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Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
Concernente le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel
Mar Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, si applicano al mar Mediterraneo.
(2) Con decisione 98/392/CE, il Consiglio ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d’alto mare. Ai sensi dell’articolo 122 di tale convenzione, il mar Mediterraneo può essere classificato come un mare semichiuso e la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.
(3) Ai sensi della decisione 98/416/CE, la Comunità è parte contraente dell’Accordo sulla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominato “CGPM”). L’Accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell’Accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.
(4) Le caratteristiche biologiche, sociali e giurisdizionali della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.
(5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.
(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del mar Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unione nelle acque d’altura del mar Mediterraneo.
(7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.
(8) E’ necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.
(9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d’altura del Mediterraneo.
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(10) Ai sensi della decisione 1999/800/CE relativo alla adozione di un protocollo concernente le aree protette speciali e la diversità biologica del mar mediterraneo, e nell’accettare gli allegati a tale protocollo (Convenzione di Barcelona) i quali, in aggiunta alle disposizioni relative alla conservazione dei siti importanti del mar Mediterraneo, dispongono per la stesura di un elenco delle specie in pericolo e le specie il cui sfruttamento è regolamentato.
(11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, per tenere conto dei nuovi pareri scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d’azione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell’ambito della politica comune della pesca.
(12) Il regolamento (CE) n. 1626/94 deve essere pertanto abrogato. (13) Le catture eccessive di individui sottotaglia devono essere evitate. A tal fine è
necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni biologiche locali.
(14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l’ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa.
(15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzialmente l’entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l’impiego di pezze a maglie quadrate.
(16) Per consentire un periodo transitorio, prima di aumentare la dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell’armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate.
(17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel mar Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto.
(18) Una parte della fascia costiera dovrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel mar Mediterraneo.
(19) E’ opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell’elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con tale attrezzo.
(20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività devono essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.
(21) Data l’importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa possa essere praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.
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(22) In considerazione delle caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello sub-regionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche.
(23) Per garantire un controllo efficiente delle attività di pesca è necessario adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.
(24) Dato che le attività di pesca comunitarie contano per più del 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno adottare misure di gestione adeguate. Per assicurare l’efficacia di tali misure, misure tecniche di gestione di taluni stock di specie altamente migratorie devono essere adottate dalle organizzazioni regionali competenti. Di conseguenza, la Commissione deve inviare adeguate proposte alla CGPM e alla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno dell’Atlantico (ICCAT). L’assenza di un accordo nel corso di un periodo di tempo specifico non impedirà all’UE di adottare misure in tale direzione fino al raggiungimento di un accordo definitivo al livello multilaterale.
(25) E’ necessario adottare disposizioni comunitarie relative alla pesca nelle acque intorno a Malta ai sensi del regolamento (CE) n. 813/2004, in conformità con il trattato di adesione ed in particolare, ai sensi dell’articolo 21 ed allegato III del presente regolamento. E’ inoltre opportuno mantenere tali disposizioni.
(26) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento devono essere altresì adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Capitolo I
Scopo e definizioni
Articolo 1
Scopo
1. Il presente regolamento si applica:
(a) alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività
sono condotte:
(i) nelle acque marittime del Mar Mediterraneo ad est della linea 5°36’ W (di seguito “Mar
Mediterraneo”) sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri;
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(ii) da navi da pesca comunitarie che operano al di fuori del Mar Mediterraneo cui al punto
(i);
(iii) dai cittadini degli Stati membri che affacciano sul Mar mediterraneo, fatta salva la
responsabilità primaria dello Stato di bandiera, al di fuori delle acque di cui al punto (i);
e
(b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mar mediterraneo.
2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente per
scopi di indagini scientifiche, svolte con il permesso e sotto l’autorità dello Stato membro o
degli Stati membri interessati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’applicano le seguenti definizioni:
(1) Per “attrezzi trainati” si intende ogni attrezzo da pesca, ad esclusione delle lenze trainate,
trainati sia dalla forza motrice della nave da pesca o tirata per mezzo di verricelli sia che la
nave sia ancorata o in movimento a bassa velocità, compreso in particolare, le reti trainate e
le draghe;
(a) per “reti trainate” si intende reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da
spiaggia;
(i) per “reti da traino” si intende reti che sono attivamente trainate dal motore
principale della barca e che consiste di un corpo a forma di cono o piramidale
(come corpo trainante) chiuso nella parte posteriore da una cucitura lungo la linea
mediana a sacco di pantalone e che può all’apertura estendersi con le ali o che può
essere montato su una rigida intelaiatura. Un’apertura orizzontale si ottiene con
divergenti oppure da un’asta o da un’intelaiatura con forme e misure variabili.
Tali reti possono essere trainate sia sul fondo (reti a strascico) che a mezz’acqua
(rete da traino pelagica);
(ii) per “sciabiche da natante” si intende reti da circuizione e reti da traino operate o
tirate con code o con verricelli da una barca in movimento o in ancoraggio e non
trainate mediante l’utilizzo del motore principale della barca. Consiste di due ali
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laterali e di un sacco centrale a forma di cucchiaio o con un sacco posto nella
parte più estrema e può operare dalla superficie al fondo a seconda delle specie
bersaglio;
(iii) per “sciabiche da spiaggia” si intende reti da circuizione e reti da traino poste su
una barca ed operate dalla spiaggia.
(b) Per “draghe” si intende attrezzi che sono sia attivamente trainati dal motore
principale della barca (draga tirata da natante) che tirati da un verricello
meccanizzato (draga meccanizzata) posto su un’altra imbarcazione per la cattura di
molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che può consistere in una rete a sacco o
cesta di metallo montata su un’intelaiatura rigida od asta di varia grandezza e forma
la quale parte più bassa può essere dotata di raschietto che può essere sia circolare,
tagliente oppure seghettato, e può essere o meno equipaggiato con slitta e depressori.
Alcune draghe sono equipaggiate con un dispositivo idraulico (draghe idrauliche). Le
draghe tirate a mano o da un verricello manuale su acque poco profonde con o senza
una barca per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe manuali)
non possono essere considerate come attrezzi trainati ai fini del presente
regolamento.
(2) per “area protetta” si intende un’area di mare definita geograficamente in cui tutte o
determinate attività di pesca sono vietate temporaneamente o permanentemente o ristrette al
fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche vive o per la
protezione degli ecosistemi marini;
(3) per “rete da posta” si intende il tramaglio, la rete da posta calata sul fondo oppure una rete
da posta combinata;
(a) per “tramaglio” si intende ogni rete composta da due o più reti unite ed attaccate in
parallelo su una singola lima da sughero, fissate o che si possono fissare con
qualsiasi mezzo sul fondo del mare;
(b) per “rete da posta calata sul fondo” si intende ogni rete composta da un unico pezzo
di rete posta verticalmente in acqua con galleggianti e pesi fissi o che si possono
fissare con qualsiasi mezzo sul fondo del mare per mantenere l’attrezzo sia vicino al
fondo o a galleggio nella colonna d’acqua;
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(c) per “rete da posta combinata” si intende ogni rete da posta calata sul fondo
combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore.
(4) per “reti da circuizione” si intende reti che catturano pesci circondandoli sia di lato che
sotto. Esse possono essere o meno equipaggiate con un cavo di chiusura.
(a) per “reti da circuizione a chiusura” si intende ogni rete da circuizione la cui parte
inferiore si chiude mediante un cavo di chiusura posto nella parte inferiore della rete,
che passa tra una serie di anelli lungo la lima di piombo, consentendo alla rete di
chiudersi.
(5) per “trappole” si intende l’attrezzo da pesca che viene fissato o impiegato sul fondo e che
agisce come trappola per la cattura di specie marine. Possono avere la forma di un cesto, una
nassa, un tamburo o gabbia, e nella maggior parte dei casi comprendono una rigida o semi-
rigida intelaiatura fatta di vari materiali (legno, vimine, bastone di metallo, pezza di metallo)
che può essere o no coperto con una pezza reticolata. Possono avere uno o più imbuti o
bocche con angoli levigati che permettano ai pesci di entrare nella parte interna. Possono
essere usate separatamente o in gruppi. Quando vengono usate in gruppi, una linea
principale sostiene numerose trappole su braccioli di varie lunghezze e spaziature a seconda
delle specie bersaglio.
(6) Per “palangaro” si intende un attrezzo da pesca che comprende una linea madre che porta
numerosi ami attaccati su braccioli di varie lunghezze e spaziature a seconda delle specie
bersaglio. Può essere disposto sia verticalmente che orizzontalmente sulla superficie del
mare; può essere posto sia sul fondo (palangaro fisso) o galleggiante a mezz’acqua o vicino
alla superficie dell’acqua (palangaro galleggiante).
(7) Per “ami” si intende un filo d’acciaio affilato e piegato a uncino solitamente con ardiglione.
La punta di un amo può essere sia stretta oppure rovesciata e curvata; il gambo può essere di
varia lunghezza e forma e la sua parte d’incrocio può essere tondo (regolare) o piatta
(forgiata). La lunghezza totale di un amo deve essere misurata come la lunghezza massima
del gambo a partire dalla punta dell’amo che serve per attaccare il bracciolo ed ha
solitamente la forma di un occhio, all’apice della curva. La larghezza dell’amo deve essere
misurata come la distanza orizzontale più profonda dalla parte esterna del gambo alla parte
esterna dell’ardiglione.
(8) Per “pesca sportiva” si intendono le attività di pesca che sfruttano risorse le acquatiche vive
per ricreazione o sport.
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(9) Per “dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)” si intende ogni attrezzatura galleggiante
sulla superficie del mare e che aggrega sotto i giovanili o esemplari di specie adulti di specie
altamente migratorie.
(10) Per “Croce di Sant’Andrea” si intende una stretta che con un’azione simile a quella delle
forbici raccoglie sia i molluschi bivalvi della specie Pinna nobilis che il corallo rosso dai
banchi marini.
(11) Per “banco di piante marine” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato dalla
presenza dominante di fanerogami, oppure dove tale vegetazione è esistita ed abbia bisogno
di un’azione di ristorazione. La Piante marina è un termine collettivo per le specie di
Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina e Zostera noltii.
(12) Per “habitat coralline” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato da una
presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata “coralline”, o dove tali
comunità sono esistite e necessita di un’azione di ricostituzione. Corallina è un termine
generico di una complessa struttura organica data dalla continua sovrapposizione su di una
roccia preesistente od un substrato calcareo derivante fondamentalmente dall’attività di
incrostrazione coralline di alghe rosse ed organismi animali come poriferi, ascidiacei, ecc.
(13) Per “banchi di alghe” si intende un’area dove il banco marino è caratterizzato dalla presenza
dominante di una specifica comunità biologica chiamata alghe, o dove tale comunità è
esistita e necessità di azioni di ricostituzione.
(14) Per “ricostituzione diretta” s’intende l’attività di rilascio di animali selvatici vivi di una
determinata specie in acque dove vivono in natura, in maniera da sfruttare la produzione
naturale dell’ambiente marino per incrementare il numero degli individui disponibili per le
attività di pesca e/o incrementare il reclutamento naturale.
(15) Per “trapianto” s’intende il processo per mezzo del quale una specie viene intenzionalmente
trasportata e rilasciata dall’uomo in aree di popolamento e di continuo flusso genetico.
(16) Per “specie non indigene” s’intende una specie la cui evoluzione storica naturale si sa di
avvenire al di fuori dell’area di interesse.
(17) Per “introduzione” s’intende il processo mediante il quale una specie non indigene viene
intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo in una area diversa dal suo habitat
naturale.
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Capitolo II
Specie ed habitat protetti
Articolo 3
Specie protette
1. sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco delle specie
marine di cui all’Allegato IV della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, eccetto nei casi in cui
sia stata concessa una deroga ai sensi dell’Articolo 16 della Direttiva del Consiglio
92/43/CEE.
2. Malgrado la disposizione del paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco di
esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 catturate accidentalmente sono consentiti
nella misura in cui tale attività sia necessaria ad assicurare assistenza e ricostituzione dei
singoli animali e purché le autorità nazionali competenti siano state adeguatamente
informate in precedenza.
Articolo 4
Habitat protetti
1. È vietata pesca con le reti da traino, draghe, reti da circuizione, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia o reti similari sopra i banchi delle piante marine di, in particolare,
posidonia oceanica o di altri fanerogame marine.
In deroga al primo sottoparagrafo, l’uso delle reti da circuizione, sciabiche da natante o reti
analoghe, le cui altezza complessiva e comportamento in regime di operazioni di pesca
fanno sicché il cavo di chiusura, il braccio di incanalamento e la corda d’armamento non
tocchino il banco delle piante marine può essere autorizzato entro i piani di gestione previsti
ai sensi dell’Articolo 16 o 17 del presente regolamento.
2. È vietata la pesca con le reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sopra gli
habitat coralline e banchi di alghe.
3. Sono vietati l’uso di draghe trainate e la pesca con reti da traino in profondità inferiori a
1000 m.
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4. Il divieto di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo 1 e al paragrafo 2 s’applica, a far data
dall’entrata in vigore del presente regolamento, a tutti i siti di Natura 2000, tutte le aree a
protezione straordinaria ed a tutte le aree a protezione straordinaria di interesse del
Mediterraneo (SPAMI) che sono state destinate alla conservazione di questi habitat ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE o ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/800/CE.
5. In deroga al paragrafo 1, sottoparagrafo 1, la pesca con navi di lunghezza fuori tutto
inferiore o uguale a 12 metri e potenza motore inferiore o ugual ad 85 kW con le reti trainate
sul fondo esercitata tradizionalmente sui banchi di Posidonia può essere autorizzata dalla
Commissione in conformità con quanto disposto dall’Articolo 30 (2) del regolamento del
Consiglio (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 sulla conservazione e sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca in base alla Politica Comune della Pesca a condizione
che:
(i) Le attività di pesca interessate siano regolate da un piano di gestione ai sensi
dell’Articolo 17 del presente regolamento.
(ii) Le attività di pesca interessate non influiscano per più del 33 % sull’area coperta
dai banchi di piante marine di Posidonia oceanica, entro l’area interessata dal
piano di gestione.
(iii) Le attività di pesca interessate non influiscano per più del 10 % sui banchi di
piante marine presenti nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.
Le attività di pesca autorizzate ai sensi del presente paragrafo devono:
(a) soddisfare i requisiti previsti dall’Articolo 7 (1)(h), Articolo 8 (3)(2) ed Articolo 21;
(b) regolate in maniera tale da assicurare che le catture delle specie di cui all’Allegato III siano
minime. In ogni caso, l’articolo 8 (3), sottoparagrafo 1 non si applica.
Qualora un’imbarcazione, che opera ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo, si ritira
dalla flotta con l’aiuto pubblico il permesso speciale rilasciato per l’esercizio di questa attività di
pesca dovrà essere ritirato e non rilasciato nuovamente.
Gli Stati membri interessati devono istituire un piano di monitoraggio e riferire alla
Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento sullo stato dei banchi
di piante marine di Posidonia oceanica interessati dalle attività di pesca con reti trainate sul
fondo e sull’elenco delle navi autorizzate. Il primo rapporto dovrà essere comunicato alla
Commissione entro il 31 luglio 2009.
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6. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la raccolta di
informazioni scientifiche con l’obiettivo di identificare e rilevare habitat da proteggere ai
sensi del presente articolo.
Capitolo III
Aree marine protette
Articolo 5
Procedure di informazione che istituiscono aree marine protette
Gli Stati membri devono fornire alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2007,
informazioni riguardo all’istituzione di aree di non pesca e sulle misure di gestione che saranno
applicate sull’area e sulle acque sotto le loro giurisdizioni ed oltre dove la protezione delle aree di
riproduzione, aree di fecondazione o dell’ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca
richieda misure speciali.
Articolo 5 (a)
Area marine protette comunitarie
1. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’Articolo 5 del presente regolamento,
compressa ogni altra informazione utile in merito allo stesso oggetto, il Consiglio designerà,
entro due anni dall’adozione del presente regolamento, aree marine protette dalla pesca
essenzialmente all’interno delle acque territoriali degli Stati membri, indicando le tipologie
di attività di pesca proibite od autorizzate in tali aree.
2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone protette, oppure modificare le
delimitazioni o norme di gestione delle stesse sulla base di nuove informazioni scientifiche
pertinenti.
3. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la raccolta di
informazioni scientifiche con l’obiettivo di identificare e rilevare aree da proteggere in
conformità con il presente articolo
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Articolo 6
Aree marine protette nazionali
1. Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base di informazioni previste
ai sensi dell’Articolo 5 del presente regolamento, gli Stati membri devono designare altre
aree marine protette all’interno delle proprie acqua territoriali in cui le attività di pesca
potranno essere proibite o ristrette in modo da conservare e gestire le risorse acquatiche vive
o mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi, fermo restando le aree
marine protette già istituite al momento di entrata in vigore del presente regolamento. Le
autorità competenti degli Stati interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca
autorizzati nelle suddette aree protette e fissano norme tecniche adeguate che non devono
essere meno stringenti di quelle prevista dalla normativa comunitaria.
2. Gli Stati membri possono successivamente istituire altre aree marine protette o modificare le
loro delimitazioni e norme di gestione ai sensi del paragrafo 1 sulla base di nuove
informazioni scientifiche. Gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure
appropriate per assicurare una raccolta adeguata di informazione scientifica con lo scopo di
identificare e rilevare scientificamente aree da proteggere ai sensi del presente Articolo.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione.
Nell’applicazione della disposizione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri
devono informare la Commissione delle ragioni scientifiche, tecniche e legali che rendono
necessaria l’adozione di misure speciali.
4. Nel caso in cui la proposta di istituire un’area protetta all’interno delle acque territoriali di
uno Stato membro possa incidere sulle attività delle navi di un altro Stato membro, la
suddetta area sarà istituita solo dopo che la Commissione, lo Stato membro ed il Consiglio
Consultivo Regionale interessati siano stati consultati in conformità con le procedure
previste all’Articolo 8 (3) a (6) del regolamento (CE) n. 2371/2002.
5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del
paragrafo 3 non siano sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione delle risorse
e dell’ambiente, essa può, dopo aver consultato lo Stato membro, chiedere di modificare la
misura oppure può proporre che il Consiglio istituisca un’area marina protetta oppure adotti
misure di gestione della pesca con riguardo alle acque interessate.
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Capitolo IV
Restrizioni relative agli attrezzi da pesca
Articolo 7
Attrezzi e pratiche di pesca proibiti
1. È fatto divieto usare per la pesca o detenere a bordo:
(a) sostanze tossiche, soporifiche o corrosive,
(b) generatori di scossa elettrica,
(c) esplosivi,
(d) sostanze che possono esplodere se mischiate,
(e) dispositivi trainati per la raccolta di coralli rossi o di atri tipi di coralli od organismi simili al
corallo,
(f) martelli pneumatici od altri strumenti a percussione per la raccolta, in particolare, di
molluschi bivalvi scavando nelle rocce,
(g) Croce di Sant’Andrea e prese analoghe per la raccolta, in particolare, di coralli rossi o di atri
tipi di coralli od organismi simili al corallo,
(h) pannelli di pezze con dimensione di maglie di apertura per lo strascico da fondo inferiore a
40mm.
2. Le reti calate sul fondo non possono essere usate per la catture delle seguenti specie: Tonno
bianco (Thunnus alalunga), Tonno rosso (Thunnus Thynnus), pesce spada (Xiphias gladius),
pesce castagno (Brama brama), gli squali (Hexanchus griseus; Cetoorhinus maximus;
Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae)
In via di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di 3 esemplari della specie di
squali di cui al primo paragrafo sopra possono essere trattenute a bordo o sbarcate purché
non siano specie protette in base alla normativa comunitaria.
3. Sono vietati la cattura, detenzione a bordo, il trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita od
esposizione e messo in vendita del dattero di mare (Lithophaga litophaga) e del dattero
bianco (Pholas Dactylus).
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4. Il fucile subacqueo sarà proibito se usato insieme ad un apparato di respirazione subacquea
(aqualung) oppure di notte dal tramonto fino all’alba.
5. Sono vietati la cattura, detenzione a bordo, il trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita od
esposizione e messo in vendita di femmine di aragosta (Palinuridae) fornite di uova e
femmine di astice (Homarus gammarus) fornite di uovo. Le femmine di aragosta ed astice
fornite di uova devono essere rimesse in mare subito dopo la loro cattura accidentale oppure
possono essere utilizzate per il ripopolamento e trapianto all’interno di piani di gestione
adottati sia in base all’Articolo 16 od Articolo 17 del presente regolamento.
Articolo 8
Dimensioni minime delle maglie
1. L’uso e la detenzione a bordo di una rete da traino, una rete da circuizione o di una rete da
imbrocco sono proibiti, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete con le
maglie più piccole non sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
2. La dimensione della maglia sarà determinata in base alle procedure specificate nel
Regolamento della Commissione (CE) n. 129/2003.
3. Per le reti trainate, diverse da quelle riferite al paragrafo 4, la dimensione minima delle
maglie sarà:
(1) fino al 30 giugno 2008: di 40 mm
(2) dal 1° luglio 2008, la rete di cui al punto 1 sarà sostituita da una rete a maglie quadrate
di 40 mm al sacco della rete oppure, su richiesta giustificata del proprietario della barca,
da una rete a maglie a forma di diamante da 50 mm.
In relazione al precedente sottoparagrafo, le imbarcazioni da pesca saranno autorizzate
ad usare e a detenere a bordo uno solo dei due tipi di rete;
(3) La Commissione consegnerà al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione
relativa all’applicazione del presente paragrafo entro il 30 giugno 2012 sulla base della
quale e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 31 dicembre
2011 essa formulerà una proposta di opportuno adeguamento.
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4. Per le reti da traino destinate alla pesca delle Sardine e delle acciughe, quando tali specie
rappresentano almeno l’80% dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita, la
dimensione minima delle maglie è di 20 mm.
5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.
6. (a) Le Reti da posta fissa non possono avere una apertura di maglia inferiore a 16 mm.
(b) Per le reti da posta fissa per la cattura di pagelli, qualora tale specie rappresenti almeno il
20% dell’equivalente peso vivo delle catture, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm.
7. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 per la sciabica da
natante e sciabica da spiaggia interessate da un piano di gestione di cui all’articolo 17 e a
condizione che la pesca in questione sia altamente selettivo, non abbia effetti dannosi
sull’ambiente marino e non sia interessato dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5.
8. Gli Stati membri devono fornire dati scientifici e tecnici aggiornati a giustifica di tale
deroga.
Articolo 9
Dimensione minima dell’amo
Sono vietati l’uso per la pesca e la detenzione a bordo di qualunque palangari di ami di lunghezza
totale inferiore a 3.95 cm e larghezza inferiore ad 1.65 cm per le navi che operano con il palangaro
e che sbarcano o detengono a bordo di una quantità di pagelli (Pagellus bogaraveo) che costituisca
più del 20 % dell’equivalente peso vivo delle cattura dopo la cernita.
Articolo 10
Attacco di dispositivi ed armamento delle reti da traino
1. In qualsiasi parte delle rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se
non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) della Commissione n. 3440/84 oppure
elencati nell’allegato 1 (a) del presente regolamento.
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2. L’armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui
all’allegato 1 (b) del presente regolamento
Articolo 11
Dimensioni degli attrezzi da pesca
È vietato detenere a bordo o di impiegare durante operazioni di pesca in mare attrezzi non conformi
alle dimensioni specificate nell’Allegato II.
Articolo 12
Distanze e profondità minime per l’uso degli attrezzi da pesca
1. L’uso di attrezzi trainati è proibito entro una distanza di 3 miglia marine dalla costa o
all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità si raggiunge ad una distanza più breve dalla
costa.
In deroga al primo sottoparagrafo, l’uso di draghe sarà consentito ad una distanza di 3 miglia
marine a prescindere dalla profondità, a condizione che cattura di specie diverse dai crostacei non
ecceda il 10 % dell’equivalente peso vivo delle catture.
2. L’uso di reti da traino sarà proibita entro 1.5 miglia marine dalla costa. L’uso di draghe e di
draghe idrauliche è proibita entro lo 0.3 miglio marino dalla costa.
3. L’uso di reti da circuizione a chiusura è proibita entro 300 metri dalla costa od entro i 50
metri isobata di profondità quando tale profondità di raggiunge ad una distanza più breve dalla
costa.
Una rete da circuizione a chiusura non può essere impiegata in profondità inferiori al 70 % della
altezza complessiva della rete da circuizione stessa come dalla misura riportata nell’allegato II del
presente regolamento.
4. L’uso di draghe per la pesca delle spugne è proibito entro i 50 metri isobata e non potrà essere
esercitata entro 0.5 miglio marino dalla costa.
5. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione in conformità con le procedure previste
dall’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002 può autorizzare una deroga ai paragrafi 1, 2
e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da particolari limiti geografici, come la ridotta
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portata delle piattaforme costiere lungo l’intera linea costiera dello Stato membro o dalla ridotta
estensione delle aree da pesca a strascico, o che tali attività di pesca non abbiano un impatto
significativo sull’ambiente marino, e a condizione che tali attività di pesca non possano essere
esercitate con un altro attrezzo e che rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 16 e 17.
Gli Stati membri devono fornire le giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate per tale deroga.
5 (a) In deroga al paragrafo 2 le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31
dicembre 2007 ad una distanza inferiore ad 1.5 miglia marine dalla costa a condizione che la
profondità sia superiore a 50 metri isobata.
5 (b) In deroga al paragrafo 3, le reti da circuizione potranno essere usate temporaneamente fino al
31 dicembre 2007 ad una distanza inferiore a 300 metri dalla costa oppure ad una profondità
inferiore ai 50 metri isobata ma non inferiore ai 30 metri isobata. La rete da circuizione potrà essere
usata temporaneamente fino al 31 dicembre 2007, ad una profondità inferiore al 70% rispetto alla
altezza globale della rete da circuizione stessa misurata ai sensi dell’Allegato II del presente
regolamento.
5 (c) In deroga al paragrafo 2 siano le draghe tirate da natanti che le draghe idrauliche potranno
essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una distanza dalla costa inferiore allo
0.3 miglio marino.
6. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica unicamente alle attività di pesca già autorizzate dagli
Stati membri ed alle imbarcazioni con precedenti superiore a 5 anni e non deve comportare alcun
incremento futuro nello sforzo di pesca.
Una lista delle navi da pesca autorizzate e le loro caratteristiche devono essere comunicate alla
Commissione entro il 30 aprile 2007 e deve recare una comparazione con le caratteristiche di tale
flotta al 1° gennaio 2000.
In più queste attività di pesca:
(a) devono soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 4, 7 (1)(h), 8 (3)(2) e 21,
(b) non devono interferire con le attività delle navi che usano altre attrezzature diverse
dalle reti da traino, da circuizione o reti similari trainate,
(c) devono essere regolate in modo da assicurare che le catture delle specie menzionate
nell’Allegato III, eccezione fatta per i molluschi bivalvi, sia minima,
(d) non devono avere come bersaglio i cefalopodi.
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Gli Stati membri interessati dovranno istituire un piano di monitoraggio ed inviare rapporti alla
Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il primo rapporto deve
essere trasmesso alla Commissione entro il 31 luglio 2009. alla luce di questi rapporti la
Commissione potrà intraprendere azioni in conformità con l’articolo 16 o l’articolo 17 (9) del
presente regolamento.
6 (a). Deroghe ai paragrafi 1 e 2 saranno consentite per le attività di pesca che beneficiano di una
deroga ai sensi dell’articolo 4 (5) del presente regolamento ed in conformità con le procedure
previste dall’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002.
6 (b) In deroga al paragrafo 2 l’uso delle reti da traino tra lo 0,7 ed 1,5 miglia marine dalla costa
sarà autorizzato alle seguenti condizioni:
- la profondità del mare non deve essere inferiore ai 50 metri isobata;
- particolari limiti geografici, come la limitata grandezza del piattaforma costiera lungo la linea
costiera dello Stato membro o dalla limitata estensione delle aree da pesca a traino;
- nessun impatto significativo sull’ambiente marino;
- conformità con il paragrafo 6, sottoparagrafo 3 (a), (b);
- non deve comportare alcun incremento nello sforzo da pesca rispetto a quello che gli Stati
membri hanno già autorizzato.
Gli Stati membri dovranno dare notizia alla Commissione entro il 30 settembre 2007 delle modalità
d’applicazione di questa deroga. Tale notifica dovrà contenere un elenco delle navi da pesca
autorizzate e le Zona di pesca, come identificate da coordinate geografiche sia a terra che in mare.
Gli Stati membri interessati dovranno monitorare le attività di pesca nelle Zona interessate e
assicurare una valutazione scientifica. I risultati della valutazione scientifica dovranno essere
comunicate alla Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La
prima relazione dovrà essere comunicata alla Commissione entro il 31 luglio 2009.
Qualora la Commissione, sulla base delle notizie fornite dagli Stati membri in conformità con i
sottoparagrafi 2 e 3 di cui sopra, o di un nuovo parere scientifico, ritenga che le condizioni per la
deroga non siano state mantenute, essa può, dopo aver consultato lo Stato membro interessato,
chiedere a tale Stato membro di modificare i termini della deroga oppure può proporre misure
appropriate al Consiglio per la protezione delle risorse e dell’ambiente.
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Articolo 12 (bis)
Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e distanza minima dalla costa per l’uso
degli attrezzi da pesca
1. Ogni attrezzo da pesca di cui all’articolo 8 (3), (4) e (5), la cui dimensione minima delle
maglie sia minore di quella prevista presente regolamento, ed il cui uso sia conforme alle leggi
nazionali in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se esso non
soddisfa i requisiti dell’articolo 12 (6).
2. Ogni attrezzo da pesca di cui all’articolo 12 (1), (2) e (3), usato ad una distanza dalla costa
inferiore a quella prevista dal presente regolamento, ed il cui uso sia conforme alle leggi nazionali
in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se esso non soddisfa i
requisiti previsti dall’articolo 12 (6).
3. I paragrafi 1 e 2 si applicheranno salvo la diversa disposizione del Consiglio a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione ed alla luce di evidenze scientifiche.
Capitolo V
Taglia minime degli organismi marini
Articolo 13
Taglie minime degli organismi marini
1. Un organismo marino che sia più piccola della taglia minima di cui all’allegato III (di seguito
chiamato “organismo sotto taglia”) non può essere catturato, trattenuto a bordo, trasbordato,
sbarcato, stoccato, venduto, esposto o messo in vendita.
2. La taglia di un organismo marino è misurata in conformità con quanto stabilito all’allegato
Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
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IV. Qualora siano ammessi più di un metodo di misurazione della taglia, gli organismi marini
saranno considerati della taglia giusta se almeno una delle misurazioni effettuate sia uguale o
maggiore della taglia minima prevista.
3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame delle sardine sbarcati per il consumo umano se tale
novellame è catturato con le sciabiche da natanti o sciabiche da spiaggia ed autorizzato in
conformità con disposizioni nazionali previste nel piano di gestione di cui all’articolo 17, purché lo
stock delle sardine interessato sia nei limiti biologici di sicurezza.
Articolo 14
Ripopolamento e trapianto diretto
1. In via di deroga all’articolo 13 gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati,
trattenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, stoccati, venduti, esposti o messi in vendita vivi allo scopo
di ripopolamento o trapianto diretto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si
svolgono tali attività.
2. Gli Stati membri devono provvedere affinché la cattura di organismi marini sotto taglia per gli
scopi di cui al paragrafo 1 sia compiuta secondo modalità compatibile con ogni misura comunitaria
di gestione applicabile alle specie interessate.
3. Gli organismi marini catturati per gli scopi specificati nel paragrafo 1 possono essere rigettati
in mare o destinati all’acquacoltura estensiva. Se vengono catturati nuovamente, potranno essere
venduti, stoccati, esposti o messi in vendita purché soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 13.
4. L’introduzione o trapianto di o ripopolamento diretto con specie non indigene saranno
proibite a meno che non siano fatte ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 22 della Direttiva del
Consiglio 92/43/CEE.
Capitolo VI
Pesca non commerciale
Articolo 15
Pesca sportiva
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1. L’uso di reti trainate, reti da circuizione, reti da circuizione a chiusura (ciancialo), draghe da
natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramaglio e reti da posta combinata sarà vietato
nell’ambito della pesca sportiva. L’uso del palangaro per la pesca delle specie altamente migratorie
sarà altresì proibito per la pesca sportiva.
2. Gli Stati membri devono provvedere affinché la pesca sportiva sia esercitata compatibilmente
con gli obiettivi e regole del presente regolamento.
3. Gli Stati membri provvedere affinché gli organismi marini catturati dalla pesca sportiva non
vengano commercializzati. Tuttavia, in via eccezionale, la vendita delle specie catturate durante una
manifestazione sportiva può essere autorizzata purché il ricavato della loro vendita sia utilizzato ai
fini di beneficenza.
4. Gli Stati membri devono adottare misure sia per la registrazione e la raccolta sparata di dati
separata relativi alle catture delle specie altamente migratorie di cui all’allegato I del regolamento
(CE) 973/2001 e che avvengono nell’ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.
5. Gli Stati membri devono regolamentare la pesca subacquea con fucile subacqueo in
particolare per soddisfare gli requisiti previsti dall’articolo 7 (4).
6. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tutte le misure che hanno adottate in
conformità con il presente articolo.
Capitolo VII
Piani di gestione
Articolo 16
Piani di gestione al livello comunitario
1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per specifiche pesche mediterranee, in particolare,
in aree totalmente o parzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Questi piani
possono, in particolare, comprendere:
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(a) misure di gestione dello sforzo di pesca;
(b) misure tecniche specifiche, comprendente ove appropriato, le deroghe temporanee alle
regole stabilite dal presente regolamento laddove o tali deroghe siano necessarie per lo
svolgimento delle attività di pesca e purché lo sfruttamento sostenibile delle risorse
interessate sia assicurato dal piano di gestione;
(c) l’estensione dell’uso dei sistemi di monitoraggio delle navi o di sistemi analoghi per le navi
tra i 10 e 15 metri di lunghezza fuori tutto;
(d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle
navi che hanno assunto obblighi nell’ambito del piano di gestione.
I piani di gestione devono provvedere al rilascio di permessi speciali in conformità con il
regolamento (CE) n. 1627/94.
Malgrado le disposizioni dell’articolo 1 (2) del regolamento (CE) n. 1627/94 alle navi con una
lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri può essere chiesto di avere un permesso speciale.
2. Gli Stati membri e/o un Consiglio Consultivo Regionale per il Mar Mediterraneo può
presentare suggerimenti alla Commissione su questioni riguardanti la definizione dei piani di
gestione. La Commissione risponderà a tali richieste entro tre mesi dal loro ricevimento.
3. Gli Stati membri e la Commissione dovranno assicurare un adeguato monitoraggio scientifico
dei piani di gestione. In particolare, certe misure di gestione per le attività di pesca che sfruttano
specie con durata di vita breve devono essere revisionate ogni anno tenendo conto dei cambiamenti
che possono intervenire nel reclutamento delle forze.
Articolo 17
Piani di gestione per certe attività di pesca nelle acque territoriali
1. Gli Stati membri devono adottare, entro il 31 dicembre 2007, piani di gestione per le attività
di pesca condotte con reti da strascico, sciabiche da natanti, sciabiche da spiaggia, reti da
circuizione e draghe all’interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica
l’articolo 6 (2), (3) e (4) primo sottoparagrafo del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuove
informazioni scientifiche rilevanti.
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3. Gli Stati membri provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In
particolare, le misure di gestione per lo sfruttamento delle specie con ciclo di vita breve devono
essere riviste ogni anno per tener conto dei possibili cambiamenti verificatisi nella forza di
reclutamento.
4. I piani di gestione possono comprendere misure che vanno oltre le disposizioni del presente
regolamento al fine di:
(a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
(b) ridurre gli scarti;
(c) contenere lo sforzo di pesca
5. Le misure da includere nei piani di gestione devono essere proporzionate alle finalità, agli
obiettivi e al calendario previsto, e devono tenere conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.
6. I piani di gestione devono prevedere il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al
regolamento (CE) n. 1627/94.
In deroga al disposto dell’articolo 1 (2), del regolamento (CE) n. 1627/94, alle imbarcazioni da
pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di
pesca speciale.
7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 devono essere notificati alla Commissione entro il 30
settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano
adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 devono essere notificati alla Commissione 6 mesi
prima della prevista per l’entrata in vigore. La Commissione deve comunicare tali piani agli altri
Stati membri.
8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività delle imbarcazioni da pesca di
un altro Stato membro, esso deve essere adottato solo dopo aver consultato la Commissione, lo
Stato membro ed il Consiglio Consultivo Regionale interessati in conformità con la procedura di cui
all’articolo 8 (3) a (6) del regolamento (CE) n. 2371/2002.
9. Qualora la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere
Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
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scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o paragrafo 2 non sia
sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può,
dopo aver consultato lo Stato membro, chiedergli di modificare il piano oppure può proporre al
Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.
Capitolo VIII
Misure di controllo
Articolo 18
Cattura delle specie bersaglio
1. Le percentuali di cui all’articolo 8 (4) e (6), all’articolo 9 (1), all’articolo 12 (1) devono essere
calcolate in proporzione all’equivalente peso vivo di tutti gli organismi acquatici vivi che si trovano
a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base ad uno o
più campioni rappresentativi.
2. Nel caso di navi da pesca da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi,
tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al
paragrafo 1.
Articolo 19
Trasbordo
Solo i Capitani delle navi che completano un giornale di bordo ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento (CEE) n. 2847/93 possono trasbordare organismi acquatici vivi ad un’altra nave, od
accogliere il trasbordo di tali organismi da altre navi.
Articolo 20
Porti designati
1. Le catture degli strascicanti che operano sul fondo del mare, con reti da traino pelagiche, con
reti da circuizione a chiusura, palangari da superficie, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche
potranno essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in uno dei porti designati dagli
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Stati membri.
2. Gli Stati membri devono inviare alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco dei porti
designati. La Commissione trasmetterà l’elenco agli altri Stati membri.
Articolo 21
Monitoraggio delle catture
La seconda frase dell’articolo 6 (2) del regolamento (CEE) n. 2847/93 deve essere sostituita dal
seguente testo:
“Per le operazioni di pesca nel mar Mediterraneo, ogni quantitativo superiore a 15 kg di equivalente
peso vivo trattenute a bordo delle specie indicate nell’elenco adottato in conformità con l’articolo 8
devono essere registrato nel giornale di bordo.
Tuttavia, per le specie altamente migratorie e per le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo
superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo”.
Articolo 21 bis
Registrazione delle navi autorizzate ad esercitare le proprie attività nell’area dell’accordo CGPM
(GFCM)
1. Ciascuno Stato membro deve, entro il 1° giugno 2007, trasmettere alla Commissione,
mediante un consolidato supporto di elaborazione dei dati, un elenco delle imbarcazioni di
lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che battono loro bandiera e registrate nel proprio
territorio e che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nell’area CGPM con il rilascio di un
permesso di pesca.
2. L’elenco di cui al paragrafo 1 deve includere le seguenti informazioni:
(a) il numero di registrazione nella flotta comunitaria (CFR), ed i segni identificativi esterni
come definiti in allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;
(b) il periodo in cui è autorizzato l’attività di pesca o di trasbordo;
(c) gli attrezzi da pesca impiegati.
3. La Commissione deve inviare l’elenco alla Segreteria esecutiva del CGPM entro il 1° luglio
2007 in modo che tali navi possano essere incluse nel registro del CGPM delle navi con lunghezza
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fuori tutto di 15 m autorizzate a svolgere attività di pesca nell’area di accordo CGPM (di seguito
indicato come “Registro CGPM”).
4. Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alla
Commissione per la sua trasmissione alla Segreteria Esecutiva del CGPM, osservando le stesse
procedure, almeno 10 giorni lavorativi prima che tali navi inizino le attività di pesca nell’area
CGPM.
5. Le navi da pesca comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono
incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o
sbarcare qualsiasi tipo di pesce e crostacei all’interno dell’area CGPM.
6. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che:
(a) solo le navi battenti loro bandiera che siano state incluse nell’elenco di cui al paragrafo
1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca rilasciato da loro siano autorizzate, nei
termini del permesso, a svolgere attività di pesca nell’area CGPM;
(b) nessuno permesso di pesca sia rilasciato alle navi che hanno svolto attività di pesca
illegali, non regolamentari e non registrate nell’area CGPM o altrove, a meno che i
nuovo proprietari non forniscano adeguate prove documentari che il precedenti
proprietari ed operatori non abbiano più alcun interesse legale, beneficiario e
finanziario, oppure che esercitino alcun controllo sulla nave, o che le loro navi non
prendono alcuna parte in attività associate azioni illegali, non regolamentari e non
registrate;
(c) per quanto possibile, le loro normative nazionali vietino che proprietari ed operatori di
navi battenti loro bandiera che sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 di
partecipino o siano associati a navi non presenti nel registro CGPM che svolgono le
proprie attività di pesca nell’area CGPM;
(d) per quanto possibile, le loro normative nazionali devono richiedere che i proprietari di
navi battenti loro bandiera che sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano loro
cittadini o persone giuridiche dello Stato battente bandiera;
(e) le loro navi soddisfino tutte le misure CGPM per la conservazione e gestione delle
risorse.
7. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per proibire l’attività di pesca, la
detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dei pesci e crostacei catturati nell’area CGPM da navi
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con lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono nel registro CGPM;
8. Gli Stati membri devono, senza indugio, trasmettere alla Commissione le informazione che
provano che ci sono fondati motivi per sospettare che navi con lunghezza fuori tutto superiore a 15
metri che non sono nel registro CGPM pescano o detengono pesci e crostacei nell’area di Accordo
CGPM.
Capitolo IX
Misure per le specie altamente migratorie
Articolo 22
La pesca del pesce spada
Il Consiglio deciderà sulle misure tecniche da adottare per la protezione dei giovanili del pesce
spada nel mar mediterraneo entro il 30 dicembre 2007.
Capitolo X
Misure per le acque intorno al Malta
Articolo 23
Le 25 miglia di zona di gestione attorno al Malta
1. L’accesso di navi comunitarie nelle acque e risorse della zona che va fino alle 25 miglia
marine dalle linee di base attorno all’isola Maltese (di seguito chiamato “la Zona di gestione”) sarà
regolato come segue:
(a) la pesca intorno alla zona di gestione sarà consentita alle navi da pesca con una lunghezza
fuori tutto inferiore ai 12 metri che usano attrezzi diversi da quelli trainati.
(b) Lo sforzo di pesca complessivo di tali navi, espresso in termini di capacità di pesca
complessiva, non deve superare il livello medio osservato per il periodo 2000-2001
corrispondente a 1950 imbarcazioni con una potenza motore e tonnellaggio complessivo
rispettivamente di 83000 kW e 4035 GT.
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2. In deroga al punto (a) del paragrafo 1, gli strascicanti che non superano la lunghezza fuori
tutto di 24 metri potranno essere autorizzati ad operare in determinate aree della zona, come
descritto nell’allegato V, parte (a), del presente regolamento, alle seguenti condizioni.
(a) che la capacità di pesca complessiva degli strascicanti autorizzate ad operare nella zona
di gestione non deve superare il tetto dei 4800 kW;
(b) la capacità di pesca di ciascun strascicante autorizzato ad operare ad una profondità
inferiore a 200 metri non deve superare i 185 kW; i 200 metri isobata di profondità
saranno identificati da una linea discontinua, i cui punti cardini sono elencati
nell’allegato V, parte (b) del presente regolamento;
(c) gli strascicanti che operano nella zona di gestione devono avere un permesso di pesca
speciale in conformità con l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1627/94 che stabilisce
le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e saranno inseriti in un
elenco contenente i loro segni identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione
nella flotta comunitaria (CFR) come definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n.
26/2004 che sarà trasmesso alla Commissione ogni anno dagli Stati membri interessati;
(d) i limiti di capacità indicati ai punti (a) e (b) sarà rivalutati periodicamente a seguito di
pareri di organi scientifici relativo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.
3. Se la capacità complessiva di cui al punto (a), paragrafo 2 supera la capacità globale degli
strascicanti con una lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 24 metri e che operano nella zona di
gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito chiamato “capacità di pesca di
riferimento”), la Commissione ripartirà, in conformità con le procedure previste dall’articolo 26,
l’eccedente della capacità di pesca tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi degli Stati
membri che richiedono autorizzazioni.
La capacità di pesca di riferimento è di 3600 kW.
4. Permessi di pesca speciali per l’eccedente disponibile della capacità di pesca di cui al
paragrafo 3 saranno assegnati unicamente alle navi iscritti nel registro comunitario nella data di
applicazione del presente articolo.
5. Se la capacità complessiva degli strascicanti autorizzati ad operare nella zona di gestione in
conformità con il punto (c) del paragrafo 2 supera il tetto stabilito dal punto (a) del paragrafo 2,
perché tale tetto è stato abbassato dopo la revisione prevista dal punto (d) del paragrafo 2, la
Commissione ripartirà la capacità di pesca tra gli Stati membri nel seguente modo:
Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
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(a) capacità di pesca in termini di kW considerata anzitutto per le navi che hanno operato
nella Zona nel periodo 2000-2001.
(b) capacità di pesca in termini di kW considerata poi per le navi che hanno operato in
qualunque altro periodo nella zona;
(c) qualunque altro eccedente della capacità di pesca per le altre navi sarà ripartita tra gli
Stati membri tenendo conto degli interessi degli Stati che richiedono autorizzazioni.
6. In deroga al punto (a) paragrafo 1, le navi da pesca con reti da circuizione con chiusura o
palangaro e le navi che catturano la lampuga in conformità con l’articolo 24 saranno autorizzate ad
operare nella zona di gestione. A tali navi sarà concesso un permesso speciale ai sensi dell’articolo
7 del regolamento (CE9 n. 1627/94 e verranno incluse in un elenco contenente i loro segni
identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione nella flotta comunitaria (CFR) come definiti
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 che sarà trasmesso alla Commissione da ogni Stato
membro. Lo sforzo di pesca sarà comunque tenuto sotto controllo in modo da salvaguardare la
sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.
7. Il Capitano di ogni nave da pesca a strascico autorizzata ad operare nella zona ai sensi del
paragrafo 2 che non sia dotata di un apparecchio VMS dovrà segnalare ogni ingresso ed uscita dalla
zona di gestione alle autorità competenti od altre autorità dello Stato costiero.
Articolo 24
Pesca della lampuga
1. La pesca della lampuga (Coryphaena spp.) nella zona di gestione sarà vietata con dispositivi
d’aggregazione della pesca (Cannizzati) dal 1° gennaio al 5 agosto di ogni anno.
2. il numero delle imbarcazioni che partecipano alla pesca della lampuga nella zona di gestione
non deve essere superiore a 130.
3. Le autorità Maltesi devono stabilire i corsi di disposizione dei dispositivi d’aggregazione della
pesca (Cannizzati) ed assegnare ognuno dei corsi di disposizione dei dispositivi alle navi da pesca
comunitarie entro e non oltre il 30 giugni di ogni anno. Imbarcazioni da pesca comunitarie che
battono bandiera di uno Stato diverso dal Malta non saranno autorizzate ad operare una linea di
dispositivi entro la zona delle 12 miglia.
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29
4. Alle navi da pesca autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga sarà concesso un
permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e saranno
incluse in un elenco contenente i loro segni identificativi esterni ed i loro numeri di registrazione
nella flotta comunitaria (CFR) come definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 che
sarà trasmesso alla Commissione ogni anno dagli Stati membri interessati. Tuttavia, ai sensi
dell’articolo 1 (2) del regolamento (CE) n. 1627/94, alle imbarcazioni con lunghezza fuori tutto
inferiore ai 10 metri sarà richiesto un permesso di pesca speciale.
Capitolo XI
Disposizioni finali
Articolo 25
Procedure decisionali
Salvo disposizione contraria nel presente regolamento, il Consiglio decide in conformità con le
procedure di cui all’articolo 37 del Trattato.
Articolo 26
Modalità d’applicazione
Regole dettagliate per l’attuazione degli articoli 23 e 24 del presente regolamento saranno adottate
conformemente alle procedure di cui all’articolo 30 (2) del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 27
Modificazioni
Modifiche agli allegati saranno adottate in conformità con le procedure previste dall’articolo 30 (3)
del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 28
Abrogazioni
Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
30
Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, [..]
Per il Consiglio
Il Presidente
[…]
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ALLEGATO I
Condizioni tecniche per le attaccature ed armamento delle reti da traino
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) per “pezza di rete a filo accoppiato” si intende una pezza di rete a due o più fili, i quali
possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura del filo;
b) per “pezza di rete senza nodo” si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati
che formano un quadrato approssimativamente uguale alla lunghezza in cui gli angoli delle
maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;
c) per “pezza di rete a maglia quadrata” si intende una pezza costruita in modo tale che le due
serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra
perpendicolare all’asse longitudinale della rete;
d) per “corpo della rete da traino” s’intende la sezione rastremata situata nella parte anteriore di
una rete da traino;
e) per “avansacco” s’intende la sezione cilindrica, costituita da una o più pannelli, situata tra il
corpo della rete da traino ed il sacco;
f) per “sacco” s’intende la parte più remota di una rete da traino, della stessa dimensione di
maglia avente sia una forma cilindrica che rastremata, le quali sezioni trasversali siano
rispettivamente circolari quasi quanto la stessa rete o a raggio decrescente;
g) per “sacco a palla” s’intende ogni sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti di reti
della stessa dimensione di maglie, il cui numero di maglie aumenta verso la parte più remota
dell’attrezzo provoce o un’estensione della lunghezza trasversale rispetto all’asse
longitudinale della rete e della circonferenza del sacco;
h) per “sacco a tasca” s’intende ogni sacco la cui altezza verticale diminuisce e e o verso la
parte più remota del sacco e le cui sezioni trasversali siano quasi un’ellisse della stessa o che
fa decrescere l’asse maggiore. La parte più remota del sacco può essere composta da un
singolo pannello piegato oppure da due pannelli orizzontali tenuti assieme da una relinga;
i) per “relinga trasversale” s’intende la corda esterna che corre trasversalmente rispetto all’asse
longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due
pannelli superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un
prolungamento della relinga laterale o una corda separata;
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32
j) per “perimetro di circonferenza” s’intende la sezione trasversale di pezze a forma di
diamante di una rete da traino che deve essere calcolata come numero delle maglie nella
sezione trasversale moltiplicato per la dimensione estesa della maglia;
k) per “perimetro di circonferenza” s’intende la sezione trasversale di una dimensione quadrata
di una rete da traino che deve essere calcolata come il numero delle maglie nella sezione
trasversale moltiplicato per la lunghezza dei bordi della maglia.
a) Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino
1. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, un
dispositivo meccanico con chiusura lampo, disposta orizzontalmente o longitudinalmente
può essere utilizzato per chiudere l’apertura destinata allo svuotamento del sacco a tasca.
2. La distanza tra la chiusura lampo orizzontale e le maglie posteriori del sacco non deve
essere superiore a un metro.
b) Requisiti degli armamenti
1. Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie di
dimensioni uguali intorno a qualsiasi circonferenza di un sacco non deve aumentare
dall’estremità anteriore all’estremità posteriore.
2. La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte rastremata) o
dell’avansacco (la parte cilindrica) non deve essere più piccola rispetto alla circonferenza
dell’estremità anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a maglie quadrate, in
particolare, la circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino oppure
dell’avansacco deve essere tra le 2 e 4 volte più gre e della circonferenza della parte
anteriore del sacco strictu sensu.
3. Pannelli a maglie quadrate possono essere inseriti nelle reti trainate e devono essere posti di
fronte a qualsiasi avansacco oppure in qualsiasi punto tra la parte anteriore dell’avansacco e
la parte posteriore del sacco. Tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da
prolungamenti interni o esterni del sacco. Essi devono essere costituiti di pezze di rete senza
nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si
mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. Norme dettagliate relative ad ulteriori
specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate saranno adottate conformemente alla
procedura di cui all’articolo 26 del presente regolamento.
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4. Analogamente, dispositivi tecnici con lo scopo di migliorare la selettività delle reti da traino,
oltre a quelle di cui al precedente punto b. 3, possono essere autorizzati in conformità con la
procedura prevista dall’articolo 26 del presente regolamento.
5. E’ proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito,
interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante,
tranne nel caso in cui ciò sia autorizzato ai sensi della procedura di cui all’articolo 26 del
presente regolamento.
6. I paragrafi da 4 a 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di
dimensioni inferiori a 10 mm.
7. In deroga all’articolo 6 (4) del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, la
dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere inferiore a 120 mm nelle
reti a strascico se le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa disposizione si applica
unicamente nel mar Mediterraneo, ferme reste o le norme applicabili alle altre acque
comunitarie. Se la dimensione delle maglie del sacco è pari o superiore a 60 mm, si applica
l’articolo 6 (4), del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione.
8. Il sacco a tasca non deve avere più di un’unica apertura che ne permetta lo svuotamento.
9. La lunghezza della relinga orizzontale non deve essere inferiore al 20% della circonferenza
del sacco.
10. La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all’articolo 6 del regolamento n.
3440/84 della Commissione, non deve essere inferiore ad 1,3 volte quella del sacco per le
reti a strascico.
11. E’ vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte,
nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0 millimetri.
12. E’ vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte,
nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.
13. Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni parte
delle reti a strascico.
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ALLEGATO II
Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca
Definizioni
Ai fini del presente allegato:
(1) la lunghezza delle reti devono corrispondere a quella della lima da sughero. La lunghezza
delle reti calate sul fondo e delle reti da posta galleggianti può essere definita anche sulla
base del peso o del volume della loro massa.
(2) l’altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i
nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.
1. Draghe
La larghezza massima per le draghe sarà di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle
spugne.
2. Reti da circuizione (ciancioli e reti da circuizione senza cavo di chiusura)
La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120m, tranne nel caso delle
tonnare volanti.
3. Reti calate sul fondo
3.1. Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo
(1) L’altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.
(2) L’altezza massima di una rete da posta calata sul fondo non può superare i 10 m.
(3) Sarà vietato detenere a bordo o calare più di 6000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul
fondo per nave, tenendo conto che a partire da gennaio 2008, nel caso di un singolo
pescatore, tali reti non potranno superare 4000 m, ai quali si possono aggiungere ulteriori
1000 m per un secondo pescatore ed altri 1000 metri per un terzo pescatore. Fino al 31
dicembre 2007, tali reti non potranno superare 5000 m nel caso di uno o due pescatori e
6000 m per un terzo pescatore.
(4) Il diametro di un monofilamento o del ritorto di una rete da imbrocco calata sul fondo non
può essere superiore a 0,5 mm.
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(5) In deroga al paragrafo 2, una rete da imbrocco calata sul fondo o rete da imbrocco
galleggiante della lunghezza massima inferiore a 500 m possono avere un’altezza massima
di 30 m. Sarà vietato tenere a bordo oppure calare più di 500 m di rete da imbrocco calata
sul fondo o rete da imbrocco galleggiante que o eccedono il limite massimo d’altezza di 10
m come stabilito dal paragrafo 2.
3.2 Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)
(1) L’altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m.
(2) E’ vietato detenere a bordo o calare più di 2500 m di reti combinate per nave.
(3) Il diametro di un monofilamento o del ritorto della rete da imbrocco non può essere
superiore a 0,5 mm.
(4) In deroga al paragrafo 1, una rete da fondo combinata della lunghezza massima di 500 m
può avere un’altezza massima di 30 m. Sarà vietato tenere a bordo oppure calare più di 500
m di rete da fondo combinata quando tale rete eccede il limite massimo d’altezza di 10 m
come stabilito dal paragrafo 1.
4. Palangaro di fondo
(1) È vietato tenere a bordo o calare più di 1000 ami per persona a bordo entro il limite massimo di
5000 ami per nave.
(2) In deroga al paragrafo 1 ogni nave impegnata in battute di pesca superiore a 3 giorni può tenere
a bordo un numero massimo di 7000 ami.
5. Nasse profonde per la pesca dei crostacei
È proibito tenere a bordo o calare più di 250 nasse per nave.
6. Palangaro da superficie (derivante)
Sarà proibito tenere a bordo o calare più di:
(1) 2 000 ami per nave per le navi che pescano il tonno rosso (Thunnus thynnus) quando tale
specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;
(2) 3 500 ami per nave per le navi che pescano il pesce spada (Xyphias gladus) quando tale
specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;
(3) 5 000 ami per nave per le navi che pescano il tonno bianco (Thunnus allunga) quando tale
specie rappresenta almeno il 70 % dell’equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita.
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(4) In deroga ai sottoparagrafi 1, 2 e 3 ciascuna nave impegnata in battute di pesca superiore a 2
giorni può tenere a bordo un numero equivalente di ami.
7. Reti da traino
Specifiche tecniche che limitano la dimensione massima della lima da sughero, lima da piombo,
circonferenza o perimetro della rete da traino insieme al numero massimo delle reti a strascico per
nave saranno adottate entro il mese di ottobre 2007, in conformità con la procedura di cui
all’articolo 27 del presente regolamento.
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Allegato III
Taglie minime degli organismi marini
DENOMINAZIONE SCIENTIFICA DENOMINAZIONE COMUNE Taglia minima
1. Pesci
Dicentrarchus labrax Spigola 25 cm
Diplodus annularis Sparaglione 12 cm
Diplodus puntazzo Sarago pizzuto 18 cm
Diplodus sargus Sarago maggiore 23 cm
Diplodus vulgaris Sarago testa nera 18 cm
Engraulis encrasicolus * Acciuga 9 cm
Epinephelus spp. Cernie 45 cm
Lithognathus mormyrus Marmora 20 cm
Merluccius merluccius *** Nasello 20 cm
Mullus spp. triglie 11 cm
Pagellus acarne Pagello mafrone 17 cm
Pagellus bogaraveo Occhialone 33 cm
Pagellus erythrinus Pagello fragolino 15 cm
Pagrus pagrus Pagro mediterraneo 18 cm
Polyprion americanus Cernia di fondale 45 cm
Sardina pilchardus** Sardina 11 cm
Scomber japonicus Sgombro 18 cm
Scomber soimbrus 18 cm
Solea vulgaris Sogliola 20 cm
Sparus aurata Orata 20 cm
Trachurus spp. Suri; sugarelli 15 cm
2. Crostacei
Homarus gammarus Astice 300 mm LT
105 mm LC
Nephrops norvegicus Scampo 20 mm LC
70 mm LT
Palinuridae Aragosta 90 mm LC
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Parapenaeus longirostris Gambero rosa mediterraneo 20 mm LC
3. Molluschi bivalve
Pecten jacobeus Cappasanta 10 cm
Venerupis spp. Vongola verace 25 mm
Venus spp. vongola 25 mm
LT lunghezza totale ; LC lunghezza del carapace;
(*) Acciuga: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg;
(**) Sardina: Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg;
(***) Nasello: Tuttavia, un margine di tolleranza di peso del 15 % sarà ammesso fino al 31
dicembre 2008 per naselli di taglia tra 15 e 20 cm. Tale margine di tolleranza sarà rispettato sia da
singoli imbarcazioni, in mare o al punto di sbarco, ed ai mercati di prima commercializzazione dopo
lo sbarco. Questo margine deve essere rispettato in qualunque susseguente transazione commerciale
al livello nazionale ed internazionale.
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Allegato IV
Misurazione della taglia di un organismo marino
1. La taglia di qualsiasi pesce è misurata, come mostrato nella figura 1, dall’estremità anteriore
del muso sino all’estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come mostrato nella figura 2:
- sia come la lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte
posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, o
- come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson,
escludendo le setae.
3. La taglia dell’astice (Homarus gammarus) è misurata, come mostrato nella figura 3, sia
come la lunghezza totale della carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla
parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, o
- come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson,
escludendo le setae.
4. La taglia dell’aragosta (Palinuridae) è misurata, come mostrato nella figura 4, come la
lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al
punto medio del margine posteriore del carapace.
5. La taglia di un mollusco bivalvo è misurata, come mostrato nella figura 5, lungo la parte più
estesa della conchiglia.
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Figura 1
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41
Figura 3 Figura 2
(a) Lunghezza del carapace (b) Lunghezza totale
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Figura 4
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43
Figura 5
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Allegato V
La zona di gestione di 25 miglia attorno alle isole maltesi a) coordinate geografiche delle aree di pesca autorizzate alla pesca a strascico nei pressi delle isole maltesi
Zona A Zona H
A1 – 36.0172°N, 14.1442°E
A2 – 36.0289°N, 14.1792°E
A3 – 35.9822°N, 14.2742°E
A4 – 35.8489°N, 14.3242°E
A5 – 35.8106°N, 14.2542°E
A6 – 35.9706°N, 14.2459°E
H1 – 35.6739°N, 14.6742°E
H2 – 35.4656°N, 14.8459°E
H3 – 35.4272°N, 14.7609°E
H4 – 35.5106°N, 14.6325°E
H5 – 35.6406°N, 14.6025°E
Zona B Zona I
B1 – 35.7906°N, 14.4409°E
B2 – 35.8039°N, 14.4909°E
B3 – 35.7939°N, 14.4959°E
B4 – 35.7522°N, 14.4242°E
B5 – 35.7606°N, 14.4159°E
B6 – 35.7706°N, 14.4325°E
I1 – 36.1489°N, 14.3909°E
I2 – 36.2523°N, 14.5092°E
I3 – 36.2373°N, 14.5259°E
I4 – 36.1372°N, 14.4225°E
Zona C Zona J
C1 – 35.8406°N, 14.6192°E
C2 – 35.8556°N, 14.6692°E
C3 – 35.8322°N, 14.6542°E
C4 – 35.8022°N, 14.5775°E
J1 – 36.2189°N, 13.9108°E
J2 – 36.2689°N, 14.0708°E
J3 – 36.2472°N, 14.0708°E
J4 – 36.1972°N, 13.9225°E Zona D Zona K
D1 – 36.0422°N, 14.3459°E
D2 – 36.0289°N, 14.4625°E
D3 – 35.9989°N, 14.4559°E
D4 – 36.0289°N, 14.3409°E
K1 – 35.9739°N, 14.0242°E
K2 – 36.0022°N, 14.0408°E
K3 – 36.0656°N, 13.9692°E
K4 – 36.1356°N, 13.8575°E
K5 – 36.0456°N, 13.9242°E Zona E Zona L
E1 – 35.9789°N, 14.7159°E
E2 – 36.0072°N, 14.8159°E
E3 – 35.9389°N, 14.7575°E
E4 – 35.8939°N, 14.6075°E
E5 – 35.9056°N, 14.5992°E
L1 – 35.9856°N, 14.1075°E
L2 – 35.9956°N, 14.1158°E
L3 – 35.9572°N, 14.0325°E
L4 – 35.9622°N, 13.9408°E
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Zona F Zona M
F1 – 36.1423°N, 14.6725°E
F2 – 36.1439°N, 14.7892°E
F3 – 36.0139°N, 14.7892°E
F4 – 36.0039°N, 14.6142°E
M1 – 36.4856°N,14.3292°E
M2 – 36.4639°N,14.4342°E
M3 – 36.3606°N,14.4875°E
M4 – 36.3423°N,14.4242°E
M5 – 36.4156°N,14.4208°E Zona G Zona N
G1 – 36.0706°N, 14.9375°E
G2 – 35.9372°N, 15.0000°E
G3 – 35.7956°N, 14.9825°E
G4 – 35.7156°N, 14.8792°E
G5 – 35.8489°N, 14.6825°E
N1 – 36.1155°N, 14.1217°E
N2 – 36.1079°N, 14.0779°E
N3 – 36.0717°N, 14.0264°E
N4 – 36.0458°N, 14.0376°E
N5 – 36.0516°N, 14.0896°E
N6 – 36.0989°N, 14.1355°E
b) Coordinate geografiche di alcuni dei punti cardini lungo I 200 m isobata entro la zona di gestione di 25 miglia
ID Latitudo Longitudo
1 36.3673°N 14.5540°E
2 36.3159°N 14.5567°E
3 36.2735°N 14.5379°E
4 36.2357°N 14.4785°E
5 36.1699°N 14.4316°E
6 36.1307°N 14.3534°E
7 36.1117°N 14.2127°E
8 36.1003°N 14.1658°E
9 36.0859°N 14.152°E
10 36.0547°N 14.143°E
11 35.9921°N 14.1584°E
12 35.9744°N 14.1815°E
13 35.9608°N 14.2235°E
14 35.9296°N 14.2164°E
15 35.8983°N 14.2328°E
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46
16 35.867°N 14.4929°E
17 35.8358°N 14.2845°E
18 35.8191°N 14.2753°E
19 35.7863°N 14.3534°E
20 35.7542°N 14.4316°E
21 35.7355°N 14.4473°E
22 35.7225°N 14.5098°E
23 35.6951°N 14.5365°E
24 35.6325°N 14.536°E
25 35.57°N 14.5221°E
26 35.5348°N 14.588°E
27 35.5037°N 14.6192°E
28 35.5128°N 14.6349°E
29 35.57°N 14.6717°E
30 35.5975°N 14.647°E
31 35.5903°N 14.6036°E
32 35.6034°N 14.574°E
33 35.6532°N 14.5535°E
34 35.6726°N 14.5723°E
35 35.6668°N 14.5937°E
36 35.6618°N 14.6424°E
37 35.653°N 14.6661°E
38 35.57°N 14.6853°E
39 35.5294°N 14.713°E
40 35.5071°N 14.7443°E
41 35.4878°N 14.7834°E
42 35.4929°N 14.8247°E
43 35.4762°N 14.8246°E
44 36.2077°N 13.947°E
45 36.1954°N 13.96°E
46 36.1773°N 13.947°E
47 36.1848°N 13.9313°E
48 36.1954°N 13.925°E
49 35.4592°N 14.1815°E
50 35.4762°N 14.1895°E
51 35.4755°N 14.2127°E
52 35.4605°N 14.2199°E
53 35.4453°N 14.1971°E
Traduzione non ufficiale a cura di FEDERCOOPESCA
47
Allegato VI
Tabella di concordanza
Regulation (CE) No 1626/94 Presente Regolamento
Articolo 1 (1) Articolo 1 (1)
Articolo 1(2) first sottoparagrafo Articolo 6, Articolo 15 e Articolo 17
Articolo 1(2) secondo sottoparagrafo Articolo 3
Articolo 2(1) e (2) Articolo 7
Articolo 2(3) Articolo 15 e Articolo 17
Articolo 3(1) first sottoparagrafo Articolo 12(1) first sottoparagrafo e (5)
Articolo 3(1) second e third (1a)
subparagraphs
Articolo 12(2) e (5), Articolo 17
Articolo 3(2) Articolo 12(1) secondo sottoparagrafo,
Articolo 17
Articolo 3(3) Articolo 4
Articolo 3(4) Articolo 12(3)
Articolo 4 Articolo 6
Articolo 5 Articolo 11 e Allegato II
Articolo 6(1) (1a) e (2) Articolo 8 e Articolo 17
Articolo 6(3) Allegato II
Articolo 7 Articolo 20
Articolo 8 (1) e (3) Articolo 13, Allegato III e Allegato IV
Articolo 8 (a) Articolo 23
Articolo 8 (b) Articolo 24
Articolo 9 Articolo 1(2)
Articolo 10 (a) Articolo 26
Articolo 11 Articolo 30
Allegato I Articolo 3 e Articolo 4
Allegato II Articolo 10, Allegato I e Allegato II
Allegato III Articolo 8 (3), (4) e (5)
Allegato IV Allegato III
Allegato V (b) Allegato V