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sezione consultiva per gli atti normativi; parere 14 settembre 1998, n. 167/98Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 11/12-15/16Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193080 .
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PARTE TERZA
Vito Poli
dal luogo di residenza del coscritto, dall'individuazione dei destinatari delle stesse disposizioni (i comandi militari territoriali e non i giovani arruolati), si evince che l'art. 1, 4° comma, 1. 958/86, si limita ad espri mere una semplice linea guida non vincolante per l'amministrazione della
difesa, senza attribuire una posizione soggettiva di vantaggio ai singoli arruolati, e senza che si profili, per le ragioni evidenziate alla nota 4), un possibile vizio di legittimità della chiamata, per difetto di motivazione.
Profili processuali.
Fonti. — L'art. 26 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 (t.u. Cons. Stato), al 2° comma, dichiara inammissibile il ricorso, che non implichi incom
petenza od eccesso di potere, contro le questioni concernenti la leva militare (27); gli art. 54 e 55 d.p.r. 237/64 attribuiscono, da un lato, al giudice ordinario, la giurisdizione in tema di regolarità dell'arruola mento per i soli profili concernenti la cittadinanza, il domicilio, l'età, diritti civili o di filiazione; dall'altro, dettano una speciale disciplina processuale per il giudizio innanzi al tribunale civile (28).
Giurisdizione. — Esula dalla giurisdizione amministrativa il ricorso volto a conseguire il pagamento d'interessi e rivalutazione per ritardata
corresponsione delle maggiori somme riconosciute a titolo di pensione privilegiata per infermità contratta durante il servizio militare: Cons.
Stato, sez. IV, 21 novembre 1994, n. 909, id., Rep. 1994, voce Pensio
ne, n. 32.
Competenza. — A mente dell'art. 3, ultimo comma, 1. 1034/71, rien tra nella competenza del Tar Lazio il ricorso proposto contro il provve dimento ministeriale di reiezione della domanda di dispensa dalla pre stazione del servizio militare di leva, atteso che l'efficacia di tale atto, emesso da amministrazione centrale, non è limitata ad una determinata circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territorio nazionale: Cons.
Stato, sez. IV, 11 marzo 1997, n. 248, id., 1997, III, 438 (29); 11 marzo
1997, n. 240, id.. Rep. 1997, voce Giustizia amministrativa, n. 156, e 30 luglio 1996, n. 931, id., Rep. 1996, voce cit., n. 119; nel caso di atto promanante da organo periferico dell'amministrazione della di
fesa, la competenza è del tribunale amministrativo locale se gli effetti sono lì localizzabili: Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 1996, n. 418, ibid., n. 109.
Vito Poli
(27) In dottrina, v. F. Brunetti, Il riparto di giurisdizione per le
«questioni sulla leva militare», in Riv. dir. proc., 1997, 530, che ritiene attribuita la materia della leva alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; in senso conforme, V. Caianiello, Diritto
processuale amministrativo, Torino, 1994, 237 ss., e 254 ss.; M. An nunziata, Giurisdizione ordinaria e chiamata alle armi, in Giust. civ., 1996, I, 2120, analizza un caso di giurisdizione ordinaria in materia di leva affrontato e risolto da Trib. Napoli, ord. 8 gennaio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Leva militare, nn. 8, 14; nel senso che fra le azioni di impugnazione in sede di giurisdizione esclusiva, vi sia compresa an che quella inerente le questioni sulla leva ai sensi dell'art. 26 t.u. Cons. Stato, C. Mignone, Commentario, cit., 397; secondo A.M. Sandulli, op. cit., 1384, si tratterebbe di un'azione di impugnazione in sede di
giurisdizione esclusiva attribuita per soli profili di legittimità, sostan zialmente per contestare i decreti emessi dal ministro della difesa in sede di decisione dei ricorsi amministrativi contro le determinazioni dei
consigli di leva, emesse a mente dell'art. 30 d.p.r. 237/64. (28) Le sezioni unite della Corte di cassazione (30 maggio 1991, n.
6150, Foro it., Rep. 1991, voce Leva militare, n. 24) hanno precisato che per le controversie inerenti al reclutamento obbligatorio per il servi zio di leva, la giurisdizione del giudice ordinario, secondo le previsioni dell'art. 54 d.p.r. 237/64, sussiste quando siano in discussione i presup posti per l'arruolamento, quindi posizioni di diritto soggettivo, non an che, pertanto, quando si invochi una ragione di dispensa dalla chiamata alle armi, atteso che i provvedimenti adottati in materia dalla pubblica amministrazione, anche nella disciplina introdotta dalla 1. 191/75, co stituiscono esercizio di potere autoritativo, cui si correlano meri interes si legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo in sede di giuris dizione di legittimità.
(29) Ivi, l'ampia casistica riportata nella nota redazionale, anche in ordine all'impugnativa di: tabulato contenente la chiamata alle armi; diniego di dispensa; cartolina precetto; atti provenienti dal distretto mi litare; diniego di espatrio.
Il Foro Italiano — 1999.
CONSIGLIO DI STATO; sezione consultiva per gli atti norma
tivi; parere 14 settembre 1998, n. 167/98.
Istruzione pubblica — Università — Reclutamento dei profes sori °di ruolo e dei ricercatori — Concorso — Modalità (L. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di governo e
ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, art.
17; 1. 3 luglio 1998 n. 210, norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo, art. 1; d.p.r. 19 ottobre 1998 n. 390, regolamento recante norme sulle mo
dalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma del
l'art. 1 1. 3 luglio 1998 n. 210).
La sezione consultiva per gli atti normativi ha emesso, nei sensi
di cui in motivazione, il parere sullo schema di regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell'art. 1 l. 3 luglio 1998 n. 210. (1)
(1) I. - La 1. 3 luglio 1998 n. 210 innova fortemente il sistema dei concorsi pubblici per la nomina dei professori universitari di ruolo, sia di prima (professori ordinari), che di seconda fascia (professori associati).
La prima scelta di fondo che il legislatore ha preferito, è costituita dalla moltiplicazione e dal decentramento delle procedure per lo svolgi mento dei concorsi stessi, trasferite alle singole università.
Rimane fermo che l'iniziativa per la copertura di un posto di ruolo deve partire dalle facoltà interessate, che mantengono la possibilità di scelta tra due soluzioni diverse: chiedere il bando di un concorso pub blico, oppure attivare la procedura per trasferimento, che è aperta solo a professori già in ruolo di pari livello, e nella quale la valutazione
comparativa è circoscritta agli aspiranti. Ma, poi, cominciano le diversificazioni. Secondo la vecchia disciplina, seguiva un unico concorso, bandito
con decreto ministeriale, per tutti i posti di un medesimo livello, e di un medesimo settore scientifico-disciplinare, che tutte le varie facoltà avevano chiesto che fossero così coperti; e, almeno nelle materie più importanti, potevano anche essere varie decine. E, per la sua decisione, veniva formata un'unica commissione giudicatrice, i cui componenti ve nivano designati per elezione da tutti i professori dello stesso settore, e nominati con un ulteriore decreto ministeriale.
Adesso ogni università è competente a bandire, con decreto rettorale, i concorsi chiesti dalle sue facoltà. Più precisamente, per ogni posto vacante viene indetto un singolo concorso, per il quale viene proclama to un solo vincitore, e vengono proposti due idonei (tre, transitoria mente: art. 5, 2° comma). La commissione giudicatrice è composta da un professore designato dalla facoltà che ha chiesto il bando, e da altri
quattro non in servizio presso l'università cui questa appartiene; e, per la selezione di questi, è mantenuta la dimensione nazionale: la loro ele zione avviene da parte di tutti i professori del settore scientifico
disciplinare interessato. Va sottolineato un notevole vantaggio della nuova disciplina: nella
formazione delle commissioni giudicatrici è stata eliminata la compo nente costituita dai sorteggi, che era stata prevista in correlazione con
quella costituita dalle elezioni, oltretutto con diversità di cui non era facile afferrare la ragione (per i concorsi a posti di professore ordina rio, secondo l'art. 3 1. 31/79, i sorteggi seguivano le elezioni, e veniva no svolti tra chi vi avesse riportato il maggior numero di voti; per i concorsi a posti di professore associato, secondo l'art. 45 d.leg. 382/80, i sorteggi precedevano le elezioni, e designavano chi vi potesse essere
eletto). In teoria, la sorte avrebbe dovuto correggere le distorsioni degli esiti elettorali, provocate da influenze derivanti dal peso delle maggiori scuole, e da collegamenti in genere tra gli elettori; ma in realtà, ha
portato un'almeno parziale irresponsabilità dei sorteggiati rispetto alla comunità scientifica, la quale, in ultima analisi, è la vera fonte della loro legittimazione.
II. - La seconda scelta di fondo adottata dalla 1. 210/98 è stata quella di una larga delegificazione della materia: la sua disciplina è stata am
piamente devoluta ad un regolamento, da emanarsi ai sensi della 1. 400/88, art. 17; più precisamente: 2° comma, ossia con effetti delegifi canti. Di qui, il d.p.r. 19 ottobre 1998 n. 390, Le leggi, 1998, I, 4324, in ordine al cui schema, la nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi (1. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, 28°
comma) aveva formulato il parere che si riporta. Inoltre, la legge (art. 1, 2° comma ss.), ha previsto una competenza regolamentare delle sin gole università: modificativa e integrativa del regolamento governativo, limitatamente ai criteri di valutazione nei concorsi pubblici, e di disci
plina dei trasferimenti da università a università, nonché della mobilità entro la stessa sede.
Non sembra che il suddetto parere del Consiglio di Stato sia stato particolarmente incisivo. Molto più approfondito, viceversa, appare quello emesso dal consiglio universitario nazionale, che aveva colto assai me glio varie e importanti questioni poste dalla nuova legislazione: tra l'al tro, ma non solo, quelle riguardanti il controllo sulla regolarità degli
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Premesso. — Lo schema di regolamento in esame è stato pre
disposto, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n.
400, in attuazione degli art. 1 e 2 1. 3 luglio 1998 n. 210 per
disciplinare le procedure per la nomina in ruolo dei professori, ordinari e associati, e dei ricercatori in conformità ai criteri sta
biliti dalla stessa legge. Le suddette procedure sono state trasferite dalla citata 1. 210/98
alla competenza delle università e consistono nella valutazione
comparativa dei candidati da parte di una commissione che, al termine dei lavori, individua due candidati idonei che potran
atti delle commissioni giudicatrici (prima svolto dal ministro su parere del consiglio nazionale universitario, ed ora dal solo rettore); le modali tà di ricusazione dei componenti della commissione; l'esigenza di un coordinamento temporale delle elezioni per la formazione della miriade di commissioni giudicatrici che la miriade dei concorsi ad un posto ren derà necessaria (v. la più blanda soluzione adottata dal d.p.r. 390/98, art. 3, 11° comma); la limitazione delle domande che un candidato
potrà presentare, e le conseguenze del superamento da parte sua del tetto massimo, ecc. Per questi motivi, pare opportuno riportarne i passi più significativi. [A. Romano]
* » *
li consiglio universitario nazionale manifesta il proprio apprezzamen to per l'impostazione generale del regolamento, inteso a valorizzare l'au
tonomia delle istituzioni universitarie di cui, ai sensi della 1. n. 127 del
1997, il consiglio stesso è organo elettivo di rappresentanza. Ritiene tuttavia importante indicare alcuni punti sui quali occorre apportare modifiche migliorative.
I. - Appaiono complesse da gestire e farraginose le procedure propo ste per la presentazione delle domande e la costituzione delle commis sioni. Si suggerisce pertanto di chiarire adeguatamente le modalità e
gli strumenti che si intende applicare a tale proposito. In particolare, per razionalizzare le procedure concernenti l'elezione
dei componenti delle commissioni giudicatrici il consiglio universitario
nazionale propone che siano istituite, con cadenza quadrimestrale, a
data fissa, tre sessioni annuali in cui esercitare il diritto di voto per le valutazioni comparative bandite nel periodo immediatamente pre cedente.
Ciò consentirà una più chiara e precisa informazione di tutta la co munità scientifica in ordine ai tempi di tali votazioni ed agevolerà le
modalità di controllo del numero di domande che ogni candidato può
presentare nell'anno solare ed una più semplice verifica dei vincoli posti ai commissari per la partecipazione alle commissioni.
II. - Il consiglio universitario nazionale rileva, inoltre, l'esigenza di
individuare un organo tecnico collegiale, esterno alle singole istituzioni
universitarie e che tuttavia ne abbia la rappresentanza, per lo svolgi mento dell'indispensabile ed uniforme controllo di legittimità degli atti
relativi alle valutazioni comparative per professori ordinari e associati.
Le funzioni relative all'accertamento della regolarità degli atti delle
commissioni giudicatrici, attualmente di competenza del ministro del
l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono state infatti
trasferite con la legge cui il regolamento si riferisce ai rettori. Pertanto, in analogia con la procedura attuale che prevede il parere del consiglio universitario nazionale e si conclude con il decreto di approvazione de
gli atti da parte del ministro dell'università, è necessario che anche i
rettori, nell'accertare con proprio decreto tale regolarità, si avvalgano del parere del consiglio universitario nazionale, così come del resto det
ta l'art. 17 1. 127/97, che prevede che il Cun esprima parere obbligato rio sul «reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università» (com ma 102, lett. e). Tale norma è ancora in vigore alla luce dell'art. 6
1. 210/98. È opportuno esplicitamente indicare nel regolamento che nel caso di
valutazioni comparative a posti di professore ordinario ed associato i
rettori si avvalgono delle competenze del Cun, provvedendo con pro
prio decreto all'accertamento della regolarità formale degli atti solo do
po averne acquisito in tempi brevi e certi il parere. Non occorre sottolineare, inoltre, che i compiti attribuiti ai funziona
ri o impiegati responsabili del procedimento sono del tutto peculiari e nulla hanno a che fare con quelli relativi al controllo sulla legittimità
degli atti. (Omissis) IV. - Con riferimento al contenuto dello schema di regolamento, inol
tre, si formulano due ulteriori rilievi meramente tecnici.
In primo luogo, il disposto dell'art. 3, 12° comma, nella parte in
cui prevede che decorso il termine di trenta giorni «e, comunque, dopo l'insediamento della commissione Aon sono ammesse istanze di ricusa
zione dei commissari», appare contrario al disposto dell'art. 9, 1° com
ma, d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla 1.
21 giugno 1995 n. 236. Infatti, quest'ultima disposizione, espressamente richiamata dallo stesso 12° comma, consente la presentazione di un'i
stanza di ricusazione anche dopo l'insediamento della commissione giu
dicatrice, prevedendo che in ipotesi di causa di ricusazione sopravvenu
II Foro Italiano — 1999.
no essere chiamati dalla stessa facoltà che ha richiesto il bando
o da facoltà di altre università.
L'art. 1 dello schema di regolamento individua l'oggetto del
la normativa.
L'art. 2 contiene le disposizioni generali che regolano le pro cedure valutative per la nomina in ruolo dei professori e dei
ricercatori universitari. In particolare il 1° comma prevede che
il rettore bandisca, con proprio decreto, le procedure suddette, alle quali sono ammessi a partecipare tutti gli studiosi senza
limitazioni in relazione al titolo di studio e alla cittadinanza
ta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il ter mine per la presentazione dell'istanza decorra dall'insorgenza della stessa.
In secondo luogo, in conformità al disposto dell'art. 2, lett. g), 1. n. 210, occorre che nell'art. 4, 7° comma, dello schema di regolamento si specifichi che deve trattarsi di procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari.
V. - Nella consapèvolezza che un regolamento non può intervenire a modificare le disposizioni della legge alla quale è collegato, il consi
glio universitario nazionale ritiene necessario segnalare l'opportunità di un'iniziativa legislativa che tenga conto del mutato calendario accade
mico, che in molte sedi prevede l'inizio del primo semestre prima del mese di novembre e l'inizio di un secondo semestre autonomo nel mese di febbraio.
Incongrua, quindi, appare la norma dell'art. 1, 6° comma, 1. 210/98
che fissa a novembre la decorrenza delle nomine in ruolo e dei trasferi menti. Sarebbe opportuno indicare per tale decorrenza ottobre e febbraio.
VI. - In ogni caso, il consiglio universitario nazionale propone all'ar
ticolato sottoposto alla sua attenzione le osservazioni e gli emendamenti
qui di seguito indicati.
Articolo 2
(Omissis)
Art. 2, 4° comma
Si esprimono dubbi di legittimità sulla norma di legge che prevede la limitazione del numero di domande presentate dal candidato. Peral
tro, si ritiene che il tetto delle cinque domande debba valere per ognuna delle tipologie di valutazione comparativa.
Risulta troppo farraginoso il meccanismo che detta le modalità di
controllo di tale numero. Lascia perplessi il procedimento di «valida
zione informatica». Si osserva, infine, come un candidato che abbia operato contro le
disposizioni dichiarando il falso e presentando domanda per un numero
di valutazioni comparative superiore a cinque debba essere escluso da
tutte le valutazioni e non soltanto da quelle che eccedono il tetto stabilito.
Art. 2, 6° comma
Le parole «predeterminano i criteri generali e li consegnano, senza
indugio, al responsabile del procedimento» siano sostituite con le paro le «predeterminano i criteri generali e consegnano tali criteri, al termine della seduta in cui sono stabiliti, al responsabile del procedimento».
Nello stesso comma si aggiungano infine le parole «I criteri predeter minati devono essere pubblicizzati almeno sette giorni prima della pro secuzione dei lavori della commissione». (Omissis)
Art. 2, 7° comma
Siano apportate le modificazioni di seguito indicate: — al punto a), dopo le parole «produzione scientifica», le parole
«e rigore metodologico» siano sostituite con le parole «, rigore metodo
logico e ampiezza della stessa»; — al punto b), dopo le parole «in collaborazione» siano aggiunte
le parole «analiticamente determinato per i singoli candidati»; — al punto d), le parole «rilevanza editoriale delle pubblicazioni»
siano sostituite con le parole «rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle pubblicazioni»; — al punto e), siano soppresse le parole «in relazione all'evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare». (Omissis)
Art. 2, 9° comma
Siano apportate le seguenti modificazioni: — al- punto a) siano aggiunte le parole: «in corsi ufficiali delle uni
versità»; . — dopo il punto b) sia aggiunto l'ulteriore punto b-bis): «altre atti
vità accademiche istituzionali;». (Omissis)
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PARTE TERZA
posseduti, in coerenza con le tradizioni accademiche e con la
nuova legislazione sull'immigrazione, orientata ad eliminare il
principio della reciprocità nel trattamento dei cittadini stranieri
extracomunitari. Il 4° comma, tenendo conto di quanto previ sto dall'art. 2, 1° comma, lett. I), 1. 210/98, stabilisce che cia scun candidato non potrà partecipare, complessivamente, in un
anno, ad un numero di procedure valutative superiori a cinque e definisce le modalità per la presentazione delle domande, da
parte dei candidati, anche attraverso la compilazione di moduli forniti in rete per via informatica. Il 5° comma rimette al decre to rettorale con cui è indetta la procedura valutativa, la fissa
zione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle do
Art. 2, 14° comma
Le parole «un responsabile che assicura il corretto svolgimento della procedura nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la pubbli cità» siano sostituite dalle parole «nominato un funzionario, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 1. n. 241 del 1990, che cura anche la pubblicità delle date di svolgimento».
Art. 2, 15° comma (da aggiungere):
I regolamenti di ateneo approvati dal senato accademico ai sensi del l'art. 1, 2° comma, 1. 3 luglio 1998 n. 210, possono contenere disposi zioni modificative o integrative dei criteri di valutazione di cui all'art. 1, 1° comma, lett. e), della stessa legge.
Articolo 3 Art. 3, 6° comma
La parola «eletti» sia sostituita con la parola «nominati» (onde inclu dere anche i membri interni).
Le parole «anno decorrente dalla data del decreto di nomina» siano sostituite dalle parole «anno solare decorrente dalla data della conclu sione dei lavori intendendosi come tale la data della firma della relazio ne finale da parte della commissione giudicatrice».
Art. 3, 11° comma
L'll° comma sia sostituito come segue: «Per consentire un rapido e razionale espletamento delle procedure di costituzione delle commis sioni, le elezioni riguardanti la formazione delle commissioni giudicatri ci si svolgono tre volte nel corso dell'anno solare: il primo giovedì dei mesi di febbraio, giugno e ottobre. Qualora la data stabilita cada in giorno festivo, le votazioni si svolgeranno il primo giorno successivo non festivo.». (Omissis)
Articolo 4 (Omissis)
Art. 4, 3° comma
La prima frase sia sostituita come segue: «Il rettore accerta la regola rità formale degli atti dandone comunicazione ai candidati, nel caso di valutazioni comparative a posti di professore ordinario ed associato previo parere del consiglio universitario nazionale da rendere entro trenta giorni dal ricevimento di copia degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde da detto parere».
Art. 4, 4° comma
Le parole «può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatri ce. La nomina è disposta con decreto rettorale» siano sostituite con le seguenti: «può decidere, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformi tà in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche preventivamente esplicitate nel bando, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice, e assicurando idonea pubblicità anche per via telematica alla relativa delibera. La nomina è disposta con decreto rettorale».
Art. 4, 7° comma
Le parole «in una procedura di valutazione comparativa» siano sosti tuite con le parole «nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari». (Omissis)
Il Foro Italiano — 1999.
mande, dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, nonché la determinazione del numero massimo di pubblicazioni scientifiche che potranno essere presentate ai fini di ciascuna
procedura valutativa.
I commi da 6 a 10 disciplinano i criteri di valutazione dei
candidati, con particolare riguardo alla valutazione delle pub blicazioni scientifiche e dei titoli.
L'art. 3 disciplina la composizione e la formazione delle com
missioni giudicatrici. In particolare i commi da 4 a 11 discipli nano il procedimento per la designazione di componenti eletti
vi, sulla base di elenchi predisposti dal ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento all'elet
torato attivo e passivo, alle preferenze esprimibili e alla sostitu zione degli stessi componenti in caso di motivata rinuncia, di decesso o di non ottemperanza agli obblighi derivanti dall'inca rico. Lo svolgimento delle elezioni è indetto e disciplinato con
apposito decreto del rettore, attraverso procedure anche telema
tiche, che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente di
ritto e la segretezza del voto.
II 12° comma è finalizzato ad evitare che dopo l'insediamen to delle commissioni possano essere presentate dai candidati, nei confronti dei componenti, istanze di ricusazione che potreb bero avere un significato del tutto strumentale. Le disposizioni del 13° comma tendono ad assicurare la continuità dei lavori delle commissioni, scongiurando le interruzioni che derivereb bero dall'esigenza di sostituire i commissari per motivi d'incom
patibilità e altre cause personali intervenute dopo la nomina. L'art. 4 contiene le disposizioni riguardanti l'accertamento
della regolarità formale degli atti concorsuali e i meccanismi
per la nomina degli idonei delle valutazioni comparative. L'art. 5 prevede che gli atti delle commissioni, comprensivi
dei giudizi individuali e collegiali, debbano essere resi pubblici previa pubblicazione nel bollettino ufficiale del ministero del l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per via telematica.
L'art. 6 estende l'applicazione di alcune disposizioni del pre sente regolamento concernenti, in particolare, i criteri generali di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da par te delle commissioni giudicatrici, anche per le procedure di re clutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi asso ciati. Tale previsione trova la sua fonte normativa negli art.
10, ultimo comma, e 13, ultimo comma, d.p.r. 10 marzo 1982 n. 163 i quali stabiliscono che per lo svolgimento dei concorsi di astronomo straordinario e associato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i corrispondenti concor si a professore universitario.
Considerato. — Lo schema di regolamento è conforme ai cri teri contenuti nella 1. 3 luglio 1998 n. 210, tra l'altro molto
dettagliati e puntuali. La sezione ritiene pertanto di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) all'art. 2, 6° comma, con riferimento ai criteri di valuta zione predeterminati dalla commissione giudicatrice è opportu no utilizzare l'espressione «criteri di massima», anziché criteri
generali, che sono quelli predeterminati in sede regolamentare, ai sensi della lett. a) del 1° comma dell'art. 2 1. 210/98;
b) all'art. 2 è inoltre opportuno inserire un apposito comma, dopo il 10° comma, che faccia salve le disposizioni modificative e integrative che in materia di criteri di valutazione le singole università abbiano emanato con propri regolamenti ai sensi del l'art. 1, 2° comma, 1. 210/98;
c) all'art. 3, 9° comma, si suggerisce di inserire l'espressione «anche telematiche» subito dopo la parola «procedure»;
d) infine trattandosi di un regolamento di delegificazione è
opportuno indicare le norme legislative abrogate con l'entrata in vigore del regolamento, riportando quanto già stabilito con l'art. 6, 1° comma, lett. a), 1. 210/98 con la formula: «A decor rere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogati . . .».
Per questi motivi, esprime parere favorevole allo schema di
regolamento in oggetto, con le osservazioni di cui in motivazione.
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