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001-017 N. 15 Parte I · Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e...

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CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo . 2,50. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9.” CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale: . 160,00 - Parte I: . 40,00 - Parte II: . 80,00 - Parte III: . 40,00 - Parte IV: . 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono pro- dotti in fotocopia il cui prezzo è di . 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione . 5,00 - Testo . 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse- re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - “Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005” PARTE PRIMA Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32 Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 Internet: www.regione.liguria.it E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15 REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2011 N. 12 Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. REGOLAMENTO REGIONALE 17 Maggio 2011 N.2 Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). pag. 2 pag. 12 Mercoledì 1 Giugno 2011 Anno XLII - N. 9
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  • CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9.”CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - Èesclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normalicanoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notiziasul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono pro-dotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devonoessere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie,firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le TARIFFEvigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresala firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo nonfestivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L.Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse-re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando atergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissionedi tale indicazione.

    Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - “Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005”

    PARTE PRIMA

    Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

    Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

    Internet: www.regione.liguria.it E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

    PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

    REPUBBLICA ITALIANA

    SOMMARIO

    LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2011 N. 12Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Normeregionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) esuccessive modificazioni ed integrazioni.

    REGOLAMENTO REGIONALE 17 Maggio 2011 N.2Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Normein materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi).

    pag. 2

    pag. 12

    Mercoledì 1 Giugno 2011 Anno XLII - N. 9

  • LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2011 N. 12

    Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modificheagli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezionedella fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTApromulga

    la seguente legge regionale:

    CAPO ICALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2011/2012-2012/2013-2013/2014

    Articolo 1(Caccia programmata)

    1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si appli-ca il seguente regime di caccia programmata:

    A) Periodi di caccia:1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla

    selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali eprecisamente:

    - nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la ZonaAlpi;

    - nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermorestando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

    Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi della lettera E. Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia daappostamento che in forma vagante;

    2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delleosservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita,ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanaliin tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente sepraticata da appostamento;

    3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sottoqualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclu-sivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tra-monto;

    4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo è consentita la caccia, sia daappostamento che in forma vagante anche con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria percomplessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdìe di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia allavolpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

    Parte I 01.06.2011 - pag. 2Anno XLII - N. 9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

  • B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:nei periodi di tempo di cui alla lettera A sono cacciabili le seguenti specie:

    1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, per-nice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, minilepre.

    Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli AmbitiTerritoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), possono prolungare il periodo dicaccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

    2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora,merlo;

    3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena,tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, bec-caccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola,mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

    4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte (limitatamente ai soggettimaschi);

    Caccia alla volpe:è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaiodell’anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicem-bre di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la caccia a squadre,con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamentecostituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate ed in ogni giornata aperta alla cac-cia.

    Caccia alla pernice rossa ed alla starna:per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree eperiodi di caccia.

    Caccia al fagiano di monte:le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi cen-simenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazionealla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capiabbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

    C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delleprovince di Genova e Savona e per il camoscio della provincia di Imperia.

    D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

    1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizionidi legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento deicontingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

    dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date diapertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e succes-sive modificazioni ed integrazioni;

    2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l’approvazione di piani annuali di abbattimento informa selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo èconferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali

    Anno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 3BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

  • vigenti, previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli ufficicompetenti regionali, dettagliata relazione.

    E) Zona delle Alpi:l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settem-bre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo su conformi disposizioni emanate dalleProvince. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’e-sercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni delpresente calendario.

    F) Zone di Protezione Speciale (ZPS):nelle ZPS, non ricomprese all’interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispet-to dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed inte-grazioni. Nel mese di gennaio l’attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo ed in formavagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

    G) Orario di caccia:la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un’ora prima del sorg-ere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per lacaccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la bec-caccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario:

    - dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);- dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);- dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

    H) Caccia con il falco e con l’arco:la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni neiquali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorninei quali è consentito l’uso del fucile.

    I) Allenamento cani:1) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla

    seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorg-ere del sole sino al tramonto;

    2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restandoquanto stabilito dal punto 1).

    L) Carniere massimo giornaliero:per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvati-ci maggiore di quelli di seguito specificati:

    1) Selvaggina stanziale:fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa,una sola starna e una sola lepre;

    Parte I 01.06.2011 - pag. 4Anno XLII - N. 9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 5Anno XLII - N. 9

    fagiano di monte: 1 capo.

    2) Selvaggina migratoria:

    20 capi complessivamente con il limite di :

    - allodola: 8 capi;

    - colombaccio: 10 capi;

    - beccaccia: 2 capi;

    - beccaccino: 2 capi;

    - germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

    - alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga:complessivamente 2 capi.

    E’ consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cor-nacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

    M)Carniere massimo stagionale:ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di sel-vatici maggiore di quello di seguito specificato:

    - beccaccia 20 capi;

    - fagiano 20 capi;

    - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

    2. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco dicui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

    3. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calen-dario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Normeper la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni edintegrazioni e del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strut-ture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (Articolo 32, comma 1, lettera a) - aziendeagrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale1 luglio 1994, n. 29) e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle aziende faunistico-venatorie,il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbat-timento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

    Articolo 2(Limitazioni all’attività venatoria)

    1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in deter-minate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificateall’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute parti-colari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASLprovinciali competenti o altre calamità.

    2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o piùprovince per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioniambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competen-ti o altre calamità.

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 6

    Articolo 3(Tesserino per l’esercizio venatorio)

    1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deveessere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dal-l’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportatesul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte almomento del recupero di ogni soggetto.

    2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazionied integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnatoentro e non oltre il 15 ottobre.

    3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

    CAPO II

    MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29 (NORME PER LA PROTEZIO-NE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFI-

    CAZIONI ED INTEGRAZIONI

    Articolo 4(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

    1. L’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

    “Articolo 6(Piani faunistico-venatori provinciali)

    1. Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono pianifaunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteris-tiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

    2. Le procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizionicorrettive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) esuccessive modificazioni ed integrazioni sono avviate dalle Amministrazioni provinciali entro cen-toventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria degli indirizziregionali per la pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 5.

    3. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato fau-nistico-venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto dis-posto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della l. 157/1992:

    a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;b) la delimitazione della zona delle Alpi;c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;d) l’individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.

    4. Il piano, nel periodo di validità, può essere aggiornato con le procedure previste per l'ap-provazione.

    5. Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico-venatori allaRegione ai sensi dell'articolo 12.

    6. I piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all’approvazione dei nuovi piani fau-nistico-venatori.”.

    Articolo 5(Modifica all’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

    1. Il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu-ito dal seguente:

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 7Anno XLII - N. 9

    “4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superioreper la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale-Assemblea leg-islativa della Liguria l’approvazione del calendario venatorio che ha validità minima annuale emassima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calen-dario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria,relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissioneconsiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso laGiunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale-Assemblea legislativa dellaLiguria un conseguente provvedimento.”.

    CAPO III

    VIGILANZA E SANZIONI

    Articolo 6(Vigilanza)

    1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Articolo 7(Sanzioni)

    1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previstedalla l. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modifi-cazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento dispecie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 dellal.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

    CAPO IV

    NORME FINALI

    Articolo 8(Durata del calendario venatorio)

    1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

    Articolo 9(Norme finali e transitorie)

    1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guidadirette alla tutela di coloro che praticano l’attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul terri-torio.

    2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all’accordo diconservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto al’Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte agarantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

    3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successivemodificazioni ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dellabiodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, in attuazionedella direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concer-

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    nente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della faunaselvatiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione deglihabitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifi-cazioni ed integrazioni.

    Articolo 10(Dichiarazione di urgenza)

    1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ed farla osservare come legge della Regione Liguria.

    Data a Genova addì 1 giugno 2011

    IL PRESIDENTEClaudio Burlando

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    NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2011 N. 12

    PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area delProcesso Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensidell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggecitate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

    1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGEa) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con

    deliberazione n. 27 in data 6 maggio 2011;b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 maggio 2011, dove ha acquisito

    il numero d’ordine 143;c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Regolamento

    interno del Consiglio in data 10 maggio 2011;d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella

    seduta del 19 maggio 2011;e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2011;f) la legge regionale entra in vigore il 2 giugno 2011.

    2. RELAZIONI AL CONSIGLIORelazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

    Il presente disegno di legge regolamenta l’attività venatoria nel territorio della Liguria per le stagioni vena-torie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

    Le disposizioni contenute nella presente proposta di Calendario venatorio triennale ricalcano, con pochevarianti, quelle presenti nel calendario venatorio appena conclusosi, approvato con legge regionale 6 giugno2008, n. 12”Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29(Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modi-fiche ed integrazioni” rispetto alla cui gestione non si sono registrati particolari problemi.

    Il provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione faunistico-venatoria regionale nellaseduta del 17.02.2011, che, a maggioranza, si è espressa favorevolmente e dell’istituto Superiore per laProtezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che si è espresso con nota n. 11362/T-A11 del 04.04.2011, comedisposto dall’articolo 34, comma 4 della l.r. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Tra gli aspetti più interessanti del presente documento si segnalano:

    − all’articolo 1 (Caccia programmata): la disciplina delle giornate di caccia nelle Province liguri com-presa la Zona faunistica delle Alpi, i periodi di caccia,diversificati fra selvaggina stanziale e migrato-ria; le specie cacciabili tra le quali è stata inserita la specie minilepre; gli orari di caccia, il carnieregiornaliero che per la specie beccaccia ha subito una riduzione del prelievo da tre a due capi ed ilcarniere stagionale; le varie tipologie di caccia ed i periodi in cui è consentita l’attività di addestra-mento cani;

    − come previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a ZoneSpeciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dall’articolo 7 della l.r. 35 /2006(che disciplina l’attività venatoria all’interno delle Zone di protezione Speciale (ZPS) non ricompreseall’interno di zone di divieto venatorio) sono state individuate, nei giorni di sabato e domenica, le duegiornate nel mese di gennaio in cui è consentita l’attività venatoria da appostamento fisso,tempora-neo ed in forma vagante;

    − all’articolo 2 (Limitazioni all’attività venatoria): al comma 1 la previsione della possibilità, da partedelle Province, nei territori di rispettiva competenza, di vietare o ridurre l’attività venatoria nel caso siverificassero condizioni sfavorevoli relativamente alla consistenza faunistica o alle condizioni ambi-entali, climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL competenti o altre calamità; al comma 2,stesso articolo, è prevista la possibilità da parte della Regione di adottare le stesse limitazioni di cui alcomma 1, sui territori di due o più province;

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 10

    − all’articolo 3 (Tesserino per l’esercizio venatorio): si prevede la procedura relativa al rilascio, alla com-pilazione, da parte dei cacciatori, ed il termine per la riconsegna del tesserino venatorio annuale,nonché l’obbligo della raccolta dei bossoli delle cartucce da parte dei cacciatori;

    − all’articolo 4 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994): prevede la riscrittura dell’articolo 6 della l.r.29/94, allo scopo di prolungare il termine per la predisposizione dei piani faunistico-venatori provin-ciali da un anno a due anni. Tali modifiche consentiranno alle Province di procedere compiutamentealla pianificazione faunistico venatoria giunta a scadenza che a differenza del passato deve necessari-amente tener conto della normativa di salvaguardia ambientale, in attuazione delle direttive2009/147/CE e 92/43/CEE , secondo quanto previsto dal DPR 357/1997 (Regolamento recanteattuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,nonché della flora e della fauna selvatica);

    − all’articolo 5 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994): la seconda modifica alla l.r. 29/1994,prevede la riscrittura del comma 4 dell’articolo 34 che disciplina l’approvazione del calendario vena-torio, dove l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) è sostituito dall’Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dove si dispone che il parere dell’ISPRA, oltre che infase di approvazione del calendario venatorio, deve essere richiesto in occasione di modifiche al cal-endario medesimo, proposte al Consiglio regionale.

    − all’articolo 6 (Vigilanza): dispone la vigilanza ai sensi dell’articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994;

    − all’articolo 7 (Sanzioni): si rinvia alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 29/1994;

    − all’articolo 8 (Durata del calendario venatorio): prevede la durata triennale del Calendario venatorioe precisamente per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

    − all’articolo 9 (Norme finali e transitorie): prevede, al comma 1, l’adozione delle iniziative volte allaprevenzione dell’influenza aviaria; al comma 2 l’adozione degli adempimenti legati all’adesionedell’Italia all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA, fattoa L’Aja il 15 agosto 1996; il comma 3 garantisce nell’ambito della pianificazione faunistico venatoriaprovinciale il rispetto della normativa relativa a rete Natura 2000;

    − all’articolo 10 (Dichiarazione di urgenza): in ragione dei tempi particolarmente ristretti ai fini dell’ap-provazione del Calendario venatorio, si dispone la dichiarazione d’urgenza.

    Il testo del disegno di legge composto da 10 articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione con-siliare competente per l’esame in sede referente ed è stato illustrato dall’Assessore competente a cui hannofatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.

    In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a segui-to del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea legislativa.

    La Commissione ha provveduto in data 19 maggio 2011 all’approvazione del disegno di legge a maggio-ranza dei componenti.

    Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

    RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Bruzzone F.)

    Il presente disegno di legge, licenziato dalla Giunta Regionale in data 6 maggio 2011 ha potuto essereesaminato in Commissione consiliare lunedi 16 e giovedi 19 maggio u.s. in funzione dell’iscrizione al calen-dario dei lavori del Consiglio regionale, di una proposta di legge di iniziativa consiliare sul medesimo argo-mento, di cui sono primo firmatario, che è sottoscritta dai colleghi di opposizione e che è stata presentata

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 11Anno XLII - N. 9

    già da tre mesi.

    L’attività venatoria nella nostra regione inizia il 1° giugno e l’atteggiamento della Giunta edell’Assessorato alla Caccia ha rischiato di far slittare tale data per colpa dell’intempestività con la quale èstata assunta l’iniziativa.

    L’Ufficio di Presidenza Integrato si è tenuto il 4 maggio 2011, ad oggi non è più stato convocato e quin-di la calendarizzazione del Disegno di legge sarebbe partita da giugno con la conseguente analisi, discussio-ne e approvazione del provvedimento a fine giugno o nel mese di luglio con gravi conseguenze soprattuttosui piani di prelievo degli ungulati che ne sarebbero stati irrimediabilmente compromessi.

    Le sostanziali differenze tra i due testi, che saranno oggetto di appositi emendamenti, riguardano la pos-sibilità di cogliere le modifiche introdotte nella norma nazionale (l.157/1992) con la Legge Comunitaria2009 (estensione del periodo di caccia sino al 10 febbraio per talune specie di avifauna) e di godere appienodei contenuti della disciplina regionale vigente in materia (con particolare riferimento al comma 7 bis del-l’articolo 34 della l.r. 29/1994).

    3. NOTE AGLI ARTICOLINote all’articolo 1

    • La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicato nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;• La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 è pubblicato nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16;• La Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. L 103 del 25 aprile

    1979;• La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;• Il regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 è pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6.

    Note all’articolo 4

    • Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.;• Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..

    Note all’articolo 9

    • La legge 6 febbraio 2006, n. 66 è pubblicata nella G.U. 4 marzo 2006, n. 53, S.O.;• Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre

    1997, n. 248, S.O.;• La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.

    4. STRUTTURA DI RIFERIMENTODipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 12

    REGOLAMENTO REGIONALE 17 MAGGIO 2011 N.2

    Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto l’articolo 121 della Costituzione;Visto l’articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 9 feb-

    braio 2011 e apportate le modifiche indicate dalla stessa Commissione;Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 13 maggio 2011;

    EMANA

    il seguente regolamento regionale:Articolo 1

    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento definisce i termini di conclusione dei procedimenti, sia ad istanza di partesia d’ufficio, di competenza della Giunta regionale non disciplinati da speciali disposizioni dilegge. I procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – AssembleaLegislativa non sono disciplinati dal presente regolamento e saranno valutati nell’ambito delprocesso di semplificazione.

    2. La tabella allegata costituisce parte integrante del regolamento e definisce il termine di conclu-sione dei procedimenti regionali in essa espressamente individuati.

    3. La tabella ha valore normativo esclusivamente ai fini della definizione del termine dei procedi-menti; le altre indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento, competenza, attivitàistruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.

    4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in mate-ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il terminedei procedimenti non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non previsto da spe-ciali disposizioni di legge statali o regionali in materia è stabilito in trenta giorni.

    Articolo 2(Decorrenza dei termini per i procedimenti ad istanza di parte)

    1. Per i procedimenti ad istanza di parte il termine decorre dalla data di assunzione della domandaal Protocollo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    2. La domanda consegnata a mano va presentata, salvo diversa disposizione, al Protocollo generalee della sua consegna viene in ogni caso rilasciata ricevuta all'interessato.

    3. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevi-mento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

    4. Il Protocollo generale è tenuto a far pervenire la domanda o l'istanza al servizio competente entroil secondo giorno successivo a quello di presentazione.

    5. Le domande presentate in via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste all'ar-ticolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e siapplica quanto previsto agli articoli 45 e 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codicedell'amministrazione digitale), nonché le specifiche disposizioni organizzative definite in ambitoregionale.

    6. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove deter-minati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata dalla prescrittadocumentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dallalegge o dal regolamento.

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 13Anno XLII - N. 9

    7. Fatti salvi i casi in cui sia espressamente escluso, se la domanda è irregolare o incompleta, ilresponsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione all'istante entro dieci giorni indi-cando le cause della irregolarità e della incompletezza ed assegna un termine perentorio entro cuiregolarizzare o completare la domanda. In questi casi il termine del procedimento decorre dal rice-vimento al Protocollo della domanda regolarizzata o completata.

    8. Qualora nel corso del procedimento il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'inte-grazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna un termineperentorio entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'ar-ticolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine delprocedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento al Protocollo delle integrazionirichieste.

    Articolo 3(Decorrenza dei termini per i procedimenti d'ufficio)

    1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre, salvo diversa disposizione, dalla data in cui laRegione ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto di impulso.

    2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorredalla data di assunzione dell'atto o della richiesta al Protocollo ai sensi dell’articolo 7, comma 4,legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Articolo 4(Termine finale dei procedimenti)

    1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimen-to ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di notificazione o comunicazione al desti-natario.

    2. Salvo diversa disposizione, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si appli-cano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.

    3. La scadenza dei termini di cui ai commi precedenti non esonera dall'obbligo di provvedere conogni sollecitudine, fatti salvi i casi di silenzio-rifiuto e di silenzio-assenso, ferma restando ogni con-seguenza dell'inosservanza del termine.

    4. Ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di più organi o uffici regionali, iltermine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari perl’espletamento delle fasi stesse.

    5. Il periodo di tempo necessario all’eventuale fase di integrazione dell’efficacia relativo alla pubbli-cazione dell’atto non è computato nel termine per la conclusione del procedimento.

    Articolo 5(Conferenza dei servizi infraregionale)

    1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un medesimoprocedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi,comunque denominati, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, la struttura procedente indicedi regola una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni adottate in sede di conferenza diservizi fra tutte le strutture coinvolte e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti pre-detti.

    2. Per gli effetti di cui al comma 1, è struttura procedente quella cui compete l’adozione del provved-imento amministrativo finale.

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 14

    Articolo 6(Pareri obbligatori e facoltativi)

    1. Il termine per l'emanazione di pareri obbligatori forniti dalla Regione ad altri enti e amminis-trazioni, non compresi nella tabella allegata, è stabilito, salvo diversa disposizione di legge, in viagenerale in sessanta giorni.

    2. Il termine per l'emanazione di pareri facoltativi forniti dalla Regione ad altri enti e amminis-trazioni, non compresi nella tabella allegata, è stabilito, salvo diversa disposizione di legge, in viagenerale in novanta giorni.

    3. Il periodo necessario per l'emanazione di pareri facoltativi non sospende il termine del procedi-mento all'interno del quale i pareri sono stati richiesti.

    Articolo 7(Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di Stato)

    1. Quando l'amministrazione ritenga di richiedere il parere in via facoltativa al Consiglio di Stato oall'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento comunica la determinazione agliinteressati, indicandone le ragioni. In tal caso, il procedimento è sospeso per un periodo massimodi novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 25novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi).

    2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni oenti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finaledel procedimento.

    Articolo 8(Procedimenti di concessione di contributi o di altri vantaggi economici)

    1. I termini relativi alla fase istruttoria e di assegnazione di contributi o di altri vantaggi economicipossono essere stabiliti nei provvedimenti di approvazione dei relativi bandi o di approvazione deicriteri per la concessione dei medesimi.

    2. Nella tabella allegata sono definiti i termini dei procedimenti di approvazione di bandi o provved-imenti per la concessione di contributi o altri vantaggi economici non disciplinati da speciali dis-posizioni di legge.

    Articolo 9(Procedimenti relativi a fondi strutturali di competenza di autorità di gestione, di audit e di

    certificazione e ad altri procedimenti di origine comunitaria)

    1. Nella tabella allegata non sono compresi i termini dei procedimenti relativi a fondi strutturali dicompetenza di autorità di gestione, di audit e di certificazione e di altri procedimenti disciplinatidalla normativa comunitaria di riferimento e dai relativi atti di recepimento e di attuazionenazionali e regionali, che rimangono soggetti alla specifica regolamentazione di fonte comunitariaper essi prevista.

    Articolo 10(Procedimenti tributari e procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative)

    1. Ai procedimenti tributari e ai procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative si applicala disciplina dei termini per essi prevista dalla normativa in materia.

    Articolo 11(Procedimenti che si concludono con provvedimenti di liquidazione)

    1. Salvo quanto previsto nella tabella allegata per i singoli procedimenti di liquidazione, nei casi incui sia necessaria, successivamente alla fase procedimentale, la richiesta di liquidazione e la con-

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 15Anno XLII - N. 9

    seguente emissione del mandato di pagamento, la struttura competente per materia trasmette alServizio Ragioneria, entro dieci giorni dalla data in cui l’atto esecutivo è pervenuto alla struttura,il provvedimento di liquidazione corredato della documentazione di cui alla vigente normativa inmateria di contabilità regionale. Il Servizio Ragioneria provvede nei successivi sessanta giorni allaregistrazione della liquidazione e alla emanazione del mandato, fatti salvi termini più ridotti pre-visti in contratti e convenzioni, da provvedimenti legislativi o determinati da particolari esigenzederivanti da spese di natura obbligatoria o connesse allo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

    Articolo 12(Diritto di accesso)

    1. Ai sensi degli articoli 24 e ss. della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tutti i documen-ti amministrativi sono accessibili ad esclusione delle seguenti categorie di atti:a) documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti da dispo-

    sizioni di legge o regolamento;b) nei procedimenti tributari, per i quali rimangono ferme le specifiche norme che li regolano;c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti norma-

    tivi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano fermele norme che ne regolano la formazione;

    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazionidi carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

    2. Con la pubblicazione dei documenti amministrativi sul sito informatico della Regione Liguria lalibertà di accesso agli atti si intende realizzata.

    Articolo 13(Modificazioni alla tabella allegata)

    1. Le modifiche alla tabella allegata successive all’entrata in vigore del presente regolamento sonodisposte con deliberazione della Giunta regionale.

    Articolo 14(Norme transitorie e finali)

    1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entra-ta in vigore.

    2. Ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano adapplicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali o regionali.

    3. Il Regolamento regionale 4 luglio 1994, 2 (Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 1comma 3 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina particolareggiata dei sin-goli tipi di procedimento amministrativo con indicazione del termine finale per l’emissione dell’at-to conclusivo) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato, fatto salvo quanto previsto alcomma 2.

    Articolo 15(Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito inter-net della Regione Liguria.

    Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a normadell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

    Dato a Genova, addì 17 maggio 2011

    IL PRESIDENTEClaudio Burlando

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 16

    1) AFFARI ISTITUZIONALISEGRETERIA GENERALE GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    1.1. Settore Staff Centrale e Servizi Giunta 1.2. Servizio Amministrazione e Gestione Risorse Umane 1.3. Servizio Valutazione, Controllo e Formazione Risorse Umane 1.4. Servizio Affari Generali della Presidenza 1.5. Settore Relazioni Internazionali e Coordinamento Programmi Comunitari

    2) AFFARI LEGALI, GIURIDICI e LEGISLATIVI

    2.1. Settore Affari Giuridici e Legislativi 2.2. Settore Semplificazione Normativa, Amministrativa, Rapporti Istituzionali e Tutele2.3. Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali

    3) RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E CONTROLLI

    3.2. Settore Amministrazione Generale 3.3. Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali 3.6. Servizio Ragioneria e Servizi Contabili

    4) AGRICOLTURA, TURISMO e CULTURA

    4.1. Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura e Affari Giuridici4.2. Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica4.3. Settore Politiche Agricole 4.4. Ufficio Produzioni Agroalimentari 4.5. Ufficio Produzioni Floroortovivaistiche4.6. Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari 4.7. Settore Servizi alle Imprese Agricole 4.8. Settore Politiche Turistiche 4.9. Servizio Manifestazioni, Imprese e Professioni Turistiche4.10.Servizio Programmi Culturali e Spettacolo

    5) AMBIENTE

    5.1. Settore Staff del Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici5.2. Settore Staff Tecnico del Dipartimento5.3. Settore Gestione Integrata dei Rifiuti5.4. Settore Valutazione Impatto Ambientale 5.5. Settore Assetto del Territorio5.6. Settore Ecosistema Costiero5.7. Settore Ciclo Integrato e Gestione delle Risorse Idriche5.8. Servizio Aria e Clima 5.9. Settore Protezione Civile ed Emergenza5.10.Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 17Anno XLII - N. 9

    6) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SPORT

    6.2. Settore Sistema regionale della Formazione6.3. Settore Organizzazione scolastica e Politiche per gli Studenti 6.4. Settore Sistema Scolastico - Educativo regionale6.5. Servizio Orientamento, Formazione superiore, Università e Professioni 6.6. Settore Politiche e Servizi per l'occupazione6.7. Settore Sicurezza e Qualità del Lavoro, Immigrazione ed Emigrazione6.8. Settore Sport e Tempo Libero

    7) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

    7.1. Settore Staff del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Affari Giuridici 7.2. Settore Urbanistica e Procedimenti concertativi 7.3. Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle

    Trasformazioni Territoriali7.4. Servizio Tutela del Paesaggio 7.5. Ufficio Aree Demaniali marittime

    8) PROGRAMMI REGIONALI, PORTI, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

    8.2. Settore Pianificazione, Valutazione Interventi8.3. Settore Trasporti 8.4. Settore Programmi Urbani Complessi 8.5. Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici 8.6. Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica

    9) SALUTE E SERVIZI SOCIALI

    9.1. Settore Affari Giuridici e Politiche del Personale 9.2. Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità9.4. Settore Programmazione, Controllo Direzionale e Politiche del Farmaco9.5. Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità, Servizio Civile9.6. Servizio Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo 9.7. Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari 9.8. Settore Investimenti9.9. Servizio Politiche Sociali Integrate 9.10.Ufficio Veterinaria e Sanità Animale9.11.Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli

    10) SVILUPPO ECONOMICO

    10.2.Settore Politiche di Sviluppo del Commercio10.3.Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo10.4.Settore Ricerca, Innovazione ed Energia10.5.Servizio Attività Estrattive

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 18

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    BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 19Anno XLII - N. 9

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 20

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 21Anno XLII - N. 9

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 22

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 23Anno XLII - N. 9

    Mat

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 24M

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 01.06.2011 - pag. 25Anno XLII - N. 9

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  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 9 Parte I 01.06.2011 - pag. 26

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