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BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
RELAZIONI CASSAZIONE 1986
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CARLO MARIA. PRATIS f;enerale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione
RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1985
Roma, 14 Gennaio 1986
CARLO MARIA PRATIS Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema (}; f' •••••.;nnA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
RELAZION I CA SSAZIONE 1986
MSR 142409
RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1985
Roma, 14 Gennaio 1986
Signor Primo Presidente,
Nell'accingermi a parlare da questo seggio ho anzitutto il gradito privilegio di presentare un deferente, sentitissimo omaggio, mio p ersonale e della Corte Suprema - nelle sue componenti di organo giudicante e di ufficio del pubblico minist ero - al Signor Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nel ringraziarLa p er aver voluto onorare questa solenne cerimonia con la sua ambita presenza è doveroso esprimerLe, Signor Presidente, la v ivissima gratitudine di tutti i Magistrati per avere, già nel corso di questi primi sei m esi del settennato della sua Presidenza, dato prova di appassionata attenzione ai temi dell' amministrazione della Giustizia e della Magistratura. In quest'ambito Ella ha ritenuto, recentemente, di accennare all'eventualità d'un suo messaggio alle Camere. Questo Suo intervento, se avrà attuazione, costituirà certo un incisivo, essenziale contributo, non solo p er la certezza dei rapporti fra poteri dello Stato, ma altresì p er stimolare la soluzione di molti problemi che nel nostro campo da gran tempo attendono di essere risolti.
Un rigraziamento sentito alle alte Autorità che ci onorano della loro partecipazione; all'Eminentissimo Cardinale Vicario di Sua Santità, agli onorevoli Presidenti dei due rami del Parlamento, ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, agli onorevoli Ministri e Sottosegr etari, a tutte le Autorità civili e militari, a tutti i presenti Signore e Signori.
Mi sia consentito ancora rivolgermi ai rappresentanti della classe foren se qui presenti appartengano essi al libero
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foro o a quello dello Stato, assicurandoli che non è venuta meno quella tradizione di vivo ~pprezza~ento d.a parte della magistratura p er l 'indi spensabIl~ e. :a~do contnbuto dato dall'avvocatura alla funzione gIUdiZIana nel suo quotidiano esercizio.
Infine un affettuoso saluto ai Magistrati della Corte Suprema di Cassazione ed in particolare a Lei Signor Primo Presidente, che, dopo avermi prestigiosamente preced~t? n elle mie attuali funzioni, presiede ora con indiscussa autonta questa assemblea, negli anni passati presie?uta con al.tret: tanto elevato prestigio dai suoi predecesson, non pochI del quali, unitamente ad alcuni di coloro che mi precedettero autorevolmente su ques to seggio, ci onorano oggi della loro presenza.
* * * Un cordialissimo saluto anche ai componenti del Con
siglio Superiore della Magistratura, del quale mi onoro di far parte quale componente di diritto, con l'auspicio che il Consiglio del settimo quadriennio, destinato fra breve a succeder e a quello attualmente in carica, nel rinnovare l'invito ai magistrati «a trarre dal consenso del Paese sul valore dell' indipendenza della magistratura la serenità necessaria a svolgere il proprio difficile compito » , voglia riaffermare la propria «disponibilità a collaborare con gli altri poteri dello Stato per una corretta soluzione dei problemi della giustizia ».
Per dettato costituzionale la giustizia è amministrata in nome del pop.olo da giudici soggetti soltanto alla legge. In questa espreSSIOne normativa è già implicito il riferimento alla distinzione dei poteri, che trova poi esplicita affermazione nel~a .successiva ~orma secondo la quale la Magistratura costItUIsce ,un ~rdI.ne autonomo e indipendente da ogni alt.ro ~otere . E qUllldi doveroso, da parte mia, segnalare epIsodI eventualmente verificatisi in contrasto con quegli intangibili principi.
Durante il decorso anno, poco t empo prima che si concludesse la fase dibattimentale di primo grado di un cosid
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detto maxiprocesso di criminalità organizzata, fu prospettata l'eventualità di proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sull'andamento e sulla conduzione pel medesimo processo .
L'iniziativa di intentare processi paralleli e di auspicare sovrapposizioni di poteri, mettendo in discu ssione valori ed equilibri di rilievo costituzionale, non ebbe seguito in virtù del saggio atteggiamento del Presidente della R epubblica, della corretta presa di posizione del Presidente del Consiglio, delle preoccupate r eazioni di gran parte delle forze politiche e del dissenso manifestato da larghi settori della st ampa e da autorevoli esponenti del mondo del diritto e della cultura.
In tal modo è rimasto intatto quel principio fondamentale di ogni ordinamento democrati co secondo cui gli organi degli altri poteri devono astenersi da ogni indebito controllo sull'attività giurisdizionale. Questa infatti, per potere essere esercitata in completa autonomia ed indipendenza , va so ttratta ad ogni forma di pressione o condizionamento .
Non ignoro certo che, di fronte a reali o presunti errori o deviazioni, sono lievitate in questi ultimi tempi prese di posizione fortemente critiche sull'operato di alcuni magistrati.
Ora non v'è dubbio che le deviazioni, quando si verifichino, devono essere tempestivamente e rigorosamente perseguite e represse, ma a ciò si deve provvedere nelle idonee sedi con quelle adeguate misure di cui farò cenno nell'ultima parte della mia relazione.
GIUSTIZIA CIVILE
Mi soffermerò anzitutto sull'andamento della giustIZia civile con alcuni rapidi cenni. E' segnalato da tutti i Distretti un aumento della litigiosità e delle pendenze in materia civ ile . Il fenomeno, ormai costante da molti anni, è generalmente posto in correlazione sia con le profonde modificazioni del costume (c della scala dei valori) nella società in trasformazione, sia con la crisi economica in atto.
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Sotto il primo profilo è da rilevar e il perdu~ar~ .della t endenza alla est ensione della tutela formale e gIUTldlCa a situazioni e rapporti, un t empo non fatti oggetto di particolare considerazione. Quanto alla crisi economica non sembra dubbio che essa incida specialment e sul numero delle cau se da inadempimento contrattuale. L 'inflazione, la l~nga durata dei processi, l' inadeg uat ezza del tasso legale d mter esse e, più in generale, la diffusa convinzione di poter trarre vantaggio dalle disfunzioni dell 'ammin.istrazi~~e . d~~a gius~~zia sono anch 'esse fattori di aumento dI una htlglOslta, che l lmpegno dei magistrati non riesce più a fronteggiare, almeno con i mezzi attuali.
In questa sit uazione i Procuratori Generali dei vari Distretti insistono tutti sulla n ecessità di acquisire nuovi strumenti operativi e, in particolare, auspicano una riforma, che, conferendo al giudice maggiori poteri di impulso processuale ed introducendo preclusioni p er la formulazione delle domande e per la deduzione delle prove, r ealizzi finalmente un processo civile effettivamente ispirato ai principi della oralità, della immediat ezza e della concentrazione.
L'andamento delle controversie di lav oro e di quelle previdenziali sembra in r ealtà evidenziare la p erdurante fun zionalità dello strumento processuale offerto dalla legge 11 agosto 1973, n . 533 : solamente in pochi Distretti , dato il r apporto particolarmente sfavorevole tra la mole degli affari ed i magistrati addetti alla loro trattazione, i t ermini previsti dalla citata legge non vengono ri spettati. Le sopravvenienze sem brano indicare che in alcuni circondari la t endenza all'aumento della litigiosità per queste materie sia più contenuta; restano e~evate le penden.z,e e le sopravvenienze in materia previdenz.la~e, nelle aree pm depresse, nelle quali la p ensione di invah ehta ha t alora assolto una funzione sociale ben diver sa da quella che la legge le assegna. . Pre.occupante permane, soprattutto n ei grandi centri, m relaZIOne alla ben nota carenza di abitazioni, l'andamento delle. cause, in ~ateria di locazione degli immobili urbani . La adozlone d un nto analogo a quello già vigente in Juat eria di lavoro, sembra aver dato , anche in questo settore, buona prova
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e conferma la possibilità di una sua più ampia utilizzazione in altri settori.
In tutti i Distretti sono m aumento le pendenze p er procedure concorsuali. Se n e lamenta la lunga durata e si auspica, come misura minima per la riduzione dell e pendenze e per la funzionalità dell e procedure, un consistente aumento del livello minimo del capitale investito nell' azienda, al di sotto del quale non dovrebbe farsi luogo a dichiarazione di fallimento.
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Generale favore sembra avere accolto la legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell' adozione e dell' affidam ento dei minori.
Le poche informazioni p ervenute a proposito del nuovo istituto dell'affidamento familiare sono tra loro contrastanti ed esprimono probabilmente un diverso grado di accettazione del nuovo istituto nei differenti ambienti sociali; è probabile che le valutazioni n egative sulla possibilità di sviluppo di questo tipo di assistenza ai minori siano suggerite dal ruolo marginale della autorità giudiziaria e della constatazione delle difficoltà derivanti dal carattere essenzialmente t emporan eo di questo tipo di affidamento.
Vengono segnalati ancora casi, fortunatam ente sempre meno frequenti, di elusione delle norme sulla adozione legittimante con l'espediente del falso riconoscimento del bambino quale figlio naturale di uno dei due coniugi che intendono acquisirlo: le nuove norme sui poteri del Tribunale p er i Minorenni in materia di impugnazione del riconoscimento consentiranno forse di contr astare e contener e il fenomeno.
Desta generale preoccupazione la possibilità che il nuovo assetto delle adozioni internazionali dia luogo ad un vero e proprio traffico di bambini da adottare, dovunque il costume e le carenze della Autorità locale rendano m eramente appar ente ogni forma di cont rollo sullo st ato di abbandono dei minori. E ' auspicabile ch e un controllo effettivo al riguardo
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possa essere attuato in via di accordi diretti tra autorità o mediante una maggiore collaborazione degli uffici consolari.
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Il t empo relativamente breve trascorso dalla entrata in vigore della legge 30 luglio 1984 n. 399,. ~ull'aumento dei limiti di compet enza del Pretore e del Conc.ili~tore, non consente ancora una valutazione completa della rncldenza ~elle nuove norme sulla distribuzione degli affari giudiziari di primo grado. E', peraltro, già evidente il loro effetto ri:it~lizza~te s~gl~ uffici di Conciliazione e l'assenza di sostanzlah modIfìcazlOm del flusso degli affari presso le Preture.
La pur modesta riforma è stata generalmente accolta con favore.
GIUSTIZIA PENALE
Sull'andamento della Giustizia penale dirò subito che il compito del giudice, con i mezzi di cui attualmente dispone, è diventato oltremodo difficile nei confronti d'una criminalità che invece si è rapidamente attrezzata con i più moderni e sofisticati mezzi t ecnologici ed operativi. Cio nonostante la Magistratura, con un impegno costante ed assiduo, efficacemente coadiuvata dalle forze dell'ordine, è riuscita ad infliggere durissimi colpi, oltre che al t errorismo, anche alla criminalità organizzata, nonostante l'intreccio di inter essi e di omertà, che rende sommamente difficoltosa l'azione r epressiva.
L'attività t erroristica ed eversiva del « partito armato» ha fatto r egistrare nel 1985, la cattura di numerosi elementi di spicco nonchè un notevole decr em ento delle azioni delittuose, anche se non sono mancat e, oltre a diffuse iniziative di attivismo propagandistico, manifestazioni criminose che s?no sinto~o della. pervicace volontà delle formazioni brigatIste, e del gruppI ad esse collegati, di ritener e prioritario l'obbiettivo dell'attacco alle istituzioni oltre che ad esponenti del mondo politico, sindacale ed industriale.
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Emerge tuttavia ormai evidente l'isolamento del gruppo terroristico brigatista e la sua estraneità a tutte le componenti del t essuto sociale.
Il lavoro delle forz e di Polizia , coordinato da quello dei magistrati, continua in maniera costante ed impegnata, sempre pronto a cogliere tutti quei segnali che possano denotare un risveglio del fenomeno.
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Molteplici fattori di natura culturale, politica e civile militano a favore di un provvedimento legislativo, diretto a favorire il superamento della stagione terroristica del «partito armato» ed il rientro dall'emergenza, conferendo al fenomeno della dissociazione un preciso significato di delegittimazione e di rifiuto di ogni progetto eversivo.
A queste finalità si ispirano sostanzialmente un disegno di legge governativo, presentato al Senato della Repubblica, e due proposte di iniziativa parlamentare, che un Comitato ristretto ha provveduto ad unificare in un solo schema legislativo.
Mi sia consentito rilevare che la scelta, indubbiamente ardua, delle misure legislative da adottare dovrebbe t ender e anzitutto a non consentire possibili strumentalizzazioni,nonchè all'esigenza di non assecondare un disegno di completa rimozione del passato, che è intriso di lutti, di sofferenze, di dolorose vicende p ersonali e familiari , di lacerazioni, di gravi attentati alle istituzioni ed alla stabilità dell'ordinamento democratico.
E' da segnalare l'impegno profuso da tutte le forze dell'ordine e dai magistrati n el difficile compito di individuare gli autori dell'attentato a carattere t errori stico al treno n. 904 del 23 dicembre 1984, a proposito del quale le indagini sin qui svolte fanno scorgere l'esist enza di possibili collu sioni fra criminalità organizzata e t errorismo.
P er quanto concerne il t errorismo internazionale, specie di matrice medio-orientale, si deve purtroppo r egistrare, n el corso dell'ultimo anno, un fortissimo incr emento delle azioni
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criminose poste in essere nel nostro Paese,. cuhnin~te nell~ effcrrata ed insensata strage all'aeroporto mternazlOnale dI Fiumicino del 27 dicembre u. s ., succeduta a numerosi altri attentati p erpetrati in Roma e al sequestro della motonave « Achille Lauro ».
Per la sua collocazione geografica l'Italia costituisce un punto nevralgico dello scacchier e mediterraneo; nell'ottica delle varie fazioni t erroristiche eli quella estrazione, essa sembra rappresentare una base privilegiata per la predisposizione e per l'esecuzione di operazioni e di iniziative di vario genere . Si pone quindi, con carattere di priorità, il problema del transito e della permanenza di centinaia di migliaia di cittadini stranieri (in massima parte nord-africani, mediorientali ed asiatici), che, usufruendo di norme tese a non ostacolare ed a non discriminare gli ingressi in Italia, contribuiscono alla creazione di gravi problemi per il nostro Paese, non ultimo quello costituito dalla probabile esistenza sul territorio nazionale, di centri clandestini di pianificazione e di attuazione di iniziative terroristiche.
Nonostante l'indubbia delicatezza del problema, attinente alla ricerca di una adeguata normativa atta ad arginare il fenomeno della immigrazione e, soprattutto, della p ermanenza clandestina degli stranieri con il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, occorre al più presto, previe anch e opportune intese ed iniziative di cooperazione a livello internazionale, provvedere all'adozione degli strumenti giu ridici indispensabili ad attuare più efficaci sistemi di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stralliel'i , n ell 'ambito delle misure strettamente indisp ensabili alla difesa dell'ordine pubblico e delle istituzioni. Rientrano in questo quadro le provvidenze previst e dal disegno di legge r ecentem ente approvato dal Consiglio dei Ministri.
L.e manifestazioni ed i risvolti operativi di questo tipo di t ~rrofl~mo sono, p er altro, est ese a tutto il settore europeo e SI espnm.ono spesso i~ azioni concordate a vasto raggio, come è stato chIaramente dImostrato, da ultimo, dalla contemporan~ità dell~ stragi vC'rificatesi n egli aeroporti di R oma e di Vienna . SI pone dunque, con sempre ntaggiore urgenza , il
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problema di una effettiva ed efficace collaborazione fra tutti gli Stati interessati allo scopo di stroncare, con incisive misure, il dilagare di questa gravissima forma di criminalità.
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L'anno trascorso ha confermato alcune linee evolutive della malavita organizzata: mafia, camorra e'ndrangheta, pur conservando ciascuna singolare peculiarità, rivelano caratteristiche sempre più comuni, tanto da poterle oramai considerare non più come settori separati, b ensÌ come parti di un complesso sistema criminoso. In questo vasto schema delinquenziale au mentano i gruppi, che, pur trovando la ragione d'essere in attività illecite, si inseriscono nei vari settori delle attività economiche con parvenza di legalità.
Ne è derivato un ampliamento dei processi di accumulazione e gestione di enormi masse di liquidità di origine illecita, ch e ha fatto assumere al riciclaggio di danaro sporco, dimensioni e forme del tutto nuove. Di qui il pericolo che tutti i settori produttivi e commerciali rischino di essere toccati da una presenza inquinante, che introduce metodi e comportamenti che non rifuggono dalla violenza , dal ricatto, dalla corruzione.
La criminalità mafiosa, confermando la propria natura intriseca di fenomeno apertamente t erroristico ed cversivo, h a posto di nuovo in evidenza la p erversa volontà di sferrare attacchi diretti contro le I stituzioni, colpendo in un cr escendo di brutalità omicida, rappresentanti dello Stato impegnati in prima persona nella lotta alla mafia. Ne sono tragici esempi l'attentato al Giudice Carlo Palermo, con le sue luttuose conseguenze e gli assassini del Commissario di Polizia Giuseppe Montana, del Vice Questore Antonino Cassarà e dell' agente Roberto Antiochia .
Tali azioni criminose, nella loro dinamica operativa e strat egica, sembrano essere indicative della duplice volontà dei gruppi criminali, sia di dimostrare la propria capacità di colpire lo Stato in persona dei suoi rappresentanti, sia di segnalare all'opinione pubblica c alle I stituzioni la loro volontà di
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dominio nel t entativo di accreditare una immagine della mafia , ~ome quella di una struttura in grado di rispondere clamorosamente a qualsiasi intervento statuale.
onostante tali disegni, la presenza dello Stato n elle aree maggiormente interessate dall'infiltrazione mafiosa, cam?rristica, o di altra natura criminale, si è fatta , anche grazIe al sacrificio ed all'abnegazione dei suoi rappresentanti, sempre più incisiva e vigorosa, mentre all'interno del contesto giudiziario si ravvisa ormai nel crimine organizzato una r ealtà palpabile e, soprattutto, processabile.
Nel prossimo febbraio si celebrerà a Palermo il processo contro i più pericolosi rappresentanti delle cosche mafiose.
I risultati dei processi svoltisi in Campania ed in Calabria, sono poi sintomatici del severo rigore della Giustizia che, grazie al suo costante operato, ha contribuito incisivamente ad incrinare molte delle strutture del crimine organizzato.
Tuttavia si devono registrare ancora pericolosi segnali di vitalità criminale, indicativi soprattutto della presenza in quelle Regioni di molti giovani criminali, impegnati a conquistare, a qualsiasi costo, gli spazi lasciati liberi dagli arrestati. E' evidente pertanto la complessità dell'impegno che dovrà ancora essere esercitato dai pubblici poteri sia sul piano preventivo che su quello repressivo.
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Particolarmente grave è stata nel decorso anno la diffusione della droga, che ha portato ad un aumento notevole, oltre che ~ella maxi-criminalità, che gestisce il traffico degli s tupefacentI con collegamenti internazionali, anche della criminalità per co~ì di~~ o~casi.onale, t enuto presente che il tossicodipendente 111 CriSI dI ast111enza è capace di commetter e e, commette purtroppo, qua~sia~i delitto. E ~e statistiche in proposito sono molto eloquentI: Il numero del drogati ospitato n elle nostre carceri, già elevato, tende ad aumentare .
. Alla. intensificazione della diffusione delle sostanze stupefacentI, ha p erò risposto una attività est esa ed efficace delle forze di polizia , che ha portato alla identificazione ed all'ar
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resto, non solo di numerosi piccoli spacciatori per lo plU tossicodipendenti, ma anche di elementi di spicco nell'organizzazione del traffico. Ne sono scaturiti importanti processi, molti dei quali sono stati definiti ed altri sono in via di definIZIOne.
Opportunamente poi la recente legge 21 giugno 1985 n. 297, consente la espiazione di pene da parte dei tossicodipendenti o degli alcooldipendenti condannati a pene lievi, in comunità terapeutiche.
Ed anche quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, essi non sono ammessi alla misura sostitutiva, la citata legge prevede che il programma terapeutico, al quale l'interessato risulta sottoposto o intenda sottoporsi, venga proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali.
Indubbiamente tale innovazione legislativa produrrà i suoi benefici effetti, sempre che venga attuata con il supporto delle occorrenti strutture. Sarà così consentito il recupero di molti giovani alla vita sociale e, impe,dito il loro contatto con deliquenti incalliti, sarà eliminata una delle maggiori cause di possibile ricaduta nel reato.
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Emergono i primi effetti positivi della applicazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, la cosiddetta legge «Rognoni - La Torre », che ha posto misure di prevenzione e di indagini capillari, estensibili anche alle attività economiche ed industriali. Viene così efficacemente stroncato il riciclaggio di danaro sporco proveniente dall' illecito guadagno che, come già accennato, il più delle volte viene impiegato in attività apparentemente lecite.
L'attuale legislazione n el settore dovrà tuttavia essere integrata con la previsione di possibili accertamenti anche nei confronti delle società di gestione dei fondi e di quelle ope
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. l ' .,. . , l fi di colpire anche gliranti n el settore dei titO l atIpICI, CIO a ne investimenti che sfuggono ai controlli b.ancari.. .
Sarebbero poi opportune altre due mno,:,azIOm. . La prima sta n ella previsione di u~a aZIOne . r~vocatona
ad ist anza del P. M. per i b eni cedutI non fi~tlzIa~en:e a t erzi azion e ch e verrebbe a scoraggiare trasfenmenti dI cespiti ' da p arte di indiziati di appartenenza ad associazioni criminali.
Il secondo suggerimento riguarda la possibilità di preveder e più esplicitament e, accanto alla confisca, una procedura liquidatoria delle imprese gestite da esponenti della criminalità organizzata, il che servirebbe, tra l'altro , a ristabilire la regolarità del mercato , turbato dai loro spregiudicati interventi, ed a consentire alle imprese, compresse dalla concorrenza sleale, di riprender e lo spazio che loro competeva .
Va ancora ricordato che la legge n. 646, con le successive modifiche, al fine di evitare la penetrazione di soggetti legati alla criminalità organizzata, ha previsto una serie di disposizioni con le quali contrastare preventivamente la stipulazione di contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione da parte di ditte e società controllate dalla camorra e dalla mafia.
La normativa dovrebbe tuttavia essere integrata con la previsione di strumenti che consentano accertamenti più p en etranti, non solo all' atto della stipulazione, ma altresì n el corso dell'esecuzione dell'appalto.
Infine, poichè ormai le dimensioni della criminalità organizzata sono assurte a livello di « holdings » internazionali con ingentissime disponibilità patrimoniali, è n ecessario , tra l'altr?, met~ere allo ~t~dio e r ealizzare al più presto possibile un plano dI controlli mterbancari a livello sovrannazionale.
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A proposito di strumenti giudiziari adottati o d a adottare p~r l'accertamento dei r eati ~n t em a di criminalità organizzata mI sembra opportuno sottolineare, per le critiche ed i diba L
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titi cui ha dato luogo la eventualità dell'introduzione nel nostro sistema di una' normativa cosidetta premiale, avente
carattere eccezionale. . . Il particolare trattamento riservato ai cosidet~i pent.lu
in materia di terrorismo e sequestri di persona, ha llldubbla~ mente dato risultati ottimali sul piano dell'accertamento del reati e dell'individuazione dei colpevoli. .
Si è trattato, in sostanza, di una scelta fatta dal legIslatore, con riguardo a particolari situazioni oggettive.
Nel caso del terrorismo poteva intravedersi, dietro al fenomeno della collaborazione e del « pentitismo » , un travaglio ideologico che porta al superamento delle ragioni stesse di quel tipo di criminalità; nel caso dei sequestri di p ersona la collaborazione vale come strumento che consente di rimuovere situazioni di stallo e di impotenza delle istituzioni , dovute al ricatto ed allo stato di necessità collegati alla prigionia ed al costante pericolo di vita in cui si trova la vittima .
Le confessioni di un cosiddetto pentito della mafia , che hanno consentito di identificare gli esecutori ed i mandanti dei più efferati omicidi verificatisi negli ultimi anni in Sicilia , infrangendo secolari muri di ferrea omertà, hanno suggerito la predisposizione di un disegno di legge che, oltre ad integrare e perfezionare i meccanismi normativi della legge Rognoni-La Torre, prevede sensibili riduzioni di pena per i mafiosi pentiti. Sul punto è auspicabile che il disecrnato intervento legislativo venga opportunamente m edita;o.
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Spesso si avvertono, soprattutto da parte dei non addetti ~i lavori, critiche aprioristiche ai maxiprocessi. Si sentono npetere valu~azioni e r~serve, che sono eguali a quelle che la stessa magIstratura SI era posta prima di orientarsi verso le scelte che poi sono state fatte .
Deve es~ere ben chiaro che certe scelte sono state subìte. anch~ .da chi le ha operate, come il minor maÌe. La scelt <~ definitiva , quale diretta conseguenza delle dim en sioni ele
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fantiache raggiunte dalle organizzazioni criminali operanti in alcune zone del t erritorio nazionale, è stata adottata soprattutto t enendo presenti la interdipendenza delle ,:a~ie posizioni processuali e delle prove, che non rendeva possIbIle una separazione dei procedimenti.
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La criminalità minorile appare statisticamente in leggera diminuzione, ma il dato non può indurre ad eccessivo ottimismo, in quanto permangono le cause della devianza minorile, la più rilevante delle quali è da ricercare nella impossibilità in cui si trovano molti giovani di trovare uno stabile lavoro. L'ozio al quale è costretto il giovane disoccupato, il suo conseguente sentirsi escluso dalla parte attiva della comunità, lo spirito di insoddisfazione e quindi di contestazione che gliene deriva, cui va aggiunta la incapacità per tale suo st ato di soddisfare le esigenze indotte dall'odierna società dei consumi, sono causa inarrestabile di devianza.
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L'applicazione e gli effetti pratici della legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha abolito la cosiddetta pregiudiziale tributaria, in un quadro di nuove disposizioni di carattere sostanziale e processuale, ha avuto i suoi effetti positivi.
Infatti, pur nella difficoltà di coordinare e contemperare l'accertamento penale con quello in sede di contenzioso tributar.i~ , il nuo:"o ~istem.a ha dato libero corso ai procedimentI m matena dI evaSIone fiscale, con la possibilità di efficace applicazione di sanzioni penali , che è poi l'unico det errente contro grandi e m edi evasori.
Tale normativa ha trovato numerose applicazioni soprattutto ad iniziativa delle Procure della R epubblica dei grandi centri .
, La nU,ova legge presenta peraltro delle zone grigie di mterpretazlOne - quale ad esempio il concetto di « evasione
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fiscale in misura rilevante» - ingenerando dubbi che dovrebbero essere rapidamente dissolti sulla base d'un'oculata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.
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Tra i delitti che destano maggiore preoccupazione si rileva che le rapine sono in costante aumento. La grande varietà dei nuclei patrimoniali che possono formarne oggetto: dal piccolo negozio alle banche, rendono estremamente difficile una efficace opera di prevenzione da parte delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda le estorsioni, il fenomeno è, tra l'altro, segnale inquietante della presenza di forze criminali legate ad organizzazioni di stampo mafioso e camorristico. Si deve purtroppo ancora una volta sottolineare che la flessione statisticamente registrata per le estorsioni, è dovuta probabilmente al fatto che spesso le parti offese non solo non denunciano le intimidazioni subìte, ma cedono, senza la minima reazione, al ricatto sia per paura, sia per sfiducia.
Sono in aumento gli scippi che, spesso degenerano in rapine improprie, per la violenza o minaccia dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, oppure per procurarsi la impunità e sono commessi prevalentemente da tossicodipendenti per procacciare il denaro che serve per l'acquisto della droga.
Il numero complessivo dei furti denunciati è tuttavia diminuito, ma è da rilevare che la omessa presentazione della denuncia è da ricercarsi molto probabilmente nella consap evolezza da parte delle vittime che gli autori nella maggioranza dei casi restano ignoti (oltre il 95 %).
Gli omicidi volontari ed i sequestri di persona sono in diminuzione.
Per quanto riguarda gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la efficace azione svolta a tutela della sicurezza nel lavoro dagli organi istituzionalmente a ciò preposti ha com
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portato una st abilità, se non addirittura una diminuzione nel fenomeno.
Gli altri omicidi colposi ed in particolare quelli commessi con violazion e delle norme sulla circolazione stradale sono st ati in numero leggermente inferiore a quello d ell'anno precedente.
In m at eria di inquinamento, il numero dei procedimenti pen ali inst aurati n ell'ultimo anno, p er lo più det erminato da scarichi abusivi, è aumentato .
Un certo miglioram ento si è notato nell'ultimo p eriodo sia con l'entrata in funzione di molti impianti di depurazione, sia per l'opera di prevenzione e di controllo svolta da parte degli organi di polizia e dei corpi ispettivi che hanno riferito prontam ente ai Pretori compet enti.
Le frodi alimentari sp ecialmente per l' efficace opera di prevenzione svolta nel settore, t endono a diminuire.
In materia di abusivismo edilizio si è avuto un certo incremento an che in conseguenza della sanatoria prevista dal provvedimento di condono e in relazione alle incertezze interpretative e a quelle sulla data di operativ ità della normativa .
I reati di bancarotta sono in aumento in conseguenza della crisi economica che ha coinvolto imprese di notev oli dimensioni, ch e in pochi anni hanno accumulato ingenti passivi, finen do col precipitare nello stato fallimentare .
I reati di esportazione diretta ed indiretta di valuta si sono attenuati in conseguenza della st abilità politica , d ella riduzione graduale dell'inflazione e della possibilità di buoni investimenti nel nostro P aese .
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La legge 28 luglio 1984, n . 398, relativ a alla riduzione dei t ermini di custodia cautelare ha indubbiam ente soddiS,fatto i~eludi~ili ~sigenze ~d .ha avuto il pregio di riportare l area dl applicazIOne delllstltuto entro i limiti connaturali alla su a sp ecifica finalità .
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l, . l ' d . t ermini d esti-Devesi per ò rilevare c he artIco aZIOne ei . ' n ati ad operare per le fasi successive al dibattimento dI pnm~ grado, non sembra essere st at a predispost a ~en~n~o. pr~Se?tI i t empi t ecnici necessari per la definizione del gIUdIZI n el smgoli gradi. P er i reati m eno gravi, di compet enza del pretor~, il t ermine m assimo di tre m esi, decorrente dalla pronuncIa di condanna è obbiettivamente cosÌ breve da non consentire, nella maggi~r parte dei casi, che, prima d ella scadenza, .sia pronunciata la sentenza irrevocabile. T ale profilo non è pnv o di rilievo in quanto incide sulla repressione del fenomeno della microdelinquenza che, da t empo, presenta dimen sioni non trascurabili per la diffusa minaccia che ne d eriv a alla sicurezza dei cittadini ed all'ordine pubblico. Anch e l'anno di t empo per il giudizio di appello o per il giudizio di Cassazione per i reati più gravi risulta il più delle volte del tutto insufficiente, t enuti presenti i numerosi adempimenti aventi t empi t ecnici e di legge non riducibili. Potrà p oi non esser e sufficiente l'impegno dei magistrati a scoraggiare un u so spregiudicato dell' impugnazione proposta a soli fini dilat ori, con il sottinteso obbiettivo di conseguire in itinere la scarcerazione.
L'inadeguatezza dei t ermini di custodia cautelare previsti per il giudizio di appello e di cassazione è accentuat a dal rilievo che, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, la presunzione di non colpevolezza risulta affi evolita e suscettiva di una tutela calibrata alle esigenze di difesa della collettività, la quale, d'altra parte, considera con avver sion e la scarcerazione di imputati già condannati.
Devo infine segnalare che finora il numero delle scar cerazioni degli imputati di gravi delitti risulta piuttosto contenuto in virtù de?li sforzi compiuti dalla m agistratura p er accelerare al maSSImo - a volte non senza contrasti _ t empi e. le fasi .dei giudizi di impugnazione. In particolar e la Cort.e ~~ Cassa~IOne, ~~dia.nte .la modifica e l' integrazione d ei ruoli gia fissatI, la ndlstnbuzIOne dei processi con detenut i fra tul;te le se~ioni penali, il potenziamento di quest \ ù t ime co~ . as~e~~azIOne t emporanea di consiglieri addetti alle sezIOlll CIVIli e, soprattutto, per l' incondizionat o impegn o d i
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m agistrati e funzionari è riuscita ad evitare,. con rigu~rdo ai delitti più gravi, il verificarsi di scarceraziom automatIche.
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Deve essere favorevolmente valutata la disposizione che limita il divieto di concedere la libertà provvisoria a pochi delitti più gravi e che destano maggior allarme sociale: la norma oltre a contrarre l'ambito della custodia cautelare, vale a r estituire al giudice una maggiore possibilità di intervento, consentendogli di mediare il mantenimento della misura r estrittiva in relazione alle concrete esigenze di cautela ed agli sviluppi dell'indagine processuale. Al riguardo devo dare atto ch e si è provveduto t empestivamente ad eliminare un difetto di coordinamento segnalato da più parti - ed anche da questa Procura Generale - disponendo, con l'art. 2, della legge 25 gennaio 1985, n. 7, l' inclusione, tra i pochi r eati per i quali rimane il divieto di concedere la libertà provvisoria , del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
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Uguale giudizio pOSItIVO si deve dare per la previsione del rito direttissimo davanti al Pretore, che consente una giustizia più celere, immediata, con considerevole efficacia anche in chiave preventiva.
GI.i un.ici pro~lemi . che la nuova disciplina comporta sono dI ordllle pratICO, dI natura organizzativa e si riferiscono alla in~ufficienza .dei ~agistrati. ed alla mancanza del personale dI cancellerIa, dI segreterIa ed ausiliario in numerose Preture.
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~a m.odificazione della competenza, come era n egli int endImentI, ha causato una notevole devoluzione di proce
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dimenti alla cognizione del Pretore, mentre i Tribunali e le Procure segnalano un carico di lavoro meno pesante . . .
L'innovazione sta tuttavia provocando un aggr.avI.o m sostenibile per le già inadeguate strutture delle Corti dI Appello e delle relative Procure Generali.. .
Occorre, infatti, considerare, oltre al nlevante canc~ aggiuntivo determinato dagli appelli contro le sent~nze dei pretori, il maggior afflusso dei giudizi di i~pu~nazlO~e avverso le sentenze dei tribunali indotto dalla nduzIOne dI competenza di tali uffici e dalla conseguente contrazione dei tempi processuali .
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Passando dall'esame di queste modifiche legislative settoriali ai problemi relativi alla riforma globale del processo penale non si può fare a meno di ricordare che è attualmente all'esame del Senato, dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, il disegno di legge-delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Punti cardini della riforma sono: l'impianto essenzialmente accusatorio del processo, la drastica riduzione della fase istruttoria , la centralità del dibattimento come momento di elezione per la raccolta e la formazione della prova, la previsione, accanto al modello di base, di riti differenziati in funzione di una maggior agilità e semplificazione processuale. Si tratta di scelte apprezzabili e rimesse comunque all'esame ed alla valutazione del Parlamento. Non intendo, quindi, esprimere giudizi ma solo proporre alcuni momenti di riflessione.
Ritengo, anzitutto, che il nuovo codice di procedura penale debba coniugare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini con l'esigenza di salvaguardare valori non m eno vitali per la convivenza civile, apprestando strumenti per il raggiungimento della verità che siano garanzia di difesa della società e delle libere istituzioni. Suscita, quindi, qualche perplessità la riserva alla fa se dibattimentale della formazion~ della. p~o:a co~ ri~u~rd~" soprattutto, ai processi per reati aSSOCIatIVI o dI cnmmahta economica che richiedono
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penetranti, difficoltose ed articolate indagini, spesso collegate all'esame di migliaia ~i. documenti. ed all'ar~ua ricerca di riscontri fiscali, contabIh e bancarI. In partIcolare non sembrano compatibili con il progettato sistema processuale gli strumenti apprestati dalla legge Rognoni-La Torre, che hanno segnato un vero salto di qualità nella scoperta dei traffici delle organizzazioni criminali e delle loro infiltrazioni in vitali settori economici.
Va, poi, ridimensionata l'aspettativa di coloro che si attendono risultati miracolistici: a differenza di molti altri Stati che, assegnando alla potestà punitiva un connotato di discrezionalità, perseguono solo una parte degli illeciti penali, nel nostro ordinamento vige il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'art. 112 della Costituzione, per cui il nuovo codice dovrà misurarsi con il carico veramente imponente dei procedimenti penali registrati ogni anno che, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica, superano i cinque milioni.
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Il capitolo dell'esecuzione della pena, e della situazione carceraria in genere, presenta tuttora gravi problemi; segnali di ripresa si sono tuttavia palesati con il riattamento di molte carceri, già effettuato od in itinere, con la costruzione di nuovi istituti di pena e con tutte le iniziative che sono state prese per rendere la pena giusta ed umana al fine ultimo dell.a re~enzione morale e civile del condannato. Ed in propOSItO SI deve dare atto della m eritoria attività d ella Direzione Generale degli I stituti di Prevenzione e P ena del Miriistero di Grazia e Giustizia .
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. ~~ll'avviarmi alla conclusione del capitolo relativo all a gmstizia penale des'd . d ' . l Ili ero 111 lrIZZare un ca oroso elogio ti e
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forz e dell'Ordine in tutte le loro componenti per il v~lidissimo apporto all'azione preventiva e repressiva ~ella d~h~q~en~a. Hanno adempiuto ai loro compiti, n ei van setto~1 IstItuzIOnali, con dedizione e grande capacità operativa, .conseguendo risultati assai soddisfacenti, nonostante la lllsufficienza numerica , sempre collaborando fedelmente e proficuamente con la magistratura, nel campo giudiziario p enale.
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Tra i molti problemi ancora insoluti, nonostante sia stata su di essi attirata da tempo e da più parti l'attenzione del legislatore, si colloca in primo piano quello r elativo alla previsione ed alla disciplina della comunicazione giudiziaria, istituto introdotto, in funzione garantistica, a difesa dell'indiziato e divenuto, invece, font e di diffamazione e di ingiustificata anticipata opinione di responsabilità, in palese contrasto con il precetto costituzionale che sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
E ' urgente un intervento legislativo che, funzionalizzando l'istituto a scopi esclusivamente garantistici, preveda ed imponga valide cautele dirette ad assicurare alla comunicazione giudiziaria il presidio della più rigorosa riservatezza.
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Un'altra grave distorsione, ch e arreca offesa alla r eputazione ed alla dignità dell' individuo, si verifica allorchè n el corso della fa se istruttoria vengono propalate notizie in ordine alla posizione degli inquisiti: notizie ch e, a parte l'eventuale p~e?iudizi~ per il t empestivo e corretto sviluppo delle inda gml, proplZiano inamr~:lÌssibili . str~m~n.talizzazioni o rngen er~no cornvi quan~o I~fon~atl gIUdiZI su fatti , persone e clIcost anze ancora III VIa dI accertamento e non assistiti d c puntuali controlli e riscontri probatori.
E' necessario che la stampa, m eno tesa alla ricerca d Il . r' . l e o{( scoop )} glOrna IstlCO, attUi a sua insostituibile funzione ed
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assolva l'interesse pubblico all'informazione senza ledere gli inalienabili diritti dei cittadini e senza infrangere il segreto istruttorio.
Ma è ancor più necessario che k norme processuali e sostanziali poste a presidio del segreto istruttorio siano rigorosamente e puntualmente osservate da coloro che ne sono i naturali depositari e sono anzi preposti alla custodia ed alla difesa di questo segreto.
N on è concepibile che, in caso di fuga di notizie, si col pisca l'ultimo anello della catena senza far tutto il possibile per identificare e perseguire, anzitutto, i r esponsabili dell'indiscrezione ed i primi destinatari del precetto violato.
Molto opportunamente alcuni Procuratori Generali hanno invitato anzitutto i magistrati ed i funzionari del distretto nonchè gli organi di polizia giudiziaria al pieno rispetto del dovere di riservatezza ed alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che prevedono e sanciscono il vincolo del segreto istruttorio.
E' evidente tuttavia che quando viene divulgata dalla stampa la notizia indebitamente comunicata, di fronte al rifiuto del giornalista di rivelarne la fonte e ai risultati negativi dell'indagine instaurata per identificarla altrimenti, l'unico ad essere perseguito sarà il giornalista m ed esimo, essendo rimasti ignoti gli autori della indebita propalazione di notizie riservate.
Sull'argomento dei limiti che incontra l'attività di informazione in relazione a determinati segreti (di Stato, istruttorio ... ) è stato da t empo auspicato l'intervento d el legislatore. Ma anche quando quest'ultimo avrà messo ordine nell' intricata materia rimarrà pur sempre un m argine nell'ambito del quale la scelta del comportamento sarà rimessa alla capacità e alla correttezza professionale del giornalista.
UFFICI GIUDIZIARI : CIRCOSCRIZIONI E FUNZIONALITA'
Vengo all'ultima parte di questa mia relazione, nella quale intendo accennare, per sommi capi, ai problemi che
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riguardano le circoscrizioni giudiziarie, la f~nzion.alità. degli uffici, l'ordinamento giudiziario e l'opera del magistrati nell' esercizio delle loro funzioni.
In attesa della ristrutturazione degli uffici, quale potrebbe esser data dal futuro ordinamento, un primo intervento idoneo ad incidere in via immediata sulla funzionalità dell' apparato giudiziario, che, senza alcun one~e da ~arte dello Stato, tenda a realizzare condizioni di maggiOr efficienza delle attuali strutture, potrebbe essere costituito da un'organica revisione delle circoscrizioni gi~diziarie, d~etta ad instaurare un rapporto ottimale tra risorse del sistema e domanda di giustizia.
La dislocazione degli uffici dopo l'assetto dato dall'ordinamento giudiziario del 1941, ha avuto alcuni ritocchi, ma non si è mai provveduto alla formulazione d'un disegno generale che tenga conto delle profonde trasformazioni e dei radicali mutamenti intervenuti nella complessa articolazione della r ealtà sociale ed economica del paese, caratterizzata, tra l'altro, dalla concentrazione di strutture produttive e di insediamenti demografici in determinate aree m etropolitane e dal conseguente spopolamento di altre zone del t erritorio. Ne consegue che per alcuni uffici giudiziari si r egistrano da anni indici di lavoro e di afHusso degli affari civili e penali notevolmente al di sotto della m edia.
Ora la soppressione, secondo un piano organico di r evisione, degli uffici giudiziari con scar so indice di lavoro anzitutto consentirebbe di operare una diversa distribuzione territoriale delle risorse umane e materiali; permetterebbe inoltre di potenziare, senza aggravio per la spesa pubblica, uffici ove ~l c.arico di. lavoro è aumcntato in progressione geometrica; c?stItmrebbe .mfin~ la premessa indispensabile per una razIOnale orgamzzazIOne del settore e per l'adozione "enera lizzata di moderni strumenti operativi . b
~'aus~i~ata e .pr~vista assegnazione a tutti gli uffici di mezzI tecmcI ormai di comune impiego e già diffusi su lar <Ya s~a~a presuppon~ la c?ncentrazione di alcune formc di at~ivita e la provvista di personale specializzato da inserir . . moduli organizzativi di livello tale da rendere funziona~e li;
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conveniente l' adozione e l'apprestamento dei nUOVI metodi
operativi. >I< >I< >I<
Devo qui ricordare un evento estremamente significa tivo per la Corte di Cassazione: l'inaugurazione ufficiale, con la presenza del Capo dello Stato, della nuova sede del Centro Elettronico di documentazione che, come è noto, svolge, oltrechè funzioni proprie per le esigenze d egli uffici della Corte, il servizio nazionale d'informatica giuridica.
La sede, altamente funzionale è stata r ealizzata con il determinante apporto della Direzione Generale degli Affari Civili, della st essa direzione del CED e dei suoi funzionari , nonchè con la solerte opera delle società che ordinariamente con esso collaborano . In quella sede - tra l'altro - sono state apprestate strutture ad altissimo livello tecnologico per l'insegnamento dell'informatica, che, nel nostro settore di attività, ha assunto uno sviluppo di notevolissimo rilievo
Con il prossimo anno il Centro inizierà in modo opera tivo, dopo l'avvenuto approntamento dei programmi, l'automazione integrale del processo di Cassazione. Attraverso i terminali degli uffici giudiziari e degli studi professionali sarà così possibile conoscere gli eventi significativi relativi ai ricorsi.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI
Nella primavera del 1985 ha t erminato i suoi lavori una Commissione, istit uita dal Ministro di Grazia e Giustizia ~ presieduta da Giuseppe Mirabelli , allora Primo Presidente m carica di questa Corte Suprema . E' stato quindi predi spos.to . uno schema articolato eli norme specifiche t ale da costitUire la base p er uno o più provvedimenti lecrislativi in tema di ordinamento giudiziario . t>
Ritengo doveroso formulare l'a uspicio ch c il la voro della Commissione non vada perduto, ma vcnga al più presto
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utilizzato per l'apprestamento dell'auspicata e non più nnviabile riforma.
Nell'ambito dei problemi relativi all'ordinamento giudiziario assume particolare rilievo il problema della responsabilità dei magistrati .
E qui mi ricollego alle osservazioni . fatte ~ll'inizio del mio discorso per affermare con la maSSIma chIarezza ch ~, mentre gli errori delle decisioni giudiziarie devono .tro.var e I~ loro naturale rimedio nel r egime delle impugnazlOlll, ogm condotta illecita o comunque deviante del magistrato deve essere perseguita con ser eno, ma fermo rigore, per ch è colui al quale è affidato il compito istituzionale di r ender e giustizia dovrebbe sempre incanalare la propria condotta nel solco del lecito e della correttezza professionale, senza oltrepassarne i limiti. E' perciò necessario che i magistrati preposti alla direzione degli uffici giudiziari facciano assiduo ed oculato uso dei loro poteri di vigilanza non soltanto segnalando le eventuali infrazioni, ma altresì cercando in quanto possibile di prevenirle .
Sulle prospettive di riforma in t ema di r esponsabilità ritengo che non occorrano particolari innovazioni per quanto riguarda la r esponsabilità penale, alla quale il magistrato è sottoposto, alla stessa stregua di ogni altro soggetto , con la conseguenza che per i fatti commessi nello specifico eser cizio delle sue funzioni , sono a lui applic<lbili tutte quelle disposizioni di maggior rigore previst e per i titolari di pubblich e funzioni.
N eppure, a mio parere, dovrebbe essere ulteriormente e~~eso il .campo ~ella responsabilità civile ri spetto alle ipotesi gla pre.vI.ste dagl~ ar.tt. 55 e 56 del vigente cod ice di procedura cIvile, salvI gli eventuali ritocchi e <lcrcriorn<llnenti da
. Il l ' bbapportarsI a a re atlV<I normativa .
E' agevole infatti prevedere che la eventuale dilatazionc d~lIe attuali ipotesi di responsabilità civilcfìnirebhc per formre ~l soccombente o .al condannato un ulteriorc m ezzo di preSSIOne per te~tarc .d l ~onscg uire ciò che non è riu cito ad ottenere con glI ordman strumenti processuali .
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E' significativo considerare che il settimo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti - che ha avuto recentemente luogo a Milano - ha adottato e raccomandato, tra i principi fondamentali relativi all'indipend enza della magistratura , la risoluzione secondo cui, salvi i casi di r esponsabilità penale i giudici non possono ~ssere .per so.nalm.en:e .oggetto d~ una azione civile a causa dI abUSI o dI omISSIOnI commeSSI nell'eser cizio delle funzioni giudiziarie.
La legislazione italiana si ispira, quindi, a maggior rigore e si pone su un piano di maggiore garantismo, ch e costituisce tuttavia il limite invalicabile oltre il quale ogni ulteriore est ensione di responsabilità vale come minaccia alla indipendenza ed alla libertà del giudice di decider e secondo i dettami della legge e della propria coscienza .
In t ema di responsabilità disciplinare è, peraltro, auspicabile una diversa r cgolamentazione con la previsione di precise fattispecie di illecito, di guisa che, fermo il principio della insindacabilità delle decisioni e dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, siano sanzionati tutte quelle manifestazioni e tutti quei comportamenti che incidono negativamente sullo svolgimento dell 'attività giudiziaria.
Ad ogni categoria di illeciti tipizzati deve accedere una clausola di salvaguardia o una norma di chiusura che consenta di reprimere atti o comportamenti non previsti nè prevedibili, ma ugualmente riprovevoli e contrari a precisi :al~ri dell'o:rdinamento: a qu esta direttiva si ispira , infatti, Il . d~se~no dI legge sulle incompatibilità e sulla r esponsabilità dlsclplmare del magistrato di r ecente approvato dal Governo.
. E' mia ferma convinzione che un'adeguata riformulaz~one della normativa disciplinare ed una r ealisti ca articolazIOne . del relativo procedimento r ealizzino lo strum ento appropn~to e ~a sell e idonea per va lutare e r eprim ere fatti o ~:te~glam;ntI ~h: da più parti vengono indicati come deviaZIOnI nell eserCIZIO della funzionc giudiziaria t enuto anche presente ch ., l . . l' ... ' . .. . . e gla e VIgentI (ISPOSIZIOIU, pur suscettIbIlI dI
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garanzie per i cittadilll.·,miglioramento , offrono le massI'me
con la salvagnurdia altresì dell' indipendenza dell a magI
stratura. Nel riprendere il discorso a quest'ultimo prop~sito è op
portuno ribadire che questa indipen~enza n~n va mte~a ~oltanto nel suo significato oggettivo dI sottrazIOne del ~lUdlce: e del magistrato in genere, al condizionamento di altrI J?o~er~ dello Stato ma anche e soprattutto in termini soggettIVi dI volontà d~l magistrato di essere realmente indipendente senz'alcuna remora o fraintendimento.
Egli, quindi, non soltanto deve saper difendere la pro: pria indipendenza da ogni attacco esterno, ma ?~ve altreSI esercitare le proprie funzioni con coscienza e dedIZIOne. Non deve poi mai prescindere dalla convinzione che quelle funzioni non sono altro che un servizio nell'interesse della collettività, servizio che egli deve rendere con l' umiltà propria di chi è consapevole che l'elevatezza dei compiti ai quali è chiamato è pari almeno alle difficoltà che incontrerà nell'adempieeli.
E mi preme qui dichiarare, con piena coscienza, che, in contrapposto ad isolati e statisticamente marginali comportamenti devianti di alcuni magistrati , v i è fortunatamente il comportamento della stragrande maggioranza. Questa, in perfetta aderenza al concetto di indipendenza t estè indicato, esercita correttamente e laboriosamente le proprie funzioni ed opera in dignitosa riservatezza, pur senza astrarsi dal contesto sociale, nel quale è anzi vivamente inserita , come richiede l'odierno costume di vita e com e è necessario ch e sia per .megli~ comprendere gli assillanti e complessi problemi che Il magistrato deve oggigiorno quotidianem ente affrontare.
. A questi .magist~ati, ai funzionari e a tutti gli addetti a~ nostrI .uffici che Cl. danno solerte e intelligente collabora ZiOne, umtamente agh appartenenti alle forze dell'ordine l a cui opera assidua e impegnata, talvolta sino al sacrificio di s~ st essi, è indispensabile supporto all'azione svolta dall'ord '
. d'" d llle gm IZIarlO, va a la nostra riconoscenza e quella dell 'inter a nazIOne.
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Signori,
Nel porre termine al mio discorso devo ringraziarVi per avermi benevolmente ascoltato.
I limiti t emporali, impostimi dal carattere di questa relazione, come non mi hanno consentito di accennare ai molti altri importanti problemi che meriterebbero di essere esaminati, cosÌ non mi hanno permesso di soffermarmi più approfonditamente su quelli sottoposti alla Vostra attenzione.
Ciò che ho avuto l'onore di esporre rende evidente che la Magistratura dovrà ancora affrontare gravi difficoltà nello stato di crisi in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia e nelle condizioni, sotto tanti punti di vista preoccupanti, in cui vive l'odierna società, oppressa, tra l'altro, dall'imperversare sempre più protervo della criminalità.
Ma la Magistratura proseguirà nel suo cammino, continuando a rendere giustizia nel modo più sereno possibile e perseguendo l' intento di frenare, con il concorso fattivo delle forze dell'ordine, l'emergere prepotente dell'eversione, per non venir meno alla fiducia del popolo italiano, dal quale deriva i suoi poteri . Per raggiungere questi risultati i magistrati sapranno ancora impegnarsi al massimo delle loro forze con quella dedizione di cui hanno dato prova costante. Ciò è necessario non solo per tener fede ad una nobile tradizione, ma altresÌ per non tradire la memoria di quegli eroici colleghi che, nel contrastare le forze del male, sono p ervenuti all'estremo sacrificio.
Con questi sentim enti e nella convinta certezza di potermi rendere garante di quell'impegno, Le chiedo, Sianor Primo Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziari~ 1986 .