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Roma
Storia politica, economica e sociale II
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LANTICHITa cura di
Umberto Eco
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LA GRANDE STORIA - LANTICHITa cura di Umberto Eco
Vol. 10 - Roma Storia politica, economica e sociale II
Realizzazione editoriale Encyclomedia Publishers srl
Direzione generale Danco Singer
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Redazione Silvia Di Pietro (coordinamento), Ilaria Milano,
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2011 Encylomedia Publishers srl, Milano
2011 RCS Quotidiani S.p.A.
Edizione speciale per il Corriere della Sera
Pubblicato su licenza Encyclomedia Publishers srl
LE GRANDI COLLANE DEL CORRIERE DELLA SERA
RCS Quotidiani S.p.A.
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Sede legale via Rizzoli 8, 20132 Milano
Direttore Responsabile: Ferruccio de Bortoli
Reg. Trib. Milano n. 179 del 15/03/2006
ISSN 1828-0501
Finito di stampare nel mese di novembre 2011
A cura di RCS Quotidiani S.p.A.
Presso Nuovo Istituto di Arti Grafiche, Bergamo
Printed in Italy
In copertina: Anatre e ambiente lacustre, particolare, II sec. a.C.., mosaico, Pompei, Casa del Fauno; Frederic Soltan/Corbis
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Pianta di tombacon iscrizioneClaudia Octaviaedivi Claudi f(iliae)lib(erta) Peloris /et Ti(berius)ClaudiusAug(usti)lib(ertus)Eutychusproc(urator)Augustor(um) /sororibus etlib(ertis)libertabusq(ue)posterisq(ue)eorum / formasaedifici custodiaeet monumentireliquerun[t],da Roma, Perugia, MuseoArcheologicoNazionaledellUmbria
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A Roma durante let classica un cittadino pu costituire unimpresa e affidar-ne lamministrazione e la completa gestione a un proprio schiavo. I proventidellimpresa arricchiscono il padrone, ma questi risponde anche dei debiti con-tratti dallo schiavo manager. Esistono due tipologie di tali imprese: a respon-sabilit illimitata e limitata. Nelle seconde, a differenza che nelle prime, il pa-drone risponde dei debiti contratti dal suo schiavo solo fino a un certo am-montare prestabilito.
Lo schiavo a capo di unimpresa
A Roma, durante let classica (tra il II sec. a.C. e il II sec.d.C.), un cittadino pu costituire unimpresa, affidandonelamministrazione e la completa gestione a un proprio schia-vo. Con riferimento a schiavi che svolgano un tale tipo di at-tivit di gestione, si parla di vere e proprie funzioni manage-riali (fondamentali al riguardo gli studi di Andrea di Porto)..Un esame del funzionamento delle imprese gestite da schia-vi non pu non prendere le mosse da una veloce messa afuoco della condizione generale che ha lo schiavo nel dirittoprivato romano, a partire dallet arcaica (cio fin dai secolianteriori al II a.C.).
La condizione giuridica dello schiavo in et arcaica
Durante let arcaica, lo schiavo, che visto al contempo co-me cosa e come persona, non considerato soggetto di di-ritto. Non pu essere titolare di diritti propri, non pu ave-re un patrimonio personale. Esiste una sola possibilit se-condo la quale pu godere di una qualche disponibilit fi-nanziaria per esigenze personali e dipende dalla concessio-
Lo schiavo managerdi Lorenzo Gagliardi
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Lo schiavo manager
ne, da parte del padrone, del cosiddetto peculio, che consi-ste in un insieme di beni e di danaro e di solito ha una con-sistenza molto limitata. La propriet del peculio rimane alpadrone, che pu revocarlo in ogni momento, ma finch nelle mani dello schiavo, egli ne dispone con grande libert,anche alienando i beni che ne fanno parte.Pur essendo privo di soggettivit giuridica, lo schiavo rite-nuto capace di compiere atti che producano effetti validisulla sfera patrimoniale del padrone. Il principio generalevuole che lo schiavo possa migliorare la condizione del pa-drone, ma non possa peggiorarla. Ci comporta che loschiavo possa acquistare per il suo padrone la propriet o icrediti. Non invece in grado di contrarre validamente de-biti e, se li contrae, il suo padrone giuridicamente non puessere chiamato a risponderne. Nellambito di un tale inqua-
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dramento complessivo uno schiavo non pu efficacementerivestire il ruolo di amministratore di unimpresa, in quantonessuno gli concederebbe mai credito.
Le innovazioni di et classica
e le imprese gestite da schiavi
Le cose mutano durante let classica: lo schiavo continua anon essere considerato soggetto di diritto e permane il princi-pio per cui egli non pu peggiorare la situazione del padrone,tuttavia si registrano alcune importanti innovazioni sulleffi-cacia dei debiti contratti dagli schiavi. Il pretore prevede nelsuo editto che i titolari di crediti concessi a schiavi possano di-sporre di idonei strumenti giudiziari che garantiscano loroladempimento. Ci previsto non in termini generali, macon riferimento a situazioni determinate nelle quali il padro-ne in via preliminare si sia assunto esplicitamente, o per lequali dato pensare che si sia assunto implicitamente, la re-sponsabilit di certe operazioni finanziarie compiute dal pro-prio schiavo. Questi strumenti sono denominati dai moderniazioni adiettizie. Tramite esse, i creditori possono citare ingiudizio i padroni, perch rispondano dei crediti concessi ailoro schiavi. Ci rende finalmente possibile, per i padroni, af-fidare la gestione delle loro imprese agli schiavi, poich que-sti ultimi avranno la possibilit, in qualit di amministratori,anche di ricorrere al credito, in quanto i creditori saprannoche, in caso di inadempimento dellobbligazione, potrannochiamare in causa i proprietari degli schiavi. Ma fino a chepunto i padroni rispondono dei debiti contratti dai loro schia-vi nellesercizio dellattivit imprenditoriale? possibile di-stinguere due tipologie di imprese gestite da schiavi mana-ger: a responsabilit illimitata e limitata. Le prime si basanosu un atto formale avente rilevanza esterna, che prende il no-me di preposizione (praepositio) con cui il padrone e titola-re dellattivit pone il proprio schiavo a capo dellimpresa.
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Epitaffio funebre,forse dedicato a Cicerone,bassorilievo,Venosa
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La praepositio fissa con precisione i confini negoziali entro iquali lo schiavo deve esercitare la sua attivit manageriale. Ilpatrimonio dellimpresa non giuridicamente separato daquello del padrone ed egli risponde pertanto illimitatamente,con tutto il proprio patrimonio personale, dei debiti che loschiavo abbia contratto rispettando le attribuzioni assegnate-gli dalla praepositio. Le soluzioni imprenditoriali a responsa-bilit limitata si fondano invece sulla concessione allo schiavodi un peculio, che costituisce il patrimonio dellimpresa ed considerato giuridicamente separato dal patrimonio indivi-duale del padrone. Il peculio costituisce cos il limite massimoe predeterminabile del rischio imprenditoriale e lo schiavomanager rappresenta il suo organo. In questi casi il peculiopu avere dimensioni anche molto rilevanti e pu arrivare acomprendere immobili o altri schiavi. Ad alcuni di questischiavi, chiamati vicarii, lo schiavo manager principale (cheprende il nome di ordinarius) pu affidare la gestione di ulte-riori imprese, che dipendono da quella da lui amministrata.Ci pu avvenire con atti di praepositio, o, in alternativa, lor-dinario pu procedere con lassegnazione a uno o a pi vica-ri di un apposito peculio. In questo caso, si ha lesistenza di undoppio livello peculiare, per cui c il peculio di ogni vicario,che costituisce il patrimonio dellimpresa da lui amministrata,e poi c quello dellordinario, che rappresenta una sorta dipatrimonio di controllo, o di peculio-madre. La prassi di af-fidare la gestione delle imprese agli schiavi molto diffusanella Roma di et classica. Vi si ricorre non solo quando lim-presa individuale, ma anche quando pi persone intendo-no costituire unimpresa collettiva: gli imprenditori acqui-stano allora uno schiavo in compropriet tra loro e gli affi-dano la gestione dellimpresa, applicando una delle due so-luzioni, a responsabilit limitata o illimitata, che si sono de-scritte. In entrambi i casi, seppur con le dovute differenzedelle due diverse soluzioni, i comproprietari dello schiavo
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comune divideranno tra loro i profitti e le perdite generatidallimpresa, in proporzione alla rispettiva quota di com-propriet dello schiavo.Va ricordato infine che il diritto romano, a differenza degliordinamenti moderni, non conosce listituto della societ aresponsabilit limitata. Nel mondo romano, pertanto, lim-presa collettiva a responsabilit limitata gestita da uno schia-vo manager dotato di peculio il solo importante strumen-to giuridico che consente di limitare la responsabilit degliimprenditori.
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Lo schiavo manager
}}} Vedi anche
Roma, vol. 10, Storia
Antropologia e societ - Leconomia a Roma Diritto - La nascita della scienza giuridica; Il debitore insolvente fatto a pezzi; Le fonti
del diritto
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