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SCADENZA UNICO 2010Società Capitali
Entro l’ultimo giorno del NONONONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
1)Periodo di imposta coincidente con l’anno solare
30 settembre 2010
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio
SCADENZA UNICO 2010 PERSONE FISICHE
1. Termine ordinario entro il 30 settembre 2010
2. Cessazione 2009 entro il 30 settembre 2010
3. Liquidazione impresa individuale (RM 31/E 04.02.2009)
a) effetto della liquidazione
b) quante dichiarazioni presentare?
esempio
• Impresa individuale in liquidazione dal 15 febbraio 2009
• Dichiarazione del periodo 1.1.2009/14.2.2009 entro il nono mese successivo cioe’ 30 novembre 2009
• Cio’ comporta che il versamento vada eseguito entro il 16.6.2009 ????? ( articolo 17 DPR 435/2001) se e’ cosi’ come si rispetta la progressivita dell’IRPEF con riferimento agli altri redditi del 2009 che vengono dichiarati nel 2010 con versamento al 16.6.2010 ????
SCADENZA UNICO 2010SOCIETA’ DI PERSONE
1. Termine ordinario Entro il 30 settembre 2010
2. Entro la fine del NONONONO mese successivo a quello di effetto dell’operazione nel caso di operazioni straordinarie
Casi particolari:
1. Scioglimento senza liquidazione nel 2009: 30.09.2010
2. Perdita della pluralità soci nel 2009: 30.09.2010
Liquidazione
NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SI IMPONE DI VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI
EFFETTO
Società di capitali
Vale la data di iscrizione al
Registro Imprese
Società diSocietà di persone persone
Vale la data delleVale la data delle deliberazionedeliberazione
SCELTA DEL MODELLOsoggetti IRES
1) Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2009
Il modello è UNICO 2010
2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2009
Il modello è UNICO 2009
problema: modello non aggiornato
UNIFICAZIONEsoggetti IRES
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**
La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**
La dichiarazione NON va UNIFICATA
SCELTA DEL MODELLOsoggetti IRPEF
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare
Il modello è UNICO 2010
La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
Il modello è Unico 2010
Se non disponibile (UTILIZZABILE) Unico 2009
La dichiarazione NON va UNIFICATA
AUTONOMIA
DESTINATARIO
NON ENTRA PIU’ NEL MODELLO UNICO, che rimane arginato a redditi e IVA (salvo DL 78/09).
SI TRASMETTE ANCORA ALL’AGENZIA, non essendo
attivo il ricevimento delle regioni
TERMINIEntro il medesimo termine
previsto per la dichiarazione dei redditi.
NO UNIFICAZIONE – dichiarazione IRAP
UNIFICAZIONE – dichiarazione IVA
Possibilità di presentazione separata se la dichiarazione è a CREDITO
• Dichiarazione a credito (anche < ad € 10.000) possibile separazione
(indipendentemente dall’utilizzo del credito)
• Dichiarazione a saldo zero obbligo unificazioneSolo studi
UNICO PF obbligo di presentazione telematica
NOVITA’ FIN 2008
INOSSERVANZA OBBLIGO TELEMATICO
UTILIZZO DI MODELLO NON CONFORME
(C.M. 54/E del 19.06.2002)
SANZIONE DA € 258 A € 2.065
(art.8 c.1 D.Lgs. 471/1997)
PRESENTAZIONE IN
POSTA
SCADENZE VERSAMENTO
PERSONE FISICHE DATA FISSA
SOCIETA’ PERSONE 16.06 ANNO PRESENTAZIONE
SOCIETA’ CAPITALI
APPROVAZIONE NEI 120 GG.
APPROVAZIONE NEI 180 GG.
16° giorno sesto mese successivo chiusura periodo d’imposta
16° giorno mese successivo approvazione del bilancio
APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 6° MESE
Ante riforma
Post riforma
“… nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato …”
“… quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della società”
ovvero
Art. 2364
“… quando particolari esigenze lo richiedono”
richiamato dall’art. 2478-bis
per le SRL
... “SOLUZIONI” PER LA PROROGA
Approvazione in seconda
convocazione
SRL solo se previsto dallo statuto
Per il versamento rileva la data della prima convocazione
C.M. n.54/E/200
2
Approvazione con consultazione
scritta
2478-bis: bilancio “presentato” ai soci
I conv. - 30 aprile II conv. – 25 maggio
Versamento imposte – 16 giugno
L’iter può concludersi anche successivamente
Art. 17 DPR
435/2001Termine ordinario
DECRETO 21 MAGGIO 2009
RIDUZIONE INTERESSI PER RATEAZIONI
DAL 6% AL 4%
1. riguarda i pagamenti dovuti in relazione a dichiarazioni redditi e IRAP che saranno presentate dal 1° luglio 2009
VERSAMENTO rateizzato IVA versamento entro il 16 marzo 2010, se il saldo
da DR annuale supera euro 10,33 (arrotondato a € 10)
Differimento a saldo UNICO magg. 0,40% per meseRATEIZZAZIONE:
DR IVA autonoma: unica soluzione al 16.03.10 rate dal 16.3.10 da 2 a 9 rate (interesse 0,33%
mese)
DR IVA unificata: unica soluzione al 16.03.10 rate dal 16.3.10, da 2 a 9 rate (interesse 0,33% mese) unica soluzione al saldo di UNICO rate dal saldo di unico (maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione + interessi 0,33% mese)
DM 21.5.200
9
DM 21.5.200
9
L’OPZIONE PER L’AVVISO TELEMATICO
CONFERMA PER L’AVVISO TELEMATICO
CM 47/E/09 possibilità di revoca entro 30 gg dalla ricezione avviso telematico (irreperibilità, cessazione del mandato, altre gravi situazioni)
RACCOMANDATA AL CONTRIBUENTE
30 giorni che decorrono dalla NOTIFICA
FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3
DELLA SANZIONE (10%)
L’ITER DELL’AVVISO
TRASMISSIONE TELEMATICA DELL’AVVISO
ALL’INTERMEDIARIO
30 giorni che decorrono dal 60° giorno
successivo quello di notifica trasmissione
all’intermediario
FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3
DELLA SANZIONE (10%)
Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza del contribuente l’avviso
entro 30 gg. dalla ricezione
L’ITER DELL’AVVISO TELEMATICO
Non va firmata la copia conservata dall’intermediario (RM 354/E/08 e RM 298/E/07)
TEMPISTICA
10.07 30.9 90 gg
Correttiva nei termini
OMESSA
Invio dichiarazion
e tardiva
INTEGRATIVA
Correttiva nei terminiCorrettiva nei termini integrativaintegrativa
Correggono dichiarazioni validamente presentate nei termini previsti
Correggono dichiarazioni validamente presentate nei termini previsti
dichiarazione tardiva nessuna indicazione nel frontespiziodichiarazione tardiva nessuna indicazione nel frontespizio
Modifica della dichiarazione
Articolo 2 del DPR n.322/98
commi 8 e 8-bis
comma 8comma 8
comma 8 - comma 8 - bisbis
31/12 quarto anno successivo
Termine invio dichiarazione periodo d’imposta successivo
2° problema:
quale quale termine?termine?
1° problema: quali quali
correzioni?correzioni?
Solo correzioni di errori NO RIPENSAMENTINO RIPENSAMENTI
R.M. 325/E del 14/10/2002
CASS. 25056 del 27.11.2006
RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE
CM 8/E/09 possibile se la scelta era evidente da altri elementi
(es: versamento sostitutiva, scritture contabili, ecc)
Posizione dell’Agenzia
comma 8comma 8
comma 8-comma 8-bisbis
Rettifiche a sfavoresfavore del contribuente
Rettifiche a favorefavore del contribuente
Posizione della dottrina
comma 8comma 8
comma 8-comma 8-bisbis
Rettifiche a sfavore e a favoresfavore e a favore del contribuente
Rettifiche a favorefavore con compensazione immediata
CM 6/E/02 RM 24/E/07
RM 459/E del 2.12.08RM 459/E del 2.12.08 Dopo 1 anno Recupero del credito solo tramite istanza di
rimborso
Modello per tuttiUNICO
Utilizzabile con alcuni requisiti730
… presenza di sostituto – assenza di alcuni redditi
Vantaggi 730
Credito recuperabile più velocemente
Versamenti gestiti dal sostituto
Non si devono gestire i calcoli
UNICO PF e 730UNICO PF e 730
NON NON possono usare ilpossono usare il 730 730
… d’impresa (anche in partecipazione)Chi deve dichiarare redditi …
… di lavoro autonomo (anche in partecipazione)
… redditi diversi non dichiarabili nel quadro D
Proventi da affitto d’azienda – PLUS cessione PQ o PLUS cessione PNQ black list
… chi deve presentare IVA, 770 o IRAPinoltre …… chi non è residente nel 2009 e/o 2010
… eredi per i redditi del de cuius
… dipendenti di datori non sostituti (es: COLF)
Possibile coniuge dichiarante