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geometra · 12 Lavoratori autonomi: attività in cantiere di Antonio Tieghi 18 Calcolare i costi...

Date post: 17-Feb-2019
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Mensile - Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. 70% - D.C.B. - UD - Direttore responsabile BRUNO RAZZA GEOMETRA dimensione 10 2012 Organo ufficiale del Comitato Regionale dei collegi dei Geometri e Geometri laureati del Friuli Venezia Giulia
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Mensile - Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. 70% - d.c.b. - ud - direttore responsabile bRuNO RAZZA

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102012

Organo ufficiale del

comitato Regionale

dei collegi

dei Geometri e

Geometri laureati del

Friuli Venezia Giulia

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4 EditorialE La riforma delle professioni si sta avviando concretamente

di Bruno Razza

8 sicurEzza Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di Livio Lacosegliaz

12 Lavoratori autonomi: attività in cantiere di Antonio Tieghi

18 Calcolare i costi della sicurezza nei cantieri di Iacopo Chiaruttini

20 MEdiazioNE Attivato l'organismo di conciliazione di Renzo Fioritti

24 toPoGraFia Progetto GPS - RTK (3° parte) di David Zuliani, Enrico Priolo, Francesco Palmieri, Paolo Fabris

Indice

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4

La riforma delle professioni si sta avviando concretamenteE' in atto un processo di ammodernamento che ci riguarda direttamente, per il quale è indispensabile la nostra massima attenzione

di Bruno razza

Il direttore di DGBruno Razza

Editoriale

In questi ultimi tempi, si è molto parlato

della riforma delle professioni. Molti mi

chiedono in che cosa consiste, in quanto

le notizie che si sentono attraverso i me-

dia, spesso non sono ben comprensibili

e specialmente non sono dettagliate al

punto che i nostri iscritti (solitamente in

ben altre faccende affaccendati) possano

comprendere con immediatezza.

Per cui riporto qui, soltanto alcuni spunti,

che potranno essere approfonditi nello

specifico, in seguito.

Si sa che i regolamenti che determinano

le attività professionali, sono in Italia mol-

to antichi e non sono più adeguati alla re-

altà attuale della nostra società. Tutti noi

sappiamo del nostro regolamento, che

risale al 1929 e che vorremmo vedere

riformato ed aggiornato, affinchè possa

consentirci di lavorare meglio e soprattut-

to, al passo con la modernità.

Nel tempo, sono stati decisi a livello go-

vernativo e parlamentare, alcuni provve-

dimenti che andavano in direzione di una

riforma, ma soltanto ora possiamo dire

di avere un documento di legge signifi-

cativo e definitivo, che è il “Regolamento

recante riforma degli ordinamenti profes-

sionali”, DPR 7 agosto 2012 n° 137, entra-

to in vigore il 15 agosto 2012.

Tutto è stato attivato dalla cosiddetta “li-

beralizzazione”, cioè dal principio che ogni

attività economica e professionale possa

e debba essere il più possibile libera, ac-

cessibile a tutti, il più possibile competiti-

va, il più possibile corretta e conveniente.

Questo principio si è per noi concretizza-

to nell’articolo 3, comma 5 del decreto

legge 13 agosto 2011 n° 138, convertito

con modificazioni dalla legge 14 settem-

bre 2011, n° 148.

Questa legge stabilisce che entro un

anno dall’entrata in vigore della stessa,

debbono essere adeguati tutti i regola-

menti (quindi anche il nostro) al principio

“secondo cui l’iniziativa e l’attività econo-

mica privata sono libere ed è permesso

tutto ciò che non è espressamente vieta-

to dalla legge….”

Con detta norma, lo Stato costituisce il

principio fondamentale per lo sviluppo

economico ed attua la piena tutela della

concorrenza tra le imprese.

Così, si dovranno intendere soppresse

tutte le disposizioni normative statali

incompatibili con quanto disposto dalla

norma di cui sopra, ed il governo dovrà

individuare le disposizioni abrogate e

quindi adottare i regolamenti riformati,

anche con il nostro contributo.

La riforma dovrà rispondere ai “…principi

di libera concorrenza, alla presenza diffu-

sa dei professionisti su tutto il territorio

nazionale, alla differenziazione e pluralità

di offerta che garantisca l’effettiva pos-

sibilità di scelta degli utenti nell’ambito dim

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della più ampia informazione relativa-

mente ai servizi offerti…”.

Dunque si tratta di una legge che final-

mente, fissa i principi necessari per rifor-

mare le professioni, tra le quali natural-

mente, c’è anche la nostra e consiste nel

proseguimento ed approfondimento dei

principi delle cosiddette liberalizzazioni,

ossia di quelle norme che consentiran-

no di aumentare le opportunità di lavoro

per tutti (professionisti compresi), di far

spendere meno ai cittadini attraverso la

libera concorrenza e nell’offerta di pre-

stazioni migliori e più qualificate.

Così il Capo I di questa disposizione, rac-

chiude in otto articoli tutte le novità a cui

ci dovremo attenere. Ad onor del vero,

molte di queste erano già state attivate

dalle nostre organizzazioni, ma ora, han-

no il definitivo avvallo normativo. I Capi

II e III della norma, fissano disposizioni

relative agli avvocati ed ai notai.

L’articolo 1 prevede la “definizione e

l’ambito di applicazione” della norma.

Con questa, la legge chiarisce cosa sia

la “professione regolamentata”, che per-

tanto è : “l’attività, o l’insieme delle atti-

vità, riservate per espressa disposizione

di legge o non riservate, il cui esercizio

è consentito solo a seguito d’iscrizione

in ordini o collegi subordinatamente al

possesso di qualifiche professionali o

all’accertamento delle specifiche profes-

sionalità”.

L’articolo 2 prevede “Accesso ed eserci-

zio dell’attività professionale”. Con que-

sto articolo si sancisce la assoluta libertà

dell’esercizio della professione e l’asso-

luto divieto di limitarne in qualunque ma-

niera, l’accessibilità. I vincoli precisi per

l’esercizio della professione, sono quelli

del doveroso superamento dell’esame di

Stato, per altro previsto dall’art. 33 della

Costituzione, il riconoscimento dei titoli

qualificanti e l’assenza di condanne pe-

nali.

Per il resto, l’esercizio della professione

deve intendersi assolutamente “libero e

fondato sull’autonomia e indipendenza di

giudizio, intellettuale e tecnico”. Gli elenchi

speciali, possono essere definiti soltanto

in presenza di leggi apposite.

L’articolo 3 prevede l’istituzione “dell’Albo

unico nazionale degli iscritti”, gestito dal

consiglio nazionale competente, aggior-

nato per via telematica a cura degli ordini

o collegi territoriali, assolutamente di ca-

rattere pubblico, aggiornato con i provve-

dimenti disciplinari e tutti i dati anagrafici

necessari.

L’articolo 4 prevede la “Libera concor-

renza e pubblicità informativa” che ora è

permessa con ogni mezzo, basta che sia

pubblicità informativa funzionale all’ogget-

to, veritiera e corretta, non deve violare

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l’obbligo del segreto professionale e non

deve essere equivoca, ingannevole e de-

nigratoria. La violazione di queste caratte-

ristiche per quanto riguarda la pubblicità,

costituisce un illecito che va perseguito

disciplinarmente.

L’articolo 5 prevede “l’obbligo dell’assi-

curazione per tutti i professionisti”, per gli

eventuali danni derivanti al cliente nell’e-

sercizio dell’attività professionale.

L’articolo 6 fissa “in diciotto mesi la dura-

ta del tirocinio professionale obbligatorio

e certificato”, qualora previsto dai singoli

ordinamenti professionali, con una serie di

opportunità per il praticante iscritto nell’ap-

posito registro. Il praticantato può essere

svolto presso i professionisti già iscritti,

con anzianità di almeno cinque anni, inte-

grato da corsi e periodi formativi adeguati

ed autorizzati, che garantiscano la libertà

ed il pluralismo dell’offerta formativa e

della scelta individuale. Il praticantato, a

certe condizioni, può essere svolto anche

presso ditte o enti e può essere integrato

da corsi universitari appositamente con-

venzionati. Inoltre per il praticantato è pre-

vista una serie di possibilità funzionali alle

esigenze di attivare prima e meglio possi-

bile il loro ingresso nel mondo del lavoro.

L’articolo 7 istituisce obbligatoriamente la

“Formazione Continua” per tutti i profes-

sionisti, cosa che noi abbiamo già attiva-

to da qualche anno, prevenendo in modo

saggio, l’entrata in vigore della norma. Per

questa attività la legge riconosce ampio

potere alle organizzazioni professionali,

concede la possibilità di attivare iniziative

con le Università, con Enti pubblici e con

altri soggetti, al fine di garantire le qualifi-

cazioni migliori per gli iscritti.

Ed infine, l’articolo 8, sancisce il definitivo

distacco della responsabilità dei provve-

dimenti disciplinari dai Consigli dei nostri

Collegi territoriali, che diventa responsa-

bilità di un organismo nuovo, cosiddetto

“Consiglio di disciplina”, che dovrebbe es-

sere assolutamente indipendente, ma per

il quale è in corso un approfondito dibattito

relativo alla composizione ed al funziona-

mento di questo organismo.

In tutti questi temi ed in quelli non qui

trattati, si inserisce la nostra attività di pro-

posta, che potremmo approfondire speci-

ficatamente nel prosieguo.

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Nota di redazione

Continuando con la tradizione di dedicarela copertina ad elementi architettonici tipici

della nostra Regione, per il prossimo anno 2013è stato scelto dalla redazione il tema

"Scale e Scalinate"

Sono gradite foto inviate direttamente alla redazione, avendo l'accortezza di chiedere l'autorizzazione ai proprietari per la pubblicazione al fine di rispettare la

normativa sulla privacy.Si ricorda, inoltre, che per poter essere utilizzate come copertina, le foto vanno

predisposte in senso verticale

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Livio Lacosegliaz

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

titolo Viii - agenti Fisici - capo 1°: disposizioni Generali

di livio lacosegliaz

Sicurezza

Il legislatore, nella trattazione

dei problemi della sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, ha

inteso puntualizzare ogni singolo

argomento e attività in modo pre-

ciso ed articolato, suddividendo la

materia per argomenti omogenei

in tredici titoli.

La trattazione che ci si accinge a

esaminare e commentare riguarda

il titolo VIII, degli Agenti Fisici che,

ai fini del presente decreto com-

prende il rumore, gli ultrasuoni,

gli infrasuoni, le vibrazioni mecca-

niche, i campi elettromagnetici, le

radiazioni ottiche artificiali, il micro-

clima e le atmosfere iperbariche.

Tutti gli agenti sopraelencati pos-

sono comportare rischi per la salu-

te e la sicurezza dei lavoratori; per

questo motivo si ritiene utile com-

mentare i mancanti quattro capi (II

– III – IV – V), nei prossimi numeri

di questa rivista, precisando che, la

parte generale che stiamo trattan-

do comprende gli articoli dal 180 al

186 (capo I), l’esposizione al rumo-

re (capo II) comprenderà gli articoli

dal 187 al 198, l’esposizione a vi-

brazioni comprenderà gli articoli dal

199 al 205 (capo III), l’esposizione

ai campi elettromagnetici compren-

derà gli articoli dal 206 al 212 (capo

IV), l’esposizione alle radiazioni ot-

tiche artificiali comprenderà gli arti-

coli dal 213 al 218 (capo V) e le san-

zioni con gli articoli dal 219 al 220.

Ritornando alla parte generale del

Titolo VIII si dirà, in primis, che

l’argomento principale che tratta il

capo primo riguarda la valutazione

dei rischi che deve essere fatta dal

datore di lavoro. Infatti l’art. 17 del

D. Lgs. 81/09 recita testualmente

che:

1) Il datore di lavoro non può dele-

gare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi

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con la conseguente elabora-

zione del documento previ-

sto dall’art. 28;

b) la designazione del respon-

sabile del servizio di preven-

zione e protezione di rischi.

Sui contenuti della valutazione dei

rischi, regolamentati dall’art. 28 e

53 del D. Lgs 81/09, va detto che

in esso devono essere contenuti e

analizzati tutti i rischi per la sicurez-

za e la salute dei lavoratori, com-

presi quelli riguardanti gruppi di

lavoratori esposti a rischi particolari

anche collegati allo stress lavoro

– correlato nonché quelli connessi

alle differenze di genere, di età, del-

la provenienza da altri paesi e quelli

riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza.

Il documento, redatto a conclusio-

ne della valutazione, può essere

prodotto e tenuto anche su suppor-

to informatico e deve essere muni-

to di data certa o attestata dalla sot-

toscrizione del documento stesso

da parte del datore di lavoro; ai soli

fini della data certa il documento

dovrà essere sottoscritto anche dal

responsabile del servizio di preven-

zione e protezione, dal rappresen-

tante dei lavoratori per la sicurezza

o del rappresentante dei lavoratori

della sicurezza territoriale e del me-

dico competente, ove nominato e

sui contenuti della valutazione dei

rischi è necessario riferirsi a quanto

stabilito dall’art. 28.

La valutazione dei rischi derivanti

dalle esposizioni agli agenti fisici,

viene effettuata con cadenza qua-

driennale, da persone qualificate

nell’ambito del servizio di preven-

zione e protezione con specifiche

conoscenze della materia e deve

venir aggiornata ogni qualvolta si

verifichino mutamenti che potreb-

bero renderla obsoleta.

Nel campo della valutazione dei

rischi da agenti fisici tenuto conto

dell’alto grado tecnologico delle at-

trezzature e degli apparecchi di mi-

surazione dei valori limite di cui ab-

biamo il possesso, i rischi devono

essere di norma eliminati alla fon-

te, o comunque ridotti al minimo; in

nessun caso i lavoratori devono es-

sere esposti a valori limite di espo-

sizione definiti dai capi II, III, IV e V;

nel in caso di superamento di detti

limiti, il datore di lavoro individuerà

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le cause del superamento ed ade-

guerà immediatamente le misure

di protezione e prevenzione onde

evitare il ripetersi del superamento.

Nell’ambito degli obblighi contenuti

negli art. 36 e 37, il datore di lavoro

provvederà ad informare e formare i

lavoratori esposti sull’esito della va-

lutazione con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applica-

zione del presenti titolo;

b) all’entità e al significato dei valo-

ri limite di esposizione;

c) ai risultati della valutazione e mi-

surazione dei livelli di esposizio-

ne ai singoli agenti fisici;

d) alle modalità per individuare

e segnalare gli effetti negativi

dell’esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavo-

ratori hanno diritto a una sorve-

glianza sanitaria;

f) alle procedure di lavoro sicure

per ridurre al minimo i rischi de-

rivanti dall’esposizione;

g) all’uso corretto di adeguati di-

spositivi di protezione individua-

le e alle relative indicazioni e

controindicazioni sanitarie.

La sorveglianza sanitaria dei lavora-

tori esposti agli agenti fisici, viene

effettuata dal medico competente

nelle modalità e nei casi previsti dai

rispettivi Capi del presente titolo.

Qualora dalla sorveglianza si riveli

in qualche lavoratore un’alterazione

apprezzabile dello stato di salute

correlata al rischio lavorativo, il me-

dico competente informa il lavora-

tore e il datore di lavoro e provvede

a:

a) sottoporre a revisione la valuta-

zione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure

predisposte per eliminare o ri-

durre i rischi;

c) tenere conto del parere del me-

dico competente nell’attuazione

delle misure necessarie per eli-

minare o ridurre il rischio.

Il medico competente riporta i dati

della sorveglianza sanitaria nella

cartella clinica istituita con l’art. 25

del D. Lgs. 81/09, compresi i valori

di esposizione individuali, ove previ-

sti negli specifici capi del presente

titolo.

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Antonio Tieghi

Lavoratori autonomi:attività in cantiere

circolare esplicativa del Ministero del lavoro per riconoscere i lavoratori autonomi nei cantieri

di antonio tieghi

Sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali- Direzione Generale per l’Attività

Ispettiva ha emanato in data 4 Luglio 2012

la circolare 16/2012 dal titolo “Lavoratori

automi-attività in cantiere-indicazioni per il

personale ispettivo”.

Scopo della circolare è quello di fornire li-

nee di indirizzo per distinguere nei cantieri

edili i lavoratori autonomi veri da quelli finti.

Da statistiche ANCE il numero di lavoratori

autonomi nei cantieri è circa il 51% del to-

tale dei lavoratori, quindi non si tratta di un

aspetto marginale.

Tra i criteri da utilizzare per stabilire se un

lavoratore autonomo sia o meno da assi-

milare a lavoratore dipendente (con tutte le

conseguenze del caso) vi sono i seguenti

elementi:

= possesso di macchine e attrezza-

ture di lavoro (non semplici attrez-

zi manuali)

= lavorare per una pluralità di com-

mittenti.

= effettuare attività di tipo speciali-

stico.

Non è possibile l’attività di lavoro autono-

mo su scavi, getti di calcestruzzo, rimozio-

ne amianto, posizionamento ferro e ponti

ecc.

Si ricorda inoltre che ai lavoratori autonomi

si applicano solo alcune parti del Testo Uni-

co Sicurezza D.lgs 81/08 che sono identifi-

cate dall’art.21.

Sempre più frequentemente nel corso

dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito

del settore edile, si riscontra l’utilizzo im-

proprio di “sedicenti” lavoratori autonomi,

formalmente riconducibili alla tipologia

contrattuale di cui all’art. 2222 cod. civ...

Lavoratori questi, che però di fatto operano

in cantiere inseriti nel ciclo produttivo del-

le imprese esecutrici dei lavori, svolgendo

sostanzialmente la medesima attività

del personale dipendente delle imprese

stesse.

Tale fenomeno, dal punto di vista quantita-

tivo, è comprovato dalle rilevazioni effettua-

te dall’ANCE sui dati ISTAT relativi all’anno

2011, secondo cui il numero di lavoratori

autonomi che svolgono attività in cantiere (

in assenza di personale alle proprie dipen-

denze), risulta addirittura superiore rispetto

a quello della categoria dei lavoratori su-

bordinati o comunque impiegati in qualità

di operai edili (in particolare n. 1.039.000

lavoratori autonomi senza dipendenti a

fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggrava-

ta dal ricorso ad ulteriori formule “aggrega-

tive” di dubbia legittimità, che prescindono

da un’organizzazione d’impresa, e sono

costituite nello specifico, da associazioni

temporanee di lavoratori autonomi ai quali

viene affidata, da parte di committenti pri-

vali, l’esecuzione (anche integrale) di intere

opere edili.

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La situazione, così come complessiva-

mente delineata, presenta evidenti profili

di criticità che vanno affrontati sul piano

ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema

del corretto inquadramento lavoristico del-

le prestazioni, che quello della tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Si ritiene, pertanto necessario (anche sul-

la base delle considerazioni contenute nel

documento approvato dal “Gruppo edili-

zia” del Coordinamento tecnico in materia

di salute e sicurezza delle Regioni), fornire

alcune indicazioni al personale di vigilanza,

riguardanti la verifica della genuinità delle

prestazioni qualificate come autonome.

***

Va premesso innanzitutto che tali indicazio-

ni, lungi dal costituire principi di carattere

generale in ordine ai criteri di distinzione

tra prestazioni autonome e prestazio-

ni subordinate, sono da intendersi quali

mere istruzioni di carattere tecnico che si

muovono sul piano della metodologia ac-

certativa, anche mediante l’utilizzazione di

“presunzioni operative”, al fine di orientare

l’azione del personale ispettivo, uniforman-

done comportamenti e valutazioni.

***

In primo luogo, si ritiene opportuno richia-

mare la definizione contenuta nella dispo-

sizione normativa di cui all’art. 89, comma

1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, e successive

modificazioni, ai sensi della quale per la-

voratore autonomo si intende la “persona

fisica la cui attività professionale contribui-

sce alla realizzazione dell’opera senza vin-

Sotto: dotazione di un lavoratore autonomo

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colo di subordinazione”.

A tal proposito, va sgombrato il campo

dalla pretesa inconciliabilità (in capo allo

stesso soggetto), dello “status” di im-

prenditore autonomo o addirittura, di im-

prenditore artigiano, con l’eventuale qua-

lifica di lavoratore dipendente. Questo in

quanto ( anche alla luce del consolidato

orientamento della Suprema Corte), l’im-

prenditore “tout court” ovvero l’impren-

ditore artigiano, può svolgere attività di

natura subordinata, nella misura in cui

tale attività non finisca per essere pre-

valente rispetto a quella di tipo autono-

mo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).

In simili evenienze, elemento significativo

ai fini della verifica è senza dubbio quello

connesso al possesso e alla disponibilità

di una consistente dotazione strumentale,

rappresentata da macchine e attrezzature,

da cui sia possibile evincere una effettiva,

piena ed autonoma capacità organizzativa

e realizzativa delle intere opere da esegui-

re.

In tal senso occorre constatare se dall’esa-

me della documentazione risulti la proprie-

tà, la disponibilità giuridica o comunque il

possesso, dell’attrezzatura necessaria per

l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchi-

ne edili, motocarri, escavatori, apparecchi

di sollevamento) e che la stessa sia qua-

lificabile come investimento in beni stru-

mentali, economicamente rilevante ed ap-

prezzabile, risultante dal registro dei beni

ammortizzabili.

Non rileva, invece, la mera proprietà o il

possesso di minuta attrezzatura (secchi,

pale, picconi, martelli, carriole, funi), in

quanto di per se inidonea a dimostrare l’e-

sistenza di un’autonoma attività imprendi-

toriale, né la disponibilità delle macchine e

attrezzature specifiche per la realizzazione

dei lavori messa a disposizione dall’impre-

sa esecutrice o addirittura dal committen-

te, ancorché a titolo oneroso, rappresen-

tando anzi tale circostanza, un elemento

sintomatico della non genuinità della pre-

stazione di carattere autonomo.

Ciò, del resto, è assolutamente in linea

con i principi fondamentali che ispirano il

D.Lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la

nozione di “idoneità tecnico-professiona-

le” dei lavoratori autonomi - la cui verifica

è fondamentale da parte del committente/

datore di lavoro a pena dell’adozione di

sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito

riferimento, precedentemente e indipen-

dentemente dall’affidamento del singolo

lavoro, alla disponibilità di macchine, di

attrezzature e opere provvisionali, la cui

conformità deve essere peraltro oppor-

tunamente documentata (v. allegato 17,

D.Lgs. Cit.).

Non può da ultimo non ricordarsi, quale

ulteriore elemento sintomatico, anche se

non decisivo per ciò che riguarda il set-

tore dell’edilizia - in quanto caratterizzato

da operazioni temporalmente limitate - il

riscontro di un’eventuale monocommitten-

za.

Tale elemento rappresenta del resto, un

utile indice per verificare la genuinità o

meno del rapporto “autonomo” posto in

essere, sebbene come già accennato,

questo non sia assolutamente risolutivo,

rappresentando un elemento a posteriori

di un’eventuale ricostruzione ispettiva.

Oltre a tali elementi, legati alla specifica si-

tuazione di fatto oggetto di accertamento,

vanno però svolte alcune considerazioni

idonee a supportare un regime di “presun-

zioni” sul piano della tecnica ispettiva che

(partendo proprio dalla definizione del lavo-

ratore autonomo), tentano di inquadrare i

margini della citata “autonomia” nell’am-

bito del ciclo complessivo dell’opera edile.

L’esperienza infatti, evidenzia come nor-

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malmente non siano mai sorti particolari

problemi di inquadramento quale presta-

zione autonoma, per tutte quelle attività

che intervengono nella fase del c.d. com-

pletamento dell’opera, ovvero in sede di

finitura e realizzazione impiantistica della

stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in

opera di rivestimenti, operazioni di decoro

e di restauro architettonico, montaggio di

infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la

compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo

autonomo con riferimento a quelle attivi-

tà consistenti nella realizzazione di opere

strutturali del manufatto, legate fondamen-

talmente alle operazioni di sbancamento,

di costruzione delle fondamenta, di opere

in cemento armato e di strutture di eleva-

zione in genere, svolte da specifiche cate-

gorie di operai quali quelle del manovale

edile, del muratore, del carpentiere e del

ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

Lo svolgimento di tali mansioni risulta

infatti, connotato dall’utilizzo di un ap-

posito “cronoprogramma” destinato

non solo a pianificare le diverse fasi di

esecuzione dell’opera, ma anche a re-

alizzare quel necessario e stretto coor-

dinamento tra lavoratori, che assicuri

un’attuazione unitaria ed organica delle

attività, difficilmente compatibile con

una prestazione dotata delle caratteri-

stiche dell’autonomia quanto a “tempi

e modalità di esecuzione” dei lavori.

Più in particolare, nelle attività di realiz-

zazione delle opere in elevazione legate

al ciclo del cemento armato, ovvero nel

montaggio di strutture metalliche e di

prefabbricati, le modalità di esecuzione

(richiedendo la simultanea presenza di

maestranze convergenti alla costruzione

di un unico prodotto, in forza di indicazio-

ni tecniche e direttive necessariamente

univoche ed unitarie) non si conciliano

Sopra: inventiva dei lavoratori autonomi

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affatto con pretese forme di autonomia

realizzativa dell’opera, che è invece il pre-

supposto fondamentale per una corretta

identificazione della prestazione secon-

do la tipologia del lavoro autonomo, così

come definito dall’art. 2222 cod. civ..

Pertanto, si può concludere almeno sul

piano delle “presunzioni” che ove non

emergano fenomeni di conclamata sus-

sistenza di un’effettiva organizzazione

aziendale (rappresentata da significativi

capitali investiti in attrezzature e dota-

zioni strumentali e non vi sia nemmeno

un’inequivocabile situazione di pluricom-

mittenza) il personale ispettivo è tenuto

a ricondurre nell’ambito della nozione di

subordinazione, nei confronti del reale

beneficiario delle stesse, le prestazioni

dei lavoratori autonomi iscritti nel Regi-

stro delle Imprese o all’Albo delle impre-

se artigiane adibiti alle seguenti attività:

• manovalanza;

• muratura;

• carpenteria;

• rimozione amianto;

• posizionamento di ferri e ponti;

• addetti a macchine edili fornite

dall’impresa committente o ap-

paltatore.

Si ritiene che la suddetta ricostruzione

debba essere effettuata anche nelle ipo-

tesi in cui il committente, assumendo

la veste di datore di lavoro, affidi la re-

alizzazione dell’opera esclusivamente a

lavoratori autonomi, di fatto totalmente

eterodiretti.

In relazione ai provvedimenti sanziona-

tori da irrogare, si precisa infine che in

tutti i casi di disconoscimento della na-

tura autonoma delle prestazioni, il per-

sonale ispettivo è tenuto a contestare al

soggetto utilizzatore, oltre che le viola-

zioni di natura lavoristica connesse alla

riconduzione delle suddette prestazioni

al lavoro subordinato e le conseguenti

evasioni contributive, anche quegli il-

leciti riscontrabili in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro in materia

di sorveglianza sanitaria e di mancata

formazione ed informazione dei lavora-

tori, adottando apposito provvedimento

di prescrizione obbligatoria ai sensi del

D.Lgs. n. 758/1994.

A destra:i lavoratori autonomi

possono essere presenti anche in

grandi opere

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Iacopo Chiaruttini

Calcolare i costi della sicurezzanei cantieri

approfondimento sul decreto legislativo 81/2008

di iacopo chiaruttini

Sicurezza

E’ ormai ben noto quanto sia importan-

te, per la tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori, il tema relativo ai costi del-

la sicurezza nei cantieri, i quali, è bene

precisarlo, sono compresi nell’importo

totale dei lavori ed individuano la parte

del costo dell’opera da non assoggetta-

re a ribasso nelle offerte delle imprese

esecutrici.

L’obbligo normativo di stima dei costi

per la sicurezza è indicato nell’articolo

100 del Decreto legislativo 81/2008 dove

vengono definiti ovviamente i contenuti

del Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC).

L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 specifi-

ca che, “sia per gli appalti pubblici sia per

gli appalti privati, nei costi della sicurezza

vanno stimati, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nel cantiere, i costi

relativi a:

= apprestamenti previsti nel PSC;

= misure preventive e protettive;

= DPI eventualmente previsti nel PSC

per lavorazioni interferenti;

= impianti di terra e di protezione con-

tro le scariche atmosferiche;

= impianti antincendio, impianti di eva-

cuazione fumi;

= mezzi e servizi di protezione collettiva;

= procedure contenute nel PSC e pre-

viste per specifici motivi di sicurezza;

= eventuali interventi finalizzati alla si-

curezza e richiesti per lo sfasamento

spaziale o temporale delle lavorazio-

ni interferenti;

= misure di coordinamento relative

all’uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva”.

Inoltre si indica che la stima dei costi

“deve essere congrua, analitica per voci

singole (a corpo o a misura), riferita ad

elenchi prezzi standard o specializzati,

oppure basata su prezziari o listini uffi-

ciali vigenti nell’area interessata, o sull’e-

lenco prezzi delle misure dl sicurezza del

committente. Nel caso in cui un elenco

prezzi non sia applicabile o non disponi-

bile, si fa riferimento ad analisi costi com-

plete e desunte da indagini di mercato”.

Non si deve dimenticare che le singole

voci di tali costi della sicurezza “vanno

calcolate considerando il loro costo di

utilizzo per il cantiere interessato che

comprende:

= posa in opera ed il successivo smon-

taggio;

= eventuale manutenzione;

= ammortamento”.

La normativa sulla sicurezza del lavoro

evidenzia dunque, “sia per gli appalti

pubblici sia per gli appalti privati, una di-

retta correlazione tra l’obbligo di specifi-

care nel PSC le prescrizioni previste per

garantire un adeguato livello di sicurezza

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e igiene in cantiere e l’obbligo di definire

i costi che dovranno essere corrisposti

alle imprese esecutrici affinché tali pre-

scrizioni siano attuate”.

Per le opere che rientrano nel campo di

applicazione del D. Lgs. 162/2006 (gli ap-

palti pubblici) per le quali non é prevista

la redazione del PSC, “le amministrazio-

ni appaltanti, nei costi della sicurezza sti-

mano, per tutta la durata delle lavorazioni

previste nel cantiere, i costi delle misure

preventive e protettive finalizzate alla si-

curezza e salute dei lavoratori”.

E’ bene poi analizzare anche alcuni pro-

blemi relativi alla stima e all’imputazione.

Intanto visto che i costi per la sicurezza

non sono soggetti a ribasso nelle offerte

delle imprese esecutrici, “è necessario di-

stinguerli dai costi di realizzazione dell’o-

pera (o costi di produzione), determinati

dal progettista attraverso l’indicazione dei

prezzi unitari o di un prezzo a corpo. La

distinzione risulta spesso difficile”.

Se per imputare un costo alla realizza-

zione dell’opera o alla sicurezza si deve

tener conto della normativa vigente, si

deve concludere che “alla luce delle di-

sposizioni normative” non devono es-

sere inclusi nella stima dei costi per la

sicurezza da non assoggettare a ribasso,

“in quanto remunerati nel prezzo delle

lavorazioni:

= DPI che costituiscono la dotazione

personale ordinaria del lavoratore

(casco, cuffie, occhiali, maschere per

le polveri, guanti, scarpe, indumenti,

ecc.);

= informazioni e corsi di formazione

che il datore di lavoro fornisce ai la-

voratori;

= sorveglianza sanitaria;

= redazione del piano operativo di sicu-

rezza;

= maggiori volumi di scavo dovuti alla

realizzazione di pareti di scavo con

inclinazione tale da impedire fra-

namenti (tutto il volume di scavo è

considerato lavorazione e non sicu-

rezza)”.

Si sottolinea che la distinzione tra costi di

produzione e costi per la sicurezza “rica-

de nella sfera di responsabilità del coordi-

natore per la progettazione”.

Nella pratica corrente “i costi per la sicu-

rezza sono valutati facendo riferimento

ai prezzari ufficiali (prezzari regionali) o a

prezzari predisposti da enti competenti in

materia di sicurezza e igiene del lavoro in

cantiere, dei quali numerosi sono dispo-

nibili anche in rete. Per i beni ad utilità

ripetuta i prezzi in elenco sono general-

mente riferiti a un determinato intervallo

temporale di utilizzo (quota di nolo per un

mese, per 6 mesi, ecc.) che va rapportato

all’effettiva durata del cantiere in esame”.

Laddove poi l’uso dell’attrezzatura, del

dispositivo o dell’opera provvisionale

prescritta nel PSC comporti anche lavo-

ri di installazione e di smontaggio a fine

lavori, “il costo corrispondente a tali ope-

razioni verrà sommato al costo di nolo (si

noti che talvolta il costo di installazione,

nolo e montaggio è indicato in un’unica

voce, in riferimento a un tempo minimo

di utilizzo)”.

Concludendo, un’esempio di capitolato

o prezziario specifico dei costi della sicu-

rezza potrebbe essere il seguente:

= ponteggi metallici fissi;

= protezioni scavi;

= recinzioni;

= protezione contro fibre aerodisperse;

= impianti di protezione e segnaletica;

= apprestamenti di cantiere;

= DPI;

= rilievi ambientali;

= coordinamento – informazione – for-

mazione.

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Renzo Fioritti

Attivato l'Organismodi Conciliazione

l'impegno della categoria in questo settore e l'attività della nostra associazione "Geo c.a.M."

di renzo Fioritti

Mediazione

Il tre settembre 2012, l’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazio-nale “GEO-C.A.M.” è stato iscritto al n. 922 nel registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’attività di costituzione dell’Organi-smo di Mediazione, intrapresa dall’As-sociazione GEO-C.A.M. al termine del-lo scorso anno, pure tra molte oggetti-ve difficoltà, ha avuto pertanto l’atteso epilogo favorevole.

Anche la nostra Categoria può ora con-frontarsi con altre realtà professionali in un settore nuovo di attività, che va ad aggiungersi al già ampio spettro di materie che il Geometra libero profes-sionista tratta abitualmente, che “è ca-pace di fare” e soprattutto, “è capace di fare bene”.

L’Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.”, per non appesantire le struttu-re dei Collegi Provinciali (in particolare per quanto attiene l’aspetto econo-mico), deve essere alimentato da noi stessi.Per questo dobbiamo assumerci l’one-re di far confluire alle Sezioni distac-cate dell’Organismo presso i Collegi, le controversie che ciascuno di noi “ha sulla propria scrivania”, riportando in ogni documento alla cui redazione par-tecipiamo e siamo coinvolti (capitolati d’appalto, preliminari di compravendi-

ta, convenzioni, regolamenti di condo-minio, divisioni ereditarie, ecc.) la se-guente clausola di mediazione:

“CONTROVERSIE: Qualsiasi contro-versia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del pre-sente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, potrà essere definita mediante conciliazio-ne presso l’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” – Sezione distaccata di Udine (attualmente unica già attivata in Friuli V.G.) attiva presso il Collegio Provincia-le dei Geometri e Geometri Laureati di Udine (che attualmente opererà an-che per conto degli altri Collegi della Regione, spostando se necessario i Mediatori nei vari Collegi), secondo il regolamento dell’O.d.M. medesimo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare".

L’attuale momento congiunturale, la solidarietà tra colleghi e lo spirito di appartenenza, ci impongono di impe-gnarci nella ricerca delle più consone opportunità di lavoro e di occupazio-ne, in tutti i campi della nostra attivi-tà ed in particolare, in questo della “Mediazione/Conciliazione” per noi assolutamente congeniale di fatto, ma ufficialmente nuovo nelle procedure e nell’approccio, previsti dalle norme istitutive ed operative.

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Per questo, avvalendoci dei consi-stenti numeri che esprime la nostra Categoria (numero degli iscritti ai Collegi, numeri degli studi professio-nali, settori delle attività professiona-li praticate, quantità della clientela fidelizzata, rapporti interpersonali, conoscenza diretta delle persone e dei luoghi) supportati dal nostro pa-trimonio di esperienza professionale, possiamo tranquillamente essere i protagonisti operosi dell’avvio di que-sta nuova attività. In questo, dobbiamo tener conto anche di essere facilitati, poiché gli incarichi professionali, non riguarda-no solo i Mediatori, ma anche i C.T. (consulenti tecnici iscritti all’Organi-smo, già in possesso del requisito di iscrizione all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale) e soprattutto, che noi tut-ti possiamo accompagnare i nostri clienti al tentativo di conciliazione.

L’avvenuta iscrizione nel registro del Ministero è stata presentata ai Pre-sidenti dei Collegi, ai Responsabili di Sezione ed ai Referenti Locali dell’As-

sociazione “GEO-C.A.M.” in una ta-vola rotonda tenutasi il 13 settembre scorso presso la sala “Trilussa” della Cassa di Previdenza ed Assistenza di Roma, alla presenza dei Presidenti del nostro Consiglio Nazionale e della nostra Cassa di Previdenza, oltre che dei rappresentanti di Organismi di Mediazione di altre Categorie Profes-sionali con i quali il nostro Organismo può ed intende collaborare fattiva-mente.Per quanto ci riguarda localmente, la Sezione dell’Organismo di Udine si stà attivando, completando la pre-disposizione dei locali, ubicati in Via Grazzano, al piano terra del fabbrica-to posto di fronte al Collegio dei Ge-ometri e prossimamente, verranno comunicate tutte le direttive relative all’effettiva attivazione dell’Organi-smo stesso.

L’Associazione “GEO-C.A.M.” si oc-cupa (oltre che dell’Organismo di Mediazione di cui sopra), anche di formazione, infatti è stata accredita-ta al n. 344 del 03/09/2012 presso il Ministero di Giustizia quale ENTE DI

Nella foto: da sinistra: Fausto Savoldi, Presidente del CNG; Filippo Vircillo, Presidente dell'Associa-zione GEO-C.A.M.; Fausto Amadasi, Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri

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FORMAZIONE (Capo V art. 17 – D.M. 180/2011) che si occuperà della For-mazione di base quale: il Corso di For-mazione per Mediatori Professionisti, quello di Formazione Avanzata, quelli di comunicazione di base, comunica-zione applicata alla procedura di me-diazione, comunicazione e creatività, comunicazione empatica, di media-zione sui diritti reali, di negoziazione, del lavorare con metodo, per accom-pagnatori, per mediatori familiari, per mediatori sociali, sul conflitto, sulla gestione del personale, sulle divisioni ereditarie e la mediazione, valutatori.

Inoltre nel settore della Consulenza Tecnica d’Ufficio ed Arbitrato, i corsi previsti riguardano: l’offerta formati-va completa (seminari, corsi base ed avanzati in materia di Consulenza Tec-nica, Perizia ed Arbitrato); Definizione delle Linee Guida e dei Codici Tecni-co/Operativi nelle diverse materie.

In un incontro a Roma il 12 settembre scorso con i Presidenti di Collegio ed i Referenti Locali di GEO-C.A.M., il Presidente dell’Associazione Filippo

Vircillo ed il vice-Presidente nonchè Responsabile Scientifico Paolo Fre-diani, hanno presentato in anteprima il “CODICE DELLA RELAZIONE PE-RITALE” frutto di un protocollo d’in-tesa siglato nel settembre 2011, tra la Scuola Superiore dell’Avvocatura e l’Associazione “GEO-C.A.M.”.

Il CODICE identifica uno standard di qualità professionale, in grado di rap-presentare il punto di riferimento per i Consulenti Tecnici; esso si pone l’o-biettivo di uniformare la metodologia di redazione della Relazione Peritale a vantaggio di una visione comune, di un sapere condiviso e di uno svilup-po culturale del ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio.

Dopo il riconoscimento ufficiale da parte del nostro Consiglio Nazionale e del Consiglio Nazionale Avvocati, il documento verrà pubblicato in un vo-lume “Codice della Relazione Perita-le” che sarà presentato ufficialmente ad ogni livello e localmente, sarà illu-strato a tutti gli iscritti in un apposito seminario di studio.

A destra:i partecipanti alla riunione

dell'Associazione GEO-C.A.M. svoltasi nelle

giornate del 12 e 13 settembre

u.s. presso la sala "Trilussa" della

Cassa di Previdenza

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Progetto GPS - RTKuna rete GPs per il posizionamento in tempo realenel Friuli Venezia Giulia

di david zuliani, Enrico Priolo, Francesco Palmieri, Paolo Fabris

Topografia

Organizzazione di corsi formativi teorico-pratici

Sono stati organizzati, presso

l’I.S.I.S. “Arturo Malignani”, Viale Le-

onardo Da Vinci, 10, Udine, nei gior-

ni 24-25-26 maggio 2011 e nei gior-

ni 19-20-21 ottobre 2011 due corsi

di formazione specifica sull’uso dei

sistemi GNSS intitolati “CORSO

TEORICO-PRATICO SULL’USO DI

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

GLOBALE, CON AUSILIO DI RICE-

VITORI SATELLITARI, IN AMBITO

TOPOGRAFICO E CATASTALE. Ap-

plicazioni delle tecniche GNSS per

la topografia e il catasto”. Il primo

corso di maggio 2011 è stato pre-

sentato sulla rivista dimensione

GEOMETRA 2011 N. 7, (pag. 39-41),

in 17 sono riportate alcune fasi del

secondo corso di ottobre 2011.

Ai corsi, di durata di 24 ore distribu-

ite su tre giorni, sono stati attribuiti

crediti formativi, come previsto dai

Regolamenti dei Collegi di Periti e

Geometri delle provincie e dall’Or-

dine dei Geologi del Friuli Venezia

Giulia. I corsi hanno ricevuto il pa-

trocinio: del Collegio dei Geometri

e Geometri Laureati della provincia

di Udine, del Collegio dei Periti In-

dustriali e Periti Industriali Laureati

Terza Parte

David Zulian

Enrico Priolo

Francesco Palmieri

Paolo Fabris Sopra: strumentazione utilizzata per le sessioni di acquisizione sui siti semipermanenti indicati in 15.

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della provincia di Udine, dell’Ordine

dei Geologi del Friuli Venezia Giu-

lia, dell’Ordine degli Ingegneri della

provincia di Udine, dell’Ordine degli

Architetti Pianificatori Paesaggisti

e Conservatori della provincia di

Udine, del Collegio dei Periti Agrari

e dei Periti Agrari laureati della pro-

vincia di Udine.

Le lezioni sono state tenute da

istruttori della ditta Geotop e

dell’OGS che hanno trattato i se-

guenti argomenti:

• teoria dei sistemi GNSS;

• sistemi di coordinate, proiezio-

ni, sistemi di riferimento glo-

bali (WGS84, ITRF, IGS) e locali

(ETRS, Roma40, ED50), Refe-

rence Frames;

• il dato GNSS: formato RINEX,

parametri orbitali e fogli di cam-

pagna;

• progettazione di un rilievo

GNSS:

• preparazione e configurazione

di una stazione GNSS;

• acquisizione con strumentazio-

ne GNSS;

• elaborazione e analisi del dato;

• il protocollo RTCM e i formati di

correzione differenziali;

• utilizzo dei servizi di correzione

differenziale GNSS (VRS, MAC,

RTK, FKP) disponibili sul territo-

rio regionale;

Sopra: alcune fasi del corso GNSS che si è tenuto nei giorni 19-20-21 ottobre 2011. Nel corso sono state svolte lezioni pratiche e teoriche sull'uso delle tecniche di posizionamento e di rilievo con tecnologia GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+...)

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• trattamento catastale del rilievo

e suo inserimento in Pregeo.

Organizzazione del convegno di fine pro-getto

Il 18 ottobre 2011 è stato organiz-

zato a Venzone (UD) il convegno

di fine progetto dal titolo “Proget-

to GPS-RTK – Una rete GPS per il

posizionamento in tempo reale nel

Friuli Venezia Giulia”. In 19 è mostra-

ta la brochure informativa con il pro-

gramma del convegno.

Durante il convegno (Figura 20)

sono stati discussi aspetti tecnici,

geodetici e cartografici relativi alla

tecnologia ed al servizio di posizio-

namento in tempo reale; è stato

presentato un panorama delle reti

limitrofe e della loro interazione;

infine, alcuni degli interventi, han-

no illustrato il quadro deformativo

e l’assetto geo-dinamico dell’area

friulana e veneta sulla base dei dati

più recenti. In un intervento a invi-

to, il Prof. M. Bevis dell’OSU (Ohio

State University) ha poi illustrato i

risultati più recenti riguardanti lo

studio delle deformazioni in Sud

America e le possibili implicazioni

in termini di pericolosità sismica. Il

programma dei lavori si è concluso

con una tavola rotonda e una ses-

sione tecnico-pratica dedicata alla

sperimentazione diretta del servizio

realizzato. I dettagli del convegno

sono disponibili al sito web: http://

www2.ogs.trieste.it/gps-rtk/ .

Ricordiamo, poi, che nell’ambito

del progetto sono stati organizzati

altri due convegni, rispettivamente

i giorni 3 ottobre 2007 e 7 ottobre

2009, entrambi presso il Salone del

Parlamento del Castello di Udine,

dove sono stati discussi temi di

carattere generale sulla tecnologia

GNSS e presentati i risultati parziali

ottenuti durante lo svolgimento del

progetto. Il sito web già citato ri-

porta le informazioni e gli interventi

relativi anche a questi eventi.

ConclusioniL’area dell’Italia Nord-Orientale che

comprende il Friuli e il Veneto è

stata teatro di numerosi terremoti

distruttivi e presenta notevoli carat-

teri di complessità dal punto di vi-

sta geologico e tettonico. L’OGS è

impegnato dal 2002 nello sviluppo

dell’infrastruttura basata su tecno-

logia GNSS finalizzata allo studio

A sinistra: il programma

dettagliato delcorso GNSS di

ottobre 2011

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delle deformazioni crostali e ad un

servizio di posizionamento di pre-

cisione, e il Progetto GPS.-RTK ha

rappresentato una fase decisiva

nella realizzazione del piano di in-

tervento programmato. Nell’ambito

del progetto sono state poi attivate

collaborazioni con specialisti italiani

ed esteri che hanno permesso sia

di migliorare la qualità delle com-

petenze scientifiche in ambito re-

gionale, sia di accrescere il livello di

conoscenza sulle modalità di accu-

mulo degli sforzi e dell’evoluzione

delle deformazioni nell’area regio-

nale. Le esperienze acquisite han-

no permesso inoltre di esplorare un

campo più applicativo che è quello

del rilievo e del posizionamento in

tempo reale sul territorio. Nell’otti-

ca di garantire il massimo livello di

conoscenza e di servizi sia alla co-

A sinistra: brochure informativa del convegno di fine progetto. Il convegno si è tenuto presso il Palazzo del Municipio di Venzone

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munità scientifica che al pubblico

privato o professionale, tutti i dati

raccolti, le informazioni e i risulta-

ti fin qui ottenuti sono resi pubbli-

ci attraverso il portale web: www.

crs.inogs.it/frednet. Durante i cor-

si e i congressi organizzati è stata

poi manifestata l’esigenza di corsi

di formazione specifici per l’utiliz-

zo dei servizi proposti., soprattutto

a beneficio dei professionisti che

operano nel settore (geometri, per-

sonale del catasto, ingegneri).

Con la conclusione del progetto

l’OGS si impegna a mantenere l’in-

frastruttura creata e i servizi offerti,

ed è pronto a mettere a disposizio-

ne le competenze e le professio-

nalità finora acquisite sia per nuo-

ve opportunità di ricerca, sia per il

miglioramento delle infrastrutture

tecnologiche e i servizi esistenti,

sia per accrescere la formazione e

diffondere la cultura scientifica at-

traverso l’organizzazione di nuovi

corsi o eventi.

RingraziamentiL’OGS ringrazia:

= la regione Regione Friuli Venezia

Giulia per l’azione di sostegno

alla ricerca realizzato attraverso i

contributi concessi a tale scopo;

= i partner di progetto per l’impe-

gno e la professionalità dimo-

strate durante l’attività;

= gli ordini e i collegi dei profes-

sionisti per il sostegno e l’inte-

resse dimostrato per i corsi di

formazione;

= la ditta Geotop per il supporto

tecnico nella fase di messa a

punto dell’infrastruttura hardwa-

re e software,;

= tutti professionisti del settore

che con i loro consigli hanno

permesso di migliorare il servi-

zio;

= la rivista “Dimensione Geome-

tra” per gli spazi concessi.

Infine, rivolgiamo un ringraziamen-

to particolare al’Ing. Beinat dell’

Università di Udine che si è offer-

to di svolgere in modo autonomo i

test sulla funzionalità e affidabilità

del servizio offerto, e ai sigg. Gloria

Gobetti e Luigi Francescutti del Col-

legio dei Geometri della provincia di

Udine per il loro supporto.

Sopra: alcune istantanee

scattate durantelo svolgimentodel Convegno

del ProgettoGPS-RTK tenutosi

a Venzone (UD)il 18 ottobre 2011

Rilanciato il marchio che certifica i prodotti agroalimentari di eccellenza del Friuli Venezia GiuliaDI REDAZIONE

Nuova grafica, nuovo regolamento, nuovi disciplinari. Parte dall’asparago bianco il rilancio di AQUA (Agricoltura Qualità Ambiente), il marchio che

certifica i prodotti agroalimentari di eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

A presentare il nuovo logo è stato l’assessore regionale alle Risore rurali e agroalimentari Claudio Violino, affian-cato dal direttore dell’ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) Mirko Bellini e dal direttore di Nord Est Qualità Francesco Ciani nel corso di una confer-

enza stampa tenutasi a Udine lo scorso 12 ottobre. [...]

La scopertadel tartufo nero friulanoDI CHRISTINA SPONZA

Pochi sanno che in alcune zone del Friuli Venezia Giulia è possibile trovare tartufi neri (Tuber mesentericum) che ben si prestano alla preparazione di ottimi piatti.Non si tratta di una scoperta recente, ma soltanto da po-chi anni la raccolta dei tartufi è stata disciplinata a livello regionale e oggi se ne sta pian piano introducendo l’uso in cucina. Il merito va alla Associazione Tartufai del Fri-uli-Venezia Giulia con sede a Spilimbergo, operativa dal 2002, a cui fino a oggi hanno aderito circa 150 soci. [...]

La magnolia: dignità e perseveranza. Dal significato di un fiore alla forza di una famigliaDI CHRISTINA SPONZA

L’azienda vitivinicola di Spessa di Cividale (UD), La Magnolia, deve il suo nome all’albero che ombreggia la facciata della villa settecentesca sede dell’azienda. Al significato di questo fiore può ricondursi anche la storia della famiglia che ha fatto nascere ques-ta impresa e che ha saputo continuare mirabilmente la propria at-tività superando anche i momenti più difficili.La produzione si sviluppa su oltre 20 ettari di terreno per lo più coltivati a vigneto. L’azienda è collocata nei pressi di una delle più antiche strade del Friuli centro della DOC Colli Orientali del Friuli e si compone di una villa settecentesca, ampie cantine e un ac-cogliente e rilassante bed and breakfast dal sapore romantico. Il profondo legame con questo territorio ha determinato la scelta del claim aziendale Questo Friuli.I protagonisti [...]

Alle origini del ProseccoDI REDAZIONE

Numerosi documenti attestano la produzione del vino nell’omonimo paesino in provincia di Trieste, già dal XVI secolo.Perché il prosecco si chiama prosecco? Perché, se dalle vigne che circondano l’omonimo paesino in provincia di Trieste attu-almente si producono ottimi Vitovska, Malvasia, Terrano e Re-fosco, ma neanche una goccia di prosecco? [...]

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iN coPErtiNa

Fontana di piazza San MarcoComune di Pordenone

dIRETTORE RESPONSAbILEbruno razza

cOMITATO dI REdAZIONEPIEr GIuSEPPE SEra (Go) anTonIo TIEGHI (Pn)LIVIo LaCoSEGLIaz (Ts) ELIo mIanI (ud)

cOORdINATORE dI REdAZIONEGLorIa GobETTI (ud)

PROPRIETàorGano uffICIaLE dEL ComITaTo rEGIonaLE dEI CoLLEGI dEI GEomETrI E GEomETrI LaurEaTI dEL frIuLI VEnEzIa GIuLIa

EdITORE, dIREZIONE,REdAZIONE, AMMINISTRAZIONEaSSoCIazIonE dEI GEomETrI E GEomETrI LaurEaTI dELLa ProVInCIa dI udInEper conto del Comitato regionale dei Collegidei Geometri e Geometri laureati del friuli Venezia Giulia Via Grazzano 5/b33100 udineTel 0432 501503fax 0432 504048e-mail: [email protected]

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