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Sezione “ A “ COMMERCIALISTI
Mauro D’Elia
Ragioniere Commercialista Revisore Contabile
Via Anton io Ang io lini 23 59100 Pra to Tel 0574 603765 fax 0574 603765
Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio ( FI ) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587
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PRATO, 23 MAGGIO 2012
ALLA SPETTABILE CLIENTELA
OGGETTO: NOVITA’ IMU
Arriva l’attesa circolare che contiene i chiarimenti sulla nuova imposta
municipale unica. Il dipartimento delle Finanze ha diffuso un testo di 64
pagine, in cui si chiariscono gli ambiti di applicazione dell'Imu. Fra le
novità, la possibilità di azzerare l’acconto d giugno per quei comuni che
abbasseranno le aliquote. Inoltre l’abitazione principale sarà quella in cui il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Sono numerosi gli interventi apportati alla disciplina Imu da parte del
decreto semplificazioni (Dl 16/12). In primis il Legislatore interviene sulle
modalità di versamento, rinviando in sede di determinazione del saldo
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l’utilizzo delle effettive aliquote d’imposta e concedendo la possibilità di
frazionare in tre rate il versamento 2012 per le abitazioni principali. In
seconda battuta si interviene sul concetto di abitazione principale,
prevedendo un vincolo per il riconoscimento delle agevolazioni legato alla
verifica della dimora e della residenza del nucleo familiare del
contribuente. Inoltre vengono stabilite della agevolazioni per i soggetti che
operano in agricoltura, sia con riferimento ai fabbricati rurali strumentali,
quanto in relazione all’imposta dovuta sui terreni agricoli. Infine, con la
circolare 3/DF del 18 maggio 2012, la direzione federalismo fiscale del
Dipartimento delle Finanze del Ministero, ha fornito i necessari spunti
interpretativi.
Versamenti
L’intervento Imu più commentato del decreto semplificazioni è di certo
l’introduzione del comma 12-bis all’articolo 13 del Dl 201/11, con il quale
viene stabilito che il pagamento della prima rata dell’Imu dovuta per il
periodo d’imposta scadenza il prossimo 16 giugno, deve essere effettuato
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versando il 50% dell’importo dovuto applicando le aliquote di base (0,4%
per l’abitazione principale e 0,76% per gli altri fabbricati, nonché 0,2% per
i fabbricati rurali strumentali) e l’eventuale detrazione prevista per
l’abitazione principale (€ cui aggiungere € 50 per ciascun figlio, al
ricorrere dei requisiti previsti dalla norma). Viene rinviato al saldo in
scadenza il prossimo 16 dicembre la determinazione dell’imposta
effettivamente dovuta per il 2012, con scomputo di quanto già corrisposto
in sede di acconto. Tale meccanismo risulta obbligatorio, quindi nel caso
in cui il Comune avesse deliberato aliquote inferiori a quelle standard,
comunque il contribuente è chiamato al versamento sulla base delle
aliquote di base.
La legge di conversione al Dl 16/12 contiene un’ulteriore previsione
riguardante i versamenti, che ha lo scopo di agevolare i contribuenti, ma di
certo creerà non poche complicazioni operative: per il 2012 il pagamento
dell’Imu sulla prima casa e relative pertinenze potrà essere effettuato in tre
rate. La prima e la seconda rata, ciascuna pari ad un terzo dell’imposta
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calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, da corrispondere
rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre. Solo successivamente,
entro il 17 dicembre, dovrà invece essere determinata l’imposta
effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato con le
prime due rate. Soluzione che comunque finirà necessariamente per creare
complicazioni non trascurabili visto che la ripartizione su tre rate riguarda
solo abitazione principale e pertinenze e non gli altri immobili. Si pensi al
caso di contribuente con abitazione e due autorimesse: il Dl 201/11
stabilisce che possono considerarsi pertinenze gli immobili di categoria
C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ogni categoria catastale. Quindi per
l’abitazione principale ed una sola delle due autorimesse il versamento
potrà avvenire in tre rate, per l’altra autorimessa invece sarà obbligatorio
calcolare due rate.
Si deve comunque notare che anche per abitazione principale e pertinenze
rimane (fortunatamente) possibile il versamento sulla base delle due rate.
Abitazione principale
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Un ulteriore intervento del Dl 16/12 ha riguardato la qualificazione del
concetto di abitazione principale che, secondo il Dl 201/11, risultava
essere l'immobile,
· iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare (sotto tale profilo la circ. 3/DF/12 precisa che nel caso di
abitazione censita catastalmente in due unità immobiliari distinte,
l’agevolazione spetta solo con riferimento ad una di queste),
· nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il decreto semplificazioni va a specificare il secondo dei due requisiti,
facendo riferimento all’immobile nel quale dimora abitualmente il
contribuente “ed il suo nucleo familiare”. Nella citata circolare 3/DF/12,
viene precisato che tale vincolo risulta operativo solo nel caso di più
immobili abitati dallo stesso nucleo familiare ubicati nel territorio dello
stesso Comune, nel qual caso l’agevolazione compete solo con riferimento
ad uno di questi. Al contrario, se gli immobili sono ubicati su Comuni
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diversi, è possibile che marito e moglie possano beneficiare delle
agevolazioni su entrambi gli immobili. Il motivo di ciò risiederebbe nella
considerazione che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è
bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica
e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze
lavorative”.
L’interpretazione è di certo favorevole al contribuente; peraltro, limitando
la restrizione ai soli immobili ubicati nell’ambito dello stesso Comune, si
riduce la portata della disposizione antielusiva che voleva scongiurare la
possibilità che fossero beneficiare indebitamente le agevolazioni sulla
mare o in montagna. In questo caso, se i Comuni turistici vorranno
disconoscere l’agevolazione, non potranno basarsi sulla presunzione del
nucleo familiare, ma dovranno accertare l’assenza della dimora del
contribuente in tale immobile.
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Peraltro la verifica del nucleo familiare va fatta con riferimento ai soli
coniugi, mentre l’eventuale trasferimento di residenza del figlio in altro
immobile non pregiudica la qualificazione di abitazione principale, ma fa
solamente perdere la detrazione aggiuntiva di € 50.
La detrazione aggiuntiva
Il Ministero si esprime altresì sul calcolo della detrazione aggiuntiva di €
50 spettante nel caso di figlio residente e dimorante con i genitori, di età
non superiore a 26 anni (aggiuntiva in quanto va a sommarsi alla
detrazione base di € 200). Anche questa detrazione, come quella base,
compete in relazione al periodo d’imposta in cui si verificano le
condizioni, ricordando che il mese si computa per intero nel caso in cui le
condizioni si verifichino per almeno 15 giorni. Occorrerà pertanto
verificare la data di nascita del figlio, così come il compimento del
26esimo anno, nonché eventuali cambi di residenza e domicilio. Peraltro
viene confermato che tale agevolazione compete indipendentemente dal
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fatto che il figlio sia a carico del possessore dell’immobile, requisito sul
quale nemmeno il Comune può agire in via regolamentare.
La detrazione spetta al genitore effettivo che sia anche possessore
dell’immobile ed in quanto tale soggetto passivo. Quindi, sulla base anche
dei numerosi esempi contenuti nella circolare, è possibile affermare che il
contribuente titolare dell’immobile al 100% non beneficerà di alcuna
detrazione con riferimento ai figli della compagna convivente (non titolare
dell’immobile).
Coniuge separato
Sul tema delle assimilazioni all’abitazione principale si deve anche
ricordare una previsione specifica che riguarda gli immobili dei coniugi
separati. L’articolo 4 comma 12-quinquies del Dl 16/12 interviene sul
punto affermando che “Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
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201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso
effettuata a titolo di diritto di abitazione.
” Pertanto, al fine del calcolo dell’Imu – quindi si tratta di una previsione
che ha una portata limitata, al solo fine di modificare la soggettività
passiva per il tributo comunale sull’immobile e non modifica i diritti reali
che effettivamente gravano sull’immobile (non è stato infatti modifica
l’art. 540 c.c.) così come non è stata modificata la soggettività passiva con
riferimento agli altri tributi – il soggetto passivo sarà il coniuge
assegnatario (che potrà comunque beneficiare integralmente delle
agevolazioni riconosciute all’abitazione principale), mentre il coniuge non
assegnatario perderà ogni onere Imu su tale immobile. Si ricorda che
invece in passato per tali immobili l’obbligo di assolvere il tributo gravava
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sui titolari dei diritti reali (quindi anche il coniuge non assegnatario per la
propria quota di titolarità).
IN SINTESI
Il presupposto impositivo del nuovo tributo, si spiega nella circolare del
dipartimento delle Finanze, «è costituito dal possesso di qualunque
immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa. In questa nuova accezione devono quindi essere ricondotti
anche i terreni incolti». In particolare il documento fornisce tutti i
dettagli sulla base imponibile del tributo, sui soggetti passivi
dell'imposta sulle aliquote e sulla tassazione dell'abitazione principale
e delle relative pertinenze.
Chi paga: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi
uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa
coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di
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costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche il concessionario
nel caso di concessione di aree demaniali.
Tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari a un terzo
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da
corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16
settembre cade di domenica); la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulle precedenti rate.
In alternativa due rate: il contribuente può effettuare il versamento
dell'Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50%
dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la
seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con conguaglio sulla prima rata. In questo caso, qualora esista, si
può procedere alla compensazione del credito risultante da F24 per
precedenti tributi.
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LE ALIQUOTE:
Oltre la prima casa - L'aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono
modificarla fino a 0,3 punti percentuali.
Prima casa - L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a
0,2 punti percentuali. (AGI)
Aliquote agevolate: sono riconosciute sulla casa principale, al coniuge
assegnatario della ex casa coniugale e se i Comuni lo prevedono
all'abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in
istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all'estero. Per
l'estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente nulla è cambiato rispetto all'Ici.
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Detrazioni 200 euro: È prevista per l'abitazione principale una detrazione
pari a 200 euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura
e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si
verifica.
Figli fino a 26 anni: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400
euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della
maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
L'Imu vale anche per: fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali
a uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano
sia quelli agricoli sia quelli incolti.
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Taglio 50% base imponibile: scatta per i fabbricati di interesse storico o
artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioniTerreni agricoli: L'Imu è applicata anche ai terreni
agricoli con un'aliquota di imposta dello 0,76%. I fabbricati rurali
strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2% che i
Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.
Rimanendo a Vostra disposiione per chiarimenti colgo l’occasione per
inviare Cordiali Saluti.
Rag. Mauro D’Elia
ATTENZIONE!!!
SI RICORDA CHE L’IMU CHE VERRA’ VERSATA RIGUARDA L’ANNO
2012 QUINDI CHI HA COMPRATO O VENDUTO IMMOBILI NEL CORSO
DEL 2012 DOVRA’ PRODURRE ALLO STUDIO IDONEA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CALCOLO DELLA IMPOSTA