeggiava un titolo “I sordi chiedono il diritto di
progettare bambini sordi”. All'origine di tutto, la proposta di un articolo di legge per proibire di impiantare un
embrione malato o disabile, se contemporaneamente ne esiste disponibile uno sano; contestualmente viene
negata anche la possibilità di far nascere una persona disabile rispetto a una sana. Sono subito insorte le due
principali associazioni di sordi inglesi, il Royal National Institute for Deaf and Hard of Hearing People (Rnid)
e la British Deaf Association (Bda), che hanno ravvisato, nel suddetto articolo, un limite alla libertà procreativa
dei disabili che rappresentano, e anche una potenziale discriminazione della comunità dei sordi in quanto tale.
La Rnid dichiara di temere innanzitutto una forte pressione verso l'aborto nei confronti della comunità dei non
udenti. A favore della diagnosi preimpianto, ma contraria all'obbligatorietà dei test genetici, la Rnid in una nota
ufficiale riconosce che la diagnosi preimpianto può causare un conflitto fra i medici e la comunità dei disabili.
Alcuni sordi potrebbero voler impiantare embrioni sordi preferendoli a quelli udenti per avere figli simili a sé,
che possano vivere nella loro stessa comunità, e condividere la loro stessa vita, e le medesime esperienze.
La Rnid non sostiene la scelta di figli sordi, ma neppure la vuole vietare, se genitori e medici sono d'accordo;
“quali embrioni debbano essere scelti per l'impianto deve rimanere una decisione degli individui e dei loro
medici”. E non accetta neppure nessun divieto ad impiantare embrioni che possono sviluppare con certezza
future disabilità, nel caso fossero esclusivamente di questo tipo: “quando sono disponibili solo embrioni sordi,
noi sosteniamo il diritto degli individui a scegliere l'impianto”.
Jackie Ballard, parlamentare inglese, si è fatto portavoce di questa istanza e sempre al “Sunday Times” ha
dichiarato: “Molti genitori sceglierebbero embrioni udenti, ma riguardo a quei pochi che non lo farebbero,
pensiamo che dovrebbe essere loro permesso di esercitare quella scelta, e noi vogliamo sostenerli in questa
decisione”.
Ancora più netta la posizione di Francis Murphy, presidente della Bda: “Se ai cittadini in generale deve essere
data la possibilità di scelta degli embrioni per l'impianto, e se agli udenti e ad altre persone è permesso di
scegliere embrioni “come loro”, con le loro stesse caratteristiche, lingua e cultura, allora crediamo che anche i
sordi debbano avere lo stesso diritto”. Molto significativa e articolata la lettera con cui lo stesso presidente ha
argomentato la propria posizione. Innanzitutto, Murphy accusa la normativa proposta di limitare “la libertà
riproduttiva per i cittadini che possiedono caratteristiche specifiche, inclusi i sordi” e di prevenire la nascita di
alcuni tipi di persone, non solo dei sordi. Spiega che in questo modo ai sordi sarà negato l'accesso ad alcuni
servizi legati alle nuove tecniche di fecondazione in vitro, e delinea alcuni scenari che si potrebbero verificare
se la legge andasse in porto così com'è scritta. Uno riguarda la donazione di gameti: immaginiamo una coppia
che non riesca ad avere bambini per infertilità della donna. I due desiderano avere figli che siano in qualche
modo legati biologicamente ad entrambi, ma l'unica parente della donna che potrebbe donarle gli ovociti è
sorda, e la sua sordità è ereditaria. Se fosse approvato il testo di legge come proposto adesso, la donna sorda
non potrebbe donare i propri ovociti, e quindi alla coppia sarebbe negata la possibilità di avere un bambino
legato biologicamente in qualche modo a tutti e due. La sordità è solo una delle milletrecento condizioni per
le quali sono clinicamente disponibili test genetici. Murphy sottolinea che in questo modo a molte persone
sarà impedito di donare i propri gameti. Quindi l'opportunità negata è quella di avere “un figlio in famiglia”,
qualunque sia il tipo di legame biologico: il problema è che per poter dire “mio” ad un figlio, si cerca a tutti i
costi qualche legame biologico. Quello stesso legame di cui viene, allo stesso tempo, negata l'importanza,
quando si chiede l'accesso alla fecondazione eterologa, cioè all'utilizzazione di gameti di una persona esterna
alla coppia.
Un altro problema riguarda invece i designer babies, i bambini su misura:“una coppia di sordi ha un bambino
sordo, concepito con fecondazione in vitro diversi anni prima, che ha bisogno di un trapianto di midollo per
una malattia indipendente dalla sordità. Il bimbo sta molto male, e la sua possibilità di sopravvivenza può
venire da un midollo di un donatore compatibile, come un consanguineo. I genitori sperano di salvare la vita
del proprio figlio concependo un altro bimbo con la fecondazione in vitro, usando la diagnosi preimpianto per
selezionare l'embrione con la migliore compatibilità di midollo per il loro bambino già nato. Poiché i genitori
possono avere solo figli sordi, e la legge proibisce l'accesso ai servizi di fertilità sulla base della sordità genetica,
ANALISI DI SFONDO: IL DIRITTO DAVANTI ALLA SCIENZA NELL'ERA DEI NUOVI DIRITTI
15
Amedeo Santosuosso fa un interessante analisi sul concetto di persona fisica, ricostruendo e
commentando un famoso passo di Kelsen dedicato proprio alle definizioni di persona giuridica
e di persona fisica25
, concludendo che la frammentazione dell'individuo è scontata: i suoi
alla coppia non solo sono negati i servizi di fertilità, ma anche l'opportunità di offrire la migliore chance di
sopravvivenza al loro unico bambino”.
Da selezione genetica in selezione genetica, insomma, verso il grande mercato del figlio su misura, mascherato
dalle migliori intenzioni. Un figlio progettato già malato per il desiderio di avere un figlio, o di guarirne un
altro, in nome di una libertà di scelta che, rispetto a chi deve ancora nascere, non è certo una scelta di libertà.
Un figlio che verrà al mondo con certi precisi requisiti: malato, e immunocompatibile con il fratello.
Un'eugenetica rovesciata le sterilizzazioni dei disabili delle politiche eugenetiche del primo novecento
servivano a impedirne la discendenza, a limitare le nascite di portatori di handicap quando ancora non c'era
l'aborto di stato. Cento anni dopo, l'eugenetica si capovolge, e si parla di libertà procreativa con le nuove
tecniche di fecondazione per aiutare coppie di disabili ad avere figli come loro, per i più diversi motivi. Si
aprono scenari difficili da immaginare persino nel “mondo nuovo” di Aldous Huxley.
La lettera del presidente della Bda continua con una lunga disamina del diritto delle persone sorde a esistere:
scoraggiare la nascita di queste persone porta la società ad avere atteggiamenti negativi nei confronti della
comunità dei non udenti. Argomentazioni pienamente condivisibili, che potrebbero valere per molti tipi di
disabilità.
È chiaro che i disabili, di fronte all'attacco eugenetico che si fa sentire ogni giorno di più grazie alle nuove
tecniche di diagnosi genetica, cercano in qualche modo di difendersi, e la tentazione di chiudersi nella propria
comunità di appartenenza è forte, specie se l'esperienza al suo interno è positiva. La ricerca del figlio disabile è
comprensibile quando la si legge proprio come difesa dalle discriminazioni, come desiderio di non sentirsi
estranei e diversi innanzitutto dai propri figli.
E la questione non è certo limitata al caso inglese: il “New York Times” nel dicembre 2006 rese nota
un'indagine della Johns Hopkins University: su un campione di centonovanta cliniche che effettuavano la
diagnosi preimpianto, il tre per cento l'ha utilizzata per selezionare embrioni con disabilità, su richiesta dei
genitori.
Non più casi isolati, quindi, come quello della coppia di lesbiche sordomute che, nel 2002, chiese un donatore
di sperma con lo stesso difetto genetico per poter avere un figlio come loro: la storia venne raccontata dal
“Washington Post”, e fece un grande scalpore. Man mano che le diagnosi genetiche si diffondono,
inevitabilmente casi come questi si fanno sempre più frequenti, investendo non più singole coppie, ma
addirittura intere associazioni che difendono i diritti dei disabili, come per i non udenti inglesi. Quando la nascita di un figlio è subordinata ad una selezione genetica, indipendentemente dalle intenzioni di
chi la pratica, per avere un figlio uguale o diverso da sé, è difficile poi, per non dire impossibile, venire a capo
delle mille contraddizioni che inevitabilmente si presenteranno.»
25 Amedeo Santosuosso, Persone fisiche e confini biologici: chi determina chi, op. cit. In un paragrafo della
General Theory of Law and State (1945), Hans Kelsen critica la maniera solita in cui viene normalmente
definita la persona fisica, con formule quali «la persona fisica è un essere umano, mentre la persona giuridica
in senso stretto non lo è» oppure «la persona fisica è un essere umano considerato come investito di diritti o
come soggetto a doveri». Ponendo la seguente premessa generale «[...] Secondo l'interpretazione animistica
della natura, si crede che ogni soggetto del mondo percettivo sia la dimora di uno spirito invisibile che è il
signore dell'oggetto, nella stessa guisa in cui la sostanza ha le sue qualità, o il soggetto grammaticale i suoi
predicati», il filosofo sostiene che le espressioni sulla persona fisica e giuridica presuppongono una relazione
fra le due, e cioè «la persona giuridica è la sostanza giuridica a cui diritti e doveri appartengono come qualità
giuridiche, ma, in realtà, la persona giuridica non è un'entità separata distinta dai suoi diritti e doveri. […] Dire
che un particolare essere umano ha un dato diritto, significa soltanto che una data condotta di quell'individuo è
il contenuto di un diritto soggettivo, e quindi costituisce il contenuto di una norma giuridica. […] Le norme
giuridiche, per parte loro, regolano solo particolari azioni ed omissioni, […] non regolano mai l'intera esistenza
di un individuo fisico». Di conseguenza, la persona fisica (per quegli aspetti non regolati da norme giuridiche)
non esiste per il diritto, quindi, prosegue Kelsen: «la persona fisica è la personificazione di un complesso di
norme giuridiche le quali, ponendo i doveri ed i diritti che formano il contenuto della condotta di uno stesso
essere umano ne regolano la condotta […] l'essere umano non è la persona fisica ma, per così dire, soltanto la
“delimitazione” di una persona fisica. Il rapporto fra una cosiddetta persona fisica e l'essere umano, con il
quale la prima è sovente erroneamente identificata, consiste nel fatto che quei doveri e quei diritti, che sono
compresi nel concetto di persona, si riferiscono tutti al comportamento di quell'essere umano».
Capitolo 1
16
confini non sono né stabili né determinabili, variano a seconda dei diritti e doveri che si creano,
diritti e doveri che sono però condizionati dai comportamenti della società, quest'ultima
influenzata dalla scienza e dalla tecnica.
La vita è quindi talmente influenzata dalle biotecnologie da essere riproducibile come un
normale prodotto industriale?
Santosuosso conclude quindi affermando che l'espressione «la persona fisica ha diritti e doveri» è sbagliata, ed
andrebbe sostituita con «la persona fisica è diritti e doveri», perciò «la cosiddetta persona fisica non è altro che
una persona giuridica in senso ampio».
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Capitolo 2 L'OGGETTO DI STUDIO
1. Genetizzazione della società: determinismo o libertà? Il ruolo della
genetica nella cura della salute, e non solo.
È prassi quotidiana oramai sentir parlare di ingegneria genetica: ne parla la gente comune,
affascinata dall'argomento, ne parlano i media, ne parlano gli organi di governo.
La genetica ha infatti modificato le nostre vite26
.
Da quando, nel 1953, è stata scoperta la struttura ad elica del DNA da Watson e Crick, gli
scienziati, fino a pochi anni fa, facevano riferimento al “Paradigma dell'evoluzione: noi siamo
figli del caso e prodotti della necessità. Figli dei geni e prodotto dei geni umani”.
Il gene (come si specificherà nei paragrafi successivi) è la struttura base in grado di sintetizzare
una catena proteica composta da una sequenza di amminoacidi nei quali si risolve il messaggio
biologico, determinando i caratteri di ogni organismo.
Parte della dottrina, soprattutto americana, ha elaborato, proprio per queste caratteristiche
uniche e peculiari dei dati genetici, la teoria del “genetic exceptionalism”, in base alla quale le
informazioni genetiche presentano delle caratteristiche eccezionali rispetto alle altre
informazioni, tanto da meritare una disciplina “personalizzata” e specifica.
Questo ha portato alla teoria del determinismo genetico, ovvero la convinzione, assai diffusa,
che il destino dell'uomo sia scritto nei suoi geni.
Le ricerche sul Genoma Umano sono state spesso amplificate e distorte e presentate come «la
fase culminante della ricerca del Graal biologico»27
, hanno quindi creato aspettative molto forti
a proposito delle possibili applicazioni di cura, sulla base della credenza che tutto fosse
riconducibile ai geni. L'idea di una determinazione causale (genetica) della vita umana, si trova
espressa in enunciati del quotidiano, attraverso espressioni (che ricorrono nei giornali e nei
media) quali: “trovato il gene di...”, “la malattia causata dal gene...”, “scegliamo le amicizie in
base al nostro DNA..”, e tante altre, in modo particolare vengono quindi create delle relazioni
26 Così Amedeo Santosuosso, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Cedam ed. (Assago), 2011
27 Frase di Walter Gilbert, A vision of the Grail, in The Code of Codes. Scientific and Social Issues in the Human Genoma Project, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1992
Capitolo 2
18
causali dirette tra geni e comportamento umano (è attualissima la nascita della cd. genetica
comportamentale).28
28 Si riportano degli esempi:
Amore a prima vista? Questione di geni. Il colpo di fulmine esiste e può essere spiegato in termini di imprinting genetico, di Alessandra Carboni, dal Corriere della Sera, 8 aprile 2009. Secondo quanto emerso da
uno studio condotto da scienziati americani ed australiani (pubblicato nella rivista Genetics), l'alchimia di una
coppia sarebbe in realtà una sorta di compatibilità genetica. I ricercatori sono arrivati a questa conclusione
studiando i moscerini della frutta, notando che le femmine, al momento dell'accoppiamento, tendono a
prestare maggiore attenzione ad alcuni maschi e non ad altri, e cioè i partner geneticamente simili a loro
La dieta perfetta con il DNA. I geni svelano cosa mangiare, di Adriana Bazzi, dal Corriere della Sera, 13
ottobre 2009. Si tratta della “G-diet”, la dieta fatta su misura in base ai geni di un individuo, e messa a punto a
Trieste, dal prof. Paolo Gasparini, genetista dell'Ospedale Burlo. Tale dieta valuta globalmente una ventina di
geni, fra cui due del gusto ed altri che hanno a che fare con varianti del metabolismo. Il kit è stato brevettato e
messo in commercio con il nome di G – Profile e prevede: il test per la saliva, il prelievo orale con un
bastoncino di cotton fioc (e con questo verrà analizzato il profilo genetico del soggetto), un questionario da
compilare
L'attitudine alla musica? È una questione di geni, di Ruggiero Corcella, dal Corriere della Sera, 3 marzo 2011.
Pare che dietro la propensione umana alla musica vi sia una variante del recettore del vasopressore arginina
(AVPR1A) Brain chemical influences sexual preference in mice, by Laura Sanders, in
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/71586, 23 marzo 2011. La serotonina influenza i comportamenti
sessuali dei topi femmina e, se iniettata nei topi maschio, è in grado di modificare i loro orientamenti sessuali
Chi ha i capelli rossi sente più dolore, dal sito internet dell'Agenzia ANSA(Ansa.it), 26 marzo 2012: una
ricerca inglese sostiene che chi ha i capelli rossi non solo ha la pelle più sensibile, ma sente maggiormente il
dolore fisico. I capelli rossi sono risultati di una variante genica
Essere ottimisti è un affare, di Edoardo Camurri, dal Corriere della Sera, 2 aprile 2012. La scienziata Tali
Sharot sostiene che l'uomo è ottimista in quanto biologicamente costruito per esserlo, è quindi legato tutto a
dei geni specifici che consentono perciò di vivere più a lungo e trascorrere una vita più “felice” Scoperto gene che azzera istinto materno, dal sito internet dell'Agenzia ANSA (Ansa.it), 17 settembre 2012.
Identificato nei topi, si chiama Er Alpha, ed è attivo nell'area del cervello che controlla anche aggressività e
sessualità
L'intelligenza dipende dai geni? Ci pensa la Cina, di Mauro Giacca, da Il Piccolo, 2 luglio 2013. Il Beijing Genomic Institute sta sequenziando il genoma di individui dal Quoziente Intellettivo (QI) superiore a 150 (un
valore che supera quello di alcuni Premi Nobel), allo scopo di identificare le varianti genetiche associate
all'intelligenza umana
The pursuit of happiness. Researchers have struggled to identify how certain states of mind influences physical health. One biologist thinks he has an answer, by Jo Marchant, in Nature, vol. 503, 28 novembre 2013, in cui
si spiega che fra i 22.000 geni presenti nell'organismo umano ve ne sono alcuni che vanno a codificare
particolari proteine le quali influenzano la nostra “positività” / felicità, e quindi la sensazione di benessere
The accidental epigenetist, by Stephen S. Hall, in Nature, vol. 505, 2 gennaio 2014, che racconta uno studio
americano effettuato su alcuni bambini ed adolescenti estremamente aggressivi e violenti: questo può essere
determinato dai geni
Capelli biondi e occhi azzurri scritti nel DNA, di Mauro Giacca, da Il Piccolo, 10 giugno 2014. «Sono almeno
una decina i geni che controllano il colore della pelle; di questi, le variazioni di Tyr ed Slc45a2 controllano la
sintesi della melanina e la presenza di lentiggini ed Herc2 il colore dell'iride. […] Ancora più interessante, la
questione del colore dei capelli. […] L'analisi del DNA di decine di migliaia di individui ha rivelato che il
colore dei capelli è determinato dalle variazioni di 8 geni. Come funziona una di queste è descritta in un
articolo pubblicato da Nature Genetics [...] Studiando gli individui biondi di Islanda ed Olanda hanno trovato
che il loro DNA porta ad una variazione che regola il gene Kitgl, essenziale per la funzione di molte cellule
staminali, incluse quelle che sintetizzano la melanina dei capelli. Topi ingegnerizzati per contenere questa
variante nascono con il pelo biondo.»
Genetica dell'amicizia: scegliamo chi è simile a noi, di Edoardo Boncinelli, dal Corriere della Sera, 15 luglio
2014.
A proposito di genetica comportamentale, si segnala un recente studio di alcuni educatori e genetisti sul ruolo
svolto dalla genetica nel processo di sviluppo (e quindi di apprendimento) infantile, finanziato dalla British
Academy e dalla US Institute of Health. Kathrin Asbury e Robert Plomin sostengono che le politiche non
L'OGGETTO DI STUDIO
19
La problematicità della formula “a gene for X” (“se è stato scoperto il gene di di x, allora è y”,
dove x è la causa della patologia ed y è l'effetto) non è solo teorica.29
Le derive che partono da questa concezione sono essenzialmente tre. Il determinismo genetico
è una teoria fondata sul convincimento che i geni operino in maniera diretta per il
raggiungimento di specifici risultati (si tratterebbe quindi di attribuire ogni cosa all'azione dei
dovrebbero guardare con sospetto alla genetica, ma dovrebbero invece riconoscere l’influenza dei geni
sull’apprendimento e, di ocnseguenza, elaborare programmi che ne tengano conto, a vantaggio di un’istruzione
personalizzata ad hoc, e più efficace e consapevole. L’obiettivo primario dell’istruzione dovrebbe essere:
dotare ogni singolo bambino di una serie di capacità di base; dopo questo il sistema educativo dovrebbe
accettare e comprendere le differenze indiviuduali di ogni bambino, riconoscendo che nessuno di loro è una
tabula rasa, bensì più o meno capace a seconda del suo corredo genetico. Per approfondimenti si veda
Kathryn Asbury, Robert Plomin, G come geni. L’impatto della genetica sull’apprendimento, Raffaello Cortina
ed. (Milano) 2014
29 Come sostiene Silvia Salardi, in Test genetici fra determinismo e libertà, Giappichelli ed. (Torino), 2010, se ne
occupano in molti da tempo. Basti pensare al rapporto “Genetics and Human Behaviour” redatto nel 2002 dal
Nuffield Council on Bioethics, dove si sottolinea come questa espressione, soprattutto se usata dai media,
possa essere pericolosa e fuorviante (documento reperibile sul sito
http://www.nuffieldbioethics.org/go/publications/latest_30.html); o allo studio pubblicato nel 2003
sull'American Journal of Medical Genetics: What does “a gene for hearth disease” mean? (B. Bates, A.
Templeton, P.J. Achter, T.M. Harris, C. Condit, What does “a gene for hearth disease” mean? A focus group study of public understandings of genetic risk factors, in American Journal of Medical Genetics, 119
a
, 2003,
pagg. 156 – 161). L'Autrice scrive che questo tipo di modalità espressiva (a gene for x) «ha messo in luce la
necessità di fare chiarezza sulla possibilità, esistente in capo ad ogni individuo, di poter agire diversamente
rispetto a certe caratteristiche intrinseche. Si pone, infatti, l'antico problema se abbia senso l'espressione
“poteva agire diversamente” nonostante quella data caratteristica genetica. Per risolvere questo problema
bisogna trovare una risposta al quesito relativo a quali siano le condizioni necessarie affinché un individuo
agisca diversamente in una data circostanza. Si intrecciano, infatti, più condizioni. In primo luogo, devono
essere presenti una serie di condizioni che potremmo definire, riprendendo una terminologia impiegata da Alf
Ross [Alf Ross, Colpa, responsabilità e pena, Giuffrè ed. (Milano), 1972], costituzionali o costitutive tra cui
possiamo annoverare le caratteristiche intrinseche di un individuo. In secondo luogo sono necessarie
condizioni occasionali, vale a dire che si deve essere messi o ci si deve trovare in condizione di agire
diversamente. Sono condizioni, in questo caso, esterne, quindi indipendenti dal soggetto. Infine, devono
essere soddisfatte le condizioni motivazionali. […] Poniamo che un soggetto abbia avuto conoscenza, mediante
test genetico predittivo, della sua suscettibilità allo sviluppo della patologia x, quindi della mera probabilità di
svilupparla se concorrono certi fattori ambientali. Chiedersi se il soggetto può agire diversamente nonostante
questa condizione costitutiva, ci porta ad analizzare sia le condizioni occasionali sia motivazionali […] Il
soggetto in questione può agire diversamente se ha l'occasione per farlo. Questa occasione si palesa nel
momento in cui: 1) può sottoporsi ad un test predittivo che gli permette di conoscere la sua situazione, 2) una
volta avuto conoscenza della mutazione, il soggetto è posto in condizione di agire su fattori ambientali, e ciò
dipende da fattori esterni (se, ad esempio, svolge un lavoro in cui l'esposizione a certe sostanze aumenta il
rischio che la mutazione si concretizzi e il datore di lavoro lo pone in condizione di cambiar attività. )[…] Posto
dunque, che siano soddisfatte sia le condizioni costitutive (esistenza di una mutazione genica) sia occasionali
(conoscenza del gene difettoso e possibilità esterna di intervenire su fattori ambientali) si potrà dire che il
soggetto poteva agire direttamente ma non l'ha fatto, se e solo se, il mancato intervento è dipeso dalle
condizioni motivazionali. Seguendo questa linea di pensiero, le condizioni costitutive non inficiano la libertà di
scelta, […] al contrario, la conoscenza delle condizioni costitutive diventa rilevante al fine di permettere una
scelta libera circa gli interventi che un individuo può e vuole porre in essere per limitare il rischio di insorgenza
di una data malattia […] Da queste considerazioni emerge come la proposizione “a gene for x” sia portatrice di
ambiguità semantiche, perché non fa nessun riferimento ai fattori ambientali e di conseguenza alla dimensione
motivazionale che permette di agire proprio su di essi per modificare un destino prefigurato dalla mutazione
genica» (pagg. 45-46)
Capitolo 2
20
geni).30
L'essenzialismo genetico, invece, ritiene che l'essenza stessa del genere umano sarebbe
rinvenibile all'interno del genoma stesso (origini, identità, carattere, personalità, etc.). Infine c' è
il riduzionismo genetico, il cui massimo sostenitore è lo stesso Francis Crick (scopritore della
doppia elica del DNA), che attua una totale fusione fra la vita e le informazioni genetiche (si
parla addirittura di homus geneticus).
Data la forza pervasiva della genetica in tutti i campi, si è addirittura coniato il termine
“genetizzazione della società e dei diritti”31
.
In realtà oggi sappiamo che esiste un'altra dimensione che regola i nostri geni: ci sono dei
caratteri che sono regolati anche da altri fattori esterni, ad esempio ambientali, e che quindi
possono portare anch'essi ad una mutazione genica; questa interazione gene – ambiente è
estremamente complessa32
e, se da un lato pare che tale scoperta abbia messo fine alla cd
“dittatura del Genoma”, dall'altro sembra invece che la genetica continui ad avere un impatto
assai rilevante sul piano della salute, della malattia e della rappresentazione sociale.33
30 Da qui deriva il titolo dell'opera di Dawkins, “Il gene egoista” (Richard Dawkins, Il gene egoista, Mondadori
ed. (Milano), ultima ed. 2014)
31 Marta Tomasi, Ipertrofia di una scienza: “genetizzazione” dei diritti? In A. Perez Miras, E. C. Raffiotta, G.M.
Teruel Lozano (a cura di), Sfide per i diritti della persona dinanzi ai problemi del XXI secolo: Vita e Scienza,
Aranzadi, 2013, scrive: «Con il termine geneticization si intendeva indicare la costruzione di un acritico e
automatico collegamemto fra componente genetica e manifestazione di un determinato fenotipo e la
conseguente persistente influenza di visioni riduzioniste, tendenti ad attribuire una presunzione di veridicità
alle differenze fra individui basate sul loro codice genetico» (a pag. 250)
32 Silvia Salardi, in Test genetici tra determinismo e libertà, op. cit., alle pagg. 62 e ss. approfondisce la questione,
sostenendo che in tali casi si impone lo studio del cd. “gene environment interplay”, che si riferisce alla
relazione che può intercorrere tra la mutazione genica e l'ambiente in cui la persona (portatrice del gene
mutato) si trova a vivere. La studiosa spiega che l'espressione può svilupparsi in 4 diverse accezioni: «In una
prima accezione, “gene environment interplay” può essere riferito all'associazione tra meccanismi epigenetici e
influenze ambientali quali cause di alterazione delle funzioni dei geni. In una seconda accezione, l'espressione
indica le variazioni nell'ereditarietà genetica determinate da circostanze ambientali. In una terza accezione,
“gene environment interplay” sta ad indicare l'insieme di correlazioni fra gene e ambiente, mentre nella quarta
accezione l'accento è posto sull'interazione tra i fattori genetici e quelli ambientali. […] Quando si parla di
“correlazione” gene – ambiente, si ha riguardo alle influenze genetiche sulle variazioni individuali in soggetti
esposti a particolari ambienti. Esistono tre tipi di correlazione: correlazione passiva gene – ambiente,
correlazione attiva gene – ambiente e correlazione evocativa gene – ambiente. La correlazione passiva ha luogo
quando le differenze genetiche sulle differenze individuali in presenza di un fattore di rischio ambientale sono
indipendenti dal genotipo dell'individuo, ma dipendono dal genotipo dei genitori. Nella correlazione attiva
gene – ambiente le influenze genetiche sono correlate all'ambiente circostante perché entrambe originano dal
genotipo della persona stessa. […] Quando sottolineiamo gli effetti interpersonali dell'ambiente creato e
selezionato dall'individuo si parla di correlazione evocativa gene – ambiente.
Utilizziamo, invece, il termine “interazione” tra geni e ambiente per indicare la rilevanza […] del ruolo giocato
da fattori ambientali, nel senso proprio di esterni al soggetto ed indipendenti da fattori genetici, sulla varianza
genetica»
33 Le conoscenze offerte dalla genetica, come si è esposto in precedenza, coinvolgono infatti tutte le sfere della
società: i pericoli di discriminazioni genetiche sul luogo di lavoro od in ambito assicurativo sono tuttora reali
(soprattutto all'estero); il concetto di salute, e quindi i criteri per definirla normale, sono strettamente legati alla
connotazione genetica di ognuno; le informazioni genetiche contenute nel dato possono fornire un certo grado
di probabilità di insorgenza di una malattia, e quindi sono in grado di determinare scelte e comportamenti
L'OGGETTO DI STUDIO
21
Per quanto riguarda la concezione dell'uomo, sono tre gli approcci filosofici che lo riguardano.34
La prima concezione in analisi sostiene che l'uomo sarebbe un oggetto (una res) complesso, un
oggetto biologico–informazionale, un insieme di elementi essenziali che lo differenziano dagli
altri esseri viventi che può essere conosciuto soltanto se scomposto in più parti: secondo questa
concezione, sostenuta dai bioconservatori, l'umano sarebbe contenuto tutto nel DNA,
nient'altro che nel DNA.35
Un esempio pratico di questa concezione è l'introduzione del concetto di “vulnerabilità
genetica”, utilizzato per la prima volta in una recente sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Trieste, la quale ha concesso uno sconto della pena a carico di un uomo,omicida, motivando la
decisione sulla base di un'indagine cromosomica: i giudici hanno riconosciuto in capo all'autore
del reato un'incapacità di intendere e di volere (e, dunque, un minore grado di imputabilità), sul
presupposto di una sua “vulnerabilità genetica”: il reo sarebbe infatti geneticamente predisposto
alla violenza.36
Questa prospettiva sembra essere quindi molto diffusa, non solo negli ambiti
scientifici e bioetici, ma anche giuridici.
Il secondo approccio filosofico è quello dei transumanisti37
. Secondo costoro «le biotecnologie
servirebbero non solo a modificare la conformazione del singolo individuo, (interventi cd.
somatici), ma anche ad operare, attraverso questa trasformazione, un significativo salto di
qualità dell'intero genere umano grazie ai meccanismi della trasmissibilità (interventi cd.
germinali), per giungere ad una forma di umanità trasformata»38
. In genere, il transumanismo si
pone come prosecuzione dell'Umanismo moderno, e pone al centro di tutto l'individuo e le sue
capacità.39
della persona cui si riferiscono; questo ed altro ancora non sono aspetti trascurabili
34 Analisi di Paolo Sommaggio, Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, in Jus, n. 2/2012, pagg.
301-322
35 Uno dei sostenitori di questa filosofia è il genetista Giuseppe Sermonti, in Dimenticare Darwin, Rusconi ed.
(Milano), 1999
36 Sentenza n. 5 /2009 pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste il 18 settembre 2009
37 Si ritiene comunemente che il termine transumanesimo sia stato coniato da Julian Huxley nel 1957 con il
seguente significato: «transumano è l'uomo che rimane umano, ma che trascende se stesso, realizzando le
nuove potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana» (Julian Huxley, Nuove bottiglie per vino
nuovo / New Bottles for New Wine, Chatto&Windus, London, 1957, pagg. 13 – 17). Egli scrisse un intero
articolo sul tema. Secondo altri il termine transhuman sarebbe un'abbreviazione di transitional human e
sarebbe dovuto al futurologo Fereidoun Esfandiary, nel 1966
38 Paolo Sommaggio, Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, op. cit, a pag. 313
39 Alex Grossini, Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, Mondadori ed. (Milano) 2011, scrive: «I
transumanisti ritengono che sia possibile amplificare le attuali capacità degli esseri umani, con l'aiuto della
tecnologia: che si tratti di ibridazioni uomo-macchina (il cyborg) o di modifiche genetiche, o di altri artifici
come per esempio il mind uploading (caricare una copia fedele della nostra mente, qualunque cosa sia, su una
memoria di massa come un hard disk), tutto quanto è necessario per trascendere le limitazioni che adesso
abbiamo noi umani.» (pag. 69). La questione verrà approfondita successivamente in questo lavoro, nei
Capitolo 2
22
Nel mondo sono attivi diversi gruppi transumanisti, fra i più famosi vi sono l'Extropy Institute40
e la World Transhumanist Association.41
Quest'ultima è particolare nel suo genere, in quanto
propone una particolare forma di transumanesimo, il transumanesimo democratico (o
libertario), nel quale si sostiene che, per realizzare il miglior futuro postumano possibile,
(l'umano transizionale, infatti, non è altro che una tappa che conduce al postumano) si dovrà
fare in modo che le tecnologie necessarie siano sicure ed a disposizione di tutti, garantendo a
tutti gli individui la possibilità di controllare il proprio corpo.42
43
Il terzo approccio filosofico considera l'umano come l'esito di un progetto, che non possiede
quindi una consistenza oggettiva, ma viene considerato come il prodotto di uno schema
organizzato in più parti, un insieme di parti a disposizione del ricercatore44
: è il post–umano.
Secondo alcuni45
nella realtà post–umana l'uomo è in balìa della téchne, che ha aumentato
indefinitamente le capacità di abbattere ed oltrepassare i limiti posti dalla natura, è quindi una
realtà che rischia di scivolare verso idee di miglioramento della specie umana, verso
paragrafi dedicati all'enhancement umano
40 Associazione fondata da Max Moore, celebre autore della Lettera a Madre Natura, dove sono contenuti i 7
emendamenti della costituzione umana. Si sottolineano l'emendamento n. 1 «Non sopporteremo più la
tirannia dell'invecchiamento e della morte. Per mezzo di alterazioni genetiche, manipolazioni cellulari,organi
sintetici e ogni altro mezzo necessario, ci doteremo di vitalità duratura e rimuoveremo la nostra data di
scadenza. Ognuno di noi deciderà quanto a lungo potrà vivere»; e l'emendamento n. 5 «Non saremo più
schiavi dei nostri geni. Ci assumeremo la responsabilità dei nostri programmi genetici ed otterremo il totale
controllo dei nostri processi biologici e neurologici» (per approfondimenti si veda il sito
http://www.estropico.com)
41 Il fondatore dell'associazione è Nick Bostrom (filosofo, matematico, fisico, esperto di intelligenza artificiale e
neuroscienze)
42 Il transumanesimo democratico è propugnato da James Hughes (presidente della World Transhumanism
Association), il quale ne parla nel suo libro Citizen Cyborg
43 In Italia abbiamo l'Associazione Italiana Transumanisti (nata nel 2004). I documenti ufficiali dell'Associazione
sono due: la Carta dei Principi (che rappresenta la sintesi delle motivazioni etiche e filosofiche
dell'associazione), ed il Manifesto dei Transumanisti Italiani (che contiene una sintesi delle componenti del
movimento ed una sintesi dei pregiudizi più diffusi). Il punto 1 della Carta dei Principi recita: «L'umanità sarà
radicalmente trasformata dalla tecnologia del futuro. Prevediamo la possibilità di ri progettare la condizione
umana in modo da evitare l'inevitabilità del processo di invecchiamento, le limitazioni dell'intelletto umano, un
profilo psicologico dettato dalle circostanze piuttosto che dalla volontà individuale, la nostra prigionia sul
pianeta terra e la sofferenza in generale» (per ulteriori approfondimenti si veda Paolo Sommaggio,
Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, op. cit.)
44 Paolo Sommaggio, Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, op. cit, scrive, in una nota: «In questa
prospettiva l'intero, l'unicità della vita umana, sarebbe costituito dal criterio con il quale i geni si organizzano in
strutture complesse. Nel modificare questo criterio di ordine, aggregando e disgregando forme, consisterebbe
l'elemento ultimativo della natura umana. Questa concezione non è assolutamente nuova e si ripresenta al
pensiero ogni volta che consideriamo l'intero unicamente come la somma dei fenomeni, e si avvicina alla
concezione di Anassagora il quale riteneva che l'attività di composizione e scomposizione delle forme potesse
essere pienamente a disposizione di ogni intelletto. Ciascuno possiederebbe infatti, secondo il filosofo, un
nous (intelletto / capacità di comporre e scomporre) che si differenzia dall'intero solamente in termini
quantitativi» (pag. 307)
45 Fra i quali Paolo Sommaggio, Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, op. cit.; Tonino Bucci,
Dopo l'uomo. Tra rivoluzione catastrofe, in Kainos, n. 6
L'OGGETTO DI STUDIO
23
un'eugenetica positiva statale, in cui l'essere umano è, appunto, un progetto di Stato.46
2. Dati genetici ed informazioni genetiche
2.1 Basi storiche e scientifiche imprescindibili
Come si è arrivati ai concetti di gene e di genetica?
Lo sviluppo dei modelli per spiegare come le caratteristiche ereditarie vengono trasmesse iniziò
solo verso la metà del XIX secolo: Charles Darwin sviluppò l'ipotesi della “pangenesi”, secondo
la quale le cellule di una pianta o di un animale immettono nel sangue piccole particelle, i
“pangeni”, che poi si uniscono per formare le cd. cellule germinali, cioè ovociti e spermatozoi.47
Questa teoria continuò ad esistere per parecchio tempo, con varie modificazioni.
La genetica moderna, che può essere definita come «il ramo della biologia che si occupa dello
studio dell'ereditarietà e della variabilità»48
, poggia le sue origini nel 1865, quando lo studioso
Gregor Mendel dimostrò, grazie ai suoi esperimenti di incroci con le piante dei piselli, che la
trasmissione di alcune caratteristiche da una generazione all'altra dipende da determinati
fattori.49
Sempre nell'Ottocento venne enunciata la teoria che tutti gli esseri viventi sono costituiti
46 Umberto Galimberti, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli ed., (Milano) 1999, a pag. 484
scrive: «L'orizzonte antropocentrico è già dissolto, perché il potere non è più dell'uomo, ma della tecnica, che
detta al presunto detentore del potere (l'uomo) la sua utilizzazione, rendendo quest'ultimo un esecutore
passivo delle possibilità tecniche, le quali si esercitano sulla natura che passivamente le subisce»
47 Così Renato Dulbecco, La mappa della vita. L'interpretazione del codice genetico: una rivoluzione scientifica
al servizio dell'umanità, Sperling & Kupfer ed. (Milano), 2001: «[...] In questo modo si cercava di spiegare
come le caratteristiche di un individuo possano essere trasmesse attraverso le cellule germinali. Secondo
questa teoria, se le cellule vengono alterate da danni ricevuti, anche i pangeni ne risultano alterati, per cui i
caratteri acquisiti durante la vita di un individuo sarebbero trasmessi alla progenie» pag. 10
48 Il termine “genetica” è stato introdotto per la prima volta nel 1906, da William Bateson, nel corso di un
congresso internazionale di ibridizzatori, per indicare la scienza che studia l'ereditarietà. Si veda William S.
Klug, Micheal R. Kummings, Charlotte A. Spencer, Concetti di genetica, Pearson ed. (Milano), 2007, pagg. 2 e
ss.
49 Richard Lewontin, Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Laterza ed. (Roma – Bari), 2004,
scrive: «[...] Il cuore del mendelismo è costituito dalla distinzione fra “l'apparenza” di un organismo (il
fenotipo, nella terminologia attuale») che può risultare come mescolanza delle caratteristiche dei genitori, e lo
stato fisico dei fattori ereditati da ciascun genitore (il genotipo), che rimangono fisicamente distinti e non
mescolati. […] Mendel capì questa distinzione grazie ai suoi esperimenti di incroci con i piselli. Quando
incrociò due varietà pure che differivano in maniera marcata in qualche caratteristica: la prole risultante era
apparentemente uniforme, il che era appunto quello che ci si doveva aspettare da una mescolanza di due
varietà. Nel caso di Mendel, c'era la piccola complicazione che la prole assomigliava tutta a uno dei due
genitori anziché essere intermedia fra loro. […] Così quando Mendel incrociò piselli a fiori rossi e piselli a fiori
bianchi, la prole era tutta a firoi rossi. Ma se avesse lavorato con il pisello dolce (Lathyrus odoratus), piuttosto
che con il pisello commestibile (Pisum sativum), la prole sarebbe stata tutta rosa. Tuttavia, quando Mendel
Capitolo 2
24
da cellule, ma solo successivamente, nel 1902, William Bateson concretizzò le teorie di Mendel
nella sua opera “Mendel's Principles of Heredity: a Defense” e, nello stesso periodo, venivano
poste le basi per la citogenetica: grazie all'invenzione del microscopio vennero scoperti i
cromosomi, e si arrivò, in seguito, alla teoria cromosomica dell'ereditarietà.
Venne così evidenziato, fra le varie strutture della cellula, il nucleo, nel quale è disperso un
materiale, denominato cromatina, che costituisce una sorta di reticolo: in particolari fasi della
cellula la cromatina si organizza in strutture bene evidenti, a forma di bastoncino, chiamate
cromosomi50
.
Successivamente, negli anni '50, i due scienziati Alfred D. Hershey e Martha Chase
individuarono che i caratteri ereditati si trovano proprio all'interno dei cromosomi e, più
esattamente, nella principale molecola di cui sono costituiti: l'acido deossiribonucleico (DNA).51
Il DNA52
(analogamente all' RNA–acido ribonucleico) è un polimero, cioè una sequenza
ripetuta di strutture molecolari più piccole, dette nucleotidi, costituite da uno zucchero ( a 5
atomi di carbonio, il desossiribosio), da un fosfato e da una base azotata, che può variare in:
adenina (A), guanina (G), citosina C e timina (T). Sono queste quattro basi a rendere differenti i
vari nucleotidi che si alternano nella sequenza degli acidi nucleici (in tal modo ogni base è
paragonabile ad una lettera di un alfabeto costituito da A, G, C, T (o Uracile nel caso
dell'RNA). Questa caratteristica rende gli acidi nucleici, e il DNA in particolare, molecole in
grado di contenere informazioni e messaggi: i caratteri ereditari. La vera rivoluzione si ha nel
1953, quando Watson e Crick scoprirono e proposero il celebre modello di DNA a doppia
incrociò questi ibridi uniformi fra di loro, trovò nella generazione successiva alcune piante con fiori bianchi
(come uno dei due nonni). […] Mendel formulò i due principi della trasmissione dei caratteri ereditari. In
primo luogo, quei caratteri che si trasmettono per eredità dai genitori alla prole (quelli che oggi chiamiamo
geni) sono particellari e mantengono la loro individualità nonostante la loro interazione con altri geni nello
sviluppo di un organismo. In secondo luogo, nel processo di formazione dello sperma e delle uova in un
organismo ibrido, i geni che sono stati mescolati insieme in quell'ibrido si staccano e vengono distribuiti a
cellule – sperma e a cellule – uovo separate. È il principio della segregazione […]: è la roccia su cui la teoria
dell'evoluzione per selezione naturale è costruita» (pagg, 64 - 65)
50 Nella prima cellula, come in tutte le cellule del corpo umano, sono contenuti 46 cromosomi, facilmente
individuabili nel nucleo. Ogni specie ha il proprio corredo cromosomico: la specie umana ne possiede
appunto 46. 44 di questi sono cromosomi ordinari (autosomi) ed appartengono a 22 tipi diversi (coppie); gli
altri 2 cromosomi sono detti cromosomi sessuali, perché determinano il sesso dell'individuo, e sono il
cromosoma X ed il cromosoma Y. Ogni cellula di donna ha 44 autosomi e due copie del cromosoma X, ogni
cellula di un uomo ha 44 autosomi, un cromosoma X ed uno Y (per ulteriori approfondimenti si veda
Edoardo Boncinelli, I nostri geni. La natura biologica dell'uomo e le frontiere della ricerca, Einaudi ed.
(Torino), 1998, a pagg. 6 e ss.)
51 Alfred D. Hershey, Martha Chase, Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage, in Journal of Genetic Physiology, 36, 1952, pagg. 39 - 56
52 Questa sintesi sui concetti di base del DNA è tratta dal lavoro di Gianni Tamino, Il bivio genetico. Salute e
biotecnologie tra ricerca e mercato, Ambiente ed. (Milano), 2001, pagg. 34-35-36
L'OGGETTO DI STUDIO
25
elica: fu l'inizio della genetica molecolare, e tale modello non solo chiariva quale fosse la
struttura del DNA, ma dimostrava anche che il DNA è in grado di replicarsi.
Infatti il DNA è un polimero costituito da due filamenti polinucleotidici antiparalleli (cioè uno
orientato in direzione opposta all'altro) avvolti fra loro a formare una doppia elica, tenuta
insieme da legami tra le basi complementari: ognuno dei due filamenti, quando la molecola di
DNA si srotola, serve da stampo per costituire un nuovo filamento complementare.
Il patrimonio genetico umano, complessivamente, consta di una sequenza di ben tre miliardi di
nucleotidi. Si tratta di un messaggio biologico scomponibile in una serie di istruzioni o messaggi
parziali: ciascuno di questi messaggi parziali è un gene; possiamo quindi affermare che il
patrimonio genetico (o genoma) è il complesso di tutti i geni di un determinato organismo.53
Il ruolo del gene è quello di codificare una determinata proteina, specificando gli amminoacidi
che la compongono: le proteine sono delle macromolecole di cui è composto il corpo di ogni
organismo vivente (muscoli, epitelio, ghiandole, articolazioni delle ossa, fibre nervose, tutto è
costituito dalle proteine, esse costituiscono la parte vivente di ciascuna cellula); ogni gene
contiene quindi la singola informazione per sintetizzare una catena proteica.54
Tutto questo è stato oggetto, negli anni, di numerosi studi ed integrazioni, ed ha costituito poi la
base per la nascita, negli anni '70, dell'ingegneria genetica, che ha reso possibile il trasferimento
artificiale di geni da un organismo all'altro (la c.d. transgenesi, tecnica del DNA ricombinante, o
anche del “taglia e cuci”)55
.
53 Edoardo Boncinelli, I nostri geni, op. cit., a pag. 17. L'Autore continua, a pag. 18: «Si è calcolato che la specie
umana presenti fra i 60.000 ed i 70.000 geni, anche se il numero esatto è difficile da stimare. I geni non sono
fisicamente separati fra di loro; la catena di DNA presente in ogni cromosoma è continua» poiché nella cellula
esistono tante catene di DNA quanti sono i tipi di cromosomi, e nell'uomo ci sono quindi complessivamente
24 catene di verse di DNA, «è come se ciascuno dei 24 libri che costituiscono l'Enciclopedia del Genoma
fosse scritto tutto di continuo, senza alcuna divisione di capitoli: siamo noi che lo suddividiamo.»
54 Nello specifico, anche la molecola della proteina è un filamento, ma è costituita da elementi di natura diversa,
gli amminoacidi. Per formare la proteina, l'informazione contenuta nel gene viene utilizzata in due fasi: nella
prima viene creata una copia del gene fatta di RNA (acido ribonucleico, il quale è molto simile al DNA ma
soltanto chimicamente: esso infatti agisce come catalizzatore, aiutando altre molecole a cambiare forma, si
comporta quindi come una proteina) il quale riceve l'informazione genetica dal DNA, la mantiene intatta e la
trasferisce ai siti dove si costruiscono le proteine (si veda Renato Dulbecco, La mappa della vita, Sperling &
Kupfer (Milano), 2005, a pag. 20 e ss.)
55 Negli anni ' 60 lo studio della genetica dei batteri aveva evidenziato varie modalità di trasferimento di porzioni
di informazioni genetiche non solo tra individui della stessa specie, ma anche tra batteri di specie diverse, ed
erano state studiate le modalità con le quali un segmento di DNA può integrarsi con quello della cellula
batterica. Il fenomeno è stato chiamato ricombinazione, da cui l'espressione “DNA ricombinante”, per
indicare una molecola di acido desossiribonucleico nella quale si sono integrati geni di origine diversa. Mauro
Giacca e Serena Zacchigna, Le manipolazioni genetiche dell'uomo, in Polis genetica e società del futuro, op.
cit., scrivono: «Per lo sviluppo dell'ingegneria genetica è stata fondamentale la scoperta di una classe di
molecole batteriche, chiamate enzimi di restrizioni, capaci di tagliare fisicamente le molecole di DNA in
corrispondenza di specifiche sequenze; grazie a queste “forbici” chimiche è oggi possibile unire frammenti di
Capitolo 2
26
Nel corso degli anni, la ricerca si è quindi dedicata a studiare il rapporto causale che lega
eventuali mutazioni genetiche all'insorgenza di determinate malattie, il tipo di indagine più
semplice prende il nome di “tecnica di Southern”56
.
Se le analisi precedenti non hanno messo in risalto niente di anormale, si deve necessariamente
passare all'analisi della sequenza nucleotidica delle copie del gene presenti in quell'individuo
(questa è la diagnosi molecolare nucleotide per nucleotide). Senza dubbio la tecnica più efficace
è la PCR (Polymerase Chain Reaction)57
, cioè una reazione a catena mediata dalla polimerasi, la
DNA originariamente disgiunti o, addirittura, appartenenti a due organismi diversi, in una sorta di taglia e cuci
che risulta nella generazione di nuove molecole di DNA, non esistenti in natura» (pag. 56).
«Per ottenere il trasferimento nelle cellule dei frammenti di DNA si può ricorrere a metodi meccanici, come
la micro–iniezione, o chimico – fisici, per esempio alterando la permeabilità della membrana cellulare, ma il
più delle volte questi metodi portano alla dispersione dei geni estranei così inseriti. Per queste ragioni
l'ingegneria genetica ricorre spesso a dei “vettori molecolari”, costituiti da materiale genetico in grado di
riprodursi e/o di integrarsi nel DNA della cellula ospite» (sintesi scientifica di Gianni Tamino, Il bivio genetico, op. cit., a pag. 37). Grazie a questi vettori è possibile riprodurre in gran numero i frammenti di DNA,
provenienti da qualunque specie: è la tecnica del clonaggio molecolare.
Nel novembre 2014 è stato pubblicato sulla rivista Nature lo studio di una nuova tecnica, chiamata
sequenziamento Smrt (Singola molecola e in tempo reale), che permette di leggere sequenze di Dna molto più
lunghe di quanto si fa normalmente e senza avere ‘buchi’ all’interno. Essa ha dimostrato di riuscire a
identificare migliaia di mutazioni genetiche finora completamente sconosciute e che potrebbero essere alla
base di alcune malattie ereditarie poco note. A causa del suo costo molto elevato, circa 100.000 dollari per
ogni genoma, per il momento la tecnica è ancora uno strumento di ricerca che non può trovare grande
diffusione ma i ricercatori confidano che nuove ricerche potrebbero abbatterne i costi. (Informazioni tratte
dall'articolo DNA, nuova tecnica per leggere e svelare sequenze più lunghe, De Il Fatto Quotidiano, 11
novembre 2014)
Edoardo Boncinelli spiega «[...] Con questo termine si intende un procedimento che permette di disporre di
una certa quantità di DNA di un solo determinato gene, scelto fra le migliaia che costituiscono il genoma di
una data specie. Una volta isolato in forma purificata, cioè non contaminato da altro DNA, il gene può essere
misurato, pesato e scomposto in vari pezzi fino a determinarne la natura più intima, cioè la sequenza primaria
dei nucleotidi che lo compongono. Il clonaggio molecolare ha cambiato completamente il panorama della
ricerca biologica ed ha aperto una nuova era, che qualcuno ha perfino chiamato “L'Ottavo Giorno della
Creazione”. Alcuni affermano che esistono due biologie profondamente diverse: una precedente all'avvento
del clonaggio, before cloning, ed una posteriore, after cloning» (Edoardo Boncinelli, I nostri geni, op. cit.,
pagg. 69 -70)
56 «Prende il nome dal ricercatore Ed Southern, che la mise a punto alla fine degli anni '70. Lo scopo della
ricerca è quello di individuare la presenza e la posizione di una specifica regione di DNA all'interno del
genoma senza bisogno di clonare il frammento corrispondente. Si estrae il DNA e lo si frammenta in maniera
specifica, utilizzando un enzima di restrizione, diciamo Bam HI. Il DNA di ogni individuo normale di una
data specie, poniamo la nostra, verrà digerito sempre nella stessa maniera dallo stesso enzima di restrizione,
dando sempre lo stesso numero di frammenti, sempre della specifica lunghezza. Naturalmente i frammenti
così ottenuti sono in numero enorme e si pone quindi il problema di visualizzarli, ma saranno sempre gli
stessi. […] Anzi, se un solo frammento è diverso vuol dire che a quel livello, in quel particolare DNA, si è
verificata una mutazione. I frammenti così ottenuti non saranno tutti della stessa lunghezza: alcuni saranno
lunghi decine di migliaia di basi ed altri di poche basi. La loro distribuzione dipenderà infatti dalla reale
localizzazione, in quel genoma, dello specifico motivo nucleotidico riconosciuto dall'enzima usato. Applicando
un campo elettrico posso far correre il DNA così frammentato attraverso un supporto semisolido e ottenere
che a fine corsa i frammenti si vadano a distribuire in posizioni diverse lungo questo supporto. Alla fine di tale
operazione, che prende il nome di “corsa elettro foretica su gel”, posso trasferire tutti i frammenti su un foglio
di carta speciale, che diventerà così una sorta di fotografia del mio DNA. » Edoardo Boncinelli, I nostri geni,
op. cit., a pag. 77
57 Sempre Boncinelli, in I nostri geni, op. cit., alle pagg. 80 – 81 -82 -83, scrive: «[...] scoperta da Kary Mullis
L'OGGETTO DI STUDIO
27
quale ha reso possibile l'amplificazione di una minima parte di DNA, aprendo quindi le porte
al sequenziamento dell'intero genoma umano.
2.2 La terapia genica ed il Progetto Genoma Umano
Di fatto, le possibili applicazioni dell'ingegneria genetica sono molteplici: per esempio, in
ambito agricolo è oggi possibile creare delle piante geneticamente modificate; anche gli animali
(sempre mediante l'uso della tecnica del DNA ricombinante) vengono geneticamente modificati
per essere utilizzati nella sperimentazione di farmaci o per studiare determinate malattie.58
Il progressivo aumento delle conoscenze sul funzionamento dei geni e l'esplosione delle
tecnologie dell'ingegneria genetica hanno progressivamente generato l'idea di poter usare i geni
stessi come farmaci per la cura delle malattie, è nato così il termine “terapia genica”: secondo
alcuni essa sarà l'arma finale contro tutte le malattie ereditarie. «Con questo termine si intende,
idealmente, la sostituzione di un gene malato con una sua copia sana, direttamente nel nucleo
della cellula malata»59
.
(premio Nobel nel 1993) nel 1985. […] Lo scopo del clonaggio molecolare è quello di amplificare
enormemente tutti i possibili frammenti di DNA presenti nel genoma. Questa amplificazione avviene però
indiscriminatamente e dolo in seguito si procede ad individuare il frammento che ci interessa. Con la PCR
invece si può amplificare soltanto il framemnto di DNA di interesse, lasciando da parte tutto il resto del
genoma. Per realizzare tale amplificazione in vitro si adopera la DNA polimerasi, l'enzima utilizzato dalle
cellule di tutti gli organismi per replicare il proprio DNA. […] Si tratta di una metodica che tutti possono
adoperare anche senza conoscenze particolari di biologia molecolare, perché tutto ciò che occorre per il suo
compimento è oggi venduto ormai standardizzato ed automatizzato. Con la PCR l'ingegneria genetica è uscita
dai laboratori di ricerca per entrare negli ospedali, negli istituti di medicina legale e negli ispettorati dei
ministeri più diversi. Con la PCR si possono fare in poche ore diagnosi che prima richiedevano settimane.
Grazie alla PCR si può fare una diagnosi partendo da poche cellule presenti nella saliva o da un singolo
capello, o si può individuare un assassino partendo dalle tracce del suo sangue.»
58 Famoso il caso, nel 1988, del topo da cancro (“oncotopo”), ottenuto inserendo il gene umano che favorisce
l'insorgenza del tumore alla mammella.
59 Edoardo Boncinelli, I nostri geni, op. cit., a pag. 84
Mauro Giacca e Serena Zacchigna, in Le manipolazioni genetiche nell'uomo, op. cit., scrivono: «[...] È nato
così il concetto di terapia genica, inizialmente concepita quale terapia sostitutiva in una vasta serie di malattie
con ereditarietà recessiva, ovvero in cui il fenotipo patologico è causato dalla presenza, nel genoma dei
pazienti, di entrambi gli alleli di uno stesso gene in forma mutata e quindi non funzionante (nota: per allele si
intende ciascuno dei due geni che occupano la stessa posizione (locus) su due cromosomi omologhi:
codificano per lo stesso carattere, ma potendo essere uguali o diversi fra loro sono forme alternative per quel
carattere. Nel caso delle malattie con ereditarietà recessiva, entrambi gli alleli devono portare una mutazione
affinché si manifesti il fenotipo patologico, mentre nel caso delle malattie con ereditarietà dominante è
sufficiente che un solo allele sia mutato perché insorga la patologia). […] L'inserzione di una copia normale del
gene interessato all'interno delle cellule del paziente mediante le tecnologie della terapia genica dovrebbe
essere sufficiente per ripristinare la funzione mancante e quindi la malattia. Dalla sommaria descrizione dei
principi secondo i quali l'idea della terapia genica si è evoluta si evince immediatamente una delle principali
caratteristiche di questa disciplina, ovvero il proporsi di trasferire una o più copie aggiuntive di un gene anziché
correggere direttamente le mutazioni presenti nel genoma del paziente. Questo secondo obiettivo, invero assai
Capitolo 2
28
Questa terapia può essere concepita ed impiegata in diversi modi: si possono infatti modificare
sia le cellule somatiche (di tessuti o organi), sia le cellule appartenenti alla linea germinale (cioè
quelle presenti nei testicoli e nelle ovaie e destinate quindi a produrre i gameti maschili e
femminili); si parla perciò di terapia genica impiegata nella linea somatica (con la quale si va
quindi a modificare il DNA delle cellule di un particolare tessuto)60
e terapia genica della linea
germinale (che, modificando i gameti, e quindi tutte le cellule dell'organismo, trasmette tali
modificazioni a tutta la discendenza, aprendo la strada a nuove forme di eugenetica). La
sperimentazione clinica della terapia genica somatica è per ora circoscritta ad un ristretto
numero di patologie (che presentano i requisiti necessari a garantire buoni risultati), il principio
base su cui si fonda è il rispetto della persona umana ed il conseguente diritto a ri-ottenere una
condizione di integrità e benessere psico–fisico che consentano il completo esercizio di
autonomia, libertà ed autodeterminazione.61
ambizioso, è purtroppo oggi al di fuori della portata tecnologica e, alla luce delle attuali conoscenze, risulta
quindi non realizzabile nell'uomo» (pag. 61)
Un'ulteriore svolta sul fronte della “correzione genetica” si è avuta nel 2014: «[...] invece di introdurre
dall'esterno la copia sana del gene anomalo, gli scienziati dell'Istituto San Raffaele di Milano sono riusciti a
cancellare l'errore direttamente sul gene malato, grazie ad una tecnica chiamata “editing del genoma” ideata dal
premio Nobel per la Medicina Mauro Capecchi. Utilizzando dei “bisturi molecolari”, i ricercatori hanno
aggiustato il difetto all'origine di una grave immunodeficienza ereditaria. In pratica, per la prima volta, l'équipe
italiana ha riscritto il DNA di cellule staminali del sangue agendo direttamente sul codice della vita. Lo studio,
pubblicato sulla rivista Nature, è stato condotto sui topi ma apre le porte a possibili applicazioni sull'uomo.»
(Articolo tratto da Il Corriere della Sera, 14 maggio 2014)
60 A sua volta la terapia genica somatica può avvenire ex vivo (si prelevano le cellule del tessuto “geneticamente
difettoso”, vengono modificate geneticamente e re-impiantate) oppure in vivo (si inserisce nel paziente una
specie di vettore, che contiene un gene non difettoso). Per ulteriori approfondimenti si veda Gianni Tamino, Il bivio genetico, op. cit.
61 Adriano Bompiani, Ennio Brovedani, Carlo Cirotto, Nuova genetica. Nuove responsabilità, San Paolo ed.
(Cinisello Balsamo – Milano), 1997, scrivono: «Il consenso sulla praticabilità e l'ammissibilità della terapia
genica somatica è unanime, nella misura in cui vengono rispettate le condizioni etiche della sperimentazione
clinica ed i relativi protocolli siano stati approvati dai competenti comitati etici nazionali o locali. Dalla
definizione di terapia genica viene escluso ogni intervento sul genoma umano di natura eugenetica, con
l'intento, cioè, di predeterminare o migliorare, per fini non terapeutici, caratteristiche umane […] Nel 1993 il
CIOMS (Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche) ha pubblicato, in
collaborazione con l'OMS, una serie di 15 Direttive Etiche Internazionali concernenti la ricerca biomedica
sugli esseri umani. […] Esse sono precedute dall'enunciazione dei principi etici di riferimento […] I principi
etici di riferimento adottati dalle Direttive sono i 3 principi base teorizzati ed enunciati nel Rapporto Belmont,
pubblicato negli Stati Uniti nel 1979 dalla Commissione Nazionale per la Protezione dei Soggetti Umani
coinvolti nella Ricerca Biomedica e Comportamentale: il rispetto delle persone (a volte enunciato come
“principio di autonomia”; il principio di “beneficenza” […]; il principio di “giustizia” […] Le condizioni inerenti
al principio del rispetto della persona riguardano il consenso informato individuale del paziente e la
riservatezza dei dati della sperimentazione clinica: il paziente deve essere correttamente ed esaurientemente
informato sui rischi e sui pericoli della terapia genica […]; sulla reversibilità o meno di eventuali effetti
collaterali patogeni e le relative cure; sui costi, i benefici e gli inconvenienti delle possibili alternative terapie
[…] Il principio di beneficenza è all'origine di un insieme di condizioni e norme concernenti la
massimizzazione dei benefici, la minimizzazione dei danni e la salvaguardia del benessere del paziente, […] Le
condizioni inerenti al principio di giustizia concernono i criteri di selezione dei pazienti candidati alla terapia
genica, ed il diritto al risarcimento in caso di danno accidentale causato dalle procedure che sono state eseguite
L'OGGETTO DI STUDIO
29
La terapia genica su cellule germinali è invece, per motivi etici, ritenuta inaccettabile da norme
nazionali ed internazionali.62
Il primo esperimento di terapia genica, autorizzato e riuscito, risale al 1990, quando negli Stati
Uniti venne effettuato un intervento su una bambina affetta da una grave immunodeficienza
ereditaria. Ci furono tuttavia anche esperimenti non riusciti, di terapia genica somatica, in
quanto si tratta pur sempre di una modificazione di cellule che può causare infinite variabili, a
volte pericolose per il corpo umano.63
Per poter tentare una terapia genica è necessario conoscere la sequenza e le funzioni dei geni
presenti nel nostro DNA, per questo motivo molti ricercatori, negli anni '80, si sono posti
l'obiettivo di sequenziare (decifrare) l'intero patrimonio genetico umano64
: venne perciò
proposto di far collaborare fra loro i laboratori di tutto il mondo per poter ottenere quindi la
nostra mappatura genetica completa. Il Progetto Genoma Umano venne lanciato nel 1990: per
diverso tempo il lavoro fu condotto in laboratori sovvenzionati dai Governi (sebbene ci fosse
nel corso della sperimentazione clinica» (pagg. 69 e ss.)
62 Nel 1982 il Consiglio d'Europa (nella Raccomandazione sull'ingegneria genetica n. 934) afferma che i diritti
alla vita e alla dignità dell'uomo «implicano il diritto di ereditare caratteri genetici che non abbiano subito
alcuna manipolazione. […] L'unico intervento che può essere giustificato sull'uomo è quello di tipo terapeutico,
mentre sarà opportuno tracciare le grandi linee di una regolamentazione volta a proteggere gli individui contro
le applicazioni di tali tecniche a fini non terapeutici.» Successivamente abbiamo poi le Raccomandazioni 1046
del 1986 e 1100 del 1989 in cui si sancisce il divieto di determinare le caratteristiche genetiche di un individuo
senza la sua volontà; non vi è preclusione agli interventi sul patrimonio genetico, sull'embrione, o sul feto o su
soggetti già nati, quando ciò sia giustificato da necessità terapeutiche. La Convenzione di Oviedo sui Diritti
Umani e la Biomedicina, all'art. 13, prevede un espresso divieto di intervenire sul genoma umano quando si
introduca una «qualsiasi modifica sul genoma dei discendenti».
A livello nazionale, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), il 15 febbraio 1992, ha elaborato il parere
“Terapia genica” in cui si sostiene che la terapia genica somatica è assimilabile a quella di un trapianto di
organo o di un tessuto, e può essere ricondotta al medesimo ordine di principi, la tutela della salute. «Il diritto
ad un patrimonio genetico non modificato nei suoi caratteri ereditari non patologici, infatti, non comporta
l'obbligo di non modificare il proprio patrimonio genetico difettoso: il diritto all'identità genetica acquista, in tal
modo, il senso positivo di diritto a ottenere l'assistenza necessaria a raggiungere un'identità genetica liberata
dalle minorazioni che ne hanno colpito la struttura»
Sull'importanza della distinzione fra terapia germinale e terapia somatica si veda anche Carlo Casonato,
Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un discorso giuridico altamente problematico, in
Humanitas, n. 4, 2004, pagg. 841 - 856
63 Nel 1999 (il 9 ottobre 1999) per la prima volta viene pubblicata, su una rivista statunitense, la notizia di una
terapia genica che ha portato alla morte di un paziente, un ragazzo di 18 anni, Jesse Gelsinger, egli soffriva di
una forma grave di epatopatia, che tuttavia poteva essere tenuta sotto controllo con farmaci ed una dieta
specifici: il giovane decise tuttavia di partecipare alla sperimentazione diretta da James Wilson, un professore
dell'Università della Pennsylvania
64 Il pioniere di quest'idea fu uno scienziato inglese, vincitore di due premi Nobel, Frederick Sanger, il quale, fra
gli anni '70 ed '80, ideò una metodologia (chimica) per sequenziare pezzi di DNA; questa metodologia venne
successivamente automatizzata da dei ricercatori californiani, i quali riuscirono a velocizzare notevolmente il
processo di sequenziazione.
In realtà il premio nobel Renato Dulbecco fu il primo, nel 1989, a mettere nero su bianco l'idea che si potesse
decifrare in modo sistematico l'intero patrimonio genetico umano.
Capitolo 2
30
comunque un grosso contributo anche di aziende private); successivamente, due dei più potenti
laboratori pubblici, quello del Dipartimento dell'Energia e quello degli NIH (National
Innstitutes of Health) degli Stati Uniti decisero di unirsi (in HUGO: Human Genome
Organization). Scese in campo anche un'azienda privata, la Celera Genomics, presieduta da
Craig Venter65
, che ottenne forti finanziamenti da fondazioni private: la concorrenza di questi
due gruppi contribuì ad “accellerare i lavori” tanto che, il 26 giugno 2000 è stato dato dato
l'annuncio ufficiale alla Casa Bianca (Presidente Clinton), che era disponibile una “bozza
preliminare” della sequenza del patrimonio genetico umano66
, il vero completamento si ebbe
65 Sergio Pistoi, Il DNA incontra facebook. Viaggio nel supermarket della genetica, Marsilio ed. (Venezia) 2012,
a pag. 29 scrive: «Venter era stato un collaboratore dell'HGP, ma, ritenendo che il lavoro del progetto
Genoma procedesse troppo lentamente, aveva messo in piedi un sistema più rapido ed economico per leggere
il DNA e l'aveva proposto ai colleghi. L'approccio di Venter era innovativo ma per questioni tecniche offriva
meno garanzie di precisione rispetto a quello più lento, ma anche più affidabile, adottato dall'HGP. Di fronte
ai no dei colleghi, Venter non ci pensò due volte a dare le dimissioni e nel 1998 fondò una sua compagnia
privata, la Celera, il cui nome latino (letteralmente: accelera) era totalmente in linea con il suo carattere
inquieto. Il denaro arrivò da un gruppo di venture capitalists e dalla Perkin Elmer, un'azienda biotecnologica
che aveva il monopolio di fatto sulla strumentazione per leggere il DNA, ed era la stessa che forniva all'HGP le
costosissime macchine per il progetto Genoma. Da un giorno all'altro lo scienziato dagli occhi di ghiaccio
aveva fondato un'azienda in competizione con il megaprogetto pubblico. Come se non bastasse, dichiarava
pure ai media che la corsa al genoma umano era aperta e che, naturalmente, sarebbe stato lui ad arrivare per
primo»
66 Ernesto di Mauro delinea un confronto fra il lavoro dell'organizzazione pubblica HUGO e quella privata della
Celera: «[...] L'organizzazione pubblica HUGO (Human Genome Organization) ha visto impegnati laboratori
di molti Paesi differenti, singolarmente o in gruppi di collaborazione. L'organizzazione privata (Celera
Genomics) ha invece lavorato da sola, essenzialmente usando scorciatoie ed utilizzando anche i dati che
l'organizzazione pubblica metteva a disposizione. In linea generale il risultato della HUGO è più solido e
completo, quello della Celera è più snello, più rapido e, dal punto di vista della qualità dell'informazione
ottenuta, altrettanto buono. Una differenza sostanziale è che i dati della HUGO sono pubblici ed accessibili,
quelli della Celera sono ottenibili ma hanno un prezzo. Queste due informazioni, però, […] vanno valutate alla
luce di che cosa è effettivamente disponibile e di come le informazioni sono state ottenute.
Prima di tutto la validazione. Il processo di determinazione delle sequenze ha in sé possibilità di errore. Altri
errori vengono introdotti nel procedimento di elaborazione dei dati. La sicurezza della veridicità del prodotto
finale è ottenuta attraverso la ripetizione del procedimento. La ripetizione da parte di HUGO è di sette volte,
quella di Celera è di cinque (in media). Celera inoltre ha potuto verificare i dati contro quelli pubblicati da
HUGO, mentre il contrario non è stato possibile. La differenza sostanziale è però dovuta alla natura stessa
dell'organizzazione dei genomi […] La HUGO ha determinato tutta la sequenza (o quasi): partendo da un
punto ha cominciato a leggere, indipendentemente da cosa incontrava. Il processo è laborioso e fornisce
informazioni rilevanti solo dopo che la sequenza è stata letta, organizzata, analizzata per contenuto
informazionale. A quel punto l'informazione sarà di qualità perché non solo sapremo come è fatto quel
determinato gene, ma anche come è fatto il tratto di cromosoma nel quale gene è contenuto. Naturalmente,
poiché siamo partiti da una situazione di grande ignoranza della mappa genetica ad alta risoluzione, i risultati
sono stati in buona parte inattesi e di grande rilevanza interpretativa. Il problema è che spesso non è possibile
attribuire funzioni a sequenze che non hanno fenotipo identificabile, sequenze cioè la cui mancanza o
alterazione non comporta modificazioni apprezzabili nell'organismo considerato, oppure sequenze che non
hanno un corrispondente identificabile in un altro organismo evolutivamente simili. L'approccio della Celera è
speculare: partendo dai prodotti genici ha fatto la strada a ritroso. Il procedimento è più rapido, più facilmente
utilizzabile, enormemente più incompleto, finalizzato all'uso (e non alla comprensione) della struttura.
L'incompletezza dei dati ottenuti è stata risolta in parte ricorrendo allo sviluppo massiccio di tecniche di
bioinformatica e di automatizzazione della procedura di sequenziamento. Il procedimento va sotto il nome di
“shotgun” (sparo nel buio). Va al merito di Craig Venter aver sviluppato con grande credibilità un metodo […].
Una volta identificato un tratto contenente informazione di codificazione (un tratto cioè codogenico), il
L'OGGETTO DI STUDIO
31
nel 2003.67
A partire dal 2007 è diventato comune il sequenziamento del genoma completo dei
singoli individui.68
I primi soggetti ad essere “sequenziati” sono stati due scienziati (fra cui lo
stesso Craig Venter) e tre individui anonimi (appartenenti a diverse razze etniche).
Oggi esiste anche una banca dati di sequenze genetiche: la Genbank, «il più grande database
biologico del mondo, un Google della genetica dove vengono riversate in tempo reale tutte le
nuove sequenze di DNA umano e di ogni altra specie ricavate in ogni angolo del mondo»69
(di
computer accoppia a quella sequenza i tratti di DNA sequenziati a caso […]. La HUGO invece ha costruito
prima i bordi del puzzle e poi ha proseguito con ordine» (Ernesto Di Mauro, Annuario genetico. Genomi,
clonazioni, cellule staminali, OGM, terapia genica, Ediesse ed. (Roma), 2002, pagg. 22 - 23)
67 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook. Viaggio nel supermarket della genetica, Marsilio ed. (Padova) 2012,
alle pagg. 30 – 31 «[...] La realtà è che nessuno dei due gruppi rivali aveva in mano una mappa completa del
DNA umano, e, infatti, si parlò diplomaticamente di un working draft (una bozza preliminare) […] Sia da una
parte sia dall'altra mancavano ancora circa 3 milioni di lettera di DNA, una su dieci; anche nelle zone già
cifrate il margine di errore era altissimo. […] Washington, che finanziava quasi per intero l'HGP, non ne
poteva più di quella guerra fra scienziati. Man mano che la tensione fra i gruppi si era esasperata, aumentavano
le indiscrezioni e gli articoli critici nei confronti del progetto pubblico, che risultava effettivamente indietro
sulla tabella di marcia [...]»
68 Lo scandalo infatti era scoppiato perché la Celera Genomics (il proprietario era Craig Venter) aveva brevettato
le sue scoperte, perciò chiunque volesse accedere a quei dati doveva pagare cifre molto alte. Dopo qualche
anno, in seguito a varie insistenze politiche, multe e proteste da parte dei vari organismi internazionali (in
questo modo la ricerca scientifica veniva limitata ed il DNA umano strumentalizzato), la società americana
“aprì le porte della conoscenza” al pubblico, creando un server accessibile al pubblico.
69 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit., a pag. 41 «Come una vera mappa geografica, uno strumento
navigabile non contiene soltanto dati grezzi, ma anche annotazioni ed informazioni essenziali per potersi
orientare. Un po' come succede con i nomi delle vie in una mappa stradale, Genbank associa ad ogni tratto di
DNA migliaia di annotazioni che danno un senso alle sequenze di lettere. Qual'è la posizione di una
determinata sequenza di lettere sul cromosoma? Da che verso dobbiamo leggerla (dato che il DNA si può
leggere sia da destra che da sinistra)? [...]»
Nel febbraio 2015, grazie al programma di ricerca denominato “Epigenome Roadmap”, diretto dal'US
National Institutes of Health, è stata pubblicata online, liberamente accessibile a tutti, la mappa dell'attività dei
geni che “orchestra” la comparsa delle malattie. Si legge da un articolo de Il Fatto Quotidiano, 18 febbraio
2015, Progetto genoma umano, online su Nature la mappa genetica delle malattie: «I genetisti negli ultimi
tempi hanno, infatti, compreso che ciascuno individuo non è la semplice sommatoria algebrica dei propri geni.
Non è vero che i geni sono capaci di spiegare il funzionamento degli organismi viventi e le differenze tra le
specie. Non da soli, almeno. Esistono altri livelli di controllo, altri linguaggi, non necessariamente rappresentati
dalle sequenze di Dna. Gli scienziati hanno iniziato a decodificarli. E hanno battezzato questo nuovo
vocabolario “Epigenoma”. Una vera e propria “sinfonia nelle cellule dell’organismo”, la definisce Nature. In
pratica, come un direttore d’orchestra armonizza i singoli musicisti creando un insieme perfettamente
integrato, allo stesso modo nelle cellule sono necessari dei meccanismi di controllo dell’attività dei geni. Che
devono funzionare in gruppi, in stretta collaborazione tra loro, scambiandosi continuamente informazioni.
Spesso differenti a seconda del tipo di cellula, o se una cellula è sana o malata. “Quasi tutte le cellule del corpo
umano hanno la stessa sequenza di Dna, e gli stessi geni. Ma allora – scrive Nature -, cosa differenzia una
cellula cardiaca da una cerebrale? Una cellula sana da una difettosa? Le cellule utilizzano il loro codice
genetico in modi differenti, a seconda della funzione che svolgono nell’organismo. Proprio come un’orchestra
– sottolinea la rivista britannica – che può eseguire un brano musicale in molti modi diversi. La combinazione
dei cambiamenti nell’espressione genica di una cellula è ciò che si definisce il suo epigenoma”. Lo spartito,
quindi, è sempre lo stesso, ma le note e il modo in cui sono suonate cambiano da cellula a cellula. E, ad
esempio, al variare della funzione di un tipo di cellula uno stesso gene può essere, di volta in volta, acceso o
spento. “Un team internazionale di ricercatori – scrive Nature – ha messo insieme 111 diversi epigenomi,
provenienti da differenti tipi di cellule umane, inclusi tutti i principali organi, le cellule del sistema
immunitario, le staminali embrionali e le cosiddette staminali pluripotenti indotte (cellule adulte ringiovanite,
per renderle capaci di trasformarsi nelle diverse parti del corpo). I genetisti hanno, in particolare, studiato i
Capitolo 2
32
banche dati si parlerà in seguito nel seguente lavoro).
Prima del sequenziamento, si pensava che il nostro DNA contenesse i geni in grandi quantità,
invece, secondo le ultime stime, sono appena 23.000 (se si pensa che il moscerino della frutta,
ad esempio, ne contiene approssimativamente 13.000): questo ci porta a pensare che la nostra
complessità non viene quindi dal numero di geni, bensì dalle diverse combinazioni ed
interazioni fra essi, quello che conta è quindi la complessità del genoma.
Quello che conta oggi negli studi di genetica sono perciò le differenze fra i DNA degli individui,
chiamate, in gergo scientifico polimorfismi, ovvero SNIP (Single Nucleotide Polymorphism).
Per definizione, ogni SNIP segnala un punto del genoma dove una lettera di DNA varia da un
individuo all'altro.70
Nel genoma umano esistono due tipi principali di polimorfismi: quello di
singola base e le varianti strutturali:71
nel primo caso due cromosomi diversi hanno una base
diversa nella stessa posizione, nel secondo caso ci sono più basi ad essere diverse fra loro72
.
L'uomo condivide con lo scimpanzé oltre il 98,7% del genoma: del restante 1,3 %, quasi l'1,2 %
rappresenta varianti fisse nelle due specie (cioè siti in cui tutti gli scimpanzé hanno una certa
base e tutti gli umani ne hanno un'altra), quindi i polimorfismi, cioè i siti del DNA dove si
osservano differenze fra membri della nostra specie, rappresentano circa lo 0,1 % dell'intero
genoma dando conto della variabilità che c'è nella specie umana.73
Grazie agli studi più recenti, oggi sappiamo anche che, oltre alla sequenza di lettere di un
determinato gene, fra una persona e l'altra può variare anche il numero di copie del gene stesso:
si tratta di varianti quantitative, chiamate Copy Number Variations (CNVS), che nascono
rocchetti proteici attorno ai quali è avvolta la doppia elica di Dna, per poter essere impacchettata all’interno
del nucleo delle cellule. Se tutto il Dna umano fosse srotolato e disteso, infatti, raggiungerebbe una lunghezza
di due metri. Questi rocchetti, formati da proteine chiamate istoni, sono come degli interruttori che, a seconda
del tipo di cellula, possono determinare se e quando accendere o spegnere certi geni. “Lo studio degli
epigenomi di tessuti umani sani e malati – si legge in un editoriale di Nature – può fornire informazioni
cruciali per collegare le variazioni genetiche alle malattie. Affrontare le malattie basandosi solo sulle
informazioni fornite dal genoma è stato, infatti, finora come lavorare con una mano legata dietro la schiena.
Nel suo insieme – conclude Nature – questo programma di ricerca dimostra quanto l’epigenoma di una cellula
sia complesso e splendidamente arrangiato. Proprio come una sinfonia di Beethoven”. »
70 Nel 2005 il progetto HapMap ha confrontato il DNA di molti donatori di diversa origine etnica e geografica:
ne è risultata una vera e propria “mappa di SNIP”, HapMap, che è considerata la più grande raccolta di
varianti genetiche indviduali (per approfondimenti si veda http://www.hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/)
71 Per questa spiegazione, si vedano Vincenza Colonna, Guido Barbujani, Quattro domande a cui la genetica può rispondere, in Carlo Casonato, Cinzia Pichiocchi, Paolo Veronesi (a cura di), I dati genetici nel biodiritto.
Forum di Biodiritto 2009, a pag. 16
72 Sempre Vincenza Colonna e Guido Barbujani, in Quattro domande a cui la genetica può rispondere, op. cit.,
scrivono «[...] la differenza potrebbe essere dovuta alla presenza / assenza (in termini tecnici, inserzione /
delezione) di un segmento di DNA nei due individui, oppure a una corta sequenza di DNA, da due a qualche
centinaio di basi, che si ripete nei due genomi un numero diverso di volte» (a pag. 16)
73 Vincenza Colonna e Guido Barbujani, op. cit.
L'OGGETTO DI STUDIO
33
durante la duplicazione dei pezzi di DNA, causando delle differenze nel numero dei geni.74
Vi è poi un terzo fattore che determina la variabilità genetica individuale: l'epigenoma (la
scienza che se ne è occupa è l'epigenetica), un insieme di meccanismi complessi in grado di
influenzare e coordinare l'attività dei geni senza però modificare la sequenza delle lettere del
DNA; rispetto ai due meccanismi precedenti, quelli epigenetici sono tuttavia mutabili e
reversibili, che variano in momenti diversi.75
La mappatura del genoma ha anche confermato che i geni rappresentano una minima parte del
DNA (meno del 5%), mentre la maggioranza del genoma non ha alcuna funzione codificante
per nessuna proteina: si tratta di un “DNA muto”76
, la cui funzione è ancora oggi sconosciuta.
Per lunghi anni la funzione di questo tipo di DNA è rimasta totalmente ignota, tanto da essere
inopportunamente soprannominato “junk DNA” (DNA spazzatura), oggi invece sappiamo che
il DNA spazzatura è ciò che determina l'organizzazione e la complessità del genoma.
Nei primi anni del 2000 nasce una nuova tecnologia di sequenziamento: la Next Generation
Sequencing77
; oggi sono in corso vari progetti per la realizzazione di apparecchi che consentano
una sequenziazione completa veloce e soprattutto economica, si è addirittura ipotizzato che, fra
una decina di anni, sarà possibile effettuare un piccolo prelievo di sangue ai neonati, il loro
genoma verrà sequenziato interamente e tutte le informazioni inerenti inserite in una carta
identità / tesserino sanitario elettronici.78
Nel frattempo, mentre il costo del sequenziamento è
74 Per maggiori approfondimenti (anche per i non esperti) si veda
http://www.nigms.nih.gov/Education/Factsheet_GeneticVariation.htm
75 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit. scrive che l'opzione full genome è alle porte: quando si
saranno abbassati i costi e si perfezioneranno le tecniche di analisi dei meccanismi di SNIPS, CNVS ed
epigenetica, sarà possibile una lettura completa del DNA. «Le pagelle genomiche di domani non saranno
basate soltanto sulla sequenza completa del DNA, ma somiglieranno sempre di più a mappamondi
tridimensionali, nel senso che terranno conto della complessità del genoma, delle relazioni fra geni diversi e
dello stato epigenetico del DNA [...]» (a pag. 205)
76 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit.,: «Gran parte del DNA muto riempie gli spazi tra un gene e
l'altro. Se immaginassimo di sorvolare i nostri cromosomi con una piccola navicella, dall'alto vedremmo degli
immensi deserti, dove rare oasi di geni sono separate da lunghissime sequenze non codificanti. Curiosamente,
gran parte di questo deserto è formata da blocchi di corte sequenze di lettere ripetute centinaia e migliaia di
volte (i cosiddetti “elementi a tandem”), oppure da zone clonate, copiate e incollate da una parte all'altra del
genoma, i cosiddetti “trasposoni”.» (pag. 39)
77 Consente di sequenziare DNA “spezzettato” che, messo all'interno di sfere cave, produce una reazione
chimica la quale viene letta da un apposito software in maniera amplificata
78 Francis Collins, direttore dell'US National Institute of Health e già direttore dell'HGP ha scritto: «Sono
abbastanza sicuro […] che nei prossimi anni l'intero sequenziamento genico diventerà parte dello screening
neonatale […] È probabile che, in pochi decenni, la gente ripenserà alla nostra situazione attuale con un senso
di incredulità per il ridotto numero di condizioni che finora abbiamo sottoposto a screening» (Francis Collins,
The language of life: DNA and the Revolution in Personalized Medicine, HarperCollins Publishers (New
York) 2010, pag. 50)
Capitolo 2
34
ancora proibitivo, i ricercatori utilizzano gli arrays di DNA (gene chips)79
, minuscole
apparecchiature in grado di fare il genotipo di un milione di varianti di DNA simultaneamente.
Ciò permette di studiare la genetica comportamentale. Questi arrays sono disponibili sul
mercato dal 2000 e possono “genotipizzare” milioni di varianti, anche personalizzati: noti sono
il CardioChip (collegati con la funzione cardiovascolare) e l'ImmunoChip (per le disfunzioni
immunologiche).80
Nel marzo del 2014 Craig Venter ha annunciato che la sua ultima impresa prevede
l'investimento di 70 milioni di dollari per fondare una nuova società, la Human Longevity Inc.
(HLI), che acquisterà macchinari avanzatissimi di sequenziamento genico per arrivare alla
mappatura di 100mila genomi all'anno: con questo approccio ai “big data” genetici Venter è
sicuro che sarà possibile chiarire i misteri sulla vita, la morte e soprattutto la longevità degli
esseri umani.81
In realtà sono già in atto degli esperimenti, basati sulla cd. parabiosi, con i quali
sta dimostrando che esiste una proteina, la GDF 11, che si trova nei globuli bianchi e decresce
con l'età, e, se iniettata in un corpo anziano, lo fa ringiovanire.82
79 «Un microarray di DNA (noto anche come gene chip, chip DNA, biochip o matrici ad alta densità) è un
insieme di microscopiche sonde di DNA attaccate ad una superficie solida (vetro, plastica o chip di silicio) che
formano una matrice (array). Gli arrays permettono di esaminare simultaneamente la presenza di moltissimi
genio all'interno di un campione di DNA, spesso rappresentativo dell'intero genoma di un organismo»
(Kathrin Asbury, Robert Plomin, G come geni. L'impatto della genetica sull'apprendimento, Raffaello Cortina
Editore (Milano) 2015, nota a pag. 18)
80 Kathrin Asbury e Robert Plomin, G come geni., op. cit., sostengono che con il tempo avremo anche un
LearningChip: un predittore genetico delle differenze ereditarie fra i bambini in relazione alle capacità
cognitive ed ai risultati scolastici
81 Lilian Anekwe, Grazie alla scienza arriveremo all'età di 100 anni e oltre, articolo su Science, luglio 2014,
riporta un'intervista posta a Craig Venter, il quale afferma: «Grazie al nostro lavoro, sarà possibile valutare
meglio la speranza di vita dell'uomo. Ma se tutto questo servisse soltanto a conoscere la sequenza genomica,
non sprecherei né il tempo né il mio denaro. L'obiettivo è invece quello di studiare nei dettagli la nostra
predisposizione a vivere in salute o ammalarci […] poter rispondere alla domanda che tutti ci facciamo: che
peso ha l'eredità genetica, e che peso, invece, l'influenza ambientale?» Grazie a questi big data sarà quindi
possibile trovare i geni della longevità
82 Da un articolo de Il Corriere della Sera, Nel sangue l’elisir dell’eterna giovinezza: esperimento sui topi, 6
maggio 2014: «Tre differenti studi, pubblicati su Nature Medicine (due portati avanti ad Harvard e uno nato
dalla collaborazione tra la University of California, San Francisco e la Stanford University), hanno dimostrato i
benefici della circolazione di sangue giovane nell’organismo di individui anziani. Per il momento si parla di
topi, ma i risultati degli esperimenti sono stati salutati con grande entusiasmo da gran parte della comunità
scientifica americana.
Il primo studio. Nel corso della prima delle tre sperimentazioni un team composto dai ricercatori della UCSF
e di Stanford, guidati rispettivamente da Saul Villeda e Tony Wiss-Coray, ha chirurgicamente connesso il
sistema circolatorio di un topo vecchio a quello di uno giovane, congiungendo i due animali a livello
addominale per quattro settimane. Grazie a questa tecnica, detta parabiosi, si può valutare l’effetto di un
organismo su un altro. Gli studiosi americani hanno rilevato che con il passare dei giorni dai neuroni
dell’ippocampo (l’area del cervello cruciale per la memoria) dei topi più anziani “germogliavano” nuove
connessioni. Nei ratti più vecchi inoltre si è assistito alla crescita della produzione di una particolare proteina
associata alla cosiddetta neuroplasticità, vale a dire la capacità del cervello di riorganizzarsi dopo un’esperienza.
Dopo il raggiungimento di questi risultati e dopo avere separato i topi, i ricercatori hanno provato a iniettare il
L'OGGETTO DI STUDIO
35
Recente è una nuova tecnica di biotecnologia che permette di rimuovere o aggiungere
qualunque gene dal Dna di qualsiasi organismo: l'acronimo del metodo è Crispr, o “Clustered
regularly interspaced shortpalindromic repeats”; fondamentalmente si tratta di un sistema che
consente di “sminuzzare” il genoma dei virus, consentendo così di eliminare singoli geni ed
eventualmente sostituirli con altri. «Le finalità sono tutte quelle che si possono immaginare:
curare malattie genetiche, ricreare negli animali in laboratorio malattie simili a quelle umane
per studiarne la terapia, aggiustare i difetti delle staminali, curare l'Hiv, educare le cellule di un
sistema immunitario ad attaccare un tumore, [...]»83
plasma sanguigno degli individui più giovani in quelli più anziani. Anche in questo caso si sono ottenuti effetti
benefici sulle capacità mnemoniche dei roditori.
Il secondo studio. Nei laboratori di Harvard si è invece tentato di valutare come la parabiosi o l’iniezione di
una particolare proteina (GDF11) estratta dal plasma sanguigno dei topi più giovani agiscano sulla muscolatura
scheletrica. Anche in questo caso i risultati dei test, guidati da Amy J. Wagers, sono stati decisamente positivi:
il Dna delle cellule staminali dei muscoli si è rigenerato, consentendo agli animali di rientrare in possesso di un
cuore e una tonicità muscolare giovanili, in grado di fornire loro una maggiore resistenza alla fatica. Inoltre,
sempre tra i “vecchietti”, è stata riscontrata la crescita di nuove cellule epatiche. Il rovescio della medaglia è
dato dall’invecchiamento precoce delle cavie giovani che hanno visto un sensibile rallentamento della capacità
di differenziazione delle proprie cellule staminali.
Il terzo studio. [Esplora il significato del termine: Nel secondo studio portato avanti ad Harvard, sotto la
supervisione di Lida Katsimpardi, utilizzando entrambe le tecniche di quello precedente ci si è invece
interessati a una particolare area cerebrale (la zona subventricolare) strettamente correlata alla percezione degli
odori. Il sangue giovane ha migliorato la circolazione nell’area in esame, consentendo la produzione di nuove
cellule nervose che una volta migrate verso il bulbo olfattivo dei roditori ha consentito loro di recuperare la
sensibilità olfattiva normalmente compromessa dall’invecchiamento. Ma il risultato che ha suscitato maggiore
soddisfazione nei ricercatori di Harvard è stato quello di avere osservato il miglioramento della circolazione
non solo a livello della zona subventricolare, ma in tutto il cervello.] Nel secondo studio portato avanti ad
Harvard, sotto la supervisione di Lida Katsimpardi, utilizzando entrambe le tecniche di quello precedente ci si
è invece interessati a una particolare area cerebrale (la zona subventricolare) strettamente correlata alla
percezione degli odori. Il sangue giovane ha migliorato la circolazione nell’area in esame, consentendo la
produzione di nuove cellule nervose che una volta migrate verso il bulbo olfattivo dei roditori ha consentito
loro di recuperare la sensibilità olfattiva normalmente compromessa dall’invecchiamento. Ma il risultato che
ha suscitato maggiore soddisfazione nei ricercatori di Harvard è stato quello di avere osservato il
miglioramento della circolazione non solo a livello della zona subventricolare, ma in tutto il cervello.
Se da un lato la comunità scientifica ha espresso interesse e ha dichiarato la volontà di approfondire i temi dei
tre studi, dall’altro c’è stato chi, come nel caso di Irina M. Conboy (professore di bio-ingegneria della
University of California, Berkeley) ha sottolineato i pericoli connessi al “risveglio” delle cellule staminali negli
esseri viventi: «il rischio è quello di una crescita incontrollata, ha dichiarato la ricercatrice americana, e di un
conseguente sensibile aumento dell’incidenza di tumori». »
83 Dna: la sfida degli ingegeneri, articolo de La Repubblica, 20 aprile 2015. Molti studiosi temono ovviamente la
deriva verso l'eugenetica: «Con Crispr sarebbe più facile anche selezionare e modificare embrioni umani
ottenuti con la fecondazione in vitro per introdurvi le caratteristiche desiderate, dalla bellezza alla forza.
Questa sorta di “chirurgia estetica del Dna”, agendo sul patrimonio genetico, sarebbe destinata a perpetuarsi
lungo le generazioni, distorcendo per sempre l'eredità della nostra specie. […] c'è bisogno di stabilire regole
chiare sul suo uso nelle linee germinali dell'uomo. Molti paesi europei hanno ratificato la convenzione per la
protezione della dignità umana che vieta la manipolazione del genoma di spermatozoi e cellule uovo per scopi
non medici». Negli Usa questi interventi non sono proibiti, anche se richiedono un permesso da parte della
Food and Drug Administration. Ma è soprattutto in Asia che la legislazione è carente. Per Roberto Chiarle,
che lavora ad Harvard e al Children's Hospital di Boston, la nuova tecnica «è come con la bomba atomica. Se
sono in pochi ad averla può essere controllata. Ma quando ognuno può avere la sua, diventa difficile
arginarla». Il ricercatore italiano spiega con i numeri perché Crispr è così accessibile: «Con i metodi precedenti
bisognava effettuare migliaia di tentativi prima di ottenere il cambiamento voluto nel Dna. L'investimento di
Capitolo 2
36
Oramai il progresso genetico è inarrestabile.84
Quali saranno le conseguenze etico–giuridiche?
La ricerca di tutti i geni del genoma umano suscita infatti innumerevoli problemi etici.
Il progetto Genoma Umano ha sollevato molte preoccupazioni: il timore che i suoi risultati
possano condurre non solo alla discriminazione di gruppi di individui, ma anche alla loro
stigmatizzazione; l'eventualità che, per motivi commerciali o richieste di brevetti, non si possa
accedere liberamente a informazioni risultanti da nuove scoperte compiute dalla comunità
scientifica; la riduzione dell'essere umano alle sue sequenze di DNA, con attribuzione di
problemi sociali, e di altri problemi specifici dell'uomo, a cause genetiche; l'annullamento del
rispetto per i valori, le tradizioni e l'integrità delle popolazioni, delle famiglie e degli individui;
un impegno della comunità scientifica inadeguato a pianificare e a condurre la ricerca genetica
secondo protocolli e strategie aperti al pubblico.
L'Organizzazione del Genoma Umano (HUGO) ha fornito criteri guida e procedure, allo
scopo di rendere ingiustificate tali preoccupazioni e di assicurare il raggiungimento di alcuni
standard etici. Essa ha posto alla base delle proprie raccomandazioni i seguenti quattro principi:
1) il riconoscimento che il genoma umano è parte di un "patrimonio" comune all'umanità intera.
2) L'adesione alle norme internazionali sui diritti dell'uomo.
3) Il rispetto per i valori, le tradizioni, la cultura e l'integrità di chi è soggetto di ricerche
genetiche.
4) L'accettazione e la rivendicazione dei principi della dignità umana e della libertà.
Tali principi, in parte sviluppati anche nel documento "Progetto Genoma" del Comitato
tempo, personale e denaro limitava questo tipo di ingegneria genetica ai laboratori di élite. Ora bastano 4 o 5
tentativi per ottenere la modifica voluta». Crispr colpisce con precisione estrema il gene che si vuole
modificare. Ma, prosegue Chiarle, «a volte sbaglia e modifica anche geni che non c'entrano niente. Questi
errori sono imprevedibili». Il 12 e il 19 marzo due gruppi di scienziati hanno chiesto di porre un limite alle
loro stesse ricerche con due appelli su Nature e Science. «Crispr è una tecnica troppo flessibile e semplice.
Serve una discussione sulle sue implicazioni etiche» spiega Jennifer Doudna, la scienziata di Berkeley
coinventrice del metodo, sul quale si scontrano almeno tre brevetti. "Non si dovrà tentare di modificare la linea
germinale degli uomini" si legge nell'appello di Science. «Gli uomini non sono animali di laboratorio» aveva
aggiunto Edward Lanphier, presidente di una biotech californiana e primo firmatario su Nature. La richiesta di
moratoria ha un precedente: nel 1975 gli scienziati che iniziavano a intervenire sul Dna si riunirono ad
Asilomar, in California, per invitare alla prudenza. Fra gli organizzatori c'era Paul Berg, Nobel per la chimica
nel 1980, oggi fra i firmatari su Science insieme a un altro Nobel, David Baltimore. «L'eugenetica - spiega - è
un rischio perché l'umanità ha bisogno di diversità genetica e il metodo di procreazione tradizionale è il
migliore per garantirla. Vogliamo impedire ogni tentativo prematuro e sconsiderato di alterare la linea
germinale dell'uomo»
84 Nel 2014 è stato immesso sul commercio europeo il primo farmaco per terapia genica (il primo che abbia mai
ricevuto l'autorità sul mercato): l'Alipogene Tiparvovec, per curare i pazienti che soffrono di lipasi lipoproteica
(LPL) (fonte: http://www.wired.it, 10 novembre 2014)
L'OGGETTO DI STUDIO
37
Nazionale di Bioetica (1994)85
, fanno parte integrante della Dichiarazione universale sul
Genoma Umano e sui diritti dell'uomo adottata dall'UNESCO nel novembre 1997, nella quale
alla dizione "patrimonio comune" viene attribuito un valore "simbolico".
2.3 Dati genetici ed informazione genetica: ragioni di specificità rispetto ai dati
sanitari
Fra le possibili definizioni di dato genetico si consideri in primo luogo quella elaborata dalla
Raccomandazione R(97)5 del Consiglio d'Europa86
che qualifica i dati genetici come «data, of
whatever type, concerning the hereditary characteristics of an individual or concerning the
pattern of inheritance of such characteristics within a related group of individuals»87
.
La Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani (adottata dall'UNESCO nel 2003),
definisce i dati genetici (umani) come «informazioni sulle caratteristiche ereditarie degli
individui ottenute dall'analisi degli acidi nucleici o da altre analisi scientifiche»88
.
A livello nazionale, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella recente
Autorizzazione al Trattamento dei Dati Genetici, afferma che per dato genetico si deve
intendere «il risultato di test genetici o di ogni altra informazione che, indipendentemente dalla
tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un
gruppo di persone legate da vincoli di parentela»89
.
I risultati dei test genetici sono quindi dati genetici individuali, che sono oggetto del seguente
studio. Possono distinguersi due fondamentali accezioni del termine genetico90
: in base alla
prima, il discrimine sarebbe determinato dall'origine dell'informazione, che è il test genetico
(considerato nella sua attitudine a fornire informazioni sulla costituzione psicofisica
dell'individuo e capace di costituire gli elementi identificativi della persona)91
; in base alla
85 Comitato Nazionale di Bioetica, Progetto Genoma, 18 marzo 1994, reperibile sul sito
http://www.governo.it/bioetica/testi/180394.html
86 Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(97)5, Reccomendation on the protection of Medical Data,
adottata il 13 febbraio 1997
87 R(97)5 Punto 1
88 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici, art. 2, in L'UNESCO e la bioetica. I testi fondamentali, disponibile su web.ceu.hu/celab/unesco_ita/pdf
89 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, 12 dicembre
2013, disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1683067, art. 1 lett. a)
90 Stefanini Elisa, Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo, Cedam ed.
(Padova), 2008
91 Erica Palmerini, Informazione genetica e tutela della persona. Implicazioni giuridiche delle analisi genetiche,
Ets ed. (Pisa), 2004, scrive: «Vi sono infatti parti del genoma cd. non codificanti, ossia non coinvolte nella
Capitolo 2
38
seconda, invece, il dato genetico si connoterebbe per il contenuto, comprendente tutte le
informazioni genetiche relative a quel soggetto (quindi le informazioni sulla sua storia familiare,
le sue caratteristiche ereditarie) acquisibili non solo effettuando un test ma anche osservando i
comportamenti o svolgendo semplici analisi mediche. Si tratta perciò di due definizioni molto
diverse, una più ristretta, l'altra più ampia, variabile è quindi la portata informativa del dato
genetico stesso, che muta a seconda dell'uso e delle finalità. Non vi è dubbio che entrambe le
opzioni presentano profili problematici: una legge che si applichi esclusivamente alla
circolazione di informazioni derivanti da un test genetico sarebbe troppo debole, e lascerebbe
molti vuoti giuridici da colmare; una legge che abbracciasse la definizione più ampia, sarebbe
tuttavia eccessivamente protettiva. Perciò, se i dati genetici dotati di un potere di identificazione
possono essere ascritti al genus dei dati personali, la capacità di trasmettere informazioni sullo
stato di salute della persona che l'altra tipologia possiede ne giustifica l'inclusione nella categoria
dei dati di natura sensibile.92
Indipendentemente dalla definizione di dato genetico prescelta, si possono tuttavia individuare
le sue caratteristiche peculiari rispetto alla generalità dei dati sanitari.
I dati genetici sono immutabili ed immodificabili, in quanto patrimonio di ogni singolo
individuo sin dalla nascita; inoltre, nella misura in cui il profilo genetico può rappresentare una
base di discriminazione in vari ambiti sociali, tali dati hanno un contenuto predittivo93
ed un
potenziale effetto stigmatizzante (si pensi alle c.d. “discriminazioni genetiche”, di cui se ne
parlerà successivamente); infine, sono, almeno parzialmente, comuni tra gli appartenenti al
medesimo gruppo familiare.
sintetizzazione di una proteina, che riflettono l'unicità biologica d ogni individuo. Si tratta di sequenze
nucleotidiche ripetute un gran numero di volte, la cui distribuzione sui cromosomi permette di distinguere con
assoluta certezza un individuo da un altro. La loro analisi consente altresì l'attribuzione di tracce biologiche a
un determinato soggetto con un grado di probabilità assai elevato. L'individuazione che risulta dall'impiego di
questo metodo di analisi coniuga certezza e stabilità e resta valida indipendentemente dal tipo di tessuto [...]
L'attitudine delle caratteristiche genetiche a identificare con estrema precisione la persona può essere sfruttata
in diversi modi: al fine di designare o confermare l'identità di un soggetto all'interno di un gruppo dato; di
stabilire, attraverso il confronto fra diversi campioni di DNA, la loro appartenenza alla medesima persona;
oppure, tramite l'analisi comparativa delle sequenze di DNA di individui presumibilmente legati da vincoli di
familiarità, di affermare o di escludere l'esistenza di tale vincolo» (pagg. 18 - 19)
92 Come definiti dall'art. 4, comma I, lett. d) del Codice in materia di Protezione dei Dati personali (si veda
sempre Erica Palmerini, Informazione genetica e tutela della persona. Implicazioni giuridiche delle analisi genetiche, op. cit.) Ne consegue che non tutte le informazioni genetiche si collocano all'interno dei dati sanitari
e non godono quindi di tutte le protezioni previste per i dati sensibili, ad esempio, nel caso delle impronte
genetiche, utilizzate in ambito forense per fini identificativi: da esse non è possibile estrapolare informazioni
circa lo stato di salute del soggetto cui appartengono, e perciò non può essere riservato loro lo status di dati
sanitari
93 La parola predittività ha un significato molto preciso, ed attiene alla capacità dei dati genetici di predire (in
maniera ipotetica) la mera predisposizione a determinate patologie: se ne parlerà in seguito
L'OGGETTO DI STUDIO
39
La dottrina più attenta è giunta ad affermare che il carattere permanente delle informazioni
genetiche è da individuarsi nel fatto che queste assumono un «valore costitutivo della sfera
privata ben più forte di ogni altra categoria di informazioni personali»94
. Come ha sottolineato
più volte Rodotà, autorità indiscussa in materia, «la particolare rilevanza delle informazioni
genetiche deriva dal loro carattere strutturale e permanente. Più precisamente, il patrimonio
genetico è definito ed inalterabile per l'intero arco della vita biologica di un individuo: coglie il
soggetto nella sua unicità e lo pone in relazione inequivoca con altri soggetti, è il tramite
biologico diretto tra le generazioni e, come tale, immortale, mentre tutti gli altri caratteri
biologici, appartenendo alla linea somatica, muoiono con l'individuo. Ciò spiega il carattere
centrale da essi assunto nel quadro delle informazioni personali»95
.
Viene messo in luce, in modo particolare, che i dati genetici, a differenza degli altri dati
personali, sono strutturalmente condivisi,96
e cioè permanenti e trasmissibili, il che comporta
alcune conseguenze importanti relative ad almeno tre questioni.
La prima questione concerne il fatto che i dati genetici fanno riferimento non solo ad un
soggetto singolo, ma ad un gruppo di riferimento (sono quindi dati strutturalmente condivisi
con altri soggetti, per cui sono in grado di definire contemporaneamente l'individuo sia nella
sua individualità che nei suoi legami con i consanguinei)97
. Ne è ben consapevole il legislatore,
come appare ad esempio nel punto n. 3 delle Linee Guida per le Attività di Genetica Medica:
«I test genetici presentano alcune peculiarità, in quanto i risultati coinvolgono l'identità biologica
non solo della singola persona, ma anche della sua famiglia (ascendenti e discendenti)»98
Strettamente legata alla prima, è la seconda questione: il gruppo di riferimento è la famiglia
biologica, che non coincide con la famiglia giuridica (non vi appartengono, ad esempio, il
coniuge o i genitori adottivi, ma ne fanno parte i donatori di gameti nel caso di fecondazione
94 O. Pellegrini, Trattamento di dati personali in ambito sanitario. Dati genetici, in Francesco Maria Cirillo (a
cura di), Il Codice sulla protezione dei dati personali, Giuffrè ed. (Milano), 2004
95 Stefano Rodotà, Le informazioni genetiche, in Società dell'informazione. Tutela della riservatezza. Atti del Convegno (Stresa, 16 – 17 maggio 1997), Giuffrè ed. (Milano), a pag. 73
96 Sempre Stefano Rodotà, Le informazioni genetiche, op. cit., descrive un ulteriore connotato tipico delle
informazioni genetiche: una «condivisione strutturale» delle caratteristiche genetiche tra membri di una stessa
famiglia ed una «condivisione sociale» delle informazioni tra soggetti uniti da vincoli sociali ed affettivi (ad
esempio nel caso di una coppia che si trova dinanzi a certe scelte procreative
97 Lorenzo Chieffi, Analisi genetica e tutela della riservatezza. Il bilanciamento fra diritto di conoscere e quello di
ignorare le proprie informazioni biologiche in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it; si rinvia inoltre
anche a Elisa Stefanini, Dati genetici condivisi: una nuova frontiera per la privacy, in Dir. pubbl. comp. europ.,
2008, pagg. 1223 e ss.
98 Linee Guida per le Attività di Genetica Medica, allegato dell'Accordo del 15 luglio 2004 tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 23
settembre 2004, n. 224
Capitolo 2
40
assistita o la donna che chiede di rimanere anonima dopo il parto).
La terza questione è quella concernente i diritti dei diversi soggetti appartenenti al gruppo di
riferimento. Si tratta, a titolo esemplificativo, del diritto di accedere alle informazioni di altri
appartenenti al gruppo, del diritto alla privacy, delle modalità di esercizio di tali diritti, dei
poteri di utilizzazione e circolazione dei dati del gruppo.
Le peculiarità dei dati genetici, sia dal punto di vista delle caratteristiche strutturali, sia dal punto
di vista giuridico che la loro disponibilità comporta, hanno indotto parte della dottrina,
soprattutto americana, ad elaborare la teoria del “genetic exceptionalism”99
: i sostenitori di
questa tesi riconducono l'eccezionalità genetica all'immutabilità dell'informazione (genetica) in
essa contenuta, tanto da meritare (come già sottolineato nei paragrafi precedenti) una disciplina
“personalizzata” e specifica.
Questo ha portato alla teoria del determinismo genetico, ovvero la convinzione, assai diffusa,
che il destino dell'uomo sia scritto nei suoi geni.
Già nel 2000 la Human Genetic Commission (HGC) aveva evidenziato le motivazioni per
ritenere “eccezionale” il dato genetico:
«- la peculiare natura delle informazioni genetiche, alcune delle quali permettono di identificare
una persona e di confermare, o negare o rivelare un legame familiare;
- la possibilità di ottenere informazioni genetiche da quantitativi molto piccoli di materiale
biologico (pelle, saliva, sangue, capelli ed altro), che in lacune circostanze è possibile ottenere
senza il consenso del soggetto;
- il potere predittivo di alcune informazioni genetiche;
- la possibilità che l'informazione genetica sia utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali era
stata originariamente raccolta;
- la rilevanza che l'informazione genetica può avere per varie persone, tra cui: parenti,
compagnie di assicurazione, datori di lavoro;
- l'importanza che alcuni test genetici potrebbero avere per individuare suscettibilità a malattie
rare ed efficacia di trattamenti terapeutici;
99 L'espressione è comunemente attribuita a Thomas H. Murray, Genetic exceptionalism and “Future Diaries”:
different from other Medical Information? In M. Rothstein (ed.), Genetic secrets: protecting Privacy and confidentiality in the Genetic Era (New Haven), 1997. In realtà la formula “genetic exceptionalism” nasce dalla
trasposizione di un neologismo “exceptionalism” coniato per la prima volta da un medico, il Dr. Bayer, in
materia di HIV, per descrivere l'eccezionalità che costituiva tale malattia (con le conseguenti poltiche
d'intervento speciali che richiedeva): Ronald Bayer, Public Health Policy and the AIDS Epidemic: an end to HIV Exceptionalism?, in New England Journal of Medicine, 1991, 324, pagg. 1500 - 1504
L'OGGETTO DI STUDIO
41
- la stabilità del DNA, che può essere estratto da campioni in banche biologiche, ma anche da
reperti archeologici a distanza di lungo tempo»100
.
Nel 2004, una Commissione Europea, formata da un gruppo di esperti che ha fornito 25
raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, legali e sociali dei test genetici 101
suggerisce
di evitare il conferimento di eccezionalità al dato genetico, e di trattarlo alla stregua di un
qualsiasi dato sensibile; il Garante per la Protezione dei Dati Personali, invece, emanando la
recente Autorizzazione al trattamento dei dati genetici102
, ha di fatto previsto, per questi dati,
misure specifiche e più stringenti rispetto a quelle adottate per gli altri tipi di dati biologici.103
In realtà, come si approfondirà più avanti nel seguente lavoro, l'idea che i dati genetici siano
così particolari ed eccezionali, rischia di inculcare nelle coscienze sociali un'idea “lombrosiana”
della società, che potrebbe condurre ad una vera e propria “genetizzazione” della vita.
2.4 Test genetico: definizione e classificazioni
Il termine “test genetico” è stato utilizzato in diverse situazioni, assumendo quindi significati
molto diversi.
Secondo una definizione accreditata, «i test genetici consistono nell'analisi di un gene, di un
prodotto o di una sua funzione, dei cromosomi o di altro DNA, per identificare o escludere
una modificazione che può associarsi ad una malattia genetica»104
.
Nelle 25 Raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, legali e sociali dei test genetici, è
100 Human Genetic Commission, Inside information. Balancing interests in the use of personal genetic data,
HGC (London), 2000, http://www.hcg.gov.uk/client/document.asp?docid=19
101 European Commision Expert Group (2004), 25 Reccomendation on the Ethical, Legal and Social
implications of Genetic Testing, 25 Raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, in http://www.eu/reserarch/conferences/2004/genetic/pdf/reccomendations_it.pdf. Il
congresso ebbe luogo il 6 ed il 7 maggio 2004: le due giornate sono state dedicate alla lettura ed alla
discussione di 25 Raccomandazioni elaborate e proposte da un gruppo di lavoro multidisciplinare che per un
anno ha lavorato alla loro stesura. Esse sono organizzate rispettivamente in tre grandi capitoli dedicati
rispettivamente all'analisi del contesto generale, all'implementazione dei test genetici nei sistemi sanitari ed ai
test genetici come strumento di ricerca: non si limitano ad enunciare un “codice di buona condotta” per i vari
settori coinvolti, ma, in alcuni casi, hanno lo scopo di indicare un vero e proprio piano d'azione per
implementare l'utilizzo dei test. Vi si trovano tabelle (le quali elencano i vari test e screening genetici disponibili
e le diverse caratteristiche), definizioni, raccolte e classificazioni dei dati genetici.
102 Autorizzazione Generale al Trattamento dei Dati Genetici, n. 8 / 2014, reperibile sul sito
http://www.garanteprivacy.it, doc web n. 3632835
103 Ad esempio, rispetto a quanto previsto nel Codice Generale per la Protezione dei Dati personali (d.lgs.
196/2003, ma di questo se ne discuterà nei capitoli successivi di tale lavoro)
104 Peter S. Harper, What do we mean by Genetic Testing? In Journal Med. Genet, 1997, 34, pagg. 749 – 757
Capitolo 2
42
stata proposta la seguente definizione: «ogni test che produce un dato genetico»105
.
Poiché i test genetici non analizzano necessariamente solo le condizioni patologiche, la Human
Genetic Commission britannica ha definito, nel 2009, tali test come «le analisi rivolte ad
individuare la presenza, l'assenza o la mutazione di un particolare gene, di un cromosoma, di
un prodotto di un gene o di un metabolita, che sono indicative di una specifica modificazione
genetica»106
.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella revisione 2014 dell'Autorizzazione al
trattamento dei dati genetici107
, all'articolo 1, lettera c), definisce un «test genetico l'analisi a
scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del DNA o di
un cromosoma, volta ad effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un
individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una
mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non affetto
(test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a
sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità)». Nello stesso articolo
definisce altre tipologie di test genetici, qui di seguito riassunti e sintetizzati.108
105 European Commision Expert Group (2004), 25 Reccomendation on the Ethical, Legal and Social implications
of Genetic Testing, op. cit.
106 Human Genetic Commission, A common framework of principles for direct – to – consumer genetic testing
services. Principles and consultation questions, in http://www.hcg.gov.uk/
UploadDocs/Contents/Documents/Principles_20consultation_20final.pdf
107 Reperibile sul sito http://www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 3632835
108 In realtà, (secondo uno studio di Stefania Boccia, Benedetto Simone, Maria Rosaria Gualano, Antonella
Agodi, Domenico Coviello, Francesca Dagna Bricarelli, Bruno Dallapiccola, Emilio Di Maria, Maurizio
Genuardi, Walter Ricciardi (a cura di), La Genomica in Sanità Pubblica. Sintesi delle evidenze e delle
conoscenze disponibili sull'utilizzo della genomica a fini di prevenzione, in GENISAP Network,
http://www.istituti.unicatt.it/igiene_1820.html, alle pagg. 12 -13-14) nonostante non ci siano fonti ufficiali,pare
che, oltre ai test genetici, siano molto diffusi anche i test genomici: attualmente, si ribadisce, non esiste una
fonte scientifica che definisca precisamente tali test e cosa li differenzia da quelli genetici, sarà certamente
necessario fare chiarezza fra le due definizioni. Il National Institute of Health definisce la genomica come lo
studio dell'intero genoma di un organismo nel quale la genetica si riferisce invece a quel particolare gene (si
veda NIH, http://www.genome.gov); inoltre, lo studio del genoma comprende le interazioni fra diversi geni: i
test genomici perciò analizzano diverse componenti del genoma e le loro interazioni per determinare la
probabilità individuale di insorgenza di una malattia.
Va comunque precisato che «la Genetica ha come obiettivo lo studio scientifico dell'ereditarietà e dei geni che
costituiscono la base fisica, biologica e concettuale dell'ereditarietà e lo studio delle malattie monogeniche
(ereditate secondo le leggi di Mendel) […], mentre la Genomica è lo studio scientifico di un genoma o di
genomi […] Un Genoma è l'intera sequenza di DNA contenente l'informazione genetica di un gamete, di un
individuo, di una popolazione, o di una specie» ( così Huntington F. Willard, Geoffrey S. Ginsburg, Genomic and Personalized Medicine, Academy Press (Londra), 2009, pag. 5). Perciò la Genetica studia i geni che
causano le malattie (test genetici), la Genomica studia i geni che in realtà solo in parte provocano malattie, in
quanto ci sono anche i singoli polimorfismi, gli stili di vita, gli influssi ambientali, ed altro.
La Human Genetic Commission nel 2009 ha stilato la seguente classificazione (The UK Human Genetic
Commission, A common Framework of Principles for direct – to consumer genetic testing services 2009
(disponibile su
http://www.hcg.gov.uk/UploadDocs/Contents/Documents/Principles_20consultation_20final.pdf)):
L'OGGETTO DI STUDIO
43
Tipologie dei test genetici
A livello nazionale109
ed internazionale110
i test genetici sono unanimemente classificati in base
alle loro finalità:
- test diagnostici, finalizzati ad effettuare una diagnosi, a confermare, in una persona affetta, un
sospetto clinico, a sotto–classificare una malattia o a definirne la storia naturale. Tali test
comprendono: i test fenotipici (identificano le modalità con le quali il genotipo condiziona il
fenotipo) ed i test di screening prenatale diagnostici (eseguiti durante la vita prenatale);
- test presintomatici, si eseguono sulle persone non affette che appartengono a famiglie nelle
quali si trasmette una malattia ad insorgenza tardiva (ad esempio la Corea di Huntington);
l'identificazione di una mutazione stabilisce che quella persona svilupperà la malattia. Fra i test
presintomatici vi ritroviamo anche i test di screening prenatale presintomatici;
- test di identificazione dei portatori sani, finalizzati ad individuare mutazioni comuni in specifici
gruppi etnici, attraverso screening di popolazione (anche in età neonatale), oppure a svolgere
indagini usi familiari a rischio di soggetti affetti da patologie genetiche in cui sia(no) stata(e)
individuata(e) la(e) mutazione(i) causale(i);
- test predittivi o di suscettibilità, effettuati per verificare la presenza di una suscettibilità nei
confronti di una malattia complessa e comune (le cd. malattie multifattoriali che originano
dall'interazione geni – ambiente), diversa da quella media di popolazione, individuano quindi i
genotipi che di per sé non causano la malattia, ma comportano un aumentato rischio di
svilupparla in seguito all'esposizione a fattori ambientali favorenti o alla presenza di altri fattori
genetici scatenanti. Fra questi test sono compresi: i test comportamentali e di orientamento sugli
- test sui comportamenti e stili di vita, finalizzati ad ottenere informazioni riguardanti le inclinazioni
comportamentali, le capacità (fisiche e/o cognitive), la risposta a determinate condizioni ambientali di una
persona;
- test nutrigenetici, finalizzati ad ottenere informazioni sul metabolismo individuale in riferimento agli alimenti;
- test fenotipici, finalizzati ad ottenere informazioni su come il fenotipo di un individuo sia condizionato dal
genotipo;
- rientrano in questa categoria anche i cd. test direct to consumer: test genetici on line disponibili direttamente
al consumatore senza una valida prescrizione medica (a proposito di questa tipologia di test se ne parlerà nei
capitoli successivi
109 Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, Linee guida per i Test Genetici, 1999 (disponibile
su: http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/linee_guida_test_genetici.pdf; Comitato Nazionale di
Bioetica, Orientamenti bioetici per i test genetici. Sintesi e Raccomandazioni, 1999 (disponibile su
http://www.governo.it/bioetica/testi/191199.html; Linee Guida per le attività di Genetica Medica, G.U. n. 224
del 23 settembre 2004 (disponibile su http://www.altalex.com/index.php?idnot=7526)
110 European Commision Expert Group (2004), 25 Reccomendation on the Ethical, Legal and Social implications of Genetic Testing, op. cit.; EUROGAPP PROJECT 1999 – 2000 – European Society of Human Genetics,
Public and Professional Policy Committee, 2000, Guidelines for provision of Genetic Services in Europe
(disponibile su http://www.eshg.org/home.0.html)
Capitolo 2
44
stili di vita (forniscono informazioni sulle tendenze comportamentali degli individui, le capacità
fisiche e cognitive, la risposta a certi stimoli), e i test di nutrigenetica (forniscono informazioni
sulle modalità con le quali una persona metabolizza i cibi;
- test per lo studio della variabilità individuale, finalizzati all'analisi di una serie di regioni
polimorfiche di DNA (cioè differenti fra gli individui), per definire un rapporto di
consanguineità o per attribuire una certa traccia biologica ad una determinata persona. Questi
test sono utili per verificare i rapporti di paternità e trovano molte applicazioni anche in ambito
forense. In questa categoria quindi ritroviamo: i test per la definizione dei rapporti di parentela,
i test ancestrali (stabiliscono i rapporti di una persona con i suoi antenati), i test di
identificazione genetica (determinano la probabilità con la quale un campione o una traccia di
DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga ad una determinata persona);
- test farmacogenetici, finalizzati all'identificazione di variazioni di sequenza nel DNA, in grado
di predire la risposta “individuale” ai farmaci, in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi
avversi;
- test genetici per finalità di ricerca scientifica e statistica.
Questa è una classificazione meramente orientativa: è difficile, infatti, “segmentizzare”
uniformemente le pratiche genetiche, in quanto alcuni test, ad esempio quelli eseguiti durante la
vita prenatale, possono essere sia diagnostici sia presintomatici, variano quindi a seconda della
situazione specifica in cui vengono eseguiti.
Dal momento che i dati genetici e le informazioni da essi veicolate sono così particolari, non vi
è dubbio che nel loro trattamento emergono molte questioni bioetiche.
Il Comitato Nazionale di Bioetica, in un parere del 1999, sostiene che «[...] A differenza di altri
esami di laboratorio, i test genetici presentano alcuni tratti che li rendono peculiari nel campo
delle indagini medico-cliniche. Infatti:
- i test genetici possono predire i rischi di future patologie; molto raramente però tali rischi
costituiscono certezza.
- La conferma della predizione di un test genetico non sempre può essere avvalorata da altri
segni clinici o strumentali indipendenti. In tal caso la predizione sarà confermata solo dalla
comparsa della malattia.
- I risultati spesso pongono la coppia di fronte ad opzioni che comportano scelte riproduttive e
includono la diagnosi prenatale, l'inseminazione eterologa, l'interruzione della gravidanza,
l'adozione. Tali opzioni possono essere in contrasto con i principi etici o la fede religiosa della
L'OGGETTO DI STUDIO
45
coppia.
- I risultati del test possono fornire informazioni genetiche riguardanti il futuro stato di salute di
parenti prossimi di chi si sottopone al test, indipendentemente dal loro stato di salute attuale.
- Per molte malattie genetiche non vi sono terapie efficaci e risolutive, ma solo cure palliative o
di contenimento, in grado di alleviare alcune complicanze.
- I soggetti che, senza esserne affetti, vengono identificati come a rischio per determinate
malattie, possono andare incontro a stress psicologici, subire discriminazioni, incontrare
difficoltà nella vita di relazione, nell'accesso al sistema sanitario, al sistema assicurativo, al
lavoro.
- Per la diagnosi e l'interpretazione dei test può essere discriminante l'appartenenza ad un dato
gruppo etnico.
- Il personale socio-sanitario con esperienze di consulenza genetica, ed il numero di laboratori
pubblici in grado di effettuarla, sono insufficienti.»111
In primo luogo è quindi la nozione stessa di responsabilità individuale che può vedere spostati i
propri confini: il rapido aumento di conoscenze relative alla determinazione genetica del
carattere individuale e dei relativi comportamenti, apre un più ampio ventaglio di sfumature
intermedie tra imputabilità e non imputabilità, e rende più incerte le tradizionali scansioni. Il
problema centrale di una conoscenza sempre più estesa dei nostri geni sarà tuttavia quello della
discriminazione genetica. Una delle fonti di questo pericolo è data dall'intervallo di tempo
sicuramente lungo tra la previsione o la diagnosi di una patologia genetica (o comunque
associata a geni), e il momento in cui è possibile mettere in atto una terapia efficace.
La specificità di una malattia causata o prevista dal nostro assetto genico, ma non curabile, può
essere occasione di discriminazioni nei confronti:
a) dell'individuo sano cui venga fatta la prognosi della malattia, nel caso in cui tale informazione
sia accessibile a terzi, per esempio al datore di lavoro o alla compagnia assicuratrice;
b) dell'individuo affetto dalla malattia, nel caso in cui l'accesso ai servizi sanitari e sociali venga
differenziato a seconda delle possibilità terapeutiche;
c) sia di chi è a rischio, che di chi è affetto dalla malattia, a causa della scarsa disponibilità di
servizi di consulenza genetica nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali, dato l'alto costo che ha la
formazione di personale qualificato.
111 CNB, Orientamenti bioetici per i test genetici. Sintesi e raccomandazioni, 19 novembre 1999, reperibile su
http://www.governo.it/bioetica/testi/191199.html
Capitolo 2
46
3. Identità individuale ed identità genetica: i diversi approcci
costituzionali nel rapporto fra i diritti fondamentali e gli interventi
genetici112
Le biotecnologie e le loro applicazioni, in particolare la genetica, stanno quindi modificando la
condizione umana, ponendo questioni fino a due decenni fa impensabili.
Le più recenti scoperte nell'ambito della ricerca sono potenzialmente in grado di trasformare le
forme della politica, del diritto e della società, portandola in una nuova dimensione, in cui la
specie umana inizia a dominare la materia vivente: libertà e potere di scelta nascono dove prima
c'era “soggezione” alle leggi della natura, creando nuovi diritti, nuovi doveri e nuovi problemi.
In particolare, «la genetica porta a conseguenze radicali questa tendenza, perché massima si fa
la possibilità di conoscenza e scelta, e la creazione di ulteriori figure di diritti mette
precocemente in discussione parte dei nuovissimi cataloghi che si era appena finito di
compilare»113
.
Già verso la fine degli anni '70, quando furono inventate le prime tecniche di intervento sul
DNA, il filosofo Hans Jonas sottolineava come «[...] i rapidi progressi della ricerca scientifica e
l'innovazione qualitativa rappresentata dalla tecnologia genetica » avessero «dischiuso una nuova
dimensione eticamente significativa, di cui non esistono precedenti nei criteri e nei canoni
dell'etica tradizionale, sollevando problemi di genere completamente nuovo, ai quali né la
prassi, né le teorie precedenti ci hanno preparato»114
.
Oggi i limiti della sfera individuale sono stati scavalcati, concettualizzando uno status che viene
definito in vari modi quali “cittadinanza biologica”, “cittadinanza genetica”, “identità biologica”,
“identità genetica”115
: una sorta di «estremizzazione di situazioni giuridiche soggettive intese
come insiemi di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione
112 Per quest'ultimo aspetto fondamentali sono il contributo e l'analisi di Renata Albicca, Possibilità e limiti dei
diritti al patrimonio genetico – Dissertation Thesis, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Dottorato
di Ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie, cv bioetica, XXI ciclo (DOI.10.6092/unibo/amsdottorato/1977)
113 Così Stefano Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, op. cit., pag. 165
114 Hans Jonas, Il principio di responsabilità, Einaudi ed. (Torino) 1990, a pag.3, ed anche id., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, Il Mulino ed. (Bologna), 1991, a pag. 41
115 Termini coniati da molti filosofi e giuristi quali Habermas, Fukuyama, Rodotà, Santosuosso. In particolare, il
termine “identità genetica” viene esplicitato anche in alcune Carte Costituzionali: la Costituzione Greca (che
nella Section 5 dell'art. 5 recita «all persons have the right to the protection of their health and of their genetic identity»); la Costituzione portoghese (all'art. 26, III c. scrive: «the law shall guarantee the personal dignity and
genetic identity of the human person, particularly in the creation, development and use of technologies and in scientific experimetation»)
L'OGGETTO DI STUDIO
47
di un suo interesse [...]»116
.
Vista la natura bipolare dei dati genetici, i quali riguardano sia la sfera individuale sia la sfera
famigliare e relazionale,117
è necessario ripensare alle tradizionali categorie giuridiche.
118Il dibattito dottrinale sui diritti al patrimonio genetico si caratterizza per la presenza di varie
branche di pensiero e di specialità: per tale motivo il rapporto fra “i nuovi diritti” e la genetica
umana si manifesta come una tematica interdisciplinare. Inizialmente, in Italia, agli albori di
un'ingegneria genetica quasi primitiva, fu il legislatore che tentò di regolamentare questo ambito
della scienza, tuttavia, data la complessità l'aleatorietà della materia, le difficoltà che si
incontravano (e si incontrano), soprattutto di tipo etico, erano molte, e tutt'oggi non si è
pervenuti a disciplinare totalmente il fenomeno della genetica umana.119
Quindi, in mancanza di fatti e dati normativi certi, la maggior parte dei diritti sul patrimonio
genetico sono frutto di una creazione dottrinale, ricavata da un'interpretazione delle varie
disposizioni della Corte Costituzionale, chiamata a rispondere sull'ammissibilità o meno di certe
pratiche.
Il rapporto fra diritti fondamentali e pratiche biomediche può assumere due diverse
connotazioni: in alcuni casi, la possibilità offerta da una nuova pratica biomedica genera, da
parte dell'individuo o della collettività, un interesse ad accedervi e trarne beneficio, e quindi ci si
rivolge all'ordinamento giuridico affinché tale nuova opportunità venga regolamentata (si pensi,
ad esempio, al diritto all'eutanasia, il diritto alla procreazione, il diritto alle manipolazioni
genetiche); in altri casi le potenzialità altamente pericolose di talune pratiche biomediche
generano, all'opposto, timore e necessità di tutela nell'individuo e nella collettività, di
conseguenza ci si rivolge all'ordinamento affinché imponga limiti e divieti (si pensi, ad esempio,
al diritto all'integrità del patrimonio genetico, e quindi al diritto a non subire manipolazioni).120
Ciò porta a chiedersi: il ricorso a pratiche genetiche che, manipolando il soggetto, lo privano
116 Pietro Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè ed. (Milano), 2009, pag. 48
117 I dati genetici presentano infatti un “raggio d'azione” che si estende oltre la sfera personale dell'individuo,
andando a toccare chiunque abbia con lo stesso un rapporto di natura biologica
118 Di seguito è riportata una sintesi del lavoro di Renata Albicca, Possibilità e limiti dei diritti al patrimonio genetico, op. cit., (cap. 2 I diritti al patrimonio genetico nella dottrina italiana, par. 2.3 I diritti al patrimonio
genetico nella dottrina costituzionalista) 119 Soltanto alcune pratiche dell'ingegneria genetica sono state prese in considerazione dal legislatore, e sono
quelle attinenti alla procreazione medicalmente assistita: nel 2004 è infatti stata emanata la Legge 40, la quale
disciplina proprio la procreazione medicalmente assistita, che è stata però oggetto di numerose revisioni,
sentenze, dispute, tanto che, molto probabilmente, dovrà essere redatta e modificata in toto
120 Antonio D'Aloia, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in
Antonio D'Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Giuffrè ed. (Milano),
2003, pag. XXXVI
Capitolo 2
48
dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, deve essere vietato?
Se invece il ricorso ad una pratica genetica è in realtà espressione ed esercizio di un diritto
costituzionale, esso deve essere consentito? La Costituzione Italiana non contiene
espressamente delle norme che si riferiscono al diritto all'autodeterminazione genetica, per
questo motivo, soprattutto in dottrina, si è cercato, attraverso diverse pratiche interpretative,
norme implicite che diano tutela a queste nuove situazioni giuridiche soggettive. Un sistema
molto diffuso, fra i costituzionalisti, è l'utilizzo delle cd. clausole costituzionali di espansione dei
diritti fondamentali121
, ovvero di «norme costituzionali di apertura che consentono di estendere
la copertura costituzionale a interessi, esigenze, pretese della persona non espressamente
riconosciuti dal sistema giuridico e ritenuti nondimeno meritevoli di tutela alla stregua di
qualche criterio di valutazione extragiuridico»122
.
Per valutare l'espansione o meno dei diritti fondamentali l'analisi deve concentrarsi sull'art. 2
della Carta Costituzionale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; questo articolo
puo' essere inteso in modo “aperto” (come norma che consente alla giurisprudenza ed al
legislatore ordinario il riconoscimento di diritti fondamentali inespressi nel testo
costituzionale)123
; oppure in modo “chiuso”, e cioè come mera norma riepilogativa.
121 Antonio D'Aloia, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale,
op.cit.
122 Giorgio Pino, Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale, Il
Mulino ed. (Bologna) 2003, pagg. 163 - 164
123 E qui si rinvia al saggio di Augusto Barbera, Art. 2, in Giuseppe Branca (a cura di), Commentario alla
Costituzione. Principi fondamentali, Zanichelli ed. (Bologna), 1975, pagg. 75 – 122
A proposito di questo Renata Albicca aggiunge: «Inoltre, nella dottrina che concepisce l'art. 2 nel primo senso,
ovvero come clausola aperta, è opportuno distinguere ulteriormente due posizioni, in base alla natura
(giuridica o extragiuridica) della fonte dei nuovi diritti. i) Secondo la prima posizione, l'art. 2 Cost. Garantisce
protezione costituzionale alle istanze di tutela che possono nascere al di fuori dell'ordinamento giuridico e che
hanno il proprio fondamento del diritto naturale, nella morale, nella coscienza sociale. In questa prospettiva,
dunque, i nuovi diritti hanno un fondamento extra giuridico. Tuttavia, il riconoscimento e la tutela giuridica
dei nuovi diritti dipende dal diritto positivo, e in particolare, dal diritto costituzionale, poiché per essere
ammissibili secondo questa nuova prospettiva i nuovi diritti devono essere definiti in modo coerente con il
sistema costituzionale e “devono essere definiti in modo coerente con il sistema costituzionale e con lo stesso
art. 2, devono essere strumentali allo sviluppo della personalità e ad essa saldamente ancorati, e non possono
porsi in conflitto con i diritti costituzionalmente previsti” (nota: Giancarlo Rolla, Il valore normativo della
dignità umana. Brevi considerazioni alla luce del costituzionalismo iberoamericano, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2003, pagg. 1870 - 1875). ii) Per la seconda posizione, il fondamento delle istanze di
tutela emergenti deve essere in ogni caso ricondotto a norme costituzionali espresse. In quest'ottica, l'art. 2
funge da “clausola interpretativa generale dei diritti tutelati in Costituzione, capace di dotare questi ultimi di
una straordinaria capacità espansiva” (nota: Debora Caldirola, Vecchi e nuovi diritti, in Jus, 2007, pag. 184).
L'art. 2 costituirebbe, pertanto, “la base legale per sviluppare un'interpretazione evolutiva che assicuri una
continua sintesi tra disposizioni costituzionali e valori contemporanei […] esplicitando e storicizzando la
portata di diritti positivamente codificati” (nota: Giancarlo Rolla, Il valore normativo della dignità umana, op.
cit., pag. 1874) » (Renata Albicca, Possibilità e limiti dei diritti al patrimonio genetico, op. cit., pagg. 102 -103)
L'OGGETTO DI STUDIO
49
Ci si chiede: è possibile parlare di identità genetica allo stesso modo dell'identità individuale? O
meglio: possiamo considerare l'identità genetica come un aspetto rilevante dell'identità
individuale?
Il primo modo di concepire i diritti al patrimonio genetico consiste nel ricondurli alla categoria
del diritto all'identità personale. È indubbio che, all'interno dell'art. 2 della Costituzione, si
inserisce il diritto all'identità personale, il quale ha portato, negli anni, ad un'affermazione della
centralità del singolo individuo: «dapprima affermatasi nella sua dimensione più propriamente
“esteriore”, consistente nell'insieme dei segni distintivi che rendono identificabile una persona
(nome, caratteristiche somatiche) si è poi estesa a dimensioni più “sostanziali”, andando a
comprendere il modo in cui un individuo concepisce e costruisce se stesso.»124
Con una celebre sentenza, nel 1994, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all'identità
personale quale fondamento della Costituzione, ovvero: «diritto ad essere se stesso, inteso come
rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze,
con le convinzioni ideologiche, religiose e sociali che differenziano, ed al tempo stesso
qualificano, l'individuo, collocandolo fra i diritti che, ex art. 2, costituiscono il “patrimonio
irretrattabile della persona umana” »125
. Si tratta di una nozione molto ampia, sembra quindi
che le informazioni genetiche si inseriscano perfettamente nella struttura disegnata dall'art. 2
della nostra Carta Costituzionale, lo affermava anche Barbera nel lontano 1975, in un'articolata
analisi del medesimo articolo: «la “persona” per non scadere ad “individuo”, va considerata non
solo nella sua “immanenza” ma anche nella sua apertura sociale, non solo “nell'isolamento
dell'uomo dall'uomo” ma anche “nel legame dell'uomo con l'uomo”»126
. Ammettendo che
l'identità personale è un complesso di elementi che differenziano l'individuo e lo distinguono
all'interno della collettività, risulta ovvio il riferimento anche alle caratteristiche genetiche. Chi
riconosce al patrimonio genetico di un individuo un ruolo determinante, quasi identificativo,
nella definizione di identità personale, ammette anche che il genoma di ognuno debba essere
tutelato alla stregua di tutti gli altri diritti, sancendo un'intangibilità del patrimonio genetico
individuale.127
124 Così Marta Tomasi, Genetica Umana e tutela dei diritti: la dimensione relazionale dell'autonomia del singolo,
Tesi di dottorato, Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, A.A. 2010 – 2011, Trento
(reperibile sul sito http://www.biodiritto.org)
125 Sent. 24 gennaio 1994, n. 13, capo 5.1. in Giur. Cost., 1994, 95, con nota di Alessandro Pace, Norme,
Soggettività giuridica ed identità personale
126 Augusto Barbera, Art. 2, in Giovanni Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. I principi
fondamentali, Zanichelli ed. (Bologna), 1975
127 Renata Albicca, Possibilità e limiti dei diritti al patrimonio genetico, op. cit., fa una panoramica di vari autori
Capitolo 2
50
Vi è poi un secondo approccio, che definisce il diritto all'identità genetica come diritto a non
subire e a non ereditare modificazioni genetiche: l'identità genetica viene concepita come una
componente biologica naturale e presente fin dal momento del concepimento di ogni essere
umano, da qui deriverebbe un divieto di qualsiasi tipo di manipolazione.128
Il diritto all'identità genetica viene infine concepito come diritto al controllo sui propri dati
genetici: come si è approfondito in precedenza le moderne tecniche consentono di scomporre
il genoma e di analizzarlo, rendendo perciò visibili una serie di informazioni sulle caratteristiche
biologiche di ogni individuo. In questo senso, le possibili lesioni alla personalità umana
deriverebbero quindi da eventuali usi nocivi e distorti delle informazioni contenute all'interno
dei dati genetici: si tratta di difendere e fare valere un “diritto alla privacy genetica”, che
conferisce ad ogni individuo un potere di controllo sulla gestione e sulla diffusione delle
informazioni (genetiche in questo caso) che lo riguardano.
Per esemplificare il difficile rapporto fra identità genetica ed identità naturale, si riporta di
seguito un caso molto delicato, che riguarda uno scambio involontario di embrioni avvenuto,
nel 2014, all'ospedale Pertini di Roma: gli embrioni di una coppia, che si era rivolta alla
struttura sanitaria per un intervento di fecondazione omologa, sono stati per errore impiantati
nell'utero di un'altra donna (la quale si era rivolta, insieme al marito, alla medesima struttura per
un tipo di fecondazione analoga) che è quindi rimasta incinta portando avanti una gravidanza
gemellare (con figli però non geneticamente suoi); si sottolinea anche che, la donna
"proprietaria / generatrice" degli embrioni e vittima dello scambio ha subito invece una serie di
interventi che non sono andati a buon fine, e non è riuscita a rimanere incinta.129
I genitori
sostenitori di questa posizione, dividendoli in due categorie: i civilisti che estendono la copertura del diritto
all'identità personale all'intangibilità del patrimonio genetico individuale (Francesco M. Cirillo, La progressiva
conoscenza del Genoma Umano: tutela della persona e problemi giuridici connessi con la protezione dei dati genetici, in Giur. It., 2002; Leonardo Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione
della paternità, Cedam ed. (Padova), 1993;); gli Autori che invece oppongono la distinzione concettuale fra
identità personale di un individuo, che sarebbe determinatat da fattori di identificazione sociale, e l'identità
genetica di un individuo, determinata da fattori genetici costitutivi (ad esempio Gaetana Paesano, Clonazione umana e diritto all'identità, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2004, pagg. 546 – 591, sostiene che l'identità
genetica rappresenta solo un aspetto dell'identità personale, ne è la componente statica, l'identità personale
invece costituisce l'aspetto dinamico, l'insieme di quelle caratteristiche che distinguono un essere umano da un
altro)
128 Un noto fautore di tale concezione è Francesco Busnelli, il quale prevede addirittura il diritto dell'interessato
ad ottenere un risarcimento nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di intervento manipolativo. A parere
di Busnelli i fondamenti di queste idee si trovano nella nostra Costituzione: nell'art. 2, nel rispetto della dignità
umana; nell'art. 3, che sancisce il principio di uguaglianza (che nel caso di manipolazioni genetiche e con la
creazione quindi di individui “diversi” verrebbe leso), (Renata Albicca fa riferimento a due testi di Busnelli:
Francesco Donato Busnelli, Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario, Giappichelli ed. (Torino),
2001; id., Il problema della clonazione riproduttiva, in Riv. Dir. Civ, 2000, pagg. 175 - 184)
129 A fronte di ciò la regione Lazio ha richiesto al CNB un parere sulla questione. Le osservazioni preliminari
L'OGGETTO DI STUDIO
51
genetici presentavano quindi ricorso d'urgenza per risolvere la questione prima del parto e
prima che avvenisse la registrazione dei due bambini presso l'anagrafe (per evitare così che
venissero dichiarati figli altrui con atto pubblico): dal loro punto di vista, «l’ambiente
gestazionale non influisce sullo sviluppo del feto. Il fatto cioè che i gemellini, un maschio e una
femmina, siano stati alimentati per nove mesi dalla donna gestante, insomma, non cambia la
ineriscono alla scissione fra madre genetica e madre gestante (e la conseguente scissione anche fra i due padri):
se fino a qualche tempo fa il nostro Paese si basava sull'art 269 c.c. (che disciplina la maternità e stabilisce che
questa è dimostrata «provando l' identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla
donna, «la quale si assume essere madre»; ma in assenza della prova del parto «la prova della maternità può
essere data con ogni mezzo»); con la fecondazione eterologa, che ora, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 162/2014 è consentita, possono venire ad esistere due figure materne, una genetica e l'altra
gestazionale, con il riconoscimento giuridico a quest'ultima. Risulta chiaro che nel caso in questione si tratta di
una fecondazione eterologa "errata", priva dunque di qualsiasi consenso alla donazione di gameti ed al diritto
all'anonimato.
«Sebbene alcuni componenti del Comitato ritengano prevalente una linea argomentativa rispetto all'altra per
varie ragioni, ognuno riconosce le motivazioni e le criticità di tutti, pertanto il Comitato ritiene in questa
vicenda di scambio involontario di embrioni di non esprimere una ‘preferenza’ bioetica in merito alla
prevalenza delle une o delle altre possibili figure genitoriali nella consapevolezza che qualsiasi sia la situazione
in cui i bambini cresceranno, il dilemma etico resterà aperto;si aggiunga l‟unanime consapevolezza del
carattere drammatico e tragico delle vicende che qui vengono analizzate e della sofferenza umana che esse
attivano. I genitori, i procreatori, i donatori sono titolari d‟interessi etici e giuridici rilevanti, ma la loro tutela è
subordinata rispetto alla realizzazione degli interessi del nato. La preminenza dell'interesse del minore è uno
dei principi generali delle normative nazionali e internazionali nell'ambito della filiazione. In forza di questa
clausola generale ne deriva che i diritti del minore sono posti in una posizione di preminenza rispetto a
interessi e diritti riconosciuti ai genitori. I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia indicano un
complesso di garanzie inviolabili e non negoziabili del minore da collegare nell'ambito dei diritti della
personalità.
I casi in questione, qualora suscitino conflittualità fra le coppie, saranno risolti di fatto dal giudice sulla base
della normativa vigente, sebbene la soluzione dell'organo giudicante sarà resa più difficile, considerato che la
vita prenatale dei bambini e le loro nascite sono il risultato di condizioni particolari, inserite nel contesto di un
errore». Tuttavia il Comitato, muovendo dalla prospettiva dell’interesse dei futuri nati, i protagonisti più deboli
della vicenda, avanza alcune raccomandazioni: a) il diritto dei nati ad avere due figure genitoriali certe di
riferimento; b) la necessità che tali vicende siano affrontate con sollecitudine, in tempi in grado di consentire ai
bambini condizioni familiari adeguate per una equilibrata e serena crescita; c) l’auspicio che le famiglie
coinvolte siano in grado di accedere alla dimensione della responsabilità e della solidarietà nei confronti dei
nati; d) il diritto delle coppie a conoscere l’errore ed il riconoscimento ai nati del diritto a conoscere le proprie
origini (modalità di concepimento e di gestazione), attraverso filtri e criteri appropriati (come auspicato anche
in un precedente parere del CNB del 2001 "Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione
medicalmente assistita eterologa"); e)l'auspicio che vengano incrementate le regole e le misure di sicurezza del
caso al fine di evitare qualsiasi tipo di errore.
Il documento viene poi chiuso con le postille del prof. Francesco D'Agostino, del prof. Carlo Flamigni e della
prof.ssa Marianna Gensabella, i quali prendono invece delle posizioni più concrete riassumendo ciascuno le
proprie considerazioni personali. (Si rimanda ai due pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica:
Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni, 11 luglio 2014; id., Conoscere le proprie
origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa, 25 novembre 2011, entrambi reperibili
sul sito http://www.governo.it/bioetica)
C'è da ricordare che viviamo in un'epoca in cui i confini biologici che prima conoscevamo sono cambiati, e
diventati più labili, viviamo in una società stracolma di diritti (Stefano Rodotà l'ha rinominata "law satured
society")e, nel caso specifico della PMA, non esiste più una figura materna univoca, bensì una madre genetica,
una madre gestante ed una madre sociale: tutte madri ma a livelli diversi e ciascuna con un suo ruolo specifico,
e sarebbe proprio del biodiritto il compito di stabilire questi ruoli e questi confini, bilanciando i valori e gli
interessi in questione.
Capitolo 2
52
loro identità naturale. E a proposito del concetto di identità, l’avvocato [...] chiamerà in
soccorso non solo i diritti della personalità riconosciuti dalla Costituzione, ma anche l’articolo 8
della Cedu, la Carta europea dei diritti dell’uomo, che recita: «Il diritto di conoscere la propria
ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di vita privata, che comprende
aspetti importanti dell’identità personale di cui fa parte l’identità dei genitori”. Solo la
genitorialità genetica permette di tutelare il diritto all’identità personale di cui saranno titolari i
figli - c’è scritto nel ricorso d’urgenza presentato dal legale dieci giorni fa - e in particolare il
diritto a conoscere le proprie origini biologiche. Infine, in questo caso, certo non può valere
“l’antico brocardo: mater semper certa est “. Perché il codice civile, ricorda l’avvocato Paoletti,
regolava fin qui i casi di procreazione naturale, ma non può applicarsi alla presente fattispecie,
“ipotesi patologica”, di carattere eccezionale, in cui c’è stato «uno scambio di embrioni al
momento dell’impianto»130
.
La coppia gestante invece, convenuta, faceva leva sul concetto di “epigenetica”: «i genitori
biologici affermano che i due gemellini possiedono il loro DNA, giusto? Ma [...] il ruolo
fondamentale è quello della madre naturale, che assicura al bambino protezione e alimento. È
questa trasmissione di natura a trasformare nel tempo il DNA. [...] Insomma, pensate alla
differenza che c’è tra scrivere un libro e leggerlo. Chi scrive un libro gli trasmette senz’altro il
suo DNA. Ma poi il libro appartiene a chi lo legge, perché chi lo legge lo trasforma attraverso il
suo filtro personale di emozioni ed umori. Ecco, questa è l’epigenetica»131
I gemelli nacquero prematuri prima che si svolgesse l'udienza, vennero perciò immediatamente
registrati all'anagrafe ed il giudice stabilì che essi fossero assegnati alla madre che li aveva
partoriti, facendo prevalere quindi il valore della gestazione su quello genetico. Nel frattempo, il
Tribunale di Roma rigettava il ricorso132
.
I ricorrenti si rivolsero anche alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 8 della CEDU,
poiché lo Stato italiano non prevede alcun tipo di garanzia per i genitori genetici in situazioni di
tal genere: sostenevano che il loro diritto alla vita privata e familiare era stato leso a causa dello
scambio di embrioni, la cui responsabilità dipendeva dal grave errore di una struttura sanitaria
pubblica. Secondo la Corte EDU, tuttavia, il ricorso era inammissibile, poiché i ricorrenti non
130 I gemelli contesi. Battaglia in aula, “Il DNA è nostro”. “Conta il grembo”, articolo de Il Corriere della Sera, 6
agosto 2014
131 I gemelli contesi. Battaglia in aula, “Il DNA è nostro”. “Conta il grembo”, id.
132 I genitori ricorrenti (genetici), avevano adito il Tribunale di Roma, ex art. 700 c.p.c. chiedendo di essere
dichiarati genitori dei gemelli o, in subordine, che gli stessi fossero affidati ad una struttura protetta.
L'OGGETTO DI STUDIO
53
avevano in realtà esperito tutti i rimedi interni: in particolare, avrebbero potuto richiedere un
risarcimento per i danni subiti a causa della negligenza medica, oppure avrebbero potuto
chiedere l'accertamento della responsabilità penale del personale sanitario che aveva commesso
l'errore; avrebbero potuto svolgere anche una regolare istanza di accesso agli atti per ottenere
dall'ospedale le informazioni riguardanti l'altra coppia, in caso di un eventuale silenzio
dell'amministrazione, avrebbero potuto presentare un ricorso al TAR.
In conclusione, risulta perciò difficile concepire le due identità come separate, a maggior
ragione in una società come la nostra, dove la componente genetica, come si è visto, ha un
ruolo centrale nella costruzione della propria (dis)identità personale: da un lato la collettività
propone istanze individualiste, nel nome di una rivendicazione di tutti i diritti umani (libertà,
autodeterminazione, potere di scelta, etc.), dall'altro tali istanze creano invece una rottura col
mondo individuale, mettendo in discussione una serie di relazioni (genetiche) inevitabili, che
finiscono per annullare la figura individuale nel nome di un'identità collettiva.133
4. Un nuovo paradigma: la salute come promessa. Cenni
T.H. Marshall definì l'universalismo delle cure sanitarie come un'estensione dei diritti di
cittadinanza, dai diritti civili ai diritti sociali, ovvero dei diritti per assicurare, da parte dello
Stato, condizioni storicamente essenziali per la vita di tutti i cittadini134
: questo crea maggiori
aspettative dei singoli, e quindi una crescita sempre più estesa dei diritti soggettivi.
Prestiamo attenzione a quanto è cambiata nel tempo la nostra capacità di regolare le nascite,
curare le malattie, rallentare la morte, alterare i nostri processi mentali, etc.135
: si sta verificando
133 Amedeo Santosuosso parla di «debiologizzazione delle relazioni che si costruiscono a partire dal corpo,
relazioni che in passato sembravano (o di fatto erano) determinate dal fondamento biologico umano, dal quale
traevano la norma, e che ora invece si esprimono in termini non biologici. In definitiva, quella che cade non è
la materialità del corpo ma la normatività della vecchia immagine del corpo. […] La perdita del peso biologico
si presenta, sul versante del soggetto, come chance di libera autodefinizione di sé, anche nei confronti della
corporeità. L'autodefinizione di sé può essere vista come lo sviluppo ultimo dell'attribuzione di senso di cui è
caricato il soggetto, che coinvolge non solo le cose che sono fuori di sé, non solo le scelte su cosa può essere
fatto sul corpo, ma il suo stesso essere, ed i suoi confini spaziali e temporali» (Amedeo Santosuosso, Genetica, diritto e giustizia. Un futuro già in atto, in Amedeo Santosuosso, Carlo Alberto Redi, Silvia Garagna, Mauro
Zuccotti (a cura di), I giudici davanti alla genetica, Ibis ed. (Pavia), 2002, pag. 62)
134 Achille Ardigò, Salute e Società. Lineamenti di Sociologia sanitaria, Franco Angeli ed. (Milano), 2010 pag. 12
135 Maurizio Balistreri sostiene inoltre che si può tranquillamente affermare che molto presto verranno sviluppate
delle tecniche tali per cui potremo incrementare la nostra capacità di apprendimento, conservare al meglio i
ricordi ed aumentare la memoria (Maurizio Balistreri, Superumani. Etica ed enhancement, Giappichelli
ed.(Torino), 2011)
Capitolo 2
54
una sostituzione della natura (o del caso) con il consapevole potere personale di scelta.
Nel 2013, è stato reso noto che una società californiana, la “23andMe” ha ottenuto il brevetto
informatico per far nascere bambini su misura. Questa società privata quindi permetterà la
selezione del donatore di gameti basata su calcoli genetici. É sufficiente che i genitori (che si
rivolgono all'Azienda per una PMA) immettano su un sito apposito i tratti che desiderano
compaiano nel figlio ideale: grazie ad un algoritmo, è possibile calcolare che un certo ovulo ed
un certo spermatozoo diano quelle caratteristiche desiderate, si stila quindi una classifica fra i
vari donatori disponibili ed a quel punto la fecondazione assistita potrà procedere con lo
sperma e l'ovulo che più si avvicinano ai propri desideri.136
Questo è solo un esempio di come manipolazione e trasformazione del bìos stanno
modificando i nostri stili di vita per realizzare così desideri fino a poco tempo fa considerati
irrealizzabili.
Lo sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie ha portato alla nascita di nuove tendenze, per
le quali il ricorso alla medicina non avviene più solamente per finalità curative, bensì per finalità
migliorative–rigenerative. Nikolas Rose parla di un nuovo desiderio del sé: la vita è osservata e
manipolata, tutti i suoi processi vengono scomposti, ricomposti e lavorati in laboratorio per
eliminare anomalie indesiderabili ed ottenere quindi risultati desiderabili137
.
La tecnica può modificare il corpo, migliorarlo e potenziarlo, andando ad agire non solo in
superficie (magari con innesti, impianti o altre operazioni chirurgiche), ma anche in profondità
(con interventi chimici e genetici): la salute diviene quindi il risultato di una promessa
mantenuta, mentre la malattia è una promessa non ancora mantenuta, o comunque come uno
stato di privazione di ciò che è considerato il benessere sociale per tutta la collettività138
.
Un passaggio quindi dall'etica/ medicina curativa all'etica/medicina migliorativa, in cui tutto è
possibile, niente è imperfetto. Infatti, con la progressiva medicalizzazione della società, quelle
che prima erano considerate normali reazioni emotive degli esseri viventi alle circostanze della
vita sono state progressivamente convertite in stati di malattia, giustificando in questo senso la
loro medicalizzazione ed il ricorso a farmaci e/o prescrizioni mediche, e garantendo sempre più
136 Il figlio su misura, articolo de La Repubblica, 4 ottobre 2013
137 Nikolas Rose, La politica della vita, Einaudi ed. (Torino), 2008
138 Carlo Antonio Gobbato, Dalla biopolitica alla polis genetica, in Polis genetica e società del futuro (a cura di)
Carlo Antonio Gobbato e Mauro Giacca, Salute e Società, anno IX, n. 3, 2010, a pag. 42 « […] La salute come
promessa: la salute diviene il desiderio esaudito dell'immaginazione (scientifica) ma anche l'immaginazione che
dà compimento alla sua promessa, mentre la non – salute è la promessa non ancora esaudita. La malattia, si
presenta, invece, come la privazione dell'immaginario (sociale) oppure come negazione della promessa da
parte di chi è in grado di esaudirla.»
L'OGGETTO DI STUDIO
55
nuove possibilità di cura, assistenza ed intervento: sono cambiate le concezioni “vivere bene,
“stare bene”, “stare male”, etc.
Stanno emergendo nuove percezioni della natura, della vita e del corpo stesso, ed «[...] il
desiderio tende a sostituirsi progressivamente al bisogno, tradizionalmente mediato dal sotto
sistema sanitario, consentendo all'immaginario soggettivo ed intersoggettivo d'agire con
l'immaginazione del progettista [...]»139
.
Ed il desiderio si sostituisce al bisogno attraverso la mediazione del sistema sanitario e quindi
dello Stato. È proprio alla società Stato che si chiede sempre di più: è lo Stato che non può
permettere che un'epidemia si diffonda, o che una malattia non possa essere curata od una vita
non salvata, e la figura del medico qui svolge un ruolo da intermediario fra il privato cittadino e
lo Stato.
Il cittadino chiede interventi generativi e rigenerativi sulla base dei suoi diritti di cittadinanza,
sulla base di quella nuova logica di diritti che si sta via via delineando proprio grazie ai progressi
delle bioscienze e quindi delle nuove condizioni societarie.
Il sociologo Jürgen Habermas, nel suo saggio “Il futuro della natura umana. I rischi di
un'eugenetica liberale”, sostiene che le scienze e lo sviluppo delle biotecnologie cancellano il
confine fra “ciò che noi siamo” e “ciò che noi ci diamo”, e anche i confini tra caso e libera
scelta sono ormai sottilissimi: l'uomo sta acquisendo la capacità ed il potere di disporre
liberamente delle potenzialità offerte dalla scienza140
. L'Autore si interroga sulle conseguenze
degli interventi genetici voluti dai genitori per programmare i propri figli: è possibile parlare di
libertà se gli esseri umani sono programmati (geneticamente) e la loro costituzione
predeterminata da altri? Sarebbe possibile concepire il concetto di responsabilità soggettiva in
questi casi? Che ruolo ha lo Stato in tutto questo?
Le questioni poste da Habermas hanno come punto di riferimento il concetto di biopolitica
realizzato da Michel Foucalt141
.
139 Carlo Antonio Gobbato, op. cit., pag. 40
140 Se si pensa, ad esempio, alla procreazione medicalmente assistita: qui la nascita non è più determinata dal
caso, bensì dalle mani dello scienziato e dalla scelta del cittadino fruitore del servizio, viene meno quindi la
distinzione fra persone e cose, fra ciò che è spontaneamente cresciuto e ciò che è invece prodotto, entra in
crisi la distinzione categoriale tra oggettivo e soggettivo, naturale ed artificiale (Jürgen Habermas, Il futuro della
natura umana. I rischi di un'eugenetica liberale, Einaudi ed., (Torino), 1992)
141 Michel Foucalt, Nascita della biopolitica, Milano, 1978. Secondo il filosofo francese la biopolitica concerne il
governo della vita ed ha come presupposto la costituzione dello Stato moderno (il quale, a sua volta, deriva dal
contratto sociale): con tale espressione Foucalt si riferisce al modo in cui si è cercato, dal XVIII secolo, di
razionalizzare i problemi posti dalle pratiche di Stato nei confronti dei cittadini ( ad esempio la cura della
salute, l'istruzione, l'assistenza sociale, etc.). Si tratta di una “classificazione” che permette di identificare un
Capitolo 2
56
Dalla biopolitica deriva un biopotere che si manifesta anche attraverso le nuove tecnologie, le
quali intervengono sulla vita e ne condizionano gli eventi: un «meccanismo di coordinamento
strategico delle forme viventi, […] assume i bisogni. Si tratta di bisogni mediati dalle agenzie
governamentali […]. La biopolitica include tutto ciò di cui è possibile discorrere intorno agli
oggetti […] Nel concetto di biopolitica sono stati iscritti fatti assolutamente diversi e lontani nel
tempo e nello spazio. Dalla guerra del e contro il terrorismo alle migrazioni di massa, dalle
politiche sanitarie a quelle demografiche»142
.
Il sociologo Nikolas Rose sostiene che la biopolitica contemporanea non è stata generata da un
singolo evento, bensì da diversi cambiamenti avvenuti su diversi piani.
Primo, la molecolarizzazione. Si sta infatti verificando una vera e propria molecolarizzazione
della vita: il corpo non viene visto più in quanto tale, nella sua forma tangibile così come si
presenta ai nostri occhi, bensì scisso nei suoi aspetti più “primordiali”, vale a dire genetici.
Secondo, l'ottimizzazione. Il binomio salute/malattia sembra superato, ciò che è importante ora
è ottimizzare, migliorare.
Terzo, la soggettivazione. I soggetti sono diventati dei “cittadini biologici”, con diritti e doveri
nuovi ed ulteriori che riguardano la loro salute, gli aspetti quotidiani della loro vita, i rapporti
con le istituzioni sanitarie ed i medici stessi.
Quarto, la competenza somatica. Si parla di «nuovi modi di governare la condotta umana […]:
genetisti specializzati in particolari tipi di disturbi che lavorano in collaborazione con gruppi di
pazienti e con famiglie, specialisti in medicina riproduttiva con il loro pubblico o le loro cliniche
private, terapisti delle cellule staminali che diventano il riferimento di pellegrinaggi della
speranza per la cura di ogni genere di malattia, i consulenti genetici143
, [...]»144
nuovo potere basato non più su un unico potere sovrano, bensì un insieme di poteri organizzati che invadono
ogni singolo aspetto della vita della popolazione coinvolgendo più saperi (fisica, matematica, biologia, etc.) e
definendo nuovi soggetti (i criminali psichiatrici ad esempio) ed oggetti sociali (pensiamo al sistema assicurativo
o della previdenza sociale) ed anche organizzazioni istituzionali (tutte le istituzioni di assistenza ospedaliera
nascono nell'età della biopolitica.
142 C.A. Gobbato, op. cit., pag. 31
143 La consulenza genetica è stata definita da Harper, uno dei pionieri della genetica, come il processo attraverso il
quale i soggetti, o i familiari a rischio per una malattia che può essere ereditaria, vengono informati delle
conseguenze della malattia, dei modi con i quali essa può essere prevenuta o curata, del rischio della sua
comparsa e della probabilità di trasmetterla. Scopo della consulenza genetica è quindi quello di fornire
informazioni riguardanti le malattie genetiche ed i test ad esse correlate ai pazienti che desiderano un supporto
nella gestione delle proprie caratteristiche ereditarie.
In Italia viene auspicata ed in qualche modo “regolamentata” sia negli Orientamenti Bioetici per i test genetici.
Sintesi e Raccomandazioni del 19 novembre 1999, a cura del Comitato Nazionale per la Bioetica, sia nel
documento Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata del 15 luglio 2010, a cura del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le le Biotecnologie e le Scienze della Vita (entrambi reperibili sul sito del CNB)
144 Nikolas Rose, La politica della vita, Einaudi ed. (Torino), 2009, pag. 30
L'OGGETTO DI STUDIO
57
Quinto, le economie della vitalità. Si è quindi delineato un nuovo spazio economico, la
bioeconomia, ed una nuova forma di capitale, il biocapitale. Si parla anche di capitalizzazione
della medicina: la medicina e le scienze affini richiedono infatti investimenti e finanziamenti per
le ricerche e gli studi, nonché l'acquisto di attrezzature costose, computers di ultima
generazione, mantenimento di laboratori con personale specializzato, tutto questo alla mercè
delle grandi industrie farmaceutiche e multinazionali di ricerca.
Ulteriori riflessioni ci portano ad affermare che tutto ciò è dovuto in primis al successo di quelle
pratiche governamentali attuate dallo Stato liberale, in particolare quelle dirette
all'immunizzazione sanitaria attuate, secondo Foucalt, per seguire scopi biopolitici: le cure così
erogate nei confronti di tutti i soggetti costituiscono l'estensione del diritto di cittadinanza (di cui
si è parlato in precedenza) e producono maggiori aspettative dei cittadini, divenuti sempre più
consapevoli dei loro diritti e delle loro prerogative. In secondo luogo, come afferma Aldo
Schiavone: «La Rivoluzione Industriale ci ha immesso nel mondo della meccanica, della
chimica, della termodinamica. Quella in cui stiamo entrando sarà la rivoluzione dell'informatica
e della biologia. Per ora i due percorsi procedono ancora relativamente separati, […] da un
certo momento in poi le strade si unificheranno ad un livello che già qualcuno chiama
bioconvergenza: la nuova alleanza fra intelligenza umana e non biologica […] Quando la
saldatura sarà completa, i suoi esiti ci avranno proiettato oltre i confini che la nostra storia
evolutiva ci ha consentito finora di raggiungere. Saremo cioè, propriamente, oltre la specie, in
una dimensione non più naturale […] dell'umano»145
.
Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio mutamento di paradigma146
.
La questione fondamentale è che questa rivoluzione scientifica e tecnologica ha trasformato la
scienza in una vera e propria forma di dominio147
, in cui si instaura un nuovo rapporto fra
naturale ed artificiale.
Il nascere, il vivere, il morire non sono più atti casuali determinati dalla natura o dal ciclo
biologico di essa: sono invece frutto di una scelta consapevole e predeterminata (dal caso alla
145 Aldo Schiavone, Storia e destino, Einaudi ed, (Torino) 2007, pag. 56
146 Il paradigma della scienza (o della medicina nel nostro caso), è un concetto introdotto da Thomas Kuhn: è un
termine collettivo utilizzato per comprendere l'ambito, la cornice intellettuale nella quale operano medici e
scienziati: «Da un lato, esso rappresenta l'intera costellazione di credenze, valori, tecniche e così via, condivise
da membri di una data comunità. Dall'altro, esso denota una sorta di elemento di quella costellazione, le
concrete soluzioni di rompicapo che, usati come modelli o come esempi, possono sostituire regole esplicite
come base per la soluzione dei rimanenti rompicapo della scienza normale», in Thomas Kuhn, La struttura
delle rivoluzioni scientifiche, Giappichelli ed.(Torino), 1978, pag. 212
147 Emanuele Severino, Sull'embrione, Rizzoli ed. (Milano), 2003
Capitolo 2
58
libera scelta).
Quel venir meno del confine tra ciò che è spontaneamente cresciuto e ciò che è tecnicamente
prodotto secondo il pensiero Habermas muta i confini fra natura e vita, fra natura e società: il
controllo sulla vita è totalizzante e costituisce un serio problema per la sicurezza della sanità
pubblica.
Sta quindi emergendo una nuova percezione, soggettiva ed intersoggettiva del corpo, inteso sia
nel suo aspetto naturale (il bìos), sia nella sua rappresentazione sociale (ego / social self). Il
soggetto, nell'ambito dei progressi biotecnologici, diviene il suo oggetto: è contemporaneamente
sé (con il suo patrimonio di “beni biologici”) ed al tempo stesso l'altro, ciò che può divenire
intervenendo sulla sua stessa natura.
Non solo. Assistiamo anche a processi di scomposizione della soggettività. Tale mutamento si
comprende meglio se pensiamo agli intensi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo
sanitario e nel rapporto medico-paziente. Diritto alla salute, principio del consenso informato,
principio di autonomia, principio di autodeterminazione, diritto alla privacy: oggi abbiamo un
nuovo titolare, il paziente, che ha il potere di decidere sul proprio corpo rovesciando il
rapporto pre – esistente con il terapeuta, e questo potere si dilata fino a ricomprendere le
decisioni sulla vita (come nascere, come morire, come essere curato)148
.
Dematerializzazione del corpo e «debiologizzazione delle relazioni che si costruiscono a partire
dal corpo»149
, relazioni che in passato erano determinate da un fondamento umano – biologico,
e che ora invece si esprimono in termini non biologici (pensiamo alle nuove relazioni familiari,
alle nuove figure genitoriali, alle nuove idee di salute e di medicina).
5. Bioetica e biodiritto: opportunità e limiti di intervento del legislatore
rispetto al ricorso a regole bioetiche
Nuovi poteri, nuovi soggetti, nuove libertà (riconosciute dal diritto) rendono difficile identificare
l'individuo ed i suoi confini, con i suoi limiti e le sue responsabilità: è cambiato il concetto di
libertà, è cambiato lo stesso concetto di persona fisica.
148 Stefano Rodotà, Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti, op. cit., pagg. 7 - 23
149 Amedeo Santosuosso, Genetica, diritto e giustizia: un futuro già in atto, in Amedeo Santosuosso, Carlo
Alberto Redi, Silvia Garagna, Matteo Zuccotti (a cura di), I giudici davanti alla genetica,, Ibis ed. (Pavia
Collegio Ghislieri), 2002, pag. 62
L'OGGETTO DI STUDIO
59
Queste nuove sensibilità sociali creano ovviamente squilibri all'interno di uno stato
governamentale che si trova spesso costretto a costruire dei modelli giuridici artificiali: la
biopolitica irrompe nelle nostre vite.
È per tali motivi che il diritto cambia ruolo e forma, fino quasi a perdere sé stesso, da
instrumentum regni diviene instrumentum scientiae, il suo ruolo (quello che gli viene richiesto)
è di legittimare tutto ciò che la scienza rende praticabile.
Le moderne biotecnologie stanno determinando uno sviluppo molto rapido della cultura
scientifica: Alberto Pizzoferrato150
scrive che la rapidità di adattamento delle regole non è
proporzionata alla rapidità di sviluppo della scienza e dell'ingegneria genetica in particolare (cd.
Law Lag).
Il diritto, come sostiene anche Rodotà, ha una funzione di stabilizzazione, ma la realtà attuale
non può essere immediatamente misurata, perché è molto aleatoria e probabilistica, a ciò
inoltre si aggiunge il fatto che ci sono degli ambiti che la legge non può oltrepassare per non
violare i principi di autonomia e dignità della persona.
Tutto questo sta dunque incidendo sulla struttura e sui processi della società, determinando
nuovi paradigmi e nuove regole: il progresso sempre più intenso delle bioscienze sta
determinando un affievolimento del diritto, il quale sembra trasformarsi in una variabile
dipendente dai successi tecnologici, capaci addirittura di modificare la natura umana (una sorta
di variabile in funzione della scienza). Si pone quindi in quest'ambito il tema del complesso
processo di legittimazione del progresso scientifico e biotecnologico all'interno della società, che
riguarda quindi gli intricati rapporti fra norme giuridiche, norme morali e norme tecnico –
scientifiche.
Non sono pochi gli esperti i quali ritengono che l'intensa accelerazione del progresso nelle
discipline (bio)mediche, delle bioscienze e delle biotecnologie si ponga oltre i classici processi
evolutivi che noi conosciamo; non solo, il loro sviluppo potrebbe addirittura formare nuovi
orientamenti, non esclusivamente rivolti alla cura.
Tale evoluzione scientifica ha quindi investito le basi della natura vivente, alterando i confini
biologici ed alimentando speranze ed inquietudini.
L'esperienza giuridica è attraversata in pieno da queste tensioni, tanto che le tradizionali
categorie del diritto (il concetto di persona, il principio di autonomia, la nozione di
150 Alberto Pizzoferrato, Brevetto per invenzioni e biotecnologie, Cedam ed. (Padova), 2002
Capitolo 2
60
discriminazione, ad esempio) vengono addirittura “spiazzate” o riformulate e ridefinite151
: il
rapporto tra diritto e scienza appare quindi complicato ed eterogeneo. Il sapere scientifico è
soggetto a continui e costanti aggiornamenti e revisioni, e «[…] questi connotati di “mobilità” e
di “provvisorietà” si riversano sulla formazione del diritto, sia legislativo, che giurisprudenziale,
[...]»152
.
Le domande da porsi sono: ciò che è scientificamente e tecnicamente realizzabile è eticamente
buono o giuridicamente corretto? La vita è plasmabile a piacimento oppure ci sono dei limiti
che non devono essere oltrepassati? Fino a che punto sono legittimate o accettabili le nuove
tecnologie? Oppure, che tipo di domande dobbiamo porci, come società, sull’uso e la
conoscenza di queste tecniche?
Matteo Galletti153
afferma: «Limiti giuridici ed etici dell’operare scientifico esistono (almeno) fin
dal Codice di Norimberga e ne esistono di ampiamente accettati nel mondo della ricerca
biomedica attuale (si pensi al consenso informato come condizione necessaria per iniziare una
sperimentazione o alla necessità di giustificare rigorosamente l’uso del placebo – anche se su
questo secondo punto il dibattito è più fluido). Tutte le parti, inoltre, convengono
sull’accettabilità di prore domande di carattere morale sull’uso della biotecnica. Ma,
riprendendo quanto detto prima, il tipo di domande ritenute significative e il tipo di risposte da
dare possono variare con il variare rispetto alle premesse accettate. Così il problema dei confini
rispecchia il problema dei presupposti e delle nozioni usate. Per fare un esempio, vorrei
proporre alcune considerazioni brevi e incomplete sulle possibili applicazioni della nozione di
dignità umana per limitare la sperimentazione sulla clonazione umana a fini riproduttivi. Si può
infatti sostenere (con una certa aura di universalità) che ogni ricerca che violi la dignità
dell’uomo è da considerarsi immorale (e forse anche giuridicamente illecita). L’accettazione del
principio si scontra poi con le difficoltà di applicazione: cosa si intende con dignità umana?
Una prima prospettiva la definisce in senso oggettivo-ontologico: la dignità è una proprietà di
tutti gli individui, di carattere non empirico, che legittima un trattamento uguale ed esclude
151 Osservazione di Antonio D'Aloia, Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tecnologie: note introduttive in
Antonio D'Aloia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale,
Atti del seminario di Parma, Giappichelli ed. (Torino), 2004
152 Così Mauro Volpi, Introduzione, in Mauro Volpi (a cura di), Le biotecnologie: certezze e interrogativi, Il Mulino ed. (Bologna), 2001, (pag. 9)
153 Matteo Galletti è un filosofo, dottore di ricerca in bioetica presso l’Università di Bologna ed attualmente post-
doc researcher presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, fra i vari progetti, si è dedicato
assiduamente alle questioni etiche legate alla genetica. Il seguente periodo riportato tra virgolette è tratto da
un’intervista che l’Autrice scrivente gli ha sottoposto nel 2015
L'OGGETTO DI STUDIO
61
alcune azioni e alcuni atteggiamenti. Così, si sostiene che clonazione umana violerebbe la
dignità dell’uomo. Ma quando si scende del dettaglio, si vede che l’appello della dignità o si
scompone in numerose altre nozioni (identità, integrità, ecc.) oppure rimane un appello a un
elemento di difficile constatazione, postulato piuttosto che ostentato o dimostrato e comunque
dipendente da premesse tacite o esplicite sull’origine divina dell’uomo o su un suo unicum
metafisico. Un’altra possibilità è di intendere la dignità in senso oggettivo-pratico: “dignità” non
designa una proprietà (empirica o metafisica) ma un valore etico-politico, costruito attraverso
l’affermazione di una generale etica dei diritti, delle libertà e dell’uguaglianza (i diritti umani),
derivabile dal rifiuto di certe pratiche (come l’olocausto nazista). Secondo questa prospettiva, la
clonazione umana minaccerebbe un eventuale diritto alla differenza e alla libertà individuale,
incorporato nel tessuto di valori di riferimento, ma non intaccherebbe alcuna proprietà che
appartiene all’uomo così come è.
In questo caso, però, la dignità è qualcosa di contestuale e riferibile a certe coordinate storico-
politiche, non universalizzabili. È parte, si direbbe, di una tradizione morale ben precisa e
specifica, la cui trasposizione in altre tradizioni risulterebbe difficile o impossibile. Un’ultima
possibilità è intendere la dignità in senso soggettivo. Così, se la ricerca rispetta standard minimi
per cui non sfrutta le persone vulnerabili, non inganna i soggetti della sperimentazione, non
infligge sofferenze non necessarie, ecc. non ha ulteriore senso porsi domande sulla dignità (in
senso oggettivo). Si potrebbe aggiungere che tutte le sperimentazioni che coinvolgono esseri che
non possono avere un senso minimo di percezione di sé (ad esempio, la capacità di provare
piacere e dolore) non sollevano particolari problemi etici, se non quelli relativi alla sicurezza
per le persone che invece possiedono queste capacità. Per tornare al nostro esempio, la
clonazione umana susciterebbe, quindi, preoccupazioni a posteriori (quali sono gli effetti
sull’identità personale del clonato?), a cui si deve rispondere facendo ricorso alla migliore
conoscenza empirica possibile. Anche in questo caso la dignità è ridotta a qualcosa d’altro, ad
esempio all’autonomia individuale o al senso personale di cosa significhi vivere una vita degna,
e non è un valore o uno status univocamente definibile ma un concetto polisemantico, la cui
specificazione dipende comunque da altre assunzioni.
Quindi, che il progresso della scienza biomedica sollevi domande morali è accettato da tutti:
come si devono porre e quali risposte dare è una questione aperta.»
Si tratta di capire quindi come regolamentare questo “sogno biotecnologico”, come delimitare
quei confini fra il lecito e l'illecito e come risolvere i dilemmi etico morali posti da queste nuove
Capitolo 2
62
forme di dominio tecnologico: ecco che nasce la bioetica154
.
La bioetica è un'interdisciplina, ove interdisciplinarietà non significa né sovrapposizione di
poteri, né prevalenza di un sapere sull'altro, né interferenza: interdisciplinarietà indica che che
ogni materia offre il suo contributo allo stesso oggetto di analisi integrandosi con le altre
discipline.155
Quindi, la sua funzione è quella di assicurare e verificare, con strumenti più
“duttili” rispetto a quelli utilizzati dagli istituti giuridici tradizionali, la legittimazione sociale dei
progressi scientifici e tecnologici; in sintesi, si propone di dare una risposta a quel quesito posto
sopra: “quali sono i limiti di liceità delle biotecnologie?”
Accanto alla bioetica, si è sentita la necessità di porre delle regole anche giuridiche alle pratiche
biomediche e biotecnologiche: per tale motivo, solo recentemente, si è sviluppata la disciplina
del biodiritto, che si interroga sui confini giuridici delle biotecnologie.156
Laura Palazzani evidenzia che, nonostante la bioetica sia nata molto tempo prima rispetto al
biodiritto, tutt'oggi manca una chiara definizione dell'oggetto e degli ambiti di ricerca di queste
due discipline, oltre che una precisa delimitazione dei loro compiti e delle loro finalità.157
L'Autrice spiega anche che, se da un lato si avverte l'urgenza di creare regole che consentano di
affievolire i contrasti, dall'altro si percepisce un maggior ritardo di una risposta giuridica
concreta alla domanda bioetica sociale, fino al punto che si parla di “vuoti normativi” in
154 Il termine bioetica deriva dall'anglo – americano “bioethics”, un neologismo coniato dal medico Van R. Potter
nel 1971, dopo la pubblicazione del suo libro “Bioethics. Bridge to the future”. Con il termine bioetica si fa
riferimento a due componenti: la vita (bìos) e l'etica (ethos). Potter voleva indicare un nuovo ambito
intellettuale per le questioni morali sollevate dalle tecnologie emergenti, una sorta di ponte fra la cultura
umanistica e quella scientifica. Il concetto subì molte resistenze ma finalmente nel 1978 venne stampata la
“Encyclopedia of Bioethics”, un'opera che aprì la strada alla diffusione di questa nuova disciplina,
caratterizzata in realtà da diverse aree tematiche costituite da medicina, giurisprudenza, biologia, psichiatria,
filosofia che si uniscono e si intersecano l'una con l'altra.
Si conoscono due filoni bioetici: il primo è definito analitico, e ad esso appartengono autori quali Ronald
Dworkin, Max Charlesworth, Hugo Tristan Engelhardt jr.; il secondo si ispira al pensiero esistenzialista ed
ermeneutico, in esso troviamo personaggi quali Hans Jonas e Dietrich von Engelhardt (si veda Uberto
Scarpelli, Bioetica, alla ricerca dei principi, in Quaderni de Le Scienze, n. 88/1996).
155 Così Laura Palazzani, Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli ed. (Torino), 2005, pag. 7
156 La specificità del biodiritto è identificabile nella ricerca orientata all'elaborazione ed alla giustificazione di
regole per discilplinare i comportamenti umani a livello sociale, nel contesto dell'avanzamento inarrestabile
delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche in biologia e medicina (Laura Palazzani, lectio
magistralis presso il CIRSFID di Bologna “Oltre la terapia: le sfide bioetiche del potenziamento umano”, 5
marzo 2014).
Lorenzo D'Avack scrive: «[...] bioetica e biodiritto non si sovrappongono,pure avendo analogo oggetto di
riflessione, dato che il secondo, utilizzando una prospettiva specificatamente giuridica, non propone
orientamenti alla coscienza per una soluzione che realizzi il bene, limitandosi, in linea con scelte già fatte
proprie dalle carte costituzionali regionali ed internazionali, a prescrivere una determinata condotta, corredata
da norme coercitive ed eteronome, che garantiscano la tutela della dignità umana a fronte delle offerte delle
biotecnologie.» (Lorenzo D'Avack, Diritti dell'uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare, in Filosofia del
diritto – Journal of Legal Philosophy, vol. 1 / 2013, Il Mulino ed. (Bologna), pag. 14)
157 Laura Palazzani, Il concetto di persona fra bioetica e diritto, Giappichelli ed. (Torino), 1996, a pag. 10
L'OGGETTO DI STUDIO
63
bioetica158
. In realtà, non è propriamente un “vuoto giuridico”: esistono infatti a livello
internazionale molte Raccomandazioni o Direttive, e così anche (seppure in maniera ridotta) in
Italia; il problema sta forse nella mancanza di una certezza di regolamentazione, causata da quel
ritardo del diritto stesso nei confronti della scienza. La Palazzani sostiene che le ragioni di
questo ritardo sono varie: in primis, nel momento in cui nacque la bioetica come disciplina di
studio, si riteneva che la materia fosse di competenza di filosofi o teologi, e non di giuristi; in
secundis, la velocità delle scoperte scientifiche è talmente elevata che il diritto si mette sempre
in moto più tardi, quando la scienza è ormai già andata oltre; anche l'interdisciplinarietà della
materia rallenta i tempi del diritto, richiedendo agli operatori giuridici un continuo
aggiornamento e confronto con esperti di discipline diverse; infine, un'ulteriore ragione della
lentezza dei tempi giuridici può essere dovuta dal timore di cristallizzare in norme indicazioni di
comportamento dai confini labili e mutevoli, determinando così una rigidità del sistema.159
Di fronte a queste istanze etiche il diritto è in grado di dare risposte (e quindi norme)
giuridiche?
Il diritto, si ripete, ha una funzione di stabilizzazione, ma la realtà attuale non può essere
immediatamente misurata, perché è molto aleatoria e probabilistica, a ciò inoltre si aggiunge il
fatto che ci sono degli ambiti che la legge non può oltrepassare per non violare i principi di
autonomia e dignità della persona.
158 Questa riflessione è contenuta nell'altra opera di Laura Palazzani: Introduzione alla biogiuridica, op. cit
159 Così Laura Palazzani, Introduzione alla biogiuridica, op. cit., pagg. 57 e ss.
L'Autrice ricostruisce 7 paradigmi che rispondono alle esigenze di regolamentazione nella convivenza fra
bioetica e diritto.
Un primo modello biogiuridico è quello dell'astensionismo: la bioetica sussiste indipendentemente dal
legislatore, che deve astenersi da ogni intervento, considerato come violazione della libertà individuale. La
bioetica qui è considerata come uno spazio libero dove potersi esprimere liberamente.
Un secondo modello, quello liberale, concepisce il diritto come una garanzia di libertà ed autodeterminazione
individuali, e distingue fra diritti morali (riguardano la sfera morale di ognuno) e diritti giuridici (nati
dall'ordinamento giuridico). Qui il diritto ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono al cittadino
di compiere le proprie scelte autonomamente, però è un intervento minimo, il diritto ha l'unica funzione di
garantire all'individuo l'espansione e la realizzazione delle libertà.
Terzo modello pragmatico o convenzionale. Il diritto interviene per l'utilità sociale e quindi per ricercare il
massimo dei benefici al minimo dei costi (scopi extra giuridici).
Modello formalistico: il giurista è un tecnico del diritto e deve quindi occuparsi solo della dimensione esterna
della legge.
Quinto modello, procedurale: il diritto deve tutelare l'etica pubblica, è quindi frutto di una convenzione fra più
parti nella quale si fissano le regole e le procedure per la gestione dei conflitti sociali.
Il sesto modello è quello contestuale. Compito del diritto in bioetica è quello di proporre ragionamenti
contestuali, senza pretendere né orientare, un ruolo quindi neutro, se non addirittura passivo, nel favorire il
dibattito e ricercare il consenso.
Infine l'ultimo modello, quello sociologico-fattuale, per cui il diritto si identifica con la prassi, quindi con ciò
che è deciso dai giudici; in tal caso la bioetica avrebbe una funzione secondaria (per approfondimenti si
vedano le pagine 59 e ss. del libro dell'Autrice)
Capitolo 2
64
Ma, in un mondo dove il corpo viene letteralmente insidiato dalla scienza, dove gli interventi
scientifici vanno a modificare l'identità, l'essere di ognuno di noi, il diritto potrebbe diventare
una mera procedura, e perdere il suo ruolo da guida che gli era stato affidato sin dal lontano
Giuspositivismo.
Il giurista Natalino Irti afferma che il diritto dovrebbe intervenire e non delegare ai poteri della
bio–tecnica la guida degli uomini, tuttavia, egli non risolve concretamente il problema, anche se,
continua, sarebbe possibile ipotizzare che il biodiritto (il quale si qualifica come una sorta di
comando normativo) riesca ad adeguare le scienze alle norme e vice versa, ma la vera
regolamentazione giuridica potrebbe in realtà essere affidata ai c.d. sistemi di normazione
derivati, in particolare quelli giurisprudenziali (maggiormente flessibili).160
Se prima le conquiste scientifiche della società si adattavano alla dimensione giuridica, ora
abbiamo invece il diritto che si adatta alla scienza: è la scienza stessa che si impone sul diritto e
travalica i suoi confini, impedendo quindi allo stato governamentale di regolarsi.
La bioetica ed il biodiritto potrebbero essere strumenti non sufficienti per risolvere questa
(parziale) inadeguatezza del diritto, però, risultano essere almeno una mossa strategica che
consente di capire l'evoluzione scientifica, sociale e giuridica che stiamo attraversando (senza
contare che le opinioni, pur non vincolanti, di molti organismi che si occupano di decisioni
(bio)etiche stanno diventando regole di soft law, che non sono legally binding.161
La tecnica ci fornisce gli strumenti, ma che diritto ha l'uomo di ritenersi superiore e valicare la
progettualità della natura divenendo egli stesso creatore sulla propria vita? Che ha diritto ha di
fare tutto questo senza porsi dubbi di carattere etico? Dove trovare un'Autorità che dia una
regola a tutto questo e definisca i limiti ed i parametri della attività umane?
Qui torna in evidenza il problema della natura: è ancora possibile fare riferimento ad una
natura che ha mutato forma e viene continuamente trasformata dalla tecnica? Oggi c' è un vuoto
normativo, e c'è il rischio che esso venga colmato proprio dalla tecnologia stessa, con le sue
regole e le sue imposizioni.162
160 Natalino Irti, Il salvagente della forma, Laterza ed. (Roma – Milano), 2007
161 RRI: il diritto viene sempre di più concepito come un learning process, dentro cui il rapporto fra norme e
principi viene regolato attraverso l’uso di codici soft, poi mano a mano che maturano le esperienze ed i
risultati concreti, si possono costruire regole di hard law
162 «È iniziato un processo di tecnicizzazione della natura che dà origine alla tecno morfosi, vale a dire alla
convinzione che sia la tecnica a dare forma al mondo» (Massimo Marassi, I fini della tecnoscienza e le ragioni
dell'etica, in Francesco Botturi (a cura di), Prospettiva dell'azione e figure del bene, Vita e Pensiero, (Milano),
2008)
L'OGGETTO DI STUDIO
65
Come giustificare una simile ideologia e legittimarne il potere?163
La regolamentazione costituisce sicuramente un'importante funzione protettiva. È noto che i
regolamenti possono avere diverse funzioni164
, ma la questione cruciale sta nel determinare
come e quanto le biotecnologie debbano essere oggetto di controllo giuridico.
Gli argomenti a favore di tale controllo consentono di ritenere che esso consentirebbe una
protezione per gli individui che si trovano in una posizione svantaggiata, verrebbero eliminate le
discriminazioni e ci sarebbe così una maggiore consapevolezza nell'uso delle biotecnologie.
Gli argomenti a contrario potrebbero consistere nella convinzione che un controllo porterebbe
ad una riduzione dell'autonomia degli scienziati i quali, privati delle loro libertà, frenerebbero i
progressi della scienza, senza contare che il diritto, come già ripetuto in precedenza, è troppo
lento rispetto alla velocità della tecnica.
La legislazione dovrebbe quindi essere completata dall'informazione, dall'educazione, da linee
guida per i professionisti del settore e da codici di condotta, che ricomprendano, da un lato,
principi di carattere etico morale (bioetico), dall'altro regole vere e proprie (biodiritto).165
163 «Il tema della fallacia naturalistica ritorna nella nostra era tecnologica nella quale ha grande rilevanza
soprattutto la risposta ultima che si dà agli interrogativi di fondo che sono molto complessi e che non possono
essere soddisfatti solo con risposte che si traggano immediatamente dall'osservazione di dati di fatto […] C'è
una relazione tra norma e fatto, tra valore e fatto? È possibile oggi ricavare da un'esperienza stratificata un
riferimento a regolarità utili che facciano assurgere l'esperienza a guida di condotta? È possibile evitare la
ricombinazione delle proposizioni speculative con quelle pratiche?Viene in mente la teoria di Rawls là dove
riconosce che ogni persona adulta e di normali capacità razionali ha in sé un senso della giustizia come ha il
senso della grammaticalità della propria lingua madre, e che per conoscere i giudizi relativi alla giustizia nella
loro grande varietà occorre individuare i principi che ne stanno alla base.[...] Quello che balza agli occhi in una
società dell'immagine e della parola è che ad essere mutato è proprio l'atteggiamento di fronte alla verità e ai
valori, in quanto sembra essere venuta meno […] la stessa ricerca del valore e il bisogno a fare riferimento ad
un qualche valore sia pure soggettivamente scelto o accettato, che non sia la rivendicazione della particolarità
che espunge la relazionalità E da questo punto di vista è indubbio che oggi ci troviamo di fronte ad un'altra
contraddizione, quella tra la mancanza del senso del valore della giustizia e pure l'aspirazione della giustizia
[...]» così Teresa Serra, Natura, diritto e tecnica, in Vita, libertà e sicurezza della persona nella Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Giovanni Tarantino (a cura di), Atti delle
Giornate di Studio Università del Salento, 23 – 25 ottobre 2008, Ediz. Scientifiche Italiane (Napoli), 2008,
pagg. 262 - 263
164 Linda Nielsen, Dalla bioetica alla biolegislazione, in Cosimo Marco Mazzoni (a cura di), Una norma giuridica per la bioetica,, Il Mulino ed. (Bologna), 1998, a pag. 48 scrive che i regolamenti possono avere funzioni
differenti:
a) una funzione normativa, per cui valori ed interessi sono degni di protezione in caso di qualsiasi tipo di
violazione (esempi: protezione della dignità umana, protezione contro la discriminazione genetica, proibizione
clonazione, etc.);
b) una funzione protettiva, che istituisce sanzioni contro le violazioni e minimizza i rischi (ad esempio la
protezione dei bambini nati tramite PMA);
c) una funzione dichiarativa e di regolazione, che garantisce chiarezza e certezza, il diritto può garantire che gli
operatori sappiano cosa è accettato e cosa non lo è ed agire di conseguenza
165 Linda Nielsen, Dalla bioetica alla biolegislazione, op. cit., pagg. 53 e ss., propone modelli differenti di
protezione e regolazione:
Modello 1: Controllo individuale – approccio privato all'ordinamento. Il vantaggio di questo approccio sta
Capitolo 2
66
Scienza e società, scienza e istituzioni politiche sono oramai inscindibili e commistionate. A
livello internazionale-comunitario, in Europa il problema fra gli stati diventa un elemento
decisivo nell’elaborazione delle questioni: gli Stati sono infatti liberi di adottare i propri valori
etici a seconda delle proprie rappresentanze politiche al potere. Il tipo di prospettiva che nel
Nostro Paese viene veicolata è l’autoreferenzialità della comunità scientifica166
: si tratta di una
visione della scienza tradizionalmente positivista, individuando in essa quelle connotazioni
neutrali ed oggettive che sembrano invece assenti nel diritto e nella politica. I due sistemi,
scienza e diritto, giocano reciprocamente fra di loro, alternandosi, sedimentandosi,
stratificandosi: la scienza è un’istituzione sociale dinamica, che definisce un ordine; il diritto
contribuisce a determinare quale sia la scienza legalmente rilevante, e come dovrebbero essere
interpretati e codificati i dati scientifici; la conoscenza del diritto implica la conoscenza della
scienza e viceversa.167
Quindi scienza connessa a scelte pubbliche (policy-related science): essa, dovendo definire e
risolvere questioni sociali, è intimamente legata alla politica. Nel 2001 la Commissione Europea
nella fiducia nell'autonomia e nella responsabilità dell'individuo, che quindi si autoregola. Inoltre, nessuna
situazione viene considerata come un problema fintantochè essa non si riveli tale, inoltre non vengono redatti
regolamenti. Lo svantaggio sta nel fatto che il più potente finirà col trovarsi nella posizione migliore, mentre i
gruppi più vulnerabili potrebbero essere lasciati privi di protezione contro gli abusi; non dà riposta a nessuna
delle questioni fondamentali sollevata dalle applicazioni della genetica umana rendendo difficile la percezione
e la comprensione delle conseguenze sociali. Questo tipo di controllo sembra essere particolarmente adatto
alle questioni dell'assistenza sanitaria, mentre appare insufficiente quando siano in gioco interessi che toccano
la società
Modello 2: Controllo professionale e comitati etici – approccio liberale. Questo approccio sottolinea la
procedura e funzione normatrice del diritto. I codici etici possono costituire una guida per il campo dell'etica,
mentre i comitati etici possono incoraggiare il dibattito sulle questioni correlate. Questo approccio appare
adeguato in questioni di assistenza sanitaria e laddove il rapporto medico / paziente sia preminente.
Modello 3: Controllo a livello di comunità – il sistema di regolazione parziale. Questo approccio comporta
l'attuazione di un certo numero di misure di sicurezza assai complesse. Il modello sottolinea la funzione di
protezione, mentre al contempo assolve alla funzione di regolamentazione. Il vantaggio sta nel fatto che la
legislazione prevede alcune misure di sicurezza che difficilmente possono essere aggirate; al tempo stesso la
possibilità che vengano concesse autorizzazioni rende il sistema più flessibile. Lo svantaggio sta nel fatto che, a
seconda dei futuri sviluppi, questo sistema può rivelarsi eccessivamente permissivo o restrittivo. Una
legislazione vincolante, difficile da modificare, può essere inadatta in campi così incerti e in continuo sviluppo.
Modello 4: Controllo a livello di comunità – il sistema proibizionista. Questo sistema si basa su una protezione
totale dell'integrità personale, sociale ed economica tramite un intervento anticipato. Il diritto regolamenta
quasi tutti gli aspetti, con la frequente introduzione di sanzioni. Il vantaggio sta nel fatto che la situazione non
“sfugge mai di mano”, in forza del principio che ciò che non è proibito si considera normalmente come
permesso. Lo svantaggio sta nel fatto che le proibizioni si impongono prima che sorgano i problemi.
Probabilmente tale modello si rivela più adatto nel caso in cui siano in gioco questioni di carattere economico.
166 Modello della Science speaks trough to power, la scienza è neutrale, ed è l’unica in grado di trasmettere le
conoscenze alle policies (Wildafsky, 1979)
167 Tale visione, pur riconoscendo il carattere privilegiato del linguaggio della scienza, è consapevole della
politicità delle decisioni sociali sulla scienza: di fatto il modello speaking trough to power attribuisce alla
scienza un ruolo che spetta alla società (per approfondimenti si legga l’articolo di Mariachiara Tallacchini,
Stato di scienza? Tecnoscienza, policy e diritto, in http://www.federalismi.it n. 16/2005)
L'OGGETTO DI STUDIO
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ha pubblicato un Libro Bianco sulla Governance (White Paper on Governance 2001)168
volto
alla ricerca di una partecipazione democratica in Europa, ad un coinvolgimento pubblico della
definizione di questioni scientifiche (consultazione/partecipazione del cittadino), tanto che si
parla di “citizen science” e di diritti di cittadinanza scientifica. In sostanza si tratta di coinvolgere
i cittadini nelle decisioni pubbliche che dipendono dai saperi scientifici expertises scientifici e
pluralistici. Per quanto riguarda il governo della scienza, il documento auspica un processo di
democratizzazione nel rapporto tra scienza e società per rispondere ad una duplice esigenza: da
un lato estendere la consultazione con gli scienziati al fine di una maggior diffusione delle
conoscenze, dall’altro coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche (che dipendono dalle
attività scientifiche).169
In un campo spesso di difficile comprensione, ed aperto verso scenari che vanno oltre i singoli
ambiti nazionali, i giuristi italiani incontrano perciò molti ostacoli.
In primo luogo la scienza si sviluppa a livello globale, e quindi nazionale ed internazionale, è
perciò arduo trovare dei principi comuni, universali e condivisibili da tutti, vista la
multidimensionalità della ricerca: in tal senso, i principi desumibili dalla nostra Costituzione
potrebbero essere contenuti agli articoli 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica e tecnica”) e 33 Cost. (“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
168 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, « Governance europea - Un libro bianco »
[COM(2001) 428 def. - Gazzetta ufficiale C 287 del 12.10.2001
«È necessario riformare la governance europea al fine di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. Cinque
principi sono alla base di una buona governance:
apertura: le istituzioni europee devono dare maggiore importanza alla trasparenza e alla comunicazione delle
loro decisioni;
partecipazione: è opportuno coinvolgere in maniera più sistematica i cittadini nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche;
responsabilità: è necessario un chiarimento del ruolo di ciascuno nel processo decisionale. Ogni operatore
interessato deve successivamente assumere la responsabilità del ruolo assegnatogli;
efficacia: le decisioni devono essere prese al livello e nel momento adeguati e produrre i risultati ricercati;
coerenza: le politiche svolge dall'Unione sono estremamente diverse e rendono necessario un grande sforzo di
coerenza.»
169 In primo luogo, si tratta di rendere il processo decisionale scientifico più rispondente ai bisogni della società;
bisogna inoltre ristabilire una connessione fra discipline molto diverse fra loro, ma intimamente legate.
Mariachiara Tallacchini sostiene che l’esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni science-
based si lega ad una rinnovata visione dei diritti di democrazia: se prima la scienza veniva vista come
un’autorità indiscussa ed i suoi risultati/attività come dati di fatto indiscutibili; nelle idee di cittadinanza
scientifica e di cittadino esperto si verifica una ridistribuzione dei poteri decisionali: tutte le conoscenze
devono confrontarsi fra di loro, si devono quindi stabilire nuove condizioni di accreditamento pubblicoe
nuove forme di controllo (pubblico), per cui nessuna forma di sapere può più essere considerata come valida
ed assoluta. (per approfondimenti si veda Mariachiara Tallacchini, Stato di sicenza? Tecnoscienza, Policy e diritto, op. cit.)
Capitolo 2
68
l'insegnamento”), rimangono tuttavia degli spunti di riflessione che non esauriscono la
questione.170
In secondo luogo, risulta molto difficile il bilanciamento fra libertà della ricerca (scientifica) e
tutela della salute umana, che nella nostra Carta fondamentale viene sancita dall'art. 32 (“La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti del rispetto della persona umana”). Il problema dei limiti, in questo caso,
viene risolto ricorrendo al c.d. “criterio di ragionevolezza aggravato”171
.
C'è chi ha sottolineato che, per consentire una definizione stabile dei confini, la Costituzione
può essere usata in un duplice modo: o da un punto di vista sostanziale o da un punto di vista
procedurale.172
Dal punto di vista sostanziale si tratterebbe di individuare dei principi comuni, per tutte le
problematiche, che siano direttamente applicabili: e fra questi indichiamo gli articoli 2, 3, 9, 13,
32 e 33 della Costituzione, che tutelano la persona, il suo libero sviluppo, la salute ma anche la
ricerca scientifica e l'iniziativa economica privata. Tuttavia le interpretazioni ed i bilanciamenti
sarebbero in tali casi molteplici.
Pare quindi che la la strategia migliore sia quella procedurale, «che prenda sul serio e dia spazio
ad una pluralità di contributi»173
, una sorta di controllo esterno: agli organi di indirizzo
spetterebbe scegliere, fra le varie valutazioni scientifiche, quelle più “vicine” ai valori
costituzionali, al giudice spetterebbe invece individuare ed espellere ciò che è incompatibile con
la scienza, bilanciando i valori in gioco.
170 Si veda Roberto Bin, La Corte e la scienza, in A. D'Aloia (a cura di), Biotecnologie e valori costituzionali. Il
contributo della giustizia cosituzionale, Giappichelli ed. (Torino), 2006
171 Così Roberto Bin, La Corte e la scienza, op. cit., che specifica: «Bisogna innanzi tutto valutare se il fine, gli
interessi che si contrappongono e in nome dei quali si intende limitare la ricerca siano apprezzabili; poi è
necessario verificarne la congruità, ossia se la disposizione introdotta si ponga come uno strumento efficiente
per raggiungere quel fine; ed infine considerare se lo strumento sia proporzionato allo scopo o non comporti
invece un sacrificio eccessivo per la libertà incisa» ( a pag. 217)
172 Carlo Casonato, Bioetica e pluralismo nello Stato costituzionale, in Carlo Casonato, Cinzia Piciocchi (a cura
di), Biodiritto in dialogo, Cedam ed. (Padova), 2006, a pagg. 19 e ss.
173 Carlo Casonato, Bioetica e pluralismo nello Stato costituzionale, op. cit., a pag. 29
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Capitolo 3 IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL
DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
1. Uso del dato genetico in ambito curativo: quali sono le modalità di
regolamento e trattamento?
1.1 Contesto normativo a livello internazionale
Occorre fornire un quadro generale delle fonti normative che si occupano della materia.
Fin dall'inizio degli anni Ottanta il Consiglio d'Europa mostra particolare attenzione a tale
disciplina, come documenta il fatto che nel maggio 1981 l'Assemblea parlamentare organizzò a
Copenaghen un'audizione, nel corso della quale venne presentato un rapporto sui problemi
posti dall'ingegneria genetica1.
Da tale audizione scaturì la Raccomandazione R n. 934 (1982)2, in cui, al punto n.7, sono
contenute importanti previsioni, come la necessità di un esplicito riconoscimento (da parte delle
legislazioni nazionali) del diritto ad un patrimonio genetico non modificato, se non per obiettivi
terapeutici predeterminati in base ad una lista di patologie da trattarsi con la terapia genica; e
l'opportunità di regolare il prelievo, la conservazione e lo sfruttamento delle informazioni
genetiche.
Negli anni successivi la posizione del Consiglio d'Europa è andata progressivamente
specificandosi, in particolare, con altre due Raccomandazioni: R n. 1046(1986) e R n.
1100(1989).
Nella prima3, riguardante l'uso di embrioni e di feti umani per scopi diagnostici, terapeutici e
commerciali, dopo la riaffermazione del diritto ad un patrimonio genetico non artificialmente
modificato, sono elencate alcune pratiche genetiche che costituiscono «un uso indesiderato e
una deviazione» e che non possono essere ritenute lecite in nessun caso: tra queste, la creazione
1 L'informazione è tratta da Ilja R. Pavone, La Convenzione Europea sulla biomedicina, Milano, Giuffrè, 2009
2 Raccomandazione n. 934(1982) reperibile sul sito internet dell'Assemblea del Consiglio d'Europa:
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta82/ERC934.htm
3 Raccomandazione n. 1046(1986) reperibile sul sito
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta82/ERC1046.htm
Capitolo 3
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di esseri umani identici per clonazione; la fusione di gameti con quelli di altra specie animale; la
fusione di embrioni o qualsiasi altra operazione che possa produrre chimere; la scelta del sesso
attraverso manipolazioni genetiche a scopi non terapeutici. In questa Raccomandazione viene
quindi esplicitato che talune pratiche, indipendentemente dalla loro finalità, sono considerate
lesive del diritto dell'uomo ad ereditare un patrimonio genetico non modificato artificialmente.
Tale principio è ribadito nella successiva Raccomandazione sopra citata, la n. 1100/19894, che
contiene un divieto esplicito di «qualsiasi forma di terapia genica sulla linea germinale5», che
avrebbe come effetto una modificazione del patrimonio genetico del soggetto interessato
trasmissibile ai suoi discendenti.
La tappa successiva è l'approvazione, il 16 marzo 1989, dell'importante Risoluzione sui
problemi etici e giuridici della manipolazione genetica6: documento nel quale si afferma
espressamente che anche una modificazione parziale del patrimonio ereditario rappresenta una
falsificazione dell'identità dell'uomo, inammissibile ed ingiustificabile, in quanto si tratta di un
bene giuridico altamente personale. Essa all'art. 22 recita: «le modificazioni genetiche sulle
cellule somatiche sono fondamentalmente una terapia accettabile, a condizione che il paziente
sia stato debitamente informato in merito ad essa e abbia espresso il proprio consenso a
sottoporvisi»; all'art. 27 ribadisce il divieto assoluto «per tutti gli esperimenti diretti a modificare
il patrimonio genetico umano»,prevedendo all'art. 28 il divieto per legge di qualsiasi
modificazione genetica sulle cellule umane della linea germinale.
Vi è poi un'ulteriore ed articolata serie di Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che
attestano la delicatezza della materia in questione.
Con la R(90)13 sugli screening genetici e la diagnosi genetica prenatale, si enuclea una serie di
principi per cui: in primis, i test non devono essere eseguiti nel caso in cui manchi
un'appropriata consulenza genetica, ma devono essere effettuati solo in caso di serio rischio per
la salute del bambino ed in laboratori qualificati, sotto la responsabilità di un medico; è previsto
poi che anche le persone legalmente incapaci, con l'ausilio dei loro legali rappresentanti,
4 Raccomandazione n. 1100(1989) reperibile sul sito
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta82/ERC1100.htm
5 Secondo Simona Ferrari e Giovanni Romeo, La terapia genica, in Stefano Canestrari, Gilda Ferrando, C.M.
Mazzoni, Stefano Rodotà, Paolo Zatti, (a cura di),Trattato di Biodiritto, Il Governo del Corpo Tomo I,
Giuffrè ed.(Milano), 2003, pagg. 607 ss., si possono identificare due tipi di terapia genica: quella germinale,
capace di influenzare la trasmissione del patrimonio genetico alle generazioni successive, e quella della linea
somatica, che interessa le cellule di un singolo individuo
6 EP (European Parliament), Resolution on the Ethical and Legal Problems of Genetic Engineering, in Official Journal, 1989, C96, 165
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
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possono ricorrere a tali test; ed infine, i dati che emergono dallo screening sono confidenziali, il
loro trattamento è finalizzato solo alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie (viene quindi
posta una limitazione all'accesso).
La successiva Raccomandazione R(92)3 sui test genetici e le diagnosi genetiche per finalità
medico-sanitarie, emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è volta ad
assicurare procedure di esecuzione rispettose del segreto medico-professionale, ad incentivare
la corretta formazione del personale sanitario ed a combattere, altresì, i pericoli di
discriminazione e di stigmatizzazione sociale derivanti da una più approfondita conoscenza
della natura genetica di ciascuno. Vengono ivi fornite definizioni specifiche: con il termine «test
genetici» ci si riferisce a quei test che servono per la diagnosi e la classificazione delle malattie
genetiche, per identificare i portatori di un difetto genetico, e per identificare una grave malattia
genetica prima dell'inizio dei sintomi, a scopo di prevenzione.
Per diagnosi genetica si intendono i test compiuti per diagnosticare un supposto difetto in un
individuo; per screening genetico s'intendono i test genetici condotti su una popolazione nel suo
complesso o su un “sottoinsieme” di essa, senza il precedente sospetto che gli individui testati
possano portare il tratto.
Si raccomanda poi che devono essere previste norme professionali di condotta, ai fini di
prevenire il cattivo uso di tali informazioni, ed eventuali dati genetici inaspettatamente rilevati da
un test, o da uno screening genetico, vanno comunicati alla persona solo se aventi
un'importanza clinica diretta per la stessa o per la sua famiglia.
Infine, particolare rilievo assume la Raccomandazione R(97)5, relativa alla protezione dei dati
sanitari, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 13 febbraio 19977, il cui
allegato stabilisce, al punto 1, che i dati genetici sono «quei dati, indipendentemente dalla
tipologia, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali
caratteri nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela». Si precisa, inoltre,
che l'espressione dai genetici si riferisce ad ogni dato che riguardi lo scambio di informazioni
genetiche (geni) che riguardano un individuo o una linea genetica, il rapporto con gli aspetti
7 Raccomandazione R(97)5 su “Protection on Medical Data” della Commissione dei Ministri degli Stati
Membri, in sostituzione della Raccomandazione 81(1), predispone regole sulla raccolta ed il trattamento
automatico di tutti i dati medici, determina i principi di salvaguardia sui dati genetici, ed utili definizioni tese a
differenziare i primi dai secondi. In particolare, la Raccomandazione, sulla base di decenni di esperienza
pratica e specialistica, include: i dati genetici per esigenze di raccolta, trattamento e diffusione di dati personali
di natura medica; previsioni sul consenso informato; regole sulle questioni di sicurezza; regole relative alle
questioni legate alla ricerca (reperibile in inglese sul sito http://www.garanteprivacy.it – docweb n. 179880; la
traduzione italiana non ufficiale è reperibile sul sito http://www.privacy.it/CER-97-5.html)
Capitolo 3
72
(della salute o di una malattia) che possano costituire o meno un carattere identificabile.
In ordine alle finalità di raccolta e del trattamento dei dati, infine, vengono precisati anche i
criteri, statuendo, al punto 4.7 dell'allegato, che i dati genetici raccolti e trattati a fini di
prevenzione, diagnostica o a fini terapeutici o, ancora, per scopi di ricerca scientifica, non
dovranno essere utilizzati se non per quel particolare fine e per consentire alla persona
interessata di prendere una decisione in maniera libera e consapevole.
Maggiori garanzie vengono poi previste al punto 4.8 per tutti quei trattamenti connessi a
procedimenti giudiziari (civili e/o penali) aventi ad oggetto dati genetici. Tuttavia, la regola per
cui ogni trattamento deve avvenire secondo la finalità per la quale è stato iniziato è suscettibile
della deroga di cui al punto 4.9 dell'allegato, in base al quale «la raccolta ed il trattamento di dati
genetici può avvenire anche per fini diversi da quelli espressamente indicati ai punti 4.7. e 4.8
ogni qual volta l'interesse da tutelare sia quello della salute della persona stessa o di un terzo, se
gli stessi si trovano in pericolo o sussiste un grave pregiudizio per la loro salute.
Ulteriore finalità individuata è quella della ricerca scientifica, rispetto alla quale gli enormi
vantaggi per la collettività derivanti dallo studio della genetica devono essere necessariamente
contemperati con la tutela della riservatezza degli interessati, garantita in primis dallo strumento
dell'anonimato.
A queste Raccomandazioni e Risoluzioni fa seguito la Convenzione europea sui diritti
dell'uomo e la biomedicina, meglio nota come Convenzione di Oviedo, approvata il 4 aprile
1997, e ratificata in Italia con la l. 28 marzo 2001, n. 145.8 Essa si propone di provvedere alla
8 Il testo in lingua italiana è apparso in versione non ufficiale in Bioetica, 1998, pagg. 581-591. Reperibile anche
on-line. Si ricorda il dibattito, già affrontato nel capitolo precedente del medesimo lavoro, relativo alla mancata
o meno ratificazione della Convenzione in Italia. Il Parlamento italiano, attraverso la legge 145 del 2001, ha,
per un verso, autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla
biomedicina, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (art. 1); contemporaneamente, ha conferito «piena e
completa esecuzione» al trattato medesimo e relativo protocollo addizionale (art. 2), perfezionando il
tradizionale schema legislativo in materia attraverso la previsione di una “clausola di adattamento” del diritto
interno al contenuto del trattato, conferendo a tal fine una delega (mai esercitata) al Governo (art. 3).
«Pertanto, il modello tripartito di regolazione dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, fondato
sulla catena funzionale “autorizzazioneesecuzione-adattamento”, sembra essere stato formalmente rispettato
dalla legge 145/2001, potendosi quindi teoricamente condividere l’affermazione in base alla quale «la
Convenzione di Oviedo, in realtà, è stata non solo ratificata dal nostro Paese, in virtù dell'autorizzazione
contenuta all'art. 1 della citata legge n. 145/2001, bensì anche eseguita, ossia fatta oggetto di adattamento
speciale con la formula “piena e intera esecuzione è data…” (art. 2, l. n. 145/2001). Tuttavia, tale definitiva
affermazione rischia di assumere un valore assertivo esclusivamente presunto, dal momento che è necessario
preliminarmente verificare la concreta perfezione giuridica della condizione, la ratifica, sulla quale viene a
fondarsi l’operatività dell’esecuzione del trattato: occorre, quindi, verificare se lo Stato italiano sia
effettivamente impegnato a livello internazionale attraverso il completamento della procedura di ratifica» per
approfondiemnti si veda Simone Penasa, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum Quad. Cost., Rassegna 2007. Recentemente, la Corte di
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
73
tutela dell'essere umano nella sua dignità ed integrità, impegnando gli Stati che l'hanno
sottoscritta a garantire ad ogni persona il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
dell'integrità rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina. Pone, innanzitutto, quale
regola generale, che qualsiasi intervento nel campo della salute si fondi su un consenso libero,
adeguatamente informato e revocabile della persona interessata (art. 5). Inoltre, sempre in via
generale, all'art. 10 sancisce il diritto alla riservatezza delle informazioni relative alla salute ed il
diritto di accesso ad esse da parte dell'interessato (del quale, tuttavia, tutela anche la volontà di
non sapere), con restrizioni all'esercizio di tali diritti da disporsi solo in casi eccezionali ed in via
legislativa. Bandisce, ancora, qualsiasi rapporto di scambio, vietando che il corpo umano o
parte di esso possano essere fonte di profitto (art. 21).
In particolare, la Convenzione di Oviedo dedica un'apposita sezione al genoma umano (artt. 11,
12, 13 e 14)9
, stabilendo una serie di divieti che hanno ad oggetto: la discriminazione in ragione
del patrimonio genetico, l'utilizzo di test genetici predittivi (se non per fini medici o di ricerca
medica ed in ogni caso con una consulenza genetica appropriata), gli interventi miranti a
modificare il genoma (se non per ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche), l'utilizzo di
tecniche volte alla selezione del sesso10
. Con tali disposizioni si sancisce, da un lato, il diritto
delle generazioni future ad ereditare un patrimonio genetico non modificato, dall'altro, il diritto
di ogni individuo, previo libero ed informato consenso, a sottoporsi ad interventi genetici sulla
linea cellulare somatica (e quindi non trasmissibili ai discendenti) purché essi perseguano
Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 16/10/2007, n. 21748, ha espressamente rilevato che «sebbene il
Parlamento ne abbia autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione di Oviedo non
è stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato italiano», specificando al contempo però che «da ciò non consegue che la
Convenzione sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento» in quanto «all’accordo valido sul piano
internazionale, ma non ancora eseguito all’interno dello Stato, può assegnarsi (…) una funzione ausiliaria sul
piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato
nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme».
9 Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni
della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) Art. 11. Non
Discriminazione: «Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio
genetico è vietata»; art. 12. Test genetici predittivi: «Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie
genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una
malattia sia di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di
ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata»; art. 13. Interventi sul genoma umano:
«Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per delle
ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica
nel genoma dei discendenti»; art. 14. Non selezione del sesso: «L’utilizzazione delle tecniche di assistenza
medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una
malattia ereditaria legata al sesso»
10 Un interessante contributo, in cui è data ampia considerazione ai principi espressi dalla Convenzione di
Oviedo, è quello di Raffaella Di Marzio, Manipolazioni genetiche della vita umana. Legittimazione e possibilità del discorso giuridico, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2003, pagg. 521 e ss.
Capitolo 3
74
finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche11
.
La rilevanza del documento è stata sottolineata dalla nostra Giurisprudenza, la quale ha
affermato (in specifico riferimento alla Convenzione di Oviedo) che «in sede di interpretazione
della legge, all'accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all'interno dello
Stato, può assegnarsi «una funzione ausiliaria sul piano ermeneutico. [...] esso dovrà cedere di
fronte a norme interne per dare così a queste una lettura più conforme»12
.
Nello stesso anno, l'11 novembre 1997, l'Unesco approva la Dichiarazione Universale sul
genoma umano13
. In essa viene introdotto il concetto di genoma umano come «patrimonio
dell'umanità». «Il genoma umano» si legge nella Dichiarazione «sottende l'unità fondamentale di
tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca dignità e
della loro diversità...». Ad una prima lettura si potrebbe intendere il genoma quale elemento
costitutivo della specie umana, quindi la dichiarazione, in questo senso, vieterebbe tutte le
modificazioni che riguardano gli esseri umani viventi e, a maggior ragione, quelle trasmissibili
ad essere umani futuri e solo individuali (sembra quindi adottare un criterio prevalentemente
individualistico).
In realtà va in primo luogo notato che essa non affronta esplicitamente il problema della terapia
genica germinale, ma, dopo aver sancito il divieto di pratiche genetiche contrarie alla dignità
umana, rinvia al Comitato Internazionale di Bioetica dell'Unesco l'identificazione delle
«pratiche che potrebbero essere contrarie alla dignità umana, come gli interventi sulle cellule
germinali».
Adempiendo a questa previsione, nel 2003, tale Comitato ha pubblicato un documento nel
quale sono presentate e discusse le pratiche genetiche più controverse, comprese le
manipolazioni genetiche germinali14
. L'art. 5 prevede che: «una ricerca, una cura o una diagnosi
che incida sul genoma di un individuo può essere effettuata solo dopo un'analisi rigorosa e
preliminare dei rischi e dei vantaggi potenziali collegati, in conformità ad ogni altra prescrizione
prevista dalla legislazione nazionale; in tutti i casi sarà raccolto il consenso preliminare, libero ed
informato dell'interessato. Se questo ultimo non è in grado di esprimerlo, il consenso o
l'autorizzazione saranno ottenuti conformemente alla legge [...]». Il successivo art. 8 stabilisce
11 Demetrio Neri, La Convenzione Europea di bioetica e la terapia genetica, in Bioetica, 1998, 4, 516-525
12 Così Cass. Civ. 16.10.2007, n. 21748, in Foro It., 2007, I, 3025
13 Il testo è pubblicato in lingua italiana in Judith Sandor, Marco Ventura (a cura di), L'Unesco e la bioetica,
Celab ed.,(Budapest) 2008
14 Si veda UNESCO, IBC (International Bioethic Committee), Report of the implantation Genetic Diagnosis and Germ-line Intervention, pubblicato sul sito internet Unesco all'indirizzo: http://portal.unesco.org
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
75
che «ogni individuo ha diritto, conformemente al diritto internazionale o al diritto interno, ad
un risarcimento del danno subìto per causa diretta e determinante per l'intervento sul proprio
genoma». L'art. 12 prevede quindi che ognuno deve avere accesso ai progressi della biologia,
della genetica e della medicina concernenti il genoma umano, nel rispetto della propria dignità
e dei propri diritti».
Ulteriori indicazioni provengono da due Direttive europee, recepite entrambe nel nostro
ordinamento. La Direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche, la quale mira a creare un sistema di protezione efficace e ad armonizzare le
legislazioni degli Stati membri, anche al fine di mantenere e promuovere gli investimenti in tali
settori, incentivando l'attività di ricerca finalizzata all'ottenimento di brevetti. L'Italia, con molto
ritardo, ha recepito i contenuti della Direttiva, che, in sostanza, riguarda la disciplina della
proprietà intellettuale sulle invenzioni biotecnologiche15
. Al di là degli aspetti prevalentemente
tecnici della materia, che si esamineranno successivamente, giova però evidenziare che, nelle
norme nazionali, sono stati precisati due punti importanti. In primo luogo, tra i casi di
esclusione dalla brevettabilità figurano i procedimenti di modificazione dell'identità genetica
germinale dell'essere umano e le invenzioni riguardanti i protocolli di screening genetico, il cui
sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione su basi genetiche, patologiche,
razziali, etniche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche. In secondo luogo, viene
previsto l'obbligo di corredare la domanda volta all'ottenimento di un brevetto, relativa ad
un'invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, dell'espresso
consenso libero ed informato della persona da cui deriva il materiale, al fine di renderla edotta
che le informazioni genetiche presenti nel campione biologico potranno divenire oggetto di un
prodotto destinato allo sfruttamento commerciale.
La Direttiva 2004/23/CE16
stabilisce invece norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le
cellule umane destinati ad applicazioni sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di
protezione della salute. Anche qui vengono esplicitati due principi, e sono quelli della
tracciabilità del percorso di tessuti e cellule e dell'anonimato per tutti i dati, comprese le
informazioni genetiche, raccolti17
.
15 Il recepimento è avvenuto con d.l. 10.1.2006 n. 3, poi convertito nella l. 22.2.2006 n. 78 (in Gazz. Uff. n. 58
del 10.3.2006)
16 L'attuazione in Italia della Direttiva è avvenuta con D.lgs. n.191 del 6.11.2007 (in Gazz. Uff. n. 261 del
9.11.2007 – Suppl. ord. n. 228)
17 Per un maggior approfondimento si veda Gilda Ferrando, Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee, in Familia, 2005, 1157 ss.
Capitolo 3
76
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, o Carta di Nizza, del 2000, ripresa dal
Trattato di Lisbona (2009), non contiene alcun articolo specifico dedicato alla genetica, fatta
eccezione per l'art. 3, intitolato «Diritto all'integrità della persona», che genericamente prevede:
«Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e
della biologia deve essere in particolare rispettato il consenso libero ed informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche; il
divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli
esseri umani»18
.
Dalla lettura dei lavori preparatori emerge che in una prima stesura la Carta prevedeva
espressamente un diritto all'integrità genetica concretizzato dal divieto di modificazioni
genetiche trasmissibili ai discendenti e, conseguentemente, la liceità delle sole modificazioni
genetiche praticate a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico.
Alcuni autori interpretano estensivamente l'art. 3, inserendolo nel più generale diritto
all'integrità fisica, la quale andrebbe ricompresa nel diritto all'integrità del patrimonio genetico.
Gli stessi Autori si appellano al divieto delle pratiche eugenetiche e della clonazione
riproduttiva, in quanto da queste discenderebbe un più generale divieto di qualsiasi intervento
genetico sulla linea germinale, cioè di qualunque modificazione genetica trasmissibile agli eredi,
salvo nel caso di interventi di carattere terapeutico giustificati nel rispetto del diritto alla salute.
Secondo altri19
, invece, la decisione di non affermare esplicitamente l'esistenza di un diritto
all'integrità genetica sembra essere motivata dalla volontà di non vietare gli interventi
modificativi del patrimonio genetico umano che l'evoluzione biomedica potrebbe rendere
disponibili per la prevenzione o guarigione di gravi patologie (fermo restando il divieto delle
pratiche e eugenetiche e della clonazione riproduttiva).
È del 2003 la Dichiarazione sui Dati Genetici Umani (UNESCO), volta ad «assicurare il
rispetto per la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella
raccolta, trattamento, uso e conservazione dei dati genetici e proteomici umani e dei materiali
biologici da cui possono derivare, in accordo con gli imperativi di uguaglianza, giustizia e
solidarietà […]; stabilire i principi che dovrebbero guidare gli Stati nella redazione dei loro testi
18 Consultabile sul sito internet del Parlamento Europeo all'indirizzo
http://www.europal.europa.eu/charter/defoult.it.htm.
19 Si veda, in particolare, Maria Grazia Giammarinaro, Luci ed ombre della Carta Europea dei diritti, in Bioetica,
2001, 4, pagg. 710 ss; Amedeo Santosuosso, Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza, in Danno e Resp., 2002, 8-9, pagg. 809 ss.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
77
legislativi e delle politiche relative a tali questioni; formare la base per raccomandazioni [...]»20
.
Tale documento è rilevante perché, oltre ad affermare l'esistenza di un'identità genetica (art. 3),
individuare le caratteristiche proprie dei dati genetici (art. 4), all'art. 6 elenca una serie di
procedure relative alla loro raccolta, utilizzo e conservazione, sancendo che dovrebbero essere
consultati i comitati etici relativamente all’istituzione di norme tecniche, regolamenti, e
raccomandazioni per la raccolta, il trattamento, l’uso e la conservazione dei dati genetici;21
gli
Stati inoltre dovrebbero attivarsi per promuovere il diritto alla riservatezza degli individui e la
segretezza dei dati genetici umani attraverso leggi nazionali specifiche22
. I contenuti di questa
20 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, 2003, in Judith Sandor, Marco Ventura (a cura di)
L'UNESCO e la bioetica. I testi fondamentali, Celab ed. (Budapest) 2008, reperibile sul sito
http://web.ceu.hu/celab/unesco_ita.pdf (art. 1)
21 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, op. cit., art. 6 Procedure: «a) E’ un imperativo etico
che i dati genetici e proteomici umani siano raccolti, trattati, utilizzati e conservati secondo procedure
trasparenti ed eticamente accettabili. Gli Stati dovrebbero attivarsi per coinvolgere la società civile nel
procedimento decisionale riguardante le politiche generali di raccolta, trattamento, utilizzo e conservazione dei
dati genetici e delle proteine dell’uomo e la valutazione della loro gestione, in particolar modo quando si tratti
di studi genetici sulla popolazione. Questo processo decisionale, che può beneficiare delle esperienze
compiute a livello internazionale, dovrebbe assicurare la libera espressione dei diversi punti di vista. b)
Dovrebbero essere promossi e istituiti comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralisti a livello
nazionale, regionale, locale e della singola istituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della
Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani. Ove sia possibile, i comitati etici a livello
nazionale dovrebbero essere consultati relativamente all’istituzione di norme tecniche, regolamenti, e
raccomandazioni per la raccolta, il trattamento, l’uso e la conservazione dei dati genetici e delle proteine
umani e dei materiali biologici. Essi dovrebbero anche essere consultati su questioni che non sono disciplinate
da leggi nazionali. I comitati etici a livello locale o della singola istituzione dovrebbero essere consultati
relativamente all’applicazione di queste norme a specifici progetti di ricerca. c) Quando la raccolta, il
trattamento, l'uso, la conservazione di dati genetici o proteomici umani è condotta in due o più Stati, i comitati
etici degli Stati coinvolti, ove possibile, dovrebbero essere consultati e l'esame delle questioni dovrebbe essere
svolto a livello adeguato secondo i principi enunciati in questa Dichiarazione in base alle norme etiche e
giuridiche adottate dagli Stati coinvolti. d) E’ un imperativo etico che informazioni chiare, imparziali, sufficienti
e adeguate siano fornite alla persona di cui si richiede il consenso informato, espresso libero e preventivo.
Queste informazioni devono, oltre a fornire altri dettagli necessari, specificare le finalità per cui i dati genetici e
proteomici umani sono raccolti dai materiali biologici e sono utilizzati e conservati. Queste informazioni
dovrebbero indicare, se necessario, i rischi e le conseguenze. Queste informazioni dovrebbero anche indicare
che la persona interessata può revocare il suo consenso, senza costrizione, e che la revoca non implica nessun
tipo di sanzione o effetto negativo per la persona interessata.»
22 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, op. cit., art. 14 Riservatezza e segretezza: «a) Gli Stati
dovrebbero attivarsi per proteggere la riservatezza degli individui e la segretezza dei dati genetici umani
associati a una persona, a una famiglia, o, dove appropriato, a un gruppo identificabile in base a leggi nazionali
che siano conformi al diritto internazionale relativo ai diritti umani. b) I dati genetici e proteomici umani e i
materiali biologici associati a una persona identificabile non dovrebbero essere resi noti o accessibili a terzi, in
particolare ai datori di lavoro, alle compagnie assicurative, alle istituzioni educative e alla famiglia, fatta
eccezione per importanti ragioni di interesse pubblico in situazioni espressamente stabilite dalla legge
nazionale conforme con il diritto internazionale relativo ai diritti umani o quando è stato ottenuto il consenso
libero preventivo informato e espresso della persona interessata, sempre che tale consenso sia conforme alle
disposizioni di legge nazionali e al diritto internazionale relativo ai diritti umani. La riservatezza di un individuo
che partecipa in uno studio basato sui dati genetici deve essere protetto e i dati dovrebbero avere un carattere
id segretezza. c) Come regola generale, i dati genetici o proteomici umani e altri materiali biologici raccolti ai
fini di ricerca scientifica o sperimentazione medica non dovrebbero essere associati ad una persona
identificabile. Anche quando questi dati o altri materiali biologici sono dissociati da una persona identificabile,
si devono prendere le precauzioni necessarie per assicurare la sicurezza dei dati e dei materiali biologici. d) I
Capitolo 3
78
Dichiarazione dimostrano quanto siano intersecati il valore della riservatezza e della protezione
dei dati personali con i valori ed i principi insiti nella bioetica.
Il 6 e 7 maggio 2004 a Bruxelles ha avuto luogo un congresso organizzato dalla Commissione
Europea per stimolare la riflessione sulle implicazioni etiche, sociali e giuridiche legate allo
sviluppo e all'utilizzo dei test genetici. Le due giornate sono state dedicate alla lettura ed alla
discussione di 25 Raccomandazioni23 proposte da un gruppo di lavoro multidisciplinare
(composto da politici, accademici, bioingegneri, ed altri esperti) che per un anno ha lavorato
alla loro stesura. Esse sono organizzate in tre grandi capitoli dedicati rispettivamente all'analisi
del contesto generale, all'implementazione dei test genetici nei sistemi sanitari ed ai test genetici
come strumento di ricerca: non si limitano ad enunciare un “codice di buona condotta” per i
vari settori coinvolti, ma in alcuni casi hanno lo scopo di indicare un vero e proprio piano
d'azione per implementare l'utilizzo dei test.
Vi si trovano tabelle (le quali elencano i vari test e screening genetici disponibili e le diverse
caratteristiche), definizioni, raccolte e classificazioni dei dati genetici24
; si parla addirittura di
“eccezionalità genetica”, ovvero di quelle caratteristiche proprie dei dati genetici che li rendono
diversi ed “eccezionali”.
Nel 2008 il Consiglio d'Europa, allo scopo di esaminare gli aspetti etici e giuridici delle
applicazioni della genetica, in particolare dei test genetici, ha approvato un Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo (Additional Protocol to the Convention on Human
Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for Health Purposes) nel quale si
elaborano norme giuridiche atte a tutelare i diritti fondamentali della persona umana riguardo a
tali applicazioni. Questo nuovo documento, oltre a definire principi riguardanti in particolare la
garanzia della qualità dei servizi genetici, stabilisce norme generali per l'esecuzione di tali test, e
ribadisce alcuni principi fondamentali25
, tra cui il dovere di assicurare un'adeguata consulenza
dati genetici o proteomici umani e altri materiali biologici raccolti ai fini di ricerca scientifica o di
sperimentazione medica possono rimanere associati ad una persona identificabile solo se ciò sia necessario a
portare avanti la ricerca e a condizione che la riservatezza dell’individuo e la segretezza dei dati o dei materiali
biologici interessati siano protette in conformità della legge nazionale. e) I dati genetici e proteomici umani
non dovrebbero essere conservati in modo da consentire l’identificazione del soggetto cui corrispondono oltre
il tempo che è necessario per raggiungere gli scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati.»
23 25 Raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, di di Eryl McNally
(presidente) e Anne Cambon-Thomsen (relatore), Bruxelles 2004, reperibili on-line
24 Ad esempio, nella premessa alla Raccomandazione n. 20, è stata data la seguente definizione di biobanca: «per
biobanche si intendono i campioni biologici veri e propri, e le banche dati connesse, che consentono un certo
grado di accessibilità, disponibilità e scambi a fini di studio»
25 The UK Human Genetic Commission, A common Framework of Principles for direct-consumer genetic testing service 2010. Il 4 agosto 2010 la Human Genetic Commission ha pubblicato un importante documento
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
79
genetica ogniqualvolta viene effettuato un test ed il diritto dell'individuo, anche di non sapere.
Particolarmente interessante risulta l'art. 13, nel quale è prevista una deroga rispetto alla
Convenzione. La norma citata, affrontando le questioni legate alla riservatezza dei dati e della
vita privata, consente di affermare che sarà infatti possibile effettuare un test genetico su soggetti
incapaci (e quindi inabili a prestare il proprio consenso), ma nei soli casi in cui esso sia un
beneficio per i membri della famiglia dei soggetti stessi, e soltanto nei casi in cui tale beneficio
raggiunto assuma una rilevanza per la tutela della loro salute o delle loro scelte riproduttive.
Un excursus normativo è necessario per comprendere le origini della materia, ed evidenzia
come nel panorama internazionale si è tentato di fornire un quadro completo ed univoco della
“situazione genetica”, anche se non sempre con ottimi risultati, vista la difficoltà nel creare
regole uniformi per tutti prescindendo dalle differenze dei singoli ordinamenti giuridici.
1.2 Le linee guida dei Garanti europei sui dati genetici: cenni sul Documento di
lavoro del cd. Gruppo 29
La spiccata attitudine dei dati genetici ad innescare il rischio di nuove forme di discriminazione,
ha indotto il cd. Gruppo 29 (un organo indipendente a carattere consultivo istituito ai sensi
dell'art. 29 della Direttiva Europea 95/46/CE26
) ad approvare a Bruxelles il 17 marzo 2003 un
Working Document on genetic data27
,
ossia un documento programmatico con l'obiettivo di
ordinare la materia attraverso la previsione di principi e garanzie per un corretto trattamento dei
dati in materia genetica.
In realtà il Gruppo 29 si è occupato di elaborare più pareri concernenti diverse tematiche
inerenti alla protezione dei dati personali, quali: il parere 4/200728
sul concetto di dati personali
(dove si cerca di dare una definizione do “dato personale”, “persona fisica”, “persona
nel quale,oltre a ribadire i principi fondamentali posti a tutela del trattamento dei dati genetici (tra i quali
particolare riguardo viene dato al consenso dell'interessato), rivolge una serie di raccomandazioni agli esecutori
dei test genetici; in particolare la Commissione ritiene che informare il “consumatore” sull'importanza di
effettuare un test genetico e sul ruolo che lo stesso assume in relazione alle proprie scelte familiari, è obbligo
imprescindibile.
26 Dir. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U.U.E. L. 281, 23.11.1995,
31
27 Gruppo 29, Documento di lavoro sui dati genetici, Bruxelles, 17.3.2004, reperibile sul sito
www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1337087
28 Gruppo 29, Parere sul concetto di dati personali, reperibile sul sito
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1487717
Capitolo 3
80
identificata o identificabile”); il documento di lavoro sulla biometria29
(vengono descritti i
sistemi biometrici ed illustrati i principi di finalità e proporzionalità, i criteri per la legittimazione
del trattamento dei dati, le misure di sicurezza); il parere 3/2010 sul principio di
responsabilità30
; ed altri ancora.
Nel Working Document on genetic data il Gruppo, da un lato si è occupato di individuare e
definire il “gruppo biologico” come «gruppo di individui legati da vincoli di parentela» e «nuovo
gruppo sociale di rilevanza legale», quale specifico ed autonomo soggetto di diritti; dall'altro, ha
stabilito il divieto assoluto di trattare i dati genetici nel rapporto di lavoro e nel settore
assicurativo, considerate le enormi potenzialità dannose.31
In questo documento i Garanti europei, alla luce dei principi contenuti nella Direttiva n. 95/46,
tentano di definire la disciplina per il trattamento e la conservazione dei dati genetici,
predisponendo linee guida di ausilio per le autorità nazionali (è una sorta di commentario).
Quanto alla definizione di dato genetico, non si tratta, infatti, come illustrato dal Working
Document, di un'informazione sanitaria come tutte le altre: le informazioni genetiche devono la
loro peculiarità all'idoneità di rivelare anche la semplice predisposizione a contrarre certe
malattie e, soprattutto, in quanto associate ad un codice personale, esse fungono da vero e
proprio elemento di identificazione dell'individuo.32
Tale documento, quindi, sottolinea la caratteristica del dato genetico come “informazione
condivisa” all'interno di una dimensione familiare, ed invita gli Stati Membri a predisporre
strumenti di tutela idonei a rispondere a tali esigenze.
Anche la dottrina ha sostenuto che il risultato ottenuto da un test genetico è, al tempo stesso, a
seconda dell'angolo di visuale, materiale biologico, fisico e tangibile, ed informazione
immateriale ma concreta e dotata di un elevato “peso specifico”.33
29 Gruppo per la tutela dei dati personali (Gruppo 29), Documento di lavoro sulla biometria, adottato il 1 agosto
2003, reperibile sul sito ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_it.pdf
30 Gruppo per la tutela dei dati personali (Gruppo 29), Parere 3/2010 sul principio di responsabilità, adottato il
13 luglio 2010, reperibile sul sito http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_it.pdf
31 Si parlerà in seguito di discriminazioni genetiche in mabito lavorativo ed assicurativo
32 Così Leonardo Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità, Cedam
ed. (Padova), 1993, egli individua, quale elemento identificativo di una persona, il genoma
33 Elisa Stefanini, in Dati genetici condivisi: una nuova frontiera per la privacy (Dir. Pubb. Comp. Eur., 2008, III
trim., pag, 1223), afferma che fin dalla definizione di dato genetico si incontrano le prime difficoltà, in quanto
si osservano due principali criteri per la delimitazione di questa categoria di informazioni: in quanto al primo,
il discrimen sarebbe rappresentato dalla fonte dell'informazione; in base al secondo, invece, il dato genetico si
connoterebbe per il contenuto, comprendendo tutte quelle informazioni relative alle caratteristiche genetiche
di un individuo, a prescindere dalla fonte da cui derivano: secondo tale accezione, sarebbero dunque
comprese nel novero dei dati genetici anche le informazioni sulla storia familiare di un soggetto, da cui si
possono ricavare significative conoscenze sulle sue caratteristiche ereditarie.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
81
Consapevoli della difficoltà di individuare una definizione di dato genetico in grado di
enuclearne i precisi confini e la giusta dimensione, i membri del cd. Gruppo 29 sottolineano
che i dati genetici costituiscono senza alcun dubbio dati personali, nella specie dati “sensibili” o
“semisensibili”, soggetti all'applicazione della Direttiva sulla protezione dei dati personali e,
dunque, ai principi di finalità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
È messo in evidenza, inoltre, il carattere di unicità dei dati genetici, dovuta ad una serie di
caratteristiche, e, in particolare:
l'informazione genetica è unica e distingue un individuo da un altro, ma
contemporaneamente essa può rivelare informazioni ed avere implicazioni concernenti
i consanguinei di tale individuo (famiglia biologica), compresi quelli delle generazioni
successive e precedenti;
l'informazione genetica spesso non è riconosciuta dalla persona interessata e non
dipende dalla sua volontà poiché i dati genetici non sono modificabili.
Considerando la complessità e la sensibilità delle informazioni genetiche, esiste un rischio
notevole di abuso una volta che i dati sono stati raccolti e/o utilizzati: la Direttiva infatti vieta un
successivo trattamento incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati rilevati (tuttavia essa
prevede delle deroghe a tale divieto per motivi storici, statistici o scientifici).
Vengono ribaditi i principi di finalità e proporzionalità.
Seguono le definizioni di test genetici diagnostici e test genetici predittivi34
; la necessità di un
consenso informato, esplicito e libero; il diritto di sapere e di non sapere dell'interessato.
A conclusione del lavoro, il Gruppo raccomanda una serie di garanzie e misure di sicurezza da
applicare nell'uso e nel trattamento dei dati genetici, auspicando in tutti i casi un controllo
preliminare da parte delle Autorità Garanti di ogni Stato membro.
34 Nel documento in analisi, a pag. 7 si legge: «I test genetici diagnostici servono a stabilire la causa di una
malattia clinicamente già evidente. Le indagini genetiche svolte per scopi diagnostici possono sostituire gli
strumenti diagnostici convenzionali oppure essere utilizzati per integrarli. I test diagnostici possono avere
anche una componente di previsione sanitaria per quanto riguarda i familiari della persona interessata. I test
genetici predittivi rilevano i cambiamenti genetici che con molta probabilità possono portare a una patologia
nel corso della vita di una persona. Un problema particolare riguardante le diagnosi predittive è che, anche se
possono essere individuati cambiamenti genetici il cui legame con certe malattie è dimostrato, spesso non può
essere predetto con certezza se una particolare patologia si svilupperà nel corso della vita della persona
interessata.»
Capitolo 3
82
1.3 Contesto nazionale: le prime pronunce del Garante per la Protezione dei Dati
Personali
La privacy in relazione al trattamento dei dati genetici si presenta come un tema giuridicamente
denso. Esso «nasce dalla necessità di bilanciare, da un lato, le grandi promesse della ricerca
genetica prospettate dallo sviluppo dei test genetici; dall'altro l'esigenza di avvalersi di tali
benefici in modo da non ledere i diritti fondamentali della persona»35
. Infatti, un uso
inappropriato dei dati genetici, la loro incontrollata divulgazione, o un accesso indebito da parte
di terzi possono danneggiare gravemente il soggetto da cui provengono le informazioni.
La cd. “privacy genetica”, secondo l'espressione in uso nella letteratura giuridica36
, pone dunque
una duplice necessità: sorvegliare sul potenziale discriminatorio di cui possono essere portatori i
dati genetici stessi (si pensi agli ambiti lavorativo ed assicurativo, ed anche alle ricerche
scientifiche su popolazioni), tenendo conto del carattere immodificabile e permanente dei dati
stessi; trovare un equilibrio fra “diritto alla riservatezza” e “dovere di comunicazione”37
.
Come già accennato, in Italia, la normativa di riferimento per i dati genetici è quella sui dati
sanitari: già la legge 675 del 1996 sui dati sensibili aveva dedicato al trattamento dei dati sanitari,
considerati parte del più ampio genus dei dati sensibili, disposizioni particolari, finalizzate a
bilanciare il necessario trattamento di tali dati con l'esigenza di tutela delle persone.
In particolare, con l'Autorizzazione n. 2/199738
il Garante aveva affrontato il problema relativo
al trattamento dei dati genetici, considerati come dati sanitari particolarmente sensibili,
autorizzando il trattamento degli stessi «limitatamente alle informazioni ed alle operazioni
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della
collettività», dietro consenso scritto dell'interessato (quindi, in mancanza di tale consenso, era
prevista apposita autorizzazione del Garante, nel caso in cui il trattamento non fosse finalizzato
alla tutela della salute di un terzo o della collettività).
Particolarmente significativa è da ritenersi la pronuncia del 22 maggio 200939
. Il caso in oggetto
35 Così Marina Casini, Claudio Sartea, La consulenza genetica in Italia: problemi, regole di consenso informato,
trattamento dei dati genetici e privacy, in Med. e Mor., 2009, fasc. 6, pagg. 1121 e ss.
36 Marina Petrone, Trattamento dei dati genetici e tutela della persona, in Fam. e dir., 2007, 8-9, p. 853 ss.;
Eleanor Spaventa, Il genetic privacy Act, Riv. Crit. Dir. Priv., 1997, p. 245 ss.
37 L'art. 622 c.p., ovvero il reato di violazione del segreto professionale, indica che può sussistere una “giusta
causa” che rende non punibile la rivelazione a terzi dei dati personali appresi nell'ambito del rapporto
professionale di cura.
38 Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 2 del 1997 – Trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, reperibile sul sito http://www.garanteprivacy.it (doc. web n. 1146933)
39 Garante per la protezione dei dati personali, Dati genetici – Dati inerenti allo stato di salute – 22 maggio 1999,
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
83
è quello di una donna affetta da malattia congenita che, volendo avere un figlio, si era
sottoposta ad indagini genetiche. I sanitari, per poter formulare il loro giudizio sul rischio che la
donna potesse trasmettere la malattia, avevano necessità di acquisire alcuni dati sanitari riportati
nella cartella clinica del padre della donna, depositata presso una struttura ospedaliera. A tale
acquisizione il padre aveva negato il consenso ed i medici dell'ospedale, presso il quale la
cartella era conservata, avevano opposto il segreto professionale, sostenendo che la legge
675/1996 consente di acquisire dati sanitari senza il consenso solo nel caso in cui l'interessato
sia incapace di intendere e di volere.
La donna si era pertanto rivolta al Garante, chiedendo di autorizzare l'acquisizione della cartella
clinica del padre, anche in presenza del suo dissenso. Esaminando il testo40
, il Garante ha
innanzitutto osservato che la conoscenza (prima del concepimento o durante la gravidanza) del
rischio di insorgenza di patologie, anche di tipo genetico, può certamente contribuire a
migliorare le condizioni di benessere psico-fisico della gestante, nel quadro di una piena tutela
della salute come diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Costituzione). Nel caso specifico,
l'accesso ad alcuni dati sanitari del padre della paziente rappresentava un presupposto
essenziale della malattia e soltanto la disponibilità di questi dati poteva consentire una scelta
riproduttiva consapevole ed informata.
L’Autorità ha ritenuto, pertanto, che, pur in presenza del rifiuto del padre, l'ospedale poteva
acquisire i suoi dati sanitari presso la struttura dove erano custoditi. Gli organismi sanitari
pubblici, infatti, possono trattare i dati senza il consenso dell'interessato qualora si debba
tutelare la salute o l'incolumità fisica di terzi o della collettività. L'esigenza di tutelare il
benessere della gestante, nella circostanza in esame, poteva comportare un ragionevole
sacrificio del diritto alla riservatezza dell'interessato.
«[…] Si osserva inoltre che, anche dal punto di vista del segreto professionale, la tutela
dell'incolumità psico-fisica di un terzo viene considerata “giusta causa” dall'art. 622 del codice
penale, che legittima la rivelazione di informazioni eventualmente coperte da segreto
professionale. Lo stesso codice di deontologia medica indica espressamente quale “giusta causa
di rivelazione” sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi (nel caso
reperibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=39188. e in Nuova Giur. Civ. Comm., 1999,
pagg. 829 ss.
40 In questa operazione contributo essenziale è la sintesi di Carla Faralli, in Dati genetici e tutela dei diritti, in
Carla Faralli e Giusella Finocchiaro (a cura di), Diritto e Nuove Tecnologie, Gedit ed. (Bologna), 2005, pag.
251 ss.
Capitolo 3
84
in cui questi non sia in grado di prestare il proprio consenso), sia l'urgenza di salvaguardare la
vita e la salute di terzi, anche nel caso di rifiuto dell'interessato, ma previa autorizzazione del
Garante»41
. In conclusione, l'ospedale non incontra ostacoli né nella legge n. 675 del 1996, né
nelle norme sul segreto professionale e può legittimamente acquisire i dati sulla base della citata
autorizzazione.
L'Autorità ha, comunque, richiamato l'organismo sanitario ad adottare precise cautele a tutela
della riservatezza: ha indicato espressamente che i dati sanitari da acquisire siano trasmessi con
plico sigillato, in modo da assicurare la segretezza della cartella clinica nei confronti di persone
estranee; che il personale dell'ospedale riferisca personalmente alla sola richiedente il risultato
dell'indagine genetica con informazioni chiare ed esaustive, senza però comunicarle i dati
sanitari relativi al padre, e di non comunicare a quest'ultimo informazioni relative agli
accertamenti eseguiti, fuori dei casi di diritto di accesso ai dati che lo riguardano o di necessità
di acquisizione di informazioni necessarie per la tutela della sua salute o incolumità fisica.
Questa pronuncia è molto significativa perché «mette in luce in un caso reale molti problemi
già noti sul piano teorico: i dati genetici hanno la particolare caratteristica di essere condivisibili
e trasmissibili, quindi il diritto alla privacy presenta, in questo caso, caratteri di relatività; in
alcuni casi (come quello in questione) il diritto alla privacy (del padre) cede in presenza di un
diritto di pari rango (quello alla salute psico – fisica della madre)»42
.
Sino ad oggi, nel nostro ordinamento, non si era avuta l'emanazione di alcun provvedimento
specifico in materia di dati genetici i quali, per lungo tempo, sono stati disciplinati da
disposizioni di carattere transitorio, in particolare dall'Autorizzazione 2/2000, dedicata
specificamente al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da
parte dei soggetti privati e degli enti pubblici economici, riproposta invariata nel 2002 ed
ulteriormente prorogata.43
In tale documento, viene autorizzato il trattamento di questi dati solo
41 Così Carla Faralli, in Dati genetici e tutela dei diritti, op. cit.
42 Così Carla Faralli, nell'op. cit., e conclude la sintesi affermando che «Ovviamente il bilanciamento di interessi
può essere fatto in presenza di interessi di pari valore: va sottolineato che lo schema adottato nel caso in
oggetto non potrebbe essere adoperato in casi in cui gli interessi in conflitto fossero di natura o di rango
costituzionale diverso. Si prenda il caso della richiesta di informazioni genetiche da parte di società di
assicurazioni, di istituti di credito o di datori di lavoro: in questi casi la comunicazione può determinare
situazioni di discriminazione ai danni di coloro che risultano portatori di malattie genetiche e quindi è in tutti i
casi vietata.»
43 L'Autorizzazione qui in esame è l'Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, n. 2 del 20 settembre 2000, reperibile sul sito del Garante http://www.garanteprivacy.it (doc. web
n. 1151469), essa è stata prorogata ed attualmente vige l'Autorizzazione Generale al trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, n. 2 del 27 dicembre 2013, reperibile sul sito del Garante
http:/www.garanteprivacy.it (doc. web n. 2818529)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
85
con il consenso dell'interessato o per finalità volte alla tutela dell'incolumità fisica e della salute
del medesimo, di un terzo o della collettività ed in osservanza dei principi enunciati dalla legge
675/1996 sulla tutela della riservatezza. Per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione
dei dati, a differenza delle altre informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, essi sono
espressamente esclusi, dalla comunicazione a soggetti pubblici e privati, compresi i fondi e le
casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlata
all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, prestazioni e servizi, gli
istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni e le organizzazioni di volontariato,
nonché i familiari dell'interessato.
Un più consistente passo in avanti è stato fatto nel 2003 con il D.lgs. 196/2003 (noto come
“Codice della privacy”), il cui art. 90 (al capo V “Dati genetici”, ed intitolato “Trattamento dei
dati genetici e donatori di midollo osseo”) stabilisce, al primo comma, che «Il trattamento dei
dati genetici, da chiunque effettuato, è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della Salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio Superiore di Sanità».
Prima di soffermare l'attenzione su questa norma, che costituisce il punto apicale della tutela
dei dati genetici insieme alla relativa autorizzazione, devono sinteticamente ricordarsi le
disposizioni generali di cui alla Parte I del Codice.
L'art. 3 introduce il principio di necessità nel trattamento dei dati, che impone che i sistemi
informatici siano configurati in modo tale da assicurare che i dati personali ed identificativi
vengano utilizzati solo se indispensabili al raggiungimento delle finalità perseguite,
prediligendosi quindi, ove possibile, l'utilizzo di dati anonimi. L'art. 7 prevede una serie di
diritti, spettanti all'interessato, che gli attribuiscono un concreto potere di controllo sulle fasi
della raccolta, della circolazione e dell'impiego dei dati che lo riguardano (egli ha diritto, infatti,
di ottenere indicazioni ed informazioni sulle modalità di trattamento, l'aggiornamento e
l'eventuale cancellazione dei dati, ed ha anche facoltà di opposizione). Alcuni autori sostengono
che, «con riferimento ai dati genetici, i poteri e facoltà esplicitati nell'art. 7 sembrano diminuire,
considerato che i dati in questione si caratterizzano, come già affermato in precedenza, per la
loro immodificabilità, e quindi apparirebbe superfluo un aggiornamento continuo da parte
dell'interessato. In realtà, considerando un'altra caratteristica peculiare dei dati genetici, ovvero
la condivisione delle informazioni fra persone appartenenti allo stesso gruppo (biologico),
potrebbe ritenersi (in astratto) ammissibile un'estensione a terzi del diritto di accesso, in
Capitolo 3
86
presenza di interessi prevalenti che lo giustifichino: questo comporterebbe la necessità di uno
specifico consenso informato del titolare dei dati»44
.
Il Codice ha previsto, in mancanza di consenso, la possibilità di accesso a dati già raccolti da
parte di soggetti diversi dal titolare, nei casi in cui ciò sia necessario per tutelare diritti di pari
rango rispetto alla riservatezza del titolare dei dati45
.
Altre norme della parte generale costituiscono la base sulla quale vanno ad innestarsi le cautele
applicabili ai dati genetici. Si tratta, in breve, dell'art. 13, relativo al contenuto minimo
dell'informativa da sottoporre all'interessato, e degli artt. 20 e 26, che disciplinano il trattamento
dei dati sensibili, prevedendo le regole generali rispettivamente per: le ipotesi di trattamento
effettuato da parte di soggetti pubblici (consentito solo se autorizzato da espressa previsione di
legge) o da parte di soggetti privati (possibile solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante).46
44 Francesca Di Lella, Ambiti di rilevanza e tutela dei dati genetici, in Dir. e Giurispr., 2009
45 Si veda il caso della donna affetta da problema congenito che chiese un parere al Garante nel 1999, cit.
46 Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, Codice per la Protezione dei Dati Personali. Art. 13
Informativa: «1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di
cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile. 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula
spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al
momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato,
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
87
anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)»;
art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili: «1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i
tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati
e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera
g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di
dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente»; art. 26. Garanzie per i dati sensibili: «1. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il
comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. 4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi»
Capitolo 3
88
Vanno, da ultimo, menzionati, gli artt. 37 e 55. Il primo prescrive un obbligo preventivo di
notificazione al Garante a carico di chi intenda procedere al trattamento di alcune categorie di
dati, fra cui sono espressamente annoverati i dati genetici, quelli biometrici47
e quelli attinenti
alla sfera sanitaria. L'art. 55, relativo ai trattamenti da parte di forze di polizia per i quali ci si
avvalga di particolari tecnologie, prevede una preventiva comunicazione al Garante per il caso
di uso di banche dati contenenti dai genetici o biometrici, e si collega con quanto disposto
dall'art. 17, che ammette la possibilità di adottare misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato (nel caso di trattamenti che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali).
Tornando ai dati genetici, le varie pronunce del Garante in merito sono state solo indirette.
Con la delibera del 31.3.200448
, si è stabilito di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante,
tra i casi previsti dall'art. 37, comma I, D.lgs.196/200349,
i trattamenti non sistematici di dati
genetici o biometrici effettuati da chi esercita le professioni sanitarie, limitatamente ai dati ed
alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo.
Parimenti sottratti all'obbligo di notificazione sono quei trattamenti di dati (genetici o
biometrici) effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni per
svolgere indagini difensive, o comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria.
Ovviamente, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato ed i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
La stessa esenzione è estesa agli esercenti le professioni sanitarie per i trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati a fini di procreazione assistita, di trapianto
di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, sieropositività.
47 La biometria è la scienza che studia la misurazione delle variabili fisiologiche degli individui, attraverso la
scansione di varie parti del corpo, per ricavarne dati che consentono di accertare in modo univoco l'identità di
una persona. Il Garante ha elaborato delle Linee Guida in materia di riconoscimento biometrico e firma
grafometrica, il 21 maggio 2014, disponibile sul sito del Garante (doc. web n. 3127397) attualmente sottoposto
a consultazione pubblica e successivamente pubblicato quale Provvedimento generale prescrittivo in tema di
biometria - 12 novembre 2014 [doc. web n. 3556992]
48 In Gazz. Uff. n. 65 del 19.3.2007
49 L'art. 37 prevede che il titolare notifichi al Garante il trattamento dei dati personali cui intende procedere, solo
se tale trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici, […] b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
dati, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, sieropositività, trapianto di organi e tessuti [...]
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
89
L'autorizzazione n. 5/201450
relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie
di titolari, al capo VII, precisa che tra il trattamento dei dati genetici resta autorizzato nelle
condizioni e nei limiti individuati nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 90 del Codice.
Come si evince, quindi, si era lontani da una normativa compiuta ed idonea a disciplinare
dettagliatamente le finalità, le modalità di raccolta, di utilizzo e di eventuale comunicazione dei
dati genetici e dal predisporre misure idonee.
1.4 L'art. 90 D.lgs 196/03 alla luce della recente Autorizzazione del Garante:
l'Autorizzazione Generale al trattamento dei dati genetici dell'11 dicembre 2014
Occorre rilevare che nel D.lgs. 196/03 non esiste una precisa definizione di dato genetico; l'art.
90 della medesima legge costituisce la norma specificamente dedicata al trattamento dei dati
genetici, e si limita ad affermare che «il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il
Ministro della Salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio Superiore di Sanità».
A dare attuazione, quindi, a quanto sancito dalla legge, è la recentissima Autorizzazione
emanata dal Garante il 30 dicembre 201451
(data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la
quale non è altro che una specificazione ed un approfondimento di quanto già ribadito
nell'Autorizzazione precedente, quella del 201352
; il carattere a tempo determinato di tali
provvedimenti viene motivato dall'esigenza di dovervi, nel tempo, apportare modifiche o
integrazioni, affinché le disposizioni contenute siano al passo con il rapido sviluppo della ricerca
e delle tecnologie applicate alla genetica, ed all'evolversi delle conoscenze nel settore.
È basilare rifarsi al contenuto dell'ultima Autorizzazione del Garante (che da ora, per comodità,
chiameremo AG/14), in quanto consente, nel sistema di protezione dei dati personali, la
ricostruzione di uno statuto normativo dei dati genetici, disciplinandone anche gli aspetti relativi
al consenso, all'attività di consulenza e di informazione.
Nel corso dell’anno 2016 verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati, con regole comuni per tutti gli Stati membri dell’UE, i
50 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3620455
51 Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, 11 dicembre 2014, in
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3632835
52 La prima Autorizzazione Generale al trattamento dei dati genetici venne emanata nel 2007, il 22 febbraio,
anch'essa reperibile sul sito del Garante (doc. web n. 1389918)
Capitolo 3
90
quali poi avranno 2 anni di tempo per adeguarvisi. Il legislatore europeo ha optato per lo
strumento giuridico del Regolamento per garantire un livello uniforme di protezione delle
persone in tutta l’UE e prevenire disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei dati
all’interno del mercato europeo.53
Esso, per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici, non
andrà ad incidere molto sulla materia, che rimarrà dunque quella della Nostra Autorità: il
legislatore europeo si è limitato a dare una definizione di dato genetico54
, le modalità di
tarttamento e conservazione sono più o meno quelle previste dalla Nostra legislazione nazionale
e dalle vecchie direttive europee in materia.
Nel tracciare le norme relative al trattamento dei dati genetici, il Garante fa espresso
riferimento, oltre che al Codice privacy e alle autorizzazioni precedenti, ai principi espressi da
fonti internazionali e comunitarie fra le quali: la Convenzione sui diritti dell'uomo e la
biomedicina (che vieta qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella genetica); la
Dichiarazione Universale sul Genoma Umano; la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; la
Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo (che prescrive l'adozione di misure necessarie
per la protezione dei dati, anche di quelli genetici); il Codice di condotta dell'Organizzazione
Internazionale del lavoro sulla protezione dei dati personali dei lavoratori. E ci sono riferimenti
anche alle leggi italiane in ultimis il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 2855
.
Dopo un preciso elenco di definizioni inerenti al tema del trattamento dei dati genetici (al
paragrafo 1 viene spiegato cosa si intende per dato genetico, campione biologico, test genetico,
test farmacogenetico, test sulla variabilità individuale, screening genetico e consulenza
genetica)56
, si passa all'ambito di applicazione dell'Autorizzazione, la quale ha un perimetro
53 La novità è che al posto delle vecchia Direttiva 94/95 (che verrà quindi abrogata), vi sarà un Regolamento. Il
Regolamento dell’Unione Europea è un atto di diritto UE di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applocabile in ciascuno degli stati membri (cfr. art. 288 c.2 TFUE). Si tratta quindi di
un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati memebri, ma anche ai singoli. Il Regolamento è self-
executing, ovvero un atto normativo dotato di portata generale ed ha efficacia diretta ed immediata, è
obbligatorio per tutti i cittadini dell’Unione ed entra a far parte dell’ordinamento giuridoc di ciascun paese
mebro, senza bisogno che esso venga recepito da una legge nazionale. Nelle materie di competenza dell’UE i
regolamenti prevalgono sulle leggi interne dei singoli Stati memebri: ciò significa che se il parlamento italiano
approva una legge in ocntrasto con il regolamento comunitario, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la
disposizione di legge italiana ed a tenere conto soltanto delle norme contrnute nel regolamento.
54 Nuovo Regolamento Privacy UE, (versione italiana non ancora ufficiale), art. 4, Definizioni, Punto 10. «"dati
genetici": tutti i dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica
che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona, ottenuti in particolare
dall'analisi di un campione biologico della persona in questione;[…]»
55 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
56 AG/14 al paragrafo 1: «Definizioni. Ai fini della presente autorizzazione si intende per: a) dato genetico: il
risultato di test genetici o di ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le
caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
91
molto ampio, ed ha individuato specifiche categorie di titolari autorizzati a trattare i dati genetici
per specifiche finalità.
Il documento in analisi autorizza al trattamento dei dati genetici i genetisti o i medici e gli
organismi sanitari (pubblici e privati) che devono procedere al trattamento per tutelare la salute
dell'interessato o di un terzo (purché tale terzo sia appartenente alla stessa linea genetica
dell'interessato, e quindi che sia un consanguineo).
«Limitatamente alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica»57
(sempre
per finalità di tutela della salute) e di consulenza genetica sono abilitati al trattamento gli
psicologi, i consulenti tecnici ed i loro assistenti, nonché i laboratori di genetica medica, per il
perseguimento di finalità di prevenzione e diagnosi, lo svolgimento di indagini difensive o per
far valere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria ; l'Autorizzazione è valida
anche nell'ambito dei procedimenti di ricongiungimento familiare, quando si trattano i dati
genetici per provare la sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini extracomunitari,
apolidi e rifugiati.
parentela; b) campione biologico:ogni campione di materiale biologico da cui possono essere estratti dati
genetici caratteristici di un individuo; c) test genetico: l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo
prodotto o funzione o di altre parti di DNA o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a
confermare un sospetto clinico in in un individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o ad
escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo
non affetto (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a a
sviluppare malattie multifattoriali ( test predittivo o di suscettibilità); d) test farmacogenetico, il test genetico
finalizzato all'identificazione di specifiche variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta
"individuale" a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi; e) test farmacogenomico, il
test genetico finalizzato allo studio globale delle variazioni del genoma o dei suoi prodotti correlate alla
scoperta di nuovi farmaci e all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio; f) test sulla
variabilità individuale, i test genetici che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di
parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una
determinata popolazione o quanto del suo genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una
particolare area geografica o gruppo etnico; il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità
con la quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga a una
determinata persona; g)screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti,
comprese le analisi familiari finalizzate a identificare -mediante "screening a cascata"- le persone
potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia genetica, al fine di delinearne le caratteristiche genetiche
comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche
ereditarie; h) consulenza genetica, le attività di comunicazione volte ad aiutare l'individuo o la famiglia colpita
da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso
della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia, il
rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari e l'opportunità di portarne a conoscenza questi ultimi,
nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su
scelte procreative; nell'esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni sul
significato, i limiti, l'attendibilita' e la specificita' del test nonché le implicazioni dei risultati; a tale processo
partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti
nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica; i) informazione genetica, le
attività volte a fornire informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche degli screening genetici. »
57 Così recita l'AG al paragrafo 2 lett. d)
Capitolo 3
92
Ci sono poi gli psicologi ed i farmacisti58
, i quali devono rispettare il limite del fine perseguito
(in relazione alla loro attività, e ciò richiama i principi di non eccedenza, pertinenza e
completezza nel trattamento dei dati personali sanciti dal Codice privacy).
Vengono inoltre prese in considerazione (e questa è una novità assoluta) le ipotesi di attività
inerenti all'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali: anche qui gli organismi di mediazione pubblici e privati possono trattare i dati
genetici.
L'AG/14 elenca, come già visto, in modo dettagliato ed analitico le finalità e le modalità di
trattamento di tali dati, ed anche la loro raccolta e la conservazione: l'obiettivo fondamentale è
la tutela della salute, con riferimento alle patologie di natura genetica e tutela della dignità
individuale sia dell'interessato ed anche di un terzo (purché appartenente alla sua stessa linea
genetica e con il consenso dell'interessato stesso); anche nell'ambito della ricerca scientifica il
trattamento è consentito sempre che finalizzato alla tutela della salute.
Gli autorizzati possono operare anche quando il trattamento è indispensabile per lo
svolgimento di indagini difensive e per l'accertamento dei vincoli di consanguineità.
Sono poi indicate le modalità in relazione alle quali i destinatari dell'Autorizzazione devono
conformare il prelievo, l'utilizzo e la conservazione dei campioni biologici ed il trattamento dei
dati genetici secondo sistemi volti a prevenire la dignità e le libertà fondamentali degli
interessati, e sono predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identità del
soggetto al quale viene prelevato materiale biologico per l'esecuzione delle analisi.
Nel caso della raccolta e della conservazione, esse sono limitate alle sole informazioni personali
strettamente indispensabili allo svolgimento delle analisi, ed i campioni vengono prelevati da un
incaricato esperto; anche nell'ambito della ricerca, vengono raccolti solo i campioni idonei ad
effettivi scopi scientifici, i dati identificativi devono essere tenuti separati dai campioni biologici
e tutto l'iter deve essere descritto in un progetto (conservato dal titolare almeno per un anno
dopo la conclusione della ricerca) nel quale sono indicate anche le misure da adottare nel
trattamento dei dati personali. Le misure di sicurezza sono indispensabili: per la custodia dei
dati genetici e dei campioni deve esserci un controllo tramite strumenti elettronici, i quali
prevedono procedure di identificazione e registrazione.
Una specifica qualificazione riguarda il consenso (tema che verrà approfondito nel paragrafo
58 Nel caso dei farmacisti, è specificato che essi hanno l'obbligo di trattare i dati genetici del solo interessato al
quale devono consegnare il farmaco.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
93
successivo), per cui, i dati genetici possono essere trattati ed i campioni biologici utilizzati
soltanto per gli scopi indicati nell'Autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato
previamente il proprio consenso informato, che può essere revocato in qualsiasi momento ed in
tal caso i campioni raccolti devono essere distrutti.
Il Garante ha infatti specificamente previsto quali informazioni devono essere rese note
all'interessato prima di procedere al trattamento dei suoi dati genetici: innanzitutto l'informativa
deve evidenziare tutti i requisiti previsti dal Codice privacy59
,ed inoltre devono essere esplicitate
tutte le finalità perseguite, evidenziando all'interessato quali sono i risultati conseguibili, facendo
espresso riferimento alla possibilità di ottenere notizie inattese o comunque estranee alla finalità
del trattamento.
In questo provvedimento del Garante (come in tanti altri recenti) emerge quindi il concetto di
privacy come non più diritto ad essere lasciato solo, bensì come potere di mantenere il
controllo sulle proprie informazioni: concetto ribadito più volte anche a livello internazionale,
basti pensare alla Dichiarazione Universale sul Genoma Umano, alla Convenzione di Oviedo
nonché alle diverse Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (nelle quali è previsto il diritto
dell'interessato al controllo sul risultato della ricerca genetica e la garanzia del più ampio accesso
a tutte le informazioni che lo riguardano).
Nell'AG/14 non è presa in considerazione la questione della conoscenza delle informazioni
genetiche tra coniugi o partners, ad esempio in caso di malattie sessualmente trasmissibili:
prevale il rispetto della privacy dell'individuo o la tutela dell'altro coinvolto? A proposito di
questo (tema che verrà approfondito comunque nei paragrafi successivi), nel parere del
Comitato Nazionale per la Bioetica Orientamenti bioetici per i test genetici si legge «È
indiscutibile che ogni individuo abbia il diritto di conoscere il proprio genotipo; ma, accanto al
diritto di sapere si dovrebbe riconoscere anche il diritto di non sapere, soprattutto in quei casi
in cui una conoscenza preventiva della malattia porterebbe soltanto ad una anticipazione delle
sofferenze, senza concreti vantaggi terapeutici»60
: si evince quindi che un “diritto a non sapere”
assoluto sarebbe da escludersi.
In dottrina si è divisi fra chi considera soccombente il diritto alla privacy, configurando un
obbligo di comunicazione reciproco dei propri dati genetici; chi invece interpreta il silenzio del
Garante come escludente tale soccombenza.
59 Ai sensi degli artt. 13 ss. D.lgs. 196/03
60 Si veda Comitato Nazionale per la Bioetica, Orientamenti bioetici per i test genetici,, op. cit, pag. 14
Capitolo 3
94
Come si è visto, la scienza oggi è in grado di compiere numerose manipolazioni sul genoma,
anche positive: resta solo da capire in che misura esse siano ammissibili, considerando che da
ciò derivano problemi etici (timore di un uso arbitrario di tali scoperte) e giuridici.
2. Informativa e consulenza genetica
2.1 Il consenso al trattamento dei dati genetici
Il bioeticista George Annas aveva immaginato che la decodificazione del genoma umano
avrebbe identificato la molecola di DNA come una sorta di cartella clinica; aveva anche
anticipato che sarebbe stato quindi necessario rispondere a delle domande fondamentali quali:
chi è autorizzato a creare il CD che contiene l'informazione genetica? Chi lo conserva? Chi ne
controlla l'uso?61
Il consenso informato all'atto medico costituisce il presupposto per qualsiasi prestazione
sanitaria, ed è quindi elemento essenziale per la realizzazione di un'alleanza terapeutica fra
medico e paziente62
: ciascun individuo, adulto e capace di intendere e di volere, ha il diritto di
decidere liberamente se e a quali trattamenti sanitari sottoporsi (l’anglosassone right to himself),
di salvaguardare (o di non salvaguardare) l’integrità fisica e psichica e la salute della propria
61 Comitato Nazionale per la Bioetica, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita, Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, 15 luglio 2010, reperibile sul sito
www.governo.it/bioetica/pareri.html
62 Il requisito dell'essenzialità del consenso al trattamento sanitario emerge già dall'art. 32 della Costituzione:
«Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
L'art. 33 del Nuovo Codice di Deontologia Medica, approvato nel 2014, recita: «Il medico garantisce alla
persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione,
sul percorso diagnostico, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative terapeutiche, sui prevedibili
rischi e complicanze. […] Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona
assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo ad ogni richiesta di chiarimento [..]»
Art. 35, Consenso e dissenso informato della persona assistita: «Il medico non intraprende né prosegue in
attività diagnostico – terapeutica senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza del
dissenso informato della persona capace [...]» (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, Codice di Deontologia Medica, 18 maggio 2014)
L'essenzialità del consenso informato nel rapporto medico – paziente è sancita anche nella Convenzione per la
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (approvata ad Oviedo nel 1997 e ratificata in Italia con Legge 28 marzo 2001, n. 145. L'art. 5 comma
II della Legge stabilisce che «la persona interessata riceve preventivamente un'informazione adeguata in merito
allo scopo e alla natura dell'intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi»; l'art. 10 comma II
sottolinea che «ogni persona ha il diritto di conoscere tutte le informazioni relative alla propria salute e […] la
volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata»
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
95
persona.63
Esso si trova al centro di una serie di documenti di rilievo internazionale: la Convenzione di
Oviedo (che negli artt. 5 e ss. ne precisa i requisiti di validità)64
; la Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea lo ha inserito tra i principi cardine in materia di protezione del diritto
all'integrità fisica e psichica (art. 3, II comma)65
.
Ampio spazio al consenso informato viene dato anche a livello nazionale.
In Italia, a livello giurisprudenziale, se ne è occupata la Corte Costituzionale, definendolo come
«espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico» ed
attribuendogli la natura di «vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei
principi espressi nell'art. 2 […] e negli artt. 13 e 32 della Costituzione»66
. Infatti, principi
costituzionali e norme deontologiche legittimano il ruolo cardine del consenso informato nel
rapporto medico-paziente: 1) l'inviolabilità della persona umana (art. 13 Cost.); 2) la libertà di
autodeterminazione in ordine al proprio corpo (art. 32 Cost.).67
La stessa deontologia medica,
nell'ultimo codice del 2014, riflette il significativo mutamento che da alcuni anni ha scosso la
tradizionale concezione paternalistica della relazione di cura: l’attenta e puntuale disciplina del
dovere di informazione e comunicazione e dell'acquisizione del consenso prima di ogni attività
terapeutica e/o diagnostica (art. 33), e del dovere di rispettare la volontà di curarsi liberamente
manifestata dal paziente (art. 35), è chiara espressione di un modo profondamente nuovo di
intendere il rapporto medico-paziente, paritario e fondato sull’assoluto rispetto della persona
63 Viceversa, la possibilità che altri decidano al suo posto è assolutamente eccezionale, in quanto costituisce una
violazione della sua libertà personale: essa può essere giustificata solamente in presenza di circostanze
particolari previste dalla legge (TSO) e può avvenire solo con garanzie rigorose.
64 Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina (Convenzione di Oviedo), all'art. 5 prevede che: «un
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato
consenso libero ed informato. Questa persona riceve innanzitutto un'informazione adeguata sullo scopo e sulla
natura dell'intervento e sulle sue conseguenze ed i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi
momento, liberamente ritirare il proprio consenso»
Non occorre sottolineare che il principio del consenso al trattamento medico venne introdotto in seguito al
processo di Norimberga
65 La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), reperibile sul sito
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, inserisce il principio del consenso informato nel diritto
all'integrità della persona, sancendo che debba essere rispettato nell'ambito della medicina e della biologia
(insieme ad altri tre principi quali il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto di fare del corpo umano e delle
sue parti una fonte di lucro ed il divieto di clonazione riproduttiva di esseri umani)
66 Corte Cost., sent. n. 438/2008, in Foro It. 2009, 5, I, pagg. 1328 ss.
67 Erica Palmerini, Informazione genetica e tutela della persona, op. cit., descrive una panoramica delle
principali leggi italiane che prevedono e tutelano il consenso informato: la legge n. 135/1990 che all'art. 5 vieta
di sottoporre chiunque ad indagini tendenti ad accertare la sieropositività al virus HIV senza consenso, se non
per motivi clinici e nel suo interesse; l'obbligo di informazione da parte del medico fa la sua prima comparsa
nella legge sull'interruzione volontaria di gravidanza n. 194/1978 (artt. 5 e 14); ancora, la legge n. 107/1990,
che disciplina le attività trasfusionali di sangue e di emoderivati, prevede il consenso informato del donatore
Capitolo 3
96
del paziente.68
L’informazione deve concernere gli elementi essenziali in cui si articola la
relazione di cura: in sintesi la diagnosi, la prognosi, le possibili complicanze ed i rischi del
trattamento terapeutico. Non si tratta, com’è ovvio, di colmare il divario del sapere scientifico
tra medico e paziente, bensì di coinvolgere attivamente il paziente nella scelta terapeutica
affinché la stessa sia “decisione consapevole” dell'assistito.69
L' istituto del consenso deve rispondere ai seguenti requisiti generali, ovvero essere:70
a) informato: deve trasmettere una corretta informazione che sia personale (adeguata alla
situazione di salute e psicologica del paziente, nonché alla sua età ed alle sue capacità mentali,
comprensibile, veritiera, esaustiva e non imposta;
b) consapevole: il soggetto deve essere capace di intendere e di volere;
c) personale: solo il paziente ha diritto ad esprimere il proprio consenso, per i minorenni, gli
interdetti e le persone sottoposte ad un'amministrazione di sostegno, il consenso viene espresso
dal legale rappresentante. L'informazione a terzi familiari è ammessa solo previo consenso
dell'interessato stesso;
d) manifesto: il paziente deve acconsentire o dissentire all'esecuzione delle prestazioni che gli
vengono proposte;
e) specifico: riferito al singolo atto ed alle singole prestazioni proposte;
68 Si ritiene interessante far notare che il requisito del consenso era previsto, dal Codice di Deontologia medica,
sin dal lontano 1903. Fra le varie versioni che si sono poi succedute (la seguente sintesi è tratta da una
narrazione più ampia di Marta Tomasi, La tutela dei dati genetici: fra dimensione comunitaria e livello
nazionale, tesi di dottorato, Università di Trento) in quella del 1987 si legge che «il medico non deve
intraprendere alcun atto medico che comporti un rischio per il paziente senza il consenso valido del malato o
delle persone da cui questo è rappresentato se minorenne o incapace, salvo lo stato di necessità e sempre che
il paziente non sia in grado di dare un valido consenso» (art. 9); in quello del 1989: «il medico non può
intraprendere alcuna attività diagnostico terapeutica senza il valido consenso del paziente, che se
sostanzialmente implicito nel rapporto di fiducia, deve invece essere consapevole ed esplicito, allorché l'atto
medico comporta rischio o permanente riduzione dell'integrità fisica» (art. 40). Nel 1995 il primo vero
riconoscimento: «il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza il consenso del
paziente validamente informato» (art. 31). Nel 1998 si ha piena valorizzazione dell'autonomia e
dell'informazione: il paziente deve infatti essere soddisfatto in ogni sua richiesta di informazione, e soprattutto
deve essere coinvolto dal medico al fine di poter aderire alle proposte diagnostiche e / o terapeutiche
69 Per un breve excursus: «Sotto il profilo strettamente giuridico, la validità del contratto di cura si fonda
necessariamente su una informazione completa e veritiera: se così non è, l'accordo perde significato ed il
contratto si dice affetto da errore (vizio del consenso) e come tale è annullabile ai sensi degli artt. 1427 e ss. del
codice civile. Il consenso informato è altresì fonte di responsabilità per il medico che non ha fornito le
informazioni necessarie all'altra parte per prestare un valido consenso, in quanto violazione del dovere di
comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.): l'obbligo risarcitorio scaturisce se il paziente
dimostri di avere subìto un danno a causa dell'omessa informazione» (Ordine dei Medici Chirurghi ed
odontoiatri della provincia di Gorizia, Legislazione e correlazione fra consenso, bioetica e privacy: aspetti tecnici, pratici ed amministrativi, Monfalcone, 28 ottobre 2006)
70 Sui requisiti del consenso si vedano Bilancetti Francesco, Bilancetti Mauro, La responsabilità civile e penale
del medico, Cedam ed. (Padova) 2001, pagg. 336 e ss.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
97
f) revocabile.
Con riferimento alla funzione del consenso, esso nasce quindi per garantire al soggetto la
possibilità di scegliere e decidere autonomamente, e rendersi attivamente partecipe all'interno
della relazione terapeutica e prendere eventualmente parte ad un progetto di ricerca scientifica.
In particolare, nell'ambito della ricerca, tuttavia, la dimensione “informazionale”
dell'autodeterminazione diventa prevalente, ed il consenso diventa un mezzo necessario per
superare il proprio diritto alla riservatezza, soprattutto a causa di alcune caratteristiche proprie
dei dati (e quindi delle informazioni) genetici.
Il processo di assunzione delle decisioni da parte del paziente, basato su un'informazione
adeguata e compatibile con le sue capacità di comprensione,71
risulta perciò problematico
quando l'oggetto dell'informazione sono i dati genetici, sia nel caso in cui le finalità siano
terapeutico – diagnostiche, sia nel caso in cui ci si trovi nell'ambito della ricerca scientifica (e qui
sono addirittura previsti diversi tipi di consenso, che verranno approfonditi in un capitolo
successivo ed espressamente dedicato, di questo lavoro).
In ambito genetico, nel decision making, si incontrano parecchie difficoltà, che derivano da
diversi fattori: la complessità e l'incertezza dei meccanismi delle malattie genetiche; la natura
delle informazioni (soprattutto quando il test non ha finalità diagnostiche ma predittive); il
coinvolgimento di soggetti diversi da colui che si è sottoposto al test; il complicato processo
decisionale che segue dopo la conoscenza dei risultati (ad esempio, implicazioni sulla
pianificazione familiare, prosecuzione o interruzione di una gravidanza, diagnosi prenatale,
etc.); le variabili sui rischi di trasmissione ereditaria; si pensi infine alle possibili applicazioni
sociali dei risultati dei test72
. Da tutto questo si può facilmente comprendere come il soggetto
che intende sottoporsi ad un test genetico si trovi in una situazione particolare: a fronte di un
rischio fisico praticamente inesistente, nei test genetici abbiamo invece un “rischio
informativo”73
molto elevato. Vi sono pertanto dei casi eccezionali in cui il dovere di segretezza
71 Il Comitato Nazionale per la Bioetica, in un documento del 1992 (CNB, Informazione e consenso all'atto
medico, 20 giugno 1992), ha individuato tre diverse tipologie di approccio informativo al paziente: a) lo
“standard professionale”, basato sulle attuali conoscenze scientifiche, con il vantaggio della correttezza
scientifica ma con il rischio di incomprensibilità dell'informazione da parte del paziente; b) lo “standard
medio”, riferito a quanto una persona vorrebbe sapere, con la difficoltà di qualificare e quantificare il “medio”;
c)lo “standard soggettivo”, con riferimento al singolo paziente, con il rischio tuttavia di una “deformazione
paternalistica”
72 E qui si configura nuovamente il problema delle discriminazioni genetiche in ambito lavorativo e / o
assicurativo
73 Così definito da Marina Casini, Claudio Sartea, La consulenza genetica in Italia: problemi, regole di consenso informato, trattamento dei dati genetici e privacy, in Med. e Mor., n. 6/ 2009, pagg. 1121 ss.: «[...] tale rischio
Capitolo 3
98
ed il vincolo di confidenzialità devono essere violati, per necessarie ragioni di interesse pubblico
o salvaguardia della salute dell'interessato o di terzi.74
Al punto n. 7.2 delle Linee Guida per le Attività di Genetica Medica viene dedicato ampio
spazio al consenso informato e vi si dichiara che «[...] Il consenso informato relativo ad un test
genetico è il risultato di un processo che deve aiutare il soggetto a decidere se sottoporsi o meno
a quella indagine. È necessario che il consenso informato includa un dialogo nel quale la
persona riceve informazioni complete ed accurate su tutte le possibili implicazioni dei risultati.
[…] Il consenso informato ai test genetici implica la capacità di assumersi la responsabilità della
decisione e perciò richiede, da parte della persona, maturità e consapevolezza decisionale. La
persona che necessita del test, o i suoi familiari, non devono essere influenzati o forzati, in
alcuno modo, a prendere una specifica decisione. Il rispetto dell'autonomia del soggetto deve
essere assoluto. [...]»75
. Ad ulteriore salvaguardia della libertà e dell'autonomia del soggetto si
prevede altresì che il suo consenso sia in ogni momento revocabile; è infine prevista un'ampia
gamma di informazioni obbligatorie da fornire al soggetto a seconda del tipo di test cui ha
deciso di sottoporsi: potenzialità e limiti della predizione genetica (per quanto riguarda i test di
suscettibilità), diritto a sapere e a non sapere i risultati, aspetti tecnici e tempistiche, vantaggi e
svantaggi.
La disciplina del trattamento dei dati personali ha confermato, anche nell'ambito dei dati
genetici, il principio del consenso informato da parte dell'interessato,76
delineandone delle
caratteristiche ulteriore a quelle indicate all'art. 23 del Codice privacy77
: il Garante ha quindi,
informativo è dipendente dal danno psicologico che i risultati possono produrre nell'individuo sottoposto al
test, dal danno che può derivargli da una circolazione inopportuna di tali risultati, da eventuali stigmatizzazioni
che ne possono conseguire per il gruppo familiare o etnico di appartenenza» (pag. 1126)
74 La violazione del segreto professionale è consentita anche dal nostro Codice di Deontologia Medica dove si
prevede, all'art. 10, che «La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista
dall'ordinamento vigente o di un obbligo di legge» (Codice di Deontologia Medica, 2014), vi sono stati dei casi
in cui anche il Garante ha dato Autorizzazione al trattamento dati senza il consenso dell'interessato (si vedano
le Autorizzazioni al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di tutti gli anni, il
documento Privacy e dati sanitari per indagini genetiche – 24 maggio 1999 – doc. web n. 48209 ed il
Provvedimento Dati genetici – Dati inerenti lo stato di salute – 22 maggio 1999 – doc. web n. 39188)
75 Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
Linee Guida per le Attività di Genetica Medica, 15 luglio 2004, reperibile sul sito
http://www.governo.it/backoffice/allegati/22925-2077.pdf, punto n. 7.2
76 A livello internazionale non può essere dimenticata la Racc. 3/1992 del Consiglio d'Europa, che prevede che i
servizi genetici siano basati sul principio dell'autodeterminazione della persona (alla quale si riferiscono), così
che «ogni test genetico deve essere subordinato al consenso espresso, libero ed informato» (Consiglio
d'Europa, Raccomandazione n. (92)3 relativa ai test genetici ed allo screening genetico per scopi di natura sanitaria, reperibile sul sito http://194.242.234.211/documents/10160/10704/1798819)
77 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n.
196/2003, disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
99
nella recente Autorizzazione AG/1478
(descritta nei paragrafi precedenti), attuato le norme
internazionali e fondato la legittimità del trattamento dei dati genetici sul consenso informato
dell'interessato.
Requisito fondamentale del consenso è l'informazione da fornirsi all'interessato prima del
conferimento dei dati: tali informazioni, infatti, sono una delle modalità utilizzate dal legislatore
per garantire il diritto all'autodeterminazione informativa (inteso come dominio sulle proprie
informazioni personali e controllo sulla loro circolazione).
Si rimarca che l'informativa deve presentare tutti i requisiti previsti dagli artt. 13, 7779
e 7880
del
display/docweb/1311248, Art. 23 Consenso « 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso
è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. » Art. 24. Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso: «1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati; […]; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con
esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; [...]»
78 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, n. 8/2014, op.cit.
79 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n.
196/2003, op.cit., art. 77 Casi di semplificazione:«1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; b) per manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76; c) per il
trattamento dei dati personali. 2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: a) dagli
organismi sanitari pubblici; b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie; [...]»
80 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n.
196/2003, op.cit., art. 78 Informativa del medico di medicina generale o del pediatra: «1. Il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13,
comma 1. 2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
Capitolo 3
100
Codice privacy, che sono gli unici ad essere resi agli interessati nel caso di trattamenti di dati
genetici effettuati dal medico di medicina generale o dal pediatra scelti dall'interessato. Negli
altri casi di trattamento dei dati genetici, il Garante ha specificato elementi ulteriori:
l'esplicitazione delle finalità perseguite; l'esplicitazione di tutti i risultati conseguibili (comprese
eventuali notizie inattese che possono essere conosciute durante il trattamento dei dati
medesimi); il diritto dell'interessato di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici
oggetto di trattamento; la possibilità di limitare al titolare il potere di utilizzare i dati per scopi
ulteriori rispetto a quelli principali o dichiarati.
Ciò a cui si vuole dare importanza è il diritto di autodeterminazione del soggetto, il quale può
limitare sia l'ambito di comunicazione dei suoi dati genetici oggetto del trattamento sia il titolare
nell'utilizzo dei dati stessi per scopi ulteriori rispetto a quelli principali.
L'Autorizzazione va oltre, e non si limita ai diritti dell'interessato, sottolineando che il
trattamento può essere autorizzato anche nei confronti di terzi appartenenti alla stessa linea
genetica dell'interessato, purché vi sia il suo consenso o, se esso manchi o il soggetto sia
deceduto, «qualora il trattamento sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una
scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di
natura preventiva o terapeutica»81
. Va ricordato, infatti, che nelle varie pronunce del Garante, il
bilanciamento fra diritto alla riservatezza e diritto alla salute si risolva a favore del secondo, se
siano in gioco interessi dei terzi o della collettività.82
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse. 3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento. 4. L'informativa, se non è diversamente
specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra; b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) può trattare
lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata; d) fornisce farmaci
prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali
che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati: a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; b) nell'ambito della
teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.»
81 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione n. 8 /2014 al trattamento dei dati genetici, op.
cit., punto 3.1. lett. b)
82 Si ricorda, ad esempio, il citato caso della donna affetta da glaucoma bilaterale che nel 1999 fece richiesta di
accesso alle cartelle cliniche del padre (dissenziente), per poter approfondire alcuni esami genetici ed
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
101
Molta attenzione viene data anche all'informazione da fornire all'interessato relativamente al
tempo di conservazione sia del dato in sé sia del campione biologico: la raccolta di dati genetici
effettuata per l'esecuzione del test e di screening genetici è limitata alle sole informazioni
personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi. Questo vale anche nel
caso di ricerca scientifica e statistica, infatti nell'AG/14 viene data particolare rilevanza a tale
settore, soprattutto nel caso in cui le ricerche coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili ed
incapaci di fornire il proprio consenso, ed il trattamento dei loro dati, nel caso in cui non
comporti un beneficio diretto per i medesimi interessati, può avvenire solo qualora ricorrano
contemporaneamente quattro condizioni: la ricerca deve essere finalizzata al miglioramento
della salute di altre persone che soffrono della stessa patologia; una ricerca di analoga finalità
non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare
il proprio consenso; il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; la ricerca non deve comportare
rischi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali83
.
Novità e deroga parziale a quanto disposto dal Codice privacy nella parte in cui si consente di
rendere l'informativa alternativamente in forma orale o in forma scritta: ciò che importa è che
essa venga resa in forma verbale, possibilmente tramite un colloquio ad hoc, e poi
eventualmente anche a mezzo di atto scritto, in tal modo l'interessato può prendere
consapevolezza. Notevole spazio viene quindi dedicato alla “consulenza genetica”, definita
come «l'attività di comunicazione volta ad aiutare l'individuo o la famiglia colpita da patologia
genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi ed il probabile
decorso della malattia, le forme di assistenza, […], nonché tutte le opzioni esistenti
nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative;
[…] nell'esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni sul
significato, i limiti e l'attendibilità del test nonché le implicazioni dei risultati. [...]»84
. Il ruolo del
medico genetista è quindi attivo: a lui è affidato il compito di specificare alla persona, prima che
si sottoponga al test, quali potrebbero le conseguenze nel caso in cui emergano dei risultati
affrontare quindi serenamente una gravidanza: in tale situazione il Garante si espresse a favore della
richiedente per garantirle così un benessere psico fisico e soprattutto in vista di un concepimento sano (si veda
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39188)
83 Così è sancito al punto 5.1. terzultimo paragrafo dell'Autorizzazione in commento
84 Così viene definita al punto 1 lett. h) dell'Autorizzazione
Capitolo 3
102
inattesi; ed è lui che deve garantire il diritto alla riservatezza, sia dell'interessato, sia dei suoi dati
personali (genetici).
Per quanto riguarda la posizione del minore o dell'incapace, nel contesto del trattamento dei
dati genetici la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano prevede che il consenso ad una
ricerca, una cura o ad una diagnosi, laddove l'interessato non sia in grado di prestarlo, deve
essere prestato in conformità alle leggi nazionali per la tutela della sua salute. Anche la
Convenzione di Oviedo richiede che il consenso sia prestato da persone che ne abbiano la
capacità (o dai relativi rappresentanti). L'Autorizzazione del Garante italiano prevede che il
trattamento dei dati genetici della persona incapace deve essere autorizzato dall'esercente la
potestà;85
inoltre, «l'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado
di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso
l'interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità
perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile,
presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace»86
; e «per le
informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante»87
, l'unico
caso in cui il consenso della madre non è sufficiente è quello «in cui il trattamento effettuato
mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una
patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo»88
.
Nel documento in analisi non è fatta menzione alcuna sui possibili limiti della diagnosi
prenatale: l'espandersi delle possibilità della genetica, infatti, pone molti dubbi di carattere etico
85 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei Dati Genetici n.
8/2014, op. cit., par. 5.1: «Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità
fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità
d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice.»
Nel gennaio 2014 il Garante ha rilasciato però un'Autorizzazione, all'Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Sant'Orsola Malpighi” di Bologna, al trattamento di dati sanitari e genetici, a scopo di ricerca, in assenza di
informativa e consenso, di quei pazienti che risultino deceduti e che, in vita, non avevano fornito indicazioni
contrarie all'uso dei loro dati e campioni (a condizione che il trattamento sia limitato ai dati ed alle operazioni
strettamente indispensabili e pertinenti per la conduzione di quello specifico studio sul quale è stata chiesta
l'autorizzazione (Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento di dati sanitari e
genetici a scopo di ricerca medica in assenza di informativa e consenso. Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna “Policlinico S. Orsola Malpighi, 30 gennaio 2014, doc web. 2939000)
86 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei Dati Genetici n. 8/2014, op. cit., par. 5.1
87 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei Dati Genetici n. 8/2014, op. cit., par. 5.1
88 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei Dati Genetici n. 8/2014, op. cit., par. 5.1
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
103
sull'applicabilità di questo tipo di diagnosi, che potrebbe essere finalizzata non solo alla cura del
feto e/ o alla salute della madre, ma anche all'aborto volontario o, addirittura, a pratiche
eugenetiche di selezione.89
Amedeo Santosuosso sostiene che la terapia genica non sembra mettere in crisi il modello che
subordina qualunque intervento clinico al rispetto dell'autodeterminazione dell'individuo
attraverso il consenso informato, ma, piuttosto, che lo stesso consenso informato venga
integrato da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la presenza di un Comitato Etico, con il
compito di controllare la correttezza delle informazioni fornite al medico dal paziente, valutare
l'appropriatezza degli interventi, nonché portare alla luce eventuali conflitti di interesse.90
Il problema sta in quei test genetici che consentono di diagnosticare delle malattie con molti
anni di anticipo rispetto al loro manifestarsi (i test pre-sintomatici), ed in quei test predittivi, che
invece determinano una mera predisposizione di insorgenza di una data malattia: in questi casi,
l'istituto del consenso informato non risponde alla finalità di salvaguardare la salute del paziente,
bensì all'esigenza di adottare misure di precauzione, impostando un certo stile di vita ad una
logica di prevenzione.
2.2 La consulenza genetica quale strumento di tutela giuridica per l'individuo
La consulenza genetica è un processo di informazione e comunicazione che precede e segue
89 Si riportano due casi da esempio:
8 giugno 2014, Nato primo bebè sano a cui è stato mappato il DNA, notizie Ansa: in California è nato un
bambino il cui DNA è stato sequenziato per intero senza motivazioni mediche, data la buona salute del
piccolo, solo per volere del padre, un dottorando di ricerca in genetica. «Adesso che sequenziare il DNA sta
divenendo sempre meno costoso, ha commentato diana bianchi, direttore esecutivo del “Mother Infant Research Institute” alla Tufts University, i casi di genitori che vorranno conoscere il genoma dei propri figli o
dei feti potrebbero farsi più forti; con non pochi rischi, sostiene: “perché la scoperta di un difetto genetico
potrebbe indurre la coppia all'aborto, ma sul DNA non c'è scritto il destino e spesso una persona ha una
mutazione ma è sana”»
26 luglio 2014, Fecondazione in vitro selettiva, primo caso in Uk. Biopsia per evitare malattie genetiche,
articolo de Il Fatto Quotidiano: «Un nuovo test per selezionare gli embrioni più adatti ad essere impiantati nel
grembo di una donna. Un'analisi che prevede una biopsia quando il frutto del concepimento è ancora
composto da poche centinaia di cellule […] IL tutto per scongiurare malattie genetiche […] A Londra è stato
annunciato il primo caso di successo, almeno in Europa, di fecondazione in vitro selettiva […] Karen Doye,
direttrice delle operazioni di “Pre-implantation genetic diagnosis” della clinica che ha effettuato il trattamento,
spiega: “Questo è un metodo rivoluzionario e viene valutato caso per caso, in ogni suo aspetto, anche etico.
Ma non dimentichiamoci che sono le coppie a cercare questo trattamento e questa selezione, che è
assolutamente consentita dalle leggi britanniche”. La tecnica consente ai medici, infatti, di scegliere quegli
embrioni liberi da mutazioni genetiche trasmesse dai genitori. […] Però una cosa è certa: ci si avvicina sempre
di più a quell'avvenire di “designer babies”, bambini su misura come un vestito dal sarto, [...]»
90 Amedeo Santosuosso, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Cedam ed. (Padova) 2011, pagg. 116 e ss.
Capitolo 3
104
l'effettuazione di un test genetico: accompagna quindi il soggetto nell'iter diagnostico, prima
dell'effettuazione del test (consulenza pre – diagnostica) e dopo il test, al momento della
comunicazione del risultato (consulenza post – diagnostica).91
Essa va distinta dal consenso informato: cronologicamente lo precede; inoltre, a differenza del
consenso (che consiste, sostanzialmente, in un modulo precompilato da firmare), la consulenza
è un vero e proprio colloquio.
L'espressione “genetic counseling”, comunemente tradotta in consulenza genetica, venne
impiegata per la prima volta dalla comunità scientifica nel 194792
(anche se questa espressione
fu utilizzata già nel 1945 dal professore Sheldon Reed, che cercò di sostituire il termine
“eugenetica” con quello di “consulenza genetica)93
, ma la definizione definitiva risale al 197494
,
per poi essere utilizzata dall'Ad hoc Committee on Genetic Counseling come «processo di
comunicazione che concerne i problemi umani legati all'occorrenza, o al rischio di ricorrenza,
di una patologia genetica in una famiglia. Questo processo consiste nel tentativo, da parte di
uno più professionisti specificamente preparati, di aiutare l'individuo o la famiglia: 1) a
comprendere le informazioni mediche che includono le diagnosi, il probabile decorso della
malattia e le forme; 2) a valutare il modo in cui l'ereditarietà contribuisce al al verificarsi della
malattia ed il rischio di ricorrenza esistente per taluni familiari; 3) a capire tutte le opzioni
esistenti nell'affrontare il rischio di malattia; 4) a compiere le scelte che essi riterranno più
adeguate, tenuto conto sia del rischio che delle aspirazioni dei familiari, e ad agire
coerentemente rispetto alle scelte compiute; 5) a realizzare il maggior adattamento possibile alla
malattia del familiare affetto e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa »95
.
Nella Dichiarazione Universale sul Genoma ed i Diritti Umani (UNESCO, 1997) la consulenza
genetica non viene menzionata96
; la si ritrova invece nella Convenzione di Oviedo (1997) all'art.
91 Laura Palazzani, Introduzione, in Laura Palazzani (a cura di), Gen – Ius. La consulenza tra genetica e diritto,
Studium ed. (Roma), 2011
92 Si veda Deborah Hellmann, What can makes genetic discrimination exceptional?, in American Journal of Law and Medicine, 2003, n. 29, a pag. 107
93 Paolo Sommaggio, Possibilità e limiti della consulenza genetica, in Laura Palazzani (a cura di), Gen – Ius. La
consulenza tra genetica e diritto, op. cit.
94 Si veda Frank Clarke Fraser, Genetic Counseling, in American Journal of Human Genetics, 1974, n. 26, pagg.
639 - 659
95 Ad hoc Committee on Genetic Counseling, Genetic Counseling, American Journal of Human Genetics, 1975,
n. 27, pagg. 240 – 242, la traduzione italiana si trova in molte pubblicazioni e recensioni, fra cui anche il parere
del Comitato Nazionale per la Bioetica Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata
96 Verrà inserita dall'UNESCO in un altro documento, nel 2003, La Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici, dove, all'art. 11, il ricorso alla consulenza è considerato eticamente imperativo quando i test
potrebbero avere implicazioni significative per la salute della persona; si aggiunge anche che essa deve essere
non direttiva, culturalmente adeguata, e rappresentare il migliore interesse per la persona coinvolta
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
105
12 (dove si definiscono le tipologie dei test genetici ammessi) che sancisce la consulenza
genetica come strumento necessario in sede di somministrazione di test genetici predittivi.97
Nel 2008, nel Protocollo addizionale alla Convenzione sui test genetici utilizzati per scopi
sanitari, all'art. 8, rubricato “Information and genetic counseling”, si afferma l'obbligatorietà di
una consulenza genetica non–direttiva ed appropriata solo per i test predittivi.98
La non direttività compare, oltre che nella già citata Dichiarazione sui Dati Genetici Umani
dell'UNESCO del 2003, anche al punto n. 9 delle 25 Raccomandazioni concernenti le
implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici predisposte dalla Commissione
Europea: la consulenza genetica viene qui prevista soltanto per alcune tipologie di test (quelli
predittivi di gravi patologie), e non dovrebbe mai essere di tipo direttivo, infatti l’obiettivo
fondamentale di questo tipo di counseling è aiutare i pazienti o le famiglie a capire ed affrontare
la patologia genetica, e non a ridurre l’incidenza delle malattie, la decisione finale spetta al
diretto interessato.99
La consulenza genetica è altresì un momento di processi decisionali complessi, riguardanti
molteplici aspetti legati alla malattia genetica tra i quali particolare rilievo assumono sia le scelte
riproduttive in situazioni di rischio, sia la scelta fra conoscere o meno la propria costituzione
genetica e quindi il proprio rischio di malattia. «Si tratta di decisioni che, per le loro risonanze
profonde, non possono essere delegate ad alcuna figura professionale e richiedono la piena
autonomia decisionale, come condizione essenziale perché l'esito di tali scelte, quale esso sia,
venga integrato in modo non distruttivo nel mondo psicologico ed etico dell'individuo o della
coppia.»100
L'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OECD) ha adottato nel 2007
le Linee Guida per l'assicurazione di qualità di test di genetica (molecolare): esse contengono
una serie di raccomandazioni dirette ai Governi ed alle Autorità coinvolte nella gestione di
97 Inoltre, l'art. 5 della Convenzione stabilisce che la persona interessata deve preventivamente ricevere
un'informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell'intervento, nonché alle sue conseguenze ed ai
suoi rischi; l'art. 10 stabilisce che ogni persona ha diritto a conoscere tutte le informazioni relative alla propria
salute e che la sua volontà a non essere informata deve comunque venire rispettata
98 Il documento è reperibile sul sito http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/203.htm
99 Paolo Sommaggio, Possibilità e limiti della consulenza genetica, op.cit., aggiunge: «In questo contesto si ritiene
imprescindibile la presenza di professionisti specializzati, purtroppo però, non si specifica se la
specializzazione attenga la sola parte tecnico – genetica, oppure anche la parte etico – psicologica della
consulenza […] Negli altri casi,ove non si tratti di gravi patologie, si ritiene sufficiente che il medico o anche il
personale non specializzato possa fornire adeguate risposte circa i test. [...]» (a pag. 67)
100 Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), Linee Guida per i test genetici, op. cit., a
pagg. 13-14
Capitolo 3
106
servizi genetici. I principi generali stabiliscono che:
«- il consenso informato ai test dovrebbe essere la norma e dovrebbe essere ottenuto secondo
gli standard legali, etici e professionali stabiliti;
- il counseling prima e dopo i test dovrebbe essere non solo disponibile, ma anche appropriato
e proporzionato alle caratteristiche del test, ai suoi limiti, alla sua potenziale pericolosità ed alla
rilevanza del risultato sia per il paziente che per i suoi familiari [...]»101
Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha avuto modo di occuparsi di consulenza
genetica nel parere Orientamenti bioetici per i test genetici: «la consulenza genetica richiede
competenze tecnico – scientifiche, etiche e psicologiche, rivolte, da un lato, a permettere scelte
libere e responsabili del o dei potenziali fruitori, e dall'altro a garantire, con l'imparzialità
dell'informazione, la non direttività da parte del consulente.»102
In base al principio di “non direttività”103
del test genetico e della consulenza genetica, a fronte
dell'impatto che talune informazioni genetiche potrebbero avere sugli stili e la pianificazione di
vita di ciascun individuo, al genetista / consulente è fatto obbligo di non indurre la persona ad
effettuare il test ed a non condizionarne l'autonomia decisionale.104
È utile ricordare le Linee Guida per i test genetici (1998) del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie: «[...] a differenza di altre analisi in uso nella pratica clinica i
risultati dei test genetici hanno numerose implicazioni sul piano psicologico, sociale e
riproduttivo. Il patrimonio genetico rappresenta infatti un elemento fondante dell'identità
personale e familiare. La decifrazione e la circolazione dell'informazione genetica possono
assumere, più di altre informazioni biologiche, aspetti di minaccia e violazione del sé oltre che a
esporre a potenziali discriminazioni sociali»105
. Si riconosce quindi che i test sollevano delicate
101 Organization fo Economic Cooperation and Development (OECD), OECD Guidelines for quality assurance
in molecular genetic testing, 2007, reperibile sul sito http://www.oecd.org/dataoecd/43/6/38839788.pdf
102 Comitato Nazionale per la Bioetica, Orientamenti bioetici per test genetici, 19 novembre 1999, reperibile sul
sito http://www.governo.it/bioetica/pdf/40.pdf, a pag. 71
103 Nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, Orientamenti bioetici per i test genetici, 19 novembre
1999, si legge che «la consulenza genetica richiede competenze tecnico – scientifiche, etiche e psicologiche,
rivolte a permettere scelte libere e responsabili del / dei potenziale / potenziali fruitore / i ed a garantire la non
direttività da parte del consulente» (reperibile sul sito http://www.governo.it/bioetica/pdf/40.pdf, a pag. 13). In
modo analogo, nel parere del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie Linee Guida per i
test genetici, 19 maggio 1998, si afferma che «chi gestisce il test, ha l'obbligo di stimolare una decisione
autonoma del soggetto e di informarlo del suo pieno diritto di decidere diversamente» (disponibile sul sito
http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/linee_guida_test_genetici.pdf, a pag. 14)
104 Quindi, la reazione al test genetico non è solo di tipo medico, «nel contesto della consulenza genetica […] non
ci troviamo davanti ad un consueto rapporto diagnostico – terapeutico, ma a nuove forme di relazione
professionale» (Marina Casini, Claudio Sartea, La consulenza genetica in Italia, op. cit. a pag. 1124)
105 Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), Linee Guida per i test genetici. Rapporto
del Gruppo di Lavoro, 19 maggio 1998, reperibile sul sito
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
107
questioni etiche, sociali e psicologiche, non solo nella fase che precede la decisione di
sottoporsi al test, ma anche in quella che segue alla comunicazione dei risultati; il documento,
inoltre, ribadisce l'indelegabilità delle decisioni del professionista sanitario e la piena autonomia
decisionale del paziente106
(ed anche qui si rafforza il carattere non direttivo della consulenza).
A livello normativo (nazionale) vi sono anche le Linee Guida per le Attività di Genetica Medica
che, al punto n. 3.3 recitano: «il test deve essere offerto in modo non direttivo e nell'ambito di
una consulenza esauriente, che consenta di conoscere le opinioni dell'interessato. È importante
che al soggetto sia garantita la possibilità di prendere una decisione autonoma, sulla base della
propria scala di valori. Le persone devono essere consapevoli che un risultato positivo può
avere implicazioni per i figli attuali e futuri e per altri consanguinei»107
. Il punto n. 2 dell'accordo
riconosce infatti che la consulenza genetica è un processo di comunicazione estremamente
complesso, e prevede anche l'eventuale partecipazione di figure professionali diverse dal
medico o dal genetista (senza però specificare quali potrebbero essere le ulteriori competenze).
«Il processo di consulenza genetica si propone di aiutare la persona e la famiglia a:
comprendere le informazioni mediche, inclusa la diagnosi (pre e post natale), il probabile
decorso della malattia e gli interventi preventivi, terapeutici ed assistenziali disponibili;
comprendere la componente genetica della malattia ed il rischio di trasmetterla; comprendere
le opzioni disponibili nell'affrontare il rischio di malattia; comprendere le opzioni procreative;
affrontare le scelte più appropriate in rapporto al rischio e alle aspirazioni dei familiari, agendo
coerentemente nel rispetto delle decisioni prese; realizzare il miglior adattamento possibile alla
malattia. Infine, come previsto dalle linee guida nazionali ed internazionali, i test genetici
devono essere preceduti dalla consulenza collegata al test, finalizzata a: chiarire il significato, i
limiti, l'attendibilità, la specificità del test genetico; acquisire e/o integrare dati sull'albero
genealogico, quando questi non siano già forniti; ottenere il consenso all'esecuzione del test»108
.
Al par. 7 del documento si considera come parte integrante di un test genetico la
http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/linee_guida_test_genetici.pdf, a pag. 12
106 «Si tratta di scelte che, per le loro risonanze profonde, non possono essere delegate ad alcuna figura
professionale e richiedono la piena autonomia decisionale, come condizione essenziale perché l'esito di tali
scelte, quale che sia, venga integrato in modo non distruttivo nel mondo psicologico ed etico dell'individuo o
della coppia» (Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), Linee Guida per i test genetici. Rapporto del Gruppo di Lavoro, 19 maggio 1998, op. cit., a pag. 31)
107 Accordo del 15 luglio 2004 tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, Linee Guida per le Attività di Genetica Medica, op. cit., punto n. 3.3
108 Accordo del 15 luglio 2004 tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, Linee Guida per le Attività di Genetica Medica, op. cit., punto n. 2
Capitolo 3
108
comunicazione, l'interpretazione del risultato e la riflessione relativa alle sue possibili
implicazioni: il consenso informato al test, infatti, rappresenta un momento cruciale nell'iter di
comunicazione attraverso un vero e proprio dialogo, che avviene in modo completo, obiettivo e
non direttivo, ponendo perciò il consulente ed il paziente su un piano di parità, senza alcuna
gerarchia (non è più il rapporto ordinario fra medico ed assistito). «La persona che necessita il
test, o i suoi familiari, non devono essere forzati o influenzati, in alcun modo, a prendere una
specifica decisione. Il rispetto dell'autonomia del soggetto deve essere assoluto. Questo implica
la necessità di disporre di informazioni aggiornate ed esaurienti e di essere liberi da costrizioni
esterne. La persona alla quale viene offerto il test deve sapere che la sua accettazione è
volontaria e che, qualunque sia la sua decisione, non sarà messo in discussione il suo diritto ad
essere assistito nel migliore dei modi. […] Se chi offre il test ha difficoltà a discuterne in modo
esauriente ed obiettivo, sia perché non sufficientemente convinto dell'importanza del processo
di consulenza, oppure perché non sufficientemente informato sul test, o ancora per mancanza
di tempo, deve indirizzare la persona a chi, nell'ambito della struttura, è in grado di soddisfare
questa esigenza in modo adeguato»109
.
Una recente ulteriore definizione (citata nel paragrafo precedente) si ritrova anche
nell'Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciante dal Garante privacy
(AG/14).
Laura Palazzani110
sostiene che vi sono diversi modelli di consulenza genetica nell'ambito delle
diverse concezioni etiche. Secondo la bioetica liberale–libertaria111
, che pone al centro il
principio di autonomia ed autodeterminazione individuale, e la bioetica utilitarista112
, basata sul
principio del calcolo costi/benefici (e massimizzazione benefici/minimizzazione costi), la
consulenza genetica si configura come un'informazione meramente tecnica che il medico
109 Accordo del 15 luglio 2004 tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, Linee Guida per le Attività di Genetica Medica, op. cit., punto n. 7. Paolo Sommaggio, Possibilità e limiti della consulenza genetica, op. cit., afferma che quest'ultimo riferimento appare di notevole importanza
per comprendere quali siano i punti principali della consulenza: emerge infatti, dal tenore del documento, il
timore di un conflitto di interessi; sembra inoltre che, chi ha stilato il documento, tema che la figura del
medico non sia il soggetto più indicato per fornire una consulenza genetica, questo spiegherebbe la possibilità
di nuove ed ulteriori figure a quelle del professionista sanitario (di formazione filosofica o psicologica)
110 Laura Palazzani, Modelli bioetici a confronto, Laura Palazzani (a cura di), Gen – Ius. La consulenza tra
genetica e diritto, Studium ed. (Roma), 2011, pagg. 91 - 103
111 In questo filone l'Autrice colloca Nikolas Agar, Liberal Eugenics, in Helga Kuhse, Peter Singer, Bioethics,
Blackwell (London), 2000; Hugo Tristam Engelhardt, Manuale di bioetica, Il Saggiatore ed. (Milano), 1999
112 Qui Laura Palazzani cita Peter Singer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più, Il Saggiatore
(Milano), 1996; John Harris, Wonderwoman e Superman. Manipolazione genetica e futuro dell'uomo, Baldini
& Castoldi (Milano), 1997
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
109
fornisce al soggetto che intende effettuare un test, presentando tutte le possibili alternative in
modo descrittivo e neutrale, senza condizionare né orientare il soggetto stesso: tale modello si
inquadra perciò nell'ambito di una medicina contrattualista, dove il rapporto medico–paziente è
simmetrico. Secondo invece la bioetica che difende la dignità umana e che riconosce la salute
come bene oggettivo dell'uomo113
, la consulenza consiste in un'alleanza terapeutica, dove
l'informazione non è solo descrizione dei fatti, ma anche indicazione di consigli finalizzata a
stimolare e sollecitare il paziente ad una presa di coscienza e ad un'elaborazione ragionata dei
problemi.
Nell'ambito dei test pre–natali la consulenza è assai problematica. Secondo il filone liberale–
libertario essa è ritenuta una prassi legittima, non essendo l'embrione ed il feto ancora soggetti
di diritti in quanto dipendenti dalla madre: pertanto, se la donna accetta, mediante consenso
informato, sono ammesse sia la diagnosi pre-impianto e post-impianto, sia l'interruzione di
gravidanza, nel caso in cui il feto abbia malformazioni incurabili o forti difetti fisici114
.
L'utilitarismo ritiene che le tecniche (sia pre– sia post-impianto) si debbano applicare, in quanto
l'embrione non è considerato soggetto di interessi ed il feto, nella misura in cui avesse patologie
genetiche o fisiche che lo potrebbero condizionare, non avrebbe quindi una vita degna di essere
vissuta: la consulenza post-diagnostica avrebbe quindi la funzione di informare sullo stato di
salute del nascituro e di proporre l'aborto come “prevenzione” alla malattia.115
Secondo il
modello relazionale (che pone al centro la dignità umana) la diagnosi genetica pre-impianto è
considerata illecita (a causa della sperimentalità delle tecniche), quella post-impianto è
considerata lecita a certe condizioni: la consulenza ha quindi il compito di comunicare
esaustivamente i rischi ed i benefici di ogni intervento, rispettando la libertà morale del paziente
(anzi, in questo caso della coppia).
Per quanto riguarda i test post-natali, la consulenza genetica si distingue a seconda che sia rivolta
113 Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di un'eugenetica liberale, Einaudi ed. (Torino), 2002
114 «In questa prospettiva, si configura una sorta di “dovere di abortire” della madre, e correlativamente, di “diritto
a non nascere” del feto, con la possibilità, per il feto divenuto adulto, e portatore di disabilità o handicap, di
chiamare in causa il medico e i genitori per averlo fatto nascere, accusandoli di danno da procreazione per una
wrongful life e wrongful birth» (Laura Palazzani, Modelli bioetici a confronto, op. cit. a pag. 95)
115 «Il modello liber-libertario e quello utilitarista sono suscettibili di alcune considerazioni critiche. Emerge il
rischio che tale modello di consulenza possa portare ad una concezione di indifferenza etica rispetto alle
possibili scelte, legittimando implicitamente una differenza fra vite degne e vite indegne. È il rischio del
“pendio scivoloso”: se riteniamo che alcuni individui non meritino di nascere in quanto malati,
prevedibilmente disabili e portatori di handicap, […] per le stesse ragioni non si dovrebbero ritenere meritevoli
di rispetto, ma anche di assistenza e sostegno sociale, le cd. “vite marginali” di individui colpiti da malattie
invalidanti o con gravi menomazioni fisiche» (Laura Palazzani, Modelli bioetici a confronto, op. cit., pag. 96)
Capitolo 3
110
ad adulti, a minori o a incapaci.116
Qui l'utente deve essere consapevole che il test può portare
alla conoscenza di informazioni non richieste (i cd. incidental findings, di cui se ne parlerà nei
paragrafi successivi): nel caso in cui il paziente esprima la sua volontà di non conoscere alcuni
elementi, il medico deve rispettare tale richiesta. Come è ben noto, però, i dati genetici sono
condivisi fra più persone, perciò il problema emerge nel caso di possibile “danno” ad altri: la
bioetica liberale ritiene che la scelta di non sapere costituisce un limite per il diritto a sapere
degli altri, e perciò può subire restrizioni da valutare caso per caso; secondo il modello
relazionale, nella consulenza genetica si effettua un bilanciamento fra diritto a sapere e a non
sapere, riconoscendo sia gli interessi del terzo sia quelli della collettività.
A prescindere dalle diverse tipologie esistenti, che struttura deve avere la consulenza genetica?
Quali sono le sue fasi?
Secondo l'Encyclopedia of bioethics117
, alla voce “Genetic counseling, Ethical issues in”, scritta
da Robert Murray, essa deve essere guidata da principi fondamentali quali: autonomia,
beneficenza, non maleficenza, riservatezza, veridicità, consenso informato.
Essa può essere considerata come un atto comunicativo complesso, un colloquio che precede e
segue l'effettuazione di un test e che necessita di una comprensione totale (di entrambe le parti);
deve perciò essere sviluppata attraverso un dialogo culturalmente adeguato alle capacità di
apprendimento di colui che riceve le informazioni: la prima fase si esaurisce quindi in un
incontro tra il consulente (o l'equipe di consulenti) ed il richiedente in cui si effettua una sorta di
“contrattazione”, con la quale il consulente, dopo essersi presentato, formula domande atte a
stabilire cosa il consultante si aspetta dalla sessione. Esaurita la fase informativa, si entra in una
fase successiva, nella quale saranno discusse tutte le informazioni ricevute adeguandole alla
situazione ed allo stile di vita della persona interessata. Momento centrale è la ricostruzione
dell'albero genealogico, più esteso possibile, che costituirà la base per la diagnosi e la
valutazione dei rischi di ricorrenza118
; vengono poi fornite al richiedente esaurienti informazioni
sulla storia naturale della malattia, le sue evoluzioni, le sue caratteristiche, le modalità di
116 Un importante compagnia assicurativa statunitense (Cigna) ha introdotto nelle proprie polizze il requisito
preliminare del counseling genetico (anche telefonico) per chiunque intenda sottoporsi ad un test dei geni
connessi allo sviluppo di tumori al seno e alle ovaie, di cancro al colon e della cd. long QT syndrome, una
malformazione cardiaca, con la finalità di garantire un'adeguata assistenza sanitaria e di informazione ai
pazienti, ed affinché la compagnia non sia costretta a pagare per test caratterizzati da uno scarso valore clinico
(notizia tratta dal sito biodiritto.org il giorno 9 settembre 2013)
117 Encyclopedia of bioethics, Macmilan Reference USA; 3 edition (November 14, 2004)
118 Marco Seri, Claudio Graziano, Daniela Turchetti, Juri Monducci, Test genetici e consenso informato, in Carla
Faralli (a cura di), Consenso informato e medicina: aspetti etici e giuridici, in Salute e Società, vol. n. 3 /2012
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
111
trasmissione e sulle possibilità di prevenzione, diagnosi e trattamento.
Nella fase post–test vengono poi comunicati i risultati, e qui l'obiettivo è contenere l'impatto
emotivo dell'interessato e dei familiari (magari con il sostegno di uno psicologo professionista).
Elemento fondamentale è dunque la capacità di far comprendere e comprendere, e per questo
è importante che la consulenza sia non–direttiva: all'interno della relazione dialogica che si
viene a costruire fra le due parti, il consulente non dovrebbe imporre le proprie convinzioni,
ma dovrebbe consentire, a chi lo richiede, di costruire il proprio percorso, scegliendo
autonomamente e coscientemente, di orientare il soggetto verso le sue aspettative e le sue
speranze (questo punto pone non pochi problemi sul piano pratico, giacché è molto difficile
che il genetista o chiunque altro fornisca la consulenza genetica non sia condizionato dal
proprio bagaglio culturale). «Un tentativo, insomma, di raggiungere, attraverso il dialogo, una
consonanza tra pensiero e vita del consultante, […] le domande e le risposte di costui dovranno
costituire non tanto e non solo la sua personale ed astratta visione del mondo, ma dovranno
raggiungere una vera e propria composizione tra quest'ultima e ciò che egli vive
quotidianamente […]. In altri termini la relazione esterna consultante/consulente servirà come
primo passo per sviluppare l'altro e più importante rapporto, ovvero quel dialogo interiore che
il postulante dovrà cercare di sviluppare solo con sé stesso. […] la consulenza propone il dialogo
come strumento di riflessione e di aumento della consapevolezza, ovvero come strumento atto
a scoprire la propria “immagine del sé” […] il rapporto può essere considerato come un dialogo
fiduciario che mira a ridurre le angosce del cliente e a porlo in condizione di prendere
autonomamente le proprie decisioni, ovvero di gestire la propria vita allo scopo di “sentirsi
meglio” con sé stesso e con la propria realtà»119
. È vero che il consulente non si limita a
119 Paolo Sommaggio, La consulenza genetica: un ponte tra autopoiesi ed autotrascendimento, in Tigor n. 2/2010,
alle pagg. 161 – 162. L'Autore specifica anche che la consulenza genetica ha preso “in prestito” il concetto di
non direttività dalla Psicoterapia e dal counseling psicologico: Carl Rogers è il fondatore della cd. “terapia
fondata sulla persona”, detta anche “terapia non direttiva”, in base alla quale l'imposizione di obiettivi o azioni
sul paziente durante la terapia è altamente sconsigliata,perché è lui stesso che deve prendere il comando della
relazione rispondendo attivamente agli stimoli esterni. IL compito del consulente, dunque, sarà quello di
creare l'atmosfera e le situazioni adatte al fine di creare un clima di accettazione ed empatia.
Un altro modo di concepire la consulenza genetica è vederla come una species del genus consulenza filosofica:
il padre di tale prospettiva è Gerd B. Achenbach, nella Germania degli anni '80. Ciò che caratterizza questo
tipo di consulenza il rifiuto di un approccio accademico (che solitamente segue uno schema di “risposta
generale ad un problema particolare”, per instaurare un dialogo che aiuti la persona a riflettere liberamente e
senza condizionamenti. La definizione fornita da Achenbach è la seguente: «la consulenza filosofica sul
terreno dell'unica comunanza, cioè in quanto è una forma di “interazione” tra individui […], si presenta come
la negazione dell'attribuzione terapeutica di ruoli; la formazione filosofica come negazione e critica della
“formazione standardizzata”; la chiarificazione filosofica come interesse conoscitivo che non è mai sottomesso
ad alcun tipo di meta prefissata; […]; il dialogo filosofico come discorso che non esclude, ma anzi include, le
comprensioni e gli interventi psicologici, che però riduce a semplici momenti; lo sviluppo e il progresso della
Capitolo 3
112
comunicare un mero risultato, ma costituisce un filtro in grado di interpretare il dato umano,
focalizzando il problema ed accompagnando l'interessato in un percorso quasi interiore. Una
delle peculiarità più interessanti di questo particolare dialogo, è che i partecipanti non
sostengono ognuno la propria tesi, poiché l'unica opinione discussa è quella del consultante /
paziente; se così non fosse la consulenza diventerebbe uno scontro. All'interessato deve perciò
essere chiarita la relazione che sussiste fra la sua visione del mondo e le scelte che vuole
intraprendere.
In dottrina vi è chi ha avvicinato la consulenza genetica ad il metodo del cd. dialogo socratico:120
il consulente non è altro che il contraddittore di Socrate, indossa una maschera che permette di
non proporre alcuna soluzione, né principio, la sua funzione è esclusivamente quella di
contrastare benevolmente il ragionamento del suo antagonista (la dinamica è insomma molto
simile a quella di un processo). Il consulente – Socrate, mantenendo un atteggiamento non –
direttivo, permette al consultante di fare chiarezza in se stesso, e, in questo modo, sarà in grado
di affrontare con maggior libertà il momento della scelta (eventualmente del test oppure di
sapere o non sapere).121
Si è visto che la consulenza genetica viene descritta come non-direttiva. Tuttavia, si è anche
sottolineato che questo scopo è difficile da perseguire: spesso il consulente (genetista) ha una
comprensione filosofica come negazione determinata e superamento di ogni proiezione della meta, così che la
meta determina, riformula e sviluppa ulteriormente il processo ed allo stesso modo il processo la meta; infine
sarebbe da considerare come la base della consulenza filosofica il dubbio su ciò che deve valere come normale
e come anormale, cioè lo scrupolo di una distinzione estremamente gravida di conseguenze che non è
filosoficamente consigliabile in buona coscienza ad alcuna teoria particolare e separata» (così Paolo
Sommaggio cita Gerd B. Achenbach, La consulenza filosofica)
120 Paolo Sommaggio, La consulenza genetica: un ponte tra autopoiesi ed autotrascendimento, op. cit.
121 Sempre Paolo Sommaggio sostiene che un importante traguardo della consulenza genetica potrebbe essere la
parresia, intesa come libertà di pensiero, libertà di parola o indipendenza nei confronti di chi detiene il potere:
essa si raggiunge infatti attraverso una pratica dialogica, formulando un ragionamento attraverso il quale
qualcuno coglie la necessità di prendersi cura di sé, ovvero di collegare il proprio logos con il proprio bìos.
«Una consulenza genetica è fatta bene se il consultante raggiunge la formulazione di un ragionamento dove l'io
narrante tratteggia l'io narrato […]: il consulente, travestito da Socrate, non sostiene un'altra concezione, ma
limita la sua attività all'opposizione. A questo punto si ottiene l'effetto “socratico” per il quale il protagonista è
costretto a “rendere conto” della sua vita, ovvero a formulare un discorso nel quale egli si pone come
protagonista. […] Il narrante avverte la differenza che sussiste fra un sé autore ed un sé protagonista del proprio
racconto. […] porta il consultante ad avere coscienza di chi è, di quali sono le sue preferenze, di quale sia la sua
“ascendenza culturale” […] Nel medesimo tempo,però, il consultante, pur in grado di produrre questa
“immagine narrativa” del proprio io interiore, si accorge di un'eccedenza rispetto ad essa, ed avverte l'esigenza
di non venire ridotto a quella stessa immagine, la cui presenza è comunque necessaria […] IL traguardo
parresiastico della consulenza genetica permette dunque di istituire una relazione tra logos (valori e principi) e
bìos (esperienza) del consultante di modo che, attraverso il materiale di cui si compone il logos, possa essere
elaborata un'icona della sua esperienza relativa al bìos, un'immagine di sé. Essa non sarà una sua fotografia, ma
l'esito dello scontro tra le informazioni rielaborate dal soggetto in relazione con la propria visione del mondo,
filtrate attraverso il contrasto del consulente» (Paolo Sommaggio, La consulenza genetica: un ponte fra autopoiesi e discernimento, op. cit., a pag. 171)
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113
formazione e delle opinioni che potrebbero influenzare l'utente, senza contare il carico emotivo
che sottende dietro a molte situazioni, a volte anche drammatiche. Il vero pericolo sta in realtà
nella società: usi, costumi, tradizioni e culture influiscono i modi di pensare di ognuno di noi,
risulta perciò arduo mantenere una posizione neutrale, soprattutto in un'epoca in cui ciò che
prima era considerato irraggiungibile (ed anche illecito), ora è normale prassi, terapia genica,
programmazione genetica, enhancement, sequenziazione del genoma, test predittivi, etc., sono
tutte situazioni che fino a pochi decenni fa risultavano impensabili, ed impensabili risultavano le
reazioni umane al fenomeno122
. È possibile che, in un futuro, la consulenza genetica
scomparirà, oppure assumerà un ruolo diverso da quello che ha ora, e muteranno le sue
caratteristiche.123
3. Il problema dei test genetici predittivi: diritto a sapere, diritto a non
sapere. Caso o determinismo biologico? Gli unpatients
Conoscere è potere.
Lo sviluppo della genetica in campo umano ha consentito di acquisire un patrimonio vastissimo
di informazioni per la conoscenza della struttura biologica dell'uomo e ha anche fatto emergere
problemi nuovi e tecniche diverse da quelle all’inizio disponibili.
La tendenza della scienza medica negli ultimi tempi è quella di concentrare la ricerca
principalmente verso la conoscenza delle cause genetiche delle malattie per poter agire in via
122 Si pensi, ad esempio, alla recente decisione di alcune società americane (fra cui Apple e Facebook) di
sostenere economicamente la scelta, da parte delle proprie dipendenti, di congelare gli ovociti. Il concetto
della cd. genitorialità rimandata può essere letto da diverse prospettive: «c'è la dimensione etica, che guarda ai
profili morali della possibilità di procreare in età non più fertile, o rimandare una maternità al futuro, a fronte
di una fertilità che va scemando, per malattia o semplicemente per l'età che avanza. C'è la dimensione
sociologica che guarda all'impatto di queste possibilità sulla popolazione, sul concetto di famiglia o, come
nell'esempio proposto, sulle scelte lavorative delle donne. C'è poi la dimensione economica, relativa all'impatto
di queste decisioni: su chi graveranno realmente i costi di queste nuove politiche aziendali? Per quanto il
trattamento venga offerto dall'azienda della quale la donna è dipendente, bisogna rammentare che, al
momento in cui la donna deciderà che è giunto il tempo di dedicarsi alla maternità, la sua situazione (anche
lavorativa) potrebbe essere cambiata [...]» (così Lucia Busatta e Cinzia Piciocchi, Congelo gli ovociti, paga il
capo, articolo del 30 ottobre 2014, reperibile sul sito http://www.ingenere.it)
123 «Uno studio interessante, anche se un po' datato, è la ricerca […] sintetizzata nell'articolo “Genetic counseling:
the psychological impact of meeting patients' expectations”, del 1997. Sulla base dell'analisi delle trascrizioni di
131 consulenze genetiche, essi valutavano la direttività come la misura dell'informazione, della valutazione […]
e del sostegno […] Da tale ricerca è emerso che tutte le consulenze risultano direttive, e minore è lo stato di
istruzione e di ricchezza dei pazienti /utenti maggiore è la direttività della consulenza. Non a caso, taluni
parlano, in termini piuttosto provocatori ma non del tutto astratti, di era “post-non-direttiva”» (Michele Farisco,
Informazione e consulenza genetica, in Gen-Ius. La consulenza fra genetica e diritto, op. cit., a pag. 170)
Capitolo 3
114
preventiva contro di esse, piuttosto che trovare rimedi terapeutici. La realizzazione dello
Human Genome Project, finalizzato alla mappatura dell'intero patrimonio genetico umano, ha
permesso un notevole sviluppo della medicina predittiva124
, intesa come quella nuova branca
della scienza in grado di definire le probabilità di manifestazione di una determinata patologia,
ha proprio la peculiarità fondamentale di poter predire l'insorgenza di una malattia, prima che
questa si manifesti, attraverso l'esame delle caratteristiche genetiche (attraverso il ricorso a
specifici test genetici).125
Dopo il completamento della mappatura dell'intero Genoma Umano,
l'analisi del genoma ha acquisito un ruolo rilevante per il progresso della medicina e
dell'assistenza sanitaria: la genomica126
e la genetica molecolare si sono sviluppate rapidamente
e, di conseguenza, si è assistito, nell'ultimo decennio, ad una crescente ed incontrollata
disponibilità di test genetici per patologie non solo monogeniche, ma anche complesse.127
128
Una parte della comunità scientifica è scettica sull'eventualità che i test genetici di suscettibilità
alle patologie complesse possano migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e della salute del
124 Leonardo Lenzi, Medicina predittiva: un approccio antropologico, in Carlo Bresciani (a cura di), Genetica e
medicina predittiva: verso un nuovo modello di medicina? Giuffrè ed. (Milano), 2000, scrive: «Jacques Ruffié
distingue la medicina preventiva dalla medicina predittiva. Egli fonda questa sua distinzione terminologica
ripercorrendo la storia del rapporto fra l'uomo ed il suo desiderio di di conoscere il futuro. A suo giudizio la
categoria della predizione è applicabile ove, a partire da certi dati di fatto, si stabilisca che qualcosa possa
accadere quando si realizzi la congiunzione di certi fattori aleatori. La predizione sarebbe quindi relativa al
dominio del possibile e del probabile, ma non del certo. Alla luce di questa premessa Ruffié definisce
preventiva quella medicina che si occupa di diagnosticare la malattia prima della comparsa dei segni clinici
tradizionali […] La medicina predittiva, invece, non avrebbe come scopo quello di riscontrare una patologia
attuale, ma quello di osservare la dialettica ereditarietà – fattori ambientali che, in certi casi, può dare luogo a
malattie più o meno gravi. [...]» (alle pagg. 81 - 82)
125 Nel 2007 l'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha fondato una task force
nazionale poi chiamata Network Italiano di Genomica in Sanità Pubblica (GENISAP) allo scopo di generare
conoscenze, monitorare la situazione delle diverse regioni italiane circa l'utilizzo di test genetici predittivi,
valutare la loro appropriatezza, eseguire un'analisi costo – efficacia ed elaborare delle linee guida.
126 Definita come l'insieme delle conoscenze derivate dallo studio dell'intero genoma e delle sue funzioni (Stefania
Boccia, Benedetto Simone, Maria Rosaria Gualano, Antonella Agodi, Doemnico Coviello, Francesca Dagna
Bricarelli, Bruno Dallapiccola, Emilio Di Maria, Maurizio Genuardi, Walter Ricciardi (a cura di), La
Genomica in Sanità Pubblica. Sintesi delle evidenze e delle conoscenze disponibili sull'utilizzo della genomica a fini di prevenzione, in GENISAP Network, http://www.istituti.unicatt.it/igiene_1820.html), a pag. 7
127 Carla G van El, Martina C Cornel, Genetic testing and common disorders in a public health framework. Reccomendations of the European Society of Human Genetics, in European Journal of Human Genetics
(2011), 19, pagg. 377 - 381
128 Stefania Boccia, Benedetto Simone, Maria Rosaria Gualano, Antonella Agodi, Doemnico Coviello, Francesca
Dagna Bricarelli, Bruno Dallapiccola, Emilio Di Maria, Maurizio Genuardi, Walter Ricciardi (a cura di), La
Genomica in Sanità Pubblica, op.cit. specificano: «Le malattie complesse sono patologie comuni causate
dall'interazione fra fattori genetici e ambientali. La principale differenza tra le malattie complesse e quelle
monogeniche (mendeliane) consiste nel fatto che nelle malattie mendeliane l'alterazione di un gene è
prerequisito essenziale e di solito sufficiente per sviluppare la patologia, anche se l'effetto della mutazione può
essere modulato dalla variabilità di altri geni o da fattori ambientali e stili di vita. Nelle malattie complesse,
invece, il rischio di malattia non è riconducibile alla mutazione di un singolo gene ma a più geni e / o a
numerose e polimorfe variazioni nella sequenza del genoma, le quali, interagendo fra loro e con fattori
ambientali, aumentano il rischio di sviluppare la malattia.» (a pag. 6)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
115
paziente;129
tuttavia la genomica predittiva, come si analizzerà anche in seguito, è già largamente
applicata in molti contesti.130
A livello nazionale131
si ritiene che l'integrazione della genomica
129 Si pensi, ad esempio, allo scandalo che ha sucitato la decisione dell’American College of Medical Genetics
and Genomics (ACMG). Nel maggio 2012, l'organizzazione ha pubblicato un documento in cui si legge che “è
cruciale che le norme su cosa sia riferibile e cosa no permettano di evitare di appesantire il sistema sanitario e i
pazienti con quello che potrebbe rivelarsi un gran numero di falsi positivi”. Per superare questa difficoltà,
l'ACMG ha reclutato una commissione, formata da studiosi di genetica e di medicina statunitensi, a cui è stato
affidato il compito di stilare delle linee guida per i medici. Le indicazioni del gruppo sono state presentate nel
2013, ma il documento, avvertono Megan Allyse e Marsha Michie, due bioeticiste del Center for Biomedical
Ethics di Stanford, descrive uno scenario allarmante. Se, da un lato, i medici sono diffidati dal condurre analisi
inutili per il paziente, dall'altro lato la lista di quelle considerate utili è lunghissima. Stando a queste regole,
chiunque richiedesse un'analisi del DNA per un certo motivo si troverebbe sottoposto a test per mille altre
ragioni. Non si tratta di norme vincolanti, ma è chiaro che le direttive avranno il loro peso. Il nuovo
documento sancisce esplicitamente che per "scoperta accidentale" ora si intendono "i risultati di una deliberata
ricerca di alterazioni patogene o potenzialmente tali in geni che non sono apparentemente in relazione con le
indicazioni diagnostiche per cui il test è stato prescritto”. Dopo una "ricerca deliberata" si può davvero parlare
di scoperte accidentali? Perché allora, ribattono provocatoriamente le due bioeticiste, non sottoporre a
screening l'intera popolazione? Un'altra raccomandazione della commissione designata dall'ACMG è quella di
non sottostare alle preferenze espresse dal paziente. "Il personale clinico ha il dovere di prevenire eventuali
danni avvertendo pazienti e familiari, e questo principio vince sugli scrupoli che riguardano la loro autonomia."
Questo suggerimento vale anche per i genitori dei bambini sottoposti a test, circostanza che ha particolarmente
allarmato Allyse e Michie. L'indicazione sembra inoltre ignorare completamente gli studi che dimostrano
come alcuni gruppi etnici non desiderino affatto avere informazioni genetiche sul proprio conto. Il tema non
pone solo problemi etici. Effettuare test genetici così approfonditi, approfonditi su pazienti apparentemente
non a rischio ha un costo molto elevato. Gli stessi firmatari delle linee guida ammettono che non conoscono le
conseguenze che potrebbero avere questi costi aggiuntivi sui rimborsi sanitario. D'altra parte, difficile che siano
i laboratori a farsi carico delle spese, osservano Allyse e Michie, secondo le quali è necessario intavolare un
dibattito più ampio, che affronti tutte le sfaccettature della questione (da un articolo de LeScienze.it, Test genetici e risultati collaterali, meglio non sapere? 9 maggio 2013)
130 Ad esempio nei test prenatali. Da un articolo de Le Scienze.it, Rischi e opportunità dello screening genomico fetale, 28 gennaio 2014. «Le attuali tecnologie genetiche non sono ancora una sfera di cristallo con cui
guardare nel futuro di un bambino, ma i medici sono più che mai vicini a intravedere la mappa completa dei
geni di un feto pochi mesi dopo che lo spermatozoo ha incontrato la cellula uovo. Questa ricostruzione
genomica potrebbe rivelare rischi futuri di malattia e tratti genetici già dal primo trimestre di gravidanza.
Lo screening fetale potrebbe in teoria rilevare nel genoma di un feto ogni indizio di mutazione associata a
qualche malattia o di una condizione che può portare a una malattia, a volte perfino anticipando la capacità dei
genetisti di interpretare quelle informazioni. E potrebbe anche rivelare marcatori privi di interesse clinico,
come il colore degli occhi o la prestanza atletica. I progressi nella ricerca sulle cellule fetali, uniti alla continua
diminuzione del costo del sequenziamento dell'intero genoma, fanno presagire la possibilità di rendere queste
analisi una pratica corrente. Due anni fa, alcuni ricercatori hanno ideato due test che potrebbero rivelare il
profilo genetico completo di un feto. Gruppi di ricerca indipendenti hanno sequenziato genomi fetali completi
dopo aver raccolto le tracce di DNA fetale in un campione di sangue da una donna incinta, o prelevando quel
sangue insieme a una goccia di saliva dal padre. Questi screening sostanzialmente non invasivi potrebbero
essere effettuati all'inizio della gravidanza, senza i rischi di aborto spontaneo, piccoli ma comunque presenti,
del prelievo di tessuto placentare o di liquido amniotico effettuato quando si va a caccia di una condizione
cromosomica come la sindrome di Down. “C'è già la tecnologia per farlo”, dice Lisa Soleymani Lehmann,
direttore del Centro di bioetica del Brigham and Women Hospital, affiliato alla Harvard Medical School. “Il
problema è costituito in parte dal costo e in parte dalle controversie etiche, che stanno limitando l'accettazione
di questa soluzione perché non si sa come affrontare l'incertezza legata a queste informazioni o come
interpretare una quantità così massiccia di dati”. Infatti, il sequenziamento dell'intero genoma potrebbe fornire
ai genitori una valanga di dati inaspettati e forse confusi. Invece di test mirati a poche decine di geni, le future
tecniche di sequenziamento potrebbero fornire ai genitori tre miliardi di paia di basi di dati. Le questioni
chiave legate a qualsiasi sequenziamento del genoma riguarderebbero anche il sequenziamento del feto: non
esiste alcuna certezza che le mutazioni genetiche portino effettivamente a una specifica malattia. Gestire
informazioni che suggeriscono che in età adulta potrebbero presentarsi alcune condizioni, o studiare mutazioni
di significato poco chiaro, può essere un compito pieno di rischi e di sfide, influendo sulla propensione dei
Capitolo 3
116
nella sanità pubblica può offrire numerosi benefici al Sistema Sanitario (ammesso che si
stabiliscano delle priorità, si istruiscano e si motivino dei professionisti esperti e si sviluppino
appropriate tecnologie di comunicazione). La ricerca genomica è infatti di vitale importanza per
capire non solo le varianti genetiche nello sviluppo di una malattia, ma anche i meccanismi di
interazione fra geni e ambiente, consentendo di identificare “nuovi bersagli” per i farmaci,
nonché i soggetti che, in base alle loro caratteristiche genetiche, saranno più o meno sensibili
alle terapie cui verranno sottoposti. È quindi facile immaginare che, in un futuro (molto vicino),
sarà possibile disporre di piani di trattamento programmati per ogni singolo paziente, pianificati
ad hoc a seconda delle caratteristiche genetiche degli individui, modificando anche stili di vita,
alimentazione, ed altro, la medicina cd. digitale è quasi realtà 132
.
genitori a decidere di interrompere una gravidanza o sul tipo di educazione del bambino. Nonostante le
ambiguità, sostengono Lehmann e gli altri coautori in un articolo pubblicato il 16 gennaio sul The New
England Journal of Medicine, dopo aver ricevuto una consulenza genetica, i genitori dovrebbero poter
ottenere le informazioni relative al genoma fetale. Quelle informazioni potrebbero rendere più consapevoli i
genitori in attesa e migliorare la loro capacità di pianificare il futuro del bambino. Nel caso di un bambino a
elevato rischio di diabete, per esempio, i genitori potrebbero porre maggiore attenzione alla dieta e all'esercizio
fisico.
Mentre gli attuali test prenatali sono diagnostici, cioè avvertono i genitori della presenza di una malattia, il
sequenziamento prenatale dell'intero genoma rivelerebbe la suscettibilità genetica a malattie come quelle
cardiache, il diabete o l'obesità. Questo potrebbe alterare drasticamente le cure prenatali e il processo
decisionale. In altre parole, il profilo genomico completo, rivelato molto prima che il feto sia nato,
mostrerebbe varianti genetiche utili più a una previsione che a una diagnosi. Lehmann e colleghi non sono gli
unici a guardare ai progressi nello screening prenatale con cautela ma anche con speranza. “Credo che la
maggior parte di noi pensi che sia un po' prematuro e che ci sia da aspettare prima di una sua chiara adozione
come una opzione fra i test prenatali”, dice Sandra Darilek, consulente genetico e portavoce della National
Society of Genetic Counselors. Nel 2012 un gruppo di bioeticisti dei National Institutes of Health ha effettuato
un'analisi in cui prevedeva un futuro con questi sequenziamenti, formulando ulteriori raccomandazioni su
quali dati dovrebbero chiedere i genitori, e suggerendo che i bambini dovrebbero avere il diritto a essere
informati solo da adulti, e non durante l'infanzia, sulle loro possibili malattie in età matura. Due anni dopo,
dalle società di genetica non è stata ancora pubblicata alcuna raccomandazione formale che indichi quali
malattie dovrebbero essere rivelate ai futuri genitori, né ci sono risposte chiare su dove finisce il diritto del
bambino a essere protetto da questi dati e dove inizia la prerogativa del genitore di ottenerli e magari di agire
sulla loro base. Mentre gli adulti possono scegliere di sequenziare il proprio genoma, un bambino non ancora
nato non può consentire lo screening dei propri geni. Ciò nonostante, dice la Lehmann, questo tipo di
preoccupazione non dovrebbe impedire ai genitori di ottenere i dati che vogliono: “I genitori hanno diritto a
queste informazioni, e ci possono essere vantaggi significativi per il figlio di un genitore che ne è in possesso”.
Certo, prosegue Lehmann, saranno necessari più consulenti genetici e maggiori risorse educative per aiutare
chi aspetta un figlio nelle decisioni relative al sequenziamento. L'entusiasmo per la possibilità di attrezzare i
genitori con questi vasti profili genetici ha alimentato in alcuni la preoccupazione che gli screening possano
stimolare la richiesta di “bambini perfetti”, privi di anomalie genetiche o dotati di tratti desiderabili di bellezza,
intelligenza e prestanza. Ma Lehmann e colleghi affermano che molti genitori rinuncerebbero al
sequenziamento dell'intero genoma, e aggiungono che queste preoccupazioni non dovrebbero giustificare il
rifiuto di informazioni su marcatori genetici per future malattie. “Non è una cosa che dovrebbero decidere i
medici", dice Lehmann. “Se i genitori vogliono avere questo tipo di informazioni, la loro voce deve essere
ascoltata”.»
131 Si veda la relazione La Genomica in Sanità Pubblica. Sintesi delle evidenze e delle conoscenze disponibili sull'utilizzo della genomica a fini di prevenzione, op. cit.
132 La Food and Drug Administration (Fda) agenzia americana per i farmaci e gli alimentari ha dato il via libera
alla sperimentazione, prima nel suo genere, di un farmaco digitale. Prodotto dalle case farmaceutiche Otsuka e
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
117
Attualmente, i test genetici in uso riguardano prevalentemente le malattie ereditarie rare. Il
problema è costituito dai geni di basso valore predittivo, che costituiscono un'elevata
percentuale fra le varie patologie conosciute,133
senza contare che mancano delle infrastrutture
in grado di raccogliere, valutare e diffondere le evidenze scientifiche: per questo oggi risulta
difficile identificare correttamente i soggetti per i quali preparare, eventualmente, delle terapie
personalizzate. Basti solo pensare, ad esempio, che nel 2015, sulla rivista Genome Biology, è
stato pubblicato uno studio del King's College of London,134
i cui studiosi hanno messo a punto
un test in grado di differenziare l'età biologica di una persona da quella cronologica in base alle
variazioni di ben 150 marcatori genetici usati come campione: sarà sufficiente un semplice
esame del sangue per stabilire quanto velocemente una persona invecchi e l'età biologica degli
organi destinati ai trapianti, così da valutarne i possibili rischi durante l'intervento. Tale test
Proteus Digital Health la pillola hi-tech sarebbe in grado di misurare le reazioni del paziente alle cure a cui è
sottoposto; il tutto grazie ad un particolare sensore di cui è dotata, il sensore Protesus, che sarà collegato ad un
tablet. La pastiglia iper tecnologica sarà inoltre capace di dialogare con tablet e smartphone ad essa collegati
tramite un patch indossato dal paziente e con un software proprietario. Le terapie potranno essere quindi
molto più mirate e customizzate rispetto alle esigenze delle singole persone, i medici avranno decine di
informazioni e parametri in più per adeguare dosaggi e farmaci somministrati.
Inoltre, controllando l’effettiva assunzione dei medicinali, i dottori sapranno sempre con assoluta certezza se i
propri pazienti sono o meno disciplinati; si stima infatti che oltre il 50% dei malati cronici non segue
correttamente le prescrizioni (soprattutto per quanto riguarda le malattie mentali: depressioni, schizzofrenia,
bipolarismo, disturbi maniacali, ecc.).
133 Allo stato attuale, solo una piccola parte di varianti genetiche è nota e valutabile (nel 2011 sono stati indicati
poco più di 1.300 polimorfismi di suscettibilità), si veda la relazione La Genomica in Sanità Pubblica, op. cit.,
si aggiunge anche che «è tuttavia necessario distinguere i test basati su varianti geniche ad alta e bassa
penetranza. Alcune mutazioni geniche, infatti, correlano strettamente con la comparsa della malattia e
comportano un rischio molto elevato di sviluppare il quadro patologico (in pratica, il rischio è molte volte più
alto in coloro che hanno la mutazione rispetto a coloro che non ce l'hanno). Di solito queste mutazioni
patogenetiche, ad alta penetranza, sono responsabili di patologie mendeliane poco comuni nella popolazione.
Altre varianti geniche, che hanno individualmente un minore impatto sul rischio malattia, sono importanti per
la sanità pubblica, in quanto hanno un'elevata frequenza nella popolazione. Quando la frequenza allelica è
superiore all' 1 %, sono definite polimorfismi. I polimorfismi genetici con effetto modulante sul rischio di
malattia hanno di regola una bassa penetranza. In generale, ciascuno di essi può aumentare il rischio di
sviluppare malattia di un fattore inferiore a 2; in pratica, coloro che esprimono la variante polimorfica
sfavorevole hanno un rischio di malattia che è meno di due volte elevato rispetto al rischio della popolazione
generale, e ciò è dovuto al fatto che il loro effetto si realizza in un contesto poligenico e ambientale non
favorevole» (a pag. 9)
134 Sanjana Sanjana Sood, Iain J. Gallagher, Katie Lunnon, Eric Rullman, Aoife Keohane, Hannah Crossland,
Bethan E. Phillips, Tommy Cederholm, Thomas Jensen, Luc JC van Loon, Lars Lannfelt, William E. Kraus,
Philip J. Atherton, Robert Howard, Thomas Gustafsson, Angela Hodges and James A. Timmons, A novel
multi-tissue RNA diagnostic of healthy ageing relates to cognitive health status, Genome Biology 2015, 16:185 Per avere la conferma delle loro teorie gli scienziati britannici - che hanno lavorato in team coi colleghi svedesi
del Karolinska Institute e quelli americani della Duke University – hanno monitorato 700 volontari settantenni
apparentemente in buona salute, scoprendo che in realtà la loro età biologica poteva oscillare fra i 60 e gli 80
anni a seconda di come differivano i 150 marcatori genetici presenti nel sangue e usati come campione, che
hanno permesso di produrre una sorta di "punteggio d'invecchiamento" per un 65enne-tipo, dove i valori
elevati indicavano una persona biologicamente più giovane rispetto all'effettiva età cronologica, mentre, per
contro, i punteggi più bassi erano indice di un soggetto più vecchio di quanto fosse in realtà.
Capitolo 3
118
potrebbe anche aiutare ad identificare in anticipo coloro che sono maggiormente a rischio di
Alzheimer pur non avendone ancora sviluppato i sintomi, sebbene quest'ultimo punto sia
alquanto controverso, perché il margine d'errore resta sempre piuttosto elevato.
La possibilità di sequenziare (anche se non completamente) il proprio genoma, e quindi di
analizzare la suscettibilità a molte malattie, anche comuni, ha indotto un gran numero di
persone asintomatiche a sottoporsi a test genetici creando così una nuova categoria di soggetti:
gli unpatients135
. Questi non – pazienti, privi di sintomi ma identificati come portatori di
determinate malattie (anzi, di predisposizioni genetiche), vivono in perenne attesa della
comparsa di qualche sintomo di un male che magari non si svilupperà mai.136
«Il fatto di conoscere se si è predestinati o meno a sviluppare una certa malattia genetica, come
nel caso di patologie mendeliane ad insorgenza tardiva (i test presintomatici), o di poter
identificare la presenza di una suscettibilità nei confronti di una malattia complessa e comune
(test predittivi),137
non rappresenta sempre un'opportunità per l'individuo».138
135 Il CNB insieme al CNBBSV, nel parere Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, op. cit., li
definisce come «[...] una nuova classe di persone all'interno della medicina: non sono pazienti nel senso
classico, in quanto non presentano sintomi; sono persone che condividono predisposizioni genetiche, che
potrebbero vivere nell'attesa dell'ipotetica comparsa di qualche segno di malattia, organizzano la loro vita in
funzione delle visite mediche o delle analisi di laboratorio, finiscono per sentirsi ammalati o addirittura
sviluppano sintomi psicomatici» (a pag. 18)
Si parla addirittura dei nuovi “pària” del millennio (Jeremy Rifkin, Il secolo biotech, Baldini Castoldi Dalai ed.
(Milano), 1998
136 Ciò, sostiene Silvia Zullo, Test genetici fra società e mercato, Considerazioni filosofico – politiche, in Matteo
Galletti, Monica Toraldo di Francia (a cura di), Bioetica e genetica. Indagini cliniche e biobanche fra etica,
politica e società, Franco Angeli ed. (Bologna), 2014, «[...] ha evidenti ricadute sul sistema socio – sanitario
non solo in termini di spesa pubblica, ma anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi: si prevede infatti
che occorrerà sempre più di frequente rispondere alle richieste di quanti intendono sottoporsi ad indagini
genetiche, al fine di conoscere le proprie predisposizioni o resistenze a patologie multifattoriali o l'idoneità per
loro di certi trattamenti terapeutici» (a pag. 46)
137 Fondazione Smith Kline – SIGU, Linee Guida per i protocolli clinici di ricerca genetica. Raccomandazioni
per la realizzazione e la valutazione dei protocolli di ricerca clinica in campo genetico: «Un carattere genetico è
monogenico (semplice) quando un solo gene è responsabile del fenomeno osservato (fenotipo), ad esempio la
malattia. Si conoscono alcune migliaia di malattie monogeniche, note anche come malattie genetiche rare o
mendeliane o ereditarie, che si manifestano con frequenze inferiori solitamente a 1 su 1.000 e che nell'insieme
colpiscono il 2-3% del numero totale di persone affette da malattia. La caratteristica fondamentale di queste
malattie è di essere causate da un unico gene, il gene – malattia appunto. […] Dal punto di vista diagnostico
trovare una mutazione nel gene che causa la malattia comporta la possibilità di fare una diagnosi di malattia
genetica, già presente o che si svilupperà certamente in futuro. Nella maggior parte dei casi questa malattia è
congenita, ossia presenta sin dalla nascita […] Molto più raramente la malattia non è presente alla nascita ma si
sviluppa in età adulta. In questi casi, come ad esempio la Corea di Huntington, un test genetico può predire in
maniera sicura che la persona svilupperà la malattia più avanti nella sua vita. Nella larga maggioranza dei casi
non vi sono ad oggi terapie adeguate per le malattie monogeniche. Queste sono malattie che, una volta
diagnosticate, si svolgono secondo modalità che sono nelle grandi linee prevedibili, anche se esiste una
notevole varietà di mutazioni diverse nella stessa malattia. […] Un altro aspetto fondamentale è che queste
malattie sono codificate secondo le leggi di trasmissione di Mendel e cioè seguono un pattern di trasmissione
prevedibile. Si configura quindi una diretta correlazione tra la presenza del gene e la sua espressione diretta sul
fenotipo, che potrebbe essere la base per possibili discriminazioni per la persona stessa ed i suoi familiari.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
119
Per quanto riguarda i test di suscettibilità l'aspetto critico risiede nel loro valore meramente
predittivo e «oltre ai limiti […] inerenti alla frammentaria conoscenza delle basi biologiche delle
malattie e dei caratteri complessi, la medicina personalizzata è complicata da altri aspetti che
riguardano la difficoltà di mappare i rapporti fra genotipo e fenotipo a causa dell'epistasi, ovvero
dell'interazione fra i geni, nonché da altri fenomeni, come l'interazione fra i geni e l'ambiente
[...]»139
.
Allo stato attuale, quindi, sono molteplici le ragioni (non solo scientifiche ma anche etiche) che
sconsigliano l'inserimento dei test predittivi nel mercato140
(anche se, come si vedrà più avanti,
Un carattere genetico è invece multifattoriale (o complesso) quando il fenotipo osservato, la malattia o la
risposta ad un farmaco, è la risultante dell'effetto di più geni e della loro interazione con l'ambiente. Si intende
per ambiente qualsiasi fattore che non è genetico, come ad esempio la dieta, lo stile di vita, l'età, il sesso, ecc.
Sono tratti genetici multifattoriali tutte le malattie comuni, quali le patologie cardiovascolari e psichiatriche,
l'asma e le altre malattie respiratorie, il diabete ed i tumori. Queste malattie […] vengono dette malattie
multifattoriali o malattie complesse o malattie comuni […] La complessità di questi tratti fa sì che da un test
genetico non si possa fare una predizione certa dell'insorgenza o sviluppo di una malattia. Il test genetico
permetterà solo una determinazione di suscettibilità, cioè offrirà la possibilità di predire un rischio genetico
aumentato o ridotto. Questa suscettibilità genetica, e non la malattia, può essere trasmessa, […] nei discendenti
[…]
La capacità di un test genetico di predire in maniera certa il fenotipo studiato, ad esempio se il soggetto
svilupperà o meno la malattia, dipende dalla penetranza della mutazione analizzata. Solo i test per caratteri
semplici hanno una predittività elevata (ad esempio fibrosi cistica), mentre quelli per caratteri complessi hanno
una predittività bassa. [...]
Se nell'ambito di una ricerca genetica viene eseguito un test per un carattere complesso, cioè tutti quelli legati
alle patologie comuni, il risultato del test non potrà in alcun modo individuare in maniera certa i soggetti che
svilupperanno la malattia, ma potrà eventualmente identificare i soggetti con un rischio modificato di
sviluppare la malattia.» (disponibile sui siti http://www.sigu.accmed.org e http://www.fsk.it)
138 Silvia Zullo, Test genetici fra società e mercato.op. cit. L'Autrice sostiene che «Infatti, sul piano della giustizia
sociale, il fenomeno, se non adeguatamente compreso nella sua complessità, rischia di compromettere alcuni
valori fondativi dello schema di cooperazione sociale, come il rispetto dell'individuo, l'idea di uguaglianza
sociale e morale, il principio di non discriminazione e, più in generale, le tutele alla base del principio di
equità e delle pari opportunità sociali nei tradizionali sistemi di welfare […] I sistemi sanitari nazionali
attualmente sono messi a dura prova dall'emergenza di fronteggiare un uso più razionale delle scarse risorse
disponibili, e ciò ha indotto a rivedere i criteri di priorità nell'erogare prestazioni e interventi, al fine di
preservare quella funzione solidaristica peculiare dei sistemi sanitari universalistici. Cosicché l'abuso
diagnostico, che potrebbe derivare dalla malpractice legata all'accesso e all'impiego dei test genetici, andrebbe
ulteriormente a gravare sull'attuale emergenza di risorse.» (a pagg. 46 – 52 - 53)
139 Comitato Nazionale per la Bioetica e Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita, Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, a pag. 24. Si continua affermando anche che
«La diffusione delle analisi genomiche è comunque destinata in prospettiva a medicalizzare ulteriormente la
vita delle persone e probabilmente a modificare ancora di più la figura ed il ruolo del medico. Lo sviluppo
della medicina di laboratorio e delle indagini strumentali ha già trasformato negli ultimi 50 anni la professione
del medico di medicina generale che dimostra meno attitudine, rispetto al passato, a visitare il paziente, a
dialogare con lui ed ascoltarlo, a fronte di una crescente propensione a prescrivere indagini, in concomitanza
con una loro crescente disponibilità. L'era post genomica rischia di produrre un'ulteriore trasformazione della
figura del medico, che è forse destinato a diventare un “genomicista”, cioè un addetto ad interpretare i
sofisticati dati elaborati da qualche strumento ad elevata tecnologia »
140 Non solo sul mercato, ma anche in ambito forense. In un recente documento il GDL Genetica Forense della
SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) non riconosce una validità scientifica nell'utilizzo dei test genetici
di suscettibilità per tratti comportamentali in qualunque ambito, in particolar modo in quello della genetica
forense. «[...] si ritiene che tali test siano non utili, non validi e scientificamente inadatti a raggiungere le finalità
per le quali vengono eseguiti» (per approfondimenti si veda il documento Osservazioni sulla validità ed utilità
Capitolo 3
120
oramai la genomica di massa, con le sue possibilità di “analisi genetiche fai-da-te”, si è già
diffusa): innanzitutto ci sono scarse testimonianze e prove certe che tali test possono
determinare un miglioramento della salute; inoltre, i risultati di questi esami sono poco
attendibili, e quindi assolutamente non certi (hanno, infatti, un mero valore probabilistico); un
altro problema che si pone è la gestione ed il controllo delle informazioni emergenti dai test;
infine, la comunicazione degli esiti viene molto spesso fraintesa o compresa male, con il rischio
di determinare, in capo al soggetto interessato, una percezione psicologica errata141
.
Non c'è dubbio che tutto ciò pone innumerevoli problemi etici: si pensi alle questioni relative al
rispetto della dignità della persona che si sottopone al test; al rispetto della sua autonomia ed
autodeterminazione; al riconoscimento di un diritto a sapere oppure a non sapere; al contesto
in cui questi risultati verrebbero poi eventualmente diffusi.
La tutela dei diritti soggettivi ne risulta compromessa: ad esempio, la conoscenza che una
determinata donna ha più probabilità, rispetto ad altre, di sviluppare un tumore al seno
potrebbe creare problemi realmente gravi di genere discriminatorio, nell'ambito lavorativo ed
anche sociale. Nulla vieta che, in futuro, si possa costituire una “sottoclasse” di persone
dei test genetici di suscettibilità del comportamento umano e violento in ambito forense, Gruppo di Lavoro
SIGU, Genetica forense, 9 dicembre 2013, reperibile sul sito SIGU). Queste considerazioni sembrano però
collidere con quella che invece è la prassi giurisprudenziale (ad esempio i casi della sentenza di Trieste e
quella del Tribunale di Como)
141 Molto spesso questi risultati, anche se non aleatori bensì certi, delineano un rischio bassissimo di insorgenza
della malattia, tuttavia questo rischio è percepito in maniera amplificata dal paziente. Nel 2013 fece scalpore
l'outing ai media dell'attrice Angelina Jolie: decise di ricorrere un'analisi predittiva sulle sue cellule del seno, e
scoprì di essere geneticamente predisposta allo sviluppo del tumore legato alla mutazione dei geni BRCA1 e
BRCA2, decise quindi di sottoporsi ad un intervento chirurgico per asportarsi le mammelle e ricostruirle sane.
Questo suscitò scandalo ed indusse molte donne a sottoporsi al medesimo test, una sorte di psicosi collettiva
verso una corsa al test genetico.
«In netto contrasto con ciò sono i risultati emersi da uno studio fatto in California da un gruppo di ricercatori
dello Scripps Research Institute di La Jolla in uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine L’analisi, che ha coinvolto circa 3600 persone, ha valutato la presenza di oltre 500 mila varianti genetiche
comuni implicate nel possibile sviluppo di 23 malattie. Per ciascuna delle condizioni, i risultati del test hanno
mostrato un confronto tra il rischio di sviluppare una data malattia nella popolazione generale e il rischio
stimato nel partecipante. Dopo circa sei mesi dai risultati dei test, gli autori dell’indagine hanno chiesto agli
individui sottoposti allo studio di compilare un questionario che valutasse l’eventuale presenza di stati ansiosi
dovuti ai risultati e gli eventuali cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini alimentari. In maniera del tutto
inattesa circa il 90% delle persone non ha mostrato alcun segno di preoccupazione legato ai risultati del test.
Non solo, non vi era stato alcun effetto né sulle abitudini alimentari né tantomeno sulla volontà di cominciare
a praticare una regolare attività fisica. Non possiamo quindi affermare con certezza che il fatto di sottoporsi a
un test genetico predittivo abbia necessariamente dei risvolti psicologici, positivi o negativi. Ciò non toglie
che oltre ad una comunicazione chiara e trasparente sia messo a disposizione anche un adeguato supporto nel
caso se ne renda necessario in modo che l'individuo resti tutelato nelle sue scelte, qualunque esse siano»
(FondazioneIstud, Implicazioni etiche, sociali, economiche e cliniche della diagnostica predittiva in Italia ed all'estero, Programma Scienziati in Azienda – XII edizione, Stresa 26 settembre 2011- 27 luglio 2012, (a cura
di) Alessandro Gori, Anastasia Andriotto, Bianca Lauro Geruso, Erica Bertinotti, Francesca Artibani, Marco
Salerno, Valeria Stivan, a pag. 44)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
121
geneticamente svantaggiate che non avranno accesso alle coperture sanitarie necessarie o non
verranno assunte nei luoghi di lavoro perché, sottopostesi ai test, sono risultate inferiori per
“motivi genetici” ed a causa del loro profilo biologico; lo stesso Consiglio d'Europa ha preso
atto di tale rischio e nel 2008 ha pubblicato il Protocollo Addizionale alla Convenzione sui
Diritti Umani e la Biomedicina relativo ai test genetici per scopi di salute dove, all'art. 4,
ribadisce il divieto di ogni forma di discriminazione e stigmatizzazione142
.
142 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for
Health Purposes, Strasbourg 27.11.2008, art. 4 Non discrimination and non stigmatisation: «1. Any form of
discrimination against a person, either as an individual or as a member of a group on grounds of his or her genetic heritage is prohibited 2. Appropriate measures shall be taken in order to prevent stigmatisation of
persons or groups in relation to genetic characteristics» (reperibile sul sito
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=203&CM=1&CL=ITA)
Stigmatizzazione e discriminazione indicano due comportamenti diversi: la discriminazione comporta una un
trattamento differenziato che preclude l'esercizio di uno o più diritti, la stigmatizzazione consiste invece in un
atteggiamento prevalentemente psicologico di ostilità nei confronti di ciò o chi è “diverso”
Un altro dei tanti esempi di discriminazione genetica è riportato dalla Fondazione Istud, Implicazioni etiche,
sociali, economiche e cliniche della diagnostica predittiva in Italia e all'estero, Programma Scienziati in azienda,
XII edizione, Stresa 26 settembre 2001 – 27 luglio 2012, ( a cura di) Alessandro Gori, Anastasia Andriotto,
Bianca Laura Geruso, Erica Bertinotti, Francesca Artibani, Marco Salerno, Valeria Stivani: «Un esempio è
apparso dall'articolo apparso sul quotidiano Le Monde di Dorotheé Benoit e Jean Claude Kaplan dal titolo
“Grandi manovre degli assicuratori, la tentazione dell'apartheid genetico”. In questo articolo, per dimostrare
come sia già accaduto che i datori di lavoro si servano di questo tipo di diagnosi per conoscere il profilo
genetico di un candidato ed eventualmente di eliminare coloro che risultino inadatti a posti a rischio, viene
riportato il caso di alcune compagnie aeree americane che fanno individuare i soggetti colpiti da anemia
drepanocitaria tra i neri (la malattia dei globuli rossi colpisce infatti una persona su su dodici in questa
categoria della popolazione americana) per evitare che in volo si manifestino dolori dovuti ad anossia. […]
Negli Stati Uniti si calcola che il 30% delle assunzioni sia preceduto da ricerche di informazioni genetiche. Le
associazioni ebraiche americane si sono mobilitate per mettere in guardia contro le discriminazioni che banche
o compagnie assicurative potrebbero essere tentate di attuare dopo l'identificazione nella popolazione ebraica
askenaziti parecchie mutazioni predisponenti al cancro al seno. Un sesto degli ebrei dell'Europa dell'Est
colpito da cancro sarebbe portatore di queste mutazioni» (pag. 50). Nello stesso documento però, vengono
anche stilati i vantaggi di un'eventuale introduzione dei test genetici predittivi in ambito lavorativo: «Con i test
predittivi potrebbe divenire agevole l’individuazione degli individui maggiormente a rischio per sviluppare una
malattia allergica o un tumore e tali elementi potrebbero essere utilizzati per la formulazione dell’idoneità ad
un rischio lavorativo specifico. Anche se attualmente la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata solo dopo
l’instaurazione del rapporto di lavoro, è indubbio che un giudizio sull’idoneità o l’inidoneità (parziale o totale)
al lavoro specifico dovrà essere espresso dal medico competente, come prevede l’art. 16 del d. lgs. 626/1994.
Di conseguenza tale giudizio condiziona, anche negativamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per il
giudizio d’idoneità il medico potrebbe avere a disposizione test predittivi che gli consentano di poter conoscere: - la probabilità che un determinato soggetto vada incontro spontaneamente, durante l’età lavorativa,
a una malattia o individuare una patologia genetica ad espressione fenotipica futura; - la probabilità di un
soggetto di contrarre una malattia a seguito di esposizione a determinati agenti fisici o chimici o addirittura
biologici. Nel primo caso, una persona destinata probabilmente ad ammalarsi precocemente potrebbe rivelarsi
un peso per l’azienda, sia per gli investimenti che si fanno su di lei, specialmente per la formazione
professionale, sia per i periodi di assenza, sia per i livelli di produttività comunque inferiori alle attese.
Pertanto, una persona che si ritiene con verosimiglianza destinata ad ammalarsi potrebbe non venire assunta, o
comunque a non essere chiamata all’arricchimento della formazione professionale. Non si investirebbe cioè su
questa persona, come abitualmente non si investe su chi è prossimo al pensionamento: la conseguenza più
evidente è la negazione delle progressioni di carriera e la marginalizzazione. I vantaggi che potrebbero derivare
dalla conoscenza di un rischio di malattia, per la persona, sono quelli che si hanno acquisendo la medesima
consapevolezza attraverso vie diverse da quelle degli accertamenti medici preventivi e periodici sul luogo di
lavoro. La persona essendo a conoscenza del proprio rischio potrebbe adottare contromisure come uno stile
Capitolo 3
122
Ecco perché la privacy in relazione al trattamento dei dati genetici si presenta come un tema
giuridicamente complesso. Esso nasce dalla necessità di bilanciare, da un lato, le scoperte della
ricerca genetica prospettate dallo sviluppo dei test genetici e dall'interesse degli scienziati;
dall'altro l'esigenza di avvalersi di tali benefici in modo da non ledere i diritti fondamentali della
persona143
. Infatti, un uso inappropriato dei dati genetici, la loro incontrollata divulgazione, o un
accesso indebito da parte di terzi possono danneggiare gravemente il soggetto da cui
provengono le informazioni.
«Sin dal 1988 il Parlamento Europeo (con la Risoluzione A 2-327/88), nel rimarcare la
presenza di un “diritto inalienabile di conoscere o di non conoscere i propri geni”, ribadiva la
“confidenzialità dei risultati” ed il “divieto di trasmissione, raccolta, archiviazione e valutazione
dei dati genetici da parte di autorità statali e di organizzazioni private”. Da qui la
raccomandazione che fossero al più presto elaborate, a livello nazionale e comunitario, le
misure normative preordinate a vietare la “selezione dei lavoratori sulla base di criteri genetici”
e l'utilizzo dei risultati relativi ad analisi genetiche da parte di compagnie di assicurazione»144
. Il
contenuto predittivo delle informazioni genetiche le rende infatti assai appetibili sia per gli
assicuratori, al momento di decidere se e a quali condizioni concludere un contratto di
di vita appropriato o farmaci per ridurre il rischio di malattia e scongiurarne la concretizzazione o almeno
ritardarla o contenerne le manifestazioni cliniche. Anche questo però, nell’ottica della finalità esclusivamente
produttiva, potrebbe avere un risvolto negativo sulla persona perché è più comodo avere a che fare con un
soggetto che per sua natura non ha bisogno di condurre una vita con schemi fissi o assumere farmaci. L’ipotesi
di una selezione sul luogo di lavoro in base alla presunta possibilità di contrarre spontaneamente una malattia
invalidante al momento non trova applicazioni pratiche, in quanto il medico non solo non è tenuto a fare
indagini in tal senso, ma se ne venisse a conoscenza non potrebbe utilizzarle ai fini di un giudizio di idoneità,
per il principio della non discriminazione, che almeno in Occidente è diffusamente accettato. L'aspetto
deleterio consiste invece in una “selezione positiva”, cioè nel ricercare quei soggetti che per costituzione
genetica non sono suscettibili a determinati fattori di rischio, in maniera da consentirne il lavoro in ambienti
non bonificati e con scarsa igiene per la maggior parte delle persone, ma non per loro. Si formerebbe così
come una casta di supereroi, ricercatissimi, apparentemente indistruttibili, magari anche superpagati con il solo
scopo di consentire lavorazioni che, in assenza di norme igieniche, costino meno e quindi consentano un
maggior profitto. Al momento attuale tale ipotesi è rifiutata dagli organismi internazionali (Parlamento
Europeo, Risoluzione A2-327/88) che ritengono che la selezione volta ad escludere i soggetti meno resistenti
non sia una valida alternativa per il risanamento del mondo del lavoro. In conclusione, le sempre maggiori
conoscenze in ambito genetico possono avere ripercussioni sul giudizio di idoneità alla mansione dei
lavoratori: poiché, almeno al momento, “questa situazione può generare una medicina in grado di predire possibili malattie, ma non di fornire una terapia adeguata”(Comitato Nazionale di Bioetica Progetto Genoma
Umano), è necessaria molta cautela, prestando attenzione a non cadere in atteggiamenti che, con il dichiarato
scopo di tutelare la salute, in realtà si rivelano essere prese di posizione sbrigative e discriminanti.» (pagg. 51-
54)
143 Così Marina Casini, Claudio Sartea, La consulenza genetica in Italia: problemi, regole di consenso informato,
trattamento dei dati genetici e privacy, in Med. e Mor., 2009, fasc. 6, p. 1121 ss.
144 Riflessione di Lorenzo Chieffi, Analisi genetica e tutela del diritto alla riservatezza. Il bilanciamento tra il diritto
di conoscere e quello di ignorare le proprie informazioni biologiche,
http://www.personaedanno.it/ingegneriagenetica
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
123
assicurazione, sia per i datori di lavoro, al fine di valutare i presumibili costi e benefici derivanti
dall'assunzione di un candidato.145
Si riportano qui di seguito due opinioni, per certi aspetti simili, sul concetto di privacy.
Juha Räikkä146
afferma che si possono distinguere tre aspetti della privacy:
1) il diritto a controllare le informazioni personali (molto spesso il diritto alla privacy si riferisce
ad un diritto al controllo delle informazioni personali, ed all'idea che quel diritto viene violato
quando l'informazione viene trattata o diffusa senza il suo consenso)147
;
2) accesso ristretto (il diritto alla privacy viene spesso compromesso anche se una persona viene
145 I test predittivi, infatti, possono garantire alle imprese assicurative enormi vantaggi: la conoscenza dei fattori
genetici che stanno alla base delle più comuni patologie permette di rivelare importanti informazioni in merito
alle malattie che potrebbero sorgere in futuro nell'individuo, consentendo quindi alle compagnie di adeguare i
premi con la maggior precisione possibile. Potrebbe addirittura crearsi una prassi per la quale gli assicuratori
determinerebbero delle polizze così elevate ai soggetti affetti da anomalie genetiche gravi, da essere al di fuori
della loro portata, o potrebbero, addirittura, rifiutare loro la copertura assicurativa (così Stefanini Elisa, Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo, Cedam ed. (Padova), 2008, a pag. 5)
Il cambiamento è già in atto. Episodi di discriminazione genetica da parte delle assicurazioni e dei datori di
lavoro sono già avvenuti negli Stati Uniti: si sono verificati molti episodi durante i quali determinati soggetti
portatori di certe patologie genetiche sono stati discriminati sul posto di lavoro e quindi non assunti (il datore
di lavoro, infatti, tende a minimizzare i costi e massimizzare i risultati perciò è ovvio che preferisca il candidato
che presumibilmente possa offrire maggior impegno, costanza e presenza); oppure, certi soggetti sono stati
costretti a pagare coperture assicurative maggiori perché portatori di una certa malattia genetica.
Si ricorda che negli Stati Uniti la copertura assicurativa per le spese sanitarie è fornita prevalentemente da
assicurazioni private e, la maggior parte di queste, sono job related, cioè basate sul finanziamento dei datori di
lavoro a favore dei propri dipendenti. Occorre inoltre ricordare che il contratto di assicurazione è regolato dal
principio di uberrima fides, in base al quale devono essere rivelate all'assicuratore tutte le informazioni in
possesso del richiedente la polizza che siano rilevanti per la valutazione del suo profilo di rischio, in primis,
dunque, i dati relativi alla sua storia sanitaria.
Ci sono stati vari regolamenti federali interni nei diversi stati, più l'Executive Order emanato da Clinton nel
2000 (che però non era vincolante), per offrire un'ampia tutela di fronte al fenomeno della discriminazione
genetica. É con il Bill presentato nel 2007 e firmato dal presidente Bush nel 2008, detto GINA (Genetic
Information Nondiscrimination Act), che il trattamento dei dati genetici viene finalmente disciplinato sia nel
campo assicurativo sia in quello occupazionale. In Europa questo problema non si è verificato in quanto fin dagli anni '90 (direttiva 95/46/CE) i vari Paesi si
sono tutelati in questi due settori.
146 Juha Räikkä, Autonomy and Genetic Privacy, in Veikko Launis and Juha Räikkä (edited by) Genetic Democracy. Philosophical perspectives, Springer ed. (New York) 2008
147 Juha Räikkä, Autonomy and Genetic Privacy, op. cit. scrive: «People refer the right to privacy when they do not want to give certain information to outsiders. When a patient tells details of her health condition to a
doctor, the doctor has an obligation not to reveal these things to irrelevant agents. A patient controls
information concerning herself when medical information is distributed only to the agents she has autorized. Her right to privacy is violated if information is revealed to outsiders. […] Suppose that Jack says to Helen that
he will not be her friend anymore if she does not reveal for whom she voted in the previous presidential elections. If Helen tells for whom she voted, her right to privacy is violated, beacuse she does not reveal this
informatione voluntarily but beacause of Jack's threat. Suppose, however, that Helen decides not to tell for whom she voted. In this case Helen's privacy is not violated and she manages to keep her personal information
in her hands. Of course, one can still heavily criticize Jack, because he did not respect Helen's privacy, but tried to violate her right. Suppose, finally, that Helen decides to tell Jack for whom she voted in the previous
presidential elections before Jack threatens her. Again, her privacy is certainly, not violated, even if Jack now knows for whom she voted. Helen revealed her candidate voluntarily, and that is essential» (a pag. 46)
Capitolo 3
124
osservata o disturbata in certi contesti)148
;
3) diritto ad una buona reputazione (aspetto poco interessante ai fini di questo lavoro).
L'Autore continua dichiarando che spesso viene fatta molta confusione fra il diritto alla privacy
e quello all'autodeterminazione, in quanto non tutte le violazioni della privacy sono anche
violazioni al principio di autodeterminazione: i due filosofi svedesi Andres J. Persson e Sven
Ove Hansson distinguono «sphere of privacy (protected by the right to privacy) and private
sphere (protected by the right to self-determination)»149
, e queste opinioni differenti sono alla
base dei diversi significati che vengono dati alla privacy genetica.
Graeme Laurie sostiene che «privacy causes problems. […] The problems that it causes relate to
its definition, its function, its nature, its utility, its value and its protection»150
. Partendo dal
presupposto che la privacy è vista come uno “stato di separatezza rispetto agli altri”, tale
separatezza è sia di tipo fisico o psicologico (spatial privacy), che riguarda l'interesse del soggetto
a mantenere uno stato di non–accesso nei confronti delle proprie informazioni sanitarie, non
solo al fine di evitare possibili usi discriminatori di queste, ma anche in virtù della
considerazione che l'informazione personale può essere intesa come un intimo attributo della
personalità individuale uno stato in cui le informazioni personali di un individuo non sono
accessibili agli altri («it can be viewed as a state of non – access to the individual's physical or
psycological self»151
), sia di tipo informazionale (informational privacy), che permette al singolo
il controllo delle proprie informazioni.
Con riguardo ai test genetici, anche questo Autore guarda ad essi con preoccupazione,
soprattutto per l'uso discriminatorio che le informazioni genetiche possono comportare, per
148 Juha Räikkä, Autonomy and Genetic Privacy, op. cit. «Suppose a young man follows a woman's life in her
home by using a apir of binoculars. He violates her privacy wheter or not he has learned anything new about her. And he violates her privacy wheter or not he sees her naked or in the toilet or anything like that. Suppose,
however, that the woman gives permission for watching and even puts a web cam into her kitchen. In this case the young man does not violate her privacy, although we can say that the woman has considerably less privacy
now than before her decision.» (a pag. 56)
149 Sempre Juha Räikkä riporta un brano dei due filosofi: «This “sphere of privacy” is analogous to, but not
identical with, the more well-known “private sphere” that is central to liberal political thought since John Stuart
Mill. The private sphere is a zone in which the individual should be allowed to make her own decisions, whereas the sphere of privacy is is a zone in which legitimate concerns may arise about situations, but neither
of them seems to include the other. To see this, first consider a person who is treated for a veneral disease. Since this disease is a danger to others, the decision to treat it does not belong to the private sphere […]
Nevertheless, the nature of his/her disease is obviously a matter in which his/her privacy is concerned. Next, consider a person's choice of the outdoor clothes that (s)he wears when (s)hecomes to work. This choice
certainly belongs to the private sphere, but claims of privacy are hardly applicabel to it» (Juha Räikkä,
Autonomy and Genetic Privacy, op. cit., a pag., 48)
150 Graeme Laurie, Genetic Privacy. A challenge to Medico-Legal Norms, Cambridge University Press (2002)
151 Graeme Laurie, Genetic Privacy. pagg. 266-267
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
125
questo motivo si chiede quale tipo di genetic privacy dovrebbe esistere. La risposta dovrebbe
arrivare da due vie: da un lato si potrebbe dire che non esiste in capo al medico un obbligo di
comunicare i dati al paziente «no duty to disclose through the law of negligence», dall'altro
riconoscere che esiste un dovere di non rivelare informazioni, ovviamente a determinate
condizioni dettate dalla legge («by recognising a duty not to disclose, either in the existing
common law or through statutory intervention»).
In sostanza dà una lettura molto fisica della privacy e la distingue da quella meramente
informazionale. Solo quella fisica potrebbe creare una sorta di barriera a fronte di intrusioni
esterne e sarebbe quindi l'unica in grado di garantire il diritto individuale a non ricevere
informazioni indesiderate sul proprio stato di salute. La versione puramente informazionale
della privacy permette al singolo il controllo sulle proprie informazioni, ma non lo garantisce da
intrusioni esterne.152
Per quanto riguarda il problema del diritto a sapere o non sapere (e quindi la possibilità del
singolo individuo di venire a conoscenza o rimanere in ignoranza rispetto alle informazioni
genetiche che lo riguardano), è necessaria una premessa. Il poter scegliere, infatti, non è altro
che una mutazione di quello che è l'originario e primordiale diritto al caso: il caso è tutto ciò su
cui la scelta dell'uomo non può esercitarsi, è la “lotteria naturale”, la “lotteria genetica”,
l'insieme di quelle caratteristiche biologiche (e genetiche) che vengono attribuite da Madre
Natura, da eventi naturali che non sono spiegabili da alcuna legge né predeterminazione.
Stefano Rodotà ha individuato due modi per trattare il caso. Il primo consiste nel «creare il
caso, rendendolo il prodotto della deliberata volontà di escludere il ricorso a […]
conoscenze»153
: si tratterebbe di un diritto al caso cd. epistemico154
, come rifiuto di ricevere
determinate informazioni genetiche, e che molte convenzioni, leggi e dichiarazioni
internazionali e nazionali definiscono come diritto a non sapere (che rimane, perciò, nella sfera
della scelta, della razionalità e dell'autonomia del soggetto).
152 Un'altra Autrice, Anita L. Allen, dopo aver elencato le 4 categorie generali di privacy (informational: concerne
l'accesso alle informazioni personali;, physical: concerne l'accesso agli spazi privati e personali; decisional:
concerne le “interferenze” di terzi con le scelte personali e proprietary privacy: concerne gli interessi stessi
della personalità di ciascuno), scrive che: «Genetic privacy often denotes informational privacy, including the
confidentiality, anonimity, or secrecy of the data that result from genetic testing and screening» (Anita L. Allen,
Genetic privacy: emerging concepts and values, in Genetic Secrets. Protecting privacy and Confidentiality in
the Genetic Era, edited by Mark A. Rothstein, Yale University Press (New Haven and London) 1997
153 Stefano Rodotà, La vita e le regole, tra diritto e non diritto, op. cit., a pag. 153
154 Definito tale da Matteo Galletti, Diritto al caso. Ignoranza, contingenza e scelte genetiche, in Patrizia
Borsellino, Silvia Salardi (a cura di), Genetica: opportunità, rischi, garanzie, in Notizie di Politeìa, n. 102/2012
Capitolo 3
126
Il secondo modo per trattare il caso è quello di un diritto al caso contingente155
: si propone di
“mantenere il caso”, di lasciarlo al suo percorso, e si manifesta soprattutto nell'ambito dei
processi procreativi, l'insieme degli eventi che si susseguono dopo la procreazione non
dovrebbero quindi essere pilotati né predeterminati (i problemi sollevati da tale questione
riguardano il tema dell'enhancement, che verrà affrontato in seguito in questo lavoro).
Il corrispettivo del diritto a sapere è il dovere di comunicazione da parte del medico, il diritto a
non sapere rientra invece nella sfera soggettiva del rischio: c'è da chiedersi se nel rifiuto a sapere
(e quindi nel rifiuto anche ad un'ipotetica cura salva – vita o ad una terapia efficace) vi è il
concetto di autodeterminazione.
In dottrina c'è chi è favorevole al diritto a non sapere e chi è invece contrario.
Fra i contrari ad un diritto a non sapere, Rosamond Rhodes, partendo dal presupposto che
l'essere agenti morali implica l'esercizio di scelte autonome, afferma l'invalidità di un diritto a
non sapere: «una scelta è autonoma se e solo se viene presa alla luce di tutte le informazioni
pertinenti disponibili e, con il rifiuto di acquisire queste informazioni, il soggetto sceglierebbe di
percorrere una via senza autonomia, cioè rinuncerebbe ad essere un vero e proprio soggetto
morale»156
; John Harris e Kirsty Keywood157
sostengono che l'informazione (medica o genetica)
che viene fornita è indispensabile e condizione necessaria per poter esercitare a pieno la
propria autonomia ed assumere decisioni consapevoli, non esiste, quindi, alcun diritto a
rimanere nell'ignoranza. Ma la conoscenza che si può acquisire da un test genetico, come già
affermato in precedenza, non equivale sempre a verità: nei test predittivi e di suscettibilità il
dato genetico indica perlopiù un rischio.
A tal proposito si riporta un caso singolare: nel 2013 l'American College of Medical Genetics
and Genomics (ACMG) ha pubblicato un report158
con delle raccomandazioni in base alle quali
un cittadino americano che si sottopone ad un sequenziamento genetico è tenuto ad autorizzare
il proprio medico ad essere informato di tutti i risultati ottenuti, sia notizie positive sia negative
(sembrerebbe quindi che il diritto a non sapere venga completamente trascurato). Si
raccomanda: «In order to respect preferences in the same manner as with targeted testing, the
155 Anche tale termine è definito da Matteo Galletti, Diritto al caso. Ignoranza, contingenza e scelte genetiche, op.
cit.
156 Matteo Galletti, Diritto al caso. Ignoranza, contingenza e scelte genetiche, op. cit., riferendosi a Rosamond
Rhodes, Genetic Links, Family Ties and social bonds: rights and responsabilitiesin the face of genetic
knowledge, in Journal of Medicine and Philosophy, 1998, n. 23, pagg. 10 - 30
157 John Harris, Kirsty Keywood, Ignorance, Information and Autonomy, in Theoretical Medicine, 2001, n. 22,
pagg. 415-426
158 Già citato in una nota precedente a titolo esemplificativo. Reperibile nel sito http://www.acmg.net
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
127
patient whose exome or genome is sequenced would have to undergo an extensive, and possibly
overwhelming, amount pf genetic counseling for numerous conditions unrelated to the primary
indication for sequencing. […] the Working Group determinated that reporting some incidental
findings would likely have medical benefit for the patients and families of patients undergoing
clinical sequencing». L'ACMG ha persino pubblicato una minimum list di mutazioni che il
laboratorio di analisi sarebbe obbligato ad analizzare ogniqualvolta effettua un'analisi genomica
«The Working Group elected to present reccomendations in the form of a “minimum list” of
incidental findings to report from clinical sequencing». L'associazione riconosce che questa
comunicazione possa essere letta come una violazione del right to know, però ritiene che «the
clinician-patient interaction is the appropriate place for such information to be explained and
discussed, […] and fiduciary duty to prevent harm by warning patients and their families about
certain incidental findings (gravante sui medici) sia sufficiente a prevalere su concerns about
autonomy, just as does in the reporting of incidental findings elsewhere in medical practice»159
.
Questo ci porta ad una riflessione: sembra infatti che non ci sia limite all'estensione dei diritti.160
Pare quindi che prevalga il concetto di autonomia (autonomia del paziente che, informato sui
fatti, è libero di scegliere la soluzione migliore ai suoi mali) sul concetto di beneficialità (il
medico deve infatti comunicare i risultati).
All'opposto si collocano invece molti documenti nazionali ed internazionali che riconoscono
invece un diritto a non sapere. La Convenzione di Oviedo afferma esplicitamente che che «ogni
persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, deve
essere rispettata la volontà della persona di non essere informata»161
. Nelle 25 Raccomandazioni
sulle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, si afferma, alla raccomandazione
numero 10, che «sia riconosciuto al paziente sia il diritto di essere informato che il diritto di
non sapere e siano previsti meccanismi nella pratica medica che rispettino entrambi i diritti»162
.
159 Per il testo completo si vada sul sito http://www.acmg.net
160 Poniamo caso, ad esempio, che una donna voglia sottoporsi al test di sequenziamento genico per scoprire le
cause di una data malattia che la affligge: in base alle raccomandazioni dell'ACMG le dovrebbero venire
comunicate tutte le informazioni, anche quelle non richieste. E se venisse a scoprire altre mutazioni o
patologie che metterebbero a rischio un'ipotetica gravidanza o la salute dei suoi figli (nel caso li abbia già)?
Come si comporterebbe? Non solo, nel caso in cui la donna sia gravida, il futuro neonato si vedrebbe
attribuire un diritto soggettivo ancora prima di venire al mondo, e comunque verrebbe violato il suo diritto a
non sapere. Negli Stati Uniti vi sono molte cause intentate da bambini (nati in provetta) nei confronti dei
prorpi genitori.
161 Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), art. 10.2 reperibile sul sito
http://www.iss.it/binary/coet/cont/ConvOviedo.1128329819.pdf
162 25 Raccomandazioni sulle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici, Racc. n. 10, reperibile sul
sito http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/genetic/pdf/recommendations_it.pdf
Capitolo 3
128
Anche nel documento italiano Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata è
riconosciuto un pieno diritto di non sapere quale espressione dell'autonomia personale, esso
viene inoltre concepito come «possibile condizione della libera formazione del sé»163
citando
addirittura Hans Jonas: secondo l'illustre filosofo, il diritto all'ignoranza consente all'individuo di
agire in modo autentico, una sorta di condizione per la libertà. L'idea di Jonas è un tentativo di
stabilire un confine fra il noto e l'ignoto: egli propone un'etica della responsabilità «che, di
fronte alla possibilità che il mondo perisca realmente, non può più permettersi di guardare solo
alla purezza delle intenzioni, ma deve confrontarsi con le conseguenze dell'agire»164;
in un
mondo dove il potere tecnologico cresce sempre di più, rendendo sempre più labili i confini fra
ciò che è controllabile e ciò che non lo è, ciò che è un futuro certo e ciò che è un futuro
aleatorio, in tali condizioni il sapere diventa un dovere impellente. Jonas quindi «pone come
dovere etico questo “dovere di sapere” che si configura soprattutto come dovere di un sapere
predittivo, che sostituisca alla magia degli antichi vaticini il rigore scientifico del calcolo delle
probabilità. Vi è un risvolto di questo “dovere di sapere” […] Il riconoscimento dell'ignoranza
diventerà allora l'altra faccia del dovere di sapere e quindi una componente dell'etica a cui
spetta il compito di istruire il sempre più necessario autocontrollo del nostro smisurato
potere»165
.
C'è anche chi si colloca in una posizione intermedia, sostenendo che il diritto a non saper
potrebbe non implicare un'ignoranza assoluta, e quindi trovarsi in una sorta di posizione
intermedia: «[...] ad esempio per alcune malattie, come la Corea di Huntington166
, è possibile
163 Comitato Nazionale per la Bioetica e Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita, Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, op.cit., a pag. 135
164 Marianna Gensabella Furnari, Rischi e limiti del sapere genetico, in Marianna Gensabella Furnari (a cura di),
Le sfide della genetica. Conoscere, prevenire, curare, modificare, Rubettino ed. (Soveria Mannelli), 2006, a
pag. 91
165 Marianna Gensabella Furnari, Rischi e limiti del sapere genetico, op. cit., cita anche alcune frasi di V.R. Potter,
a pag. 92. L'Autrice fa un interessante analisi sul rapporto fra principio di precauzione e principio di
responsabilità di Jonas, e sostiene che spesso vengono semplicemente identificati: «Là dove la concezione
finalistica della natura porta il principio di Jonas ad una maggiore rigidità, ingenerando la visione di un'etica
della responsabilità che voglia più che altro conservare, preservare l'esistente, il principio di precauzione vuole
invece regolamentare il progresso; là dove il principio di responsabilità può legittimare “comportamenti di
astensione” (anche imposti autoritativamente), il principio di precauzione disciplina le procedure per le
valutazioni del rischio dell'azione sul piano applicativo, stimolando la scienza ad approfondire le proprie
conoscenze e la società a partecipare democraticamente alle deliberazioni » (a pag. 96)
166 La Corea di Huntington è una patologia neurodegenerativa che si trasmette come monogenica dominante,
consistente quindi nella mutazione di un gene presente su un solo autosoma. Si sviluppa fra il terzo ed il
quinto decennio di vita, e provoca una progressiva degenerazione delle funzioni motorie e mentali cui fa
seguito la morte. È stata la prima patologia per cui si è reso disponibile un test predittivo fondato sull'analisi
genomica (per approfondire si veda Leonardo Lenzi, Medicina predittiva: un approccio antropologico, op.
cit.)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
129
che il test genetico serva a confermare l'effettiva eredità della mutazione che darà luogo alla
malattia dopo che si è scoperto che uno dei due genitori ne è affetto. Perciò se l'individuo in
questione decidesse di non sottoporsi al test, scegliendo così di non sapere della presenza della
mutazione genetica responsabile della malattia, egli avrebbe già ricevuto una parte di
informazione e saprebbe di essere a rischio. Di fatto, il soggetto partirebbe da una condizione in
cui ha già una presunzione statisticamente fondata ed il test genetico presintomatico avrà lo
scopo di confermarla o di smentirla. Questo vale anche per alcuni test a penetranza incompleta,
come le indagini per l'individuazione di una mutazione BRCA1/BRCA2: le donne che si
sottopongono al test lo fanno perché hanno una storia familiare in cui sono presenti casi di
tumore al seno o alle ovaie. Il test genetico può confermare la presenza della mutazione e
quindi “alzare” ulteriormente il tasso di rischio, ma queste donne hanno già una prima
consapevolezza di essere a rischio. Molto spesso quindi il test viene eseguito in una condizione
di parziale conoscenza»167
. In realtà questa visione oggi risulta imprecisa: fa parte, infatti, della
mentalità moderna avvalersi delle nuove tecnologie e di tutti i tipi di test per conoscere (e
cercare quindi di curarsi in anticipo) la predisposizione a tutte le patologie possibili, nonostante
non si sia affetti da alcun sintomo o non si abbiano dei precedenti in famiglia.
Sul piano pratico, il diritto a non sapere può anche generare parecchi problemi: come è noto, la
relazionalità del dato genetico implica che le informazioni riguardanti un individuo si riferiscano
contemporaneamente anche ad altri individui appartenenti al medesimo gruppo biologico, si
tratterebbe perciò di dati preziosi e cruciali per più persone (siamo nell'ambito dei cd.
incidental findings).
4. Diritto alla privacy vs privilegio informativo: incidental findings e terzi
non estranei
Problema cruciale è anche quello relativo agli incidental findings, termine anglosassone che
indica la scoperta non prevista di informazioni (dati, reperti) non cercate e rilevanti per la salute
del paziente o di una persona ad esso geneticamente legata, che emergono durante un test
condotto per altri scopi (clinici o legati alla ricerca). In virtù della multiproprietà del dato
167 Matteo Galletti, Conoscenza e responsabilità. Alcune implicazioni etiche dei test genetici e medicina
personalizzata, op. cit., a pag. 31
Capitolo 3
130
genetico, che è condiviso da più generazioni (la famiglia biologica), qualora emergano
informazioni importanti ed utili per la salute per i cd. “terzi non estranei”168
è lecito
comunicarli? E a quali condizioni? Qui il diritto a sapere / non sapere collide con il diritto alla
salute.
Esistono infatti diversi interessi, a volte anche contrapposti: il soggetto cui appartengono i dati
genetici (il quale può vantare un diritto a sapere o non sapere le proprie caratteristiche
genetiche; i discendenti / consanguinei di questo soggetto (i quali potrebbero avere la pretesa di
conoscere determinate informazioni genetiche); la collettività nel suo insieme e la comunità
scientifica.
Sembra non vi sia soluzione. L'obbligo di comunicazione dei risultati a persone terze (da parte
del medico o dello stesso interessato) rischia di sollevare una duplice violazione di privacy: da
un lato la persona che si è sottoposta alle analisi magari è contraria alla divulgazione, dall'altro
anche il destinatario terzo può non voler essere coinvolto. Ma la possibilità di tacere sugli esiti
potrebbe però violare il diritto alla salute. Pensiamo, ad esempio, ad una situazione ipotetica in
cui una donna scopre, in tarda età, di essere afflitta da una rara malattia genetica (ad esempio
una forma di Alzheimer precoce ereditario), ha già vissuto parte della sua vita, ed ha anche
concepito dei figli, alcuni dei quali hanno quindi ereditato i geni malati: appare chiaro che, se
avesse avuto la possibilità di scoprirlo prima magari avrebbe evitato di procreare, oppure
sarebbe ricorsa alla fecondazione medicalmente assistita, magari eterologa (se permessa nel suo
Paese). Non solo, i suoi figli sono a rischio, ma non è assolutamente certo che siano afflitti dallo
stesso male: come comportarsi in casi di questo genere? Potrebbe accadere, un giorno, che gli
stessi figli ricorrano ad un Tribunale per vantare la violazione di un diritto a non nascere ed un
conseguente danno patito? Qui ad essere violato è il diritto alla salute di un'intera famiglia.
La Raccomandazione n. R (92)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa ai
test genetici ed allo screening genetico per scopi di natura sanitaria raccomanda che «in
conformità con la legislazione nazionale, i risultati inattesi possono essere comunicati alla
persona sottoposta al test solo se sono di importanza clinica diretta per la sua persona o la sua
famiglia. La comunicazione di risultati inattesi ai membri della famiglia della persona interessata
168 «Si utilizza l'espressione “terzi non estranei”, o “terzi non esclusi” per fare riferimento a soggetti membri della
linea genetica di un individuo, suoi discendenti o parenti collaterali o componenti della sua famiglia sociale,
che hanno pertanto una posizione intermedia tra il soggetto dei cui dati genetici si tratta ed i terzi estranei veri
e propri» Lorena Forni, Test genetici predittivi e terzi non estranei, tra autonomia dei soggetti e principio di
giustizia, in Patrizia Borsellino, Silvia Salardi (a cura di), Genetica: opportunità, rischi e garanzie, op. cit., a pag.
33
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
131
dovrebbe essere autorizzata dalla legge nazionale se il soggetto stesso ne ha dato espresso
consenso in caso di grave pericolo per le loro vite»169
In questo caso si ritiene quindi che,
qualora l'informazione non abbia una rilevanza clinica (o riveli anche l'esistenza di una patologia
per la quale non ci sono possibilità di intervento), non sia il caso di comunicarla ai soggetti
coinvolti, né ai familiari biologici né soprattutto al soggetto coinvolto: in tal modo però il
principio di autonomia, di sviluppo della libera personalità e di controllo sulle proprie
informazioni vengono lesi, lasciando discrezione totale a medici (e ricercatori) che devono
stabilire i criteri per definire un dato clinicamente rilevante.
Un soluzione potrebbe essere ulteriore a quella che prevede una preventiva acquisizione di
consenso informato in sede di consulenza genetica (che prevede l'avvertimento dell'esistenza
della possibilità che, in sede di analisi, possano emergere informazioni “extra”): in tale contesto
si potrebbe anche conoscere la volontà del soggetto interessato a coinvolgere o meno i familiari
e/o “parenti biologici” (chiedendo perciò un consenso “doppio” ed ulteriore).
Un aspetto non trascurabile del test genetico predittivo è identificato come “effetto
trascinamento”. Poniamo caso che un uomo, deceduto a causa di una grave malattia genetica ad
insorgenza tardiva, lasci tre figli, di cui uno maggiorenne, con il dubbio di tale ereditarietà: si
tratta di una situazione che si verifica nel momento in cui si iniziano delle indagini genetiche a
partire da un primo soggetto (che potrebbe essere il maggiore dei tre, il quale esprime una
determinata volontà di sapere); il secondi soggetti (i fratelli minorenni) vengono comunque
coinvolti dopo l'esecuzione del primo test, a prescindere dal fatto che il genitore rimanente
presti o meno il suo consenso, in quanto godono necessariamente di un minor grado di tutela
del diritto a non essere informati, proprio a causa del suddetto “effetto trascinamento”, dovuto
in parte anche alla caratteristica fondamentale dei dati genetici, che li rende condivisi all'interno
della famiglia biologica.170
169 Council of Europe, Reccomendation nr. R (92)3 of the Commitee of Ministers to member States on genetic
testing and screening for health care purposes, principio numero 11, reperibile sul sito
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=57388
3&SecMode=1&DocId=601492&Usage=2
170 Saverio Luzzi, Caso n. 4. Test genetici per malattia ad insorgenza tardiva, Il punto di vista medico e
deontologico, in Patrizia Funghi, Fausto Giunta, Caterina Paonessa (a cura di), Medicina, Bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa, Ets ed. (Pisa), 2012
In un caso come questo, dal punto di vista bioetico la linea prevalente è quella di condurre le analisi su tutti i
membri della famiglia (previo consenso dei genitori nel caso di minorenni) solo nel caso esistano trattamenti
preventivi efficaci, mentre, in caso contrario, si ritiene più opportuno rinviare il test ad un'età in cui il soggetto
sia in grado di effettuare una valutazione autonoma (per approfondimenti si veda il parere di Monica Toraldo
di Francia, nel medesimo caso).
Dal punto di vista giuridico (anzi, della privacy giuridica) si ritiene seguire quanto affermato dall'art. 82 del
Capitolo 3
132
In ambito nazionale, il Codice per la Protezione dei Dati Personali non contiene una
disposizione specifica per questa evenienza: è previsto il solo trattamento (e non la
comunicazione)171
dei dati sensibili e sanitari senza il consenso della persona cui si riferiscono,
qualora sia necessario per la salvaguardia della vita o l'incolumità fisica di un terzo (art. 20,
comma I, lett. e); art. 26, comma IV, lett. b); art. 76, comma I, lett. b) del dlgs. 196/03).172
Analizzando la questione più in profondità, occorre distinguere due nozioni: la confidenzialità e
la privacy.
Il fatto che i risultati dei test debbano rimanere confidenziali significa innanzitutto che essi
possono essere resi noti soltanto al soggetto interessato; su questo concetto non mancano le
disposizioni presenti sia nei documenti internazionali sia nei documenti nazionali: la
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle
applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)
dedica un intero capitolo (il III) al rispetto della vita privata ed al diritto di informazione,
stabilendo che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di
informazioni relative alla propria salute, ed ha altresì il diritto di conoscere ogni informazione
raccolta sulla propria salute (tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve
essere rispettata).173
Un altro documento molto citato è la Raccomandazione n. R (97) 5 del
Comitato dei Ministri agli stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari (adottata dal
Comitato dei Ministri il 13 febbraio 1997), nella quale si sottoscrive che la nozione di
Dlgs. 196/2003 e dal Documento Test genetici e medicina personalizzata (redatto dal CNB e dal CNBBSV),
op. cit., secondo cui «i test che non siano di diretto interesse dei minori devono essere posticipati fino alla
maggiore età, quando essi potranno esprimere autonomamente il proprio consenso» (per approfondire si veda
il commento di Cinzia Piciocchi, sempre al medesimo caso)
171 Si vedano le definizioni elencate all'art. 4 del dlgs. 196/03: «a) "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; [...] l) "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; [...]»
172 Pare che il problema sia stato risolto, anche se parzialmente, dal legislatore, in relazione però all'esito dei test
sull'infezione da HIV. Qualora il test conduca ad una diagnosi di sieropositività, l'art. 5, comma IV della l.
135/1990 prevede espressamente che «la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o
indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti». Resta
concorde anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che afferma la validità di tale principio in tutti
i suoi provvedimenti e pareri, in ultimis, anche se non esplicitamente, nella rinnovata Autorizzazione al trattamento dei dati inerenti lo stato di salute e la vita sessuale n. 2/2013 (doc web n. 2818529)
173 Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, op. cit., art. 10
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
133
confidenzialità vincola tutti coloro che hanno ricevuto l'informazione con menzione di
riservatezza; dunque anche i membri della famiglia ed il medico / consulente genetista se tale è
stata la volontà espressa dal comunicante.174
La nozione di confidenzialità si applica bene a quelle informazioni che il paziente ha fornito
con sentimento di fiducia al medico (o ad altro operatore sanitario) in confidenza, e cioè con la
legittima aspettativa che tali informazioni non siano trasmesse a terzi senza che il paziente ne
abbia dato esplicita autorizzazione.
Il rispetto sin dove è possibile del principio di confidenzialità è giustificato dalla bioetica con
diverse motivazioni. Può essere considerato come presupposto necessario del rapporto
interpersonale paziente - medico, al fine di evitare, con la diffusione di notizie, la perdita della
fiducia del paziente verso l’affidabilità del medico. Il mantenimento della confidenzialità può
essere considerato come un atto di reciproco rispetto dell’autonomia sia del paziente che del
medico, che convergono nell’azione terapeutica con reciproca lealtà e trasparenza. Può altresì
essere considerato come rispondente al principio di “non malevolenza” esercitato dal
consulente nei riguardi del consultante.
Ciò premesso, vi sono circostanze in cui deve subentrare nel medico il “senso di responsabilità
allargato” della propria professione verso la tutela di persone che, a causa dell’informazione
connessa ad un singolo paziente, si trovano anch’esse a “rischio” genetico pronunciato di
malattia o di danno alla salute, particolarmente grave, ma evitabile se si adottano provvedimenti
tempestivi. Allo stesso tempo nel paziente stesso dovrebbe subentrare un sentimento di
solidarietà responsabile verso coloro che, inconsapevoli, sono esposti ad un rischio, la cui
174 Raccomandazione R (97) 5 del Comitato del Consiglio dei Ministri agli Stati Membri relativa alla protezione
dei dati sanitari, art. 8.2 «L'accesso ai dati sanitari può essere rifiutato, limitato o differito soltanto se la legge lo
prevede e: a) se questo costituisce una misura necessaria in una società democratica alla protezione della
sicurezza dello stato, alla sicurezza pubblica o alla repressione delle infrazioni penali; o b) se la conoscenza di
queste informazioni è suscettibile di causare un pericolo grave alla salute della persona interessata; o c) se
l'informazione sulla persona interessata rivela anche informazioni su terzi, o, per quanto riguarda i dati
genetici, se queste informazioni sono suscettibili di portare un danno grave a parenti, consanguinei o uterini, o
a una persona avente un legame diretto con questa linea genetica; o d)se i dati sono utilizzati per fini statistici o
ricerche scientifiche quando non esistano rischi manifesti di pericolo per la vita privata di persone interessate,
in particolare per il fatto che i dati non sono utilizzati per decisioni o misure relative ad una persona
determinata. Art. 8.4 Scoperte Inattese: La persona sottoposta ad un'analisi genetica dovrà essere informata
delle scoperte impreviste se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) il diritto interno non vieta una tale
informazione; b) la persona ha fatto richiesta esplicita di questa informazione; c) l'informazione non è
suscettibile di causare un danno grave alla salute della persona, ad un parente consanguineo o uterino della
persona, ad n membro della sua famiglia sociale o ad una persona avente un legame diretto con la linea
genetica della persona, a meno che il diritto interno non preveda garanzie appropriate. Con riserva del comma
a) la persona dovrà essere ugualmente essere informata, se queste scoperte rivestono per lei un'importanza
terapeutica o preventiva diretta» (reperibile sul sito http://www.privacy.it/CER-97-5.html)
Capitolo 3
134
conoscenza potrebbe aprire loro spazi di prevenzione e, dove possibile, di cura. In questo caso
il “testato” stesso dovrebbe dare dunque la disponibilità a non ostacolare la trasmissione del
dato.
Accanto quindi al concetto di confidenzialità, si pone poi la problematica questione, di natura
non solo etica ma anche giuridica, della privacy che si traduce nell'imperativo etico di non
rendere noti i risultati dei test ad altri che al soggetto stesso perché altrimenti costui verrebbe
esposto al rischio di discriminazioni sia in termini di stipula di contratti amministrativi e di
assicurazioni sanitarie, sia di possibilità di accedere ai posti di lavoro.
Nell'ambito della privacy genetica si distinguono due tipi di informazioni: un'informazione
genetica primaria (o di I livello), relativo ai dati genetici di partenza ed informazione genetica
secondaria, «che consiste nell'assumere e nel vagliare l'insieme di informazioni / dati che,
scaturiti dall'indagine genetica sul soggetto direttamente coinvolto, possono interessare soggetti
diversi da quello esaminato in partenza»175
: tralasciando i due principi bioetici di beneficenza e
non maleficenza (secondo i quali, ovviamente, le informazioni genetiche dovrebbero essere
estese anche ai terzi non estranei), si ritiene opportuno richiamare anche il principio di giustizia,
in quanto molto attinente a questa problematica. Giustizia nelle scelte bioeticamente rilevanti
considera eticamente giustificata ogni prassi clinica o assistenziale realizzata in attuazione di una
politica sanitaria che garantisca l'accesso degli individui alle cure mediche in condizioni di
equità: questa interpretazione, tuttavia, non consente di capire se sia opportuno o meno
estendere le informazioni genetiche anche ai terzi non estranei.
Come collegare il tema della giustizia a quello dei terzi non estranei in genetica? Lorena Forni
propone un approccio teorico alternativo, confutando le tesi di due illustri filosofi: John
Rawls176
ed Amartya Sen177
. In particolare, L'Autrice, evidenziando le maggiori critiche che Sen
175 Lorena Forni, Test genetici predittivi e terzi non estranei, op. cit., a pag. 34
176 Secondo John Rawls, in Una teoria della giustizia, nella determinazione delle scelte pubbliche si devono tenere
presenti due principi: il primo (principio liberale) è che ogni persona ha un uguale diritto al più ampio sistema
di eguali libertà fondamentali, compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti; il secondo (principio
di differenza) sostiene che le inuguaglianze economiche e sociali devono essere a) di grande beneficio per gli
svantaggiati e b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di uguaglianza (interpretazione di
Lorena Forni, Test genetici predittivi e terzi non estranei, op. cit.)
177 Amartaya Sen, L'idea di giustizia, Mondadori ed. (Milano) 2010 critica il pensiero di Rawls, affermando che il
modello di giustizia da lui ideato rischia di attribuire al concetto di libertà un ruolo eccessivo. Per dare
concretezza all giustizia come equità, Sen ritiene che l'impianto ideologico di Rawls dovrebbe essere rivisto,
dando maggiore rilievo alla realtà concreta di partenza da cui si originano le diverse condizioni dei soggetti.
«Sen propone un'originale definizione del termine “vantaggi” […] intende la capacità concreta dei dì soggetti di
interagire con l'ambiente in modo da modificarlo e di riuscire così a fare “ciò che al soggetto stesso assegna un
valore”. […] In un primo senso l'espressione assume il significato di “ciò che vale la pena di fare / essere”. In
un secondo senso, Sen ritiene che “assegnare un valore”, vale a dire individuare “ciò che vale la pena fare o
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO IN AMBITO CURATIVO
135
muove a Rawls, sostiene che è possibile prospettare quali scelte appaiano giustificate in
situazioni di emergenza, e che l'informazione genetica può essere “allargata” ai terzi non
estranei se essi decidono di avvalersi di strumenti predittivi e terapie efficaci: una panoramica
dettagliata (quando è possibile) che permetta una pianificazione è infatti considerata
determinante in scelte di questo genere.
Quindi, riflettendo sulle condizioni di equità a cui fare riferimento si può in realtà definirle
come come quelle condizioni che garantiscono ai soggetti l'effettiva opportunità di scegliere fra
varie possibilità in relazione al proprio piano di vita.178
Alla luce della varie considerazioni etico – giuridiche sopra riportate, appare chiaro che la
questione della condivisione delle informazioni genetiche è molto complicata: senza dubbio il
principio prevalente dovrebbe essere quello dell'autonomia e dell'autodeterminazione del
soggetto interessato e coinvolto (e quindi del consenso), magari supportato da una corretta ed
adeguata consulenza genetica affiancata da un parere ad hoc di un comitato etico; in tale modo
verrebbe garantita la tutela della riservatezza della persona cui il dato genetico si riferisce in
prima battuta, ma, in via eccezionale, di fronte ad un rischio grave ed evitabile verrebbero
considerati anche gli interessi del / dei terzo / i.
essere” sia un altro modo di individuare ciò che è considerato risorsa. […] » (Lorena Forni, Test genetici
predittivi e terzi non estranei, op. cit., a pag. 38)
178 «[...] si può pervenire ad una seconda ridefinizione: è eticamente giustificata ogni prassi informativa clinica o
assistenziale realizzata in attuazione di una politica sanitaria che consenta l'accesso alle informazioni (sulle) e /o
cure mediche in modo che sia garantita ai soggetti l'effettiva opportunità di scegliere tra vari possibili risultati /
corsi d'azione in relazione al proprio piano di vita o esistenziale» Lorena Forni, Test genetici predittivi e terzi non estranei, op. cit., a pag. 39
137
Capitolo 4 IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL
DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
1 Biobanche: definizioni e normativa applicabile
Il rapido avanzamento della ricerca e delle tecnologie applicate alla genetica ha portato ad un
considerevole aumento di interesse verso le collezioni di materiali biologici umani, oggetto di
utilizzi sempre più intensivi nell’ambito della ricerca e della diagnosi medica. Un tempo
considerati meri “scarti operatori”, oggi tali campioni sono protagonisti di una “nuova corsa
all’oro”1
, poiché contengono informazioni essenziali per la ricerca medica, la comprensione dei
processi patologici, la preparazione di nuovi medicinali e l’identificaione di nuove tecniche
diagnostiche. Il valore assunto dai campioni biologici ha condotto alla proliferazione di banche
di raccolta di tessuti umani sia all’interno dei grandi centri di ricerca che dei piccoli ospedali e
alla nascita di società private che offrono servizi di stoccaggio e conservazione di materiali
biologici. Ed ancora si è assistito alla creazione di grandi biobanche di popolazione, nelle quali
vengono raccolti, catalogati e studiati i materiali biologici di inter-nazioni, banche di DNA ad
uso forense e militare, nonché da ultimo banche di cellule staminali cordonali, con le quali si
intende assicurare la salute futura dei propri figli.
Le biobanche possono essere considerate archivi o repository costituiti principalmente da
librerie, intese come collezioni di contenuto, laddove il contenuto è il materiale biologico
prelevato da differenti individui o specie, beni tangibili preziosi per il singolo e la collettività.2
Agganciata al contenuto risiede l’informazione, sottoforma di dati, un bene intangibile ma di
inestimabile valore.
Il termine biobank è apparso per la prima volta nella letteratura scientifica a metà degli anni
1 Espressione usata da Matteo Macillotti in un suo articolo, nel quale riprende l’espressione usata da Dorothy
Nelkin, nel libro Il mercato del corpo, op. cit. (Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella
disciplina delle biobanche, in La Nuova Giur. Civ. Comm., n. 7-8 luglio/agosto 2008, a pag. 222
2 Antonella De Robbio, Biobanche e proprietà intellettuale: commons o caveau? Bibliotime, anno XIII,
numero 3 (novembre 2010), reperibile on-line sul sito http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xiii-
3/derobbio.htm
Capitolo 4
138
’903 : con esso si individua l’attività di stoccaggio di materiale biologico (organi, tessuti, sangue,
cellule e fluidi aventi una quantità di DNA o RNA che consenta analisi di carattere genetico)
svolti nei presidi ospedalieri e nelle strutture pubbliche e private; tuttavia, essendosi susseguite,
nel corso degli anni, svariate definizioni, traduzioni e spiegazioni, non esiste ancora una
definizione condivisa. L’enorme sviluppo della ricerca, soprattutto genetica, ha determinato una
proliferazione di raccolte di materiale biologico di diversa natura, immagazzinate in diversi
luoghi, con tecniche di conservazione che variano da Stato a Stato e quindi anche con
regolamentazioni difformi, non sempre standardizzate.
La prima definizione legislativa è svedese, del 2002 ed è contenuta nella Lag (2002:297) om
biobanker i hälso- ochsjukvården m.m. All’art. 2, il legislatore svedese descrive la biobanca
come: «biological material from one or several human beings collected and stored indefinitely
or for a specified time and whose origin can be traced to the human or humans from whom it
originates»4.
Rilevante al fine di individuare una possibile definizione di biobanca è poi il documento di
lavoro sui dati genetici prodotto dal Gruppo 29: tale report, facendo proprio quanto elaborato
dal gruppo istituito dal governo danese per valutare l’esigenza di nuove proposte di legge in
Danimarca, ha descritto la biobanca come «raccolta strutturata di materiale biologico umano
accessibile in base a determinati criteri, e in cui le informazioni contenute nel materiale
biologico possono essere collegate a una determinata persona»5.
Definizione che riecheggia quella fornita dal Consiglio d’Europa nella Raccomandazione R (94)
1. In questo atto, però, si prevede che la banca di tessuti adotti la forma giuridica
dell’«l’organizzazione no-profit ufficialmente riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti
degli Stati membri»6
Una definizione assai lata ed inevitabilmente generica del concetto di biobanca è stata prima
anticipata in via introduttiva. Il nostro Ministero delle attività produttive ha recentemente
definito le biobanche quali centri fornitori di servizi per la conservazione, il controllo e l’analisi
3 L’impiego del termine appare all’interno della banca dati mondiale PubMed nel 1996, all’interno dell’articolo
di Loft S, Poulsen HE, Cancer risk and Oxidative DNA Damage in Man, J Mol. Med. 1996, 74:297-312
4 Documento proposto nel 2009 dallo Swedish Medical Research Council
5 Art. 29-Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali, Documento di lavoro sui dati genetici, adottato il 17
marzo 2004, pag. 11
6 In essa la definizione che viene data di biobanca è la seguente «un’organizzazione no-profit che deve essere
ufficialmente riconosciuta dall’autorità sanitaria competente negli stati membri e che deve garantire il
trattamento, la distribuzione e la conservazione del materiale, secondo certi standard di qualità di
professionalità»
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
139
di cellule viventi, di genomi di organismi e informazioni relative all’ereditarietà e alle funzioni
dei sistemi biologici, i quali conservano organismi coltivabili (microrganismi, cellule vegetali,
animali e umane), parti replicabili di essi (genomi, plasmidi, virus, DNA), organismi vitali ma
no più coltivabili, cellule e tessuti, così come anche banche dati concernenti informazioni
molecolari, fisiologiche e strutturali rilevanti per quelle collezioni.7 Sempre il medesimo decreto
identifica invece quali «centri di risorse biologiche» (c.d. CRB) le biobanche che hanno chiesto
ed ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità da parte di un
apposito organismo di certificazione.
Laura Palazzani definisce le biobanche “banche della vita”:8 istituzioni o unità operative di
servizio, preposte a raccogliere, conservare, gestire e distribuire materiali biologici umani (in
particolaree cellule, linee cellulari, tessuti e campioni di tessuti, parti del corpo, DNA e
materiale transgenico, prelevati da individui con patologie genetiche (o predisposizioni a
patologie genetiche), gruppi di individui affetti da patologie o porattori di patologie (con alta
frequenza), popolazioni con carattersitiche genetiche idonee all’individuazione di geni di
suscettibilità, per finalità biomediche (di ricerca, diagnosi e terapia). Le biobanche prevedono
anche la raccolta di informazioni e l’immagazzinamento dei dati in un elaboratore elettronico.
Una distinzione chiara e netta fra biobanche di ricerca, diagnostiche e terapeutiche appare
difficile, anche in dottrina vi sono diverse linee di pensiero.
Gottweis e Zatloukal individuano 4 tipi di biobanche di ricerca: «[…] clinical case/control based
on biological specimens from patients with specific diseases and from non-doseased controls
(e.g. pathology archives); longitudinal population based biobanks that follow a portion of the
population over a large period of time (e.g. Estonian and UK Biobank); population isolate
biobanks with an homogeneous genetic and environmental setup of the population represented
(e.g. the Icelandic Biobank); twin registries with samples from monozygotic and dizygotic twins
(e.g. the GenomEUtwin and the Swedish Twin registry)»9
Paolo Rebulla (et al. ) classificano addirittura 6 tipi di biobanche: «leftover tissue biobanks
7 Con il d.m. (Attività Produttive) del 26.10.2006 si è stabilita la procedura di certificazione dei CRB (Centri di
Risorse Biologiche). Tuttavia il d.m. non definisce direttamente quali siano i criteri di certificazione dei CRB
rinviando ai «criteri forniti dagli appositi gruppi di studio dell’OCSE e comunicati per l’approvazione
all’Ispettorato tecnico dell’industria della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività del
Ministero delle attività produttive»
8 Laura Palazzani, Le biobanche come problema per il biodiritto, in Iustitia 2006, fasc. 1, a pag. 33
9 Herbert Gottweis, K. Zatloukal, Biobank governance: Trends and perspectives, Pathobiology 74(4): 206-211
(2007)
Capitolo 4
140
collected during clinical pathology diagnostic procedures; population biobanks; twin biobanks;
disease biobanks from patients suffering from a specific condition; organ biobanks; nonhuman
biobanks»10
.
Ancora, un’ulteriore distinzione per quanto riguarda le biobanche di ricerca, può essere fatta fra
biobanche per gli studi sulle popolazioni (focalizzate quindi sullo studio degli sviluppi delle
malattie complesse su grandi numeri) e le biobanche di tessuti e dati clinici, a loro volta
suddivise in banche di tessuti e banche per le malattie rare.11
Infine, un’ultima classificazione da prendere in considerazione12
: le biobanche si differenziano
sotto vari profili, tra i quali due sono fondamentali, e cioè il tipo di materiale biologico raccolto
e la finalità per cui vengono realizzate. Di conseguenza, una classificazione tipologica delle
biobanche deriva dalle fonti da cui provengono i tessuti e organi umani che compongono le
"collezioni della biobanca" e precisamente:
- materiale derivato da interventi diagnostici (tra cui screening) o terapeutici (noto
anche come surplus di materiale rispetto alle richieste cliniche);
- materiale specificamente donato per un progetto di ricerca e conservato per usi
successivi (sangue cordonale, cellule staminali…);
- materiale donato per trapianto e non utilizzato o ritenuto inadatto;
- materiale proveniente da persone decedute e sottoposte ad autopsia.
Sostanzialmente si può tracciare una differenziazione tra biobanche dei tessuti e biobanche
genetiche. Le biobanche genetiche attirano l'attenzione del mondo scientifico perché
costituiscono una risorsa preziosa proprio in rapporto allo sviluppo delle conoscenze sul
genoma umano. In Italia è stato istituito un gruppo di lavoro, nell'ambito della Società Italiana
di Genetica Umana (SIGU) e della Fondazione Telethon, che ha elaborato delle Linee guida
per la creazione, il mantenimento e l'utilizzo di biobanche genetiche: «Sono definite biobanche
genetiche le raccolte di campioni di tessuti e linee cellulari da cui si ottengono acidi nucleici e
proteine, che rappresentano un'importante fonte di risorse per la diagnosi e la ricerca da quella
di base fino alla sperimentazione di terapie per le malattie genetiche. La peculiarità delle
10 Paolo Rebulla, Lucilla Lecchi, Silvia Giovanelli, barbara Butti, Elena Salvaterra, Biobanking in the year 2007,
Transfud Med Hemoterap 2007, 34:286-292 (July, 6 2007)
11 Barbara Parodi, Biobanks: A definition, in Ethics, Law and Governance of Biobanking. National, European
and International Approaches, Deborah Mascalzoni Editor, Springer ed. (Dordrecht, Heidelberg, New York,
London) 2015
12 Quanto scritto successivamente è una sintesi tratta da Antonella De Robbio: biobanche e proprietà intellettuale. Commons o caveau? Op. cit.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
141
biobanche genetiche richiede che i campioni conservati siano collegabili ai dati anagrafici,
genealogici e clinici relativi ai soggetti da cui deriva il materiale depositato»13
.
In relazione al profilo funzionale, invece, si possono individuare tre distinti macro-settori dove
collocare le biobanche. I primi due sono rappresentati dalle finalità di ricerca (pura o applicata)
e dalle finalità clinico-terapeutiche (trapianti), sia per uso autologo (caveau) che per uso
allogenico (commons). Difatti sia le biobanche con finalità di ricerca sia quelle a scopo di
trapianto hanno come obiettivo di costituire reti nazionali, europee e internazionali per lo
studio e la cura di specifiche malattie su determinate popolazioni, anche a fini preventivi o per
l'erogazione di servizi clinico-terapeutici, utili al singolo donatore (o a un membro della sua
famiglia) o alla collettività.
Il terzo ambito ha invece finalità di pubblica sicurezza, con scopi di investigazione criminale.
Biobanche ad uso forense e militare, che afferiscono ai campi di studio della criminologia,
hanno la funzione di ricavare il profilo genetico per la tipizzazione, al fine di comparazione dei
profili genetici di soggetti coinvolti in attività criminose. A livello nazionale, per facilitare
l'identificazione degli autori dei delitti, a seguito delle novità introdotte dalla Legge 30 giugno
2009, n. 85 è stata istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, che ha funzioni di banca dati a supporto delle
indagini sul terrorismo internazionale e immigrazione clandestina.14
13 Linee guida sulle biobanche genetiche della Società di genetica umana e di Telethon Fondazione Onlus,
<http://www.cnrb.it/loghi/telethonlinee%20guida%20biobanche%20genetiche%20.pdf>.
14 Vi è un recente lavoro di tre studiosi dell’Università di Leida, che mette in luce una serie di pre-requisiti utili a
un'analisi classificatoria delle biobanche, tra i quali l'adeguatezza del campione in termini di "sufficienza" e di
"qualità", l'adeguatezza dell'infrastruttura, il budget per far fronte ai costi di gestione e mantenimento di una
risorsa che deve poter essere mantenuta nel tempo, il rispetto dei requisiti legali, etici e di governo che
derivano da norme, regolamenti e raccomandazioni. Il lavoro ha consentito di allocare le biobanche nelle
seguenti categorie: 'storage', 'bring-and-share', 'catalogue', 'partnership', 'contribution', 'expertise', proponendo
un sistema di classificazione che dovrebbe aiutare a comprende meglio le funzioni di una biobanca entro una
rete chiusa o aperta, al fine di identificare soluzioni adeguate. Darren Shickle - Marcus Griffin - Karen El-Arifi,
Inter-and Intra-Biobank Networks: Classification of Biobanks, "Pathobiology", 77 (2010), p. 181-190,
<http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=292651>. Il lavoro aveva lo scopo di classificare le
biobanche, al fine di comprendere meglio i problemi delle biobanca entro la creazione di reti. Sono stati
intervistati alcuni ricercatori e dirigenti responsabili di 33 biobanche in 9 paesi.
Il principio di gratuità è stato sancito dall’art. 21 della Convenzione Europea sulla Biomedicina, firmata ad
Oviedo nel 1997 (recepita dalla l. 28.3.2001, n. 145. Sul punto si veda Cinzia Piciocchi, La Convenzione di
Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?, in Dir. pubbl. comp. eur., 2001,
III, 1301). Il principio di gratuità è espresso in numerose disposizioni. In particolare cfr. l’art. 7 della
Raccomandazione R(2006)4 del Consiglio d’Europa (Disciplina della ricerca condotta suimateriali biologici di
origine umana), l’art. 3 della Carta di Nizza, la direttiva n. 04/23/CE (Definizione di norme di qualità e
sicurezza per la donazione) nonché la direttiva n. 06/17/CE, di attuazione; la direttiva n. 02/98/CE (Norme di
qualità e sicurezza per la raccolta e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).
A questo principio si conforma anche l’Autorizzazione del Garante al Trattamento dei Dati Genetici n.
8/2014, op. cit.
Capitolo 4
142
Al di là di queste prime definizioni impiegate, le biobanche attendono perciò ancora oggi una
specifica regolamentazione legislativa: manca ancora una definizione condivisa di biobanca e
prolificano invece le guidelines e altri strumenti non vincolanti.
A livello internazionale le fonti, di carattere generale, sono essenzialmente riconducibili a due
istituti: l’Unesco ed il Consiglio d’Europa; di portata più specifica è, invece, la
Recommendation on Human Biobanks and Genetic Research Databases (HBGRD)
dell’OCSE, che si propone di fornire dei principi-guida per la creazione, governance, gestione,
attività, accesso, uso ed eventuale interruzione dei servizi di biobanca e database genetico con
fini di ricerca.15
Da segnalare al riguardo, sono anche le Best Practice Guidelines for BRCs
(Biological Research Centres) dell’OCSE, le quali si preoccupano sia di fornire una prassi per
la raccolta, lo stoccaggio e l’approvvigionamento dei materiali biologici, sia di fissare gli
standards qualitativi per i BRC. Trattandosi di strumenti di soft law, essi tuttavia potranno solo
fungere da modello per la normativa nazionale e comunitaria, fornendo linue guida e best
practices, anche se rappresentano comunque dei documenti importanti ed autorevoli da
prendere in considerazione.
Abbiamo la Dichiarazione universale sul genoma umano e dei diritti dell’uomo dell’Unesco del
1997, il cui articolo primo esordisce affermando che «il genoma umano sottende l’unità
fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro
intrinseca dignità e della loro diversità. In senso simbolico, esso è patrimonio dell’umanità.»16
Questa affermazione è indice del sommo valore riconosciuto al genoma umano, ma ciò
ovviamente non esclude la possibilità di fare ricerca in questo settore, del quale le biobanks
sono uno strumento fondamentale, che può dimostrarsi utile non solo ai donatori maall’intera
società. Tale beneficio è esplicitamente indicato nell’art. 12 della Dichiarazione, ove si
proclama che «la libertà della ricerca, necessaria al progresso della conoscenza deriva dalla
libertà di pensiero. Le applicazioni della ricerca soprattutto quelle in biologia, genetica e
medicina, concernenti il genoma umano, devono tendere ad alleviare la sofferenza ed a
migliorare la salute dell’individuo e di tutta l’umanità»17
inoltre, l’art. 2 della Dichiarazione
riconosce l’unicità del genoma degli individui, circostanza che rende necessaria la protezione
15 OCSE, Recommendation on Human Biobanks and Genetic Research Databases
http://www.oecd.org/dataoecd/41/47/44054609.pdf
16 Unesco, Dichiarazione Universale sul genoma umano e sui diritti dell’uomo, op. cit., art. 1
17 Unesco, Dichiarazione Universale sul genoma umano e sui diritti dell’uomo, op. cit., art. 12
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
143
delle prerogative degli individui, non solo in termini di possibili discriminazioni, ma soprattutto
perché tale unicità rende possibile identificare «uno specifico genoma» tra vari campioni di
DNA. Diviene quindi un dovere primario per le biobanks adottare regole, standard e
procedure idonee ad assicurare la segretezza dei dati in esse contenuti.
La Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, sempre dell’Unesco, del 200318
stabilisce che i dati genetici ed i campioni biologici possono essere utilizzati solo se è stato
previamente raccolto il consenso libero ed informato dei donatori, maturato senza la
prospettazione di guadagni economici e personali. Limitazioni al principio del consenso
informato possono essere previste dalle norme nazionali solo nel caso di ragioni eccezionali,
secondo quando previsto dalle norme internazionali sui diritti dell’uomo.19
La Convenzione di Oviedo all’art. 4 prevede che ogni intervento nel campo della salute,
compresa la ricerca, debba essere effettuata nel rispetto delle norme e degli obblighi
professionali. Ogni intervento, secondo il successivo art. 5, può essere eseguito solo dopo che la
persona coinvolta abbia concesso il suo consenso libero e informato; al soggetto devono essere
previamente tra-smesse informazioni appropriate sullo scopo e la natura dell’intervento, sugli
eventuali rischi, sulle sue conseguenze e sulla facoltà di ritirare liberamente il consenso in ogni
momento. L’art. 10 della convenzione enuncia il fondamentale diritto di ogni persona di vedere
rispettata la propria vita privata allorché si tratti di informazioni relative alla propria salute. Ogni
persona inoltre ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta in tale ambito. Tuttavia,
viene riconosciuta anche la volontà di un soggetto di non essere informato, sancendo il dovere
di rispettarla. La suddetta facoltà si inscrive nel novero di un più ampio diritto
all’autodeterminazione informata del cittadino-paziente. Da ultimo, l’art. 11 della convenzione
vieta ogni discriminazione basata sul patrimonio genetico di una persona. La raccolta, lo
stoccaggio ed i possibili utilizzi dei tessuti umani per la ricercadevono essere preceduti da un
18 Unesco, Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, op. cit.
19 A proposito di consenso, tema che verrà approfondito in questo lavoro nei paragrafi successivi, se prestato
riguardo dati genetici o proteomici o materiali biologici raccolti con finalità mediche o di ricerca scientifica,
può sempre essere revocato dalla persona interessata, «a meno che tali dati siano irrevocabilmente dissociati
da una persona identificabile» (art.9 lett.a). Se così non fosse, tali dati e materiali dovrebbero essere trattati solo
previo consenso informato della persona. Se le volontà del soggetto non dovessero risultare praticabili o
sicure, dati e materiali andrebbero irrimediabilmente dissociati o distrutti (art.9 lett.c). Al momento del
consenso la persona interessata deve essere messa a conoscenza del diritto ad essere informata o meno dei
risultati che potrebbero derivare dalla ricerca effettuata sul proprio campione. Tale regola, però, come
enunciato all’art.10, non si applica alla «ricerca sui dati irrimediabilmente dissociati da persone identificabili o
a dati che portano a risultati univoci riguardo alle persone che hanno partecipato all’esperimento di ricerca».
La norma si preoccupa di precisare come il diritto a non essere informati dei risultati della ricerca dovrebbe
estendersi ai parenti identificabili che possano risentire delle conseguenze derivanti dalle informazioni
Capitolo 4
144
preventivo consenso fornito dal soggetto al quale sono stati prelevati i tessuti. A questo
proposito la Convenzione di Oviedo, riferendosi implicitamente alle attività condotte da una
biobanca, stabilisce il principio per cui è lecito l’uso e lo stoccaggio di campioni, a condizione
che siano fornite adeguate informazioni, che i dati siano raccolti anonimamente, e si sia
ottenuto un consenso scritto. Principio cardine riconosciuto a livello internazionale e ripreso
dall’art. 21 della convenzione risiede nel divieto di trarre profitto dal corpo o dalle sue parti.20
Si rammenta che la Convenzione di Oviedo non è totalmente efficace nel Nostro Paese: l’Italia
ha sottoscritto il trattato ed il Parlamento ed ha adottato lo statuto per l’autorizzazione a tale
ratifica, ma il processo formale non è compiutamente realizzato, in quanto manca tutt’oggi il
deposito degli strumenti della stessa ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio
d’Europa.21
Il Consiglio d’Europa ha affrontato il tema della raccolta di materiale biologico con una
Raccomandazione, la R(2006)422
: tale Raccomandazione disciplina l’attività di ricerca medico-
scientifica condotta attraverso il materiale biologico di origine umana, rimosso e conservato sia
ai fini di uno specifico progetto di ricerca, che per fini differenti, ma comunque utile all’attività
di ricerca. La disposizione certamente più discussa della Raccomandazione è senz’altro
rappresentata dall’art. 10 comma 2 il quale dispone che ai fini dell’utilizzo dei tessuti è
necessario che sia prestato idoneo consenso in cui si renda edotto il soggetto donatore dei
progetti di ricerca in cui verrà utilizzato il campione, nella maniera più dettagliata possibile.
Risulta però particolarmente complesso, al momento del prelievo del campione, prevedere i
suoi impieghi futuri negli anni avvenire, soprattutto perché le scienze e le tecnologie si evolvono
20 Questo esprime il concetto del principio di gratuità, Matteo Macillotti spiega che «esistono due possibili
interpretazioni di questo principio. In base ad una lettura radicale, questo principio escluderebbe in radice
qualsiasi possibilità di costituire diritti patrimoniali sul corpo umano e sui tessuti che lo compongono anche
dopo la loro ablazione dal corpo di origine. in una seconda e più sfumata accezione, il principio di gratuità
esprimerebbe il mero divieto di disporre di una parte staccata del corpo umano a titolo oneroso, laddove la
regola dell’extrapatrimonialità andrebbe intesa come regola di organizzazione del sistema di circolazione dei
diritti sul corpo, atta a salvaguardare i soggetti coinvolti, garantendo la libertà e la spontaneità delle donazioni.
È evidente che solo aderendo alla seconda di queste tesi è possibile configurare un diritto di proprietà su una
parte del corpo umano.» (Matteo Macillotti et al, La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit., a pag. 88)
21 Maresca sostiene che si tratta di una condizione imprescindibile ed espressamente prevista dall’art. 11 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. L’emanazione dello strumento diplomatico in cui la ratifica si
manifesta è, sì, necessaria, ma non sufficiente a che lo Stato si possa ritenere vincolato al trattato
internazionale: ove si tratti di accordi internazionali plurilaterali, come la Convenzione di Oviedo,
l’adempimento diplomatico-protocollario consiste nel deposito degli strumenti di ratifica (Adolfo Maresca, Il
diritto dei trattati. La Convenzione codificatrice di Vienna del 23 maggio 1969, Giuffrè ed. (Milano) 1971). Si
veda anche la nota n. 8 del capitolo 3 del seguente lavoro
22 Raccomandazione Rec(2006)4 della Commissione dei Ministri agli Stati Membri sull'utilizzo di campioni biologici di origine umana per scopi di ricerca (adottato dalla Commissione dei Ministri il 15 marzo 2006)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
145
ed avanzano continuamente e sempre più velocemente.23
Essa precisa che per «tessuti identificabili» devono intendersi quei materiali biologici che, da
soli o correlati dai dati associati, permettono l’identificazione delle persone cui si riferiscono,
direttamente o attraverso l’utilizzo di un codice. In quest’ultima ipotesi, la Raccomandazione
compie un’ulteriore specificazione distinguendo tra «coded materials», il cui codice è
conosciuto da chi utilizza il tessuto, e «linked anonimysed materials», per cui il codice è noto
solo a soggetti terzi rispetto al diretto utilizzatore. I materiali biologici non identificabili
(«unlinked anonimysed materials») sono, invece, quelli che non consentono, con sforzi
ragionevoli, di identificare la persona cui appartenevano.
Si distingue poi fra campioni biologici identificabili e campioni biologici anonimi non
tracciabili: i materiali biologici non identificabili, definiti “unlinked anonimysed materials”, sono
materiali che, da soli o combinati a dati associati non consentono, l’identificazione della
persona coinvolta. I materiali biologici identificabili invece, sono quei materiali che, soli o in
combinazione con dati associati, permettono la identificazione dei soggetti o direttamente o
mediante l’utilizzo di un codice. Nel caso questi tessuti siano codificati, due sono le ipotesi
previste dalla raccomandazione: gli utilizzatori dei materiali hanno accesso al codice: “coded
materials”; gli utilizzatori non hanno accesso al codice che è sotto il controllo di parti
terze:“linked anonymised materials”.24
Qualora l’utilizzo del materiale biologico identificabile non rispetti i limiti fissati nel consenso,
bisognerà compiere ragionevoli sforzi per contattare la persona coinvolta ed ottenere un nuovo
consenso. Se l’operazione non andasse a buon fine o se risultasse eccessivamente oneroso
ricontattare l’interessato, i materiali biologici potranno comunque essere impiegati in quel
progetto di ricerca sulla base di tre requisiti:
a) la ricerca deve affrontare un importante interesse scientifico;
b) l’obiettivo della ricerca non può essere ragionevolmente conseguito utilizzando materiali
biologici per i quali il consenso è già stato ottenuto;
23 Negli articoli successivi è comunque prevista la possibilità di ririrare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Art. 15 Diritto di modificare o ritirare il proprio consenso o autorizzazione «1. Una persona che abbia fornito
il consenso alla conservazione di un campione biologico identificabile, a scopo di ricerca, dovrà poter
conservare il diritto di riti rare o modificare tale consenso. Il ritiro o la modifica del consenso non dovrà
portare ad alcuna forma di discriminazione nei confronti della persona interessata, in particolare relativamente
al diritto all'assistenza medica.»
24 Matteo Macillotti, Umbero Izzo, G. Pascuzzi, M. Barbareschi, La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit.,
sulla natura dei campioni biologici se ne discuterà nel paragrafo successivo
Capitolo 4
146
c) non c’è nessuna prova che lasci presumere che la persona coinvolta si sarebbe
espressamente opposta ad un simile utilizzo scientifico.25
In ogni caso, viene fatta salva la possibilità di rifiutare o di ritirare il consenso all’utilizzo del
proprio materiale biologico identificabile in un progetto di ricerca.
Invece, per quanto riguarda i materiali biologici non identificabili, essi potranno essere utilizzati
a fini di ricerca con l’unico limite del rispetto delle restrizioni eventualmente poste dalla
persona interessata prima dell’anonimizzazione.26
All’art. 8 è previsto, come principio generale, l’anonimizzazione dei materiali biologici e dei dati
associati impiegati nella ricerca: viene infatti precisato che il ricercatore debba giustificare
qualsiasi loro eventuale utilizzo in forma identificata, codificata o «linked anonimysed».
Quindi, la regola generale è che l'attività di ricerca sui campioni biologici potrà essere condotta
solo se rientra negli scopi dichiarati nel consenso informato rilasciato dalla persona interessata,
la quale può quindi porre vincoli circa l'uso dei propri campioni.27
Una precisazione ulteriore. Con il termine “campione biologico” sono indicati la maggior parte
dei materiali biologici di origine umana raccolti per eseguire procedure di carattere diagnostico
o terapeutico. Sotto l'utilizzo dello stesso termine sono raccolti diversi tipi di materiali quali:
componenti subcellulari come DNA, RNA o proteine; tessuti o cellule comprese quelle
tumorali rimosse chirurgicamente; interi organi; gameti, embrioni o tessuti fetali; cellule
staminali; latte materno; prodotti del corpo come denti, capelli, unghie, sudore; sangue e suoi
derivati; saliva.28
Il Capitolo IV della Raccomandazione, interamente dedicato alle collezioni di materiali
biologici, fornisce alcuni principi-base valevoli in linea generale anche per le biobanche.
All’art.14 si prevede che: sia nominata una persona e/o un’istituzione responsabile per la
collezione; siano specificati gli scopi e la gestione della collezione secondo principi di
trasparenza e responsabilità, compresi l’accesso, l’utilizzo, il trasferimento dei materiali biologici
e la «disclosure» delle informazioni; sia documentato ed annotato in maniera appropriata ogni
campione biologico, anche con riferimento al tipo di consenso o di autorizzazioni prestati; siano
stabilite condizioni chiare di accesso ed uso dei campioni; siano adottate le idonee misure di
25 Art. 22 Campioni biologici identificabili
26 Art. 23 Campioni biologici anonimi non tracciabili
27 Art. 21 Regola Generale Racc (2006)4
28 Definizione di Giuseppe Novelli, Ilenia Pietrangeli, I campioni biologici, in (a cura di) Paolo Cendon, Libera circolazione e protezione dei dati personali, tomo II, Milano: Giuffrè ed (2005), p. 1028
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
147
garanzia, come le condizioni di sicurezza e confidenzialità durante lo stoccaggio e la
manipolazione dei materiali biologici. È poi prescritta la cautela, nel caso di trasferimenti
transfrontalieri, che i tessuti e i dati personali associati “viaggino” verso Stati che assicurino un
adeguato livello di protezione (art. 16).
La Racc. n. (94)1 definisce la banca di tessuti umani un'organizzazione non-profit che deve
garantire il trattamento, la conservazione e la distribuzione del materiale biologico.
La Raccomandazione R(97)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa alla
raccolta e al trattamento automatizzato dei dati sanitari29. Di regola, i dati sanitari debbono
essere raccolti direttamente presso la persona interessata e possono essere trattati a fini di salute
pubblica, di prevenzione di un pericolo concreto o per la repressione di una determinata
infrazione penale ovvero ancora ai fini di un altro importante interesse pubblico
I dati genetici possono essere raccolti e trattati non solo a fini di prevenzione, diagnosi o terapia
nei confronti della persona interessata, ma anche per ricerca scientifica purché venga rispettato
il fine per cui la persona aveva prestato il consenso (art. 4.7).
Questa Raccomandazione è molto importante perché si occupa anche delle cd. “scoperte
inattese”: è infatti previsto che la persona sottoposta ad uno screening genetico dovrà essere
informata delle scoperte impreviste qualora: ciò non sia vietato dal diritto interno, la persona
abbia esplicitamente richiesto tale informazione nell’atto di consenso e l’informazione in
questione possa causare un danno grave alla salute della persona o ad un suo parente
consanguineo o uterino, ad un membro della sua famiglia sociale o ad una persona avente un
legame diretto con la linea genetica della persona.30
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, alllo scopo di assicurare la sicurezza e la
riservatezza delle donazioni vi è la Direttiva europea 2004/23 del 31 marzo 2004 “sulla
29 Consiglio d’Europa - Comitato dei ministri Raccomandazione n.r (97) 5 del Comitato dei ministri agli stati
membri relativa alla protezione dei dati sanitari (adottata dal comitato dei ministri il 13 febbraio 1997)
30 Art. 8.4 Scoperte inattese: «La persona sottoposta ad una analisi genetica dovràessere informata delle scoperte
impreviste se le condizioni seguentisono state soddisfatte:
a. il diritto interno non vieta una tale informazione;
b. la persona ha fatto richiesta esplicita di questa informazione;
c. l'informazione non è suscettibile di causare un dannograve:
i. alla salute della persona; o
ii. ad un parente consanguineo o uterino della persona, ad un membro della sua famiglia sociale o ad una
persona avente un legamediretto con la linea genetica della persona, a meno che il dirittointerno non preveda
altre garanzie appropriate.
Con riserva del comma a., la persona dovrà ugualmenteessere informata, se queste scoperte rivestono per lei
un'importanzaterapeutica o preventiva diretta.»
Capitolo 4
148
definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani” e la successiva direttiva 2006/17 che attua la direttiva 2004/23/CE, prevedono, tra le
altre cose, che gli stati debbano assicurare che siano adottate tutte le misure necessarie ad
assicurare la tracciabilità dei tessuti e delle cellule donate, anche assegnando uno specifico
codice alla donazione e al prodotti ad essa associati.
Vi sono inoltre numerosi atti comunitari nei quali è possibile rinvenire alcuni principi che
possono valere anche in tema di biobanche. Ad esempio, la direttiva 2002/98/CE31 sulle norme
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. Ancora, la direttiva 2005/28/CE 32
che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali
in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali. Anche la direttiva 2004/23/CE33 sulla
definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e ladistribuzione di tessuti e di cellule
umane, insieme alle direttive 2006/17/CE34 e 2006/86/CE
35, attuative della precedente,
costituiscono unpunto di riferimento in tema di tracciabilità deitessuti e delle cellule donate.
Anche se esse non sono applicabili all’attività di ricerca e non hanno come scopo quello di
armonizzare la disciplina delle collezioni di tessuti stoccati con tale finalità, forniscono alcune
indicazioni normative da tenere in considerazione.
Per quanto attiene alla rintracciabilità, la direttiva 2004/23/CE prescrive l’obbligo di utilizzare
codici di identificazione, e chiarisce che l’identificabilità riguard non solo il campione nella sua
31 Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, in G.U.C.E., serie L, 8 febbraio 2002, n.33
32 Direttiva 2005/28/CE della Commissione che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per
l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, in G.U.C.E., serie L, 9 aprile 2005, n. 91
33 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani, in G.U.C.E., serie L, 7 aprile 2004, n. 102
34 Direttiva 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, n G.U.C.E., serie L, 8 febbraio 2006, n. 38
35 Direttiva 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, in G.U.C.E., serie L, 24 ottobre 2004, n. 294
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
149
materialità ma anche i dati pertinenti che entrano in contatto con esso (art. 8). L’art. 13 enuncia
il principio del consenso informato alla donazione, ma è la direttiva 2006/17/CE ad elaborarlo
più compiutamente. Essa prevede, infatti, che l’operatore sanitario incaricato di ottenere
informazioni sull’anamnesi sanitaria debba accertarsi in primis che il donatore abbia compreso
le informazioni da lui fornite, abbia avuto l’opportunità di porre domande e abbia ricevuto
risposte esaurienti ed infine che egli abbia confermato, in fede, che tutte le informazioni fornite
sono veritiere.
Centrale, in tema di trattamento dei dati, è la già menzionata direttiva 95/46/CE, sovente
indicata come il maggior ostacolo alla coperazione nel campo della ricerca biomedica. La
direttiva chiarisce che per dato personale deve intendersi qualsiasi informazione concernente
una persona fisica identificata o identificabile (cd. persona interessata). Da una simile
formulazione sembrerebbe, dunque, escluso il materiale biologico quale supporto fisico, ma
non l’informazione in esso contenuta. Sotto l’ombrello di questa definizione è pacifico, invece,
che ricadano altri dati, ad esempio quelli identificativi, che accompagnino il campione. La
direttiva, però, potrebbe avere un’incidenza sulla disciplina dei campioni tessutali qualora i dati
siano estratti da un materiale biologico di una persona identificata o identificabile. La biobanca
verrebbe, dunque, investita da questa disciplina nel momento in cui processi, compia ricerche o
trasferisca a soggetti terzi dati di persone identificabili.
Ci si è chiesti, comunque, se i dati contenuti nella biobanca siano automaticamente dati sensibili
e riconducibili, pertanto, alla disciplina prevista all’art.8 della direttiva36
. Questa fa una
36 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML)
Articolo 8 Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati «1. Gli Stati membri vietano il trattamento di
dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:
a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la
legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per
derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure
b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in
materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che
prevedono adeguate garanzie, oppure
c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel
caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o
d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro
organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che
abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati
non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o
Capitolo 4
150
distinzione, innanzitutto, sulla base del contenuto del dato e dello scopo per cui questo è
raccolto. In relazione al contenuto, l’art.8.1 allestisce una lista esemplificativa di categorie di dati
sensibili (dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi
alla salute e alla vita sessuale), oggetto di critiche per i contorni evanescenti del «dato relativo
alla salute». Secondo alcuni studiosi non si distingue, infatti, tra dato sulla salute per sé e dati
che diventano inerenti alla salute se analizzati in riferimento ad una malattia complessa.37
I
campioni biologici non sono “sensibili” di per sé ma lo sono i dati in essi contenuti, in quanto
descrivono lo stato fisiologico del soggetto. In ogni caso, i dati ricavabili dal campione non
vengono considerati sensibili se non contengono nessuna informazione riguardante la salute.
Gli eventuali altri dati associati al campione potrebbero invece essere qualificati come sensibili a
seconda dello scopo per cui sono processati. In definitiva l’applicazione dell’art. 8 dipende dal
tipo di ricerca condotta sui campioni biologici e sui dati raccolti. Sempre secondo il medesimo
studio, la classificazione rigorosa operata dalla direttiva escluderebbe dal suo raggio d’azione
quelle collezioni di dati concernenti lo stile di vita e le condizioni ambientali e di lavoro del
soggetto interessato. Ma il vero grande assente è il dato genetico.
Normativa italiana
e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per
costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica
medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi
dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla
legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona
egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.
4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico
rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale
o di una decisione dell'autorità di controllo.
5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono
essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche,
sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad
una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle
condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Gli Stati membri possono
prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente
effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.
6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.
7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro
mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.»
37 Questo è uno studio condotto da Schulte in den Bäumen T., Paci D., I Barreta D., Data Protection in
Biobanks, A Europe a challenge for the long-term sustainability of Biobanking, Revista de Derecho y Genoma Humano, n.31, 13:18, (2009)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
151
La situazione in Italia è estremamente frammentata: alcuni riferimenti parziali e non specifici
sono stati individuati dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, nel
Regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90)38
, nell’art. 413 c.p.39
, nella legislazione relativa
ai trapianti d’organo40
, ai servizi emotrasfusionali41
ed alla fecondazione assistita.
Numerosi sono gli atti di soft law.
Il documento Linee guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche42
elaborato dal
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), sottolinea che le
biobanche costituiscono qualcosa di diverso dalle raccolte di materiale biologico nate
spontaneamente (ad esempio negli ospedali, a seguito di donazioni di malati). Questa
distinzione ha importanti risvolti pratici, come ad esempio la certificazione e l'accreditamento
cui sono sottoposte le biobanche ma non le raccolte di materiali biologici. Alla luce di quanto
sopra riportato, le biobanche sono definite come «unità di servizio, senza scopo di lucro diretto,
finalizzate alla raccolta ed alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per
diagnosi, per studi sulla biodiversità e per ricerca»43
. Alcuni principi, come ad esempio la
necessità di garantire la corretta conservazione dei campioni, si applicano sia ai campioni di una
biobanca sia ad una raccolta di campioni biologici finalizzata ad una specifica ricerca; altri
aspetti più specifici, invece, necessitano di un trattamento diversificato (ad esempio, nel caso di
una biobanca è giustificabile che alcuni campioni possano essere conservati indefinitamente,
mentre è difficile nel caso della ricerca).
I documenti Biobanche genetiche–linee guida44
, promosso dalla Società Italiana di genetica
38 In proposito l’art. 41.2 prevede che: «Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi
compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale semprechè
nulla osti da parte degli aventi titolo».
39 Recita l’art. 413 c.p.: «Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi
scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire un milione [...]»
40 Legge 1.04.1999, n. 91, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”
41 D.M. n. 78 del 25.01.2001, “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti”
42 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie, Linee guida
per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, Rapporto del Gruppo di lavoro, 19 aprile 2006, reperibile
sul sito http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/7_biobanche_1.pdf
43 Così la R(94)1
44 Società Italiana di Genetica Umana e Fondazione Telethon, Biobanche genetiche. Linee guida, in Analysis, n.
5/6, 2003. In questo documento, le biobanche genetiche sono definite come unità di servizio, senza scopo di
lucro diretto, finalizzate alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per diagnosi
genetica, per studi sulla biodiversità e per ricerca. La peculiarità delle biobanche genetiche richiede che i
campioni conservati siano collegabili ai dati anagrafici, genealogici e clinici relativi ai soggetti da cui deriva il
materiale depositato. Al punto 5 del documento Tipologia dei campioni conservati, si dice che «Le biobanche
genetiche conservano i seguenti tipi di campioni biologici umani: - campioni di tessuti umani;
Capitolo 4
152
umana (SIGU) e da Telethon, e Linee guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche
elaborato dal CNBB (Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie), forniscono
dettagliati orientamenti sulle finalità, istituzione, gestione ed accreditamento delle biobanche, e
la Società europea di genetica umana ha elaborato alcune raccomandazioni sulle raccolte di
campioni biologici.45
In considerazione del tipo di campioni conservati le biobanche possono essere raggruppate in
due grandi categorie, ovvero le biobanche genetiche e quelle tessutali.46
Le prime si
caratterizzano per la raccolta e la conservazione di campioni biologici provenienti da: persone e
famiglie con patologie genetiche; popolazioni con determinate caratteristiche genetiche; gruppi
di popolazioni idonee per studi di farmacogenetica e la loro peculiarità deriva dal fatto che i
campioni conservati sono collegabili a dati anagrafici, genealogici e clinici relativi ai soggetti da
cui deriva il materiale depositato.47
Le biobanche di tessuti (che spesso sono usate come sinonimo di quelle genetiche) svolgono un
ruolo di importante utilità nelle ricerche dell'ambito delle patologie tumorali.
A livello nazionale il centro di coordinamento della rete di biobanche italiane è il CNBB, che
ha emanato, come già visto sopra, linee guida specifiche sul tema. Esse sono state poi recepite
dal Comitato Nazionale di Bioetica (CNB)48
, il quale ha preso atto anche del lavoro svolto
presso il Comitato Direttivo di Bioetica del Consiglio d'Europa (CDBI) sull'argomento:
Progetto di raccomandazione sulla ricerca utilizzante materiale biologico umano.
Mentre il protocollo CDBI non prende in considerazione il trattamento del materiale biologico
coinvolto nelle ricerche biomediche, ma fissa unicamente principi e regole per gli Stati nella
tutela delle persone e dei loro diritti; il documento del CNBB nasce dall'esigenza di offrire al
- linee cellulari umane;
- campioni di DNA
- materiale transgenico / ingegnerizzato.
In questo contesto, si precisa, non possono essere definite biobanche genetiche le raccolte di materiale
biologico derivate dagli screening neonatali e le raccolte di campioni di DNA della medicina forense. Infatti
l’utilizzo e l aregolamentazione di tali raccolte differiscono da quelli delle biobanche genetiche in quanto il
materiale viene utilizzato e conservato per specifiche finalità (diagnosi, screening, medicina forense) e non
secondo i criteri che caratterizzano le biobanche genetiche
45 Illustrate nel documento Data storage and DNA banking for biomedical research: technical, social end ethical issues
46 Così Giuseppe Novelli e Ilenia Pietrangeli, I campioni biologici,op. cit.
47 Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi, op. cit., pag. 222
48 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Bioetica. Biobanche e ricerca sul materiale
biologico umano. Parere del CNB su una Raccomandazione del Consiglio d'Europa e su un documento del
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, 9 giugno 2006, in
http://www.governo.it/bioetica/testi/Biobanche.pdf, op. cit.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
153
legislatore italiano linee guida per la corretta definizione di biobanca, dei criteri etici e giuridici
validi a garantire il rispetto dei donatori. In merito alla definizione, il CNB distingue tra:
“collezioni” di materiale biologico e relativa memorizzazione dei dati e “banche di tessuti”,
orientate ad uno scopo più ampio di “servizio” offerto ai ricercatori anche esterni all'ente che
promuove e gestisce la banca, suggerendo anche la necessità di definire tempestivamente con
norme giuridiche la responsabilità della gestione.
Anche qui, le Linee Guida elencano quale tipologia di materiale possa essere conservato
all’interno della biobanca (cellule, colture cellulari sia primarie che derivate e/o immortalizzate,
tessuti adulti e se tali normali e patologici, acidi nucleici, proteine e liquidi biologici), mentre,
con riferimento alla tipologia di biobanche e delle loro finalità, tale documento effettua una
macro bipartizione tra biobanche genetiche e biobanche tessutali.
«Le biobanche genetiche si caratterizzano per la raccolta e la conservazione di campioni
provenienti da:
•persone e famiglie con patologie genetiche;
• gruppi di popolazione con alta frequenza di portatori o di affetti da patologie genetiche;
• popolazioni con caratteristiche genetiche idonee per l’individuazione di geni di suscettibilità
(es. popolazioni con ridotta variabilità inter-individuale, forte endogamia);
• gruppi di popolazioni idonee per studi di farmacogenetica;
• gruppi di popolazione utilizzati come controllo.
Le biobanche genetiche attirano l’attenzione del mondo scientifico perché costituiscono una
risorsa preziosa proprio in rapporto allo sviluppo delle conoscenze sul genoma umano.
Pertanto le finalità prioritarie delle biobanche genetiche possono essere sintetizzate come segue.
• Favorire le ricerche per identificare le mutazioni causa di malattie genetiche. Queste sono
spesso rare o rarissime; quindi solo la possibilità di conservare in un’unica collezione i
campioni di famiglie e persone affette può portare a risultati utili sia per le singole famiglie sia
per la collettività.
• Favorire la collezione di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi
genetiche di malattie complesse e la predisposizione all’insorgenza di patologie.
• Mettere a disposizione della ricerca farmacogenetica campioni utili per studiare variazioni
genomiche che si associano a differenti risposte ai farmaci.
• Centralizzare la raccolta di campioni di specifiche patologie genetiche per la sperimentazione
Capitolo 4
154
in vitro di terapie innovative.
• Offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo dei loro studi e favorire la comunicazione e
gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati.
La peculiarità delle biobanche genetiche richiede che i campioni conservati siano collegabili ai
dati anagrafici, genealogici e clinici relativi ai soggetti da cui deriva il materiale depositato.
Poiché da questo insieme di dati collegati potrebbe emergere un vero e proprio profilo genetico
della singola persona, è indispensabile che vengano rispettate le normative sulla sicurezza e sulla
tutela dei dati personali. […]
Biobanche dei tessuti/organi patologici Molti ricercatori utilizzano campioni biologici umani
derivati dagli archivi di anatomia patologica in particolare da laboratori di istopatologia e
citologia, che processando strisci, campioni di biopsie e chirurgici per fini diagnostici, possono
quindi raccogliere tessuto fresco durante le loro procedure di dissezione di routine. In tal modo
i campioni possono essere conservati, dopo adeguata campionatura, per diagnosi e ricerca. Il
controllo dell’origine e natura del campione è quindi demandato allo specialista antomo-
patologo che certifica la conformità del campione ai requisiti della biobanca.
Le fonti più comuni di tessuti e organi umani per dette banche sono:
• materiale derivato da interventi diagnostici (tra cui screening) o terapeutici (noto anche come
surplus di materiale rispetto alle richieste cliniche)
• materiale specificamente donato per un progetto di ricerca e conservato per successivo uso
• materiale donato per trapianto e non utilizzato o ritenuto inadatto
• materiale proveniente da persone decedute e sottoposte ad autopsia
La maggiore utilità delle banche dei tessuti/organi è quella di svolgere ricerche nell’ambito delle
patologie tumorali. I risultati sono condizionati sia dalla qualità e accessibilità dei campioni
siadalla affidabilità e portata delle informazioni conservate insieme ai tessuti»49
.
Esso suggerisce poi alcuni criteri minimi che dovrebbero essere condivisi a livello nazionale e
propone alcune indicazioni essenziali per assicurare la trasparenza della procedura di
certificazione e adeguati meccanismi di garanzia a tutela degli interessi del richiedente lesi da un
eventuale parere negativo dell’organismo certificatore. 50
49 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Bioetica. Biobanche e ricerca sul materiale
biologico umano. Parere del CNB su una Raccomandazione del Consiglio d'Europa e su un documento del
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, 9 giugno 2006, op. cit., pagg. 7-8
50 A titolo esemplificativo: «l’appartenenza ad un ente pubblico o privato già accreditato a livello regionale o
nazionale che dia garanzie di sostenere tale struttura lungo termine; definizione di un documento
programmatico con gli obiettivi della struttura in riferimento alle specifiche funzioni da svolgere, tipologia del
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
155
Il documento non trascura gli aspetti etici e giuridici coinvolti, quali la tutela della riservatezza,
la rintracciabilità del campione, la proprietà del materiale biologico, il divieto di
commercializzazione dello stesso, l’informativa e il consenso, l’accesso e il controllo
dell’interessato sulle proprie informazioni. In questi casi viene effettuato semplicemente un
rimando alla normativa internazionale e comunitaria in materia.51
Gli allegati alle Linee Guida
entrano poi nello specifico in riferimento all’attività dei CRB, alle infrastrutture, alle banche di
tessuti umani per la ricerca e all’allestimento del sistema informativo della biobanca.
Importanti le questioni che emergono sulla natura del dato, che verranno però approfondite nel
paragrafo successivo.52
A queste ha fatto seguito il già citato decreto 15 maggio 2006 del Ministero delle attività
produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, attraverso il quale sono state determinate
le procedure per l’abilitazione degli organismi di certificazione dei CRB ed il riconoscimento di
biobanche come «Centri di risorse biologiche». Il decreto, però, non risulta definitivamente
esaustivo. Esso si limita a definire le biobanche con la nozione elaborata dall’OCSE per i Centri
materiale conservato, entità dei campioni previsti, modalità di conservazione dei campioni, modalità di
gestione delle informazioni, modalità di trasporto dei campioni; definizione della logistica e locali dedicati con
caratteristiche adeguate alle specifiche funzioni; utilizzo di personale qualificato dedicato con una formazione
specifica alle funzioni da svolgere; responsabile della struttura o titoli adeguati alle funzioni definite nel
documento programmatico, in accordo con la legislazione nazionale per la dirigenza; utilizzo di un sistema
qualità certificato»
51 Comitato Nazionale per Biosicurezza e le Biotecnologie, Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle
Biobanche, Rapporto del Gruppo di Lavoro 19 aprile 2006
(http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/7_biobanche_1.pdf) « 2.1 Definizione di biobanca e di Centri
di Risorse Biologiche (CRB) Nei documenti internazionali le biobanche sono definite in funzione della diversa
tipologia dei campioni conservati. Secondo le “Regulations” previste per l’European Biobank dell’Università
di Maastricht con il termine biobanca si intende un’unità operativa che fornisce un servizio di conservazione e
gestione del materiale biologico e dei relativi dati clinici, in accordo con un codice di buon utilizzo e di
corretto comportamento e con ulteriori indirizzi forniti da Comitati Etici e Università. Lo “Swedish Medical
Research Council” in un documento del 1999 definisce le biobanche come raccolte di campioni di tessuti
umani, la cui origine sia sempre rintracciabile, conservati per un periodo definito o indefinito per specifici
progetti di studio. In Islanda, dove è in atto il progetto DECODE che prevede la raccolta di campioni di
DNA, dei dati anagrafici e di quelli clinici di tutta la popolazione, la biobanca è costituita da una collezione di
campioni biologici conservati per tempo indefinito. La Raccomandazione del Consiglio d’Europa R(94) 1 del
14/3/94 definisce la banca di tessuti umani una organizzazione “non-profit” che deve essere ufficialmente
riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti degli stati membri, e deve garantire il trattamento, la
conservazione e la distribuzione del materiale. […] Le biobanche così intese nascono sul modello organizzativo
dei Centri di Risorse Biologiche (CRB) defniti quest’ultimi dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE) come centri che “forniscono servizi di conservazione di cellule viventi, di
genomi di organismi e informazioni relative all’ereditarietà e alle funzioni dei sistemi biologici. Conservano
banche di organismi coltivabili (microrganismi, cellule vegetali, animali e umane), parti replicabili di essi
(genomi, plasmi di, virus, cDNA), organismi vitali ma non piu` coltivabili, cellule e tessuti, così come anche
banche dati contenenti informazioni molecolari, fisiologiche e strutturali rilevanti per quelle collezioni”. In
quest’ottica le biobanche trovano all’interno dei CRB la loro sede e il loro completamento naturale.»
52 Si veda il punto 5.2 delle Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche
Capitolo 4
156
di Risorse Biologiche mentre definisce i CRB come quelle biobanche che hanno chiesto ed
ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità da parte di un organismo
di certificazione dei centri di risorse biologiche (art. 2).53
Per l’individuazione dei criteri di
certificazione si rinvia alla disciplina stabilita dagli appositi gruppi di studio dell’OCSE e
comunicati per l’approvazione all’ispettorato tecnico dell’industria della Direzione generale
dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive (art. 6).
È tuttavia discutibile la scelta di adottare un decreto ministeriale, norma di rango secondario,
per regolare un fenomeno di tale rilevanza. Nella gran parte dei Paesi europei sono state
adottate delle norme di fonte primaria per disciplinare organicamente il fenomeno delle
biobanks.54
Un’altra importante banca è il registro dei gemelli che conservano campioni di tessuti prelevati
a gemelli omozigoti e eterozigoti, particolarmente utili per analizzare le basi genetiche e i fattori
di rischio legati allo stile di vita di malattie comuni. Di questo gruppo fa parte la Genome
EUtwin55
nata per identificare i polimorfisi genetici implicati nella statura e nell’indice della
massa corporea e in malattie complesse quali l’emicrania, l’ictus e patologie cardiovascolari.
Fondamentale nel panorama italiano è anche la già citata Autorizzazione al trattamento dei dati
dati genetici emessa dal Garante (in ultimis rinnovata nel 2014)56
. Essa dà una definizione di
dato genetico e lo identifica con quel dato che «indipendentemente dalla tipologia, riguarda la
costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell’ambito di un
gruppo di individui legati da vincoli di parentela» e al contempo individua il campione biologico
come qualsiasi «campione di materiale biologico che attiene alle informazioni genotipiche
caratteristiche di un individuo». Nonostante la specificità delle definizioni, l’autorizzazione
predispone la medesima disciplina per entrambi e sembra considerare il campione biologico
quale mero supporto dei dati genetici in esso contenuti.57
53 L’articolo 2 punto a) del decreto offre una definizione di Biobanche quali «centri fornitori di servizi per la
conservazione, il controllo e l’analisi di cellule viventi, di genomi di organismi e informazioni relative
all’ereditarietà e alle funzioni dei sistemi biologici, i quali conservano organismi coltivabili (microrganismi,
cellule vegetali, animali e umane), parti replicabili di essi (genomi, plasmidi, virus, DNA), organismi vitali ma
non più coltivabili, cellule e tessuti, così come anche banche dati concernenti informazioni molecolari,
fisiologiche e strutturali rilevanti per quelle collezioni»
54 Così Matteo Macillotti et al., La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit.
55 Cfr. http://www.genomeutwin.org
56 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, n. 8/2014, op. cit.
57 Matteo Macillotti et al., La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit., pag. 90
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
157
Il punto 3) dell’autorizzazione, rubricato “finalità del trattamento” permette l’utilizzo dei dati
genetici a scopo di ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute della collettività
in campo medico, biomedico ed epidemiologico, a patto che la disponibilità di dati solo
anonimi su campioni di popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i medesimi scopi.
L’utilizzo deve avvenire solo previo consenso dell’interessato, salvo che si tratti di indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge. In tema di raccolta e conservazione,
l’autorizzazione prevede che quando le finalità del trattamento e di dati genetici non possano
essere realizzate senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare debba
adottare specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della
raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
Per quanto attiene lo specifico campo della ricerca scientifica e statistica che impieghi dati
genetici e campioni biologici, si prevede che debba essere effettuata sulla base di un progetto
redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di
documentare che il trattamento dei dati e l’utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per
idonei ed effettivi scopi scientifici. L’utilizzo deve conformarsi ad uno stretto principio di
necessità. Il progetto deve indicare le misure adottate per assicurare che il trattamento dei dati
personali sia conforme con quanto previsto dall’autorizzazione e alla normativa in tema di dati
personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni
biologici. Devono essere altresì indicati i responsabili del trattamento. Il progetto deve inoltre
specificare l’origine, la natura e le modalità di prelievo e conservazione dei campioni, nonché le
misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte
dell’interessato.
A presidio di dati genetici e campioni biologici l’Autorizzazione del Garante stabilisce misure di
sicurezza e custodia particolarmente rigide.58
58 Si prevede infatti un controllo di accesso ai locali «mediante incaricati della vigilanza o strumenti elettronici che
prevedano specifiche procedure di identificazione anche mediante dispositivi biometrici. Le persone
ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. La conservazione,
l’utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la
qualità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità. Il trasferimento dei dati genetici in formato elettronico è
effettuato con posta elettronica certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma
digitale. È ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo "web application" che prevedano protocolli di
comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l’identità digitale del server che eroga il servizio e della
postazione client da cui si effettua l’accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla
legge da un’autorità di certificazione» (punto 4.3)
Capitolo 4
158
Per quanto attiene ai dati genetici e ai campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche
dati, essi sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che li rendano temporaneamente intellegibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, così da ridurre il
più possibile i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Nel caso
in cui questi elenchi, registri o banche di dati contengano anche dati collegati (riguardanti, cioè,
la genealogia o lo stato di salute degli interessati) le predette tecniche devono consentire il
trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali identificativi (punto
4.3). L’autorizzazione proseguendo poi in tema di informativa,59
richiede un quid pluris qualora
il trattamento sia effettuato per scopi di ricerca scientifica e statistica: il consenso dovrà essere
manifestato liberamente e potrà essere revocato in ogni momento senza arrecare pregiudizio
alcuno per l’interessato; dovranno essere indicati gli accorgimenti adottati per consentire
l’identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del
successivo trattamento; dovrà essere precisata l’eventualità che i dati e/o i campioni vengano
conservati ed utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e adeguatamente specificato, per
quanto noto, anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente
comunicati i dati oppure trasferiti i campioni; dovranno essere indicate le modalità con cui gli
interessati, che ne facciano richiesta, possano accedere alle informazioni contenute nel progetto
di ricerca.
Inoltre, si prevede che nel caso in cui i trattamenti siano effettuati mediante test e screening
genetici per fini di ricerca, l’informativa sia resa all’interessato anche in forma scritta, in modo
specifico e comprensibile, prima del prelievo o dell’utilizzo del suo campione biologico qualora
lo stesso sia stato già prelevato (punto 5). Ovviamente, l’utilizzazione dei campioni biologici può
avvenire soltanto previa manifestazione del consenso informato in forma scritta. In
quest’occasione viene, altresì, ribadito il contenuto dell’art. 23 del Codice riguardo la validità
del consenso, che permane solo qualora l’interessato sia libero da ogni condizionamento o
coercizione, e la sua possibilità di revoca. Nel caso in cui quest’ultima venga esercitata con
59 Dopo aver richiamato gli artt. 13, 77 e 78 del Codice della privacy, l’Autorizzazione prevede che tale
informativa debba contenere: l’esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite, i risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati genetici, il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi, la
facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei
campioni biologici, nonché l’eventuale utilizzo di questi per ulteriori scopi, il periodo di conservazione dei dati
genetici e dei campioni biologici
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
159
riferimento a dati trattati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre
che sia stato prelevato per tali scopi, a meno che il campione non possa più essere riferito ad
una persona identificata o identificabile (punto 6).
Al di là delle caratteristiche e della normativa sulle biobanche in generale, appare chiaro che in
questo lavoro ci concentreremo sulle biobanche genetiche, non solo per il dato e l’informazione
genetica che fanno da protagonisti, ma anche per gli aspetti etici che ne derivano:60
se da un lato
il biobanking è un’attività indispensabile per il futuro della rocerca e della scienza, dall’altro può
destare grande preoccupazione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Le informazioni
contenute nelle biobanche sono strettamente connesse alla sfera privata del soggetto cui si
riferiscono, ma possono esporre il medesimo anche a rischi sociali, come l’ingerenza nella sfera
privata ed una potenziale discriminazione genetica. Il materiale biologico umano ed i dati
genetici ad esso collegati devono essere trattati con modalità che garantiscano la dignità, i diritti
e la libertà della persona, in conformità a quanto riportato in diversi documenti, nazionali ed
internazionali, che verranno analizzati nei seguenti paragrafi.61
60 Senza contare che le biobanche che prevedono la conservazione di organi, sangue, embrioni e gameti sono
regolate da normative ad hoc, ulteriormente diverse da quelle previste per i dati genetici
61 Il consenso informato e le varie modalità di richiesta, le modalità di utilizzo di campioni in situazioni
particolari (in assenza di consenso informato, campioni prelevati ad individui non idonei a dare il consenso,
campioni di cui non si può avere il consenso informato), tutela e gestione della riservatezza, registrazione del
campione, archiviazione dei dati e le varie implicazioni sulla proprietà e sull’uso del materiale biologico
umano
Laura Palazzani individua i principali problemi etici e giuridici emergenti nell’ambito delle biobanche: « […] la
definizione dei campioni biologici oggetto della raccolta e della conservazione (cellule, embrioni, tessuti); le
modalità di raccolta dei campioni genetic e biologici (donazione gratuita o retribuzione); la rilevazione del
consenso informato (e le modalità eventuali di consenso); il diritto alla privacy o il dovere sociale di
comunicazione pubblica dei risultati; la delimitazione dell’accesso ai campioni biologici (da parte degli
sperimentatori); la distribuzione dei risultati (ossia delle conoscenze e delle possibili applicazioni). Su questi
problemi si confrontano prospettive diverse. Nell’ambito della prospettiva utilitarista, che pone al centro della
riflessione morale e giuridica la convenienza sociale, risultante dal calcolo costi/benefici […], si rileva una
posizione pragmatica in riferimento alle biobanche. L’utilitarismo ritiene che, nella raccolta dei campioni
biologici, non costituisca una differenza bioeticamente rilevante il fatto di raccogliere cellule, tessuti o
embrioni, essendo ritenuti gli embrioni non senzienti e dunque non dotati nemmeno della minima soggettività.
Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei campioni in tale prospettiva si rileva un’apertura alla possibile
remunerazione. La rilevazione del consenso informato potrebbe anche, nella prospettiva utilitarista, essere
secondario nella misura in cui la rilevazione di tale consenso possa risultare dannoso al calcolo dell’utile
sociale (ossia l’utile per il maggior numero di individui, rapportato alla collettività, che tende, in talune
circostanze, a prevalere sull’utile individuale). Anche il diritto individuale alla privacy è subordinato al diritto
della società all’opportunità di conoscere certi risultati della ricerca e della sperimentazione; va ricordato che,
secondo la prospettiva utilitarista, la possibilità di conoscere patologie o anomalie genetiche attuali o anche a
probabile insorgenza futura che potrebbero rendere un individuo infelice nel futuro, determina una
condizione esistenziale in cui la vita non è considerata degna di essere vissuta (dunque ne sarebbe legittimata la
sua eventuale soppressione […]) Per quanto riguarda la distribuzione dei risultati e le applicazioni delle
conoscenze, la concezione utilitarista ritiene che esse debbano essere rapportate al calcolo costi e benefici,
affinché ne risulti un effettivo ed efficiente vantaggio per la collettività. La teoria liberale-libertaria, che esalta il
principio bioetico di autonomia (intesa come autodeterminazione dell’individuo) e i diritti di libertà soggettivi,
Capitolo 4
160
Vi sono questioni giuridiche nuove che necessitano di essere regolate e che riguardano,
principalmente: la mancanza di una definizione di struttura organizzativa per le biobanche,62
la
mancanza di un ente certificatore e di un registro nazionale,63
la configurazione di un diritto di
mostra aperture alla liberalizzazione della prassi nel contesto delle biobanche. La concezione libertaria ritiene
che la raccolta dei campioni biologici possa essere effettuata anche su embrioni che, non essendo ancora
autonomi possono essere manipolati e congelati, in base alle esigenze della sperimentazione scientifica. Sulla
raccolta dei campioni si ammette la possibile remunerazione, in base alla considerazione del corpo come
proprietà individuale […] Per le stesse ragioni la rilevazione del consenso informato è considerata un atto
dovuto, sempre in funzione della libera autodeterminazione individuale; in questo senso, il diritto individuale
alla privacy è superiore al dovere di comunicazione familiare o pubblica dei risultati socialmente rilevanti. Per
quanto concerne la distribuzione dei risultati e le applicazione delle ocnoscenze, la concezione libertaria
ritiene che la distribuzione debba essere minima, e comunque regolata dal libero mercato, pertanto dalla
logica della domanda e dell’offerta. Alla luce delle argomentazioni delineate, risulta che la teoria utilitarista e la
teoria libertaria non proteggono adeguatamente la dignità dell’essere umano, esponendo l’integrità dell’uomo e
la sua libertà responsabile alla logica dello sfruttamento economico che può risultare dannosa nei confronti
degli interessi dei malati e della società nel suo complesso oltre alla logica della discriminazione eugenetica
(che finirebbe con il privilegaire alcuni, coloro che hanno una buona qualità di vita e una capacità di essere
autonomi, rispetto ad individui malati, in condizione di sofferenza e dipendenza, dunque di vulnerabilità e
fragilità). La teoria personalista, a partire dal riconoscimento dello statuto personale di ogni essere umano
(dall’inizio del processo di fecondazione fino alla morte cerebrale totale) ritiene che la bioetica sia chiamata a
difendere le spettanze di ogni uomo riconosciuto come titolare del diritto a vivere quale diritto fondamentale.
Nell’ambito della questione delle biobanche tale prospettiva assume un atteggiamento più restrittivo e cauto
nei confronti della raccolta di materiale biologico, facendo una differenza bioeticamente rilevante tra la
raccolta di cellule ed embrioni; più precisamente la prospettiva personalista ritiene illecita la raccolta e il
congelamento di embrioni riconosciuti come soggetti sin dalla fecondazione, pertanto meritevoli di una
protezione come se fossero soggetti […] Sulla raccolta dei campioni non si ammette in alcun modo la
remunerazione, sulla base della considerazione del corpo come valore intrinseco, come bene indisponibile
arbitrariamente dall’individuo […] La rilevazione del consenso informato è considerato un atto dovuto, in
quanto rispettoso della dignità della persona umana e della sua integrità fisica […] Per quanto riguarda la
richiesta di consenso su gruppi di individui e popolazioni la teoria personalista ritiene che la distribuzione
debba essere garante della giustizia […] I benefici non devono essere limitati ai soli individui che partecipano
alla ricerca ma devono essere condivisi da tutti: in questo senso bisognerebbe evitare che laboratori privati
siano finanziati con contratti di esclusività, che favorendo una logica competitiva, tendono a nuocere alla
ricerca pubblica ed alla cooperazione solidale internazionale. In questo senso va evitato anche il cosiddetto
“colonialismo scientifico”, in particolare nei Paesi in via di sviluppo (da un lato mediante un uso
indiscriminato di materiale genetico proveniente da Paesi considerati ottime risorse per campioni biologici
data la presenza di famiglie numerose di forte consanguineità; dall’altro lato mediante la non comunicazione
ed applicazione dei benefici risultanti dalle ricerche stesse a tali Paesi): eventuali entità commerciali che
ricavassero profitto dalle ricerche genetiche in tali Paesi dovrebbero usare parte del profitto per il
potenziamento di infrastrutture sanitarie o per l’acquisto di vaccini farmaci o cure con finalità umanitarie a
livello locale, nazionale ed internazionale» Laura Palazzani, Le biobanche come problema per il biodiritto, in
Iustitia 2006, pagg. 34- 36
62 Occorrerebbe infatti istituzionalizzare la figura del “responsabile della biobanca”, così come individuare le
figure responsabili del trattamento dei dati, della raccolta dei consensi e dei biomateriali, e dello stoccaggio dei
campioni
63 A proposito di questo, rilevante è il documento Biobanche di ricerca: aspetti etico-giuridici ed organizzativi con riferimento al progetto Trentino Biobank, di Mattia Barbareschi e Martino Bellusci, Dip. di Scienze
Giuridiche Università degli studi di Trento (http://www.tissuebank.it/publicazioni/Relazione_finale.pdf) «Uno
dei requisiti essenziali per poter identificare le biobanche, per poter conoscerne il numero e per poter
certificarne la qualità consiste nell’accreditamento delle stesse, nonché nella costituzione di un registro
pubblico. Solo accreditando le biobanche e creando un registro sarà possibile predisporre una disciplina
peculiare per questo tipo di collezioni. In mancanza di tale accreditamento non potrà essere approntata una
disciplina peculiare per le biobanche, poiché sarebbero difficilmente indentificabili. [Per quanto riguarda
l’ente che dovrebbe curare tutto il processo di accreditamento] A questo riguardo occorre rilevare che in virtù
del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, del 1° gennaio 2010 che
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
161
proprietà sul campione biologico, la tutela della privacy (con riferimento ai dati sensibili e
genetici derivanti dai campioni biologici) ed il delicato ruolo del consenso informato al
trasferimento dei campioni ed al trattamento delle informazioni in essi contenuti.
2 Natura giuridica dei campioni biologici, e la doppia proprietà delle
biobanche: proprietà fisica e proprietà intellettuale
La natura giuridica dei campioni biologici è una quaestio di non facile soluzione. La parte
staccata dal corpo è sì qualcosa che appartiene al soggetto e che contiene le sue informazioni
genetiche, ma al contempo è separata dallo stesso: il campione è insieme parte del corpo e
supporto informazionale.
Nel nostro Paese la disciplina dei dati genetici oggi ricade nell’ambito delle norme sul
trattamento sulla tutela dei dati personali, con il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, dove si stabilisce
che i dati non possano essere conservati in una forma che consente l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario per realizzare gli scopi
della ricerca. E i dati possono essere utilizzati solo per le finalità per cui sono stati raccolti64
.
Sulla base di queste disposizioni normative vi è da chiedersi se nella libera circolazione
debbano includersi le sole informazioni biologiche o anche i tessuti ad esse collegati. Né i
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato dei Paesi UE, è stata istituita in Italia
ACCREDIA, Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuta dallo Stato il 22 dicembre 2009, nata dalla
fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. Occorre dunque valutare se competa
a questo ente accreditare gli organismi di certificazione delle biobanche. In parziale contrasto con il
Regolamento Comunatario, tuttavia, il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2006, emanato dal Ministero delle
Attività produttive, determinando le procedure per l’abilitazione degli Organismi di certificazione dei CRB ed
il riconoscimento delle biobanche “Centro di risorse biologiche”, indica il “Ministero delle attività produttive”
quale organo al quale far pervenire la richiesta. Ciò non solo con riguardo agli enti di certificazione, ma anche
per le stesse biobanche che intendono accreditarsi quali CRB (si veda art. 9 del Decreto). […] Per quanto
attiene ai parametri di “riconoscimento”, si sottolinea come il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2006
stabilisca che i parametri di certificazione delle biobanche quali CRB devono essere desunti dai criteri forniti
dagli appositi gruppi di studio dell’OCSE e comunicati per l’approvazione ad un apposito ufficio (art. 6).
Tuttavia non è chiaro se tali parametri siano stati individuati. Inoltre, occorre evidenziare che tali parametri
sono utili alla certificazione delle biobanche quali CRB, ma nulla dicono sui parametri che individuano le
biobanche stesse. Pertanto pare opportuno procedere all’individuazione ad hoc dei parametri di
“riconoscimento” delle biobanche. La tipologia dei parametri di riconoscimento potrebbe essere duplice, da
un lato organizzativa e dall’altro qualitativa.» Fra gli organi interni, continua il testo, dovrebbero esserci: un
responsabile della biobanca, un responsabile del trattamento dati (ex art. 29 d.lgs. 196/2003), un responsabile
della raccolta e della qualità dei campioni. Fra gli organi esterni: un ocmitato etico, un comitato scientifico/di
valutazione
64 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici,
emanato in base all’art.12 dello stesso decreto
Capitolo 4
162
trattati né il diritto derivato, infatti, distinguono fra “dato genetico” e “materiale biologico”, e in
questo senso non aiuta nemmeno la direttiva CE/44/98 che, disciplinando il brevetto
biotecnologico, definisce i «materiali biologici» come materiale contenente informazioni
genetiche e sottopone indistintamente alla stessa disciplina l’elemento materiale e l’elemento
informazionale.65
Questione irrisolta è la definizione della natura del rapporto giuridico che lega i donatori con i
materiali biologici staccati dal corpo. Non vi è accordo tra i giuristi riguardo ai diritti esercitabili
dai pazienti che subiscano l’ablazione di tessuti e dai responsabili delle biobanche, ed incerta è
l’attribuzione del diritto di proprietà. I campioni biologici asportati a fini diagnostici esprimono
l’identità del soggetto a cui appartengono ma non sono riproducibili né funzionalmente
autonomi. È opinione di alcuni giuristi che le parti staccate dal corpo acquistino con la
separazione, natura di beni mobili disponibili (art. 810 c.c.) nei limiti imposti dall’art.5 c.c.
Un’autorevole interpretazione dottrinale sostiene la tesi dell’occupazione, secondo cui le parti
staccate del corpo sarebbero equiparabili alle res nullius, beni che non appartengono ad alcuno
e perciò disponibili per chiunque ne prenda possesso. Una terza posizione identifica il diritto
sulle parti staccate del corpo con il diritto sulle opere dell’ingegno.66
Da ultimo vi è chi ha
considerato le parti staccate dal corpo come “frutti naturali”, ossia quei frutti che provengono
direttamente dal corpo originario, eventualmente con il concorso dell’opera dell’uomo, in
questo caso il chirurgo.67
Il tessuto costituisce il supporto fisico nel quale i dati sono contenuti.
Quando non si conoscevano le potenzialità, le caratteristiche e le capacità informazionali e
predittive del genoma, i tessuti umani rappresentavano soltanto un aggregato di molecole. Una
volta asportati dal corpo, i tessuti umani non conservavano alcun legame materiale con il corpo
di cui erano parte. Il distacco ne sanciva l’autonomia e l’indipendenza rispetto alle vicende che
possono interessare il corpo; gli interventi e le ricerche effettuati sui tessuti dopo l’ablazione,
non avevano alcuna influenza diretta sulla salute del soggetto che aveva subito l’asportazione del
campione.68
65 Sara Lorenzon, La regolamentazione delle biobanche all’incrocio tra diritto dell’Unione e discrezionalità
legislativa nazionale: alla ricerca di un punto di equilibrio tra riservatezza e libertà di ricerca scientifica, In
Forum Biodiritto 2010 http://www.biodiritto.eu/sito/images/stories/lorenzonforum2010papersito.pdf.
66 Maria Caporale, Tutela della riservatezza e diritti della personalità nella disciplina giuridica delle biobanche. I
modelli di consenso informato per la raccolta, conservazione e utilizzazione di campioni biologici a fini di ricerca, in www.biodiritto.org
67 Matteo Macillotti, La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit.
68 E qui Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella disciplina delle biobanche a fini di ricerca,
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
163
op. cit., approfondisce la questione legata agli atti di disposizione del proprio corpo ex art. 5 c.c.: «[…] Il che
esclude la rilevanza dell’art. 5 cod. civ. nell’ipotesi in esame, in quanto tale norma regola gli atti di disposizione
del proprio corpo inteso nella sua unità, ma perde efficacia quanto il campione diviene altro dal corpo-
soggetto. Già prima della formulazione dell’art. 5 cod.civ. regnava concordia in dottrina sul fatto che le parti
staccate dal corpo, quando non comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica (come nel caso
di tessuti oggetto di ablazione nell’ambito di operazioni chirurgiche o di attività diagnostiche), acquistano a
seguito della separazione dal corpo natura di beni mobili disponibili, suscettibili di diventare oggetto di
proprietà alla stregua di qualsiasi altro bene. La vexata quaestio ha riguardato semmai il modo dell’acquisto
della proprietà dei campioni biologici. È nota la c.d. tesi della separazione propugnata da Carnelutti, in base
alla quale si riconosce il diritto di proprietà sulle parti staccate del corpo all’individuo che, prima del distacco,
le possedeva naturalmente, in ragione di uno ius in se ipsum. Il diritto di proprietà che ognuno può vantare sul
proprio corpo si estende anche alle parti che da esso si separano, le quali, quindi, continuano senza soluzione
di continuità a far parte della sfera giuridica patrimoniale del medesimo soggetto. La tesi fu accolta da un
giudice di meritonnegli anni ’60, il quale affermò il diritto del paziente ad ottenere la consegna dei pezzi
anatomici asportatigli nel corso di un intervento chirurgico, sul rilievo che solo a costui spettasse disporne.
Revocando in dubbio l’esistenza di uno jus in se ipsum, la dottrina più recente ha opinato che, a seguito della
separazione, le parti corprali, trasformandosi in cose esterne, sono suscettibili di possesso. Sarebbe quindi
fondata la presunzione del loro abbandono e legittima la loro appropriazione da parte di chi abbia interesse ad
utilizzare tali tessuti, giacché essi «in linea di massima, non offrono alle persone né un interesse di godimento
né un interesse di scambio», con la conseguenza che con la separazione tali beni diverrebbero res nullius per
derelictio suscettibili di occupazione. La tesi è stata apertamente avversata in giurisprudenza. Nello stabilire
che il paziente ha diritto alla riconsegna dei pezzi anatomici separati dal corpo attraverso interventi chirurgici a
lui solo spetta la possibilità di disporne, una corte di merito affermò il principio per il quale l’individuo
acquista la proprietà della parte distaccata dal suo corpo all’atto del distacco, a meno che, informato della sorte
del bene, non accetti volontariamente di abbandonarlo, a pena del risarcimento del danno. Nell’occasione si
rilevò che non si può presumere l’abbandono della parte del corpo sulla quale si sia acquisita, in ragione del
distacco, la proprietà, quando non è provata la circostanza che la persona dalla quale tali tessuti provengono
fosse stata a conoscenza degli ulteriori impieghi a cui tali tessuti sarebbero stati destinati. La decisione si muove
sulla scia delle opinioni di quella parte della dottrina che ravvede nel distacco il fatto da cui dipende
l’immediato sorgere, a titolo originario, del diritto di proprietà a favore del soggetto dal cui corpo è avvenuta la
separazione. Il distacco è classificato tra i fatti suscettibili di far sorgere il diritto di proprietà a titolo originario,
rendendo inutile l’atto dell’occupazione. Il diritto in questione sorgerebbe pertanto senza soluzione di
continuità, con la conseguenza che la parte staccata dal corpo umano non passerebbe per la condizione di res
nullius. Le parti staccate rientrerebbero, infatti, «in una preesistente sfera giuridica personale» dello stesso
soggetto. Originale è senz’altro la tesi di chi traccia un parallelismo tra il diritto sulle parti staccate dal corpo e
quello sulle opere dell’ingegno. Come un soggetto è proprietario delle opere del suo ingegno, così l’individuo
dovrebbe essere ritenuto titolare del proprio sostrato biologico, secondo un’interpretazione estensiva dell’art.
2576 cod. civ. La parte prelevata è, secondo questa costruzione giuridica, una res originata per creazione,
seppur con l’aiuto del chirurgo, da parte del soggetto, che perciò dovrebbe esserne il solo titolare. La tesi,
tuttavia, trova un limite proprio nel disposto dall’art. 2576 cod. civ. (e si veda anche l’art. 6 della l. n.
360/1941), il quale prevede che «il titolo originario dell’acquisto (...) è costituito dalla creazione dell’opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale». Vi è poi chi, assimilando i frutti naturali alle parti
staccate dal corpo, individua un referente normativo per la disciplina giuridica delle parti staccate dal corpo
umano negli artt. 820 e 821 cod. civ., estendendo il concetto di fruttificazione. Come si vede le tesi fin qui
rapidamente passate in rassegna, anche se differiscono nell’individuare il modo di acquisto della proprietà dei
tessuti, sono concordi nel considerare i campioni biologici unicamente come aggregati di molecole e quindi
come beni mobili alla stregua di qualsiasi altro bene. Questa visione, tuttavia, è maturata quando i campioni
biologici umani, residuati da interventi chirurgici o diagnostici, erano considerati nulla più che scarti operatori
e quindi semplici aggregati di molecole. A livello giuridico pertanto l’accento non poteva che ricadere sulla
natura materiale del tessuto. Ma con lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie di ricerca in ambito
genetico i campioni biologici umani tendono sempre più ad identificare una fonte privilegiata ed insostituibile
di dati medici e genetici utili allo sviluppo della scienza medica. Sono dati che offrono informazioni decisive
sullo stato di salute, l’identità biologica, la predisposizione a contrarre determinate malattie, la paternità del
soggetto al quale appartengono. Si tratta, come si è rilevato in dottrina, di strumenti di identità biologica. I dati
leggibili nei tessuti mantengono, anche dopo il distacco dei tessuti dal corpo, un’indissolubile relazione con
l’identità del corpo originario, in quanto estrinsecano il patrimonio genetico di quella persona. Dal punto di
vista informazionale, quindi, il distacco non sancisce l’autonomia completa del campione biologico dal corpo-
Capitolo 4
164
A livello giuridico l’accento ricadeva pertanto sulla natura materiale del tessuto. Le conoscenze
scientifiche hanno rivoluzionato questa prospettiva, evidenziando le grandi capacità
informazionali provenienti dai tessuti.
Dalla dimensione fisica l’accento è passato alla dimensione informazionale: da semplici
aggregati di molecole i tessuti vengono considerati primariamente fonte di dati genetici: infatti, i
campioni biologici umani iniziano sempre più a costituire una fonte preziosa di informazioni
utili non solo per lo sviluppo della ricerca scientifica ma anche della scienza medica. I dati che
possono essere ricavati presentano delle caratteristiche peculiari che li rendono diversi dai dati
clinici, in quanto forniscono informazioni sulla predisposizione a determinate patologie; sono
uguali ed immutabili durante il corso della vita e possono essere ottenuti anche dopo il decesso
della persona; sono ereditari e, pertanto, riferibili non solo al singolo, ma all’intera famiglia
biologica. Si tratta quindi di veri e propri strumenti di identità biologica.69
I dati leggibili nei tessuti quindi, mantengono, diversamente da quanto accade per i campioni,
un’indissolubile relazione con il corpo originario, anche dopo il distacco da esso, in quanto
rappresentano e rivelano il patrimonio genetico e biologico di quella persona. Il punto focale
della questione è proprio questo: dal punto di vista dell’informazione in sé (informazionale) il
distacco non sancisce l’autonomia completa del campione biologico dal corpo-soggetto.
Le biobanche riuniscono una moltitudine di dati sulle persone, che comprendono informazioni
sulla salute e sullo stile di vita, fornendo risultati utili agli studi epidemiologici osservazionali
sulle popolazioni. Le informazioni sul profilo genetico degli individui possono valere una
fortuna, le aziende che offrono test genetici, raccogliendo dati sanitari sensibili, sono infatti
sempre più numerose, e la questione è tanto più pressante se si considera che, essendo presenti
su internet, queste imprese operano su scala sovranazionale (un ambito quindi estremamente
complesso da regolare e controllare) e possono decidere di collocare la loro sede laddove gli
sembrerà più conveniente.70
Se i dati non sono separabili dal loro supporto, la questione della tutela della privacy nelle
soggetto, ma soltanto la possibilità di una sua autonoma circolazione […]» (pagg. 225-226)
69 Stefano Rodotà li individua come “corpo elettronico”: «Pezzi di ciascuno di noi sono conservati nelle
numerosissime banche dati dove la nostra identità è sezionata e scomposta dove compariamo come
consumatori, ora come elettori, debitori, lavoratori e così via […] Siamo distribuiti nel tempo e nello spazio.
Ma questa, che per il corpo fisico rimane una soluzione eccezionale, è ormai la condizione essenziale di ogni
persona» (Stefano Rodotà, La vita e le regole, Feltrinelli ed. (Milano) 2006, pag. 81)
70 I test genetici: dubbi sulla privacy e potenzialità, Rassegna Stampa a cura della Redazione FGB, 10 marzo
2010, Sito web della Fondazione Giannino Bassetti,
http://www.fondazionebassetti.org/it/rassegna/2010/03/i_test_genetici_dubbi_sulla_pr.html
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
165
biobanche emerge quindi con forza. Anche se ogni tessuto conservato è una potenziale fonte di
informazioni genetiche (DNA), le biobanche genetiche richiedono precauzioni particolari,
perché dall'insieme di dati collegati potrebbe emergere un vero e proprio profilo genetico della
singola persona, in quanto è universalmente riconosciuta l'unicità del genoma di ogni singolo
individuo.71
L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Genoma Umano sottolineano che
l'informazione genetica è “familiare”, in quanto il genoma è patrimonio della famiglia e ne
collega le generazioni. Difatti le biobanche genetiche, proprio per lo status del materiale
conservato, possono essere utili, oltre che per le attuali generazioni, anche per quelle future; di
conseguenza è essenziale che per ogni campione conservato sia mantenuta la possibilità di
identificazione. Quindi, poiché il genoma non è proprietà del singolo ma è condiviso
nell'ambito della famiglia (ascendenti e discendenti), deve essere regolamentato anche il diritto
di accesso alle informazioni ed al campione stesso da parte dei familiari biologici, purché sia a
vantaggio della salute del richiedente. Il Protocollo addizionale sulla ricerca biomedica72
si erge
a garanzia della dignità e dell'identità degli esseri umani: esso non si applica alla ricerca sugli
embrioni sia in vivo che in vitro, prevede il diritto alla riservatezza dei dati personali e
l'accessibilità alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti nella ricerca biomedica (artt. 25 e
26); inoltre, stabilisce il principio di proporzionalità tra rischi e benefici (i rischi non devono
essere sproporzionati rispetto ai benefici), ed afferma anche il principio del controllo
multidisciplinare da parte di comitati scientifici ed etici (artt. 7, 8 e 9)
L’informazione derivante dai campioni biologici si struttura su 2 livelli: la dimensione
informazionale comprende i dati anagrafici, sanitari, genetici che permettono l’identificazione
del titolare, e questi sono i dati personali; l’altr aparte di dati riguarda le carttareistiche fisico-
chimiche del campione biologico, che non permettono di rintracciare il titolare. In sintesi: la
dimensione materiale plasmata sul diritto di proprietà e la dimensione informazionale
espressione della personalità e dell’identità del soggetto.73
71 Come già citato nei paragrafi precedenti, la Dichiarazione Universale sul genoma umano e sui diritti umani
dell'UNESCO del 1997, all'art. 1 stabilisce che: «il genoma umano è patrimonio dell'umanità. Esso
presuppone la fondamentale unità di tutti i membri della famiglia umana, così come il riconoscimento
dell'intrinseca dignità di ognuno dei suoi membri, affermando che il genoma umano è patrimonio dell'umanità
e della famiglia».
72 Consiglio d'Europa, 2005, Protocollo addizionale relativo alla ricerca biomedica (STCE No. 195) adottato a
Strasburgo il 25 gennaio 2005 ed entrato in vigore il 1 settembre 2007
73 Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella disciplina delle biobanche a fini di ricerca, op. cit.
Capitolo 4
166
Nei materiali biologici, infatti, si fondono e si confondono le antinomie soggetto-oggetto e
proprietà-privacy. Il legame “bi-fronte” che si instaura tra il soggetto ed i suoi tessuti, in quanto
supporto materiale, ed il medesimo soggetto e i dati derivanti dal campione deve essere
sussunto, come è stato notato da alcuni autori,74
nella categoria giuridica dell’appartenenza.
Se la dimensione materiale (rapporto individuo-tessuto) può essere ricondotta allo schema
proprietario, la dimensione informazionale (rapporto individuo-dati) cadrebbe all’interno dei
diritti della personalità. Nei diritti della personalità assistiamo alla fictio dell’ipostatizzazione
della cosa appartenuta, che, anche dopo il distacco, continua a riferirsi al soggetto.75
La
proprietà, però, ha finito con l’incarnare l’unico schema dell’appartenenza ed oggi appare
quantomai limitante, non perché sia inadatto in sé a regolare la relazione soggetto-corpo, ma
piuttosto perché le possibilità di separazione hanno conquistato terreni sempre più vicini al
nucleo della corporeità e, contemporaneamente, si è diffusa in maniera lapalissiana la
constatazione che la parte staccata dal corpo costituisca uno strumento di identità biologica.76
Mentre la proprietà tutela l’autonomia del singolo rispetto al bene posseduto, la privacy invece
conferisce autonomia al singolo nella gestione dell’identità personale, e gli permette di avere il
controllo sulle proprie informazioni. Quindi nel paradigma proprietario la persona e il corpo
sono distinti, invece la tutela della privacy presuppone la personificazione del corpo, il quale è
visto come un tutt’uno con la persona: se intendiamo il tessuto come aggregato di molecole
allora ci si riferirà alla proprietà, se invece consideriamo il tessuto nella sua dimensione
informazionale, allora ci si riferirà alla disciplina della privacy.77
A ciò si aggiunge anche la considerazione di un’ulteriore duplice valenza del materiale/dato
genetico conservato dalle biobanche: esso può essere utilizzato sia per un interesse diretto del
donatore/paziente, sia a scopo più generale di ricerca, in quanto non solo può predire la
suscettibilità individuale ad una manifestazione patologica, ma può avere un impatto
significativo sull’intero gruppo familiare (doppia valenza pubblica e privata del dato genetico)78
.
Come regolamentare quindi queste 2 dimensioni (materiale ed informazionale)?
74 Robert Rao, Property, privacy and the Human Body, Boston Univ. Law Rev., 2000, April 80(2):359-460.
75 Paolo Zatti, Il corpo e la nebulosa dell’appartenenza, in Nuova Giur. civ. comm., 2007, II pagg. 1 ss.
76 Idem, Paolo Zatti, op. cit.
77 Così Matteo Macillotti, La natura giuridica dei campioni biologici a scopo di ricerca medica, in Biobanche e informazioni genetiche. Problemi etici e giuridici, Carla Faralli e Matteo Galletti (a cura di), Aracne ed.
(Roma) 2011
78 Comitato Nazionale di Bioetica, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della
Vita, Raccolta di campioni biologici a fini di ricerca: consenso informato, 16 febbraio 2009,
http://www.governo.it/bioetica/gruppo_misto/Consenso_Informato_allegato_Petrini_2009.pdf
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
167
In Europa e negli Stati Uniti si sono seguite due strategie differenti. Negli Stati Uniti si è deciso
di privilegiare la tutela della proprietà sui campioni biologici, non considerando quindi la
dimensione informazionale, sulla quale incidono le scelte dello Stato e non del singolo.
In Europa invece il baricentro si sposta maggiormente verso la dimensione informazionale, e
questo per varie ragioni.
In primo luogo, la progressiva dematerializzazione del corpo (ed il conseguente legame ormai
inscindibile tra corpo e informazioni) e la disponibilità del materiale biologico umano (inteso
come raw material) implica la possibilità di accedere alla costituzione genotipica della persona e
all’intero bagaglio di informazioni a questa correlato. Di conseguenza, le regole preposte alla
circolazione del materiale biologico devono necessariamente considerare, oltre all’ovvio
problema delle garanzie dell’integrità corporea, anche quello del controllo sui dati genetici
ricavabili dal singolo campione biologico.
In secondo luogo, si parla di dimensione relazionale e collettiva, non più individuale, delle
informazioni biologiche (si è più volte elencato, fra le caratteristiche dei dati genetici, l’elemento
della strutturale condivisione), ne consegue che la disposizione di campioni di DNA o di
informazioni genetiche può avere ricadute particolarmente significative anche sulla sfera
giuridica di terze persone.
In terzo luogo, i progressi raggiunti dalle tecniche di raccolta e conservazione del materiale
biologico, aumentano le probabilità che tessuti e cellule di una persona si trovino
concretamente inseriti in contesti diversi dal corpo di origine e dunque vengano impiegati in
momenti e per scopi differenziati.
Infine, non si può trascurare l’incidenza del fenomeno della patrimonializzazione degli attributi
della personalità. Il corpo, le sue parti e le sue informazioni hanno ormai acquisito un notevole
valore commerciale, che va ben al di là dell’immediata utilità terapeutica (se ne parlerà nel
capitolo sulla brevettabilità del vivente).
Sembra essere questa la visione accolta dall’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici79
, che
al punto 6) prevede che i tessuti vengano distrutti nel momento in cui l’interessato revochi il
consenso al trattamento dei dati (per scopi di ricerca).
Le maggiori controversie si addensano intorno agli “usi secondari” di materiali e informazioni:
79 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, n. 8/2014, op. cit.
Capitolo 4
168
la loro destinazione alla ricerca una volta terminate le pratiche terapeutiche o diagnostiche che
avevano giustificato il prelievo. Poiché tali usi sono molteplici, non prevedibili anticipatamente,
e può essere oggettivamente complicato ricontattare i pazienti/donatori a distanza di tempo, la
nozione di consenso informato acquisisce un significato diverso nel far fronte a queste esigenze.
L’estesissima letteratura sul tema è andata elaborando ragioni e soluzioni a favore di modelli
che spaziano da un consenso ristretto a un consenso parzialmente ristretto o ragionevolmente
ampio, fino a forme di consenso esteso e generale (blanket), se non addirittura in bianco
(blank).80
In Europa il quadro normativo, in parte di soft law, si mantiene cauto e specifico, ed è
in corso di ridefinizione.81
Negli Stati Uniti è in atto una revisione delle linee guida dell’Office
for Human Research Protections (OHRP) attraverso la Proposed Rule sulla protezione dei
soggetti di ricerca e sulla riduzione dei carichi, ritardi e ambiguità nel lavoro dei ricercatori. Tali
previsioni dovrebbero riconfigurare il quadro dei rischi nella ricerca, semplificando al tempo
stesso le procedure e migliorando le forme di tutela.82
Proprio la dimensione informazionale dei campioni biologici si struttura su un doppio livello.83
Da un lato abbiamo i dati suscettibili di individuare l’identità del titolare dei dati stessi.
Dall’altro i dati che descrivono le mere caratteristiche fisico-chimiche del campione biologico,
che però non sono in grado di individuare un soggetto determinato.
Il primo livello comprende tanto i dati anagrafici quanto i dati sanitari e genetici che
permettono con uno sforzo ragionevole di individuare un soggetto preciso. Sono solo questi i
dati che possono considerarsi personali; nel momento in cui questi dati vengono cancellati, il
campione biologico viene considerato non-identificabile84
.
Il secondo livello comprende invece i dati che non identificano un determinato soggetto: sul
80 Più avanti si approfondiranno i vari tipi di consenso richiesto. Cfr. NBAC (National Bioethics Advisory
Committee), Research Involving Human Biological Materials: Ethical Issues and Policy Guidance, Report and
Recommendations, Rockville, Maryland, August, 1999, pag. 57, http://bioethics.georgetown.edu/nbac/hbm.pdf
(sito visitato il 3 gennaio 2013); M. Steinmann, Under the pretence of autonomy: Contradictions in the guidelines for human tissue donation, in «Medicine, Health Care and Philosophy», 12, 2011, pagg. 281-289.
81 H. Gottweis-J. Kaye et al., Biobanks for Europe. A challenge for governance, op. cit.
82 Mariachiara Tallacchini, Dalle biobanche ai genetic social network, op. cit.
83 La seguente tesi è di Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella disciplina delle biobanche a
fini di ricerca, op. cit., e sempre Matteo Macillotti, La natura dei campioni biologici utilizzati a scopo di ricerca, op. cit.
84 Il concetto di non identificabilità assume significati differenti nelle varie regulations internazionali. Per una
ricognizione del problema si veda Caplan-Elger, Consent and Anonymization in Research Involving
Biobanks,7 Embo reports, 662 (2006). Il significato di «non-identificabilità» qui considerato è quello fornito
dallo US Office for Human Research Protection (OHRP) nel 2004, secondo il quale i campioni biologici sono
da considerarsi non identificabili anche quando sono codificati e non possono essere ricondotti dai ricercatori
direttamente o indirettamente da uno specifico individuo.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
169
piano giuridico di conseguenza scompare la dimensione informazionale personale e il tessuto
viene a caratterizzarsi per la sola dimensione materiale. Con la cancellazione dei dati, il tessuto-
materia non è più solo un mero supporto dell’informazione, ma acquisisce una connotazione
autonoma: in altri termini, “depurati” dalla loro caratterizzazione personale, i dati fuoriescono
dall’area di protezione della personalità e diventano beni (immateriali) che possono però essere
oggetto di appropriazione.
In sintesi, la dimensione informazionale viene cancellata ed emerge quella materiale, con la
nefasta conseguenza, sul piano pratico, di non poter più seguire l’evoluzione clinica del soggetto
che aveva subito l’ablazione e di non poter beneficiare quindi dei cc.dd. dati di follow up, in
quanto il soggetto non è più identificabile e non ha più ol potere di controllo sui suoi dati e le
informazioni ad essi attinenti.
Si rende ora necessario un breve approfondimento.
In generale l’identificazione di un campione può variare dalla irreversibile anonimità alla
completa identificazione, secondo i differenti livelli convenzionalmente utilizzati per classificare
i campioni.85
Anonimo: sono campioni raccolti e subito identificati solo con un codice. I dati del paziente
non vengono registrati; non è pertanto possibile risalire alla fonte.
Anonimizzato: i dati anagrafici del paziente vengono rimossi dopo l’attribuzione del codice e
successivamente non è più possibile alcun collegamento.
Identificabile: sono campioni identificabili tramite un codice, noto solo al responsabile della
biobanca ed ai suoi diretti collaboratori. La possibilità di risalire all’origine del campione si
attua, in caso di risultati scientifici di utilità per il donatore, sulla base di decisioni espresse nel
consenso informato scritto. È opportuno osservare che qualora detti campioni vengano utilizzati
per scopi scientifici, la possibilità di risalire al donatore non viene quasi mai esercitata, in quanto
né utile né necessaria per la presentazione dei risultati.
Identificazione completa: il campione è identificabile da nome e indirizzo. Questa opzione è
possibile solo su esplicita richiesta e/o autorizzazione dell’interessato o degli aventi diritto ed in
ogni caso ad esclusivo interesse personale e familiare (ad esempio per diagnosi).
Quando gli scopi scientifici del trattamento non possono essere raggiunti senza l’identificazione
anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i
85 La classificazione qui di seguito è tratta dalle già citate Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle
biobanche, op. cit., punto 5.2
Capitolo 4
170
dati identificativi già al momento della raccolta.86
In generale l'identificazione di un campione conservato all'interno di una biobanca varia a
seconda del tipo di ricerca che si vuole svolgere, ed i diversi livelli sono determinati dal
Comitato direttivo per la bioetica del Consiglio d'Europa: ovviamente il massimo livello di
anonimizzazione rende impossibile al soggetto donatore la gestione del campione, la revisione
ed il ritorno informativo di tutti i dati; l'identificazione completa è possibile solo su specifica
richiesta e/o autorizzazione dell'interessato o degli aventi diritto ed in ogni caso ad esclusivo
interesse personale e familiare.
Per quanto riguarda la totale anonimia, sotto il profilo della ricerca medica, si è già detto che
essa impedisce di osservare l’evoluzione clinica del soggetto non più identificabile: si pone
pertanto l’esigenza di creare delle condizioni per conservare l’identità del paziente, assicurando
però al tempo stesso l’utilizzo anonimo parziale dei campioni, si tratterebbe quindi di
anonimizzazione parziale.
Una possibile soluzione87
risiede nell’individuare un soggetto terzo che gestisca i dati personali
assicurandone la riservatezza, per consentire contestualmente alla scienza di disporre
liberamente dei campioni-materia e dei dati «non-personali» Più precisamente, compito del
soggetto di cui si parla dovrebbe essere quello di gestire i dati personali attraverso l’adozione di
idonee misure tecniche volte a consentire esclusivamente ad esso la possibilità di collegare i
cc.dd. dati di primo livello ai relativi campioni biologici, onde provvedere all’aggiornamento
delle cc.dd. informazioni di follow up e all’eventuale cancellazione dei dati su richiesta del
paziente. In tal modo i campioni potrebbero circolare esclusivamente in forma anonima,
rendendo tuttavia possibile aggiornare i cc.dd. dati di secondo livello che a questi ultimi si
riferiscono. Le biobanche (ed i CRB) si candidano a svolgere esattamente questa funzione. Ciò
permetterebbe al mondo della scienza di beneficiare solo di campioni biologici non
identificabili, ma forniti dei dati cc.dd. di secondo livello aggiornati. È evidente tuttavia che la
gestione dei dati personali da parte delle biobanche rappresenta un’attività particolarmente
delicata, che richiede l’adozione di specifiche misure di sicurezza tecniche. Ne discende
86 «La necessità di armonizzare questi due aspetti (rintracciabilità e riservatezza dei soggetti coinvolti) si evidenzia
nella Direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la
donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule. L’art. 8 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri debbano assicurare che i centri dei
tessuti adottino tutte le misure necessarie a garantire la rintracciabilità del percorso dei tessuti e delle cellule di
origine umana, anche attraverso sistemi di etichettatura e di assegnazione di codici a ciascuna donazione e ai
suoi prodotti» Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche, op. cit., pag. 12
87 Matteo Macillotti, opp. citt.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
171
l’opportunità di attribuire tale funzione a biobanche sottoposte al controllo pubblico o gestite
direttamente dalla mano pubblica, facendo sì che la qualifica di soggetti cui compete tale
conservazione-controllo e di soggetto che effettua materialmente la ricerca sui campioni
biologici depositati nella biobanca non venga mai a coincidere.
Anche l’EMEA (ora EMA) ha emesso un documento88
dove vengono descritti i livelli di
identificazione dei campioni biologici e dei dati raccolti, e tale classificazione è stata adottata
anche dal più recente documento del Comitato Direttivo per la Bioetica del Consiglio d’Europa
(CDBI) Reccomendation of the Committee of Ministers to member states on research in
biological material of human origin89.
Il documento dell’EMEA identifica 5 livelli di seguito descritti:
1. «Identificato. I campioni ed i dati sono identificati col nome del soggetto o col codice
attribuito dal SSN. Questo livello è lo stesso che viene applicato alla maggior parte dei
dati relativi alla salute.Nelle ricerche l’uso del nome del soggetto non offre vantaggi
rispetto all’uso di un codice, mentre h asvantaggi dal punto di vista della tutela della
privacy e quindi questo livello non viene di norma usato […]
2. Codifica singola. Questo è il livello di identificazione tipicamente usato nella maggior
parte delle ricerche su soggetti umani. Il nome del soggetto non compare sul suo
campione di DNA o sui suoi dati genetici e al posto del nome si usa un codice casuale.
La corrispondenza tra codice e nome del soggetto è nota solo allo sperimentatore e ai
suoi collaboratori coinvolti nella ricerca.
3. Doppia codifica. Questa è una estensione del livello precedente, che fornisce un grado
di protezione ulteriore. Un codice, che è quello che lo sperimentatore usa durante lo
studio, identifica l’individuo e i suoi dati clinici, mentre i campioni e i dati generati dalla
loro analisi sono contrassegnati da un secondo diverso codice che è noto a chi è
incaricato di eseguire l’analisi ma non è noto allo sperimentatore. È necessario collegare
questi due codici per risalire all’identità del soggetto. La chiave di collegamento tra i due
codici è gestita da una terza parte. Questo sistema aumenta il grado di protezione della
confidenzialità e non fa ricadere sul solo sperimentatore la responsabilità di mantenere
88 EMEA sigla per European Agency for the Evaluation of Medicinal Products nome assunto dell'Agenzia
europea per i medicinali dal 1995 al 2004, ora European Medicines Agency (EMA), Position paper on therminology in pharnacogenetics, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pp/307001en.pdf
89 Reccomendation of the Committee of Ministers to member states on research on biological material of human origin, http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/bioethics/texts_and_documents/Rec_2006_4.pdf
Capitolo 4
172
segreta la identità del soggetto. Questo sistema può però essere difficile da gestire nella
pratica, soprattutto nel caso di ricerche in cui i campioni raccolti sono conservati per
lunghi periodi di tempo. È infatti difficile in questi casi individuare una parte diversa
dallo sperimentatore e dal promotore della ricerca che possa garantire la sicura e
corretta conservazione del codice per tempi lunghi anche in caso di cambiamenti
nell’organizzazione, nel personale ecc. Questo sistema è quindi poco usato nella pratica
quando i campioni vengono conservati oltre il termine dello studio.
4. Anonimizzato. Campioni e dati, in precedenza codificati con codifica semplice o
doppia, per i quali la connessione col nome del soggetto è stata irreversibilmente
distrutta. Ad esempio i campioni ed i dati possono essere raccolti in forma codificata e
anonimizzati prima di eseguire l’analisi o prima di essere conservati per lungo tempo.
5. Anonimo. Campioni e dati non riconducibili in alcun modo ad un soggetto. Si parla
propriamente di campioni e dati anonimi quando i campioni e i dati sono stati raccolti
fin dall’inizio in forma anonima e non è mai esistito un collegamento tra i campioni e il
soggetto e quando ai campioni sono associate solo informazioni generali di popolazione
(ad esempio che il campione è stato raccolto da un soggetto diabetico) ma non
informazioni demografiche o cliniche specifiche (ad esempio età, sesso, livelli di
colesterolo) che potrebbero in qualche modo consentire di risalire al soggetto. Nella
maggior parte delle ricerche genetiche questo livello di identificazione non viene usato
perché è invece importante disporre di informazioni quanto più dettagliate sul soggetto
per una precisa caratterizzazione del fenotipo.»90
Giova ricordare che raramente i campioni biologici contenuti nelle biobanche sono anonimi o
anonimizzati: nella maggior parte dei casi sono conservati con codici identificativi. A proposito
di questa tipologia di dati, il Garante, riferendosi al caso delle sperimentazioni cliniche, osserva
che «Sebbene sia previsto che soltanto ciascun centro abbia la disponibilità della lista che
consente di associare il nominativo della persona al relativo codice identificativo e che il
promotore non debba venire a conoscenza della sua identità, quest'ultimo, tramite propri
collaboratori addetti al monitoraggio, nell'ambito delle visite effettuate presso il centro di
sperimentazione volte a controllare che lo studio è effettuato in osservanza del protocollo, ha
tuttavia accesso sotto il controllo dei medici alla documentazione sanitaria originale delle
90 SIGU, Linee Guida per i Protocolli clinici di ricerca genetica, op. cit., pagg. 64-65
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
173
persone coinvolte nello studio (per verificare l'accuratezza e la completezza dei dati), nonché
alla lista contenente i dati nominativi degli interessati (per controllare le procedure riguardanti
l'acquisizione del consenso informato).
Va, inoltre, rilevato che tra le informazioni raccolte nel corso degli studi in esame compaiono,
in genere, uno o più elementi specifici caratteristici dell'identità delle persone coinvolte (ivi
compresa la statura o particolari patologie). Come confermato dalle indicazioni formulate dal
Gruppo dei garanti europei nel Parere n. 4/2007 (Wp 136) sulla definizione di dato personale,
la combinazione di tali elementi è suscettibile di consentire il riconoscimento dell'interessato
(ad esempio, mediante combinazione delle iniziali del nome e del cognome della persona con
la data di nascita o con la sua collocazione geografica desumibile dai dati identificativi del centro
di sperimentazione e del medico sperimentatore).
Le modalità di codifica previste dai promotori rappresentano una specifica cautela adottata in
applicazione delle disposizioni normative vigenti a tutela della riservatezza degli individui
partecipanti a uno studio clinico che però non è, di per sé, tale da rendere anonimi i dati
oggetto di trattamento nell'ambito della sperimentazione (art. 16, comma 5, d.lg. n. 211/2003;
d.m. 15 luglio 1997, all. 1/1B punto 1.58 e all. 1/4B punto 4.11.1; v. anche autorizzazione del
Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
specie punto 1.2, lett. a), disponibile sul sito Internet dell'Autorità, doc. web n. 1529389). Le
predette modalità di utilizzo del codice identificativo mirano, del resto, a consentire, in base alla
specifica disciplina applicabile, l'identificazione della singola persona in casi determinati; ad
esempio, per consentire al medico sperimentatore, che è il solo ad avere un contatto diretto con
il paziente, di modificare o interrompere la terapia farmacologica somministrata in caso di
eventi o reazioni avversi; oppure, per permettere agli addetti al monitoraggio di controllare, per
conto del promotore, l'accuratezza e la completezza delle informazioni raccolte verificandone la
corrispondenza con quelle contenute nella documentazione medica originale degli individui
partecipanti; o, ancora, per consentire al promotore di utilizzare le informazioni raccolte per
difendere i propri diritti nell'ambito di eventuali azioni legali. Analogamente, ai fini delle
valutazioni da operare sull'identificabilità, vanno tenuti in considerazione il tempo di
conservazione della lista di identificazione, gli eventuali rischi di disfunzione o
malfunzionamento delle misure tecnico-organizzative eventualmente adottate per la custodia e
la sicurezza dei dati e quelli di violazione delle regole di riservatezza e confidenzialità previste
Capitolo 4
174
dalle disposizioni normative applicabili (artt. 3, comma 1, lett. c) e 11, comma 3, d.lg. n.
211/2003), nonché le precauzioni che gli addetti al monitoraggio sono tenuti a utilizzare per
mantenere riservata l'identità delle persone che si sottopongono alla sperimentazione (d.m. 15
luglio 1997, all. 1/1A punto 1.21 e all. 1/2, punto 2.11).
La quantità e la tipologia di informazioni fornite al promotore, le modalità di trattamento
previste e le diverse categorie di soggetti che possono accedere ai dati della sperimentazione
comportano, quindi, la possibilità di identificare gli interessati, sia pure indirettamente,
mediante il riferimento ad altre informazioni detenute dal promotore medesimo o a qualsiasi
altra informazione non necessariamente nella disponibilità di quest'ultimo, ma detenuta da
terzi. Ciò, considerando, in conformità alla disciplina comunitaria, l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal promotore, come pure da soggetti terzi, per
identificare gli interessati (considerando 26 della direttiva 95/46/CE).
Pertanto, le informazioni collegate al codice identificativo di ciascun paziente sono da ritenere
dati personali idonei a rivelare lo stato salute e, in qualche caso, la vita sessuale del singolo
interessato (artt. 2, al. 1, lett. a) e 8 direttiva 95/46/Ce; art. 4, comma 1, lett. b) e d), del Codice).
La loro acquisizione da parte del promotore nell'ambito delle sperimentazioni cliniche e le
successive attività svolte su questi ultimi configurano un trattamento di dati al quale è applicabile
la disciplina del Codice sulle informazioni sensibili (art. 26), nonché le ulteriori cautele poste a
tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati dall'autorizzazione del Garante n. 2/2008 al
trattamento dei dati sulla salute e sulla vita sessuale (Provv. 19 giugno 2008, n. 33, doc. web n.
1529389) e, ove applicabile, dall'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici
(Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918)»91
.
Anche per quanto riguarda il tempo di conservazione dei materiali biologici c'è una grande
variabilità, sempre a seconda delle diverse esigenze di ricerca: alcuni studi hanno come oggetto
un'analisi precisa e circostanziata di determinati geni, per cui, una volta che la ricerca è
conclusa, i campioni vengono distrutti; in altre ricerche è invece necessaria una conservazione
di anni.
Molti gruppi di lavoro non ritengono opportuno fissare un limite preciso di tempo per la
conservazione dei campioni, ma piuttosto identificare un criterio guida: la probabilità che
91 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali - 24 luglio 2008, doc. web n. 1533155,
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1533155, nel testo si fa
riferimento a provvedimenti ed autorizzazioni risalenti al 2007 ma rinnovate recentemente
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
175
hanno i campioni conservati di generare informazioni scientificamente utili. Distruggere
campioni che potrebbero dare, se ri-analizzati, informazioni aggiuntive non è corretto da un
punto di vista né scientifico né etico, e così pure non è eticamente corretto conservare campioni
che hanno totalmente esaurito le loro potenzialità di contribuire a generare altri risultati. Però
se modalità di conservazione ed usi possibili sono correttamente definiti, essi non dovrebbero
costituire un rischio per il soggetto, e comunque, a prescindere dalla durata, i campioni devono
essere conservati in un luogo sicuro, ad accesso controllato.
L’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici afferma che «i campioni biologici
prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed
utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica, ferma restando la necessità di acquisire il
consenso informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini statistiche o
ricerche scientifiche previste dalla legge o limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e
statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso
informato degli interessati. Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la
conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la
realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono
consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di
dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:
a) il programma di ricerca comporta l'utilizzo di campioni biologici e di dati genetici che in
origine non consentono di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito di trattamento, non
consentono di identificare i medesimi interessati e non risulta che questi ultimi abbiano in
precedenza fornito indicazioni contrarie;
b) ovvero il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale, è autorizzato appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90
del Codice privacy»92
92 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al trattamento dei dati genetici, op. cit.,
punto 8.1
Capitolo 4
176
3 Peculiarità del consenso informato per l'uso e la conservazione dei
campioni biologici destinati alla ricerca scientifica
Il consenso informato da parte dei soggetti che partecipano ad una ricerca medica per l’uso
attuale e futuro dei loro campioni biologici è considerato, come già affermato più volte, un
requisito indiscusso e necessario da tutti gli ordinamenti giuridici.93
Il trattamento del materiale biologico è consentito se viene acquisito il consenso libero ed
informato, espresso in forma scritta, dopo che il medico/operatore ha chiarito ed indicato
l’obiettivo della ricerca, le metodologie impiegate, la durata, i benefici attesi, gli eventuali
obblighi, i rischi, le scoperte inattese (cd. incidental findings, se ne parlerà nei capitoli successivi
del seguente lavoro) che potrebbero derivare dall’analisi dei campioni.94
Per quanto attiene al consenso informato occorre rilevare come per un paziente che affronta un
intervento chirurgico da cui potranno derivare biomateriali utilizzabili anche in ambito di
ricerca, esso si articoli in due fasi che è bene tenere tra loro distinte, in quanto caratterizzate da
problematiche differenti. Vi è il consenso informato all’asportazione chirurgica del tessuto e il
consenso alla conservazione e all’utilizzo del materiale biologico per scopi di ricerca.
Nel caso delle biobanche genetiche, il consenso informato al prelievo deve essere esteso alla
conservazione e ad un suo eventuale uso, a scopo di diagnosi e/o di ricerca. Riguardo a questo
aspetto, anche se non riferito esplicitamente alle biobanche, la Convenzione Europea di
Oviedo stabilisce la liceità di utilizzare campioni conservati purché siano fornite informazioni
adeguate, sia garantito l’anonimato e sia ottenuto un consenso scritto. Pertanto, il prelievo di un
campione biologico deve essere preceduto da un colloquio durante il quale vengono fornite, in
modo semplice e comprensibile, le informazioni necessarie affinché l’interessato possa
raggiungere decisioni consapevoli, esenti da qualunque pressione e manipolazione. Inoltre la
persona, se lo richiede, deve essere lasciata libera di rivolgersi ad altri consulenti, non coinvolti
nella ricerca, per chiarire dubbi e acquisire ulteriori dati.95
93 Nell’ambito della sperimentazione umana nella pratica clinica, il principio del consenso volontario è
riconosciuto quale requisito essenziale già dal Codice di Norimberga (1946), dalla Dichiarazione di Helsinki (1964 e successive elaborazioni), dalla Carta di Nizza (art. 3), dalla Costituzione Italiana (artt. 13 e 32 comma2)
e dal Codice Privacy (art. 81), opp. citt.
94 E Ferioli, M Picozzi, La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica: questioni
giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche, in Med. e Mor., LXI, 4, pagg. 553-584
95 Nel caso di consenso informato di gruppo per studi di popolazione, nel documento SIGU e Telethon, Linee
Guida biobanche genetiche, op. cit., si afferma che «Se una popolazione diviene oggetto di ricerca genetica si
ritiene che il consenso debba essere richiesto e sottoscritto dalla singola persona e non a livello di gruppo. Le
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
177
Appare chiaro che il principio del consenso informato, operante nel campo del biobanking96,
presenta un duplice profilo.
Il primo profilo rinvia al concetto tradizionale di consenso informato, e quindi specifico, attuale
(here and now), consapevole, libero e volontario, in modo da assicurare il diritto
all’autodeterminazione della persona.97
Per portare un esempio, si consideri il Biobanks in
Medical Care Act, entrato in vigore in Svezia il 1 gennaio 2003: dopo aver stabilito in via
generale che «tissue samples may not collected and preserved in a biobank without informing
the donor of that intention and about the purposes(s) for which the biobank may be used, and
autorità locali (civili, sanitarie, religiose) e il comitato dibioetica, che autorizza il progetto, devono farsi garanti
della correttezza e della trasparenza delle informazioni relative alle finalità scientifiche della ricerca, allo
sviluppo del programma, alle ricadute positive per il singolo e per la popolazione. Inoltre deve essere tutelata,
senza alcuna forma di pressione, la libertà del singolo di rifiutare la partecipazione allo studio»
96 Interessante l’analisi, reperibile on-line, sull’ ipotesi sulla natura giuridica del consenso informato nel contesto
delle biobanche di ricerca: «In prima battuta si potrebbe supporre che il consenso del paziente perfezioni un
negozio atipico ad effetti reali (ex art. 1376 c.c.) avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del
campione, od eventualmente la costituzione o il trasferimento di un diritto reale minore alla biobanca. Si
tratterebbe, in linea generale, di una prestazione di cosa futura (ex art. 1348 c.c.), dato che il tessuto da
destinarsi alla ricerca verrà ad esistenza solo in seguito agli accertamenti clinici volti a comprovare la buona
riuscita di un intervento chirurgico: in sostanza, potrà essere stoccato nella biobanca esclusivamente il surplus
eccedente il materiale necessario allo studio anatomo-patologico. Naturalmente tale passaggio e tale alea
verrebbero superate qualora il consenso venisse prestato in seguito all’operazione chirurgica ed all’eventuale
disponibilità del materiale residuo. Quest’impostazione, in ogni caso, muoverebbe dall’assunto per cui i
campioni biologici sono da considerarsi quali res, oggetto di un’obbligazione deducibile in contratto.
Sempre nella stessa ottica, si potrebbe avanzare anche l’ipotesi della donazione (ex art. 769 c.c.), anche se
sarebbe difficile vedere nella cessione del campione un depauperamento delle condizioni del donante: il
paziente, infatti, avrebbe dovuto in ogni caso sottoporsi all’intervento chirurgico previsto per asportare, ad
esempio, una neoplasia e lo scarto operatorio smaltito regolarmente come rifiuto speciale. A tale fattispecie di
consenso, che vincola l’utilizzo del campione agli scopi di ricerca che sono stati illustrati al paziente, potrebbe
sovrapporsi l’istituto della donazione modale, quale particolare forma di donazione gravata da un onere.
Oppure ancora, se considerassimo i campioni biologici umani come frutti naturali (ex art. 820 c.c.) potremmo
fare riferimento alla disciplina della donazione di beni futuri (ex art. 771 c.c.).
Infine, se escludessimo a priori che i tessuti umani da destinare alla ricerca possano costituire oggetto di diritti
di proprietà, allora il consenso perfezionerebbe un negozio con effetti obbligatori: la biobanca, dunque,
destinerebbe il campione secondo l’uso concordato nell’informativa, che integrerebbe un regolamento
negoziale. La questione, però, posta in questi termini è comunque monoprospettica e tiene in considerazione
soltanto il campione dal punto di vista materiale. Il paziente, tuttavia, con la cessione del campione conferisce
non solo la possibilità di effettuare attività di ricerca sul campione in quanto bene materiale, ma anche la
facoltà di trattare i dati di carattere personale derivanti dal campione. Dunque, il consenso alla cessione dei
materiali biologici è uno strumento complesso che oltre a trasferire una res sembra offrire alla biobanca la
possibilità di trattare i suddetti dati»
97 A livello internazionale, il più volte citato Protocollo Addizionale alla Convenzione di Oviedo sulla ricerca
biomedica richiede un «informed, free, express, specific and documented consent of the person» (art. 14); la
Raccomandazione (2006)4 del Consiglio d’Europa, all’art. 10 comma 2 richiede che informazione e consenso
per l’ottenimento di materiali biologici per la ricerca siano «as specific as possible with regard to any foreseen
research uses and the choices available in that respect»; la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio autorizza un superamento del divieto di trattamento di dati sensibili nei casi in cui sia prestato uno
specifico consenso (art. 8); la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede infine che «i dati
personali devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate ed in base al consenso
della persona interessata» (autore sconosciuto, lavoro reperibile sul sito
http://images.to.camcom.it/f/PatLib/13/13513_CCIAATO_28112011.pdf)
Capitolo 4
178
obtaining his or her consent»98
, la Section 5 chiarisce poi che ogni utilizzo ulteriore rispetto al
quello originariamente previsto deve essere esplicitamente autorizzato (fresh consent).
Il consenso di cui si parla è dunque espressione del diritto del soggetto di autodeterminarsi in
relazione a scelte suscettibili di avere effetto sulla propria salute, così come sancito dal secondo
comma dell’art.32 della Carta Costituzionale.99
Per quanto concerne il secondo profilo, invece, esso si discosta dal principio di autonomia,
includendo un’approvazione, “ora per allora”, now for then, per il campionamento e la
conservazione del materiale biologico in vista di un numero indeterminato di ricerche future.
Qui perciò si tratta di conservare ed utilizzare un bene che, a seguito di un’operazione
chirurgica (consentita da un indipendente atto autorizzativo), ha acquisito una sua autonomia
rispetto al corpo (e dunque alla persona) dal quale proviene, tanto che l’attività di stoccaggio e le
attività condotte sul campione non hanno alcuna influenza diretta sulla salute del paziente.
Ed è proprio sulla base di quest’ultimo profilo che il consenso risulta collegato all’esigenza di
tutela la privacy degli individui donatori e della loro parentela genetica: ecco che si ripropone
nuovamente il problema di stabilire se il consenso prestato dal paziente alla conservazione dei
campioni biologici nella biobanca (a scopo di ricerca medica) trasferisca contestualmente a
quest’ultima anche la loro proprietà o se conferisca soltanto un mero diritto di utilizzo sui
tessuti vincolato al consenso prestato. Ragionando in tal modo, coloro che cedono i campioni,
ovvero i pazienti, non hanno alcuna possibilità di mettere a frutto i materiali biologici conservati
nelle biobanche, non essendo dotati delle conoscenze e degli strumenti tecnici per sfruttarne le
caratteristiche biologiche. Un godimento indiretto potrà eventualmente rivenire a costoro solo
nella forma di benefici per la propria salute, a condizione, beninteso, che i ricercatori abbiano
potuto sfruttare la possibilità di ricavare dai campioni i dati da cui trarre tali benefici. Inoltre,
attribuire la proprietà dei tessuti raccolti nelle biobanche ai donatori serba il rischio di produrre
effetti deleteri sull’integrità delle biobanche e di conseguenza sull’efficienza della ricerca
medica. Disponendo della proprietà dei tessuti, i pazienti hanno la facoltà di chiederne la
distruzione in qualsiasi momento, limitando la possibilità che i ricercatori possano beneficiare
di raccolte aggregate stabili di campioni e di poter eseguire studi comparati. Neppure allocare la
98 Ministry of Health and Social Affairs, Sweden, Biobanks in Medical Care Act, 2002, Chapter 3, Section 1,
http://vavnad.se/files/live/sites/Biobanken/files/biobanksverige/9.%20Documetns%20in%20English/Biobanks%
20in%20medical%20care%20act%20%282002-297%29.pdf
99 Ed incontra ovviamente i tradizionali limiti posti dall’art. 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio
corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
179
proprietà dei campioni biologici ai ricercatori sembra una scelta ottimale: i ricercatori,
diversamente dai pazienti, sono in grado di trarre utilità dai tessuti, in quanto hanno le capacità
tecniche per sfruttare le caratteristiche biologiche del materiale e ricavarne preziosi dati.
“L’incontro” tra il tessuto e i ricercatori genera informazioni indispensabili per sviluppo della
scienza medica e di conseguenza alla salute dell’intera collettività. Tuttavia, lasciare ad essi la
gestione esclusiva dei tessuti innescherebbe un palese conflitto di interessi, ove a costoro fosse
attribuito il compito di assicurare il rispetto della riservatezza sulle informazioni inerenti ai
tessuti oggetto delle loro ricerche. Si verificherebbe una sorta di confusione tra il controllante
ed il controllato, non essendovi alcuna scissione tra la dimensione materiale e quella
informazionale del campione biologico. Inoltre, ove si attribuisse all’istituzione di ricerca la
proprietà dei tessuti conservati nella biobanca, ogni singolo ente potrebbe impedire l’utilizzo del
materiale biologico a ricercatori esterni non facenti parte del gruppo di ricerca al quale l’ente
appartiene. Le potenzialità di ogni tessuto risulterebbero gravemente ridotte, col contestuale
rischio di creare dannose rivalità tra gli istituti di ricerca per la proprietà dei campioni biologici.
Alla luce di queste considerazioni, la via da seguire sembra essere quella di considerare i
campioni biologici alla luce della categoria economica dei «commons». In questa prospettiva i
tessuti non apparterrebbero né agli individui che hanno subito l’ablazione, né ai ricercatori che
utilizzano i tessuti, per diventare patrimonio dell’intera comunità. Il campione biologico da
bene strettamente personale, a servizio dell’individuo, diviene con il distacco ed il consenso del
proprietario-paziente un bene posto al servizio della collettività.100
Ecco che quindi si parla di consenso doppio: here and now and now for then (ora per allora).
Problema del consenso ora per allora: come sapere cosa succederà in futuro e quali studi
potranno essere fatti su quei dati/materiali? Come è possibile chiedere un consenso attuale che
però tuteli l'interessato anche per il futuro?
Quali diritti spettano al corpo biotecnologico? Quale «alterazione, manipolazione,
trasformazione del corpo si atale da fare dei materiali umani dei costrutti bioartificiali
(bioartificial constructs), prodotti bioingegnerizzari (bioengineered products), invenzioni
biologiche (biological inventions) brevettabili»101
?
La caratteristica più rilevante delle biobanche è che i campioni biologici ed i dati correlati
100 Riflessioni di Matteo Macillotti, Proprietà, informazione, disciplina ed interessi nella disciplina delle biobanche
a fini di ricerca, op. cit., pagg. 231-232
101 Mariachiara Tallacchini, Bodyright. Corpo biotecnologico e diritto, in Biblioteca delle libertà, 1998, n. 147,
pag. 37
Capitolo 4
180
vengono raccolti e stoccati per un uso ripetuto nel tempo e (probabilmente) per diverse finalità
variabili a seconda delle situazioni che si possono sviluppare via via: quando si procede a tali
reccolte è impossibile prevedere quali tipi di ricerca potrebbero essere necessari, e,
diconseguenza, informare precisamente il soggetto interessato.102
La Human Genetics
Commission, nel 2002, si è espressa su questo problema: un modello di consenso specifico ed
informato, se, da un lato, sembra proteggere le esigenze di tutela del singolo e la sua autonomia,
garantendo puntuali informazioni circa gli scopi, la natura, il significato e le implicazioni della
ricerca, dall’altro rischia di frustrarle103
, in particolar modo le ricerche cd. open-ended tipiche
delle biobanche104
.
Nel caso di uso di dati anonimizzati, il consenso informato non sarebbe necessario, poiché il
donatore i cui dati personali sono stati eliminati non può intervenire né opporsi in alcun modo,
dal momento che la sua identità è stata cancellata.105
Nel caso di campioni personalizzati o
pseudonimizzati, invece, sarebbe necessario ottenere il consenso nel caso in cui vi sia un
mutamento delle finalità della ricerca, vi dovrebbe quindi essere la possibilità di cambiare la
propria decisione ogniqualvolta risulti necessario. Tuttavia, va rilevato che negli ultimi anni si è
diffusa l’organizzazione di network di biobanche (in rete quindi), con la conseguenza che non
tutti i dati trasferiti verso l’esterno “viaggiano” solo previo consenso.106
102 Francesca Poggi scrive anche che le biobanche svuoterebbero di significato il principio del consenso informato
(Francesca Poggi, Diritto e bioetica. Le questioni fondamentali, Carrocci ed. (Roma) 2013
103 UK Human Genetics Commission, Inside Information. Balancing interests in the use of personal genetic data,
London, 2002, reperibile sul sito www.hgc.gov.uk/insideinformation. «[…]The difficulties involving in tracing and securing re-consent for different forms of medical research may make obtaining fresh consent impratctical
and would seriously limit the usefulness of large-scale population database». Si vedano anche Elena Salvaterra,
Lucia Lecchi, Silvia Giovanelli, et al., Banking together. A unified model of informed consent in biobanking,
in EMBO Reports, Vol. 9, no. 4, 2008
104 Molto spesso, infatti, le biobanche non vengono costituite per il perseguimento di una soecifica finalità, ma si
evolvono gradualmente sulla base dei risultati ottenuti
105 Al tempo stesso, tuttavia, l’anonimizzazione dei dati è stata implicitamente intesa come perdita, da parte del
soggetto coinvolto, di qualsivoglia interesse, e conseguentemente esigenza di controllo, sui propri materiali e
informazioni, per il carattere di impersonalità acquisito da campioni e dati anonimizzati. E il venire meno
dell’interesse è stato infine associato alla volontà di abbandono dei materiali, che possono essere liberamente
acquisiti come res nullius da coloro che sono capaci di trasformarli in entità scientificamente ed
economicamente rilevanti. Si è così creato un sottile ma chiaro collegamento tra identificabilità del soggetto e
potere di controllo sui materiali biologici (cfr. Mariachiara Tallacchini, Biobanche ed il social networking genomico, op. cit.)
106 Condividere le informazioni genetiche tra ricercatori è fondamentale per i progressi della ricerca biomedica,
tuttavia presenta anche molti rischi per la sicurezza. Anche le grandi banche dati genetiche sono infatti a
rischio di attacchi hacker, come hanno verificato due ricercatori dell'università di Stanford sulle pagine
dell'American Journal of Human Genetics. Suyash Shringarpure e Carlos Bustamante hanno utilizzato una
tecnica di pirateria informatica per dimostrare che esistono delle falle nella sicurezza delle banche dati
genetiche. Vale a dire che, se finissero nelle mani sbagliate, le informazioni sulle condizioni di salute
potrebbero essere oggetto di furti e ricatti. Ad esempio, se qualcuno riuscisse ad avere accesso al genoma di
una persona potrebbe verificare se è presente nei database delle persone con determinate malattie.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
181
Si aggiunge un altro problema: un’anonimizzazione completa non permetterebbe di ricontattare
il donare in caso di incidental findings, andando quindi a ledere il suo diritto alla salute.
Per fronteggiare tali questioni, sono state elaborate diverse tipologie di consenso informato, che
rispondono a due diverse impostazioni teoriche.107
Secondo la prima, il donatore mantiene sui
campioni prelevati un potere di controllo ed ogni intervento successivo al distacco del materiale
necessita del suo consenso. Secondo un diverso orientamento, l’individuo rinuncia alla tutela
dei dati personali sin dalla donazione del materiale biologico; egli accetta quindi che i suoi dati
personali siano inseriti in un database, i cui usi non sono prevedibili.
Ecco che allora vi sono diverse varianti di consenso informato:108
a) il consenso specifico (specific o fully restricted): il campione biologico può essere
utilizzato solo per la ricerca cui la donazione è finalizzata, salva la possibilità di
ricontattare il donatore in caso di nuova ricerca. Questo tipo di consenso protegge senza
dubbio l’autonomia dell’interessato, ma al tempo stesso rischi di ostacolare la possibilità
di attingere ai materiali conservati;109
b) il consenso ristretto (narrow o multilayered consent): possono essere condotte nuove
ricerche purché il loro scopo sia identico a quello per il quale era stato prestato il
consenso;
c) il consenso ampio (broad consent). Secondo questo modello i campioni biologici
Gli autori della ricerca stanno adesso stanno collaborando con gli investigatori della Global Alliance for Genomics and Health, una rete di dati genetici che consente ai ricercatori di cercare varianti genetiche tra i vari
database per studiare malattie rare e trovare altri gruppi di studiosi con cui collaborare. L'obiettivo è
individuare strategie di prevenzione. Una soluzione adottata dal database, chiamato Beacon project, è quella di
'de-identificare' i genomi dei singoli individui, in modo che i nomi e altre informazioni identificative non siano
collegati al genoma. Ma anche così, i ricercatori hanno calcolato che qualcuno in possesso del genoma di un
individuo potrebbe localizzarlo nel database. In un server con il genoma di mille persone 5.000 domande
permettono di identificare una persona. Ci sono però alcune misure preventive che si possono adottare,
conclude lo studio, come unire i set di dati per rendere più difficile l'identificazione della loro fonte, proibire ai
ricercatori anonimi di fare richieste, richiedere l'approvazione dell'utente, e limitare l'accesso per una piccola
parte del genoma. (articolo tratto dal sito
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2015/10/29/banche-dati-genetiche-a-rischio-attacchi-
hacker_6965fe2e-6647-4601-a217-4a0e6198565c.html- 29 ottobre 2015)
107 Sintetizzate da Sara Azzini, Biobanche, consenso e fonti del diritto: un caso di eccezionale disordine? In La disciplina delle biobanche a fini terapeutici di ricerca, Carlo Casonato, Cinzia Piciocchi, Paolo Veronesi (a
cura di), Forum Biodiritto 2012
108 Essi sono definiti dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’uso di materiali biologici umani per
finalità di ricerca biomedica (Council of Europe, Reccomendation R(06) Of the Committee ofMinisters to Member States on research on biological materials of human origin, 15 march, 2006)
109 Esso corrisponde, in sostanza, al rapporto che lega medico e paziente, ed è ribadito in numerosi documenti
quali la Convenzione di Oviedo, la Direttiva 95/467CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, etc. Queste regole sono state tradotte, come già ribadito, nel
contesto Biobancks in Medical Care Act in Svezia nel 2003
Capitolo 4
182
possono essere legittimamente utilizzati per ricerche e progetti non specificati al
momento del rilascio del consenso. Spesso tale tipologia viene criticata in quanto
favorirebbe gli interessid ella ricerca a discapito dell’autodeterminazione del soggetto;110
d) il consenso presupposto (blanket consent): il campione biologico prelevato viene
immesso nella biobanche per un tempo indefinito e scopi indeterminati, salva la
possibilità per il donatore di esprimere volontà contraria al mantenimento dei dati;111
e) il consenso aperto (open consent): qualora si associno i dati genetici a quelli personali, il
donatore deve essere pienamente consapevole che i dati possano essere noti, condivisi e
collegati ad altri dati e che gli scopi e gli utilizzi futuri siano noti al momento del rilascio
del consenso
Per quanto riguarda il consenso ampio, in genere si portano due principali argomenti per
giustificarne il ricorso.112
Il primo è il fatto che spesso, per ragioni pratiche, è molto difficile
110 In ambito internazionale il Council for International Organizations of Medical Sciences fra il 2002 e il 2006
ha cambiato orientamento ed è passato dal sostenere un modello di consenso piuttosto rigoroso, all’adozione
di un broad consent. Anche l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ) nel
2009 ha adottato delle Guidelines on Human Biobanks and Genetic Research databases, dove si richiama
l’importanza di un consenso che si estenda ai materiali biologici ed ai dati genetici
111 Questo è il caso della legge islandese (di cui si parlerà nel paragrafo successivo). Il blanket consent è stato
proposto nel 1998 dalla OMS: essa afferma che «a blanket informed consent that would allow use of sample for genetic research in general, including future as yet unspecified projects appears to be the most efficient
and economical approach, avoiding costly re-contact before each new research project» (OMS, Proposed international guidelines on ethical issues in medical genetics and genetic services, pag. 13,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63910/1/WHO_HGN_GL_ETH_98.1.pdf)
112 Così Carlo Petrini, Il consenso informato per la raccolta, la conservazione e l’utilizzo di cellule e tessuti in
banche biologiche per scopi di ricerca: aspetti di etica. Documento per il Gruppo Misto CNB / CNBBSV, http://www.governo.it/bioetica/gruppo_misto/Consenso_Informato_allegato_Petrini_2009.pdf, pagg. 33 e ss.
Il consenso ampio, si dice, è stato proposto in sedi autorevoli, L’OMS lo considera l’approccio più
economico. Tale posizione è condivisa dal comitato etico della Human Genome Organization (HUGO),
dalla Commissione Europea, e da molti Paesi quali la Danimarca, la Francia, la Germania, ed altri ancora.
«L'approccio del consenso ampio pare conforme alla "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la
dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti
dell'uomo e la biomedicina" del Consiglio d’Europa, ed in particolare con il punto 137 del "Rapporto
esplicativo" alla stessa convenzione, dove si prevede, per particolari condizioni, la possibilità di utilizzare
campioni biologici conservati in biobanche in assenza di consenso del soggetto: "Le disposizioni per
l'informazione ed il consenso possono variare secondo le circostanze, consentendo così flessibilità poiché il
consenso espresso di un individuo per l'utilizzo di parti del suo corpo non è sistematicamente necessario.
Pertanto, talvolta, non sarà possibile, o molto difficile, trovare persone interessate al fine di chiedere loro il
consenso. In alcuni casi, sarà sufficiente che il paziente o il suo o la sua rappresentante, debitamente
informato (per esempio, mediante opuscoli dati a mano alla persona interessata in ospedale), non abbiamo
espresso la loro opposizione. In altri casi, a seconda della natura dell'uso al quale saranno soggette la parti
rimosse, sarà necessario un consenso esplicito e specifico, specialmente dove sono raccolte informazioni
sensibili di individui identificabili". In Italia la "Convenzione sui Diritti dell'uomo e la Biomedicina" è stata
ratificata con la legge 28 marzo 2001 n. 145. A tutt'oggi lo strumento di ratifica non è però stato depositato
presso il Consiglio d'Europa, e quindi formalmente non è valido. Tale posizione è confermata anche nella
Raccomandazione Rec(2006)4, dello stesso Consiglio d'Europa, sulla ricerca su campioni biologici di origine
umana, adottata 10 anni dopo la "Convenzione sui Diritti dell'uomo e la Biomedicina"» (pag. 16) per ulteriori
approfondimenti si ocnsulti il documento
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
183
raccogliere il consenso per successive ricerche con campioni biologici già raccolti. Il secondo è
il fatto che i rischi per i soggetti donatori sono estremamente limitati. In alcuni casi, inoltre, per
particolari situazioni personali o familiari, un eventuale ulteriore contatto potrebbe essere
inopportuno o addirittura nocivo per l’interessato. Generalmente, il ricorso al consenso ampio
è legato soprattutto a ragioni di natura pratica: in questo modo è infatti possibile conservare i
campioni per un periodo tale da poter effettuare ricerca continuamente, senza più tentativi di
raccolta di nuovi consensi. Secondo Hannson et al.113
il consenso ampio è espressione
dell’autonomia del soggetto purché siano rispettate tre condizioni: le informazioni personali
siano trattate con la dovuta riservatezza; ai donatori sia assicurato il diritto di ritirare il consenso;
ogni nuovo studio sia approvato dal comitato etico.
L’Autorizzazione del Garante (AG/14) disciplina al punto 6 il consenso: in applicazione agli
articoli 23 e 26 del Codice privacy114
, si prevede il generale obbligo di ottenere il consenso della
113 Hansson MG, Dillner J, Bartram CR, Carlson JA, Helgeson G, Should donors be allowed to give broad
consent to future biobanks research? Lancet Oncol, 2006; 7(2): 266-9
114 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Codice per la Protezione dei Dati Personali d.lgs. 196/2003, op.
cit., Art. 23. Consenso «1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13»4. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili. Art. 26 Garanzie per i dati sensibili: «1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
Capitolo 4
184
persona interessata, o del suo rappresentante (in caso di soggetto non capace per impossibilità
fisica, incapacità d’agire o incapacità di intendere e di volere), la cui opinione deve essere tenuta
in considerazione. Il consenso informato, si legge, deve coprire l’intero iter cui è soggetto un
campione, e deve quindi includere le fasi di raccolta, conservazione ed utilizzo. È importante
che i moduli per l’informativa ed il consenso siano redatti considerando quanto prescritto dal
Garante in un altro documento, le Linee Guida per il trattamento dei dati personali nell’ambito
di sperimentazioni cliniche di medicinali, dove si afferma che «[…] ritenendo erroneamente di
non dover applicare la disciplina di protezione dei dati alle informazioni riconducibili agli
individui inclusi nella sperimentazione, alcuni promotori invitano i centri a informare i pazienti
interessati che i dati che li riguardano saranno trasmessi dal medico dello studio a chi lo ha
commissionato esclusivamente in forma anonima. Questa indicazione, oltre a essere erronea,
non consente alle persone interessate di comprendere quali siano i ruoli effettivamente svolti
dal promotore e dagli altri soggetti, della cui collaborazione questo eventualmente si avvalga,
riguardo al trattamento dei dati. Così formulata, l'informativa agli individui partecipanti in
sperimentazioni cliniche è, quindi, inidonea ai sensi del Codice (art. 13); non permette altresì
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.»
A titolo puramente informativo, si riporta l’articolo 7 inerente il consenso informato previsto dal Nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali:
Articolo 7 Condizioni per il consenso «[…] 2. Se il consenso dell'interessato è espresso nel contesto di una
dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un
linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte della dichiarazione cui l'interessato abbia dato il consenso e che
costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 3. L’interessato ha il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato viene informato
di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato […]» Consiglio dell’Unione Europea,
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla
protezione dei dati, trad. italiana, Bruxelles, 28 gennaio 2016, 5455/16
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
185
agli interessati di esprimere una volontà consapevole riguardo al fatto che i trattamenti effettuati
presso il promotore o i soggetti che con esso eventualmente collaborano (anche al di fuori del
territorio nazionale) concernono informazioni che, seppure codificate, come sopra evidenziato,
sono riconducibili ai medesimi interessati. L'informativa da fornire agli interessati tramite i
centri di sperimentazione deve invece comprendere, anche con formule sintetiche, ma pur
sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative a:
a) la natura dei dati trattati dal promotore e la circostanza che tali dati vengono trasmessi
all'estero;
b) il ruolo effettivamente svolto dal promotore riguardo al trattamento dei dati e le finalità e
modalità di quest'ultimo;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili;
d) l'esercizio del diritto d'accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti del
promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei dati (artt. 7 e 8 del Codice).
Al fine di agevolare l'individuazione degli elementi essenziali da precisare nell'informativa, il
Garante individua nel prospetto allegato (all. n. 1) un modello di riferimento che potrà essere
utilizzato facoltativamente dai promotori per adempiere, tramite i centri di sperimentazione,
all'obbligo dell'informativa, in armonia con i princìpi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia previsti dal Codice nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati
(art. 2 del Codice). Nelle ipotesi in cui lo studio preveda il trattamento di informazioni
genetiche (ad esempio, nelle indagini farmacogenetiche o farmacogenomiche) tali elementi
devono essere integrati da indicazioni chiare in ordine a profili specifici dell'utilizzo di dati
genetici e di campioni biologici individuati nella citata autorizzazione del Garante.115
Inoltre, deve essere cura dei centri di sperimentazione garantire che il personale coinvolto nelle
sperimentazioni cliniche e, in particolare, nei colloqui preliminari volti all'acquisizione del
consenso informato, sia formato adeguatamente anche sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla
protezione dei dati personali, in modo da essere in grado di spiegare accuratamente e con
completezza agli interessati gli elementi essenziali riguardanti il trattamento dei dati. I
promotori, nell'individuare i centri presso i quali condurre sperimentazioni cliniche, devono
verificare l'adeguatezza del personale del centro a gestire tale procedura predisponendo, ove
115 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici 22 febbraio 2007,
punto n. 7, doc. web n.1389918; cfr. anche d.m. 21 dicembre 2007, appendice 14
Capitolo 4
186
necessario, appositi interventi formativi. Il profilo della formazione andrebbe considerato anche
dai comitati etici nelle valutazioni relative all'idoneità del medico sperimentatore e dei suoi
collaboratori»116
Vi è poi il già citato parere Biobanche e ricerca sul materiale biologico umano del Comitato
Nazionale di Bioetica, secondo il quale il consenso dev’essere «[…] per quanto più possibile
specifico ma che, ove necessario e condiviso dal donante, non si limiti all’immediata
utilizzazione ma riguardi anche autorizzazioni future coerenti con quelle per le quali è stato
effettuato il prelievo»117
Anche nel parere del 16 febbraio 2009, Raccolta di campioni biologici a fini di raccolta:
consenso informato,118
si propone di adottare, nella necessaria disciplina della informazione e
consenso informato alla concessione e utilizzo dei campioni biologici e dati personali associati
(cosiddetta “donazione”) moduli diversi, proporzionati all’uso previsto del campione e/o dei
dati, concordato con il donatore (cosiddetto “consenso ampio, parzialmente ristretto, multi-
opzionale, specifico”).
In questo panorama così complesso, la scelta dell’ordinamento italiano è quella di un consenso
specifico per la partecipazione alla ricerca, a meno che non si tratti di indagini statistiche o di
ricerche scientifiche previste dalla legge. Nella pluricitata Autorizzazione del Garante è inserita
la possibilità di conservare ed utilizzare campioni biologici e dati genetici raccolti per la
realizzazione anche di altri progetti, limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e
statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originaramente acquisito il consenso
informato degli interessati. Inoltre, il perseguimento di scopi diversi da quelli originari è
consentito solo se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il
trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso
informato, e se i dati sono soggetti ad anonimizzazione, ovvero se il programma di ricerca,
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale è
autorizzato appositamente dal Garante (ai sensi dell’art. 90 del Codice privacy).119
Nel caso in cui l’interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è
116 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali - 24 luglio 2008, doc. web n. 1533155,
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1533155, punto n. 7
117 Comitato Nazionale di Bioetica, Biobanche e ricerca sul materiale biologico umano, op. cit., par. 3 pag. 5
118 Comitato Nazionale di Bioetica, Raccolta di campioni biologici a fini di raccolta: consenso informato, 16
febbraio 2009
119 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici n. 8/2014, op.
cit., punto 8.1
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
187
distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che
esso non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile. L’informativa al
partecipante deve contenere dei requisiti specifici: essa infatti deve evidenziare «a) che il
consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti
alcuno svantaggio o pregiudizio per l’interessato, salvo che i dati ed i campioni biologici non
consentano più di identificare il medesimo interessato; b) gli accorgimenti adottati per
consentire l’identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della
raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1 lett. e) del Codice); c) l’eventualità che i
dati e/o i campioni biologici siano conservati ed utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e
statostica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di
soggetti ai quali possono essere eventualemnte comunicati i dati oppure trasferiti i campioni
[…]»120
. Oltre al tradizionale modello di consenso poi, l’Autorità Garante ha ritenuto opportuno
richiedere che «l’attuazione di ricerche scientifiche su isolati gruppi di popolazione sia
preceduta da un’attività di informazione presso le comunità interessate anche mediante mezzi
di comunicazione di massa su base locale e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura
della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o
benefici attesi per le popolazioni coinvolte. L'attività di informazione evidenzia anche gli
eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli
inerenti alla conoscibilità di inattesi rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre
al minimo tali rischi»121
, inoltre «devono essere resi noti alle comunità interessate e alle autorità
locali gli eventuali risultati della ricerca che rivestono un'importanza terapeutica o preventiva per
la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunità»122
.
Centrale poi è la previsione relativa ad utilizzi successivi di dati e campioni.123
Il consenso infatti non è più necessario per la realizzazione di progetti direttamente collegati a
quelli per i quali era stato originariamente ottenuto. Inoltre, nel caso in cui sia impossibile, a
120 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici n. 8/2014, op.
cit., punto 4.1
121 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici n. 8/2014, op.
cit., punto 5.1
122 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici n. 8/2014, op.
cit., punto 9
123 Si noti che tale questione è stata affrontata dal Garante per la prima volta con l’Autorizzazione del 2011. La
versione originale prevedeva la possibilità di conservare ed utilizzare campioni biologici e dati genetici raccolti
per la realizzaizone di altri progetti, limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e statistici direttamente
collegati con quelli originari. Sarebbe stato possbile distaccarsi da questo nuovo requisito solo a fronte di una
nuova prestazione di consenso o dell’anonimizzazione di dati e campioni.
Capitolo 4
188
causa di particolari ragioni, informare gli interessati, malgrado sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo per raggiungerli, e nel caso in cui scopi analoghi non possano essere
perseguiti mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato
acquisito il consenso informato, l’utilizzo di dati e campioni per progetti diversi da quelli per i
quali era stato originariamente ottenuto il consenso, è autorizzato in due distinte ipotesi: la
prima impone che vengano utilizzati campioni biologici e di dati genetici che in origine non
consentono di identificare gli interessati, e richiede che manchino, da parte degli stessi,
indicazioni contrarie; la seconda invece si fonda su motivato parere favorevole del componente
comitato etico a livello territoriale e su un’apposita autorizzazione del Garante.124
125
124 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici n. 8/2014, op.
cit., punto 8
125 Interessanti sono anche le indicazioni fornite dale Linee Guida Telethon – SIGU sulle Biobanche Genetiche:
«Il consenso deve essere richiesto utilizzando un apposito modulo, approvato dal Comitato Etico dell’ente di
appartenenza della biobanca genetica. Nel consenso devono essere esplicitati tutti gli aspetti relativi alla
gestione del materiale conservato.
Utilizzo del campione: dovrà essere chiaro che il campione potrà essere utilizzato per ulteriori indagini ad
esclusivo scopo diagnostico e/o ricerca, e mai a fini di lucro diretto, in conformità a quanto affermato
dall’articolo 21 della Convenzione di Oviedo, dall’articolo 39 del Codice di deontologia medica e dall’articolo
3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre dovrà essere spiegato quale tipo di
informazione potrà derivare dall’uso del campione e quali potenziali benefici potranno essere acquisiti per la
salute personale e/o di tutta la comunità.
Garanzia del servizio: la responsabilità della gestione e della conservazione del materiale biologico risiede
nella struttura ove è situata la biobanca genetica. Tutte le misure strutturali e gestionali devono essere attuate
al fine di garantire il mantenimento dell’idoneità del campione. Ciononostante sarà precisato che la struttura
non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni accidentali che renderanno inutilizzabili i campioni.
Ritiro del consenso: dovrà essere esplicitato che il consenso potrà essere ritirato in ogni momento
comunicando il cambiamento di opinione in merito a quanto accordato; in tal caso il campione e le relative
informazioni verranno eliminati e non saranno generati ulteriori dati. Il soggetto che ha ricevuto
l’informazione deve avere la possibilità di prendere decisioni disgiunte relativamente a:
- autorizzare/non autorizzare la conservazione del proprio campione;
- autorizzare/non autorizzare l’utilizzo del proprio campione per ulteriori studi o ricerche scientifiche;
- volere/non volere essere informato di eventuali risultati o possibilità diagnostiche derivanti da successive
ricerche.
Dopo aver firmato il consenso, il soggetto ne riceve una copia controfirmata dal responsabile della Banca a
garanzia del rispetto di quanto dichiarato.
Campioni in assenza di consenso informato
La maggior parte delle biobanche di materiale genetico, possiede campioni prelevati in passato a pazienti con
rari difetti genetici e conservati senza uno specifico consenso informato scritto. Nel 1996 il Comitato Direttivo
dell’American Society of Human Genetics in un documento ha dichiarato che l’uso di tale materiale è
consentito solo se il campione è stato reso anonimo (American Society of Human Genetics, Statement on
Informed Consent for Genetic Research, 1996. Am. J. Hum. Genet, 59: 471-4)
Di diverso orientamento è il documento della European Society of Human Genetics (2002) in cui si ritiene
lecito l’utilizzo di detti campioni in modo identificabile, anche in assenza del consenso informato, purché sia
garantita al donatore la stessa tutela di quella riservata ai donatori di campioni con il consenso. In accordo con
quest’ultimo parere riteniamo che i responsabili delle biobanche genetiche devono garantire la privacy dei
campioni secondo le regole della deontologia professionale e delle norme vigenti, senza essere obbligati ad
anonimizzare i campioni, al fine di renderli disponibili per eventuali diagnosi ai familiari biologici e per
ricerche di utilità comune. In quest’ultimo caso il comitato di bioetica, della struttura ove è situata la banca,
deve autorizzare l’uso del materiale biologico.
Campioni prelevati da individui non idonei a prestare il consenso
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
189
Un esempio di questo lo si può trovare in un Provvedimento dell’Autorità risalente al 2011, nel
quale autorizza l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano a trattare i dati personali, compresi
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, anche di pazienti risultati deceduti o irreperibili per
l'esecuzione dello studio di, anche in assenza del loro consenso informato, limitatamente ai dati
e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per la conduzione dello studio e nel
rispetto di alcune prescrizioni indicate, in ordine agli idonei accorgimenti da adottare
nell'estrapolazione dei dati clinici degli interessati dalla banca dati dello studio clinico e nella
successiva trasmissione all'Istituto stesso.126
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei minori: il mondo scientifico è quasi totalmente
d’accordo, in ambito nazionale ed internazionale, nel ritenere non opportuno includere i
campioni dei minori nelle biobanche, se non assolutamente necessario. L’argomento è
affrontato in vari documenti. La Convenzione di Oviedo (art. 6) ed il Codice (italiano) di
deontologia medica (2014) sono concordi nell’affermare che in caso di pazienti minori (o
incapaci) il consenso debba venire dal rappresentante legale. Le Linee Guida SIGU
sottolineano come sia fondamentale perseguire il migliore interesse del minore, di conseguenza,
quando il risultato del test non consenta di effettuare nessun trattamento preventivo efficace o
di migliorare la sua salute, la richiesta del test non costituisce il suo miglior interesse.
Il Nuffield Council on Bioethics pone tre criteri nel caso in cui si debba raccogliere materiale
biologico su questi pazienti: «minimo rischio, consenso del tutore, assenso del minore»127
L’Autorizzazione al trattamento dei dati genetici del Garante afferma che «l'opinione del
minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile,
presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del minore. Negli altri casi
di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio
L’argomento è affrontato in vari documenti. La Convenzione di Oviedo ed il Codice di Deontologia Medica
sono concordi nell’affermare che in caso di campioni prelevati a minori, o a maggiorenni infermi di mente, il
consenso alla conservazione deve essere accordato dal rappresentante legale. Secondo l’articolo 2 del Decreto
legislativo n. 135 del 29 luglio 1999 il consenso può essere accordato da chi esercita legalmente la potestà.
Campioni di cui non si può avere il consenso informato
Esistono situazioni particolari in cui non si riesce, per diverse e insuperabili cause, ad ottenere il consenso
informato del donatore del materiale biologico. Questi campioni possono essere utilizzati, limitatamente a
specifici usi, se i possibili benefici per le persone e la per comunità sono importanti; ovviamente garantendo
tutte le tutele previste per i campioni con consenso» (Linee Guida Biobanche Genetiche, SIGU e Telethon,
op. cit., pagg. 6-7)
126 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ricerca scientifica e privacy (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), 14 luglio 2011, doc.web n. 1829736,
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1829736
127 Nuffield Council on Bioethics, Pharmacogenetics Ethical Issues, http://www.nuffieldbioethics.org
Capitolo 4
190
diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando
preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace»128
.
Nel 2014 il Comitato Nazionale di Bioetica ha approvato un parere dal titolo Biobanche
pediatriche129
: in esso il Comitato si occupa di biobanche pediatriche, caratterizzate dalla
raccolta di campioni biologici di minori e finalizzate alla ricerca scientifica. Il documento,
partendo dal riconoscimento delle biobanche pediatriche come una preziosa risorsa per la
ricerca scientifica, affronta i problemi bioetici emergenti. Richiama i principi etici generali della
donazione di campioni biologici (accreditamento delle biobanche, gratuità della donazione,
tutela della privacy), affronta alcuni problemi specifici con riferimento alla condizione di
vulnerabilità dei minori (consenso informato dei genitori e del minore divenuto adulto,
principio di sussidiarietà, valutazione rischi/benefici, diritto a sapere non sapere).
Il Comitato sottolinea che l’interesse e il benessere dei soggetti i cui materiali biologici sono
usati per ricerca, a maggior ragione se si tratta di minori, devono sempre prevalere sul solo
interesse della società o della scienza. A tal fine, si ribadisce la necessità di una
regolamentazione normativa in materia che tenga conto di alcuni aspetti di rilevanza etica:
adeguata e dettagliata informazione (interesse scientifico della ricerca, protezione della privacy,
tempi e luoghi della ricerca) ai genitori o al rappresentante legale ai fini del consenso che sarà
opportuno che sia ristretto o parzialmente ristretto; ascolto della volontà del minore, in
rapporto al suo progressivo grado di maturità, e informazione allo stesso in merito alla cessione
del suo materiale biologico da parte dei genitori e dei responsabili delle biobanche.
Il Comitato inoltre ritiene necessaria l’istituzione di un organo di controllo per le diverse fasi di
conservazione e gestione del materiale biologico e la presenza di un Comitato etico;
raccomanda un’adeguata formazione dei ricercatori e del personale della biobanca; auspica un
censimento delle biobanche pediatriche e l’opportunità di istituire un Registro Nazionale.
Merita particolare interesse la questione del diritto a non sapere. Abitualmente le biobanche
non comunicano ai cedenti i dati ottenuti attraverso le ricerche effettuate utilizzando i loro
campioni se non su esplicita richiesta dell‟interessato, espressa al momento del consenso.
Tuttavia, alcuni dati ottenuti dallo studio dei campioni possono fornire informazioni utili alla
salute del soggetto (prevenzione, diagnosi, terapia) o a identificarne caratteristiche genotipiche
128 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Aut. n. 8/2014, op. cit., punto 6
129 Comitato Nazionale di Bioetica, Biobanche pediatriche, 11 aprile 2014,
http://www.governo.it/bioetica/pdf/Biobanche_pediatriche2014.pdf
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
191
eventualmente trasmissibili all’interno del nucleo familiare (rilevanti nell’ambito di scelte
procreative). É ora noto che nell’ambito deldiritto all’autodeterminazione, affermato nella
nostra società sia sul piano etico che su quello giuridico, con riferimento alle scelte nel contesto
delle informazioni genetiche vi sia anche quello diritto a non sapere.130
«Per quanto attiene alle biobanche pediatriche, il Comitato ritiene che […], a fronte di benefici
reali e potenziali, sussiste un dovere del ricercatore di informare e un diritto/dovere di sapere
dei genitori/rappresentante legale in ragione dell‟interesse del minore, anche se ciò comporta
un onere sul piano dei costi e sul piano organizzativo per le biobanche, oltre che un onere
psicologico per i genitori stessi. Non dovrebbe allora essere consentita ai genitori/
rappresentante legale la possibilità di esprimere il proprio dissenso all’informazione e far valere
il proprio “diritto a non sapere”. Una volta concesso il materiale biologico del minore in forma
codificata e tale da poter risalire all’interessato e rilevato come in potenza questi campioni siano
una possibile fonte di diverse tipologie di informazioni (sanitarie, biologiche, genetiche, ecc.) è
nell’interesse dei genitori e del minore ottenere informative concernenti la salute di
quest’ultimo, data la possibilità che si intervenga sotto l‟aspetto preventivo e curativo a suo
favore. I responsabili della biobanca devono fare il possibile per contattare i genitori o il
rappresentante legale del minore e dare l’informativa.
Il Comitato ritiene inoltre necessario che i genitori o il rappresentante legale siano informati,
anche qualora si tratti di possibili dati, non esplicitamente ricercati (c.d. incidental findings, ossia
„risultati inattesi‟), che evidenzino patologie genetiche con certa o alta probabilità di insorgenza
tardiva allo stato non curabili (es. corea di Huntington).»131
Questa decisione è stata anche molto criticata da una parte della dottrina e dei componenti
stessi del Comitato, vista la delicatezza di questo diritto, sul quale non vi è ancora un’opinione
etica comune.132
Alla luce di tutto questo, si evince che i beni costituzionali che entrano in gioco nel campo della
130 Il CNB lo chiama anche “ignoranza del proprio futuro”
131 CNB, Biobanche pediatriche, op. cit., pagg. 13-14
132 Monica Toraldo di Francia, in una postilla finale al parere, dichiara il suo dissenso in merito alla questione
della violazione del diritto a non sapere, affermando che la conoscenza preventiva di alcuni dati riguardanti la
salute, nello specifico malattie ad insorgenza tardiva ed incurabili (al momento), non farebbe altro che
scompensare equilibri familiari performati e porre i genitori ed il minore stesso in uno status di ansia ed
angoscia perenni, senza contare i vari condizionamenti psicologici e di vita
Capitolo 4
192
ricerca genetica sono diversi da quelli prevalenti nella genetica “curativa”: si intersecano infatti
diritti individuali con interessi e diritti collettivi, che riguardano più persone, più soggetti, anche
al di fuori del gruppo familiare-biologico.
Se nel caso di uso di dati genetici per tutelare il diritto alla salute si instaura una relazione
bidimensionale fra tutela della privacy e tutela della salute, che vede la seconda prevalere; nel
caso di utilizzo di dati genetici nel campo della ricerca la questione è diversa. Qui infatti le
relazioni che ne derivano sono multidimensinali: coinvolgono infatti la privacy del soggetto
donatore, il diritto alla ricerca scientifica, il diritto alla salute di soggetti terzi familiari biologici
ed infine anche l’interesse collettivo alla salute.133
Come attuare un giusto bilanciamento?
Appare chiaro, dai vari documenti nazionali analizzati, che nel Nostro ordinamento prevale la
privacy del soggetto donatore, che ha facoltà di prestare il consenso, ritirarlo, opporvisi,
distruggere i campioni, chiedere l’anonimato totale, insomma, ha pieno potere di
autodeterminazione.134
In tale ottica, la decisione di partecipare ad una ricerca con i propri dati
o campioni deve derivare da una scelta autonoma e consapevole, libera da ogni
condizionamento, al fine di dare consistenza effettiva al principio del consenso informato: è
proprio in questo contesto che la biobanca, in qualità di ente terzo, potrebbe farsi carico di
gestire il bilanciamento degli interessi, interfacciandosi fra il soggetto (donatore, che presta il
consenso quindi all’utilizzo dei suoi dati) ed i ricercatori interessati ai campioni ed allo studio su
di essi.
Ecco allora che in letteratura e dottrina si palesano diversi modelli organizzativi per le
biobanche, fra i quali primeggia il cd. (bio)trust, in base al quale le biobanche dovrebbero avere
due funzioni: dovrebbero occuparsi della gestione delle due dimensioni che caratterizzano i
campioni biologici umani, assicurando in particolare, mediante idonee misure tecniche, la
riservatezza dei dati personali relativi ai campioni biologici. Inoltre, dovrebbero essere
organizzate in modo tale da assicurare che i campioni possano essere fruiti realmente alla
stregua di commons, ossia di beni a servizio della comunità, curando che la loro distribuzione
133 Considerazioni di Simone Penasa, Conclusioni, in La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca,
Forum di Biodiritto 2010, op. cit.,
134 A proposito di diritto all’autodeterminazione, nella nota sentenza n. 438 del 2008 la Corte Costituzionale non
connette il diritto al consenso al solo diritto alla salute (quindi al 2 comma dell’art. 32 della Cost.), ma anche
al diritto all’autodeterminazione, tanto da «configurare il prospettato diritto all’autodeterminazione come
diritto distinto dal diritto alla salute, il che lascerebbe pensare ad un ambito di applicazione più ampio di
quello del diritto alla salute» (R. Balduzzi, D. Paris, Corte Costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripèartizione delle competenze legislative, in Giur. Cost., 2008, pagg. 4953-4970)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
193
presso i ricercatori avvenga in modo democratico e trasparente e che il loro utilizzo avvenga nel
rispetto della dignità umana.135
I materiali biologici ceduti a titolo gratuito non appartengono più
ai donatori né d’altro canto alle biobanche che li custodiscono, divenendo patrimonio
dell’intera famiglia umana. Le biobanche sono responsabili della gestione dei tessuti e materiali
biologici, della tutela della riservatezza. Costituiscono dei mediatori fra mondo della ricerca e
comunità salvaguardando la tutela della privacy e gli interessi del sapere. In tale visione ai
ricercatori sarebbe attribuita una licenza d’uso, non già la proprietà dei materiali. Le
informazioni appartengono al donatore che li cede nella formula della “concessione d’utilizzo”.
La biobanca assume la veste di “custode” di beni preziosi e insostituibili.136
135 Così Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella disciplina delle biobanche di ricerca, op.
cit., egli porta ad esempio il modello statunitense: «mani, di vigilare sul rispetto di tali regole. Oltreoceano il
National Research Council statunitense ha proposto di creare una banca mondiale di DNA che funga da
trustee e fund holder per tutti i soggetti campionati, in grado di contemperare le esigenze del singolo e gli
interessi della scienza. Raccogliendo questa suggestione la scholarship d’oltreoceano si è spinta fino ad
immaginare un innovativo modello di trust, designato biotrust e plasmato sullo schema dei charitable trusts,
mercé il quale disciplinare ogni fase dell’attività di biobanking. Questo tipo di trust si presenta come una
struttura complessa, capace di vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai ricercatori, promuovendo la
partecipazione dei donatori al governo della ricerca. La struttura si compone infatti di singoli trusts, attraverso
i quali i donatori conferiscono i loro interessi proprietari al medesimo trustee, la Biotrust Foundation,
un’organizzazione pubblica no-profit che amministra la biobank secondo le modalità e i fini stabiliti. Con
l’istituzione del trust, il donatore di tessuti o settlor, mediante il modulo del consenso, esprime formalmente il
desiderio di trasferire i suoi interessi proprietari sul materiale biologico al trust. Il settlor nomina quindi un
trustee, la Biotrust Foundation, che ha il dovere fiduciario di gestire la proprietà a beneficio della collettività,
la quale è designata quale beneficiary. Al trustee compete il compito di distribuire i tessuti ai ricercatori, di
conservare le chiavi di accesso all’identità dei tessuti, di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, di controllare
che i tessuti vengano impiegati nel rispetto delle norme etiche che ne governano l’utilizzo […]
In Italia le biobanche potrebbero svolgere le due funzioni indicate all’inizio di questo paragrafo se sottoposte al
controllo pubblico e se rese strutturalmente autonome rispetto ai singoli istituti di ricerca pubblici e ai presidi
ospedalieri nei quali i ricercatori svolgono la loro attività. Contestualmente le singole biobanche dovrebbero
essere inserite in una rete nazionale, al fine di permettere ai ricercatori di poter beneficiare di un più ampio
bacino di campioni biologici. L’autonomia della biobanche rispetto al «mondo della scienza» le porrebbe in
una condizione di terzietà tale da permettere loro di operare la «scissione» tra la dimensione materiale e la
dimensione informazionale personale dei campioni biologici, evitando che debbano essere gli stessi ricercatori
ad assicurare la riservatezza dei dati personali relativi ai campioni sui quali loro stessi andranno ad eseguire l
loro indagini scientifiche.» (pagg. 233-234)
Simone Penasa, invece, porta ad esempio il modello spagnolo, si veda Simone Penasa, Conclusioni, in La
disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca, Forum di Biodiritto 2010, op. cit., pagg. 347 e ss.
136 Nella riflessione teorico-giuridica statunitense sono state avanzate alcune ipotesi specifiche di inquadramento
dei tessuti, come gli accordi di donazione (donation agreements) e gli accordi fiduciari per finalità non lucrative
(charitable trust). La prima ipotesi, il donation agreement, vincola chi dona ad una specifica e stabile volontà,
lasciandolo però libero di attribuire all’atto una forma assoluta o condizionata. Mentre nella donazione
incondizionata non si pongono vincoli all’impiego dei materiali biologici, nella donazione condizionale il dono
può essere assoggettato a limiti di destinazione o di arricchimento. Ciò consentirebbe di superare le metafore
fittizie finora evocate. Nel charitable trust, diversamente, gli “interessi proprietari” sui tessuti vengono trasferiti
a un custode o garante (trustee), investito al contempo dei doveri fiduciari di responsabilità nella destinazione
dei benefici a terzi (pubblico, pazienti attuali e futuri). Nell’area europea, alcuni filosofi morali, come Hansson,
hanno lavorato al tentativo di giustificare, in nome dell’autonomia individuale reinterpretata come dovere di
solidarietà, un’estensione dei poteri dei ricercatori di impiegare liberamente materiali e informazioni.
Muovendo da una concezione kantiana, Hansson argomenta a favore di un’idea di autonomia ampliata fino a
Capitolo 4
194
Uno dei dati più importanti, poi, riguarda il modo in cui sono stati ottenuti i campioni, perché è
su questo punto che si concentrano molte delle discussioni in corso sulle biobanche e sulle
norme che dovrebbero regolarne il funzionamento.137
4 Le biobanche genetiche di popolazione. Dal caso Islanda al caso
Catalona
Con “genetica di popolazione” si individua un settore di ricerca nel quale si studia «l’ereditarietà
in gruppi di individui, i modelli di variabilità genetica che si trovano all’interno dei gruppi e
come questi modelli si evolvono nel tempo. Si tratta di un settore che analizza le modalità
secondo cui le leggi di Mendel e gli altri principi della genetica si applicano a intere
popolazioni»138
ricomprendere il bene(ssere) (well-being) altrui, alla luce di un’implicita solidarietà nei confronti di altri esseri
umani e del dovere di restituire alla società una parte dei benefici ricevuti (Riflessioni di Mariachiara
Tallacchini, Dalle biobanche ai genetic social network, op. cit.)
137 Negli U.s.a. ad esempio, è stato compiuto uno dei primi studi di censimento sistematici sulle biobanche,
condotto dai genetisti dell'Università del North Carolina di Chapell Hill, e pubblicato su Genome Medicine
nel 2013. Per quanto riguarda il modo in cui sono stati ottenuti i vari campioni, essi hanno scoperto che se tre
quarti dei reperti è stato donato spontaneamente, più della metà arriva direttamente dagli ospedali o dai centri
di salute pubblica, è cioè quanto resta dopo un percorso di cura o una partecipazione a una sperimentazione
(con il consenso di chi vi è stato sottoposto), mentre il 2% giunge da pratiche commerciali, ossia da "venditori"
e una percentuale identica da associazioni di volontariato per la donazione di organi e tessuti. Infine, i
finanziamenti per il mantenimento di strutture che sono molto costose arrivano da più fonti: il 57% dal
governo, una percentuale simile dalle università cui le biobanche fanno capo, più del 60% dal pagamento
richiesto per il servizio, dalla vendita di prodotti a esso collegati o di campioni e il 40% dal non profit. Altro
elemento di estrema variabilità sono le dimensioni: si va da quelle che tengono meno di 500 campioni a quelle
che ne hanno più di 500.000 (la media è 8.000), mentre per quanto riguarda questi ultimi, si può dire che non
c'è pezzo del corpo umano che non sia rappresentato: oltre a sangue, plasma, urina e feci si conservano reperti
solidi congelati o pronti per l'esame istologico, cellule di vari tessuti, il liquido cerebrospinale, il midollo osseo,
unghie, capelli e, naturalmente, ogni genere di cellule staminali, in primis quelle derivate dal cordone
ombelicale e ogni tipo di colture di linee cellulari, sane e no. La natura delle biobanche targate Usa è quindi
ibrida sia per modalità di funzionamento che per finalità, e riflette l'organizzazione privatistica del circuito della
salute. Secondo Henderson «le biobanche sono il cuore di un'industria nuova e in rapida crescita, il cui ruolo
continua ad aumentare nell'ambito della ricerca biomedica, e sono collegate a ospedali e centri di ricerca in
modi vari. Ciò rende la situazione molto complessa: ognuna di esse si è sviluppata in tempi e contesti diversi e
ha una sua natura specifica, di cui non si può non tenere conto pensando a una maggiore standardizzazione,
che pure è necessaria. È improbabile che si giunga a un unico standard, ma bisogna comunque intensificare le
ricerche sui modelli più adattabili alle realtà esistenti, e implementarli». Ma questo non è l'unico aspetto da
tenere in considerazione. Secondo il bioeticista Tom Tomlinson, della Michigan State University, bisogna
pensare anche ai donatori. In un articolo pubblicato su «Hastings center Report», Tomlinson sottolinea infatti
che chi vuole donare una parte del proprio corpo deve ricevere una documentazione esauriente e chiara sulle
ricerche cui essa sarà destinata, soprattutto se si tratta di studi che possono suscitare controversie etiche e
legali, e che chi dona deve essere messo nella condizione di poter ritirare il campione in qualunque momento,
qualora si accorgesse che esso venga utilizzato per scopi che non considera opportuni. (Articolo de
IlSole24Ore, Biobanche: un discount di tessuti? 10 febbraio 2013)
138 Cfr L.L. Cavalli Sforza, P. Menozzi, A. Piazza The History and Geography oh Human Genes, Princeton University Press, 1994 pg 125 ss.
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
195
Infatti, fatta eccezione per rari eventi di mutazione, gli individui nascono e muoiono con lo
stesso corredo di geni. Ciò che varia col tempo da un punto di vista genetico, ciò che si evolve,
è la costituzione ereditaria di un gruppo di individui.
Questo tipo di studio trova applicazione nelle ricerche relative alla biodiversità o alla
ricostruzione storica dell’evoluzione dei popoli, nonché in ambito medico, epidemiologico,
farmacologico e terapeutico. Esso è utile nella comprensione dei meccanismi di funzionamento
della genesi delle malattie genetiche, nelle ricerche epidemiologiche che mirano a individuare il
fattore genetico che, fin dalla nascita, causa la malattia; inoltre, incentiva gli studi sull’analisi
delle malattie che insorgono nel corso della vita; nonché sollecita lo sviluppo della farmaco-
genetica e farmaco-genomica nel perseguire il modello della medicina personalizzata, ovvero
l’approdo a farmaci sempre più idonei a curare le malattie nelle quali entrino “in gioco” i geni,
«by allowing a better match between the drug and the individual genetic profile»139
Le biobanche genetiche costituiscono un importante strumento di ricerca i cui risultati possono
portare benefici alla comunità. Questo “vantaggio per la collettività” viene richiamato nella
Dichiarazione sul Genoma Umano, all’art.12, dove si afferma che «l’applicazione del progresso
della conoscenza, specialmente nell’ambito della genetica, dovrebbe migliorare la salute degli
individui e contribuire al benessere dell’umanità in genere. Inoltre i benefici della genetica
dovrebbero essere resi disponibili a tutti, con doveroso riguardo alla dignità e ai diritti di ciascun
individuo»
Il Gruppo Europeo sull’etica nella Scienza e nelle Nuove Tecnologie ha dichiarato, a proposito
delle banche di tessuti, che «tutti gli stati membri dell’Unione Europea devono aderire al
principio che le donazioni di tessuti umani devono essere gratuite, seguendo l’esempio delle
donazioni di sangue; questo esclude il pagamento al donatore»140
.
139 Cfr. H. Gottweis, Biobanks in action. New strategies in the governance of life, in AA.VV, Biobanks
Governance in comparative perspective, ed. by H. Gottweis, A. Petersen, Routledge, London/New York,
2008, pag. 24
140 Nel novembre 1991, la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo
decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il Gruppo di consulenti
per l’etica della biotecnologia (GCEB). Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB
con il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE), estendendo il mandato del
Gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il GEE fornisce alla Commissione
consulenza su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie, sia su richiesta della
Commissione che di propria iniziativa. Il Parlamento e il Consiglio possono segnalare alla Commissione
questioni da essi ritenuti di notevole rilevanza etica. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE,
stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato. I 15 membri del GEE sono designati “ad
personam” dal Presidente della Commissione. Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la
Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente,
pluralista e pluridisciplinare.
Capitolo 4
196
Anche la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e sui Diritti Umani dell’UNESCO del
1997, all’art. 1, stabilisce che il genoma umano è patrimonio comune dell’umanità, cosi come la
World Health Organization (WHO) e la Human Genome Organization (HUGO) sottolineano
che il genoma non è di proprietà del singolo ma viene condiviso nell’ambito della famiglia e
appartiene a essa, pertanto bisogna regolamentare l’accesso ai campioni da parte dei familiari
biologici, purché ciò sia a vantaggio della salute del richiedente o della necessità di verità sulle
proprie origini.
Tutta l’umanità deve condivide e avere accesso ai benefici della ricerca genetica.
Esempi e casi eclatanti nell’ambito delle biobanche genetiche (di popolazione) meritano
menzione.
Caso Islanda. DeCode Genetics:
L’Islanda è il Paese pionere, a livello mondiale, delle ricerche sugli studi di popolazione, ed è
stato anche il primo che ha dato avvio ad un progetto di raccolta dei dati genetici della sua
popolazione. Infatti, sulla base della legge dell’Health Sector Database del 1998141
, una
compagnia biofarmaceutica privata, la DeCode, ha ottenuto la licenza per la costituzione di un
database centralizzato (l’Health Sector Database appunto) contenente dati sanitari, compresi
quelli genetici di tutti i cittadini islandesi. L’Azienda era convinta che, studiando il DNA del
popolo islandese, fosse possibile conoscere le basi genetiche delle malattie più comuni, in
quanto l’intero popolo dell’isola è considerato “geneticamente puro”: tutti i suoi membri
discenderebbero da un solo progenitore, e per migliaia di anni sono rimasti isolati dal resto del
continente.142
In realtà la DeCode era intenzionata a sfruttare commercialmente la raccolta dei
Tale dichiaraione è tratta dall’art. 5 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità
dell’essere umano nei ocnfronti delle applicazioni della biologia e della medicina (1997)
141 Il 17 dicembre 1998 il Parlamento islandese approva una legge (la n. 139/1998), che autorizza una compagnia
privata con scopo di lucro a raccogliere ed alaborare dati sanitari e genetici dell’intera popolazione islandese.
L’Health Sector Database (il database centrale islandese) è quindi un raggruppamento di tre banche dati con
informazioni che possono essere contemporaneamente interconnesse, alla presenza di certe condizioni, per
motivi di ricerca. Il primo database è una raccolta di dati contenneti informazioni sulla salute della
popolazione (islandese) presente e passata, che viene registrato su un unico database centralizzato (questi dati
medici vengono raccolti tutti attraverso il sistema del “consenso presunto”). Il secondo databse è una raccolta
di dati genealogici, tratti da documenti pubblici e da dati sulle nascite. Il terzo contiene informazioni genetiche
che sono state tratte da campioni biologici ottenuti (con un consenso informato) per ricerca da medici.
142 La sostanziale omogeneità genetica degli islandesi rappresenta un tesoro impareggiabile per lo studio e lo
sviluppo di nuove medicine. I lunghi secoli di isolamento della nazione, attraverso i quali il Dnadei primi
colonizzatori vichinghi è arrivato fino ad oggi pressocché inalterato, l'hanno infatti trasformata in un
interessantissimo (e utilissimo) caso di "imbreeding", una serie ininterrotta di incroci endogamici non
contaminati da materiali genetici "stranieri". I ricercatori chiamano questo fenomeno "effetto del fondatore",
dai padri fondatori di comunità religiose chiuse come gli Amish, in cui è stato identificato per la prima volta,
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
197
dati nel settore farmaceutico, in seguito ad un accordo di esclusiva firmato con il colosso
Hoffmann-La Roche .
In base a questo accordo, la compagnia iniziò a prelevare campioni di sangue per costruire
un’immensa banca dati, l’Health Sector Database, su cui il Parlamento le concesse i diritti per
12 anni. Questi dati però sono stati raccolti sulla base di un consenso presunto,cioè senza
richiesta di approvazione da parte dei cittadini, ma dando loro solo il potere di esprimere
eventuale dissenso alla catalogazione secondo un meccanismo di opt-out: ciò ha fatto sì che
tutte le informazioni non fossero associabili direttamente ai pazienti ma collegate ai record
tramite una chiave numerica in possesso del Ministero della Salute locale, e che
successivamente siano state distribuite in 3 databases, connessi in una rete unitaria che
agglomera i dati in un computer centralizzato.143
La società privata ha dato slancio a una politica di medicina personalizzata, tramite la
pubblicizzazione di “oroscopi genetici”, ossia promuovendo un servizio di fornitura del genetic
make-up individuale a pagamento (il progetto deCODEme), diffondendo l’idea di poter
controllare e prevenire qualsiasi tipo di patologia.
La politica di deCODE Genetics ha sollevato, sin dalle sue prime mosse, diversi problemi
ma che si ritrova in altre popolazioni rimaste a lungo separate dal resto del mondo, come è avvenuto in alcune
isole dei mari del Sud, o, per l'appunto, in Islanda. Queste "isole genetiche" forniscono ai ricercatori un modo
facile, veloce e poco costoso per ricostruire le tracce e il percorso di eventuali geni difettosi, risalendo fino al
primo individuo che lo ha introdotto nella popolazione. In questo modo, si possono ottenere preziosissime
informazioni su alcune patologie ereditarie, e naturalmente sui metodi e le sostanze con cui combatterle. E'
così che il patrimonio genetico si trasforma in patrimonio tout court, una vera e propria risorsa economica a
cui spesso le grande aziende biotecnologiche internazionali hanno attinto senza molto rispetto per i diritti dei
legittimi proprietari del Dna analizzato.
143 In Islanda la raccolta di tessuti umani è normalmente disciplinata dalla legge sulle biobanche n. 110/2000, che
differenzia il caso di donazione diretta alla banca dati dal caso di raccolta di campioni prelevati per altre
finalità: nel primo caso infatti si richiede che il donatore presti il proprio consenso scritto alla raccolta, e che il
campione sarà conservato all’interno della banca dati in via permanente; nel caso invece di donazione
indiretta, quando i campioni sono raccolti per fini terapeutici o medici, il consenso del paziente è invece
presunto, salvo espresso rifiuto, dopo che gli sia fornita per iscritto dal medico l’informazione circa
l’eventualità di tale trasferimento. Tale sistema è considerato in contrasto con la legge isalndese sulla
protezione della riservatezza nel trattamento dei dati personali, la n. 77/2000, che invece richiede il consenso
dell’interessato e tale principio viene derogato solo in alcuni casi. Nel caso in cui il trattamento sia necessario
a scopo di ricerca statistica o scientifica, a condizione che la riservatezza delle informazioni sia protetta da
adeguate misure di salvaguardia, e che si versi in casi ben specificati dalla legge stessa (art. 8). Ad ogni modo il
trattamento può essere autorizzato dall’Autorità garante per il trattamento dei dati personali qualora sia
considerato di urgente interesse pubblico (precisazioni ed osservazioni di Elisa Stefanini, Dati genetici e diritti fondamentali, Cedam ed. (Padova) 2008). Senza contare che le disposizioni di legge sull’Health Sector
Database paiono inoltre in contrasto con quanto previsto dalla legge sui diritti del paziente n. 74/1997, che
richiede il consenso per la sottoposizione a qualsiasi ricerca medica; tuttavia, continua la Stefanini, la legge
sull’Health Sector è cronologicamente successiva a quella sui diritti del paziente, oltre a distinguersi sulla base
di un criterio di specialità. Non si può però trascurare che l’Islanda ha ratificato la Convenzione di Oviedo
con legge del 12 ottobre 2004, entrata in vigore il 1 febbraio 2005, recependo così quell’insieme di principi
della Convenzione che evidentemente stridono con il meccanismo del consenso presunto.
Capitolo 4
198
giuridici, tra i quali la legittimità o meno della “delega” da parte dello Stato nei riguardi di una
società privata a trattare i dati dell’intera popolazione: in questo caso chi è il titolare del diritto
di proprietà delle informazioni genetiche della popolazione?
Rodotà, a tal proposito, pone tre interrogativi: «è lecito vendere il genoma di un'intera
popolazione? È legittimo che si costituiscano dei monopoli in questo settore? Si può davvero
parlare di tutela della riservatezza attraverso l'anonimato di informazioni dalle quali è
comunque facile identificare i portatori di determinate malattie? Come ben si vede, qui si
cumulano argomenti contro le schedature genetiche di massa, contro la trasformazione del
genoma in merce, contro la totale trasparenza genetica delle persone. È indubbio che alcune
delle critiche sarebbero state evitate se i dati raccolti fossero stati messi a disposizione dell'intera
comunità scientifica, a parità di condizioni e senza chiedere contropartite di carattere
economico. Ma l'obiettivo degli Stati era proprio quello di realizzare un profitto grazie allo
sfruttamento di un bene particolare e unico, appunto il patrimonio genetico delle popolazioni,
che pure dovrebbe essere un bene comune, sottratto alle logiche dell'appropriazione privata
[…]» 144
A quattro anni di distanza gli islandesi si ribellarono: 20.000 cittadini chiesero di essere esclusi
dal programma.
Ad aprile l’Iceland Medical Association sottopose l’Act on a Health Sector Database al 153°
World Medical Association Council che riaffermò il proprio impegno alla riservatezza con i
pazienti, il principio del consenso informato e della libertà di ricerca scientifica. Il Regolamento
attuativo dell’Act on a Health Sector Database fu pubblicato il 22 gennaio 2000; nello stesso
mese la deCODE ottenne la licenza per creare il database e la Commissione per la protezione
dei dati fu incaricata di sorvegliare sulla corretta attuazione del Regolamento in merito alla
sicurezza dei dati e alla garanzia della privacy.
Nel 2000 l’Althingi (il Parlamento isalndese) votò l’Act on Biobanks che, costituisce il primo
esempio di legge nata per regolare le biobanche a fini di ricerca scientifica. Il progetto di legge
era stato stilato da un gruppo di lavoro costituito da “vari specialisti” incaricati dal Ministero
della Salute. Non fu invece creata né ascoltata una commissione etica; la Commissione per la
protezione dei dati produsse un documento critico sugli aspetti legati al consenso informato,
documento che fu ignorato. L’Act on Biobanks estende il consenso presunto dalle informazioni
144 Stefano Rodotà, La vita e le regole, op. cit. pagg. 186 - 187
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
199
ai campioni biologici, distinguendo fra materiali donati per studio scientifico e conservazione in
biobanche e materiali prelevati per analisi diagnostiche o trattamenti clinici.
Per i campioni destinati alla ricerca l’articolo 7 stabilisce che debba essere ottenuto il consenso
informato per il prelievo. L’articolo 9 però stabilisce che «Il consiglio della biobanca può, se
l’Autorità per la protezione dei dati e il Comitato Nazionale per la bioetica approvano,
autorizzare l’uso di campioni biologici per scopi diversi da quelli per cui erano stati
originariamente raccolti, stabilito che siano in gioco interessi importanti e che i benefici
superino qualsiasi inconveniente al donatore del campione o ad altri.»145
Il donatore ha diritto di ritirare il consenso e chiedere la distruzione del campione ma i
materiali e le informazioni ricavati dallo stesso campione nel corso delle ricerche non saranno
distrutti. I campioni raccolti per analisi cliniche e durante trattamenti sanitari possono essere
accettati per la conservazione in biobanche senza necessità di consenso informato. Il paziente
potrà revocare il consenso presunto per la conservazione in biobanca ma, richiamando
l’articolo 9, di fatto viene annullata questa possibilità.
La questione deCode è però diventata (tristemente) famosa anche per la sentenza emessa dalla
Corte Suprema Islandese, che, nel 2003, si è trovata a decidere su un controverso caso. Essa
infatti venne adita da una bambina, rappresentata dalla madre in quanto all’epoca minorenne,
che ricorreva per conto del padre deceduto al fine di far escludere i dati di quest’ultimo
dall’Health Sector Database, in quanto si era vista negare la richiesta dal Direttore Generale
della Sanità. La Corte Distrettuale di Reykjavik aveva respinto l’appello, sostenendo che,
essendo i dati anonimizzati, la ragazza non avesse legittimazione ad agire.
Il 27 novembre 2003 la Suprema Corte ribaltò la decisione affermando l’esistenza di un
interesse personale per la ricorrente, dal momento che la grande quantità di informazioni
raccolte rendeva possibile identificare direttamente gli individui coinvolti.
Giudicò quindi l’Act on a Health Sector Database anticostituzionale.
Questa sentenza è molto significativa in quanto per la prima volta viene riconosciuto che un
soggetto diverso da colui dal quale i dati genetici sono stati tratti ha un interesse personale
giuridicamente rilevante alla riservatezza degli stessi. Nella comunanza del 50% fra le
informazioni genetiche del padre e della figlia ha prevalso il diritto di controllo su tali dati,
ampliando così la categoria dei soggetti interessati al trattamento dei dati personali (in questo
145 Biobanks Act no 110/2000
Capitolo 4
200
caso genetici).146
Alla fine la deCode Genetics nel 2003 ha accantonato il progetto dell’Health Sector Database e
nel 2009 ne è stato dichiarato il fallimento. Il 21 gennaio 2010 è stata dichiarata la nascita della
new deCode nota come DGI Resolution Inc ricapitalizzata dalla Saga Investments.
Nel 2012, deCode è stata acquistata dal gruppo biotecnologico Amgen, con l’obiettivo di
mettere a frutto le informazioni genetiche accumulate negli anni per lo sviluppo di nuovi
farmaci. La nuova compagnia intende proseguire la ricerca in campo genetico e diagnostico,
garantendo che la proprietà dei dati rimanga in capo ai donatori e che i dati stessi vengano
gestiti in modo autonomo.
Caso Catalona:
All’inizio degli anni ’80 un famoso urologo e ricercatore presso l’Università di Washington
iniziò a raccogliere a scopo di ricerca gli “scarti operatori”, per i quali aveva chiesto ed ottenuto
il consenso informato dei pazienti. Tali tessuti venivano via via stoccati nei congelatori della
Genito-Urinary (GU) Biorepository insieme agli altri materiali biologici provenienti dal reparto
di urologia dell’ospedale universitario. I campioni, costituendo un importante capitale
scientifico ed economico, vengono spesso trasferiti ad istituti esterni all’università per motivi di
studio e ricerca. Nel 2003, a seguito dei dissidi che sorgevano frequentemente a causa di questi
“passaggi illeciti”, l’Urologo lascia la Washington University e si trasferisce presso la
Northwestern University di Chicago, per ricoprire il medesimo ruolo. Avendo la necessitàdi
utilizzare nelle sue ricerche i campioni di tessuto umano contenuti nella biorepositary
dell’università precedente, inviò una lettera ai suoi pazienti chiedendo loro di sottoscrivere il
modulo che aveva allegato affinché il proprio campione venisse trasferito presso la
Nothwestern.
146 Amedeo Santosuosso, in Diritto, scienza e nuove tecnologie, op. cit., esprime molte perplessità su questa
sentenza. «Se, come sembra, la sentenza ritiene fondante la stretta relazione padre-figlia, ma la semplice
parziale condivisione del patrimonio genetico, da questa sentenza potrebbero derivare molte conseguenze
anche paradossali, come, ad esempio, che diritti analoghi a quelli riconsociuti alla figlia-ricorrente siano
riconosciuti anche a coloro che hanno genitori in vita e poi ai nipoti, in quanto condividoino un quarto della
porzione variabile del loro genoma ocn i loro nomi, e così via […] Per evitare effetti di take genere, dobbiamo
cheiderci se le differenze nei gradi della quota condivisa del patrimonio genetico determinino differenze di
principio e, di conseguenza, differenze tra i diritti che sono (o che devono essere) riconosciuti. Altrimenti, se i
diritti sono riconosciuti indipendentemente dalla quantità di condivisione o dalla distanza genetica» (pagg.
124-125)
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
201
Molti pazienti inviano tale missiva ma la Washington University non accoglie la loro richiesta,
sostenendo di essere l’unica proprietaria dei tessuti umani donati.147
Tuttavia, in via preventiva e
cautelare, l’Università investe della questione la District Court for the Eastern District of
Missouri, al fine di vedersi ricnosciuto il diritto di proprietà sui materiali biologici.
La Washington University sostiene che, prestando il consenso informato e volontario alla
conservazione dei materiali biologici, i pazienti hanno trasferito i diritti proprietari alla
biorepositary, la quale può disporne a sua completa discrezione.
Da parte sua il dott. Catalona afferma che i materiali biologici appartengono ai pazienti e che
molti di loro hanno sottoscritto, alla sua partenza, un modulo con il quale hanno richiesto di
trasferire i materiali alla Northwestern University. A fronte di tale richiesta la WU non ha
pertanto alcun diritto di trattenere i materiali. A conforto di questa tesi il dott. Catalona rileva
come il modulo del consenso sottoscritto dai pazienti dia la possibilità di ritirare il consenso
prestato in qualsiasi momento. Questa prerogativa è, secondo l’urologo, un chiaro indice di
come la proprietà dei materiali biologici rimanga in capo ai pazienti. Inoltre, egli sottolinea che
la cessione dei tessuti alla biobank non perfeziona un negozio di gift of property, con il
contestuale trasferimento dei diritti proprietari, ma al contrario si instaura un rapporto di
bailment, nel quale, come noto, il bailee acquisisce soltanto il diritto al possesso del bene, non
la proprietà.148
La vicenda si conclude con la sentenza pronunciata il 31 marzo del 2006 della Corte
distrettuale del Missouri la quale stabilisce che:
1) la WU è proprietaria di tutti i materiali biologici, inclusi il sangue, i tessuti e i campioni
di DNA contenuti nella biorepository;
2) né il dott. Catalona né alcun altro ricercatore che conduce ricerche per conto della WU
ha alcun diritto o interesse proprietario sui tessuti conservati nella biorepository;
3) la Medical Consent Authorization predisposta dal dott. Catalona, inviata ai partecipanti
alla ricerca e da questi sottoscritta, non costituisce un titolo valido ed efficace a trasferire
147 «Mi avete affidato affidato i vostri campioni di tessuto e io li ho usati per la ricerca che servirà a migliorare le
cure per voi e per molte altre persone nei prossimi anni”, ma “per continuarequesto lavoro ho bisogno del
vostro aiuto e del vostro consenso”. Alla lettera allega un modulo che i pazienti avrebbero dovuto
sottoscrivere ed inviare alla WashingtonUniversitydisaint louis, che recava la seguente dichiarazione “Vi prego
di restituire imiei campioni al prof. catalona della Northwestern University di Chicago. Li ho affidati a lui
perché fossero usati a sua discrezione e con il suo espresso consenso a scopo di ricerca» cfr. Matteo
Macillotti, La disciplina giuridica delle biobanche, op. cit.
148 Sintesi di Matteo Macillotti, La disciplina giuridca delel biobanche, op. cit.
Capitolo 4
202
la proprietà o il possesso dei materiali biologici costuditi presso la Repository.
In sintesi, l’Università originaria venne dichiarata come unica proprietaria di tutti i materiali
biologici contenuti all’interno del proprio biorepository, e si nega al dottor Catalona qualsiasi
pretesa sui tessuti oggetto della controversia, asserendo che la cessione fatta dai pazienti
costituisce un dono libero e gratuito alla ricerca per il beneficio della società.
La Corte infatti ha sottolineato che la ricerca medica può progredire solo se l’accesso ai
materiali biologici alla comunità scientifica non è ostacolato dalle istanze dei singoli privati.
Una regolamentazione è necessaria anche per evitare che i campioni vengano trasferiti da un
istituo all’altro (dai donatori stessi) o addirittura venduti al miglior offerente. Quest’ultimo,
purtroppo, non è un fenomeno sconosciuto, nemmeno in Italia. In seguito alla discussa
sentenza che ha abolito il divieto di fecondazione eterologa sancito dalla legge n. 40/2004 (la
sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009), si è dato avvio a delle vere e proprie pratiche
di “corrispondenza di gameti” fra varie biobanche dell’Europa. Essendo i gameti irreperibili nel
Nostro Paese, sono stati stanziati molti soldi pubblici dai vari ospedali italiani per acquistare i
gameti presso le migliori biobanche europee.149
149 Da un articolo de L’Avvenire, del 15 gebbraio 2015, Al Supermarket della vita umana: «La più diretta e
immediatamente comprensibile è la danese Cryo: un’home page interattiva in cui è possibile selezionare in tre
semplici mosse razza, colore dei capelli e degli occhi (volendo anche per sfumature) e accedere ai donatori
che rientrano nelle caratteristiche preferite. La schermata che sia apre a questo punto è stupefacente. Con la
ricerca avanzata si utilizzano filtri relativi ad altezza, peso e gruppo sanguigno, ma la possibilità di scelta è così
mirata che sono previste alcune finestrelle decisamente più impegnative: il donatore ha scelto di rimanere
anonimo o no? Qual è la motilità dei suoi spermatozoi? E quante unità di sperma sono disponibili da quel
donatore? Scegliendo un donatore dall’elenco di questa bancarella della vita che un ospedale italiano ha
scelto come fornitore si accede alla sua scheda, con foto da bambino («fornita volontariamente per aiutare i
futuri genitori nella scelta») con la possibilità di sentire la sua voce. In pratica, una conoscenza virtuale col
padre del proprio figlio. Quanto ai prezzi, dipendono da una serie di fattori quali il tipo di donatore (anonimo
o no), il suo profilo (basic o esteso), la motilità degli spermatozoi e il tipo di trattamento cui sono stati
sottoposti. Il prezzo aumenta per sperma purificato, con una maggiore motilità, da donatore non anonimo e
di cui è disponibile un profilo dettagliato. Esempio: se per due provette di seme non purificato di discreta
motilità da donatore anonimo il prezzo base è di 184 euro (più Iva, del 25%), da donatore non anonimo il
prezzo lievita a 460 euro, sempre Iva esclusa. Più spese di spedizione, più eventuali tasse relative per esempio
ai contenitori. Mediamente un’aggiunta di 250 euro, cui vanno aggiunte le eventuali spese per il deposito in
proporzione al tempo di fermo del seme: 40 euro per 3 mesi, 440 per 5 anni, 820 per 10. Pagamento in
contanti, bonifico, assegno o carta di credito. C’è anche l’opzione-vip: donatore esclusivo a 12mila euro.
L’azienda comunque consiglia di verificare i prezzi donatore per donatore e sottolinea come la possibilità di
accesso all’intero catalogo sia gratuita.
La Nordic Cryobank è molto più discreta nel presentarsi, ma poi, grazie a un link sobriamente indicato,
rimanda alla European Sperm Bank dove si apprende che il prodotto è disponibile a un costo che varia dai
214 ai 429 euro per unità, più i costi della spedizione (275 euro). Qui tuttavia per chi volesse approfondire le
caratteristiche del donatore si pagano 25 euro in più per ogni passaggio dell’accesso al profilo. Con soli 100
euro però si ottiene un lasciapassare di tre mesi.
La trasparenza trova un limite sul fronte femminile, dove le due banche di ovociti prescelte – la Ovobank
Spain e la Imer Biobank – sono molto più reticenti sui costi, limitandosi a sottolineare (ma non nella versione
italiana!) che la Pma con ovodonazione è una procedura costosa per tre motivi: la datrice riceve un compenso
per gli inconvenienti del trattamento e del prelievo di ovociti; le vanno pagati i farmaci necessari; il processo di
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
203
Caso dell’Uk Biobank
La UK Biobank Limited è una charitable company a responsabilità limitata con sede
a Stockport, Greater Manchester, avviata dal 2007, è finanziata da enti pubblici raccoglie tessuti
biologici e informazioni sanitarie, sullo stile di vita e sulla storia medica di circa 500.000 soggetti
volontari di età compresa tra i 45 e i 69 anni al momento del prelievo, destinati ad essere
monitorati per un periodo di trenta anni. Dal marzo del 2012 il Biobank set di dati è stato
aperto alla partecipazione di ricercatori. La risorsa è disponibile in forma anonima per gli
scienziati provenienti dal Regno Unito e al di fuori, che lavorino ne settore pubblico e privato,
per l’industria, il mondo accademico ed enti non profit, previa verifica delle finalità della ricerca
legate alla salute e all’interesse pubblico. Le loro scoperte dovranno essere pubblicate e i loro
risultati verranno aggiunti nel database in modo che altri esperti di salute pubblica possono
utilizzarli.
Tuttavia, nel Regno Unito non è stato emanato alcuno strumento legislativo specifico che regoli
il funzionamento di questa raccolta, per cui sono molti i regolamenti ed i principi di common
law ad essa applicabili, che si aggiungono ad un’ampia serie di strumenti di soft law,
dichiarazioni, raccomandazioni e linee guida elaborati da vari enti professionali e comitati etici.
L’unico strumento legislativo rilevante in materia è lo Human Tissue Act 2004 (HTA)150
, che
richiede un appropriate consent. Giova sottolineare che il consenso non è richiesto per
l’utilizzo di relevant material a scopi di ricerca, qualora tale materiale provenga da persona
vivente, la ricerca sia eticamente approvata secondo la regolamentazione emanata dal
Segretariato di Stato, ed il ricercatore non sia in grado di identificare l’individuo dal cui corpo
provenga il tessuto. Pertanto, in considerazione della deroga prevista nell’HTA rispetto
all’utilizzo di relevant material a scopo di ricerca, diventa rilevante ancora il fatto
estrazione degli ovociti ha un costo a parte. Ma, evidenzia la Ovobank, i loro ovociti sono più convenienti
perché hanno ottimizzato il metodo e le spese per i donatori: «Ottenendo più lotti da ciascun donatore, le
spese sono ripartite tra i destinatari in modo che il prezzo diminuisce senza compromettere la qualità del
trattamento». Chi e perché vende le proprie cellule riproduttive resta un mistero, dal quale è meglio stornare
l’attenzione.
Scorrendo i vari forum di aspiranti madri si scopre facilmente che un pacchetto di ovociti dalla Spagna è
tutt’altro che economico: l’importazione di uno stock di gameti femminili, trasporto incluso, costa tra i 2.800 e
3.500 euro. Sottraendo al totale il ticket pagato della coppia (nei Lea si parla di 250 euro, ma la Toscana parla
di 500), il resto graverebbe sull’ospedale e, quindi, sui conti regionali. Considerando che per le donne sotto i
43 anni è possibile accedere a tre trattamenti di Pma, con impiego ogni volta di nuovi ovociti, e moltiplicando
per le coppie che chiedono l’eterologa, la cifra in carico al pubblico si fa consistente. Ma ce l’hanno venduto
come un "diritto"»
150 Human Tissue Act, 2004 c. 30, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/30/contents
Capitolo 4
204
dell’identificabilità o meno del tessuto, in quanto solo in presenza di tale condizione l’HTA
potrà applicarsi. In ogni caso l’UK Biobank Ethics and Governance Framework pone il
requisito del consenso alla partecipazione al progetto di ricerca.151
Caso dell’Estonia
Una legge sulla ricerca genetica umana del 2000152
ha creato il progetto Gene Bank, definita
come un database formato da campiponi di tessuto, descrizioni di dna, descrizioni sullo stato di
salute, genealogie, dati genetici e dati che consentono l’identificazione del donatore, senza
alcuna distinzione tra la raccolta dei campioni da un lato e delle informazioni dall’altro.
Dopo questi casi più famosi, alcuni Paesi hanno deciso di studiare soluzioni di governance che
permettessero di adattare la struttura delle biobanche alle distanze che, mano a mano, si
andavano delineando.
Grame Laurie153
ha definito questo approccio reflexive governance e ha argomentato che sia la
soluzione preferibile nel caso specifico delle biobanche perché in grado di adattarsi a tre
caratteristiche peculiari:
- la diversità di scopi e materiali, che costituisce una ricchezza per le biobanche ma un
problema per la definizione di una legge;
- l’incertezza degli obiettivi, che cambiano con il progredire della ricerca ed in funzione di
nuove scoperte e di nuovi bisogni;
- i limiti temporali che non sono noti.
Parallelamente alle tre caratteristiche le biobanche devono ispirarsi a tre principi:
- l’integrità dei fini, per mantenere la propria credibilità nei confronti dei donatori,
per i quali devono essere espliciti la natura e i limiti del consenso
- la proporzionalità delle azioni, per la quale i benefici in termini di interesse per la
salute e il bene condiviso derivanti dalle azioni sono commisurati ai rischi per la
151 Elisa Stefanini, in Dati genetici e diritti fondamentali, op. cit. sottolinea che «la disciplina del Regno Unito è
caratterizzata dunque da una netta distinzione a livello legislativo fra l’elemento fisico della raccolta e quello
informativo: se al primo, infatti, può applicarsi l’Human Tissue Act, al secondo si applica il Data Protection
Act 1998 (DPA), con cui il Paese ha recepito la direttiva europea 95/46 […]» pag. 142
152 Inimgeeniuuringute seadus, approvato il 13 dicembre 2000, entrato in vigore l’8 gennaio 2001. Per ulteriori
approfondimenti si veda Elisa Stefanini, op. cit., pagg. 137 ss.
153 Graeme Laurie, Reflexive governance in biobanking: on the value of policy led approaches and the need to recognise the limits of law. Human Genetics (2011) 130:347-356
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
205
privacy che il donatore corre;
- la riflessività dell’approccio, che consente di studiare i casi singolarmente e
apprendere dall’esperienza.
Questa è la prospettiva della nuova governance delle biobanche: una dimensione partecipativa
in cui i cittadini non sono più donatori ma sempre più partners. In quest'ottica le biobanche
diventano bioteche e assumono la funzione di organismi terzi rispetto ai cittadini e ai
ricercatori.154
Una volta asportati dal corpo, i tessuti umani non conservano alcun legame materiale con il
corpo di cui erano parte. Il distacco ne sancisce l’autonomia e l’indipendenza rispetto alle
vicende che possono interessare il corpo. Gli interventi e le ricerche effettuati sui tessuti dopo
l’ablazione, non hanno alcuna influenza diretta sulla salute del soggetto che ha subito
l’asportazione del campione.155
154 Cfr. Roberto Satolli et al., Dalla biobanca alla bioteca di ricreca: raccomandazioni etico-giuridiche, Comitato di
scrittura
2009,http://www.tissuebank.it/publicazioni/docUfficiale/DocumentazioneScientifica/OECI_Biobank_IT.pdf
155 E qui Matteo Macillotti, Proprietà, informazione ed interessi nella disciplina delle biobanche a fini di ricerca,
op. cit., approfondisce la questione legata agli atti di disposizione del proprio corpo ex art. 5 c.c.: «[…] Il che
esclude la rilevanza dell’art. 5 cod. civ. Nell’ipotesi in esame, in quanto tale norma regola gli atti di
disposizione del proprio corpo inteso nella sua unità, ma perde efficacia quanto il campione diviene altro dal
corpo-soggetto. Già prima della formulazione dell’art. 5 cod.civ. regnava concordia in dottrina sul fatto che le
parti staccate dal corpo, quando non comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica (come nel
caso di tessuti oggetto di ablazione nell’ambito di operazioni chirurgiche o di attività diagnostiche), acquistano
a seguito della separazione dal corpo natura di beni mobili disponibili, suscettibili di diventare oggetto di
proprietà alla stregua di qualsiasi altro bene. La vexata quaestio ha riguardato semmai il modo dell’acquisto
della proprietà dei campioni biologici. È nota la c.d. tesi della separazione propugnata da Carnelutti, in base
alla quale si riconosce il diritto di proprietà sulle parti staccate del corpo all’individuo che, prima del distacco,
le possedeva naturalmente, in ragione di uno ius in se ipsum. Il diritto di proprietà che ognuno può vantare sul
proprio corpo si estende anche alle parti che da esso si separano, le quali, quindi, continuano senza soluzione
di continuità a far parte della sfera giuridica patrimoniale del medesimo soggetto. La tesi fu accolta da un
giudice di meritonnegli anni ’60, il quale affermò il diritto del paziente ad ottenere la consegna dei pezzi
anatomici asportatigli nel corso di un intervento chirurgico, sul rilievo che solo a costui spettasse disporne.
Revocando in dubbio l’esistenza di uno jus in se ipsum, la dottrina più recente ha opinato che, a seguito della
separazione, le parti corprali, trasformandosi in cose esterne, sono suscettibili di possesso. Sarebbe quindi
fondata la presunzione del loro abbandono e legittima la loro appropriazione da parte di chi abbia interesse ad
utilizzare tali tessuti, giacché essi «in linea di massima, non offrono alle persone né un interesse di godimento
né un interesse di scambio», con la conseguenza che con la separazione tali beni diverrebbero res nullius per
derelictio suscettibili di occupazione. La tesi è stata apertamente avversata in giurisprudenza. Nello stabilire
che il paziente ha diritto alla riconsegna dei pezzi anatomici separati dal corpo attraverso interventi chirurgici a
lui solo spetta la possibilità di disporne, una corte di merito affermò il principio per il quale l’individuo
acquista la proprietà della parte distaccata dal suo corpo all’atto del distacco, a meno che, informato della sorte
del bene, non accetti volontariamente di abbandonarlo, a pena del risarcimento del danno. Nell’occasione si
rilevò che non si può presumere l’abbandono della parte del corpo sulla quale si sia acquisita, in ragione del
distacco, la proprietà, quando non è provata la circostanza che la persona dalla quale tali tessuti provengono
fosse stata a conoscenza degli ulteriori impieghi a cui tali tessuti sarebbero stati destinati. La decisione si muove
sulla scia delle opinioni di quella parte della dottrina che ravvede nel distacco il fatto da cui dipende
l’immediato sorgere, a titolo originario, del diritto di proprietà a favore del soggetto dal cui corpo è avvenuta la
separazione. Il distacco è classificato tra i fatti suscettibili di far sorgere il diritto di proprietà a titolo originario,
Capitolo 4
206
Altri modelli di banche dati
In Russia nel 2014 è stato dato avvio alla costruzione di una banca genetica di tutte le creature
viventi ed estinte, e verrà ultimata nel 2018: una vera e propria “arca di Noè genetica” che
conterrà il Dna di tutte le creature viventi ed estinte, con un sistema informatico adatto a
condividere tutte le informazioni.
In Italia le Regioni hanno avviato una serie di iniziative al fine di organizzare le attività legate al
biobanking.156
rendendo inutile l’atto dell’occupazione. Il diritto in questione sorgerebbe pertanto senza soluzione di
continuità, con la conseguenza che la parte staccata dal corpo umano non passerebbe per la condizione di res
nullius. Le parti staccate rientrerebbero, infatti, «in una preesistente sfera giuridica personale» dello stesso
soggetto. Originale è senz’altro la tesi di chi traccia un parallelismo tra il diritto sulle parti staccate dal corpo e
quello sulle opere dell’ingegno. Come un soggetto è proprietario delle opere del suo ingegno, così l’individuo
dovrebbe essere ritenuto titolare del proprio sostrato biologico, secondo un’interpretazione estensiva dell’art.
2576 cod. civ. La parte prelevata è, secondo questa costruzione giuridica, una res originata per creazione,
seppur con l’aiuto del chirurgo, da parte del soggetto, che perciò dovrebbe esserne il solo titolare. La tesi,
tuttavia, trova un limite proprio nel disposto dall’art. 2576 cod. civ. (e si veda anche l’art. 6 della l. n.
360/1941), il quale prevede che «il titolo originario dell’acquisto (...) è costituito dalla creazione dell’opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale». Vi è poi chi, assimilando i frutti naturali alle parti
staccate dal corpo, individua un referente normativo per la disciplina giuridica delle parti staccate dal corpo
umano negli artt. 820 e 821 cod. civ., estendendo il concetto di fruttificazione. Come si vede le tesi fin qui
rapidamente passate in rassegna, anche se differiscono nell’individuare il modo di acquisto della proprietà dei
tessuti, sono concordi nel considerare i campioni biologici unicamente come aggregati di molecole e quindi
come beni mobili alla stregua di qualsiasi altro bene. Questa visione, tuttavia, è maturata quando i campioni
biologici umani, residuati da interventi chirurgici o diagnostici, erano considerati nulla più che scarti operatori
e quindi semplici aggregati di molecole. A livello giuridico pertanto l’accento non poteva che ricadere sulla
natura materiale del tessuto. Ma con lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie di ricerca in ambito
genetico i campioni biologici umani tendono sempre più ad identificare una fonte privilegiata ed insostituibile
di dati medici e genetici utili allo sviluppo della scienza medica. Sono dati che offrono informazioni decisive
sullo stato di salute, l’identità biologica, la predisposizione a contrarre determinate malattie, la paternità del
soggetto al quale appartengono. Si tratta, come si è rilevato in dottrina, di strumenti di identità biologica. I dati
leggibili nei tessuti mantengono, anche dopo il distacco dei tessuti dal corpo, un’indissolubile relazione con
l’identità del corpo originario, in quanto estrinsecano il patrimonio genetico di quella persona. Dal punto di
vista informazionale, quindi, il distacco non sancisce l’autonomia completa del campione biologico dal corpo-
soggetto, ma soltanto la possibilità di una sua autonoma circolazione […]» (pagg. 225-226)
156 Si ricorda che l’attività di biobanking in questo lavoro è tenuta distinta dalla Banca Dati Nazionale del Dna,
sulla quale si apportano solo alcuni cenni. Sulla BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA Il Consiglio di
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso parere favorevole (la Nostra Costituzione riconosce
al Consiglio di Stato la funzione di consulenza giuridicoamministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione (art. 100 Cost.), nel cui esercizio tale organo opera in posizione terza ed imparziale. La
legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ha ribadito che tutti gli
atti normativi del Governo e dei Ministri sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio di Stato (art. 17,
L. n. 400 del 1988). Sebbene si tratti di pareri non vincolanti, discostarsi dal loro contenuto indebolisce l'atto,
che si espone così ad un probabile annullamento in sedegiurisdizionale) sullo schema di d.P.R.Disposizioni di
attuazione della L. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del
Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009"
[Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza di Sezione 27 agosto 2015, Schema di
d.P.R. contenente il regolamento recante “Disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85
concernente l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati
nazionale del DNA, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 85 del 2009; Numero 02473/2015 e data 01/09/2015,
reperibile on-line].
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
207
Alcune Regioni hanno completato o stanno completando anche un percorso di riconoscimento
della rete di biobanche regionali accreditate. Di seguito sono riportate alcune attività:157
- Rete biobanche Regione Liguria
Le Regioni, in base ad un accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 25 Marzo
2009, sono responsabili della individuazione delle biobanche da certificare nell'ambito del
territorio di competenza. La Regione Liguria, con delibera n.34 della Giunta Regionale del 22
gennaio 2010, ha istituito la Rete regionale ligure comprendente le biobanche presso i seguenti
Istituti: Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Istituto Giannina Gaslini, Azienda
Con la L. 30 giugno 2009, n. 85 è stata disposta l'adesione dell'Italia al c.d. Trattato di Prum, concluso il 27
maggio 2005 allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Per
facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, la legge citata prevede che sia istituita, presso il Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la Banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero
della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA (art. 5). Il testo normativo primario dispone che siano adottati regolamenti di attuazione
relativi a: a) funzionamento e organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale
per la Banca dati nazionale del DNA, modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai
dati in essi raccolti, modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) tecniche e modalità di
analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché tempi di conservazione dei campioni biologici me dei
profili del DNA; c) attribuzioni dei responsabili della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del
Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché competenze tecnico-professionali del
personale ad essa addetto; d) modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV); e) modalità di cancellazione dei profili del
DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici; f) criteri e procedure da seguire per la cancellazione dei
profili del DNA e distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili
del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di
più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto (art. 16).
La legge predetta stabilisce che i previsti regolamenti di attuazione siano adottati su proposta delMinistro della
giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato nazionale per
la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 16, comma 1, L. n. 85 del 2009).
Nel parere in disamina, il Consiglio di Stato osserva che il procedimento di approvazione dello schema di
regolamento in concreto attuato non risulta conforme a tale disposizione. In particolare, il vizio procedurale si
rinviene a proposito dei Ministri concertanti, le cui comunicazioni risultano prive di una formula adesiva
esplicita e specifica, che faccia riferimento alla volontà dell'autorità politica; con riguardo ai Ministri
proponenti, la norma primaria impone che costoro siano firmatari del provvedimento normativo e della
relazione di accompagnamento, dovendone condividere iniziative e contenuti sul piano politico, mentre nel
caso di specie risulta solo che la relazione di accompagnamento è stata firmata dal Vice Ministro dell'interno.
La Sezione consultiva raccomanda che si eviti l'uso di termini in lingua straniera ove sussistano espressioni in
lingua italiana atte a descrivere lo stesso oggetto o ad esprimere lo stesso concetto: basti pensare al termine
"thermal cycler" in luogo di "termociclatore", o "kit commerciali" che può essere sostituito da "specifici apparati
tecnici valicati". L'Amministrazione non si è uniformata al parere reso dal Garante sullo schema di
regolamento in parola, secondo cui era necessario individuare con chiarezza le attribuzioni e i compiti in
materia di protezione dei dati personali assegnati al titolare e al responsabile del trattamento dei dati, né è stato
chiarito che le funzioni di responsabile del trattamento dei dati non possono essere oggetto di delega ad altri
soggetti (Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 389 del 31 luglio 2014, Parere su uno
schema di regolamento in materia di banca dati nazionale del DNA e laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA - 31 luglio 2014, doc. web n. 3616088,
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3616088
157 Fonte: Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructures of Italy (http://www.bbmri.it/home)
Capitolo 4
208
Ospedaliera Universitaria S. Martino di Genova, Ente Ospedaliero Ospedale Galliera.
- Rete biobanche Regione Campania: la Regione Campania ha avviato una serie di iniziative
al fine di organizzare le attività delle biobanche di ricerca. Con delibera n.39 della Giunta
Regionale del 14 febbraio 2011, la Regione ha infatti inserito le biobanche di materiale
umano, ed in particolare le biobanche oncologiche, tra gli obiettivi di carattere prioritario
nell'ambito del Piano Sanitario Regionale. Attualmente, la BioBanca Istituzionale (BBI)
dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli sta collaborando alla definizione delle linee di
indirizzo per realizzare una Rete regionale per le biobanche, definendo i principali aspetti
organizzativi e gestionali delle biobanche, al fine di rendere omogenee sul territorio
regionale, le procedure finalizzate alla attivazione delle stesse.
- Rete biobanche Regione Sicilia. Il progetto "SIASOPs BioBank", "Sistema integrato per
l'armonizzazione delle procedure e la gestione delle biobanche", mira alla costituzione di un
network di riferimento multiistituzionale all'interno della Regione Sicilia, che permetta di
creare e organizzare sul territorio regionale un network di biobanche, che, partendo dalle
infrastrutture fisiche esistenti, rafforzerà gli stessi siti di deposito e garantirà l'armonizzazione
e l'integrazione delle risorse individuali delle infrastrutture di ricerca e non. Nel 2015 è stata
approvata dall’Ars (Assemblea Regionale Sicilia) una legge che istituisce le biobanche. Il
testo specifica i requisiti organizzativi e strutturali per l’istituzione di questi centri.
- Regione Toscana. La Regione Toscana ha approvato con delibera n.974 del 25 novembre
2013 il documento "Indirizzi per lo sviluppo di un'architettura innovativa di Biobanche per
la valorizzazione della ricerca in Regione Toscana". Contestualmente, la Delibera avvia il
processo di realizzazione di una rete regionale delle biobanche per favorire la
partecipazione a progetti e reti europei, ed in particolare a BBMRI.
- da Vinci European Biobank (daVEB). La rete daVEB, è un'infrastruttura di ricerca della
Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus ed è ospitata dal Centro Risonanze
Magnetiche (CERM), centro di eccellenza in biologia strutturale e metabolomica. La rete
daVEB opera come biobanca distribuita sul territorio, avente il sito principale di stoccaggio
e l'infrastruttura IT centralizzata situati presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELL'USO DEL DATO GENETICO PER SCOPI DI RICERCA: LE
BIOBANCHE
209
(Università degli Studi di Firenze), ed altre Unità di Ricerca delocalizzate nelle province di
Firenze, Prato, Pisa e Siena.
- Regione Lombardia. Recentemente, si è assistito ad un notevole incremento nel numero
delle Biobanche di istituzioni afferenti alla Rete Oncologica Lombarda (ROL), nonché un
miglioramento qualitativo degli standard di tali strutture. La situazione, tuttavia, non è
ancora completamente operativa, e per tali motivi ROL ha nella sua progettualità un
workpackage che si propone di razionalizzare e armonizzare l'attività delle Biobanche per il
loro ruolo "dal lato del paziente", comprendendo il loro ruolo cruciale nello studio di nuovi
farmaci "intelligenti" e di nuovi strumenti diagnostici in collaborazione con l'Industria, con il
fine ultimo di creare un facilitare la ricerca attraverso una organizzazione basata su una rete
di biobanche, offrendo a Regione Lombardia un utile strumento nello sviluppo delle
politiche sanitarie. In questo contesto, Regione Lombardia ha varato un programma di
sostegno alle attività delle biobanche finalizzato alla creazione di una rete regionale di
infrastrutture con elevati livelli di qualità, integrati con analoghe iniziative nazionali e
internazionali. Per tale motivo, nel novembre 2012 sono state pubblicate le linee guida per
la regolamentazione delle biobanche di ricerca in Lombardia (decreto n.10507) con la
definizione dei criteri minimi per l'istituzione della struttura organizzativa, dell'IT, e degli
aspetti etico/legali legati a tali attività. Inoltre ROL mira ad implementare una Banca
Virtuale dei Tessuti in Lombardia, con particolare riguardo alla metodologia e agli aspetti
normativi/giuridici, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di pazienti.
- Rete Oncologica Lombarda (ROL)
La ROL è una rete di patologie (tumori solidi) che permette la condivisione di informazioni
cliniche e la comunicazione tra i medici e le strutture sanitarie che attuano prevenzione,
assistono e curano persone affette da tumore. È stata attivata nel 2006 ed è in fase di progressiva
estensione a tutte le strutture della Regione.
Lo scopo principale di ROL è quello di migliorare la qualità delle cure con una peculiare
focalizzazione sul rapporto costo/efficacia, al fine di garantire il controllo delle spese sanitarie.
ROL si basa sulla cooperazione clinica, lo scambio di informazioni e l'integrazione delle
strutture per la cura delle patologie oncologiche già esistenti in Lombardia con le organizzazioni
di professionisti, orientate alla appropriatezza e sostenibilità diagnostico/terapeutica. A livello
Capitolo 4
210
clinico, ROL si basa sulla "evidenza scientifica" attraverso la definizione e l'attuazione di un
sistema di linee guida da utilizzare nella pratica clinica per i tumori solidi; tali linee guida sono
state definite per consenso dalla Comunità degli oncologi in Lombardia e sono aggiornate
annualmente.
Come da usuale prassi adottata dai clinici, ROL mira, oltre alla condivisione di informazioni e
criteri per la messa a punto di cure di elevata qualità, al miglioramento di tale qualità attraverso
la partecipazione a studi clinici secondo il principio ampiamente accettato che "la cura è
migliore con la Ricerca”.
- Rete Ematologica Lombarda (BIOREL). La REL, come altre reti di patologia, rappresenta
un nuovo modello di collaborazione sistematica, finalizzato alla realizzazione di percorsi
assistenziali integrati tra gli specialisti di diverse strutture ospedaliere e la medicina
territoriale, i medici di medicina generale e l'assistenza domiciliare. Il nuovo modello
organizzativo, basato sul collegamento in rete delle strutture sanitarie, è oggi possibile grazie
alle nuove tecnologie dell'informatizzazione e della comunicazione. Le reti di patologia
possono, infatti, essere considerate dei "reparti virtuali", in cui più soggetti, appartenenti a
diverse strutture ospedaliere o territoriali, pur lavorando in situazioni di distanza fisica,
possono collaborare al processo di diagnosi e cura del paziente. L'obiettivo strategico della
REL, coerentemente con la programmazione regionale, è garantire la migliore accessibilità
alle cure per i pazienti ematologici, la qualità delle prestazioni e la continuità assistenziale.
- BioBanca Oncologica Pugliese (BioBOP). BioBOP, Network per lo Sviluppo di Biobanca
Regionale ed Utilizzo di Tessuti Biologici di Interesse Oncologico per Nuovi Approcci
Diagnostici, Farmacologici, Biomedicali in Oncologia, è la Rete regionale delle biobanche
pugliesi, attualmente in fase di costituzione. La Biobanca istituzionale dell'Istituto Tumori
IRCCS di Bari ha il compito di realizzare la rete regionale per rendere disponibile agli
stakeholder materiale biologico di qualità e corredato delle principali informazioni clinico-
biologiche in oncologia e nei diversi settori della ricerca biomedica.
211
Capitolo 5 ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E
PROBLEMATICHE CONNESSE
1. Gli enigmi della medicina personalizzata ed il problema dei test
genetici direct to consumer: implicazioni etiche e privacy compromessa
La diffusione della medicina predittiva ed il conseguente utilizzo dei test predittivi e di
suscettibilità hanno contribuito a dare significato al concetto di una nuova “branca” della
medicina: la medicina personalizzata, cioè «[...] non solamente basata sulla conoscenza (ormai
millenaria) della “variabilità fenotipica” degli indici di salute / malattia ben noti alla medicina
clinica, ma sulla praticamente ancora inedita possibilità di apprezzare direttamente la variabilità
individuale nel rapporto fra struttura genetica, fattori ambientali, stile di vita, storia biografica
dell'individuo. Ciò allo scopo di ottenere dati “alla fonte” (da confrontare con quelli fenotipici),
operare per una migliore “prevenzione” nei riguardi dei fattori di rischio per la salute;
prevedere la migliore scelta dei farmaci e prevenire rischi (anche gravi e talvolta mortali) di una
abnorme suscettibilità ad alcuni di essi»1
.
Il problema è che negli ultimi anni la possibilità di analizzare il genoma umano, e di creare
quindi un percorso terapeutico ad hoc per ogni tipo di patologia a seconda del corredo
cromosomico, ha indotto numerosi laboratori diagnostici (sia pubblici sia privati) ad offrire la
possibilità di sottoporsi a test genetici (a prezzi relativamente contenuti), creando quindi un
nuovo mercato di potenziali consumatori (definiti, come già illustrato in precedenza,
“genocondriaci”, “unpatients”, “pseudomalati”)2.
I timori per questa vera e propria “corsa al test genetico” si sono concretizzati nel momento in
cui le compagnie farmaceutiche e biotecnologiche, i laboratori, e tante altre tipologie di aziende,
hanno iniziato a promuovere, soprattutto tramite internet, la vendita di kit genetici, che sono
1 Comitato Nazionale per la Bioetica e Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita, Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, 15 luglio 2010, reperibile sul sito
http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Test_genetici.pdf, a pag. 5
2 Proprio per rispondere all'esigenza sempre più crescente da parte dei pazienti di avere cure personalizzate è
nato il Personal Genome Project, pensato e ideato da George Church, fondatore della prima banca di dati
genetici open source, che ha come obiettivo quello di rendere noti i genomi di 100mila volontari (cittadini
americani) con informazioni sanitarie annesse. Secondo il parere di molti genetisti, questo costituirebbe un
enorme aiuto per la ricerca di tante malattie
Capitolo 5
212
direttamente acquistabili dal consumatore (di qui il nome Genetic Test Direct–To–Consumer,
DTC).3 Il mercato della cd. genomica di massa è molto vario: l'azienda leader in Europa è
l'islandese De-CodeMe, il ramo DTC di DeCodeGenetics4 (un pacchetto completo sul sito
decodeme.com costa sui 1000 dollari circa, ma la cifra sarà destinata ad abbassarsi); negli Stati
Uniti (e forse nel mondo) spicca la 23andme.com5, che è anche la più competitiva nei prezzi.
Generalmente i test che vengono offerti (dipende dall'azienda cui ci si rivolge), sono di 4 tipi:
«a) la suscettibilità genetica ad una serie di malattie;
b) la probabile risposta individuale ad alcuni farmaci;
c) la predizione di svariati tratti personali, che vanno dal colore degli occhi alla (presunta)
attitudine alla memoria o allo sprint;
d) l'origine familiare ed etnica»6.
È quindi possibile acquistare il kit genetico direttamente dalla pagina web di queste aziende:
una volta ordinato viene recapitato al destinatario in una scatola; al suo interno vi sono delle
istruzioni ed un contenitore che il cliente deve riempire con un suo campione biologico
3 Il rapporto della Human Genetic Commission “More Genes Direct. A report on developments in the
availability marketing and regulation of genetic tests supplied directly to the public” distingue due tipologie
generali di test accessibili dai consumatori ed in rete: i Direct–To–Public (DTP, test ottenibili senza
intermediazione di un esperto, medico o farmacista) ed i Direct–To-Consumer
4 La DeCodeGenetics fece scalpore, molti anni fa, per aver lanciato il primo studio di massa sul DNA della
popolazione islandese (senza il consenso dei diretti interessati), prelevando i campioni direttamente dalle
biobanche ospedaliere
5 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit., scrive: «Nel 2008 23andme fu la prima ad offrire una
scansione completa del DNA per meno di 1000dollari […] Oggi il costo è sceso sotto i 300 dollari, che
includono un abbonamento a vita alle pagine del sito» (a pag. 17) La 23and me è nota anche per aver
brevettato (brevetto US 8543339B2) un algoritmo con il quale è possibile creare la combinazione perfetta fra i
gameti nella PMA (Il figlio su misura, articolo de La repubblica, 4 ottobre 2013)
6 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit., a pag. 16. Nel libro l'Autore racconta di essersi rivolto alla
23andme.com per ottenere un'analisi del suo genoma, e condivide questa esperienza con il lettore,
descrivendo dettagliatamente tutti i processi.
Il Personal Genome Service della 23and Me è stato “chiuso” nel dicembre 2013 dalla FDA americana. In
realtà queste tipologie di analisi offerte non scandagliano l'intero genoma umano, risultando spesso imprecise
se non errate. Intanto sarebbe bene distinguere fra test prescritti per la diagnosi di patologie genetiche
provocate dalla mutazione di un singolo gene («queste malattie sono molte, anche se rare, ma sappiamo
perfettamente quale pezzetto di Dna indagare per capire se c'è l'alterazione indicativa di patologia. Questi test
non danno problemi di interpretazione, i metodi per l'analisi del Dna sono standardizzati ed il risultato
inequivocabile [...]» intervista a Antonio Amoroso, presidente SIGU, da un articolo de Il Corriere della Sera,
16 febbraio 2014) e le malattie cd. multifattoriali, nelle quali i geni hanno un ruolo ma solo parziale, in quanto
ad influire ci sono altri fattori quali l'ambiente, lo stile di vita, l'alimentazione, etc., di conseguenza i geni
responsabili sono collocati in punti variabili, che spesso non vengono individuati correttamente. Di certo è che
il test della 23andMe, nonostante sia stato venduto ad oltre 500mila persone, non ha ottenuto l'approvazione
della FDA. Nel 2012, quando era già in commercio da 5 anni, per il Personal Genome Service fu richiesta
l'autorizzazione come dispositivo medico di classe 2 (ovvero per la categoria di prodotti che non mettono a
rischio il paziente e per i quali, se sono simili ad altri già presenti sul mercato, non servono sperimentazioni).
La Fda rifiutò l'autorizzazione richiesta, sottolineando che questo genere di test non è analogo ad altri
dispositivi medici esistenti.
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
213
(generalmente uno sputo, l'analisi viene infatti effettuata sulla saliva); il contenitore deve poi
essere rispedito all'azienda che svolgerà il test; entro breve tempo l'acquirente potrà visionare i
risultati della scansione del proprio genoma accedendo, direttamente da casa propria, al
database del laboratorio di genetica con credenziali proprie. Si sottolinea che tutti i siti di
genomica personalizzata riportano esplicitamente che le notizie sul DNA di ciascun cliente da
loro fornite hanno mera finalità informativa ed educativa; tuttavia, offrendo analisi predittive
sulle malattie, appare chiaro come i potenziali consumatori ne siano attratti e credano molto a
queste promesse, anche perché le stesse aziende pubblicizzano questa loro attività mettendola a
disposizione anche dei medici, i quali potrebbero usare certe informazioni per la salvaguardia
dei propri pazienti.7
In realtà, le aziende fornitrici dei test genetici DTC, pur attraendo i clienti con promesse di
predire condizioni mediche importanti, si guardano bene dal conferire ai propri risultati una
valenza diagnostica certificata, anzi, una certificazione non sarebbe nemmeno possibile: nella
maggior parte dei casi, le malattie complesse come l’infarto, l’Alzheimer, il Parkinson, i tumori
e molte altre hanno sì una componente genetica, ma questa è talmente complessa da non essere
per ora riducibile a qualche semplificato test genetico, tanto più fornito senza alcuna consulenza
professionale.8
In Europa, dove l'offerta di test genetici personalizzati è ancora piuttosto indietro rispetto agli
Stati Uniti,9 il Protocollo addizionale per test genetici a scopo medico ritiene che i test siano
7 Si tratterebbe in realtà di pubblicità ingannevole. Sergio Pistoi, in Il DNA incontra Facebook, op. cit., scrive:
«A scoperchiare il pentolone è stata un'indagine del Government Accountability Office (GAO), l'analogo
statunitense della nostra Corte dei Conti, che ha voluto far luce sulle pratiche di marketing dei principali
operatori di genomica personale. Il rapporto del GAO, pubblicato nel 2010, punta pesantemente il dito
sull'evidente ambiguità del messaggio che le aziende trasmettono ai loro clienti. […] Ben 10 compagnie sulle 15
esaminate facevano ricorso, secondo il GAO, a pratiche di marketing dubbie, quando non addirittura
fraudolente. Un caso particolarmente a rischio di abusi, secondo il rapporto, è quello di alcuni siti specializzati
in genomica nutrizionale (nutrigenics) che, all'offerta di test genomici, abbinano la vendita a caro prezzo di
supplementi alimentari e integratori su misura rispetto al profilo genetico dei clienti, esibendo peraltro
argomenti totalmente privi di fondamento scientifico. […] Il fatto che ogni compagnia prenda in esame snip e
varianti genetiche diverse non aiuta certo a rendere i test omogenei, così com'è eterogeneo il peso statistico che
ciascun operatore attribuisce alle diverse varianti, e questo suggerisce la necessità, se non altro, di uno standard
di qualità unico per tutti gli operatori. Il report investigativo del GAO è stato consegnato a varie agenzie
federali tra cui la Food and Drug Administration (FDA), l'ente federale posto a controllo dei farmaci negli Stati
Uniti, che ha avviato una serie di consultazioni per valutare se e come regolamentare il settore. […] Al
momento non è chiaro però se la giurisdizione della FDS si estenda anche ai servizi di genomica offerti al
consumatore, dato che, secondo la legge, l'agenzia può intervenire solo sui prodotti diagnostici concretamente
venduti al pubblico, [...]» (pagg. 92 - 93)
8 Mauro Giacca, Test genetico a domicilio, così per gioco, articolo de Il Piccolo, 25 settembre 2012
9 Heidi Carmen Howard e Pascal Borry nel 2013 hanno pubblicato uno studio nel quale avevano invitato 300
genetisti provenienti da 28 Paesi Europei diversi a compilare dei questionari inerenti all'uso dei DTC: l'84%
degli intervistati trova inaccettabile che non ci sia un contatto “face – to – face” con chi si sottopone ai test
Capitolo 5
214
condotti sotto la supervisione medica individuale10
, e l'European Society of Human Genetics
(ESHG) ribadisce il diritto individuale all'informazione genetica.11
Nel 2010 la Human Genetic Commission (HGC) ha elaborato delle linee – guida (ovviamente
non vincolanti) per tutelare i cittadini ed anche le stesse industrie fornitrici di test.12
Nel 2011 è partita un'iniziativa congiunta da parte dell'European Academies Science Advisory
Council e della Federation of the European Academies of Medicine, con la finalità di
migliorare l'efficacia dei DTC e proteggere i consumatori da un loro uso inappropriato,
chiarendone gli aspetti scientifici e cercando di costruire delle appropriate competenze
scientifiche.13
Nei siti di genomica di massa la parola che ricorre più spesso è empowerment. «Il termine,
difficile da tradurre in italiano, fa riferimento “all'accrescimento spirituale, politico, sociale o
della forza economica di un individuo o una comunità e significa sentire di avere potere o
sentire di essere in grado di fare”. In definitiva l'empowerment sottintende la possibilità
individuale di intervenire sul proprio destino. […] Nel marketing della genomica di massa
l'empowerment assume però un'accezione tutta particolare, che possiamo riassumere in una
semplice idea: più sappiamo e meglio è. Se crediamo alle aziende che propongono esami del
DNA, ogni informazione sulla nostra suscettibilità genetica è comunque utile perché permette
di prendere coscienza dei propri rischi in modo da poter agire e pianificare di conseguenza.»14
Oggi è molto diffusa la peer-production of knowledge (participatory surveillance): i ricercatori
tendono a considerare i pazienti/partecipanti come partner, si parla infatti di democratizzazione
della conoscenza ed empowerment dei pazienti, per cui non è più possibile ritenere che si
possano tener fuori i partecipanti alle ricerche ed ai vari studi di settore.
Famoso è un programma nato in Uk nel 1999: è il movimento del quantified self (expert
genetici e quindi un rapporto medico – paziente inesistente (Heidi Carmen Howard, Pascal Borry, Survey of European clinical geneticists on awareness, experiences and attitudes towards direct – to – consumer genetic
testing, in Genome Medicine, 2013, n. 5
10 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for
Health Purposes, Strasbourg, 27.11.2008, Art. 7 Individulised Supervision: «A genetic test for helath purposes
may only be performed under individualised medical supervision» (reperibile sul sito
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/203.htm)
11 European Society of Human Genetic, Statement of the ESHG on Direct-to-Consumer Genetic Testing for Health-related Purposes, in European Journal of Human Genetics, agosto 2010, pagg. 1271 - 1273
12 In tali linee guida si auspicano: consulenza genetica appropriata, personale medico specializzato, informazioni
precise e concrete ai consumatori, e soprattutto un elenco degli eventuali rischi ai quali si può andare incontro
(da un articolo di BBC News, reperibile sul sito http://www.bbc.co.uk/news/health-10844495, 4 agosto 2010)
13 EASAC–FEAM project on Direct-To-Consumer Genetic Testing, disponibile su
http://www.feam.eu.com/docs/20110708EASAC-FEAMannouncement.pdf
14 Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit., a pag. 90
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
215
patient), un movimento di persone con notevoli capacità informatiche e di programmazione,
spesso hackers, che gestiscono direttamente in prima persona le informazioni di tipo sanitario,
diventando “key decision makers in the treatment process”.15
Si è passati da inconsapevolezza che si è tramutata in consapevolezza16
. Soprattutto nell’ambito
della medicina personalizzata fondata sulle analisi genetico-molecolari, e concepita come
preventiva, predittiva e partecipativa (p4 medicine)17
, la possibilità di predire e prevenire una
patologia amplia i poteri decisionali del cittadino, i margini di scelta, e soprattutto muta il
rapporto medico-paziente. Con la genomica la malattia entra in un continuum con la vita sana:
aumentano enormemente i margini di controllare (con i farmaci, con lo stile di vita, con i
dispositivi di e-Health indossabili) il proprio stato di salute, monitorato continuamente.
Elemento fondamentale nella svolta partecipativa è stato infatti lo sviluppo di piattaforme web e
l’impiego di strumenti IT, che hanno immesso nella realtà virtuale consenso informato alle
ricerche e interazioni connesse a materiali e informazioni: grazie al web, all’informazione che
corre velocemente, ai big data, agli open data: sembra quasi che sia tutto accessibile, alla portata
15 EPP. Expert Patient Program. «The Expert Patients Programme (EPP) is a self-management programme for
people living with a long-term (chronic) condition. The aim is to support people by:
increasing their confidence
improving their quality of life
helping them manage their condition more effectively
What is an expert patient? Many GPs who care for people with chronic conditions say the patient often understands the condition better than they do. This is not surprising – many patients become experts as they
learn to cope with their chronic conditions. There is evidence that, with proper support, people with a chronic condition can take the lead in managing their condition. This helps improve their health and quality of life,
and reduces their incapacity. An expert patient is someone who:
feels confident and in control of their life
aims to manage their condition and its treatment in partnership with healthcare professionals
communicates effectively with professionals and is willing to share responsibility for treatment
is realistic about how their condition affects them and their family
uses their skills and knowledge to lead a full life »(http://www.nhs.uk/NHSEngland)
Per ulteriori approfondimenti si vedano anche: Tattersal R.L, The expert patient: a new approach to chronic disease management for the twenty-first century, Clin Med (Lond). 2002 May-Jun;2(3):227; Joanne Shaw,
Mary Baker, Expert patient”—dream or nightmare? In BMJ 2004; 328 doi:
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.328.7442.723 (Published 25 March 2004)Cite this as: BMJ 2004;328:723
16 Si pensi, ad esempio, al caso di Henrietta Lacks, o al caso Thomas Moore (di cui se ne parlerà nel capitolo 6
dedicato ai brevetti biotech): i pazienti, da soggetti passivi e consenzienti, sono diventati attivi ed attenti a ciò
che viene realizzato sul e con il loro corpo. La stessa 23AndMe permette che siano i cittadini stessi a
raccogliere autonomamente i propri campioni e decidere cosa, come e da chi farli analizzare.
L’Azienda infatti ha reso disponibili, nel settembre del 2012, Genetic for your App, la prima “App”(lication)
per scaricare su tablets e smartphones il proprio genoma (https://api.23andme.com). Cfr. D. Hernandez,
Social Codes: Sharing Your Genes Online, in «Wired», 11, 2012,
http://www.wired.com/wiredscience/2012/11/social-codes/#more-132544
17 H. Gottweis-J. Kaye et al., Biobanks for Europe. A challenge for governance, cit., pag. 5: «[...] contemporary
medicine is moving from “reactive approaches” centered on disease therapy to personalized, predictive,
preventive and participatory medicine (“P4 Medicine”) which focuses on the maintenance of health».
Capitolo 5
216
di tutti. Ma le tecnologie web non hanno solo ampliato le possibilità di accesso diretto e
controllo dei dati, di notizie e informazioni in tempo reale per i partecipanti, ma promettono
nuove soluzioni informatiche di tutela dell’identità e privatezza dei partecipanti, anche se, al
tempo stesso, si stanno creando problemi di privacy e cybercrime legati alla mole dei dati e ai
diritti di proprietà intellettuale.18
Nascono “movimenti” e fenomeni sociali quali “do it yourself science/citizen science”19
; anche
la sopra citata participatory surveillance è oramai pratica abituale: già nel 2009 il Presidente
USA Obama parlò a proposito di una promessa “sull’essere i fautori/autori delle cose e non
solo i meri fruitori di esse”, tanto che ha proclamato il 18 giugno come the “National Day of
Making”. Per participatory surveillance si intende un «recent epistemic and social phenomenon,
namely scientists and citizens collaborating as ‘‘peers’’ in creating knowledge (or peer-
production of knowledge). These different dimensions can be found in joint initiatives where
scientists-and-citizens use genetic information and ICT as powerful ways to gain more control
over their health and the environment. These practices are deeply changing epidemiological
research and surveillance towards what can be called citizen ‘‘veillance:’’ an attitude of cognitive
proactive alertness towards the protection of common goods»20
.
Sembra quindi che la finalità terapeutica e diagnostica, che il test genetico dovrebbe avere, lasci
spazio ad una finalità del tutto informativa: tante informazioni che possono liberamente essere
acquisite dall'interessato (e non solo da lui: una volta consegnati i dati al laboratorio che li deve
analizzare, chi assicura che essi vengano utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità di
analisi? Chi sono i titolari e gli incaricati del trattamento?) per determinare le proprie scelte di
vita ed esserne condizionati; senza contare che molto spesso i risultati dei test, senza una guida
medica, non vengono compresi dagli interessati21
.
18 Mariachiara Tallacchini, Biobanche e i genomic social networks, op. cit.
19«DoItYourself"/DIYscientists are non-specialists, hobbyists and amateurs,but also an increasing number of
professional scientists, doing science outside conventional university or lab settings, and instead in
Makerspaces, FabLabs, Hackerspaces, Techshops, innovation and community Xbased labs, or even"in their
homes, garages and schools."When you cross citizen science with DIY, hacker or maker ways of thinking, the
DIY scientist appear as someone who tinkers, hacks, fixes, recreates and assembles objects and systems in
creative and unexpected directions, usually using openXsource tools and adhering to open paradigms to share
knowledge and outputs with others» (Nascimento Susana, Guimarães Pereira Ângela, Ghezzi Alessia, From
citizen Science to Do It Yourself Science, European Commission, Joint Research Center Science and Policy Reports (2014), pag. 30)
20 European Commission, JRC Report, Mariachiara Tallacchini, Boucher Philip, Susana Nasciemnto, Emerging ICT for Citizens’ Veillance, 2014, pag. 9
21 Si veda anche l'articolo di Bridget M. Kuchn, Risks and benefits of Direct – to – Consumer Genetic Testing Remain Unclear, in Journal of American Medical Association, October 1, 2008, vol. 300, no. 13
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
217
Nei DTC il consenso informato è fittizio, la consulenza genetica non esiste, il diritto a non
sapere non viene nemmeno preso in considerazione22
.
«Un test genetico dà un risultato che può avere conseguenze diverse a seconda del contesto
personale e familiare dell’utente. Il test dovrebbe essere sempre preceduto e seguito da una
consulenza da parte di uno specialista in genetica medica ma nella pratica non sempre le cose
vanno in questo modo. Questo vale soprattutto quando si tratta di malattie ereditarie
trasmissibili, ma una chiara informazione è doverosa anche nei test di suscettibilità per malattie
comuni. Il produttore che fornisce test genetici deve rispettare le disposizioni di legge per la
reclamizzazione, indicando le caratteristiche ed evitando di enfatizzarne utilità ancora dubbie. I
limiti dei test offerti devono essere chiaramente evidenziati ed ogni affermazione di utilità deve
essere accompagnata da referenze e pubblicazioni scientifiche. Chi effettua il test deve lavorare
secondo standard qualitativi elevati, curando gli aspetti di sensibilità, specificità ed attendibilità
del risultato ottenuto. Bisogna considerare che non è solo una comune analisi di laboratorio: un
test genetico che può avere un forte impatto sulla persona. Le reazioni dipendono dalla
personalità del richiedente, dalla comprensione del risultato e dalle sue implicazioni. Da questo
capiamo perché tutto il percorso seguito dall’utente debba essere sempre accompagnato da una
consulenza medica esperta.
Quando un utente richiede ad un laboratorio (anche su internet) di effettuare un test genetico
senza che sia presente una prescrizione medica, deve essere informato che è necessaria la
consulenza di un genetista medico prima e dopo. chi fornisce il test deve essere in grado di
esibire le evidenze scientifiche che dimostrino la sensibilità di un marcatore nel rilevare
l’associazione con una malattia, calcolare il rischio con metodi statistici standard e utilizzare
algoritmi consultabili. Inoltre devono essere rispettati i principali fondamenti di deontologia
medica. I dati genetici sono dati sensibili e deve essere assicurata la tutela della riservatezza del
trattamento, secondo quanto previsto in materia di tutela della privacy e, sul piano relazionale,
in base al principio di tutela della confidenza. La persona che si sottopone al test deve aver
manifestato in forma scritta il proprio consenso informato, solo dopo che abbia ricevuto tutte le
informazioni pertinenti riguardo a benefici, rischi, limiti ed implicazioni dei test. Nel caso che
una persona non sia in grado di manifestare e sottoscrivere il consenso informato, qualora il test
22 In realtà alcune aziende garantiscono ai propri clienti la possibilità di lasciare oscurate alcune voci relative a
determinate informazioni, in modo da dare la possibilità di ignorare determinate notizie, le quali sono coperte
da un “lucchetto” virtuale che può essere aperto solamente con ulteriori e diverse credenziali fornite dalle
aziende stesse
Capitolo 5
218
sia necessario, è necessaria l’autorizzazione di un rappresentante legale. I test che non siano di
diretto interesse dei minori devono essere posticipati fino alla maggiore età, quando essi
potranno esprimere legalmente il loro consenso informato»23
.
Il 24 febbraio 2003 è stata approvata la Dichiarazione del Gruppo Europeo sull'Etica della
Scienza e delle Nuove Tecnologie sulla pubblicità per i test genetici su internet. Nella
dichiarazione si legge che «le informazioni attualmente offerte tendono ad essere fuorvianti ed
incomplete, soprattutto alla luce della bassa prevedibilità dell'insorgere di patologie sulla base
dei risultati di test genetici qualora vi siano caratteri multigenici. Spesso non vi sono sufficienti
garanzie che i dati genetici inviati per i test siano stati raccolti rispettando le norme sul consenso
degli interessati […] I test genetici possono avere conseguenze negative se non si accompagnano
ad un'adeguata consulenza […] Le conseguenze individuali e sociali dei test genetici devono
essere rigorosamente valutate. Alla luce delle particolari caratteristiche dei dati genetici, è
possibile che si verifiche la violazione di diritti fondamentali, in particolare l'eguaglianza.
Possono essere messe a rischio sia la salute delle persone sia la riservatezza dei dati sanitari. La
pubblicità dei test genetici tende a trasformarli in merce ed a produrre una domanda di test
genetici che può avere effetti di disgregazione delle relazioni sociali ed interpersonali»24
.
Lo stesso Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, nel
parere Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, sostiene che «I criteri che
devono essere tenuti in considerazione per la corretta valutazione del test genetico sono: 1) la
sua validità analitica: capacità di identificare il genotipo di interesse. Questo parametro riflette le
competenze specifiche del laboratorio che effettua il test, e consente anche di definire che la
qualità di un test genetico di pende anche dalla qualità del laboratorio che lo esegue; 2) la sua
validità clinica: capacità di predire il fenotipo mediante i parametri classici di specificità,
sensibilità, potere predittivo positivo e potere predittivo negativo»25
.
Ufficialmente il test genetico è qualificato come pratica medica: «I test genetici costituiscono
23 FondazioneIstud, Implicazioni etiche, sociali, economiche e cliniche della diagnostica predittiva in Italia ed
all'estero, Programma Scienziati in Azienda – XII edizione, Stresa 26 settembre 2011- 27 luglio 2012, (a cura
di) Alessandro Gori, Anastasia Andriotto, Bianca Lauro Geruso, Erica Bertinotti, Francesca Artibani, Marco
Salerno, Valeria Stivani (a pag. 23)
24 European Group on Ethics in Science and New Technologies on advertising genetic tests via the internet, 24
February 2003, reperibile sul sito
http://www.ec.europa.eu/europeangroupethics/docs/statement_ege_advertising_genetic_en.pdf
25 Comitato Nazionale per la Bioetica e Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita, Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata, op. cit., a pag. 25
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
219
l'applicazione medica attualmente più importante della ricerca genetica»26
, dovrebbe essere
quindi esperibile da soggetti qualificati con competenze scientifiche specifiche, anche perché
solo un medico o un genetista possono svolgere l'attività di consulenza genetica per
accompagnare il soggetto nelle difficili scelte dei vari percorsi terapeutici da intraprendere.
Tutte le fonti di regolamentazione dei test genetici prevedono infatti un'unica finalità: quella
clinico – terapeutica.
In particolare, la già citata Autorizzazione al trattamento dei dati genetici stilata dal Garante per
la Protezione dei Dati personali, all'art. 3, comma 1, autorizza il trattamento dei dati genetici per
«le seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici: a) tutela della salute, con particolare
riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato,
con il suo consenso, salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 82 del Codice in riferimento al caso in
cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacità d'agire, impossibilità fisica
o incapacità di intendere o di volere; b) tutela della salute, con particolare riferimento alle
patologie di natura genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa
linea genetica dell'interessato con il consenso di quest'ultimo; nel caso in cui il consenso
dell'interessato non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, nonché per effettiva irreperibilità, il
trattamento può essere effettuato limitatamente a dati genetici disponibili qualora sia
indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia
giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica. Nel caso
in cui l'interessato sia deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici estrapolati
dall'analisi dei campioni biologici della persona deceduta, sempre che sia indispensabile per
consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla
necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica; c) ricerca scientifica e
statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di
farmaci, o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica (sempre che la
disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di
26 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee-guida per le attività di ricerca di genetica medica”, 15 luglio 2004, art. 1, c. 3, reperibile sul sito
http://www.governo.it/backoffice/allegati/22925-2077.pdf
Capitolo 5
220
raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di
indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge o negli altri casi di cui al par. 8.1
della presente autorizzazione. Nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) del
presente punto, l'autorizzazione è rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai destinatari di
adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche
per le attività trasfusionali e i trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, di
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di tutela della salute mentale,
di assistenza farmaceutica, in conformità alla legge. Il trattamento può riguardare anche la
compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario. Il
trattamento di dati genetici e l'utilizzo di campioni biologici per l'esecuzione di test
presintomatici e di suscettibilità sono consentiti limitatamente al perseguimento di finalità di
tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi di ricerca
finalizzata alla tutela della salute.»27
Senza considerare che, per quanto riguarda i laboratori di
genetica, l'Autorizzazione è ad essi rilasciata «limitatamente alle operazioni indispensabili
rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di
prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati
ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto
anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare,
per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati»28
La finalità clinico–terapeutica dei test genetici viene ribadita anche nel Protocollo Aggiuntivo
alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina concernente i test genetici per finalità
sanitarie: l’art. 6 del Protocollo, rubricato «Clinical utility», dispone che «Clinical utility of a
genetic test shall be an essential criterion for deciding to offer this test to a person or a group of
persons»; l’art. 7, rubricato “Individualised supervision”, prevede che «1. A genetic test for
health purposes may only be performed under individualised medical supervision. 2.
Exceptions to the general rule referred to in paragraph 1 may be allowed by a Party, subject to
27 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei dati genetici, n.
8/2014, op. cit, art. 3.1
28 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorizzazione Generale al Trattamento dei dati genetici, n. 8/2014, op. cit, art. 2, lett. c)
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
221
appropriate measures being provided, taking into account the way the test will be carried out, to
give effect to the other provisions of this Protocol. However, such an exception may not be
made with regard to genetic tests with important implications for the health of the persons
concerned or members of their family or with important implications concerning procreation
choices»29
.
Non solo. Anche la Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici (adottata dall'Unesco) all'art.
5 dispone che «I dati genetici e proteomici umani possono essere raccolti, trattati, utilizzati e
collezionati solo per i seguenti scopi:
i) diagnosi e assistenza sanitaria, incluso lo screening e i test genetici predittivi; ii) ricerca medica
e scientifica, incluso epidemiologica […];
iii) medicina legale e civile, procedimenti penali e altri procedimenti giudiziari, […];
iv) qualsiasi altro scopo conforme alla Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti
Umani e il Diritto Internazionale relativo ai Diritti Umani»30
.
Si riportano nuovamente anche le 25 Raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche,
giuridiche e sociali redatte dal Gruppo di Lavoro della Commissione Europea, le quali, con la
Raccomandazione numero 6 precisano che:
«a) i test genetici utili dal punto di vista medico siano considerati parte integrante della fornitura
di servizi sanitari;
b) i test genetici utili dal punto di vista medico non siano mai imposti, ma sempre oggetto di
scelte personali;
c) sia garantita la disponibilità di una serie di informazioni esaurienti da fonti affidabili, quali
enti pubblici, medici e associazioni di pazienti, sulla disponibilità di test genetici;
d) i sistemi sanitari nazionali garantiscano un accesso equo ai test genetici per tutti coloro che ne
hanno bisogno»31
La genomica di massa ed i DTC hanno generato anche un altro fenomeno, il social networking
genomico, definito anche genoma 2.0 (forse anche 3.0): una volta che si ha acquistato il kit
genetico per l'analisi del proprio genoma, e dopo aver ottenuto le credenziali per accedere ai
risultati on line, è possibile condividere tali informazioni con altri utenti, attraverso la creazione
29 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina concernente i test genetici per finalità
sanitarie, 27 novembre 2008, Strasburgo, reperibile sul sito http://www.coe.int
30 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, Sandor Judith, Marco Ventura (a cura di), L'Unesco e la Bioetica, Celab ed. (Budapest), op. cit.
31 Gruppo di Lavoro della Commissione Europea, 25 Raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali, Raccomandazione n.6, op. cit.
Capitolo 5
222
di vere e proprie piattaforme tecnologiche sulle quali sono visibili i genomi di migliaia di
sconosciuti (che hanno ovviamente aderito al programma), entrando quindi in una sorta di
Facebook della genetica. Un po' dappertutto su internet sorgono comunità virtuali e blog dove
le persone condividono le loro snip e discutono sui loro dati genetici: alcune di queste
community sono costruite all'interno dei siti “ufficiali” per la genomica di massa, altre invece
vengono create ad hoc senza costi aggiuntivi, sui social network più comuni quali Twitter,
Facebook e tanti altri.32
Denisa Kera, esperta di interfacce tecnologiche all'università di Singapore, ha descritto tale
situazione in questi termini: «Riducendo la nostra identità a quella parte di DNA che
condividiamo on line, stabiliamo nuovi tipi di interazione che potrebbero avere conseguenze
imprevedibili. Nel caso dei servizi genealogici possiamo addirittura formare nuove “tribù
globali” e famiglie estese che non si sono evolute nel tempo, ma sono il prodotto di un gioco di
casualità a seconda dei dati caricati dagli utenti nel mondo. Dati complessi ed interpersonali
come il DNA, ridefiniscono e creano nuove storie personali e influenzano le nostre relazioni
con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. In questo senso sono una continuazione di quello
che possiamo definire come un approccio persuasivo di design (la captologia) in grado di
decidere cosa dobbiamo leggere o mangiare, o quando dobbiamo fare moto in base ad una
serie di database online […] I profili creati dagli utenti riflettono le loro intenzioni umane, i loro
interessi e valori […], ma i profili basati su dati biologici, come il DNA, sono creati in
laboratorio. Sono il prodotto di protocolli bioscientifici che fanno parte di un sistema di
interessi e processi più grande, e non riflettono più soltanto l'individuo, le sue intenzioni e i suoi
bisogni personali [...]»33
L'Autrice sostiene che il bionetworking sta concretizzando concetti quali “biosocialità”,
“cittadinanza biologica, genetica e terapeutica”, “tecnocrazia biologica” e così via: cambia la
società, cambiano i soggetti, cambiano gli scenari, cambiano i rapporti fra individuo, scienza e
tecnologia. Su queste piattaforme gli individui verrebbero raggruppati non dalla libera scelta,
bensì in base a criteri biologici prestabiliti (i cd. “protocolli genetici” di cui parla Kera).34
32 All'interno di queste comunità si può trovare di tutto: chi è alla ricerca di parenti per conoscere il proprio
albero genealogico; chi, malato, che ha semplicemente bisogno di condividere le proprie ansie o di cercare
risposte; qualche “genocondriaco”; chi ha una pura curiosità intellettuale da soddisfare, e tanti altri.
33 Denisa Kera, Bionetworking over DNA and biosocial intefaces: Connecting policy and design, in Genomics,
Society and Policy, 6, 2010, pagg. 47 – 60, disponibile su
http://www.hss.ed.ac.uk/genomics/V6N1/documents/Kerafinal.pdf (la traduzione è di Sergio Pistoi, Il DNA
incontra Facebook, op. cit., a pag. 136)
34 Si creeranno quindi, per via democratica, vere e proprie comunità genetiche, con codici culturali, anzi genetici,
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
223
Tutto questo potrebbe portare a nuove forme di discriminazione: i tratti dei vari “identikit
genomici” condivisi in rete potrebbero fornire informazioni utili al marketing di molte agenzie
pubblicitarie che sfrutterebbero determinate caratteristiche fisiche, intolleranze alimentari o
predisposizioni a certe patologie per pubblicizzare sui profili personali prodotti (alimentari,
farmaceutici o altro) ad hoc.35
A partire da questa deriva biologico-informatico-sociale stanno prendendo forma nuovi scenari
giuridici, che oscillano tra i vari tentativi che diversi ordinamenti, con modalità differenti,
mettono in atto per controllarli e limitarne l’uso. Se fino a poco tempo si temeva che i test ed i
kit genetici venduti on-line fossero pericolosi soprattutto per la mancanza di competenze
tecnico-scientifiche di chi li legge, ora, l’atteggiamento dei cittadini-consumatori di prodotti
genetici ha perlopiù smentito il mito dell’inadeguatezza dei non-esperti, ridimensionando la
presunta pericolosità dei tests. Ma c’è di più. La narrazione “ricreativa” sui DTCs che le
aziende di genomica personale hanno immesso nell’immaginario sociale non si è solo rivelata
vincente nel difendere gli interessi dell’imprenditoria genetica, ma sta riplasmando
l’immaginario giuridico: una nuova antropologia giuridica sembra caratterizzare i “nativi digitali”
(digital natives, contrapposti ai digital initiates), più aperti alla condivisione dei dati personali e
in generale all’accesso libero ad ogni conoscenza.36
I servizi di genomica personalizzata appaiono sempre più dotati di una funzione educativo-
ricreativa, in linea con un nuovo concetto di autonomia individuale, di consapevolezza, non più
confinata nei limiti del consenso informato: ora vi è infatti rispetto per la volontà e le capacità
dei partecipanti, di contribuire a costruire il futuro della ricerca a favore di una
democratizzazione della conoscenza che, libera dal gatekeeping degli esperti (i custodi del
sapere), nelle knowledge-based societies può essere direttamente gestita da cittadini scienziati.37
Ancora, tutti questi servizi di genomica si stanno de-medicalizzando sempre di più, andando a
diversi, nelle quali non vi sarà più una selezione naturale, bensì una selezione artificiale ad opera della scienza
su richiesta del cittadino. In un futuro non troppo lontano questo potrebbe portare a tensioni e e squilibri
societari di vario grado, fino alla lotta per la supremazia genetica. È Carlo Antonio Gobbato che approfondisce
questo tema, inserendo l'insieme di queste comunità democratiche all'interno di un nuovo concetto, un nuovo
“contenitore”: la “Polis Genetica” (Carlo Antonio Gobbato, Polis genetica e società del futuro, Carlo Antonio
Gobbato e Mauro Giacca (a cura di), Salute e Società, Franco Angeli ed. (Bologna), n. 3, 2010)
35 Una sorta di pubblicità personalizzata, una “geno–pubblicità”. Tutto questo è realizzabile: nel 2008 l'Ingenuity
Systems, una compagnia biotech californiana, ha fatto richiesta presso l'Ufficio Brevetti statunitense per un
brevetto particolare, un sistema di pubblicità basata sul genoma. Per ora tale domanda è ancora depositata
negli archivi, ma in futuro sarà realizzabile, e magari ci saranno anche delle regolamentazioni precise(per
approfondimenti si veda Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, op. cit.)
36 Mariachiara Tallacchini, Biobanche e genetic social network, op. cit.
37 Sempre Mariachiara Tallacchini, op. cit.
Capitolo 5
224
sostituire il consenso informato con condizioni contrattuali che stabiliscono i termini d’uso dei
prodotti (TOS)38
: vengono infatti messi a punto nuovi strumenti di soft law (“certificati di
affidabilità” e i “codici di condotta” ideati per gli health websites sono alcune tra le modalità di
regolazione volontaria e privata volte a prevenire e sostituire regole pubbliche e vincolanti).
Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato che occorrerebbe
sviluppare una forte consapevolezza sociale per non cadere nella cd. “genomizzazione della
medicina”39
, evidente nell'offerta dei kit genetici a buon mercato senza alcuna consulenza
medica e genetica. Secondo una stima della Società italiana di genetica umana, dal 2004 al 2007
i test di suscettibilità eseguiti nel nostro Paese sono aumentati del 30%. Ciò ha reso molto meno
controllabile il fenomeno: se da una parte molte di esse assicurano di appoggiarsi a strutture
accreditate per l’esecuzione dei test, dall’altra alcune si affidano invece a laboratori privati non
certificati rendendo poco affidabili i risultati stessi.
Oramai si parla di DYG: Do it Yourself Genetic (rientra nella DYS di cui sopra), la genetica fai
da te, persino su Google è possibile trovare istruzioni su come eseguire i test o addirittura
effettuare degli esperimenti di ingegneria genetica.40
Non solo: si parla anche di genopubblicità. In un futuro i nostri profili genetici saranno
contenuti in files appositi, e magari, le aziende (alimentari o farmaceutiche) che si occupano di
marketing potranno basarsi proprio su di essi per proporre ai consumatori i prodotti più
consoni alle loro abitudini e predisposizioni.41
38 «Your use of 23andMe’s Services (excluding any services provided by 23andMe under a separate agreement) is
subject to the terms of the legal agreement between you and 23andMe set forth in these Terms of Service (“TOS”). Except as specified herein, these TOS apply to any use of the Services, including but not limited to
a) submitting a saliva sample for DNA extraction and processing, b) uploading a digital version of your Genetic Information and interacting with it on the 23andMe website, and/or c) creating and using a free 23andMe ac-
count without providing your saliva sample or Genetic Information. In order to use the Ser imporvices, you must first agree to the TOS. You may not use the Services if you do not accept the TOS. You can accept the
TOS by (1) clicking to accept or agree to the TOS, where this option is made available to you by 23andMe for any Service; or by (2) actually using the Services». https://www.23andme.com/about/tos
39 Queste preoccupazioni sono state manifestate durante un convegno tenutosi il 21 giugno 2000, reperibile sulla
newsletter 26 giugno – 2 luglio 2000 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/46320
40 Un classico esempio: Essential Equipment for Home Genetic Engineering,
https://groups.google.com/forum/#!topic/diybio/FlrxI3JcniE, un vero e proprio forum di scambio di
informazioni
41 Esistono già dei brevetti negli Stati Uniti che sono stati concessi ad aziende che si occupano di marketing
“genetico”. Risale, ad esempio, al 2008 la domanda di un brevetto per un sistema di pubblicità mirata basata
sul genoma presentata da Ingenuity Systems, una compagnia biotech californiana; la richiesta di brevetto
elenca una lista di tratti personali su cui la geno-pubblicità potrebbe fare leva, un giorno (si veda United StatesApplication, US20080033819, www.freepatentsonline.com/20080033819.pdf).
«Chi sa di essere geneticamente suscettibile all'infarto, al diabete o all'obesità sarà mediamente più interessato
ad acquistare un prodotto dietetico o un farmaco contro il colesterolo piuttosto che una merendina
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
225
La libertà di leggere il nostro DNA si scontra con gli interessi della società. Da un lato, in una
società ipermedicalizzata come la nostra, dove le esigenze e le spese sanitarie si fanno sempre
più preponderanti, risulta ovvio che i Governi cerchino di “risparmiare” su attività che possono
essere garantite da servizi privati; dall'altro, il diritto alla privacy ed all'autodeterminazione
informativa si estende, arrivando non solo a ricomprendere il poter di controllare la
circolazione delle proprie informazioni (genetiche), ma anche il diritto ad accedere ed a
disporre di informazioni che non sono ancora in toto comprensibili e soprattutto certe e
complete. Si tratta proprio di quelle due accezioni di privacy di cui parla Graeme Laurie: spatial
and informational privacy42
: quello che chiede l'individuo (e la società) è di mantenere uno stato
di non–accesso nei confronti delle proprie informazioni (e quindi di essere protetto da chi
utilizza i suoi dati) e di avere il pieno controllo delle proprie informazioni, e quindi poter
disporre liberamente di ciò che la scienza e la tecnologia offrono.
In conclusione, nel rispetto delle Convenzioni Europee sulla libera circolazione delle merci,
non può essere in assoluto vietata la vendita diretta di alcuni test genetici, né impedito all’utente
il loro libero acquisto.43
Al momento, ogni Governo ha comunque la possibilità di regolare il
fenomeno attraverso norme interpretative della Convenzione e del Protocollo Genetica
coerenti con la scelta dei test che necessitano di prescrizione medica e di consulenza genetica.
In ogni caso perché si abbia una adeguata applicazione delle norme prudenziali previste dal
Consiglio d’Europa, sarebbe opportuno rivedere a monte la collocazione senza alcuna
specificazione dei test genetici nell’ambito dei “dispositivi medici e diagnostici in vitro”,
facendone una categoria (sia pure collegata al quadro generale) con una specificità e quindi
ipercalorica. O ancora, immaginate di selezionare milioni di persone con un rischio genetico di psoriasi
superiore alla media: chi ha effettivamente la psoriasi sarà un probabile acquirente di prodotti specifici per la
pelle, ma anche chi la teme un giorno di averla potrà più essere facilmente indirizzato verso una qualche
crema idratante, nella speranza di evitare la comparsa dei sintomi. […] In un'ottica di marketing non importa se
la malattia si manifesterà davvero, né quanto la predisposizione sia scientificamente provata. Quello che conta
è che siamo in stato di allerta e questo ci rende sensibili a determinati prodotti […] Esiste poi una miriade di
trattai banali e secondari sui quali il marketing potrebbe fare leva. Dal mio profilo genomico si evince, per
esempio, che percepisco il gusto amaro di svariati alimenti, dal cavolo al caffè, dalla birra scura all'acqua tonica
[…] Per un pubblicitario, sapere che sono in grado di gustare tutte le sfumature del caffè o dei cavolini di
Bruxelles può essere un'indicazione preziosa per propormi un prodotto rispetto ad un altro » Sergio Pistoi, Il
DNA incontra Facebook, op. cit., pag. 140
42 Graeme Laurie, Genetic Privacy. A challenge to Medico-Legal Norms, Cambridge University Press (2002)
43 Ad esempio, la Direttiva 98/79/CE che disciplina i dispositivi medico – diagnostici in vitro (e che li definisce,
all'art. 1 lett. b) come «qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un
calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un
sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame
di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati [...]») non sembra includere nelle sue
definizioni i famosi home DNA tests kits, per i quali è invece richiesta solo un'autocertificazione (reperibile sul
sito http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1636_listaFile_itemName_0_file.pdf)
Capitolo 5
226
regole proprie.
2. Enhancement genetico: esiste un principio di giustizia genetica?
2.1 Enhancement e terapia: esiste un continuum?
Fin dai primi albori della medicina, ciò che ha spinto gli uomini ad intervenire sono stati i
bisogni primari relativi alla cura di un disagio e/o malattia che affliggeva il corpo; ora, vista la
rivoluzione terapeutica e biologica che sta attraversando tuttora la nostra società i presupposti
dell'azione medica sono cambiati: sono mutate le idee, sono mutate le concezioni di salute e
malattia, sono mutate le persone, i valori, le priorità (pensiamo solamente alla conseguenze
etiche e sociali che sta producendo la medicina predittiva).
Non vi è dubbio che da sempre l'umanità produce cambiamenti importanti, in tutti gli ambiti,
sociali ed ambientali: oggi coltiviamo piante ed alberi il cui codice genetico è stato modificato
attraverso radiazioni o interventi di ingegneria genetica; nella sperimentazione dei farmaci
vengono utilizzati animali geneticamente modificati, e forse, un giorno, ne sarà reso legale
anche l'allevamento. Come abbiamo modificato il mondo, così abbiamo modificato anche la
nostra natura.
Le prospettive aperte dall'ingegneria genetica nel campo del miglioramento della salute, anzi,
più in generale della qualità della vita, sono enormi.44
44 Google e la mappa dell'uomo perfetto: la nuova sfida della prevenzione, 26 luglio 2014, articolo de Il Corriere
della Sera. Si chiama Baseline Study ed è il progetto di Google X per analizzare il corpo umano con un livello
di accuratezza mai visto grazie all'utilizzo delle tecnologie big data: l'obiettivo è quello di scoprire e
comprendere i meccanismi che innescano varie malattie, da quelle cardiovascolari a quelle di origine genetica.
«L’azienda di Mountain View, che per portare avanti il progetto ha messo in piedi un team di un centinaio di
fisici, biochimici, biologi molecolari e, ovviamente, medici, ha garantito il più assoluto anonimato a chi ha
accettato che il proprio corpo venga scandagliato, e per un lungo periodo di tempo, con le più sofisticate
tecniche digitali. Ma ovviamente, vista la rilevanza del programma, l’enormità degli interessi in gioco e i molti
incidenti che si sono verificati in passato nel campo della tutela della privacy digitale, qualche dubbio è lecito.
Basti pensare all’enorme interesse delle compagnie assicurative, dei potenziali datori di lavoro e di tanti altri
operatori economici per questo tipo di informazioni. E Google, come altri giganti di Internet, a partire da
Facebook, ricava il suo reddito anche dalla cessione dei dati che raccoglie in Rete. La società sembra
rendersene conto e ha deciso di sottoporre il Baseline Study a un meccanismo di controllo esterno. L’attività
del team verrà sorvegliata dagli Institutional Review Boards delle Università di Stanford e di Duke. Meglio di
niente, ma si tratta pur sempre dei partner della società californiana nell’impresa, non di un’authority di
controllo indipendente.» Costruita la prima retina in provetta, 9 giugno 2014, articolo de Il Corriere della Sera: «È stata costruita la
prima retina funzionante in provetta: una versione in miniatura del tessuto della retina umana che reagisce alla
luce […] Il punto di partenza sono state le cellule staminali indotte, ossia cellule adulte, fatte retrocedere nello
sviluppo grazie a un cocktail di geni […] Il risultato segna un passo importante nella medicina personalizzata
[...]»
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
227
La cellula artificiale è realtà, ed è made in Sissa, 7 settembre 2014, articolo de Il Piccolo: «Un piccolo team di
ricerca capitanato dagli scienziati della Technische Universität di Monaco (Tum) e che coinvolge anche la
Sissa (Scuola Superiore di Studi Avanzati) di Trieste ha messo a punto un modello di cellula artificiale, in
grado di muoversi e cambiare forma autonomamente»
Svezia: nato il primo bambino dopo un trapianto di utero, 4 ottobre 2014, articolo de Il Corriere della Sera:
«È nato il primo bambino concepito da un utero trapiantato […] L'utero trapiantato nel corpo della neo
mamma proveniva da un'amica di famiglia di 61 anni, in menopausa da sette. Il bambino è stato concepito
grazie alla fecondazione assistita, eseguita un anno dopo il trapianto: le ovaie della madre, nata senza utero,
erano in perfetta salute»
Paralizzato, torna a camminare grazie ad un intervento con cellule olfattive, 21 ottobre 2014, articolo de Il Corriere della Sera::«Si chiama Darek Fidyca, è paraplegico dal 2010 a causa di una lesione spinale ed ora
cammina appoggiandosi ad una stampella. È stato operato da un'equipe londinese e polacca in Polonia
utilizzando cellule staminali prelevate dalla sua cavità nasale. […] L'operazione è pioneristica e crea un
precedente importante. […] Al paziente era stato espiantato l'intero bulbo olfattivo, vera fonte di cellule
staminali, in un'operazione risalente al 2012 che oggi inizia a dare i primi risultati […] I chirurghi, dopo aver
rimosso queste cellule le hanno messe in coltura, trapiantandole poi nel midollo spinale. L'operazione si è
articolata in un centinaio di microiniezioni per un totale di 500mila cellule. Inoltre i medici hanno rimosso 4
strisce di tessuto nervoso dalla caviglia del paziente, posizionandole in modo da collegare i due punti del
midollo a cavallo della ferita e utilizzandole come una sorta di ponte per favorire il passaggio delle staminali».
Vivere fino a 140 anni, 11 marzo 2013, articolo de La Repubblica, «Dalla metà dell'800 la vita media è
aumentata a dispetto delle previsioni secondo cui il tetto era stato raggiunto. Finora però sono stati medicina e
igiene a regalarci anni di salute. Quel che gli scienziati stanno tentando adesso è cambiare il nostro corpo:
manipolare l'orologio delle cellule per spingerlo a ticchettare più lentamente, evitando così vecchiaia e
malattie.
Per questo la ricerca della longevità oggi è nelle mani di una biologia di frontiera che cerca di intervenire sul
Dna, la sua replicazione, le sue estremità (i telomeri), il metabolismo delle cellule, le loro fonti di energia, la
composizione della dieta. Sono queste le strade percorse per stringere d'assedio gli orologi che ticchettano
senza sosta. La chiave di volta di queste ricerche è che gli animali da laboratorio sottoposti a restrizione
calorica vivono tra il 30 e il 40% più a lungo del normale. La restrizione calorica è un taglio drastico
dell'alimentazione (almeno il 30%): un regime di inedia che costringe le cellule a riorganizzarsi per
sopravvivere. Nel loro Dna si attivano alcuni geni che riducono il metabolismo e - attraverso percorsi
biochimici chiari solo fino a un certo punto - allungano la vita della cellula.
La restrizione calorica fa rallentare l'orologio biologico in tutti i tessuti dell'organismo, e quindi anche
nell'organismo intero. Ma poiché una dieta così drastica è difficile da sostenere per la volontà e il corpo di un
uomo, la ricerca si sta concentrando sulle sostanze chimiche capaci di mimare l'effetto della restrizione calorica
sul Dna. Cioè su delle pillole.
Il sogno di una pillola della lunga vita non ha stimolato solo la scienza, ma anche il business. Google ha
fondato nel 2013 una compagnia - la Calico - specializzata in studi sulla longevità. Ha ingaggiato alcuni pesi
massimi della biologia e di tanto in tanto scalda l'atmosfera con annunci come quello lanciato ieri dal
presidente di Google Ventures, Bill Maris, sulla copertina di Bloomberg Markets: "Se oggi mi chiedete: è
possibile vivere fino a 500 anni, la mia risposta è sì".
Scienziato con un occhio agli affari è anche Leonard Guarente, direttore del laboratorio di biologia
dell'invecchiamento al Mit. Dopo aver fondato la compagnia Elysium Health, ha invitato nel board scientifico
5 premi Nobel e ha messo in vendita come integratore alimentare (quindi senza i test cui sono sottoposti i
farmaci) la pillola "Basis". Costo: 50 euro al mese. "Anch'io la prendo tutti i giorni. La sostanza che uso è un
precursore di un enzima chiamato Nad+ che diminuisce all'interno delle cellule con l'invecchiamento. Si è
dimostrata efficace nei topi. La venderemo su internet per dialogare con i nostri clienti e capirne gli effetti".
Sentiero più ortodosso è quello seguito da Matt Kaeberlein dell'università di Washington a Seattle. "Sono
sicuro che molti interventi che hanno successo sugli animali siano efficaci anche sugli uomini, ma dimostrarlo
è difficile" spiega. Lo scienziato ha avviato una sperimentazione sui cani con la rapamicina, sostanza che a
basse dosi è estremamente efficace nell'allungare la vita negli animali senza effetti collaterali, ma che sugli
uomini viene usata solo per evitare il rigetto dopo un trapianto. "Dimostrare che un farmaco funziona sui cani
avrà un impatto sufficiente per convincere le persone (e i governi) a puntare su questo campo di ricerca" dice
Kaeberlein.
"A Tor Vergata stiamo provando la rapamicina sulle persone affette da progeria", la malattia dei "vecchi
bambini" spiega Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell'università romana. Nir Barzilai all'Albert Einstein
College of Medicine di New York sta per iniziare un esperimento sugli uomini con un'altra sostanza allunga-
Capitolo 5
228
Abbiamo una nuova medicina che si discosta sempre più dai suoi scopi tradizionali o dalla cura
delle malattie: oggi il medico si occupa di esaudire i desideri dei suoi pazienti, a volte apparenti
ed indotti. Questa “medicina dei desideri” probabilmente è stata incoraggiata anche dalla
definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si suppone che «la medicina possa
risolvere tutti i problemi dell'essere umano, rispondendo a tutti i bisogni ed i desideri delle
persone»45
; questo ha quindi condotto all'incremento delle richieste di prestazioni
farmacologiche e sanitarie. Se, da un lato, la medicina ha perseguito da sempre il fine di
preservare e ripristinare la salute come naturale e normale integrità dell’organismo umano, di
recente, invece, si è fatta strada l’idea che l’intervento medico possa perseguire obiettivi ulteriori
rispetto la semplice cura e restituzione della salute.
Nuovi atteggiamenti sociali fanno seguito al progresso delle bioscienze.
Si pensi al fenomeno dei reality con in palio organi umani46
; si pensi al traffico clandestino di
vita: la metformina. "Si tratta di un farmaco usato da 60 anni per la cura del diabete" spiega Barzilai. "Sulla sua
sicurezza non ci sono più dubbi. Dagli esperimenti sugli animali ci siamo accorti che la metformina influenza i
processi cellulari e metabolici legati all'invecchiamento".
Alla "pillola della longevità" crede fino a un certo punto Luigi Fontana delle università di Brescia e
Washington. "Prendere un farmaco e continuare a mangiare schifezze non servirà a molto. Stiamo
sperimentando sugli uomini nuove versioni della restrizione calorica più sostenibili. Uno o due giorni di
digiuno a settimana, solo con verdure e olio di oliva, hanno effetti sul metabolismo delle cellule simili alla
restrizione calorica. Altre strade percorribili sono assumere calorie solo nella prima parte della giornata e
sostituire le proteine animali con quelle vegetali". Sulle staminali punterebbe Pier Giuseppe Pelicci dell'Ifom-
Ieo di Milano: "Negli animali da laboratorio longevi la funzione delle staminali è aumentata. Stimolare la
riprogrammazione delle cellule adulte in staminali è dunque un'altra strada promettente". Dimostrare che una
pillola o una dieta contro l'invecchiamento funziona senza essere capaci di misurare l'invecchiamento rischia
però di essere un controsenso. "Per questo penso che una delle scoperte più interessanti sia l'"orologio
epigenetico"" spiega Luigi Ferrucci, direttore scientifico del National Institute of Aging. "Un bioinformatico
dell'università della California, Steve Horvath, ha scoperto come scoprire l'età biologica di una persona
osservando il modo in cui il Dna è avvolto, come fosse un gomitolo, nel nucleo della cellula. Il livello di
invecchiamento dei tessuti può infatti non coincidere con l'età anagrafica. L'orologio epigenetico è in grado di
rivelarlo con precisione sorprendente".»
DavidDeGrazia, Human Identity and Bioethics, op. cit., scrive «Somatic cell gene therapy is rapidly expanding. The first human somatic cell gene therapy experiment began in 1990. The subjects were children
with adenosine deaminase (ADA) deficiency disease […] In this experiment, the target was T cells and the vector was a retrovirus. Five years later, 100 protocols for gene therapy experiments had been federally
approved in the United States or were under review by the Food and Drug Administration. The target disease of these protocols were various types of cancer, HIV, AIDS, genetic diseases including cystic fibrosis and
Gaucher disease, and miscellaneous others. As of July 2004 there were 987 approved, ongoing, or completed
gene therapy trials worldwide. If genetic enhancements are ever permitted, or attempted without being permitted, interventions aimed a reduncing the need to sleep and improving long – term memory. Another
possibility is enhancement of oxygenation mechanisms beyond that needed for good health» (pagg. 212 – 213)
45 Mauro Faccioni, La qualità della vita e la salute alla luce dell'antropologia cristiana, in Elio Sgreccia, Ignacio
Carrasco De Paola, Qualità della vita ed etica della salute. Atti dell'Undicesima Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita (Città del Vaticano, 21-23 febbraio 2005) Libreria Editrice Vaticana (Città del
Vaticano)2006, pag. 23
46 Il reality con un rene in palio. La disperazione diventa show, 30 maggio 2007, articolo de Il Corriere della
Sera. In Olanda una donna di 37 anni, malata terminale, colpita da un grave tumore al cervello, ha messo in
palio uno dei suoi reni: se lo sono contesi tre persone, da anni in lista di attesa per il trapianto. Un vero e
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
229
embrioni; al business delle staminali adulte47
; alla selezione programmata del sesso e la diagnosi
sugli embrioni per individuare le malattie genetiche prima di trasferirli in utero (da parte dei
designer babies), nonché forme di eugenetica48
.
proprio reality, definito “De Grote Donorshow” (“il Grande Donatore”)
47 Il mercato delle cellule staminali adulte, non solo embrionali, è un vero business: vi sono diverse aziende,
soprattutto americane, che si sono lanciate in questo settore e forniscono, a pagamento, vere e proprie banche
di staminali, dove vengono conservati anche i cordoni ombelicali (Cor.Cell, Life Bank USA); addirittura le
donne incinte vengono sommerse da volantini pubblicitari e slogan da aziende che offrono diversi tempi di
conservazione a diversi costi.
48 Nel 2007 in Gran Bretagna una donna si è rivolta ad un ospedale di Londra per selezionare ed eliminare gli
embrioni portatori del gene del cancro (BRCA1), presente nelle donne della famiglia da tre generazioni, ed
avere così figli liberi dalla malattia.
Qualche tempo fa la stampa riportò la notizia di una coppia di donne omosessuali sordomute che, usando il
liquido seminale di un amico (anch'egli privo di udito), misero al mondo un figlio sordo, a loro immagine
(desiderio di una progenie su misura).
Recente (26 luglio 2014) è il primo caso nel Regno Unito di fecondazione in vitro selettiva (se ne è scritto nelle
pagine precedenti, in nota, nel paragrafo dedicato al consenso al trattamento dei dati genetici)
Nel 2007 è stato dato il via libera agli embrioni chimera in Gran Bretagna: l'Hfea britannica ha detto sì agli
esperimenti che prevedono l'inserimento di DNA umano in ovuli animali, di mucca o di coniglio, per
produrre staminali. L'obiettivo dei ricercatori è quello di osservare, attraverso la creazione di ibridi,come si
sviluppa un embrione, di capire come produrre staminali, di studiare come nascono malattie quali l'Alzheimer
o il Parkinson e, alla fine, trovare le cure. La Gran Bretagna attualmente è il Paese con la legislazione più
avanzata in materia di ibridi, ma esperimenti di questo tipo sono già stati ocndotti negli Stati Uniti, a
Worchester, da Michael West ( http://salute.aduc.it/staminali/articolo/usa+venditori+immortalita_6057.php) e
in Cina, a Shangai, dalla ricercatrice Huizen Sheng, che ha cerato, nel 2003, un ibrido uomo-coniglio per poter
estrarne cellule staminali embrionali (si veda
http://salute.aduc.it/articolo/cina+creato+ibrido+uomo+coniglio+estrarre+staminali_6107.php)
Nell’estate del 2015, a Toronto, in Canada, è nato Zain, il primo bambino nato con l’aiuto delle staminali:
Gli esperti hanno studiato a fondo l'infertilità femminile. Si sono concentrati sul fatto che molte pazienti hanno
ovuli "più deboli", che non riescono ad essere fecondati. Hanno capito che la soluzione del problema era
utilizzare cellule staminali di ovuli sani non ancora sviluppati per "ringiovanire" quelli più vecchi. Fra l'altro,
mentre la maggior parte delle cellule staminali possono svilupparsi in altre cellule nel corpo e a volte diventare
cancerogene, in questo caso non c'era un pericolo di questo tipo. Le staminali degli ovuli più giovani si
trasformano solo in ovuli. La mamma di Zain. Un anno fa, a maggio 2014, è stato prelevato alla mamma di
Zain, Natasha Rajani, una piccola parte di tessuto ovarico in laparoscopia. La donna, 34 anni, ha subìto questo
piccolo intervento nel centro di First Steps Fertility di Toronto, Canada, città dove vive. Gli esperti del
centroOvaScience, hanno in seguito identificato le cellule staminali ed estratto al loro interno i mitocondri, le
cosiddette "centrali elettriche" della cellula che le danno 'forza e energia'. Quattro embrioni. A quel punto si è
deciso di inserire i mitocondri negli ovuli più deboli della donna e di eseguire la fecondazione in vitro,
utilizzando lo sperma del marito. Nel primo tentativo Natasha ha prodotto 15 ovuli e solo 4 sono stati
fecondati. Ma solo uno si è sviluppato in modo tale da poter essere trasferito nell'utero della paziente. "Sapevo
che non era un embrione di primissima qualità, ma era tutto quello che lei aveva", racconta il suo medico
Marjorie Dixon, del First Steps Fertility. Una scelta fortunata, perché da quell'embrione sarebbe nato Zain.
Alla fine della sperimentazione la coppia ha prodotto 4 embrioni, due dei quali sono stati congelati. La
sperimentazione. In futuro il test potrebbe aprire nuove speranze per quelle donne che hanno problemi di
infertilità, in parte dovuti all'età e alla qualità degli ovuli. Questo tipo di sperimentazione è vietata negli Stati
Uniti perché la Food and Drug Administration (Fda) considera l'uso dei mitocondri una forma di terapia
genetica. Ma fino ad oggi una trentina di donne in 4 diversi paesi hanno cercato di avere un figlio con questa
tecnica, e ora 8 di loro sono incinte. "Potrebbe essere l'inizio di qualche cosa di veramente importante - ha
detto Owen Davis, presidente dell'American Society of Reproductive Medicine(Asrm) -. Potrebbe diventare
veramente rivoluzionario". L'attesa. Era da tempo che i genitori di Zain cercavano di fare un figlio. Tempo fa
Natasha si è sottoposta a un trattamento di fecondazione in vitro e non è riuscita a portare a termine la
gravidanza. "Ho cercato di essere ottimista, speravo di vedere la luce alla fine del tunnel, speravo che il
bambino mi potesse aspettare alla fine del tunnel", ha spiegato la neo mamma. Bimbi nati da 3 genitori. La
pazienza della coppia e la tenacia di Natasha è stata ricompensata. La chiave di tutto questo, spiegano gli
Capitolo 5
230
Da restitutio ad integrum a trasformatio ad optimum, per un miglioramento continuo della
specie umana riassunto con il termine (human) enhancement.
Il termine inglese “to enhance” significa aumentare, migliorare. Lo “human enhancement” sta
ad indicare, generalmente, il progresso delle capacità umane, il miglioramento delle funzioni
naturali di una persona, attraverso la tecnica o la cultura. Nello specifico il termine è inteso
«come uso intenzionale delle conoscenze e tecnologie biomediche per interventi sul corpo
umano al fine di modificarne, in senso migliorativo e / o potenziante, il normale
funzionamento»49
; nella lingua italiana il termine “potenziamento” indica “potenziare” o
“rendere ancora più potente, forte, rafforzare, incrementare, accrescere”.
In realtà nella letteratura scientifica non si trova ancora una definizione chiara ed univoca di
“potenziamento umano”: diversi autori hanno effettuato alcune e varie classificazioni sul tema.
Laura Palazzani classifica 3 categorie diverse di ambiti nei quali ci si può riferire al
potenziamento: 1) le tecnologie esistenti: sono quegli interventi già diffusi nella prassi e dunque
oggetto di riflessione nell'ambito dell'etica medica e della bioetica (medicina estetica e doping
sportivo); 2) le tecnologie emergenti: si riferiscono ad ambiti nuovi idi intervento (si parla perciò
di potenziamento genetico, biologico e neuro-cognitivo); 3) le tecnologie convergenti: per esse si
intende l'unificazione, la combinazione fra 4 settori scientifici, indicati con l'acronimo NBIC
(nano indica le tecnologie di scala nanometrica che possono interagire con l'uomo; bio include
le tecnologie applicate ai sistemi viventi; info si riferisce alle tecnologie dell'informazione; cogno
rimanda alle scienze che studiano la cognizione del sistema pensante nei processi di
conoscenza). 50
Ruth Chadwick identifica 4 diversi approcci per definire il potenziamento umano: 1) andare
oltre la terapia; 2) la visione “aggiuntiva” (l'incremento quantitativo o l'aggiunta di determinate
scienziati, è che le cellule vengono dalla mamma. I mitocondri contengono il Dna del futuro genitore e questo
non crea problemi etici. Questioni di questo tipo sono state sollevate invece qualche tempo fa nel caso di
bambini nati da tre genitori. Con un pronunciamento storico il Parlamento britannico ha detto sì questa
tecnica. I piccoli che nasceranno con questo tipo di fecondazione, infatti, avranno il Dna di mamma e papà
oltre a quello di una 'seconda mamma' donatrice, per evitare il rischio di malattie genetiche mitocondriali.»
articolo de La Repubblica, 7 maggio 2015
49 Si veda il parere del CNB Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici, del 22
febbraio 2013, reperibile sul sito del CNB
Per approfondimenti, si veda anche la teoria di David DeGrazia in Human Identity and Bioethics, Cambridge
University Press (New York) 2005, che utilizza il termine enhancement technologies per riferirsi a certe
tecnologie quando sono impiegate per scopi migliorativi, specificando che le stesse, a seconda dell'ambito e del
come vengono utilizzate, possono essere considerate o meno miglioramenti biotecnologici (egli fa l'esempio
del Prozac e degli interventi chirurgo-estetici)
50 Laura Palazzani, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Giappichelli ed. (Torino) 2015
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
231
caratteristiche); 3) la visione “migliorativa” (migliorare la qualità di alcune caratteristiche
andando quindi “oltre l'umano”); 4) l' “umbrella enhancement”/potenziamento “ad ombrello”
(riguarda il miglioramento di alcune caratteristiche specifiche, ad esempio l'aspettativa di vita).51
Un altro studio ancora propone altre 4 categorie: 1) l'approccio implicito; 2) la distinzione fra
terapia e potenziamento; 3) il miglioramento delle capacità umane; 4) l'incremento del
benessere individuale.52
Ancora: un'altra proposta vede il potenziamento umano come un modo per incrementare le
nostre capacità oltre le nostre funzioni secondo le normali statistiche; qui il passaggio fra ciò che
è terapia e ciò che va oltre è netto.53
«We define “human enhancement” as a modification aimed at improving individual human
performance and brought about by science-based or technology-based interventions in the
human body. This definition includes “strong”, second-stage forms of human enhancement
with long-term effective or permanent results as well as “temporary” enhancements. Because it
is not related to a specific definition of health, this is a non-medical concept of human
enhancement. Moreover, we distinguish between purely restorative non-enhancing therapies,
therapeutic enhancements and non-therapeutic enhancements»54
. Questa è una definizione
messa a punto dal Parlamento europeo in un documento del 2009, che ha anche stabilito dei
parametri per cui la nozione di potenziamento umano dovrebbe essere limitata ad indicare
l'incremento della performance usando la tecnologia e non dovrebbe includere il
miglioramento della specie; non può neanche includere pratiche ordinarie quali l'uso di
dispositivi esterni al corpo umano (allenamento mnemonico, esercizio fisico, consumo di
droghe, ..).55
51 Ruth Chadwick, Therapy, Enhancement and Improvement, in B. Gordijn. R. Chadwich, Medical
Enhancement and Posthumanity, Springer (New York) 2008, pagg. 25-26
52 Vincent Menuz, Thierry Hurlimann, Béatrice Godard, Is Human Enhancement also a Personal Matter?, Science and Engineering Ethics, 2011 (http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/pdf/25971.pdf)
53 The President's Council on Bioethics, op. cit.
54 European Parliament, Science and Technology Options Assesment (STOA), Human Enhancement Study,
2009, https://www.itas.kit.edu/downloads/etag_coua09a.pdf, pag. 17
55 «The term “enhancement” has been most often used in medicine-related bioethics in the last decade, “to characterize interventions designed to improve human form or functioning beyond what is necessary to sustain
or restore good health” (Juengst 1998, 29). Leaving beaside at this point questions related to the variety of established and new concepts of health (cf. Wolbring 2005 and Sect. 2.2.2), we would like to emphasise that
this notion of “restoration” is still useful for the conceptualisation of human enhancement: The restoration of a previous condition af ter a disease or after an injury (restitutio ad integrum) is a concise definition of a therapy
which is clearly not an enhancement (Wiesing 2008)However, all attempts to use the therapy-enhancement distinction for delineating medical treatments from human enhancement and for restricting the latter notion to
non-medical practices are problematic. Such a definition of human enhancement excludes important, if not core aspects of the whole issue. It ignores, for example, the fact that some therapies can have intended or un-
Capitolo 5
232
Il Parlamento propone l’utilizzo di un concetto di enhancement che, peraltro, non sia correlato
ad una specifica nozione di salute, poiché questa manca di una definizione ultima e
universalmente condivisa. Il documento, perciò, distingue tra:
- terapie che non si possono considerare come enhancement poiché hanno come unico fine e
risultato la restituitio ad integrum di uno stato precedente l’intervento (restorative non-
enhancing therapies);
- terapie mediche che hanno come fine o risultato il potenziamento (therapeutic enhancement);
- enhancement non terapeutico (non-therapeutic enhancement).
Quindi si tratterebbe di aumentare dal punto di vista quantitativo e migliorare dal punto di vista
qualitativo le qualità fisiche, mentali ed emotive: rispetto a cosa? Rispetto a quello che viene
considerato lo standard “normale” attraverso tecniche quali la chirurgia estetica, il doping nello
sport, il potenziamento genetico, il potenziamento biologico, il potenziamento neuro –
cognitivo, ed altri innumerevoli scenari. Il problema sta proprio nella definizione di “normalità”
percepita sulla base di idee soggettive, troppo soggettive in un'epoca di diversità come la nostra:
chi delinea il confine tra ciò che è miglioramento e ciò che è cura, terapia?
Indipendentemente dalle definizioni utilizzate, il fine è unico: effettuare una transazione da uno
stato precedente (standard, di normalità) ad uno stato futuro identificabile con un cambiamento
“per il meglio”, un qualcosa però che deve ancora verificarsi. Qual'è la condizione di
normalità/condizione standard potenziabile? La risposta dipende dal modo di concepire la
salute e la malattia.56
intended effects that exceed the restoration of good health (see, for example, the debate around the ultimately
overturned labelling as techno doping of the artificial legs of the above-mentione Paralympic athlete Oscar Pistorius that allow him to outperform athletes with normal legs; cf. Wolbring 2008a). » European Parliament,
Science and Technology Options Assesment (STOA), Human Enhancement Study, pag. 17. Per essere
considerate tecnologie capaci di modificare la biologia umana, il documento specifica che esse debbano essere
“robustamente impiantate” nel corpo e non si confondano con semplici device tecnologici esterni di uso
comune. In tal senso lo STOA cita la classificazione proposta da Georg Khushf, il quale suddivide le
tecnologie di potenziamento in “incremental enhancement” e “radical enhancement”. Se il primo, indicato
temporalmente come step one, rappresenta un semplice aumento di grado nelle capacità umane e nei mezzi
tecnologici finalizzato a supplire ai limiti delle stesse nel rapporto fra l’uomo e il mondo esterno ed è sempre
esterno al corpo e reversibile, il secondo, step two, prevede un cambio di stato di funzioni e capacità, interno
alla biologia umana e irreversibile. Diversi Autori distinguono fra alterazioni temporanee e alterazioni
permanenti, identificando nelle seconde l’enhancement vero e proprio, caratterizzato, secondo lo STOA, da
fini e interessi quali il miglioramento di una o più funzioni della fisiologia o dell’apparato cognitivo di un
individuo, il miglioramento della specie, il benessere dell’umanità in senso olistico (riprendendo la
terminologia dei sostenitori della convergenza tecnologica).
56 Sempre Laura Palazzani, in Il potenziamento umano, op. cit., scrive, alle pagg. 7 e ss.: « L'oscillazione tra una
concezione oggettivistica e soggettivistica della salute/malattia fa la differenza nella distinzione tra
terapia/potenziamento. La concezione oggettivistica su basi naturalistiche conduce la salute alla normalità
funzionale, identificata con l'assenza di malattia, intesa come menomazione o abbassamento della capacità
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
233
Si è oramai consapevoli che l'homo sapiens non è l'ultimo stadio della Nostra evoluzione: siamo
destinati ad un ulteriore mutamento biologico verso forme e caratteri completamente nuovi.
L'emblema di un tale cambiamento è comprovato addirittura da una nuova concezione del
rapporto medico-paziente: il Codice di Deontologia Medica del 2014 ha introdotto infatti un
nuovo articolo, titolato “Medicina Potenziativa ed Estetica”57.
Nonostante gli Autori di cui si narrerà nel paragrafo successivo, c'è chi58
sostiene che il
perfezionamento dell'uomo non deve necessariamente sfociare in pratiche eugenetiche: la
natura può infatti essere migliorata attraverso altre potenzialità, pensiamo, ad esempio, alla cd.
“neurologia cosmetica” (che consiste nell'utilizzo di farmaci per migliorare le prestazioni
intellettuali, la memoria o non sentire la stanchezza), che è praticata soprattutto nelle università
biologica […] In questo contesto la normalità non è una categoria valutativa bensì descrittiva, desunta
empiricamente dalle funzionalità e capacità riconosciute come tipiche dell'uomo, mediante una rilevazione
fattuale a posteriori. Ma come effettuare tale rilevazione? Non è possibile osservare le caratteristiche medie di
tutti gli individui esistenti: sarebbe un'indagine interminabile. Inoltre esistono individui più o meno forti, più o
meno intelligenti, con variabilità relative al contesto etnico, culturale, sociale […] C'è una grande eterogeneità di
caratteristiche naturali di cui ogni individuo è dotato dalla nascita […] Secondo la prospettiva oggettivista
esistono dei limiti strutturali nell'uomo […] Non è facile definire il limite che distingue una persona sana ma
poco intelligente da una persona malata affetta da un lieve disturbo dell'apprendimento; […] non è semplice
stabilire se un bambino sia basso in modo patologico […] eppure, nonostante il riconoscimento dell'estrema
variabilità, in questa prospettiva, sono identificabili alcuni limiti oggettivi. Un esempio può essere il riferimento
all'aspettativa di vita, che, benché aumentata, non supera i 120 anni. La pretesa di determinare in modo
oggettivistico e oggettivante malattia e salute ( e dunque terapia e potenziamento) è messa in discussione da un
lato dalla visione soggettivistica della malattia e salute che tende a comprendere la stretta interconnessione tra
la dimensione fisica, psichica e sociale, dall'altro lato dal fenomeno parallelo della medicalizzazione, che tende
sempre più ad intendere ed utilizzare la medicina non solo per la cura di certi sintomi patologici in senso
biologico, ma anche per disagi in senso biografico». Senza contare, nell'ambito della genetica e delle
neuroscienze, la nuova categoria di unpatient /non pazienti, ovvero individui sani che si sentono malati per una
sorta di ansiosa anticipazione della malattia resa conoscibile tramite i test genetici predittivi: in tale contesto il
concetto di salute sta diventando sempre più vago, rende difficile riconoscere la dimensione non-terapeutica,
in quanto tutto può diventare malattia, di conseguenza diventa impreciso anche il concetto di enhancement. 57 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Codice di Deontologia Medica,
18 maggio 2014, Titolo XVI Medicina potenziativa ed estetica, art. 76 Medicina potenziativa ed estetica: «Il
medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità
psico-fisiche dell'individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di
precauzione, proporzionalità e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso
informato in forma scritta. [...]»
58 B. Chirowitz, Eugenetica selettiva ed eugenetica alterativa, in Jean Lafitte, Ignacio Carrasco De Paula (a cura
di), Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica. Atti del Congresso in occasione della XV
Assemblea Generale dei membri. Città del Vaticano, 20-21 febbraio 2009, Libreria Ed. Vaticana (Città del
Vaticano), 2009, pagg. 154 ss., afferma: «[...] ad esempio, l'immunizzazione preventiva dell'organismo umano
contro le malattie infettive può essere considerata una via per migliorare la natura umana. […] Anche la
chirurgia estetica, ad esempio, è una forma di perfezionamento della natura umana, così come alcune
applicazioni della psicofarmacologia, il cui progresso principale ha portato al famoso Prozac, che non solo
elimina la sensazione di depressione, ma sopprime anche il rimorso ed aumenta la stima di sé. Nemmeno la
chirurgia estetica è oggetto di preoccupazione, se serve a correggere difetti innati quali il labbro leporino, o se il
suo scopo è quello di sanare infortuni subiti. La psicofarmacologia, a sua volta, offre agli individui
mentalmente handicappati la possibilità di una vita normale. La chirurgia e la psicofarmacologia non si
pongono come moralmente controverse, purché non vengano utilizzate per curare individui non malati»
Capitolo 5
234
americane, da studenti ed insegnanti, oppure da medici.59
Pensiamo all'ormone della crescita
(inteso come cura per sindromi di carenza ormonale): poiché causa anche un aumento della
statura negli individui sani, è stato richiesto da molti genitori, negli Stati Uniti, per migliorare
l'altezza dei propri figli; già molto diffusi sono i ritrovati chimici per l’alterazione della sfera
emotiva in individui sani: il Prozac, farmaco antidepressivo, è utilizzato come forte energizzante,
il Ritalin è largamente somministrato in bambini e adulti al fine di migliorare la concentrazione,
mentre il Modafinil è capace di diminuire il fabbisogno di sonno.60
Ancora, pensiamo alla
ricerca a scopo terapeutico nell'ambito dei cosiddetti ICT devices, come i pacemakers, i
neurostimolatori ed altro, che potrebbe consentire utilizzi oltre la cura, ad esempio restituendo
l'udito (o la vista) ai non udenti (o non vedenti), ridurre la disabilità ai paralitici, creare un
collegamento tra robot / macchina e cervello umano.61
Sempre più avanzati sono i progressi nel
campo dei cd. “Project Underskin”, consistente nella creazione di dispositivi sottopelle che
59 Presto verranno sviluppate sostanze in grado di migliorare il funzionamento dell'acetilcolina che potrebbero
essere utilizzate per incrementare le capacità di apprendimento ed aumentare la memoria. Fukuyama prevede
che «molti prodotti in grado di migliorare il ciclo della dopamina potrebbero essere utili per aumentare la
resistenza fisica e la motivazione [...[, potrebbe essere utile manipolare il sistema delle endorfine per innalzare
la soglia del dolore ed abbassare quella del piacere» (Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze
della rivoluzione biotecnologica, Mondadori ed. (Milano), 2002, a pag. 75)
60 Carl Elliott nel 1998 scrisse Better than well: American medicine meets the American Dream, nel quale,
proprio preoccupandosi dell'uso massivo di questi farmaci, affermava: «by enhancement technologies I simply
mean the idea of using medicine, or surgery, or other kinds of medical technology not just to cure or control
illnesses but rather to enhance, or improve, human capacities and characteristics». L’Autore alludeva all’uso
sempre più diffuso della medicina tradizionale a scopi estetici o di miglioramento di prestazioni legate
all’umore e all’area cognitiva al fine di sentirsi “better than well”, fenomeno collettivo in ampia espansione
nella medicalizzazione a largo consumo della società americana: egli metteva in luce il fatto che la pratica
medica avesse sempre avuto scopi ulteriori rispetto alla cura di patologie, ma la diffusione in epoca
contemporanea, dettata anche da nuove prospettive scientifiche, era, e continua ad essere, motivo di allarme a
livello prima di tutto culturale e sociale. Per questo molto di frequente con il termine enhancement risulta si
designa qualsiasi trattamento di carattere medico o tecnologico a fini non terapeutici. Carl Elliott, Better than well: American medicine meets the American dream, W.W. Norton&Company, New York 2004.
61 Esempi tratti da Michele Loi, Giustizia e genetica, Mondadori ed. (Milano), 2011. Scoperta assai recente è il
cd. mind uploading, che consiste nel caricare una copia fedele della nostra mente su una memoria di massa
come un hard disk: per ora rimane una tecnica sperimentale, ma molti, soprattutto i transumanisti, sono
convinti che presto sarà possibile, migliorando così le capacità di memoria, curando malattie come il morbo di
Parkinson o l'Alzeheimer, proponendo nuovi tipi di coscienza. Per quanto riguarda le tecnologie delle protesi,
il DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), il dipartimento americano che si occupa di ricerca
militare, sta compiendo studi su protesi più performanti e “naturali “ di quelle attualmente disponibili,
nell'immaginario collettivo si prospetta addirittura la creazione di un esercito di “super soldati”.
«Oggi possiamo migliorare la natura umana, e di conseguenza anche le nostre capacità ed attitudini, anche
grazie all'ausilio di parti meccaniche o artificiali, protesi rimovibili o dispositivi destinati ad essere impiantati. In
quest'ultimo caso, il soggetto su cui viene realizzata l'operazione di innesto viene detto “cyborg”, un termine
che è nato nella medicina e nella bionica, […] Un chiaro esempio di possibile miglioramento delle capacità
umane attraverso il ricorso a protesi rimovibili è l'atleta sudafricano Oscar Pistorius, campione paraolimpico
che, pur avendo subito l'amputazione delle gambe all'età di undici mesi a causa di una malformazione
gravissima, grazie all'ausilio di arti artificiali è in grado di correre più veloce degli altri atleti o di coprire
distanze importanti in tempi molto più bassi di quelli necessari» (Maurizio Balistreri, Superumani. Etica ed enhancement, Espresso ed. (Torino), 2011)
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
235
permettono di monitorare le condizioni fisiche e di prendere decisioni comunicando
direttamente con il nostro corpo attraverso delle interfacce; l'obiettivo finale è ovviamente
quello di prevenire qualsiasi tipo di infarto e di monitorare l'equilibrio psico–fisico di ogni
essere umano: terapia o potenziamento?
Considerando che anche un telescopio, un binocolo, un paio di occhiali da vista sono strumenti
che comunque “migliorano” i nostri poteri e ci consentono di fare cose che in condizioni
“normali” e senza l'ausilio di dispositivi non potremmo, considerando che sono poco più di
duecento anni che utilizziamo i vaccini per migliorare la resistenza del nostro corpo all'azione di
virus, considerando che anche l'educazione e la cultura possono essere ritenuti dei “mezzi
migliorativi” (esterni) che ci mettono nella condizione di esercitare capacità che altrimenti non
avremmo: qual'è la vera differenza fra terapia ed enhancement? Quand'è che un intervento
(genetico e “tradizionale”) non è più terapeutico ma diventa migliorativo? L’incremento di
intelligenza o di forza muscolare sono interventi soltanto migliorativi? L’aumento della
resistenza immunitaria o il rimedio della calvizie come devono essere invece considerati?
La terapia può essere generalmente definita come un insieme di misure e trattamenti medici,
farmacologici, chirurgici e tecnologici finalizzati al recupero ed alla guarigione del corpo e dello
stato di salute (che è definito, come più volte ripetuto, quale benessere fisico e psichico); il
termine enhancement si riferisce invece ad un insieme di misure che aumentano le abilità del
corpo e potenziano le capacità umane per il raggiungimento di altri e diversi scopi dallo stato di
salute.62
Oramai anche la definizione di salute data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che la definisce come uno stato di completo benessere fisico, psichico, mentale e sociale (e non
più soltanto come assenza di malattia), è in realtà diventata ambigua: le nuove tecnologie, infatti,
sono entrate nel quotidiano con una potenza tale, da modificare completamente quelle che
erano le precedenti idee di salute e malattia.
La rilevanza delle due definizioni si complica nell'ambito dei cd. “unpatients”: in quale categoria
è infatti agevole inserire questa nuova classe di soggetti? Sarebbe possibile definire una linea di
confine fra ciò che è cura / terapia e ciò che è miglioramento / potenziamento oppure esiste un
continuum fra essi?
62 «Questa distinzione è stata introdotta per ragioni economiche ed allocative: insistere su una diagnosi di malattia
è giustificato dal fatto che le grandi compagnie assicurative e/o le grandi strutture sanitarie pubbliche devono
proteggersi da richieste e domande costose e spesso “bizzarre”» così Silvia Salardi, Ethical and legal
implications of interventions on “unpatients”: therapeutic v. non therapeutic treatments, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 1/2014, a pag. 136
Capitolo 5
236
Generalmente, si tende a distinguere il trattamento di individui malati (dove si applicano
procedure terapeutiche), da quello in cui il potenziamento ed il miglioramento vengono
effettuati su individui sani (vale a dire persone i cui organismi svolgono funzioni della stessa
specie). Per tale ragione, la distinzione fra trattamento / terapia e miglioramento viene spesso
sostituita da quella analoga tra perfezionamenti relativi alla salute e perfezionamenti non relativi
alla salute, questi ultimi distinti a loro volta in: miglioramenti accessibili ad adulti consenzienti o
scelti dai genitori in vece dei figli;63
perfezionamenti genetici che si ripercuotono sulla
competitività negli sport (doping genetico)64
; perfezionamenti delle cellule somatiche o della
63 Pensiamo alla chirurgia plastica: l'utilizzo della tossina di tipo A del Clostriium botulinum per l'appianamento
delle rughe facciali rappresenta la procedura estetica più comune in Europa e negli Stati Uniti; per contrastare
la perdita dei capelli sono frequenti i trapianti di follicoli piliferi creati ad hoc (in essi viene trapiantato il gene
della Sonic hedgehog (Shh), un morfogeno che inibisce la perdita del pelo). Per approfondimenti si veda
l'articolo di Mauro Giacca e Serena Zacchigna, Le manipolazioni genetiche nell'uomo, in Polis Genetica e
società del futuro, op. cit, pagg. 55-78
64 A partire dal 2003, la World Anti-Doping Agency (WADA), l'organismo internazionale che coordina le attività
antidoping nello sport, ha incluso il trasferimento genico e cellulare nella lista delle sostanze vietate nella
preparazione agonistica degli atleti, definendo il doping genetico (gene doping), come «l'utilizzo a fini non
terapeutici di geni, cellule ed elementi genetici per aumentare la prestazione degli atleti». Mauro Giacca e
Serena Zacchigna, Le manipolazioni genetiche nell'uomo, op. cit., scrivono che il gene più interessante a fini di
doping genetico è quello che codifica l'eritropoietina (EPO), un tipo di proteina normalmente prodotta dal
rene che promuove il differenziamento eritrocitario e stimola la produzione di emoglobina; la
somministrazione di EPO ad un atleta incrementa l'apporto di sangue ai tessuti migliorando in maniera illegale
le sue prestazioni sportive, specialmente negli sport di resistenza. Un altro gene molto usato nello stesso
ambito è quello dell'IGF -1 (insulin-like growth factor-1), che determina un'importante ipertrofia delle fibre
muscolari ed il conseguente aumento della forza sviluppata.
Durante le Olimpiadi del 2012 i risultati “sovrumani” di un'atleta (nuotatrice) cinese hanno suscitato scalpore,
tanto che, superati i normali controlli anti-doping, si è parlato di manipolazione genetica, anzi doping genetico.
Daniela Cipolloni: Evviva il doping (genetico), 01 agosto 2012 « In futuro modificare geneticamente un atleta
dovrebbe essere legale. È la proposta avanzata da due scienziati-imprenditori (proprio mentre viene accusata
alle Olimpiadi la cinese Ye Shiwen). Vogliamo campioni che conseguano record sempre più ardui e
Olimpiadi che ci lascino esterrefatti? Allora, facciamo largo al doping genetico. Lasciamo che gli atleti
modifichino il loro dna, guadagnando una marcia in più. È la proposta-shock avanzata su Nature da Juan
Enriquez e Steve Gullan, volti storici di Harvard, oggi a capo della Excel Venture Management, azienda che
investe in progetti di biotecnologie. “Man mano che le modifiche genetiche diventeranno più comuni,
aumenterà l’accettazione di questa forma di doping, purché fatta in modo sicuro”, pronosticano gli autori.
Così, dopo le polemiche e le accuse di doping genetico sui tempi straordinari di Ye Shiwen (la 16enne cinese
che ha battuto ogni record nei 400 misti, correndo nell'ultima vasca anche più velocemente degli uomini), il
tema della modifica genetica degli atleti torna di attualità. E rischia di rimanerci per molto tempo.
D’altronde, le regole dei giochi olimpici non sono immutabili. Un tempo alle donne era concesso di
partecipare solo nel tennis, nel golf e nel cricket. Fino a qualche anno fa non esistevano competizioni come lo
snowboard o il bmx (bicycle motocross) e Oscar Pistorius, nel 2008 escluso dalle competizioni per le sue
protesi alle gambe, quest’anno può finalmente correre sulla pista di Londra. Come dire: quel che oggi sembra
inconcepibile (il doping genetico è bandito dalla Word Anti-Doping Agency alla stregua degli altri metodi
truffaldini), un giorno potrebbe essere la norma.
Ormai è chiaro che chi nasce con i geni giusti ha la strada spianata verso il successo sportivo, mentre chi non è
stato attrezzato adeguatamente da madre natura quasi certamente non coronerà il sogno di salire sul podio.
Allora, non sarebbe più leale consentire ai questi ultimi, meno fortunati, di giocare ad armi pari con i primi,
avvantaggiati in partenza, grazie a un piccolo aiuto da parte dell’ingegneria genetica? O forse il Comitato
olimpico dovrebbe istituire gare per categorie di pari codice genetico? E se un atleta avesse acquisito alcune
varianti genetiche attraverso una terapia medica seguita nell’infanzia, sarebbe giusto escluderlo perché dopato?
Al di sopra di questi interrogativi etici inquietanti, resta poi un’amara verità: non esistono test anti-doping in
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
237
linea germinale ( detti anche miglioramenti genetici procreativi o in senso lato, dove le capacità
sono migliorate nelle caratteristiche genetiche ereditarie, ancor prima della nascita)65
.66
grado di rilevare un’eventuale manipolazione genetica e non sembrano a portata di mano. Distinguere tra chi è
portatore dalla nascita di una certa variante e chi lo è diventato artificialmente è una sfida ardua per la scienza.
Forse, allora, conviene prendere in considerazione la soluzione estrema, dicono Enriquez e Gullan:
autorizzare il doping genetico. Ma quali sono i geni dei sogni che ogni sportivo vorrebbe avere? Non ce n’è
uno specifico per ogni disciplina, ma molti che possono risultare in vario modo di aiuto per migliorare le
prestazioni atletiche. Eccone alcuni, tra i circa 200 finora scoperti. I GENI DELLA RESISTENZA5775, il
gene dello sprint: Quasi tutti i velocisti olimpici che siano stati sottoposti a test genetico sono risultati portatori
della variante 577R del gene ACTN3, il gene responsabile della crescita delle fibre bianche o rosse nei
muscoli, alla base dello sprint. Circa la metà degli euroasiatici e l’85% degli africani ne possiedono almeno una
copia. Tutti gli altri individui privi del fattore 577R, oltre un miliardo di persone, farebbero bene a
riconsiderare le loro aspirazioni olimpiche. Al Salk Institute for Biological Studies di La Jolla (California) è in
fase di sviluppato un farmaco, GW1516, che attiva questo gene.
Ace, il gene del maratoneta: I portatori della mutazione I del gene Ace (o enzima convertitore
dell’angiotensina) godono di una resistenza nettamente superiore rispetto agli altri. Si tratta della cosiddetta
“variante dello scalatore” perché chi la possiede riesce a scalare facilmente gli 8.000 metri. Non a caso, il gene
Ace I è presente nel 94% degli Sherpa himalayani, un gruppo etnico che popola le montagne nepalesi della
Valle di Katmandu, e solo nel 45-70% di chi appartiene ad altre etnie. A un maratoneta, questa variante
farebbe molto comodo. Uno studio condotto su corridori britannici, in effetti, l’ha riscontrata nella maggior
parte di coloro che si cimentano su lunghe distanze.
Epor, il gene dei ciclisti e fondisti: L’eritropoietina (Epo), sostanza dopante per eccellenza nel mondo del
ciclismo, è prodotta naturalmente dal nostro organismo. Alcune persone possiedono una rara mutazione
dell’Epor (il recettore dell’Epo) che favorisce la produzione endogena di Epo. L’effetto risultante è un surplus
di globuli rossi nel sangue, che si traduce in una capacità del 25-50% superiore di trasportare ossigeno ai
tessuti. È accertato, per esempio, che fosse dotato di questa variante lo sciatore di fondo finlandese Eero
Mantyranta, vincitore di tre medaglie olimpiche e svariati titoli mondiali negli anni Sessanta. In futuro, anziché
assumere Epo per via farmacologica, si potrebbe modificare direttamente il gene che ne regola la produzione.
La differenza è che nel primo caso la sostanza sintetica è rilevabile attraverso test anti-doping, nel secondo no,
perché prodotta naturalmente dall’organismo stesso.
GENI DELLA MASSA MUSCOLARE
Igf-1, il gene della potenza: Quando s’introduce nel muscolo il fattore di crescita insulino-simile, o IGF-1,
questo lievita a dismisura. Gli esperimenti sugli animali hanno dimostrato che l’aumento delle prestazioni è
stupefacente: i topi geneticamente dopati nuotano il triplo degli altri.
Blocco della miostatina, la variante del body-builder
Un fisico da culturista si può ottenere spegnendo il gene della miostatina, una proteina il cui compito è frenare
la
proliferazione delle cellule muscolari. Se si disattiva il gene della miostatina, la massa muscolare cresce a
dismisura.
È capitato naturalmente a un bambino in Germania, figlio di una centometrista. Un piccolo Ercole, con il
doppio
dei muscoli rispetto ai suoi coetanei. A cinque anni sollevava tre chili con ciascuna delle due braccia tese»
disponibile sul sito http://daily.wired.it/news/scienza/2012/08/01/doping-genetico-legalizzato-194567.html
65 Per la distinzione tra enhancement in senso lato ed enhancement in senso stretto (che comprende qualsiasi
utilizzo delle biotecnologie finalizzato a ripristinare uno stato di salute rimuovendo una condizione patologica),
e che non è altro che la distinzione fra perfezionamenti relativi alla salute e perfezionamenti non relativi alla
salute, si veda Michele Loi, Giustizia e genetica, Mondadori ed. (Milano), 2011
In letteratura sono presenti ulteriori classificazioni e tipologie di potenziamento umano in generale (e non solo
genetico). Una prima classificazione distingue tra potenziamento del corpo umano per modificar ele funzioni
fisiologiche e potenziamento delle funzioni cognitive. Il primo riguarda la riprogettazione di tutti gli organi del
corpo umano (sistema nervoso, muscolare, etc.); il secondo attiene invece alle funzioni meramente cognitive
quali memoria, intelligenza (Soren Holm, M.McNamee, Physical Enhancement. What Baseline. Whose
Judgment, in Julian Savulescu, Ruud Ter Meulen, Guy Kahane, Enhancing Human Capacities, Wiley -Blackwell (UK) 2011, 383 – 400).
Un'altra classificazione viene fatta tra il potenziamento dell'individuo e quello dell'intera specie, meglio
conosciuti come “potenziamento somatico” e “potenziamento germinale”: il primo, chiamato anche
Capitolo 5
238
Una possibile soluzione consisterebbe nell’individuare una soglia di normalità, soddisfatta la
quale gli interventi non sono più terapeutici bensì migliorativi. Ma quali sono i criteri per
stabilire la soglia di normalità, da utilizzare come spartiacque tra interventi terapeutici e
migliorativi?67
Da quanto descritto sopra emerge chiaramente che la parola enhancement indica diversi
interventi migliorativi: quelli che riguardano la psiche, quelli invece sul il corpo, quelli che sono
destinati all'impianto nel corpo umano e quelli che non prevedono alcun impianto, quelli che
hanno un effetto permanente e quelli che sono invece temporanei. Bioeticisti e scienziati
temono soprattutto le tecnologie di potenziamento genetico, in quanto permanenti e
trasmissibili: la fecondazione in vitro, la selezione degli embrioni, la clonazione e la
modificazione genetica sono ancora in via di sviluppo, ma presto la nostra capacità di scegliere i
geni avrà un enorme impatto sociale, e solleverà numerose e complicate questioni etiche.
In realtà, si possono distinguere tre categorie di miglioramento genetico:68
1) Interventi che riducono le malattie monogeniche monofattoriali69
, intervenendo sui genomi
potenziamento individuale, non è trasmesso alle generazioni future, il secondo invece sì (CHADWICK
RUTH, Therapy, Enhancement and Improvement, op. cit., pag. 27. I tipi di potenziamento umano sono
anche distinti in base al tipo di intervento che viene effettuato: si parla, ad esempio, di potenziamento
chirurgico, che riguarda prettamente la chirurgia estetica, e farmaceutico (ormonale) ad esempio uso di Viagra
o di anfetamine.
C'è anche chi distingue fra potenziamento “oggettivo” e “soggettivo”, e tra potenziamento “normativo” (che
tiene conto di un modello di riferimento, ad es. il funzionamento normale di un organo) “personale” ( che
tiene conto di uno status precedente dell'individuo potenziato) [Cfr. Soren Holm, M. McNamee, op. cit.].
Ancora, alcuni autori distinguono fra potenziamento interno ed esterno del corpo umano (Tamara Garcia,
Ronald Sandler, Enhancing Justice? In Nanoethics, vol. 2 (2008)277-287). Un'ultima definizione tiene conto
tra potenziamento temporaneo o permanente, reversibile o irreversibile (cfr. British Medical Association,
Boosting your brainpower: ethical aspects of cognitive enhancements. A discussion paper from British Medical
Association, British Medical Association (London) 2007, pag. 28)
66 B. Chirowitz, Eugenetica selettiva ed eugenetica alterativa, op.cit.
67 Chiara Lalli, in Lisa dagli occhi blu (o Jennifer Capriati) scrive «La possibilità della manipolazione genetica
darebbe poi origine a un nuovo diritto che le si impone come argine: il diritto a un patrimonio genetico non
manipolato. Argomento affine a quello della innaturalità, solleva la seguente domanda: la trasformazione
genetica costituisce un accrescimento dell’autonomia e della salute individuali, oppure è dannosa? Invocare il
diritto alla casualità non risolve granché. Affermare il diritto al caso dovrebbe servire da una parte a
condannare la strumentalizzazione di una vita umana rispetto alle preferenze di terzi (i genitori), dall’altra la
violazione della lotteria cromosomica (che valore ha la lotteria cromosomica?).
Il diritto al caso è un’arma critica piuttosto debole: anche gli interventi genetici terapeutici (dunque gli
interventi che in genere vengono considerati moralmente ammissibili) violano il diritto al caso, andando
intenzionalmente a correggere anomalie genetiche: la trisomia del cromosoma 21, originata per caso, dovrebbe
dunque essere protetta dall’intervento genetico? Perché sarebbe immorale sostituirsi alla casualità genetica nel
caso degli interventi genetici migliorativi, ma non nel caso degli interventi genetici terapeutici? Il diritto al caso
non può essere invocato arbitrariamente: si può istituire accettandone tutte le implicazioni, e dunque anche
l’astensione da interventi genetici terapeutici, oppure è necessario ricusarlo. (Accettereste di essere curati “a
caso”?)» (articolo tratto dal blog http://bioetiche.blogspot.it/2007/02/lisa-dagli-occhi-blu-o-jennifer.html)
68 Per approfondimenti si veda Michele Loi, Giustizia e genetica, op. cit., pagg. 34 e ss.
69 Le malattie monogeniche sono determinate dalla presenza di di un singolo gene mutato e la loro trasmissione
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
239
patologici ed aumentando le aspettative di salute;
2) interventi di enhancement in senso stretto, che intervengono su tratti che non riducono
direttamente le aspettative di salute, operando quindi su genomi sani (aumentano quindi altre
aspettative quali bellezza, altezza, magrezza, intelligenza, capacità di sopportazione del dolore,
etc.);
3) interventi che eliminano i fattori di rischio ed aumentano le aspettative di salute, migliorando
le difese dell'organismo attraverso l'aggiunta di geni agendo su genomi sani.
Considerando l'enhancement genetico riproduttivo, esso è sicuramente quello che desta più
preoccupazioni.
Nonostante gli interventi di ingegneria genetica sulla linea germinale70
siano ancora in fase di
sperimentazione, è ipotizzabile che in un futuro non molto lontano essi diventino routinari, e
comunque, anche se le operazioni finora praticate sono considerate terapeutiche (ad esempio
quelle sulla linea somatica), le ricerche sono più orientate al miglioramento piuttosto che alla
cura. La terapia genica sull'embrione può rimuovere gravi anomalie genetiche (in quanto, grazie
ad essa, è possibile prevenire molte malattie), in certi casi è addirittura obbligatoria, allo stesso
tempo, però, potrebbe aumentare le capacità del potenziale nascituro, rispetto alla condizione
precedente (sono ben noti, soprattutto all'estero, i servizi di babies profiling71
ed i cd. “better
ereditaria segue le leggi di Mendel, e risultano perciò svantaggiose nella quasi totalità degli ambienti. Le
malattie poligeniche – multifattoriali sono imputabili all'azione combinata di più geni e fattori ambientali,
tendono a presentarsi in più soggetti della stessa famiglia e la loro modalità di trasmissione è complessa, non
segue infatti l'ereditarietà mendeliana
70 Si ricorda che gli interventi su questa linea sono gli unici che possono realizzare dei cambiamenti sul codice
genetico e che, attraverso i meccanismi di riproduzione, possono passare alla prole, in quanto vengono
modificate le cellule germinali o embrioni
71 Una clinica londinese specializzata in inseminazione artificiale, per promuovere il suo nuovo servizio di baby profiling (scelta del sesso, razza, colore degli occhi e dei capelli del nascituro) ha deciso di mettere all'asta un
ovulo umano (Corriere della Sera, 14 marzo 2010)
Nel marzo del 2013 (da un articolo de Il Fatto Quotidiano, 28 giugno 2013, Fecondazione assistita, bimbi con
tre genitori per evitare malattie ereditarie), il dipartimento della Salute britannico aveva preparato una bozza di
Regolamento (da discutere in Parlamento) sull'utilizzo di una tecnica di fecondazione assistita che prevede la
creazione di embrioni con tre genitori, al fine così di evitare la nascita di bambini con malattie genetiche gravi.
«La metodologia consiste nella creazione di un embrione dalla coppia portatrice, rimuovendo poi il nucleo ed
inserendolo in un altro embrione ottenuto con l'ovulo di una donatrice. In questo modo tutti i tratti somatici
sono della coppia, mentre il bimbo eredita soltanto i mitocondri della donatrice. [...]» Nel dicembre 2014 il
Governo britannico ha dato l'ok: «le tecniche sviluppate prevedono di estrarre il nucleo dall'ovulo della futura
mamma inserendolo in un ovulo di una donatrice svuotato però del nucleo, che contiene tutte le informazioni
genetiche. Questo può essere fatto sia prima che dopo la fecondazione, e porta ad un embrione con il
materiale genetico della mamma e i mitocondri della donatrice, che a loro volta contengono un piccolissimo
quantitativo di Dna» (IlMessaggero.it, 18 dicembre 2014, Fecondazione artificiale, sì del governo inglese a
embrioni con tre genitori). Nel febbraio 2015 il Parlamento britannico ha approvato una draft regulation sulla donazione di DNA
mitocondriale. Il regolamento dovrà essere adottato in via definitiva dall'esecutivo ed andrà ad integrare le leggi
previste per la procrezione medicalmente assistita nel Regno Unito. Nel caso in cui la donna risulti portatrice
Capitolo 5
240
genetics matches”72
): scegliere un embrione rispetto ad un altro, solo perché magari ha un
aspettativa di vita più lunga, non è tanto diverso dal manipolare il corredo genetico
dell'embrione stesso, o anche effettuare una selezione pre – impianto per evitare la nascita di un
individuo malato. Ora la fecondazione è 3.0: in futuro sarà possibile prelevare cellule della
pelle di individui adulti e derivarne cellule staminali pluripotenti da convertire in spermatozoi e
di una malattia genetica trasmissibile ai figli, sarà possibile sostituire il DNA mitocondriale di un ovocita,
attraverso l'utilizzo dei mitocondri di una donatrice. Che sia l'inizio di una deriva verso la creazione di “bimbi
fai da te”?
Sempre su Il Fatto Quotidiano (articolo del 29 luglio 2014) Fecondazione selettiva, primo caso in Uk. Biopsia
per evitare malattie genetiche: «Un nuovo test per selezionare gli embrioni più adatti a essere impiantati nel
grembo di una donna, un'analisi che prevede una biopsia quando il frutto del concepimento è ancora
composta da poche centinaia di cellule. Il tutto per scongiurare malattie genetiche. A Londra è stato
annunciato il primo caso di successo, almeno in Europa, di fecondazione in vitro selettiva. Carmen Meagu, 26
anni, e suo marito Gabriel aspettano ora, infatti, un bambino. La donna, alla 17esima settimana di gravidanza
porta nell’utero il primo bimbo creato in laboratorio grazie a una nuova tecnica chiamata “karyomapping”. La
stampa americana, a metà 2013, riportava di un primo caso che si sarebbe avuto negli Stati Uniti, anche se la
vicenda è dai contorni non ben definiti. Intanto, però, nel Regno Unito è certo. Il figlio di Carmen e Gabriel
sarà il primo selezionato in laboratorio ancora prima di essere impiantato nel grembo della madre.
Parlando con il fattoquotidiano.it, Karen Doye, direttrice delle operazioni di “Pgd” (Pre-implantation genetic
diagnosis, diagnosi genetica pre-impianto) della clinica che ha effettuato il trattamento, spiega: “Questo è un
metodo rivoluzionario e viene valutato caso per caso, in ogni suo aspetto, anche etico. Ma non
dimentichiamoci che sono le coppie a cercare questo trattamento e questa selezione, che è assolutamente
consentita dalla legge britannica”. La tecnica consente ai medici, infatti, di scegliere quegli embrioni liberi da
mutazioni genetiche trasmesse dai genitori. Il tasso di successo è del 95% e la clinica, il Centre for
Reproductive and Genetic Health nel centro di Londra, consiglia comunque di procedere, soprattutto in caso
di precedenti in famiglia, a ulteriori analisi prenatali del feto. Però una cosa è certa: si avvicina sempre di più
quell’avvenire di “designer baby”, bambini su misura come un vestito dal sarto, anche se la legge del Regno
Unito consente queste indagini solo in caso di malattie genetiche in genitori, nonni, zii e parenti non troppo
lontani. La mappatura dei cromosomi prima di un impianto da fertilizzazione in vitro è stata finora effettuata
sugli embrioni di tre coppie. In realtà, spiega Doye, “ha fatto notizia la gravidanza di Carmen, ma altre due
madri al momento stanno aspettando un figlio grazie a questa tecnica, comunque il caso di Carmen e Gabriel
è il primo in Europa”. La clinica si occupa dei trattamenti per il concepimento, ma l’analisi degli embrioni
viene comunque effettuata da altre cliniche esterne. “Queste donne sono tutte pazienti dell’Nhs, il nostro
sistema sanitario nazionale pubblico. Noi siamo una clinica privata ma agiamo in convenzione”, aggiunge
Doye. “Dopo la biopsia dei diversi embrioni, che può avvenire già al quinto giorno dal concepimento, poi si
procede con un normale trattamento di supporto alla fertilizzazione artificiale”. Del resto, le malattie genetiche
sono migliaia. Nel caso in questione, il padre della signora Meagu era affetto dalla malattia di Charcot-Marie-
Tooth, una grave forma di distrofia muscolare che lo portò alla morte, superata l’età dei 50 anni. Anche
Carmen ha la malattia, anche se in forma lieve, e ci sarebbe una possibilità del 50% di avere figli affetti dal
morbo. Così, appunto, ecco l’idea di ricorrere al karyomapping e al successivo impianto di un embrione sano.
Analisi appunto passate dal servizio nazionale, anche se Doye ne è certa: “In un certo qual modo rimarrà
sempre un metodo di nicchia, in quanto è costosissimo e richiede altissima tecnologia che non tutte le cliniche
private possiedono”, insomma spese sicuramente proibitive in tempi di tagli al welfare e alla spesa pubblica nel
Regno Unito. La clinica ha confermato come, dal momento della notizia uscita sulla stampa britannica,
centinaia di coppie da tutto il mondo, Italia compresa, stiano contattando il personale medico per avere
informazioni.»
72 La società Genepeeks offre la possibilità di simulare le combinazioni tra ovulo e sperma (prima della
gravidanza) per produrre così “bambini digitali” e testare la loro salute, scartando le “accoppiate perdenti” e
tenendo le “better genetic matches” (combinazioni genetiche migliori) (tratto dall'articolo di Catherine de
Lange, Startup offering DNA screening of hypothetical babies raises fears over designer children, reperibile sul
sito http://www.theguardian.com/technology, 7 aprile 2014)
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
241
uova.73
Quali le implicazioni etiche di queste cellule? È lecito mantenerle? Chi ne sarebbe il
proprietario/i? Quali le applicazioni possibili al di fuori delle terapie di fecondazione? Possono
essere disponibili per genitorialità multiple?
Il 18 aprile 2015 su Protein & Cell (rivista minore pubblicata da Springer e dal Ministero
dell'Istruzione Cinese), un gruppo cinese guidato da Junjiu Huang, della Sun Yat- sen University
of Guangzhou, ha pubblicato il primo tentativo di manipolare geneticamente un embrione
umano. Si trattava di embrioni difettosi prodotti per la procreazione assistita ma che, per un
eccesso di cromosomi, non avrebbero mai potuto svilupparsi a termine. Lo scopo era quello di
provare una nuova tecnica, la CRISPR CAs974
per introdurre modifiche mirate in un gene. La
prova in realtà non ha avuto successo, in quanto su 86 embrioni solo in 4 il gene è stato
corretto, e anche in questi solo in alcune cellule, tuttavia le modifiche sono avvenute (tanto che
molti comitati etici, ma non quelli locali cinesi, hanno respinto la sperimentazione).
Nel gennaio 2016 la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) inglese ha
73 Le cellule pluripotenti indotte, o IPS induced pluripotent stem cell sono state ottenute per la prima volta nel
2006 dal giapponese Shinya Yamanaka, dell'Università di Kyoto, grazie anche agli studi di John Gurdon,
entrambi premi nobel per la medicina 2012. Le IPS sono caratterizzate dalla pluripotenza staminale tipice
delle cellule embrionali, e sono ottenute impiegando solo cellule somatiche senza creazione o distruzione di
embrioni. L'induzione di pluripotenza è un processo di riprogrammazione genetica capace di produrre cellule
simili a quelle embrionali da cellule somatiche. Una volta ottenute queste cellule simili alle embrionali è
possibile differenziarle in tutti i tipi cellulari: ecco quindi che dalle cellule somatiche possono derivare
spermatozoi e uova umane. Si tratterebbe, in sostanza, di "riprodurre la riproduzione": una volta creati,
spermatozoi e uova potranno essere impiegati nelle procedure classiche di fecondazione in vitro. Va però
precisato che il prerequisito essenziale messo in luce da tutti questi studi è la necessità di una nicchia
funzionale in cui inserire le cellule germinali prodotte. E' chiaro che le cellule germinali dipendono dagli
stimoli fisiologici della nicchia, che non è ancora sostituibile in vitro e che necessita di un "bioreattore" in vivo.
Inoltre è stato osservato che le cellule germinali primordiali che sedimentano fuori dalla nicchia si sviluppano
in cellule tumorali. [...] Per ottenere cellule germinali perfettamente differenziate è necessario condurre
ulteriori ricerche, ed in particolare far luce su due punti: come cancellare la memoria epigenetica (che riguarda
modifiche nella struttura della molecola del DNA che influiscono sull'espressione dei geni, ma non riguarda
modifiche nella sequenza del DNA) del tipo cellulare usato per derivare le IPS necessarie a differenziare i
gameti; e poi capire come identificare le condizioni di coltura cellulare capaci di mimare il contesto
biochimico e fisico della nicchia delle cellule germinali. Da un articolo de Le Scienze, Gameti artificiali, giugno
2015, pagg. 52-59
74 Articolo de Il Corriere della Sera, 13 giugno 2015, La moratoria del DNA che si ripara: non riprogrammare
l'uomo. Nel marzo 2014 Daniel Anderson, ingegnere chimico al Mit, annuncia che la sua equipe è riuscita,
mediante una nuova tecnica, a correggere un gene difettoso nel fegato di un topo adulto. «La sigla sta per
Clustered Regularly Interspaced Short PAlindromic Repeats, si tratta di una sapiente combinazione di enzimi
che tagliano il Dna in punti specifici, di altri enzimi che poi ricuciono ad arte due segmenti di Dna e, in mezzo
a questi, come le carrozze di un trenino, viene veicolato un intero gene e portato sul bersaglio desiderato, nel
genoma di un organismo vivente. Diventa così possibile tagliare via un gene difettoso e rimpiazzarlo con un
gene sano. Questo trenino viene portato sul bersaglio di una sequenza detta leader, o guida, con vagoncini che
si ripetono, regolarmente spaziati. Il leader è fatto di Rna, cioè una molecola strettissimamente connessa al
Dna, ed è quindi capace di riconoscere una precisa sequenza di Dna e legarvisi. [...] Il limite, per ora
insormontabile, di questa tecnica è che funziona solo per malattie causate da una singola precisa mutazione in
un singolo preciso gene, se pensiamo che molte malattie, invece, sono causate da molteplici mutazioni in molti
geni»
Capitolo 5
242
approvato un progetto di ricerca del Francis Crick Institute che comprende l’impiego di
tecniche di gene editing (CRISPR/Cas9) su embrioni umani: lo studio indagherà la funzione di
alcuni geni nelle prime fasi di sviluppo (da una a circa 250 cellule) di embrioni (sovranumerari
derivanti da cicli di PMA, donati unicamente a fini di ricerca). Perché la ricerca possa avere
inizio, il progetto deve ottenere l’approvazione da parte del Research Ethics Committee.75
75 Da un articolo de Il Corriere della Sera, Gran Bretagna: via libera alla modifica genetica degli embrioni umani
(2 febbraio 2016) «La Human Fertilisation and Embryology Authority (Hfea) inglese, ha dato il via libera ad
alcuni scienziati del Francis Crick Institute a modificare geneticamente gli embrioni umani, provenienti da
cliniche che utilizzano tecniche di fecondazione in vitro, per comprendere il processo cruciale nelle prime fasi
di sviluppo. Gli esperimenti si svolgeranno nei primi sette giorni dopo la fecondazione per capire anche che
cosa va storto quando si verifica un aborto spontaneo. Nel dettaglio gli scienziati vogliono disattivare alcuni
geni di questi embrioni per vedere che cosa succede e chiarire quali sono i geni cruciali per sviluppare bambini
sani. Non sarà comunque possibile impiantare gli embrioni modificati in una donna. Attualmente circa il 50%
degli ovociti fecondati non si sviluppa correttamente e secondo gli esperti il responsabile potrebbe essere
proprio un’anomalia nel codice genetico. Una volta identificati quali sono i geni cruciali per la divisione delle
cellule sane, si potrebbero escludere da metodiche di procreazione medicalmente assistita gli embrioni in cui
Dna non funziona correttamente. In questo modo, sostengono gli studiosi britannici, si potrebbero prevenire
aborti e favorire la fertilità. Il progetto pilota - che dovrà essere sottoposto anche a una valutazione di tipo etico
- coinvolgerà fino a 30 embrioni e il team potrebbe lavorare su ulteriori 3 geni, portando il totale a 120.
La richiesta di modificare gli embrioni umani era stata avanzata al governo conservatore britannico dalla
scienziata Kathy Niakan, che l’aveva giustificata così: «Ci piacerebbe davvero capire quali sono i geni necessari
in un embrione umano per sviluppare con successo in un bambino sano. La ragione per cui è così importante
è perché gli aborti e l’infertilità sono molto comuni, ma non sono molto ben compresi».
L’annuncio è chiaramente destinato ad alimentare polemiche etiche e religiose, ma anche scientifiche, visto
che in molti temono che alterare il DNA di un embrione sia un rischioso passo in avanti per la creazione di
bambini su misura. Sarah Chan, dell’università di Edimburgo, ha detto alla BBC che «L’utilizzo delle
tecnologie di genome editing nelle ricerche sugli embrioni tocca alcune questioni delicate, quindi, è opportuno
che questa ricerca e le sue implicazioni etiche siano attentamente considerate dall’HFEA, prima di dare
l’approvazione a procedere. Dobbiamo essere sicuri che il nostro sistema di regolamentazione in questo
settore stia funzionando bene, per mantenere la scienza in linea con gli interessi sociali». Già sull’esperimento
cinese gli scienziati avevano invitato alla prudenza perché si erano verificate mutazioni inaspettate.
Modificare geneticamente un embrione umano per studiare cosa succede nei primi giorni del suo sviluppo ci
permetterà di capire cosa possiamo fare per prevenire gli aborti spontanei, un problema molto diffuso e
importante» ha commentato il genetista Edoardo Boncinelli. «Sappiamo che non tutti gli embrioni portano alla
nascita di un bambino. Molti non si sviluppano - ha detto Boncinelli - e muoiono nei primissimi giorni. La
ricerca britannica ci consentirà di far luce su cosa può andare storto e cosa impedisce la nascita di un
bambino». Per il genetista questo tipo di ricerca è «di base» e non avrebbe nulla a che vedere con l’eventualità
di far nascere bambini «su misura». «Studiare per cercare di capire qualcosa non è mai sbagliato, che poi un
giorno la scienza ci condurrà verso la creazione di bambini geneticamente modificati non lo possiamo
escludere».
«Non sono sorpreso dal fatto che in Inghilterra sia stata data questa autorizzazione, era nell’aria e ce
l’aspettavamo» commenta il professor Bruno Dallapiccola, genetista e direttore scientifico dell’Ospedale
Bambin Gesù di Roma. «Vorrei ricordare però le parole dette recentemente da Papa Francesco in occasione
dell’incontro con il comitato nazionale di Bioetica, che richiamano a non compromettere la dignità dell’uomo
per fini industriali e commerciali. Anche ammesso che tali finalità non siano nello spirito di questa
approvazione bisogna però essere consci dei rischi che comporta. In ogni caso qui si delinea il divario fra chi
pensa, come me, che in ogni embrione ci sia dall’inizio un programma genetico umano unico e irripetibile e
chi ritiene che fino a un certo numero di giorni si sia in presenza solo di un gruppo di cellule su cui si possono
operare manipolazioni». «Queste ricerche, rimanendo in un ambito strettamente tecnico, poi, vanno valutare
anche sotto un altro aspetto» prosegue Dallapiccola. «Infatti se si interviene su un gene correggendolo si rischia
di indurre una mutazione di un’altra parte del genoma, E questo è il grande limite di questa tecnica»
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
243
Stanno progredendo anche gli studi sull'invecchiamento: i ricercatori dell’università giapponese
di Tsukuba sono riusciti a invertire l’invecchiamento di cellule umane, riportandole alla
condizione di cellule giovanili.76
Applicando i principi di bioetica di Beauchamp e Childress alla terapia genica somatica, si può
notare come essa corrisponda moralmente ai principi di beneficialità e giustizia: è un bene
perché ha lo scopo di alleviare le sofferenze umane, i genitori hanno il dovere di provvedere al
benessere dei loro figli (in questo caso handicappati), quindi se l'unica forma terapeutica
possibile è la terapia genica (somatica), allora deve essere applicata. È evidente che, qualora non
ci fosse alcun risultato o aiuto, in tal caso l'obbligo di ricorrere alla terapia genica decadrebbe.77
76 Il Sole 24 Ore, La cura che ringiovanisce le cellule, 7 giugno 2015, http://nova.ilsole24ore.com/tag/dna: «La
ricerca, condotta da un’équipe guidata dal professor Jun-Ichi Hayashi, aveva come obiettivo iniziale la verifica
della cosiddetta teoria mitocondriale dell’invecchiamento. Uno dei segni della vecchiaia all’interno delle cellule
è l’accumulo di mutazioni nel Dna dei mitocondri, gli organelli che hanno la funzione di fornire energia
attraverso un processo detto respirazione cellulare. Tale accumulo va di pari passo con vari sintomi della tarda
età quali la perdita di peso e dei capelli, l’osteoporosi e la bassa speranza di vita. Si riteneva perciò che tra le
mutazioni nel Dna mitocondriale e l’invecchiamento ci fosse un rapporto causale. La validità di questa teoria è
stata confutata da varie osservazioni, e l’équipe del professor Hayashi l’ha messa alla prova attraverso un
esperimento. Sono stati confrontati due gruppi di mitocondri prelevati da cellule di fibroblasti umani (cioè dal
tessuto connettivo). Il primo gruppo proveniva da individui molto giovani, dai feti fino ai 12 anni di età,
mentre il secondo gruppo derivava da anziani tra gli 80 e i 97 anni. I ricercatori hanno osservato che in effetti il
processo di respirazione cellulare risultava ridotto nelle cellule anziane rispetto a quelle giovani, come previsto
dalla teoria. Tuttavia hanno anche verificato che il numero di mutazioni nel Dna mitocondriale dei due gruppi
era alla pari, smentendo totalmente l’idea che fosse l’accumulo di mutazioni nel tempo a provocare il declino
della respirazione.
Gli scienziati hanno allora ipotizzato che il calo di funzionalità dei mitocondri con l’età fosse invece un
fenomeno epigenetico, dovuto cioè ad alterazioni di proteine che lasciano inalterata la sequenza del Dna, ma
modificano il modo in cui questa si esprime, attivando o disattivando alcuni geni. Per verificare questa teoria,
le cellule di entrambi i gruppi sono state riprogrammate, riportandole a uno stato staminale embrionale, e poi
sono state lasciate evolvere nuovamente allo stato di fibroblasti. Con sorpresa i ricercatori hanno verificato che
i due gruppi non erano più distinguibili, e che la respirazione cellulare era stata ripristinata del tutto anche
nelle cellule anziane, che apparivano ringiovanite dal procedimento. Un indizio molto forte a favore del fatto
che l’invecchiamento è un fenomeno epigenetico, e non dovuto all’accumulo di mutazioni.
Il professor Hayashi ha proseguito la ricerca tentando di determinare quali fossero i geni la cui modifica
epigenetica influiva sulla respirazione cellulare. I principali sospettati sono stati i geni Cgat e Shmt2, che
regolano la produzione di glicina (un aminoacido) nel mitocondrio. È stato poi verificato che l’aggiunta di
glicina al liquido di cultura era sufficiente per riportare la respirazione cellulare a livelli giovanili anche nelle
cellule di un 97enne. Saranno necessari ancora molti esperimenti e verifiche prima che questa scoperta possa
portare a risultati pratici, il primo dei quali potrebbe essere lo sviluppo di farmaci a base di glicina per alleviare
i disturbi della vecchiaia. Ma se davvero fosse confermato che l’invecchiamento non è una conseguenza
dell’entropico accumularsi di errori nel Dna, ma un fenomeno che può essere invertito attivando i giusti
“interruttori” all’interno delle cellule, le conseguenze a lungo termine sulla medicina potrebbero essere
enormi.» (di Marco Passarello)
77 Per quanto riguarda il principio di autonomia il discorso è più complesso. Il problema è che, in materia di
terapia genica somatica per malattie monogeniche, il soggetto è molto spesso un bambino. Il principio del
consenso informato è ovviamente ribadito in leggi e convenzioni, ed è previsto che nel caso dei minori vi sia
un loro rappresentante a darlo, tuttavia si tratta comunque di un aspetto molto delicato. Ad esempio,
nell'ultima versione della Dichiarazione di Helsinki, nel caso di sperimentazione su minori, non si chiede più
che gli stessi siano beneficiari del risultato, è sufficiente che la ricerca sia di aiuto per la popolazione in
generale; lo stesso principio viene ribadito nella Convenzione di Oviedo
Capitolo 5
244
Tuttavia, supponiamo di avere a che fare con una malattia complessa (poligenica e
multifattoriale), che tende perciò a presentarsi più volte nella stessa famiglia (biologica): alle
coppie che decidono di avvalersi della fecondazione in vitro per infertilità, potrebbe essere
offerto uno screening degli individui a rischio, ed effettuare la diagnosi genetica pre - impianto
permetterebbe di identificare gli embrioni con il più alto potenziale per essere impiantati (e
magari, in futuro, addirittura individuare quelli con le predisposizioni migliori).
2.2 Eugenetica liberale: le varie posizioni al riguardo
C'è chi sostiene che l'avvento della società post genomica “consegnerà” a tutti il genoma umano,
definito come «una massa di informazioni capace di approfondire l'attuale conoscenza di sé ed
orientarla verso il futuro. E da qui, da questa diffusa e profonda possibilità di sapere e di
prevedere, ciascuno potrà partire per occupare, con le proprie decisioni, territori prima segnati
soltanto dal caso e dalla necessità. Né natura, né piano, ma il concorso di infinite scelte ci darà
l'organizzazione sociale del futuro, segnando profondamente la stessa evoluzione sociale del
genere umano[…]. Il nostro sistema istituzionale dovrà essere in grado di regolare tale
situazione, mettendo a punto dei modelli giuridici che evitino stigmatizzazioni e discriminazioni
sociali e, nel caso specifico, genetiche»78
.
Si è già scritto in precedenza di tutti gli ultimi progressi tecnologici ottenuti nell'ambito della
scienza e delle tecnologie genetiche: è in tale contesto che si inserisce l'evocazione di una nuova
eugenetica.79
78 Stefano Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, op.cit., pag. 192
79 Il termine “eugenetica” è stato coniato da Francis Galton nei primi del '900, in realtà l'idea ha radici molto più
antiche: è in Platone, infatti, che per la prima volta il “razionale allevamento umano” viene considerato come
unico mezzo per conservare la virtù dei filosofi della repubblica, e tale compito viene affidato allo Stato stesso
(Platone, in Repubblica V, scrive: «Se dobbiamo tener conto, risposi, di ciò che abbiamo già ammesso,
conviene che gli uomini migliori si accoppino con le donne migliori il più spesso possibile e che, al contrario, i
peggiori si uniscano con i peggiori, meno che si può; e se si vuole che il gregge sia veramente di razza, occorre
che i nati dai primi vengano allevati; non invece quelli degli altri. E questa trama, nel suo complesso, deve
essere tenuta all'oscuro di tutti, tranne che dei reggitori, se si desidera che il gruppo dei guardiani sia per lo più
al sicuro da sedizioni») Tali idee perpetuano anche nel Medioevo e nel Rinascimento (epoche durante le
quali, ad esempio, vi era, da parte delle autorità politiche, il controllo dei matrimoni. Si arriverà poi all'età
moderna, Sir Francis Galton (cugino di Darwin), teorizza una scienza eugenetica: nella sua opera “Inquires
into Human Faculty and its Development” la definisce come «la scienza del miglioramento delle stirpi, che
non si limita a problemi di incroci giudiziosi, ma che, particolarmente nel caso dell'uomo, si occupa di tutti i
fattori suscettibili di conferire alle razze o ceppi più convenienti una maggiore capacità di prevalere
rapidamente su quelli che lo sono meno». Galton è convinto che le qualità eccezionali degli uomini, il loro
genio, si trasmettano in modo puro: è quindi necessario isolare e proteggere i caratteri ereditari eccellenti (una
vera e propria selezione della razza). In Italia il criminologo Cesare Lombroso si avvicina molto alla teoria
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
245
Si potrebbe obiettare che l'uomo contemporaneo non ha una sua identità e forse proprio
attraverso le manipolazioni potrebbe acquistarne una: ma è proprio qui che sorge la necessità di
un rapporto fra libertà e responsabilità riguardo alle conseguenze di un'ingegneria genetica
lasciata a sé stessa. È possibile costruire un'identità facendo terra bruciata di migliaia di anni di
storia o questo significa, da un lato, stravolgere la stessa umanità e, dall'altro, attribuirsi il ruolo
di creatore, quindi fare della tecnologia una nuova forma di teologia?
Di fronte a questo scenario gli approcci fondamentali possono essere di tre tipi.80
In un primo “schieramento” si collocano i promotori del progresso scientifico ad ogni costo: in
campo giuridico questo approccio è stato fatto proprio da chi concepisce la “nuova genetica”
come un'opportunità che consentirebbe di soddisfare i bisogni del singolo e della collettività,
discendenti compresi. Seguendo un tale approccio si sostiene la necessità della creazione di un
mercato libero e concorrenziale, che consenta quindi un altrettanto sviluppo della ricerca
scientifica.81
Similare è la posizione di chi sostiene un approccio di tipo “laico”, e quindi una separazione fra
morale e diritto lasciando così alla libertà di coscienza di ognuno e a quella di ricerca scientifica
galtoniana: egli è convinto che il destino dell'umanità è la sua degenerazione, il suo appiattimento, poiché il
genio è debole e fragile.
Nel 1912 si apre a Londra il Primo Congresso Internazionale di Eugenetica, e ad esso partecipano numerosi
studiosi italiani fra cui: Corrado Gini (futuro “braccio destro” del Duce), Giuseppe Sergi ed Enrico Morselli
(rispettivamente psicologo e psichiatra di scuola lombrosiana), Raffaele Garofalo (criminologo), Alfredo
Nicefaro (Presidente dell'Associazione Italiana di Antropologia dell'epoca); tutte queste idee sfocieranno poi
nel''eugenetica statale nazista. (Per approfondimenti sulla storia dell'eugenetica si veda Massimo Ciceri,
Eugenetica e politica, in http://www.cronologia.leonardo.it/ciceri2.html)
Oggi si parla di una sorta di “nuova eugenetica” o “eugenetica dei tempi moderni”, prodotta da una serie di
successi tecnici quali la fecondazione in vitro, l'inseminazione artificiale con donatore e la diagnosi prenatale,
che rievocherebbero l'eugenetica del passato.
80 La seguente ricostruzione viene descritta da Marco Croce, Genetica umana e diritto: problemi e prospettive, in
U. Breccia, A. Pizzorusso (a cura di R. Romboli), Atti di disposizione del proprio corpo, Plus ed. - Pisa
University Press (Pisa) 2007, Atti del Seminario del 24 novembre 2006, pagg. 87 – 103 (disponibile anche sul
sito http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/rights/croce.htm)
81 Fra i vari autori che sostengono questa posizione c'è Vittorio Menesini, il quale, in Introduzione allo studio giuridico della nuova genetica, Giuffrè ed. (Milano), 2003, scrive: «Quando il miglioramento genetico accada
attraverso le modificazioni genetiche, attinenti ai più diversi aspetti del benessere fisico o psichico personali,
bene fondamentale fra i vari “diritti umani” […] ci si avvia molto probabilmente sulla strada di un'eugenetica
attenta ai bisogni della singola persona, e dei suoi discendenti. E non v'è nulla di male nel riconoscerlo, perché
ciascuno deve poter scegliere liberamente, sempre che lo possa fare con risultati costanti e di proprio
gradimento, su come vuol apparire, […] oppure sul come evitare preventivamente le patologie. Affermare che
per questa strada si soddisfano bisogni futili, come la predeterminazione del colore dei capelli o degli occhi, o
che si compiono scelte irreversibili, […] costituisce un'obiezione contraddittoria, poiché solo la persona può
decidere quale sia il bisogno che intende soddisfare. […] In definitiva, affinché tutte le innovazioni genetiche
possano essere ricercate, applicate commercializzate, sono necessari prima un clima di libertà rispetto alle
intrusioni eticistiche, (non orali, perché queste sono interiori a ciascuno) di varia natura e matrice, e poi un
mercato libero e concorrenziale.» (pagg. 10-11)
Capitolo 5
246
di operare nella direzione del miglioramento della qualità della vita.82
Tuttavia questa corrente
di pensiero si differenzia dalla precedente per due caratteristiche: la presenza di un approccio
dubitativo e lo scetticismo nei confronti del mercato.83
All'estremo opposto troviamo invece i sostenitori della conservazione, mossi da sentimenti
religiosi, esigenze etiche o ambientaliste, i quali sostengono che un avanzamento spregiudicato
delle biotecnologie rischia di stravolgere totalmente l'ecosistema complessivo.84
Sulla base della
lettura degli articoli 2 e 13 della Costituzione i seguaci di tale linea di pensiero sostengono
l'inammissibilità costituzionale di qualsiasi intervento manipolativo sul genoma.85
Nella letteratura sul potenziamento si incontrano diverse posizioni, alcune delle quali
prospettano dei veri e propri scenari apocalittici.
Il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas si occupa delle riflessioni morali relative
all'enhancement ed alle biotecnologie in “Il futuro della natura umana. I rischi di un'eugenetica
liberale”: l'Autore intende delineare i pericoli, a suo avviso molto gravi, derivanti da una delle
tecniche collegate alla fecondazione assistita: vale a dire dal pre - impianto degli embrioni che
possono così venire analizzati ed anche modificati.
In tutta l'opera Habermas si domanda: quali sarebbero le conseguenze di interventi genetici
voluti dai genitori sui nascituri o da contemporanei sulle generazioni future? Come dobbiamo
intendere la possibilità di intervenire sul genoma umano? Come una crescita di libertà che deve
essere disciplinata sul piano normativo oppure si tratta di trasformazioni che non hanno
bisogno di limitazioni? E' possibile parlare ancora di libertà se gli esseri umani sono
82 Si veda, ad esempio, Uberto Scarpelli, Bioetica Laica, Einaudi ed. (Milano) 1998: «La specie umana […] ci
appare come una specie in cambiamento ed auto – cambiamento, cambiamento biologico in senso stretto […]
e cambiamento culturale che è anch'esso cambiamento biologico in senso lato […] Una specie animale idonea
ad un continuo ricrearsi, come la specie umana, non dovrebbe opporre rifiuti di principio, né subire terrori
non controllabili di fronte ad una sperimentazione sugli embrioni […]: si tratta ancora una volta per la specie
della ri – creazione di se medesima condotta per vie preparate dal cambiamento precedente» (a pag. 118)
83 Così Marco Croce, Genetica umana e diritto: problemi e prospettive, op. cit., a pag. 91
84 Si vedano, ad esempio, Giuseppe Franco Ferrari, Biotecnologie e diritto costituzionale, in Dir. Pubbl. Comp.
Eur., n. 4 /2002, pagg. 1563 – 1586; Carlo Casonato, Bioetica e pluralismo nello Stato Costituzionale, in Carlo
Casonato, Cinzia Piciocchi (a cura di), Biodiritto in dialogo, Cedam ed. (Padova), 2006, pagg. 15 e ss.
85 Giuseppe Franco Ferrari, Biotecnologie e diritto costituzionale, op. cit., scrive: «[...] la civiltà bioinformatica,
intervenendo sul materiale genetico per riprogrammare i codici, riplasma la vita stessa. In linea di principio,
essa risiede, prima che nell'embrione, nel genoma: pertanto, una volta assunto a base di riferimento il diritto
alla vita, la linea divisoria derivante dal parametro risulta difficilmente collocabile […]. In termini di casistica
fattuale,poi, se si tenta di collocare la scriminante, in relazione al dato funzionale, tra le attività dettate da
esigenza di tutela della salute umana o di ricerca, da un lato, e quelle di altra finalizzazione, dall'altro, per
operare il bilanciamento tra la vita come precondizione dell'identità personale (artt. 2 e 13 Cost.) e i valori di
cui agli artt. 9, 32 e 33 Cost., si scopre ben presto che le distinzioni sul campo sono così poco nette da risultare
pressoché impraticabili»
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
247
programmati con certe caratteristiche?86
Per “genetica liberale” Habermas intende «una genetica regolata dalla domanda e dall’offerta»87
ovvero che dipende dal potere attribuito ai genitori di manipolare gli embrioni a seconda delle
loro preferenze. Tale potere (che viene visto da larga parte del pensiero filosofico giuridico,
soprattutto americano, come un ampliamento della libertà e dell’autonomia del singolo
individuo), secondo il filosofo, dovrebbe essere considerato come un evento altamente
pericoloso in grado di alterare addirittura la natura dell’uomo: tant’è che il titolo del saggio parla
proprio di “futuro della natura umana”.88
L'Autore poi prende in esame in modo più articolato i
rischi connessi ad una genetica liberale. Egli analizza le conseguenze in particolare dell'utilizzo
della diagnosi di pre impianto (quindi l'utilizzo dei test genetici sugli embrioni al fine di decidere
l'opportunità o meno di un loro impianto: la diagnosi pre impianto (rendendo possibile
sottoporre a test preventivo un embrione) può rivelarsi molto utile per evitare di trasmettere
malattie ereditarie, perché si può decidere, dopo aver studiato tale embrione, di non
impiantarlo più nel corpo della madre.
86 Le sue perplessità le ritroviamo fin dall'inizio del libro «Il giorno in cui gli adulti potessero considerare come
producibile e modellabile il corredo genetico dei loro figli, e dunque progettarne a piacimento un design
accettabile, essi verrebbero con ciò stesso ad esercitare, sui loro prodotti geneticamente manipolati, un potere
di disposizione che, […] era sembrato finora essere lecitamente esercitato soltanto sulle cose e non sulle
persone» (Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi ed.
(Torino), 2002, pag. 16). Il rischio qui è che la persona il cui genoma sia stato modificato continui a
dipendere, anche in età adulta, dalla decisione irreversibile dei suoi genitori, senza alcuna possibilità di
ristabilire, attraverso una riflessione etica, quella consapevolezza che sta alla base di ogni rapporto paritario:
mentre i giovani, continua l'Autore, normalmente possono accollarsi in prima persona la responsabilità delle
loro scelte, nel caso in cui il loro genoma sia stato mutato / creato per decisioni di terzi, allora questa possibilità
risulterebbe compromessa.
87 Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, op. cit. p. 3. Secondo Luisella
Battaglia, in, Quale etica per l'ingegneria genetica? Il contributo di Jürgen Habermas, in Le sfide della genetica. Conoscere, prevenire, curare, modificare, op. cit, ci sono due accezioni del termine “genetica liberale”:
1. Secondo una prima accezione, per genetica liberale Habermas sembra intendere una ricerca ispirata ad
un'ideologia liberale, propria del libero mercato, privo di regole e vincoli. In questo caso essa presenta molti
elementi di rischio e potrebbe quindi costituire una minaccia per le libertà:
2. In una seconda accezione, la genetica liberale è ispirata a valori quali la libertà individuale e l'autonomia
della persona, potrebbe quindi costituire un'opportunità per migliorare la qualità della vita e, quindi, una
crescita di libertà. Ciò che desta maggiori preoccupazioni in Habermas è la genetica liberale – liberista (il
liberismo genetico), regolata da una vera e propria logica di mercato.
88 Va innanzitutto precisato che per Habermas la dignità umana ha natura strettamente relazionale e gli obblighi
sono possibili unicamente nell'ambito di una comunità di uomini capaci di agire reciprocamente, quindi,
l'organismo è convertito nella persona nel momento in cui (e non prima) è in grado di essere socialmente
accettato e di accettare il mondo della vita come luogo di riconoscimento intersoggettivo. L'Autore esclude così
che l'embrione formato nel corpo materno possa essere considerato persona e, pertanto, essere riferimento di
un sistema giuridico di diritti e di doveri: l'embrione non è, per il sociologo tedesco, un soggetto morale e la
questione si deve quindi necessariamente spostare sui genitori, che hanno responsabilità di tutela verso il
nascituro (si apre così il problema, che non verrà affrontato in questa sede, dello statuto morale e giuridico
dell'embrione, che può essere considerato solo in senso materiale, come un agglomerato di cellule oppure
come una persona in fieri, centro di riferimento e di imputazione di diritti).
Capitolo 5
248
Benché tali strumenti sono nati all'interno di una prospettiva di tipo terapeutico, Habermas
sottolinea come risulti particolarmente difficile stabilire un confine netto tra interventi
terapeutici ed interventi migliorativi e dunque fra una genetica cd. negativa (interventi sul
genoma dell'embrione volti a riconoscere la presenza di alterazioni genetiche che possono
produrre malformazioni) assunta quindi come legittima, ed una genetica positiva (per cui si
interviene per potenziare / migliorare le qualità del soggetto).89
Quindi, con il venir meno di questo confine, sorge quello che egli definisce come fenomeno
inquietante, ossia «il venir meno del confine tra la natura che noi siamo e la dotazione organica
che noi ci diamo […] tra ciò che è spontaneamente cresciuto e ciò che è tecnicamente prodotto,
tra il soggettivo e l'oggettivo»90
fino a compromettere le relazioni fra le persone.
L'ingegneria genetica potrebbe modificare la nostra autocomprensione, e quindi potrebbe
incidere in maniera determinante sul modo in cui l'essere umano concepisce sé stesso, i suoi
rapporti con gli altri simili all'interno di una società organizzata. La genetica, spostando il
confine tra il caso e la libera scelta, va ad incidere sui presupposti del giudizio e del nostro agire
morale. La possibilità di considerarci autori responsabili della nostra storia e delle nostre scelte
rispettandoci a vicenda come persone eguali per nascita e per valore dipenderebbe infatti
dall'etica del genere. Secondo Habermas una genetica liberale comprometterebbe proprio la
nostra autocomprensione etica del genere «ovvero quell'autocomprensione da cui dipende la
possibilità di continuare ad intenderci come gli autori indivisi della nostra storia di vita, nonché
continuare a riconoscerci mutuamente come persone che agiscono in maniera autonoma».
La manipolazione genetica dell’embrione mina la struttura: non si tratta infatti di preoccuparsi
per interventi che possono peggiorare la salute o il carattere o creare squilibri sociali; ciò che è
in gioco è la capacità dell’ingegneria genetica di produrre degli esseri umani che hanno perso le
loro caratteristiche fondamentali di soggetti morali liberi ed uguali, e che non potranno più
sentirsi tali.91
Il giovane geneticamente modificato potrebbe avere quindi qualche difficoltà a concepirsi come
un organismo spontaneo, gli spazi creativi della sua autonomia verrebbero ridotti e gli verrebbe
impedito di considerarsi l'autore indiviso della propria vita. Nonostante Habermas si chieda se
89 «Già oggi questo argomento viene di fatto impiegato a difesa di una genetica liberale, che trascurando ogni
differenza fra interventi terapeutici ed interventi migliorativi, rimette alle preferenze individuali degli utenti il
compito di definire gli obiettivi degli interventi correttivi» Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, op. cit., p. 22
90 Jürgen Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, op. cit., pagg. 25-26
91 Questa è l'oggettivazione tecnica della natura umana
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
249
è davvero possibile sapere con certezza quali effetti potrebbe avere sulla nostra vita il sapere che
qualcun altro ha manipolato il nostro genoma, egli crede che in questa ipotesi potremmo
incontrare qualche difficoltà a concepire ancora questa umanità come un fine in sé. L'individuo
geneticamente programmato viene strumentalizzato (trattato quindi come mezzo e non come
fine), oggetto di decisioni dipendenti da decisioni altrui: l'imperativo categorico kantiano92
(per il
quale dobbiamo agire in modo da trattare l'umanità mai solo come un mezzo, ma anche come
un fine) non viene rispettato, perché l'idea di umanità «ci comanda di assumere quella
prospettiva del noi, in base alla quale ci consideriamo reciprocamente membri di una comunità
inclusoria che non abbandona fuori di sé nessuna persona»93
È il fondamento dell'uguaglianza ad essere minato: che cosa potrebbe succedere in una persona
quando dovesse scoprire che il suo corpo non è il risultato di un processo naturale bensì di una
produzione tecnica voluta e condotta da altri? Percepirebbe la propria libertà naturale come
irreversibilmente limitata dall'intenzione dei programmatori.
Habermas dunque giunge alla conclusione che gli interventi genetici migliorativi (cioè quelli che
rientrerebbero nella genetica positiva) compromettono la libertà etica del soggetto,
subordinandola all'intenzione di terze persone. Da ciò deriva che sussistono buone ragioni per
ammettere interventi sul genoma umano solo quando si tratti di prevenire mali estremi, quindi
solo nell'ambito di una genetica rigorosamente negativa. La responsabilità di chi decide di
modificare il patrimonio genetico di embrioni è resa per Habermas sproporzionata
dall'irreversibilità di una decisione che risulta necessariamente iniqua, perché il «futuro
individuo programmato non può a sua volta progettare un design per il suo designer». In questo
modo l'intervento eugenetico cristallizzerebbe una dipendenza tra persone.94
92 Il quale, nella formulazione del suo imperativo categorico, sostiene che l'integrità dei singoli individui dipende
dalla modalità con cui essi si mettono in relazione, e che bisognerebbe considerare ciascuna persona sempre
anche come un fine, giammai soltanto come un mezzo
«Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di
legislazione universale». Esistono altre due formulazioni dello stesso imperativo categorico:
«Agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre nello
stesso tempo come un fine, e mai unicamente come un mezzo.»
«Agisci in modo tale che la tua volontà possa, in forza della sua massima, considerare contemporaneamente se
stessa come universalmente legislatrice.»(Immanuel Kant, Critica della ragion pratica)
93 Jürgen Habermas, op. cit., a pag. 55
94 «La genetica liberale è in linea di massima favorevole a consentire la libera scelta, da parte dei cittadini, di una
genetica positiva. Ma in questo modo una genetica liberale non comprometterebbe soltanto il libero poter
essere se stessi della persona programmata: questo tipo di prassi produrrebbe anche una relazione
interpersonale per la quale non esistono precedenti. Quando una persona prende una decisione irreversibile
sulla composizione del genoma di una seconda persona, allora nasce fra i due soggetti un tipo di relazione che
mette a repentaglio un presupposto (finora dato per scontato) dell'autocomprensione morale di persone agenti
autonome e giudicanti. La convinzione che a tutte le persone spetti un uguale status normativo, e che tutte
Capitolo 5
250
In conclusione, a suo parere la prospettiva liberale tenderebbe a «sottrarre alla normativa statale
tutte le decisioni sul patrimonio genetico del bambino, rimettendole semplicemente ai
genitori»95
, che diventerebbero quindi i detentori di una responsabilità esorbitante. Così
liberalizzata, la prassi eugenetica può compromettere lo status di una persona futura: la persona
soggetta a trattamento pre- natale potrebbe infatti, una volta venutane a conoscenza, non riuscire
più a concepirsi come una persona autonoma, «eguale membro di un'associazione di liberi ed
eguali»96
.
Abbiamo perciò due aspetti rilevanti in cui si realizzerebbe tale trasformazione distruttiva.97
Il
primo è che il soggetto non dispone più di quel punto di partenza originario che è il suo
patrimonio genetico naturale (il nostro “cominciamento” deve essere assolutamente naturale,
dovuto alla natura, quindi al caso). Un soggetto non può quindi sentirsi come un artefatto ed
essere conseguentemente trattato come un oggetto, facendo così gli impediamo di riconoscersi
come soggetto autonomo.
Si inserisce il secondo aspetto distruttivo: si viene a creare un rapporto asimmetrico di potere
tra genitori (manipolatori) e figli (manipolati), e di conseguenza scompaiono le caratteristiche di
eguaglianza e reciprocità fra i soggetti.
Habermas è innovativo in quanto propone una sorta di “terza via” per un'etica della
responsabilità98
, alternativa rispetto a due modelli prospettati da due insigni filosofi, Hans Jonas
e Hugo Tristram Engelhardt: entrambi si impegnano nell'elaborazione di un modello di etica
della scienza, con posizioni diverse.
A parere di Jonas, gli interventi di ingegneria genetica rendono il padroneggiamento della
natura una sorta di “autoimprigionamento”, ed egli teme teme per gli “uomini venturi” che
saranno degli oggetti inermi di decisioni prese in anticipo da chi pianifica oggi.99
Egli quindi
pone al centro della questione i limiti da porre alle manipolazioni dell'uomo in quanto la natura
debbano darsi simmetrico e reciproco riconoscimento, discende da un ideale di reversibilità delle relazioni
umane. Nessuno deve dipendere da un altro in maniera irreversibile. Sennonchè con la programmazione
genetica nasce una relazione per molti aspetti asimmetrica, una sorta di paternalismo sui generis» (Jürgen
Habermas, op. cit., pag. 65)
95 Jürgen Habermas, op. cit., a pag. 78
96 Jürgen Habermas, op. cit., a pag. 78
97 Informazioni tratte da una lezione dal titolo “Obbedienza e disobbedienza nell'era della genetica. Le questioni poste da Habermas”, tenutasi presso l'Università di Bologna nel corso di Filosofia del Diritto, facoltà di
Giurisprudenza, 18.10.2013
98 Così Luisella Battaglia, Quale etica per l'ingegneria genetica? Il contributo di Jürgen Habermas, in Le sfide
della genetica. Conoscere, prevenire, curare, modificare, op. cit.
99 Hans Jonas, Tecnica, medicina ed etica, trad.it. a cura di P. Becchi, Einaudi ed. (Torino), 1997, pag. 127
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
251
umana deve essere rispettata, così come la dignità e l'integrità psicofisica della persona,
condanna quindi gli interventi di genetica correttiva: poiché ogni potere diviene poi
incontrollabile, la medicina, in futuro, non si limiterà a “curare” le persone, ma andrà ben
oltre.100
Engelhardt, all'opposto, esprime un ideale di perfezionamento continuo della natura umana:
siamo noi gli artefici della nostra natura ed in futuro, se la specie umana vorrà continuare ad
essere libera e tecnologicamente avanzata, gli interventi migliorativi diventeranno
indispensabili.101
In una posizione intermedia fra questi due modelli si colloca la “terza via” proposta da
Habermas, fondata su un'etica della responsabilità razionale, in una prospettiva autenticamente
liberale, dove la responsabilità viene affidata direttamente ai cittadini, alla ricerca di una
consapevolezza comune attraverso un'interazione ed un dialogo reciproci.102
Habermas ha dunque aperto una serie di questioni molto importanti che, fino a pochi anni fa,
non sarebbero mai state affrontate anche perché è ora che tali argomenti e problemi si sono
concretizzati, proprio all'attuarsi di quella rivoluzione scientifica e tecnologica che ha
trasformato la scienza moderna nella «forma più potente di dominio perché è la forma più
potente di previsione»103
.
Francis Fukuyama ha scritto un libro sulle conseguenze della rivoluzione biotecnologica
“L'uomo oltre l'uomo”, nel quale afferma che la nuova eugenetica del futuro dipenderà non
dallo Stato, ma dalle scelte dei cittadini – genitori che vorranno garantire ai figli maggiori
opportunità, dando speranza alle persone con gravi anomalie o menomazioni.104
Tuttavia,
100 L'insigne filosofo ritiene che l'unico principio guida per le biotecnologie debba essere il principio di
responsabilità. L'unico modo per agire responsabilmente è quello di porre un veto, un limite all'agire umano
attraverso una norma che sia indisponibile ed immodificabile
101 Hugo Tristram Engelhardt, Manuale di bioetica, Il Saggiatore (Milano), 1991
102 Luisella Battaglia, Quale etica per l'ingegneria genetica? Il contributo di Jürgen Habermas, op. cit., alle pagg.
132 -133 scrive: «La bioetica, nella visione di Habermas, appare come una disciplina che si elabora sotto
l'egida della ragione, ma di una ragione eminentemente pratica, volta alla decisione e all'azione ragionevole. Ne
emerge l'idea di una razionalità aperta, che non è data una volta per tutte, ma che si costituisce attraverso il
confronto con tutti gli interlocutori possibili, in un dialogo senza fine. Se ne desume altresì un modello
argomentativo incentrato sul confronto, o meglio, sull'interazione fra principi generali ed esperienza morale.
[…] Nessuna condanna a priori dell'ingegneria genetica, quindi, ma la puntuale ricerca di regole che possano
aiutarci a distinguere tra diversi casi e le differenti applicazioni sulla base delle intenzioni che ci guidano e degli
atteggiamenti che testimoniano.»
103 Così, Emanuele Severino, Legge e caso, Adelphi ed. (Milano), 1979, pag. 15
104 Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo, op. cit. a pagg 121 -122 scrive: «Nell'immediato futuro è probabile
che la nuova eugenetica porti a un aumento del numero degli aborti e degli embrioni scartati, il che costituisce
la ragione per cui gli antiabortisti contrasteranno con forza questa tecnologia. Tuttavia, l'eugenetica non
comporterà alcuna coazione nei confronti degli adulti né alcuna restrizione delle loro scelte. Al contrario, il
ventaglio di possibilità riproduttive si allargherà notevolmente, risolvendo una volta per tutte una lunga serie di
Capitolo 5
252
anche se queste tecnologie migliorative non sono di carattere coercitive né rappresentano
un'ingerenza dello Stato, aggiunge Fukuyama che non possono essere comunque giustificate
moralmente, e contro di esse si possono avanzare tre diverse categorie di obiezioni: quelle
basate sulle religioni, quelle di carattere utilitaristico e quelle di natura filosofica. Da un punto di
vista religioso, sostiene l'Autore, lo scienziato che ricorre alle enhancement technologies
mancherebbe di rispetto nei confronti di Dio e del Suo progetto di creazione una sorta di atto
di tracotanza da parte dell'uomo)105
. Muovendo obiezioni di carattere utilitaristico, si potrebbero
considerare i costi e le conseguenze negative dello sviluppo delle biotecnologie: poiché tutti
avrebbero la possibilità di vivere più a lungo, questo comporterebbe per la società una richiesta
di assistenza sanitaria più vasta; una vita più lunga favorirebbe inoltre le tensione sociali, in
quanto gli anziani “non più anziani” non abbandonerebbero più i loro posti di lavoro, non
consentendo l'ingresso ai giovani, con un conseguente rallentamento del progresso economico e
culturale.106
Contro l'enhancement, continua Fukuyama, peserebbero anche argomenti di
ordine filosofico – morale, esso infatti sarebbe eticamente inaccettabile: a prescindere da coloro
che ritengono che gli aspetti moralmente più negativi del miglioramento genetico siano legati a
questioni di ingiustizia sociale (di cui se ne parlerà nel paragrafo successivo del seguente lavoro),
l'Autore non colloca le disuguaglianze nel contesto sociale, in quanto ritiene che tutte queste
tecnologie innovative saranno un giorno a disposizione di tutti, e forse gli uomini lotteranno per
avere “eguali qualità e diritti genetici”. Ciò che preoccupa è che le enhancement technologies
potrebbero modificare le nostre caratteristiche in modo talmente radicale da «mettere in
pericolo la nostra umanità, cioè l'imprecisata qualità essenziale che ha sempre costituito la base
della nostra autocoscienza e dell'individuazione dei nostri scopi essenziali, nonostante tutti i
cambiamenti della condizione umana che hanno avuto luogo nel corso della storia […] ci
potremmo trovare in condizione di subire questo cambiamento senza nemmeno accorgerci del
problemi legati alla procreazione, come l'infertilità e le anomalie congenite. È addirittura possibile prevedere
che un giorno le tecnologie riproduttive saranno così sicure ed efficaci da non richiedere il danneggiamento o
l'eliminazione di alcun embrione»
105 Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo, op. cit. a pag.125: «Secondo il punto di vista religioso queste
tecnologie applicate alla riproduzione sono immorali […] perché rendono possibile che l'uomo si sostituisca a
Dio nella facoltà di creare la natura umana»
106 Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo, op. cit. a pag. 92: «Nelle società democratiche e/o più meritocratiche
esistono meccanismi istituzionali che consentono la rimozione di capi, leader e amministratori delegati per i
raggiunti limiti di età, ma i termini della questione non cambiano. Il problema fondamentale è il fatto che le
persone che si trovano in cima ad una gerarchia sociale di solito non vogliono perdere il proprio status, e
spesso fanno uso della propria notevole influenza per proteggerlo. È difficile che qualcuno più giovane prenda
l'iniziativa di rimuovere un leader, un capo, un campione dello sport, un professore o un membro del
consiglio di amministrazione, almeno fino a quando l'età non ne abbia deteriorato notevolmente le capacità »
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
253
fatto che abbiamo perso qualcosa di enorme valore; potremmo quindi emergere dall'altra parte
dello spartiacque tra la storia umana e quella postumana senza nemmeno renderci conto di aver
compiuto questo passo, avendo perso di vista la nostra esistenza»107
. 108
Il genetista Lee M. Silver in Remaking Eden109
prevede che l'uso prolungato dell'ingegneria
genetica porterà alla divisione della società in due gruppi / caste: i “ricchi genetici” (GenRich)
ed i “naturali” (Naturals), i primi sono coloro il cui genoma è stato selezionato e migliorato
addirittura prima della nascita (con la fecondazione artificiale) ed hanno quindi accesso al
potenziamento genetico continuo, i naturali, invece, sono la classe inferiore, i discriminati e
poco remunerati.
Gregory Stock, in “Riprogettare gli esseri umani”110
, afferma che il momento in cui la tecnologia
della linea germinale raggiungerà un sufficiente livello di sicurezza ed affidabilità segnerà l'inizio
dell'auto-programmazione umana, trascinando la riproduzione in un processo sociale
estremamente selettivo, dove sia la competizione sia la scelta sessuale del partner saranno
determinate dai geni. «Test genetici dettagliati, una sofisticata diagnosi genetica pre-impianto,
banche di ovociti, una fecondazione in vitro più efficace e la clonazione sono tecnologie
destinate a trasformare le nostre scelte riproduttive, mentre il progresso nella genomica e nello
sviluppo di farmaci estremamente personalizzati correranno su binari paralleli, modificando le
percezioni dei nostri potenziali genetici, delle nostre vulnerabilità e dei nostri handicap. A una
decina di anni di distanza potrebbero comparire le prime rudimentali modificazioni della linea
germinale per situazioni speciali. E, dopo altri dieci anni, manipolazioni più sofisticate e potenti
della linea germinale potrebbero cominciare ad integrare test ed interventi genetici. […] la
diagnosi genetica pre-impianto sarà probabilmente abbastanza efficace da dare la possibilità di
107 Sempre Francis Fukuyama, L'uomo oltre l'uomo, op. cit., a pag. 140. Egli quindi sostiene che anche se questo
cambiamento non fosse percepito, la nostra morale, le nostre concezioni di diritto, dovere e giustizia ne
sarebbero comunque compromesse e muteranno, a pag. 141 continua scrivendo che ciò che «le biotecnologie
mettono in gioco non riguarda un semplice calcolo utilitaristico di costi e benefici derivanti dalle tecnologie
mediche del futuro, ma la stessa base del senso morale umano, [...]»
108 Le idee di Fukuyama sono state confutate e criticate da un noto bioeticista, Terrance McConnell, il quale
sostiene che esse siano fallaci. Solo perché determinati interventi possono costituire un rischio e causare
ipotetici danni non significa un'assoluta proibizione di essi riduca il danno: se, infatti, i benefici prospettati
sono pari ai rischi, e le probabilità di rischio sono molto basse, allora non sarebbe così sbagliato accettare certi
interventi. L'Autore sostiene, inoltre, che, a differenza di quanto scrive Fukuyama (ovvero che le
manipolazioni biotecnologiche e genetiche in un futuro distruggeranno la natura e l'identità umane), perdere la
natura umana è sicuramente meno grave della morte, anzi, preferibile addirittura (Terrance McConnell,
Genetic Enhancement, Human Nature and Rights, Journal of Medicine and Philosophy, 35:415-428, 2010)
109 Lee M. Silver, Remaking Eden. Cloning, Genetic Engineering and the Future of Humankind, Phoenix Giant
Papaerback (London), 1998
110 Gregory Stock, Riprogettare gli esseri umani. L'impatto dell'ingegneria genetica sul destino biologico della nostra specie, Orme ed. (Milano) 2004
Capitolo 5
254
ottenere un miglioramento umano significativo oltre a quella di scoprire la presenza di eventuali
malattie […] Le scelte future ci costringeranno a mettere a confronto il significato che ognuno di
noi dà alla vita, le responsabilità che pensiamo di avere nei confronti del prossimo, i nostri
pregiudizi e quello che intendiamo quando diciamo che tutte le potenziali vite sono uguali e
meritano protezione [...]»111
. Anche questo Autore prospetta una società divisa in caste, e si
chiede anche come reagirà la specie umana a tutto questo, proponendo un approccio
relativamente permissivo.
Anche Michael John Sandel112
nel suo libro “Il caso contro la perfezione. L'etica nell'età
dell'ingegneria genetica” afferma che le biotecnologie migliorative sono eticamente
inaccettabili,113
perché corrompono il carattere, esercitando un'influenza negativa sulle
predisposizioni morali di ogni essere umano, in particolare gli interventi di ingegneria genetica
(sia somatica sia germinale) andrebbero a modificare la capacità di accettare le diversità: in un
mondo dominato dalle biotecnologie migliorative non esisterà più alcuna capacità di amare
l'altro in modo incondizionato, e le persone che nasceranno con capacità potenziate saranno
abituate a sentirsi padrone del mondo e a trasformarlo a loro piacimento.114
Secondo Sandel,
quindi, il rischio è che l'abuso delle biotecnologie renda gli esseri umani più esigenti e
“richiestivi” nei confronti degli altri, aumentando quello spazio (prima lasciato al caso) che
assegniamo alla scelta, e quindi alla responsabilità. «Questo significa che più si affermeranno le
tecnologie migliorative, più penseremo che i genitori siano responsabili della condizione dei
figli e più in generale che ogni persona debba giustificarsi delle capacità e delle disposizioni che
possiede, soprattutto quando ci sembra che esse siano poco apprezzabili»115
.116
111 Gregory Stock, Riprogettare gli esseri umani. L'impatto dell'ingegneria genetica sul destino biologico della
nostra specie, op. cit., pagg. 12-13, 242 e ss.
112 Filosofo, nonché membro, dal 2001, del President's Council of Bioethics
113 Secondo Fukuyama esse sono invece addirittura incompatibili con i diritti umani
114 Così Maurizio Balistreri, Superumani. Etica ed enhancement, op. cit.
115 Maurizio Balistreri, Superumani. Etica ed enhancement, op. cit., a pag. 88, l'Autore riporta anche un passo di
Sandel: «[...] più diventiamo padroni del nostro retaggio genetico, più grande è la responsabilità che grava su di
noi per le nostre capacità e le nostre performance. Oggi se un giocatore di pallacanestro manca un rimbalzo
l'allenatore può redarguirlo per come era piazzato; domani potrebbe accusarlo di non essere alto a sufficienza»
116 Terrance McConnell ha confutato anche le idee di Sandel. Per quanto riguarda le posizioni nei confronti delle
tecniche di enhancement, sostiene l'Autore, si possono distinguere due gruppi: coloro che abbracciano
positivamente questo fenomeno (Sandel li identifica con la “posizione della supremazia”, stance of mastery), e
coloro che invece si oppongono all'enhancement (“posizione del dono”, stance of giftedness), questi ultimi
sono sotenuti ed appoggiati da Sandel, che li considera i più forti. McConnel, invece, sostiene che questo non
è l'atteggiamento migliore: secondo gli oppositori dell'enhancement, la natura dovrebbe essere concepita come
un dono, e quindi non manipolata; coloro invece che inneggiano il potenziamento ritengono che ciò che ci è
stato è donato dovrebbe essere modificato proprio per farne un uso migliore, attraverso l'ingegneria genetica
soprattutto, una sorta di “aspirazione Prometeana”. Il bioeticista scrive che si dovrebbe dare molta importanza
alle qualità dell'uomo quali l'umiltà, la responsabilità e la solidarietà, e che non si deve per forza condannare
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
255
Fra gli Autori117
che si proclamano favorevoli all'enhancement vi è un pensiero comune: in
realtà fra terapia e potenziamento vi è equivalenza, la quale deriva anche dal fatto che entrambe
hanno un obiettivo comune, che è il cambiamento per il meglio, ciò che conta è ridurre i rischi
ed aumentare i benefici.
Secondo John Harris ogni individuo ha il diritto al miglioramento di sé: i potenziamenti sono
buoni se ci rendono migliori, e quindi più forti, più competenti; una sorta di “diritto alla felicità”
come diritto individuale alla realizzazione di ciò che si ritiene piacevole e desiderabile.118
Egli
inoltre giustifica un “dovere di potenziamento” quale “dovere di beneficenza”: l'enhancement ci
rende persone migliori, evolute, rientra in quella che viene chiamata “auto-evoluzione” (self
evolution).
Jonathan Baron sostiene il libero mercato delle tecnologie di potenziamento: nell'ambito del
libero mercato concorrenziale i costi elevati delle innovazioni tecnologiche tendono a scendere,
quindi a divenire accessibili a tutti.119
Carlo Antonio Gobbato120
amplia notevolmente la questione, individuando un “contenitore” in
cui inserire la “logica del gene”, «la città del gene, la polis genetica» comprendente due
accezioni, che si alimentano reciprocamente: da un lato l'Autore parla di «città–laboratorio»
l'enhancement genetico, proprio per le grandi opportunità che ci offrono le nuove conoscenze oggi. Per
maggiori approfondimenti si veda Terrance McConnell, Genetic enhancement and Moral Attitudes Toward
the Given, in Journal of Applied Philosophy, 2011, vol. 28, no. 4
117 Tra i principali Autori favorevoli all'enhancement: Nicolas Agar, Liberal Eugenics: in Defence of Human
Enhancement, Blackwell (London)2004; Nick Bostrom, In Defence of Posthuman Dignity, Bioethics, 2005, 19, 3, pagg. 210-214; Julian Savulescu, T. Meulen, G. Kahane, Enhancing Human Capacities, Wiley –
Blackwell (London) 2011; John Harris, Enhancing Evolution. The Ethical Case of Making Better People Princeton University Press (Princeton) 2007
118 John Harris, Enhancing Evolution, The ethical case of Making Making Better People, Princeton University Press (Princeton) 2007, pag. 2
119 Jonathan Baron, Contro la bioetica, Raffaello Cortina ed. (Milano) 2008. Laura Palazzani, Il potenziamento umano, op. cit. a tal proposito,a pag. 26 scrive: « I prezzi alti per chi si avvicina inizialmente alla nuova
tecnologia (early adopter) vanno addirittura a vantaggio di chi si avvicina successivamente (late adopter): in
qualche misura chi affronta i costi iniziali consente alla stessa tecnologia di svilupparsi e poi espandersi sul
mercato, divenendo accessibile in modo sempre più ampio. Semmai il problema rimarrebbe nell'ambito del
potenziamento genetico e genomico che creerebbe diseguaglianze dalla nascita: ma sarebbe sufficiente
regolare in modo adeguato l'accesso nella società post-genomica, ad esempio, tassando individui
geneticamente potenziati per poter riequilibrare le risorse per chi è nato non potenziato. La tassazione
dovrebbe essere proporzionale alla quantità ed efficacia dei potenziamenti verificata mediante criteri pubblici
concordati con la società. L'unico problema potrebbe derivare dal fatto che la tassazione disincentiverebbe il
potenziamento in quanto chi si potenzia o potenzia i propri figli dovrebbe pagare per compensare lo
svantaggio della partenza. La soluzione liberale opta, in tale contesto, per la libera scelta di beneficenza, ossia
la scelta autonoma dei cittadini se finanziare o meno il potenziamento compensativo, scelta che potrebbe
essere imposta dallo Stato solo per la prevenzione di malattie genetiche incurabili ed onerose per la società
[...]»
120 Carlo Antonio Gobbato, Polis genetica e società del futuro, in Salute e Società (a cura di) Carlo Antonio
Gobbato e Carlo Antonio Gobbato, Franco Angeli ed. (Bologna), n. 3, 2010
Capitolo 5
256
dove si progetta la struttura umana ed i “designer genetici” modificano le forme della vita,
dall'altro, la particolarità di queste città – società è che non vi entriamo per selezione naturale
(secondo le leggi darwiniane), bensì per scelta predeterminata da altri121
, è proprio questa la
novità sconcertante, si tratterebbe quindi di un'eugenetica per via democratica (come afferma
Gobbato).122
Una nuova razionalità individuale e sociale, dove l'identità personale si costruisce
proprio intorno alle bioscienze ed alle biotecnologie: nuovi desideri del sé orientati a
modificare la struttura del corpo, che può assumere perciò le forme dei desideri della mente, le
cui rappresentazioni mutano al mutare delle possibilità offerte dalle biotecnologie.123
Il rischio, sostiene l'Autore, è che in questa società moderna (definita da molti post genomica),
si prefigurino interventi di eugenetica liberale: si creeranno delle comunità genetiche
differenziate, i cui membri avranno dei diritti e dei privilegi che “i normali” non avranno (e
questo porterà a fenomeni sempre più frequenti di discriminazione genetica). Il progresso,
continua Gobbato, sempre più intenso proposto dalle biotecnologie sta determinando un
affievolimento del diritto (che diventa quindi una variabile dipendente delle bioscienze) nel
momento in cui si scoprirà la possibilità di modificare la struttura del corpo, il quale assumerà
le forme dei desideri di ciascuno124
.
Secondo questa concezione, l'approccio bioconservatore125
è ormai superato; in realtà siamo
ben oltre: l'umano viene inteso come come un progetto di stato, un insieme di elementi a
disposizione di ricercatori, scienziati, genetisti, se non addirittura come un oggetto di consumo.
Questo è il postumano, che rompe gli schemi precedenti: si perde la tensione verso un solo
progetto, o meglio, il cd. “modello unico” (o progetto unico) viene sostituito da una serie
infinita di schemi di volta in volta preferiti in relazione alle situazioni, in questo modo si
121 «Non vi entriamo a causa di un processo di selezione naturale, ma in ragione di opportunità e scelte inedite
[…] Le scelte discendono, respinti gli orrori dell'eugenetica statale, dalla selezione genetica fondata sulle libertà
e sui diritti individuali» C.A. Gobbato, op. cit., a pag. 37
122 Due sono le caratteristiche della polis: da un lato, in tale città non vi entriamo per un processo di selezione
naturale, bensì in ragione di opportunità e di scelta; dall'altro, queste scelte derivano da una vera e propria
selezione eugenetica, che però avviene per via democratica, in quanto considerata pratica di Stato. Una sorta di
progettualità affidata ai Governi ed alle istituzioni: un dominio sull'evoluzione
123 C.A. Gobbato, Dalla biopolitica alla polis genetica, op. cit., pag. 38
124 E qui «si pone il problema del processo di legittimazione del progresso scientifico e biotecnologico nella
società democratica […] Il desiderio tende a sostituirsi al bisogno, tradizionalmente mediato dal sotto sistema
sanitario, consentendo all'immaginario soggettivo ed intersoggettivo di interagire con l'immaginazione del
progresso scientifico»
125 L'approcio filosofico bioconservatore concepisce l'uomo come un oggetto biologico – informazionale, un
complesso di elementi essenziali che lo differenziano dagli altri esseri viventi, e per conoscerne la natura
sarebbe sufficiente scomporla in più parti. (Per ulteriori approfondimenti si veda anche Paolo Sommaggio,
Tecnoentusiasti e tecnofobici: l'umano in transizione, in http://www.personaedanno.it)
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
257
verrebbero a costruire tanti tipi di post-umanità a seconda del numero di soggetti che hanno la
possibilità di accedere ad una discendenza migliorata.126
Come sostiene Gobbato, non vi sarà più una selezione naturale, bensì una selezione artificiale
ad opera della scienza su richiesta del cittadino, si creeranno quindi comunità genetiche per via
democratica.127
Quello che ci si chiede è: il diritto può eliminare queste disuguglianze nel postumano e creare
regole uguali per tutti?
I diritti umani ora esistenti per la tutela del singolo sono sufficienti o saranno destinati a perire?
Che sia necessario creare nuove categorie di diritti?
Alla luce di queste considerazioni, da un lato, la terapia genetica si configura come curativa, da
un altro lato, essa può essere impiegata anche a fini migliorativi (si pensi alla programmazione
genetica, oppure ai cd. “paradisi della genetica” in Corea del Sud, Cina, Perù, Barbados o in
Ucraina, dove i “designer genetici” creano, su richiesta, un corredo genetico ad hoc, all'insaputa
di tutti, e le cliniche delle staminali fanno pagare a caro prezzo fialette che non si sa neppure
cosa contengano 128
).
126 Paolo Sommaggio, Tecnoentusiasti e tecnofobici, op. cit., egli continua scrivendo che «Ciò che accomunerà
questi nuovi esseri, frutto di diverse modalità di “miglioramento”, sarà, dunque, il cambiamento. Allora,
radicalizzando queste riflessioni, si può giungere a pensare che l'uomo post-umano potrebbe essere
caratterizzato dall'instabilità, ovvero da una continua e costante mutazione […] ci si deve chiedere in base a
quali criteri sarà possibile per un essere umano riconoscere il proprio simile se la stabilità dei suoi caratteri
fondamentali si è perduta. Radicalizzando ulteriormente questa ipotesi, non è illogico pensare che si arriverà al
riconoscimento, ovvero alla tutela sociale e giuridica, solamente di quegli esseri che sono mutanti non in
quanto sinonimo di “già modificati”, ma di modificantesi. L'espressione mutanti, allora, dovrebbe essere
considerata come un participio presente, quale grammaticalmente è, e non un participio passato, come spesso
si crede. Sembra, dunque, che la volontà individuale, elemento che caratterizza il contesto razionalistico
dell'epoca moderna, possa subire un grave scacco e che, nel suo momento di apoteosi, patisca invece una
contraddizione per la quale il suo trionfo si ribalta in una sconfitta. Una sconfitta secondo cui ognuno, data
l'impossibilità del riconoscimento dell'altro, diviene un semplice oggetto: il prodotto di una mutazione,
costante quanto alienante» (pagg. 18-19)
127 In questa nuova società democratica sarà il cittadino che, spendendo il suo diritto alla cittadinanza, si rivolge
direttamente allo scienziato
128 Sul traffico internazionale di cellule staminali ed i relativi esperimenti genetici in Ucraina, Barbados ed altri
Paesi si veda l'inchiesta di Andrea Nicastro pubblicata nel Corriere della Sera del 14 – 17 – 20 maggio 2007,
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/05_Maggio/14/kiev_traffico_embrioni.shtml « […] Traffico
d'organi, neonati scomparsi, chirughi clandestini e il nuovo business delle cellule staminali […] In Ucraina, le
madri sentono piangere i neonati gli obitori ne certificano la morte, eppure secondo i registri delle sale parto e
dei cimiteri non esistono. I loro cadaveri scompaiono. Due medici sono scappati da Kiev (e stanno chiedendo
asilo politico in Irlanda) perché hanno paura di essere uccisi proprio per aver dato voce all'orribile sospetto
[…] Svetlana Pusikova a 26 anni è incinta per la seconda volta. «Ma non andrò più a partorire in ospedale. Ho
troppa paura che possa succedere di nuovo, che mi possano rubare anche questo bimbo». Erano le quattro di
una notte d'autunno del 2002 quando nacque quello che avrebbe dovuto essere il primo figlio di Svetlana. «Ho
partorito in fretta, senza problemi. Non mi hanno dato il bimbo da tenere in braccio, però l'ho visto mentre lo
lavavano e lo pesavano. "Complimenti", ha detto un'infermiera. Ero felice e confusa, certo, ma ho osservato
bene una donna in camice bianco che lo prendeva, lo avvolgeva in un panno e lo portava via. Da allora non ho
più visto mio figlio». Sulla cartella clinica è registrata tutt'altra storia: non un parto a termine, ma un aborto
Capitolo 5
258
spontaneo al sesto mese. Non un bimbo vivo di oltre 3 chili, ma un feto nato morto di 800 grammi. Svetlana
ha denunciato la «rapitrice», ne ha fatto un identikit. Inutile. Nessuno all'Ospedale numero sei di Kharkov dice
di non averla mai vista. Passano pochi mesi e nello stesso nosocomio dell'impoverito Est dell'Ucraina va a
partorire Olena Stulniev. Ecco che cosa racconta. «Non ho sognato, all'inizio del 2003 mi è nata una bimba
che avremmo voluto chiamare Regina». «C'ero anch'io — le dà manforte il marito Dimitri —. Le infermiere
sono uscite dalla sala parto sorridenti e hanno scritto sul tabellone delle nascite: "Regina, 54 centimetri"». Ma
anche la loro bambina è stata dichiarata un «aborto» di pochi mesi e il suo corpo mai restituito alla famiglia. In
questa città ai tempi dell'Urss si costruivano carri armati, aerei e turbine, mentre oggi metà degli abitanti è
senza lavoro. Eppure le élite del sistema comunista sono rimaste le stesse. Larissa Lazarenko è, tra le tante
altre cose, anche il primario dell'Ospedale numero 6. La dottoressa rifiuta un incontro con il Corriere e, al
telefono, urla il suo fastidio: «Lasciatemi in pace, è già stato tutto chiarito, non è successo nulla». Un punto di
vista discutibile dal momento che l'inchiesta è semplicemente ferma. «Il caso è stato spostato in sette differenti
uffici da quando la mia "Associazione per le famiglie numerose" si è messa ad aiutare queste madri — racconta
Tatiana Zakharova, religiosissima attivista per i diritti umani di Kharkov —. Non appena il magistrato
inquirente cominciava a capirci qualcosa la pratica gli veniva tolta. La richiesta dagli alti vertici era sempre la
stessa: archiviazione». «Hanno offerto alle famiglie dei soldi per mettere tutto a tacere, ma per fortuna, almeno
queste due madri sono decise ad arrivare alla verità. Grazie alla denuncia di Svetlana siamo riusciti a far
dissotterrare la cassa dove avrebbe dovuto essere il suo bimbo, a sequestrare i registri del reparto di ostetricia,
dell'obitorio e della società di pompe funebri. Ne è uscito un quadro pazzesco: niente era come avrebbe
dovuto essere. Nella piccola bara erano ufficialmente sepolti 28 aborti, ma c'erano 30 cadaveri. L'unico ad
avere il braccialettino di riconoscimento era un feto di 800 grammi e guarda caso era proprio il braccialettino
di Svetlana. Ma non solo. Erano tutti sezionati e privati degli organi mentre dalle carte dell'obitorio non risulta
alcuna asportazione. In quella cassa c'erano anche i resti di un bimbo nato a termine che non avrebbe dovuto
essere lì. Dico resti perché erano stati risparmiati gli arti e poco altro. Qualcuno l'aveva fatto a pezzi con un
bisturi». Quindi il bimbo di Svetlana è stato trovato? «No. Ho detto che abbiamo trovato il braccialettino. Ma
era su un cadavere diverso. L'ha con fermato il test del dna fatto fare da un laboratorio indipendente tedesco.
Qualcuno aveva aperto la tomba prima di noi e aveva infilato quel braccialettino. L'hanno fatto di notte e, per
sua sfortuna, un barbone che dormiva al cimitero li ha visti. Poco dopo aver testimoniato è morto nel rogo
della sua baracca». Che cosa sta succedendo in Ucraina? Se l'è domandato anche la dottoressa Irina
Bogomolova della Procura generale di Kiev quando le è stato affidato il caso. «Credo di essere arrivata molto
vicina alla verità — dice Bogomolova al Corriere dalla sua casa di Odessa, sul Mar Nero —. Poi nell'aprile del
2006 sono stata improvvisamente prepensionata e quindi costretta a interrompere le indagini. Ho fatto ricorso
e da pochissimo sono stata reintegrata nel mio ufficio, com'era mio diritto. Aspetto di tornare anche in
possesso della pratica per finire l'inchiesta. Solo allora potrò raccontare quello che so sui neonati scomparsi».
Anche Tatiana Zakharova, la presidente dell'Associazione per le famiglie numerose, è preoccupata di non
violare il segreto istruttorio. Ma qualcosa può ancora dire. […]C'è anche una sorta di catalogo dei prodotti
disponibili nell'Istituto di criobiologia: «cellule nervose embrionali, tessuti fetali di timo, tiroide, ossa, midollo
spinale e milza». Il professore Valentyn Gryshchenko dirige l'Istituto con mano ferma a dispetto dei suoi 78
anni. Ha maniere cortesi, un eloquio raffinato, capisce l'inglese, ma preferisce parlare al Corriere in russo
attraverso un interprete. L'esordio è in difesa: «Queste storie non hanno senso. Noi lavoriamo su staminali
adulte che in tutta la letteratura scientifica si sono dimostrate più efficaci di quelle fetali o embrionali ». Ciò
detto, il professor Gryshchenko non pensa di contraddirsi quando dice: «Questo Istituto esporta tessuti e
cellule embrionali, ma non a pagamento, solo nell'ambito di cooperazioni scientifiche». E neppure si nasconde
quando gli si fa notare che tra i suoi clienti c'è l'Istituto di Medicina Rigenerativa delle Isole Barbados. Un
roboante nome per indicare una clinica privata di cui si ignorano i meriti scientifici mentre sono ben noti i
prezzi per discutibilissimi trattamenti di ringiovanimento basati proprio sull'iniezione di cellule staminali
embrionali. «Sì, abbiamo rifornito anche quella clinica» ammette Gryshchenko. Due anni fa, il ministro della
Sanità ucraino Nikolay Palichuk aveva detto: «Non permetterò che i nostri bambini siano venduti a pezzi
all'estero». Poche settimane dopo un rimpasto di governo lo allontanò dalla sua poltrona »
E ancora, A caccia di cellule embrionali «Voglio far guarire mio figlio». Continua il viaggio nel business delle terapie cellulari. A Kiev c'è una delle cliniche dove vanno i malati italiani
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/05_Maggio/17/kiev_traffico_embrioni_2.html « […]
Risucchiati dal business delle terapie cellulari. Succede in Ucraina, ma il filo che parte da Kiev arriva anche in
Italia. Ignari del traffico che sta dietro alcune cliniche, sono centinaia i malati italiani che hanno tentato di
curarsi in Ucraina, Cina, Perù, Messico. C'è un incredibile ricchissimo mondo sommerso che ruota attorno
all'idea delle cellule di scorta e alla speranza che offrono a malati altrimenti incurabili. La mamma di Gabriele
paga 20 mila euro a viaggio per «curare» il piccolo in Ucraina. Fanno 40 mila l'anno. C'è chi si è ridotto sul
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
259
Riuscendo a programmare un essere umano sulla base di un programma genetico pensato da
qualcun altro, si dà un nuovo significato della vita: qualcuno crea appositamente un corredo
lastrico, chi si è venduto la casa per tentare la via delle «cliniche delle staminali». C'è un baratro di
incomprensione tra chi crede in queste terapie e chi le nega. Ma anche tra chi spera e chi ricerca. Tra
profittatori e malati, tra scienziati e leggi che diventano legacci per i loro studi […] Lasciamo Bonefro per
andare in via Garibaldi, nel centro di Bergamo, e bussare alla porta del laboratorio dottor Martino Introna. Il
dottore ci scherza su. Lui, di formazione ematologo, nelle vesti del moderno cavaliere a caccia delle staminali
del rimedio universale ci sta a disagio. Le potenzialità ci sarebbero. La prima «fabbrica di cellule» pubblica
d'Italia anche, bella e pronta, all'interno dell'ospedale Riuniti di Bergamo. Solo che Introna non può ancora
«allevare» le staminali perché la legge gli impone una serie di controlli («compreso il tipo di straccio per la
polvere») che stanno scritti in cinque faldoni alti una spanna ciascuno. «È dal 2003 che tento di adeguarmi a
quelle norme, ma non ce l'ho ancora fatta. Siamo un laboratorio e la legge pretende da noi gli stessi standard
di una multinazionale farmaceutica. Per me è frustrante, per i malati un'occasione sprecata, ma in fondo è un
conforto sapere che qualcuno veglia sulla nostra salute. Sapere che in Italia non ci si improvvisa guaritori e
venditori di illusioni». Dottore, è pronto a cambiare idea? Guardi il sito della clinica ucraina in cui tenta di
curarsi il piccolo Gabriele. Il ricercatore scrolla le pagine sul computer, legge, trasecola. «Ma questi curano
tutto: il Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, la leucemia, i sarcomi, il diabete, le ulcere, la cirrosi,
niente meno che l'Aids e, ovviamente, l'impotenza e già che ci sono pure la frigidità. Sono pazzi oppure
imbroglioni belli e buoni. È scandaloso, che una cosa del genere sia permessa. Danno informazioni vaghe, da
manuale di liceo. Fosse vero, anche solo un decimo di quel che dicono...». C'è un numero di telefono toscano
sul sito della clinica ucraina e conoscendo una malata di sclerosi disposta a registrare e a riferire tutto, è
semplice fissare un appuntamento con la dottoressa Fiamma Ferraro, rappresentante italiana della clinica
ucraina. La dottoressa riceve ogni settimana a Siena, a Roma e a Firenze dove dà consulenze sulle terapie
cellulari ucraine in uno studio di dentisti. Tra le sue specialità, elencate sulla targa appesa in sala d'aspetto,
anche le «intolleranze alimentari», l'«agopuntura» e la «laserterapia». Con queste competenze, la dottoressa
dispensa suggerimenti che vanno in direzione diametralmente opposta a quella del dottor Introna. La parcella
è di cento euro. «Ho buone notizie per lei - esordisce l'agopunturista - il professor Smikodub ha accettato di
trattarla. Ci tengo però che lei sappia cosa fanno queste cellule perché circola talmente tanta non informazione
che non ci si capisce più niente. C'è chi dice che fanno miracoli e chi dice che non fanno niente. La verità è
una via di mezzo. Miracoli nel senso vero della parola no, danno però alla malattia un tampone importante.
Questo di per sé potrebbe già essere visto come un piccolo miracolo. La decisione resta sua perché si tratta di
trattamenti costosi».Quanti italiani ha già mandato a curarsi in Ucraina? «In due anni, mi faccia pensare, direi
una cinquantina». Ci sono pubblicazioni scientifiche sui risultati ottenuti? «Le posso mandare la lista degli
ultimi congressi medici a cui hanno partecipato». Ho visto, ma si tratta solo di riassuntini di venti righe,
abstract li chiamano. «I criteri di selezione per questi congressi sono rigorosissimi. Lei non è medico e non
può sapere. Vengono presentati migliaia e migliaia di abstract e ne vengono selezionati pochissimi». Falso, la
dottoressa approfitta dell'ingenuità della paziente, ma fa nulla, il peggio deve ancora venire. «Sì, c'è il
riconoscimento dalla comunità scientifica - dice la dottoressa -. Servono statistiche per approvare questi
abstract e se una commissione seria decide di ammetterlo vuole dire che l'ha valutato». In fondo è tutta qui la
questione. La corrispondente italiana della clinica di Kiev se la cava con imprecisioni e bugie belle e buone.
Ma la questione resta decisiva. Se a dispetto dello scetticismo, delle cautele e delle lentezze della scienza
ufficiale, ci sono dei miglioramenti, allora vuole dire che, in qualche modo, le terapie cellulari funzionano e
che, quindi, la domanda aumenterà sempre di più e con essa la rete clandestina di raccolta con tutti i crimini
connessi. È un problema da affrontare per tempo. Il direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro
Nanni Costa, fa un interessante paragone: «Nel campo delle cellule staminali oggi siamo come eravamo
quarant'anni fa nei trapianti di organi. Tutti sapevano che era teoricamente possibile, ma solo Christian
Barnard in un Paese con leggi elastiche come era il Sudafrica riuscì a dimostrarlo». […] Michele Paradiso,
bergamasco, è furibondo con gli ospedali che abbandonano sua moglie malata. «Manca il rispetto verso chi
lotta per sopravvivere. E allora sono andato a cercarmelo in Cina. Siamo tornati da un mese e mezzo e mia
moglie ha reimparato a deglutire. È qualcosina, durerà poco magari, ma almeno non è morta». Anche Mario
Melazzini è vittima della Sla. Però è anche medico e presidente dell'Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica. «Ne conosco a dozzine di malati che hanno fatto il viaggio della speranza a inseguire le staminali.
Alcuni hanno anche sofferto e ne sono morti. Non ne hanno reali benefici, solo la sensazione che qualcuno si
prenda finalmente cura di loro. I sedicenti professori che maneggiano staminali umane sono banditelli di bassa
lega. Io capisco bene la disperazione di chi vuole crederci, ma se si devono spendere soldi lo si faccia per
migliorare la qualità della vita che resta. Non per comprare un'illusione».»
Capitolo 5
260
genetico ad hoc ed il cliente, in qualità di fruitore del servizio, potrebbe avere un vantaggio
rispetto agli altri.
Intervenendo sulla natura umana non la si cura, ma si considera la vita come un'entità malata,
andando a cambiare la struttura (e quindi la natura) umana nella sua totalità: considerando la
natura umana in questa accezione, la genetica migliorativa avrebbe quindi una valenza curativa,
andando ad intervenire sulla progettazione della vita.
Tutte le posizioni ideologiche sopra descritte sono orientate verso l'eugenetica liberale: mentre
la “vecchia/classica” eugenetica era finalizzata ad un miglioramento della razza, e cercava di
perseguire tale obiettivo con restrizioni a determinate libertà, l'eugenetica liberale, invece, non
impone un'ideologia unitaria, non suggerisce “la miglior cosa”, bensì ammette una pluralità di
concezioni, inserendosi in un'ottica definita, appunto, liberale, instillandosi nelle coscienze
umane.
A proposito di questo, lo studioso Nicolas Agar, nella sua opera Liberal Eugenics, analizza
diverse immagini morali, con le quali cerca di dare una risposta al quesito “accettare o non
accettare la libertà individuale di modificare il proprio corredo genetico e potenziarne le
capacità”, e di spiegare cosa si intende per eugenetica liberale.
La prima delle immagini da lui trattata è quella della terapia. Non è facile trovare un confine
netto fra terapia e potenziamento, fra cura e surplus: egli propone l'esempio della modifica del
sistema immunitario, si tratta di potenziamento o prevenzione?129
In teoria, dovrebbe essere
considerata una cura (preventiva). Agar sostiene che la tecnologia genetica può essere
considerata una terapia nel momento in cui viene effettuata per curare un individuo malato o
per far nascere (nel caso della diagnosi genetica pre-impianto) un individuo sano: in tale modo
smonta le obiezioni sulla differenza fra manipolazione genetica e terapia medica perlomeno
limitatamente ai casi in cui la manipolazione ha lo scopo di curare le malattie; resta vero che, in
tutti gli altri casi, il confine rimane sfumato.
La seconda delle immagini morali riguarda la distinzione fra naturale e non naturale, dove
l'Autore cerca di confutare la tesi dei conservatori (coloro che si oppongono all'uso delle
tecnologie genetiche sugli esseri umani), riportando e citando i pensieri di Fukuyama e Sandel:
secondo questi studiosi la genetica potenziativa è sbagliata, perché si pone in contrasto con il
129 La prevenzione rientra nella medicina: l'Autore scrive infatti che normalmente, ci si lava i denti
quotidianamente per evitare problemi, si tiene continuamente il fisico in allenamento per evitare il
decadimento, etc.
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
261
carattere di dono e gratuità che hanno le qualità umane.130
Il problema è che gli stessi in realtà
non spiegano cosa sia l'umanità, danno per scontato che sia insita nell'uomo, di conseguenza,
continua Agar, non è comprensibile cosa possa essere considerato umano e cosa non, senza
contare che ci sono degli individui che nascono privi di quelle caratteristiche che rientrano in
ciò che viene definito tipicamente umano (ad esempio la vista, l'udito, l'uso delle gambe, o
addirittura l'altezza131
): cosa fare per codesti “svantaggiati”? Sarebbero quindi da considerare
non umani? Sarebbe sbagliato aiutarli a recuperare o acquistare quelle capacità che non hanno
mai avuto? I conservatori potrebbero difendersi argomentando che il passaggio da umano a
post-umano prevede il grado intermedio di trans-umano: «il trans-umano sarà abbastanza simile
all'umano da essere “normale”, e quando il trans-umano sarà la normalità statistica, il post-
umano sarà abbastanza simile al trans-umano da essere a sua volta normale»132
. Non solo, si
potrebbe anche ammettere l'esistenza che esistono misure naturali e misure artificiali, create ad
hoc in laboratorio, ma qui Agar si domanda: per quale motivo discriminare l'individuo
130 Alex Grossini, in Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, Mondadori ed. (Milano-Torino) 2011, nella
sua analisi scrive: «Possiamo costruire un esempio in cui l'embrione viene dotato di un gene che aumenta la
memoria: per fare questo, almeno nei topi, è sufficiente aggiungere una copia di un gene che conosciamo,
chiamato NR2B. Nella discussione di Agar, se questa modifica fosse aggiunta al genoma di un essere umano
produrrebbe un individuo diverso dall'umano attuale, un post-umano. Questi post-umani, se seguiamo i
conservatori, hanno perso l'umanità» (pag. 56)
131 Sempre Alex Grossini, in Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, op. cit., scrive: «Prendiamo come
esempio il caso della statura, […] la media mondiale si assume sia attorno ai 165 cm, anche se non è un dato
assodato perché è materialmente impossibile misurare tutti gli individui […], quindi diciamo che individui oltre
i 200 cm e sotto i 135 cm fuoriescono dalla normalità statistica […]. Per gli individui che non sviluppano una
statura media e sono molto al di sotto del percentile per la loro età è stato sviluppato un insieme di terapie,
basate sull'ormone della crescita (hGH, human growth ormone, somatotropina), in modo da portarli
all'interno della media o quanto più vicino possibile. Probabilmente il caso più famoso è quello di Lionel
Messi, giocatore argentino del Barcelona F.C., che ha usufruito di questa terapia somministrata in accordo con
la sua società sportiva. Per individui che invece superano la media non si intendono sviluppare delle terapie,
tranne in casi veramente patologici cime quelli di gigantismo, ma le cure riescono solamente a fermare la
crescita, non a riportarla nella media. Da una parte questo rivelerebbe un pregiudizio sociale favorevole
all'altezza; dai tempi delle “altocrazie”, momenti della storia europea in cui i regnanti si circondavano di
guardie personali molto alte fino alle leggi cinesi che oggi per alcuni concorsi pubblici selezionano solo maschi
alti almeno 180 cm e donne alte almeno 168 cm, provocando la rincorsa a tecniche anche molto dolorose (le
gambe vengono fratturate, vengono inserite viti predisposte per distanziare le due parti dell'osso, in modo che
la calcificazione riempia lo spazio e di conseguenza l'osso si allunghi) per crescere in modo da accedere alle
posizioni. Addirittura per l'evento delle Olimpiadi di Pechino del 2008 i requisiti per le hostess […] erano
un'altezza tra i 168 cm e i 178 cm [...]. Dall'altra parte quell'assenza di “cure” per i troppo alti potrebbe essere
una mancanza della società, che al contrario discrimina i troppo alti […] Chi è fuori dalla media è anormale.
Questo significa che non è umano? Possiamo usare come esempio anche i giocatori di basket, come Shaquille
O'Neal, alto 214 cm e pesante circa 150 kg […] non ha dunque quelle caratteristiche che ne fanno un umano?
Fukuyama, come gli altri sostenitori della normalità naturale, si trova a questo punto a dover affrontare una
questione duplice […]: dovesse rispondere c he O'Neal non è normale, rivelerebbe dei pregiudizi simili a
quelli che reggono il razzismo, il sessismo […], Se non è normale O'Neal, non sono normali neanche i nani,
non sono normali gli omosessuali [...]» (pagg. 57-59)
132 Alex Grossini, in Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, op. cit., pagg. 59-60
Capitolo 5
262
potenziato geneticamente che raggiunge i medesimi risultati di un individuo “naturale”? Chi
stabilisce chi merita cosa?
A questo punto l'Autore introduce il cd. principio della natura (nature principle): «Se riteniamo
lecito lasciare immutate delle combinazioni genetiche nel genoma dei nostri bambini futuri,
allora dovremmo ritenere lecito anche introdurre quelle mutazioni che lasceremmo
immutate»133
.
Elabora poi un secondo principio, che chiama principio della pedagogia (nurture principle):
«Se riteniamo lecito produrre certi risultati modificando l'ambiente in cui crescono i nostri figli,
allora dovremmo ritenere lecito anche produrre quei risultati modificando i loro genomi»134
. Le
capacità dell'uomo possono essere migliorate sia andando ad agire direttamente sui geni, sia
allenando il fisico e la mente con determinati esercizi (in modo naturale quindi), attraverso cioè
la pedagogia (nurture): non si può escludere, quindi, che, essendo la pedagogia uno strumento
nelle mani dei genitori, sono gli stessi i fautori ed i plasmatori dei propri figli, sono i genitori che
in realtà stabiliscono determinati percorsi per i loro figli, e tali percorsi potenzieranno le loro
capacità fisiche e psichiche, Agar quindi si chiede: che differenza vi è allora fra potenziamento
cognitivo genetico e pedagogia?135
Agar è un liberale, che tenta di opinare le idee di conservatori da un lato ed estremisti dall'altro,
nel suo testo argomenta a favore di una libertà di scelta: la sua opinione è che si dovrebbe
trovare una terza via, in base alla quale certi potenziamenti dovrebbero essere ammessi, mentre
altri a proibiti, sarà poi compito dello Stato evitare i conflitti e le discriminazioni, nel rispetto
133 Traduzione di Alex Grossini, in Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, op. cit., pag. 61. L'Autore
aggiunge: «[...] se diamo valore ad una combinazione genetica, allora dovremmo poterla introdurre dove non
si è prodotta casualmente. Richiede in pratica che coloro che sostengono il valore delle mutazioni casuali
vantaggiose siano tanto intellettualmente onesti da riconoscere che è proprio quella mutazione che ha valore
perché è vantaggiosa. Altrimenti, sarebbero costretti a riconoscere che qualunque mutazione casuale è un
dono, compresi i tumori, la sclerosi laterale amiotrofica, la sindrome di Down, l'emofilia, la Corea di
Huntington, e tutte le altre malattie genetiche. Questi dono non ci piacciono, curiamo le malattie genetiche, ed
è ipocrita ed incoerente ritenere dono solo quelli che ci piacciono, quindi o accettiamo come dono tutto (e
non curiamo le malattie) o abbandoniamo il concetto che tutto ciò che è naturale è buono [...]»
134 Alex Grossini, in Etica e nuova genetica. Una posizione liberale, op. cit., pag. 63
135 Sempre Alex Grossini, op. cit., aggiunge: «Agar porta l'esempio di Sufia Yusof, che nel 1997 fu ammessa ad
Oxford a soli 13 anni. Suo padre affermava che Sufiah non era un genio, ma che quel risultato era stato
preparato con un programma pedagogico intensivo, che comprendeva studio a casa, preghiera ed esercizi
aerobici, ed escludeva passatempi come la tv o la musica pop Tutto per provare che “si può accellerare il
processo di apprendimento dei bambini”. […] Al terzo anno Sufiah esplose, scappò di casa, e quando venne
ritrovata giurò che non vi avrebbe mai fatto ritorno. Per gli psicologi, dice Agar, questa forma estrema di
potenziamento ambientale è chiamata hothousing, ed è la stessa cosa che Sandel chiama hyper -parenting
quando critica l'uso delle tecnologie per potenziare cognitivamente i propri figli» (pagg. 63-64) Negli Stati Uniti
vi sono addirittura delle agenzie specializzate che aiutano i ragazzi nella preparazione per il superamento dei
test d'ingresso per le università
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
263
quindi dell'harm principle136
. Egli parla di di precautionary approach, contrapposto al
precautionary principle137
: le mutazioni genetiche sono sì utili, ma non necessarie, vanno quindi
usate con moderazione; ciò vuol dire che ci saranno alcune persone che decideranno di non
ricorrervi, ed è qui che lo Stato dovrà intervenire per evitare discriminazioni.138
È chiaro che tutte queste rimangono mere ipotesi o previsioni, ma non si può nascondere che si
avvicinano molto alla realtà dei fatti: episodi di eugenetica dei tempi moderni si verificano
spesso, sia in Paesi civilizzati che non,139
l'eugenetica liberale diventa di fatto eugenetica nel
momento in cui le scelte di potenziare geneticamente le capacità umane prendono
consapevolezza nella società e soprattutto nello Stato, anzi, nel mercato: una politica
(eu)genetica statale, dove le terapie geniche vengono erogate sulla base di diritti e bisogni e
seguendo una logica di mercato e di salute pubblica140
; si tratta di interventi genetici e / o
biotecnologici che avvengono su richiesta della comunità e quindi sulla base di una
136 L'harm priciple (principio del danno) è stato elaborato da John Stuart Mill: «Il principio è questo: il solo e
unico fine che autorizzi l'umanità, individualmente o collettivamente, a interferire con la libertà di azione di
uno qualunque dei suoi membri, è quello di proteggere se stessa. L'unico scopo che autorizzi l'esercizio del
potere nei confronti di un qualsiasi membro della comunità civile contro la sua volontà […] La coercizione è
giustificabile solo se intesa alla sicurezza degli altri» (passo citato da Alex Grossini, op. cit., pag. 79)
137 Nicholas Agar, Thoughts about our species' future: themes from Humanity's end: why we should reject radical
enhancement, in Journal of Evolution and Technology, vol. 21/2010, 2, pp. 23-31
138 Alex Grossini, op. cit., a pag. 77 scrive: « […] genitori e figli, nel caso in cui i figli fossero dotati di
potenziamenti radicali, sarebbero troppo diversi e di conseguenza isolati, i “superintelligenti” si annoierebbero
in un mondo troppo simili ai reality show dove gli altri umani “normali” sarebbero, al loro confronto, poveri
buzzurri. I superatleti non troverebbero lo stimolo nella competizione, se gli altri corressero più lenti di un
ghepardo. E così via.»
139 Si ricordano, ad esempio: il caso Perruche in Francia (2000), dove una sentenza della Cour de Cassation
riconosce ad un bambino nato con gravissime lesioni genetiche il diritto di sporgere denuncia contro il medico
che non aveva correttamente diagnosticato la malattia di rosolia alla madre, impedendole così di abortire;
viene perciò per la prima volta riconosciuto un diritto a non nascere se non sano (in seguito la Francia farà un
passo indietro emanando una legge ad hoc) Roberto Esposito, in Bìos. Biopolitica e filosofia, Einaudi ed.
(Torino) 2004, fa rientrare questo fatto nel concetto di biopolitica di Foucalt «riconosce ad un bambino,
Nicolas Perruche, nato con gravissime lesioni genetiche, il diritto di sporgere denuncia contro il medico che
non aveva correttamente diagnosticato la malattia di rosolia alla madre incinta […] Quello che, in tale vicenda,
appare oggetto di controversia non risolubile sul piano giuridico è l'attribuzione al piccolo Nicolas del diritto di
non nascere. Ad essere in discussione non è l'errore, accertato, del laboratorio medico, quanto lo statuto di
soggetto di chi lo contesta. Come può, un individuo, ricorrere giuridicamente contro la circostanza, quella
della propria nascita, che sola gli fornisce soggettività giuridica? La difficoltà è insieme di ordine logico ed
ontologico. Se è già problematico che un essere possa invocare il proprio diritto a non essere, come è appunto
chi non sia ancora nato, che reclami il diritto a restare tale, e cioè a non entrare nella sfera dell'essere. Ciò che
appare indecidibile, in termini di legge, è la relazione fra realtà biologica e personalità giuridica, tra vita
naturale e forma di vita» (pagg. 10-11); in Cina, ancora oggi nelle campagne si è soliti affogare le figlie
femmine, per bloccare così la troppo veloce crescita demografica (eugenetica negativa); nel Regno Unito nel
2013 è stata emanata una sentenza per cui non viene condannata la scelta di eliminare il feto di sesso
femminile: «se l'arrivo di una bimba mette a rischio la salute della donna incinta e della famiglia (perché
potrebbe subire la condanna / violenza da parte del marito, desideroso di perpetuare la specie), il giudice deve
scegliere il male minore» (tratto da un articolo de Il Fatto Quotidiano, 8 ottobre 2013).
140 Numerose sono le società private dove è possibile eseguire test e cure di tutti i tipi, numerosi sono anche gli
ospedali pubblici ai quali ci si rivolge per terapie geniche specifiche
Capitolo 5
264
legittimazione burocratica.141
In futuro si potrebbe effettuare la diagnosi genetica pre impianto delle anomalie cromosomiche
e permettere così di identificare gli embrioni “migliori”, con maggiori predisposizioni, magari
effettuando ulteriori test genetici: gli interventi in questione potrebbero essere offerti, in un
primo momento, alle coppie non fertili, ma poi magari l'offerta si allargherebbe a tutti,
d'altronde si tratta di mero business. Si tratterebbe quindi di una vera e propria manipolazione /
eugenetica di massa.
Come già sottolineato in precedenza, il desiderio tende a sostituirsi progressivamente al bisogno
(mediato dal sistema sanitario) favorendo così l'incontro fra l'immaginario collettivo e
l'immaginario dei designers genetici.142
D'altra parte, come è stato ripetutamente osservato, il progresso biomedico e biotecnologico è
talmente veloce da comportare un conseguente cambiamento dei riferimenti normativi e sociali
e da determinare un mutamento, anzi, un'accelerazione nelle aspettative soggettive.143
Natalino Irti scrive che il corpo è oramai res extensa, una materia sperimentabile e regolabile,
sui cui si esercita la volontà dell'uomo, la vita non è più un mistero ma un prodotto umano,
quindi riproducibile.144
2.3 Enhancement e giustizia (genetica)
Nell'ambito delle pratiche che possono mutare la natura umana, si fa sempre più complessa la
questione delle disuguaglianze legate alle possibilità di accesso alle varie tecnologie. A tale
proposito Rodotà scrive: «La diseguaglianza, in questi casi, nasce dalla distanza tra i corpi,
differenziati nella loro materialità […] Questo carattere è stato straordinariamente rafforzato
dalle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche di quest'epoca, che hanno reso possibili scelte
141 Questa è la polis genetica, ideata da Carlo Antonio Gobbato
142 La salute come promessa, la medicina del desiderio (si veda il capitolo 1 del seguente lavoro)
143 Carlo Antonio Gobbato, in Polis genetica e società del futuro, op. cit., sostiene che le bioscienze iniziano a
porsi come una variabile indipendente dell'ordine sociale, anzi, è proprio l'ordine sociale a porsi come
variabile dipendente dall'evoluzione delle bioscienze.
144 Natalino Irti, op. cit., «[...] Il nascere ed il morire diventano così eventi calcolabili […] Il corpo è divenuto così
il tutto della scienza ed il tutto del diritto. Il nascere è un evento tecnologico, non vi è più alcun mistero, si
conosce tutto prima e prima è tutto interrompibile, correggibile e manipolabile, con le conseguenze che la
biotecnica priva di valore e significato i genitori naturali. Ciò che sembrava impensabile è accaduto: sta
venendo meno il diritto di conoscere il proprio padre o la propria madre che possono restare ignoti. […] Il
nato avrà un padre ed una madre che non saranno più naturali, ma determinati dall'artificialità del diritto, da
un diverso criterio di imputazione del figlio ai genitori»
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
265
individuali e collettive anche in situazioni in cui precedentemente esistevano solo il caso o la
necessità. Spesso i confini dell'azione umana erano segnati da leggi naturali che escludevano o
limitavano fortemente la possibilità di decisioni autonome. Oggi molti di quei confini sono stati
cancellati, si valutano benefici e rischi di questa novità, si analizza la capacità individuale e
sociale di metabolizzare novità che mutano dati antropologici, si invocano leggi giuridiche in
grado di fissare quei limiti che le leggi naturali non sono più in grado di indicare»145
.
Con la geneticization del sistema delle cure, con il mutamento della stessa professione medica,
con l'irrompere dei test genetici in tutte le offerte commerciali (il cui uso sta perciò andando
ben oltre le finalità di tutela della salute) e con il potere predittivo di tali test, è chiaro che c'è il
rischio che condizioni meramente ipotetiche si trasformino in situazioni attuali e vengano
trasposte nella realtà, con conseguenze sociali e giuridiche assai dannose: si è già visto come la
società si stia volgendo sempre più ad un'organizzazione fortemente connotata da criteri genetici
di classificazioni e di controllo. Potrebbe emergere, infatti, una nuova forma di riduzionismo
genetico basato su una classificazione delle relazioni in base alla caratteristiche genetiche di
ognuno, e la possibilità di identificare e valutare tali caratteristiche potrebbe essere sfruttata da
più aziende, le quali si contenderebbero i brevetti di uno o più geni preziosi per determinate
finalità. Chi avrà accesso alle nuove tecnologie sarà infatti avvantaggiato, mentre chi è privo di
determinate capacità o attitudini si vedrà precluso l'accesso al “biomercato”: un divario quindi
fra enhanced ed unenhanced.
Joel Feinberg introduce il concetto di “futuro aperto”146
: garantire un futuro aperto ad una
persona significa preparare e costruire certe condizioni che costituiranno la base esistenziale per
quella persona e che le consentiranno di essere un soggetto autonomo. Mettendo in relazione il
“futuro aperto” con l'enhancement genetico, è chiaro che quest'ultimo ne viene legittimato in
toto: alcuni miglioramenti potrebbero infatti costituire un futuro aperto, e quindi migliore,
garantendo ad un individuo opportunità che altrimenti non avrebbe.147
Tuttavia vi sono anche
145 Stefano Rodotà. La vita e le regole. Fra diritto e non diritto, op. cit., a pag. 174
146 Joel Feinberg, The Child's Right to an Open Future, in Freedom and Fullfillment, Princeton University Press
(Princeton), 1992
147 Così la pensano, ad esempio, David B. Resnik, The Moral Significance of the Theraphy_Enhancement Distinction in Human Genetics, in Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, no. 9, 365-377 e Tuija Takala,
Genetic Ignorance and Reasonable Paternalism, in Theoretical Medicine, no. 22, 485-591. Quest'ultima
Autrice ha anche scritto qualcosa a proposito del diritto a non sapere (genetic ignorance), sostenendo che
lasciare totale libertà di conoscenza e non conoscenza alle persone potrebbe costituire un'arma a doppio taglio
ed un serio pericolo per le persone, e presenta due argomentazioni contro il “diritto all'ignoranza (genetica): 1.
pericolo per gli altri; 2. il punto di vista kantiano, secondo il quale non sempre la stupidità deve essere
permessa (Tuija Takala, The right to genetic ignorance confirmed, in Bioethics. July no. 13(3-4)1999: 288-93
Capitolo 5
266
miglioramenti che potrebbero essere penalizzanti, perché magari modificano delle condizioni
preesistenti che sarebbero state già vantaggiose per il soggetto.148
From chance to choice149
è frutto del lavoro di quattro bioeticisti americani (A. Buchanan,
D.W. Brock, N. Daniels e D. Winkler) che discutono sul tema delle tecnologie (genetiche) e
sugli impatti che esse hanno sulla società, proponendo di considerarle come una sorta di
ampliamento di libertà per gli esseri umani, da regolare però sulla base di un principio di
giustizia (genetica). Si può ipoteticamente pensare ad un mondo dove le possibilità
dell'ingegneria genetica saranno più avanzate di quanto siano oggi, dove, vista l'inarrestabilità del
progresso, gli interventi potenziativi saranno all'ordine del giorno: su quali principi o linee guida
si dovranno basare le Autorità statali per ottenere così un'equa distribuzione delle risorse? Gli
Autori suggeriscono quindi di andare oltre la nozione di (vecchia) eugenetica e riflettere invece
sulla genetica e la giustizia moderne: «la vecchia eugenetica era particolarista ed escludente nel
condannare come inferiori tutti coloro che non raggiungevano supposti criteri di perfezione
umana o purezza razziale; la nuova è universalistica ed inclusiva nella ricerca di prevenire la
sofferenza con la cancellazione delle malattie genetiche»150
. L'ampliamento di possibilità
dell'intervento umano segna un passaggio da quella che è la lotteria naturale (genetica), from
chance, all'opportunità di scegliere responsabilmente e consapevolmente, to choices.
I liberali sostengono che è la distinzione fra salute e malattia ad essere sbagliata: i due concetti
sono definizioni arbitrarie date dai valori e dalle regole sociali, non dalla costituzione biologica
degli individui: la genetica consente di superare questa distinzione, evidenziando in realtà che
siamo tutti o potenzialmente sani o potenzialmente malati; seguendo questa “filosofia di
pensiero” sarà compito degli Stati fare buon uso delle biotecnologie in modo da assicurare il
massimo beneficio ed evitare stigmatizzazioni.
Il problema di una concezione come questa è il seguente: Buchanan et al. sono partiti dal
presupposto che tutti gli esseri umani necessitano di un miglioramento, sono quindi partiti da
un'idea di uguaglianza globale, che, ad oggi, non esiste. Vi sono diversi situazioni di “svantaggio
genetico” (malattie di diversa gravità, anomalie congenite, malformazioni e, se si considera
148 Matteo Galletti, Diritto al caso. Ignoranza, contingenza e scelte genetiche, in Patrizia Borsellino e Silvia Salardi
(a cura di), Genetica: opportunità, rischi e garanzie, Notizie di Politeia, n. 108/2012, pagg. 9-20
149 Allen Buchanan, Dan Brock, Norman Daniels, Daniel Winkler, From chance to choice. Genetics and Justice,
Cambridg University Press (New York) 2009
150 Allen Buchanan, Dan Brock, Norman Daniels, Daniel Winkler, From chance to choice. Genetics and Justice,
op. cit., traduzione di Gianluca Attademo, Biotecnologie e natura umana: un rischio per l'autocomprensione del genere o una questione di giustizia? In Filosofia e Teologia, 1/2007, pagg. 100-115
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
267
l'approccio deterministico alla salute, tutte le caratteristiche umane): molte di queste potrebbero
essere curate, ma chi includere nella categoria degli “svantaggiati genetici” (coloro affetti
da”Genecap”)? Colin Farrelly propone dei suggerimenti: è chiaro che bisogna distinguere tra
coloro che soffrono di malattie genetiche gravi fin dalla nascita e coloro invece cui manifestano i
sintomi in tarda età (ad esempio la Corea di Huntington), quindi una strategia idonea potrebbe
essere quella di creare una distributive justice basata su quelli che John Rawls chiama beni
sociali primari (social primary goods).151
Ma è giusto parlare di equità / giustizia genetica?
«[...]le concezioni di tipo distributivo della giustizia, fondate sul paradigma dell'eguale
distribuzione di tutti i beni sociali principali (J. Rawls)152
, possono rivelarsi inadeguate. Esse
tendono infatti a sottovalutare le strutture sociali ed i contesti da cui traggono origine le
“relazioni asimmetriche di potere e soggezione prodotte dal disconoscimento delle differenze”
(L. Ferrajoli), e che fra l'eguaglianza e “la lotta sociale per il diritto alla diversità” vi è un legame
assai stretto, poiché l'una e l'altra tendono ad un “uguale riconoscimento” del pluralismo di
sistemi di valore (A. Heller). L'alternativa fra concezioni dell'eguaglianza fondate sul paradigma
distributivo o su quello della liberazione da forme di subalternità sociale ha importanti
conseguenze. In primo luogo, la stesa assunzione del paradigma distributivo presupporrebbe di
considerare gli individui non solo in termini di reddito, ma di potere sociale […] In secondo
luogo, la scelta fra l'uno o l'altro paradigma dell'eguaglianza comporta non soltanto che il nesso
fra libertà e uguaglianza è, nel secondo caso, molto più stretto di quanto venga implicato da
concezioni di tipo formale della giustizia, ma un'accezione più ampia del principio di neutralità
rispetto alla molteplicità delle concezioni del mondo […] Sembra pertanto che il sistema delle
garanzie dei diritti […] includa una componente di promozione dei diritti, orientata dal quadro
dei valori costituzionali […] i diritti costituzionali non possono che operare in una duplice
direzione, come fattori di differenziazione del tessuto sociale, e come fattori di promuovimento
151 Per approfondire, Colin Farrelly, Genetic Justice must track Genetic Complexity, in Cambridge Quarterly of
Healthcare Ethics (2008), 17, 45 – 53 Seguendo il principio di differenza genetica si creerebbero istituzioni
che aumentino la probabilità che gli individui malati di Corea di Huntington ricevano la terapia genica adatta,
«[...] molti di coloro che sono svantaggiati in quanto ad aspettative di conseguimento di beni naturali primari
nel corso della loro vita, lo sono non a causa delle dotazioni genetiche, ma perché non hanno accesso ad
alloggi, assistenza sanitaria fondamentale e stabilità economica adeguati»
152 La teoria dei beni primari secondo John Rawls consiste nel considerare quei beni ritenuti utili nella vita di
ciascuno, a prescindere dagli obiettivi considerati. I beni sociali primari si dividono in due categorie: sociali
(ricchezza, opportunità, etc.) e naturali (salute, vigore fisico, intelligenza, etc.): si potrebbe utilizzare questi
ultimi ed utilizzarli come criterio per stabilire se un intervento sul genoma umano sia dannoso, indifferente o
vantaggioso per un individuo
Capitolo 5
268
delle condizioni per la compiuta realizzazione ed il pieno sviluppo di identità differenti»153
.
Nel dibattito bioetico in letteratura spesso si sostiene che il potenziamento umano potrebbe
essere una forma di cheating (frode) che creerebbe ingiustizia, iniquità ed una distribuzione
disonesta delle risorse. Gli individui potrebbero anche essere costretti a potenziare se stessi ed i
propri figli ed un eventuale rifiuto al miglioramento potrebbe svantaggiarli.154
Questo
determinerebbe ovviamente delle discriminazioni, anche se in realtà alcuni Autori155
sostengono
che queste tecnologie non possono essere considerate a propri ingiuste, poiché in realtà gli
squilibri sociali sono già preesistenti.
Altri156
considerano il potenziamento una forma di cheating sociale, in quanto determinerebbe
una rottura fra le attività “virtuose” dell'uomo ed i risultati effettivamente raggiunti
Si discute quindi di giustizia distributiva, ovvero di una giusta ed equa distribuzione dei vari
vantaggi e benefici offerti dagli interventi (potenziativi) genetici: lotteria naturale o lotteria
genetica? Che peso dare ad ogni singolo svantaggio genetico? Una risposta potrebbe essere
quella di, in base al principio di differenza (genetica), regolare l'accesso alle analisi ed ai
trattamenti genetici per innalzare fino ad una soglia minima (genetic decent minimum) il grado
di opportunità dei soggetti svantaggiati, attraverso una valutazione complessiva di obiettivi e
priorità che bilanci vantaggi e svantaggi.157
Si tratta di una concezione che sostiene il massimo
beneficio per i meno favoriti: è perciò necessaria una distribuzione dei beni che massimizzi, per
il gruppo più svantaggiato, le aspettative di beni naturali primari.158
153 Paolo Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti costituzionali, Volume I,
Roberto Nania e Paolo Ridola (a cura di), Giappichelli edizioni (Torino) 2006
154 Fritz Allhoff, Patrick Lin, Daniel Moore, What is Nanotechnology and Why does it Matter? From Science to
Ethics, Wiley-Blackwell ( )2010
155 Cfr. ad esempio Tamara Garcia, Robert Sandler, Enhancing Justice op. cit.
156 Maartje Schermer, On the argument that enhancement is cheating, Journal of Medical Ethics, 34 (2008), 85-88
157 Sempre Colin Farrelly si è occupato di questi studi. Nel suo articolo, The Genetic Difference Principle, in The
American Journal of Bioethics, 2004, 4(2):W21-W28, cerca di dare una risposta al dilemma della giustizia
distributiva. Egli sostiene che vi sono tre diversi principi: uguaglianza genetica (genetic equality – GE), il
principio del genetic decent minimum (GDM) ed il principio di differenza genetica (genetic difference principle – GDP). I problemi sono i seguenti: dobbiamo dare priorità a coloro che sono geneticamente
svantaggiati oppure a quelli “normalmente” svantaggiati che però richiedono interventi migliorativi? Vi sono
diversi filoni di pensiero: coloro che seguono l'egalitarianism (uguaglianza in assoluto), il sufficitarianism
(l'unica cosa importante è avere il giusto, ciò che basta) e il prioritarianism (dare priorità alle persone che non
hanno benefici).
158 Michele Loi, Giustizia e genetica, op. cit., critica la teoria di Farrelly, sostenendo che vi è anche un altro fattore
da considerare: i geni ( e quindi il conseguente sviluppo di malattie genetiche) dipendono molto dall'ambiente:
in alcuni casi è l'ambiente stesso a determinare un genotipo vantaggioso o svantaggioso (interazioni gene-
ambiente). Appare dunque chiaro che, nonostante un soggetto sia dotato di caratteristiche geneticamente
vantaggiose, se viene collocato in un ambiente sfavorevole e poco stimolante non riesce a sviluppare tali
caratteristiche, «[...] paradossalmente il principio di differenza genetico risulta soddisfatto se, grazie ad un
mercato di persone con il gene generalmente svantaggioso nasce all'interno del gruppo socio – genetico
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
269
Mentre la teoria di Rawls definisce la giustizia (genetica) come una funzione della distribuzione
di risorse sociali fra individui normali, escludendo quindi che le capacità ed abilità naturali
possano essere distribuite; la teoria di Norman Daniels estende quella di Rawls, giustificando gli
interventi di enhancement per rimuovere le diseguaglianze naturali: in questo modo le
biotecnologie influirebbero significativamente sulla distribuzione delle malattie; precisa però
che solo le diseguaglianze dovute a cause naturali al di sotto della soglia normale devono essere
rimosse.159
In realtà non è facile stabilire quali qualità umane “valga la pena” migliorare.
Alcuni sostenitori del libero mercato ritengono che l'enhancement, anzi, l'accesso egualitario
alle tecniche di enhancement, non costituisca un problema. «Si tratta dell'argomento dello
“stimolo di mercato” (market stimulus), per il quale in un libero mercato concorrenziale il costo
della tecnologia parte più alto per poi scendere, fino a risultare accessibile ad un gran numero
di individui. Questo accade poiché il ricavo derivante dalla vendita dei prodotti che
incorporano le tecnologie più costose si traduce in investimenti sul processo produttivo, che
conducono ad una caduta del costo di produzione. […] la domanda a elevati prezzi di mercato
di chi per primo si avvicina a una tecnologia (early adopter) va a tutto vantaggio di coloro che
accedono alla stessa tecnologia in un secondo momento (late adopter), perché chi arriva dopo
finisce per accedere, a costi relativamente bassi, a tecnologie che altrimenti non sarebbero mai
favorito. Poiché queste persone tenderanno a ottenere quote di beni primari naturali superiori alla media, i
loro vantaggi contribuiscono ad aumentare le aspettative medie del gruppo genetico sfavorito (a cui
appartengono). Il risultato è paradossale perché i figli geneticamente modificati della classe ricca (in cui il gene
svantaggioso diviene vantaggioso) fanno parte del gruppo genetico più sfavorito e allo stesso tempo del gruppo
socio-genetico più favorito. […] la teoria tratta beni genetici e sociali come due sfere di giustizia distinte e
indipendenti, le cui pretese vanno pesate le une con le altre. [...] In conclusione, la teoria di Farrelly non
risolve il problema dell'ambito»
159 Michele Loi, Genetica e giustizia, Mondadori ed. (Milano)2011 spiega: «Daniels parte da Rawls, il quale
assume che i cittadini abbiano tutti i bisogni e abilità della gamma normale. Non è chiaro cosa Rawls intenda
per normalità. Supponiamo che Rawls intenda normale in senso semplicemente statistico; in base a tale
interpretazione i cittadini hanno bisogni e abilità nella gamma normale se questi non sono rari nella società in
cui vivono. Ma se la teoria di Daniels facesse appello alla normalità intesa in senso statistico, non potrebbe
sempre giustificare il dovere dello Stato di fornire l'assistenza sanitaria per tutti. Supponiamo che lo scorbuto,
dovuto a carenza di vitamina C, risulti statisticamente normale in una società, in quanto diffuso in tutti gli strati
sociali, tranne una minoranza privilegiata socialmente ed economicamente. Poiché tale carenza è
statisticamente “normale”, lo Stato non è tenuto a porvi rimedio. Per giustificare in ogni contesto l'assistenza
sanitaria, la normalità deve essere definita sulla base di una qualche idealizzazione della capacità […] dell'essere
umano. Questa soluzione viene adottata da Daniels: tutte le malattie, comprese le deformità e disabilità che
risultano da traumi, sono deviazioni rispetto all'organizzazione funzionale naturale di un membro tipico della
specie, Daniela, inoltre, adotta un modello esplicitamente biomedico, non un modello statistico, di
funzionamento normale: la sua teoria si rifà all'idealizzazione bio-statistica di membro tipico della specie, che
non esprime una mera regolarità statistica, ma al contrario si basa su un resoconto teorico del progetto
dell'organismo. Per tale ragione è meglio usare l'espressione “funzionamento specie – tipico» e non il termine
“funzionamento normale”, quando si descrive la teoria di Daniels» (pagg. 60-61)
Capitolo 5
270
state sviluppate»160
.
In sintesi: la possibilità di migliorare il genoma solleva anche problemi di giustizia, fra le tanti
obiezioni a questa attività vi è il timore di un aumento della diseguaglianza sociale. Vi è tuttavia
chi sostiene che l'opportunità di migliorare il genoma dei figli non porta necessariamente a
diseguaglianze eccessive161
: in un sistema sociale egualitario ideale, beni sociali come il potere, il
reddito, dipendono da competenze e abilità a cui tutti coloro che sono dotati di motivazione
possono accedere (partendo da una condizione sociale di eguaglianza). «Immaginiamo che i
servizi di enhancement genetico dei figli vengano distribuiti all'interno di un'asta in cui vengono
vendute tutte le risorse di cui la società dispone e che ogni individuo partecipi all'asta con la
stessa somma di partenza. Dal punto di vista dei figli, le diseguaglianze create dalle scelte dei
genitori che scelgono di non acquistare l'enhancement genetico è sorte bruta, qualcosa di cui
non hanno controllo né responsabilità. Dal punto di vista dei genitori, le diseguaglianze in
questione esprimono scelte, ma allora perché io, che ho utilizzato le risorse per migliorare il
genoma di mio figlio, dovrei poi pagare le tasse per compensare lo svantaggio di partenza tra lui
e il figlio di chi, invece, ha scelto di non utilizzarle? […] si disincentiva l'enhancement»162
.
Secondo tale punto di vista, lo Stato dovrebbe quindi promuovere lo sviluppo di certe
tecnologie soprattutto per le malattie genetiche rare, fornendo così ai genitori portatori di queste
malattie tutte le risorse necessarie: la società dovrebbe sentirsi addirittura moralmente obbligata,
160 Così Michele Loi, Genetica e giustizia, op. cit., a pag. 11, argomentando i pensieri di Crozier G. K. D. e
Hajzler C., Market stimulus and genomic Justice: Evaluating the Effects of Market Access to Human Germ-
Line Enhancement. Nella sua opera Loi sostiene che per la gran parte delle teorie della giustizia la
diseguaglianza non è sempre e necessariamente ingiusta, e descrive diverse teorie della giustizia:
«[...]L'egualitarismo stretto – la teoria secondo cui il frutto della cooperazione dovrebbe essere diviso in parti
eguali – viene utilizzata come punto di partenza espositivo, ma raramente viene difeso da qualcuno.
Un'alternativa ritenuta assai più plausibile è “l'egualitarismo della sorte”, che è invece compatibile con alcune
diseguaglianze. […] Alcune diseguaglianze derivano dalle diverse circostanze della vita di ciascuno: c'è chi nasce
da genitori ricchi e influenti, chi ha ricevuto in dono un particolare orecchio musicale, e chi invece soffre a
causa di particolari malattie genetiche. Ma altre diseguaglianze derivano dalle libere scelte degli individui: c'è
chi pratica rischiosi sport invernali, chi fuma, e chi invece si astiene da comportamenti rischiosi. Nella
prospettiva dell'egualitarismo della sorte, le politiche pubbliche dovrebbero appianare le differenze fra i più
fortunati ed i meno fortunati, ma se una diseguaglianza è espressione di scelte personali, lo Stato non è tenuto
ad intervenire.
Un'altra variante dell'egualitarismo è il cosiddetto egualitarismo leximin. Il leximin consiste nel migliorare la
condizione degli individui che stanno peggio, e quando ciò non risulta più possibile, di quelli che stanno un
gradino sopra e così via. Se le risorse da distribuire sono fisse, la competizione è un gioco a somma zero,
perché il mio guadagno implica una perdita per te. Quindi l'unico modo di migliorare la condizione di chi sta
peggio è peggiorare la condizione di chi sta meglio, fino a raggiungere l'eguaglianza.
Per il sufficientarismo, infine, la giustizia consiste nel fare in modo che nessuno stia al di sotto di una soglia di
vita decente. Una volta che tutti stiano al di sopra di tale soglia, nessuna diseguaglianza è ingiusta» (pagg. 15-16)
161 Michele Loi, Genetica e giustizia, op. cit.
162 Michele Loi, Genetica e giustizia, op. cit., pagg. 165 - 166
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
271
almeno a finanziare i test genetici per gli adulti, le diagnosi genetiche pre-impianto, insomma
tutti gli interventi di selezione genetica per le patologie più rare.
In realtà non si tratta di questioni di ordine economico, sociale, o biostatistico, il problema è un
altro: se consideriamo il miglioramento genetico come non terapeutico, non possiamo stabilire
quali interventi siano veramente un beneficio per l'uomo, perché non si tratta più di curare un
corpo malato, ma di attribuire caratteristiche ulteriori o potenziarne delle vecchie, senza
considerare inoltre che tali manipolazioni sarebbero quasi imposte alle generazioni successive,
senza lasciare margini di scelta. Ciò significa che i diritti di quelli che verranno si baseranno su
responsabilità degli adulti che hanno scelto per loro? Probabilmente sì.
Per quanto riguarda i risarcimenti dei danni, i non potenziati avranno diritto ad un indennizzo?
Sarà quindi necessario creare un danno ulteriore a quello esistenziale?
A fronte della situazione attuale, si delineerebbe, per coloro che possiedono grandi risorse
economiche, la possibilità di ottenere un miglioramento (genetico) delle proprie capacità, che
potrebbe consistere in doping genetico, in una modifica cellulare, e varie altre cose: una volta
ottenuto questo, magari nei cd. “paradisi della genetica”, dove non vi sono ancora
regolamentazioni limitanti, tali soggetti potrebbero poi utilizzare questi vantaggi a loro
piacimento.
Vi sarà (anzi, dagli ultimi riscontri vi è già)163
un problema di imputabilità. Il cittadino si reca dal
genetista per chiedere un determinato prodotto genetico, il bambino che nasce però è magari
“difettoso” perché, ad esempio, portato alla delinquenza: di chi è qui la responsabilità? Se il
soggetto commette certi delitti o crimini la responsabilità è dei genitori oppure del genetic
designer?
Non solo: in un futuro non troppo lontano, si potrebbero verificare situazioni in cui i cittadini,
per ottenere questi enhancements, ricorreranno alle vie giurisdizionali,164
anche se per il
momento il pericolo non sussiste, in quanto le agenzie normative (Tribunali, i Parlamenti, le
stesse aziende sanitarie) accettano i pazienti ed i soggetti sulla base di determinate caratteristiche
tecniche. Però, quando le società biotech avranno raggiunto lo standard “super-uomo”,
atteggiamenti di questo tipo saranno prassi, il problema, tuttavia, rimane: la scienza va più
163 Ad esempio si vedano le sentenze: Corte d'Assise d'Appello di Trieste, n. 5/2009 e quella del Gup di Como n.
536/2011
164 In realtà questo sta già accadendo, anche se in forma primordiale: si pensi, ad esempio, alle ultime sentenze in
merito alla maternità surrogata, alla fecondazione eterologa, oppure alla diagnosi genetica pre impianto, dove
sono i genitori a chiedere ai giudici di ottenere questi “vantaggi/ opportunità”.
Capitolo 5
272
veloce del diritto, i fatti superano la realtà giuridica, e sarà una velocità sempre maggiore
rispetto alla capacità della legge a codificare le norme. É quindi indispensabile che il diritto sia
elaborato ed aggiornato costantemente, alla luce dei risultati scientifici della ricerca.165
L'ordinamento dovrà quindi rendersi più flessibile, e saranno i giudici, la giurisprudenza, a
decidere, non le leggi.
2.4 Enhancement e diritto: quale privacy?
Cos'è oggi il diritto alla salute? La parola “diritto” può essere usata in due modi diversi:166
in un
primo modo si riferisce a quell'espressione tecnico – legale con la quale il legislatore attribuisce
i diritti agli individui; in un secondo uso il termine ingloba un insieme di aspettative, richieste e
desideri che provengono da ogni strato della società e che non sono legalizzati né sanciti da
alcuna norma.
L'art. 32 della Costituzione statuisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana». Esso può essere soggetto a due interpretazioni: in senso positivo, in quanto garantisce
lo sviluppo e l'autonomia, anzi, l'autodeterminazione, della persona (diritto di libertà), in senso
positivo, in quanto impedisce a terzi di violare la sfera privata del soggetto (diritto sociale);
entrambe le chiavi di lettura sono comunque sottese al medesimo scopo: la conservazione della
salute.167
Il diritto alla salute possiede inoltre due accezioni: una indica il diritto a resistere a quegli atti
che comportino una lesione della propria salute; l'altra indica il il diritto di ottenere un
comportamento positivo da parte dello Stato affinché assicuri l'assistenza medico – sanitaria e la
somministrazione di servizi pubblici, e cioè informare adeguatamente sui rischi e le possibilità e
predisporre degli strumenti legislativi ad hoc che obblighino le strutture sanitarie ad adottare
165 Laura Palazzani, in Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, op. cit., auspica la necessaria e
fondamentale presenza di Comitati Consultivi scientifici in continuo dialogo con i giuristi, al fine di una
governance innovativa.
166 Silvia Salardi, Ethical and legal implications of interventions on unpatients, op. cit.
167 Patrizia Borsellino, Bioetica tra autonomia e diritto, Zadig ed. (Milano), 1999
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
273
tutte le misure idonee affinché sia tutelata la salute dei pazienti.168
Ora, è in corso un'inversione di rotta: se prima l'obiettivo (generale) della medicina era la cd.
restitutio ad interum, ossia ripristinare, dove possibile, l'esercizio di funzioni e organi inibiti o
danneggiati a causa di determinate patologie (e questa valenza ha accompagnato la
comprensione e la figura del medico per secoli); adesso invece, grazie alla tecnologizzazione ed
alla frammentazione dei saperi si è superato tutto questo.169
Si è già scritto in precedenza delle promesse offerte dalla genetica, sia attraverso la diffusione
delle offerte commerciali (kit genetici, test on-line, etc.), sia attraverso l'uso improprio dei test,
soprattutto predittivi, spesso senza un'accurata consulenza genetica.
Queste enhancement technologies pongono in discussione numerose questioni sotto il profilo
dei diritti umani: il diritto alla salute, il principio di autodeterminazione (nel senso che un
consenso libero ed informato a certe tipologie di trattamenti costituirebbe molti problemi), la
dignità umana.
Per quanto riguarda il concetto, anzi, il principio di dignità umana, esso è richiamato in diversi
documenti internazionali, come la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani (DUDU), la
Convenzione di Oviedo e la Carta di Nizza. Dal punto di vista giuridico si possono distinguere
due concezioni della dignità: secondo la prima la dignità è un concetto implicito nei diritti
umani, secondo un'altra si tratterebbe di un diritto soggettivo azionabile da parte
dell'individuo.170
Il primo modello è quello desunto (perché non viene mai nominato) nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
(CEDU): qui la dignità è protetta direttamente dallo Stato ed il concetto è ricostruito
dall'interpretazione di vari articoli che implicitamente lo richiamano (art. 3 CEDU, divieto di
168 Daniele Ruggiu, I diritti umani alla sfida della biologia sintetica, in Giorgia Guerra, Alessia Muratorio, Daniele
Ruggiu (a cura di), La biologia sintetica in questione. Una prima analisi giuridica, in Notizie di Politeia, n. 113
(2014), a pag. 18 riporta tale esempio: «In un caso in cui ad una paziente cui alcune visite specialistiche, poi
ignorate, avevano sconsigliato di proseguire una gravidanza per non comprometterne la salute, la Corte EDU
ha riconosciuto che non solo le autorità sanitarie avevano disatteso la diagnosi specialistica per ragioni di
morale pubblica (obbligazione di non facere), ma non erano stati previsti legislativamente nemmeno gli
adeguati processi decisionali che tutelassero il suo interesse alla salute (obbligazione di facere). Tale
obbligazione positiva sussiste allorché in gioco vi siano attività (pericolose) condotte da privati e quindi in
astratto non riferibili direttamente allo Stato. L'obbligazione positiva cui lo Stato è tenuto può essere però
temperata dal grado di incertezza scientifica, che come è noto è insito in ogni tecnologia emergente, e che può
incidere sulla possibilità di fornire la prova circa la sussistenza di un nesso eziologico di causa – effetto tra
l'esposizione (o l'uso di una certa tecnica) e l'insorgenza di una certa patologia»
169 Riflessione elaborata prendendo spunto da Antonio Da Re, Il paradigma dell'umanizzazione e la giusta relazione medico – malato, in Per una medicina umana, Etica per le professioni, Proget edizioni (Albignasego
– Padova), n. 1/2014
170 Daniele Ruggiu, I diritti umani alla sfida della biologia sintetica, op. cit.
Capitolo 5
274
trattamenti inumani e degradanti; art. 14 CEDU, principio di non discriminazione; principi
dell'integrità personale e di autodeterminazione, etc.). Il secondo modello, invece, in cui la
dignità umana viene considerata come un qualsiasi diritto soggettivo azionabile, si ritrova nella
Carta dell'Unione Europea: qui il cittadino può esercitare il suo diritto di petizione di fronte alla
Corte Europea e far valere così i suoi interessi.171
Il principio di autodeterminazione è uno dei pilastri dei diritti umani, ed è difeso da tutte le
legislazioni ed i codici nazionali ed internazionali, è un principio cardine anche del Codice
Privacy, in quanto fondamento del consenso libero ed informato al trattamento dei dati
personali (in particolare in ambito sanitario). Nelle enhancement technologies, e quindi nel
caso di trattamenti a carattere non terapeutico, di fronte alla possibilità di migliorare il proprio
corpo e le proprie capacità, quali sono i limiti, i confini fra dignità umana e principio di
autodeterminazione?
A livello europeo il quadro normativo è chiaro.172
La Carta dei Diritti Fondamentali all'articolo
1 decreta l'inviolabilità della dignità umana quale diritto soggettivo autonomamente azionabile;
all'articolo 3 viene sancita l'integrità dell'individuo attraverso un consenso libero ed informato,
l'esplicito divieto di pratiche eugenetiche e di fare del corpo e delle sue parti oggetto di lucro
171 Qui, sempre Daniele Ruggiu, I diritti umani alla sfida della biologia sintetica, op. cit., aggiunge che
«estremamente rilevante in questo senso è il caso Brüstle perché con esso la Corte di Lussemburgo ha per
laprima volta applicato l'articolo 1 della Carta di Nizza fornendo una definizione di embrione umano e
determinando le condizioni di brevettabilità di alcune tecniche di produzione di cellule staminali dando così
avvio ad un percorso di costruzione del concetto giuridico della dignità in ambito comunitario. Nel 1997
Oliver Brüstle, un ricercatore impegnato nella ricerca sulle cellule staminali, aveva depositato un brevetto su
un particolare tipo di cellule staminali: le cellule progenitrici neurali isolate e purificate, prodotte a partire da
cellule embrionali umane, che venivano studiate e prodotte per il trattamento di taluni difetti neuronali. Il
trapianto di cellule cerebrali nel sistema nervoso può essere un metodo assai promettente per il trattamento di
numerose malattie neurologiche. Le stesse tecniche potrebbero però avere delle applicazioni nel campo dello
human enhancement. Greenpeace presentò un ricorso dinanzi alla Corte Tedesca al fine di far emettere una
sentenza di nullità del brevetto di cui sopra. Il Tribunale decise di sospendere il procedimenti e di sottoporre
la questione delle brevettabilità delle cellule staminali alla Corte di Lussemburgo, che è intervenuta dando una
svolta epocale a tutta la questione. Prima di tutto, in mancanza di una definizione unanime di embrione
umano tra gli Stati membri, la Corte ne ha fornita una comprendente: a) qualsiasi ovulo umano appena
fecondato; b) qualsiasi ovulo non fecondato umano in cui il nucleo di una cellula umana matura sia stato
trapiantato; c) qualsiasi ovulo umano non fecondato la cui divisione e sviluppo siano stati stimolati per
partenogenesi, cellule staminali ottenute da un embrione umano allo stadio di blastocisti. Poi, ha escluso dalla
brevettabilità alcune utilizzazioni di embrioni umani (a scopo industriale, commerciale o per la ricerca
scientifica). La Corte ha poi affermato che anche se l'obiettivo della ricerca scientifica debba essere distinto
dalle finalità industriali e commerciali, l'uso di embrioni umani a fini di ricerca non può essere separato dal
brevetto stesso e dai diritti ad esso collegati. Secondo la Corte non sono infine brevettabili quelle tecniche di
produzione di cellule staminali la cui mera produzione implichi la previa distruzione di embrioni umani. AL
di fuori dei suddetti limiti, la brevettabilità delle cellule staminali è invece ammessa e non viola la dignità
umana.» (pagg. 19-20)
172 L'analisi che segue è una sintesi di quanto espone Daniele Ruggiu, I diritti umani alla sfida della biologia
sintetica, in Giorgia Guerra, Alessia Muratorio, Daniele Ruggiu (a cura di), La biologia sintetica in questione. Una prima analisi giuridica, in Notizie di Politeia, n. 113 (2014)
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
275
nonché il divieto di clonazione umana; un altro articolo importante è l'articolo 8, che protegge i
dati personali nell'ambito della sperimentazione medica (anche biobanche). La Dichiarazione
Universale sul Genoma Umano ed i diritti umani (approvata dall'UNESCO nel 1997),
costituisce un importante strumento internazionale per la protezione del genoma umano (anche
nei confronti delle generazioni future): vi si afferma il rifiuto di ogni riduzionismo genetico
(articoli 2b e 3), il principio di un consenso libero ed informato (art. 5), il divieto di
discriminazioni genetiche (art. 6), il rispetto e la prevalenza dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (art. 10). Nella Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani (UNESCO,
2003), oltre all'affermazione dei principi di libertà e dignità umana, sono elencati gli scopi per
cui i dati genetici possono essere trattati (art. 5)173
, nonché il principio di non stigmatizzazione
(art. 7).
La Convenzione di Oviedo è forse la più diretta e specifica su questo tema: prescrive infatti che
un intervento teso a modificare il genoma umano può essere intrapreso per ragioni preventive,
diagnostiche e terapeutiche solo se i suoi obiettivi non tendono a modificare il genoma dei
discendenti (art. 13): ciò significa che ogni terapia migliorativa, così come i vari tipi di human
enhancement, devono essere considerati vietati, perché tali modifiche andrebbero a ledere i
diritti fondamentali della persona.174
I formidabili progressi nel campo della genetica determinano infatti nuove questioni e continue
produzioni normative: fino a che punto può spingersi il desiderio di maternità / paternità? Dove
finisce il legame biologico e dove inizia quello genetico nel rapporto genitori / figli? Fino a che
punto un individuo ha il diritto di decidere come modificare / potenziare il proprio corpo senza
ledere la propria dignità?175
173 Dichiarazione Internazionale sui dati genetici, art. 5. Scopi «dati genetici e proteomici umani possono essere
raccolti, trattati, utilizzati e collezionati solo per i seguenti scopi: i) diagnosi e assistenza sanitaria, incluso lo
screening e i test genetici predittivi; (ii) ricerca medica e scientifica, incluso epidemiologica, specialmente per
studi genetici su una popolazione, così come studi antropologici e archeologici, cui ci si riferisce
collettivamente come “ricerca medica e scientifica (iii) medicina legale e civile, procedimenti penali e altri
procedimenti giudiziari, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo c); (iv) qualsiasi altro scopo
conforme alla Dichiarazione universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani e il diritto internazionale reltaivo
ai diritti umani»
174 Vi è inoltre il Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani (STCE NO. 168) adottato dal
Consiglio d'Europa a Parigi il 12 dicembre 1998 ed entrato in vigore il 1 marzo 2001
175 Daniele Ruggiu, I diritti umani alla sfida della biologia sintetica, op. cit., a pag. 21: «Nei Paesi liberal-
democratici gli interventi di mutamento di sesso sono ampiamente riconosciuti, trovando nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo un'attenzione significativa. I percorsi di riassegnazione sessuale mediante trattamento
medico-chirurgico possono essere considerati un caso di human enhancement a carattere irreversibile. La
Corte EDU ha riconosciuto che “c'è un inequivocabile trend tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa verso
un pieno riconoscimento degli interventi di mutamento di sesso”. All'interno del sistema della CEDU
l'autonomia personale ricade sotto la previsione dell'art. 8 (rispetto della vita provata e familiare) che garantisce
Capitolo 5
276
A livello nazionale il quadro normativo è più complesso.
Da un lato, infatti, vi sono due diritti costituzionalmente garantiti che si muovono in parallelo:
entrambi gli articoli 32 (posto a tutela della salute) e 33 I comma (posto a diritto della ricerca
scientifica) rispondono ad un bisogno della collettività, che è quello del miglioramento della
qualità e delle condizioni di vita umane.
Dall'altro questa nuova esigenza, che potrebbe essere generalmente interpretata, nel caso
dell'enhancement, come un nuovo diritto all'identità, si scontra con lo status giuridico delle
generazioni future: rispondere ora a questi nuovi bisogni sociali significa condizionare i bisogni
del futuro, di coloro che verranno (le manipolazioni e gli interventi genetici sono infatti
irreversibili). E qui entra in gioco il principio di responsabilità: Hans Jonas sostiene che «la
qualità di soggetto capace di agire causalmente, e quindi dotato di potere, implica per l'uomo
un'obbligazione oggettiva sotto forma di responsabilità estrema, il cui archetipo è la
responsabilità originaria delle cure parentali»176
. In sintesi, il nostro agire è responsabile anche
dell'esistenza futura e delle future generazioni: appare chiaro quindi che lo schema tradizionale
dei diritti e dei doveri viene meno. Ora, la costruzione di diritti posti in capo a soggetti futuri
(che quindi ancora non esistono) pone non poche perplessità, soprattutto per il fatto che,
rispetto a tali diritti, non può essere manifestata alcuna volontà da parte dei titolari stessi177
;
senza considerare il fatto che un diritto all'identità genetica renderebbe lecito qualsiasi
intervento e /o manipolazione genetica sul corpo umano, giustificando tali interventi, almeno
qui in Italia, sull'interpretazione aperta dell'art. 2 Cost.178
Oramai eventi di tale portata accadono a prescindere da noi, nuovi concetti sociali stanno
irrompendo nel nostro panorama giuridico: nel campo delle tecnologie di enhancement,
purtroppo, si rende necessario cambiare i parametri di riferimento dei diritti fondamentali, in
la sfera personale di ciascun individuo, incluso il diritto di stabilire i dettagli della propria identità di essere
umano singolarmente considerato. Questi interventi possono essere ritenuti, da un certo punto di vista, una
forma di rimodulazione della propria identità. Ma l'identità di un individuo può essere modificata anche
attraverso trattamenti medico-sanitari in grado di dar vita a forme di potenziamento umano […] La questione
della scelta in sé di sottoporsi all'intervento di riassegnazione sessuale non è ancora stata trattata direttamente
dalla Corte. Eppure tutte le pronunce di questo ambito hanno sempre presupposto la legittimità della
decisione dell'individuo di sottoporsi all'intervento medico»
176 Hans Jonas, Il principio di responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica, Giappichelli ed. (Torino), 1993,
pag. 56
177 Habermas sostiene proprio questo, ma anche Francesco Rimoli, Bioetica. Diritti del nascituro. Diritti delle
generazioni future, in I diritti costituzionali, Volume I (op. cit.), pagg. 527 -557
178 Antonio Barbera, art. 2, in Commentario della Costituzione. Principii fondamentali: art. 1-12, G. Branca (a
cura di), Zanichelli edizioni (Roma – Bologna), 1975 e da Antonio Baldassarre, voce I diritti inviolabili, in
Encicopledia Giuridica, vol. XI, Treccani
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
277
quanto ad essere complessa è proprio la loro azionabilità. Invocare un diritto all'identità
genetica, un diritto ad un patrimonio genetico non modificato, un diritto alla protezione delle
proprie informazioni genetiche non ha più il senso di prima: c'è addirittura il rischio che, in un
futuro non troppo lontano, qualcuno invochi un diritto alla privacy (genetica) per coprire
comportamenti o situazioni illegali (nel caso di specie, potenziamenti non autorizzati, mutazioni
del patrimonio genetico, alterazioni biologiche, etc.). Ecco allora che risulta sempre più
necessario creare degli strumenti malleabili, una sorta di soft law che detti le regole generali,
starà poi alle singoli istituzioni (magari dei comitati etici ad hoc) decidere e valutare caso per
caso. I fundamental rights rimarranno comunque un riferimento, così come anche le varie linee
guida del Garante (oramai europeo), ma risulterà prioritario modificare tali disposizioni,
aggiornarle ed adattarle alle nuove situazioni, predisponendo, ad esempio, che il trattamento
dei dati genetici, laddove è consentito «[...] per compiere scelte riproduttive consapevoli e per
scopi di ricerca finalizzata alla tutela della salute»179
, sia comunque limitato ai casi in cui le scelte
riproduttive seguano le normali procedure di fecondazione assistita (ed escluso nei casi di
selezione dell'embrione o addirittura selezione delle caratteristiche genetiche del futuro
bambino).
3. Cartella clinica genetica (Genetic Medical Record), Big Data ed
Open Data: una nuova frontiera dell'IT o medicina personalizzata?
Nel gennaio 2015 il Centro Nazionale Tedesco di Ricerca sul Cancro (Dkfz) ed il Centro
Nazionale di patologie tumorali dell'Università di Heidelberg hanno concluso ed annunciato la
riuscita di un progetto che diventerà una pietra miliare per le nuove frontiere dell'IT180
della
genetica: conducendo uno studio clinico su 1000 pazienti affetti da cancro, sono riusciti a
sequenziare l'intero genoma di ogni singolo soggetto e catalogarlo in un software chiamato
TreatmentMAP181
. Da questo software, collegato ai PC e tablet dei vari oncologi, partono poi
179 Garante per la Protezione dei dati personali, Autorizzazione Generale al trattamento dei dati genetici, n.
8/2014, op. cit., punto 3.1
180 IT sta per Information Technology: «si intende letteralmente la tecnologia dell'informazione, ovvero la
tecnologia usata dai computer per creare, memorizzare ed utilizzare l'informazione nelle sue molteplici forme
(dati,immagini,presentazionimultimediali,etc.)»http://www.scienzaoggi.net/wpcontent/uploads/2012/10/dispens
e_mod_1-2-3-7_alternative.pdf
181 Questo software è stato registrato, in Europa, quale dispositivo medico di categoria I, e consiste nell'analizzare
le varie informazioni genetiche in esso contenute per fornire dei suggerimenti su ipotetici trattamenti della
Capitolo 5
278
diversi suggerimenti su come trattare le varie patologie, creando uno sviluppatissimo sistema di
telemedicina personalizzata, sulla base dei vari trial clinici: un'informazione genetica ad hoc ed
incorporata in dispositivi IT. Si tratta di una vera e propria cartella clinica genetica, un taccuino
personale per ogni paziente.
Si è già scritto della “medicina personalizzata” come evoluzione della scienza medica: prendere
in considerazione ogni paziente nella sua unicità, pensando diagnosi e cure solo per quella
persona, in un’ottica che punta sempre più alla prevenzione; la medicina personalizzata “del
futuro”, per creare delle cure altrettanto personalizzate, si serve anche della genetica: attraverso
patologia (in tal caso tumorale).
«Le direttive comunitarie e le norme legislative italiane che le hanno recepite disciplinano, separatamente, tre
categorie di dispositivi medici:
1) i dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE; decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507)
2) i dispositivi medici (in genere), (direttiva 93/42/CEE; decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46)
3) i dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/CE; decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332)
In base alla definizione di dispositivo medico contenuta nel decreto legislativo n. 46 del 1997, che,
riguardando la generalità dei dispositivi diversi dalle due categorie che hanno una regolamentazione specifica
(impiantabili attivi e diagnostici in vitro), si applica alla maggior parte dei prodotti reperibili sul mercato un
dispositivo medico è: uno strumento, un apparecchio, un impianto, una sostanza o altro prodotto usato da
solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato
dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia, o attenuazione di una malattia
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap
- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico
- intervento sul concepimento
purchè non eserciti l’azione principale nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o
immunologici, né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.
I dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo n. 46 del 1997 (cioè tutti quelli che non sono né
impiantabili attivi, né diagnostici in vitro) sono suddivisi in quattro classi (classe I, IIa, IIb e III), secondo le
regole di classificazione specificate nell’allegato IX dello stesso decreto. I dispositivi di classe I, sono quelli che
presentano minori rischi sotto il profilo della sicurezza, i dispositivi di classe III, sono quelli di maggiore
criticità.
Il decreto legislativo disciplina poi, separatamente, anche:
-i dispositivi su misura (destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente)
-i dispositivi per indagini cliniche (destinati ad essere messi a disposizione di un medico qualificato per lo
svolgimento di indagini cliniche)» Informazioni reperibili sul sito
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1&area=dispositivi-
medici&menu=caratteristichegenerali
Anche in Italia è avvenuta una procedura simile: nell’ambito dello sviluppo scientifico di dati relativi ad oltre
30milioni di persone assistibili,, vale a dire titolate a ricevere prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) restituirà nei prossimi anni al SSN il valore di tali
informazioni, a cominciare dall’analisi sul rischio di scompenso cardiaco nei pazienti diabetici di tipo 2 in
trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali. Sono stati infatti pubblicati proprio nei giorni scorsi
sull’European Heart Journal i risultati di un’analisi retrospettiva italiana sul rischio di ospedalizzazione per
scompenso cardiaco nei pazienti con diabete di tipo 2 trattati con sulfaniluree, inibitori della dipeptidil-
peptidasi IV (DPP-4i) e tiazolidinedioni, basata sui dati di 127.555 pazienti inclusi nell’OsMed Health-DB
Database ( Gian Paolo Fadini, Angelo Avogaro, Luca Degli Esposti, Pierluigi Russo, Stefania Saragoni, Stefano
Buda, Giuseppe Rosano, Sergio Pecorelli, Luca Pani, Risk of hospitalization for heart failure in patients with
type 2 diabetes newly treated with DPP-4 inhibitors or other oral glucose-lowering medications: a retrospective
registry study on 127,555 patients from the Nationwide OsMed Health-DB Database, European Heart
Journal, June 2015). Sicuramente saranno trattati dati anonimizzati alla fonte, non necessitanti di specifico
consenso
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
279
il sequenziamento del DNA.
Sequenziando il genoma del paziente, i dottori potrebbero essere in grado di capire quale sia
l'intervento più appropriato, diverso da quello standard, che abbia le maggiori possibilità di
riuscita, minimizzando nel contempo gli effetti collaterali.
Nel 2010 sequenziare il Dna completo di un essere umano costava 100mila euro, nel 2011 si è
passati a 20mila. Nel gennaio 2015 costava ancora 10mila euro, mentre di recente è uscita la
notizia di sequenziatori da 1000 euro.
Fra i vari progetti di genomica personalizzata merita la Nostra attenzione il il Progetto Genoma
Personale (PGP), partito nel 2006 per iniziativa del professore di Genetica all'Harvard
University George Church: mirava alla creazione di un database che comprendesse la sequenza
dei genomi e le informazioni derivanti dalle anamnesi cliniche e familiari dei soggetti
partecipanti allo studio. L'obiettivo era quello di stabilire delle correlazioni significative tra
genotipo, fenotipo ed ambiente che avrebbero permesso quindi di comprendere le cause di
malattie multifattoriali come il cancro, le malattie cardiovascolari o neurodegenerative, e di
contribuire in maniera rilevante al dibattito filosofico tra 'innato' e 'acquisito'. La prima fase del
progetto, conclusasi nell'ottobre 2008, ha reclutato dieci partecipanti, tra cui lo stesso George
Church e altri scienziati: i cosiddetti "PGP-10" hanno accettato che tutte le informazioni
riguardanti il loro genoma e la loro storia clinica fossero pubblicate per intero sul sito del
progetto.182
Dopo la conclusione della prima parte del progetto, Steven Pinker, noto psicologo e
uno dei primi dieci partecipanti, ha condiviso le proprie impressioni sull'utilità dei risultati con i
lettori del New York Times, in un lungo articolo pubblicato nel gennaio del 2009: «Nessun
[dato] è particolarmente interessante», scrive Pinker. «Infatti, le uniche due informazioni
medicalmente rilevanti riguardano una probabilità del 12,6% di sviluppare il cancro alla prostata
prima degli 80 anni (in confronto a un rischio medio del 17.8%) e del 26,8 % di acquisire il
diabete di tipo 2 (con un aumento del 5% rispetto alla media). Il resto delle informazioni si
discostavano in misura ancora minore dalla norma.»183
Si prevede che entro il 2025 quasi un miliardo di persone nel mondo avrà fatto sequenziare il
proprio genoma, producendo miliardi di gigabyte che dovranno essere acquisiti, immagazzinati,
182 (http://www.personalgenomes.org) A tal proposito, la comunità bioetica ha coniato la locuzione 'consenso
informato totale', poiché il soggetto acconsente a tutti i possibili utilizzi della propria sequenza, a differenza
delle formule di consenso informato tradizionale, che si riferiscono ad usi specifici.
183 (http://www.nytimes.com/2009/01/11/magazine/11Genome-t.html, commentato da Paolo Maugeri, Genomica e medicina personalizzata, http://www.scienzainrete.it, 29 luglio 2009
Capitolo 5
280
distribuiti e analizzati. Il business della salute, dice il Wall Street Journal, è un mercato in
espansione, ed ha iniziato a suscitare l’interesse di chi si occupa di informazione e tecnologia. Il
business del genomic market varrà sempre di più, Google, Samsumg, Apple e Ibm, infatti,
stanno guardando a questa industria: ricerca, investimenti, infrastrutture e assicurazioni sono i
mercati che genereranno maggiore profitto.184
Nell’arco di cinque anni, i progressi nella big data analytics e negli emergenti sistemi cognitivi
basati sul cloud, unitamente ai progressi nella ricerca e sperimentazione della genomica,
potrebbero aiutare i medici a diagnosticare con precisione il cancro e a creare piani terapeutici
personalizzati per milioni di pazienti. Macchine intelligenti (come ad esempio Watson
Discovery Advisor, il super computer ideato da IBM)185
cattureranno l’attività dell’intera
184 Secondo Dominique Dupargne il carattere previsionale della medicina personalizzata (genetica) è farcito da
molto ottimismo e molto marketing: «È il business del momento, ma quando siamo finalmente riusciti a
codificare il DNA abbiamo scoperto che conteneva meno di quello che ci aspettavamo». Della stessa opinione
Sandrine de Montgolfier, professore all’IRIS.EHESS di Parigi in Storia delle Scienze e della Bioetica, che sul
sequenziamento completo ha dei dubbi: «Sì, si può fare, ma a che serve? Se in un laboratorio hanno un
dubbio rispetto ad una patologia, ti cercano quella. I sequenziamenti completi che vengono venduti pongono
un problema di interpretazione: senza le informazioni epidemiologiche necessarie questi dati non servono a
nulla». Perché? Le informazioni per avere senso vanno incrociate: «Se la media di incidenza del Parkinson è
l’1%, e con un test DNA ti dico che stai al 10% nella tua vita che cambia?», spiega Dupargne. Se invece ho i
dati di milioni di individui, l’incidenza della malattia, l’incidenza delle cure, ecc… allora il dato mi dice
qualcosa. Il sequenziamento e la sua lettura hanno senso solo nel confronto con altri – molti – dati. Diversa è
la questione per alcuni tipi di geni, come il BRCA1 e 2, di cui si è parlato sempre a proposito dell’intervento
della Jolie: «Sono pochi i casi dove c’è un solo gene, conosciuto, che porta a una malattia. Questa è l’esempio,
ma è anche eccezione», dice Dupargne. Ed è qui che i Big Data entrano in gioco. «Immagina si possa mettere
in un computer il genoma di milioni di individui e che siamo capaci di seguirli per un certo numero di anni,
per conoscere quali malattie hanno, se e come funziona un farmaco… che siamo in grado di trovare legami
statistici tra le persone e la reazione ai prodotti. Potremmo ricavarne insegnamenti molto solidi», continua
Dupargne. La capacità di prevenire arriva in un secondo momento: «Partendo dal genoma di un individuo» –
spiega Dupargne – «e avendo alle spalle tutti questi dati e questi risultati, posso fare delle previsioni su come
trattare al meglio la tua malattia». Raccogliendo, stoccando e interpretando grandi quantità di dati sarà quindi
possibile fare della medicina preventiva. Per questo dal lato “tecnico” sono necessarie due cose: la capacità di
gestire questi dati e il sapere creare (e usare) strumenti che permettano di trattarli e interpretarli. (intervista
tratta dal sito http://www.glistatigenerali.com/big-data_medicina/big-data-medicina/)
185 Nel settembre 2015 IBM ha annunciato che Watson acquisirà la capacità di “vedere” grazie alla combinazione
delle sue capacità di analisi delle immagini e delle funzionalità cognitive avanzate con i dati e le immagini
ottenute dalla piattaforma di gestione dell’imaging biomedico di Merge Healthcare Incorporated.mIBM
prevede di acquisire Merge, fornitore leader di gestione ed elaborazione delle immagini mediche,
interoperabilità e sistemi clinici, progettati per promuovere la qualità e l’efficienza dell’assistenza sanitaria, con
l’obiettivo di estrarre il pieno valore delle immagini diagnostiche per aiutare i medici a prendere decisioni
migliori per la cura dei pazienti. L’acquisizione prevista rafforza la strategia di IBM volta ad aggiungere una
ricca capacità di analisi delle immagini con apprendimento approfondito (deep learning) alla piattaforma
Watson Health, promuovendo così le funzionalità di Watson al di là del linguaggio naturale e dandogli la
capacità di “vedere”. Le immagini mediche sono di gran lunga la fonte di dati più grande e in più rapida
crescita nel settore sanitario, e forse nel mondo, secondo le stime dei ricercatori di IBM, rappresentano oggi
almeno il 90% di tutti i dati medici. IBM prevede di sfruttare Watson Health Cloud per analizzare e incrociare
le immagini mediche rispetto a una miniera di risultati di laboratorio, cartelle cliniche elettroniche, test
genomici, studi clinici e altre fonti di dati sanitari, che già rappresentano 315 miliardi di dati e 90 milioni di
record unici. I clienti di Merge potrebbero confrontare le nuove immagini mediche con le immagini storiche
di un paziente, e con quelle di popolazioni di pazienti simili, per rilevare variazioni e anomalie. Gli elementi di
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
281
sequenza del genoma e perlustreranno vasti archivi di cartelle cliniche e pubblicazioni per
apprendere e fornire in modo rapido agli oncologi suggerimenti specifici e perseguibili sulle
opzioni terapeutiche. Pare addirittura che i due colossi della rete internet mondiale, ovvero
Amazon e Google, si stiano contendendo la leadership per l'archiviazione del Dna umano su
cloud: le istituzioni e le aziende sanitarie stanno valutando le due offerte migliori, da una parte
Google genomica e dall’altra Amazon Web Services.186
C'è anche Google Genomics: un portale dove Google propone ai laboratori di ricerca di
mettere on line in un cloud, i dati genetici in possesso dei ricercatori.
Google, inoltre, ha anche lanciato uno vero e proprio studio medico-scientifico, il Baseline
Study, un progetto che punta sulla salute umana: archiviare un quadro il più preciso possibile di
dati fisici, genetici e comportamentali in modo da schedare “l’essere umano tipo in salute”. In
questo modo ogni elemento che esce fuori dallo “schema” può essere intercettato in anticipo.
L'analisi statistica del patrimonio genetico di ogni singolo paziente, legata alla loro storia clinica
e ai dati provenienti dalla letteratura medica, potrebbe portare allo sviluppo di piani terapeutici
personalizzati: raccogliendo, stoccando e interpretando grandi quantità di dati sarà quindi
possibile fare della medicina preventiva.
Negli Stati Uniti il National Institute of Health (NIH) ha istituito l’Electronic Medical Records
and Genomics (eMERGE) Network, con lo scopo di riunire ricercatori esperti in genomica,
statistica, informatica, e medicina e poter così sviluppare, diffondere e condividere
l’implementazione di conoscenze e scoperte nell’ambito della medicina genetica; oltre a questo,
il progetto include anche dei focus sugli sviluppi e le tematiche socio – legali quali, ad esempio,
gli studi sulla privacy. EMERGE è stato fondato nel settembre 2007 e nel settembre 2015 è
entrato nella terza fase, la quale durerà fino a maggio 2019, e consiste in una serie di 9 study
sites.187
conoscenza generati da Watson potrebbero poi aiutare gli operatori sanitari, in campi quali radiologia,
cardiologia, ortopedia e oftalmologia, a perseguire approcci più personalizzati alla diagnosi, al trattamento e al
monitoraggio dei pazienti.
186 La necessità di immagazzinare sul cloud il Dna umano nasce dunque dalla diffusione della medicina
personalizzata, che persegue l’ambizioso obiettivo di offrire ai pazienti delle terapie genoma-specifiche.
Valutare in base al DNA del paziente quale terapia sarà la più adatta, richiede software in grado di organizzare
e archiviare al meglio questi dati, in modo sicuro e protetto, ma allo stesso tempo dando la possibilità di
condividere questa informazione tra gli “addetti ai lavori”.
187 National Human Genome Research Institute, Electronic Medical Records and Genomics, (Emerge) Network,
«eMERGE Phase I (September 2007 - July 2011)included five study investigator sites and an administrative coordinating center within one of these sites. Each site participating in the consortium led studies on the
relationship between genetic variation and at least two common traits among the network participants, using the technique of genome-wide association analysis (RFA-HG-07-005). Such studies involve testing hundreds of
Capitolo 5
282
Ecco allora che entrano in gioco i Big Data, la cui gestione è più che mai attuale.188
Eseguire complesse analisi in tempo reale sui flussi di dati fisiologici in ambienti in terapia
intensiva; gestire e analizzare in tempo reale i dati dei sensori per assistere pazienti affetti da
malattie croniche; analizzare le informazioni provenienti da cartelle cliniche elettroniche per
thousands of genetic variants called single nucleotide polymorphisms (SNPs) throughout the genome in people
with and without a condition of interest. eMERGE Phase I sought to answer the question of whether electronic medical record (EMR) systems and biorepositories can serve as resources for such complex genome-wide
association studies (GWAS) of disease susceptibility and therapeutic outcomes. eMERGE Phase II (August 2011 - July 2015)expanded the network to include nine study investigator sites
(including two pediatric sites) and a coordinating center. In addition to the continuation of GWAS studies for genomic variant discovery, the consortium sought to explore the best avenues to incorporate genetics variants
into EMR for use in clinical care, to improve genetic risk assessment, prevention, diagnosis, and treatment, as well as accessibility of genomic medicine (RFA-HG-10-009, RFA-HG-10-010, and RFA-HG-11-022).
eMERGE Phase II continued to develop algorithms for electronic phenotyping and to identify genomic variants associated with those phenotypes. eMERGE Phase II conducted two sets of clinical implementation
pilot studies: 1) site specific pilots, and 2) the eMERGE network pharmacogenomics (eMERGE PGx) project, which sequenced 84 pharmacogenomics candidate genes in over 9,000 participants. Consent, education,
regulation and consultation - important issues related to the use of genomic data in clinical care - were also addressed.
eMERGE Phase III (September 2015 - May 2019)consists of nine study sites, two central sequencing and genotyping facilities, and a coordinating center. eMERGE III aims to continue to develop and validate
electronic phenotyping algorithms for large-scale, high-throughput genomics research; to discover genetic variants related to complex traits; to disseminate results and lessons learned to the scientific community; and to
deliver state-of-the-art genomic knowledge, methods, and approaches to clinical decision support and clinical
care. More specifically, eMERGE Phase III aims to: 1) sequence and assess the phenotypic implication of rare variants in ~100 clinically relevant genes presumed to affect gene function in about 25,000 individuals; 2)
assess the phenotypic implications of these variants, 3)integrate genetic variants into EMRs for clinical care; and 4) create community resources (RFA-HG-14-025, RFA-HG-14-026,RFA-HG-14-027). Work on the
eMERGE PGx project from eMERGE II will also continue in eMERGE III. In addition, eMERGE III will continue to assess health impact, cost effectiveness, and ethical, legal and social implications of reporting
genetic variants on a broader population scale for patients, clinicians and healthcare institutions»
(http://www.genome.gov/27540473)
188 I big data sono grandi volumi di dati ad alta velocità, complessità e variabilità che richiedono tecniche e
tecnologie avanzate per la raccolta, immagazzinamento, distribuzione, gestione e analisi dell’informazione.
«Sfruttare i Big Data nel campo medico comporterebbe un rinnovamento radicale tanto della ricerca
scientifica quanto della stessa professione medica. Vinod Khsola, fondatore di Sun Microsystem, si spinge a
dire che l'attuale scienza medica è paragonabile alla stregoneria e nel giro di appena 10 anni la scienza dei dati
farà di più per la medicina di tutte le scienze biologiche messe insieme. Forse un'analisi sin troppo estrema ma
i Big Data rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo dell'intero settore medico. Grazie all'analisi
dei grandi dataset, si potrà avere uno scambio di informazioni più veloce ed efficace, creando uno spazio per
nuove scoperte e interpretazioni terapeutiche. A livello diagnostico potrebbero ben presto essere registrati i
primi significativi progressi. Ad esprimere il “verdetto finale” sarebbe sempre il medico curante o lo specialista
cui ci si è rivolti ma le diagnosi sarebbero prodotte anche con l’ausilio di “equipe virtuali", estese a livello
nazionale se non addirittura mondiale, alle quali il singolo professionista potrà appoggiarsi.
Abbattimento dei costi. Un altro dei vantaggi immediati dell'utilizzo dei Big Data nel campo medico è relativo
ai costi delle cure mediche e della ricerca scientifica. Il Sistema sanitario nazionale, ad esempio, potrebbe
giovarne per analizzare al meglio il rapporto costi-benefici di ogni terapia e trarre il massimo vantaggio in
termini di sviluppo delle conoscenze mediche dai trial clinici.
L'analisi dei Big Data, inoltre, accompagnerebbe medici e specialisti nel loro lavoro quotidiano, permettendo
di tagliare i costi di formazione, di aggiornamento e di ricerca delle informazioni. Per gli operatori sanitari,
inoltre, ci sarebbe un aumento della diffusione delle conoscenze a loro disposizione: ciò potrebbe portare al
miglioramento dell'efficacia delle terapie e delle cure, a tutto vantaggio dei pazienti finali. [...]» Articolo
reperibile sul sito http://www.fastweb.it/agenda-digitale/big-data-nuova-frontiera-della-ricerca-medica/
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
283
esporre i primi segni di un'epidemia: questi sono solo alcuni dei possibili ambiti di applicazione
delle soluzioni Big Data per la sanità. Ancora, la raccolta di dati relativi a un singolo individuo e
raccolti con un monitoraggio esteso nel tempo garantirà uno scambio di informazioni più veloce
ed efficace, senza contare che una gestione centralizzata di questi data consentirà un livello di
conoscenze su tutte le specificità soggettive di una determinata patologia; si creerebbero delle
“equipe virtuali” a distanza, determinando un coordinamento fra medici di tutto il mondo;189
i
costi (delle cure mediche di ospedalizzazione e della ricerca) verrebbero abbattuti.
I Big Data serviranno anche per gestire gli investimenti economici: si pensi, ad esempio, ad una
banca dati contenente l’elenco dei diabetici residenti in una Provincia/Regione/nazione e
l’interesse che una ditta farmaceutica, la quale produce tale tipologia di medicinali, avrebbe ad
entrarvi in possesso; analogo interesse sarebbe nutrito da parte di un centro di ricerche mediche
al fine di potervi effettuare studi in proposito.190
In tutti gli ambiti oramai la crescita delle masse di dati è in accellerazione, sia perché i mezzi
tecnologici sono più potenti, sia perché le varie attività richiedono un livello di analisi sempre
più elevato. I problemi che qui sorgono sono innumerevoli: insiemi così estesi di dati includono
informazioni di tipo differente, ed ogni progetto ha la necessità di usare solo le informazioni
utili ai propri obiettivi; come ricostruire i dati? Come immagazzinarli e conservarli? Dal punto
di vista “tecnico” in primis sarebbero necessarie due cose: la capacità di gestire questi dati e il
189 Ad esserne avvantaggiate sarebbero anche le organizzazioni umanitarie: dall'ultima epidemia di ebola scoppiata
nel marzo 2015 molti esperti hanno dichiarato che i big data sono in grado di fornire informazioni importanti
per sostenere la ricerca delle malattie rare ed infettive: per capire come una patologia nasce, si sviluppa e si
diffonde sarebbe necessaria una mole di dati enorme, raccolti con precisione e costanza, per poi visualizzarli e
confrontarli (ad esempio nel caso di ebola Qlik, azienda che fornisce soluzioni per la visualizzazione dei dati in
modalità self-service e per la creazione di analitiche guidate, ha creato un’applicazione che aggrega i dati relativi
ai livelli di infezione ed ai tassi di mortalità – cfr. http://www.qlik.com/it/explore/products/mobile).
190 Esempi di questo genere evidenziano come il diluvio di dati abbia potuto favorire quel processo che ha portato
all’attuale multidisciplinarietà fra le varie materie, tanto che nel giro di qualche decennio si è giunti a quello
che oggi è chiamato Virtual Research Environment (VRE): «Un ambiente di supporto alla ricerca innovativo,
dinamico e onnipresente, in cui scienziati di ogni dove possono accedere trasversalmente tramite il prorio
browser a dati, software, risorse gestiti da sistemi differenti e fisicamente presenti in organizzazioni diverse e fra
loro autonome», secondo la definizione data da Leonardo Candela, ricercatore all’Istituto di scienza e
tecnologia dell’informazione del CNR di Pisa, in un lavoro del 2011 per GRDI2020, iniziativa europea mirata
all’analisi di potenziali infrastrutture telematiche destinate ad un’area di ricerca comune. Fra le varie difficoltà
di gestione, ancora non si è convenuto pienamente su come riconoscere la paternità dei dati, né come debba
essere citata nei lavori degli scenziati che si avvalgono di quelle informazioni, o come creare ranking di
affidabilità delle fonti, se e in che forma debba esserci anche un riconoscimento economico. Tanto più
quando le informazioni riguardano oggetti che fanno parte del patrimonio di una specifica persona o ente,
come ha ricordato Christine I. Borgman, dell’Università della California a Los Angeles, in un articolo
pubblicato nel 2012 sul Journal of the American Society for Information, Science and Technology (Per
approfondimenti si veda l’articolo di Valter Fraccaro, Un diluvio di dati, pubblicato sulla rivista cartacea Le Scienze, dicembre 2015)
Capitolo 5
284
sapere creare (e usare) strumenti che permettano di trattarli e interpretarli.
Per questi motivi sono nati gruppi di lavoro che hanno fissato standard metodologici, che
definiscono processi e modalità con cui preservare i dati, ed informatici, che identificano i
formati con cui archiviare i differenti tipi di contenuto.191
Siamo di fronte ad una serie di dati complessi dal volume enorme: da un lato, questa grande
mole rappresenta per gli scienziati un’opportunità unica; analizzarli e scoprire associazioni,
creare modelli e comprendere tendenze può infatti migliorare l’assistenza, salvare vite umane e
ridurre i costi, permettere inoltre di sviluppare diagnosi e trattamenti più approfonditi.
Dall’altro sullo sfondo emergono problemi legati alla sicurezza: concepire i dati come risorse
economiche conduce ad una loro valorizzazione sempre più precisa e tutte le modalità open di
accesso ed usi successivi non significano implicitamente gratuita né che i proprietari di quelle
informazioni intendano distibuirle a chiunque: è dunque prevedibile che il crescere del valore
dei dati porterà ad investire cifre sempre crescenti in tecnologie che assicurino la tutela di un
vero e proprio patrimonio (digitale).192
Secondo parere della scrivente il seguente lavoro, spesso il concetto di Big Data viene confuso
od assimilato a quello di Open Data (Open Data as “open knowledge”): in realtà si tratta di due
“contenitori” diversi, e che a volte si includono reciprocamente. Gli Open Data, secondo
un’oramai accertata definizione, consistono in un insieme di dati che possono essere utilizzati,
riutilizzati e distribuiti liberamente da tutti.193
Si è già scritto in precedenza degli approcci
191 Oggi questi standard sono in massima parte già codificati dall’International Organization for Standardization,
ente non governativo ISO, è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme
tecniche.
Proprio la necessità di rispondere a tante questioni nuove ha spinto l’Unione Europea a definire dei percorsi
che assicurino al mondo scientifico la possibilità di sfruttare al meglio tali nuove tecnologie. Così nel 2010
l’High Level Expert Group on Scientific Data, creato dalla Commissione Europea, ha presentato il documento
denominato Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data: il documento
evidenzia i vantaggi che può trarre l’Europa dalla realizzazione, entro il 2030, di un’infrastruttura che permetta
sia la condivisione di dati fra gruppi di ricerca, sia il trasferimento ai posteri della cultura del Vecchio
continente nel corso dei millenni (una sorta di “arca” per la preservazione digitale del patrimonio culturale
europeo). Per approfondimenti si veda il sito
http://www.ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6204
193 Il Joint Research Center della Commissione Europea ha redatto un Report, nel 2014, sugli Open Data
nell’ambito della tutela della salute, JRC, Open Data in Health: how knowledge may generate trust. Report on
the workshop held at JRC, Ispra, Italy, 18 November 2014; Estefania Aguilar Moreno, Monica Gemo,
Nicholas Nicholson, Antonia Rana, Mariachiara Tallacchini, reperibile sul sito del JRC.eu:«However, the
expression "Open Data" in itself is recent and has gained popularity with the rise of the Internet. Open Data is, according to a widely accepted definition—also subtended to the EU policies and legislation—, data that can be
freely used, reused and redistributed by anyone—subject only, at most, to the requirement to attribute and share alike.» (pag. 8 del documento). Nello specifico, si continua a leggere, il concetto di Open Data è diviso
fra 2 teorie, una epistemologica e l’altra democratica: da un lato, secondo una visione epistemologica, il
carattere aperto delle scienze ha dato conferma dell’esattezza e della veridicità delle stesse, i cui principi
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
285
partecipativi e delle varie Technologies Assesment che prevedono la consultazione dei cittadini,
in cui la quasi totalità delle iniziative di policy, soprattutto nell’ambito della salute,194
è ormai
diventata oggetto di public consultation.195
Oggi è molto diffusa la peer-production of
knowledge: i ricercatori tendono a considerare i pazienti/partecipanti come partner, si parla
infatti di democratizzazione della conoscenza ed empowerment dei pazienti. Gli Open Data
vengono quindi collocati in piattaforme cd. user-friendly, in modo da rendere tutto il processo
produttivo e decisionale trasparente e comprensibile a tutti: «Citizens should be entitled to
having “rights in design” namely they should be given the right to influence and/or control some
featuresof digital architectures and to decide how they want to interact with a system (e.g. access
to raw data).Multiple user interfaces or pathways should be provided for data sets, as well as
different levels of aggregation or disaggregation»196
Nel panorama genomico-sociale, 23andMe e Personal Genome Project sono i più noti per il
carattere innovativo delle sperimentazioni normative. 23andMe si presenta a favore di un
paradigma aperto di ricerca, collettivamente generato (crowd sourcing) e guidato dai
partecipanti (participant-driven). Accanto all’acquisto dei kits diagnostici, infatti, 23andMe offre
ai propri clienti (attraverso la sezione dedicata alla ricerca 23andWe197
) la possibilità di ingresso
possono quindi fungere da guida; secondo l’altro punto di vista, invece, questa apertura è in realtà consentita
dalla società stessa, portatrice quindi di conoscenza intrinseca. Ancora, «[…] Some documents have clearly
distinguished public data and Open Data. Open Data in the public sector refers to data made available to
citizens in open forms; public data has been defined as “anonymized, non-core reference data on which public services are run and assessed, on which policy decisions are based, or which is collected or generated in the
course of public service delivery”» (pag. 18 del documento) Si fa infatti riferimento al Libro Bianco scritto dal
Governo inglese, in cui si afferma che «Open Data, namely “(q)ualitative or quantitative statements or numbers
that are assumed to be factual, and not the product of analysis and interpretation» HM Government, Open Data White Paper Unleashing the Potential Presented to Parliament by the Minister of State for the Cabinet
Office and Paymaster General by Command of Her Majesty, June 2012, 7 194 Questa svolta partecipativa ha toccato anche il governo della corporeità, materiale e simbolica, facendone
emergere i significati civici e di politica democratica della scienza. A proposito di biobanche, Mariachiara
Tallacchini scrive: «La “svolta partecipativa” nel governo delle biobanche è consistita nel comprendere che una
separazione astratta tra scienza e società non corrisponde più alla concezione contemporanea della conoscenza
e delle sue modalità di produzione, né ad un’accettabile legittimazione democratica del sapere-potere della
tecnoscienza. Inoltre, nell’ambito della cosiddetta “medicina personalizzata” fondata sulle analisi genetico-
molecolari, e concepita come preventiva, predittiva e partecipativa (p4 medicine), la possibilità di predire e
prevenire una patologia amplia il contesto di significato e decisionale, dalla clinica e dal rapporto
medicopaziente alle scelte politico-sociali, alla società e ai cittadini. Con la genomica la malattia entra in un
continuum con la vita sana, ottimisticamente insieme ad una possibilità di controllo (con i farmaci, con lo stile
di vita) che possa ridurne il rischio o scongiurarne l’apparire» Mariachiara Tallacchini, Dalle biobanche ai “Genetic Social Networks”. Immaginari giuridici e regolazione di materiali biologici e informazioni, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, a. XLIII, n. 1, giugno 2013
195 John Coates, Why public participation is essential in technology assessment, in Public Administration Review,
35, 1, 1975, pagg. 67-69
196 JRC, Open Data in Health: how knowledge may generate trust. Report on the workshop held at JRC, Ispra,
Italy, 18 November 2014, op. cit., pag. 16
197 http://www.23andme.com/research
Capitolo 5
286
in indagini genetiche volte ad approfondire la conoscenza, e in prospettiva a sconfiggere,
patologie importanti. L’esempio più cospicuo riguarda il progetto sul Parkinson, lanciato da
Sergey Brin (CEO di Google e marito della fondatrice di 23andMe, Anne Wojcicki) in seguito
alla scoperta della sua predisposizione genetica alla malattia, resa immediatamente di pubblico
dominio. Il sovrapporsi di dimensione individuale e collettiva immanente alle conoscenze
genetiche determina anche la confluenza tra sfera privata e pubblica, dal momento che le
potenzialità rivoluzionarie della genomica si legano alla possibilità di accesso a grandi quantità di
informazioni. Tutto ciò sta anche trasformando le modalità di ricerca, definite appunto come
crowd sourcing: attraverso l’arruolamento via web di migliaia di individui potenzialmente affetti
da una (predisposizione ad una) patologia, la rapida analisi del DNA, l’aggregazione e l’analisi
dei dati, il lavoro scientifico è in grado di ottenere in pochi mesi obiettivi (quanto meno
quantitativi) tradizionalmente raggiungibili in anni.198
In tutto ciò, appare chiaro che si aprono anche questioni e problemi relativi alla privacy ed alla
protezione dati. Nel già citato Report del JRC presso la Commissione Europea, si afferma che
Open Data e privacy dovrebbero operare pari passo ed in modo complementare, bilanciando
le varie esigenze; non dovrebbe nemmeno esserci distinzione fra consenso e non consenso, la
valutazione dovrebbe essere fatta caso per caso. Le piattaforme web ed i vari strumenti IT
hanno permesso interazioni connesse a materiali e informazioni ed immesso nella realtà
virtuale consenso informato alle ricerche, non solo ampliando le possibilità di accesso diretto e
controllo dei dati, di notizie e informazioni in tempo reale per i partecipanti199
, ma promettendo
nuove soluzioni informatiche di tutela dell’identità e privatezza dei soggetti stessi.
Il Gruppo Articolo 29 ha adottato un parere, nel settembre 2014200
, proprio relativo all'impatto
dei big data sulla protezione della privacy degli individui, anche alla luce dell'entrata in vigore
del Nuovo Regolamento Europeo, prevista per il 2016. In esso si prende atto che oramai lo
sviluppo dei big data si è implementato ovunque, per tali motivi il Gruppo ha realizzato una
serie di documenti rilevanti che analizzano i livelli privacy sul tema: ad esempio l'Opinion
198 Per approfondimenti si veda Mariachiara Tallacchini, Dalle biobanche ai “Genetic Social Networks”, op. cit.
199 Si ricorda il progetto di 23andMe, società che ha reso disponibile, nel settembre del 2012, Genetic for your
App, la prima “App”(lication) per scaricare su tablets e smartphones il proprio genoma (https://api.23andme.
com).
200 Article 29 Data Protection Working Party, Statement on Statement of the WP29 on the impact of the development of big data on the protection of individuals with regard to the processing of their personal data in
the EU, 16 September 2014 (WP221), reperibile sul sito http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_en.pdf
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
287
03/2013201
sulle limitazioni di scopo, l'Opinion 05/2014202
sulle tecniche di anonimizzazione,
l'Opinion 06/2014203
sugli interessi legittimi, l'Opinion 01/2014204
sull'applicazione dei principi
di necessità e proporzionalità.205
Nel 2013 è stato presentato dalla BBC l’UK Personal Genome Project,206
un progetto che ha
come scopo l’analisi e la condivisione pubblica e libera dei dati genetici di volontari in tutto il
mondo: un articolo apparso su Sciences207
nello stesso anno racconta come, usando i dati del
1000 Genomes Project una équipe di ricercatori è stata in grado, incrociando il cromosoma Y
con età, residenza e albero genealogico, di risalire all’identità di diversi uomini che hanno
partecipato, anonimamente, alla ricerca. Nella stesura dell’articolo, spiegano, si sono basati solo
su dati pubblici, in libero accesso sul Web.208
201 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
202 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article
29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf
203 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
204 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp211_en.pdf
205 Anche il Garante Europeo ha prodotto un documento, nel 2014, Privacy and competitiveness in the age of the
Big Data: the interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital
Economy, prettamente orientato sulla competitività e la tutela dei consumatori nell’era dei megadati (Edps, Preliminary Opinionof the European Protection Data Protection Supervisor, Privacy and competitiveness in
the age of the Big Data: the interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf). La sintesi italiana del documento è reperibile sul sito
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/201
4/14-03-26__competitition_law_big_data_ex_sum_IT.pdf
206 James Gallagher, Massive DNA volunteer hunt begins, http://www.bbc.com/news/health-24834375
207 Melissa Gymrek1, Amy L. McGuire, David Golan, Eran Halperin, Yaniv Erlich, Identifying Personal
Genomes by Surname Inference, Science 18 January 2013: Vol. 339 no. 6117 pp. 321-324 208 «Gli studiosi si sono concentrati sui microsatelliti del cromosoma Y, o Y-STR (acronimo per short tandem
repeats on the Y chromosome). Si tratta di sequenze ripetute di lunghezza molto limitata che compaiono nella
parte di DNA non codificante e che vengono utilizzate negli studi come marcatori per identificare i loci
genetici. Il cromosoma Y è presente solo nel genoma dei maschi e viene trasmesso di padre in figlio; il suo
profilo è quindi associabile in modo quasi biunivoco al cognome della famiglia in cui viene trasmesso (i limiti
di questa associazione sono introdotti quando non c’è legame genetico tra padre e figlio o per effetto di
mutazioni o ancora quando il figlio sceglie di portare il cognome della madre). Sfruttando questa correlazione,
denominata in termini tecnici co-segregazione del cognome rispetto all’aplotipo cromosomico, molte società
private offrono la possibilità di riunire parenti patrilineari sulla base di una semplice analisi degli Y-STR.
Attualmente sul Web sono disponibili ben otto progetti di database con associazioni cognome-Y-STR.
Già in passato, i database genealogici genetici hanno dimostrato la loro capacità di violare l’anonimato di
singoli soggetti: inserendo il proprio genotipo Y-STR, è sufficiente che nel database sia presente quello di un
parente per via paterna per arrivare a un cognome probabile. Incrociando questo dato con altri, come la data o
il luogo di nascita del padre biologico, è stato possibile in molti casi risalire alla sua identità. Secondo le
conclusioni degli autori, lo studio dimostra che l’inserimento in un database dei dati genetici di un singolo
soggetto può rivelare profondi legami genealogici con altri cittadini e portare così all’identificazione da parte di
terzi senza il consenso dell’interessato. «Il nostro obiettivo era chiarire l’attuale stato di vulnerabilità
informatica dei dati genetici», spiega Melissa Gymrek, che ha partecipato allo studio. «Il risultato consente a
Capitolo 5
288
Da non dimenticare le imprese private che si occupano del sequenziamento del DNA siano
interessante a conservare il massimo di dati per crearsi delle banche e poterli studiare,
incrociare e cercare dei geni di predisposizione, che poi possono diventare un brevetto.
Oltre alla genetica le grandi compagnie Web si interessano alla medicina, alla salute e alle
assicurazioni. Pensiamo alla applicazioni e-health per cellulari:209
attualmente i maggiori
utilizzatori di queste app sono i malati cronici e chi fa sport, in previsione dovrebbe toccare
semplicemente tutti coloro che hanno uno smartphone.210
Tutti dati che ci vengono poi messi a
disposizione in interfacce facilmente consultabili, ma che restano stoccati dal gestore.
Apple ha abbondantemente parlato dell’IWatch, che oltre ad essere connesso e permettere
tutta una serie di funzionalità innovative, ha un cardiofrequenzimetro, Gps, strumenti che
calcolano i movimenti del corpo e che prepara piani di allenamento e di monitoraggio attività.
iOS8, l’ultimo sistema operativo di Apple, ha un nuova applicazione di gestione salute, iHealth,
che ha lo scopo di raccogliere in un’unica interfaccia tutti questi dati.
Anche Samsung sta lavorando sul sistema SAMI, che non è altro che una piattaforma di Big
Data che raccoglie dati biometrici attraverso Simband, una sorta di super orologio in grado di
raccogliere dati biometrici. Google ha lanciato qualche mese fa Android Fitness: una sorta di
applicazione che di fatto funziona da “contenitore dati” per le applicazione di sport e salute.
L’ambito assicurativo è quello che preoccupa di più perché fa immaginare scenari in cui tutti i
comportamenti vengono monitorati a distanza, attraverso l'uso di queste app, e, a seconda dei
parametri o delle diverse abitudini / stati di salute, potrebbero corrispondere polizze più basse o
più alte (una sorta di discriminazione genetica basata sui big data della salute), fino ad arrivare a
grandi fattori di rischio e a prezzi altissimi.211
tutti di essere più consapevoli quando vengono coinvolti nella raccolta di informazioni così sensibili; inoltre è
auspicabile che chi conserva questi dati implementi misure di sicurezza migliori.» Dati genetici: troppo
semplice violare la privacy,
http://www.lescienze.it/news/2013/01/22/news/sicurezza_dati_genetici_database_violazione_privacy_identificaz
ione-1470151/ (22 gennaio 2013)
209 Per maggiori approfondimenti sul tema si veda un articolo dell’Autrice scrivente: Le App mediche. Una nuova
medicina o un ostacolo per la salute? Profili biogiuridici e privacy, in BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto, n.
1/2016, University of Trento 210 Il report 2014 di research2guidance.com, una società di consulenza che si occupa di “mobile health solution”
dice che oggi le applicazioni “health” sono oltre 100mila, con un volume di affari che nel 2013 è stato di 2,4
miliardi di dollari e che si prospetta essere di 26 miliardi nel 2017. Già oggi, dice il report, queste applicazioni
«raccolgono diverse centinaia di milioni di parametri vitali al mese».
211 Lo scorso agosto Apple ha contattato due compagnie assicurative americane, riporta Bloomberg, per pensare a
strumenti comuni per monitorare e personalizzare i contratti di assicurazione, con sistemi di premi per chi ha
comportamenti “corretti” (http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-21/wear-this-device-so-the-boss-
knows-you-re-losing-weight) 21 agosto 2014. Sempre Bloomberg afferma che le assicurazioni investono in nel
business degli oggetti connessi, soprattutto braccialetti: nel 2014 la previsione di vendita di questi “fitness-
ULTERIORI APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI E PROBLEMATICHE CONNESSE
289
Per quanto riguarda l'Italia, il Nostro Garante privacy si è per il momento limitato a citare i
documenti stranieri ed internazionali, nel 2014 ha dato parere favorevole sullo schema di
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016 (Psn), predisposto
dall'Istat, che prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare per la prima volta a fini statistici,
seppur in via sperimentale, i Big Data di telefonia mobile.212
L'Autorità ha poi emanato un parere, di carattere generale per le banche dati nelle P.A nel
luglio 2015213
che riassume una serie di misure tecniche di sicurezza ed organizzative già
predisposte dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) nel 2013, dove si prevede che nel caso di
tracking devices” era di 22 milioni di dollari, un mercato che arriverà a 66 milioni nel 2018. Dal 2009, dice
sempre Bloomberg, è raddoppiato la cifra che le assicurazioni e le imprese spendono per offrire ai loro
impiegati e clienti oggetti che monitorano i loro comportamenti e premiano le buone pratiche. L’Affordable Care Act, (l’ObamaCare), permette alle compagnie di spendere fino al 30% all’anno in premi assicurativi che
valorizzano i comportamenti salutisti.
Nel dicembre 2015 il Mit (Massachussets Institute of Technology) di Boston ha inserito la Compagnia
Assicurazioni Generali di Trieste nella classifica delle 50 compagnie “più intelligenti” del 2015. L’Azienda
italiana ha infatti investito sui big data: userà i dati sulla forma fisica, ed altri tipi di informazioni sanitarie,
raccolti attraverso tecnologie indossabili, per calcolare i premi assicurativi dei clienti che sceglieranno di
partecipare al progetto.
La personalizzazione delle polizze, anche su base individuale, può divenire un elemento di vero valore
aggiunto in quanto richiede un'approfondita conoscenza dei singoli clienti da combinare con l'esperienza
pluriennale nella valutazione dei rischi e di tutte le loro possibili combinazioni. Due punti sui quali le
Compagnie di Assicurazioni sono ben attrezzate, si tratta infatti di conoscere in modo approfondito i clienti, le
loro abitudini, i loro comportamenti alla guida, così da creare polizze ad hoc in funzione delle esigenze e
caratteristiche specifiche di ognuno, conquistandone la fiducia e fedeltà a lungo termine. In questo, l'impiego
dei Big Data e delle tecniche di analisi predittiva che vi si possono applicare offrono un grande aiuto. Il settore
automobilistico ha già studiato a fondo le condizioni ottimali per le polize assicurative. Oggi, però, le vetture
moderne si stanno trasformando in giganteschi computer mobili. Le “connected car” costantemente collegate
in tempo reale a centri di informazione e servizi sul traffico diventano una nuova fonte di dati, ancora tutti da
valutare e usare. Nel caso delle Generali, pare che si siano avvalsi di una startup londinese (MyDrive Solution)
che sviluppa sistemi di data analytics in grado di tracciare un profilo dettagliato del comportamento di guida di
utenti/automobilisti, attraverso le informazioni raccolte da smartphone, scatole nere e altri dispositivi, per
poter poi offrire pacchetti e polizze personalizzate. Già oggi, per calcolare i premi delle polizze, le compagnie
assicurative potrebbero utilizzare le analisi sui Big Data che rilevano il comportamento di guida dei
conducente, i consumi di carburante, i rischi potenziali sui tragitti abitualmente percorsi. Ad esempio: un
conducente che normalmente guida su strade a basso rischio e pertanto possiede una copertura assicurativa
parziale con un‘alta deducibilità, ha bisogno di una polizza per un singolo giorno al fine di percorrere le strade
a rischio e in condizioni climatiche non favorevoli. La compagnia assicurativa potrebbe utilizzare le
informazioni disponibili relative al comportamento di guida per generare specifici "Risk Profile" e creare
un’offerta assicurativa competitiva che copra in modo completo i rischi reali per il singolo giorno. In caso di
incidente, l’assicuratore può tracciare dettagliatamente le circostanze relative all’incidente, minimizzando così
le frodi assicurative. (Sintesi composta di 2 articoli tratti da http://www.itware.com/blog-itware/big-data-
analytics-data-management/item/1227-i-big-data-al-servizio-delle-assicurazioni-che-si-digitalizzano; Calcolare i
premi con i Big Data, articolo di Pagina99We, 19 dicembre 2015)
212 Tale elaborazione statistica ha l'obiettivo di effettuare una stima a livello aggregato dei flussi di mobilità
intercomunali delle persone, utile per la programmazione e la gestione dei servizi locali e l'individuazione di
opportune misure di Protezione civile. L'Autorità ha però richiesto precise garanzie a tutela degli interessati
(per approfondimenti si veda il Parere sul PSN 2014-2016 aggiornamento 2015-2016 - 18 settembre 2014,
doc. web n. 3458502, reperibile sul sito del Garante)
213 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015,
[doc. web n. 4129029] reperibile sul sito del Garante
Capitolo 5
290
dati sensibili (e giudiziari) essi debbano essere opportunamente cifrati.
Rimangono comunque fermi i principi e le regole cardine: sapere con esattezza quali dati siano
processati, come e da chi, quali misure di sicurezza si debbano adottare, come criptare i dati dei
pazienti prima di utilizzarli per finalità epidemiologiche, dare la possibilità al cittadino di sapere
e non sapere, di oscurare e deoscurare, senza contare che i rischi predittivi rilevanti dalle
raccolte globali di molte informazioni spesso non corrispondono ai rischi effettivi, con notevoli
influssi negativi sulla psiche dei pazienti / cittadini che usufruiscono dei servizi.214
214 Questo è quanto dichiarato in un'intervista da Martina Cornel, direttrice del Comitato Public and Professional
Policy della Società Europea di Genetica Umana (ESHG): « Patient empowerment should be based on
information with clinical validity. A genetic test is valid if it provides an accurate result» in INSIGHTS, The Information Technology Journal for Healthcare Leaders, vol. 3, n. 2, Himms Europe, The genetical medical
record: no limits to personalization? Articolo Personal Medicine – Greater Regulation is Required, by Tonya
Stewart
291
Capitolo 6 BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI.
CENNI
1 Alcune considerazioni generali sul brevetto biotech: premesse teorico
– legislative e la direttiva 94/44 CE
In termini generali, oggetto di un diritto può essere non solo un bene materiale, ma anche un
bene immateriale: la relazione che lega tra loro tali beni prende il nome di proprietà
intellettuale. Oggetto della proprietà intellettuale sono le opere d'ingegno, tutelate dal diritto
d'autore. Il brevetto, le cui origini vengono fatte risalire ad una legge della Repubblica di
Venezia del XV secolo,1 è stato ed è tuttora uno strumento importante per la produzione
industriale, ed il primo brevetto biotecnologico risale al 1843, quando fu concesso per un lievito
in Finlandia.
Per “brevettazione” si intende un attestato, concesso da apposito ufficio, che garantisce la
priorità ed il diritto esclusivo di sfruttamento industriale di un'invenzione, oppure l'uso di un
marchio d'impresa o di un modello tecnico nuovo, non presente in precedenza;2 esso quindi
non autorizza il titolare ad attuare l'invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare a
terzi di sfruttarla a fini commerciali ed industriali.
Secondo il diritto europeo vigente, perché un'invenzione possa essere ritenuta brevettabile deve
rispondere a 3 requisiti: 1) deve trattarsi di un'invenzione; 2) deve implicare un'attività inventiva;
3) deve essere suscettibile di applicazione industriale. Per quanto riguarda la brevettazione del
materiale vivente, occorre operare una netta distinzione tra scoperta ed invenzione: la prima, in
quanto implica una nuova conoscenza, non può essere riproducibile e quindi brevettabile; la
seconda invece rappresenta un'applicazione pratica della conoscenza.3 Questa definizione
1 Giuseppe Aglialoro, Il diritto delle biotecnologie, Giappichelli ed. (Torino), 2001
2 Si veda Cristina Campiglio, I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario, in Dir. Comm. Int., 1999, pagg.
849 e ss.
3 Vittorio Menesini, in Introduzione allo studio giuridico della nuova genetica, Giuffrè ed. (Milano) 2003, a
pagg. 77 e ss. scrive: « […] la differenza fra scoperta e invenzione attiene al diverso modo con cui le due,
conoscenze e regole conseguenti, si pongono rispetto all'oggetto, o meglio, vengono poste dall'uomo. La
scoperta descrive, espone una conoscenza; l'invenzione, invece, invece, la esprime, esprimendola la attua,
tuttavia descrivendola. Nell'invenzione la descrizione è essenziale normativamente per la sua validità, e ciò
appare nella pratica una richiesta ragionevole. Perché altrimenti non si potrebbe avere la costanza del risultato
Capitolo 6
292
contrasta con il diritto statunitense, per il quale il termine invenzione spesso non comporta una
netta distinzione, ma può significare sia invenzione sia scoperta: quindi mentre negli Stati Uniti
si possono brevettare sia invenzioni che scoperte di qualcosa che esiste già in natura, nei Paesi
europei è possibile brevettare soltanto le invenzioni.4
I brevetti possono essere visti come dei “contratti sociali” tra i Governi e l'inventore di un
determinato prodotto o processo che rispondano ai tre requisiti sopra citati di novità, inventività
ed applicazione industriale. In virtù del brevetto, il suo inventore gode di un limitato periodo di
tempo di “esclusività” per produrre, utilizzare, vendere il medesimo prodotto, e durante tale
periodo solo il creatore dell'invenzione può sfruttarla economicamente.5
Ed i geni sono brevettabili? A chi appartengono? La mappatura del genoma umano ha avviato
un acceso dibattito sulla brevettabilità dei geni umani. Il sequenziamento del genoma ha
scatenato una corsa senza precedenti verso il “bottino genetico”: la capacità di isolare,
anche da parte di altri. Questo appare con estrema chiarezza nell'indicazione del secondo uso di una sostanza
nota, che presentano una vasta tipologia di casi […] Concettualmente secondo i canoni tradizionali, il secondo
uso di una sostanza nota, è una scoperta, e lo è anche dal punto di vista giuridico, in quanto vi è la descrizione
di una proprietà prima sconosciuta, quindi scoperta. Ma è anche un'invenzione, poiché vi è l'indicazione della
soluzione tecnica di un problema, quale quello risolto appunto, dal nuovo uso, in precedenza sconosciuto, o
non compreso. Ciò significa mettere in luce un altro aspetto differenziale all'origine del diverso trattamento
normativo di scoperta e invenzione, superabile in talune circostanze. La prima, nel descriversi, ha in sé
un'immanenza potenziale di applicazioni non previste, spesso e comunque non prevedibili in alcun modo. Il
nuovo uso di una sostanza nota, brevettabile, è indicativo di ciò, in quanto la scoperta non indica normalmente
tutti i possibili usi di se stessa. Viceversa, l'invenzione sta tutta nel nuovo uso, applicativo cioè della scoperta,
quando v'è stata, e per tanto, ciò sembra far risaltare la necessità di un diverso trattamento. Queste
considerazioni sono confermate dalla Direttive europea sulla brevettabilità delle biotecnologie 99/44, quando
prevede (art. 5 n. 3) che “l'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve
essere completamente indicata nella richiesta di brevetto” »
4 La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha redatto un libro, reperibile on-line, espressamente
dedicato alla Intellectual Property Law (Intellectual Property Handbook, Policy, Laws and Use, WIPO
Publications [2004], http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/. In esso, fra le varie, viene rilevato il problema della
distinzione tra scoperta ed invenzione: «7.59. As in other fields of technology, there is a need for legal protection in respect of biotechnological inventions. Such inventions are creations of the human mind just as
much as other inventions, and are generally the result of substantial research, inventive effort and investment in sophisticated laboratories. Typically, enterprises engaged in research only make investments if legal protection
is available for the results of their research. As with other inventions, there is an obvious need for the protection of biotechnological inventions, not only in the interest of inventors and their employers, but also in
the public interest in order to promote technological progress. […] 7.61 The first is the problem of whether
there really is an invention rather than a discovery. If, for example, a microorganism as yet unknown is isolated by a sophisticated process, it may be argued that such a microorganism is not an invention but is a scientific
discovery. The counter-argument would be that the isolation requires an important intervention by man using a highly sophisticated process, and that therefore the result is a solution of a technical problem. It may also be
argued that the isolated microorganism is not different from a chemical substance extracted from nature, which is patentable subject matter. »
5 Avgi Kaisi, Legal Protection of Human Embryonic Stem Cell Research in the EU and the Impact of Patents, in Amedeo Santosuosso, Oliver R. Goodenough, Marta Tomasi (a cura di), The challenge of Innovation in
Law. The Impact of Technology and Science on Legal Studies and Practice,Pavia University Press (Pavia)
2015
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
293
identificare e ricombinare i geni rende per la prima volta disponibile un fondo di materie prime
da sfruttare economicamente, tutte le multinazionali biotech e farmaceutiche si sono quindi
preoccupate di vedersi riconosciuti, tramite lo strumento del brevetto, i diritti di proprietà
intellettuale sulle varie sequenze genetiche utilizzate nelle applicazioni biotecnologiche.
Brevettare un gene equivale a garantirsi il diritto di sfruttamento di qualsiasi terapia genica o
farmacologica legato alla funzione del frammento di DNA per il quale si è ottenuto il brevetto
stesso.
Ciò che ci si chiede è: è giusto che singoli geni possano ricadere nel monopolio di un'unica
azienda?
A livello etico, la consapevolezza che il patrimonio genetico di una persona è in parte condiviso
con altri familiari, delinea una responsabilità sia diacronica, verso le generazioni future, per quel
che riguarda l'eredità genetica, sia sincronica di gestione dell'informazione genetica nei confronti
di parenti che condividono lo stesso genoma.6
Andando con ordine, dapprima si esamineranno le fonti normative e le Carte che si sono
succedute nel tempo a livello internazionale e comunitario, per poi arrivare alla Direttiva
98/44/CE relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Per quanto
riguarda le possibili modifiche di quest’ultima direttiva in seguito all’entrata in vigore, oramai
prossima, del Regolamento Privacy Europeo, si precisa che l’Italia nel settembre 2015 ha
ufficialmente aderito al Brevetto unitario europeo e diventa così il 26esimo Stato dell'Unione a
far parte della cooperazione rafforzata. Il Brevetto unitario europeo consente una protezione
semplificata delle invenzioni su tutto il territorio UE grazie ad una procedura unica e
una riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto, in particolare per
quanto riguarda i costi di traduzione e deposito, aumentando quindi la competitività europea
rispetto a USA, Giappone e altri Paesi non europei.
Esso assicura anche una maggiore sicurezza giuridica, grazie ad un sistema unico e centralizzato
per la composizione dei contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto. Il nuovo sistema si
basa su due Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17 dicembre 2012: il
Regolamento UE n. 1257/20127
sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria ed
6 Luisa Verdoscia, La brevettabilità del genoma umano: questioni bioetiche, in Etica della vita: le nuove
frontiere, Laura Tundo Ferente (a cura di), Dedalo edizioni (Bari) 2006, pagg. 159-177
7 Regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:IT:PDF
Capitolo 6
294
il Regolamento UE n. 1260/20128
sul regime linguistico.
Dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettuale si compone anche di un sistema
giurisdizionale unitario rappresentato da un Tribunale unificato dei Brevetti che si basa
sull'Accordo internazionale sottoscritto anche dall'Italia il 19 febbraio 2013.
Anche a livello costituzionale e nelle Carte dei diritti riferimenti rilevanti in materia sono il
principio di indisponibilità dell'essere umano; il principio di precauzione, comparso per la
prima volta nel 1972 nella Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite
sull'ambiente a Stoccolma, ma che può valere anche per le biotecnologie;9 le varie forme di
tutela della salute umana e di garanzia della libertà della ricerca scientifica (regolamenti,
direttive, raccomandazioni, documenti internazionali in materia di bioetica e diritti umani,
norme nazionali, etc.). La Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'art. 8 stabilisce che «ogni
individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano», tuttavia si
ricorda anche che i dati genetici presentano delle peculiarità, in quanto definiscono l'identità
della persona, ma al tempo stesso sono condivisi fra tutti gli appartenenti al medesimo gruppo
biologico: mentre tutti gli altri dati personali e sensibili dipendono dalla volontà degli interessati,
da regole giuridiche o convenzioni sociali, i dati genetici sono indipendenti dalla volontà
dell'individuo, esistono e producono i loro effetti a prescindere.
Sicuramente la logica dello “scambio genetico” è esclusa da tutte le dichiarazioni internazionali,
che sanciscono i divieti generali di fare del corpo umano, delle sue parti e del genoma stesso
una fonte di guadagno, addirittura è previsto che «i soggetti [ai quali si riferiscono le
informazioni genetiche] non possono ricevere contropartite economiche neppure nei casi in cui
consentono a terzi di utilizzare i dati a fini di ricerca scientifica»10
.
Qui di seguito si esamineranno alcuni documenti.
A livello internazionale le fonti cui fare riferimento sono: a) la Convenzione sulla Diversità
8 Regolamento UE n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione
applicabile, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:it:PDF
9 Tanto che è stato fissato più tardi, nel 1992, dalla Convenzione sulla biodiversità e fatto proprio nel 1994 nel
Trattato dell'Unione Europea, dove si sottolinea che un prodotto o un procedimento biotecnologico si può
considerare legittimo solo quando si è moralmente certi che non comporta effetti gravi ed irreversibili
10 Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo), ratificato in Italia con la
legge 28 marzo 2001, n. 145, reperibile sul sito
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS168_Italian.pdf
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
295
Biologica11,
che ribadisce il principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa
distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime; b) la Dichiarazione sulle
responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future dell'UNESCO12
,
proclamata il 12 novembre 1997, che affida alle prime il compito di salvaguardare gli interessi
«sforzandosi di assicurare il mantenimento e la perpetuazione dell'umanità nel rispetto della
dignità della persona umana»13
, senza arrecare nessun pregiudizio «alla forma ed alla natura
umana […] ed in particolare al genoma della specie»14
; c) la pluricitata Dichiarazione universale
sul genoma umano ed i diritti dell'uomo, che stabilisce il principio di indisponibilità del
patrimonio genetico umano, qualificandolo come patrimonio comune dell'intera umanità,
invitando gli Stati membri a cooperare per predisporre misure idonee a contrastare le pratiche
contrarie alla dignità umana. La Dichiarazione stabilisce alcuni principi fondamentali in
materia: il rispetto della dignità e dei diritti di ogni individuo in relazione alle sue caratteristiche
genetiche (art. 2); il divieto di fare del genoma umano una fonte di lucro (art. 4); la
subordinazione della ricerca sul genoma umano e delle sue applicazioni al rispetto della dignità,
dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo o gruppo umano (art. 10); la libertà
della ricerca e la condivisione solidaristica dei vantaggi derivanti dai progressi in biomedicina
(art. 12); la responsabilità etica e sociale dei ricercatori impegnati nella ricerca sul genoma
umano (art. 13).
d) Abbiamo poi la Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani15
, del 16 ottobre
2003, che delinea i principi fondamentali da seguire in materia di raccolta, trattamento, uso e
conservazione dei dati genetici di origine umana, attribuendo a questi ultimi uno status speciale
ed una protezione rafforzata, poiché possono indicare predisposizioni genetiche degli individui,
con ricadute importanti sugli altri membri della famiglia per generazioni. Per la raccolta ed il
seguente trattamento dei dati genetici è ovviamente necessario un consenso libero, informato e
preventivo,16
salvo prevedere un'eccezione per quei dati che dovessero «rivestire un'importanza
11 Convenzione sulla Diversità Biologica
http://www.isprambiente.gov.it/files/biodiversita/Convenzione_diversita_biologica_05_06_92.pdf, ratificata in
Italia con Legge n. 124 il 14 febbraio 1994
12 Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future dell'UNESCO, http://rivstoricavirt.com/rivstoricavirt_sito/CorpoDiritti1997.html
13 Art. 1 op. cit
14 Artt. 3 e 6 op. cit.
15 Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici, elaborata dall'UNESCO, reperibile in inglese sul sito
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
16 Art. 8, Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, UNESCO, 2003, «Per raccogliere dati genetici e
proteomici umani, e per il conseguente trattamento, uso e conservazione, compiuti sia da istituzioni pubbliche
Capitolo 6
296
particolare per finalità scientifiche e di ricerca, per esempio per studi epidemiologici, o per
finalità di sanità pubblica»17
; particolare attenzione viene prestata alla cooperazione nei risultati
delle ricerche scientifiche per una condivisione dei benefici attesi.18
e) Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani, adottata il 19 ottobre 2005, nel
corso della 33ma Conferenza Generale dell'UNESCO: il principio di fondo è il rispetto della
dignità umana, delle libertà fondamentali e dei diritti umani (preminenti rispetto alla libertà
della ricerca scientifica). Si auspica anche qui che i benefici che risultano dalla ricerca scientifica
e dalle sue applicazioni dovrebbero essere condivisi con la società civile in generale e all’interno
della comunità internazionale, e vi è un apposito articolo dedicato alla protezione delle
generazioni future («Si dovrebbero tenere in massima considerazione le ripercussioni delle
scienze della vita sulle generazioni future, in particolare sulla loro costituzione genetica»19
). Altri
aspetti rilevanti: accesso ad un sistema sanitario di qualità, messa a disposizione di modalità
terapeutiche e prodotti che risultino dalla ricerca; accesso alla conoscenza scientifica e
tecnologica.
f) la Convenzione per la protezione dei diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano
riguardo le applicazioni della biologia e della medicina (meglio nota come Convenzione di
Oviedo) si limita semplicemente ad affermare il divieto di ogni forma di commercializzazione o
utilizzazione a fini di profitto del corpo umano e delle sue parti, compreso il patrimonio
genetico: nonostante la sua vincolatività formale (è stata ratificata con legge anche in Italia, la n.
145/2001, non è tuttavia fonte normativa vincolante né per l'Unione né per i Paesi non aderenti
)20
tuttavia non si è rivelata uno strumento di correzione per i brevetti biotech.
sia private deve essere ottenuto un consenso libero, preventivo, informato ed espresso, libero da incentivi di
natura economica o di profitto. Limitazioni a questo principio si potrebbero prevedere solo per ragioni
imperative attraverso leggi nazionali che siano in accordo con il diritto internazionale relativo ai diritti umani
[...]»
17 Art. 17, Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani, « in tal caso la legge nazionale ne può disporre
l'utilizzo seguendo le procedure di consultazione previste dall'art. 6 par b), ovvero facendo ricorso al parere di
comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralisti a livello nazionale, regionale e locale della singola
istituzione […] secondo quanto previsto dall'art. 16 della Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i
Diritti Umani »
18 In realtà all'art. 19 lett. b) della medesima Dichiarazione si specifica che «Il diritto interno e gli accordi
internazionali potranno porre delle limitazioni [alla condivisione ed alla circolazione dei risultati]» La
Dichiarazione si chiude poi con il tentativo di istituire un meccanismo di checks and balances, ovvero un
sistema di controllo e gestione dei dati genetici e proteomici umani a livello internazionale fondato sui principi
di indipendenza, multidisciplinarietà, pluralismo e trasparenza (si veda Anna Falcone, Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico. Dai brevetti
“biotech” ai modelli “open source”, in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, n. 1/2014)
19 Art. 16, Proteggere le generazioni future, Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani, reperibile
sul sito: http://web.ceu.hu/celab/unesco_ita.pdf
20 La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 ha espressamente rilevato che
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
297
g) il Protocollo di Nagoya sull'Accesso alle Risorse Genetiche e l'equa condivisione dei benefici
derivanti dal loro utilizzo, adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla
Biodiversità Biologica il 29 ottobre 201021
: esso riconosce il valore della diversità biologica e
l'uso sostenibile dei suoi componenti. Nonostante il documento si riferisca alle risorse di origine
naturale, è possibile trarne alcune utili indicazioni analogicamente applicabili anche alla
gestione delle risorse genetiche (artificiali): in particolare l'art. 8 legittima l'adozione di
procedure speciali d'accesso alle risorse genetiche in caso di emergenza, attuale o imminente,
tale da mettere in pericolo persone, animali o piante.22
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, fin dai primi documenti di indirizzo
sull'ingegneria genetica, il Parlamento europeo ha sempre riconosciuto la libertà della scienza e
della ricerca scientifica, stabilendo però anche che “compito irrinunciabile dei legislatori
nazionali” rimane comunque vigilare sul rispetto della dignità delle persone, al di là di ogni
sfruttamento economico dei prodotti biotecnologici.23
Altre fonti sono:
a) il Quinto programma quadro sulla Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche (1998-
2002)24
;
b) le Linee Guida di Bonn25
sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici
derivanti dal loro impiego;
c) la Direttiva 2001/20/CE sulle sperimentazioni cliniche26
;
«sebbene il Parlamento abbia autorizzato la ratifica della Convenzione di Oviedo con legge 28 marzo 2001 n.
145, essa non è stata tuttora ratificata dallo Stato italiano […] da ciò non consegue che la Convenzione sia priva
di alcun effetto nel nostro ordinamento, in quanto all'accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora
eseguito all'interno dello Stato, può assegnarsi […] una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà
cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell'interpretazione di norme
interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme»
21 Protocollo di Nagoya sull'Accesso alle Risorse Genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro
utilizzo, http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/protocollo_nagoya_it.pdf
22 Per ulteriori approfondimenti si veda Anna Falcone, Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica
nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico. Dai brevetti biotech ai modelli open source, op. cit.
23 Si veda sul punto la Risoluzione sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica del 16 marzo 1989 (Doc.
A2/327/88) sul sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-
//EP//NONSGML%2BMOTION%2BB5-2000-
0710%2B0%2BDOC%2BWORD%2BV0//IT+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it, Risoluzione sulla tutela dei diritti
umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle attività biotecnologiche e mediche del 20 settembre
1996 (http://www.orarel.com/lifewords/legge/parlamento_europeo.shtml
24 Quinto programma quadro sulla Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/euro/p9-2.pdf
25 Linee Guida di Bonn, alla voce “Atti connessi” sul sito http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV:l28102
26 Direttiva 2001/20/CE sulle sperimentazioni cliniche http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-
1/dir_2001_20/dir_2001_20_it.pdf
Capitolo 6
298
d) la Direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umane27
;
e) Direttiva 2001/83/CE sul Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano28
;
f) la Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, sostituita nel 2016 dal Regolamento
Europeo Privacy;
g) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dove all'art. 3 è espressamente fatto
divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro29
; vi sono poi
elencati altri principi in materia di dignità umana (art. 1), diritto alla vita (art. 2), libertà delle arti
e delle scienze (art. 13), non discriminazione (art. 21).
Il rispetto della dignità umana viene quindi trasposto, in ambito biomedico, nel rispetto dei
diritti all’integrità ed all’inviolabilità del corpo.30
Per quanto concerne invece un diritto all’integrità genetica, per il quale il patrimonio genetico
non deve essere oggetto di manipolazioni, esso è unicamente previsto dalla Raccomandazione
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 934 del 1982 sulla genetica umana31
.
Quest’ultimo è un atto di c.d. soft law, che fonda tale diritto su quello alla vita ed alla dignità
umana, prevedendolo come non assoluto; se effettuate nel rispetto dei diritti dell’uomo, infatti,
le manipolazioni genetiche possono essere considerate lecite. Nella Dichiarazione sul genoma e
la Convenzione sulla biomedicina, invece, vengono imposti dei limiti alla possibilità di
effettuare manipolazioni genetiche, ma non è configurata l’esistenza di uno specifico diritto
all’integrità genetica. In ogni caso, un intervento teso a modificare il genoma umano può essere
attuato solo a scopi di prevenzione, diagnosi o terapia e soltanto se il suo obiettivo non è quello
di introdurre una qualche modifica nel genoma dei discendenti.32
Sono vietate le tecniche lesive
della dignità e dell’identità umana33
e la persona che abbia subito un danno non giustificato
27 Direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umane http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07191dl.htm
28 Direttiva 2001/83/CE sul Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in GUCE, L. 311/67, del
28 novembre 2001
29 E questo risulta in evidente contrasto con la possibilità di brevettare geni isolati dal corpo
30 R. M. Lozano, La protection européenne des droit de l'homme dans le domaine de la biomédecine, Paris,
2001, 27
31 Reccomendation 934 (1982) on Genetic Engineering, adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa il 26 gennaio 1982 (http://www.assembly.coe.int/)
32 Art. 13 Convenzione di Oviedo
33 Art. 11 Dichiarazione Universale sul genoma ed i diritti dell'uomo, op. cit.
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
299
come risultato di un intervento ha diritto a un equo risarcimento in base alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla legge.
Per garantire una protezione giuridica alle invenzioni biotecnologiche ed armonizzare le
legislazioni dei diversi Stati membri, la Commissione Europea ha emanato una normativa
specifica, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 12 maggio
1998: la direttiva 97/44/CE34
. Essa comprende un preambolo, articolato in 56 “Considerando”
interpretativi della materia e 18 articoli dispositivi: è stata messa a punto nell'ottica di non
stravolgere la normativa brevettuale35
(sia in campo medico-sanitario sia agricolo) esistente con il
solo scopo di assicurare la libera circolazione dei prodotti biotecnologici brevettati,
armonizzando le legislazioni dei Paesi europei già esistenti nel rispetto dell'European Patent
Convention (EPC)36
, degli Accordi TRIPs sottoscritti dai Governi degli Stati membri
nell'ambito dell'Uruguay Round in sede GATT, dell'Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of
34 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0044&from=IT
35 Ad esempio, contemplava il requisito del consenso informato soltanto in uno dei Considerando
(precisamente,il n. 26) Nel testo finale della direttiva, infatti, non fu accolto l’emendamento del Parlamento
Europeo, volto ad introdurre un’apposita norma (l’art.8a), in cui si stabiliva che, ai fini della brevettabilità del
materiale biologico di origine umana o di invenzioni da esso derivate, avrebbe dovuto offrirsi la prova che «il
materiale è stato utilizzato e proposto per il brevetto con il libero ed informato consenso della persona in
questione». Questo emendamento era in linea con quanto affermato nell’Opinion su Ethical Aspects of
Patenting Inventrions Involving Elements of Human Origin, resa dal Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology to the EuropeanCommission del 25 settembre 1996. In tale parere si insisteva
sull’imprescindibilità del requisito del consenso informato e si chiariva che «an invention based onthe use of elements of human origin, having been retrieved without respectingthe principle of consent will not fulfill the
ethical requirements». Tuttavia la Commissione, nella Proposta modificata di direttiva, rifiutò l’introduzione
del requisito del consenso informato, adducendo un possibile conflitto con la normativa comunitaria in tema
di protezione dei dati personali. A tale argomento, il Consiglio, nella Posizione Comune (EC) n. 19/98 del 26
febbraio1998, aggiunse l’ulteriore considerazione per cui gli Uffici brevetti nazionali non sarebbero stati in
grado di valutare l’effettiva sussistenza del brevetto alla luce delle singole disposizioni normative interne
rilevanti. Peraltro, nello stesso Considerando n. 26 si faceva esclusivamente riferimento al «consenso al
prelievo» e nulla si precisava in merito alla necessità di ottenere un apposito atto di assenso in relazione allo
sfruttamento brevettuale. 36 La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000,
afferma la brevettabilità dei ritrovati nuovi, che implichino attività inventiva e siano suscettibili di applicazione
industriale (art. 52, 1 comma), fatta eccezione per «le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici»
(art. 52, 2 comma). Non possono costituire oggetto di brevetto «nemmeno le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, ma la disposizione non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; [… nemmeno] i metodi di trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati
all’utilizzazione in uno di questi metodi»
Art. 54. Novità «Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di
deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un
qualsiasi altro mezzo.»
(https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf)
Capitolo 6
300
Intellectual Property Rights)37
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio, nonché della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 5 giugno 1992.
La direttiva 98/44 è costituita da una serie di definizioni e regole interpretative, intese a
precisare ciò che è brevettabile o non brevettabile ed a risolvere i diversi problemi di
delimitazione dei brevetti stessi, con l'obiettivo di definire la differenza fra scoperta ed
invenzione; offre anche soluzioni giuridiche a vari problemi etici, fra i quali quello relativo alla
tutela della della persona e della dignità umana nei confronti delle sperimentazioni
biotecnologiche38
.
In primis, per quanto riguarda la brevettabilità del vivente, il considerando n. 8, a tale proposito,
si premura, infatti, di affermare che la Direttiva non intende in alcun modo creare «un diritto
specifico che si sostituisca al diritto nazionale in materia di brevetti», bensì adeguare e
completare lo stesso «in conseguenza dei nuovi ritrovati tecnologici». Anche il considerando
n.28 ha modo di ripetere che «la presente Direttiva non incide minimamente sui fondamenti
del diritto dei brevetti in vigore».
L’art. 2 della direttiva ha, invece, una portata essenzialmente definitoria: in esso vengono
chiarite le nozioni di “materiale biologico”, di “procedimento microbiologico” e di
“procedimento essenzialmente biologico”.39
I requisiti della brevettabilità sono sanciti nell'art. 3 della direttiva, nel quale si ribadisce che
sono brevettabili le invenzioni nuove, che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di
applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale
biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o
37 Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nel quadro dei
negoziati GATT, esso esclude dalla brevettazione le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico o al buon costume
38 Infatti, nel Considerando 18, che riprende l'art. 17 della Dichiarazione sul Genoma Umano, la Direttiva
incoraggia le ricerche destinate ad identificare, prevenire e curare le malattie genetiche. Nel Considerando 26
si specifica poi che il prelievo di materiale biologico di origine umana, destinato a costituire l'oggetto di
un'invenzione biotecnologica, deve essere comunque preceduto da un'esplicita dichiarazione di volontà della
persona interessata (per approfondimenti si veda Verdoscia Luisa, La brevettibilità del genoma umano: questioni bioetiche, op. cit.)
39 Direttiva 98/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:213:0013:0021:IT:PDF) Art. 2 «[...]
materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi
in un sistema biologico; procedimento microbiologico, qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale
microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale
microbiologico. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando
consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione»
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
301
impiegato materiale biologico.40
Il par. 2 dello stesso articolo, poi, precisa ulteriormente la dichiarazione di brevettabilità
asserendo con chiarezza che: «un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente o viene
prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione», e ciò anche se
preesisteva allo stato naturale
Non sono brevettabili:
a) le varietà vegetali e le razze animali
b) i procedimenti biologici e di produzione di vegetali o animali
c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon
costume41
d) il corpo umano nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi
elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene (art. 5)
e) i procedimenti di clonazione di essere umani (art. 6)
f) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano (art. 6)
g) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali (art. 6)
h) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare loro
sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo (art. 6).
Particolare attenzione merita l’art. 5: infatti occorre osservare come esso sia costruito su due
livelli e sancisca due diversi principi complementari tra di loro, l’uno rivolto a salvaguardare una
fondamentale e inderogabile esigenza di ordine etico, l’altro destinato a sostenere, per il tramite
del brevetto d’invenzione, la ricerca scientifica.42
Con riguardo al primo principio, il paragrafo 1
ha cura di escludere dal novero delle invenzioni brevettabili il corpo umano, nei vari stadi della
40 Art. 3 «sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di
applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo
contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico».
Diversamente dalla normativa europea, la disciplina statunitense sui brevetti considera come fenomeni non
distinguibili scoperta e invenzione, ed affinché si possa giungere ad una protezione brevettuale è sufficiente che
il trovato inventivo sia provvisto di novità, non ovvietà/utilità (mentre si ribadisce che secondo la legislazione
europea i parametri sono novità/attività inventiva/applicazione industriale
41 In Italia la Direttiva 98/44/CE è stata recepita con l. 22 febbraio 2006, n. 78, ed all'art. 6 esclude dalla
brevettazione quelle invenzioni il cui sfruttamento commerciale risulti contrario all'ordine pubblico ed al buon
costume. Anche il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (meglio noto come Codice della proprietà industriale), all'art.
50, titolato Liceità, stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto (tutte) le invenzioni (quindi anche
extra settore biotecnologico) la cui attuazione risulti contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Questo
criterio prende le mosse dall'art. 53 della CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco) e dall'art. 27.2
dell'Accordo TRIPs
42 Si vedano Adriana Loreti Berghè, Luca Marini, La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Il diritto dell'Unione Europea, 1998, pagg. 773 ss.
Capitolo 6
302
sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene. Il secondo principio, relativo alla
ricerca scientifica, viene espresso nel paragrafo 2, il quale statuisce che un elemento isolato del
corpo umano, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la
sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se
la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale: ciò vuol dire che un
quid (ad esempio un elemento isolato del corpo umano, una proteina, un enzima, un gene, o
altro) è suscettibile di brevettazione, a condizione, continua il n. 3 dello stesso articolo 5, che
l'applicazione industriale sia concretamente indicata nella richiesta di brevetto. Ovviamente, per
conseguire il brevetto non è sufficiente aver applicato un procedimento tecnico ad un elemento
naturale: l’invenzione deve soddisfare tutti i criteri della brevettabilità, in particolare quelli
dell’inventività e dell’industrialità.43
L'individuazione della struttura molecolare di una sostanza
non ne determina la brevettabilità come invenzione, a meno che colui che ha scoperto tale
struttura non abbia individuato almeno una correlazione tra la struttura e la sua funzione o uso;
in assenza di tale legame viene naturalmente a mancare il requisito di suscettibilità di
applicazione industriale.
2. Criticità e problemi legati ai brevetti bio
2.1 Le criticità legate ai brevetti sui geni e sequenze di geni: il mercato genetico
La direttiva 98/44/CE prevede dunque il divieto di clonazione44
e il divieto di utilizzo per fini
43 Per questo vi è il paragrafo 3 dell'art. 5, in cui si dice che «L’applicazione industriale di una sequenza o di una
sequenza parziale di un gene dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto». Tale articolo
introduce, quindi, come requisito per la brevettabilità di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene
la necessità che la richiesta di brevetto ne indichi l’applicazione industriale, ovvero la sua utilità in termini
tecnici (Paolo Rambelli, La direttiva europea sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, in Contr. e
Impr., 1999, pagg. 492 ss.)
44 La Direttiva non fa altro che recepire gli orientamenti consolidati in materia; il divieto assoluto di clonazione
riproduttiva vige sia a livello internazionale che comunitario. Vietano la clonazione riproduttiva l’art. 11 della
Dichiarazione sul genoma e il Protocollo aggiuntivo della Convenzione sulla biomedicina. In ambito
comunitario è l’art. 3.2 della Carta dell’Unione Europea a prevedere il divieto di clonazione umana. Il
Parlamento Europeo nelle sue risoluzioni lo ha ripetutamente ribadito e nel 2000 ha anche espresso il suo
auspicio a che la clonazione di esseri umani venga universalmente vietata (Risoluzione del Parlamento
Europeo del 7 settembre 2000, in Bollettino dell‘Unione Europea, 9-2000, diritti umani 5/12)
Il Comitato nazionale per la bioetica condanna la clonazione di individui umani, in quanto lesiva dell’unicità
biologica e del diritto all’autodeterminazione del clone, sottolineando come si rischi che questa tecnica venga
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
303
industriali o commerciali degli embrioni, delegando al legislatore nazionale l'emanazione della
normativa relativa. Su questo tema le posizioni sono fondamentalmente due: da un lato coloro
che chiedono un intervento dello Stato affinché emetta dei protocolli e delle linee guida a tutela
della persona; dall'altro coloro che invece si richiamano a valori etici per trasferirli sul piano
giuridico. Vi è chi45
ravvisa nella differenziazione delle regolamentazioni nazionali relative alla
ricerca sul genoma umano un grande elemento di debolezza per l’efficacia del limite in esame:
il divieto di clonazione riproduttiva è proclamato infatti sia a livello nazionale che internazionale
e comunitario, ma gli ordinamenti nazionali prendono spesso posizioni diverse riguardo le
ulteriori applicazioni biotecnologiche. La definizione sui limiti del buon costume porta infatti a
risultati diversi a seconda del Paese membro, vista la diversità di costumi, alcuni con legislazioni
restrittive, altri più permissivi; la Direttiva, però, non tocca, i contenuti del diritto di privativa,
lasciati alla discrezionalità dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco o stipulanti gli
Accordi TRIPs, mira semplicemente a tracciare le linee guida per gli Stati comunitari e non a
standardizzare le norme nazionali in materia di brevetti; la determinazione del concetto di
ordine pubblico è quindi affidata all’interpretazione nazionale, con il risultato che se uno Stato
rifiuta l’accoglimento della domanda di brevetto per contrarietà al criterio sopra citato,
quest’ultima potrà essere accettata in un Paese con un ordinamento più elastico46
.
Ci sono vari problemi che si intrecciano. In primo luogo, la progressiva dematerializzazione del
corpo e al legame ormai inscindibile tra corpo e informazioni: se un tempo il tema del
consenso poteva essere studiato quasi esclusivamente nell’ottica della tutela dell’integrità fisica e
dell’autonomia decisionale dell’individuo, oggi la disponibilità del materiale biologico umano
usata con modalità lesive della dignità umana e con esiti non prevedibili nel lungo termine; è però considerata
lecita la clonazione di organi o tessuti a scopo terapeutico. (Comitato nazionale per la bioetica, La clonazione,
parere del 17 ottobre 1997).
«Il panorama normativo relativo alla clonazione terapeutica è assai vario: la Germania, l’Italia e la Svizzera
vietano infatti la ricerca sugli embrioni; la Gran Bretagna permette la produzione in vitro di embrioni a scopo
di ricerca, la Spagna ne vieta la creazione a scopi scientifici ma permette la ricerca sui pre-embrioni, in
determinati casi, gli stati Uniti, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia autorizzano la ricerca e la Francia è sempre
più diretta verso la concessione della sperimentazione sugli embrioni soprannumerari. Il 23 marzo 2005, dopo
anni di contrasti tra gli Stati, riguardanti l’ampiezza del contenuto del divieto di clonazione, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione sulla clonazione umana, con la quale gli Stati si
impegnano a vietare qualsiasi forma di clonazione che non sia compatibile con la dignità e la tutela della vita
umana e ad adottare le disposizioni a tal scopo necessarie. Il compromesso si è raggiunto anche grazie al
tramutamento del progetto di convenzione in risoluzione non vincolante; decisiva è stata inoltre la sostituzione
del termine esseri umani, inizialmente prevista nel progetto, con quello di vita umana.
45 Ad esempio Anna Falcone, Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifics nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico. Dai brevetti “biotech” ai modelli “open source”, in BioLaw Journal- Rivista di
BioDiritto, n. 1/2014
46 Si veda Cristina Campiglio, I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario, op. cit.
Capitolo 6
304
(inteso come raw material) implica nella più parte dei casi la possibilità di accedere alla
costituzione genotipica della persona e all’intero bagaglio di informazioni a questa correlato.47
In secondo luogo, poiché la disponibilità di campioni di materiale biologico, associata ad
informazioni di carattere anagrafico, permette di accedere a dati particolarmente sensibili circa
la configurazione genotipica del donatore, fa riemergere quella che è la dimensione collettiva e
non più quella individuale della circolazione di parti/ prodotti del corpo umano (i dati genetici,
si ricorda, sono condivisi all'interno della cd. famiglia biologica).
In terzo luogo, i progressi raggiunti dalle tecniche di raccolta e conservazione del materiale
biologico (specie attraverso la diffusione delle biobanche) aumentano le probabilità che tessuti e
cellule di una persona si trovino concretamente inseriti in contesti diversi dal corpo di origine e
dunque vengano impiegati in momenti e per scopi differenziati.
Infine: il fenomeno della patrimonializzazione degli attributi della personalità. Il corpo, le sue
parti e le sue informazioni hanno ormai acquisito un notevole valore commerciale, che va ben
al di là dell’immediata utilità terapeutica48
: il corpo, le sue parti e le sue informazioni hanno
ormai acquisito un notevole valore commerciale. Si è scatenata una vera e propria corsa
“all'accaparramento delle risorse genetiche” del pianeta. Le varie Carte Internazionali
(esaminate anche in precedente) non sembrano essere considerate, nonostante venga auspicato
il principio di indisponibilità del patrimonio genetico umano,49
appurato che i componenti di
base dell'informazione genetica si ricombinano fra loro obbedendo a leggi naturali tuttora
oggetto di studio, non certo a combinazioni artificiali predisposte in laboratorio.
Sembra quasi che il mercato della domanda e dell'offerta sia entrato nel mondo della scienza:
tessuti, sangue, cellule, dati genetici hanno oramai un valore ed un peso, sono diventati merce
di scambio, vengono brevettati, venduti o comprati; il brevetto non serve più a tutelare la
paternità scientifica della scoperta, bensì a garantire all'azienda titolare del brevetto lo
47 Giorgio Resta, Do we own our bodies? Il problema dell’utilizzazione del materiale biologico umano a scopo di
ricerca e sfruttamento industriale in Pólemos, n. 2, luglio – dicembre 2008, egli afferma anche che «Di
conseguenza, le regole preposte alla circolazione del materiale biologico devono necessariamente considerare,
oltre all’ovvio problema delle garanzie dell’integrità corporea, anche quello del controllo sui dati genetici
ricavabilidal singolo campione biologico » (pag. 122)
48 Sul tema L.ory Andrews – Dorothy Nelkin, Il mercato del corpo. Il commercio dei tessuti umani nell’era
tecnologica, op. cit.; Lory Andrews – Dorothy Nekin, Homo Economicus. Commercialization of Body Tissue
in the Age of Biotechnology,in Hastings Cent. Rep.,1998, pagg. 30 ss.; Margaret Everett, The social life of genes: privacy, prop-erty and the new genetics, in Social Science and Med., 53 (2003);
49 Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future e la
Dichiarazione universale sul genoma umano, entrambe proclamate dall'UNESCO nel 1997, opp. citt.
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
305
sfruttamento commerciale esclusivo dei possibili impieghi delle sequenze genetiche.50
La
brevettazione genetica e la commercializzazione del corpo (anzi delle sue parti che lo
compongono) stanno cominciando a determinare una crisi nelle modalità della ricerca: lo
studioso genetista diventa una sorta di brevettatore e scopritore di diverse miniere d'oro, per le
quali poi avviene una vera e propria corsa all'acquisto, dimenticando perciò quello che era il
rapporto medico – paziente e la finalità di cura; è come se la ricerca scientifica fosse stata
“inquinata” dagli interessi economici di mercato (delle grandi aziende private).
Un commercio di beni genetici e prodotti biologici, un biomercato senza controllo, una
mercificazione della persona e del suo corpo.51
Lori Andrews e Dorothy Nelkin, autrici del libro Il mercato del corpo52
, asseriscono che il
commercio dei corpi costituisce un rilevante e crescente segmento dell'industria
biotecnologica53
, e nelle loro varie ricerche volgono l'attenzione anche verso quelle società
50 Anna Falcone, Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica nelle nuove biotecnologie di sintesi in
campo genetico, op. cit., scrive anche che «A ciò si aggiunga anche tale “accaparramento” non avviene in
condizioni di libero mercato, ovvero di pari opportunità e pluralità fra laboratori e diversi soggetti. I costi della
ricerca in materia, consentono, infatti, solo a poche aziende (quelle che oggi dispongono dei mezzi economici
e tecnologici necessari alla realizzazione di tali analisi e operazioni biotecnologiche) di “privatizzare
progressivamente le risorse genetiche del pianeta, compreso il genoma umano [...]» pagg. 213-214
51 Carlo Antonio Gobbato sostiene che i riflessi della conoscenza della struttura genetica di un individuo
potrebbero essere particolarmente significativi in ambito lavorativo e curativo. Nel primo caso il soggetto
potrebbe, ad esempio, venire discriminato all'atto dell'assunzione, perché magari non presenta determinati
requisiti genetici o propensioni. In ambito curativo, a quel soggetto tendenzialmente predisposto ad ammalarsi,
e dunque con minori aspettative di vita, un medico potrebbe preferire un paziente in grado di fornire migliori
rassicurazioni sul suo stato di salute futuro, anche in caso di eventuali trapianti. Senza contare l'accrescimento
dei biocrimini, anzi, dei crimini a base genetica, come ad esempio, il trasferimento improprio di sequenze
genetiche, il trasferimento di prodotti genetici, oppure l'indebita appropriazione di prodotti tutelati da brevetto,
il furto di cellule e organi, e così via
La disponibilità crescente di tutte queste tecnologie potrebbe anche presto comportare la schedatura genetica
di tutti gli individui, con conseguenti forme di controllo da parte di medici o altre istituzioni sociali (anche il
genetista Maura Giacca sostiene che, in un futuro non molto lontano, si potrebbe arrivare alla schedatura
genetica dei neonati, con la mappa completa del loro genoma e l'elenco di tutte le loro predisposizioni,
caratteristiche, future manifestazioni, etc.)
52 Lori Andrews, Dorothy Nelkin, Il mercato del corpo. Il commercio dei tessuti umani nell'era biotecnologica,
Marzano Maria Michela, Parisoli Luca (a cura di), Giuffrè ed. (Milano), 2002
53 Le due autrici affermano che moltissime società «prelevano, analizzano e trasformano i tessuti in prodotti
altamente remunerativi. Sono sempre più alla ricerca di cute, sangue, placente, gameti e materiale genetico di
ogni tipo. Il sangue che noi tutti forniamo a scopi diagnostici è oggi utile nello studio dei processi biologici e
delle basi genetiche delle malattie. La cute dei neonati può essere impiegata per creare nuovi tessuti di pelle
artificiale. I cordoni ombelicali sono una fonte preziosa di cellule staminali. Gli ovociti e il liquido seminale
sono comprati e venduti per la ricerca e per la fecondazione in vitro, e gli embrioni possono anche essere
oggetto di furto. Le linee cellulari ottenute da tessuto renale di bambini deceduti sono impiegate per produrre
un farmaco anticoagulante. Le ossa umane, oggi utilizzate nello studio della storia umana per appagare
curiosità di ogni tipo, sono ammassate nei musei e vendute nei negozi per i biocollezionisti. Il DNA umano
può essere usato per perfezionare i computer, dato che le sue 4 basi azotate permettono una maggiore
flessibilità rispetto a quella che si ottiene col codice binario. […] Nell'epoca della biotecnologia, il corpo parla
in modi nuovi: i capelli, il sangue e la saliva, se sottoposti al test del DNA, possono rivelare informazioni
intime e precise su una persona, ed eventualmente predirne altre. Secondo quanto pretende la scienza, i geni
Capitolo 6
306
private che agiscono nel campo delle analisi genetiche e, in particolare, quelle effettuate per
l'esclusione di paternità. Si formano inoltre numerose banche che custodiscono informazioni
genetiche: le Autrici scrivono che ogni anno, negli Stati Uniti, si aggiungono almeno 20 milioni
di campioni patogeni a quelli già archiviati e classificati: «[...] alcuni sono anonimi o registrati
senza che possa trasparire alcun legame con un individuo determinato; altri portano il nome del
paziente o una sigla che rinvia allo stesso […] Potenzialmente, ciascuno ha qualche tessuto
archiviato in qualche posto. L'espansione dei mercati ha accresciuto il valore dei tessuti e le
istituzioni (ospedali, laboratori di ricerca, archivi statali e federali che accumulano campioni) si
ritrovano in possesso di una risorsa eccezionale. A volte, l'accesso ai campioni di tessuti
archiviati viene incluso in accordi di collaborazione tra ospedali e aziende biotecnologiche»54
.
In Italia, nonostante, dal 2014, la fecondazione eterologa sia stata liberalizzata55
, mancano i
donatori di ovociti e spermatozoi. Risultato: dopo un iniziale rallentamento della “migrazione
procreativa” verso Paesi più attrezzati del nostro, ora le coppie italiane riprendono la via della
Spagna, della Grecia, della Svizzera in cerca di una gravidanza; oppure si fanno spedire via
possono rivelare dati sul carattere di una persona e sulle malattie future: dalle preferenze sessuali, alla
sindrome maniaco-depressiva, dal tumore al colon, alla timidezza, dalla malattia di Alzheimer, alla
propensione al rischio. L'informazione genetica sulle malattie che colpiranno un individuo può permettere la
pianificazione di terapie efficaci e di cure opportune, ma può anche condurre ad una discriminazione sul
luogo di lavoro e al momento di stipulare una polizza assicurativa» (Lori Andrews, Dorothy Nelkin, Il mercato del corpo. op. cit., pagg. 7-8)
54 Lori Andrews, Dorothy Nelkin, Il mercato del corpo. op. cit., pagg. 10-11
55 Dalla sentenza della Corte Cost. n. 162/2014, la quale ha dichiarato illegittimo ed eliminato dal Nostro
ordinamento il divieto di fecondazione eterologa, cioè il ricorso ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi
in caso di infertilità assoluta. Risalgono a luglio 2015 le nuove “Linee Guida contenenti le indicazioni delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”. Il nuovo testo è stato aggiornato
soprattutto in relazione ai decreti legislativi 191/2007 e 16/2010 e all’Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012
(che applica alla Pma le normative europee su qualità e sicurezza di cellule umane), e alle sentenze della Corte
Costituzionale n.151/2009, e n.162/2014 le quali hanno eliminato, rispettivamente, il numero massimo di tre
embrioni da creare e trasferire in un unico e contemporaneo impianto, e il divieto di fecondazione eterologa.
Il ricorso alla tecnica di PMA di tipo eterologo è perciò legittimo, come indicato dalla sentenza 162/2014 della
Corte Costituzionale, «esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia
che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In particolare […] il ricorso alla stessa […] deve
ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di
sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere
«documentate da atto medico» e da questo certificate. Il ricorso a questa tecnica, non diversamente da quella
di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato stabiliti dal citato art.
4, comma 2»Vengono inoltre fornite le indicazioni per la coppia che accede ai trattamenti di fecondazione
assistita, mentre tutto ciò che riguarda i donatori di gameti sarà contenuto nel testo di un nuovo Regolamento,
già approvato dal Consiglio Superiore di Sanità, che sta proseguendo il suo iter per il recepimento delle
direttive europee di riferimento. Nel nuovo testo delle Linee Guida si danno indicazioni per l'accesso alle
tecniche di Pma di tipo eterologo, prevedendo anche la cd. “doppia eterologa”, quando entrambi i
componenti della coppia possano ricevere gameti donati, nonché alla possibilità di “egg sharing” e “sperm
sharing”, cioè che uno dei due componenti della coppia ricevente possa a sua volta essere anche donatore di
gameti per altre coppie che accedono alla Pma eterologa. Alle coppie che accedono all'eterologa non è
consentito scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
307
posta dai centri stranieri i gameti congelati56
.
L'acquisizione di informazioni da parte di soggetti privati determina quindi rischi molto alti, ed
in questo modo il biomercato prevale sulla tutela dei diritti fondamentali, aiutato anche dal,
come ripetutamente è stato osservato, veloce progresso delle bioscienze, che comporta il
continuo cambiamento dei riferimenti socio-culturali, ed il diritto non è in grado di viaggiare
alla stessa velocità.57
Sembra dunque che il corpo umano stia diventando oggetto di plurimi interessi, acquisendo un
vero e proprio valore di scambio.
Stefano Rodotà, a tal proposito, si domanda: «Di chi è il corpo? Della persona interessata, della
sua cerchia familiare, di un Dio che l'ha donato, di una natura che lo vuole inviolabile, di un
potere sociale che in mille modi se ne impadronisce, di un medico o di un magistrato che ne
56 Da un articolo de La Repubblica, del 23 luglio 2015, Fecondazione eterologa “per posta: l'embrione spedito
dalla Spagna all'Italia: «Ostacolata da norme incomprensibili e in attesa di nuovi regolamenti sui donatori, la
fecondazione eterologa italiana non è più vietata e può quindi essere fatta anche in Italia. Come? Attraverso la
posta. Basta rivolgersi ai centri stranieri, in questo momento soprattutto quelli spagnoli, e farsi mandare col
corriere quel che serve, debitamente congelato. E la prima gravidanza realizzata con un embrione arrivato
dalla Spagna è da poco iniziata: gli aspiranti genitori sono una coppia di pazienti del centro privato torinese
Livet. La particolarità, in questo caso, è che la fecondazione eterologa doveva supplire a un problema di
fertilità della donna. Il seme del marito è stato quindi spedito a Barcellona, ed è servito a realizzare un
embrione insieme all'ovocita di una donatrice. L'embrione è stato rispedito in Italia e reimpiantato nella
paziente, dando luogo a una gravidanza. È un'ottima notizia per i ginecologi e per tutti quelli che sperano nei
figli che solo l'eterologa può dare, specie alle donne sterili. E tuttavia non viene commentata da chi ha
condotto le operazioni mediche in Italia, perché nella maggior parte dei centri privati per la fecondazione
assistita la convinzione è ancora quella di trovarsi in un paese ostile, dove le gravidanze realizzate con i gameti
altrui sono viste negativamente e dove molti centri sono stati chiusi o multati per le minime irregolarità dopo
aver pubblicizzato i propri risultati in questo campo. Il vantaggio per i genitori è evidente, rispetto alle migliaia
di coppie che negli anni scorsi sono state costrette al turismo per ottenere pratiche vietate in Italia. Niente
viaggi né soggiorni in albergo, nessun permesso, o permessi molto inferiori, da chiedere al datore di lavoro.
Più complicati gli aspetti legali, che pure al centro torinese sono stati valutati con estrema prudenza, come
anche quelli strettamente medici che indicano risultati migliori nel trasferimento di un embrione congelato
rispetto a quelli ottenuti decongelando il semplice ovocita. Ma la vicenda mette in luce le contraddizioni della
legge italiana, che a differenza di un tempo non consente più neppure la donazione del seme maschile a una
banca in cambio di denaro.
In teoria, solo il dono anonimo è previsto, anche se in pratica basta andare su Internet per scoprire che è
possibile procurarsi i gameti maschili a partire da 149 euro e farseli spedire congelati a casa propria. A quel
punto, nessuno vieta alla coppia di andare in un centro privato, che non ha acquistato direttamente nulla e può
quindi procedere alla fecondazione. Il Consiglio superiore di sanità sta mettendo a confronto il proprio
regolamento sui gameti donati con le norme europee, e lo licenzierà nel prossimo autunno. Ma sul punto della
gratuità la ministra Lorenzin è stata inflessibile, e si prevede che continuerà ad esserlo. L'eterologa dunque
diventa complicata quando ciò che serve è un ovocita o un embrione, che certo non può essere spedito a una
singola coppia. Ora però molti centri italiani ricorrono ai corrieri, e a transazioni con i centri esteri combinate
in modo da non infrangere la legge. È un piccolo passo avanti rispetto ai viaggi, spesso più di uno, per ottenere
l'eterologa all'estero. Ma è un passo avanti costoso, dai 5.000 euro in su, che non tutte le coppie possono
affrontare. E forse non è un caso che anche la pubblicità online dei kit per l'autoinseminazione continui a
crescere. In Italia, del resto, la fecondazione eterologa può avvenire solo nelle coppie eterosessuali, mentre
alle donne non resta che una donazione "fai da te", e agli uomini l'utero in affitto, rigorosamente oltre confine»
57 Fra i sostenitori di questa teoria vi è Carlo Antonio Gobbato, Polis genetica e società del futuro, op. cit.
Capitolo 6
308
stabiliscono il destino? E di quale corpo stiamo parlando? […] Il possesso di sé e il controllo
degli altri sono sempre stati tutto meno che un fatto naturale. Conformato dalla natura, il corpo
era subito consegnato alla disciplina umana, nella quale diritto e norme hanno sempre giocato
un ruolo determinante. Habeas Corpus, l'antica promessa della Magna Charta nel 1215, è
un'affermazione essenziale per comprendere l'organizzarsi dei rapporti di potere già ai lontani
albori di uno Stato che vuole essere moderno e di una civiltà che vuole dirsi giuridica. Ed è
proprio la materialità del corpo al centro del negoziato. Vero è che la modernità giuridica
allontana da sé la corporeità, e si costruisce intorno a una trama di contenuti astratti, che
definiscono il soggetto facendo appunto astrazione da tutte le condizioni materiali della sua
esistenza»58
.
Il problema è capire se ed in quali casi il corpo e le sue parti ed i suoi prodotti siano da
considerarsi oggetto di atti di disposizione, e da parte di chi.
Gli ordinamenti giuridici normalmente considerano il corpo e le sue parti non commerciabili59
;
il codice civile italiano all'art. 5, recante il titolo Atti di disposizione del proprio corpo, dichiara
che «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico
o al buon costume». Seppur dei limiti siano comunque imposti, poiché oggetto dell'argomento
è la commerciabilità, e non l'indisponibilità, che valore può avere un negozio giuridico dove i
due contraenti sono rappresentati, ad esempio, da una coppia che commissiona ad una donna
una gravidanza? Oppure da due persone una delle quali decide di donare all'altra il suo DNA
per un'eventuale trapianto di cellule staminali?60
58 Stefano Rodotà, La vita e le regole. Fra diritto e non diritto, op. cit., pagg. 73 - 74
59 Si ricordano l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali, artt. 4 e 11 della Dichiarazione Universale sul Genoma
Umano e i Diritti Umani 60 Paola Borgna, in Sociologia del corpo, op. cit., a pagg. 94 e ss. in merito afferma: «[...] Chiamato a farlo da
comportamenti e rappresentazioni sociali e culturali emergenti, e dal loro conflitto con quelle tradizionali, il
diritto, lungi dal funzionare da semplice recettore di conoscenze e di modelli determinati altrove, svolge un
ruolo di primo piano nella costruzione sociale del corpo e nella diffusione delle relative rappresentazioni [...]»
L'Autrice individua due situazioni giuridiche connesse alla nozione di proprietà del corpo. La prima «è
costituita dal principio del silenzio-assenso, previsto dalla normativa italiana in materia di prelievi e di trapianti
di organi e tessuti […], che è significativamente definito dai suoi oppositori un esproprio […] La seconda si
determina quando viene stabilito che un diritto di proprietà rispetto ai materiali biologici non è configurabile,
com'è accaduto in relazione al quesito concernente la proprietà delle cellule prelevate ad un paziente,
modificate ed utilizzate per altri soggetti. […] In tal caso come può essere decretata la brevettabilità dei
medesimi materiali? La brevettabilità dell'umano non presuppone, come la commerciabilità, la nozione di
proprietà? […] Non commerciabilità e bevettabilità costituiscono, purtroppo, i versanti di un medesimo e
preciso inquadramento sul quale si costruisce giuridicamente l'inesistenza di diritti e di proprietà sul corpo. La
non commerciabilità riguarda infatti solo gli individui, e non ciò che, acquisito dalla scienza e dall'industria,
viene poi trasformato. Ad essere brevettabile non è il corpo o sue parti, bensì l'opera dell'ingegno sul corpo:
l'appropriabilità intellettuale del corpo cui si riferisce l'evocativo neologismo bodyright. Per questa via il diritto
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
309
Se il corpo sta diventando una merce, si pone di conseguenza il problema sugli interventi nel
corpo, quelli di ingegneria genetica, che possono, come si è visto, controllare i vari mutamenti
della natura umana, e snaturarla addirittura, dando origine a diseguaglianze su vari livelli,
soprattutto nell'accesso a tali tecnologie.
Alberto Pizzoferrato scrive che il mercato delle biotecnologie deve essere assolutamente
controllato dai poteri pubblici e non rimanere sotto l'egemonia di interessi privatistici, «[...] un
controllo sull'applicazione delle privative concesse in questo campo non può in nessun caso
mancare, così come non può mancare uno screening preventivo ed un'obbligatoria
sperimentazione prima della commercializzazione sugli effetti nocivi a breve e lungo termine
del prodotto biotecnologico […] L'utilizzo del meccanismo delle clausole generali ed aperte di
ordine pubblico e buon costume da parte del legislatore comunitario ed interno risulta dunque
estremamente funzionale allo scopo di garantire un automatico upgrade delle norme giuridiche
e delle loro direttrici di incidenza precettiva sulle dinamiche sociali ed etiche in movimento
nella società, per evitare scollamenti fra il dover essere giuridico cristallizzato nella disposizione
e il dover essere sentito e interiorizzato dalla comunità e circolante presso l'opinione
pubblica»61
.
La questione si pone essenzialmente con riferimento alle sequenze genetiche. Si è ribadito più
volte che il genoma è riconosciuto quale bene comune dell'umanità62
: parte della dottrina63
ritiene, pertanto, che non dovrebbe neanche sussistere un dibattito sulla brevettabilità di una
sequenza genetica, poiché la qualificazione del gene come patrimonio comune del genere
umano dovrebbe impedire qualsiasi forma di appropriazione. Senza contare che, fra le varie
caratteristiche tipiche dei dati genetici, non ve ne è nessuna riconducibile alla patrimonialità:
essi, si ribadisce, definiscono l'individualità della persona, ma nel contempo sono
strutturalmente condivisi da tutti gli altri appartenenti al gruppo biologico, collocando
partecipa alla dematerializzazione del corpo in termini di informazione»
61 Alberto Pizzoferrato, Brevetto per invenzioni e biotecnologie, op. cit., pagg. 199-200
62 Giorgia Guerra, Regole e responsabilità in nanomedicina. Profili giuridici delle nuove tecnologie biomediche,
Cedam ed. (Padova), 2008. L'Autrice, per giustificare tale tesi, segnala anche P.N. Ossario, The Human Genome as Common Heritage: Common Sense or Legal Nonsense, in Journal Law Med. Ethics, 35:207, ove
si afferma che un bene, considerato patrimonio dell'umanità, costituirebbe una forma di bene pubblico e il
regime della brevettazione sarebbe antitetica alle regole relative ad un bene come patrimonio comune.
63 Sul punto si vedano: Arianna Neri, La tutela delle invenzioni nella biologia sintetica, in La biologia sintetica in questione: una prima analisi giuridica, in Notizie di Politeía, op. cit., pagg. 108 – 124; Anna Falcone, Tutela
della salute e della libertà della ricerca scientifica nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico, op.
cit.,
Capitolo 6
310
automaticamente il contesto di riferimento alla categoria dei diritti della personalità64
. Tuttavia
da tempo si è posto di valutare se un elemento naturale, una volta isolato e predisposto per
l'utilizzazione con determinate finalità, possa costituire un'invenzione brevettabile: nel caso dei
geni, poiché, per definizione, ogni gene /sequenza di geni può essere solo scoperto ed
attraverso un procedimento che lo identifichi, isoli, purifichi e moltiplichi, ne conseguirebbe
che, nonostante il disposto dell'art. 5, comma 1 della direttiva 98/44, i geni stessi di per sé
sarebbero brevettabili.
La direttiva infatti, se da una parte dichiara che non sono brevettabili le varietà vegetali e le
razze animali (art.4), né il corpo umano o sue parti (art. 5) sembrando apparentemente recepire
quanto deliberato nella convenzione di Oviedo e nel Protocollo, sembra poi vanificare questo
principio sancendo che «Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto,
mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene,
può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a
quella di un elemento naturale»65
; «[...] un materiale biologico che viene isolato dal suo
ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di
invenzione anche se preesisteva allo stato naturale»66
; ed infine che «[...] la protezione attribuita
da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a
qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è
contenuta e svolge la sua funzione»67
. Queste norme non fanno altro che agevolare la
biopirateria legalizzata che di fatto permette a privati di rivendicare l'esclusiva proprietà di forme
di vita esistenti che appartengono all'intero genere umano.
Il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie68
ha affermato che
l’invenzione realizzata in seguito alla scoperta di un gene o di una sequenza parziale di un gene
umano è brevettabile se permette nuove applicazioni tecniche che siano sufficientemente
descritte nella domanda di brevetto.
In relazione all’industrialità, il terzo comma dell’art. 5 stabilisce che l'applicazione industriale di
64 Tutte le Carte Internazionali, in primis la Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'art. 8, op. cit., sanciscono
nell'ambito dei dati genetici il diritto all'autodeterminazione informativa, il diritto alla salute, il diritto di non
sapere, etc.
65 Art. 5 comma 2, Dir. 98/44/CE
66 Art. 3 comma 2, Dir. 98/44/CE
67 Art. 9 Dir. 98/44/CE
68 European Groups on Ethics In Science and New Technologies, Ethical Aspects of Patenting Inventions
Involving Human Stem Cells, opinion n. 16 del 7 maggio 2002. Parere disponibile all’indirizzo web:
http://ec.europa.eu
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
311
una sequenza o di una sequenza parziale di un gene debba essere concretamente indicata nella
richiesta di brevetto.
Ai Considerando n. 22 e 23 sono disposti alcuni chiarimenti utili per capire se il requisito
dell’industrialità sia soddisfatto da una sequenza genetica. «Una semplice sequenza di DNA,
senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico; [..] essa non può
costituire pertanto un'invenzione brevettabile»69
Nel caso l’applicazione riguardi la produzione
di una proteina o di una proteina parziale, essa va specificata nella domanda di brevetto; la
precisione delle indicazioni può variare a seconda dei casi, in relazione alle conoscenze al
momento disponibili.70
Per quanto riguarda il requisito della novità, la Direttiva autorizza il rilascio di un brevetto per
invenzione su un prodotto già precedentemente brevettato, se realizzato tramite un differente
procedimento.71
Per quanto riguarda l’attività inventiva, la Direttiva dispone che la presenza o l’assenza di questo
requisito debba essere accertata mettendo a confronto l’attività svolta dall’inventore con le
attività che potrebbe intraprendere un operatore medio del settore, considerando lo stato
dell’arte al momento del deposito della domanda di brevetto.72
Se scoprire l'esistenza di un enzima e realizzarne la produzione industriale per curare una
malattia è permesso, la stessa situazione potrebbe verificarsi per i geni: determinare una
sequenza permette di isolarla e sintetizzarla e trasferirla in altri organismi (basti pensare alle
ultime tecniche di terapia genica), il gene così isolato sarebbe quindi una nuova entità e quindi
69 Considerando n. 23 Direttiva 98/44/CE
70 Relazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, Sviluppi ed implicazioni del diritto dei
brevetti nel campo della biotecnologia e dell‘ingegneria genetica, def. Punto 51, COM(2002)/0545
71 Alessia Peroni, Tesi di Laurea in Diritto Industriale, Fac. di Giurispr, A.A. 2010-2011, La brevettabilità dei
geni e delle sequenze genetiche, a pag. 50 scrive: «Viene così superato l'orientamento affermato dal Federal
Circuit Court of Appeal nel 1991, nel caso Scripps Clinic and Research Foundation v. Genentech Inc., relativo
all’accusa di contraffazione del proprio brevetto mossa dalla Scripps alla Genentech per avere ottenuto il
Fattore VIII:C, proteina utilizzabile nel trattamento dell’emofilia, tramite la tecnica del DNA ricombinante,
usata dalla Scripps per produrre il medesimo Fattore VIII:C. La Corte Federale accolse la richiesta della
Scripps, avendo appurato che la Genentech non era stata capace di provare, come preteso dalla Corte, che
anche il Fattore VIII:C, e non soltanto il procedimento di produzione per DNA ricombinante, possedeva
elementi di novità »
72 Sempre Alessia Peroni, in La brevettabilità dei geni e delle sequenze genetiche, op. cit. scrive che il problema
dell’esistenza dell’attività inventiva si è presentato, per esempio, in relazione alle tecniche di isolamento tramite
clonazione, considerate ormai routinarie. Nel sopra citato caso ICOS v. SmithKline Beecham e Duphar
International Research, la Divisione di opposizione dell’EPO ha ritenuto che la tecnica di clonazione
molecolare non rispetta il requisito dell’attività inventiva, specialmente se si tiene conto del fatto che ogni
esperto del settore esegue abitualmente le scelte occorrenti per l’applicazione di questo procedimento e che
essa non è nulla di diverso da quanto noto allo stato dell’arte
Capitolo 6
312
un'invenzione.73
La brevettazione di un prodotto naturale come un gene è resa possibile
considerando il gene come isolato, ovverosia trattandolo come una porzione di DNA che in
quanto sequenza isolata non sussiste in natura (poiché in natura è compresa all'interno di un
cromosoma, ed è quindi struttura complessa). All’art. 3.2 della Direttiva 98/44 CE è
contemplata la «possibilità di brevettare anche un materiale biologico che viene isolato dal suo
ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico [...], anche se preesisteva
allo stato naturale». Si può quindi ottenere un brevetto, ad esempio, su un gene già esistente in
natura, a condizione che sia stato individuato o prodotto tramite un procedimento tecnico.
Senza considerare che le sequenze di DNA sono diverse fra loro, e normalmente classificate in
geni, sequenze parziali di geni, EST e SNPs, ciascuno con una funzione specifica: non tutti
infatti hanno la funzione di codificare, ad esempio, le proteine, che sono in realtà estranee alla
tutela brevettuale di prodotto (il cui oggetto è appunto una sequenza); altri ancora, come gli
EST, hanno una funzione totalmente a parte, di ricerca (research tools)74
. Il brevetto di
prodotto sul gene non sembra estendere in maniera diretta la sua tutela alla proteina ottenuta
(secondo gli artt. 8 e 9 Direttiva); di conseguenza un eventuale brevetto sulla proteina può forse
essere considerato indipendente da quello di prodotto sul gene.75
Nel 2000 l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha concesso alla statunitense Biotransplant in
collaborazione con l'Università di Edimburgo il brevetto numero ER 695 351, il quale prevede
isolamento e cultura di cellule staminali da embrioni ed adulti e la loro modificazione genetica,
estendendo il diritto a tutte le cellule animali, specialmente di mammiferi, incluse le cellule
umane. Il brevetto EP 380646 concesso all'australiana Amstrad permette di fare incroci fra
uomo e animali «nel brevetto è scritto che le cellule staminali degli embrioni di uomini, topi,
uccelli, pecore, maiali, bovini, capre o pesci possono venire utilizzate per l'allevamento di
73 Il Commissariato dei vescovi cattolici tedeschi, dopo aver approvato all'unanimità l'art. 5 della Direttiva,
proprio perché né il corpo umano né le sue parti e funzioni possono essere inventati, ma solo trovati e dunque
scoperti, sottolineano che «si possono avere invenzioni brevettabili basate su una scoperta, a patto, però, che la
scoperta conduca ad un insegnamento nuovo, inventore ripetibile e industrialmente applicabile per un'attività
tecnica» ( Commissariato dei Vescovi Cattolici Tedeschi, Presa di posizione riguardo alla proposta di legge per
il recepimento della normativa CE relativa alla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Med. e Morale, 50, 2000, n. 4, pag. 783
74 Gli EST sono sequenze parziali di DNA sono le entità usate nei laboratori come strumenti di diagnosi o come
sonde nucleiche, sono parti di DNA complementare, sintetizzati in laboratori. Non c’è un’espressa esclusione
degli EST dalla brevettabilità, né nel diritto statunitense, né in quello comunitario. Negli USA la brevettazione
degli EST è alquanto diffusa, in Europa invece no.
75 Tommaso Faelli, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme, Riv. di Dir. Ind., 2001, Parte prima, pag. 143
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
313
chimere». 76
Grandi e piccole aziende farmaceutiche e biotech negli ultimi anni hanno cominciato una corsa
sfrenata al brevetto per accaparrarsi i diritti su geni e sequenze genetiche legati alle patologie più
importanti: solo sul fronte oncologico, tra i settori più "appetibili", fino al 2003 sono stati
depositati quasi 4mila brevetti.77
Si stanno sperimentando alcune cure innovative. Sappiamo che gli esseri umani geneticamente
privi del gene ccR5a sono immuni dal virus HIV (che causa l’AIDS). Si tenta, quindi, con
successo, di eliminare quel gene (una “porta di ingresso” del virus) dal sangue di un paziente
affetto da AIDS per poi fargli una trasfusione col suo proprio sangue con il DNA modificato:
così lo si rende immune a posteriori, cioè guarisce.
Saper modificare il DNA permetterà anche di modificare il patrimonio genetico che viene
trasmesso alla prole: invece che con i rapporti sessuali, i figli potrebbero essere concepiti in
vitro da un ovulo e da uno spermatozoo. La procedura, sperimentata su scimmie dalla Scuola
di Medicina di Harvard, utilizza cellule staminali, i cui geni si modificano eliminando le
porzioni che predispongono a malate genetiche; queste cellule vengono poi trasformate in ovuli
o in spermatozoi e, quindi, avviene la fecondazione producendo zigoti ed embrioni. Dopo
interventi di chirurgia sul DNA, i nascituri sarebbero esenti da tare genetiche.78
John Harris, professore di bioetica all’Università di Manchester, sostiene che il nostro
patrimonio genetico è difettoso e che dovremmo sentire l’imperativo morale di migliorare le
facoltà mentali e fisiche delle prossime generazioni.79
L’ingegneria genetica dovrebbe migliorare
le capacità di ragionamento, concentrazione e memoria e i tempi di reazione dei nostri
discendenti.
Sembra che le aziende private attive nel settore (come, ad esempio, Sangamo Biosciences e
76 Da http://www.iltempo.it/, articolo del 1 dicembre 2000
77 Ha fatto scalpore, nel settembre 2015, la notizia di Martin Shkreli, 32 anni, proprietario della Turing
Pharmaceuticals, la start-up che in agosto ha comprato il brevetto del Daraprim: il medicinale,usato per curare
l'Hiv, in commercio da 62 anni, è aumentato di più del 5000% in un solo giorno (passando da 13,50 dollari a
750 dollari), mandando in crisi centinaia di pazienti che ne fanno uso e che non potrebbero affrontare una
spesa di questo tipo.
78 Così da un articolo di David Orban, Chirurgia genomica: straordinaria ed imminente, reperibile sul sito
http://www.davidorban.com/it/2015/06/chirurgia-genomica-straordinaria-e-imminente/ « [Questi figli]
Potrebbero essere più alti e biondi di noi. Potrebbero avere una corteccia cerebrale più sviluppata e meglio
connessa – più adeguata a risolvere i gravi problemi attuali. Però potrebbero anche presentare difformità
impreviste. Infatti l’efficienza con cui si può eliminare o bloccare un gene in uno zigote, sembra essere del
40%, mentre ottenere una modifica accurata di singole lettere nel DNA è ancora più arduo e funziona come
desiderato solo nel 20% dei casi. Dunque solo una piccola percentuale degli embrioni si sviluppa in neonati
vitali aventi le caratteristiche progettate. »
79 John Harris, Enhancing Evolution, Princeton University Press (NJ) 2007
Capitolo 6
314
OvaScience) siano molto prudenti. Alcuni ritengono che, invece, sperimentazioni molto
avanzate e rischiose siano in corso in Cina.80
Ai progetti terapeutici si stanno aprendo nuovi, ampi orizzonti. Infatti si sta procedendo alla
decodifica totale del genoma di percentuali notevoli della popolazione.
Negli Stati Uniti sarà decrittato il DNA di un milione di persone. In Islanda il dottor Kari
Stefansson, fondatore dell’azienda DeCode, ha analizzato il genoma di 10.000 persone su una
popolazione di 323.000. Quindi sarà eventualmente possibile divisare strategie di interventi di
chirurgia genomica su intere popolazioni.
2.2 Alcuni casi pratici: dal caso Chakrabarty al caso Crispr-CAs9
Chakrabarty:
Il concetto di “brevettabilità” era stato definito dal Congresso nel 1793 grazie ad una legge sui
brevetti formulata da Thomas Jefferson secondo la quale era possibile ottenere «brevetti per
ogni arte, macchina, manifattura o composizione di materia nuova o utile, o per ogni
perfezionamento nuovo e utile delle medesime»81
.
La legge non diceva nulla riguardo alla brevettabilità degli organi viventi ma sembrava negare
questa possibilità perché in un precedente documento, risalente al 1889, fu formulata una
teoria secondo la quale i processi di estrazione di ciò che è rinvenibile in Natura possono essere
brevettati mentre non lo possono essere gli oggetti naturali scoperti poiché non sono invenzioni,
né possono, in quanto classi di oggetti, essere di proprietà di qualcuno.
Nel Plan Patent Act del 1930 il Congresso aveva permesso di brevettare solo le piante che
potevano essere ottenute tramite riproduzione asessuata e per circa 40 anni non si registrarono
estensioni della legge sui brevetti ad altre entità viventi.
Nel frattempo e precisamente nel 1972 emerse con forza il caso di Ananda Chakrabarty, un
biochimico che, utilizzando quattro ceppi diversi di batteri, realizzò, con tecniche di ingegneria
genetica, un nuovo ceppo di batteri capace di scindere catene di idrocarburi e di corrodere le
chiazze di petrolio rendendolo biodegradabile in acqua marina, con evidenti vantaggi per
80 La fonte è sempre David Orban, op. cit.
81 Daniel J.Kevles, La grande scienza. Biotecnologie e politiche dei brevetti,
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-scienza-biotecnologie-e-politiche-dei-brevetti_%28Storia-della-
Scienza%29/
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
315
l’ambiente. Il 7 giugno 1972 Chakrabarty chiese il rilascio del brevetto per il suo nuovo batterio
ma il Patent Office statunitense glielo negò sostenendo che un organismo vivente non poteva
essere brevettato perché era “products of nature”, seppur nuova richiamandosi al paragrafo 101
dell’art. 35 U.S.C. che espressamente li escludeva dalla brevettabilità.82
Si stabiliva che l’oggetto dell’attività inventiva doveva rientrare nell’ampia nozione di “statutory
subject matter”, di “materia legalmente prevista”, qualificarsi cioè, come “process, machine,
manufacture, composition of matter“ oppure come “new and useful improvement” di questi. In
tal senso, la Supreme Court concludeva che un organismo vivente, in circostanze appropriate,
possa essere considerato una “composizione della materia oppure un “manufatto” ex art. 35
U.S.C. § 101, ma, al contempo, non ha “overruled” l’insieme del case law relativo
all’impossibilità di attribuire titoli di privativa sui “products of nature”. Contro il rifiuto opposto
dal Patent Office, Chakrabarty propose appello presso il Board of Appeals, il quale confermò
l’orientamento assunto precedentemente e dichiarò la non brevettabilità in primis perché i
batteri vennero assimilati geneticamente a mere mutazioni naturali e anche per la paura, con
una decisione favorevole, di aprire la via della brevettabilità ad una serie indefinita di materiali
biologici . Il Board of Appeals però concordò con Chakrabarty rispetto all’assunto secondo cui
i batteri rivendicati non dovessero essere considerati dei semplici “prodotti della natura” perché
il batterio Pseudomonas, contenente due o più plasmidi diversi, generatori di energia, non si
trovava spontaneamente in natura. I batteri, dunque, non erano a fini giuridici, considerati
come non brevettabili poiché il Congresso non li aveva mai presi in considerazione in nessuno
specifico “act” che espressamente ne sancisse la brevettabilità. Il 25 marzo 1979, pur con una
sentenza votata con cinque voti favorevoli e quattro contrari, circa la brevettabilità dei
microrganismi geneticamente modificati, la Corte Suprema degli Stati Uniti invece capovolge il
verdetto del Board of Appeals e legittimò le nuove invenzioni della tecnoscienza, aprendo la
strada alla brevettazione dei brevetti biotecnologici. La decisione della Corte chiarì, in
particolare, che un’invenzione può avere come oggetto una materia rientrante nelle previsioni
dello “statute”, ma essere al contempo priva di qualsiasi utilità o del tutto ovvia. Qualsiasi
invenzione può essere rivendicata come un manufatto (manufacture), un composto della
materia (composition of matter), come un processo per la realizzazione di un prodotto (process
utilizing the product in some way enunciated) ma tutte queste forme di rivendicazione se
82 Cfr. V D'Antonio, Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti, Jovene ed.
(Napoli)2005, pagg. 214 ss.
Capitolo 6
316
distinte in teoria, possono riferirsi in pratica al medesimo oggetto inventivo. Fu chiarito
l’ulteriore concetto che, benché i microrganismi siano naturalmente presenti nell’ambiente,
tuttavia essi non esistono spontaneamente in natura, come colture biologicamente pure. Un
“microrganismo isolato e biologicamente purificato” è brevettabile, a differenza di un
microrganismo impuro, perché esso è il prodotto di una attività umana e non preesiste ad essa
(vennero cosi esplicitati i criteri cd. di isolamento e di purificazione, ripresi poi dalla Direttiva
98/44/EC). L’organismo di Chakrabarty, secondo la Corte, “ is not nature’s handwork, but his
own”, “non è opera della natura, ma sua” e come tale, considerato come artefatto biologico,
rientra nel novero dei materiali brevettabili ai sensi del § 101. Un ulteriore argomento a
rinforzo della posizione della Corte Suprema veniva fornito a distanza di qualche anno
dall'Office of Technology Assesment (OTA), in un rapporto sulla brevettabilità della vita: qui si
osserva che la prova della presenza in natura di un particolare organismo geneticamente
modificato deve essere fornita non da chi richiede il brevetto, bensì dalla Corte, che intenda
respingere la domanda di tale brevetto, la quale avrà quindi l'onere di dimostrare l'elevata
probabilità che quell'organismo esista in condizioni naturali.83
Questa decisione della Corte Suprema segna, dunque, una tappa fondamentale nella storia del
sistema brevettuale e viene convenzionalmente considerata come la data di nascita dei problemi
della brevettazione delle biotecnologie.
Oncomouse
Oncomouse è un topo modificato in laboratorio (per risultare maggiormente esposto alla
probabilità di sviluppare un carcinoma mammario), il cui brevetto è stato concesso nel 1988 alla
Harvard Medical School, ed è il primo brevetto su un organismo complesso. Diversamente dal
caso Chakrabarty, l'Oncomouse non ha avuto una storia giudiziaria, almeno negli Stati Uniti, i
quali non hanno ritenuto necessario distinguere tra organismi unicellulari ed organismi
complessi. In Europa invece il topo di Harvard ha avuto una vita più complessa84
: l'EPO, dopo
83 Office of Technology Assesmente (OTA), New Developments in Biotechnology: Ownership of Human
Tissues and Cells – Special Report, OTA-BA-337, U.S. Government printing Office, Washington D.C., March 1987, pag. 50
84 Ed anche in Canada, dove «I problemi sollevati dai giudici sono stati altri: 1) il grado di controllo dell'inventore
sulla creazione dell'invenzione. La possibilità di controllare un organismo complesso è molto ridotta, dal
momento che questo possiede l'autonoma capacità di riprodursi. 2) La distinzione tra intervento umano e leggi
di natura nella creazione dell'Oncomouse. Poiché l'intervento umano si innesta nell'autorganizzazione dei
fenomeni biologici, non è facile distinguere intervento umano e leggi di natura. 3) La rilevanza de test di
riproducibilità. Gli animali appartenenti ad un medesimo modello transgenico non sono uguali […] Nel campo
dei brevetti, invece, l'inventore dovrebbe essere in grado di riprodurre esattamente la propria invenzione. 4)
L'adeguatezza della distinzione tra forme di vita superiori ed inferiori. Gli organismi complessi non possono
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
317
aver inizialmente respinto la richiesta di brevetto in relazione all'art. 53(b), che nega la
brevettabilità delle varietà animali, ha poi concesso il brevetto nel 1992, sostenendo che
l'art.53(b) menziona ed esclude la brevettabilità delle varietà animali, ma non quella degli
animali in generale (il brevetto fu immediatamente impugnato da un'associazione inglese per
l'abolizione della vivisezione); l'EPO dichiarò quindi l'importanza che il topo transgenico
avrebbe rivestito nella ricerca oncologica.
Moore
Tale controversia aveva ad oggetto lo sfruttamento economico non autorizzato, tramite brevetto,
di una linea cellulare sviluppata a partire dai tessuti della milza di un cittadino americano, John
Moore. Costui, nel 1976, si fece visitare nel centro medico dell'Università di California, a Davis.
Nel corso di tale visita gli venne diagnosticata una rara forma di leucemia e di conseguenza gli
venne in seguito asportata, a scopo terapeutico, la milza. Tra il 1976 ed il 1983 il Moore si
sottopose a numerose visite di controllo ed analisi, che richiesero il prelievo di tessuti corporei
quali sangue, midollo osseo e sperma. Nel 1984 venne per caso a conoscenza del fatto che,
nello stesso anno, il centro universitario di Davis ed i due medici che dal 1976 lo assistevano
avevano ottenuto un brevetto per una coltura di cellule (linfociti T), denominata cellule Mo (i
medici curanti avevano infatti scoperto che i tessuti della milza dell'uomo avevano la proprietà
di produrre una particolare proteina del sangue). Il Moore scoprì anche che la coltura
brevettata derivava proprio dalla milza che gli era stata asportata, il cui tessuto, a causa della
forma tumorale, aveva assunto determinate peculiarità. Il centro medico universitario di Davis
ed i suoi medici avevano concesso, dietro compenso, la licenza per lo sfruttamento
commerciale del brevetto a due differenti società farmaceutiche (Genetic e Sandoz), che
brevettarono ben 9 prodotti derivati da quella linea cellulare.
Mr. Moore fece quindi azione, fondandola su tredici diversi punti: 1) appropriazione illegittima,
2) mancanza di consenso informato, 3) violazione di un obbligo fiduciario, 4) frode e dolo, 5)
ingiustificato arricchimento, 6) quasi contratto, 7) inadempimento di obbligazione implicita di
essere fatti rientrare nella categoria dei “composti di materia” utilizzati a proposito dei microrganismi […]
L'approccio dei giudici canadesi non muove da una precomprensione già favorevole al brevetto, ma al
contrario valuta la sensatezza dei criteri codificati di brevettabilità in relazione alle biotecnologie. Il
Commisioner of Patents ha impugnato la sentenza della Federal Court of Appeal di fronte alla Corte Suprema
del Canada (il giudizio è ancora pendente), con l'intenzione (condivisa dal governo canadese) di sollevare il
problema dell'opportunità di un apposito intervento legislativo al fine di rendere brevettabili gli organismi
complessi.» (Mariachiara Tallacchini. Soglie di bioartificialità: le oscillazioni della brevettabilità genetica, pagg.
106-107, in Amedeo Santosuosso, Carlo Alberto Redi, Silvia Garagna, Maurizio Zuccotti (a cura di), I giudici davanti alla genetica, op. cit.)
Capitolo 6
318
buona fede, 8) inflizione intenzionale di squilibrio emotivo, 9) falsa dichiarazione dovuta a
negligenza, 10) interferenza con probabili rapporti economici vantaggiosi, 11) messa in dubbio
della proprietà altrui, 12) contabilizzazione dei profitti, 13) provvedimento dichiarativo.85
Comincia così un dibattito che mette in luce vari aspetti del caso: c'è il problema di considerare
un tipo affatto nuovo di "furto", e se questo possa valere per un materiale "di scarto", del quale
Moore si è sbarazzato volontariamente. Se sia da privilegiare il bene della comunità a discapito
del diritto della persona a disporre del proprio corpo. Se non si corra il rischio, dando ragione
a Moore, di bloccare la ricerca medica, o di avallare la vendita del proprio patrimonio genetico
da parte di privati cittadini. Secondo il giudizio della Court of Appeal della California il paziente
che, nel corso di un trattamento di uno stato di leucemia acuta, abbia subito la rimozione
chirurgica della milza e si sia visto poi asportare, nel trattamento post-operatorio, tessuti, fluidi o
materiale organico di altro genere, ha azione nei confronti di chi, senza il suo consenso, abbia
provveduto a derivare dalle sue cellule prodotti destinati ad essere brevettati; inoltre, il consenso
prestato da Mr. Moore era valido solo ai fini dell’asportazione dell’organo e non implicava
un’accettazione di forme di sfruttamento economico dello stesso. In riferimento alla questione
dell'abbandono del tessuto durante l'intervento chirurgico i convenuti sostennero che
l'asportazione della milza da Mr. Moore comportò abbandono da parte dello stesso, anche se
solo implicito. Su questo punto la Corte evidenziò però che l'elemento essenziale
dell'abbandono è costituito dall'intento di abbandonare e che questo non può mai essere
presunto, ma deve sempre essere esplicito; in altri termini si deve indagare l'intento di colui che
abbandona. In mancanza della prova di un intento o accordo contrario, si deve presumere che
le parti del corpo umano asportate durante un intervento chirurgico vengano distrutte. I
difensori dei ricercatori sostennero anche, a difesa dei loro assistiti, la tesi dell'accessione e cioè
che il tessuto, per mezzo delle tecniche utilizzate, venne trasformato in un quid novi, di natura
diversa, aumentandone enormemente il valore e quindi acquistando il diritto di proprietà sul
85 Sintesi di Marco Venturello, La milza del Sig.Moore: una prospettiva di comparative and analysis for law, in
http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/property/venturello-1997/milzas.htm. Egli scrive che «Nel caso in
questione Moore agì sul terreno della conversion, azione che tutela l'ipotesi in cui un terzo si sia impossessato
di un bene altrui senza essere stato autorizzato né dal proprietario, né da una norma. Il proprietario può
quindi riottenere il bene mobile di cui è stato indebitamente privato. Per l'esercizio dell' action for conversion
occorre quanto segue: 1) l'attore deve essere proprietario del bene mobile di cui è stato spogliato, o titolare dei
diritti di cui è stato privato, 2) il convenuto deve aver effettuato lo spoglio ed è considerata tale anche la mera
utilizzazione indebita della cosa altrui. Si prescinde dalla considerazione della buona o mala fede che può aver
accompagnato la condotta del convenuto. »
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
319
tutto.86
Riconosciuto il diritto di proprietà di Mr Moore sui propri tessuti il collegio rimise al giudice di
rinvio, in sede di trial court, la decisione sul quantum spetti all'attore a titolo di risarcimento per
il danno subito.
Nel 1990, sei anni dopo la Corte Suprema della California, pur ancora divisa nel giudizio,
respinge le richieste di Moore e decide che: «Posto che il diritto dello Stato della California
ammette la proprietà di parti del corpo dopo il loro distacco dal corpo stesso, il paziente che,
nel corso di un trattamento di uno stato di leucemia acuta, abbia subito la rimozione chirurgica
della milza e si sia visto successivamente asportare, nel trattamento post-operatorio tessuti, fluidi
o materiale organico di altro genere, ha azione nei confronti di chi, senza il suo consenso, abbia
provveduto a derivare dalle sue cellule una linea di prodotti, oggetto di brevetto, di grande
valore commerciale».87
Ai fini dell'indagine in corso ciò che maggiormente interessa è il
responso della Corte sulla questione della distribuzione dei property rights sulle parti del corpo
umano separate dal tutto: «L'evoluzione della civilizzazione dalla schiavitù alla libertà, dall'epoca
in cui la gente era considerata alla stregua di beni mobili, fino al riconoscimento della dignità
individuale di ciascuna persona, richiede prudenza nell'attribuire la qualità di proprietà al
tessuto umano. Esiste, comunque, una differenza plateale tra avere diritti di proprietà sul
proprio corpo ed averne su quello di un altro. Per quanto ne sappiamo, nessuna direttiva
politica è mai stata articolata, né esiste alcuna indicazione legislativa contro la possibilità di
stabilire un rapporto dominicale sul proprio corpo. […] Nella nostra valutazione del diritto di
proprietà, considerando la definizione del del termine proprietà ed i casi e le leggi concernenti
argomenti quali il diritto di dominio da parte di una persona sul suo corpo, la disposizione del
corpo dopo la morte, i trapianti di cornea da persone decedute,a sperimentazione medica su
soggetti umani viventi, noi non troviamo nulla che neghi,e molto che supporti, la conclusione
che l'attore aveva un diritto di proprietà sul suo materiale genetico.»88
Proseguendo nel loro
ragionamento i giudici californiani conclusero quindi che la linea cellulare brevettata non
potesse essere di proprietà del Moore, poiché distinta dal materiale proveniente dal suo corpo.
Il brevetto rappresenta infatti l'inventive effort degli scienziati e non l'unicità delle cellule di Mr.
86 Marco Venturello, op. cit.
87 Marco Venturello, op. cit.
88 I giudici californiani ammisero invece che l'attore potesse sostenere una action for breach of the physician's
duty, poiché era venuto a mancare, nel corso del ricovero in ospedale, quell'informed consent, necessario in
ogni rapporto medico-paziente.
Capitolo 6
320
Moore; la progenie cellulare brevettata è materialmente e giuridicamente diversa dalle cellule
estratte dal suo corpo.89
C'è chi90
si chiede: come risolverebbe tale controversia l'ordinamento italiano? Sarebbe
garantito all’individuo un potere di veto circa lo svolgimento della ricerca, le sue modalità ed
eventualmente il suo sfruttamento brevettuale?
Per quanto riguarda i principi che regolano la circolazione di parti e prodotti del proprio corpo,
è possibile distinguere due principali modelli analitici:
a) l’approccio proprietario. In base a tale ricostruzione, il corpo umano non potrebbe essere
configurato, in quanto tale, oggetto di proprietà (in quanto si avrebbe un’inammissibile
confusione logica tra soggetto e oggetto). Per contro, l’individuo acquisterebbe un diritto di
proprietà su parti e prodotti del corpo umano dopo il distacco, in base a principi analoghi a
quelli della fruttificazione
b) l’approccio personalistico. Muovendo da un approccio personalistico, condiviso dalla più
recente dottrina, si dovrebbe invece ritenere che il potere di controllo dell’individuo su parti e
prodotti del proprio corpo costituisca una immediata espressione del fondamentale principio di
autodeterminazione nelle scelte personali. L’individuo dovrebbe essere quindi messo in
condizione di determinare liberamente non soltanto le modalità dell’interferenza con la propria
sfera personale (consenso al prelievo), ma anche l’ulteriore destinazione dei campioni di
materiale biologico rimossi in seguito all’intervento (consenso alla raccolta, alla conservazione,
alla brevettazione, etc.). In particolare, sarebbe richiesta una valida manifestazione di volontà,
libera ed informata, rispetto a tutti gli usi secondari del proprio materiale genetico: dunque sia
89 Configurando gli usi secondari come una contrapposizione tra privacy e proprietà, nel 1990 la Suprema corte
californiana inaugurava una distinzione concettuale di grande successo. La celebre formula secondo cui «non è
necessario far combaciare forzatamente le forme rotonde della privacy e della dignità e il quadrato della
proprietà» ha generato il doppio destino dei materiali biologici, ambiguamente concepiti sotto il segno
dell’autonomia, ma anche della volontà implicita di abbandono (res derelictae), per chi li dona; e come res
nullius, e possibile sostrato di un’opera dell’ingegno brevettabile, per chi li acquisisce. Per esplicita ammissione
della Corte, lo sdoppiamento concettuale nel diritto sui tessuti in privacy e proprietà dipendeva interamente
dalla necessità di evitare possibili danni all’industria farmaceutica, il cui accesso alle materie prime non poteva
subire limitazioni. In un documento del 1987, l’OTA (Office of Technology Assessment, l’agenzia di
consulenza scientificotecnologica del Congresso degli Stati Uniti) osservava che i materiali biologici potevano
essere adeguatamente inquadrati come res derelictae e come res nullius, proponendo peraltro un’ardita
analogia tra le parti staccate dal corpo e la selvaggina di passaggio liberamente cacciabile: «Si può argomentare
che il paziente e i suoi tessuti si trovino in una relazione simile a quella tra un proprietario terriero e gli animali
selvatici sulla sua terra. Non avendo esercitato il dominio o il controllo sui propri tessuti, i diritti del paziente
sarebbero simili a quelli di un proprietario terriero che non abbia cercato di catturare la selvaggina di passaggio
sul proprio terreno» cfr. Mariachiara Tallacchini, Dalle biobanche ai genetic social networks, op. cit.
90 Giorgio Resta, Do we own our bodies?, op. cit., pag. 125 ss., la sintesi dei modelli analitici è tratta dal suo
lavoro
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
321
l’uso terapeutico (trapianti, trasfusioni, impianti a scopo procreativo...), sia la ricerca scientifica,
sia l’applicazione industriale.91
BRCA1 e BRCA2 (Myriad Genetics)
Nei primi anni novanta, in base a studi condotti su famiglie in cui donne di giovane età erano
state colpite da tumore al seno e/o tumori all'ovaio, sono stati identificati due geni, BRCA1 e
BRCA2 (BReast CAncer 1 e 2)92
. Nelle donne malate appartenenti a queste famiglie era
presente una mutazione ereditaria di BRCA1 o BRCA2; non era riscontrabile invece nelle
donne sane. Ciò ha consentito di sostenere che donne portatrici di mutazioni dei geni BRCA
ed appartenenti a quel tipo di famiglie sono ad alto rischio di sviluppare un tumore al seno
(considerando un arco di vita che giunge fino ai 70 anni, la probabilità è circa dell'80%; non vi è
però alcuna informazione certa su quando la malattia si potrebbe sviluppare) e all'ovaio
(considerando un arco di vita che giunge fino ai 70 anni, la probabilità è circa del 40-60%. Il
rischio aumenta dai 40 anni in poi).93
Nel 1991 nasce, presso l'Università dello Utah, la multinazionale privata Myriad Genetics: la
Utah University Research Foundation e la Myriad ottengono il brevetto sulla sequenza del gene
BRCA1 ed in seguito del BRCA2: in realtà, il brevetto, anzi i brevetti, non appartengono
91 Sempre Giorgio Resta, riporta, a titolo esemplificativo ed a conferma del principio di cui alla lettera b), l’art.
22 della Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 145/2001. Tale
norma prevede che: «Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento,
questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in
conformità alle procedure di informazione e di consenso appropriate».
La seconda è l’art. 5, c. 3 del d.l. 3/2006, di attuazione della direttiva 98/44/CE: «la domanda di brevetto
relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere
corredata dell’espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato
prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente. Ciò implica, dal punto di vista del sistema della
circolazione del corpo: a ) che il consenso al prelievo non legittima automaticamente anche lo sfruttamento
commerciale e brevettuale del materiale biologico; b)che,ai fini di una lecita utilizzazione, la persona debba
essere preventivamente e specifica-mente informata circa i possibili sbocchi brevettuali di una ricerca basata sul
proprio materiale biologico» (pagg. 129-130)
92 BRCA1 -Test di predisposizione genetica allo sviluppo del carcinoma della mammella ed ovarico, analisi di
mutazione dei geni BRCA1 BRCA2 mediante sequenziamento automatico diretto
(http://www.laboratoriogenoma.it): BRCA1 e BRCA2 sono geni onco-soppressori localizzati rispettivamente
sul cromosoma 17 e sul cromosoma 13. Nelle persone predisposte geneticamente, la perdita della funzione di
gene onco-soppressore è dovuta a eventi mutazionali ricorrenti a livello del citato gene, con conseguente
produzione di una proteina anormale. Il gene BRCA1 comprende 24 esoni ed ha una dimensione di circa 5,6
Kb, mentre il gene BRCA2 comprende 27 esoni ed ha una dimensione di circa 10 Kb. L‘analisi di centinaia di
soggetti di diverse etnie con una storia familiare di tumore mammario od ovarico ha evidenziato la presenza di
oltre 150 differenti mutazioni a livello di questo gene, la maggior parte delle quali producono una proteina
tronca.
93 Ambulatorio di Consulenza Genetica, IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, Test
genetico BRCA1 e BRCA2, 2002, 1. Testo reperibile all’indirizzo:
http://www.istge.it/dip_epp/ce_tu/info_brca.pdf.
Capitolo 6
322
soltanto all'azienda statunitense, in quanto oggetto e frutto di ricerche condotte in diversi Paesi e
centri di ricerca, finanziate anche dal National Institutes of Health e dal National Cancer
Institute of Canada. Nemmeno la paternità del brevetto sul gene BRCA2 appartiene
esattamente all’azienda statunitense. Myriad Genetics, infatti, ha presentato domanda di
brevetto poche ore prima che la scoperta del suddetto gene fosse pubblicata sulla rivista Nature
dai ricercatori del Sanger Centre di Cambridge, nel 1995. In totale i brevetti nordamericani di
Myriad Genetics riguardanti il caso BRCA sono 23. In essi sono contenute quindici differenti
restrizioni, tra cui le più importanti concernono il metodo utilizzato per evidenziare
l’alterazione, l’analisi della sequenza, il processo per identificare le mutazioni, ed anche la
molecola stessa di DNA isolata.
Nel maggio del 2001 Myriad Genetics ottiene poi dall’EPO il brevetto numero 0699754:
Method for Diagnosing a Predisposition for Breast and Ovarian Cancer, using the BRCA1 and
BRCA2 genes, e con esso il diritto esclusivo allo sviluppo di prodotti medicinali a scopo
terapeutico e diagnostico. Poiché il brevetto di Myriad riguardava nel senso più ampio possibile
il gene BRCA1 e le sue forme mutate, alcuni istituti francesi ed enti nazionali per la ricerca
genetica umana hanno presentato obiezioni all’estensione del suddetto brevetto, riferendosi alla
normativa della Convenzione sul brevetto europeo. Di conseguenza, nel maggio 2004 l’EPO ha
revocato il primo brevetto rilasciato. Nel gennaio del 2005 è stata poi notevolmente limitata la
protezione derivante dal secondo e terzo brevetto (EP0705902 e EP0705903) per il motivo che
i brevetti in questione non sono conformi alla convenzione sul brevetto europeo (EPC), non
rispettando in particolare il criterio della novità. Le cliniche e i servizi sanitari nazionali dei paesi
europei non avevano comunque mai pagato royalties alla Myriad Genetics per l’utilizzo del test,
a testimonianza della confusione presente anche a livello legale. Sempre nel 2004, la titolarità
del brevetto su BRCA2 è passata in capo alla sola Università di Salt Lake City, che la ha a sua
volta ceduta al Cancer Research, associazione inglese specializzata nella ricerca, la quale ha
annunciato di voler rendere disponibili a tutti le analisi sul gene, senza scopo di lucro. Infine,
nel 2008, il Board of Appeal dell’EPO ha adottato una decisione in base alla quale è
riconosciuta la validità del brevetto su BRCA1, poiché Myriad Genetics ha limitato le richieste
sul campo di applicazione ai metodi diagnostici per il riconoscimento della predisposizione al
cancro al seno e all’ovaio, provocato da mutazioni che modificano la cornice di lettura del gene
BRCA1.
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
323
Nel maggio 200994
il Public Patent Foundation (PubPat) e l'American Civil Liberites Union
(ACLU) hanno promosso una causa legale presso lo United States District Court for the
Southern District di New York contro: U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), Myriad
Genetics e la University of Utah. L’accusa è che i brevetti ottenuti da Myriad Genetics e
University of Utah Research Foundation sull’esclusivo sfruttamento di BRCA1 e BRCA2 siano
incostituzionali ed invalidi. Secondo ACLU e gli altri querelanti, infatti, questi brevetti
soffocherebbero lo sviluppo e la ricerca su test diagnostici, concernenti i geni in questione, che
potrebbero portare a nuove cure, poiché Myriad Genetics, oltre a poter imporre i suoi brevetti,
possiede anche i diritti sulle future mutazioni eventualmente scoperte su BRCA2. I brevetti in
questione limiterebbero inoltre il diritto di scelta delle donne per quanto riguarda l’assistenza
medica, in violazione del Primo Emendamento della Costituzione statunitense; Myriad
Genetics, infatti, consente l’utilizzo dei test nella sperimentazione, ma non permette ai
ricercatori di comunicare poi i risultati alle pazienti. Secondo i querelanti, inoltre, i brevetti sui
geni sarebbero illegali secondo il diritto brevettuale, poiché i geni sono products of nature e
conseguentemente non tutelabili dalla privativa.
Nel marzo 2010 la Corte Distrettuale di New York ha invalidato i brevetti detenuti da Myriad
sulla base della “dottrina del prodotto di natura”: secondo questa dottrina, affinché
un'invenzione possa essere brevettabile deve avere caratteristiche molto diverse da qualsiasi
entità esistente in natura ed essere, soprattutto, utile, o comunque potenzialmente utile.
Myriad Genetics e l’Università dello Utah hanno proposto appello contro la sentenza di cui
sopra, davanti alla Corte d’Appello del Circuito Federale.
Il 29 ottobre 2010 il Dipartimento di Giustizia Usa (DoJ) si è espresso con un rilevante amicus
brief (un parere non formalmente vincolante) in materia. Le questioni presentate erano due: se
le molecole di DNA manipolate, come il DNA complementare, siano sottoponibili a brevetto
secondo il 35 U.S.C. § 101; e se il DNA isolato, ma non modificato, sia sottoponibile a brevetto
secondo la sezione 101 della disciplina brevettuale statunitense. Secondo la nota del DoJ, non
potrebbe essere brevettata la pura identificazione di sequenze di DNA all’interno del genoma
“senza alcuna alterazione o manipolazione successiva”, poiché “la struttura chimica dei geni
umani è un prodotto della natura”. E’ stata invece riaffermata la brevettabilità delle sequenze di
DNA manipolate, quali il DNA complementare.
94 Da qui fino al quarto paragrafo successivo la sintesi è di Alessia Peroni, La brevettabilità dei geni e delle
sequenze genetiche, op. cit., pagg. 86-94
Capitolo 6
324
La questione è giunta fino alla Corte Suprema Usa, che il 13 giugno 2013 ha stabilito e
confermato quanto sancito dal DoJ, all'unanimità, che i brevetti sui geni, anche quando isolati,
non sono ammissibili (in quanto i geni rientrano nella dottrina del prodotto di natura), rimane
però brevettabile il DNA sintetico (cDNA – Dna complementare), in quanto non disponibile in
natura ma ottenuto per via di sintesi a partire da un campione di mRNA messaggero. La Corte,
nel suo parere, afferma che l'atto di Myriad di isolare i geni BRCA1 e BRCA2 non può essere
qualificato come un'invenzione ma come una scoperta, che quindi non va brevettata, a meno
che non siano alterati o non sia dimostrato un significativo intervento umano.
Caso He-La
Nel 2013 è stato annunciato il sequenziamento del genoma delle cellule di HeLa (si tratta di
cellule tumorali che possiedono delle caratteristiche uniche, che le differenziano dalle altre
cellule di questo tipo: sono molto più resistenti delle altre cellule tumorali e sono in grado di
sopravvivere in condizioni che altre cellule non possono tollerare, inoltre, possono dividersi
molte più volte rispetto alle altre cellule). Le HeLa sono state le prime cellule umane
immortalizzate e hanno rappresentato una grande risorsa per la ricerca scientifica. Questa linea
cellulare fu isolata e propagata per la prima volta da un medico, tale dott. Otto Gey, nel 1951:
Gey ricevette una porzione di tessuto contenente le HeLa da un medico dell'ospedale di
Baltimora, che aveva ottenuto il lembo di tessuto da una biopsia della massa tumorale di una
paziente, Henrietta Lacks, attuata a fini diagnostici. Gey moltiplicó tali cellule tumorali in vitro
senza il consenso della Lacks; presto si accorse di avere per le mani un tipo di cellule di
particolare interesse e le rese disponibili per la commercializzazione. A quel tempo non
esistevano leggi che obbligavano il medico ad informare il paziente su eventuali utilizzi del
materiale biologico asportato durante interventi, biopsie o analisi di liquidi biologici. Tali cellule
quindi, sono state prelevate e poi diffuse senza il consenso della diretta interessata, Henrietta,
quindi le sue informazioni genetiche sono state rese disponibili a tutti. La storia ci interessa
attualmente perché, essendo stato completato il sequenziamento delle HeLa, il materiale e le
informazioni genetiche in esse contenute sono state utilizzate senza alcun rispetto per la privacy
dei discendenti diretti di Henrietta, i quali avrebbero dovuto almeno essere informati
dell'esperimento (la famiglia comprese solo nel 1973, quando un ricercatore contattò i figli della
Lacks per ottenere campioni di sangue al fine di studiare i geni ereditati dalla madre, e da allora
iniziarono una serie di battaglie legali).
Nel marzo 2013, dopo le proteste avanzate dai discendenti della Lacks, che temevano una
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
325
diffusione di informazioni familiari sanitarie, un gruppo di scienziati dello European Molecular
Biology Laboratory ha ritirato la pubblicazione del make-up genetico completo delle cellule
HeLa. A seguito di alcuni incontri fra la famiglia e Francis S. Collins, direttore dell'NIH, il 6
agosto 2013, il National Institute of Health ha annunciato di aver trovato un accordo con la
famiglia Lacks; il nuovo accordo prevede che la linea cellulare possa d'ora innanzi essere
utilizzata solo da chi ne faccia richiesta ed ottenga una specifica autorizzazione; due discendenti
della Lacks collaboreranno con il comitato del NIH incaricato di vagliare le richieste presentate
dai ricercatori; ogni ricercatore, inoltre, sarà tenuto a menzionare la famiglia Lacks in
pubblicazioni derivate dallo studio della linea cellulare. Si è stabilito inoltre che l'intero
sequenziamento del Dna, completato in marzo, non venga reso pubblico per tutelare la privacy
dei familiari, limitando ai ricercatori l'accesso al genoma completo. Resta escluso qualunque
tipo di compenso economico per la famiglia.
Caso Crispr-CAs9
Il prestigioso e ricco premio Breakthrough, 3 milioni di dollari messi in palio da Mark
Zuckenberg ed altri web-billionaires, è stato assegnato lo scorso novembre 2014 ai dr. Jennifer
Doudna e Emmanuelle Charpentier, biologi molecolari all’Università di Berkeley (California),
per la scoperta della Cas9, una proteina che rende possibile lo sviluppo di una nuova modalità
di editing genetico, se abbinata al CRISPR (clustered regularly interspaced palindromic
repeats), una tecnica di editing del DNA messa a punto nel 1987 e utilizzata, fino ad ora, per
immettere batteri killer nel genoma di virus.
La vicenda inizia a complicarsi dopo la notizia che il dr. Feng Zhang, giovane ricercatore
dell’MIT di Boston, ha ottenuto il brevetto della nuova tecnica combinata CRISPR-Cas9. Un
brevetto ampio che ne consente tutti gli sfruttamenti in ambito commerciale: Il sistema
CRISPR-Cas9, infatti, consente agli scienziati di disattivare i geni o cambiarne la funzione,
sostituendo una singola sequenza di DNA.95
I CRISPR non sono altro che sequenze di DNA che permettono al batterio killer di
95 In realtà pare che la prima pubblicazione sul tema risalga al 28 giugno 2012: un articolo del biochimico
Jennifer Doudna, della UC Berkeley, nel quale si delineava CRISPR-Cas9, cioè la possibilità di trovare
filamenti specifici di DNA, tagliarli con un bisturi molecolare e trasformarli in qualcosa di completamente
nuovo. Nel frattempo, Fred Zhang, un biologo molecolare del Broad Institute del MIT e di Harvard, stava
studiando le potenzialità di CRISPR-Cas9 e, nel gennaio 2013, rendeva pubblico il modo in cui CRISPR-Cas9
può modificare i geni delle cellule umane e dei topi. Fu allora che decise di chiedere il brevetto accelerato per
questa scoperta, sette mesi dopo un'analoga richiesta da parte di Jennifer Doudna. Il brevetto, un anno dopo,
viene assegnato a Fred Zhang e ad oggi è in corso una battaglia legale per i diritti del brevetto per questa
tecnologia
Capitolo 6
326
riconoscere, in modo preciso, specifiche parti di DNA all’interno del genoma del virus. Non
sono un prodotto di laboratorio, ma vengono utilizzati in natura da molti batteri per difendersi
dai virus grazie all’intervento della proteina Cas9 che “taglia” il DNA del virus, rendendolo
inoffensivo. Ed è proprio la scoperta delle funzioni di questa proteina che consente un balzo in
avanti nell’utilizzo ai fini terapeutici dei CRISPR.
I ricercatori del MIT sono già riusciti a curare topi adulti, affetti da una malattia genetica del
fegato, utilizzando la tecnica CRISPR-Cas9 mediante infusioni, ma non appena saranno
disponibili appositi farmaci, la tecnica potrà essere utilizzata facilmente per guarire esseri umani
adulti. La possibilità di debellare le malattie genetiche, finora impossibile, apre le porte a un
business praticamente senza confini. Comprensibile, allora, l’esplosione di interesse per questa
tecnologia da parte di investitori pronti a entrare in un mercato che promette di valere molte
decine di miliardi di dollari l’anno.96
La questione è complicata poiché, mentre il Broad Institute e il Massachusetts Institute of
Technology (denominato brevetto Zhang) hanno ricevuto i diritti di brevetto per CRISPR-Cas9
negli Stati Uniti, nell'aprile 2014; in Europa, la corrispondente domanda di brevetto è stata
pubblicata con il nome di EP2764103 nel maggio 2014, ma l’Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO) non ha ancora raggiunto un risultato concreto in questa materia. Dopo il deposito della
domanda di brevetto Zhang, l’EPO ha ricevuto lettere da parte di terzi che contestavano
l’originalità e l’invenzione di questo brevetto: tra gli altri argomenti, le terze parti riconoscevano
Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier come inventori della tecnologia CRISPR-Cas9 e la
loro pubblicazione Jinek et al. come lo stato dell’arte più recente. Probabilmente ci vorranno
dai 3 ai 5 anni circa affinché l’EPO emetta il suo giudizio ed è probabile che ci sarà più di un
brevetto specifico in Europa, portando ad una proliferazione di brevetti commercialmente poco
attraenti.97
96 Il controllo dei brevetti è fondamentale per le diverse startup create per l’occasione e che insieme hanno, già
oggi, un potenziale economico di investimento di più di $ 80 milioni di dollari per trasformare CRISPR-Cas9
in terapie in grado di guarire malattie genetiche gravi. Tra queste, le più attive sono Editas Medicine e Intellia
Therapeutics, entrambe di Cambridge, che pensano di poter inziare entro 3 anni le sperimentazioni cliniche
sugli esseri umani. I fondatori di Editas Medicine sono proprio il dr. Jennifer Doudna e il dr. Feng Zhang ma,
quando Zhang ha ottenuto il brevetto e lo ha portato in dote alla società per assumerne, di fatto, il controllo,
Doudna ne è uscita, portando via i risultati delle sue ricerche.
97 Per approfondimenti si veda l'articolo di Andràs Kupecz, Who owns CRISPR-Cas9 in Europe? In Nature, Volume 32, Number 12, December 2014. L’autore consiglia un’attenta valutazione delle opzioni legali e
commerciali prima di impegnarsi ad utilizzare questa promettente tecnologia. Un altro articolo interessante,
pubblicato sempre su Nature subito dopo, descrive come sia possibile prevedere l’influenza dei precedenti e
del quadro normativo sullo sviluppo futuro della tecnologia CRISPR-Cas9. L’autore descrive come
attualmente, a parte il brevetto Zhang e Doudna/Charpentier, più di una dozzina di nuovi brevetti e 100
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
327
2.3 I brevetti sugli embrioni ed il “prodotto uomo”
Caso Brüstle vs. Greenpeace
Il signor Brüstle aveva ottenuto nel 1997 un brevetto tedesco relativo all’solamento ed alla
purificazione di cellule progenitrici neurali, ai procedimenti per la produzione delle stesse a
aprtire da cellule staminali embrionali ed alla loro utilizzazione per il trattamento di anomalie
neurali. L’impianto di tali cellule pare potesse costituire un metodo effocace per il trattamento
di una serie di malattie neurologiche, prima fra tutte il Parkinson. Il problema è che le cellule
da impiantare erano tratte da tessuti di blastocisti (come sono chiamati gli embrioni dal quarto
giorno dall’inizio del processo vitale) attraverso un procedimento che ne provocava la
distruzione. Tale brevetto veniva contestato da Greenpeace davanti al Tribunale Federale dei
Brevetti della Germania per il fatto che le cellule precursori sono state ottenute da cellule
staminali embrionali umane.
Il Tribunale aveva perciò considerato nullo il brevetto (sulla base dell’art. 6.2 lett. B) della
direttiva 98/44/CE che esclude la brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini
industriali o commerciali. Il signor Brüstle fece appello al Bundesgerichtshof. Tale tribunale,
dovendo decidere se le cellule staminali embrionali utilizzate come “materiale di partenza” per i
procediemnti brevettati potessero qualificarsi come embrioni, propose un rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia teso a chiarire: a) quale fosse la nozione di “embrioni umani” ai sensi
dell’art. 6 della direttiva; b) se l’utilizzo a fini industriali o commerciali comprendesse anche la
ricerca scientifica.
Il 10 Marzo 2011, l'Avvocato Generale Yves Bot ha espresso la sua opinione sul caso come
previsto dall’articolo 252 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).98
domande di brevetto abbiano rivendicato o descritto le applicazioni del sistema CRISPR-Cas9. Tutte queste
sfide potrebbero essere potenzialmente dannose per il progresso della scienza, tuttavia l'autore fornisce anche
alcuni esempi, come la gestione dei brevetti Cohen-Boyer sul DNA ricombinante da parte dell’Università di
Stanford, il brevetto “Tuschl” sulla tecnologia siRNA e i brevetti PCR del Massachusetts Institute, dove la
combinazione appropriata e utente-specifica di applicazione e licensing porta all’avanzamento della tecnologia
che, altrimenti, avrebbe potuto essere ostacolata. (Jacob S Sherkow, Law, History and Lessons in the CRISPR
patent conflict, in Nature, Volume 33, Number 3, March 2015)
98 Secondo il dirito comunitario, il parere dell’avvocato Generale non è vincolante per la Corte di Giustizia, ma
può servire come punto di partenza per la deliberazione dei giudici. Dato che non esiste la possibilità di
appellare le sentenze della Corte di Giustizia, l'opinione dell'Avvocato Generale è un importante meccanismo
che assicura la corretta amministrazione della giustizia davanti alla Corte di Giustizia, in quanto dà ai giudici la
possibilità di considerare l'opinione di un altro soggetto giuridico qualificato prima di prendere la decisione
Capitolo 6
328
L’Avvocato ha concluso che «il concetto di'embrione umano si applica dalla fase di
fecondazione iniziale di cellule totipotenti per tutto il processo successivo di sviluppo e
formazione del corpo umano». Egli ha tuttavia escluso dal concetto di embrione umano le
cellule staminali embrionali pluripotenti, in quanto queste non hanno la capacità di svilupparsi
in un essere umano. Nonostante ciò, ha escluso la brevettabilità di ogni invenzione per la quale
il processo tecnico richieda la distruzione dell’embrione umano.
Con la sentenza del 18 ottobre 2011 (C-34/10, Brüstle vs. Greenpeace)99
, la Corte europea
sancisce una nozione autonoma di embrione che deve essere interpretata in modo uniforme su
tutto il territorio dell’Unione. Per quanto riguarda l’ambito della sua brevettabilità, sulla base
del combinato disposto dell’esclusione della brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani
a fini industriali o commerciali, e dell’esclusione delle applicazioni che possano recare
pregiudizio alla dignità umana, impone che «la nozione di embrione umano ai sensi dell’art. 6,
n. 2, lett. C) della direttiva deve essere intesa in senso ampio. In tal senso, sin dalla fase della
sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un mebrione umano,
dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere
umano. Inoltre, deve riconoscersi embrione umano anche l’ovulo umano non fecondato
indotto a dividersi ed a svilupparsi attraverso partenogenesi […] Spetta al giudice nazionale
stabilire se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti
costituisca un embrione umano»100
In sintesi, costituisce un embrione umano
finale (il parere è reperibile sul sito http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-
34/10&td=ALL)
99 Il testo italiano della sentenza è rinvenibile al sito della Corte di Giustizia:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&doclang=IT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=12825
100 Il problema dell’embrione è nato fin dal lontano 1978, quando divenne possibile il concepimento umano in
vitro. Ovviamente, abbiamo da un lato la sacralità e dall'altro la qualità della vita ma, a prescindere da questo,
ci sono due nozioni di embrioni, una in senso ampio ed una in senso stretto.
Secondo quella ampia, si ha un nuovo essere vivente fin dal primo momento della fusione dei gameti, quella
in senso stretto invece, sostiene che si ha un nuovo essere vivente dal 14mo giorno dalla fusione dei gameti
(distingue fra embrione, pre embrione,etc). Nozione in s. stretto:
- a liv. Internazionale: Comitato Warnock, nominato dal Governo inglese per l'approvazione di una legge che
autorizzasse la ricerca sugli embrioni ottenuti con la tecnica della fecondaz in vitro fino al compimento del
14mo giorno dalla fecondazione dell'embrione (è diventata una legge nel 1990). Quindi all'essere umano, nei
primi 14 gg di vita viene dato il nome di pre embrione= massa amorfa di cellule, di conseguenza ad esso si
doveva negare la qualifica, la dignità ed i diritti di ogni soggetto umano
- in Italia abbiamo la Dichiarazione dell'Embrione presentata da Flamigni e Lauricella, con lo scopo di
modernizzare l'Italia alle nuove e comuni tendenze europee. Non sarebbe infatti scientificamente accertato che
l'embrione sia un individuo della specie umana fin dalle primissime fasi della diffusione dei gameti
- Identita' e statuto dell'embrione umano parere del CNB 22 giugno 1996. Persona: essere persona significa
possedere una natura umana ma soprattutto razionale: è persona umana ogni individuo umano in tutte le fasi
della sua esistenza e nei suoi confronti esiste un dovere ed un rispetto di tutela proprio per favorire lo sviluppo
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
329
- qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione
- qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cell umana
- qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a
dividersi ed a svilupparsi
All'inizio del terzo mese viene definito feto.
Per quanto riguarda il quesito sull’assimilazione delle finalità di ricerca a quelle industriali e
commerciali, la Corte sostiene che «anche se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto
dai fini industriali e commerciali, l’utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca che sia
oggetto della domanda di brevetto non può essere scorporata dal brevetto medesimo e dai
diritti da esso derivanti [per questo si stabilisce che l’esclusione dalla brevettabilità] riguarda
altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità
terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può
essere oggetto di un brevetto»101
In sintesi, con questa sentenza si esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora essa richieda
la previa dostruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza.
Tuttavia, merita attenzione il fatto che essa si limita a dire che non si possono fare brevetti a fini
commerciali e industriali su invenzioni biotecnologiche che comportino distruzioni di embrioni
delle capacità e delle funzioni di cui è dotata. Un individuo umano può non avere ancora raggiunto, o non
essere concretamente in grado di esercitare, o avere perduto, la capacità di svolgere certe funzioni tipiche della
persona, senza che però venga ridotta la sua dignità. Semplicemente egli non avrà il diritto alla tutela di tali
funzioni, in quanto assenti. Nel caso dell'embrione individualizzato ciò significa che non c'è l'obbligo morale di
tarttarlo come se fosse cosciente, libero, autodeterminato, capace di comunicazione e attività simbolica.
Tuttavia sussiste il dovere intrinseco di tutelarne l'esistenza e l'integrità. (appunti tratti da una lezione tenuta
dalla scrivente sui danni al concepito presso l’Ass. 3 di San Daniele del Friuli (UD) il 20 marzo 2014)
101 Nella sentenza si legge: « Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) L’art. 6, n. 2, lett. c), della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che: a) costituisce un «embrione umano»
qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato
impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso
partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi; b) spetta al giudice nazionale stabilire, in
considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello
stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.
2) L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali
enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica,
mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia
utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.
3) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento
tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro
utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche
qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di
embrioni umani.»
(http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=l
st&docid=111402&occ=first&dir=&cid=12825)
Capitolo 6
330
umani, ma non che non si possano usare (e quindi, inevitabilmente, distruggere) embrioni
umani esistenti a fini scientifici, terapeutici e diagnostici. Limitandosi a colpire solo i profili
industriali/commerciali, ma non escludendo il ricorso a cellule staminali embrionali per la
ricerca volta a curare gravi malattie, in astratto sembra un’ottima decisione. In realtà essa
presenta diversi aspetti problematici. Infatti, dopo aver dato una definmizione estensiva di
embrione umano, la Corte ammette anche la possibilità:
a) implicitamente dell’uso di embrioni ai fini della semplice ricerca scientifica, escludendone
solo il brevetto102
;
b) esplicitamente di un brevetto in materia di embrioni umani, purché relativo a «invenzioni a
finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all’embrione umano
stesso»103
;
c) che i giudici nazionali (non il legislatore) decidano «in considerazione degli sviluppi della
scienza, se una cellula staminale ricavata da embrione umano nello stato di blastocisti costituisca
un “embrione umano”» (n. 1 disp.), ossia se tali cellule siano in grado di «dare avvio al processo
di sviluppo di un essere umano e di conseguenza rientrino nella nozione di “embrione
umano”»104
.105
102 Punto n. 2 della sentenza
103 Punti nn. 6 e 44 della sentenza, ma già n. 42 preamb. Dir. 98/44/CE
104 Punto n. 37 della sentenza
105 A proposito di questo Antonino Spadaro afferma:« In merito, è possibile muovere almeno tre obiezioni:
1) la presente sentenza della Corte del Lussemburgo pretende di imporre una nozione di embrione umano
amplissima, in netto contrasto con una precedente sentenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Evans v. UK,
n. 6339/05, 7 marzo 2006), in cui la Corte EDU – constatando l’assenza di consenso sulla definizione
scientifica e legale dell’embrione umano – afferma che questa è materia sulla quale occorre riconoscere agli
Stati margini di autonomia legislativa (c.d. margine di apprezzamento/discrezionalità nazionale);
2) è difficile comprendere il senso dell’attribuzione ai giudici nazionali di un margine di potere interpretativo,
potendo stabilire se <<allo stato delle conoscenze scientifiche, il prelievo di una cellula staminale su un
embrione umano nello stato di blastocisti comporta la distruzione dell’embrione>> (n. 1 disp.), visto che la
Corte di giustizia ha già affermato nella stessa sentenza che <<dalle osservazioni sottoposte alla Corte emerge
che il prelievo di una cellula staminale su un embrione umano nello stadio di blastocisti comporta la
distruzione dell’embrione>> (n. 48 disp.);
3) in realtà non è mai stata in discussione, perché mai è stata prevista, la possibilità di concedere brevetti su
embrioni umani e neppure – n.b. – su cellule staminali totipotenti. Infatti il brevetto richiesto da Brüstle
(come tutti i brevetti concessi in Gran Bretagna, in Svezia e nel resto del mondo) riguarda cellule staminali
pluripotenti e, per consenso pressoché unanime (anche dello stesso avv. gen. Y. Bot), si ritiene che tali cellule
mancano della capacità di dare l’avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Non sono dunque
qualificabili come embrioni […]
In ogni caso la Corte, come Bot, ritengono che “anche” le invenzioni su semplici cellule staminali pluripotenti
devono essere escluse dalla brevettabilità. Perché? In sintesi, perché è impossibile ottenere linee di cellule
staminali embrionali senza che, all’inizio della procedura, sia stato fatto un uso distruttivo dell’embrione»
(Antonino Spadaro, La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e altrettanti difetti (in dialogo con Lorenza
Violini), "Quaderni costituzionali", 3 maggio 2012, articolo pubblicato anche in
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_giustizia/001
0_spadaro.pdf
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
331
Sorgono spontanei gli interrogativi:
1) nelle ipotesi a) e b) prima indicate e ammesse dalla Corte, fini di ricerca scientifica
(senza brevetto) e fini terapeutici/diagnostici a favore dell’embrione (con brevetto),
all’inizio viene necessariamente distrutto o danneggiato un embrione umano. Com’è
possibile che in questi casi la cosa sia ammessa e sia esclusa invece negli altri casi (uso
degli embrioni a fini commerciali/industriali)?
2) Come si fa distinguere una ricerca a finalità scientifica (per la quale il brevetto è escluso
da una ricerca a finalità terapeutica o diagnostica (per la quale il brevetto è ammesso)?
Pensiamo agli embrioni soprannumerari, soprattutto in Italia: da quando la Corte costituzionale
ha tolto il limite massimo di 3 embrioni da impiantare per ogni ciclo di fecondazione106
(sent. n.
151/2009), gli embrioni crio-congelati disponibili si siano moltiplicati. Ed essi non possono
essere utilizzati per la ricerca scientifica, visto il divieto posto dalla l. n. 40 del 2004. Il divieto
dell'uso di embrioni per la ricerca scientifica è uno dei pochi rimasti nella legge sulla
procreazione artificiale, abbattuta a colpi di sentenze, ed è contenuto nell'articolo 13. Nel 2015
fece scalpore una sentenza della Corte Europea (Case Parrillo vs. Italy): per la prima volta alla
Corte EDU viene chiesto di verificare se il diritto al rispetto per la vita privata e familiare
tutelato dall’art. 8 Cedu comprenda anche il diritto a donare i propri embrioni creati in vitro
alla ricerca scientifica.107
Nella giurisprudenza della Corte, al concetto di vita privata e familiare è
106 Corte Cost. sent. n. 151/2009, in G.U. 13/05/2009, n. 19
107 Corte.EDU, Parrillo v. Italia, ric. n. 46470/11, 27 agosto 2015 – divieto di ricerca sugli embrioni. Una breve
sintesi della vicenda: Adelina Parrillo ed il regista Stefano Rolla nel 2002 avevano fatto ricorso alla
fecondazione assistita nella speranza di avere un figlio; i cinque embrioni ricavati dalla procedura erano stati
criocongelati in attesa dell'impianto. Poi l'imprevisto supremo: Rolla è rimasto vittima dell'attentato di
Nassiriya avvenuto il 12 novembre del 2003. Un dolore enorme, che inizialmente non è stato riconosciuto
dallo Stato in quanto Adelina e il regista non si sono mai sposati e perciò lei non risultava essere nemmeno
una lontana parente. A seguito del decesso del compagno la ricorrente aveva manifestato la volontà di donare
gli embrioni che erano stati creati nel 2002, prima dell'entrata in vigore della legge 40, quando la coppia aveva
fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata anche davanti alla Corte costituzionale italiana dal Tribunale di Firenze, il quale, con ordinanza
166/2013 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto contenuto nella legge
40/2004 di utilizzare embrioni sovrannumerari per finalità di ricerca (art. 13). Si è arrivati fino alla CEDU. La
Parrillo ha sostenuto di fronte alla Corte di Strasburgo che questo divieto contrasta con il diritto alla vita
privata e con il diritto alla proprietà. Già nel 2013 i giudici della Cedu si erano espressi sulla stessa vicenda,
ricorrente sempre Parrillo, che in quel caso lamentava una violazione della propria libertà di espressione."La
Corte, che è stata chiamata per la prima volta a pronunciarsi su questo problema", si legge in una nota dei
giudici di Strasburgo, aveva giudicato ricevibile l'ipotesi di violazione dell'articolo 8, dato che "gli embrioni in
questione contenevano materiale genetico della signora Parrillo e di conseguenza rappresentano un elemento
fondamentale della sua identità. La Corte ha ritenuto, in via preliminare, che in Italia doveva essere dato un
notevole margine di manovra su questa delicata questione, come confermato dalla mancanza di un consenso
europeo e testi internazionali in materia"."La Corte ha poi ricordato che il processo di elaborazione della legge
40/2004 aveva dato luogo a notevoli discussioni e che il legislatore italiano aveva preso in considerazione
l'interesse dello Stato nel proteggere l'embrione e l'interesse delle persone a esercitare il loro diritto
Capitolo 6
332
riconosciuto un significato molto ampio, che ricomprende, fra gli altri, il diritto all’auto-
determinazione (Pretty v. UK) e il diritto a decidere di diventare o non diventare genitori
(Evans v. UK; A, B e C v. Ireland).La Corte conclude, pertanto, che la tutela della decisione
sulla destinazione degli embrioni alla ricerca scientifica ricade all’interno dello spettro dell’art. 8
Cedu ed è pertanto necessario valutare se le limitazioni al godimento di tale diritto previste
dall’ordinamento italiano siano compatibili o meno con la Convenzione.
Secondo i giudici di Strasburgo, gli Stati parte della Convenzione godono di un ampio margine
d’apprezzamento nella decisione su come regolare la ricerca scientifica sugli embrioni umani,
tema sul quale non esiste un consensus fra gli Stati europei: «the question of the donation of
embryos not destined for implantation clearly raises “delicate moral and ethical questions” (see
Evans v. UK; S.H. and Others v. Austria; and Knecht v. Romania) and that the comparative-law
materials available to the Court show that, contrary to the applicant’s affirmations, there is no
European consensus on the subject»108
. Con specifico riguardo alla fattispecie concreta, la Corte
osserva che nel caso di specie la volontà di donare gli embrioni alla ricerca scientifica è stata
manifestata solo dalla donna, dal momento che non esiste prova di una manifestazione di
volontà in tal senso da parte del compagno della ricorrente: «Lastly, the Court observes that in
this case the choice to donate the embryos in question to scientific research emanates from the
applicant alone, since her partner is dead. The Court does not have any evidence certifying that
her partner, who had the same interest in the embryos in question as the applicant at the time
of fertilisation, would have made the same choice. Moreover, there are no regulations governing
this situation at domestic level». Per questi motivi viene esclusa la violazione dell’art. 8 Cedu da
parte dell’Italia.
La ricorrente sosteneva anche che il divieto di ricerca sugli embrioni violasse il suo diritto al
rispetto della proprietà privata (art. 1, protocollo 1, Cedu). Riguardo a questo punto, la Corte
esclude l’applicabilità dell’articolo che tutela la proprietà privata: pur non essendo rilevante, nel
caso di specie, stabilire quando inizia la vita umana (dal momento che la violazione dell’art. 2
all'autodeterminazione", anche se in questo caso "non era necessario esaminare la delicata e controversa
questione di quando inizia la vita umana, dato che non era stato invocato l'articolo 2 (diritto alla vita)". Infine,
notando che "non c'è alcuna prova che il compagno defunto della signora Parrillo avrebbe voluto donare gli
embrioni alla ricerca medica, la Corte ha concluso che il divieto in questione è necessario in una società
democratica".
108 Per questo ed altri brani estrappolati in lingua inglese si veda la sentenza integrale European Court of Human Rights, Grand Chamber, Case Parrillo v. Italy (Application No. 46470/2011) Judgement, Strasbourg, 27
August 2015, reperibile on line
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
333
Cedu non è stata invocata), non è possibile ridurre gli embrioni a “possessions” secondo il
significato del primo protocollo addizionale della Convenzione: «It considers, however, that it is
not necessary to examine here the sensitive and controversial question of when human life
begins as Article 2 of the Convention is not in issue in the instant case. With regard to Article 1
of Protocol No. 1, the Court considers that it does not apply to the present case. Having regard
to the economic and pecuniary scope of that Article, human embryos cannot be reduced to
“possessions” within the meaning of that provision».
Questo è uno dei tanti esempi che possono portare ad una serie di considerazioni:
- Perché “sprecare” embrioni in questo modo che, potrebbero invece essere utilizzati per
scopi scientifici ed umanitari?
- Perché un dibattito così confuso su questioni brevettuali quando in realtà gli embrioni
non sono di per loro pericolosi, semmai lo sarebbero le cellule staminali da essi
ricavabili, che, eventualmente brevettate, poptrebbero destare non poche
preoccupazioni
- Perché non possiamo ammettere che embrioni sicuramente destinati alla morte non
possano essere usati allo scopo della ricerca per curare gravi malattie?
Caso Stem Cell vs. Comptroller General of Patents
(International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, [2013] EWHC 807
(Ch), High Court of Justice, 17 aprile 2013). É il 18 dicembre 2014, e la Corte di Giustizia
Europea apre una breccia, concedendo la possibilità di brevettare alcune cellule staminali:
sostiene, infatti, che un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano non è un
embrione umano e può essere brevettato, quindi, un ovulo umano manipolato non fecondato
può essere brevettato.
La decisione ribalta, in parte, quanto stabilito dalla medesima Corte nel 2011, quando con la
famosa sentenza nel caso Brüstle, aveva stabilito che la nozione di embrione umano
comprendeva “gli ovuli umani non fecondati, tali da dare avvio al processo di sviluppo di un
essere umano e quindi non brevettabili”.
La questione nasce dalla richiesta brevettuale presentata dalla International Stem Cell
Corporation (ISCC) di fronte all'organo competente per il Regno Unito, l'Intellectual Property
Office (IPO), relativa a due domande di registrazione di brevetti. La prima aveva ad oggetto la
«Attivazione partenogenetica di ovociti per la produzione di cellule staminali embrionali
Capitolo 6
334
umane», relativa a metodi di produzione di linee cellulari staminali umane pluripotenti da
ovociti partenogeneticamente attivati e di linee cellulari staminali prodotte secondo siffatti
metodi. La seconda aveva invece ad oggetto la «Cornea sintetica ottenuta da cellule staminali
retinali», ed era relativa a metodi di produzione di cornea sintetica o tessuto corneale,
comportanti l’isolamento di cellule staminali pluripotenti da ovociti attivati
partenogeneticamente.
L’Ufficio Brevetti, in una decisione del 16 agosto 2012, ha però rigettato le domande
dell’ISCC, sostenendo che le invenzioni non sono brevettabili poiché costituiscono utilizzazioni
di embrioni umani (considerati, come affermato nella sentenza Brüstle, organismi «tali da dare
avvio al processo di sviluppo di un essere umano») ai sensi del paragrafo 3, lettera d)
dell’Allegato A2 del Patents Act 1997, che dà attuazione alla direttiva 98/44/CE.109
L’ISCC ha presentato ricorso avverso il diniego, facendo valere i principi espressi dalla Corte di
Giustizia nella sentenza Brüstle, in base ai quali si escludevano dalla brevettabilità unicamente
gli organismi idonei ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano.
Secondo ISCC, organismi come quelli che formano oggetto delle domande di registrazione non
potrebbero subire un siffatto processo di sviluppo e dovrebbero poter essere brevettati.
Comptroller sottolinea invece che la questione essenziale è di stabilire cosa abbia inteso la
Corte nella sentenza Brüstle per «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un
essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo»110
. Esso rileva che è
possibile che, nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte in tale causa, il contesto
scientifico e tecnico relativo alla partenogenesi sia stato presentato in modo inesatto
Il giudice del rinvio osserva che la partenogenesi consiste nell’attivazione di un ovocita, in
assenza di spermatozoi, attraverso un insieme di tecniche chimiche ed elettriche. Tale ovocita,
109 Nella sentenza International Stem Cell Corporation vs. Comptroller General of Patents, Designs and
Trademarks, Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 dicembre 2014, C364/13,
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160936&pageIndex=0&doclang=IT&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13901), ai punti 11-13 si legge: « Con decisione del 16 agosto 2012, lo
Hearing Officer (consigliere‑auditore), agente dell’United Kingdom Intellectual Property Office, agendo per
conto del Comptroller, ha negato la registrazione delle suddette domande. A tal riguardo, lo Hearing Officer
ha considerato che le invenzioni descritte nelle domande di registrazione riguardassero ovuli umani non
fecondati che, attraverso la partenogenesi, sono stati indotti a dividersi e a svilupparsi e che essi erano «tali da
dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un
ovulo» ai sensi del punto 36 della sentenza Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669). Di conseguenza, a giudizio
dello Hearing Officer, tali invenzioni costituivano «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o
commerciali», ai sensi del punto 3, lettera d), dell’allegato A2 della legge del Regno Unito sui brevetti del
1977, che dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 e, pertanto, esse erano
escluse dalla brevettabilità.»
110 Vedasi sentenza C364/13, op. cit.
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
335
denominato «partenote», sarebbe in grado di dividersi e di svilupparsi. Tuttavia, stando alle
attuali conoscenze scientifiche, i partenoti di mammiferi non potrebbero mai svilupparsi a
termine in quanto, a differenza di un ovulo fecondato, essi non contengono DNA paterno, il
quale è necessario per lo sviluppo del tessuto extraembrionale. Per quanto concerne i partenoti
umani, sarebbe stato dimostrato che essi si sviluppano solo fino allo stadio della blastocisti, in
circa cinque giorni.
Quindi, la High Court of Justice decide di sospendere il giudizio principale e di sottoporre alla
Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi,
e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in
grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell’espressione “embrioni umani”, di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 [...]»111
La Corte ricorda che, in base ai principi affermati nella sentenza Brüstle, «la direttiva 98/44 non
è intesa a disciplinare l’uso di embrioni umani nell’ambito di ricerche scientifiche»; essa ha ad
oggetto esclusivamente la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Al contempo, però, la
nozione di embrione umano deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio
dell’Unione. […]La Corte ha rilevato che dal contesto e dallo scopo della direttiva 98/44 emerge
che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di brevettabilità quando il
rispetto dovuto alla dignità umana potrebbe esserne pregiudicato e che conseguentemente la
nozione di «embrione umano», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della suddetta
direttiva, deve essere intesa in senso ampio […]
Secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle conoscenze
sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, partenoti
umani, come quelli oggetto delle domande di registrazione nel procedimento principale,
abbiano o meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Qualora il giudice del
rinvio accertasse che tali partenoti sono privi di questa capacità, dovrebbe concludere che essi
non costituiscono «embrioni umani», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 98/44.
La questione pregiudiziale è dunque risolta nel senso che «un ovulo umano non fecondato il
111 Punto n. 20 della sentenza. In sostanza, il giudice di rinvio chiede se l’articolo 6, paragrafo 2 lettera c) della
direttiva 98/44 debba essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato (indotto però a
dividersi e svilupparsi attraverso partenogenesi) costituisca embrione
112 Testo tratto da vari punti della sentenza (dal n. 20 al n. 26)
Capitolo 6
336
quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi non costituisce un
embrione umano, ai sensi della direttiva, «qualora, alla luce delle attuali conoscenze della
scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano,
circostanza che spetta al giudice nazionale verificare».113
113 Si vedano le conclusioni della sentenza. Interessante a questo proposito risulta il contributo di Simone
Penasa, il quale commenta anche le Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalòn, presentate il 17
luglio 2014, causa C-176/12 (il testo è reperibile sul sito
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=139684&doclang=IT): «Da un lato, quindi, la
Corte conferma la natura non essenziale del criterio della fecondazione dell’ovulo, ai fini della qualificazione
di una entità biologica come “embrione umano”; dall’altro lato, essa adotta l’interpretazione
“riduttiva”proposta dall’avvocato generale, secondo cui l’espressione « capable of commencing the process of development of a human being» deve essere intesa nel senso di «inherent capacity of developing into a human
being».Non sarebbe, quindi, sufficiente la mera capacità di iniziare il processo di formazione di un essere
umano, ma viene richiesta la capacità di condurlo a termine, senza ulteriori interventi di carattere tecnico-
scientifico. Come risulta dai dati dedotti nel corso del giudizio, il prodotto della partenogenesi, pur integrando
la prima condizione («commencing»), non soddisfa la seconda («developing into»), in assenza di un successivo
intervento di manipolazione genetica (sentenza,par. 35). Pertanto, un partenote non può essere sussunto alla
categoria di embrione umano, fintantoché non esprima – «in itself» – la «inherent capacity» di svilupparsi in
un essere umano; ma ciò può avvenire esclusivamente a seguito di una ulteriore manipolazione genetica
(sentenza,par. 34-35). Aderendo alla interpretazione riduttiva proposta dall’avvocato generale, la Corte
circoscrive i limiti alla brevettabilità derivanti dal secondo comma dell’art. 6 della direttiva: alla luce di questa
decisione, invenzioni derivanti dall’utilizzo di partenoti, i quali non esprimano la « inherent capacity»di
svilupparsi in un essere umano, possono essere lecitamente brevettate. Occorre tuttavia sottolineare la
possibilità di una diversa interpretazione,secondo cui «l’esclusione di un partenote dalla nozione di embrione
umano(...), non ost[a] a che uno Stato membro escluda i partenoti dalla brevettabilità in virtù dell’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva» (Conclusioni, p. 37), nel caso in cui si ritenga che ciò sia comunque contrario
all’ordine pubblico o al buon costume (Ivi, p. 48; cfr. C. Drigo, Il diritto della scienza e i diritti della vita La
Corte di Giustizia di nuovo sollecitata a definire il concetto di “embrione umano”, in www.diritticomparati.it,
15 settembre 2014). Questa impostazione, che la Corte non accoglie, potrebbe ridurre l’effettivo ambito d
applicazione del divieto previsto dall’art. 6, attribuendo agli Stati Membri quella discrezionalità che la Corte di
giustizia ha escluso in riferimento alla definizione di embrione (Brüstle, p. 26), attraverso un’interpretazione
ampia del primo comma. Questo aspetto, unitamente alla centralità che assume una adeguata ricostruzione
dello “stato delle acquisizioni tecnico-scientifiche”, può fare ritenere che la saga inaugurata dal caso Brüstle sia
destinata a conoscere ulteriori sviluppi, anche in considerazione del fatto che, confermando l’impostazione
inaugurata nel caso Brüstle, il ruolo svolto dalla fonte giurisprudenziale rispetto all’esercizio della funzione
normativa in tale ambito sembra risultare sempre più decisivo (cfr. par. 36). La giurisprudenza costituisce un
fattore capace di assicurare l’apertura della disciplina normativa al mutare delle condizioni fattuali, potendone
rafforzare l’adeguatezza e la ragionevolezza, pur scontando inevitabili rischi in termini di prevedibilità e
uniformità. La decisione della Corte di giustizia, infine, conferma l’attualità di una questione che, andando
oltre lo specifico ambito della brevettabilità, risulta determinante per la disciplina dell’attività medico-
scientifica: l’opportunità della previsione di definizioni legislative di concetti biologici, quale quello di
“embrione umano”, nonché la questione del metodo più adeguato per definirne il contenuto. A tal riguardo,
da un lato – modello britannico (cfr.Human Fertilisation and Embryology Act, 2008, sec. 1) – è possibile
prevedere una definizione dinamica, che operi un rinvio “mobile” al fenomeno scientifico, mediante una
definizione che, non prevedendo criteri rigidi (come la fecondazione), risulti idonea a metabolizzare,
attraverso l’attività dei giudici (o, nel caso, di autorità indipendenti), il mutamento dello stato delle acquisizioni
tecnico-scientifiche; dall’altro lato –modello spagnolo ( Ley 14/2006, art. 1) – è possibile utilizzare una
definizione statica, la quale, mediante un rinvio “fisso” alla scienza, si fondi sulla selezione di un criterio
biologico determinato (lo sviluppo embrionale fino al quattordicesimo giorno dalla fecondazione nella
definizione di pre-embrione). In una più ampia prospettiva, la sentenza della Corte di giustizia contribuisce a
rafforzare un processo, che, di ridefinizione del rapporto tra attività normativa e attività tecnico-scientifica, che
coinvolge anche la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (ex plurimis, sentenze n. 282/2002;
151/2009; 162/2014) e che si fonda sul riconoscimento di una funzione normativa dello “stato delle
acquisizioni tecnic scientifiche” quale elemento connotativo fondamentale della disciplina del fenomeno
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
337
In conclusione, un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano non è un embrione
umano e può essere brevettato. Quindi un ovulo umano manipolato, ma non fecondato, può
essere brevettato ed utilizzato per scopi commerciali: comprato, venduto, utilizzato.
Corte Federale Australiana D'Arcy vs. Myriad Genetics Inc (2014)
FCAFC 115(5 settembre 2014) secondo la Corte federale australiana le sequenze genetiche
isolate dal corpo umano sono brevettabili, la sentenza conferma quindi la decisione del 2013
che riconosceva il diritto di Myriad Genetics di brevettare una sequenza della mutazione del
gene BRCA1114
. La Federal Court aveva focalizzato l’attenzione sulla natura chimica del gene,
sostenendo che il suo isolamento dalla molecola di DNA rappresentava una modifica
strutturale sufficientemente significativa per poter concedere il brevetto.
Recentemente questa sentenza è stata rovesciata dalla High Court australiana115
, che ha sancito la
non brevettabilità di una mutazione del gene BRCA1, connessa allo sviluppo di forme di
tumore al seno e alle ovaie poiché essa non costituirebbe una "patentable invention" ai sensi
della s. 18(1)(a) del Patents Act del 1990. Il nucleo della pretesa avanzata da Myriad non
verterebbe su un composto chimico o su mutazioni strutturali, ma su una sequenza di
nucleotidi che ben può essere considerata come “informazione”. Il “prodotto”, esso sì
brevettabile, altro non sarebbe se non il mezzo nel quale risiede l’informazione, che costituisce
il nucleo essenziale dell’invenzione per la quale Myriad richiede tutela esclusiva.
Quale destino per gli embrioni criocongelati in caso di disaccordo?
Li chiamano i “mai nati”. Sono gli embrioni congelati, protetti in apposite strutture sanitarie in
attesa, un giorno, di vedere la luce e di diventare esseri viventi meritevoli di amore ed
scientifico» (Simone Penasa, La Corte di Giustizia e la ri-definizione del contenuto normativo di “embrione umano”: l’ultima (?) fase della “saga” Brüstle, Nota a: Corte di giustizia, caso C-364/13, in Quaderni
costituzionali, 2015 (1 2015), pagg. 213-216 -
114 «Attualmente, la compagnia australiana Genetic Technologies detiene la licenza per effettuare in Australia e
Nuova Zelanda i test genetici che possono identificare il rischio di queste mutazioni. L'Advocacy Group
Cancer Voices Australia ha presentato ricorso per contestare la brevettabilità delle sequenze genetiche
collegate a tali ricerche, sostenendo che, trattandosi di qualcosa di già esistente in natura, esse non possono
essere oggetto di brevetto. Nel febbraio 2013 il loro ricorso era stato rigettato: il giudice aveva infatti sostenuto
che isolare una sequenza genetica richiede l'intervento umano e che per tale ragione il brevetto era
ammissibile, in conformità con la legge australiana. La sentenza della Corte Federale conferma la decisione
precedente, specificando che l'acido nucleico isolato era differente quanto a composizione chimica rispetto al
suo stato naturale [...]» (tratto dal sito biodiritto.org il giorno 5 settembre 2014)
115 D'Arcy v Myriad Genetics Inc [2015] HCA 35, 7 October 2015 S28/2015
Capitolo 6
338
attenzione. Il tema della fecondazione assistita è da sempre delicatissimo: numerose sono le
coppie che ricorrono alla pratica dell’inseminazione artificiale nella speranza di poter allargare
la propria famiglia. La crioconservazione è il procedimento ottimale per conservare gli ovuli in
attesa di essere reimpiantati in madri naturali o surrogate. Cosa accade, però, agli embrioni che
non vedranno mai la luce? Mantenere questo “materiale genetico” (terminologia medica) in
strutture preposte costa molto, e non tutti possono permettersi di mantenere dei probabili futuri
figli
Una recente disputa negli Stati Uniti ha riacceso la polemica.
Il caso risale all’inizio del 2015: un tale Nick Loeb, uomo d’affari americano, e la sua ex
fidanzata Sofia Vergara, attrice decisamente più nota, si contendono il possesso di due embrioni
fecondati in vitro poco più di un anno prima; i due, infatti, avevano fatto ricorso alle tecniche
riproduttive, per poi tentare una surrogacy (fallita), e quindi lasciarsi definitivamente. Ora lui
vorrebbe utilizzare gli embrioni e lei invece no, anzi, vorrebbe addirittura distruggerli. L’uomo
ha quindi promosso una causa presso un tribunale di Santa Monica in California allo scopo di
recuperare i due embrioni fecondati e congelati di sesso femminile e poter così realizzare il
proprio desiderio di paternità.
Le domande che il caso solleva sono molte. Può Loeb, per esempio, far impiantare gli
embrioni in un’altra donna senza il consenso di Vergara? Di chi sono gli embrioni congelati e
che succede in caso di controversia? E ancora: gli embrioni hanno il diritto di nascere?
La risposta dipende anche dalle leggi dei singoli Stati. Negli USA solo 9 Stati hanno leggi
precise in materia di fecondazione assistita e di trattamento degli embrioni allorquando la
coppia titolata a utilizzarli si sia separata. La giurisprudenza, tanto in Usa quanto nell'Unione
Europea, prevede che senza il consenso esplicito dei due “genitori” non si possa procedere
all'impianto,116
tanto che nelle strutture dove si pratica la crioconservazione si richiedono
autorizzazioni specifiche in caso di morte di uno dei due partner. Vergara, attraverso il proprio
legale, ha reso noto di aver invero intenzione di mantenere gli embrioni congelati a tempo
indeterminato.
Nelle controversie c’è la tendenza a favorire chi è contrario all’impianto. Il desiderio di non
diventare genitore sembra insomma essere più forte o, detto in altro modo, la violazione di
116 In Italia, l’art. 6, comma 3 l. 40/2004, permette di cambiare idea solo fino alla produzione degli embrioni e
non fino all’impianto («La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell’ovulo»).
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
339
questa non volontà sembra essere più grave della frustrazione causata dal diniego in caso di
disaccordo
I media, nel commentare la vicenda, hanno preso posizioni diverse. C’è chi ha detto che
bisogna tenere conto del legame genetico: se l’embrione, prodotto tramite eterologa, è figlio
biologico solo di uno dei due membri della coppia, starà solo a quest’ultimo decidere la sua
sorte. Altri hanno preso a modello il principio che soggiace all’aborto: come sta alla donna la
decisione di portare a termine una gravidanza oppure no, così deve essere lasciato anche al
maschio uguale scelta. Altri ancora affermano che la situazione della donna e dell’uomo è
simmetrica perché entrambi hanno il diritto di diventare genitori così come hanno pari diritto a
non diventarlo: privilegiare una parte significherebbe fare un torto all’altra.
Tommaso Scandroglio, in un articolo recente, afferma che «Sono tutte soluzioni erronee
perché partono dal presupposto gravemente iniquo che si abbia un diritto sul figlio e che quindi
esista un diritto alla genitorialità. Mai si può predicare un diritto su una persona (semmai può
esserci un diritto su una prestazione della persona), altrimenti questa diventerebbe “cosa”,
oggetto di proprio possesso. La prospettiva deve essere rovesciata. Il punto di vista privilegiato
non deve essere quello di Miss Vergara o di Mr. Loeb, bensì dei loro due figli la cui esistenza è
sospesa in un freezer. Loro, al pari di moltissimi altri compagni di sventura, hanno il diritto sia a
vivere, questa loro condizione di congelamento infatti attenta fortemente al loro diritto alla vita,
sia di nascere, dato che non è consono alla dignità della persona umana continuare a vivere in
un congelatore. Il problema etico sta nel modo in cui soddisfare questo loro diritto. Espresso
nei termini propri della morale naturale, occorre che il fine buono di far nascere questi bambini
sia realizzato per il tramite di un’azione il cui oggetto sia altrettanto buono. Mai, infatti, si può
compiere il male anche per un fine buono. Il Magistero, al numero 19 dell’istruzione Dignitas
Personae della Congregazione per la Dottrina della Fede, si occupa di questo caso. Il
documento esclude ovviamente che si possano usare per fini sperimentali questi embrioni,
perché pratica non consona alla dignità del nascituro e poi perché in tal modo si provocherebbe
la loro morte. Farli nascere allora? Qui in linea teorica ci potrebbero essere due soluzioni. La
prima: la donna che riceve questi embrioni nel proprio utero non è la loro madre biologica. Il
Magistero esclude la liceità di questa ipotesi perché sarebbe acconsentire alla maternità
surrogata. É solo la madre naturale che può lecitamente portare alla luce il proprio figlio.
Seconda ipotesi: scongelare gli embrioni e impiantarli nell’utero della propria madre biologica.
Tra gli studiosi ci sono due posizioni a riguardo. C’è chi accetta questa ipotesi perché la pratica
Capitolo 6
340
della fecondazione artificiale, tecnica intrinsecamente malvagia, si sarebbe già conclusa e
l’impianto in utero non farebbe parte di questa pratica, bensì sarebbe solo un’azione
terapeutica, quindi lecita, volta alla salvezza del figlio per il tramite di una gestazione, quella
della madre, anch’essa eticamente accettabile. In buona sostanza si tratterebbe di riportare
nell’alveo naturale degli eventi ciò che la fecondazione artificiale aveva distratto dal suo corso.»117
In un quotidiano statunitense118
viene riportata una descrizione dei principali 3 metodi usati
dalle Corti per decidere questo tipo di controversie:
1) Il balance approach, utilizzato in Tennessee, New Jersey, e Pennsylvania, consiste nel
soppesare i 2 desideri contrapposti, del partner che desidera tenere gli embrioni e di
quello che invece non ne vuole più sapere (un esempio di questo tipo di metodo è il
caso Davis vs. Davis, di cui se ne parlerà a breve).
2) Il contractual approach, consiste nel far firmare un vero e proprio contratto pre-
concepimento. Esso viene utilizzato in molte cliniche dell’infertilità.
3) Il mutual consent, il quale prevede il consenso di entrambi le parti per qualsiasi
decisione inerente gli embrioni.
Il problema, tuttavia, permane: nonostante l’esistenza di pre-accordi infatti, è moralmente lecito
cambiare idea all’improvviso, o decidere di porre fine ad una relazione, in questo caso oggetto
di un contratto non sono beni mobili od immobili, bensì esseri viventi, persone in divenire, il
che li rende difficilmente oggettivabili e trasponibili su carta.
Non è la prima volta che due individui non sono d’accordo sul destino dei propri embrioni. Il
primo caso negli Stati Uniti fu quello di Davis vs. Davis: allora era il marito a voler distruggere
gli embrioni e la moglie a volerli donare a una coppia senza figli. La Corte suprema aveva dato
ragione a lui.119
Il Giudice di merito emise un primo verdetto nel 1989, concedendo alla donna
117 Tommaso Scandroglio, L’embrione a chi lo do? Dove porta la vita Frankenstein, 4 maggio 2015,
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-lembrione-a-chi-lo-do-dove-porta-la-vita-frankenstein-12545.htm
118 Can Sofia Vergara's Ex Legally Stop Her From Destroying Frozen Embryos?, in http://jezebel.com/can-sofia-
vergaras-ex-legally-stop-her-from-destroying-1698275445
119 «The case would be closer if Mary Sue Davis were seeking to use the preembryos herself, but only if she
could not achieve parenthood by any other reasonable means. We recognize the trauma that Mary Sue has already experienced and the additional discomfort to which she would be subjected if she opts to attempt IVF
again. Still, she would have a reasonable opportunity, through IVF, to try once again to achieve parenthood in all its aspects genetic, gestational, bearing, and rearing. In other words, a mother who wanted a baby but could
not have biological children without using the stored embryos would be favored by the court. Because Mary Sue Davis did not want to use the eggs herself, her husband, Junior Davis, won the case.» Can Sofia Vergara's
Ex Legally Stop Her From Destroying Frozen Embryos? (http://jezebel.com/can-sofia-vergaras-ex-legally-stop-
her-from-destroying-1698275445) 4 aprile 2015. La storia è analizzata con completezza da Chiara Lalli:
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
341
la custodia dei “pre-embrioni” per eventuali e futuri impianti (la sua decisione si era basata sul
parere di un geneticsta francese, Jérôme Lejeune, chiamato a deporre, il quale aveva affermato
che che la vita umana inizia al concepimento e che i preembryos erano esseri umani).
Junior fece appello alla Corte d'Appello del Tennessee, affermando che la sentenza della corte
inferiore aveva violato la legge federale: lo Stato infatti gli richiedeva di diventare diventare
genitore contro la sua volontà.
La Corte d'Appello ribaltò la decisione del giudice di merito nel settembre del 1990, sancendo
che, non avendo avuto luogo alcuna gravidanza, Junior aveva il diritto di non diventare un
genitore contro la sua volontà. La Corte d'Appello assegnòla custodia congiunta dei pre-
embrioni a Mary Sue e Junior, stabilendo che le parti sarebbero diventate genitori solo nel caso
in cui entrambi fossero d’accordo.
Mary Sue fece appello contro tale decisione alla Corte Suprema del Tennessee nel dicembre
1990, contestando la validità costituzionale della sentenza. Nel frattempo entrambe le parti si
«Marie Sue e Junior Lewis DAwis si sposano all’inizio degli anni ottanta e desiderano avere dei figli. Mary Sue
rimane incinta ma l’embrione non riesce ad impiantarsi nell’utero e viene abortito. Per cinque volte Mary Sue
prova a portare a termine una gravidanza, ma ogni volta l’embrione si arresta nelle tube e non riesce a
sopravvivere. L’ultima gravidanza danneggia una tuba della donna e la costringe a subire l’asportazione di
entrambe le tube per evitarle gravi rischi di salute. Mary Sue ha 22 anni e non può più avere figli
naturalmente. I Davis decidono di ricorrere alla fertilizzazione in vitro (FIV) […] Mary Sue viene sottoposta a
cicli ormonali per stimolare la produzione di cellule uovo, che vengono poi estratte con una laparoscopia e
fecondate con lo sperma del marito; gli embrioni risultanti vengono impiantati nell’utero della donna. Sei
tentativi nel corso di quattro anni falliscono. I Davis, allora, cercano di adottare un bambino, ma anche questa
strada fallisce a causa del ripensamento della madre naturale. Scoraggiati, tornano dal dottore per un
ennesimo tentativo. È il 1988 e un’innovazione delle tecniche di procreazione assistita, la crioconservazione,
infonde qualche speranza alla coppia. Nel dicembre 1988 vengono prelevate e fecondate 9 cellule uovo dalle
ovaie di Mary Sue; gli mebrioni vengono lasciati crescere fino allo stadio di 8 cellule, poi due di essi vengono
impiantati e gli altri sette conservati nell’azoto liquido. L’impianto fallisce. Pur avendo preso in ocnsiderazione
la donazione dei rimanenti embrioni nel caso in cui Mary Sue fosse rimasta incinta, i Davis non prendono
una decisione riguardo al destino dei 7 embrioni congelati, né firmano un accordo per disporne in caso di
morte o divorzio. Nel febbraio 1989 Mary Sue e Junior si separano: che fare dei 7 embrioni crioconservati?
Mary Sue chiede che le vanga riconsociuto il diritto di restare incinta utilizzando gli embrioni congelati,
inoltre ella sostiene che essi siano “preborn children” e dunque titolari di diritti propri. Junior chiede invece
che sia rispettato il suo diritto a NON diventare padre. Il giudice dà ragione a Mary Sue. L’elemento centrale
della sua decisione è costituito dalla definizione dello statuto degli embrioni congelati: sono persone o
prodotti? Secondo il giudice gli embrioni sono persone (preborn children) e non prodotti, e la vita personale
ha inizio col concepimento. Di conseguenza, la prospettiva più giusta per giungere a decidere del destino
degli embrioni è quella del migliore interesse per gli embrioni stessi, senza tenere conto delle apsirazioni dei
contendenti. Il supremo interesse degli embrioni, secondo il giudice, è nascere; il supremo interesse degli
embrioni è di essere impiantati nell’utero della propria madre […]
Il Giudice commette 2 errori grossolani. Il primo è quello di ignorare la distinzione terminologica (e
concettuale) tra pre-embrione ed embrione introdotta dalla Commissione Warnock nel 1984, quindi 5 anni
prima dell’inizio del procedimento che coinvolge gli embrioni criocongelati. Ilsecondo, e più grave, è quello
di inferire dalla indubbia appartenenza degli embrioni alla secie umana l’attribuzione di un qualche diritto a
quegli stessi embrioni. Il passaggio dall’affermare che gli embrioni sono umani all’affermare che sono persone
è illegittimo […] Il giudice finisce per trattarli come una proprietà, li ocnsegna a Mary Sue come se si trattasse
di un paio di pantaloni» (Chiara Lalli, Libertà procreativa, Liguori ed. (Napoli)2004, pagg. 117-121)
Capitolo 6
342
erano risposate ed avevano abbandonato le loro posizioni originali: mentre Mary Sue avrebbe
voluto donare i preembryos ad una coppia senza figli, Junior voleva distruggerli.
La Corte Suprema risolse il problema di personalità in base al diritto dello Stato del Tennessee
affermando che i preembryos appartengono ad una "categoria intermedia che dà loro diritto al
rispetto speciale a causa del loro potenziale per la vita umana." Anche se i bambini non ancora
nati non hanno i diritti legali di una persona già nati, la Corte ha argomentato che meritano
maggior rispetto in base alla legge di proprietà a causa del potenziale per la vita. Mary Sue e
Junior mancavano di interessi di proprietà dei preembryos, ma la corte ha concluso che sono i
fornitori del materiale genetico ad avere l'autorità ed il potere di prendere decisioni circa il
destino di esso. Nella sua decisione del giugno 1992, il giudice decise quindi che il “fardello” di
Junior di sopportare una paternità indesiderata superava di gran lunga la volontà di Mary Sue di
donare i preembryos ad un'altra coppia. Se il bambino, geneticamente figlio di Junior, fosse
nato “presso” un’altra coppia, l’uomo, sostenne la Corte, avrebbe pouto, potenzialmente,
perdere sia la sua autonomia sia la sua capacità procreativa. Mary Sue, d'altra parte, poteva
ancora ottenere una genitorialità genetica attraverso trattamenti di fecondazione in vitro futuri,
anche se i preembryos esistenti sarebbero stati distrutti.120
Altro caso tristemente è quello di Natallie Evans (2006). Una donna di 35 anni, sterile in
seguito a terapie tumorali, che prima di ricorrervi aveva effettuato preventivamente una
fecondazione in vitro, concependo sei embrioni poi crionservati presso un centro di sterilità
inglese. Nonostante la separazione sopraggiunta dal partner e convivente, spinta da un grande
desiderio di maternità, Natallie aveva quindi chiesto il trasferimento degli embrioni in utero, ma
l’uomo aveva ritirato il suo consenso.
La Evans si rivolge a tutte le istanze giuridiche presenti in Gran Bretagna. Ma per la legge
inglese se l'uomo revoca il consenso all' impianto, il figlio non nascerà mai, anche se la
conseguenza è la distruzione dell'embrione (prevista, comunque, dopo cinque anni di
conservazione al gelo). La donna non si arrende: si appella alla Corte di Strasburgo che
conferma il verdetto sottolineando che i diritti del donatore uomo non sono meno degni di
tutela di quelli della donna.121
La maternità non può certamente essere imposta, avevano
120 Caso Davis vs. Davis (1992), traduzione italiana della scrivente. Il testo in inglese con la sintesi dell’intera
vicenda è reperibile sul sito https://embryo.asu.edu/pages/davis-v-davis-1992
121 La sintesi della sentenza e della vicenda è reperibile on line in molti siti ma non su quello ufficiale curia.eu
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
343
argomentato i giudici, e questo principio deve valere anche per la paternità. Tanto più che si
devono considerare anche gli aspetti economici e giuridici dell’essere costretti a diventare
padre.122
Oggi le biotecnologie avanzate trovano ormai ampia utilizzazione sia per la ricerca scientifica
che per la produzione industriale e, di conseguenza, per l’invenzione biotecnologica si
chiedono le stesse forme di tutela proprie di tutte le altre invenzioni.
Tuttavia, anche quando un trovato biotecnologico riesce a soddisfare i requisiti imposti dal
sistema brevettuale, permangono ancora forti le resistenze e le difficoltà dal punto di vista etico
nell’accettare la brevettabilità del vivente e, spesso, le invenzioni in materia vengono condannate
di per sé, per il solo oggetto che le caratterizza, «al limbo della illiceità»123
. Si supera in tal modo
la distinzione tra norme che disciplinano l’attribuzione di un brevetto e norme «che regolano
l’attuazione pratica delle scoperte e delle invenzioni, brevettate o non brevettate»124
, evidenziata
più volte dalla dottrina italiana quanto da quella straniera, soprattutto anglosassone, secondo la
quale il sistema dei brevetti sarebbe di per sé “ethically neutral”in quanto «granting a patent is
an event from which nothing follows consequentially and inevitably in terms of human action.
Therefore patenting cannot be classified as wrong, or even right, but can put into the category of
the ethically neutral»125
. Tale affermazione si fonda sulla distinzione tra norme che disciplinano
122 Interessante il commento di Chiara Lalli: «Al di là degli aspetti giuridici del caso, vorrei azzardare qualche
considerazione su quelli etici. È interessante notare come due dei giudici, dissociandosi in parte dalla
sentenza, abbiano affermato che il diritto della donna ad avere un figlio debba essere considerato superiore a
quello del partner a ritirare il proprio consenso. Mi pare tuttavia che esista un diritto uguale e opposto a non
avere un figlio; e che l’uso dei propri geni rientri in una sfera di autodeterminazione privata che non può
essere violata, neppure per impedire che un altro subisca un danno. Immaginiamo che l’embrione non fosse
stato ancora concepito, e che i gameti delle due persone coinvolte si trovassero congelati separatamente:
penso che in questo caso avremmo qualche difficoltà ad ammettere che il seme dell’uomo potesse venire
usato contro il suo consenso. Non riesco a vedere differenze fondamentali tra quest’ultimo caso e quello in
esame; direi pertanto che il verdetto della Corte sia giusto, tenendo conto del fatto che l’embrione non è una
persona e non può pertanto vantare diritti sui propri geni, che l’uomo non sembra avere assunto impegni
giuridicamente validi riguardo all’uso del proprio seme, e che l’embrione si trova ancora in provetta e non
nell’utero materno (in caso contrario prevarrebbe naturalmente il diritto ancora più fondamentale della donna
all’inviolabilità corporea, che è tanto forte da valere persino nel caso in cui una donna rimanga incinta contro
la volontà del partner: questi non avrebbe comunque il diritto di farla abortire)» Chiara Lalli, Sul caso di
Natallie Evans, 10 marzo 2006, http://bioetiche.blogspot.it/2006/03/sul-caso-di-natallie-evans.html
123 Francesco Donato Busnelli, Opzioni e principi per una disciplina normativa delle biotecnologie avanzate, in
Riv.Crit.Dir.Priv., 1991, pag. 284
124 Come sostiene Adolf Kaufmann, Riflessioni giuridiche e filosofiche su biotecnologia e bioetica alla soglia del terzo millennio, in Riv. dir. civ. 1988, pag. 228, «delle decisioni normative responsabili non possono essere
prese neppure soltanto sulla base del criterio della situazione concreta. Debbono essere capaci di raccogliere
consenso, e per questo occorre la loro generalizzazione nel contesto delle conoscenze e delle esperienze di
altri: altri studiosi, altri scienziati, altre istituzioni, altre associazioni, altri paesi. Forse in nessun campo il
discorso razionale, il dialogo ragionevole interdisciplinare e internazionale è tantoimportante quanto nel
campo delle biotecnologie»
125 Cfr R.S. Crespi, Biotechnology Patenting: The Saga Continues, in Biotechnology and Genetics Engineering
Capitolo 6
344
l’attribuzione di un brevetto e norme «che regolano l’attuazione pratica delle scoperte e delle
invenzioni, brevettate e non brevettate».126
In un campo che si apre verso scenari sempre più mutevoli, che superano i singoli ambiti
nazionali espandendosi a livello globale, l'analisi giuridica si scontra con non poche difficoltà.
La prima, vista la dimensione in cui si muove la scienza, consiste nella difficile individuazione di
principi condivisi ed universalmente validi, capaci di stabilire limiti e regole uguali per tutti.
I principi desumibili dalla Nostra Carta Costituzionale, quali gli articoli 9, 32 e 33 Cost.127
offrono spunti interessanti di riflessione, ma non possono esaurire la cornice informativa. Lo
stesso vale per il Codice Civile, che all'art. 5 sancisce il principio personalistico per cui «Gli atti
di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente
della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume». Il Codice privacy, nello specifico l'Autorizzazione al trattamento dei dati genetici128
,
considera l'intero complesso dei dati sensibili sottratto alla piena disponibilità degli stessi
interessati, per quanto riguarda i soggetti pubblici, la legittimità del trattamento è subordinata
all'esistenza di un'espressa disposizione di legge: sembrerebbe quindi che vengano esclusi
totalmente gli interessi economici. Tutto questo non pare sia realizzabile concretamente: è
infatti impossibile non considerare gli aspetti economici che vi sono dietro l'informazione
genetica129
: si è già parlato del ricorso alle informazioni genetiche in materia assicurativa e dei
rapporti di lavoro; le discriminazioni sociali aumenterebbero nei confronti di coloro che sono
geneticamente portati a manifestare determinate patologie genetiche, con danni economici
enormi dovuti ad un loro isolamento oppure ad un calo dei consumi per tanti settori ai quali
magari questi “malati” non potrebbero più accedervi; la disponibilità sul mercato di beni
Reviews, V. 15 1998 pag 379; V. D’Antonio, Invenzioni biotecnologiche e modelli giuridici: Europa e Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2004, pag. 55
126 Si veda Giuseppe Sena, L’importanza della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Riv. Dir. Ind., 1990, pag. 75, il quale afferma tuttavia come non si debba trascurare che «con una certa contraddizione
logica, diverse norme in tema di brevettabilità prevedano limiti in relazione ad esigenze che possiamo indicare
come etiche o politiche, esigenze che attengono tuttavia, come ho accennato, alla attuazione delle invenzioni
piuttosto che alla loro brevettabilità»
127 Art. 9 Costituzione Italiana «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e e della ricerca scientifica e
tecnica»; art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti del rispetto della persona umana»; art. 33 «L'arte e la scienza sono libere [...]»
128 Garante per la Protezione dei Dati Personale, Autorizzazione al trattamento dei dati genetici 2014, op. cit.
129 Secondo Rodotà le informazioni genetiche, per le loro caratteristiche, assumono particolare rilevanza per la
costruzione della personalità, conformando le relazioni all'interno dei gruppi di consanguinei: non vi è perciò
alcun motivo per ricondurle alla sfera della patrimonialità, in quanto le stesse sono la radice dell'unicità del sé
e, al tempo stesso, proclamano l'impossibilità di una sua totale separazione.
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
345
genetici di diverso tipo potrebbe portare ad una “corsa genetica” dove coloro che sono dotati di
più mezzi potrebbero reperire le risorse più vantaggiose130
.
La seconda difficoltà è la consapevolezza, quasi certezza, che il brevetto non serve più a tutelare
la paternità scientifica della scoperta, della sua applicazione e dei vari benefici da parte del
singolo ricercatore, bensì, a garantire all'azienda titolare del brevetto lo sfruttamento
commerciale esclusivo. A ciò si aggiunge che tutto questo non avviene in misura equa in un
libero mercato, ma a costi altissimi che poche aziende possono permettersi.131
Si è già scritto della storica decisione Diamond v. Chakrabarty, che ha riconosciuto il diritto di
brevettare “qualsiasi cosa sotto il sole sia opera dell'uomo”, e dunque anche un nuovo batterio,
sulla base del ragionamento che il fatto che certi microganismi esistono in natura e sono vivi
non ha alcun valore legale: sin da questa decisione è ormai praticamente diffusa la regola della
brevettabilità del materiale umano; Richard Lewontin ha osservato addirittura che «i biologi
molecolari sono diventati imprenditori»132
e che ora si fanno concorrenza sleale per i diritti di
privativa sulle loro ricerche.
130 Da un articolo tratto dalla rivista Panorama, 8 marzo 2007, «Sono comparsi i designer babies, i bambini su
misura a seconda dei desideri dei genitori. Per chi dispone di questo desiderio e di 20.000 dollari, basta
cliccare sul sito dei Fertility Insitutes di Los Angeles. Negli USA non esiste una regolamentazione che vieti la
selezione del sesso a chi si affida alle tecniche di fecondazione assistita e alla diagnosi degli embrioni così
creati. Il programma di selezione del genere, maschile o femminile, è garantito al 99,9% e inoltre viene offerto
lo screening per almeno 200 malattie genetiche […] La scelta del sesso viene effettuata con metodi anche
sofisticati, come il MicroSort, che utilizza la fluorescenza per colorare i cromosomi X e Y, e che viene usato
anche per il liquido seminale. Le tecnologie della riproduzione consentono non solo di identificare gli
embrioni affetti da malattie genetiche, ma scegliere il sesso del nascituro, e per effettuare, come in Cina e in
India, una selezione definita sociale.» Questa tecnica è oggi oltremodo superata da un tipo di selezione
addirittura eugenetica, e non solo sessuale, come dimostra l'articolo tratto da La Repubblica, 14 ottobre 2013,
Nasce il figlio su misura, a la carte: una società californiana, la 23and Me, ha ottenuto un brevetto informatico
che, grazie al calcolo di un particolare algoritmo, è in grado di calcolare la combinazione perfetta fra gamete
femminile e maschile in modo da esaudire le richieste dei futuri genitori di un bambino “perfetto” (articolo
già citato nei capitolo precedenti)
Il 17 gennaio 2008 tutte le riviste internazionali di informazione hanno riportato l'annuncio dato dalla rivista
Stem Cells, secondo cui un istituto di ricerca privato californiano ha creato 21 embrioni umani clonati, dei
quali 5 sono realmente sopravvissuti, mentre 3 sono la reale fotocopia, ottenuti da cellule cutanee di due
uomini e dagli ovociti di tre donne, utilizzando la stessa tecnica usata per clonare la famosa pecora Dolly (nel
1996), per approfondimenti si veda l'inserto speciale curato da Mario Pappagallo, ne Il Corriere della Sera, 18
gennaio 2008). Il 30 gennaio 2003 la rivista Cellule Staminali ha pubblicato l'inchiesta di Silvia Grilli, recatasi
negli USA per farsi “clonare” da un celebre medico (tale Panayotis Zavos): ha sostenuto quindi colloqui con
medici, analisi curate, accordi sui costi economici dell'operazione, e l'accettazione delle modalità di
pagamento le ha consentito di entrare in una lista di candidati per la clonazione (Cellule Staminali, anno II, n.
62, 7 febbraio 2003)
131 Anna Falcone, Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica delle nuove biotecnologie di sintesi in
campo genetico, op. cit., afferma che in questo modo le poche aziende che possono permettersi tali costi
vanno a “privatizzare” progressivamente le risorse genetiche del pianeta, compreso il genoma umano, e le
conoscenze acquisite circa i suoi tratti codificanti
132 Richard Lewontin, Il segno del genoma umano e altre illusioni della scienza, op. cit. pag. 129
Capitolo 6
346
In generale è fatto divieto di cessioni del corpo dietro corrispettivo.133
Ma il divieto di fare del
corpo e delle sue parti una fonte di lucro per chi vale? Solo per il soggetto del cui corpo si tratta
o anche per eventuali terzi una volta effettuata la cessione, a titolo gratuito? La successiva
circolazione potrebbe avvenire anche a titolo oneroso, una volta che la parte staccata viene
trattata da terzi. Nel famoso caso Moore è stato negato al signor M. il diritto di proprietà sulla
sua milza e sulle sue cellule e ritenuto invece legittimo il loro sfruttamento da parte dei medici
che lo avevano in cura.
Le possibilità di sfruttamento del corpo e delle sue parti hanno quindi messo in luce una nuova
dimensione del diritto su sé stessi.134
Il problema rimane comunque capire di che natura sia
questo diritto e soprattutto che dimensioni ricopre nel momento in cui ricade nella disponibilità
di terze persone.
Quindi, si può pensare al corpo e alle sue parti come ad una merce di proprietà di qualcuno
che non sia il suo detentore originale? Il brevetto lo si è definito come una “proprietà
intellettuale”, ma su che cosa? Sugli oggetti inanimati è scontato, sugli esseri viventi la faccenda
diventa più complicata. Tutto dipende dal modo in cui si intendono il corpo e le sue parti.
La prospettiva teorica di tipo riduzionistico-materialistica considera il corpo come un oggetto
che l'uomo possiede: il corpo è quindi una dimensione dell'“avere” dell'uomo, quindi, in
quanto tale, può essere manipolata, quantificata, e resa disponibile come risorsa per l'uomo
stesso.135
Pensando al corpo in questo modo, la questione della brevettabilità della vita non si
pone nemmeno, perché ciò che è considerato alla stessa stregua di una cosa può divenire
proprietà di qualcuno, sia che si tratti del suo detentore originale sia di chiunque ne rivendichi il
suo possesso.
La prospettiva teorica di tipo metafisico – personalista, invece, sostiene che l'uomo “è” corpo,
riporta quindi la dimensione della corporeità a quella dell'”essere”: è attraverso la corporeità
133 Ad esempio, la Convenzione di Oviedo, all'art. 21, vieta che il corpo umano e le sue parti siano, in quanto
tali, fonti di guadagno; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 3, vieta di fare del corpo
umano e delle sue parti una fonte di lucro
134 A tal proposito Giuseppe Cricenti, in I diritti sul corpo, Jovene Editore (Napoli) 2008, mette a confronto le
tesi di due insigni filosofi: Locke (nella sua opera Due trattati sul governo), secondo il quale ognuno ha il
diritto alla proprietà sulla propria persona (questa tesi ha influenzato le regole sulla privacy e sul diritto di
autodeterminazione del singolo); e Savigny (Sistema del diritto romano attuale), secondo il quale è invece
illecito disporre di sé ed è un estremo sostenitore dell'indisponibilità dei diritti della personalità. Fra i due
sapienti, vi è un terzo, Foucalt, il quale ha invece messo in luce come il potere sul corpo è oggi diffuso in tanti
centri di potere, piuttosto che essere concentrato nella mani di uno Stato
135 Elio Sgreccia porta come esempio l'approccio dualistico di Cartesio che, separando la res cogitans dalla res
extensa, pone l'eterogeneità fra pensiero e corpo (Elio Sgreccia, Corpo e persona, in Stefano Rodotà (a cura
di), Questioni di bioetica, Laterza ed. (Roma-Bari) 1997, pagg. 113-114
BREVETTI BIOTECH E BREVETTI GENETICI. CENNI
347
che si manifesta la persona nella sua essenza e nella sua stessa struttura ontologica; il corpo, in
questo caso, non è un mero oggetto di cui poter disporre, ma acquisisce un valore che partecipa
della dignità del corpo stesso, per tali motivi non è possibile quindi dargli un prezzo e sfruttarlo
commercialmente, riducendolo a merce di scambio.
Oramai il progresso è inarrestabile, nei laboratori vengono prodotti cellule ed organismi
sintetici di tutti i tipi136
, che quindi possono essere brevettati da chiunque.
Nella società della polis genetica le guerre sui brevetti migliori saranno sempre più frequenti,
andando ad alimentare anche le attività criminali137
, che coinvolgeranno tutto ciò che riguarda il
mercato genetico: trasferimento improprio di sequenze genetiche, trasferimento di prodotti
genetici, violazione di banche di cellule staminali, produzione ed immissione nel mercato di
dati genetici, rilascio illecito nell’ambiente di prodotti geneticamente modificati, furto di cellule
e/o tessuti, falsificazione della prova di Dna138
, produzione di organismi geneticamente
modificati vietati dalla legge, ed anche indebita appropriazione dei prodotti tutelati con brevetto.
Quale soluzione?139
Vi è chi ritiene utile rinvenire delle alternative possibili al brevetto,
136 In ultimis è del luglio 2015 la notizia del primo neurone sintetico, creato da un team di ricercatori del
Swedish Medical Nanoscience Centre del Karolinska Insitutet, un neurone biosintetico che funzione come
quello umano.
137 Carlo Antonio Gobbato, in Polis genetica e società del futuro, op. cit., li definisce “crimini a base genetica”.
La prima indagine penale in Italia su tali crimini è partita da Napoli, nel 2007, ed ha portato a provvediemnti
di perquisizione nei confronti di 2 biologi e di un medico per congelamento d’embrioni in vista del loro
commercio, Le ipotesi di reato consistevano nel fatto che erano stati venduti, a coppie sterili, embrioni
prodotti da altre coppie, con trattamento illecito di ovociti, diagnosi di preimpianto e forme di stimolazione
illegali
138 Pare infatti sia possibile fabbricare in òlaboratorio sangue e saliva con Dna di persona diversa da quella a cui si
dovrebbe riferire. Il dottor Frumkin - fondatore della Nucleix, una società con sede a Tel Aviv - ha scoperto e
mostrato come sia invece relativamente facile falsificare una prova del Dna, sostituendo al materiale genetico
originale quello di un'altra persona. Frumkin ha ideato due diverse tecniche. La prima prevede l'uso di un
piccolo campione (proveniente magari da un capello, o anche da un mozzicone di sigaretta) del Dna che si
vuole sostituire a quello originale. Per provare l'efficacia di questo sistema, i ricercatori israeliani hanno preso
un campione di sangue appartenente a una donna, hanno rimosso i leucociti (che contengono il Dna) con una
centrifuga e poi hanno aggiunto il Dna proveniente dal capello di un uomo, ottenuto con una tecnica standard
chiamata amplificazione genomica. Poi hanno inviato il campione alterato a un laboratorio americano che si
occupa di analisi forense, che l'ha analizzato normalmente e riconosciuto come appartenente all'uomo.
L'altra tecnica non necessita del Dna di una terza persona: è in grado di ricrearlo usando i profili del Dna
contenuti nei database delle forze dell'ordine, basati sulla collezione di frammenti di Dna. Una collezione di
425 diversi frammenti di Dna - dicono gli scienziati - è sufficiente per ricreare qualunque profilo
139 Il Nuffield Council on Bioethics nel 2002 ha pubblicato un discussion paper titolato The ethics of patenting
DNA, con lo scopo di esaminare le problematiche etiche e giuridiche relative ai brevetti genetici, soprattutto
per quello che concerne la cura della salute e la ricerca scientifica. I punti chiave del documento:
- Vi sono indubbi benefici apportati alla società dal sistema brevettuale.
- Ci si deve chiedere però se l’applicazione di questo sistema alle sequenze di DNA stia davvero
contribuendo agli obiettivi di stimolare l’innovazione per il bene pubblico.
- Le sequenze di DNA sono essenzialmente informazioni genetiche e non possono essere considerate
uguali ad una sostanza chimica aiu fini del sistema brevettuale: il dibattito sulla possibilità di brevettare le
sequenze di DNA necessita di ulteriori approfondimenti.
Capitolo 6
348
soprattutto negli Stati Uniti, nelle regole relative al copyright o alla tutela dei marchi.140
È stata
altresì esaminata la possibilità di applicare anche le regole relative ai marchi, soprattutto ove si
consideri la creazione ex novo di sequenze di Dna. Altro rimedio ancora potrebbe essere
l’abbandono dei meccanismi di tipo proprietario e l’abbraccio della condivisione di
informazioni (con sistemi di open access che si sono sviluppati nel mondo dei software)141
.
I requisiti di novità, non ovvietà e utilità richiesti per la brevettazione di sequenze di DNA non sono
finora stati applicati in maniera sufficientemente rigorosa e molti brevetti concessi sono di dubbia validità.
Vi sono infatti 4 diversi usi per i quali può essere impiegata una sequenza di DNA, in relazione ai quali il
Nuffield Council ha diverse raccomandazioni circa l’opportunità di pore brevetti: test diagnostici:
applicare I criteri esistenti in modo rigoroso con particolare attenzione alla “non ovvietà” e considerare la
possibilità di imporre la concessione di licenze per l’uso del tes; strumenti di ricerca: questo tipo di
brevetto dovrebbe essere scoraggiato applicando in modo rigoroso il requisito dell’utilità; terapia genica:
questo brevetto dovrebbe essere concesso solo in rari casi perché l’uso di un gene già identificato per la
terapia genica non soddisfa il requisito di non ovvietà; proteine terapeutiche: quando il brevetto viene
chiesto per una sequenza di DNA che viene usata come proteina terapeutica, dovrebbe applicarsi solo
alla specifica proteina descritta. Nell’ultimo capitolo, quello delle conclusioni, si raccomanda che la
brevettabilità delle sequenze genetiche segua i criteri previsti dalla legge (comunitaria, statunitense e
giapponese) in un’ottica di comparazione ed equilibrio nel rispetto dell’ordine pubblico e dei principi
etici, al fine di permettere uno sviluppo nella ricerca senza eccessivi sfruttamenti economici.
140 Arianna Neri, La tutela delle invenzioni nella biologia sintetica, op. cit., analizza questi strumenti alternativi al
brevetto. «Oggetto del copyright nel diritto statunitense sono le opere dell’ingegno manifestantesi con ogni
mezzo di espressione tangibile, che possa essere percepito, riprodotto o comunque comunicato; pertanto le
sequenze di Dna dovrebbero rientrare in questa categoria, essendo costituite da nucleotidi chimnici stabili.
Peraltro nel diritto satunitense un lavoro letterario (protetto da copyright) è definito come un’opera espressa
con parole, numeri o altri segni o simboli verbali o numerici, indipendentemente dalla natura dell’oggetto
materiale in cui sono contenuti, per cui risulterebbe relativamente agevole includere il Dna in tale definizione,
applicando le relative regole giuridiche […] La dottrina che ha affrontato queste tematiche rileva come nel
diritto sattunitense il copyright conferisca tutela esclusiavemnte alle opere che non monopolizzano una
particolare funzione. Se una sequenza di DNA sintetica rappresentasse, quindi, il solo modo di produrre una
sequenza di Rna o di un polipeptide cin funzioni particolari, difficilmente potrebbe godere di una forte
protezione attraverso tale forma di proprietà intellettuale. Nel caso, invece, in cui vi fossero diverse sequenze
di DNA a poter dar luogo a Rna o a polipetidi con particolari funzioni, ogni singola sequenza potrebbe
probabilmente ricevere una tutela tramite le regole del copyright.» (pag. 116)
141 Per approfondire, cfr. Arianna Neri, La tutela delle invenzioni nella biologia sintetica, op. cit. pagg. 118-119
349
CONCLUSIONI
Lo sviluppo delle biotecnologie, in particolare della genetica umana, ha subito, in pochi
decenni, un’accellerazione sorprendente, a partire dal completamento (non ancora totale) della
mappatura del genoma umano. Esso, costituendo (come sostenuto dall’Unesco) l’unità
fondamentale di tutti i membri della famiglia “biologica” ed essendo stato dichiarato patrimonio
dell’umanità, ha condotto a considerare la genetica come scienza unica per le sue
caratteristiche, portatrice di innovazioni ed avanzamenti tecnologici fondamentali per il
progresso umano, addirittura (come si è visto in alcuni casi) come scienza determinante per
ricavare tutte le informazioni che riguardano l’individuo, sia passate, sia presenti, sia future.1
Un
mutamento in atto, una rivoluzione biologica che va ad incidere in ogni ambito politico, sociale,
medico, l’intera esistenza dell’essere umano: il nuovo paradigma della salute come promessa; il
ruolo della genetica nella cura della salute (quindi non solo della malattia ma anche del corpo
sano); l’avvento della medicina predittiva (con opportunità e rischi connessi); la diffusione della
genomica 3.0 e dei test genetici; le prime “cause genetiche” che entrano nelle aule dei
Tribunali; le manipolazioni sugli embrioni; il doping genetico; il potenziamento neurologico e
genetico; il passaggio dall’etica/medicina curativa all’etica/medicina migliorativa, e tanto altro
ancora sono tutti fatti sociali nuovi in aumento.
Le domande da porsi sono: ciò che è scientificamente e tecnicamente realizzabile è eticamente
buono o giuridicamente corretto? La vita è plasmabile a piacimento oppure ci sono dei limiti
che non devono essere oltrepassati? Fino a che punto sono legittimate o accettabili le nuove
tecnologie? Oppure, che tipo di domande dobbiamo porci, come società, sull’uso e la
conoscenza di queste tecniche?
La materia in questione è estremamente ricca e complessa, le sue applicazioni sono talmente
varie, ricoprono ambiti così eterogenei, producono una mole di dati così straordinaria che
risulta difficile ricondurre il tutto ad una categoria omogenea ed unitaria di regole.
Un altro elemento di difficoltà potrebbe risiedere nel fatto che, sintetizzando tutte le varie
posizioni dottrinali analizzate e descritte in questo lavoro, vi sono in sostanza due visioni del cd.
“Sistema Stato-Scienza” che stanno procedendo parallelamente e che sono destinate, in un
futuro non troppo lontano, a scontrarsi ed in seguito a prevalere l’una sull’altra.
1 Si è scritto molto, nei capitoli precedenti, a proposito della medicina predittiva e della genetizzazione della
società
350
La prima idea è legata al concetto della cd. “Repubblica della Scienza”: la scienza è vista come
un’istituzione sociale indipendente, che determina con criteri oggettivi una data realtà/situazione
ed il diritto che interagisce con essa è pensato come norma tecnica, destinata a recepire le
conoscenze così come sono, in maniera quasi a-critica (tanto che si è parlato del diritto quale
variabile dipendente delle scienze).2
Seguendo tale pensiero viene facile immaginare che le
persone, in generale, considerano le biotecnologie ed in particolare la genetica come argomenti
estremamente distanti, informati da "saperi" che necessitano, per essere decodificati, di
cognizioni specifiche: gli esperti, o gli addetti ai lavori (scienziati, legislatori, tecnocrati) risultano
essere troppo lontani dai “profani” (semplici cittadini/pazienti/fruitori dei servizi) dotati di poca
o nessuna possibilità di accedere a tali "saperi". È difficile, insomma, pensare che la genetica
possa realmente condizionare la vita quotidiana.
D’altro canto però, si deve anche ricordare come sia in atto un fenomeno inverso. Scienza e
società/diritto sono reciprocamente intrecciati e si stimolano a vicenda: la scienza è vista come
un’istituzione sociale dinamica, impegnata nella definizione di un ordine; parimenti il diritto
contribuisce ad individuare quale sia il sapere più rilevante e lo interpreta, attualizzandolo a
seconda delle condizioni societarie ed ambientali proprio perché la scienza non è in grado di
dare risposte univoche e dirette, ma necessita di diverse interpretazioni (ed è così che nasce la
scienza partecipativa e la citizen veillance di cui si è parlato nei capitoli precedenti).3
Indipendentemente dalle posizioni che si voglia assumere, un dato è certo: questo nuovo
fenomeno (bio)sociale richiede riflessioni sempre più consapevoli ed informate, non solo da
parte di coloro che sono in possesso di saperi specifici ed esperti, ma anche da parte di tutti i
cittadini. Sembrerebbe opportuno dunque elaborare dei criteri ulteriori, se non addirittura
ripensare a certe categorie (bio)giuridiche e tentare così di ricostruire un rapporto di fiducia fra
cittadini, scienziati ed istituzioni (società, scienza e politica).
Il ricorso alle regole bioetiche è sicuramente una soluzione, ma da solo non è sufficiente.
Essendo presenti fonti normative plurime nel campo delle scienze attinenti alla persona, viene
progressivamente delineandosi anche il ruolo della giurisprudenza civile e penale, per cui la
stessa diviene fonte di diritto. Si tratterebbe perciò di una disciplina flessibile ed elastica (tanto
2 L’immagine è quindi quella di una struttura democratica della scienza: gli scienziati costituiscono una comunità
di pari gradi (peers), che si autoregola attraverso conoscenze condivise ed autogestite, in assenza di meccanismi
coercitivi e di altre forme di autorità. Una comunità che si impone sulla società civile per autorevolezza del suo
stesso sapere (così è spiegato da Mariachiara Tallacchini)
3 Sheila Jasanoff parla di “proceduralizzazione cognitiva” del diritto, vale a dire la trasformazione del diritto in
un processo di apprendimento in cui molti saperi si confrontano e si fondono
351
che, nei Paesi di common law è ormai frequente il ricorso alle c.d. sunset-rules o regole ‘a
tempo’); in questo modo la responsabilità primaria delle decisioni in ambito bioetico viene a
cadere, in misura crescente, sul giudice4
, il quale da peritus peritorum diviene un esperto
scienziato, avvalendosi anche di comitati etici appositamente istituiti. Nel mentre la dottrina
dovrebbe impegnarsi nella definizione di soluzioni alternative, a cui istituzioni e giudici possano
fare riferimento al momento della risoluzione di una controversia.
In futuro, è molto probabile che verranno promossi ed istituiti comitati etici indipendenti,
multidisciplinari e pluralisti a livello nazionale, regionale, locale e della singola istituzione che
possano prendere delle decisioni di carattere altamente specializzanti nel campo delle
biotecnologie e della salute, affiancando, magari, la figura del magistrato (quasi una sorta di
giuria).
L'umano oggi viene inteso come come un progetto di stato, un insieme di elementi a
disposizione di ricercatori, scienziati, genetisti, se non addirittura come un oggetto di consumo.
Non solo: in un futuro non troppo lontano, si potrebbero verificare situazioni in cui i cittadini,
per ottenere una determinata terapia (genica) migliorativa o anche semplicemente curativa,
ricorreranno alle vie giurisdizionali.5
Per il momento il pericolo non sussiste, in quanto le
agenzie normative (i Tribunali, i Parlamenti, le stesse aziende sanitarie) accettano i pazienti ed i
soggetti sulla base di determinate caratteristiche tecniche; però, quando le società biotech
avranno raggiunto lo standard “super-uomo”, atteggiamenti di questo tipo saranno prassi. É
quindi indispensabile che il diritto sia elaborato ed aggiornato costantemente, alla luce dei
risultati scientifici della ricerca.
L'ordinamento dovrà quindi rendersi più flessibile, e saranno i giudici, la giurisprudenza, a
decidere, non le leggi.
4 Si vedano gli Atti del Convegno Internazionale di Milano del 2001, Bioethical Matters anc the Courts: Do
Judges Make Law?, pubblicati in Notizie di Politeia, n. 65 (2002), Amedeo Santosuosso e Giuseppe Gennari
(a cura di). Questi viene così investito di una importante funzione di risoluzione dei conflitti sociali, la quale
necessariamente implica o ingloba giudizi di valore: questo concorre quindi ad un mutamento del ruolo della
magistratura. Come è emerso da una riflessione recentemente svolta da alcuni dei più eminenti giuristi (teorici
e pratici) contemporanei (tra i quali Stephen Breyer, Robert Badinter, Dieter Grimm e Ronald Dworkin) il
giudice ha ormai assunto una funzione di selezione dei valori sociali, che era un tempo monopolizzata da altre
autorità, quali quella religiosa, politica o militare, oggi prive della necessaria legittimazione morale o comunque
di un’effettiva capacità di incidenza sulla società. Il giudiziario, si osserva, viene sempre più trasformandosi in
una “secular papacy” (per queste riflessioni si veda l'approfondimento di Giorgio Resta, Do we own our bodies? Il problema dell’utilizzazione del materiale biologico umano a scopo di ricerca e sfruttamento
industriale in Pólemos, n. 2, luglio – dicembre 2008)
5 In realtà questo sta già accadendo, anche se in forma primordiale: si pensi, ad esempio, alle ultime sentenze in
merito alla maternità surrogata, alla fecondazione eterologa, oppure alla diagnosi genetica pre impianto, dove
sono i genitori a chiedere ai giudici di ottenere questi “vantaggi/ opportunità”.
352
Come affermato da Stefano Rodotà, che mette in guardia il giurista ed il legislatore dal rischio
di pensare al diritto come ad una scorciatoia, o come ad un mezzo autoritario per imporre
valori che la dinamica collettiva fatica ad individuare, «è pericolosa la pretesa di regolare tutto, e
una volta per sempre, così com’è pericoloso il tentativo di far sopravvivere ad ogni costo
categorie giuridiche superate»6
Queste considerazioni, però, non devono far propendere per
una resa incondizionata del diritto di fronte alla genomica, alla genetica o alle biotecnologie:
l’invito è quello a riscoprire «una dimensione giuridica capace di fare i conti con una realtà
tanto cambiata, evitando così tanto la tentazione autoritaria, quanto la marginalizzazione»7
Oltre all’analisi delle questioni bioetiche e biogiuridiche di tale mutamento globale, questa tesi
affronta anche il rapporto che si è instaurato fra le biotecnologie ed il diritto alla privacy (così
impropriamente chiamato per ragioni di semplificazione: in realtà sarebbe un diritto alla
protezione ed al controllo dei dati personali, in questo caso costituiti da dati super-sensibili quali
sono i dati genetici). Infatti la rapidità di sviluppo delle bioscienze e la globalizzazione
comportano sfide sempre più nuove anche in quest’ambito. La portata della condivisione e
della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente tanto alle
imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in
precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono
pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano (si pensi ai kit genetici
venduti e spediti on-line, alle biobanche, ai social network della genomica); senza considerare
che il trend dei Governi è sempre più verso i cd. open data ed una sharing economy orientata
sempre più alla condivisione del dato, per cui i cittadini/soggetti interessati decidono come,
quando, a chi e cosa mostrare/condividere.8
Questo potere è un semplice atto di disposizione o
può essere considerato uno dei nuovi diritti di cittadinanza autocreatosi e che lo stesso Stato
permette e garantisce? Pensiamo alle grandi multinazionali nel mondo della tech economy:
sono oramai diventate Stati a sé stanti, con leggi e regole proprie, un’oligarchia di colossi
tecnologici, dominatori del sistema economico-sociale globale. Siamo forse passati da un
welfare State ad un technology State? E se fossimo proprio noi, come cittadini/utenti, a
permettere tutto ciò in quanto usciti dai bisogni ed entrati invece nel mondo dei desideri, dove
tutto è realizzabile?
6 Stefano Rodotà, Ipotesi sul corpo “giuridificato”, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1994, pagg. 467-490
7 Idem
8 Si pensi all’uso dei social network, all’uso delle app nei dispositivi mobili, all’utilizzo dei droni, etc.
353
Le stesse caratteristiche peculiari del dato genetico come “informazione condivisa” all'interno di
una dimensione familiare dimostrano quanto dimostrano quanto siano intersecati il valore della
riservatezza e della protezione dei dati personali: infatti, un uso inappropriato dei dati genetici,
la loro incontrollata divulgazione, o un accesso indebito da parte di terzi possono danneggiare
gravemente il soggetto da cui provengono le informazioni. In primo luogo, la progressiva
dematerializzazione del corpo (ed il conseguente legame ormai inscindibile tra corpo e
informazioni) e la disponibilità del materiale biologico umano (inteso come raw material)
implicano la possibilità di accedere alla costituzione genotipica della persona e all’intero
bagaglio di informazioni a questa correlato. Di conseguenza, le regole preposte alla circolazione
del materiale biologico devono necessariamente considerare, oltre all’ovvio problema delle
garanzie dell’integrità corporea, anche quello del controllo sui dati genetici ricavabili dal singolo
campione biologico.
In secondo luogo, si parla di dimensione relazionale e collettiva, non più individuale, delle
informazioni biologiche (si è più volte elencato, fra le caratteristiche dei dati genetici, l’elemento
della strutturale condivisione), ne consegue che la disposizione di campioni di DNA o di
informazioni genetiche può avere ricadute particolarmente significative anche sulla sfera
giuridica di terze persone.
In terzo luogo, i progressi raggiunti dalle tecniche di raccolta e conservazione del materiale
biologico, aumentano le probabilità che tessuti e cellule di una persona si trovino
concretamente inseriti in contesti diversi dal corpo di origine e dunque vengano impiegati in
momenti e per scopi differenziati.
Infine, non si può trascurare l’incidenza del fenomeno della patrimonializzazione degli attributi
della personalità: il corpo, le sue parti e le sue informazioni hanno ormai acquisito un notevole
valore commerciale, che va ben al di là dell’immediata utilità terapeutica.
La privacy genetica pone dunque una duplice necessità: sorvegliare sul potenziale
discriminatorio di cui possono essere portatori i dati genetici stessi (si pensi agli ambiti
lavorativo ed assicurativo, ed anche alle ricerche scientifiche su popolazioni), tenendo conto del
carattere immodificabile e permanente dei dati stessi; trovare un equilibrio fra diritto alla
riservatezza e dovere di comunicazione.
Un nuovo contratto sociale quindi? Forse sarebbe necessario adeguarvisi. La domanda
successiva dovrebbe allora essere: qual è questo nuovo contratto sociale in base al quale
l’individuo sarà disposto a cedere i suoi dati ed al tempo stesso poterli controllare?
354
Un’ipotetica soluzione potrebbe arrivare dalla creazione di protocolli standard di base, poi
modellati ad hoc a seconda dei casi, oppure creare delle autorizzazioni flessibili con una durata
magari limitata nel tempo (e nello spazio): questo renderebbe effettivamente concreta l’idea di
privacy by design, prevista anche del Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy.
Il futuro è nelle nostre mani.
358
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Progetto Genoma Umano (18 marzo 1994)
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(UNESCO) 21 febbraio 1997
Orientamenti bioetici per test genetici (19 novembre 1999)
Dichiarazione sulla possibilità di brevettare cellule di origine embrionale umana (25 febbraio
2000)
Parere del CNB sulla bozza di Protocollo sulla genetica umana (6 marzo 2002)
Biobanche e ricerca sul materiale biologico umano. Parere del CNB su una raccomandazione
del Consiglio d'Europa e su un documento del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie (9 giugno 2006)
Conoscere le prorpie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita (25
novembre 2011)
Biobanche pediatriche (11 aprile 2014)
Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni (11 luglio 2014)
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GRUPPO MISTO CNB E COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE
BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE PER LA VITA (CNBBSV)
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Raccolta di campioni biologici a fini di ricerca: consenso informato (16 febbraio 2009)
Test genetici di suscettibilità e medicina personalizzata (15 luglio 2010)
Linee guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, Rapporto del Gruppo di lavoro
(19 aprile 2006)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Codice per la protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003
Autorizzazione generale n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale
Autorizzazione generale n. 5/2014 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie
di titolari
Autorizzazione generale n. 8/2014 al trattamento dei dati genetici
Autorizzazione generale n. 9/2014 al trattamento dei dati personali effettuati per scopi di ricerca
scientifica
Linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di
medicinali (24 luglio 2008)
Parere su uno schema di regolamento recante in materia di banca dati nazionale del DNA e
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (31 luglio 2014)
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Autorizzazione al trattamento di dati sanitari e genetici a scopo di ricerca medica in assenza di
informativa e consenso. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna "Policlinico S. Orsola
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Provvedimento: Esonero dall'obbligo di notificazione del trattamento di dati genetici effettuato
da organismi di mediazione (24 giugno 2011)
Provvedimento: Privacy e dati genetici (7 maggio 1997)
GRUPPO ART. 29 (ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY WP 29)
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Documento di lavoro sulla biometria (1 agosto 2003)
Parere 3/2010 sul principio di responsabilità (13 luglio 2010)
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Raccomandazione n. 934 (1982) sull’ingegneria genetica
Raccomandazione n. 1046 (1986) sull’utilizzazione di embrioni e feti umani a fini diagnostici,
terapeutici, scientifici, industriali e commerciali
Raccomandazione n. 1100 (1989) sull’uso degli embrioni umani e dei feti nella ricerca
scientifica
Comitato del Consiglio d’Europa
Raccomandazione n. R (84) 16 relativa alla notificazione dei lavori che concernono il DNA
ricombinante
Raccomandazione n. R (90) 3 relativa alla ricerca scientifica sugli esseri umani
395
Raccomandazione n. R (90) 13 sullo screening genetico prenatale, la diagnosi genetica prenatale
e relativo counseling genetico
Raccomandazione n. R (92) 1 sull’uso dell’analisi del DNA nell’ambito del sistema di giustizia
penale
Raccomandazione n. R (92) 3 sui test genetici e lo screening per finalità mediche
Raccomandazione n. R(90)13 sugli screening genetici e la diagnosi genetica prenatale
Raccomandazione n. R2006(4) sull'utilizzo di campioni biologici di origine umana per scopi di
ricerca
25 raccomandazioni concernenti le implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici,
Gruppo di Lavoro della Commissione Europea
Risoluzione sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica del 16 marzo 1989 (Doc.
A2/327/88)
Risoluzione sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle
attività biotecnologiche e mediche del 20 settembre 1996
Regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria
DIRETTIVE PARLAMENTO EUROPEO
Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Direttiva 2001/20/CE sulle sperimentazioni cliniche
Direttiva 2001/83/CE sul Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano
396
Direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
(modifica la direttiva 2001/83/CE
Direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l’approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani
Direttiva 2005/28/CE che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica
clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per
l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali
Direttiva 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani
Direttiva 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
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EUROPEAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS http://www.eshg.org
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NAZIONALE, Relazione, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1070&tipo=old
COMMISSIONE SVIZZERA DI ESPERTI PER GLI ESAMI GENETICI SULL'ESSERE
397
UMANO(CEEGU)http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/02724/04638/index.html?
lang=it,
EUROPEAN SOCIETY OG HUMAN GENETIC PUBLIC AND PROFESSIONAL
POLICY COMMITTEE, (http://www.eshg.org)
HUMAN GENETIC COMMISSION, London, http://www.hcg.gov.uk
NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS http://www.nuffieldbioethics.org,
PROGETTO DI BIODIRITTO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO http://www.biodiritto.org
SOCIETÀ ITALIANA DI GENETICA UMANA http://www.sigu.net