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Nuovo approccio all’attivitàdi sorveglianza sanitaria in
Azienda
Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 – 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezionealla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute
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IL MEDICO COMPETENTE
• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
• Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio
• Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso
• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori
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IL MEDICO COMPETENTE
L’elaborazione del protocollo sanitario, uno degli obblighi a carico del medico competente (Art. 25, comma 1, lettera b), è una delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione dei rischi, contenute nel DVR e di cui va fatto un programma ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Come tale, il protocollo di sorveglianza sanitaria discende inevitabilmente dalla valutazione dei rischi stessa, rispetto alla quale deve essere riconducibile e pienamente coerente.
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IL MEDICO COMPETENTE
Il D. Lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 Legge 123 del 3/8/2007, riunisce in un unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme comunitarie
Valutazione del Rischio
DEFINIZIONE
Valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della
organizzazione in cui prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le misure di prevenzione
e protezione ed elaborare le misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza.
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“La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori”
D. Lgs. 81/08: Art. 28
Monitoraggio ambientale
Monitoraggio biologico
Sorveglianza sanitaria
Prevenzione
Monitoraggio ambientale: misura, usualmente a livello atmosferico,
degli agenti presenti nel luogo di lavoro per la valutazione
dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad
appropriati riferimenti.
Monitoraggio biologico: misura, usualmente nel sangue, urine e aria
espirata del soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di
lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il rischio per la
salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per
questo scopo sono definiti “indicatori biologici”.
Prevenzione
• E’ una misura generale di tutela della salute dei lavoratori
• E’ l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute ealla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivitàlavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
Sorveglianza sanitaria(Art. 2, c. 1 lett. m) e art. 41 D. Lgs 81/08 e s.m .i)
Verifica integritàorgani bersaglio
Esclusione condizioni di
ipersuscettibilità
VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio )
Effetti precoci a carico di organi bersaglio
Periodicità:annualebiennale
quinquennale
in funzione dell’esposizione
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VISITA PERIODICA
• Qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condiz ioni
di salute suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta.
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VISITA MEDICA SU RICHIESTA
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VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE
• Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla
nuova mansione
• Accertare lo stato di salute effettivo al cessare d i un
rapporto di lavoro
• Informazione circa la possibile insorgenza di effet ti
biologici a distanza
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VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
• Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di
un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60
giorni continuativi al fine di verifica l’idoneità a lla
mansione
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VISITA MEDICA DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI
Esami clinici
Esami biologici mirati al rischio
Indagini diagnostiche
Ritenuti necessari dal medico competente
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ESAMI COMPLEMENTARI
• Nei casi e nelle condizioni previste le visite preve ntive,
periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate
alla verifica di assenza di condizioni di alcol-
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti
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ESAMI COMPLEMENTARI
Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità
del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo
svolgimento di ogni singolo compito che la mansione comporta.
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Può essere definito come:
La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell’assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione innanzitutto alla presenza dei rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della mansione che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento,per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
• Idoneità alla mansione specifica
• Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescri zioni o
limitazioni
• Inidoneità temporanea
• Inidoneità permanente
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il medico competente comunica per iscritto al Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità
Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità all’organo di vigilanza territorialmente competente
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il datore di lavoro attua (e non interpreta) le misure indicate dal medico competente e nel caso di non idoneità alla m ansione specifica adibisce il lavoratore a mansioni equivalen ti o inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente all e mansionidi provenienza .
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ
I lavoratori sono obbligati:
•a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall’Art. 20. comma 2, lett. i) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal me dico competente;•a sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, in qualsiasi momento a visita medica di accertamento dell’idoneità fisica, ai sensi dell’Art. 66, comma 3 del CCNL dei Servizi Ambientali.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Centralità del Documento di Valutazione dei Rischi ai
sensi degli Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m .i.
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dei servizi ambientali
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 15 – Sistema di Classificazione unica del persona le
Aree operativo – funzionali:a)Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del t erritorio;
b)Area conduzione;
c)Area impianti e laboratori;
d)Area officine e servizi generali;
e)Area tecnica e amministrativa.
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Aree operativo – funzionalia)Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del t erritorio
b)Area conduzione
Gruppi omogenei del Documento di Valutazione dei Ri schia)Operatore ecologico
b)Autisti mezzi pesanti
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Per ciascuno dei due profili professionali si è tenu to conto di quanto previsto dal CCNL e di quanto individuato ne l
Documento di Valutazione dei Rischi anche alla luce del nuovo modello di servizio e delle nuove modalità di raccol ta
differenziata «Porta a Porta»
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Obiettivia)Sintesi delle attività svolte e valutate per la si curezza e salute dei lavoratorib)Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competentec)Consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metod ologico nel garantire la massima tutela della salute del lavoratore ma anche nel recupero e ricollocazione del personale con idoneità parziale ( con prescrizioni e/o limitazioni) e/o inidoneità, temporanee e/o permane ntid)Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
a) Sintesi delle attività svolte e valutate per la si curezza e salute dei lavoratori
Sintesi da DVR delle attività lavorative per singolo gruppo omogeneo
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente
Schede di sintesi e quantificazione dei rischi
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente
Protocollo sanitario per operatori ed autisti
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
c) Consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metod ologico
Consultazione dei lavoratori
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
d) Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale
Software di gestione delle attività di sorveglianza sanitaria
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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
d) Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale
Modello di giudizio di idoneità
Datore di lavoro Responsabile servizioprevenzione e protezione
Rappresentante Lavoratori
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Medico competente
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Grazie per l’attenzione