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GLI INCOTERMS
CONDIZIONI DI CONSEGNA NEI
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
© Silvia Ceraolo
IL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1470
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1476 COMMA 1 N.1)Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) consegnare la cosa al compratore
2) fargli acquistare la proprietà della cosa
3) garantire il compratore dall’evizione e dai
vizi della cosa
OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
ART. 1510 COMMA 2Luogo della consegna
Salvo patto o uso contrariocontrario, se la cosa
venduta deve essere trasportata da un luogo
all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della
consegna rimettendo la cosa al vettorevettore o allo
spedizionierespedizioniere.
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SPEDIZIONIERE / VETTORE
VETTORE: ART. 1878Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo
all’altro
SPEDIZIONIERE: ART. 1737Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo
spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
SPEDIZIONIERE / VETTORE
VETTOREVETTORE
• è colui che esegue il trasferimento fisico delle merci, con mezzi propri o altrui (ad es. noleggiati)
• risponde dell'integrità del carico e della consegna delle merci a destino.
• poiché è contrattualmente obbligato a trasferire le merci, è tenuto ad una obbligazione di risultato
• è il vettore, quindi, che risponde del risultato finale del trasporto (= consegna delle merci a destino)
SPEDIZIONIERESPEDIZIONIERE
• è l’intermediario che organizza l'intera spedizione
• agisce come mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore
• esegue le operazioni accessorie alla spedizione (ad es. spedizioniere doganale)
• è tenuto unicamente ad un’obbligazione di mezzi
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IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCE (1980)
ART. 30
il venditore si impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i relativi
documenti
ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988
IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
• nel luogo concordato e secondo i termini di consegna definiti
• alla data di pattuita nel contratto o determinabile in base al contratto o comunque entro un periodo ragionevole
• secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via terra o con una combinazione di queste = trasporto intermodale o multimodale) definite contrattualmente;
• stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge, un'assicurazione sul carico la merce trasportata per coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico;
• consegnando merce conforme (per quantità, qualità e tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata;
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IL VENDITORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
• consegnando merce libera da diritti o pretese di terzi (salvo, in caso contrario, consenso del compratore) ed in regola coi diritti di proprietà industriale e intellettuale (= brevetti, marchi, licenze);
• fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie per il ritiro della merce;
• consegnando i documenti relativi alla merce alle condizioni (forma, momento e luogo) pattuiti;
• trasferendo la proprietà della merce secondo quanto previsto dalla legge nazionale applicabile al contratto
NB:
il trasferimento della proprietà non è disciplinato
dalla Convenzione di Vienna
IL COMPRATORE NELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
Deve:
� pagare il prezzo fissato nel contratto, nella valuta contrattualmente pattuita, con le modalità concordate (bonifico bancario, credito documentario, ecc.) nel luogo e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata)
� prendere in consegna la merce e adempiere alle eventuali procedure necessarie al suo ritiro (liberando in tal modo il venditore dal suo obbligo principale)
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OBBLIGHI NEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
Diventa allora fondamentale definire esattamente il momento della
CONSEGNA DELLA MERCE
• adempimento del principale obbligo del venditore (e del correlato obbligo del compratore)
• danni del trasporto
• decorrenza della garanzia
• risoluzione delle controversie
DANNI DEL TRASPORTO
� possono riguardare quantità (cali, perdite), qualità, confezione e imballaggio della merce
� ⇒ può risultare compromessa la conformità del bene alle specifiche contrattuali
I vizi e i difetti conseguenti al trasporto del bene dal luogo di consegna al luogo di
destinazione sono a carico del compratore
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DECORRENZA DELLA GARANZIA
Convenzione di ViennaArt. 39
In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le
merci gli sono state effettivamente consegnate
a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Regolamento (CE) 44/2001art. 5, lett. b), punto 1
il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto
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LA CONSEGNA
Fondamentale definire con la controparte:
1. come e dove avviene la consegna?
2. chi paga il trasporto e gli altri oneri accessori?
3. chi si fa carico dei rischi?
4. chi effettua le operazioni doganali in export/import e sostiene i relativi costi?
LA CONSEGNA
Compratore e venditore sono liberi di concordarecontrattualmente tali aspetti come meglio credono.Tuttavia – data la varietà di norme, usi econsuetudini in vigore nei diversi Paesi econsiderate anche le differenze culturali,linguistiche e operative – è preferibile affidarsi amodelli unificati a contenuto predeterminato
esigenza di codificare in un set di normestandardizzate le più diffuse prassi commercialiinternazionali.Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni,imprecisioni ed ambiguità ⇒ evitare controversie
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GLI INCOTERMS
� INTERNATIONAL� COMMERCIAL� TERMS
(termini di resa)
GENESI STORICA
� la Camera di Commercio Internazionale (ICC) –organizzazione privata fondata nel 1919 per la rappresentanza a livello mondiale di tutti i settori economici www.iccwbo.org – si fece interprete di questa esigenza di certezza degli operatori e da subito si propose di definire sigle standard a contenuto pre-definito da richiamare (facoltativamente) nei contratti
� 1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms" contenente la codificazione di 6 termini
� aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 e infine 2010, per seguire l'evoluzione delle pratiche commerciali e le innovazioni dei trasporti
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GLI INCOTERMS
Insieme di regole convenzionali che sintetizzano in una sigla di 3 lettere le pattuizioni commerciali comunemente
usate nei contratti di compravendita, al fine di individuare le responsabilità, la
ripartizione delle spese e dei rischi connessi alla consegna della merce
GLI INCONTERMS
• si applicano alle compravendite di beni mobili
• non sono norme di legge ⇒ non si applicano automaticamente ai contratti
• hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci e vincolanti per le parti solo se e nei limiti in cui sono espressamente richiamati dal contratto
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GLI INCONTERMS• permettono di definire il momento della consegnail momento della consegna, cioè il
tempo ed il luogo in cui avviene il trasferimento dal venditore al compratore dei rischi del trasporto, nonché degli obblighi (e relativi costi) delle operazioni accessorie
• determinano, cioè, con precisione:
− il luogo della consegna
− il momento del passaggio dei rischi di danneggiamentoe/o perdita della merce
− su chi gravi l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto
− su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il contratto diassicurazione
− a chi compete il pagamento dei dazi
− la ripartizione delle altre spese che derivano daltrasporto
GLI INCONTERMS
• se correttamente utilizzati, definiscono le responsabilità di acquirente e venditore in modo semplice, eliminando le ambiguità e riducendo il rischio di controversie
• aiutano a definire il prezzo del bene venduto poichèpermettono di stabilire senza ambiguità la ripartizione tra venditore e compratore dei costi accessori e di trasporto (chi sostiene questi costi?)
• sono largamente utilizzati nel commercio internazionale, ma possono essere utilizzati anche nelle compravendite interne
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GLI INCONTERMS• sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue in inglese e
altre 31 lingue
• la scelta del termine di resa deve essere congrua con il mezzo di trasporto presceltoes. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad un trasporto ferroviario …
• nell’indicazione del termine bisogna sempre specificare il luogo (ove avverrà l’attuazione del contenuto del termine)
• poiché il contenuto varia leggermente tra le diverse revisioni, è opportuno accompagnare il termine prescelto con l’edizione di riferimentoes. CIF Genova as per Incoterms 2010®
GLI INCONTERMS
• non servono a stabilire il momento del passaggiodi proprietà delle merci
• non regolano i rapporti che si instaurano con lealtre parti coinvolte nella spedizioneinternazionale (ad es. contratto di trasporto, dispedizione, di assicurazione), che sono regolati,invece, dai principi dell’ordinamento interno e/oda specifiche convenzioni internazionali
• non regolano le obbligazioni delle parti perl’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggioall’interno del container
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GLI INCONTERMS
Bisogna infatti considerare ad es.:norme e responsabilità dei documenti di esportazione e importazione (licenze, autorizzazioni,ecc)spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle merciobblighi reciproci di consegne documentaliassunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezioneprove dell’esecuzione del contrattonorme sulla responsabilità del produttoreecc.
• non regolano tutti gli aspetti dell’operazione di compravendita
GLI INCONTERMS
Gli Incoterms, infatti, non disciplinano:− obbligazioni di pagamento del compratore (luogo,
tempo, modalità)− trasferimento della proprietà − violazioni del contratto e loro conseguenze− garanzie contrattualmente offerte dal venditore− ritardi o consegne parziali− esoneri da responsabilità− legge applicabile e foro competente
• non sostituiscono il contratto.
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GLI INCONTERMS
necessità di aggiornamento periodico.
� evoluzioni del commercio internazionale (controlli anti contraffazione, trasporti materiali pericolose,…)
� accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (norme antiterrorismo, notifiche di arrivo, comunicazioni elettroniche tra dogane, …)
� adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loro R.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions)
INCOTERMS 2010®
GLI INCOTERMS 2010®
• La ICC di Parigi ha approvato la revisione 2010 degli Incoterms, in vigore dal 1°gennaio 2011 (possono essere usate le versioni precedenti?)
• ICC ITALIA – Comitato Nazionale italiano della Camera di Commercio Internazionale www.cciitalia.org con sede a Roma - ha predisposto l'edizione ufficiale bilingue italiano-inglese dei nuovi Incoterms® 2010
• acquistabile on line o consultabile gratuitamente c/o la Camera di Commercio di Bergamo
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GLI INCOTERMS 2010®
• espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche nei contratti di compravendita conclusi fra operatori stabiliti all'interno di Stati appartenenti a blocchi commerciali nei quali non esistono barriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc)
• attribuzione alle comunicazioni in forma elettronica dello stesso valore di quelle prodotte in forma cartacea (ove convenuto)
• indicazione più precisa delle informazioni che devono essere fornite in materia di assicurazione della merce
• obbligo di inserire informazioni sui requisiti di sicurezza del carico
GLI INCOTERMS 2010®
• 11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi
• cancellati 4 termini dei 13 codificati nell’ed. 2000 - DAF (Delivered At Frontier)- DES (Delivered Ex Ship)- DEQ (Delivered Ex Quay)- DDU (Delivered Duty Unpaid)
• ogni regola è preceduta da una sintetica nota esplicativa
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GLI INCOTERMS 2010®
• per ogni resa, sono dettagliatamente esposte in 10 punti le obbligazioni del venditore (contrassegnate dalla lettera A) e del compratore (lettera B)
• dette obbligazioni sono presentate in modo corrispondente e speculare
GLI INCOTERMS 2010®
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
A1-B1 Obblighi generali del venditore/compratoreA2-B2 Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezzaA3-B3 Contratto di trasporto ed assicurazioneA4-B4 ConsegnaA5-B5 Trasferimento dei rischiA6-B6 Ripartizione delle speseA7-B7 Comunicazioni al compratore/venditoreA8-B8 Documento di consegna/prova della consegnaA9-B9 Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merceA10-B10 Assistenza per informazioni e relative spese
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GLI INCOTERMS 2010®
I termini di resa sono suddivisi in 2 gruppi:
• i termini del 1° gruppo si applicano a qualsiasi modalità di trasporto (compreso quello intermodale)
• i termini del 2° gruppo sono applicabili unicamente al trasporto per via d’acqua (marittimo o fluviale)
GLI INCOTERMS 2010® - 1° gruppo
EXW Franco fabbrica
FCA Franco vettore
CPT Trasporto pagato fino a
CIPTrasporto e assicurazione pagati fino a
DAT Reso al terminal convenuto
DAPReso al luogo di destinazione convenuto
DDPReso sdoganato al luogo di destinazione convenuto
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GLI INCOTERMS 2010® - 2° gruppo
FAS Franco lungo bordo
FOB Franco a bordo
CFR Costo e nolo
CIF Costo, assicurazione e noloNOTA: per queste 3 rese la consegna si perfeziona con l’avvenuto carico a bordo della nave.E il punto di consegna è sempre un porto…
GLI INCOTERMS 2010®
RESE DI PARTENZA
1. EXW… (place of delivery)
2. FCA … (place of delivery)
3. CPT… (place of destination)
4. CIP … (place of destination)
5. FAS … (port of shipment)
6. FOB … (port of shipment)
7. CFR … (port of destination)
8. CIF … (port of destination)
RESE DI ARRIVO
1. DAT … (terminal at portor place of destination)
2. DAP (place of destination)
3. DDP (place of destination)
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IL LUOGO CONVENUTO• va indicato con la massima precisione in ogni
termine di resa, al fine di evitare incomprensioni e contestazioni
• nei termini che iniziano con “C” il luogo convenuto non corrisponde al luogo di consegnama solo al luogo fino al quale il trasporto è pagato; in questi casi il venditore adempie all’obbligazione effettuando la consegna al vettore
• in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, a partire dal quale il rischio si trasferisce dal venditore al compratore
GLI INCOTERMS 2010®
LE RESE DI PARTENZA
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EXW
Ex Works … (place of delivery)
• è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato dalle imprese italiane
• il venditore si libera dall’obbligo di consegna della merce mettendola a disposizione del compratore nei propri locali o altro proprio luogo convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza neppure l’obbligo di carico
• il venditore non ha nessun altra obbligazione né deve sostenere alcun costo
EXW
Ex Works … (place of delivery)
• è il livello minimo di obbligazioni e di costi a carico del venditore
• è appropriato per il commercio nazionale … ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore in un contesto complesso come quello di una spedizione internazionale???
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EXW
Ex Works … (place of delivery)
il venditore non può controllare attività e rischi che si riflettono direttamente sulla propria
operatività e posizione
Rischi pratici:
• operazioni di carico sul mezzo di trasporto; impossibilità di verificare rispetto corrispondenza tra massa e peso del carico e caratteristiche dell’automezzo
• vettore magari sconosciuto• norme di legge sui trasporti merci pericolose
(documentazioni e istruzioni)• responsabilità amministrativa e penale (es. reato
contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltà o impossibilità di ottenere documenti export necessari a fini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera di carico)
EXW
Ex Works … (place of delivery)
Rischi commerciali:
• minore percezione di costi di trasporto e accessori alla vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto all’effettiva incidenza)
• minor potere contrattuale
• possibilità di negoziare contratti di trasporto e di assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso, magari fruendo delle minori tariffe che le società di trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente riservano agli acquirenti abituali
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EXW
Ex Works … (place of delivery)
Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali:
• impresa non strutturata per gestire un’efficacegestione dei trasporti internazionali
• assenza di personale dotato in grado diintrattenere rapporti continuativi con glispedizionieri-vettori, con l’assicuratore, nonchécon gli uffici doganali e fiscali competenti
• volume di scambi commerciali con l’estero taleda non conferire all’impresa potere contrattualecon spedizionieri, vettori e assicuratori
FCA
Free Carrier … (place of delivery)
• resa FRANCO VETTORE
• il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore (o altra persona designata dal compratore) presso i propri locali o, se altrove, in altro luogo convenuto specificato con precisione
• è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
• la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto rendono difficoltoso identificare esattamente il luogo in cui il vettore contrattuale prende in carico la merce
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CPTCarriage Paid To … (named place of destination)
• resa TRASPORTO PAGATO FINO A.. Il venditore deve:− stipulare il contratto di trasporto− sdoganare la merce in uscita− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato− sostiene i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
CIPCarriage and Insurance Paid To … (named place of destination)
• resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A..
• il venditore deve:− stipulare il contratto di trasporto− provvedere alla copertura assicurativa minima
(valore di fattura + 10%) per perdita o danni alcarico nel trasporto
− sdoganare la merce in uscita− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato− sostenere i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
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FASFree Alongside Ship… (named port of shipment)
• resa FRANCO LUNGO BORDO
• il venditore effettua la consegna rimettendo la merce sottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su una chiatta) designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
• specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
FOBFree On Board …(named port of shipment)
� resa FRANCO A BORDO
� il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi
� è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
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CFRCost and Freight …(named port of destination)
• resa COSTO E NOLO
• il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore (�trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al porto di destinazione
• definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore)
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
CIFCost Insurance and Freight … (named port of destination)
• resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
• come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve stipulare una copertura assicurativa minima (valore di fattura + 10%) per perdita o danni derivanti dal trasporto
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
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GLI INCOTERMS 2010®
LE RESE DI ARRIVO
DATDelivered At Terminal … (named terminal at port or place of destination)
• RESO AL TERMINAL (novità 2010)
• il venditore effettua la consegna mettendo lamerce a disposizione del compratore dopo averlascaricata al terminal convenuto (es magazzino,piazzale per container, ecc) nel porto o luogo didestinazione; sostiene rischi e spese fino aquesto punto
• specificare chiaramente il terminal e, sepossibile, un punto specifico dello stesso ⇒
stipulare contratto corrispondente con il vettore
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento inesportazione (non in entrata a destino)
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DAPDelivered At Place … (named place of destination)
• RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità 2010)
• il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare; sostiene rischi e spese fino a questo punto
• specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore
DDPDelivered Duty Paid … (named place of destination)
• RESO SDOGANATO
• il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare (direttamente o indirettamente) in esportazione e in importazione, pagando i relativi diritti doganali, nonché (salvo patto contrario) l’IVA e tasse simili
• specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore
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INCOTERMS 2010®
UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE..
Semplificando, se il termine inizia con
E il compratore prende in carico la merce e sostiene i costi di trasporto fino a destinazione
C il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogo convenuto
F il venditore sostiene le spese di carico, mentre il trasporto e gli altri oneri accessori sono a carico del compratore
D il venditore sostiene tutti i costi (che possono includere anche il pagamento dei dazi) fino al luogo convenuto
INCOTERMS 2010®
QUAL È IL TERMINE DI RESA MIGLIORE?
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INCOTERMS 2010®
dipende!
� dimensioni e struttura aziendale� fatturato export� politiche commerciali� tipologia di merce� caratteristiche dell’operazione� caratteristiche del cliente� ………
grazie per l’attenzione
☺