Post on 12-Jan-2017
transcript
Regolamento sui diritti conslari.Source: Foreign and Commonwealth Office Collection, (1846)Published by: The University of Manchester, The John Rylands University LibraryStable URL: http://www.jstor.org/stable/60234134 .
Accessed: 10/06/2014 22:57
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
.
Digitization of this work funded by the JISC Digitisation Programme.
The University of Manchester, The John Rylands University Library and are collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Foreign and Commonwealth Office Collection.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
m
Y. S6 i j
REGOLAMENTO
SUl
Dirilli Consohri.
Vienna, 1846.
Wall'Imp. Reg* Stamperin rti Cortc e ill Stato.
"$Hf:f
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
(Sua Maesta I. R. si e degnata con Sovrana Risolu-
zione 30 Giugno 1846 di approvare graziosamente l'at-
tivazione di un nuovo Regolamento generale sui Diritli
consolari tendente ad introdurre una piu cqua tariffa
ed a facililare la Marina mercantile, ed ha quindi im-
partito la Sovrana Sanzione alle seguenti disposizioni:
Articolo I.
L' annessa Tariffa viene dichiarata per norma ge¬ nerale presso tutti gY I. R. Ufficj consolari autorizzati
all' esazione di Diritti consolari senza distinzione di sito
o di categoria dello stabilimento consolare comprese le
I. R. Agenzie od altri funzionarj del governo incaricati
di affari consolari. Contemporaneamente all' attivazione
di questa Tariffa cesseranno d' aver effetto tutte le Ta-
riffe consolari vigenti senza eccezione nonche le dispo¬ sizioni introdotte presso taluno degli Ufficj consolari del
Levante riguardo all' esazione di diritti per iscopi pii o
religiosi.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Articolo II.
Oltre i casi di competenza ed i relativi Diritti sta-
biliti dalla prcsente Tariffa non potra essere chiesta al-
cuna retribuzione o rimunerazione solto qualunque de-
nominazione per qualsiasi servizio prestato, non essendo
permesso agli Ufficj consolari a pretendere da chichessia
un ulteriore pagamento di tassa od una particolare ri-
compensa pegli obblighi incombenli.
Resta da cio soltanto eccettuato il caso del rilascio
di carte di sicurezza o certificati di nazionalita nei luoghi
del Levante ove sia prescritto od introdotto per con-
suetudine, venendo riguardo al pagaroento dei Diritti
per questi documenti mantenuta per ora la pratica
finora usata.
Articolo III.
I Diritti fissati dalla presente Tariffa sono da pa-
garsi agli Ufficj consolari contemplati all' articolo I. da
chicchessia, e quelli relativi alia navigazione ordina-
riamente dai Capitani o Direttori dei rispettivi naviglj
mercantili austriaci, verso ricevuta da rilasciarsi dal-
1' Uflicio esprimente con precisione la qualita e 1' im-
porto del Diritto pagato.
Articolo IT.
Sono mantenute le pene riguardo al rifiuto di pa-
gare i diritti e le tasse prescritte.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Articolo V.
I Dirilti sono fissati nella Tariffa in fiorini e ca-
rantani della moneta auslriaca di convenzione, e le se-
guenti monete usuali nei relativi pagamenti saranno da
valutarsi secondo il raguaglio aggiunto in moneta di
convenzione, cioe :
a) il Tallero Imperiale a fior. 2 car. —
b) il Colonnato di Spagna a „ 2 „ 3
c) lo Zecchino Imperiale a
d) lo Zecchino Veneto a
30
32
Articolo VI.
II presente Regolamento colla Tariffa dovra tenersi
affisso negli Ufficj consolari in un luogo addattato per
1' ispezione di chi appartiene.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Tariffa generate dei IfearilUi
Consolari.
PARTE I.
Diritti relativi alia navigations della Marina Mercantile Austriaca.
« Denominazione
iporto Diritti. ich dei Diritti e degli Atti per h* '5 Osservazioni.
Rubi cui sono dovuti.
© car.
1 Diritto normale di tonnel-
laggio per 1' ammissione e
spedizione di un naviglio nei porti o rade ove risiede un I. R. Ufficio consolare, qualora sia congiuuta con un' operazione commerciale, per ogni tonnellata
a) presso gli Ufficj con¬ solari nel mare adria-
tico, nell'Albania Ot- tomana e nelle Isole
Alia rubrica 1.
a) 1/ ammissione e spe- dizione di un naviglio com-
prende tutli gli alii solili, che vi si riferiscono, quindi il Costituto assunto col ca-
pitano o padi-one, 1' esame, regislro e verificazione o vidimazione delle fedi di
sanita, del ruolo d' equi- paggio, 'dei manifesti e
polizze di carico e di altri — 3 ricapitidi navigazione, co¬
b) presso gli Ufficj con¬ solari in altri porti 6
me pure il rilascio di tutti i relativi documenti uffi- ciali non tassati separata-
e cio colla restrizione ad un mente. importo massimo per ogni singolo nayiglio die viene fissato
b) S' intende per ope- razione commerciale lo sbarco o l1 imbarco di
nei porti ad a) in 12 merci. Ne 1' approvigiona- nei porti ad b) in 24 niento del naviglio con vi-
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
a s
Denominazione
dei Diritti e degli Atti per
cui sono dovuti.
O •-! B-O s
n=
^ ,* o ees u
Osservazioni.
Determinazioni acccssorie.
§ 1-
Per corse periodiche mediante le qualivieneman- tenuta una continua e rego- lare communicazione fra
porti determinati, il tonnel-
laggio nei porti di destina- zione e da corrispondersi colla meta del Diritto nor- male.
§ 2.
Se I' approdo d' un na¬
viglio e cagionato da forza
maggiore e per tale cau¬ sa non viene effettuata al- tra operazione commerciale fuorche lo sbarco di merci avanti dell'arrivo al luogo d loro destinazione, il tonnel-
laggio sara pure commisu- rato colla meta del Diritto normale.
§ 3.
Nei caso di volontario ap¬ prodo e dimora in un porto, in libera pratica e senza ope¬ razione commerciale, il ton-
nellaggio e dovuto colla
quartaparte del Diritto nor¬ male.
veri od altri requisiti di
viaggio, ne i raddobbj del
naviglio e del suo allesti-
mento, ne lo sbarco ed il rimbarco di oggetti cari- cati fatto soltanto a tale
scopo, ne lo sbarco o 1' im- barco di passaggieri e dei loro effetti, di lettere, di
gruppi, di contanti, e della
pacotiglia non vengono ritenuti per operazioni soggette al diritto diton-
nellaggio, e non formano
quindi titolo all' esazione del medesimo.
c} La portata del navi-
glio e da rilevarsi dal do- cumento di stazzatura, in cui mancauza servira di base per 1'esazione del Diritto la portata risul- tante da altri ricapiti di bordo o confermata daun' attestazione des;na di fede.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Dcnominazione
dei Diritti e degli Atti per
cui sono dovuti.
US s —. Osscrvazioni.
§ 4.
Gli approdi involontarj cagionati da forza maggiore non effettuandosi alcuna
operazione commerciale so¬ no esenti dal pagamento di
ogni tonnellaggio per la du- rata della causa dell'appro- do. Prolungandosi pero la dimora in porto, cessata die sia questa causa, ne dcriva 1' obbligo al pagamento del Diritto in conformita del
§ 3.
§ 5.
Qualora i capitani o pa- droniin mancanza diun I.R. Ufficio consolare nei luogo del loro approdo ricorrono
per qualche atto, che se- condo le precedenti dispo- sizioni soggiace al paga¬ mento di un tonnellaggio, ad un I. R. Ufficio consolare residente in altro luogo e
competente a tale ingerenza, in questo caso avra luogo 1' esazione del Diritto in con¬ formita delle dette disposi- zioni.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
nq
=1
Denominazione
dei Diritti e degli Alti per
cui sono dovuti.
o .s
Osservazioni.
§ 6.
In quanto i navigli impie- gali nei servizio postale so¬ no esentuati dal tonnellag- gio per 1' ammissione e la
spedizione mediante appo¬ site determinazioni, nulla viene in cid cangiato colla
presente tariffa e resla
quiudi intatta la relativa esenzione dal Diritto.
Tassa per la rinovazione, rettificazione o verificazio ne di ricapiti di bordo, qua- lora dopo la chiusa della
spedizione d' un naviglio si reudesse nuovamenteneceS' sario un tale atto apparte^ nente alia spedizione con> solare
Tassa per la sostituzione di un capitano o padrone
Tassa per ogni varia- zione sul ruolo d' equipag- ffio
30
15
Alia rubrica 2.
Questa tassa non viene
applicata ne qualora se- condo le precedenti dispo- sizioni la spedizione fosse esente dal tonnellaggio od il nuovo atto dei'ivasse da
cagione d' Ufficio, doven- do questo in tali casi effet- tuarsi senza esazione di
tassa, ne qualora nascesse F obbligo al pagamento del tonnellaggio non sus- sistente anteriormente,do- vendosi in questo caso esi-
gere quest' ultimo Diritto soltanto.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
10
a 05
Denominazione
dei Diritti e degli Atti per
cui sono dovuti.
Osservazioni.
Tassa per ogni Passa- vanti:
a) per viaggj da e per porti o rade nell' adria- tico nell' Albania Ot- tomana e nelle Isole Jonie
b) per qualunque altro
viaggio non compreso alia letter a a)
Tassa per 1' assunzione di una Prova di fortuna:
a) nei caso dell1 estesa formale della medesi- ma compreso 1' esame dei testimonj
b) se viene soltanto ap- puntata laprova di for¬ tuna
10
Alia rubrica 5.
Qualora o il porto di
partenza o il luogo di de- stinazione del naviglio non
appartenga ai porti orade indicati alia lettera a) si
paghera. per il Passavanti il maggiore Diritto di fiorini dieci.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
11
PARTE II.
Diritti per Atti consolari non contemplati nella
Parte I della Tariffa.
Denominazione im-
» i
•iche degli Atti per cui sono da pagarsi porto Osservazioni.
Rubi i Diritti.
fior. car.
1 Pel rilascio di un passaporto per una o piu persone 2 —
2 Per un passaporto rilasciato soltanto per uno o piu marinari ed altra gente di basso scrvizio na-
vale, ovvero per garzoni e do- — 30
3 Per la vidimazione di un pas¬ saporto a tale effetto esibito al-
Determinazionc accessoria a) alle precetlenti tre rubriche.
Agli indigenti, compresii gior- nalieri in generate, gli atti suac- cennati sono da rilasciarsi esenti.
30
Alia tletei'minazione accessoria a).
Tutti i pastori mercenaj del be- stiame della Tran- silvahia che pasco- la nella limitrofa
4 Per ogni decretazione d' ordine emessa alle p<irti in una causa ci¬
vile, compresi i casi di compro-
Turehia sono da
parificai'si ai gior- nalieri.
1
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
12
Denominazione Ini-
•iche degli Atti per cui sono da pagarsi porto Osservazioni.
Rubi i Diritli.
fior. car.
5 Per ogni sentenza in una causa simile :
a) se l'oggetto contestato non
sorpassail valore di fior. 500 inoneta di convenzione 6 —
b) se il valore ne e maggiore 12 —
6 Per ogni atto di sequestro e
per ogni sigillazione compreso il
processo verbale e la decretazio- 5 —
7 Per un deposito e precisa- mente :
a) all' atto dell' assunzione per il processo verbale e la ri-
2 —
b) all1 atto dell1 eslradazione di
denaro, di documenti rap- presentanti dcnaro, o di og- getti di valore per la custo- dia prostata e per tutti gli atti relativi all' estradazione Uno per cento del valot e.
8 Per 1' assunzione d' un inventa-
rio, compreso il processo ver¬ bale e la decretazione, per ogni giornata necessaria alia verifica- zione e scritturazione 5 — •
9 Per ogni perizia o regolamento d' avarea tanto marittima che flu-
viale, coinpresi i relativi atti d' Ufficio:
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
13
Denominazione
degli Atti per cui sono da pagarsi
i Diritti.
Im- porto Osscrvazioni.
a) il diritto fisso di
b) sul valore totale degli effetti
inventariati, peritati e sti-
mati, una volta tanto
Determinazioni accessorie alle ru- hrichc 8 e 9.
1. Oltre i qui accennati Diritti consolari saranno da corrispon- dersi ai periti e regolatori nomi- nafi dall' Ufficio consolare le ana-
loghe rimunerazioni per le loro
prestazioni, le quali potranno es- sere complessivamente per tutti commisurate nell' importo fisso di fiorini 2 per ogni atto d'inventa-
rio, perizia o regolamento, ed in una quota nonmaggiore di un mez¬ zo percento sul valore degli og- gefti inventariati, peritati o sti-
mati, una volta tanto. 2. Nei caso straordinario del-
l1 assunzione di un inventario o
perizia in luogo o sopra oggetti che per cagione di un contagio di Peste od altro male simile com-
promettono la salute, il Capo del- l1 Ufficio consolare e autorizzato di esigere inoltre una particolare retribuzione non eccedente il dop- pio del diritto di fiorini 5 indicato alia rubrica 8 onde distribuirla
il« qaat to per cento.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
14
Denominazione Im-
iche degli Atti per cui sono da pagarsi porto Osservazioni.
Rub! i Diritti.
fior. car.
adequatamente fra gli Individui
intervenuti, compresi gl1 Impie-
10
gati ed Inservienti consolari.
Per un incanto giudiziario o vo- lontario compreso il processo verbale :
a) per ogni giornata impiegatavi il, Diritto fisso di 3 —
b) sull1 importo ricavato nel- J7no
per cento. 11 Per 1' estesa di un contratto di
matrimonio, testamento od atto 5
12 Per 1' estesa dei documenti in- dicati alia precedente rubrica 11, se le persone, in cuinome vengono fatti, appartengono alia classe dei
marinari, dei giornalieri o di altro 1 30
13 Per la ricognizione, pubblica- zione e registrazione di un testa-
4 14 Per 1' estesa di un contratto
qualunque fuori dei contemplati 6 —
15 Per un atto di protesto, contro-
protesto, procura, rinunzia, ces-
sione, translazione di dominio, compromesso e simili 2 —
16 Per un atto di comparsa, depo- sizione, informazione, per un esa-
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
15
Denominazione Im¬
•iche degli Atti per cui sono da pagarsi port© Osservazioni.
Rubi i Diritti.
fior. car.
me di testimonj od altro processo verbale, tutto cio in affari privati, indi per la registrazione di un do- cumento ad istanza delle parti, in quanto questi atti non siano con-
templati in un1 altra disposizione della Tariffa 1 40
17 La prima copia autentica di do- cumenti originali, di decreti od al- tre ordinanze dell1 Ufficio conso¬
lare, compresa la legalizzazione, quando la copia sia destinata a
rappresentare l1 originale deposi- tato presso l1 Ufficio e gia assog- gettato ad un Diritto cousolare in conformita della Tariffa esente.
18 Per ogni legalizzazione di do- cumenti e firme che non fosse esen- te secondo la precedente rubr. 17 1 —
19 Per ogni attestato o certificato in affari privati non contemplato in altra disposizione della Tariffa 1 30
20 Per qualsiasi pubblicazione uf- ficiale fatta ad istanza delle parti, in quanto non sia diversamente
Alia rubrica 20.
a) Se la pubblica¬ zione si fa in piu
disposto dalla presente Tariffa 1 — lingue il diritto e
21 Per la redazione di una sup- plica, memoriale, ricorso od altro
scritto, estraneo alle funzioniuf-
ficiali, e non contemplato in altra
dovuto per ognuna separatamente. b) Le spese di
stampa sono a cari-
disposizione della Tariffa 2 co delle parti.
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
16
Denominazione
degli Atti per cui sono da pagarsi
i Diritti.
Im- porto Osservazioni.
22 23
Per ogni mezzo foglio di copia Per viaggj ufficiali in affari
delle parti: a) 1' abbuono delle spese effetti-
ve di viaggio proporzionate alle circostanze;
b) la dieta per ogni giorno della necessaria assenza:
aa) al Console generale, Agente generale o Console
bb) al Vice-Console
cc) al Cancelliere, Interprete od Agente consolare
dd) ad un Impiegato consolare di rango inferior e
ee) ad un Inserviente dipenden- te dall' Ufficio consolare
Determinazioni accessorie. 1. Al gerente di un Consolato
generale, Agenzia generale, Con¬ solato o Vice-Consolato spettano le diete della categoria del posto che funge.
2. La parte, nei cui interesse s' intraprende il viaggio, non puo senza il suo previo consenso es- sere obbligata a pagare le spese di viaggio e le diete per piu di un Impiegato consolare, ne quelle degl1 Inservienti se non in quanto siano indispensabili per gli affari della Commissione.
12
30
This content downloaded from 185.44.78.120 on Tue, 10 Jun 2014 22:57:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions