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Posteitaliane
Direzione Affari Legali Area Territoriale Sud Avv Daniela Farana Via Epicanno n3 - 90133 Palenno Te 0917535118 - 0917535112 - Fax 0916622189
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TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
Sezione Lavoro
-o Giudice Unico di Primo Grado OJ J CD Memoria difensiva ex art 416 cpc
Della societagrave Poste Italiane SpA societagrave con socio unico (CF
97103880585 partita Iva n 01114601006) con sede legale in Roma
viale Europa n190 in persona del Presidente e legale rappresentante proshy
tempore dotto Giovanni Ialongo rappresentato e difeso dall Avv Daniela
Farana (CF FRNDNL65M61 G273X) della Direzione Affari Legali della
Societagrave giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico
Notaio Tullio Cimmino di Roma del 04042011 repertorio n72513
raccolta n29052 che si produce in copia (docl) elettivamente
domiciliugraveto presso la Filiale di Trapani sita in Piazza Vittorio Veneto n2
(danielafaranapecposteitalianeit) fax 0916622189
CONTRO
Il sig Passavanti Salvatore elettivamente domiciliato in Trapani nella
via Degli Iris n1 presso lo studio dellAvv Luigi Messina dal quale egrave
rappresentato e difeso
Premesso
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Con ricorso ex art 414 cpc notificato in data 12092011 (doc n2) il
ricorrente sig Salvatore Passavanti ha convenuto in giudizio Poste
Italiane SpA per sentire accogliere le seguenti conclusioni ritenere e
dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore
desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior (portalettere)
condannare conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il
ricorrente ed al risarcimento del danno nella misura della retribuzione
globale di fatto dal 111994 al digrave della effettiva reintegrazione nel ruolo
de personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore ULA
oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali piugrave
interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del sig Passavanti
Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che lIllmo Giudice adito
riterragrave proporzionata e sufficiente ai sensi dellart 36 Cost Con vittoria
di spese diritti ed onorari del presente procedimento n
Tutte le doglianze di controparte tuttavia sono infondate in fatto e m
diritto e vanno pertanto ciisattese
Con la presente memoria Poste Italiane SpA come sopra rappresentata
e difesa si costituisce nel presente giudizio e nel contestare
integralmente il contenuto del ricorso avversario ne chiede lintegrale
rigetto per i seguenti
MOTIVI
In via preliminare
1 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO
In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA
eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste
atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del
ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA
corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare
conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al
risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del
giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr
Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)
depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande
proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e
dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali
(doc n3 )
Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art
414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata
sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani
oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso
depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato
improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di
sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)
In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il
310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che
omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale
amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella
societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile
alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In
sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste
Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi
implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei
meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla
nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di
comparto)
Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato
il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il
ricorso cui si resiste egrave inammissibile
Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha
affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle
parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio
del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere
espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche
quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino
come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd
giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)
Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene
attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in
un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto
giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un
lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici
4
collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed
incompatibilitagrave (Segni)
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato
2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO
AMMVO
In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave
Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che
controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato
da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in
grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal
TAR - Sicilia(docn6)
La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel
presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come
operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior
(portalettere)
Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio
autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla
citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto
lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza
del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che
linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui
confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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Palermo - Trapani 05012012
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Con ricorso ex art 414 cpc notificato in data 12092011 (doc n2) il
ricorrente sig Salvatore Passavanti ha convenuto in giudizio Poste
Italiane SpA per sentire accogliere le seguenti conclusioni ritenere e
dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore
desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior (portalettere)
condannare conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il
ricorrente ed al risarcimento del danno nella misura della retribuzione
globale di fatto dal 111994 al digrave della effettiva reintegrazione nel ruolo
de personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore ULA
oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali piugrave
interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del sig Passavanti
Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che lIllmo Giudice adito
riterragrave proporzionata e sufficiente ai sensi dellart 36 Cost Con vittoria
di spese diritti ed onorari del presente procedimento n
Tutte le doglianze di controparte tuttavia sono infondate in fatto e m
diritto e vanno pertanto ciisattese
Con la presente memoria Poste Italiane SpA come sopra rappresentata
e difesa si costituisce nel presente giudizio e nel contestare
integralmente il contenuto del ricorso avversario ne chiede lintegrale
rigetto per i seguenti
MOTIVI
In via preliminare
1 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO
In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA
eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste
atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del
ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA
corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare
conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al
risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del
giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr
Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)
depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande
proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e
dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali
(doc n3 )
Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art
414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata
sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani
oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso
depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato
improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di
sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)
In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il
310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che
omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale
amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella
societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile
alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In
sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste
Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi
implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei
meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla
nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di
comparto)
Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato
il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il
ricorso cui si resiste egrave inammissibile
Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha
affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle
parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio
del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere
espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche
quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino
come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd
giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)
Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene
attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in
un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto
giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un
lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici
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collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed
incompatibilitagrave (Segni)
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato
2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO
AMMVO
In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave
Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che
controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato
da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in
grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal
TAR - Sicilia(docn6)
La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel
presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come
operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior
(portalettere)
Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio
autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla
citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto
lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza
del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che
linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui
confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull
non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull
r
A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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Palermo - Trapani 05012012
1T - fpi~( r _ -~
I I
O lJ GEN
In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA
eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste
atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del
ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA
corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare
conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al
risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del
giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr
Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)
depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande
proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e
dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali
(doc n3 )
Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art
414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata
sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani
oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso
depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato
improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di
sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)
In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il
310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che
omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale
amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella
societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile
alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In
sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste
Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi
implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei
meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla
nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di
comparto)
Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato
il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il
ricorso cui si resiste egrave inammissibile
Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha
affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle
parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio
del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere
espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche
quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino
come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd
giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)
Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene
attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in
un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto
giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un
lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici
4
collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed
incompatibilitagrave (Segni)
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato
2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO
AMMVO
In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave
Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che
controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato
da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in
grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal
TAR - Sicilia(docn6)
La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel
presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come
operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior
(portalettere)
Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio
autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla
citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto
lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza
del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che
linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui
confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza
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5
-
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull
Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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Palermo - Trapani 05012012
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O lJ GEN
alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In
sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste
Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi
implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei
meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla
nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di
comparto)
Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato
il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il
ricorso cui si resiste egrave inammissibile
Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha
affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle
parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio
del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere
espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche
quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino
come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd
giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)
Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene
attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in
un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto
giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un
lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici
4
collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed
incompatibilitagrave (Segni)
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato
2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO
AMMVO
In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave
Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che
controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato
da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in
grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal
TAR - Sicilia(docn6)
La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel
presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come
operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior
(portalettere)
Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio
autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla
citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto
lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza
del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che
linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui
confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull
r
A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull
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Palermo - Trapani 05012012
1T - fpi~( r _ -~
I I
O lJ GEN
collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed
incompatibilitagrave (Segni)
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato
2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO
AMMVO
In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave
Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che
controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato
da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in
grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal
TAR - Sicilia(docn6)
La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel
presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come
operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior
(portalettere)
Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio
autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla
citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto
lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza
del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che
linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui
confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza
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5
-
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto
allassunzione come impiegato di ruolo
In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia
Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di
primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto
assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto
disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite
Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto
di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane
riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute
Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il
dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione
dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal
1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui
egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale
di Marsala -sez lavoro)
Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte
che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto
dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd
principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte
valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma
anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g
presentino come una premessa e precedente logico necessario della
pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)
Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato
-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
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Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
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a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
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Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
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Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
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Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
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dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO
In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso
dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto
totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il
rigetto
La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa
pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal
2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei
dipendenti postali egrave di natura privatisti ca
Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194
istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano
ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di
lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre
1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data
di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima
data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal
regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto
individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui
rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla
trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve
connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato
ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato
dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del
personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
arco temporale precedente il dicembre 1993)
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r
A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
lav
3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
161 02007
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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai
contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo
successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del
CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore
Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con
modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy
prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate
dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro
a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di
ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di
controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del
211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)
Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la
pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere
introdotto dal DPR 14171967
Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la
sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato
Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La
norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle
dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede
la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico
Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti
nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore
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personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n
capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i
medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non
per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca
era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente
deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati
operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni
conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun
riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
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contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
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pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
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nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
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3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
Italiane)
5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
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Regionale della Sicilia
7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del
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personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo
nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni
applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112
(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
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capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e
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medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente
inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso
Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in
ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco
provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in
quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza
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deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la
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riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un
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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso
inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di
assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra
le parti
Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
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nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
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con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
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3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
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contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di
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inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi
legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la
sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)
Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave
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assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo
impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)
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Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e
difesa chiede che
PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave
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formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con
ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di
sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)
in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del
ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato
formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che
pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era
giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
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3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)
4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di
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avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste
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5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav
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giagrave stata emessa dal TAR Sicilia
nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In
fatto e in diritto
con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio
Salvo ogni altro diritto
Si producono in atti i seguenti documenti
1) Procura generale alle liti
2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez
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3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del
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Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello
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