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Sezione IV; ordinanza 23 ottobre 1979, n. 842; Pres. Mezzanotte, Rel. Schinaia; Soc. coop. edilizia«Medaglia d'oro L. Masi »e altro (Avv. Gaeta) c. Min. lavori pubblici, Bizzarri (Avv. Lubrano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 297/298-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171178 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
obbligatorie dei programmi didattici, debbono essere concreta
mente e annualmente attivate con deliberazioni discrezionalmen
te assunte dai consigli di facoltà e dai senati accademici (art. 9
legge n. 67 del 1962).
Tutto ciò, beninteso, non esclude che lo statuto universitario, nel presupposto che la costituzione di un dato istituto rappre senti un'esigenza stabile di una facoltà, possa prevederlo diretta
mente, vincolando la facoltà stessa a costituirlo o conservarlo, ma
tale potere di livello statutario deve ritenersi puramente even
tuale e comunque non esaustivo delle esigenze delle varie fa
coltà in punto di costituzione di istituti universitari.
Tutto ciò è confermato dalla circostanza, esattamente rilevata
dall'appellante, che gli statuti universitari in genere e quello del
l'Università di Firenze in ispecie contengono norme, le quali
presuppongono la legittima esistenza di istituti universitari in
essi non espressamente menzionati come istituti da costituire.
Cosi' ad es. lo statuto di quest'ultima università, nel disciplinare
gli insegnamenti fondamentali e complementari della facoltà di
medicina (art. 64-71), non prevede la costituzione di alcun isti
tuto, ma al tempo stesso dispone (art. 71, 2° comma) che il pro vento delle tasse di laboratorio, che gli studenti devono obbli
gatoriamente corrispondere, « va in aumento della dotazione del
rispettivo istituto ». L'art. 66 dello stesso statuto dispone poi che « tutti gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni prati che », le quali si svolgono necessariamente nell'ambito degli isti
tuti, che a loro volta beneficiano delle tasse di laboratorio, di
cui all'art. 71.
Con riferimento alla facoltà di farmacia, (art. 108-123) lo statuto
predetto non prevede alcuni istituti, ma gli art. 113, 115, 116, 117
e 118 prevede lezioni sperimentali, esami pratici ed esercitazioni, i quali debbono necessariamente svolgersi nell'ambito di istituti,
tant'è vero che l'ultimo comma dell'art. 118 dispone che «all'ini
zio di ciascun anno accademico i singoli direttori d'istituto pre sentano alla facoltà il regolamento delle esercitazioni pratiche».
Infine, numerose altre norme dello stesso statuto, nel discipli nare le scuole di specializzazione previste presso varie facoltà, sanciscono che l'attività didattica di questo debba esplicarsi an
che presso istituti la cui costituzione non è prevista dallo stesso
statuto (cfr. art. 266, lett. d e g, per la scuola di specializza zione in malattie cardiovascolari e reumatiche, in relazione al
l'istituto di patologia medica; art. 275, lett. e, per la scuola di
specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente, in relazione
all'istituto di patologia chirurgica; art. 278, lett. c ed e, per la
scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del
sangue, in relazione all'istituto di semeiotica medica; art. 290
per la scuola per terapisti, in relazione all'istituto di geron
tologia).
Da tali considerazioni deriva che, allo stato attuale della le
gislazione universitaria, non può negarsi il potere degli organi accademici di costituire direttamente istituti universitari, anche
in assenza di particolari previsioni degli statuti, e di preporre alla
loro direzione i docenti da essi prescelti. Né è di ostacolo al ri
conoscimento di tale potere la considerazione, posta in evidenza
dalla sentenza appellata, secondo cui gli istituti universitari so
no dotati di capacità operativa, a rilevanza esterna, di porre in
essere rapporti giuridici con soggetti estranei all'ordinamento uni
versitario. Invero, tale capacità operativa degli istituti, prevista
dagli art. 49 e 53 t. u. n. 1592 del 1933, da un lato, deve essere
contenuta nei limiti della sua compatibilità con la loro funzione
fondamentale, didattica e scientifica e, dall'altro lato, è sottopo sta alla rigorosa disciplina prevista dal regolamento generale uni
versitario, nonché alla vigilanza e al controllo del consiglio d'am
ministrazione e pertanto non pone alcuna esigenza di condiziona
re la costituzione degli istituti ad un'apposita previsione dello
statuto universitario.
Si deve allora concludere che nella specie non potevano essere
disconosciuti né la piena legittimità ed efficacia della delibera 21
dicembre 1973 del consiglio di facoltà (di cui non era contestata
l'approvazione da parte dei competenti organi accademici), che
aveva preposto alla direzione dell'istituto di costruzioni forestali
il prof. Gasperi Campani, né il diritto dell'appellante, fondato sul
la delibera predetta, all'attribuzione del parametro 443 e alla cor
rispondente retribuzione, per l'intero periodo di operatività della
delibera stessa, ai sensi dell'art. 24 legge n. 16 del 1962, nel testo
sostituito dall'art. 1 legge n. 377 del 1963.
La sentenza appellata deve essere pertanto in tal senso rifor
mata e il ministero della pubblica istruzione condannato a cor
rispondere all'appellante le retribuzioni spettantigli per il titolo
cosi precisato. Per questi motivi, ecc.
It. Foro Italiano — 1980 — Parte III-21.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; ordinanza 23 ottobre
1979, n. 842; Pres. Mezzanotte, Rei. Schinaia; Soc. coop, edi lizia « Medaglia d'oro L. Masi » e altro (Avv. Gaeta) c. Min. lavori pubblici, Bizzarri (Avv. Lubrano).
Giustizia amministrativa — Notificazione del ricorso — Nullità — Costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente oltre il termine — Sanatoria — Rimessione della questione all'adu nanza plenaria (Cod. proc. civ., art. 156; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 36; legge 25 marzo 1958 n. 260, modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giu dizio dello Stato, art. 1; legge 3 aprile 1979 n. 103, modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, art. 10; r. d. 17
agosto 1907 n. 642, regolamento per la procedura davanti al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, art. 17).
È opportuno rimettere all'adunanza plenaria la questione se la costituzione in giudizio dell'amministrazione statale resistente sani la nullità della notificazione del ricorso perché effettuata presso l'avvocatura dello Stato, anche quando avvenga oltre il termine di sessanta giorni entro il quale il ricorso stesso doveva essere proposto. (1)
La Sezione, ecc. — Il giudice di primo grado non si è pro nunciato sul rilievo prospettato preliminarmente dal controinte ressato sig. Bizzarri (ora appellante incidentale) concernente la
(1) La rimessione della questione all'adunanza plenaria è stata disposta, dall'ordinanza che si riporta, sulla base dell'assunto che il punto non sarebbe stato deciso né da Ad. plen. 15 gennaio 1960, n. 1, Foro it., 1960, III, 25, né da Ad. plen. 19 luglio 1967, n. 10, id., Rep. 1967, voce Giustizia amministrativa, n. 342, e che sussistono contrasti in giurisprudenza. In motivazione vengono richiamate; nel senso della irrilevanza, ai fini della sanatoria della nullità della no tificazione, della costituzione in giudizio dell'amministrazione avvenuta oltre la scadenza del termine per ricorrere, Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 155, id., Rep. 1971, voce cit., n. 204; Sez. V 23 novembre 1973, n. 947, id., Rep. 1973, voce cit., n. 386; Cons, giust. amm. sic. 17 giugno 1977, n. 120, id., Rep. 1977, voce cit., n. 779; Sez. IV 6 dicembre 1977, n. 1145, e Sez. VI 16 dicembre 1977, n. 936, ibid., nn. 832, 838; in senso opposto, Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 435, id., Rep. 1974, voce cit., n. 603; 26 gen naio 1971, n. 49, id., Rep. 1971, voce cit., n. 205; Sez. V 22 ottobre 1968, n. 1258, id., Rep. 1968, voce cit., n. 282. A queste ultime adde Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 1968, n. 745 e 12 giugno 1968, n. 381, id., Rep. 1968, voce cit., nn. 281, 283; 30 dicembre 1966. n. 1096, id., Rep. 1966, voce cit., n. 320; Ad. plen. 27 gennaio 1964, n. 3, id., 1964, III, 167, in motivazione. Da segnalare Cons.
Stato, Ad. plen., 8 aprile 1963, n. 6, id., 1963, III, 298, che, nel
l'ipotesi inversa di ricorso in appello notificato direttamente all'am ministrazione e non all'avvocatura dello Stato, costituitasi nel giu dizio di primo grado, ha affermato la sanabilità del vizio, mediante la costituzione della parte resistente, senza attribuire, espressamente, alcun rilievo al fatto che fosse, nel frattempo, scaduto il termine per appellare.
Con legge 3 aprile 1979 n. 109, art. 10, è stata nuovamente pre vista, per il giudizio amministrativo, la notificazione dell'atto intro duttivo all'amministrazione statale presso la sede dell'avvocatura dello Stato: la norma è stata qualificata di natura interpretativa da T.A.R.
Lazio, Sez. II, 24 ottobre 1979, n. 872, Trib. amm. reg., 1979, I, 3401, che l'ha ritenuta applicabile anche ai giudizi già pendenti, nel caso di notificazione del ricorso all'avvocatura, mentre Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 1979, n. 939, Cons. Stato, 1979, I, 1864 (come del resto l'ordinanza che si riporta) ritiene che ai giudizi già pen denti continui ad applicarsi la precedente normativa. Valore di un'an
ticipazione, quindi, ha la decisione di Cons. Stato, Sez. IV, 25 no vembre 1977, n. 1059, Foro it., 1978, III, 615, con nota di richiami, che ha ritenuto di per sé ammissibile un ricorso notificato diretta
mente all'avvocatura dello Stato, in difformità rispetto all'orienta
mento consolidato. 'La questione rimessa all'esame dell'adunanza plenaria è di grande
interesse, in quanto investe tutti i casi di sanatoria di nullità della
notificazione, poiché in ogni diversa ipotesi si pone il problema della
rilevanza dell'eventuale decorso del termine per proporre ricorso
prima della costituzione in giudizio dell'intimato: i contrapposti orien
tamenti sono esemplificati da T.AjR. Sicilia, Sez. Catania, 21 aprile
1978, n. 139 e T.A.R. Molise 18 aprile 1978, n. 37, id., 1979, III, 493, con nota di richiami; vedi, altresì, T.A.R. Lazio, Sez. II, 26 aprile
1978, n. 294, id., 1979, III, 274, con nota di richiami. Per riferi
menti sulla sanatoria ex tunc della nullità della notificazione del ri
corso in appello (in quanto effettuata alla parte personalmente e non
a procuratore domiciliatario per il giudizio di primo grado) Cons.
Stato, Sez. V, 13 gennaio 1978, n. 61, id., 1978, III, 610, con nota
di richiami, e Sez. VI 29 marzo 1977, n. 351, id., 1978, III, 192,
con nota di richiami. In dottrina, il problema della sanatoria delle nullità della noti
ficazione è esaminato da Albini, La fase introduttiva del processo
amministrativo, in Nuova rass., 1977, 1236; sulla legge n. 109 del
1979, M. Migro, L'infelice resurrezione per i giudizi amministrativi
della legge 25 marzo 1958 n. 260, in Cons. Stato, 1979, 1031.
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PARTE TERZA
inammissibilità del ricorso al giudice predetto per difetto di no
tificazione all'autorità emanante (ministero dei lavori pubblici) irritualmente effettuata presso l'avvocatura generale dello Stato
e non alla sede della stessa autorità, difetto non sanato dalla
costituzione nel giudizio di primo grado di quella stessa autorità
con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, in quanto la co
stituzione stessa non poteva sanare la irregolarità, perché av
venuta oltre il termine di decadenza per la proposizione del
ricorso.
Questo 'consiglio pertanto su tale rilievo, riproposto in ap
pello, deve pronunciarsi preliminarmente attesa la sua priorità lo
gica rispetto all'esame del merito, non essendo evidentemente suf
ficiente — e in tal senso va censurata la decisione del primo giu dice — a dispensare da tale esame da un lato l'assunta opinabi lità, per le diversità di soluzioni date dalla giurisprudenza alla
questione pregiudiziale, e, dall'altro, la ritenuta infondatezza del
ricorso.
In effetti, osserva il collegio, le soluzioni giurisprudenziali di
questo consiglio, anche se è sperabile che per l'avvenire la dispo sizione contenuta nell'art. 10, 3° comma, legge 3 aprile 1979 n.
303, secondo cui l'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, si
applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tri
bunali amministrativi regionali, valga a rendere chiara in parti colare la posizione dell'amministrazione statale — autorità ema
nante con riferimento all'autorità ed al luogo in cui le notifica
zioni dei ricorsi amministrativi debbono essere effettuati — non
possono dirsi univoche e chiare nella loro ragione ispiratrice, nonostante si tratti, evidentemente, di problema non nuovo.
Invero già l'adunanza plenaria con decisione 15 gennaio 1960, n. 1 (Foro it., 1960, III, 25), dopo aver stabilito che la notificazione
del ricorso al Consiglio di Stato doveva essere effettuata diretta
mente all'autorità emanante nella sua sede, in conformità all'art. 36
r. d. n. 1054 del .1924 e non secondo le modalità previste dalla legge 25 marzo 1958 n. 260 — questa soluzione è stata accolta e senza ec
cezioni dalla successiva giurisprudenza (anche dalla Cassazione a se
zioni unite) e non viene messa in dubbio da questo collegio — aveva
ritenuto che la notificazione del ricorso stesso, se effettuata al
l'autorità emanante, ma presso l'avvocatura dello Stato, non po teva considerarsi più insanabilmente nulla, ma suscettibile di sana
toria qualora la stessa autorità e per essa il suo patrocinio erariale
si fosse costituita in giudizio.
In particolare — e verosimilmente in questa motivazione è da
ricercare l'origine delle successive perplessità giurisprudenziali, risoltesi in decisioni spesso antitetiche (anche, talvolta, per veri e
propri obiter dicta) — l'adunanza plenaria osservava che l'isti
tuto della sanatoria, « stabilito in termini generali dall'art. 156, ult.
comma, cod. proc. civ. e accolto anche dal regolamento di procedura
presso il Consiglio di Stato approvato con r. d. 17 agosto 1907 n.
642 (art. 17, ult. comma), trova applicazione principalmente in ma
teria di notificazione ».
Non era chiaro — è da ritenere — se con tale affermazione si
intendesse fare riferimento all'art. 17, ult. comma, cit., unica
mente per dedurre il principio generale secondo cui la nullità della notificazione è sanabile con la comparizione dell'intimato, a
prescindere dal momento in cui detta comparizione avviene e
cioè con effetti ex tunc (sia essa l'autorità emanante, ammi
nistrazione dello Stato o altro soggetto, poiché la loro posizione è identica), ovvero se il riferimento specifico all'ultimo comma
dell'art. 17 fosse da intendere nel senso che la fattispecie fosse
disciplinata dalla regola unitaria contenuta in quella norma che, dettata espressamente per il ricorso e non per la notificazione —
che è atto diverso, ancorché strumentale al primo (conf. Sez. V 7 luglio 1978, n. 834, id., Rep. 1978, voce Giustizia amministra
tiva, n. 83) — dispone: « la comparizione dell'intimato sana la
nullità e l'irregolarità dell'atto, salvo i diritti quesiti anteriormen
te » (e diritto quesito anteriormente è quello che deriva sia al
l'autorità emanante, sia al controinteressato, dal verificarsi della
inammissibilità del ricorso per decorso dei sessanta giorni prima della costituzione o comparizione dell'autorità emanante).
Non può dirsi che la successiva decisione dell'adunanza plena ria del 19 luglio 1967, n. 10 (id., Rep. 1967, voce cit., n. 342), abbia chiarito questo aspetto, limitandosi questa decisione a con
siderare quasi espressione di stile l'affermazione secondo cui la « notificazione del ricorso all'avvocatura dello Stato non è insa nabilmente nulla e può ottenere sanatoria in base al principio di
cui all'art. 156 cod. proc. civ. e all'art. 17, ult. comma, reg. di proce dura 17 agosto 1907 n. 642 ».
Sta comunque di fatto che molte decisioni, che si sono poste il problema di verificare gli effetti della comparizione dell'ammi
nistrazione o dell'intimato in riscontro al momento in cui avve
niva in seguito alla notificazione irregolare del ricorso, lo hanno
risolto in modo divergente.
Infatti alcune decisioni hanno ritenuto che la comparizione per l'amministrazione dell'avvocatura dello Stato, nel caso di noti
fica del ricorso effettuata presso quest'ultima, ha effetti di sana
toria ex tunc, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 17, ultimo
comma, del citato regolamento di procedura (conf. Sez. IV 26
gennaio 1971, n. 49, id., Rep. 1971, voce cit., n. 205, erro
neamente richiamata per sostenere il contrario dalla difesa del
l'appellante incidentale) giungendo a dare un ben diverso fonda
mento al principio della sanatoria delle notificazioni desunto
unicamente dall'art. 156 cod. proc. civ. — opinione quest'ultima, ad avviso del collegio, certamente non trascurabile: in tal senso
si vedano la dec. Sez. V 22 ottobre 1968, n. 1258 (id., Rep. 1968, voce cit., n. 282) e, perspicuamente, la dec. Sez. IV 11 giugno
1974, n. 435 (id., Rep. 1974, voce cit., n. 603). Viceversa altre decisioni, dopo avere richiamato nella identi
ca formulazione, il principio stabilito con le due citate decisioni
dell'adunanza plenaria (conf. Sez. IV 23 febbraio 1971, n. 155,
id., Rep. 1971, voce cit., n. 204, e, sia pure ad abundatiam, Sez.
V 23 novembre 1973, n. 947, id., Rep. 1973, voce cit., n. 386)
inequivocabilmente hanno stabilito (conf., ad es., Cons, giust. amm. sic. 17 giugno 1977, n. 120, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 779,
790; Sez. IV 6 dicembre 1977, n. 1145 e Sez. VI 16 dicembre
1977, n. 936, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 832, 838) che la com
parizione in giudizio dell'amministrazione è irrilevante ai fini della
sanatoria ipotizzata dall'art. 17, ult. comma, r. d. n. 642 del 1907, ove
essa sia avvenuta oltre i termini di decadenza per la proposizione del ricorso.
Poiché nel caso in esame è pacifico che la notificazione del
ricorso fu effettuata all'autorità emanante-presso l'avvocatura del
lo Stato e che la stessa amministrazione si è costituita dopo che
erano decorsi i sessanta giorni per la proposizione del ricorso irre
golarmente notificato, il collegio ritiene che, stante il cennato
contrasto giurisprudenziale, la decisione del ricorso vada rimessa
all'adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 45, capov., r. d. 26 giu
gno 1924 n. 1054.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 22 giugno 1979, n. 340; Pres. Pranzetti, Est. Catallozzi; Comune di Andria
(Avv. Donella, Cevolotto) c. Puozzo. Conferma T.A.R. Ve neto 27 luglio 1976, n. 681.
Edilizia e urbanistica — Licenza edilizia — Ricorso tardivo —
Inammissibilità — Esclusione — Fattispecie (Legge 6 ago sto 1967 n. 765, modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10).
Edilizia e urbanistica — Licenza edilizia — Successivo parere della commissione edilizia — Illegittimità.
Non è inammissibile per tardività il ricorso proposto contro la
deliberazione con la quale il consiglio comunale approva il
progetto esecutivo, il capitolato di appalto e la spesa di opera pubblica del comune stesso, con l'affermazione che essa è con
forme alle disposizioni del piano regolatore e delle norme vi
genti, anche se tale deliberazione sia stata affissa all'albo preto rio, se l'amministrazione resistente non prova che il ricorrente ne era venuto a conoscenza anteriormente al sessantesimo gior no precedente la proposizione del ricorso (la motivazione pre cisa che la deliberazione impugnata, nella parte nella quale accerta la conformità dell'opera al piano regolatore e alle norme
vigenti, ha natura di licenza edilizia, e afferma che questa è necessaria anche per le opere comunali). (1)
(1) Nello stesso senso, secondo il quale non è irricevibile per tardività il ricorso proposto contro una licenza edilizia, se i resistenti non provano la precedente piena conoscenza di essa da parte del ricorrente, T.A.R. Molise 18 aprile 1978, n. 37, Foro it., 1979, III, 494, con nota di richiami, ai quali adde: nel senso che il termine di ricorso non inizia a decorrere per una conoscenza solo generica del rilascio di una licenza edilizia, Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 1978, n. 1075, Riv. amm., 1979, 47; viceversa, T.A.R. Toscana 21 giugno 1978, n. 310, Trib. amm. reg., 1978, I, 3421, afferma che già lo svi luppo dell'attività edilizia fa decorrere il termine di ricorso, per la facoltà, e quindi per l'onere legislativamente previsto per gli interes sati di prendere visione della licenza edilizia; in questo stesso ordine di idee, cfr. anche T.A.R. Campania 13 giugno 1979, n. 266, id., 1979, I, 2883, mentre T.AjR. Lazio, Sez. Latina, 28 settembre 1979, n. 61, ibid., 3189, esclude che il termine di ricorso cominci a decor rere per il semplice inizio dei lavori; per un caso particolare di de correnza del termine, Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1978, n. 1174, Riv. amm., 1979, 156.
L'aspetto più interessante della decisione è costituito dall'afferma
zione, accennata in motivazione, secondo la quale anche per le opere
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