Nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge 123/2007 ed altre norme.

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Nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Legge 123/2007ed altre norme

Sentenza n. 6486 del 3/6/95 (UD. 3/3/95) - Sezione 4 - Pres.Scorzelli F. Rel.Battistini M. Imp. Grassi PM (conf.) Palombarini

“In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro o del dirigente ai quali spetta la “sicurezza del lavoro”, è molteplice ed articolato,

e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o

strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e

sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura o la forma mentis del garante del bene costituzionalmente

rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i

lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai

lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione ed assiduo controllo, se è

necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengono per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a

loro non familiari e che perciò possano riservare insidie non note”.

I Direttori di Dipartimento svolgono i compiti

del Datore di Lavoro in quanto suoi Delegati(Vedi direttiva interna)

Sorveglianza sanitaria

Personale assunto dall’Ateneo a tempo indeterminato o a tempo determinato

Al momento dell’assunzione il Direttore del Dipartimento o di Strutturaa- informa il lavoratore dei rischi convenzionali presenti nel luogo di lavoro (rischio elettrico, da video terminale, movimentazione manuale di carichi, etc.) con un breve incontro e fornendo il lavoratore di adeguata documentazione (in parte reperibile sul sito di ateneo) e tiene documentazione scritta del momento informativo (firmata dal lavoratore) b- forma il lavoratore sui rischi specifici organizzando corsi idonei e tenendo documentazione scritta. La documentazione relativa viene inserita nel fascicolo personale.In occasione del cambio di mansione o di trasferimento ad altro dipartimento si ripete tutto dalla lettera a.

Personale assunto dal Dipartimento (co co co ed altro)Come sopra ma con esclusiva responsabilità del Direttore di

Struttura che è il vero Datore di lavoro.

Rivestire le attribuzione del datore significa

assumere gli obblighi previsti dalle norme

Se un Direttore decide di appaltare lavori, riveste

le attribuzioni del Datore

In caso di appalto

di lavori deve attuare

l’art. 7 del 626

o altra norma specifica

D.LGS.626/94

  Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell' azienda medesima:

D.LGS.626/94

  a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;      

D.LGS.626/94

  b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

D.LGS.626/94

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

D.LGS.626/94

  b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

D.LGS.626/94

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [....]. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

  

Recenti modifiche

D.LGS.626/94

 3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente … non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

SANZIONI

 c. 1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro … entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati …

 

E non finisce qui•Legge 123/2007

•Nuovi obblighi per il datore di lavoro committente: in particolare valutazione dei rischi congiunta con l’appaltatore per evitare interferenze dannose.

DUVR

Art. 3.(Modifiche al decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626)

a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e disubappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Prevenzione incendi

In tutti i luoghi di lavoro deve essere redatto il

Piano di emergenza

in collaborazione con il S.P.P.

Per la definizione del piano è necessario il

COORDINAMENTOtra le strutture presenti nel

medesimo edificio

Art. 17 - Fruizione di locali comuni

Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, le stesse devono addivenire ad una

gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la

protezione dell'ambiente.

E’ urgente attivare ovunque l’art. 17 individuando,

tra i dirigenti, il

Responsabile di edificio

Inoltre individuare i lavoratori incaricati

Mantenere aggiornato il

Registro dei controlli periodici

Uno solo per edificiolo chiedono i VVF

Infine effettuare lePROVE DI EVACUAZIONE

sono obbligatorienon è un optional