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sentenza 13 marzo 2001, n. 54 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 marzo 2001, n. 12);Pres. Santosuosso, Est. Mezzanotte. Ord. Tar Sardegna 12 gennaio 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5 (MAGGIO 2001), pp. 1451/1452-1453/1454Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196155 .
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PARTE PRIMA 1452
sentenza n. 488 del 1995, Foro it., Rep. 1996, voce Regione, n.
256, che ha già escluso che il criterio di calcolo di cui all'art. 25
della legge mineraria sia coessenziale al principio dell'onerosità
e possa pertanto ritenersi un principio fondamentale della legge dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost.).
5. - Così individuato il principio fondamentale della legisla zione statale in materia di acque minerali e termali, da esso non
può dirsi difforme la previsione della legge regionale censurata
secondo cui il canone di concessione deve essere commisurato
anche alla quantità di acque prelevate e imbottigliate dal con
cessionario.
Né infine può essere condiviso l'ulteriore rilievo del rimet
tente secondo il quale la materia delle acque minerali e termali
richiederebbe uniformità di regime economico a livello nazio
nale e sovranazionale, onde impedire che autonomi interventi
regionali producano sfasature nella libera concorrenza e nella
circolazione dei beni e delle merci nel mercato europeo. Il prin
cipio del libero scambio è, infatti, mal invocato di fronte a linee
di indirizzo, di cui anche le regioni possono essere interpreti nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il va
lore delle risorse naturali che costituiscono patrimonio pubblico. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 1. reg. Lom
bardia 29 aprile 1980 n. 44 (disciplina della ricerca, coltivazione
e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dal
l'art. 4, 21° comma, lett. c), 1. reg. 27 gennaio 1998 n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter
1. reg. 31 marzo 1978 n. 34, norme sulle procedure della pro
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione, e
successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferi
mento all'art. 117 Cost., dal Tar Lombardia con l'ordinanza in
dicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 marzo 2001, n. 54
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 marzo 2001, n. 12); Pres. Santosuosso, Est. Mezzanotte. Ord. Tar Sardegna 12
gennaio 2000 (G.U., la s.s., n. 28 del 2000).
Sardegna — Agenzie di viaggio e turismo — Apertura di
succursali e filiali — Autorizzazione dell'assessore regio nale al turismo — Incostituzionalità (Cost., art. 41; statuto
speciale regione Sardegna, art. 3; 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e
turismo, art. 6).
Sardegna — Agenzie di viaggio e turismo — Apertura di
succursali e filiali — Autorizzazione dell'assessore regio nale al turismo — Subordinazione al piano pluriennale di
razionalizzazione — Questione inammissibile di costitu
zionalità (Cost., art. 41; statuto speciale regione Sardegna, art. 3; 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, art. 4).
E incostituzionale l'art. 6, 1° comma, l. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, nella parte in cui subordina l'apertura di succur
sali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al consegui mento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle
agenzie. (1)
(1-2) La Corte costituzionale fa riferimento, e ne richiama espressa mente le motivazioni, alla propria precedente decisione con cui ha di chiarato l'incostituzionalità della 1. reg. Lombardia 16 settembre 1996 n. 27, nella parte in cui prevedeva l'obbligo dell'autorizzazione per le filiali o sedi secondarie delle agenzie di viaggio e turismo (sent. 6 no vembre 1998, n. 362, Foro it., 1999,1, 42 e 2000,1, 411, con nota di ri chiami e nota di Salmoni, commentata da Mor, in Regioni, 1999, 309).
Il Foro Italiano — 2001.
È inammissibile, a seguito della dichiarazione di incostituzio
nalità dell'art. 6, 1° comma, l. reg. Sardegna 13 luglio 1988
n. 13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
stessa legge, nella parte in cui, subordinando la possibilità di
rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano plurien nale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo
della Sardegna, sarebbe applicabile anche all'apertura di fi liali e succursali di dette agenzie, in riferimento agli art. 41
Cost, e 3 statuto speciale regione Sardegna. (2)
Diritto. — 1. - Oggetto del presente giudizio di legittimità co
stituzionale sono l'art. 6, 1° comma, 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13 (disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e tu
rismo), «nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'aper tura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti», e l'art.
4 stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare auto
rizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionaliz
zazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, sa
rebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di det
te agenzie. Ad avviso del Tar Sardegna le due disposizioni della legge
regionale violerebbero l'art. 41 Cost., in quanto assoggettare ad
un'autorizzazione, basata su un atto di programmazione e con
tingentamento, l'apertura di filiali e succursali di agenzie già esistenti contrasterebbe, come affermato da questa corte nella
sentenza n. 362 del 1998 (Foro it., 1999, I, 42) con il principio di libertà dell'iniziativa economica. Secondo il rimettente, la
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui di
spone la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiché an
che le leggi sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principi costituzionali in forza dell'art. 3 statuto speciale per la Sarde
gna, approvato con la 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 3.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 1°
comma, della legge regionale sarda è fondata.
Con la sentenza n. 362 del 1998 questa corte ha, fra l'altro, dichiarato illegittima una disposizione della 1. reg. Lombardia
16 settembre 1996 n. 27, la quale, con formulazione analoga a
quella dell'art. 6 oggi scrutinato, subordinava ad autorizzazione
l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e tu
rismo. Osservò in quella sentenza la corte che il legislatore statale
nell'art. 9 della legge quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è
ispirato ad una configurazione unitaria delle agenzie, definite
testualmente imprese, senza discostarsi dalle comuni nozioni del
diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le
sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né
centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti
da quelli che fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizza
zione conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali
che l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. Né
sussistono ragioni che possano giustificare, con riferimento alle
agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva, alle articolazioni territoriali.
In tema di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi, v. Cass. 25 settembre 1999, n. 10636, Foro it., Rep. 1999, voce Regione, n. 376, secondo cui l'art. 22 1. reg. Umbria 15 novembre 1985 n. 42, contenente norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo,
assoggetta a sanzione amministrativa anche lo svolgimento occasiona
le, senza l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 3 stessa legge, delle imprese che esercitano attività di produzione e organizzazione di
viaggi e soggiorni e/o intermediazione nell'acquisto di detti servizi; Tar
Campania 17 giugno 1997, n. 1539, id., Rep. 1998, voce Turismo, n.
15, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale di diniego di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi e turismo, motivato con la mancanza di disponibilità nel contingente numerico fissato per il comune entro il quale l'agenzia deve svolgere la propria attività im
prenditoriale, dal momento che l'art. 9 1. 17 maggio 1983 n. 217 attri buisce all'ente regione il potere di verifica dei requisiti soggettivi e og gettivi richiesti dalla legislazione statale, ma non anche quello di con
tingentamento delle autorizzazioni. Da ultimo, cfr. 1. 29 marzo 2001 n. 135, riforma della legislazione
nazionale del turismo (G.U. 20 aprile 2001, n. 92), che peraltro all'art.
1, 3° comma, prevede che: «sono fatti salvi poteri e prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117
Cost., parametro che, però, nella presente fattispecie non può venire in considerazione, posto che, come correttamente rileva il
giudice rimettente, in materia di turismo la regione Sardegna ha
competenza legislativa esclusiva,
Ora, anche se la legge regionale sarda non può essere sotto
posta a scrutinio alla luce dei principi fondamentali posti dalla
legge quadro per il turismo, essa è nondimeno censurabile sulla
base dei principi costituzionali, l'armonia coi quali è prescritta dallo statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art. 3
statuto speciale per la Sardegna approvato con 1. cost. 26 feb
braio 1948 n. 3). E fra i principi costituzionali che il legislatore
regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano quelli desumibili dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di rimes
sione, il quale garantisce la libertà di organizzazione dell'im
presa. La stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del
resto, le agenzie di viaggio e turismo come «imprese che eser
citano attività di produzione, organizzazione di viaggi e sog
giorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le
attività». Con questa disposizione anche il legislatore sardo con
forma le agenzie ai principi civilistici, poiché si attiene a una vi
sione unitaria dell'impresa desumibile dagli art. 2082 e 2555
c.c., riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si
discosta però da tali principi là dove, prescrivendo l'autorizza
zione anche per l'apertura delle filiali, trascura il fatto che que ste fanno parte del complesso aziendale del quale l'imprenditore è titolare. Tanto basta a confermare, anche in relazione alla cen
surata disposizione della legge sarda, che in base all'art. 41
Cost, le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'au
torizzazione in altre regioni sono abilitate ad intrattenere rap
porti con una utenza non territorialmente limitata, poiché, come
già affermato da questa corte nella citata sentenza n. 362 del
1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta
all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla
in un territorio più vasto, all'interno della stessa regione o anche
oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa
dell'imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.
3. - L'art. 4 stessa legge regionale sarda prevede la formazio
ne di un piano di adeguamento della rete delle agenzie di viag
gio e turismo alle esigenze della domanda turistica. Questa di
sposizione viene censurata dal rimettente solo «in quanto appli cabile all'apertura di filiali e succursali». Ma, una volta escluso
che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta con
seguentemente esclusa l'applicabilità dell'art. 4 alla fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a questa dispo sizione, la relativa questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, 1° comma, 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13 (disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina
l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turi
smo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 4 della medesima legge, sollevata, in rife
rimento all'art. 41 Cost, e all'art. 3 statuto speciale per la regio ne Sardegna, dal Tar Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2001.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 14 febbraio 2001, n. 38 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 febbraio 2001, n.
8); Pres. Santosuosso, Est. Zagrebelsky; Corte conti c. Pres.
cons, ministri. Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —
Presidenza del consiglio dei ministri — Atti organizzativi — Sottrazione al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti — Ammissibilità (Cost., art. 76, 100; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, art. 3; 1. 15 marzo 1997 n. 59,
delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammi
nistrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 11,
12; d.leg. 30 luglio 1999 n. 303, ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 1. 15 marzo
1997 n. 59, art. 9).
E ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte
dei conti nei confronti del governo, per aver questi sottratto
al controllo preventivo di legittimità della corte, con il d.leg. 30 luglio 1999 n. 303, i decreti del presidente del consiglio dei ministri aventi ad oggetto l'organizzazione delle strutture
della presidenza del consiglio dei ministri. (1)
Ritenuto che il presidente della Corte dei conti, a seguito della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della sezione del
controllo, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato nei confronti del governo, in relazione all'art.
9, 7° comma, d.leg. 30 luglio 1999 n. 303 (ordinamento della
presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 1. 15
marzo 1997 n. 59), al d.p.c.m. 4 agosto 2000 (ordinamento delle
strutture generali della presidenza del consiglio dei ministri) e al
d.p.c.m. 12 settembre 2000 (modifiche all'art. 6 d.p.c.m. 4 ago sto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della pre sidenza del consiglio dei ministri), per violazione degli art. 76 e
100, 2° comma. Cost., in relazione alla 1. 14 gennaio 1994 n. 20
(art. 3), e alla 1. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 11, 1° comma, lett. a, e 12, 2° comma);
che la Corte dei conti premette di avere sollevato, con prece dente ricorso, conflitto di attribuzioni nei confronti del governo
(reg. amm. confi, n. 160) in relazione allo stesso art. 9, 7° com
ma, d.leg. n. 303 del 1999 nonché a due decreti del presidente del consiglio dei ministri, emanati, sulla base della suddetta
norma, rispettivamente in data 23 dicembre 1999 e in data 15
aprile 2000;
(1) Sulla natura di «potere dello Stato» della Corte dei conti nel l'esercizio delle sue funzioni di controllo, con conseguente legittima zione a sollevare conflitti di attribuzione, v., citate in motivazione, Corte cost. 23 dicembre 1999, n. 457, Foro it., 2001,1, 436, con nota di
D'Auria, Corte dei conti, controllo successivo sulla gestione e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, e Giornale dir. amm., 2000, 1211, con nota di Baldanza, Il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti di ricerca', 6 luglio 1995, n. 302, Foro it., 1996, I, 2674; 28 dicembre 1993, n. 466, id., 1994, I, 325; 14 luglio 1989, n. 406, id.,
Rep. 1989, voce Legge, n. 33. Sull'ammissibilità di conflitti di attribuzione in relazione ad atti
aventi natura legislativa, v. Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 323, Giur. costit., 1999, 2572; sent. 457/99, cit.; ord. 27 gennaio 2000, n. 23, G.U., la s.s., 2 febbraio 2000, n. 5; 13 luglio 2000, n. 280, id., 19 luglio 2000, n. 30 (e non 13 luglio 2000, n. 30, come erroneamente riportato nella nota a Corte cost. 457/99, cit.); 21 dicembre 2000, n. 573, id., 27 dicembre 2000, n. 53.
Da segnalare che il conflitto di cui l'ordinanza in epigrafe dichiara l'ammissibilità riguarda — oltre all'art. 9, 7° comma, d.leg. 303/99 —
due d.p.c.m. in materia di organizzazione della presidenza del consiglio (4 agosto 2000, Le leggi, 2000, I, 2872, e 12 settembre 2000, ibid., 3142), che hanno sostituito il d.p.c.m. 15 aprile 2000 (ibid., 1536), a sua volta oggetto (unitamente al d.p.c.m. 23 dicembre 1999, ibid., 706) di un precedente conflitto, dichiarato ammissibile da Corte cost., ord.
573/00, cit.; il relativo ricorso si legge in G.U., la s.s., 31 gennaio 2001, n. 5.
Sulla riforma della presidenza del consiglio dei ministri, realizzata dal d.leg. 303/99 (seguito dai d.p.c.m. cit.), v., in generale, Pajno, La
presidenza del consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in Pajno-Torchia (a cura di), La riforma del governo, Bologna, 2000, 35 ss.; F. Battini, La presidenza del consiglio: il modello organizzati vo, ibid., 107 ss.; Notarmuzi, Strutture generali, autonomia finanziaria e contabilità della presidenza del consiglio dei ministri, in Giornale dir. amm., 2000, 854 ss.
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