+ All Categories
Home > Documents >  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali...

 · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali...

Date post: 15-Feb-2019
Category:
Upload: vukhanh
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
64
Sommario LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ticket)........................4 ORGANI DELL’ASL........................................................ 5 DIRETTORE GENERALE, REQUISITI E FUNZIONI...............................5 DIRETTORE AMMINISTRATIVO, REQUISITI E FUNZIONI.........................6 DIRETTORE SANITARIO, REQUISITI E FUNZIONI..............................7 CONSIGLIO DEI SANITARI................................................. 7 COLLEGIO DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE.......................7 COLLEGIO SINDACALE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE..........................8 FIGURE E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO....................8 RAPPORTO TRA ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY...............................9 CASO DI DINIEGO NELL’ISTANZA DI ACCESSO................................9 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA L 241/1990.................................9 MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO oppure MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE............................................... 10 COMUNICAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..............10 MANSIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO O DEL DIPENDENTE PUBBLICO...........10 ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO........................11 QUANDO UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI DICE NULLO..................11 QUALITÀ E ACCREDITAMENTO: ACCREDITAMENTO, AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE AZIENDALE............................................................. 11 ATTO AZIENDALE ASL.................................................... 13 ASL................................................................... 13 ASSETTO ORGANIZZATIVO dell’ASL........................................14 DISTRETTO: COS’È, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO......................14 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO (PUO)......................................15 DIPARTIMENTO O MODELLO DIPARTIMENTALE.................................16 STRUTTURA COMPLESSA O CENTRI DI COSTO E DI RESPONSABILITÀ.............18 STRUTTURA SEMPLICE.................................................... 18 SETTORI............................................................... 18 S.S. RELAZIONI ESTERNE - COS’È l’URP.....................................18 CARTA DEI SERVIZI..................................................... 19 COSA SONO I CCNL E IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE.................19 AUTONOMIA ASL......................................................... 20 LA FUNZIONE DI CONTROLLO.............................................. 20 1
Transcript
Page 1:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

SommarioLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ticket).......................................................................................4

ORGANI DELL’ASL.............................................................................................................................................5

DIRETTORE GENERALE, REQUISITI E FUNZIONI................................................................................................5

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, REQUISITI E FUNZIONI....................................................................................6

DIRETTORE SANITARIO, REQUISITI E FUNZIONI................................................................................................7

CONSIGLIO DEI SANITARI..................................................................................................................................7

COLLEGIO DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE..............................................................................7

COLLEGIO SINDACALE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE..................................................................................8

FIGURE E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO........................................................................8

RAPPORTO TRA ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY...............................................................................................9

CASO DI DINIEGO NELL’ISTANZA DI ACCESSO...................................................................................................9

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA L 241/1990...................................................................................................9

MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO oppure MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE...................................................................................................................................................10

COMUNICAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO........................................................10

MANSIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO O DEL DIPENDENTE PUBBLICO......................................................10

ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO..............................................................................11

QUANDO UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI DICE NULLO...............................................................11

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO: ACCREDITAMENTO, AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE AZIENDALE........11

ATTO AZIENDALE ASL.....................................................................................................................................13

ASL..................................................................................................................................................................13

ASSETTO ORGANIZZATIVO dell’ASL................................................................................................................14

DISTRETTO: COS’È, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO...........................................................................14

PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO (PUO)...........................................................................................................15

DIPARTIMENTO O MODELLO DIPARTIMENTALE.............................................................................................16

STRUTTURA COMPLESSA O CENTRI DI COSTO E DI RESPONSABILITÀ.............................................................18

STRUTTURA SEMPLICE....................................................................................................................................18

SETTORI..........................................................................................................................................................18

S.S. RELAZIONI ESTERNE - COS’È l’URP...........................................................................................................18

CARTA DEI SERVIZI..........................................................................................................................................19

COSA SONO I CCNL E IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE....................................................................19

AUTONOMIA ASL............................................................................................................................................20

LA FUNZIONE DI CONTROLLO.........................................................................................................................20

CONTROLLO DI GESTIONE: FINALITÀ E COMPETENZE....................................................................................21

CONTROLLI INTERNI SULLE ASL......................................................................................................................21

CONTROLLO ESTERNO NEL D.LGS. 502/1992.................................................................................................22

IL CONTROLLO DI QUALITÀ.............................................................................................................................221

Page 2:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

ATTI DI AUTONOMIA AZIENDALE E CONTROLLO DELLA REGIONE..................................................................23

DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE PUBBLICO...............................................................................................24

INCOMPATIBILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO.............................................................................................24

RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO...............................................................................................25

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO........................................................................................................25

PROFILI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO............................................................................26

OBBLIGHI DIPENDENTE PER MALATTIA..........................................................................................................26

ORARIO DI LAVORO........................................................................................................................................26

CARTELLINO DI PRESENZA: A COSA SERVE?...................................................................................................26

PIANO SANITARIO NAZIONALE.......................................................................................................................27

PIANO SANITARIO REGIONALE.......................................................................................................................27

CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA...........................28

PIANI ATTUATIVI LOCALI.................................................................................................................................28

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE...................................................................................................................28

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.................................................................................................................29

IL FINANZIAMENTO DEL SSN..........................................................................................................................29

AUTOFINANAZIAMENTO REGIONALE (FONDO SANITARIO REGIONALE)........................................................29

IL FINANAZIAMENTO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE...............................................................................30

BILANCI ASL....................................................................................................................................................30

METODO DEL BUDGET O CENTRO DI COSTO..................................................................................................31

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE...........................................................................................................32

I CONTRATTI DELL’AZIENDA (PROCEDURE DI SPESA.......................................................................................32

SICUREZZA SUL LAVORO.................................................................................................................................33

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING (ATTO AZIENDALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)................................................................................................................................................34

PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO (ATTO AZIENDALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO). . .34

TUTELA E DIRITTI DEL CITTADINO...................................................................................................................35

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO........................................................................................................................36

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.......................................................................................................................37

ISTITUZIONE DEL SSN (L. 833/1978)...............................................................................................................38

RIORDINO DELLA SANITÀ D.LGS. 502/1992....................................................................................................38

LA TERZA RIFORMA SANITARIA (D.LGS. 229/1999)........................................................................................38

ACCESSO AGLI ATTI.........................................................................................................................................39

PRIVACY D.LGS. 196/2003..............................................................................................................................39

COSA SI INTENDE PER DATI SENSIBILI.............................................................................................................40

LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA CARTA COSTITUZIONALE E L’ISTITUZIONE DEL SSN...................................41

IL MODELLO DIPARTIMENTALE: SCOPO E FUNZIONI......................................................................................41

POTERE DIRETTIVO E DELEGA DI FUNZIONI: ATTI DELEGATI..........................................................................42

2

Page 3:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE E VALORIZZAZIONE DEL MERITO................................................42

PROFILI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO............................................................................42

EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL DIRITTO SANITARIO......................................................................................43

RAPPORTI ASL CON AO, AOU-IRCCS...............................................................................................................43

3

Page 4:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (TICKET)Il SSN garantisce la tutela della salute e l’accesso alla totalità dei servizi dei propri assistiti, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali. Nell’ambito dei LEA efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del SSN, sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento da parte dell’assistito di una quota limitata di spesa (definita ticket sanitario), finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. Il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni viene stabilito non solo dal D.lgs. 124/1998 ma anche dalle leggi di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, emanate dal governo all’inizio di ogni anno (leggi finanziarie oggi dette leggi di stabilità).La disciplina delle esenzioni ticket è prevista a livello di legislazione regionale, in base alle disposizioni stabilite a livello nazionale.A livello nazionale, il pagamento del ticket, riguarda tre ambiti di prestazioni incluse nei LEA:

Assistenza farmaceutica; Le prestazioni di Pronto Soccorso; Le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale.

Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta (ciascuna ricetta può contenere al massimo 8 prestazioni specialistiche), con assunzioni a carico del SSN degli importi eccedenti tale limite.Il diritto all’esenzione è riconosciuto anche in relazione al reddito, in base all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), in una delle seguenti condizioni:

Reddito del nucleo familiare inferiore a quello previsto dalla normativa vigente; Condizione personale (età inferiore a 6 anni o superiore a 65) o sociale (stato di disoccupazione o

pensione minima o sociale).È riconosciuta agli assistiti l’esenzione dal ticket in relazione a:

Specifiche condizioni di malattia di tipo cronico o invalidante o di rara incidenza; Tutela della maternità; Prevenzione dalla diffusione dell’infezione da HIV; Promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti; Tutela dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni

di emoderivati; Vaccinazioni obbligatorie.

La manovra economica del 2011 ha introdotto il ticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche, ma ha confermato l’esenzione per:

Esenti per età e reddito (bambini e anziani con redditi familiari sotto i 36.500 euro annui); Disoccupati, pensionati sociali e pensionati al minimo con familiari a carico e con basso reddito

(8.260 euro); Malati cronici e cittadini affetti da malattie rare in possesso dell’attestato dell’ASL; Gli invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio.

Rimane alle Regioni la possibilità di prevedere, in alternativa al pagamento del ticket, altre forme di partecipazione alla spesa.Tra le misure di compartecipazione alla spesa vi è anche quella farmaceutica, che risente delle differenti disposizioni adottate a livello regionale. La normativa nazionale stabilisce che le Regioni, per porre rimedio al proprio disavanzo sanitario possono adottare misure per contenere la spesa farmaceutica. La spesa farmaceutica, a carico del SSN, è rappresentata dalla

Spesa farmaceutica territoriale (insieme della spesa per i farmaci rimborsabili in fascia A); Spesa farmaceutica ospedaliera (riferita alla spesa dei farmaci in fascia H).

I farmaci sono suddivisi in tre fasce: Fascia A, farmaci essenziali e per malattie croniche, rimborsati per intero dal SSN, salva la possibilità

per le regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa, attraverso il pagamento del ticket;

Fascia H, farmaci di uso ospedaliero esclusivo o distribuiti dalle strutture sanitarie;

4

Page 5:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Fascia C, farmaci per i quali è necessaria la prescrizione e sono completamente a carico del cittadino.

ORGANI DELL’ASLSono organi dell’ASL:

Il DIRETTORE GENERALE, coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Direttore amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il COLLEGIO DI DIREZIONE Il COLLEGIO SINDACALE

DIRETTORE GENERALE, REQUISITI E FUNZIONIIl DG è un organo posto al vertice di una ASL o di una AO. In base all’art. 3 del D.Lgs. 502/92 sono riservati al DG tutti i poteri di gestione, nonché i poteri di rappresentazione dell’azienda sanitaria locale. Il DG adotta l’atto aziendale, che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ente.Il DG è responsabile della gestione complessiva, perché è lui stesso che prende decisioni e va a nominare i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Nello svolgimento delle sue funzioni il DG è coadiuvato dal DA e dal DS, entrambi nominati dal DG.Oltre ad assumere la carica delle proprie responsabilità di funzione, Il DA e il DS, concorreranno con proposte e pareri a formare le decisioni del DG.Il DG è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal DA e dal DS o dal Consiglio dei Sanitari.Il DG viene nominato dalla Giunta Regionale, tra coloro che possiedono un diploma di Laurea e una esperienza di almeno 5 anni di direzione tecnico-amministrativa inerente ad aziende e strutture pubbliche o private. Questa forma di direzione tecnica deve avvenire in posizione dirigenziale, cioè dopo aver avuto un mandato di senatore o deputato a consigliere regionale.Entro 18 mesi dalla nomina da parte della Giunta Regionale, dovrà produrre un certificato di frequenza di un corso di formazione in materia sanitaria, in modo da poter far capire la competenza in materia.Il rapporto di lavoro del DG, come quello del DA e del DS, è esclusivo ed è stabilito dalle norme di diritto privato, non può avere durata inferiore a 3 anni e non potrà essere maggiore di 5 anni, anche se il suo contratto potrà essere rinnovato.La Regione va ad assegnare gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi da raggiungere, e starà al DG raggiungere quegli obiettivi. Se il risultato sarà negativo la Regione saprà come comportarsi: la Giunta Regionale sentita la Conferenza dei Sindaci potrà andare a confermare l’incarico dato oppure no.Quando ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge e del principio di buon andamento e imparzialità della PA, la Regione potrà risolvere il contratto dichiarando la decadenza del DG e provvedendo alla sua sostituzione.Altre ipotesi di decadenza del DG:

Quando il DG ha presentato una incompleta presentazione o mancata certificazione trimestrale della gestione.

Quando non si è previsto il piano di rientro nonostante i termini previsti dalla legge. Quando non si sono presi in considerazione gli obiettivi prefissati dalla Regione.

Quando non è sono stati raggiunti a livello regionale gli obiettivi prefissati dal PSN, per evitare di mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei LEA, sarà il Governo attraverso la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute a diffidare la Regione ad adottare entro 15 gg dalla notifica tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati.Se la Regione non adempie a tale richiamo, il consiglio dei ministri su proposta degli altri ministeri andrà a nominare un commissario ad acta (soggetto che dovrà sostituire il DG per la realizzazione degli obiettivi prefissati).La carica del DG è incompatibile con qualsiasi altra carica, entro 60 gg dalla vacanza d’ufficio dovrà essere nominato obbligatoriamente un altro DG altrimenti il Consiglio dei Ministri dovrà nominare un commissario ad acta.

5

Page 6:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Non possono essere nominati alla carica di DG, DA e DS: Coloro che hanno riportato una condanna, anche non definitiva, e pene detentiva non inferiore ad

un anno per delitto non colposo o a pena detentiva non inferiore a 6 mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri e violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione.

Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione.

Coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

I requisiti del DG sono: viene nominato dalla regione attingendo dall’elenco regionale degli idonei, aggiornati ogni 2 anni e vi andranno a far parte i soggetti in possesso di una laurea magistrale e di una adeguata esperienza dirigenziale in strutture sanitarie di almeno 5 anni o 7anni in altri settori o strutture.In base all’atto aziendale ASL 3: Il DG e un organo di indirizzo, programmazione e governo ed è il legale rappresentante dell’ASL. Ha la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Regione e dalla corretta gestione economica.Le funzioni del DG sono:

Nomina/sospensione/decadenza DA DS Nomina i membri del Collegio Sindacale Nomina i responsabili delle strutture aziendali e conferisce, sospende o revoca gli incarichi

dirigenziali Adotta l’atto aziendale ed eventuali modifiche Adotta atti di bilancio nonché l’adozione del budget Adotta atti di programmazione sanitaria locale Funzioni NON DELEGABILI in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro

Per assenza o impedimento del DG le sue funzioni sono svolte dal DS o dal DA su delega del DG, ma se non c’è la delega DG dal direttore più anziano per età a esclusione della nomina/sospensione/decadenza del DA e del DS e le funzioni NON DELEGABILI in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro.DELEGA DI FUNZIONI: Il DG può delegare con atto formale l’adozione di atti gestionali al DS e al DA, ai Dirigenti dell’azienda tranne per le materie di cui sopra.Delega deve essere scritta (e deve contenere il destinatario, l’oggetto, i criteri di indirizzo, la durata, la possibilità di revoca prima della scadenza del termine).

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, REQUISITI E FUNZIONIViene nominato dal DG, anche lui alla stessa stregua dal DG per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate. Egli partecipa al processo di pianificazione strategica.I requisiti del DA sono:

Laurea in discipline giuridico-economiche; Età inferiore a 65 anni Esperienza di almeno 5 anni di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati alla stessa

stregua del DG, in strutture sanitarieLa Regione può prevedere l’obbligo di un corso formativo.Le funzioni del DA sono:

Esercita tutte le funzioni che gli sono state attribuite per sua competenza o per deroga da parte del DG.

Dirige i servizi amministrativi dell’ASL. Da parere obbligatorio al DG Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture

aziendali su aspetti gestionali amministrativi Può in qualsiasi fase della pratica avocare a se’ la trattazione diretta di affari con particolare

rilevanza nell’area amministrativa adottando atti necessari

6

Page 7:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Per assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa sanitaria nominato dal DG su designazione del DA (eccetto casi di impossibilità del DA).

DIRETTORE SANITARIO, REQUISITI E FUNZIONII requisiti del DS sono:Nominato dal DG, è un medico che all’atto della nomina non deve aver compiuto i 65 anni di età e deve avere maturato un’esperienza di almeno 5 anni di direzione tecnico-sanitaria in enti pubblici o privati.Le funzioni del DS sono:

Dirige i servizi sanitari. Fornisce parere obbligatorio al DG. Preposto al governo clinico dell’azienda. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture

aziendali su aspetti organizzativi e igienico sanitari. Collabora al controllo della qualità dei servizi. Coordina le attività di risk management. Assicura integrazione tra attività ambulatoriali- ospedaliere- territoriali Presiede il CONSIGLIO DEI SANITARI. Può in qualsiasi fase della pratica avocare a se’ la trattazione diretta di affari con particolare

rilevanza nell’area sanitaria adottando atti necessari. Per assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa

sanitaria nominato dal DG su designazione del DS (eccetto casi di impossibilità del DS).

CONSIGLIO DEI SANITARIÈ un organismo elettivo dell’ASL con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria; dura in carica 5 anni e deve essere rinnovato entro 30 gg dalla sua scadenza. È presieduto dal DS ed è composto da particolari tipologie di membri a seconda della legge regionale vigente.Serve ad esprimere un parere obbligatorio al DG per tutte le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo degli investimenti. Esprimer un parere in alcune materie previste dalla normativa nazionale e da quella regionale.Questi pareri si intendono favorevoli, ma decorsi 15 gg dalla richiesta del DG, egli sarà tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal Consiglio dei Sanitari.

COLLEGIO DI DIREZIONE, COMPOSIZIONE E COMPETENZEÈ previsto dall’art. 17 D.lgs. 502/1992.È composto in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali all’interno dell’azienda. Le sue funzioni sono quelle di concorrere al governo delle attività cliniche, alla pianificazione, alla ricerca, alla didattica e alle attività di libera professione. Nelle AOU il collegio di direzione partecipa anche alle attività di ricerca e di didattica dell’università.In base all’atto aziendale ASL 3:

È un organo consultivo del DG per la pianificazione strategica di attività, gestione e organizzazione delle stesse e per quanto riguarda la valutazione dei risultati clinici conseguiti.

Concorre alla programmazione e alla valutazione di attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione sanitaria.

Concorre alla definizione dell’atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci. Da pareri. Fa proposte per:

o Sviluppo metodologie di governo clinico.o Valutazione risultati rispetto a obiettivi prefissati.o Elabora programma di formazione permanente.o Modalità attività libero professionale intramurali.o Organizzazione servizi assistenziali e valorizzazione risorse umane connesse.

7

Page 8:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

È composto da: DG, DS, DA, dai Direttori dei dipartimenti sanitari, dal Direttore del presidio ospedaliero unico, dai Direttori di distretto, dal Responsabile della S.C. professioni sanitarie e da altri soggetti individuati dalle disposizioni regionali.

Si riunisce su convocazione del DG: non meno di 4 volte all’anno e ogni volta sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti e possono partecipare anche responsabili di articolazioni organizzative aziendali ed esperti esterni, senza diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE, COMPOSIZIONE E COMPETENZEÈ previsto dall’art. 3 ter del D.lgs. 502/92 ed è un organo istituzionale che si occupa del controllo della regolarità contabile e amministrativa degli atti. Si avvale del supporto delle strutture dell’ASL.Ogni 6 mesi invia una relazione sull’andamento dell’attività alla conferenza dei sindaci e ogni 3 mesi alla regione.È un organo collegiale che dura in carica 3 anni ed è composto da 3 membri: uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal ministro dell’economia e delle finanze e uno dal ministro della salute. I componenti del Collegio Sindacale saranno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei contabili (registro istituito presso il ministero di grazia e giustizia).Il collegio sindacale è un organo istituzionale che:

Verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico. Vigila sull’osservanza della legge. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle

scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa. Riferisce almeno trimestralmente alla regione, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando

immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette periodicamente, e comunque ogni 6 mesi, una propria relazione sull’andamento dell’ASL

alla conferenza dei sindaci. I suoi componenti possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente.

Il Collegio Sindacale è un organismo che va a valutare quelle che sono le scritture contabili, cioè la regolare tenuta della contabilità dell’ente, la conformità dei bilanci, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

FIGURE E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOL’art. 4 della legge 241/90 regolamenta la figura del responsabile, cioè colui a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, questa figura è nata per favorire la relazione tra cittadino e PA. Il responsabile del procedimento è il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’art. 4 sancisce l’obbligo per le PA di determinare, per ciascun tipo procedimento, l’UO responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché all’adozione del provvedimento finale.L’art. 5 prevede che il dirigente di ciascuna UO assegna a se stesso o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento. L’ultimo comma dell’art. 5, per il principio di trasparenza, obbliga la PA a comunicare l’UO e il nome del responsabile ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, a quelli che per legge devono intervenire nel procedimento e a chiunque vi abbia interesse.In base all’art. 6 i compiti del responsabile del procedimento sono:

Valutare le condizioni di ammissibilità e legittimazione dei documenti. Accerta d’ufficio i fatti adottando ogni misura idonea all’istruttoria. Può chiedere il rilascio di dichiarazione, accertamenti tecnici e ispezioni e le eventuali integrazioni

della domanda. Indice la conferenza dei servizi. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni. Adotta, se ne è competente, il provvedimento finale altrimenti lo demanda a chi di competenza.

(Colui che è competente all’adozione del provvedimento finale, se è diverso dal responsabile del procedimento che ha fatto l’istruttoria, NON PUO’ DISCOSTARSI dalla risultanze dell’istruttoria se non motivandolo).

8

Page 9:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

RAPPORTO TRA ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACYSecondo l’art. 59 del D.lgs. 196/2003, tra la disciplina dell’accesso agli atti e la disciplina della riservatezza dei dati personali prevale l’accesso agli atti. Ma in base all’art. 60 dello stesso decreto, quando il trattamento concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango pari o superiore ai diritti di riservatezza dell’interessato (diritto soggettivo).

OPPURESecondo gli art. 59 e 60 del D.lgs. 196/2003, riguardante l’accesso a documenti amministrativi nel trattamento di dati effettuati in ambito pubblico rimane disciplinato dalla L. 241/1990 per tutto ciò che riguarda i presupposti, le modalità e i limiti, ad eccezione di ciò che riguarda il trattamento dei dati che rivelano lo stato di salute o la vita sessuale. In questi casi è possibile l’accesso ai documenti amministrativi solo se la situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta riguarda uno dei seguenti casi (art. 60):

È almeno pari dei diritti dell’interessato. Si tratta di un diritto della personalità. Si tratta di una libertà fondamentale e inviolabile.

CASO DI DINIEGO NELL’ISTANZA DI ACCESSOL’art. 25 comma 4 della legge 241/1990 disciplina i rimedi esperibili nel caso di diniego di accesso agli atti o il differimento dello stesso. In questi casi l’ordinamento prevede la possibilità del ricorso:

Al TAR entro 30 giorni dal rifiuto o dal differimento, la decisione è appellabile e si può ricorrere al consiglio di stato, il quale decide con le stesse modalità. Se il tribunale accoglie il ricorso ordina l’esibizione dei documenti

Al Difensore Civico competente per ambito territoriali, nel caso di atti delle P.A. comunali, provinciali e regionali entro 30 giorni, per il riesame della deliberazione. Qualora non esista tale organo tale competenza è attribuita al difensore competente per l’ambito territorialmente superiore. Il difensore si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza del cittadino. Scaduto inutilmente tale termine di 30 giorni il ricorso è respinto. Se il difensore ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica al richiedente e a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al TAR decorre dalla data del ricevimento dell’esito della sua istanza al difensore.

Alla Commissione di accesso agli atti, per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato si procede con le stesse modalità del Difensore Civico. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede a sentire il Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (decorsi inutilmente il parere si intende reso). Qualora l’accesso riguardi il trattamento pubblico di dati personali da parte di una P.A., il Garante chiede il parere obbligatorio ma non vincolante alla Commissione. Tale richiesta sospende il termine per la pronuncia del Garante fino a che non ci sia il parere e comunque per non più di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Garante adotta la propria decisione. Nei giudizi in materia di accesso le parti possono presentarsi senza l’assistenza del difensore. La P.A. può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente purché dirigente e autorizzato dal rappresentante legale dell’ente. Il giudice amministrativo se ne esistono i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA L 241/1990L’art. 1 dice che tutta l’attività amministrativa è retta dal principio di legalità, ed è retta anche dai criteri di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Inoltre è retta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.La PA agisce secondo le norme del diritto amministrativo. Ci sono eccezioni in alcuni casi in cui la PA può agire secondo le norme del diritto civile, cioè quando agisce secondo atti di natura non autoritativa (sono

9

Page 10:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

quelli in cui la PA non può imporre). I casi tra PA e privati sono definiti nell’art. 11, sono gli accordi tra PA e privati. Infatti l’art.1 comma bis rimanda all’art. 11.

MODALITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO OPPURE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE L’art. 97 della nostra costituzione delinea che ai pubblici uffici si accede mediante selezione pubblica, salvo casi stabiliti dalla legge. I casi senza concorso sono:

Gli inquadramenti professionali tramite i CPI e per categorie inferiori al B3. (dal B3 in poi viene fatto il concorso).

Con la finanziaria del 2008 ai precari presso quella struttura con 3 anni di anzianità presso le amministrazioni pubbliche.

Sono fatte salve le assunzioni obbligatorie per i soggetti appartenenti alle categorie protette (L. 68/99), che avvengono attraverso chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.Una volta assunto il dipendente è soggetto ad un periodo di prova; se questo termina senza che nessuno delle due parti receda dal contratto, il dipendente si intende assunto con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento avviene solo previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.I Comuni si avvalgono anche di forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazione di lavoro temporanei.

COMUNICAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOIn base all’art. 7 della legge 241/90, il procedimento amministrativo deve essere comunicato a tutti i portatori di situazioni giuridicamente rilevante che subiscono un pregiudizio:

Chi ne subisce effetti diretti Chi per legge deve intervenire Coloro che hanno subito un pregiudizio dal provvedimento finale.

Coloro che hanno una situazione giuridicamente rilevante deve essere comunicato l’avvio del procedimento. La comunicazione personale deve contenere:

Amministrazione competente Oggetto del procedimento Ufficio e responsabile del procedimento Ufficio in cui si può prendere visione degli atti Date entro la quale si deve concludere il procedimento I rimedi esperibili nei confronti del procedimento in caso di inerzia della PA Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione dell’istanza.

Quando i destinatari sono numerosi la PA può usufruire di altre forme di pubblicità idonee.

MANSIONI DEL PRESTATORE DI LAVORO O DEL DIPENDENTE PUBBLICOIl prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia acquisito o per effetto dello sviluppo professionale o tramite procedure selettive o concorsuali. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento professionale del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.Il prestatore di lavoro può essere adibito alle mansioni di grado superiore:

10

Page 11:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Nel caso di vacanza di posto in organico per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi qualora sia stata avviata una procedura per la copertura di posti vacanti.

Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza.

ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVOL’annullabilità è una delle due possibili tipologie di invalidità del provvedimento amministrativo, conseguente ad un vizio che riguarda i requisiti di legittimità. Portano all’annullamento i vizi di:

Vizio o violazione di legge Eccesso di potere Conflitto di attribuzione relativa, chiamata anche INCOMPETENZA RELATIVA.

L’atto illegittimo è annullabile, ma fino a quando non viene effettivamente annullato esiste e produce i suoi effetti. Pertanto l’atto illegittimo è giuridicamente esistente, efficace ed esecutorio. Pertanto il vizio di annullabilità produce i suoi effetti e fino a quando non viene annullato da un giudice continua a mantenere i suoi effetti finché non viene fermato. Lo si può fermare entro i 5 anni altrimenti cade in prescrizione.

QUANDO UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI DICE NULLO.L’atto è nullo quando:

È assente uno dei requisiti essenziali (soggetto, oggetto, forma, contenuto, volontà e finalità) Vizio di difetto assoluto di attribuzione (l’atto viene emanato da un organo della PA che non è

competente), viene detto anche INCOMPETENZA ASSOLUTA. Violazione e/o elusione del giudicato Altri casi espressamente previsti dalla legge

Un provvedimento nullo non può produrre i suoi effetti. Agisce di diritto ed è ammessa la conversione in un altro atto valido, che presenta i requisiti essenziali del nuovo atto e realizza l’interesse pubblico.

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO: ACCREDITAMENTO, AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE AZIENDALELa S.S. Qualità e Accreditamento, in staff alla Direzione Sanitaria, presiede allo sviluppo del sistema qualità aziendale. A tal fine, sostiene le seguenti funzioni:

Supporta la Direzione Aziendale nello sviluppo e consolidamento del sistema, in conformità con i requisiti del Manuale di Accreditamento della Regione Liguria (D.D.L. 156/2014) e i requisiti UNI EN ISO 9001:2000, con l’obiettivo di conseguire e mantenere l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale, la certificazione e /o l’accreditamento d’eccellenza;

Assiste la Direzione Aziendale e gli organi di staff nella definizione delle politiche e degli obiettivi per la qualità e nel monitoraggio del conseguimento degli stessi, identificando le criticità e le priorità e pianificando eventuali azioni correttive;

Coordina la rete aziendale della qualità, sviluppando la cultura e le competenze, all’interno delle Strutture Semplici e Complesse dell’Azienda, per la costruzione ed implementazione di un “sistema della qualità aziendale” in accordo con le raccomandazioni dell’ARS Liguria – Accreditamento Istituzionale e la normativa cogente e promuovendo il miglioramento continuo e l’integrazione dei percorsi, nell’ottica di una coerenza complessiva;

Elabora, condividendolo, un “Piano della Qualità” annuale e presiede alla sua realizzazione.Le funzioni vengono coordinate ed integrate con tutte le strutture aziendali ed in particolare con:

Direzione Aziendale Direzione P.O.U. e Direzioni dei Distretti S.C. Professioni Sanitarie S.C. Formazione S.S. Relazioni esterne Unità di gestione del Rischio clinico

11

Page 12:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Osservatorio epidemiologico regionale

AUTORIZZAZIONELa L.R. 20/99 disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per i presidi sanitari, sociosanitari e sociali, pubblici o privati, di cui la Regione definisce l’articolazione, le relative funzioni, nonché i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi.I presidi sanitari, di cui la regione si avvale per assicurare ai cittadini i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria e per promuovere gli interventi sociali definiti dalla programmazione regionale, sono soggetti all’autorizzazione all’esercizio, che viene rilasciata dal Comune di ubicazione su istanza di apertura, ampliamento, trasferimento o trasformazione delle attività, corredata dalla documentazione necessaria a garantire la conformità ai requisiti richiesti. Il Comune, adottati i provvedimenti di competenza e sulla base del parere espresso dalla Commissione per l’autorizzazione, provvede all’espressione del prescritto parere e lo inoltra al richiedente, alla Regione ed all’ASL competente per territorio.La S.S. Qualità e Accreditamento provvede, per i presidi gestiti da ASL 3 Genovese:

Al coordinamento delle strutture per l’adeguamento ai requisiti richiesti. A raccogliere la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze per nuove aperture o

per variazioni, a presentare le istanze al Comune e vigilare sul loro iter.

ACCREDITAMENTOCon il DPR 14 Gennaio 1997 e la L.R. 30 Luglio n. 20 sono state ridefinite le modalità per la presentazione dell'istanza di accreditamento, sulla base dei requisiti previsti dalla Regione. L’accreditamento istituzionale rappresenta il processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e private, acquisiscono lo status di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Sistema Sanitario Nazionale ed in particolare del Sistema Sanitario della Regione Liguria. L’accreditamento, che è obbligatorio per le strutture sanitarie pubbliche, è per sua natura un processo in continua evoluzione ed avviarlo significa attivare un processo di miglioramento continuo della qualità. Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che le strutture accreditate siano in possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e impiantistico strutturali aderenti agli standard di qualità richiesti dalla programmazione regionale in materia di sanità.La verifica dei requisiti viene effettuata dal personale delle Aziende sanitarie inserito nell’elenco dei tecnici verificatori per l’Accreditamento Istituzionale della Regione Liguria.Attraverso tale processo, la Regione Liguria soddisfa i seguenti obiettivi:

Assicurare livelli essenziali ed uniformi di qualità dell'assistenza; assicurare sicurezza e qualità delle prestazioni fornite ai cittadini;

Garantire la dotazione di strumenti e tecnologie appropriate, per qualità e quantità, alle prestazioni erogate;

Garantire adeguate condizioni di organizzazione interna; Regolare i criteri di accesso e di esclusione dal sistema, tutelando il paziente relativamente alla

qualità degli esiti, favorendo inoltre una politica di miglioramento continuo della qualità stessa.Le precondizioni per il rilascio dell’accreditamento sono:

Il possesso dell’autorizzazione all'esercizio; La coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale; La rispondenza ai requisiti stabiliti dalla Regione e contenuti nel “Manuale di accreditamento;

l’esito favorevole della verifica sull'attività sanitaria o sociosanitaria svolta.

CERTIFICAZIONE AZIENDALE o ACCREDITAMENTO D’ECCELLENZAL’Autorizzazione e l’Accreditamento sono obblighi di legge per una struttura pubblica, la Certificazione è una libera scelta.Si tratta del riconoscimento, da parte di un organismo nazionale di accreditamento, che certifica la conformità di un’azienda a criteri stabiliti da una norma internazionale.Gli utenti, a livello nazionale e internazionale, richiedono garanzie crescenti circa la qualità e la sicurezza dei beni e servizi erogati da un’azienda sanitaria.

12

Page 13:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Attraverso la certificazione del proprio sistema di gestione un’azienda può garantire ai propri cittadini che opera in conformità a norme internazionali, oltre che alle altre prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente o dalle società scientifiche.ASL 3 Genovese ha attivato fin dal 2001 un percorso in grado di condurre alla Certificazione le sue strutture, secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008.L’ente di Certificazione esterno è il R.I.N.A., un organismo indipendente, accreditato e di comprovata professionalità.L’Azienda ha, quindi, implementato il proprio Sistema di Gestione della Qualità, promuovendo lo sviluppo di procedure gestionali ed operative trasversali ed uniformi. Il sistema consente il governo delle prestazioni, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, individuando i punti critici e le necessarie azioni di miglioramento.

ATTO AZIENDALE ASLL’Atto Aziendale:

È un atto di diritto privato, È strumento di auto-organizzazione e di funzionamento dell’Azienda, Il suo contenuto riflette i valori ed i principi generali di organizzazione e di funzionamento del

Servizio Sanitario Regionale (SSR) derivati dalla LR n. 41/2006, così come integrata e modificata dalla LR n. 57/2009 e dalla LR n. 36/2011, nel quadro della normativa nazionale di riordino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Obiettivo primario di esprimere la “missione aziendale” nonché i principi ed il sistema di valori a cui è improntata l’azione dei singoli e dell’organizzazione nel suo complesso.Definisce i principi generali di organizzazione e delinea gli assetti organizzativi interni e le articolazioni di governo dell’Azienda.Individua il modello organizzativo idoneo a promuovere ed assicurare l’integrazione delle funzioni di prevenzione, cura e assistenza. L’Atto Aziendale costituisce la cornice di riferimento delle scelte gestionali ed organizzative sulla base delle quali vengono individuate le funzioni e le responsabilità.

ASL L’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, in base al’art.3 del D.lgs. 502/92 e alla L.R. 41/2006.Copre un bacino di utenza di circa 769.000 abitanti e si estende su di un territorio di circa 1056 Kmq.L’ambito territoriale di operatività dell’ASL è suddiviso in sei Distretti Socio Sanitari ciascuno dei quali coincide con i confini del Distretto Sanitario e della Zona Sociale.Nel territorio di competenza della ASL 3 Genovese sono compresi quattro Stabilimenti Ospedalieri:La Colletta di Arenzano, Padre A. Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena,Gallino di PontedecimoLa Mission aziendale consiste nel soddisfare la domanda di salute proveniente dalla popolazione residente, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate.La Visione Strategica dell’Azienda consiste nel perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi, e il supporto di un sistema interno di controllo e verifica che pone particolare attenzione:

Alla revisione dei percorsi di cura ed all’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali; Al miglioramento ed alla semplificazione dell’accesso ai percorsi di diagnosi e cura, al monitoraggio

ed alla riduzione dei tempi di attesa ed all’adeguamento dell’offerta ai bisogni sanitari dei cittadini-utenti;

13

tra loro integrati nel Presidio Ospedaliero Unico (P.O.U.).

Page 14:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Alla ricerca continua di sinergie con le altre strutture sanitarie, pubbliche e private, che compongono il tessuto del SSR, nonché con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio al fine di ottimizzare la rete di assistenza offerta al cittadino.

L’Azienda ha come impegni etici e gestionali la centralità del cittadino-utente quale titolare del diritto alla tutela della salute, che si esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo.L’Azienda attraverso la carta dei servizi assume un impegno preciso nei confronti dei cittadini ai quali fornisce informazioni chiare e puntuali in merito all’accesso e alle modalità di erogazione dei servizi sanitari:

Adeguamento dell’organizzazione aziendale ai principi ed ai contenuti della normativa nazionale e delle leggi regionali n. 41/2006, n. 57/2009 e n. 36/2011;

Definizione del sistema di governo aziendale e di governo clinico finalizzato a garantire la partecipazione dei professionisti e degli operatori ai processi decisionali;

Distinzione tra attività di direzione aziendale, indirizzo e controllo, propria degli organi di governo dell’Azienda, ed attività di gestione per competenza propria o delegata della dirigenza, nonché chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti, sulla base delle competenze, funzioni e degli incarichi attribuiti e degli obiettivi assegnati;

Centralità del controllo di gestione e del sistema budgetario; Valorizzazione delle persone e delle competenze favorendo, la libera professione intramuraria

quale attività in grado di valorizzazione il patrimonio conoscitivo, organizzativo, strumentale e tecnologico dell’Azienda, rafforzandone la capacità competitiva;

Responsabilizzazione dei livelli di competenza attraverso il conferimento di incarichi e funzioni fondati su sistemi di valutazione ancorati sia ai risultati riferiti agli obiettivi fissati annualmente nel Budget, sia ai risultati propri degli incarichi e delle funzioni conferite;

Equilibrio di bilancio; Ammodernamento delle strutture edilizie, degli impianti e delle tecnologie, individuando le priorità

di intervento e di sviluppo, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell’aggiornamento tecnologico;

Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private fondato su criteri di parità tra soggetti erogatori, in presenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi prescritti dalla vigente normativa;

L’Azienda avvalendosi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) individua idonei strumenti per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini.

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ASLL’ASL n. 3 Genovese si articola in Distretti sanitari e Presidio Ospedaliero Unico e si organizza in Dipartimenti secondo i modelli organizzativi e strutturali previsti dal D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., dalla L. R. n. 41/2006 e s.m.i..Le strutture organizzative aziendali sono classificate in:

Distretti Presidio Ospedaliero Unico Dipartimenti Strutture Complesse Strutture Semplici Dipartimentali Strutture Semplici Settori

DISTRETTO: COS’È, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTOIl Distretto sanitario rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda che contribuisce assicurando alla popolazione residente la disponibilità e l’accesso ai servizi ed alle prestazioni di tipo sanitario e di tipo sociale ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso l’esercizio della funzione di committenza – con cui si valutano i bisogni, si allocano le risorse e si definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento – garantita

14

Page 15:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

dall’articolazione organizzativa del Distretto, sia attraverso la funzione di produzione delle prestazioni e dei servizi di primo livello di base.Il distretto quindi visto come area territoriale ottimale per la programmazione, progettazione innovativa e realizzazione di un sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Fondamentale pertanto distinguere le funzioni attribuite al Distretto Sociale, al Distretto Sanitario e all'Area dell'Integrazione Socio-sanitaria, dove in particolare si provvederà attraverso l’istituzione del Comitato distrettuale e dell’equipes integrate al corretto inquadramento e alla soddisfazione dei bisogni dei minori e famiglia, anziani, disabilità, psichiatria, tossicodipendenza, ovvero la cronicità e la fragilità. Il particolare contesto epidemiologico ligure impone inoltre una particolare attenzione al tema della cronicità, pertanto il Distretto Sanitario deve diventare il luogo di naturale gestione integrata delle patologie croniche epidemiologicamente più significative.Il Distretto assicura quindi agli Enti Locali il supporto tecnico nel processo di individuazione dei bisogni di selezione delle priorità di intervento e nella realizzazione delle attività di promozione alla salute. Tutto il personale dei ruoli sanitario tecnico ed amministrativo operante nel Distretto dipende, in linea di principio, gerarchicamente dal Direttore del Distretto. Il personale sanitario e di supporto del Comparto dipende funzionalmente dalla S.C. Professioni sanitarie. La disciplina del Distretto trova le sue fonti negli artt. 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del D. lgs. n. 502/92 e s.m.i e negli artt. 33 e 34 della L.R. n. 41/2006 e s.m.i. Successivamente Regione Liguria, con vari DGR ha dettato alle Aziende Sanitarie liguri gli indirizzi per il riordino delle attività sanitarie territoriali e distrettuali. Organizzazione e funzionamento del Distretto:Il Distretto rappresenta un'articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell'Azienda. Nel Distretto sanitario si realizza il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie convenzionate con le prestazioni e i servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del Distretto nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate. Nel Distretto vengono assicurate in particolare:

l'assistenza specialistica ambulatoriale; le attività ed i servizi rivolti a disabili ed anziani compresi il controllo e la vigilanza sulle attività delle

residenze sanitarie assistenziali e residenze protette per anziani e persone fragili; le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata; viene assicurata l'integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni

di salute che richiedono unitariamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;

trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, con riferimento ai servizi alla persona, del Dipartimento di prevenzione;

trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative della Struttura Complessa Assistenza Consultoriale con riferimento ai servizi per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia.

I Distretti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese sono sei: 1. Distretto Ponente (Distretto 8) 2. Distretto Medio Ponente (Distretto 9) 3. Distretto Valpolcevera Vallescrivia (Distretto 10) 4. Distretto Centro (Distretto 11)5. Distretto Valbisagno Valtrebbia (Distetto 12) 6. Distretto Levante (Distretto 13)

PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO (PUO)Il Presidio Ospedaliero Unico è la struttura tecnico funzionale dell’Azienda che eroga prestazioni di ricovero, ambulatoriali e specialistiche anche all’esterno dello stabilimento ospedaliero. Il Direttore Generale della ASL provvede, in coerenza con la programmazione regionale, a costituire uno o più presidi ospedalieri anche a seguito dell’accorpamento organizzativo di più stabilimenti. Regione Liguria ha fornito le Direttive inerenti l’organizzazione dei Presidi Ospedalieri Unici e la sperimentazione del modello gestionale per i Presidi Ospedalieri delle aziende sanitarie liguri.

15

Page 16:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Per l’area della A.S.L. 3 Genovese, sotto il profilo organizzativo, la funzione ospedaliera è svolta dal Presidio Ospedaliero Unico (P.O.U.) che è costituito dagli stabilimenti ospedalieri “Padre Antero Micone di Sestri Ponente”, “Villa Scassi di Sampierdarena”, “Gallino di Pontedecimo” e “La Colletta” di Arenzano. Al Presidio Ospedaliero Unico è preposto il Direttore Medico del P.O.U., al quale compete la funzione di coordinamento sanitario dell’area ospedaliera con il compito di supportare il Direttore Sanitario dell’Azienda nel raccordo a livello strategico dei servizi ospedalieri con quelli territoriali al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dei percorsi assistenziali e l’integrazione tra le strutture operanti nei presidi. Il Direttore Medico del P.O.U.:

è responsabile delle funzioni igienico-organizzative del P.O.U., articolate ed esercitate nei diversi stabilimenti ospedalieri, anche a mezzo dei Dirigenti medici dei presidi;

garantisce l’unitarietà e l’integrazione tra gli stabilimenti del presidio; pianifica e organizza l’attività del presidio; favorisce la sperimentazione di modelli innovativi, organizzativi e gestionali; assicura il coordinamento tra le attività degli stabilimenti facenti parte del presidio; assicura l’integrazione delle attività ospedaliere con le altre macroarticolazioni aziendali; concorda budget ed obiettivi del Presidio con la Direzione Generale; coadiuva la Direzione generale nella definizione del budget dei Dipartimenti clinici; garantisce la coincidenza della risposta ospedaliera in termini quali-quantitativi della produzione di

prestazioni/servizi alla domanda di salute espressa dal territorio, secondo gli indirizzi strategici decisi dalla direzione aziendale e nell’ambito del budget attribuito, assicurando il rispetto dei principi di massimizzazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità degli interventi;

sovraintende all’integrazione delle attività dei Dipartimenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Presidio

Il Direttore Medico del P.O.U. è membro di diritto del Collegio di Direzione. Il Dirigente Medico ospedaliero assicura inoltre il buon andamento dell’Ospedale in termini di operatività, monitorando l’adempimento della programmazione degli approvvigionamenti, di concerto con i Dipartimenti, ed in generale le necessità dell’Ospedale relative alla sua efficienza complessiva. Attua il controllo e la valutazione dell’attività sanitaria svolta nello stabilimento - anche in termini di accessibilità, qualità ed appropriatezza – e promuove la definizione di percorsi assistenziali integrati. Nell’ambito del Presidio Ospedaliero Unico è prevista la struttura complessa “Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico”.

DIPARTIMENTO O MODELLO DIPARTIMENTALEL'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’Azienda.Il Dipartimento è un modello organizzativo costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale.L'Azienda è organizzata nel rispetto del modello dipartimentale delineato dal D.lgs. 229/99 e dal D.lgs. 517/99 e s.m.i. ed è strutturata in Dipartimenti formalmente istituiti secondo la Direttiva inerente i criteri operativi ed organizzativi e per l’istituzione ed il funzionamento degli stessi, predisposta dalla Regione Liguria.Il modello organizzativo dipartimentale deve garantire in particolare:

il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche e tecnico-amministrative, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualità delle prestazioni, nonché delle attività amministrative, tecniche e, in generale, di supporto;

il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne, con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato;

il miglioramento della qualità dell’assistenza erogata da perseguire tramite l’efficiente gestione delle risorse disponibili, nonché tramite l’organizzazione delle attività libero professionali intramurarie e l’organizzazione delle attività di pre-ospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, day surgery, predisposizione e valutazione dei programmi operativi, dimissioni protette.

16

Page 17:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento.Possono essere aggregate ai Dipartimenti le strutture semplici “a valenza dipartimentale" attivate per funzioni attribuite all’Azienda dal P.S.R. e non convenientemente esercitabili da strutture complesse già esistenti o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture complesse.I Dipartimenti possono essere strutturali, funzionali ed interaziendali. Ad essi sono assegnate le risorse necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. Il Dipartimento Strutturale è un'aggregazione stabile di strutture complesse che trova ragion d'essere quando serve a razionalizzare, sia in termini di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative non altrimenti aggregabili e viene costituito in relazione alle tipologie di attività o di personale. Il dipartimento strutturale è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica. L’organizzazione dei Dipartimenti strutturali è caratterizzata, inoltre, da:

attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del direttore connessa con il loro utilizzo;

attribuzione al direttore di Dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;

condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie; appartenenza delle strutture organizzative ad un unico Dipartimento.

Il Dipartimento funzionale si caratterizza per un sistema di aggregazione collegato ad una funzione comune. Per sua natura, la costituzione di un Dipartimento funzionale non deve generare ulteriori costi, né determinare l’erogazione di indennità ricorrenti o di compensi ulteriori, se non a titolo, eventuale, di retribuzione di risultato.Il Dipartimento Interaziendale è costituito dall’aggregazione di strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad Aziende diverse. Modalità di identificazione dei Dipartimenti e relative aggregazioniLa struttura e l’organizzazione aziendale vengono basati sui dipartimenti con i seguenti presupposti:

le strutture dell’Azienda sono articolate in dipartimenti in relazione alle diverse aree funzionali omogenee: il concetto di area funzionale omogenea è assimilabile a quello di centro di responsabilità, cioè di una unità organizzativa a cui è preposto un determinato soggetto, il quale dispone di determinate risorse ed è responsabile dei risultati raggiunti;

in ciascun dipartimento confluiscono le strutture complesse, semplici ed i servizi attualmente esistenti, che siano affini e complementari;

la gestione del dipartimento è informata a criteri di integrazione: a tal fine il Direttore del dipartimento si avvale dei Direttori delle strutture, secondo le disposizioni del regolamento interno dell’Azienda.

Il dipartimento costituisce pertanto una struttura di direzione e coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto. Il dipartimento, in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l’Azienda e gli altri dipartimenti. Il dipartimento costituisce un modello finalizzato alla valorizzazione degli apporti personali, con legittimazione delle differenze di opinione e del loro impiego per risolvere i problemi con creatività e senso di collaborazione. L’organizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere prevede:

L’attribuzione funzionale dei posti letto al dipartimento (per i dipartimenti sanitari) e non alle singole strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale, individuando il numero di posti letto che vengono utilizzati mediamente dalle singole strutture complesse e semplici;

L’attribuzione dell’organico al dipartimento che ne pianifica la distribuzione secondo le attività ed i bisogni concordati con i Direttori delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale;

17

Page 18:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Le funzioni di direzione, che competono al dirigente delle strutture complesse, sono esercitate con piena autonomia nel campo specialistico, secondo le linee guida adottate dal Dipartimento.

Le strutture afferenti al dipartimento mantengono la propria autonomia specialistica e responsabilità nell’ambito di un modello gestionale e organizzativo comune volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa alle richieste di prestazioni degli utenti interni ed esterni.Nel regolamento dei Dipartimenti sono riportate le modalità di nomina e le funzioni del Direttore di Dipartimento, nonché le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento Il Comitato di Dipartimento è organo collegiale composto dai responsabili delle strutture organizzative del Dipartimento ed assicura la programmazione, organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del Dipartimento. Le funzioni del Comitato di Dipartimento sono, essenzialmente, di natura propositiva e consultiva, in relazione alle materie individuate dalle disposizioni regionali. La composizione, le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato di Dipartimento sono definite in apposito regolamento adottato da ciascun Dipartimento sulla base di uno schema aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 42 L.R. 41/2006 e s.i.m. Il regolamento è soggetto all’approvazione del Direttore Generale.

STRUTTURA COMPLESSA O CENTRI DI COSTO E DI RESPONSABILITÀLe strutture complesse aziendali, vengono equiparati a centri di costo e di responsabilità, sono esclusivamente quelle previste nell’atto aziendale e si qualificano in quanto sono dotate di autonomia gestionale.

STRUTTURA SEMPLICELe strutture semplici sono unità organizzative destinate allo sviluppo di materie e problematiche specifiche cui è preposto un dirigente, cui sono attribuite le responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Le strutture semplici, di regola, sono articolazioni interne delle strutture complesse fatti salvi i casi in cui siano collocate in posizione di “staff” alla Direzione Aziendale o afferiscano alla Direzione di Dipartimento. In quest’ultimo caso assumono la denominazione di “strutture semplici a valenza dipartimentale”. Le strutture semplici sono istituite e soppresse con deliberazione del Direttore Generale. Ciò al fine di garantire all’Azienda la necessaria flessibilità e pronta adesione ai mutamenti organizzativi.

SETTORISono articolazioni interne di strutture complesse o semplici, operanti in ambito tecnico-amministrativo, caratterizzate dal coordinamento diretto di risorse umane e da un elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale.

S.S. RELAZIONI ESTERNE - COS’È L’URPUfficio relazioni con il pubblico è l’ufficio più vicino al cittadino. L’Azienda si avvale di questo ufficio per individuare strumenti idonei per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini.La struttura semplice “Relazioni esterne - URP” svolge le seguenti attività: comunicazione interna ed esterna, ufficio stampa, relazioni con il pubblico, tutela e partecipazione e sponsorizzazioni.

La comunicazione interna è essenzialmente svolta tramite tavoli di lavoro tematici convocati dalla struttura semplice in maniera trasversale e coinvolgendo varie strutture aziendali e tramite l’utilizzo della intranet aziendale, in cui sono inserite e mantenute aggiornate le notizie utili ai lavoratori, l’organizzazione aziendale e i recapiti delle singole strutture, la normativa di riferimento per le diverse aree di lavoro, la modulistica e quant’altro necessario condividere all’interno dell’azienda.

La comunicazione esterna consta nell’organizzazione di campagne ed eventi volti ad informare la popolazione tutta o target specifici della stessa circa i servizi sanitari e le modalità per usufruirne. In

18

Page 19:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

detta attività rientra anche l’ideazione e la produzione grafica ed editoriale per le singole iniziative. Nella comunicazione esterna sono altresì comprese:

o L’aggiornamento costante della Carta dei Servizi, volto a garantire la trasparenza dell’operato aziendale che impegna la ASL al rispetto di standard di servizio qualitativi dichiarati;

o L’aggiornamento costante dei contenuti del sito internet e l’attività di relazioni esterne, principalmente mirate al confronto e alla sinergia con le altre amministrazioni.

L’Ufficio Stampa gestisce le relazioni con i media sia di iniziativa sia intervenendo su argomenti d’interesse aziendale.

L’URP è il principale strumento di informazione diretta ai cittadini, di ogni nazionalità, che garantisce risposte anche telefonicamente o via mail in maniera diretta oppure, per le problematiche più complesse, tramite l’assistenza di secondo livello. L’URP, inoltre, favorisce l’effettività del diritto di accesso e partecipazione; attua processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; assicura la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. Gli URP presenti in Azienda sono sei: due gestiti direttamente dalla SS “Relazioni esterne, URP” (Genova centro e Villa Scassi) e quattro gestiti dalle Direzioni di Distretto, coordinati centralmente dalla struttura semplice (Voltri, Sestri Ponente, Bolzaneto, Fiumara).

L’attività di Tutela e Partecipazione consta nella gestione di tutte le segnalazioni pervenute all’Azienda sia a carattere sanitario sia tecnico-amministrativo, nelle conseguenti proposte di miglioramento alla Direzione riguardo alle aree rilevate critiche e nel coordinamento dei rapporti con le Associazioni di Volontariato e il Terzo Settore, anche tramite il loro coinvolgimento nel Comitato Misto Consultivo aziendale, organismo obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 502/1992.

La ricerca di sponsorizzazioni consta nell’individuare metodi alternativi rispetto all’impiego di fondi propri da utilizzarsi per l’attività di comunicazione istituzionale.

CARTA DEI SERVIZILa carta dei Servizi è il patto tra le strutture del SSN e i cittadini, secondo i seguenti principi informatori:

Imparzialità dell’erogazione delle prestazioni; Uguaglianza del diritto all’accesso ai servizi; Piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi Definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell’amministrazione locale Organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini Modalità e strumenti di partecipazione e coinvolgimento tra cittadini e le associazioni che li

rappresentano.

COSA SONO I CCNL E IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALEI rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (salvo diverse disposizioni di legge – D.lgs. 165/2001).La contrattazione collettiva nazionale determina diritti e obblighi pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali (art. 40 del D.lgs. 165/2001).La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. Le PA attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, ciò assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici.I soggetti della contrattazione:

ARAN (AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PA) ha la rappresentanza legale delle PA, esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza delle PA ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi.

19

Page 20:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI, cioè i rappresentanti dei lavoratori che abbiano nel comparto una rappresentativa non inferiore al 5% considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale.

Alla contrattazione collettiva partecipano le confederazioni alle quali siano affiliate le organizzazioni sindacali.In base all’art. 47 del D.lgs. 165/2001 si parla della formazione del contratto collettivo:

I comitati di settore emanano gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale

L’ipotesi di accordi è trasmessa all’ARAN, ai comitati di settore e al governo entro 10 gg. Acquisito il parere favorevole, il giorno dopo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi

contrattuali alla corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.

La corte dei conti certifica l’attendibilità entro 15 gg dalla trasmissione della stessa, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

Se la certificazione è positiva, il presidente dell’ARAN sottoscrive il contratto collettivo. Se la certificazione è negativa, il presidente dell’ARAN provvede alla riapertura delle trattative e alla

sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo. Se la certificazione è negativa per le singole clausole contrattuali, l’ipotesi può essere sottoscritta,

fermo restando l’inefficienza delle clausole non certificate. I contratti e gli accordi sono pubblicati sulla GU, sul sito dell’ARAN e in quello delle amministrazioni

interessate. Una volta sottoscritto il contratto collettivo, esso acquista efficacia “erga omnes”, cioè sia per le

amministrazioni che per i lavoratori.

AUTONOMIA ASLLe ASL sono aziende con personalità giuridica pubblica e sono centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Le ASL sono dotate delle seguenti autonomie:

Gestionaleo Il potere di determinare in piena autonomia gli obiettivi dell’azioneo Programmare le attivitào Provvedere all’allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarieo Procedere al conferimento dei poteri e alle attribuzioni delle responsabilitào Il modo di controllare l’andamento della gestione e della verifica dei risultati.

Organizzativa, individua autonomamente la struttura organizzativa dell’azienda sia come sistema organizzativo interno (staff di direzione) sia come livelli di decentramento (poteri di gestione e di controllo)

Contabile, comprende l’area di gestione economica, finanziaria e patrimoniale. Amministrativa, potere di adottare autonomamente provvedimenti amministrativi che implicano

potestà pubblica. Patrimoniale, disporre del patrimonio sia con atti di acquisizione, sia con atti di cessione, sia con

atti di amministrazione. Tecnica, procedure e modalità di impiego delle risorse.

LA FUNZIONE DI CONTROLLOÈ quella che assicura che gli organi di amministrazione agiscano in modo conforme alla legge e secondo il concreto interesse pubblico.In relazione all’oggetto di controllo si distinguono:

a. Controlli sugli atti, diretti a valutare la legittimità o anche l’opportunità di un singolo atto amministrativo.

b. Controlli sui soggetti, diretti a valutare l’operato delle persone fisiche preposte agli uffici o la funzionalità di un organo al fine di adottare le opportune misure per garantire il buon andamento e il buon funzionamento in base al principio sancito dall’art. 97 della costituzione.

20

Page 21:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

c. Controlli sulle attività, diretti a verificare i risultati raggiunti, in termini di efficacia ed efficienza, dall’attività amministrativa svolta da un determinato ente in un preciso contesto temporale.

CONTROLLO DI GESTIONE: FINALITÀ E COMPETENZEIl controllo di gestione, stabilito dal D.lgs. 286/1999 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche), è l’insieme degli strumenti volti a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Bisogna sottolineare che allo Stato spetta di delineare l’insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo, mentre alle Regioni spetta di definire i criteri generali di controllo di gestione, nonché di verificare l’equilibrio economico e il risultato complessivo dell’azione svolta, anche in relazione ai livelli di qualità raggiunti. Un ruolo operativo nell’attività di controllo è svolto anche dal Direttore Generale (ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/1992). Tra le funzioni attribuite al DG vi è la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse, sia di quelle ricevute sotto forma di contributi sia di quelle autonomamente reperite dalle ASL. Viene inoltre prevista un’apposita unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo e gestione ed operante alle dirette dipendenze della direzione generale.

CONTROLLI INTERNI SULLE ASLIl sistema di controlli interni è stato delineato dal D.lgs. 502/92 e articolato in controlli interni esercitati dal DG e dal Collegio Sindacale.Esso è stato ristrutturato dal D.lgs. 286/99 che prevedeva 4 differenti tipologie:

1. Controllo di regolarità amministrativa-contabile il cui obiettivo è di garantire la legittimità, correttezza e regolarità amministrativo-contabile;

2. Controllo di gestione il cui obiettivo è di ottimizzare il rapporto tra i costi e risultati anche mediate interventi correttivi sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

3. Valutazione del personale con incarico dirigenziale il cui obiettivo è verificare e giudicare le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti;

4. Controllo strategico il cui obiettivo è verificare l’attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

In seguito con l’art. 30 del D.lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) ha abrogato le disposizioni recate il D.lgs. 286/99:il controllo di gestione, la valutazione dirigenziale e il controllo strategico sono affidati agli Organismi Indipendenti Di Valutazione (OIV) della performance che devono essere istituiti presso ogni amministrazione. Permangono le funzioni attribuite al DG e al Collegio Sindacale.

CONTROLLO DI GESTIONE DEL DGTra le funzioni del DG vi è la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse, sia quelle ricevute sotto forma di contributi sia quelle reperite autonomamente dalle ASL.Nell’espletamento di questo controllo di gestione, il DG può avvalersi di quegli strumenti che sono stati introdotti nella gestione delle ASL dal legislatore statale o regionale (contabilità analitica, sistema budgetario, nuclei di valutazione interna,…).Viene prevista un’apposita unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di questo controllo ed operante alle dirette dipendenze della direzione generale.

IL COLLEGIO SINDACALEEsso vigila sul rispetto delle leggi e la verifica sulle regolarità contabile e finanziaria della gestione. A tal fine:

Attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione Esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni Accerta ogni trimestre la consistenza di cassa potendo chiedere notizie al DG sull’andamento

dell’azienda sanitaria.21

Page 22:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

In qualsiasi momento i componenti del collegio, individualmente o collegialmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo.

CONTROLLO ESTERNO NEL D.LGS. 502/1992Il controllo esterno viene eseguito dalla Regione, dagli Organi dello Stato e dalla Corte dei Conti.REGIONEAlla normativa regionale spetta la disciplina delle modalità di vigilanza e controllo sulle ASL. Le leggi regionali prevedono che l’attività di controllo da parte delle Regioni sia limitata agli atti fondamentali (es. bilancio, programmazione delle attività). Ma più importanti sono le competenze delle Regioni in materia di controllo di gestione: ad essa spetta, tramite la giunta regionale, definire i criteri generali sulla cui base tali attività di controllo sono organizzate in relazione ai livelli si qualità raggiunti.I poteri che il decreto del riordino del SSN riconosce alle regioni sono:

Istituzione di osservatori di spesa o altri strumenti di controllo: se dal loro utilizzo dovesse risultare, al 30 giugno di ogni anno, il verificarsi di disavanzi, le regioni vi devono far fronte con risorse proprie e devono riferire in sede di presentazione della relazione semestrale al Ministro della Salute e ai Presidenti delle Camere.

Verifica, ai fini della conferma o meno dell’incarico al DG, dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale.

Risoluzione del contratto del DG in caso di grave disavanzo, di violazione di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonché negli altri casi definiti dal documento d’intesa tra stato e regioni.

Ricostituzione straordinaria del collegio dei revisori Convocazione della conferenza dei servizi, se non convocata dal DG. Monitoraggio sulla definizione e il rispetto degli accordi contrattuali da parte delle strutture

sanitarie accreditate e sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese.ORGANI DELLO STATOI poteri di controllo degli organo dello stato sono residuali, cioè sono controlli sostitutivi da esercitare nel caso in cui la regione non assolva i suoi compiti.Il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (art. 120 Costituzione) prevede che il governo si sostituisca agli organi locali in caso di mancato rispetto di norme, grave pericolo per la sicurezza pubblica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.La normativa sui piani di rientro dal deficit sanitario, finalizzati all’equilibrio dei conti sanitari regionali, è fondata sui poteri ministeriali, soprattutto sul commissariamento, cioè la nomina di un commissario ad acta che adotti i provvedimenti necessari. Infatti quando la Regione non adotta i provvedimenti previsti il Ministro della Salute, sentita la Regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della Salute, sentito il parere dell’Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento di un commissario ad acta. L’intervento esercitato dal Governo non impedisce l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace fino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.CORTE DEI CONTIAlla Corte dei Conti spetta riferire ogni anno al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e le informazioni presso le amministrazioni pubbliche. La Corte svolge un controllo sulla gestione accertando la conformità dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti per legge, valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione stessa.Le sezioni regionali della Corte dei Conti devono verificare il rispetto degli equilibri di bilancio.

22

Page 23:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

IL CONTROLLO DI QUALITÀArt. 10 D.lgs. 502/92 che sottolinea la necessità di garantire la qualità delle prestazioni mediante l’adozione del metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni e del loro costo. Gli indici qualitativi e quantitativi devono condizionare:

I modelli organizzativi delle aziende sanitarie e il sistema informativo. I rapporti fra soggetti pubblici e privati e la normativa riguardante i contratti di lavoro.

Le competenze in materia risultano divise tra Regioni e Ministro della Salute.Alla Regione spetta:

La verifica dei requisisti minimi e la classificazione delle strutture erogatrici. Determinare le attività (di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle aziende

sanitarie) rilevanti ai fini della valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.Al Ministro della Salute spetta:

L’esercizio dei poteri di alta vigilanza. Stabilire contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità. Riferire le verifiche dei risultati conseguiti nella relazione sullo stato sanitario del Paese.

ATTI DI AUTONOMIA AZIENDALE E CONTROLLO DELLA REGIONEATTI DI AUTONOMIA AZIENDALE in base alla LR 41/2006Le ASL determinano la loro organizzazione e il loro funzionamento nell’atto di autonomia aziendale (art. 3 D.lgs. 502/92 e smi). È adottato dal DG nel rispetto delle leggi nazionali e regionali ed in coerenza con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla regione per l’adozione degli atti di autonomia aziendale.L’atto di autonomia aziendale disciplina:

Le macro articolazioni aziendali Le modalità di funzionamento dei distretti e dei dipartimenti Le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del DA, del DS, dei direttori di presidio, di distretto e di

dipartimento e dei dirigenti delle strutture, comprese le decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno

I criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti Le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a

quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

CONTROLLO DELLA REGIONE in base alla LR 41/2006La Regione esercita il controllo sugli atti delle ASL, AO, AOU, IRCCS e dell’Agenzia Sanitaria Regionale.Il DG trasmette alla Giunta Regionale, entro 10 gg dall’approvazione:

Gli atti di autonomia aziendale, se trattasi di ASL o AO Il regolamento di organizzazione e funzionamento, se trattasi di IRCCS Lo statuto, se trattasi dell’Agenzia Sanitaria Regionale Piani strategici aziendali Gli atti di programmazione interaziendale, i piani attuativi annuali ed i provvedimenti conseguenti a

direttive vincolanti regionali.Nei successivi 30 gg la Regione può indicare al DG i contenuti dell’atto che si pongono in contrasto con gli indirizzi o la programmazione regionale. Il DG adegua i propri provvedimenti a quanto indicato dalla Regione. In caso di ritardo od omissione da parte del DG di atti obbligatori per legge o attuativi di direttive vincolanti, la Giunta Regionale può nominare, qualora sussistano ragioni di urgenza o di danno, un Commissario ad acta per l’adozione di tali provvedimenti.Inoltre la regione esercita un controllo contabile sui seguenti atti contabili delle ASL, AO, AOU, IRCCS e dell’Agenzia Sanitaria Regionale:

a. Bilancio pluriennale di previsioneb. Bilancio preventivo economico annualec. Bilancio di esercizio

23

Page 24:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Gli atti devono essere coerenti con la programmazione sanitaria e programmazione economico-finanziaria della Regione e corrispondere agli schemi e ai principi contabili previsti dalla normativa vigente.Con un proprio atto la Giunta regionale determina i tempi e le modalità di approvazione dei bilanci in coerenza con la normativa nazionale vigente.In più, in base all’art. 41 della L 833/1978 e smi, la Regione esercita il controllo sugli atti contabili degli enti secondo la disciplina e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE PUBBLICO Instauratosi il rapporto di lavoro con la PA, il lavoratore acquista una serie di diritti e deve sottostare ad alcuni doveri.I DIRITTI del pubblico impiegato possono distinguersi in patrimoniali e non patrimoniali.I DIRITTI PATRIMONIALI sono diritti perfetti e non possono essere modificati se non con un atto legislativo. Tra essi il più importante è il DIRITTO ALLO STIPENDIO. È una prestazione periodica in denaro che la PA deve pagare al lavoratore come corrispettivo delle sue prestazioni. Secondo il principio sancito dall’art. 36 della costituzione, il trattamento economico spettante all’impiegato deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa. I contratti collettivi possono definire i trattamenti economici detti accessori: questi possono avere carattere premiale, ossia essere riconosciuti quale premio di produttività (individuale o collettiva) oppure compensare lo svolgimento di certe attività particolarmente disagiate o pericolose per la salute.Tra i DIRITTI NON PATRIMONIALI vi sono:

DIRITTO ALL’UFFICIO, diritto del lavoratore a non essere rimosso dal proprio ufficio, se non nei casi imposti dalla legge o dai contratti collettivi.

DIRITTO ALLA FUNZIONE, diritto del lavoratore ad esercitare le funzioni collegate alla propria qualifica. Infatti la legge stabilisce che il lavoratore può svolgere:

o Mansioni per cui è stato assuntoo Mansioni ritenute equivalenti secondo le classificazioni dei contratti collettivio Mansioni che corrispondono alla qualifica superiore a quella sua propria, purché tale

qualifica superiore sia stata acquisita per anzianità o per aver vinto un concorso interno. DIRITTO AL TRASFERIMENTO, è per il lavoratore un semplice interesse e consiste nella possibilità di

essere trasferito da una sede all’altra. DIRITTO AL RIPOSO, il lavoratore ha diritto a godere delle ferie e ad assentarsi per motivi particolari o

per malattia. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, dal garante per la protezione dei dati personali son state dettate

indicazioni alle PA nella gestione del trattamento dei dati personali e sensibili dei propri dipendenti. DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITÀ, ha dettato misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e

donne alle PA.I DOVERI dell’impiegato pubblico vengono definiti dal codice di comportamento adottato da tutte le PA da un apposito organo: DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA. Accanto al codice di comportamento vi sono dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni e condivisi dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che contengono eventuali integrazioni e specificazioni al codice generale.I doveri del dipendente, meglio definiti obblighi per i lavoratori, sono riconducibili ad alcune norme della costituzione del codice civile. Tali doveri possono essere raggruppati in:

Una di stampo prettamente pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla repubblica (art. 51), ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97) e al carattere democratico della repubblica (art. 1), che impone di favorire rapporti di fiducia fra amministrazione e cittadino.

L’altra tipologia si richiama ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti dagli artt. 2104 e 2105 del c.c.

INCOMPATIBILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICOI dipendenti pubblici non possono esercitare commercio, industria, né alcuna professione, nonché assumere impiegati alle dipendenze di privati o accettare incarichi in società costituite ai fini di lucro. Il

24

Page 25:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

nostro ordinamento prevede un’eccezione a tale disciplina riguardo a dipendenti aventi rapporto di lavoro parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno.Sono esclusi i compensi derivanti da:

Collaborazione a giornali o riviste o enciclopedie Opere di ingegno o invenzioni industriali Partecipazione a convegni e a seminari Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando

o di fuori ruolo Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in

aspettativa non retribuita.I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICOLa responsabilità dell’impiegato può essere:

PENALE, quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si configura in un reato.

CIVILE, quando la trasgressione dei doveri d’ufficio causa un danno all’ente pubblico. La relativa sanzione consiste nell’obbligo di risarcire il danno (detta anche responsabilità patrimoniale).

AMMINISTRATIVA, quando l’inosservanza dolosa o colposa comporti un danno patrimoniale all’amministrazione. In tale forma di responsabilità si inquadra anche la RESPONSABILITÀ CONTABILE, che emerge in caso di violazione di violazioni di norme sui procedimenti di spesa e sulla custodia del denaro pubblico da parte di chi ne sia abilitato al maneggio. I relativi giudizi di responsabilità sono affidati esclusivamente alle sezioni giurisdizionali, territorialmente competenti, della Corte dei Conti.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, deriva dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto d’impiego del dipendente (artt. 55 bis – 55 nonies del D.lgs. 165/2001 detta riforma Brunetta). La nuova disciplina si caratterizza per:

o La legificazione di alcune tipologie di infrazioni e sanzionio La semplificazione dei procedimenti disciplinari e l’incremento della loro funzionalitào Innovativa disciplina in tema di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento

penale. Limitando ai procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospensione in attesa del giudizio penale e prevedendo che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale.

o Catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento (art. 55 quater D.lgs. 165/2001). Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo si applica la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di:

a. Falsa attestazione della presenza in serviziob. Giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o

che attesta falsamente uno stato di malattiac. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiori a 3

nell’arco di un biennio o comunque per più di 7 nell’arco di un decennio.d. Ingiustificato rifiuto al trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate

esigenze di servizioe. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione

dell’instaurazione del rapporto di lavoro o per progressioni di carrieraf. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o

minacciose o lesive dell’onore e della dignità personale altrui.g. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione

perpetua dai pubblici uffici.h. Scarso rendimento per un biennio.

25

Page 26:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROLa cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per:

Licenziamento disciplinare con o senza preavviso Compimento del limite di età Dimissioni del dipendente con accettazione delle stesse da parte della PA Decesso del dipendente Superamento del periodo di comporto in caso di assenza per malattia Per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per giustificato motivo oggettivo. Perdita cittadinanza italiana Accettazione incarico da parte di autorità straniera senza autorizzazione del ministero competente Mancata accettazione di situazione di incompatibilità tra obblighi di servizio-

PROFILI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGOIl rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA comportava l’attribuzione delle controversie al giudice amministrativo. Con la privatizzazione la prospettiva viene ribaltata: l’avere assoggettato la disciplina del lavoro pubblico al codice civile e alle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa non ha potuto che comportare la necessità di spostare la giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario. Non aveva più senso la giurisdizione amministrativa laddove gli atti di gestione del rapporto di lavoro erano considerati alla stregua di atti di diritto privato.Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle dipendenze delle PA. Vi sono incluse le controversie riguardanti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle riguardanti le indennità di fine rapporto.Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle PA nonché le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

OBBLIGHI DIPENDENTE PER MALATTIAIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto purché la malattia non superi i 18 mesi cumulando le assenze degli ultimi 3 anni; in casi gravi, tale periodo può essere raddoppiato (ma senza retribuzione) previo accertamento da parte dell’ASL competente al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente idoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.All’accertamento dell’inidoneità assoluta l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente.Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è:

Intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

ORARIO DI LAVOROModalità con la quale si riparte l’Orario di Lavoro:

Tempo pieno con 36 h settimanali divise in 5 o in 6 giorni, dalla categoria B3 in su ci sono 6 mesi di prova, dalla categoria B2 in giù è 1 mese. Nel periodo di prova non viene considerata la malattia

Part-time può essere al 12% - 33% - 40% - 50% - 68%. Il part-time può essere:o Verticale che mi permette di avere l’orario totale in giorni diversi: 4 gg alla settimana, 2 gg,

3 gg, 6 mesi a tempo pieno e poi basta.o Orizzontale dove si riducono le ore di lavoro nell’arco della giornata; riduzione orario

lavorativo giornaliero.

26

Page 27:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

CARTELLINO DI PRESENZA: A COSA SERVE?Il cartellino di presenza serve a far capire all’azienda che il dipendente pubblico è in servizio. La mancata timbratura senza giustificazione o oppure la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza in modalità fraudolenta può causare il licenziamento senza preavviso, come stabilito dall’art. 55 quater della L. 150/2009 la cosiddetta riforma Brunetta. Questo art. parla appunto dei casi di licenziamento disciplinare con e senza preavviso, che ricordiamo essere:

Con preavviso:o Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni superiori a 3 nell’arco di un biennio

e a 7 nell’arco di un decennio.o Ingiustificato rifiuto al trasferimento.

Senza preavviso:o Licenziamento nei casi di mancata timbratura senza giustificazione o oppure la falsa

attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza in modalità fraudolenta.

o La giustificata assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa e che comporta anche per il medico una responsabilità penale (art. 55 quinqes).

o Falsità documentali ai fini dell’istaurazione del rapporto di lavoro.o Reiterazione al lavoro di condotte aggressive o moleste o ingiuriose.o Condanna definitiva che comporta interdizione perpetua dai pubblici uffici.

PIANO SANITARIO NAZIONALEÈ il principale strumento di programmazione sanitaria dove vengono definiti gli obiettivi da raggiungere attraverso l’individuazione di attività e di strategie strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del SSN.È attraverso il PSN che lo Stato definisce le linee generali di indirizzo del SSN nell’osservanza degli obiettivi e dei vincoli posti dalla programmazione economico-finanziaria nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione nonché di assistenza sanitaria da applicare secondo i criteri di uniformità su tutti il territorio nazionale.Il PSN ha durata triennale ed è predisposto dal governo sentite le commissioni parlamentari competenti in materia (entro 30 gg) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative (parere entro 20 gg).Il governo per elaborare il PSN deve tenere conto delle proposte formulate dalle regioni con riferimento alle esigenze territoriali. Scopo del PSN è quello di determinare e programmare le priorità in materia di salute traducendole in obiettivi.Mettendo in relazione il PSN con la disponibilità economico–finanziaria del paese vengono definiti i LEA assicurati dal SSN, che sono essenziali perché devono essere garantititi uniformemente su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività.

PIANO SANITARIO REGIONALELa Regione ha un coinvolgimento sempre più diretto sulla gestione e sul finanziamento dei servizi sanitari. Le finalità che la Regione deve raggiungere in materia sanitaria sono incluse nel PSR, attraverso la quale vengono individuati gli aspetti strategici degli interventi per la tutela della salute e per il miglioramento funzionale dei servizi.Il PSR deve essere predisposto tenendo conto degli obiettivi individuati dal PSN; allo scopo di assicurarne il coordinamento la Regione invia il proprio progetto di piano al Ministro della Salute per acquisirne il parere.Entro 150 gg dall’entrata in vigore del PSN, la Regione deve adottare il proprio PSR, la cui predisposizione è di competenza della Giunta Regionale. (Partecipano alla formazione del piano le autonomie locali, le formazioni sociali private senza scopo di lucro impegnate nell’assistenza sociale e sanitaria, le organizzazione sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati, le strutture accreditate dal SSN).Nell’ipotesi in cui il PSR non venga adottato dalla Regione, si applicano le disposizioni contenute nel PSN. La Regione rimasta inadempiente entro un anno dall’entrata in vigore del PSN deve provvedere entro un termine stabilito dal Ministro della Salute, non inferiore a 3 mesi. Decorso questo termine il Consiglio Dei

27

Page 28:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Ministri, su proposta del Ministro della Salute, e sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e la conferenza permanente tra Stato e Regioni, adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione al PSN nella regione e nel caso di nominare un commissario ad acta.Il PSR ha la finalità di definire gli obiettivi da realizzare nell’arco di un triennio (coincidente con il triennio del PSN) nonché le conseguenti linee di azione da perseguire.Il PSR deve tenere conto di diversi fattori come ad esempio l’analisi del fabbisogno finanziario, il monitoraggio dei LEA, le prestazioni e gli interventi prioritari, il monitoraggio della spesa sanitaria.

CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIANasce per creare tra la Regione e i Comuni un rapporto equivalente a quello già operante a livello nazionale tra Stato e Regioni. Fanno parte di questa conferenza, per ciascuna ASL, alcuni rappresentanti delle autonomie locali: il Sindaco o il presidente della conferenza dei Sindaci o il presidente di circoscrizione, a seconda delle dimensioni dell’azienda stessa. Ne fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.La conferenza esamina il progetto di PSR; verifica i Piani Attuativi Metropolitani e delle AO ed esprime osservazioni in merito.

PIANI ATTUATIVI LOCALIIl D.lgs. 299/1999 stabilisce che spetta alla legislazione regionale disciplinare il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo l’iter procedurale di adozione del PAL. Il decreto potenzia fortemente il livello locale, infatti i comuni hanno un ruolo fondamentale sull’integrazione organizzativa ed operativa per i servizi socio-sanitari.Importante è il Programma delle attività territoriali documento con il quale viene organizzata la localizzazione e il funzionamento dei servizi, per garantire l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avendo definito gli obiettivi di salute e le risorse per perseguirli.In caso di mancata attuazione del PAL il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci possono chiedere alla Regione la revoca o la non conferma del DG. Un ruolo fondamentale viene svolto dal DG della ASL e dal Sindaco. È il sindaco che per garantire il soddisfacimento delle esigenze sanitarie della popolazione, nell’ambito della programmazione regionale, provvede alla definizione delle linee guida per l’impostazione programmatica dell’attività; ne verifica l’andamento generale e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al DG e alla Regione.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALEIl SSN è stato istituito con la legge 833/1978. La legge è stata via via completata da una serie di provvedimenti a carattere statale, regionale e locale prevedendo la creazione di un nuovo sistema di sicurezza sociale che ha rappresentato il superamento del sistema mutualistico-ospedaliero. La prima riforma sanitaria riconosce ad ogni cittadino il diritto di ottenere le prestazioni dirette alla promozione al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica, ma con le successive riforme sanitarie definisce il SSN come complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale.I principi fondamentali cui si ispira l’organizzazione del SSN sono:

L’universalità degli utenti, l’assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della repubblica.

Uguaglianza, il SSN si esplica a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali.

Globalità degli interventi Partecipazione democratica dei cittadini, partecipazione intesa come controllo sulla funzionalità

delle strutture sanitarie.Gli obiettivi del SSN sono:

Il superamento degli squilibri territoriali

28

Page 29:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

La sicurezza del lavoro La tutela della maternità e dell’infanzia La realizzazione di adeguati servizi medico-scolastici La tutela sanitaria delle attività sportive La tutela della salute negli anziani La tutela della salute mentale.

Nella seconda riforma sanitaria viene affidata al SSN l’obiettivo di assicurare i Livelli essenziali e uniformi di assistenza. Sono fissati in riferimento, oltre che hai bisogni di salute, anche all’economicità nell’impiego delle risorse.In concreto, l’erogazione delle prestazioni è gratuita per i cittadini indigenti, per i cittadini non indigenti esiste la possibilità di ricevere prestazioni sanitarie a carico del SSN ma con una contribuzione di spesa seppur ridotta, la cui misura dipende dalla programmazione tecnico-finanziaria a livello statale e regionale.

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZAIl Servizio sanitario nazionale provvede ad erogare a tutti i cittadini, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, le prestazioni sanitarie comprese nei i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell'impiego delle risorse.I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono:

L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, rivolta alla collettività e ai singoli; L’assistenza distrettuale, che comprende i servizi diffusi sul territorio; L’assistenza ospedaliera.

I LEA sono posti a carico del Servizio sanitario per le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

Non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale (non rispondono a necessità assistenziali tipiche del SSN);

Non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio di efficacia e appropriatezza);

In presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza (se esistono forme di assistenza più economiche che soddisfano le stesse esigenze).

IL FINANZIAMENTO DEL SSNCon il D.lgs. 56/2000 (decreto sul federalismo fiscale) che ha abolito il FSN, sono cessati i trasferimenti erariali in favore delle Regioni relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.Per assicurare il rispetto di standard essenziali e uniformi di assistenza il decreto ha previsto procedure di monitoraggio e verifica dell’assistenza erogata alle Regioni. Qualora tale monitoraggio evidenzi anomalie il Governo può individuare forme di sostegno alla Regione. In caso di inadempimento delle misure di garanzia da parte della Regione, il Governo può disporre la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi (distribuire equamente) e delle compartecipazioni e la loro sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all’attivazione del sistema di garanzie.

29

Page 30:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

AUTOFINANAZIAMENTO REGIONALE (FONDO SANITARIO REGIONALE)Il D.lgs. 56/2000 (decreto sul federalismo fiscale) ha mirato a responsabilizzare le Regioni garantendo loro maggiori spazi di autonomia. Il decreto, ha proseguito il cammino iniziato con il D.lgs. 502/92, che prevede che le Regioni facciano fronte con risorse proprie:

Agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli definiti a livello nazionale.

Alle ripercussioni finanziarie conseguenti all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli stabiliti dal PSN.

Ad eventuali disavanzi di gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere.Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi:

Prevedendo la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza. Aumentando la quota fissa sulle prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni

sanitarie, fatto salvo esonero totale per i farmaci salva-vita. Aumentando contributi e tributi regionali. Prevedendo forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei

cittadini, ad esclusione dei soggetti esenti.

IL FINANAZIAMENTO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALESecondo quanto stabilito dal D.lgs. 502/92 spetta alle regioni disciplinare il finanziamento delle ASL sulla base di una quota capitaria stabilita considerando la popolazione e il territorio.Le fonti di finanziamento sono:

Una quota del FSR suddiviso annualmente dalla Regione. Rendite, lasciti e donazioni e quant’altro sia acquisito al patrimonio aziendale per effetto di

contratti e convenzioni. Ricorso a mutui e altre forme di credito di durata non superiore a 10 anni. Anticipazione, da parte del tesoriere, che non superi un dodicesimo dell’ammontare annuo del

valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale.Le entrate proprie di cui le ASL possono disporre nell’ambito dell’autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria:

Ticket pagati dagli assistiti per le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Erogazione di prestazioni tariffabili e servizi a pagamento. Introiti dell’attività libero-professionale degli operatori. Eventuali avanzi di gestione.

BILANCI ASLIn base al nuovo sistema di contabilità, ciascuna azienda sanitaria è tenuta ad adottare:

Un bilancio pluriennale di previsione Un bilancio annuale di previsione Un bilancio di esercizio.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONEÈ adottato sulla base delle indicazioni fornite dal PSR, ha durata triennale ma viene aggiornato ogni anno.È un indispensabile strumento di programmazione che traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le scelte compiute e le priorità individuate. Evidenziando gli investimenti previsti, tale documento permette a ciascuna ASL di:

Pianificare la propria attività, facendo rifermento a quanto stabilito dal PSN e PSR. Riscontrare le modalità di utilizzo delle risorse.

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

30

Page 31:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Il bilancio pluriennale è aggiornato ogni anno ed è adottato insieme al bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale di previsione indica, per l’anno successivo a quello in cui viene redatto, l’ammontare dei costi di gestione ed ogni altro onere che l’ASL prevede di sostenere nonché i ricavi ed i proventi di qualsiasi natura e la quota del fondo sanitario spettante.Il DLGS 118/2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) precisa che il bilancio annuale di previsione delle ASL deve contenere un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa.Il bilancio deve essere corredato:

da una nota illustrativa che indichi i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio annuale di previsione,

dal piano degli investimenti, in cui vengono definiti gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento,

da una relazione redatta dal DG che evidenzi i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendale

da un relazione del collegio sindacale.

BILANCIO DI ESERCIZIONel bilancio d’esercizio le ASL sono tenute a rispettare i principi stabiliti dal codice civile. In pratica, questo bilancio deve essere redatto con chiarezza e i dati devono essere scritti in modo corretto o veritiero da rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda.Le ASL devono anche:

valutare le singole voci da scrivere tenendo conto dell’attività futura indicare solo gli utili conseguiti alla fine dell’esercizio considerato tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio tenere conto dei rischi e delle perdite di competenze dell’esercizio valutare gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio non modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro.

Il bilancio d’esercizio è costituito: STATO PATRIMONIALE, Documento contabile che dimostra la situazione patrimoniale a

disposizione dell’azienda alla fine dell’esercizio. CONTO ECONOMICO, determina il risultato economico di fine esercizio. Il risultato economico della

gestione, in base all’ 29 del D.lgs. 118/2011, dispone che l’eventuale eccedenza venga accantonata a riserva o concorra al ripiano delle perdite del SSR. Nel caso in cui l’esercizio si chiuda in disavanzo (perdita) economico il DG, nella relazione da allegare al bilancio d’esercizio, deve indicare le cause che hanno determinato le perdite stesse e i provvedimenti adottati per farvi fronte.

NOTA INTEGRATIVA, consente di rendere più completi e leggibili i dati contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico e riporta tutta una serie di informazione necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali.

RENDICONTO FINANZIARIO, documento nel quale vengono riassunti tutti i flussi di cassa, in entrata e in uscita, verificatisi nel corso dell’esercizio; esso evidenzia la variazione di liquidità tra inizio e fine esercizio.

CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DELLE ASLLe Regioni si impegnano ad avviare le procedure per perseguire la certificazione dei bilanci delle ASL, attraverso un percorso volto a garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali.

METODO DEL BUDGET O CENTRO DI COSTOStrumento utilizzato dall'azienda per la programmazione economico-finanziaria della gestione e per il controllo dei risultati conseguiti al fine di calcolare gli scostamenti dalle grandezze programmate ed operare eventuali correzioni.

31

Page 32:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Attraverso il budget la direzione d'impresa si propone di realizzare anche il coordinamento dell'azione dei vari organi aziendali. Inteso quale strumento di programmazione, il budget può essere considerato come un insieme di procedure che consentono di ipotizzare l'andamento futuro della gestione, osservato sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.La preparazione del budget richiede il calcolo di determinati parametri, detti costi standard, predeterminati in riferimento ad alcune ipotesi riguardanti il livello produttivo e l'efficienza del relativo processo, nonché il compimento di una serie di operazioni:

definizione degli obiettivi; precisazione ed elencazione degli interventi da attuare in vari settori aziendali; trasformazione in termini monetari dei risultati con conseguente redazione di un bilancio

preventivo; misurazione, attraverso indicatori adeguati, dei risultati sintetici del bilancio preventivo; raffronto dei risultati misurati con gli obiettivi prefissati; infine, nel caso di discordanza tra risultati previsti ed obiettivi, si procede a ritroso nelle fasi

antecedenti al fine di eliminare le incongruenze modificando le scelte, o gli obiettivi, od entrambi.

Le interrelazioni tra le varie operazioni e gli effetti esplicati dal budget sui vari settori dell'azienda, rendono quest'ultimo un ottimo mezzo di comunicazione.

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTEIn Italia con la nostra riforma della costituzione esistono tre potestà legislative:

1. POTESTA’ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO, solo lo stato in quelle materie elencate dall’art. 117 della Costituzione può legiferare. Tutto il territorio è soggetto dalla stessa disciplina. (Esempio ordinamento della repubblica, immigrazione).

2. POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE TRA STATO E REGIONI, lo stato delinea i principi fondamentali e la regione attua quei principi a livello territoriale (esempio istruzione, sanità, urbanistica)Leggi cornice a livello sanitario (tre riforme sanitarie):

Legge 833 del 1978 prima riforma sanitariaD.lgs. 502 del 1992 seconda riforma sanitaria si parla dei LEA (Livelli Essenziali di

Assistenza) dove tutte le regioni devono garantire quei livelli essenziali minimi di assistenzaD.lgs. 229 del 1999 terza riforma sanitaria

3. POTESTA’ LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE (o esclusiva), non c’è competenza dello stato è tutta competenza della regione.

I CONTRATTI DELL’AZIENDA (PROCEDURE DI SPESAL’acquisizione di beni, servizi e lavori deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

Rispetto del principio costituzionale dell’imparzialità dell’attività della PA, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le nuove procedure di acquisizione di beni e servizi;

Promozione del mercato concorrenziale; Esatta definizione dell’oggetto delle forniture, evitando di restringere o allargare

ingiustificatamente l’oggetto medesimo al fine di strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre;

Non ricomprendere, per quanto possibile, in una sola fornitura più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbe da sola costituire oggetto di fornitura;

Evitare le prescrizioni che abbiano l’effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a

32

Page 33:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

determinati marchi di prodotti o l’obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l’amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara;

Non limitare l’eventuale indagine di mercato sulla base di una soglia di fatturato sproporzionata rispetto al valore delle forniture e/o calcolata sul solo mercato geografico di riferimento.

I contratti di fornitura di beni servizi e lavori, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, vengono aggiudicati, per quanto di competenza dell’Azienda, nell’osservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

Le nuove procedure di spesa nella PA seguono il nuovo codice degli appalti il D.lgs. 50/2016.Per gli acquisti superiori a 40.000 euro la procedura si fa in appalto, mentre per acquisti inferiori a 40.000 euro la procedura viene fatta in affidamento diretto o in economia (con adeguate motivazioni come in base all’art. 36 comma 2 lettere a).Per i prodotti che si vogliono acquistare:

A. Si vanno a ricercare nel CONSIP per definire il prezzo massimo permesso, se l’oggetto non è presente non ci sono limiti di prezzo.

B. Si procede attraverso 2 strade:1. Ricerca del prodotto sul MEPA, che è una sorta di catalogo elettronico, dove se troviamo

ciò che ci serve, possiamo acquistare indicativamente dal miglio offerente (si parla di rotazione delle stazioni appaltanti e quindi non si deve scegliere sempre gli stessi).Se non è presente sul MEPA possiamo seguire la strada 2. O acquistare dove vogliamo, sempre però al prezzo minore a quello indicato dal CONSIP.

2. Si può aprire un bado sul MEPA al quale possono partecipare tutte le aziende presenti sul MEPA, le quali se hanno il prodotto faranno la loro offerta. La PA poi sceglierà la stazione appaltante che vuole, che normalmente è quella con la miglio offerta (il prezzo minore al prezzo imposto dal CONSIP, se presente).

CONSIP CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATIVI PUBBLICI, centrale di acquisti della PA che opera nell’esclusivo interesse dello stato e il suo azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze del quale è una società “in-house”.

MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, è uno strumento di commercio elettronico a disposizione della PA per effettuare acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre PA).

SICUREZZA SUL LAVOROStabilita dal TU 81/2008. In ASL è presente la Struttura Complessa Servizio Prevenzione E Protezione attraverso la quale il DG promuove, nel posto di lavoro, la creazione e il mantenimento di condizioni che garantiscono il più alto grado di vita lavorativa, tutelando la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale, e prevedendo malattie ed infortuni. Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge funzioni di consulenza, specializzata su ciò che riguarda le incombenze relative alla promozione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ispezionando gli ambienti di lavoro, vigilando affinché le attrezzature impiegate siano conformi alla normativa vigente e verificando gli adempimenti alle procedure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.Attività svolte:

Redazione del documento di valutazione dei rischi Sopralluoghi con i rappresentanti dei lavori per la sicurezza ed i medici competenti per

l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Formazione continua sul tema della sicurezza. Gestione dei dispositivi di protezione individuale. Monitoraggio infortuni in azienda. Censimento amianto nelle strutture aziendali.

33

Page 34:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Gestione dell’emergenza con redazione dei piani di emergenza e relative planimetrie d’esodo.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING (ATTO AZIENDALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)La ASL3 Genovese adotta il sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo al fine di:

favorire il governo delle complesse interdipendenze che costituiscono l’essenza stessa dei processi aziendali,

di aumentare il grado di sensibilizzazione e di responsabilizzazione delle diverse figure professionali in relazione alle finalità e alle priorità aziendali,

di “riorientare” l’azione complessiva dell’azienda in relazione alle modificazioni ambientali e alle linee di sviluppo futuro, con particolare riguardo ai processi di integrazione sociosanitaria.

La Pianificazione Strategica è il processo attraverso il quale l’Azienda definisce le finalità dell’organizzazione e le principali linee strategiche nel medio/lungo periodo, partendo dalle indicazioni che provengono dal livello sovraordinato, quindi dello Stato e della Regione, e dall’ambiente esterno ossia i portatori di interesse. Il processo si sviluppa analizzando la domanda di bisogno e le aree di intervento, attraverso la selezione degli obiettivi istituzionali individuando le priorità e valutando, in rapporto alle disponibilità economiche, le risorse e i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi stessi.Il Processo di Programmazione si occupa dell’implementazione delle strategie e del raggiungimento delle finalità assunte in sede di pianificazione strategica attraverso la definizione del percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi partendo dalla gestione corrente e dalla conoscenza del proprio ambiente anche in ordine ai “punti di forza e di debolezza” dell’Azienda. E’ quindi un processo continuo e regolare nel quale si stabiliscono le azioni, le modalità e i mezzi economici ed organizzativi da porre in essere per raggiungere la “meta” definita dalla pianificazione strategica. Lo strumento operativo del controllo di gestione è il budget, in quanto raccoglie gli obiettivi da perseguire e le risorse da impiegare nell’anno, suddivise per centri di responsabilità; la logica del budget è quella di tradurre i macro obiettivi aziendali in obiettivi specifici delle strutture organizzative aziendali, collegando le risorse ai risultati da conseguire per centro di responsabilità con ampia autonomia organizzativa, sviluppando così la responsabilizzazione economica all’interno dei tipici processi sanitari. In considerazione della complessità aziendale, si è scelto di introdurre elementi migliorativi finalizzati a concretizzare l’utilizzo del budget quale vero strumento operativo del controllo di gestione, da intendersi come “il processo attraverso il quale ci si assicura che all’interno di un’azienda siano perseguite l’efficacia e l’efficienza in modo continuo per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”.La rilevanza di questo processo deriva dal fatto che pone l’attenzione sui risultati conseguiti e sulle risorse impiegate nei processi aziendali e permette di correlare le responsabilità organizzative ai risultati economici. La A.S.L 3 ha optato per un processo di budgeting di tipo “bottom up”, in cui però la formulazione delle proposte dei centri di responsabilità viene indirizzata dalle linee guida della Direzione Generale.Particolare attenzione verrà posta nella definizione del Budget distrettuale sociosanitario inteso come il complesso delle risorse disponibili da parte della ASL e dei Comuni, articolato per quota capitaria in analogia a quanto avviene per i riparti nazionale e regionali. Il processo di reporting è finalizzato a veicolare agli interessati in modo univoco, affidabile e tempestivo gli elementi conoscitivi necessari per conoscere le dinamiche passate e l’andamento della gestione, identificare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e intervenire sul processo di programmazione.

PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO (ATTO AZIENDALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)L’Azienda, nell’ambito della propria autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

34

Page 35:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

1. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

2. verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione aziendale al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

3. valutare le prestazioni del personale del Comparto e con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

4. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

TUTELA E DIRITTI DEL CITTADINOASL3 Genovese si impegna a garantire la tutela dei cittadini dei suoi servizi secondo quanto stabilito nel DPCM del 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari").L’Azienda garantisce le funzioni di tutela nei confronti del cittadini anche attraverso la possibilità di sporgere segnalazione a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o limitato la fruibilità del servizio stesso.Le segnalazioni devono essere inoltrate al Settore URP-Tutela, che fa capo alla Struttura Semplice Relazioni Esterne – URP.La tutela può essere richiesta da qualsiasi soggetto utente dei servizi erogati dall'Azienda sanitaria e/o dalle strutture private accreditate, direttamente o tramite parenti, affini, professionisti o organismi di tutela o Associazioni di volontariato, a cui il reclamante abbia affidato la delega o il patrocinio.La tutela è prevista:

per qualsiasi disservizio, inteso come evidente mancanza di erogazione della prestazione o per atto o comportamento lesivo del rispetto della persona o del diritto dell’utente;

per qualsiasi violazione di leggi o regolamenti in vigore che disciplinino la fruizione dei servizi sanitari.

L’esposto o segnalazione deve essere inoltrato entro 21 gg dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo.

L’ufficio tutela e partecipazione provvede all’attività istruttoria ed all’archiviazione degli stessi e nello specifico:

fa la registrazione. provvede ad istruire e definire le segnalazioni di agevole risoluzione. in casi particolari, interpella entro 7 gg dal riceviemnto della asegnalazione, il responsabile della

struttura interessata dal disservizio affinchè entro 15 gg chiarisca le cause del disservizio indicando soluzioni e proposte correttive e fornisca all’ufficio gli elementi occorrenti per la risposta all’utente.

Acquisisce le risposte da dare e sulla base di quanto indicato dal responsabile della struttura propone al DG la risposta da inviare al segnalante.

Nei casi di estrema complessità, trasmette la segnalazione alla Commissione Mista Conciliativa solo se il dichiarante comunica entro 15 gg dal riceviemnto della risposta, la propria insoddisfazione.

Nel caso in cui un fatto possa dare origini a responsabilità civili, penali o amministrative, l’ufficio ne dà comunicazione alle competenti strutture dell’azienda.le segnalazioni che attengono alla qualità tecnico-professionale degli operatori dell’Azienda sono accolte dall’azienda e trasmesse alla struttura competente per l’esame del caso ed esulano dalla trattazione alla Commissione Mista Conciliativa. In alcuni casi l’utente può agire nelle forme di ricorso giurisdizionale ordianrio o amministrativo o alla procedura per il risarcimento assicurativo.

La Commissione Mista Conciliativa ha loscopo di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino nei propri diritti cioè a coadiuvarlo per l’ottenimento del risarcimento nei casi previsti e propone al DG le modifiche a suo giudizio necessarie al fien di rimuovere le condizioni produttive dei disservizi.

35

Page 36:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Alla Commissione Mista Conciliativa può ricorrere ogni cittadino per ottenere il riesame delle istanze alle quali ritenga - motivatamente - di non aver ricevuto risposte soddisfacenti da parte dell'Azienda Sanitaria. Il Regolamento di Pubblica Tutela all’art. 9 prevede che la Commissione Mista Conciliativa duri in carica cinque anni e sia composta come segue:

Presidente: il Difensore Civico Regionale o, in alternativa, altra figura avente natura arbitrale super partes;

n. 2 dipendenti dell’Azienda Sanitaria: il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e un Dirigente Medico;

n. 2 rappresentanti delle Associazioni di Tutela su designazioni delle stesse.Qualora dalle valutazioni della commissione emergano presunte responsabilità di operatori dell’ASL 3 la pratica viene trasmessa al DG per eventuali conseguenti decisioni in merito.La decisione della commissione è comunicata dal DG ai soggetti interessati.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO Il Distretto socio-sanitario è l’articolazione territoriale di ASL3 Genovese deputata alla promozione della tutela socio-sanitaria delle persone.Il Distretto socio-sanitario è un centro di responsabilità dotato di autonomia organizzativa, operativa ed economica, che assicura il governo clinico ed istituzionale dell’assistenza sanitaria distrettuale e dell’assistenza socio-sanitaria, assicurando un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi erogati dai servizi sanitari territoriali, dagli ospedali e dagli ambiti territoriali sociali.

POLITICA E MISSIONEIl Distretto, coerentemente con la politica aziendale e in applicazione della programmazione regionale, è deputato a garantire l’erogazione dei servizi, in relazione alla domanda di salute proveniente dalla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni.Nel garantire l’erogazione dei servizi, il Distretto è chiamato a:

creare valore per l’azienda; contribuire al benessere e alla crescita professionale di dipendenti e collaboratori; contribuire all’empowerment dei singoli e della comunità, nel rispetto dei principi etici e di

trasparenza.

VALORI STRATEGICI1. Rispetto

Il Distretto agisce nel pieno rispetto: delle direttive aziendali, ponendosi al contempo quale elemento operativo e strutturale del

Servizio Sanitario della Regione Liguria, della centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, a livello

individuale e collettivo, dell’ambiente in cui opera.

2. Eccellenza Il Distretto pone particolare attenzione a:

appropriatezza delle prestazioni, equità e continuità dei percorsi di cura, miglioramento continuo dei processi, secondo quanto previsto dai requisiti di

accreditamento della strutture sanitarie pubbliche della Regione Liguria, adeguamento dell’offerta ai bisogni sanitari dei cittadini-utenti, monitoraggio e riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni, semplificazione dell’accesso ai servizi, verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Appropriatezza

36

Page 37:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Il Distretto si impegna a fornire prestazioni efficaci, tempestive e flessibili in risposta ai bisogni della popolazione.

4. Spirito di squadra Il Distretto, per il raggiungimento dei migliori risultati possibili, collabora con gli altri enti locali, con i colleghi delle altre strutture dell’ASL e con tutti gli stakeholder, al fine di coordinare le attività di assistenza sanitaria territoriale, di favorire l’integrazione con le attività dell’assistenza sociale e di valorizzare la sinergia tra i servizi e la rete sociale di solidarietà formale e informale.

5. Integrità Il Distretto è attento alla valorizzazione delle persone e delle competenze, anche attraverso sistemi di valutazione del personale.

6. Innovazione Il Distretto è pro-attivo rispetto all’adeguamento dell’organizzazione, favorendo un governo dell’innovazione che valuta le conoscenze, le potenzialità e le ricadute di nuovi strumenti professionali e/o organizzativi.

7. Trasparenza Il Distretto promuove la trasparenza comunicativa orientata ad una accessibilità totale delle informazioni che riguardano le attività di competenza, curando la qualità, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni, allo scopo di migliorare la fruibilità da parte del cittadino-utente. Inoltre, il Distretto riconosce l’accesso civico quale nuovo istituto che mira ad alimentare il rapporto di fiducia ed a promuovere il principio di legalità.

ATTIVITÀPer quanto relativo all’ambito territoriale, le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono quelle riconducibili all’assistenza distrettuale, vale a dire alle attività ed ai servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio.Nell’ambito di tali attività, il Distretto si integra e si coordina con le attività proprie di:

assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; assistenza ospedaliera.

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIAIl D.Lgs. 502/92 definisce l’assistenza socio-sanitaria, in altro modo, cioè la definisce ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO.

L’assistenza socio-sanitaria si distingue in: PRESTAZIONE SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE riguardano tutte le attività atte a promuovere la

salute, la prevenzione, ad individuare, rimuovere o contenere gli esiti degenerativi o invalidanti di patologie. Sono di competenza dell’ASL.

PRESTAZIONI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA rientrano tutte quelle attività del sistema sociale che supportano la persona nel momento del bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione. Sono di competenza dei comuni.

Abbiamo tre tipologie di assistenza: ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA o definita dal D.lgs. 502/92: ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA

IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO. L’assistenza socio-sanitaria, riguarda prestazioni sanitarie a rilevanza sociale oppure prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Consistono in tutte quelle forme di prevenzione, rimozione, individuazione e del loro contenimento di quelle che sono le situazioni invalidanti o comunque situazioni che riguardano lo stato di bisogno. Le prime sono portate avanti dalle Aziende Sanitarie Locali, ASL, le seconde sono portate avanti dagli Enti locali, in particolare con la figura del Comune, il quale dovrà anche versare il finanziamento necessario per svolgere quelle determinate attività.

ASSISTENZA OSPEDALIERA, che verrà resa dai Presidi ospedalieri, dalle AO, AOU, IRCCS, Policlinici, dagli Istituti privati convenzionati

37

Page 38:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

ASSISTENZA DISTRETTUALE, che va a garantire quelle che sono le visite mediche specialistiche ambulatoriali, o il medico di base e il pediatra di libera scelta.

ISTITUZIONE DEL SSN (L. 833/1978)La L. 833/1978 ha compiuto un passo decisivo per superare il sistema ospedaliero – mutualistico e istituire il SSN. Il processo di riforma prevede l’istituzione di una struttura istituzionale centrale suddivisa in USL, il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, deputata alla produzione e erogazione di interventi socio-assistenziali omogenei cui ogni individuo può accedere in base al diritto soggettivo ed usufruire del servizio sanitario sul territorio nazionale.Il disegno organizzativo perseguito si ispirava ai principi di universalità, di unicità, di uguaglianza, di globalità e di socialità.Gli obiettivi del SSN erano: superamento delle ineguaglianze territoriali, sicurezza sul lavoro, promozione della salute in età evolutiva, tutela della salute negli anziani e rimozione delle condizioni della loro emarginazione.Ma questa riforma era troppo ambiziosa nel suo impianto normativo, realizzò di fatto un sistema inefficiente, troppo oneroso e privo di controllo.

RIORDINO DELLA SANITÀ D.LGS. 502/1992Il reale riordino della disciplina in materia sanitaria, con il conseguente riassetto organizzativo e istituzionale del SSN si ha con il D.lgs. 502/1992, si ha una spinta nella direzione dell’interpretazione in chiave aziendale dell’organizzazione sanitaria, le USL diventano Aziende Sanitarie Locali, si ridefinisce la modalità economico finanziaria e maggior responsabilizzazione della dirigenza sanitaria sui risultati conseguiti.Punti cardine della riforma sono:

La definizione dei LEA sul territorio nazionale, ovvero lo standard minimo di prestazioni erogabili a tutti i cittadini nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria e in rapporto all’entità del finanziamento garantito al SSN.

Maggiori responsabilità gestionali alle Regioni. Aziendalizzazione delle strutture erogatrici di servizi sanitari (ASL) con il riconoscimento di

autonomia patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e organizzativa. Nuovo modello di finanziamento sia a livello di spesa complessiva sia a livello delle singole

strutture, cioè in base alle prestazioni effettivamente erogate. Partecipazione del cittadino

LA TERZA RIFORMA SANITARIA (D.LGS. 229/1999)Questa riforma, in linea con il procedimento di decentramento amministrativo in atto, ha rafforzato il ruolo e l’autonomia delle Regioni in ambito sanitario.Con la riforma del TITOLO V della Costituzione all’art. 117, conferisce la potestà legislativa concorrente tra stato e regioni in materia di tutela della salute. Le regioni avranno il compito essenziale di definire le linee di politica sanitaria nel rispetto dei principi delineati dalla legge cornice, mentre gli enti locali sono coinvolti per lo più a livello di programmazioneAspetti salienti della riforma sanitaria ter:

Valorizzazione delle Regioni. Rafforzamento del ruolo dei comuni nella fase di programmazione. Previsione di programmi e poteri sostitutivi. Partecipazione dei cittadini. Integrazione socio-sanitaria. Aziendalizzazione del sistema sanitario. Articolazione in distretti delle ASL. Accreditamento istituzionale. Individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Istituzione dei fondi integrativi.

38

Page 39:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

Riforma della dirigenza sanitaria. Formazione continua.

ACCESSO AGLI ATTIÈ il Diritto di prendere visione o/e estrazione di copia di un documento amministrativo.I documenti amministrativi sono ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie di atti anche interni detenuti da una PA. L’accesso agli atti è un diritto gratuito, eccetto costi di riproduzione.Possono accedere agli atti tutti i portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE con quel documento.I contro interessati, invece, sono soggetti che dall’esercizio dell’accesso altrui vedrebbero comprovato il loro diritto alla riservatezza.L’accesso agli atti è vietato:

1. per documenti coperti da segreto di stato, 2. nei procedimenti tributari,3. per atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione,4. documenti con divieto di divulgazione imposti dalla legge,5. procedimenti selettivi contenenti contenuto a carattere psico-attitudinale inerenti a terzi,6. le singole amministrazioni possono individuare categorie di documenti che possono essere sottratti

all’accesso,7. non è ammesso il controllo generalizzato sull’operato della PA.

L’accesso agli atti può essere FORMALE o INFORMALE. E’ formale quando si riempie un modulo o informale quando lo si richiede di persona.L’accesso non può essere negato dove è sufficiente fare ricorso al differimento.La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente.La motivazione che andrò a riportare nella mia richiesta di accesso agli atti sarà la SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE. Nei confronti di determinate situazioni di accessi agli atti negate, ho due possibilità di RIMEDI ESPERIBILI:

TAR entro 30 gg dal rifiuto o dal differimento e posso andare senza ausilio di un procuratore. COMMISSIONE DI ACCESSO (gratuito).

PRIVACY D.LGS. 196/2003Che viene anche chiamato: Codice in materia di protezione dei dati personali oppure Privacy.Il codice della privacy prevede il trattamento dei dati personali e per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.[Se all’orale ci chiedono che cos’è un dato personale dobbiamo rispondere: qualsiasi informazione relativa a persona fisica e se ci chiedono perché non esiste più la persona giuridica, dobbiamo dire che la persona giuridica è stata tolta con l’ultima modifica del trattamento dei dati personali ma per alcuni rimane comunque la disciplina e per altri no, anche perché siamo in un periodo di transizione.]I dati personali possono essere:

DATI SENSIBILI, dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e politiche, adesione a partiti e sindacati, associazione-organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. Questi ultimi sono chiamati DATI SENSIBILISSIMI, i quali hanno una ulteriore disciplina rispetto ai dati sensibili.

DATI IDENTIFICATIVI, dati che permettono l’identificazione di un soggetto come il codice fiscale, documento d’identità, patente, ecc…

39

Page 40:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

DATI ANONIMI, quelli che non permettono l’identificazione di una persona (tipo HIV) DATI GIUDIZIARI, dato idoneo a rivelare provvedimenti giudiziari penali.

Per TRATTAMENTO si intende qualsiasi operazione effettuata mediante dispositivi elettronici su quel dato come ad esempio la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, ecc…. e può essere un raffronto una diffusione, una modificazione, una raccolta, ecc…

I SOGGETTI PER LA PRIVACY1. TITOLARE, persona fisica, persona giuridica e PA a cui competono le decisioni sulla finalità, sugli

strumenti e sulle modalità utilizzate e in più il profilo della sicurezza (misure minime di sicurezza sono misure che ogni singola amministrazione deve seguire per tutelare quel dato ogni singolo anno). Ad esempio il titolare nell’ASL è l’ASL nella figura del direttore generale.

2. RESPONSABILE, persona fisica, persona giuridica, PA o altro ente preposto dal titolare al trattamento dei dati. I responsabili nell’ASL sono i vari dirigenti.

3. INCARICATO, le sole persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento o dal titolare o dal responsabile. Quindi in ASL è l’assistente amministrativo o il dipendente.

4. INTERESSATO, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati.

Il garante della privacy è la figura più importante, è un organismo indipendente che va a valutare la corretta applicazione della legge sulla privacy.

VI È UNA DISTINZIONE TRA PRIVATO E ENTI PUBBLICI:Il PRIVATO che vuol trattare un dato personale di una persona deve per forza chiedere il consenso. Se però i tuoi dati contengono dati sensibili o dati giudiziari, oltre al consenso il privato deve chiedere anche l’autorizzazione del garante.Negli ENTI PUBBLICI per il trattamento di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammesso il trattamento senza il consenso. Mentre per i dati sensibili e giudiziari gli enti non devono chiedere il consenso SOLO PER FINI ISTITUZIONALI E CON PREVISIONE LEGISLATIVA, perché c’è la legge che li autorizza a trattare quel dato.Non è ammessa la diffusione di questi dati. È ammessa la comunicazione tra PA solo se autorizzata da legge (L 241 del 1990).DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO (test HIV) c’è una legge apposta, per permettere la riservatezza del dato all’interno di una struttura.

RAPPORTO TRA ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY ART. 59 E 60.La legge sul procedimento amministrativo è una legge generale LEGGE SU TUTTI I PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVI.LA PRIVACY LEGGE SPECIALE Art 59. Tra disciplina dell’accesso agli atti e la disciplina della riservatezza dei dati personali prevale l’accesso agli atti.Art. 60. Quando il trattamento concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango pari o superiore ai diritti di riservatezza dell’interessato (diritto soggettivo)Art. 75 e seguenti: TRATTAMENTO DEI DATI IN AMBITO SANITARIO.Art. 75. Gli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati personali sullo stato di salute:

a) Con il consenso se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili ai fini della tutela della salute o di incolumità fisica.

b) Senza il consenso previa autorizzazione del garante se la finalità riguarda un terzo o la collettività.

Art. 76. L’informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla prestazione in caso di riservo grave e imminente o in caso di impossibilità fisica o di capacità di intendere o di volere.

40

Page 41:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

COSA SI INTENDE PER DATI SENSIBILIL’art. 4 del D.lgs. 196/2003 dice che i dati sensibili sono quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e politiche, l’adesione a partiti e sindacati, associazione-organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. Questi ultimi sono chiamati DATI SENSIBILISSIMI, i quali hanno una ulteriore disciplina rispetto ai dati sensibili.

LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA CARTA COSTITUZIONALE E L’ISTITUZIONE DEL SSNLa Carta Costituzionale è la norma fondamentale del nostro ordinamento. È una costituzione rigida perché può essere modificata solo attraverso procedimento aggravato stabilito dall’Art.138 della Costituzione. In materia di diritto alla salute gli articoli rilevanti e centrali risultano essere Art.2, Art 3, Art 32, Art 38:

Art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e facente parte di una collettività e richiesta di doveri inderogabili di ogni cittadino di andare ad adempiere quelli che sono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 si basa sul principio di uguaglianza del cittadino, dove è prevista una forma di uguaglianza in senso formale (comma 1 – perché tutti i cittadini sono uguali davanti la legge) e in senso sostanziale (comma 2 – dove si riconosce che è compito della repubblica andare a rimuovere gli ostacoli che vanno a limitare la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Gli ostacoli sono di tipo economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del nostro paese).

Art. 32 prevede che sia compito della Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività garantendo cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 38 ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

Con l’attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 si afferma il principio di decentramento amministrativo. Ai sensi del primo comma dell’art. 118 infatti funzioni e servizi devono essere garantiti dall’ente più vicino al cittadino. Un altro articolo importantissimo è l’art 117 che delibera la potestà legislativa tra stato e regioni. Nel nostro ordinamento, infatti, nell’art. 117 si prevede che in materia di diritto alla salute è riconosciuta una potestà concorrente tra Stato e Regione, in quanto lo Stato delinea i principi fondamentali e alla Regione spetta la normativa di dettaglio.Ma come fa la Regione a tutelare tale diritto? Attraverso il SSN, cioè quel complesso di funzioni, strutture, servizi, attività destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione indipendentemente dalle condizioni individuali e sociali.L’istituzione del SSN avviene con la Legge 833/78 che sostituisce il precedente sistema mutualistico assistenziale con decorrenza dal 1980.

IL MODELLO DIPARTIMENTALE: SCOPO E FUNZIONIIl dipartimento è la principale innovazione prevista dal D.lgs. 502/92 è individuato come modus operandi di ogni azienda sanitaria. Il dipartimento è individuato come centro di responsabilità e è composto da strutture complesse.Al vertice di ogni dipartimento c’è il direttore di dipartimento nominato dal direttore generale tra tutti i dirigenti con incarico di direttore di struttura complessa. Il direttore di dipartimento ha la responsabilità gestionale, programmatica ed economica del dipartimento.Il D.lgs. 502/92 impone obbligatoriamente a ogni ASL di avere come struttura operativa un dipartimento di prevenzione.

41

Page 42:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

L’organizzazione dipartimentale risulta quindi essere un modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività.[Quello che segue vale solo per la Asl 3]Il modello dipartimentale all’interno della ASL 3 si distingue in:

Dipartimento strutturale (è previsto, ma nella Asl3 non c’è): sono più strutture complesse che si aggregano ai fini di conseguire migliore efficienza e economicità.

Dipartimento interaziendale: sono più SC o SS anche aziende diverse che si aggregano (esempio: Dipartimento di Patologia Clinica che soddisfa bisogni della popolazione in materia citologica-patologica-istologica).

Dipartimento funzionale: sono più strutture che si aggregano (possono anche essere fuori dall’Azienda) per una funzione comune (esempio: dipartimento dell’apparato locomotore sono più strutture aggregate per un’affinità comune: ortopedia-chirurgia piede-reumatologia).

POTERE DIRETTIVO E DELEGA DI FUNZIONI: ATTI DELEGATIAll'art. 4 del D.lgs. 165/01 sono distinti, per ogni amministrazione, i poteri degli organi di Governo e degli organi per la gestione tecnico-amministrativa. Gli organi di Governo sono quelli che delineano i principi fondamentali, cioè gli obiettivi che devono essere realizzati, le finalità pubbliche e i fini istituzionali, attraverso le forme di programmazione. Al suo interno troveremo il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione. Gli organi per la Gestione Tecnico Amministrativa sono preposti alla realizzazione e alla gestione degli obiettivi. Coloro che hanno queste funzioni sono:Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.Il Direttore Generale è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal DA e dal DS, che a loro volta possono anch'essi delegare le loro funzioni in caso di assenza temporanea al direttore della Struttura Complessa di competenza, ovvero il DA delega le sue funzioni al direttore della SC per le materie amministrative e il DS delega le sue funzioni al direttore della SC per le materie sanitarie. Anche il Direttore della Struttura Complessa può delegare le sue funzioni ad altri, in questo caso dovrà rivolgersi alle Strutture Semplici.

CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE E VALORIZZAZIONE DEL MERITOGli obiettivi di trasparenza, rendimento e efficienza sono obiettivi fondamentali del decreto Brunetta. Il decreto si occupa della disciplina della gestione delle performance nonché degli organismi preposti al monitoraggio di quest’ultima. Per misurare e valutare la performance è previsto un ciclo di gestione destinato all’attuazione di specifici obiettivi:

Miglioramento dello standard dei servizi offerti dalle PA. Crescita delle competenze professionali dei dipendenti.

Tutto ciò attraverso la valorizzazione del merito e la predisposizione di premi per il raggiungimento dei risultati stabiliti.Le PA sono tenute annualmente a redigere:

Un piano della performance, documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della PA.

Una relazione sulla performance, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti.Le amministrazioni valutano la performance attraverso un sistema di misurazione di tipo organizzativo o individuale.I soggetti coinvolti sono:

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA, che opera anche come autorità nazionale anticorruzione.

Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) Organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. I dirigenti di ciascuna amministrazione.

La riforma crea un legame tra il processo di valutazione della performance e l’attribuzione degli incentivi economici legati a quest’ultima.

42

Page 43:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

PROFILI GIURISDIZIONALI IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGOL’aver assoggettato la disciplina del lavoro pubblico al codice civile e alle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa, ciò ha comportato anche la necessità di spostare la giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario. Non aveva più senso lasciare alla giurisdizione amministrativa gli atti di gestione del rapporto lavorativo che erano ormai considerati atti di diritto privato.Il D.lgs. 80/1998 ha determinato la devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di lavoro alle dipendenze della PA.Al giudice ordinario spettano tutte quelle controversie relative ai rapporti di lavoro, incluse quelle riguardanti l’assenza dal lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.Restano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle PA.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL DIRITTO SANITARIODopo l’unificazione del Regno d’Italia, le prime norme in materia sanitaria furono emanate identificando la tutela della salute come materia di ordine pubblico. Nel 1888 l’amministrazione sanitaria diviene più articolata e venne istituito il Consiglio Superiore di Sanità.Il primo testo unico sulle leggi sanitarie venne approvato nel 1907.Nel 1934 fu approvato il nuovo TU sulle leggi sanitarie consistente in un insieme di disposizioni sull’ordinamento dello Stato italiano in questo settore e le funzioni dei singoli organi dell’amministrazione sanitaria.Nel 1945 venne istituito l’alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica.Con l’entrata in vigore della nostra costituzione, si parla per la prima volta di diritto alla salute (art. 32) e al diritto dei lavoratori di assicurarsi contro i rischi aia quali è soggetta la capacità lavorativa, per infortuni, malattie professionali e non, invalidità (art. 38).Nel 1958 è nata la necessità di dare alla materia della salute pubblica una importanza più specifica e autonoma, non più una questione di ordine pubblico. Venne istituito il Ministero della Sanità.Nel 1968 con la riforma ospedaliera in base al principio introdotto dalla costituzione, nasce l’ente ospedaliero, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico destinato all’assistenza dei cittadini. Primo decentramento istituzionale in materia sanitaria, perché la legge delega l’individuazione e la gestione degli enti ospedalieri alla Regione con funzione di vigilanza in materia e lasciando al Ministro della Sanità la tutela degli interessi generali dello Stato.Con il passaggio delle funzioni statali in materia di sanitaria alla regione (1972), solo per quanto riguarda l’intervento terapeutico, preventivo e riabilitativo, infatti tale passaggio non comprendeva il settore dell’assistenza mutualistica.Gli enti mutualistici in crisi finanziaria e organizzativa a causa di debiti accumulati verso gli enti ospedalieri furono soppressi con una legge nel 1977. Le prestazioni di assistenza ospedaliera vennero affidate alle regioni che fornivano ai soggetti assistiti assistenza o in enti ospedalieri o in strutture eroganti assistenza ospedaliera. In questo modo gli ospedali divennero enti strumentali delle regioni, finanziati dalle stesse attraverso un fondo nazionale ripartito effettuato dal Ministero della Sanità. Con un DPR del 1977 si provvide al definitivo trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni.Con la prima riforma sanitaria L 833/1978 c’è stata la vera svolta con l’istituzione del SSN. La legge prevedeva l’istituzione di una struttura istituzionale centrale suddivisa in USL (il cui ambito territoriale coincideva con il comune). Riforma troppo ambiziosa che realizzò un sistema inefficiente, oneroso e privo di controllo. Con la seconda riforma sanitaria DLGS 502/1992 si ha il reale ordine della disciplina in materia sanitaria e con il conseguente riassetto organizzativo e istituzionale del SSN. Punti cardine della riforma:

Definizione dei LEA uniformi sul territorio nazionale Maggiori responsabilità gestionali alle regioni Aziendalizzazione delle strutture di erogazione dei servizi sanitari (da USL ad ASL) Partecipazione del cittadino in forma associativa alla gestione e organizzazione del SSN.

43

Page 44:  · Web viewdi gestione delle ASL e delle aziende ospedaliere. Le regioni possono far fronte a tali oneri aumentando le risorse a propria disposizione nei seguenti modi: ...

A seguito del decentramento amministrativo conferito alle regioni, mentre gli enti locali sono più coinvolti a livello di programmazione e amministrazione venne emanato il DLGS 229 /1999, che ha rafforzato il ruolo e l’autonomia delle regioni in ambito sanitario. Altri aspetti salienti della riforma sono che le ASL hanno una personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. In più le ASL sono articolate in distretti.

RAPPORTI ASL CON AO, AOU-IRCCS

44


Recommended