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sentenza 31 gennaio 1986; Giud. Giorgio; imp. Casari e GolinelliSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 639/640-641/642Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180978 .
Accessed: 28/06/2014 18:21
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PARTE SECONDA
L'art. 54 c.p. individua specificamente i requisiti della situazio ne di pericolo nell'attualità del pericolo, nella presenza di un danno grave alle persone come oggetto del pericolo e nella non attribuibilità all'agente della situazione di pericolo.
Nel caso che ci occupa sussistono, a parere di questo pretore, tutti i presupposti per l'applicazione della predetta causa di
giustificazione.
Quattro paesi in rivolta, cortei e manifestazioni di ben 6.000
persone, blocchi stradali e ferroviari, minacciose anonime telefo nate e pesanti intimidazioni in sede di convulse assemblee muni
cipali avevano messo seriamente in pericolo la situazione dell'or dine pubblico in Carovigno proprio nei giorni in cui il sindaco
Di Bianca era chiamato a dare esecuzione ai decreti prefettizi. Chi può seriamente escludere che in caso di notifica dei decreti
all'imputato e ai suoi familiari non si sarebbero verificati attentati contro la vita e l'incolumità individuale?
Poteva il prevenuto tenere o poteva da lui pretendersi un
atteggiamento che si prestava in quel momento ad essere inter
pretato agevolmente dalla coscienza popolare come una sfida alla
volontà delle popolazioni in fermento contro l'installazione in
Torre Guaceto di una centrale nucleare?
Sul piano oggettivo del principio del bilanciamento degli inte
ressi era logico pretendere il sacrificio possibile o probabile del bene della vita o della incolumità individuale di una persona o
di una famiglia o non piuttosto sacrificare il bene minore di un
temporaneo differimento (invero i decreti in un secondo tempo ed in momenti meno tumultuosi vennero notificati dallo stesso sinda co Di Bianca) della notifica dei decreti e di un ritardo nel
compimento da parte dei tecnici dell'E.n.el. di saggi sui terreni
individuati come siti idonei per l'installazione della centrale
nucleare?
Il pericolo per l'imputato era attuale e grave e la situazione di
pericolo non era allo stesso minimamente attribuibile sul piano di
una volontaria incidenza causale.
Pertanto l'imputato Di Bianca deve essere dichiarato non puni bile per essersi trovato e per aver agito in stato di necessità.
Non sfugge, però, al giudicante che alla base dell'atto di
disobbedienza del sindaco Di Bianca vi siano anche precise scelte
ideali. Il Di Bianca, infatti, è, per sua esplicita ammissione, un
convinto assertore dei principi antinucleari ed ambientalisti.
A questo proposito occorre premettere che in Italia, e non
soltanto in Italia, è in atto un aspro confronto fra due strategie
energetiche in rapporto all'ambiente.
In altri termini con riferimento alle crescenti richieste di
energia sono andate delineandosi due orientamenti: una linea c.d.
« rigida » che si ispira al modello dell'efficienza e l'altra c.d.
« flessibile » che si ricollega al modello dell'autosufficienza. La
prima è orientata verso una società ad alta tecnologia e un
controllato dominio dell'ambiente. L'altra, partendo dalla presa di
coscienza della scarsità dei beni e delle risorse del paese, mira al
contenimento degli sprechi ed al miglioramento della qualità della
vita con conseguente giustificazione del ricorso solo a tecnologie adeguate a tutelare l'armonia con l'ambiente.
Coloro, i quali, come gli aderenti al movimento antinucleare,
ritengono acquisito a livello scientifico il dato della dannosità per la salute pubblica delle megacentrali nucleari (si pensi al non
risolto problema della neutralizzazione delle scorie radioattive ed
a quello conseguente dell'incidenza delle radiazioni su alcune
gravi malattie), risolvono il problema della compatibilità e del
rapporto fra esigenze di sviluppo energetico del paese e tutela del
diritto primario alla salute, dando la prevalenza a quest'ultimo in
un quadro di bilanciamento di interessi che si rifà alla scala dei
valori disegnato dal dettato costituzionale (art. 36 Cost.).
Per converso i fautori del nucleare e della linea dura, partendo dal presupposto della non nocività o della limitata (entro limiti di accettabilità) nocività delle centrali, privilegiano le ragioni dello sviluppo tecnologico nel campo dell'energia, risolvendo i
problemi connessi al rispetto della salute e della salvaguardia dell'ambiente in un'ottica di « dominio » dell'ambiente mediante
la utilizzazione dei sistemi protettivi ed antinquinamento ad alto
indice di affidabilità. In questa sede non si vuole né si è in grado di esprimere —
per carenza di adeguati strumenti di valutazione e per mancanza
di dati scientifici che non risultano processualmente acquisiti né
ricercati in sede istruttoria — alcun giudizio di valore sulla bontà
dell'una o dell'altra scelta alternativa in campo energetico; trattasi
Il Foro Italiano — 1986.
del resto di questioni di politica economica demandate ad altri
organi dello Stato.
Tali premesse si rendevano necessarie al fine di una adeguata
comprensione del contesto — più generale ed a livello tecnico —
entro il quale si inserisce il comportamento omissivo dell'imputa to e per un'appropriata valutazione della vicenda processuale che ci occupa anche sotto l'angolo prospettico della esimente putativa dello stato di necessità.
Ritiene il giudicante che l'adesione senza riserva del Di Bianca
ai principi ed alle tesi degli ambientalisti e del movimento
antinucleare consentono comunque (nell'ipotesi in cui non fossero
realmente sussistite le ragioni di pericolo grave per la propria incolumità posta a base del riconoscimento della scriminante dell'art. 54 c.p.) di scriminare la condotta del prevenuto anche
sotto il profilo della scriminante putativa dello stato di necessità, atteso che non può seriamente porsi in dubbio che il Di Bianca
abbia tenuto l'atteggiamento di rifiuto di notificare agli interessati i decreti prefettizi nell'intimo e radicato convincimento di sottrar re la comunità di Carovigno e dei paesi vicini al ritenuto
pericolo di danni alla salute ed all'ambiente; convincimento fondato su motivate scelte ideali ed ispirate al principio che
l'ambiente e la salute costituiscono diritti primari non degradabili e non comprimibili da politiche energetiche che il movimento
ambientalista valuta dannose per la salute pubblica. Non vi è dubbio in dottrina ed in giurisprudenza che lo stato
di necessità può sussistere in termini obiettivi e può parimenti ricorrere sotto l'aspetto putativo.
L'ostacolo principale alla rilevanza dello stato di necessità
attiene certamente alla difficoltà di sostenere l'attualità del perico lo e la mancanza di una effettiva alternativa di relazione fra il
tempo non breve e non trascurabile necessario per la esecuzione
delle opere di realizzazione di una centrale nucleare ed il
momento prodromico in cui si è verificato il comportamento omissivo dell'imputato.
Se tale obiezione può in linea di massima essere condivisa, non
di meno, nel caso in esame, tale requisito deve ritenersi sussisten
te in virtù dell'errore in cui è incorso l'imputato che ha ritenuto
putativamente l'esistenza, in suo favore, di una circostanza di
esclusione della pena.
La personalità del Di Bianca, le sue convinzioni e le sue scelte
ideali, il grave stato di emotività per il particolare momento da
lui vissuto escludono, altresì', che l'errore in cui è incorso
l'imputato possa essergli addebitato a titolo di colpa.
Pertanto, il prevenuto va dichiarato non punibile per avere
agito nella convinzione di trovarsi in stato di necessità.
PRETURA DI MIRANDOLA; sentenza 31 gennaio 1986; Giud.
Giorgio; imp. Casari e GolinelM.
PRETURA DI MIRANDOLA;
Quiete pubblica e privata (disturbo della) — Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone — Uso sociale scrimi
nante — Insussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 659).
Lo svolgimento di un rumoroso corteo di autovetture promosso al
fine di festeggiare l'esito favorevole di una competizione sporti va (nella specie, la vittoria della Juventus nella gara calcistica
con il Liverpool) non è conforme ad un uso sociale, e perciò
può integrare obiettivamente il fatto del disturbo delle occu
pazioni o del riposo delle persone (peraltro non rimasto pro vato a carico dell'imputato, il quale va quindi assolto per non
aver commesso il fatto). (1)
(1) Quantunque si tratti di sentenza assolutoria in fatto, l'organo giudicante non sfugge alla tentazione di approfondire le implicazioni giuridico-astratte della vicenda concreta: ci si sofferma, innanzitutto, a ribadire l'efficacia scriminante di determinati usi sociali non contrari alla legge, rispetto alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 659:, 1° comma, c.p. Sia in dottrina che in una parte della
giurisprudenza (la decisione in epigrafe richiama in senso conforme Cass. 24 marzo 1965, Inselvini, Foro it., Rep. 1965, voce Quiete pubblica e privata (disturbo dalla), n. 11; nonché, in riferimento ad un caso analogo, Pret. Bari 15 marzo 1968, id., Rep. 1968, voce cit., nn. 1, 2; Mantovani, Diritto penale, 1979, 82) si è infatti sostenuta la tesi per la quale è ormai socialmente tollerato, e quindi penalmente lecito, l'uso di ravvivare manifestazioni pubbliche di massa abusando
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GIURISPRUDENZA PENALE
Fatto e diritto. — A seguito di tempestiva opposizione avverso il decreto penale emesso nei loro confronti il 30 novembre 1985
Casari Stefano e Golinelli Andrea sono stati ritualmente tratti a
giudizio dinanzi a questa pretura per ivi rispondere del reato
specificato in rubrica [imputati: del reato p.p. dall'art. 659, 1°
comma, c.p. per avere disturbato il riposo delle persone con schiamazzi ed abusando di segnalazioni acustiche; e ciò in
quanto — alla guida delle autovetture targate rispettivamente MO/95549 e M0/636203 — partecipavano ad un improvvisato cor
teo di autoveicoli snodatosi per le principali strade di Mirandola
(tra cui piazza Costituente e la via Circonvallazione) dalle ore
22,30 alle ore 24,00 circa, suonando insistentemente (insieme ai conducenti degli altri veicoli) il clacson del proprio automezzo e
schiamazzando, in segno di (presunto) giubilo per l'esito (favore vole ad una squadra di calcio italiana) di una gara internaziona
le], All'odierno dibattimento, espletato l'interrogatorio dei preve nuti ed escussi i testi a discarico indotti dal Golinelli, p.m. e difensore degli imputati hanno concluso come da verbale in atti.
Quanto al Casari, va accolta l'istanza difensiva di incompetenza ratione materiae di questa pretura. Invero, al momento dei fatto contestato (29 maggio 1985), l'imputato era ancora minorenne, come risulta dal certificato penale in atti. Va, quindi, investito del presente procedimento il sig. procuratore presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna.
Per quel che concerne il Golinelli, l'istruttoria dibattimentale ha pienamente confortato l'assunto difensivo. Invero, i testi a
discarico Bonomi Andrea e Gennari Massimo hanno evidenziato di aver effettivamente accompagnato il Golinelli, a bordo della
vettura dello stesso da S. Giacomo Rocole nella piazza di
Mirandola, senza partecipare al corteo indicato in rubrica e senza che mai il prevenuto suonasse il clacson in segno di giubilo. D'altronde, nessuno dei verbalizzanti escussi è stato in grado di
riferire che il prevenuto ha effettivamente commesso il fatto
contestato. Peraltro, dal rapporto in atti emerge che il conducen
te Golinelli è stato identificato dai verbalizzanti solo successiva
mente al momento dello svolgersi dei fatti in questione.
Sul piano strettamente giuridico, lo scrivente ritiene di dover
puntualizzare le ragioni per cui il fatto contestato sussisteva
quanto meno sul piano oggettivo, invero, che il corteo di
autovetture si sia snodato per le vie di Mirandola ad ora tarda — dopo le ore 23.00 — con un frastuono di clacson di vetture e
di urla di giubilo è un fatto incontestabile, alla luce delle
risultanze emergenti dal rapporto in atti. Orbene, in dottrina ed
in giurisprudenza è stato evidenziato l'effetto discriminante di
determinate consuetudini o comunque di semplici usi, non con
trari alla legge rispetto alla sussistenza dell'elemento materiale del
reato di cui all'art. 659, 1° comma, c.p. In proposito, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare « che il semplice uso di
fischietti durante lo svolgimento di un comizio autorizzato di
lavoratori non integra gli estremi del reato di disturbo della
occupazione o del riposo delle persone se non si accompagni a
schiamazzi e rumori di altro genere, in quanto è ormai invalso ed
è tollerato l'uso di ravvivare le manifestazioni pubbliche di massa
mediante l'uso intermittente di fischietti (Cass. pen. 24 marzo
1965, Inselvini ed altro, Foro it., Rep. 1965, voce Quiete pubblica e privata (disturbo della), n. 11; in senso contrario, ad onor del
vero Cass. pen. 26 febbraio 1970, Sechi, id., Rep. 1971, voce cit.,
n. 2). Orbene, a parere del giudicante, può ritenersi ormai invalso
l'uso sociale secondo cui tifosi di compagini sportive possano
festeggiare le vittorie dei loro « beniamini », effettuando cortei
chiassosi, anche ad ora tarda, con vetture nelle strade del centro
abitato. Si consideri, ad esempio, quanto normalmente accade
ogni anno in occasione della fine del campionato nazionale di
calcio (e non solo di esso) nelle città o, comunque, nei comuni,
di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche (in senso contrario però cfr. Cass. 26 febbraio 1970, Sechi, Foro it., 'Rep. <1971, voce cit., n. 2; IPret. Trivento 17 novembre 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 18).
Tuttavia la decisione in epigrafe ridefinisce i limiti di adeguatezza sociale di tali usi, sostenendo il principio per il quale non può ritenersi socialmente tollerato lo svolgimento di rumorosi e gioiosi cortei per festeggiare un avvenimento sportivo, se preceduto da luttuosi e gravissimi incidenti, come nel caso in esame.
In dottrina, in generale, si vedano: Fiandaca-Tessitore, Inquina mento acustico e controllo penale, id., 1982, II, 485; Chiarotti, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, voce dell'Enci clopedia del diritto, Milano, 1964, XIII, 342; Rosso, Ordine pubblico, (contravvenzioni relative all'), voce del Novissimo digesto, 142.
Il Foro Italiano — 1986.
ove ha sede la squadra vittoriosa dello « scudetto » (o anche del
torneo professionistico o dilettantistico ufficiale, cui detta associa
zione sportiva ha partecipato). Si considerino, peraltro, le chiasso
se manifestazioni svoltesi in tutta Italia dopo la vittoria da parte della squadra nazionale italiana dei campionati mondiali di calcio
svoltisi in Spagna nel 1982.
Orbene, a parere dello scrivente, non può ritenersi invalso o
comunque tollerato a livello di uso sociale che si effettuino
rumorosi e gioiosi cortei per festeggiare un avvenimento sportivo,
preceduto da luttuosi e gravissimi incidenti, come quelli accaduti
— notoriamente — prima della gara di calcio Juventus-Liverpool. Non si ritiene, invero, che la prevalenza dei cittadini italiani
approvi manifestazione come qualle svoltasi a Mirandola (e,
invero, in altre località) che, peraltro, hanno coinvolto ristrette
minoranze di persone. Sintomo sicuro di tale disapprovazione sono — a parere dello scrivente — le unanimi note di commento
negativo apparse in proposito su molti quotidiani italiani di varia
estrazione ideologica e diffuse anche dalla radio e dalla televisio
ne.
Peraltro, vari esponenti politici, di diversa estrazione politica
(tra cui numerosi sindaci, ivi compreso, significativamente quello di
Torino), si sono pronunciati sfavorevolmente sulle manifestazioni
in questione. Anche sulla maggior parte dei quotidiani sportivi sono comparsi articoli critici.
Sulla base delle esposte considerazioni, il Golinelli va assolto
dal reato a lui ascritto [non per insussistenza del fatto] ma per non aver commesso il fatto.
PRETURA DI TERNI; sentenza 4 ottobre 1985; Giud. Ferraro;
imp. Vigorito.
PRETURA DI TERNI;
Pena — Sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato — Con
danna al pagamento delle spese processuali, alle restituzioni e
al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita — Ammissibilità (Cod. proc. pen., art. 489; 1. 24 novembre
1981 in. 689, modifiche al sistema penale, art. 77).
La sentenza di « patteggiamento », essendo una sentenza di con
danna, in quanto, pur dichiarando estinto il reato, importa una
affermazione di colpevolezza e l'applicazione di vere e proprie sanzioni penali di carattere afflittivo, è compatibile con la
condanna al pagamento delle spese processuali, alle restituzioni e
al risarcimento del danno a favore della parte civile costitui
ta. (1)
(1) La sentenza riportata appare di un certo interesse perché, ai fini dell'applicazione dell'art. 489 c.p.p. (relativo al pagamento delle spese processuali, alle restituzioni e al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita) e nel concludere sul punto per l'affermativa, si sofferma ad analizzare le problematiche relative alla natura della sentenza di « patteggiamento » e delle sanzioni sostitutive applicate a richiesta dell'imputato (art. 77 ss. 1. 24 novembre 1981 n. 689).
Quanto alla questione relativa alla natura delle sanzioni sostitutive, secondo il giudicante le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla 1. 689/81 sono sanzioni di natura penale.
Il legislatore, infatti, non solo le ha sempre qualificate come pene (art. 54, 57, 58, 60, 62, 66, 71, 72 e 73 1. 689), ma ha anche nell'art. 57 operato una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire inequi vocabilmente tale loro natura.
Inoltre, in caso di inosservanza degli obblighi impartiti ex lege (art. 55 e 56 1. 689) o di nuove condanne penali (art. 72), la sanzione sostitutiva va revocata e convertita a norma degli art. 66 e 72: e la conversione, secondo il Pretore di Terni, può intervenire solo tra sanzioni di natura omogenea.
Si conclude, quindi, che le sanzioni sostitutive non sono sanzioni
parificate a particolari effetti a quelle penali, bensì' sono vere sanzioni penali — a carattere afflittivo — cui si applica la disciplina generale sulle pene del codice penale ed in particolare l'art. 163 c.p.
In senso conforme, affermano che le sanzioni sostitutive hanno natura di pena, tra gli altri, Oass. 21 novembre 1985, Mantovani, inedita; 15 di cembre 1983, 'Moscaritolo, Foro it., Rep. 1984, voce Pena, n. 215; 11 lu glio 1983, Meotto, ibid., n. 213; 25 marzo 1983, Sotgiu, ibid., n. 212; Amato, Natura, contenuti ed effetti della sentenza del procedimento di «patteggiamento », in Cass, pen., 1986, 912 ss.; Trapani, Le sanzioni penali sostitutive, Padova, 1985, 298; Napoleoni, Patteggiamento e reati puniti con pena pecuniaria, ovvero « absurda sunt vitanda », in Cass, pen., 1983; 2005; Id., Le mirabolanti teorie sulla natura delle san
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