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Enrico Maria Ferrero
Elementi di Sanità pubblica veterinaria
6 febbraio 2015
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica
Scuola di Specializzazione
in Sanità Animale, allevamento e produzioni zootecniche
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Gli elementi di base dell'ordinamento giuridico
L’Ordinamento giuridico
Norma e disposizione
Le fonti del diritto e i loro rapporti
La produzione normativa nazionale e comunitaria
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L’ordinamento giuridico Gruppo organizzato ed effettivamente produttore di norme proprie e cioè
un gruppo di soggetti che per interessi comuni si organizza, conferendo a una autorità dei poteri, e dandosi delle norme che hanno una effettiva vigenza.
Le componenti primarie dell'ordinamento sono quindi la
plurisoggettività (complesso dei componenti il gruppo)
l'organizzazione
la normazione
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L’ordinamento giuridico
E’ un complesso organico di norme che regolano:
l’organizzazione dello Stato
i rapporti giuridici della comunità a cui si riferisce
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Gli ordinamenti giuridicie le fonti del diritto
Crisi dell’indipendenza esterna: l’ordinamento comunitario e le organizzazioni internazionali
L’ordinamento italiano
Crisi della sovraordinazione interna: i poteri regionali e locali
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Caratteristiche del diritto
• OBBLIGATORIETA’
• UNITA’
• COERENZA
• COMPLETEZZA
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Obbligatorietà
• Per un corretto rapporto sociale tra gli individui in uno Stato è importante che le norme che lo regolano siano obbligatorie per tutti gli individui che lo compongono.
• Per rendere effettivo questo principio è necessario che siano previste norme correttive per chi non osserva gli obblighi imposti e che queste norme vengano applicate.
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Unità e coerenza
• Le norme che regolano un ordinamento giuridico devono essere tra loro coordinate.
• Le norme non devono essere in contrasto tra loro e, quando ciò accade è l’ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all’ordinamento il carattere della coerenza.
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Completezza• L’insieme delle norme esistenti in un
ordinamento giuridico deve essere in grado di risolvere ogni possibile caso concreto e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi.
• Ma le norme sono un prodotto umano per cui questi caratteri peccano di ottimismo e devono essere considerati una direttrice, un obiettivo da realizzare non solo da parte del legislatore, ma anche dalla dottrina e della giurisprudenza.
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Le fonti del diritto
Fonti sulla produzione
Fonti di produzione
Fonti di cognizione
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Esempio: Art. 64.1 Cost. “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”
• L’art. 64 è fonte sulla produzione
• Il testo definitivo deliberato dalla Camera o dal Senato è fonte di produzione
• Il testo inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica è fonte di cognizione
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Fonti di produzione: le fonti atto
Trattati internazionali
Norme comunitarie (regolamenti, direttive, decisioni, raccomanda-zioni)
Costituzione e leggi costituzionali
Leggi ordinarie dello Stato
Decreti legislativi
Decreti legge
Statuti e Leggi regionali
Regolamenti
Consuetudini
Circolari
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Le fonti atto nel nostro ordinamento
• Art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale: “Sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, [le norme corporative], gli usi”.
• Art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 249 Trattato CE)
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Il Trattato sull’U.E. ed i regolamenti comunitari
L’adesione del nostro paese, con gli altri paesi europei, all’Unione Europea (ente sovranazionale) ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato e la conseguente possibilità, nelle materie previste dal Trattato, di esercitare diretti poteri normativi all’interno dei singoli Stati membri.
Queste norme si collocano pertanto, nella gerarchia delle fonti, ad un livello sovraordinato rispetto alla stessa Costituzione
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I Trattati istitutivi
• Si pongono al vertice dell’Ordinamento Giuridico Comunitario
• Hanno natura di veri e propri accordi internazionali fra diversi Stati
• Traggono origine alla volontà congiunta degli Stati Membri
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Gli effetti dei Trattati
• Immodificabili dagli atti emanati dagli organi comunitari
• Producono effetti diretti all’interno dei singoli Stati, quando sono:
- sufficientemente dettagliati
e
- non sono subordinati ad atti interni degli Stati
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Gli atti normativi comunitariT.F.U.E., art. 288
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi
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Gli atti normativi comunitari T.F.U.E., art. 288
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti
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I Regolamenti Comunitari
• Caratterizzati da:
generalità
astrattezza
validità erga omnes
diretta applicabilità all’interno degli Stati membri
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Le Direttive
Obbligano gli Stati Membri per ciò che riguarda il risultato da raggiungere
Gli Stati membri sono liberi nella scelta della forma e dei mezzi
Di norma sono applicate ricorrendo a fonti del diritto interno degli Stati membri
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Le Direttive dettagliate
Sono direttamente applicabili all’interno Stati membri se:
pongono obblighi precisi, senza margini di discrezionalità
pongono a carico dei destinatari obblighi negativi
creano in capo ai singoli dei diritti chiaramente individuabili
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Le Decisioni
• Sono atti vincolanti a carattere individuale obbligatori per:
Stati membri
o
singoli a cui sono rivolte
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I Pareri
Atti rivolti da un’istituzione comunitaria ad un destinatario
Hanno ad oggetto un questione determinata
Non sono vincolanti
Invito a mantenere un determinato comportamento
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Le Raccomandazioni
Sono rivolte agli Stati membri
Contengono un invito a tenere un determinato comportamento
Non pongono obblighi di risultato
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La Costituzione e le Leggi CostituzionaliLa Costituzione e le Leggi Costituzionali sono fonti gerarchicamente superiori nel nostro ordinamento.
La Costituzione deve formalmente la sua posizione sovraordinata rispetto alle altre leggi dello Stato, alla sua natura di Costituzione rigida.
Infatti per modificarla è previsto uno speciale procedimento detto di revisione costituzionale (art. 138) che è diverso dal normale procedimento di formazione delle leggi.
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La Costituzione
• E’ la carta su cui si fonda tutto l’ordinamento giuridico
• Ad essa e a i suoi principi si devono conformare tutte le leggi
• In caso di contrasto prevale sempre la Costituzione e la legge incostituzionale viene cancellata dall’ordinamento
• La Costituzione può essere modificata solo con una procedura aggravata
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Caratteristiche della Costituzione
Entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è:
– SCRITTA, perché consacrata in un documento formale
– LUNGA, perché include i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini
– RIGIDA, perché non è possibile modificarla con legge ordinaria
– VOTATA perché adottata attraverso l’Assemblea Costituente
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• La Costituzione è un complesso di norme che sono alla base dell’ordinamento della Repubblica.
• Queste norme stabiliscono chi debba esercitare il potere ed in che modo.
• Non solo stabilisce delle norme, ma fissa anche i principi generali orientando l’interpretazione di altre disposizioni.
• Vincola la produzione legislativa e determina l’illegittimità delle disposizioni ad essa contrarie
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Le leggi costituzionali (artt.138-139 Cost.)
• In particolare le Leggi di Revisione Costituzionale hanno la funzione di modificare la stessa Costituzione.
• ciò che le caratterizza è il procedimento di approvazione che richiede una doppia deliberazione di ciascuna delle camere ad intervallo non inferiore a tre mesi e nella seconda deliberazione, alternativamente, una maggioranza qualificata dei due terzi ovvero la maggioranza assoluta e la possibilità di un voto popolare nella forma del referendum.
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Le Leggi ordinarie dello Stato
Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dall’art. 70 ss. Cost. (l’iniziativa del governo o di ciascun membro del Parlamento o dei consigli regionali o l’iniziativa popolare, l’approvazione separata da parte di ciascuno dei rami del Parlamento, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica);
I Decreti-legge (art. 77 comma 2° della Cost.);
I Decreti legislativi (art. 76 Cost.).
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
• E’ la legge approvata dal Parlamento dopo presentazione e discussione.
• Viene promulgata dal Capo dello Stato ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (Art. 70)
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (Art. 71)
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
− La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (Art. 72 Cost.)
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso (Art. 73)
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La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.)
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (Art. 74)
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I Decreti Legislativi (d.lgs.)
• (art. 76 Cost.)
• Sono emanati dal Governo sulla base di una precedente legge delega espressa dal Parlamento che ne limita i confini, la materia e i tempi di attuazione
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I Decreti Legge (D.L.)
• (art. 77 comma 2° della Cost.)
• Vengono utilizzati per affrontare situazioni particolari di emergenza.
• Sono emanati dal Governo e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza
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La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni
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GLI ORGANI REGIONALI
• Consiglio regionale (= potere legislativo)
• Presidente della Giunta regionale (= vertice dell’esecutivo e capo della Regione)
• Giunta regionale (= potere esecutivo)
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L’art. 117 Cost.
• La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
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L’art. 117 Cost.
• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
• a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
• b) immigrazione;
• c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
• d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
• e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
• f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
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• g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
• h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
• i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
• l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
• m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
• n) norme generali sull'istruzione;
• o) previdenza sociale;
• p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
• q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
• r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
• s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
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• Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
• Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
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• Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
• La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
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• Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
• La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
• Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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Le Leggi Regionali (l.r.)
Le Leggi Regionali sono il prodotto dell’autonomia, anche legislativa che la Cost. riconosce alle Regioni nelle materie indicate all’art 117; vengono emanate dal Consiglio regionale
Statuti delle Regioni ordinarie (approvati con Legge regionale)
Statuti delle Regioni a Statuto Speciale (approvati con Legge Costituzionale).
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Il potere regolamentare
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I RegolamentiI Regolamenti sono una fonte normativa sottordinata alla legge, non possono contenere norme contrarie alle disposizione di legge.
Vengono emanati dal governo o da altre autorità nei limiti delle rispettive competenze e in conformità di leggi che attribuiscano loro potere regolamentare (es. Regioni, Province, Comuni, Banca d’Italia, Consob etc.).
Regolamenti governativi di esecuzione: emanati per regolare materie già regolate dalla Legge;
Regolamenti governativi indipendenti: destinati a regolare materie non regolate dalla Legge.
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LA POTESTA’ REGOLAMENTARE
• Materie di legislazione statale esclusiva > regolamenti statali, salva delega alle Regioni
• Materie di legislazione concorrente e regionale esclusiva > regolamenti regionali
• Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province > regolamenti comunali e provinciali, regolamenti locali
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Usi o consuetudini
Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti (cosiddetto usus) seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (opinio iuris atque necessitatis)
Es. Si parla di usi giuridici in relazione ai contratti di borsa, contratti atipici non disciplinati dal Codice Civile
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Le circolari
Non sono fonti del diritto, ma prevedono norme di comportamento o l’interpretazione di una norma
Circolano all’interno della pubblica amministrazione e obbligano a rispettarne il contenuto i dipendenti sottoposti gerarchicamente all’organo che ha emesso la circolare
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L'applicazione in concreto delle fonti del diritto
L'importanza della distinzione tra i concetti di disposizione e norma
L'interpretazione delle fonti del diritto
I criteri utili per risolvere le antinomìe
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La norma giuridica−E' quel precetto obbligatorio rivolto alla generalità delle persone che si trovano in quella determinata situazione di fatto prevista dalla norma
−Deve provenire da un organo riconosciuto dallo Stato
−Deve essere generale ed astratta
−Deve essere obbligatoria
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Disposizione e norma
− La DISPOSIZIONE è intesa come proposizione normativa o frammento di testo esprimente una proposizione normativa
− La NORMA è intesa com e risultato del processo
interpretativo della disposizione medesima
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Interpretazione delle fonti atto(differenza tra disposizione e norma)
Disposizione▼▼
Interpretazione▼▼
Norma
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Importanza della distinzione
− La norma può essere modificata pur mantenendo ferma una disposizione legislativa nella generalità dei suoi significati
− Questo si verifica in modo particolare nelle sentenze interpretative della Corte Costituzionale e nella interpretazione delle disposizioni da parte della giurisprudenza
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Un esempio di interpretazione
Disposizione: Art. 59 Cost.: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
Interpretazione: il Presidente è organo, o titolare dell’organo?
Norma A: I senatori di nomina presidenziale non possono essere più di cinque
Norma B: Ogni nuovo Presidente può nominare cinque senatori
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Regole sull'interpretazione
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale o grammaticale) e dalla intenzione del legislatore (interpretazione teleologica)
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione analogica; problema diverso delle lacune; presupposto completezza ordinamento)
Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (interpretazione sistematica)
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Criteri di composizione dei conflitti tra le norme
• Il problema delle antinomie
• criterio cronologico
• criterio gerarchico
• criterio della competenza
Libertà del gruppo sociale di rinnovare le proprie norme
conseguenza dei rapporti di potere fra componenti dell’organizzazione e fra ordinamenti
conseguenza dell’affermarsi di una higher law che distribuisce le competenze
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Criterio della competenzaEsemplificazione
Art. 117 Cost. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
Può la legge statale, in quanto gerarchicamente sovraordinata alla legge regionale, regolare materie non espressamente ad essa riservate?
No: violerebbe la Costituzione
Deve allora dirsi che la legge regionale è gerarchicamente sovraordinata alla legge statale?
No: perché la legge statale prevale nelle materie ad essa riservate
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Come rendere effettivo il diritto
Illeciti e sanzioni
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L’illecito
Ogni comportamento contra legem, cioè la violazione di un precetto da parte di un soggetto, costituisce un illecito
L’illecito, a seconda delle conseguenze che ne discendono, può essere penale, amministrativo, disciplinare, civile
06.02.2015 Pagina 66www.enricoferrero.it
La diversa reazione dell’ordinamento giuridico
Il criterio dell’allarme sociale
La distinzione tra fatti rilevanti per il diritto e per l’etica
Le diverse scelte operate dal legislatore nel tempo e nello spazio
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L’elemento psicologico art.43 c.p.
− Il dolo: l’evento è previsto e voluto
− La preterintenzione: l’evento è previsto ma è più grave di quello voluto
− la colpa: l’evento, anche se previsto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
06.02.2015 Pagina 68www.enricoferrero.it
Le cause di non imputabilità
Sono rappresentate da quelle situazioni in cui il soggetto è incapace di intendere e di volere (malattia, età, ubriachezza, sostanze stupefacenti, intossicazione cronica da alcool o stupefacenti, sordomutismo)
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Le cause di non punibilità
Il caso fortuito o forza maggiore
Il costringimento fisico
L'errore di fatto
Il consenso dell’avente diritto
06.02.2015 Pagina 70www.enricoferrero.it
Le cause di non punibilità
L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
La difesa legittima
L'uso legittimo delle armi
Lo stato di necessità
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Le sanzioni
Amministrative
Penali
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Le sanzioni penali
Quando l’infrazione di un precetto normativo costituisce un reato (delitti e contravvenzioni) l’ordinamento reagisce prevedendo l’applicazione di sanzioni penali
Le pene principali sono (art.17 c.p.):
Per i delitti: l’ergastolo, la reclusione, la multa
Per le contravvenzioni: l’arresto e l’ammenda
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Il procedimento penale
− Le attività di polizia giudiziaria
− II rinvio a giudizio
− Il processo
− l'applicazione della pena
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CLASSIFICAZIONE DELLAPOLIZIA GIUDIZIARIA
Ufficiali ed agenti a competenza generale illimitata
Ufficiali ed agenti a competenza generale limitata (limiti spazio-temporali)
Ufficiali ed agenti a competenza speciale (limiti per territorio, materia e temporali)
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ART. 112 COSTITUZIONE Obbligatorietà dell’azione penale
Il pubblico ministero
ha l’obbligo
di esercitare
l’azione penale.
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ART. 112 COSTITUZIONE Obbligatorietà dell’azione penale
In presenza di un reato perseguibile d’ufficio o in presenza di una querela di parte, è obbligatorio iniziare un procedimento penale
Sebbene l’obbligo sia rivolto al Pubblico Ministero (P.M.) dobbiamo affermare che la polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni non ha potere discrezionale: la sua attività è vincolata dalla legge per la quale è sempre prevalente l'interesse pubblico all'accertamento del reato e all'individuazione del colpevole
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Art. 55 C.P.P
La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’ altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
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art 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)
“Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l’obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito … La pena è della reclusione fino a un anno se il colpevole è un ufficiale od agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto”
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L’INFORMATIVA DI P. G.
− L'informativa consiste in una fonte di conoscenza destinata al P.M., atta a consentirgli l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro previsto dall'art. 335 del C.P.P.
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CONTENUTO dell’informativa
Deve contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, l'indicazione delle fonti di prova e delle l'attività compiute, il giorno e l'ora dell'acquisizione della notizia. Deve inoltre contenere, qualora sia stato possibile acquisirli, i dati identificativi od ogni altro elemento identificativo dell'indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. (art. 347 c.p.p.).
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Il processo penale: le fasi
( L’incidente probatorio )
L’udienza preliminare
Il rinvio a giudizio
Il processo vero e proprio
La sentenza
L’appello
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L'incidente probatorio
Nel processo penale la formazione della prova è riservata alla fase del giudizio
Esiste il rischio che alcune prove, la cui assunzione non è rinviabile, non entrino a far parte della documentazione processuale
L'art. 392 c.p.p. prevede l'incidente probatorio che rappresenta una parentesi all'interno della fase delle indagini preliminari in cui, nel contraddottorio delle parti e alla presenza del giudice, si forma la prova che verrà poi usata nel corso del giudizio
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L'udienza preliminare
Alla fine delle indagini il P.M., sulla base delle prove raccolte, chiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) o l'archiviazione del procedimento o il rinvio a giudizio della persona sottoposta alle indagini, formulando l'imputazione
Se il giudice per l'udienza preliminare (GUP) ritiene fondata la richiesta di archiviazione pronuncia sentenza di non luogo a procedere, altrimenti emette un decreto che dispone il giudizio (rinvio a giudizio)
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Il processo penale: i soggetti
L’imputato
Il pubblico ministero
La difesa
Il giudice
Le parti civili
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Il processo
Si svolge in pubblico dibattimentoLa prova si forma davanti al giudice che si colloca
in una posizione di terzietà rispetto a difesa ed accusa
Il giudice del dibattimento non conosce nulla dello sviluppo delle indagini o dei fatti di causa
Il giudice conosce solo l'imputazione, i precedenti penali dell'imputato e la sua situazione di detenzione o meno, nonché l'esito degli atti irripetibili in dibattimento (perquisizioni, ecc.) e i verbali dell'incidente probatorio
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Il processo
Il dibattimento si apre con un'esposizione introduttiva delle parti
Ha quindi luogo l'audizione dei testi, prima quelli richiesti dal P.M., poi quelli indicati dalla difesa
Le domande devono essere su fatti specifici e il testimone ha l'obbligo di dire la verità e di raccontare tutto ciò che sa sui fatti
L'esame dell'imputato avviene dopo l'audizione di tutti i testi e ha luogo solo se lo stesso vi acconsente
L'udienza si chiude con la requisitoria del P.M. e gli interventi conclusivi delle difese
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La sentenza− Al termine del pubblico dibattimento si avrà la decisione
del giudice, che viene presa in camera di consiglio (senza l'intervento delle parti)
− Il provvedimento finale che decide nel merito il processo è la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna
− La sentenza è composta da due parti distinte:
− Il dispositivo (decisione vera e propria) che va letto al termine del processo
− La motivazione (in cui il giudice spiega il ragionamento che lo ha portato alla decisione) che può essere resa nota anche in un tempo successivo
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L'appello
Contro la sentenza di primo grado l'imputato e il P.M. possono proporre appello, per cui l'appello non può esserci senza l'impulso di almeno una delle parti
Nel corso del giudizio di secondo grado si discuterà solamente di quelle parti di sentenza e dei motivi impugnati con l'atto di appello
Avverso le sentenze di secondo grado pronunciate in appello è proponibile ricorso in Cassazione
Il giudizio di appello può rivalutare il merito dei fatti, il ricorso in Cassazione no
L'impugnazione delle sentenze ne sospende l'esecutività
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Le sanzioni amministrative
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La sanzione amministrativa
• Si sostanzia quando l’infrazione di un precetto normativo prevede che la reazione dell’ordinamento venga affidata alla Pubblica Amministrazione
• Questa applicherà una misura afflittiva con effetti incidenti limitatamente alla sfera dei suoi rapporti con il trasgressore
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I due tipi di sanzioni amministrative
• Sanzioni ripristinatorie o reali: colpiscono la res illicita e mirano a reintegrare l’interesse pubblico leso (ex. ordine di demolizione di un edificio abusivo); vengono applicate a prescindere da qualsiasi imputabilità e da qualsiasi stato soggettivo di dolo, colpa o volontarietà dell’inadempiente
• Sanzioni afflittive: colpiscono l’autore dell’illecito
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Le sanzioni amministrative di tipo afflittivo
• Pecuniarie o equivalenti (ad es. il pagamento di una somma di denaro oppure la confisca di beni provenienti da attività illecite)
• Interdittive (ad es. la revoca o la decadenza di un’autorizzazione oppure la chiusura di esercizi commerciali)
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Le sanzioni afflittive pecuniarie
• Disciplinate da una legge dello Stato (legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”) che pone una serie di princìpi generali
• La legge n. 689 ha applicato alla materia princìpi di derivazione penalistica
• Anche il procedimento di applicazione appare analiticamente disciplinato nel rispetto del contraddittorio
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Le sanzioni afflittive interdittive
• Chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio
• Sospensione
• Revoca della licenza o dell'autorizzazione
• Chiusura definitiva
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La sanzione amministrativa in concreto1. L’accertamento
2. La contestazione
3. Il verbale
4. Il pagamento in misura ridotta
5. L’obbligo del rapporto
6. Gli scritti difensivi
7. La richiesta di audizione personale
8. Le controdeduzioni
9. La valutazione da parte dell’autorità competente
10. L’ordinanza ingiunzione
11. La recidiva
12. Il giudizio di opposizione
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I princìpi posti dal c.p. e dalla legge n. 689 per l’applicazione delle sanzioni amministrative• Principio di legalità
• Divieto di retroattività
• Elemento soggettivo
• Esclusione della responsabilità
• Concorso di persone
• Non trasmissibilità agli eredi
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Il principio di legalità ed il divieto di retroattività
• Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione
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L’elemento soggettivo
• Per essere soggetti ad una sanzione amministrativa non è necessario aver commesso il fatto con dolo, è sufficiente averlo commesso con colpa, ma è pur sempre necessaria la coscienza e la volontà dell’azione
• L’errore sul fatto esclude la responsabilità, ma solo quando l’errore non è determinato da colpa dell’agente
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I casi di esclusione della responsabilità• Non risponde della violazione chi ha
commesso il fatto:
• Nell’adempimento di un dovere
• Nell’esercizio di una facoltà legittima
• In stato di necessità
• Per legittima difesa
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Il concorso di persone
• Salvo diversa disposizione di legge, ogni persona che concorre in una violazione amministrativa soggiace alla sanzione per questa stabilita.