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I RISTORNI
a cura di Gianni Allegretti
IL COMMA 2, ART. 6, D.L. 63/2002COMMA 2.
Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale
sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono
soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2001.
ART. 2545-SEXIES, C.C. - Ristorni
L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai sociproporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.L’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni sottoscritte e liberate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.
LA PREVISIONE DELLO STATUTO (coop. di produzione e lavoro)
(…..) L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei
soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento
gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992,
n.59.
CONTINUA STATUTO COOP P.L.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare puòoperare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di
cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci
lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in
relazione all’ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell’esercizio sociale ed in relazione al livello
di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall’assemblea dei soci in
sede di approvazione dell’apposito regolamento interno, ai sensi dell’art.2521 codice civile.
LA PREVISIONE DELLO STATUTO LA PREVISIONE DELLO STATUTO (Coop di consumo/acq.collett.)(Coop di consumo/acq.collett.)
(…) L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell’anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico.Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato dagli amministratori in sede di predisposizione del progetto di bilancio.
CONTINUA STATUTO COOP CONSUMO
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all’attività svolta con i
soci.Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di
ristorno non possono eccedere l’avanzo di gestione -misurabile dal risultato della gestione ordinaria - che la
Cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L’Assemblea puòdeliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte,
mediante l’aumento proporzionale della singola quotafermo il limite massimo di valore previsto dalla legge. Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio
entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale.
IL C. 2 ART. 6, D.L. 63/RISTORNI-APPROFONDIMENTI
APPLICABILITA’/1
somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro (comprese le cooperative agricole di conduzione terreni), sotto forma di integrazione
retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi art. 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 2001
IL C. 2/RISTORNI-APPROFONDIMENTI
APPLICABILITA’/2
somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una
parte del prezzo dei beni e servizi acquistati (coop di consumo, coop di abitazione e banche di credito
cooperativo) o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (es: coop agricole di
commercializzazione).
COMMA 2, II PERIODO – LA RESTITUZIONE DELLE SOMME
se la restituzione del capitale avviene nell’ambito di una cooperativa di produzione e
lavoro, la restituzione medesima comporta l’assoggettamento a tassazione ai fini Irpef in
capo al socio percettore
sarebbe stata reddito in caso di erogazione immediata del ristorno
Continua/restituzione
L’assoggettamento a tassazione delle somme restituite riguarda anche i soci lavoratori autonomi o esercenti attività d’impresa
per i soci di cooperative di credito si ha tassazione solo nel caso di ristorno
originariamente attribuito come maggiorazione di interessi.
viceversa Assoggettamentoiva all’attribuzione
Quale forma di tassazione alla restituzione
La restituzione di tali somme - ai fini della tassazione in capo al socio - è
assimilata alla distribuzione di utili con la conseguente applicazione dell’art. 27
del DPR n. 600 del 1973
ARTT. 44-47 NUOVO TUIR/DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI
ARTT. 44-47 NUOVO TUIR/DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI
QUALE TASSAZIONE IN CASO DI CESSIONE PRIMA DEL
RIMBORSO/SOLO IN CASO DI APC
PERSONE FISICHE
CAPITAL GAIN SU INTERO CORRISP.
DI CESSIONE
PERSONE GIURIDICHE REDDITO D’IMPRESA
DEDUCIBILITA’ RISTORNO PER COOP EROGANTE
INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITA’ DI EROGAZIONE
PERIODO D’IMPOSTA DI RIFERIMENTO DEGLI ELEMENTI DI REDDITO SU CUI E’
COMMISURATO
DEROGA AD ART. 109/TUIRART. 12, D.P.R. 601/73
DEROGA AD ART. 109/TUIRART. 12, D.P.R. 601/73
CON VIGORE D.LGS. 6/2003 – COOP A MUT. NON PREVALENTE
Per le sole cooperative che - a regime - non potranno più godere dell'agevolazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 601/73, viene subordinata detta deducibilità per competenza al rispetto di procedure che consentano di inquadrare i requisiti di certezza e determinabilità dell'onere, come disciplinati dall'art. 109 del tuir.
SEGUONO CONDIZIONI
Coop non prevalenti – dal 2004
la previsione statutaria dell'erogabilità del ristorno
DEDUCIBILITA’ NELL’ESERCIZIO IN CUI SI E’ TENUTA L’ASSEMBLEA DI
APPROVAZIONE BILANCIO
SINTESI MODALITA’ ATTRIBUZIONE RISTORNI
· attribuzione in denaro. Ad incremento, ai fini IRPEF, della retribuzione relativa al periodo di paga con riferimento al quale il ristorno venga – in questo modo – attribuito;
· attribuzione mediante aumento del capitale sociale. Da intendersi – in questo senso – ad incremento delle quote/azioni possedute in qualità di “soci cooperatori”;
attribuzione mediante assegnazione (ai soci beneficiari del ristorno) di azioni di cui agli
articoli 4 e 5 della Legge 31/01/92, n. 59.
QUANTIFICAZIONE MASSIMA RISTORNO
LA C.M. 37/E 2003 E L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO
MASSIMO ATTRIBUIBILE
LA C.M. 37/E 2003 E LA C.M. 37/E 2003 E LL’’INDIVIDUAZIONE DELLINDIVIDUAZIONE DELL’’IMPORTO IMPORTO
MASSIMO ATTRIBUIBILEMASSIMO ATTRIBUIBILE
LA RILEVAZIONE DEL RISTORNO HA EFFETTI SUL CALCOLO DELLA PREVALENZA
M.A.P. CIRC. 13 GENNAIO 2006, N. 648(……)
il chiarimento fornito dal Ministero delle Attivitàproduttive deve essere accolto con favore in quanto: “Tali ristorni infatti, determinati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati
dall’Assemblea, concorrono ad incrementare il valore del rapporto mutualistico con i soci ai fini della determinazione della
mutualita’ prevalente. La loro approvazione potra’ avvenire sia in una assemblea convocata “ad hoc”, sia nella stessa assemblea di bilancio, subito prima della approvazione del documento
nel suo complesso.”
Il Ministero precisa che i ristorni determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio, devono essere approvati da un’assemblea dei soci convocata ad hoc (precedente a quella che approva il bilancio che, nel conto economico, li comprende) oppure nella stessa assemblea di
bilancio, ma subito prima dell’approvazione del bilancio stesso.
Pertanto, in tale ultimo caso, come richiesto dal Map, nell’ordine del giorno dell’assemblea che approva il
bilancio occorrera’ inserire un apposito punto (Approvazione dell’importo imputato a titolo di
ristorno nel bilancio chiuso al 31/12/….) che sara’posto in discussione e che verra’ deliberato prima
dell’approvazione del bilancio di esercizio.Si fornisce il seguente fac-simile di delibera:
Fac-simile di delibera
“Considerando il risultato positivo del bilancio chiuso al 31/12/…..gli amministratori, così come da delibera del
Consiglio di Amminstrazione del…….., propongono l’erogazione del ristorno ai soci. Tenuto conto delle
disposizioni di legge, di statuto e delle istruzioni amministrative e considerata la necessita’ del rispetto del limite massimo di erogazione del ristorno derivante
dall’avanzo dell’attivita’ svolta con /nei confronti dei soci, l’importo che gli amministratori hanno rilevato a titolo di ristorno nel bilancio chiuso al 31/12/……….e che e’ posto alla vostra approvazione, corrisponde a
€…………Il ristorno verra’ attribuito secondo le seguenti modalita’…… (indicare le modalita’ approvate dal
suddetto Consiglio di amministrazione).……………………..
L’Assemblea approva all’unanimita’”
NON NECESSARIO PER CHI LO DESTINA DA UTILE
Ovviamente, l’approvazione dei ristorni in un momento precedente a quello di
approvazione del bilancio, adottando le procedure sopra delineate, riguarda le
cooperative che rilevano il ristorno nel conto economico e non le cooperative le cui procedure amministrative prevedono
l’approvazione/erogazione del ristorno in sede di destinazione dell’utile.
COOP DI UTENZA (CONSUMO) PROBLEMI APERTI
Ancorche’ il ristorno sia qualificabile come elemento pregnante della mutualita', se il ristorno stesso debba o
meno – per le coop di utenza - avere rilevanza sul calcolo della mutualita' e', allo stato attuale, un
problema non ancora risolto.
per le cooperative di utenza dovrebbe diminuire i per le cooperative di utenza dovrebbe diminuire i ricavi della cooperativa venendo rilevato con ricavi della cooperativa venendo rilevato con
segno segno –– a rettifica della voce A1a rettifica della voce A1
TUTTAVIATUTTAVIA……..
ANCORA RISTORNO E COOP CONSUMO
….va rilevato che tale impostazione potrebbe portare ad incongruenze sulla verifica
dell’effettivo scambio mutualistico.Si pensi, ad esempio, ad una cooperativa di consumo che a livello di quantita'/valore di
transazioni tra soci e terzi sarebbe prevalente, ma attribuendo ristorno abbassa i ricavi
derivanti dalle transazioni con i soci e il rapporto “ricavi verso soci, al netto dei ristorni / totale ricavi” potrebbe portare alla non prevalenza.
ANCORA RISTORNO E COOP CONSUMO – LA TESI DEI DD.CC.
Gennaio 2006
STRALCIO DOCUMENTO
NON POSSIAMO IGNORARE L’IPOTESI DELLA RACCOMANDAZIONE DEI
DD.CC.
E’ UN DOCUMENTO DI UN ORGANISMO CONTABILE CHE
PRESIDIA LA CORRETTEZZA NELLA RILEVAZIONE IN BILANCIO DEI
FATTI DI GESTIONE
E POICHE’
IL 2513 DEL C.C. FA ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA VOCE “A 1” DI C.E.NELLA MISURA IN CUI IN UN AMBITO DI
CORRETTA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO (DOCUMENTO DEI DD.CC.) LA
VOCE “A 1” NON VENGA INCISA NEGATIVAMENTE DAI RISTORNI, NE DERIVA
CHE SARA’ CORRETTO IL CALCOLO DELLA PREVALENZA CHE NON RISENTA
NEGATIVAMENTE DELL’AMMONTARE DEI RISTORNI MEDESIMI
Vi e', poi, un’altra considerazione da fare.Quando si fa il calcolo per verificare quanto ristorno si può attribuire (cioè qual è l’avanzo
derivante dalla gestione con i soci), all’avanzo complessivo della gestione (rigo
23 – “D” e/o “E”, se positivi) si applica – per indicazione del Decreto del MAP - la % di prevalenza nello scambio con i soci come
determinata ai sensi dell’art. 2513 del c.c..Ne deriva che una cooperativa di consumo avra’un plafond maggiore di possibile ristorno per
i soci
E’ NECESSARIO FORNIRE INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA DEL MUTAMENTO DELLA
CLASSIFICAZIONE A C.E. DEL RISTORNO E PROCEDERE – PER LA COMPARABILITA’ DEI BILANCI - A
RICLASSIFICARE A C.E. L’IMPORTO STANZIATO NELL’ANNO PRECEDENTE IN “- A 1” INSERENDOLO IN “- A 5”. MOTIVARE FACENDO RIFERIMENTO A QUANTO CONTENUTO NELLA NUOVA RACCOMANDAZIONE DEI
DD.CC.. NON RITENIAMO INVECE NECESSARIO INFORMARE
CIRCA LA RIQUANTIFICAZIONE DELLA % DI PREVALENZA CHE AVREI AVUTO QUEST’ANNO SE
AVESSI CONTINUATO AD ADOTTARE LA CLASSIFICAZIONE DELL’ANNO PASSATO; NE’
RIQUANTIFICARE LA % DI PREVALENZA DELL’ANNO PASSATO.