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Sezione I civile; sentenza 30 maggio 1963, n. 1452; Pres. Fibbi P., Est. D'Armiento, P. M.Colonnese (concl. parz. diff.); Società industria lavorazione olii minerali -S.i.l.o.m. (Avv.Azzolina, Balossini, Santelli) c. Rossi (Avv. De Bonis, Fornario)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1383/1384-1387/1388Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152331 .
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1383 PARTE PRIMA
nando dal computo soltanto le terrazze, i balooni, i piane
rottoli, le cantine e le soffitte.
Dire che le parole sono state adoperate in sen,so non
tecnico e dire cosa non dimostrata. Deve invece presumersi ehe il legislatore abbia espresso il suo pensiero con linguaggio
proprio, come del resto si ha indiretta conferma nella stessa
legge. L'art. 2, invero, nell'indicare le altre categorie di im
inobili per le quali la proroga viene a cessare, si e richiamato
espressamente ai decreto min. 7 gennaio 1950 (determina zione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi
dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408), nel quale non
si parla di «superficie coperta », sibbene di «superficie utile ».
II legislatore non ignorava, quindi, la dizione « superficie utile »; l'aveva, anzi, dinnanzi e se non l'ha usata, nel desi
gnare gli immobili di cui si discute, ed e ricorso invece ad
una locuzione ben distinta, tutto induce a credere ehe lo
abbia fatto consapevolmente, non contraddicendosi o
confondendo i concetti, ma scegliendo proprio la formula
adatta al contenuto, che voleva attribuire alia particolare
previsione. La ragione del pensiero del legislatore, coincidente con
il significato letterale delle parole, puõ trovarsi nella consi
derazione che, per lo piu, esiste un rapporto quasi costante
(con differenze non notevoli) tra superficie coperta e super ficie utile. Onde, nella nuova disciplina delle locazioni, si
õ voluto per la categoria in questione guardare, ai fini della
ampiezza degli immobili e alla loro assimilabilitä a quelli di lusso, unicamente alia superficie coperta.
Puõ convenirsi sulla eccessiva genericitä e sulla severitä,
quindi, in alcuni casi di questo criterio. Come sotto altri
aspetti puõ riconoscersi il mancato coordinamento e anche
l'assurdo della legge che non ha tenuto affatto conto di
elementi ancora piu indicativi, come, ad es., lo stato degli immobili, con la eonseguenza di esentare dalla proroga anche alloggi in pessimo stato di manutenzione per il fatto
solo di a vere una determinata superficie, equiparandoli alle
ville signorili o alle case circondate da giardino o parco. Tuttavia, non e possibile, neppure davanti a rilevate
incongruenze, disconoscere la volontä del legislatore espressa attraverso la univoca e precisa lettera della norma.
Diversamente, l'interprete, sia pure per correggere il
difetto della legge, si sostituirebbe al legislatore, esorbi tando dal suo compito.
La sentenza del Tribunale di Catanzaro, che non ha r go rosamente ed esattamente applicato il precetto, interpre tandolo in un senso non consentito, va, pertanto, cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di merito per nuovo esame.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
I
Sezione I civile ; sentenza 30 maggio 1963, n. 1452 ; Pres. Fibbi P., Est. D'Abmiento, P. M. Colonnese (concl. parz. diff.); Societa industria lavorazione olii minerali -
S.i.l.o.m. (Aw. Azzolina, Baxossini, Santelli) c. Rossi (Aw. De Bonis, Fornario).
(Cassa App. Milano 27 gennaio 1961)
Fallimento — Concordato — Assuntore cessionario delle ai tirita — Creditor! iioii insinuali —• Diritto alla peiccntualc (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disci
plina del fallimento, art. 124, 135, 137).
Ij assuntore del concordato fallimentare, cui sono state cedute tutte le attivitä del fallimento con liberazione immediata del debitore, e tenuto al pagamento della percentuale con cordataria anche a favore dei creditori anteriori all'apertura
del fallimento che non hanno pfesentato domanda d'ant
missioyie al pasaivo. (1)
II
Sezione I civile ; sentenza 24 aprile 1963, n. 1080 ; Pres.
Fibbi P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Pedace
(concl. conf.) ; Corbo (Aw. D'Amato, D'Amelio, Sco
gnamiglio) c. I)i Stefano (Aw. Pesce).
(Conferma App. Napoli 16 febbraio 1961)
Fallimento — Concordato — Convenzioiie <li assun
zione — Rescissione per lesione — Inammissibi
litä (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 124, 137 ; cod.
civ., art. 1448).
Non e soggetta alia 'rescissione per lesione la convenzione di
assunzione del concordato mediante cessione delle attivitä
fallimentari e liberazione immediata del debitore. (2)
I
La Corte, ecc. — La questione, clie con l'unico motivo
di ricorso si propone a questa Corte suprema, consiste nello
stabilire se, nel caso di concordato fallimentare con assun
zione da parte di un terzo degli obblighi del concordato, dietro cessione delle attivitä fallimentari, e con liberazione
immediata del debitore, debba rispondere (si intende, entro
i limiti della percentuale di concordato), nei confronti dei
creditori non insinuatisi, l'assuntore ovvero il detitore
concordatario.
La Corte d'appello di Milano ba ritenuto che, ancbedopo cbe gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo, il debitore concordatario continui a rispondere verso un
creditore non concorrente (qual'era, nella specie, l'attuale
resistente) ; ma la tesi non e rispondente a principi di legge in materia, e perciõ la sentenza impugnata dev'essere annullata.
Quantunque infatti, una autorevole dottrina sostenga la tesi ora ricordata, questa Corte suprema cbe giä ebbe a decidere nel senso opposto allorche era in vigore il codice di commercio (sent. 4 agosto 1941, n. 2705, Foro it., 1941, I, 1185), ritiene cbe, tanto piu di fronte alie disposizioni del r. decreto 16 marzo 1942 n. 267, cbe, sia pure in modo frammentario e con isolate disposizioni, ha regolato la forma di concordato per cessione dei beni ad un assuntore, l'as suntore del concordato mediante cessione delle attivitä fallimentari sia tenuto al pagamento della percentuale anche a favore dei creditori non concorrenti, mentre, se vi e stata liberazione del debitore, questi non sia tenuto
piu nei confronti di detti creditori.
L'opinione contraria, invoca, a proprio favore, soprat tutto l'argomento che l'assuntore, nell'assumere su di se tutti gli obblighi nascenti dal concordato, deve sapere l'onere cui va incontro, e non deve essere esposto al paga mento di somme che possono superare di gran lunga quelle previste ; e, di conseguenza, non puõ assumere il rischio di soddisfare crediti non noti (perche non insinuati al pas sivo) al momento in cui stipula il suo accordo con il fallito. Tale argomento, perõ, e fondato in definitiva su considera zioni che mirano a ricondurre 1'istituto ora in esame negli schemi del diritto privato (si ritiene, infatti, dai sostenitori di detta opinione, che il contratto fra assuntore e fallito abbia la medesima struttura della cessione dei beni, rego lata dagli art. 1977 e seg. cod. civ.). La concezione inte
(1) In senso contrario Trib. Napoli 23 marzo 1963, retro, 1077, con nota di richiami, cui aide, sernpre in senso contrario, Trib. Prosinone 21 marzo 1963, Giust. civ., 1963, I, 1203, con nota critica del cons. Cass. Bianchi d'EspiNoSA, estensore della meno recente delle due sentenze riportate.
(2) Non constano precedenti in termini. Respingendo la concezione contrattualistica del concordato
fallimentare, la Cassazione conferma i principi enunciati con la sentenza 26 ottobre 1961, n. 2405 (est. Bianchi d'EspiNOSA), Foro it., 1961, I, 1602, con ampia nota di richiami.
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GIÜRISPRUDENZA COSTITUZIONfALE E CIVILE
gralmente contrattualistica del concordato, pcrõ, non sembra
poter essere accolta, ed ö stata, del resto, ripudiata anche di recente da questa Corte suprema (cfr. da ultimo, sen
tenza 26 ottobre 1961, n. 2405, Foro it., 1961, I, 1602): non
puõ negarsi, infatti, clie il consenso delle parti (o megiio del
fallito e della maggioranza dei creditori) sia solo un presup
posto, al quale si sovra.ppone l'intervento del tribunale, con
la sentenza di omologazione. Non b, ad es., rioonducibile
negli schemi privatistici la norma secondo la quale il con
cordato vincola, non soltanto la minoranza dissenziente, ma anche quei creditori clie, per non avere proposto neanche
istanza di ammissione al passiyo, non sono stati chiamati ad esprimere il loro voto (art. 135 legge fall.), mentre anche le maggioranze, imposte dalla legge quale condizione per
l'omologazione, sono in definitiva, per cosl dire, conven
zionali, perche sono calcolate al momento della scadenza
del termine stabilito ai sensi dell'art. 125 dal giudice dele
gate, mentre non influiscono sul relativo calcolo le decisioni
definitive sull'ammissione dei vari crediti (art. 128, ult.
parte), in virtu delle quali, come e chiaro, la maggioranza in precedenza calcolata puõ divenire inesistente.
Se cosl e, anche per quanto riguarda l'assuntore si deve
concludere che, se indubbiamente presupposto per l'omolo
gazione del concordato e un rapporto diretto fra assuntore
e debitore (cui si aggiunge l'adesione della maggioranza dei
creditori concorrenti e dei crediti ammessi), quel rapporto
(e cioõ l'accordo fra il debitore concordatario e l'assuntore) viene assorbito e trasfuso nella sentenza di omologazione ; onde non puõ, si ripete, l'accordo in questione essere inqua drato fra gli schemi del diritto privato, senza quegli adat
tamenti, e quelle deroghe ai principi generali che sono im
posti dalle norme particolari, ispirate anche a criteri pubbli cistici, della procedura concorsuale. Anche per l'espressione letterale contenuta nell'art. 124, 2° comma (il terzo che si
accolla l'obbligo di adempiere il concordato), l'accordo fra
debitore e assuntore contiene gli elementi fondamentali
dell'accollo privativo (allorche viene stabilita la liberazione
immediata del debitore concordatario) ; ma indubbiamente
(ed e tale circostanza generalmente riconosciuta), con no
te voli deroghe ai principi fissati dall'art. 1273, l°e2°comma,
perche non occorre che tutti i singoli creditori aderiscano
alia convenzione, come vorrebbe detta norma, ma e suf
ficiente l'adesione delle maggioranze (puramente conven
zionali, si ripete) stabilite nell'art. 128 r. decreto 16 marzo
1942 n. 267, si che la liberazione del debitore e vincolativa
anche per le minoranze dissenzienti. E se cosi indubbiamente
6, non appare affatto ripugnante con i principi del diritto
fallimentare anche l'ulteriore consegüenza (negata dalla
sentenza impugnata) che l'accollo vincoli anche i creditori
non insinuatisi (e quindi non conosciuti) e, a sua volta, l'assuntore risponda anche verso detti creditori.
D'altra parte, una tale conseguenza risulta anche da
un'interpretazione letterale delle disposizioni di legge (che, come si c detto, sono poche e frammentarie) che regolano tale forma di concordato. Risulta, anzitutto, con argomento a contrario, dalla norma secondo la quale ai creditori non insinuati non si estendono le garanzie date dai terzi (art. 135
legge fall.), poiche tale norma tace della responsabilitä dell'assuntore, a meno di non ritenere che l'assuntore sia
un garante (il che e perõ esplicitamente escluso dalla con
trapposizione fra «garanzie» e «assunzione», posta in
rilievo dalla legge : ad esempio, nell'art. 137, 1° e ult.
comma), la norma generale dell'art. 135 deve intendersi
applicabile anche all'assuntore. D'altra parte, tra «gli
obblighi derivanti dal concordato al fallito, va incluso
l'obbligo, che deriva ex lege, di corrispondere la percentuale concordataria anche ai creditori anteriori all'apertura del
fallimento che non abbiano presentato domanda di am
missione al passivo (art. 135) si che, poichõ la legge, par lando della particolare forma di concordato che qui inte
ressa, parla del terzo « che si accolla l'obbligo di adem
piere il concordato » (art. 124) o, ancora piu chiaramente,
dell'ipotesi in cui «gli obblighi derivanti dal concordato
siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata
del debitore » (art. 137, ult. comma), si deve ritenere che, fra gli obblighi derivanti dal concordato che l'assuntore
si accolla in laogo del debitore, non põssa non essere incluso
quello ehe deriva dalla ricordata disposizione dell'art. 135, cio6 di corrispondere la percentuale di concordato anche
ai creditori non concorrenti.
35, infine, da osservare che tale conclusione e confor
me anche ai principi generali. Coloro che sostengono la
tesi opposta, infatti, sono costretti a ritenere (forzando
indubbiamente, © la lettera della legge, e lo scopo pratico eui tale forma di concordato b diretta) che, quantum que
l'omologazione del concordato comporti «la liberazione im
mediata del debitore », purtuttavia il debitore non resti
affatto liberato nei confronti dei creditori non insinuatisi; e cio perclic evidentemente detti creditori devono poter riscuotere da qualcuno la percentuale loro spettante (e, secondo la tesi in questione, non sono legittimati ad agire nei confronti dell'assuntora). Ma tale riserva e, in pratica, illusoria, perche la cessione di tutte le attivita fallimentari
all'assuntore (comprese eventualmente anche la cessione
delle azioni revocatorie di eui all'art. 124, 2° comma, legge
fall.) fa si cho il debitore concordatario resti in definitiva
privo di ogni attivitä, mentre proprio le attivita cedute
costituiscono la garanzia tanto dei creditori concorrenti,
quanto dei creditori non concorrenti, onde questi ultimi
lion potrebbero recuperate i loro crediti, neanclie nella
ridotta misura stabilita dai patti del concordato. £ qaindi
rispondente alle finalita. ed alia struttura della forma di
concordato, clie viene in esame, il ritenere che l'assuntore, eui sono state cedute le attivita in corrispettivo della libe
razione del debitore, risponda di tutti i crediti anteriori al
fallimento, insinuati a meno, cosi come ne avrebbs risposto il debitore, ormai liberato.
La sentenza impugnata, clie ha interpretato in modo
opposto le disposizioni di legge in materia, va perciõ an
nullata, col rinvio della causa ad altra corte di appello, la quale, nella saa deeisione, dovra attenersi al seguente
principio di diritto : « L'assuntore del concordato fallimentare, cui sono state
cedute tutte le attivita del fallimento con liberazione im
mediata del debitore, e tenuto al pagamento della percen tuale concordataria anche a favore dei creditori anteriori
all'apertura del fallimento che non hanno presentato do
manda di ammissione al passivo, di cui all'art. 135 r. de
creto 16 marzo 1942 n. 267 ».
Per questi motivi, cassa, ecc.
II
La Corte, ecc. — (Omissis). I ricorrenti (col terzo
motivo del loro ricorso) ripropongono la tesi, anch'essa
respinta dai Griudici di merito, e secondo la quale, anche
ammesso che il Di Stefano si fosse accollato gli obblighi nascenti dai concordato dietro corrispettivo della cessione
in suo favore delle attivita fallimentari, il contratto in
qaestione sarebbe soggetto a rescissione per lesione (art. 1448 cod. civile).
Anche questa tesi non puö essere accolta. Come hanno
ritenuto i Griudici di merito, assolutamente inapplicable ill'accordo ora ricordato deve ritenersi l'istituto della re
scissione per lesione, e ciõ per un duplice ordine di mo
tivi. La prima ragione (che sarebbe di per so assor
bente) 6 che non puö essere accettata (come piü volte
lia avuto occasione di stabilire questa Corte suprema) una
concezione integralmente contrattualistica del concordato, nei quale appare prominente e determinante l'intervento
del tribunale fallimentare, attraverso il giudizio di omolo
gazione. Ciõ fa si che, nei caso di assunzione dell'adempi mento degli obblighi del concordato da parte di un terzo, dietro cessione a questi delle attivita fallimentari, il trasferi
mento di tali attivita non dipende dai consenso prestato dalle
parti, ma trova la sua origine nella sentenza di omologazione, cioe in una pronunzia giurisdizionale; onde rinapplica
bilitä, come e evidente, dell'art. 1448 cod. civ. Si noti,
poi, che il tribunale, nei giudizio di omologazione, deve
non solo accertare la sussistenza delle condizioni di legitti
mitä, ma deve anche valutare la proposta nei merito ;
cio6 esprimere un giudizio di convenienza, nei quale non
il Fobo Italiano — Volume LXXXV1 — Parte /-89.
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1387 t>ARTE PRIMA 1388
puõ non esser compresa, se il concordato avviene mediaDte cessione dei beni ad un assuntore, la valutazione della
proporzione tra il valore dei beni ceduti, e la percentuale offerta dall'assuntore.
Il seoondo motivo per il quale 1'azione di rescissione
per lesione non puõ essere proposta contro 1'assunzione
degli obblighi del concordato mediante cessione dei beni, õ ehe il negozio in questione, a tutto concedere (e cioõ an ehe a voler ritenere ad esso applicabili integralmente i principi del diritto privato), sarebbe pur sempre da qualificare un contratto «aleatorio » per sua natura, cui, per espressa disposiziono dell'art. 1448, 1'istituto della rescissione non e
applicabile. £ da notare, infatti, ehe colui ehe si accolla le obbligazioni del concordato con la liberazione immediata
del fallito, mentre conosce con precisione la contropresta zione ehe riceve (trasferimento delle attivitä fallimentari), non coaosoe e non puõ conoscere i limiti dei propri impegni, per 1'eventualita ehe, oltre i crediti insinuati ai passivo, sia temito a pagare, sia pure in mõneta fallimentare, creditori
ehe non hanno presentato domanda di ammissione (art. 135 legge fallimentare).
Quantunque, infatti, una parte della dottrina. abbia risolto negativamente la questione, se 1'assuntore debba
rispondere anche verso i detti creditori, questa Corte su
prema ritiene ehe la risposta ai quesito non põssa essere ebe positiva. Ciõ non soltanto perchõ lo stesso art. 135, escludendo ehe ai creditori non concorrenti si estendono le
garenzie date da terzi, fa ritenere a contrario ehe la norma riceva invece applicazione nei riguardi dell'assuntore ; ma
soprattutto per le disposizioni ehe regolano questa forma di
concordato, e ehe parlano del terzo ehe « si accolla 1'obbligo di adempiere il concordato » (art. 124), o di assunzione da
parte di un terzo degli « obblighi derivanti dal concordato »
(art. 137) ; e, fra gli obblighi derivanti dal concordato, rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei pätti concordatari (art. 135). £, in fine da notare ehe, se non rispondesse 1'assuntore nei con
fronti di tali creditori, costoro non potrebbero neanche riseuotere il loro credito in mõneta concordataria-, per 1'av yenuta liberazione del debitore.
Si deve perciõ ritenere ehe 1'assuntore, il quale corre 1'alea di dover pagare crediti non insinuati, e perciõ igno rati ai momento in cui si accolla le obbligazioni nascenti dal concordato, dä il suo consenso ad un contratto aleatorio, cui non puõ essere applicato 1'art. 1448 cod. civ. Il terzo motivo del ricorso deve essere perciõ respinto. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 30 maggio 1963, n. 1426; Pres. Naso P., Est. Lippiello, P. M. Caldabera (concl.
eonf.) ; Ditta Fiorina (Aw. Mecco) c. Soe. assicurazioni
generali (Aw. De Cocci, Guekkieei).
(Oassa senza rinvio App. Milano 2 dicembre 1960)
Eseeuzione lorzata per obbligazioni pecuniarie —
Espropriazione presso terzi —- Ordinanza di asse
gnazione — Efiicacia — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 474, 552, 553).
Eseeuzione forzata per obbligazioni peouniarie —
Espropriazione presso terzi — Ordinanza di asse
gnazionc — Successiva contestazione della vat i(l it»
delta dichiarazione del terzo — Inammissibilitä
(Cod. proo. civ., art. 548).
II provvedimento, con il quale il pretore, sulla base della posi tiva dichiarazione del terzo pignorato, assegna al creditore
procedente la somma da quello dovuta al debitore, sebbene
emanato sotto forma di ordinanza, ha contermto decisorio
ed efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo. (1) Emanata Vordinanza di assegnazione, il terzo pignorato, che ha
riconosciuto il suo debito, non pud piil contestare, neppure
mediante opposizione alV esecuzione, la validitä della di
chiarazione resa avcrnti al pretore. (2)
La Corte, ecc. — Dev'essere, con assorbimento del se
oondo, accolto il primo motivo del ricorso e la sentenza
impugnata dev'essere cassata e senza rinvio.
Con il primo motivo si premette che, con la ordinanza
di assegnazione, resa a seguito delle dichiarazioni del terzo, viene adjesaurirsi il procedimento di espropriazione verso
il terzo, e si assume clie contro la predetta ordinanza, che
ha carattere di titolo esecutivo e di sentenza definitiva, non b ammissibile alcuna opposizione e tanto meno da parte del terzo perche le eventuali contestazioni, proprie ed altrui, devono essere avanzate, a pena di decadenza, al momento
in cui il terzo rende la prescritta dichiarazione. Si assume
altresl che la Soc. assicurazioni generali, nel rendere, a
mezzo di procuratore speciale, la dichiarazione di riconosci
mento del debito verso il debitore De Moro della somma di
lire 2.050.000, aveva assunto senz'altro la veste di terzo
pignorato e non giä. rappresentava una quarta persona come erroneamente affermato dalla sentenza.
Le censure sono fondate e traggono la loro fonte e base
da principi enunciati dalla giurisprudenza di questo Su
premo collegio che la Corte di merito ha disapplicato nel
manifesto intento di superare una posizione, che si adombra
di esposte e neppure provate ragioni morali, ma non mai
gluridiche. Risulta pacifico in fatto che «il procuratore
speciale» della Soc. assicurazioni generali, rendendo la
propria dichiarazione di terzo pignorato, affermõ conclusi
v1 mentc : « Pertanto il Gambaro e per esso la Soc.
assicurazioni generali devono tuttora al De Moro la somma
di lire 2.050.000 ». II De Moro, creditore del Gambaro e
per esso della Soc. assicuratrice, e il debitore della Ditta
creditrice procedente. La Soc. assicuratrice non solo non fece obiezione alcuna
sulla legittimitä della procedura esecutiva e sulla pignora bilitä, nei suoi confronti, del credito vantato dal De Moro
(1) Conformi, a proposito della efficacia esecutiva dell'or dinanza di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo, Pret. Perugia 17 novembre 1960, Foro it., Hep. 1961, voce Ese cuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 61 ; Cass. 21 marzo 1953, n. 713, id., 1954, I, 1616, con nota di richiami, cui adde
Andrioli, Commento, III*, pag. 214. Con sent. 4 aprile 1959, n. 1007, Foro it., 1959, I, 527, con
nota di richiami, cui adde Colbsanti, in liiv. dir. proc., 1960, 483, la Suprema corte, pur riconoscendo all'ordinanza di asse
gnazione valore e portata di prowedimento espropriativo, ha escluso che questa potesse identificarsi con una sentenza, « non contenendo in sõ alcun accertamento giudiziale vero e proprio sulla esistenza e pertinenza del credito o sulla appartenenza del bene da assegnare t>.
(2) Sostanzialmente conforme, nel senso che il terzo pignorato non puõ chiedere la revoca dell'ordinanza di assegnazione nö mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, rie con autonomo giudizio di accertamento, Cass. 4 aprile 1959, n.
1007, cit. Secondo Cass. 6 agosto 1960, n. 2326, Foro it., Rep. 1960, voce
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 78, nel proce dimento di espropriazione presso il terzo, quest'ultimo (che pure riveste la posizione di parte nel giudizio di assegnazione : mäs sima consolidata n . 107, id., Rep. 1948, voce Esecuzione mobiliare, n. 3) non e legittimato ad eccepire eventuali vizi del titolo esecu
tivo, che possono essere dedotti soltanto dal debitore. L'annotata sentenza, pur ribadendo, in conformity alia pre
valente giurisprudenza (eitata nella ripetuta nota redazionale a Cass. 4 aprile 1959, n. 1007 ; contra Trib. Milano 5 novembre 1959, id., Rep. 1960, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 82 e pubblicata, in extenso con nota di Garbagnati, in Foro
pad., 1960, I, 104), l'equiparazione tra dichiarazione del terzo
pignorato e confessione, deve, tuttavia, essere segnalata in
quanto precisa, per la prima volta a quanto consta, che l'emana zione della ordinanza di assegnazione preclude al terzo mede simo la possibility di sollevare contestazioni sulla validitä. della sua dichiarazione.
Per qualche riferimento, nel senso che il terzo pignorato non
puõ opporre in compensazione legale un suo credito verso il debitore esecutato che diviene liquido ed esigibile dopo l'atto di pignoramento, cons. Cass. 29 agosto 1962, n. 2697, Foro it., 1962, I, 1794, con nota di richiami.
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