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Smart Cities e trattamento di dati personali: dal Codice della Privacy al Regolamento Europeo
cod. 29287
Giovedì 23 - ore 10:00
Durata: 50 minuti
Arena Smart
Communities - Pad.2
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Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
di Massimo Farina
Communities - Pad.2
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PREMESSA
“Ogni grande evento tecnologico, che impatti sulle a bitudini di vita
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“Ogni grande evento tecnologico, che impatti sulle a bitudini di vita dell’essere umano, ha delle implicazioni di natura g iuridica e ciò impegna il giurista nello studio delle nuove fattis pecie al fine di
inquadrare la disciplina, ad esse applicabile”
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La prima grande rivoluzione tecnologica è stata il web, ovvero lamigrazione di tutti i servizi via rete telematica e, ovviament e, la nascitadi nuove applicazioni (per es. le chat) e il potenziamento di qu elleesistenti prima del web (per es. la posta elettronica).
La seconda rivoluzione è stata quella del Web 2.0, ovvero dei blog, di
I TRE GRANDI PERIODI DELLA RETE
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La seconda rivoluzione è stata quella del Web 2.0, ovvero dei blog, di wikipedia e , più in generale, del web partecipativ o che poi ha portato ai social network (Twitter, Facebook e così via).
Oggi, si prefigura quella che viene già chiamata “la terza onda ” ( thethird wave ), ovvero un nuovo salto nell’utilizzo delle reti telematich e,che viene comunemente denominato “ Internet of Thing ” (IoT) o“Internet degli Oggetti” o, ancora, “Internet delle Cose”.
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la presenza di pochi produttori (siti web) si incontrava con i moltifruitori (utenti)
Nel periodo successivo, invece, si è determinato un notevole aumento
CARATTERISTICHE PECULIARI DI CIASCUN PERIODO
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Nel periodo successivo, invece, si è determinato un notevole aumento del numero dei produttori (per es. i blogger etc) p er i, già molti, fruitori (utenti)
la nuova era è caratterizzata da aumento esponenziale di entram bi isoggetti (produttori e fruitori) ma i primi stanno mutando p arzialmenteidentità; si sta infatti già imponendo una nuova moltitudin e diproduttori costituita da “macchine” o, meglio, da “sensori co nnessi adInternet”: per questo motivo si parla di “Internet of Things ”.
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Si aprono tantissimi scenari, che partono dalla semplice automazione (controllo remotodi qualcosa), alla rilevazione automatica (traffico), all’intrattenimento (giochi), allasicurezza, ai processi delle imprese.
Luogo in cui l'utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umanee naturali, opportunamente gestite e integrate mediante lenumerose tecnologie ICT già disponibili, consente la creazionedi un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e difornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cuivalore è maggiore della somma dei valori delle parti che licompongono).
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Nella Smart City, dove gli oggettisono IDENTIFICABILI ELOCALIZZABILI , solleva delleproblematiche afferenti altrattamento dei dati personali edalla tutela degli interessati ai quali leinformazioni si riferiscono. Dagli all'ingresso della metropolitana un sensore
ESEMPIO: quell’oggetto oltrepassa unabarriera che lo rileva e, dunque, siacquisisce l’informazione che l’oggetto (e,dunque, la persona) è in un certo luogo.
IL TRACCIAMENTO DELLE COSE………E DELLE PERSONE
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oggetti, sarà possibile RISALIREALLE PERSONE ed, in particolare,alla POSIZIONE di queste ultime.
all'ingresso della metropolitana un sensorerilevasse la presenza del cellulare di Tizio (giàpossibile quando il Bluetooth è acceso e ilcellulare è “visibile”) si potrebbe sapere che egli(o, meglio, il suo cellulare) a quell’ora erapresente in quel dato luogo; che, poi,successivamente è salito sull’autobus per poidirigersi verso il supermercato e così via. I dirittidegli utenti potrebbero risultare ancor piùcompressi se si pensa allo sviluppo di sistemi dimonitoraggio della salute
Si tratta di un vero e proprioTRACCIAMENTO degli individui
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una volta che si saranno sviluppati sensori capaci di esseresupportati da vettori delle dimensioni di granelli di polvere, saràpossibile creare delle medicine realmente “smart” , chedialogheranno con la confezione riguardo i dosaggi da assumere, adesempio segnalando eventuali sovradosaggi, o direttamente con ilfarmacista, avvisando la necessità di un nuovo acquisto.
Possibile applicazione al settore farmaceutico
Quando il tracciamento riguardaDati sensibili
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INOLTRE --------------> NEL PROSSIMO FUTUROI medicinali , una volta nel corpo del paziente potranno “dialogare”anche tra loro, riconoscendo autonomamente se risultanoincompatibili l’uno con l’altro, ed evitando dunque di attivare i propriprincipi attivi al fine di evitare rischi molto seri per la salute delpaziente. Altre applicazioni si possono avere in caso di danni giàarrecati alla salute del paziente, poiché identificare le sostanzepresenti nel corpo sarà molto più facile e veloce, ed eventualmentele stesse sostanze potranno fornire indicazioni immediatesull’antidoto capace di neutralizzarle .
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Gerusalemme, 27-29 Ottobre:Risoluzione sulla “Privacy by
25 gennaioProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIOconcernente la tutela delle persone
Contesto “normativo” di riferimento
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Risoluzione sulla “Privacy byDesign” adottata durante la 32^Conferenza internazionale deiGaranti privacy
concernente la tutela delle personefisiche con riguardo al trattamentodei dati personali e la liberacircolazione di tali dati (regolamentogenerale sulla protezione dei dati)
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CONTESTO NAZIONALE
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativaalla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione dei dati
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SOGGETTITITOLARE TITOLARE
RESPONSABILE RESPONSABILE
Impatto con la disciplina attualmente vigente(adempimenti)
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ADEMPIMENTI
RESPONSABILE RESPONSABILE
INTERESSATO
NOTIFICAZIONE NOTIFICAZIONE
CONSENSO CONSENSO
INFORMATIVA INFORMATIVA
GARANTE
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NOTIFICAZIONE NOTIFICAZIONE
Art. 37, co. 1, lett. a): dati genetici, biometrici o dati cheindicano la posizione geografica di persone od oggettimediante una rete di comunicazione elettronica;
Art. 163: Chiunque, essendovi tenuto, non provvedetempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da
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CONSENSO CONSENSO
sanzione amministrativa del pagamento di una somma daventimila euro a centoventimila euro
Art. 23, co. 4: Il consenso è manifestato in forma scrittaquando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 167. […] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con lareclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nellacomunicazione o diffusione, con la reclusione da sei aventiquattro mesi.
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INFORMATIVAINFORMATIVA
Art. 13 L'interessato o la persona presso la quale sonoraccolti i dati personali sono previamente informati oralmenteo per iscritto circa:a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati idati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento deidati;c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
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INFORMATIVAINFORMATIVAc) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personalipossono essere comunicati o che possono venirne aconoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito didiffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui all'articolo 7;
Art. 161: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 èpunita con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da seimila euro a trentaseimila euro .
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INTERPELLOINTERPELLO
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Per i trattamenti di dati di localizzazione che possonopresentare rischi specifici per i diritti e le libertàfondamentali , nonché per la dignità degli interessati èsempre possibile sottoporsi a verifica preliminare aisensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.
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NOTIFICAZIONE NOTIFICAZIONE
Art. 37, co. 1, lett. d): d) dati trattati con l'ausilio di strumentielettronici volti a definire il profilo o la personalitàdell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazioneelettronica […];
Art. 163: Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente allanotificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
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CONSENSO CONSENSO
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizieincomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da ventimila euro a centoventimila euro
Art. 23, co. 4: Il consenso è manifestato in forma scrittaquando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 167. […] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con lareclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nellacomunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattromesi.
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Art. 13 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personalisono previamente informati oralmente o per iscritto circa:a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono esserecomunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili oincaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;e) i diritti di cui all'articolo 7;
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INFORMATIVAINFORMATIVAArt. 161: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 èpunita con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da seimila euro a trentaseimila euro .
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INTERPELLOINTERPELLO
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Per i trattamenti di dati di localizzazione che possonopresentare rischi specifici per i diritti e le libertàfondamentali , nonché per la dignità degli interessati èsempre possibile sottoporsi a verifica preliminare aisensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.
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TITOLARE TITOLARE
RESPONSABILE RESPONSABILE
Possibile disgiunzione di ruoli tra chi raccogli e i dati e chi offre e gestisce il servizio di raccolta
Impatto con la disciplina attualmente vigente(aspetti soggettivi)
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DATI SENSIBILIMISURE DI
SICUREZZA
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Gerusalemme, 27-29 Ottobre:La 32^ Conferenza internazionaledei Garanti privacy ha adottatouna risoluzione sulla Privacy byDesign
Encourage the adoption of Privacy byDesign’s Foundational Principles, suchas those set out below as guidance toestablishing privacy as anorganization’s default mode ofoperation…
Privacy by Design:The Foundational Principles
CONTESTO INTERNAZIONALE
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�Proactive not Reactive; Preventative not Remedial�Privacy as the Default�Privacy Embedded into Design�Full Functionality: Positive-Sum, not Zero-Sum�End-to-End Lifecycle Protection�Visibility and Transparency�Respect for User Privacy
SETTORI IINTERESSATI� Sistemi IT�Pratiche commerciali corrette (responsabili) – la privacy non è finalizzata a se stessa�Progettazione fisica (costruzioni)
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1. Proattivo non reattivo; prevenire non correggereL’approccio alla Privacy by Design (PbD) è caratterizzato da interventi di tipo proattivopiuttosto che reattivo.Esso anticipa e previene gli eventi invasivi della privacy prima che essi accadano. LaPrivacy by Design non attende che i rischi della privacy si concretizzano, né offrerimedi per risolvere le violazioni della privacy una volta occorse – ha lo scopo diprevenirli dal verificarsi . In breve, la Privacy by Design viene prima del fatto e nondopo.
I sette principi fondamentali (fondazionali)
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2. Privacy come impostazione di defaultPossiamo tutti essere certi di una cosa - la regola di base ! La Privacy by Design cercadi realizzare il massimo livello di privacy assicurando che i dati personali sonoautomaticamente protetti in un qualunque sistema IT o di pratica commerciale. Se unindividuo non fa nulla, la sua privacy rimane ancora intatta. Non è richiesta alcunaazione da parte dell’individuo per proteggere la propria privacy - è incorporata nelsistema per default.
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3. Privacy incorporata nella progettazioneLa PbD è incorporata nella progettazione e nell’architettura dei sistemi IT e dellepratiche commerciali. Non è agganciata come un’aggiunta, dopo il fatto. Il risultato è chela privacy diventa un componente essenziale per la realizzazione del nucleo funzionale.La privacy è integrata nel sistema, senza diminuirne la funzionalità.
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4. Massima funzionalità − Valore positivo, non valor e zeroLa Privacy by Design mira a conciliare tutti gli interessi legittimi e gli obiettivi conmodalità di valore positivo “vantaggioso per tutti”, non attraverso un approccio datato divalore zero, dove sono inutili i compromessi.La Privacy by Design evita la pretesa di false dicotomie, come la privacy contro lasicurezza, dimostrando che è possibile avere entrambi.
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5. Sicurezza fino alla fine − Piena protezione del cic lo vitale La Privacy by Design essendo stata incorporata nel sistema prioritariamente rispetto allaacquisizione del primo elemento di informazione, si estende in modo sicuro attraversol’intero ciclo vitale dei dati - solidi interventi di sicurezza sono essenziali per la privacy,dall’inizio alla fine. Questo assicura che tutti i dati sono conservati con cura, e poidistrutti in modo sicuro alla fine del processo, in maniera opportuna. Pertanto, la Privacyby Design assicura dalla culla alla tomba, un’intera e sicura gestione delle informazioni,fino alla fine.
I sette principi fondamentali (fondazionali)
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6. Visibilità e trasparenza − Mantenere la trasparen za La Privacy by Design cerca di assicurare che tutti i soggetti interessati, qualunque sia la prassi aziendale o tecnologia utilizzata, è di fatto, operativa secondo promesse ed obiettivi stabiliti, soggetti a verifica indipendente.I suoi componenti e operazioni restano visibili e trasparenti sia agli utenti sia ai fornitori. Si ricorda di fidarsi ma di verificare.
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7. Rispetto per la privacy dell’utente − Centralità dell’utente Al di là di tutto, la Privacy by Design richiede ai progettisti e agli operatori di considerareprioritari gli interessi degli individui offrendo efficaci interventi di default della privacy,informazioni appropriate e potenziando opzioni di facile utilizzo per l’utente. Si
I sette principi fondamentali (fondazionali)
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informazioni appropriate e potenziando opzioni di facile utilizzo per l’utente. Siraccomanda la centralità dell’utente.
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(15 giugno) Risoluzione del Parlamento d'Europa che dispone che
pubblicata una Comunicazione della Commissione al ParlamentoEuropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni, intitolata "L'internet degli oggetti - Un pianod'azione per l'Europa" (COM(2009) 278 def. COM(2009) 278 final).
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(15 giugno) Risoluzione del Parlamento d'Europa che dispone chel’Internet delle cose debba viaggiare in parallelo con la tutela dellaprivacy degli utenti, oltre che con un generale stato di sicurezza suipossibili effetti negativi sulla salute . In tal senso, i campi d’azione suiquali l’Unione Europea vuole essere protagonista sono: governance ,privacy e protezione dei dati , diritto al “silenzio dei chip” , rischiemergenti, risorse vitali, standardizzazione, ricerca, partnership trapubblico e privato, innovazione, consapevolezza delle istituzioni,dialogo internazionale, ambiente, statistica, evoluzione.
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1. Having regard to the state of the art and the cost of implementation, the controllershall , both at the time of the determination of the means for processing and at the timeof the processing itself, implement appropriate technical and organisational measuresand procedures in such a way that the processing will meet the requirements of thisRegulation and ensure the protection of the rights of the data subject.
2. The controller shall implement mechanisms for ensuring that, by default , only thosepersonal data are processed which are necessary for each specific purpose of theprocessing and are especially not collected or retained beyond the minimum necessaryfor those purposes, both in terms of the amount of the data and the time of theirstorage. In particular, those mechanisms shall ensure that by default personal data are
IL PROSSIMO REGOLAMENTO EUROPEOARTICLE 23 – DATA PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAUL T
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storage. In particular, those mechanisms shall ensure that by default personal data arenot made accessible to an indefinite number of individuals.
3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article86 for the purpose of specifying any further criteria and requirements for appropriatemeasures and mechanisms referred to in paragraph 1 and 2, in particular for dataprotection by design requirements applicable across sectors, products and services.
4. The Commission may lay down technical standards for the requirements laid down inparagraph 1 and 2. Those implementing acts shall be adopted in accordance with theexamination procedure referred to in Article 87.
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introduce, uno specifico riferimento a
“data protection (NON PRIVACY) by design and by defa ult ” (articolo 23).
La Commissione europea ha preferito descrivere le funzioni del responsabile del trattamento e non lo status giuridico della
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“data protection by design and by default ”.
Approccio orientato all’uso di determinate tecnolog ie per garantire la privacy(di orientamento maggiormente commerciale???)
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DIFFERENZE TRA CONTESTO EUROPEO e INTERNAZIONALE
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STANDARD ���� OLTRE GLI ACCORDI
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PRIVACY SICUREZZA
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Il rispetto della privacy presuppone sicurezza
Il perseguimento della sola sicurezza non garantisc e la privacy
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La Pubblica Amministrazione riveste ruoli importanti in questo scenario essendo:promotore di interventi coordinandone lo sviluppo, svolge compiti di integrazione dellediverse iniziative, detentore di dati ed informazioni rilevanti in quantità e qualità, utentequalificato dei servizi offerti dalle comunità intelligenti, soggetto finanziatore di servizi edelle infrastrutture a loro supporto, fino a possibile partner degli operatori del settore.
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Da parte di molte Amministrazioni, quali soprattutto gli Enti Locali e le realtà collegate, èemerso l’interesse per una migliore comprensione delle problematiche tecnologiche,organizzative, economiche e legali legate all’adozione di modelli e servizi di comunitàintelligenti e smart city.
NESSUN RIFERIMENTO A PRIVACY BY DESIGN
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DigitPA ha costituito un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di condurre l’analisi dello stato dell’arte,i modelli di servizi e competenze, le necessità di regolazione e normativa e gli eventuali rischi legatial paradigma delle Smart city e comunità intelligenti , con particolare attenzione ai requisiti dellaPubblica Amministrazione, al fine di proporre un documento di sintesi ed una serie diraccomandazioni per le Amministrazioni.
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Partecipano al Gruppo di Lavoro rappresentanti nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, del CNR, dell’ Arma dei Carabinieri, dell’Autorità Garante perla Protezione dei Dati Personali, della RAI, e rappresentanti nominati dagli operatori di mercatocome Assintel, IBM, Telecom Italia, CapGemini, CISCO, Technolabs ed altri.
Lo schema di documento è stato sottoposto a consultazione pubblica durante il mese diagosto 2012. Sono state ricevute diverse osservazioni che, sono state valutate e recepite nel testo.Il 2 ottobre 2012 il Gruppo di lavoro ha fatto proprie all’unanimità le modifiche del testo e lo haproposto alla Agenzia per l’emanazione e pubblicazione.
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Il risultato della consultazione è un documento che si chiama:
“Architetture informative per le Comunità Intelligenti: vi sione concettualee raccomandazioni alla pubblica amministrazione ”
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•Architettura di riferimento del modellodelle Comunità Intelligenti e Smart
City;•individuazione, classificazione estratificazione tra sorgenti informative;•aggregazione e distribuzione delleinformazioni;•livelli di interfacce standard dadefinire.
la legge di conversione del d.l. 179/2012ha recepito le indicazioni contenute neldocumento che definisce il contesto diriferimento per la costruzione dellaPiattaforma nazionale delle comunitàintelligenti (art.20, comma 9 del d.l.179/2012) e fornisce elementi utili per unavisione integrata e coerente del paradigmaSmart City.
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Aspetti negoziali : i contratti per l’erogazione dei servizi
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Diritto alla salute : il silenzio dei chip
ecc
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Grazie per l’attenzione
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it
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http://www.diricto.it
http://ict4forensics.diee.unica.it
massimo@massimofarina.it
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