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Sezioni unite civili; sentenza 6 luglio 1964, n. 1763; Pres. Lonardo P., Est. Sbrocca, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Soc. Montecatini (Avv. Salvucci, Tumedei, Antonelli) c. RegioneTrentino Alto Adige e Grisseman (Avv. Ferro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 10 (1964), pp. 1949/1950-1951/1952Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154011 .
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1949 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1950
effettuata. Solo la mancanza assoluta della detenzione o di siffatti accordi obbligatori potrebbe invero portare, insie me agli altri elementi incensurabilmente accertati, alla ap plicazione dell'art. 936, applicazione che in caso opposto deve essere senz'altro esclusa. Tale indagine deve essere
effettuata dal giudice di rinvio, il quale applicherà la mas sima dianzi precisata ed accerterà la sussistenza di questo ulteriore elemento senza il quale non può configurarsi o
escludersi la figura del « terzo costruttore » (esistenza o
meno di detenzione in base al preliminare o di accordi tra
proprietario e costruttore). Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 6 luglio 1964, n. 1763; Pres.
Lonardo P., Est. Sbrocca, P. M. Tavolaro (conci, conf.) ; Soc. Montecatini (Avv. Salvucci, Tumedei,
Antonelli) c. Regione Trentino Alto Adige e Grisse man (Avv. Ferro).
(Gassa senza rinvio Trib. swp. acque 9 agosto 1962)
Acque pubbliche e private — Ricorso al Tribunale
superiore avverso provvedimento (li regione —
Notifica presso l'amministrazione regionale —
Inammissibilità (R. d. 11 dicembre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque e sugli impianti elettrici, art. 151, 192 ; r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t. u. sulle rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento del
l'avvocatura dello Stato, art. 11 ; legge 25 marzo 1958 il. 760, modifiche alle norme sulla rappresentanza in
giudizio dello Stato, art. 1 ; d. pres. 30 giugno 1951
n. 574, norme di attuazione dello Statuto per il Tren
tino Alto Adige, art. 42).
E inammissibile il ricorso al Tribunale superiore delle acque avverso un provvedimento della Regione Trentino Alto
Adige, se notificato presso l'amministrazione regionale invece che presso l'avvocatura dello Stato. (1)
La Corte, ecc. — Va preliminarmente ordinata la riu
nione dei due ricorsi, principale ed incidentale, trattan dosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il ricorso incidentale si prospetta una questione di carattere pregiudiziale, rilevabile anche d'ufficio (quella dell'ammissibilità del ricorso al Tribunale superiore in sede di giurisdizione amministrativa), e pertanto il suo esame deve precedere quello del ricorso principale, che investe il merito della controversia e che potrà essere considerato soltanto nell'ipotesi di riconosciuta infondatezza dell'altro ricorso.
Deduce, infatti, la Regione Trentino Alto Adige che il
ricorso al Tribunale superiore doveva esserle notificato mediante consegna di una copia conforme all'originale presso l'avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giu dice adito, ai sensi del combinato disposto degli art. 11
del t. u. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, 1 della legge 25 marzo 1958
n. 260 che ha modificato il citato t. u. e 42 decreto pres.
(1) Conforme, con riguardo alla Regione sarda, Trib. sup. aeque 13 giugno 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Acque, n. 194.
La decisione impugnata, Trib. superiore acque 9 agosto 1962, n. 12 (che, come accennato in narrativa, ha ritenuto di
poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali, per la ragione che il ricorso era manifestamente infondato nel me
rito), è riassunta nel Rep. 1962, voci Pesca, n. 7, e Trentino Alto Adige, n. 44.
L'inapplicabilità della legge 25 marzo 1958 n. 260 alla notifica dei ricorsi al Consiglio di Stato, affermata dall'Adu nanza plenaria con la decisione 15 gennaio 1960, n. 1, id., 1960,
III, 25, è stata poi ribadita dalla Y Sezione 16 dicembre 1961, n. 759, id., 1962, III, 175, con nota di richiami.
30 giugno 1951 n. 574 recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione ; e che, essendo stata la
copia a quest'ultima consegnata, la notificazione era af fetta da nullità non sanabile con la costituzione dell'am
ministrazione resistente e rilevante anche ex officio, con
la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere dichia
rato inammissibile anziché esaminato nel merito.
La censura è fondata. È ben vero che l'art. 192 del t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, appro pro vato con r. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, stabili
sce che i ricorsi al Tribunale superiore indicati nel prece dente art. 143, che appartengono alla sua diretta cognizione in sede giurisdizionale amministrativa, devono nel prefisso termine essere notificati tanto all'autorità, dalla quale è
emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle
persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente
si riferisce, cioè ai controinteressati, con una norma di
contenuto identico a quella dell'art. 36, 2° comma, del t. u.
26 giugno 1924 n. 1054 sul Consiglio di Stato. Ma, da un lato, l'art. 151 del t. u. n. 1775 rinvia, per le notificazioni dei ri
corsi in genere alle amministrazioni dello Stato, alle dispo sizioni delle leggi sul foro erariale, ossia all'attuale t. u.
del 1933 sulla rappresentanza e difesa dello Stato ; e, dal
l'altro, l'art. 193, che per la sua collocazione si riferisce
esclusivamente ai giudizi amministrativi, prescrive che
l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato possa essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche
nelle udienze da un suo funzionario all'i opo delegato, ma
sempre col patrocinio e l'assistenza dell'avvocatura dello
Stato.
Sulla base di tali disposizioni, sebbene l'art. 208 del
t. u. ora citato si richiami per quanto non è regolato dalle
norme procedurali in questo contenuto al codice di rito
e in particolare per i ricorsi in sede di giurisdizione ammini
strativa agli art. 35 e segg. del t. u. sul Consiglio di Stato, la giurisprudenza del Tribunale superiore, anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 260 del 1958, aveva esat
tamente affermato il principio secondo cui, dinanzi al tri
bunale, non trovava, tra le altre, applicazione la norma
dell'art. 41, 2° comma, del t. u. da ultimo ricordato, che
faculta l'autorità che ha emanato il provvedimento impu
gnato a farsi rappresentare presso il Consiglio o dall'avvoca
tura o da un commissario speciale, con l'effetto che, per i
ricorsi al Tribunale superiore, destinataria delle notifica
zioni era sempre e soltanto l'avvocatura dello Stato, nel
cui distretto ha sede il giudice adito, e cioè l'avvocatura
generale in Roma, dove ha pure sede il tribunale.
Questa giurisprudenza ha trovato testuale conferma
nell'art. 1 della legge n. 260 del 1958 (nel cui vigore è avve
nuta la notificazione del ricorso), il quale, sostituendo il
1° comma dell'art. 11 del t. u. n. 1611 del 1933, ha ri
badito che i ricorsi e gli atti istitutivi di giudizi che si svol
gono innanzi alle giurisdizioni amministrative debbono
essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura a ciò designato ; e la cui disposi zione si estende anche all'amministrazione regionale del
Trentino Alto Adige (come alle amministrazioni della Sicilia e della Sardegna), poiché per essa l'art. 42 del decreto pres. n. 574 del 1951 ha prescritto, salvo le cause in cui abbia
interessi contrastanti con quelli statali, l'assistenza neces
saria dell'avvocatura con l'applicazione delle regole rela
tive, senza che sulla giurisprudenza stessa possa incidere il contrario orientamento del Consiglio di Stato, che, ispi rato più da intenti di ordine pratico che dalla fedele aderenza al testo legislativo, ha negato l'applicabilità del citato
art. 1 limitatamente ai ricorsi dinanzi al Consiglio. Nel caso di specie il Tribunale superiore avrebbe, per
tanto, dovuto rilevare l'insanabile vizio di notificazione
del ricorso (art. 11, ult. comma, del t. u. n. 1611 del 1933) e dichiararne l'inammissibilità, non potendo, d'altro lato, avvalersi delle norme sull'integrazione del contraddittorio
che, nei giudizi amministrativi, presuppongono la regolare notificazione del ricorso nei termini prefissi all'amministra
zione. oltre che ad almeno uno dei controinteressati.
L'inammissibilità del ricorso al Tribunale superiore
comporta, in accoglimento del gravame incidentale, la
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1951 PÀRTE PRIMA 1952
i
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per di
fetto dei requisiti processuali per l'esame del merito dinanzi
al tribunale stesso, dichiarandosi assorbito il ricorso prin
cipale. Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 6 luglio 1964, n. 1760 ; Pres.
Torrente P., Est. Sparvieri, P. M. Criscuoli
(conci, conf.) ; Soc. Esercizi commerciali industriali
sm.c.i. (Avv. Sbarbaro, Manfredonia) c. Finanze
(Avv. dello Stato Soprano).
(Cassa Commiss. prov. imposte lioma 18 maggio 1961)
Tassa sulla circolazione e negoziazione delle azioni —
Valutazione di titoli non quotati in borsa — De
cisione del comitato direttivo degli agenti di cambio — Appello dell'ufficio — Termine (R. d. 8 luglio 1937 a. 1516, costituzione e funzionamento delle com missioni amministrative per le imposte dirette e indi
rette sugli affari, art. 35, 41 ; r. d. 1. 15 dicembre 1938
n. 1975, modificazioni al regime dell'imposta di nego ziazione sui titoli delle società, art. 9 ; d. 1. 25 maggio 1945 n. 301, disposizioni in materia di imposte in surro
gazione del bollo e registro, art. 1 ; d. 1. 5 settembre 1947 n. 1173, modificazioni dell'imposta di negoziazione ;
legge 10 dicembre 1948 n. 1469, norme sull'imposta di
negoziazione ; legge 22 dicembre 1951 n. 1372, modi ficazioni alle norme sull'imposta di negoziazione ; legge 11 dicembre 1952 n. 1978, ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati agli effetti dell'imposta di negoziazione).
L'appello dell'ufficio tributario alla sezione speciale della
commissione provinciale, competente a valutare i titoli non quotati in borsa ai fini della tassa di circolazione delle azioni, avverso la decisione del comitato direttivo
degli agenti di cambio, è inammissibile se la decisione medesima non è notificata al contribuente dall'ufficio entro sessanta giorni dalla ricezione, da, parte dell'ufficio medesimo, della decisione. (1)
(1) La sentenza, il cui testo è conforme alle sentenze nn. 1761 e 1762 di pari data, fa applicazione del principio, già affermato dal Supremo collegio, che il contenzioso amministrativo in materia di imposta di negoziazione continua ad essere regolato dal decreto legisl. il. 301 del 1945, poiché l'entrata in vigore delle nuove norme del decreto legisl. n. 1173 del 1947 è stata successivamente rinviata al 1° gennaio 1950, poi al 1° gennaio 1953 e poi a tempo indeterminato dal decreto legisl. n. 1469 del 1948, dalla legge n. 137 del 1951, dalla legge n. 1978 del 1952 : in tal senso cfr. Cass. 28 luglio 1962, n. 2221, Foro it., Rep. 1962, voce Tassa sulla circolazione e negoziazione delle azioni, n. 5 ; 12 ottobre 1960, n. 2689, id., 1960, I, 1664; 15 gennaio 1960, n. 21, id., Hep. 1960, voce cit., n. 8 (nella motivazione di que st'ultima sentenza è esplicitamente ricordato che dal decreto legisl. n. 301 del 1945, rimasto, come si è detto, in vigore, sono richiamate e rese applicabili nel contenzioso di che trattasi le norme del r. decreto legge n. 1639 del 1936 e del r. decreto n. 1516 del 1937).
Nello stesso senso, cfr. altresì App. Milano 19 luglio 1960, id., Hep. 1961, voce cit., n. 15 (il principio è enunciato in moti vazione).
In dottrina, cfr. Picardi, La riforma del contenzioso tribu tario e l'accertamento del valore dei titoli, in Giur. it., 1953, IV, 125.
Sul punto della non ricorribilità alla Commissione centrale avverso le decisioni delle commissioni provinciali rese su con troversie di valutazione in materia di imposte indirette come avverso le decisioni delle sezioni speciali di esse rese in materia di imposta di negoziazione, questione presa in esame dalla sen tenza de qua ma che non ha costituito oggetto della controversia, vedi, rispettivamente, Cass. 6 ottobre 1962, n. 2828, Foro it., 1963, I, 972, con osservazioni di Gagliardi, e 3 maggio 1962, n. 858, id., Rep. 1962, voce cit., n. 6.
La Corte, ecc. — Con. il primo mezzo la società ricorrente
denuncia la violazione dell'art. 35 r. decreto 8 luglio 1937
n. 1516 e del principio del doppio grado di giurisdizione, nonché la violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7
r. decreto legge 15 dicembre 1938 n. 1975, assumendo
clie la sezione speciale della commissione provinciale delle
imposte avrebbe erroneamente ritenuto che non esistesse
alcun termine per la notifica al contribuente della valuta
zione dei titoli azionari effettuata dal comitato direttivo
degli agenti di cambio e che, per conseguenza, l'appello dell'ufficio del registro, per essere stato proposto, nella specie, entro il prescritto termine di trenta giorni dalla notifica
zione della valutazione del comitato, non si potesse consi
derare tardivo.
La censura è fondata per motivi di diritto peraltro di
versi da quelli dedotti dalla ricorrente.
La imposta di negoziazione sui titoli azionari quotati in borsa doveva, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre
1923 n. 3280, senza risalire a norme anteriori, essere liqui data in base ad un certificato peritale rilasciato, a richiesta
del contribuente od anche dell'ufficio del registro, dal sin
dacato dei pubblici mediatori della borsa di commercio
locale o di quella più prossima alla sede della società emit
tente dei titoli. Successivamente, la risoluzione delle contro
versie relative all'applicazione delle imposte in surroga zione del bollo e del registro, comprensive, a termine della
citata legge del 1923, della imposta di negoziazione, fu
dall'art. 28 decreto legge 7 agosto 1936 n. 1639, convertito
nella legge 7 giugno 1937 n. 1016, sulla riforma degli ordi
namenti tributari, demandata alle commissioni per le
imposte dirette. Fu all'uopo stabilito (art. 29) che la deci
sione delle controversie concernenti la determinazione del
valore spettava, in prima istanza, alle commissioni distret
tuali e, in secondo grado, a quelle provinciali, mentre tutte
le altre controversie, relative all'applicazione della legge, rimanevano devolute in primo grado alla cognizione di
una sezione speciale della commissione provinciale e in
secondo grado alla cognizione della Commissione centrale.
E in attuazione della delega conferita al governo dal succes
sivo art. 45 fu emanato il r. decreto 8 luglio 1937 n. 1516, il quale, dopo avere disposto con l'art. 34 che le decisioni
delle commissioni distrettuali s'intendevano pubblicate nella
data in cui pervenivano all'ufficio delle imposte o del re
gistro, agli art. 35 e 41 stabilì che le decisioni medesime
dovevano essere notificate al contribuente, a cura dell'uf
ficio, entro sessanta giorni dalla data di ricezione di esse, con la comminatoria che la mancata notificazione nel ter
mine indicato produceva la decadenza dell'amministrazione
finanziaria dalla facoltà di proporre appello. Le citate norme del contenzioso tributario furono, però,
abrogate limitatamente alla materia della imposta di ne
goziazione, ed unitamente alla legge n. 3280 del 1923, dal r. decreto legge 15 dicembre 1938 n. 1975. Il quale tornò a deferire la valutazione dei titoli delle società con capitale non inferiore a lire 250.000, non quotati in borsa, al comi
tato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori lo
cale o più vicina alla sede della società, disponendo (art. 4) che l'ufficio del registro, ricevuto un estratto delle rela
tive deliberazioni, doveva procedere all'accertamento della
imposta e notificare al contribuente tanto il valore deter
minato dal comitato quanto l'ammontare della imposta accertata, salva, così per l'ufficio come per il contribuente, la facoltà di ricorrere contro la valutazione del comitato
al collegio peritale istituito con il successivo art. 9, entro
trenta giorni dalla notifica della liquidazione della imposta. Per tale notificazione, però, non era previsto alcun termine
perentorio ed invano la ricorrente assume che la norma
degli art. 35 e 41 del r. decreto n. 1516 del 1937 sarebbe
rimasta applicabile anche dopo la entrata in vigore del r.
decreto legge n. 1975 del 1938, perchè questo avrebbe mo
dificato le disposizioni del contenzioso tributario soltanto
nel senso di sostituire alle commissioni distrettuali e pro vinciali delle imposte altri collegi di valutazione dei titoli, onde tutte le norme anteriori non modificate e, tra esse,
quella del citato art. 35 avrebbero continuato a far parte della disciplina giuridica della imposta di negoziazione.
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