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GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE LIGURIA
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
Introduzione del Presidente Fabio Viola Relazione del Consigliere Delegato Alessandro Benigni
UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2017
TESTO
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1
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
FABIO VIOLA
La funzione del giudizio di parificazione in sede territoriale,
che chiude oggi, con la solennità del rito giudiziario, il ciclo annuale
dei controlli demandati a questa Sezione regionale della Corte dei
conti, è di fornire all’Assemblea legislativa regionale elementi di
valutazione per l’approvazione del disegno di legge presentato dalla
Giunta sul rendiconto generale, rafforzando il ruolo di ausiliarietà
della Corte dei conti nei confronti delle medesime Assemblee
legislative (art. 100 Cost.).
Il giudizio in questione, che dal punto di vista temporale si
inserisce tra la presentazione del disegno di legge da parte
dell’organo esecutivo e la sua approvazione, si sostanzia
nell’accertamento della affidabilità e regolarità del rendiconto;
trattasi di un modello di controllo che pur basato su una normativa
risalente, appare del tutto coerente con l’ordinamento dell’Unione
europea, in base al quale la pertinente Corte dei conti controlla la
legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e accerta la sana
gestione finanziaria dell’Unione e degli organismi da essa
dipendenti, riferendo sui casi di irregolarità al Parlamento europeo
e al Consiglio.
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Si tratta di una tipologia di controllo annoverabile nel genus
dei controlli di legittimità-regolarità, i cui caratteri sono stati
recentemente chiariti dalla giurisprudenza costituzionale.
Il giudice delle leggi, infatti, ha precisato che i controlli di
regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti,
finalizzati a prevenire squilibri di bilancio, sono strumentali al
rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti
dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio (Corte cost.
sent. 39/2014).
In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di
coordinamento dei conti pubblici, essi sono accompagnati da
misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa
copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in
ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di
legittimità della Corte dei conti.
Detti controlli si risolvono in un duplice esito, nel senso che
devono, da un lato, decidere se i bilanci degli enti territoriali siano
o meno rispettosi del principio di equilibrio e, al tempo stesso, sono
dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione
finanziaria degli enti territoriali e a garantire il rispetto del vincolo
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in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119
Cost. (sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995).
La Corte costituzionale recentemente ha anche affermato
(sentenza n. 89/2017), con riferimento specifico al giudizio di
parifica del rendiconto, che l’attuale e prevalente quadro normativo
di riferimento è costituito dal sistema dell’ armonizzazione contabile
come configurato dal decreto legislativo n. 118/2011 e sue
modifiche e integrazioni, che costituisce il “parametro costituzionale
interposto” di valutazione della legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative emanate dagli enti territoriali dotati di tale
potestà.
Sussiste, dunque, una stretta relazione funzionale tra
“armonizzazione dei bilanci pubblici”, “coordinamento della finanza
pubblica”, “unità economica della Repubblica” ed “osservanza degli
obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”.
Non vi è dubbio che il tasso di democraticità di un Paese si
misuri anche in relazione al grado di trasparenza dei conti, cosicché
le Assemblee rappresentative e, in ultima analisi, i cittadini, siano
posti in grado di conoscere l’operato degli Esecutivi titolari della
gestione delle risorse finanziarie, in modo da verificare la
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rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti nella
legislazione sostanziale di spesa.
Anche sul punto, il controllo effettuato dalla Corte dei conti
si rivela fondamentale, ponendosi come controllo esterno,
rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a
garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato
a tutela del diritto oggettivo (Corte cost. sent. nn. 89/2017 e
181/2015).
L’odierno giudizio di parificazione è, pertanto, proficua
occasione per consolidare la tipica vocazione della Corte
all’ausiliarietà nei confronti delle Assemblee rappresentative,
vocazione non disgiunta dalla disponibilità ad offrire al Governo del
territorio e agli organi esecutivi quell’apporto di esperienza e
conoscenza ritenuto utile per il migliore impiego delle risorse
pubbliche e per una azione delle amministrazioni a servizio della
comunità.
In tale prospettiva, l’odierno giudizio è anche la sede per
verificare l’andamento della gestione amministrativa, di talché le
attività di controllo effettuate dalla Magistratura contabile vengono
compendiate nella Relazione con la quale sono formulate le
osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione,
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che viene approvata unitamente alla deliberazione di parificazione
del rendiconto.
In sostanza, il legislatore ha inteso demandare alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti la verifica, in parallelo,
sia della gestione finanziaria che dell’andamento dell’attività
amministrativa, ed i risultati degli accertamenti complessivi
confluiscono in un unico documento indirizzato al Consiglio
regionale e, indirettamente, alla collettività.
L’odierna udienza ha, personalmente, un alto valore
simbolico, rappresentando il momento in cui nelle funzioni di
Presidente assumo la responsabilità di rappresentare e guidare una
Sezione di una Istituzione gloriosa, come la Corte dei conti.
Mutamento di Presidente ma continuità dell’Istituzione che
prosegue nella sua opera, tenendo fede alla missione che le indicò,
nel lontano 1862, Quintino Sella: “tutelare la pubblica fortuna e
curare l’osservanza della legge da parte di chi le deve maggior
riverenza”, cioè del Potere esecutivo, ovvero da parte di ogni
pubblica amministrazione, intesa questa nella sua più lata
accezione.
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Spero di essere in grado di corrispondere alle Vostre
aspettative e a quelle dei cittadini, a vantaggio dei quali, in ultima
istanza, viene esercitata la funzione di controllo.
Ma ciò sarà possibile, in primis, con l’aiuto dei colleghi e del
personale della Sezione, ai quali anche oggi va il mio sentito
ringraziamento, per il loro fondamentale apporto di professionalità
e per i loro esemplari comportamenti sempre ispirati a lealtà e totale
dedizione.
Un sincero ringraziamento va anche agli uffici della Regione
Liguria per l’impegno profuso nel fornire ausilio a questa Sezione
regionale di controllo nella fase istruttoria del presente giudizio,
attraverso la sollecita messa a disposizione di documenti ed
elementi di informazione necessari per poter procedere alle
valutazioni di pertinenza.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
ALESSANDRO BENIGNI
1. Scopo della presente relazione orale è quello di
sintetizzare, in un ristretto numero di pagine, i risultati cui è giunta
la Sezione al termine di una analisi delle voci del bilancio
consuntivo regionale, da approvarsi nei prossimi giorni,
sviluppatasi in un costante contraddittorio con l’Ente territoriale
interessato attraverso 33 richieste informative formali e 11 richieste
indirizzate per le vie brevi (per un numero totale di 44) predisposte
dai singoli magistrati istruttori, cui sono seguite le risposte sempre
puntualmente e correttamente fornite dagli Uffici regionali
competenti.
La medesima cercherà di seguire lo stesso ordine espositivo
della più ampia relazione che sarà allegata alla decisione del
giudizio di parificazione, in modo da consentire, a chi ne fosse
interessato, di approfondire i singoli profili di indagine che hanno
caratterizzato l’attività istruttoria relativa all’esercizio finanziario
oggi in esame.
2. Cominciando ad esaminare la gestione finanziaria di
competenza, si registra un saldo finanziario attivo di euro
201.681.302,02, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV),
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con una riduzione, rispetto al saldo precedente, di euro 733.000 ed
un risultato di amministrazione, scomputate le quote del medesimo
fondo, pari ad euro 105.321.999,19, con accantonamenti
complessivi pari a euro 268.355.540,97 e fondi vincolati pari a
euro 132.927.361,77.
Con riferimento al fondo “accantonamento per contenzioso
Corte Costituzionale”, pari a euro 3.509.506,73, si rappresenta che
il Governo ha impugnato la legge di assestamento al bilancio di
previsione 2016 nella parte in cui la Regione applica il presunto
avanzo libero di amministrazione, registrato al 31 dicembre 2015,
pari alla cifra accantonata di cui sopra.
Peraltro un’eventuale decisione di accoglimento non avrà
alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio.
L’applicazione dei vincoli determina un risultato di
amministrazione finale, nella sua parte disponibile, pari a - euro
295.960.903,55.
La Regione Liguria ritiene tale disavanzo autorizzato in quanto
una parte si riferisce al fondo di anticipazione di liquidità e la parte
rimanente, pari a euro 158.587.534,70, corrisponde al disavanzo
finanziario determinato dalla mancata contrazione dei mutui
autorizzati negli esercizi finanziari 2009, 2014, 2015 e 2016; con la
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stipulazione dei mutui già autorizzati, in caso di illiquidità di cassa,
la Regione perviene, comunque, ad un risultato di pareggio.
L’importanza della posta finanziaria costituita dai mutui
autorizzati e non contratti ha determinato l’opportunità di una
verifica a campione sulle spese impegnate e coperte con esse.
L’esame ha evidenziato che una parte degli impegni finanziati
ha riguardato non spese d’investimento – le uniche che possono
essere coperte mediante indebitamento - bensì di natura corrente,
come riconosciuto anche dalla Regione Liguria.
Conseguentemente, l’ammontare del disavanzo indicato non
trova copertura per la quota corrispondente alle spese correnti
erroneamente finanziate con mutui autorizzati, nella misura di euro
– 3.875.173,17.
Passando agli equilibri di bilancio, la parte corrente mostra
un saldo positivo di euro 104.524.248,98 mentre la parte capitale
registra un saldo negativo di euro 64.016.175,48.
Ne consegue un saldo complessivo attivo di euro
40.508.073,50.
Il fondo di cassa, invece, ammonta a euro 110.186.344,02,
con una sensibile riduzione rispetto all’esercizio precedente di oltre
euro 152.000.000.
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3. Per quanto concerne la spesa del personale, poiché la
Regione Liguria non aveva tenuto conto, nei precedenti esercizi, dei
rilievi sollevati dalla Sezione nelle relazioni allegate ai giudizi di
parificazione relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 relativi
all’istituzione e alla copertura finanziaria della vice dirigenza,
costituente un unicum nel panorama delle Regioni italiane, la
Sezione ha prospettato alla Regione Liguria e alla Procura
Regionale, nell’udienza istruttoria tenutasi il 13 giugno 2017, i
dubbi di costituzionalità relativi all’istituto anche in considerazione
degli orientamenti maturati in seno alla massima giurisprudenza di
legittimità1 e, soprattutto, in seno all’Alta Corte2.
La Regione, con apprezzabile spirito collaborativo,
evidentemente condividendo le perplessità di questo Collegio, sta
disponendo, con un d.d.l.r. in corso di approvazione, l’abrogazione
della legge istitutiva della vice dirigenza medesima, con
corrispondente riduzione del fondo per le risorse decentrate per un
ammontare pari al valore delle relative indennità attribuite.
Tale legge, dovrebbe potere sanare la situazione di illegittimità
in cui l’Ente territoriale versa ormai da molti anni.
1 Cass. Sez. un. 5.07.2011, n. 14656. 2 Corte cost. 3.10.2016, n. 214
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4. L’esposizione debitoria dell’Ente risente della scelta di
procedere all’operazione di riacquisto dei titoli collocati in occasione
dei prestiti obbligazionari posti in essere nel 2004, con una
riduzione del debito obbligazionario passata da euro 551.250.000
ad euro 448.750.000 ed un corrispondente innalzamento di quello
per mutui da euro 101.161.433 ad euro 206.913.577, nell’ambito
di un’operazione la cui positiva valenza economica è stata
determinata ex ante dal legislatore statale.
Con riferimento alla gestione dei contratti derivati ancora in
corso, la Regione, aderendo alle indicazioni fornite dalla Sezione
Regionale di controllo nella relazione allegata al giudizio di
parificazione dell’esercizio 2015, ha provveduto alla sostituzione
completa dei titoli bancari esteri con titoli di Stato della Repubblica
Italiana, con una non irrilevante riduzione dei rischi futuri derivanti
dai medesimi. Ha, inoltre, per la prima volta, provveduto ad inserire
nella nota integrativa da allegare al bilancio di previsione 2017 –
2019, espressamente richiesta dai principi contabili, il mark to
market dei contratti in vigore; peraltro, continuano a rimanere
assenti i dati relativi alla natura dei medesimi, al tasso di interesse
e al “mark to market” dei prestiti obbligazionari sottostanti ai
derivati: pertanto non si può ancora affermare che l’organo
esecutivo ponga a disposizione dei consiglieri regionali tutti gli
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strumenti richiesti dalla legge per consentire – in sede di
approvazione di bilancio preventivo e consuntivo - una valutazione
completa e approfondita sugli effetti e le dinamiche di questo tipo
di contratti.
La Regione, inoltre, ha ammesso in via definitiva, nella
memoria finale di controdeduzioni, l’impossibilità di dimostrare che
le somme costituite dai differenziali attivi maturati negli anni
precedenti siano stati utilizzati per coprire spese di investimento,
come espressamente richiesto dai principi contabili allegati al d.lgs.
n. 118/2011. Ciò implica la necessità, per l’Ente, di accantonare
l’ulteriore somma di euro 16.136.198, nel fondo “rischi futuri nella
gestione del debito regionale”, al momento capiente nella sola
misura di euro 19.181.978.
All’esito del giudizio di parificazione dell’esercizio finanziario
2015, la Sezione aveva trasmesso copia degli atti a ISTAT, affinché,
in conformità del diritto dell’Unione Europea, riclassificasse come
debito l’operazione di cessione degli immobili di proprietà della
Regione e delle ASL, verificatasi il 30 dicembre 2011, avente come
motivo ultimo dell’operazione la copertura del disavanzo sanitario
di quell’anno, al fine di evitare l’aumento delle addizionali IRPEF e
IRAP nella misura massima prevista dalla legge.
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ISTAT, con nota del 19 gennaio 2017, ha comunicato di avere
riclassificato l’operazione di cessione degli immobili di cui sopra
come un’operazione di cartolarizzazione con relativo impatto sul
debito consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, avvalorando
definitivamente quanto la Sezione Regionale aveva sostenuto in
passato nelle decisioni n. 46/2014, 56/2015 e 74/2016.
L’operazione ermeneutica posta in essere dall’ufficio
statistico, se consente di superare i dubbi di compatibilità
comunitaria della posizione assunta da anni dall’Ente territoriale,
in conformità dei principi di proporzionalità e di conseguimento
dell’effetto utile, non consente di superare il problema di
disomogeneità tra la situazione debitoria presentata dall’Italia e lo
stato patrimoniale della Regione Liguria, che non espone l’attuale
posta di euro 103.177.221,84.
A prescindere da questa singolarità contabile, ciò che
allarma maggiormente è la sempre più grave difficoltà di ARTE
Genova a sostenere gli oneri correlati al finanziamento bancario
sostenuto per tale operazione, come riconosciuto dall’Organo di
revisione di quest’ultima.
Allo stato, l’Azienda residenziale, oltre a dovere restituire
euro 111.000.000, corrispondenti al capitale ricevuto per
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acquistare gli immobili di proprietà delle ASL sanitarie e della
Regione Liguria, ha già sostenuto costi vivi per euro 17.156.000 di
cui euro 14.635.965,70 di soli costi bancari.
Sul punto non si può non rilevare come tale esborso sia
peraltro maturato in condizioni estremamente favorevoli
(attualmente l’Euribor a 3 mesi è pari a – 0,33%) e come un
innalzamento dei tassi, del tutto inevitabile nei tempi medi, porterà
ad un conseguente innalzamento esponenziale dell’onere debitorio
(il tasso di interesse del finanziamento è l’Euribor a 3 mesi + 4%).
Inoltre, l’Istituto ha dovuto procedere alla svalutazione del
valore di bilancio degli immobili acquistati nella misura del 13%,
peraltro insufficiente per aggiornarla ai reali valori di mercato, con
il concreto rischio che la vendita a terzi, quando si sarà perfezionata
l’intera fattispecie, comporti una perdita effettiva di risorse che
ricadrà sulle fasce più deboli della popolazione, al contrario
bisognose di maggiore tutela.
5. Rispetto alle passate edizioni la presente relazione si
arricchisce di un nuovo capitolo contenente una disamina organica
dell’azione regionale nel campo del trasporto pubblico locale, il
quale rappresenta, nell’ambito del bilancio complessivo della
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Regione Liguria, il settore di spesa più rilevante dopo quello relativo
alla sanità regionale.
Si è potuto constatare come, a differenza di altri Enti
territoriali, la Regione Liguria non abbia ancora un Piano regionale
dei trasporti, nonostante la sua adozione sia stata legislativamente
prevista da quasi vent’anni.
Nel campo degli investimenti, l’attenzione è stata, in
particolare, rivolta al programma straordinario di acquisto di mezzi
di trasporto disciplinato dalla legge regionale n. 62/2009 che
prevede un contributo in conto capitale, da parte della Regione, di
euro 2.000.000 annui, per la durata di 20 anni, destinato ai soggetti
gestori del servizio terrestre.
L’analisi della relativa attuazione ha evidenziato come tale
contributo si sia trasformato in un titolo per poter dar luogo ad
un’operazione di finanziamento bancario volta alla sua
attualizzazione e realizzata mediante il coinvolgimento della società
partecipata regionale Fi.L.S.E. S.p.A., a ciò appositamente e
specificamente incaricata.
Come tale, detta operazione finanziaria è stata oggetto di
considerazione in relazione alla corretta contabilizzazione nel conto
del patrimonio della Regione, ed è senz’altro suscettibile di essere
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valutata, in prospettiva, sul piano dell’incidenza ai fini del computo
dei limiti all’indebitamento regionale, nonché sotto il profilo della
compatibilità, sostanziale e non soltanto apparente, con le regole e
le finalità che presiedono alla verifica del rispetto dei saldi di finanza
pubblica previsti dalla legislazione nazionale.
Un’operazione finanziaria analoga a quella appena illustrata
è stata posta in essere anche come modalità di effettuazione
dell’azione straordinaria di efficientamento del servizio e
riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su
gomma, disciplinata dall’art. 28-bis l.r. n. 33/2013.
Anche in questo caso si è proceduto all’attualizzazione
dell’apporto complessivamente derivante da un contributo
regionale, pari a euro 1.000.000, da stanziare in bilancio
annualmente fino all’esercizio 2026, mediante un finanziamento
concesso da un istituto di credito alla società regionale in house
destinataria del contributo stesso.
Del tutto speculari a quelle già esposte sono quindi le
osservazioni conseguenti, alle quali tuttavia si aggiunge il rilievo di
un ulteriore elemento di grave criticità.
Essendo, infatti, tale azione amministrativamente finalizzata
all’attivazione di procedure di esodo anticipato e di mobilità del
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personale delle aziende di trasporto liguri, deve concludersi che
nella fattispecie le risorse acquisite tramite il mutuo bancario sono
utilizzate per il finanziamento di spese correnti, in contrasto con
quanto prescritto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione, che
limita tale possibilità alla sola copertura di spese di investimento.
6. Con riferimento alla gestione dei fondi comunitari,
dopo aver tratto conferma della piena utilizzazione, da parte della
Regione Liguria, dei finanziamenti relativi al ciclo di
programmazione comunitaria 2007-2013, si è preso in esame il
programma regionale attuativo delle politiche comunitarie riferite al
periodo di programmazione 2014-2020.
Per tutti gli interventi considerati, la constatazione
prevalente è che il 2016 abbia rappresentato l’anno di avvio delle
operazioni e che, pertanto, i relativi indici di realizzazione siano
generalmente ancora poco significativi.
Sono state, in ogni caso, analizzate le principali azioni poste
in essere dalla Regione con riferimento ai distinti Assi o Priorità di
intervento di ciascun programma, al fine di verificare le probabilità
di conseguimento degli obiettivi di spesa intermedi richiesti dalla
c.d. “riserva di efficacia”, cui è subordinata la possibilità di
beneficiare di quote aggiuntive di risorse comunitarie.
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Per i due Programmi operativi della politica di coesione,
finanziati rispettivamente dal Fondo europeo per lo sviluppo
economico (FESR) e dal Fondo di coesione sociale (FSE), si
registrano livelli di avanzamento procedimentale e finanziario in
linea con i progressi attesi e idonei a traguardare il raggiungimento
dei suddetti target intermedi fissati per la fine del 2018.
Quanto al Programma di sviluppo rurale 2014-2020,
finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), lo stato di attuazione mostra un certo ritardo che rende
necessaria l’adozione di iniziative in grado di imprimere una forte
accelerazione della spesa e idonee a scongiurare l’applicazione di
sanzioni, come la sospensione dei pagamenti nel 2019, o le
correzioni finanziarie a fine programmazione.
7. Quest’anno, per la prima volta, la Sezione ha cominciato
ad analizzare le poste dello stato patrimoniale, che sostituisce il
precedente conto del patrimonio nel compito di rappresentare la
consistenza di quest’ultimo, costituito dal complesso dei beni e
rapporti giuridici, attivi e passivi, al termine dell'esercizio.
Sul piano della metodologia di verifica contabile, si è
proceduto ad analizzare alcune voci patrimoniali attive, al fine di
verificarne la conformità alle sottostanti scritture, provvedendo
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anche a verificare la conformità dei valori dei beni alle scritture
inventariali.
L’esame ha evidenziato limitati casi di poste da sistemare
contabilmente, mentre si è palesata la necessità di rendere
maggiormente conformi le scritture inventariali alla
regolamentazione normativa, costituita dalla l.r. n. 2/2012 e dal
regolamento attuativo n. 1/2013.
Si è poi ritenuto utile approfondire l’esame della gestione di
alcuni beni suscettibili di sfruttamento economico, in particolare
sotto il profilo della congruità del reddito annuo prodotto,
campionando discrezionalmente alcuni beni immobiliari.
Sono emerse, al riguardo, alcune criticità relative alla
gestione della fonte “Acquasanta”, concessa alla Fondazione Opere
pie riunite di Genova nel 1936, per la durata di novantanove anni,
a fronte di un corrispettivo pari a soli euro 154 annui. Per la fonte
“Santa Clara”, invece, è stato accertato il mancato versamento, nel
2016, del canone di concessione (pari a soli euro 206,58). Inoltre,
sia per quest’ultima che per la fonte “Tre cannoni”, i concessionari
non risultano aver versato il diritto proporzionale di concessione
(pari a solo 1 euro per metro cubo di acqua imbottigliata,
corrispondente a mille litri).
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Tali circostanze devono indurre i competenti uffici regionali
ad adottare le necessarie azioni, amministrative (revoca o
decadenza della concessione) o negoziali (risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta o recesso) atte a ristabilire un equilibrio
economico fra il valore del bene concesso ed il suo corrispettivo
(somma di canone fisso e diritto proporzionale annuo).
Sul punto, la Sezione ritiene doveroso segnalare
l’opportunità di rivalutare l’ammontare di canone e diritto
proporzionale annuo, stabiliti dall’art. 22 l.r. n. 1/2012.
8. Per quanto riguarda, infine, la spesa sanitaria, i dati
finanziari confermano che i relativi impegni costituiscono
componente principale di quella regionale, attestandosi al 76,01%
del totale. Il conto economico sanitario consolidato regionale ha
evidenziato un disavanzo di 71.100.000 euro, che ha trovato
copertura, nel 2017, in risorse proprie, con un avanzo finale di euro
5.400.000.
Un’incidenza negativa continua ad avere il saldo della
mobilità (- euro 39.150.000), che dimostra la necessità di
migliorare l’attrattività del sistema sanitario ligure.
Con riferimento all’armonizzazione dei bilanci sanitari, non
risultano essere stati ancora approvati né il bilancio della “gestione
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sanitaria accentrata presso la regione”, avente scadenza il 31 maggio
di quest’anno, né il “consolidato sanitario regionale” avente
scadenza il 30 giugno.
La Regione ha osservato l’obbligo di erogare agli enti del SSR,
entro la fine dell'esercizio, almeno il 95% delle somme incassate
dallo Stato (la percentuale specifica è stata del 99%). Meno celeri
sono apparsi i pagamenti relativi al ripiano dei disavanzi degli anni
pregressi e quelli per spese di investimento.
L’ammontare complessivo dei debiti della Regione verso le
aziende del SSR e dei debiti di queste ultime nei confronti dei terzi
è in diminuzione rispetto all’anno precedente (si passa da euro
696.000.000 a circa euro 630.000.000, per quanto riguarda i
debiti regionali e da euro 962.000.000 a euro 816.000.000, per
quanto attiene ai debiti degli enti sanitari regionali). Si riducono,
inoltre, i tempi di pagamento ai fornitori, che si attestano su una
media di 61 giorni, pur registrando ancora una cospicua mole
effettuata oltre i tempi massimi imposti dalla legge.
Con riferimento al rispetto delle norme di coordinamento di
finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa sanitaria, si
rileva il conseguimento degli obiettivi di contenimento dei posti letto
accreditati (che si riducono da 4.157 a 4.128) e dei costi per il
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personale del SSR. La spesa farmaceutica complessiva ha fatto
registrare la percentuale del 15,86% del fondo sanitario nazionale,
inferiore alla media nazionale (16,49%), ma non sufficiente a
raggiungere l’obiettivo posto dalla legge (14,85%). Discorso analogo
può essere effettuato per i costi per dispositivi medici, che
registrano una crescita percentuale, rispetto al 2015, meno
marcata di quella nazionale (0,8% contro 1,3%), ma senza riuscire
a conseguire l’obiettivo di finanza pubblica, del 4,4% del FSN,
arrivando al 5,3%. Infine, i costi per le prestazioni, ambulatoriali e
di ricovero, erogate da operatori privati accreditati mostrano, in
Liguria, in termini assoluti, valori meno elevati di quelli nazionali,
con una tendenza percentuale di crescita superiore alle altre spese
sanitarie e nel rispetto, peraltro, del limite di finanza pubblica posto
dalla legge statale, costituito dalla contrazione della spesa
complessiva annua, rispetto al 2011, del 2%.
È, inoltre, proseguita l’analisi degli effetti prodotti dalla legge
regionale n. 28 del 2011, che ha introdotto un sistema di gestione
diretta del rischio sanitario, entrato a regime nel 2014.
La Sezione, al fine di poter proseguire l’analisi dei costi e dei
benefici arrecati dal nuovo sistema di auto-assicurazione, anche
alla luce delle novità che dovranno essere introdotte dal decreto
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ministeriale attuativo della legge n. 24 del 2017, ha ribadito l’invito
a dettagliare il piano dei conti degli enti del SSR, inserendo ulteriori
sotto voci rispetto a quelle previste. Tra le ulteriori verifiche si è
preso atto, inoltre, dell’intervenuta chiusura, mediante transazione,
di un rilevante contenzioso con la società gerente il servizio calore,
comportante la riduzione del pertinente accantonamento a rischi
per euro 17.000.000.
Per quanto riguarda gli investimenti, la Sezione rileva una
cospicua mole di risorse impegnate dalla Regione (pari a euro
270.000.000), ma non ancora utilizzate, per le quali è proseguito il
monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere.
Analoga attenzione, infine, continua – e continuerà - ad
essere prestata per l’intervento di costruzione del nuovo ospedale
Galliera, in particolare per la copertura fornita a mezzo di entrate
da alienazioni immobiliari nella misura di euro 48.500.000,
soprattutto sotto il profilo dell’attualità delle relazioni di stima,
risalenti al 2010, periodo in cui, come è noto, il mercato immobiliare
registrava quotazioni assai diverse da quelle attuali.