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06.e il contesto dei primi anni settanta · sulle pagine de La Domenica del Corriere. 3. I...

Date post: 01-Nov-2018
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32 La riforma del 1969 e il contesto dei primi anni settanta 06. E’ nel clima di contestazione sociale del 1968 che nonostante gli allarmi lanciati da molti economisti circa la pesante situazione del sistema di welfare e dello scollamento, soprattutto nel settore previden- ziale, tra contributi e prestazioni, viene varata la legge n° 153 del 30 aprile 1969, di importanza fon- damentale nel nostro ordinamento pensionistico: la riforma Brodolini. 1969. Legge 30 aprile n° 153 Schematicamente, i principi stabiliti dalla leg- ge Brodolini possono così sintetizzarsi: . Abbandono di ogni residua forma di capitaliz- zazione; . Adozione generalizzata della formula retribu- tiva per il calcolo della pensione; quest’ultima non dipende più dai contributi effettivamente versati, che fino a quel periodo venivano con- tabilizzati almeno in parte, con il metodo “con- tributivo”1 ma viene legata alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro; sulla “re- tribuzione pensionabile”, calcolata sulla retri- buzione dell’ultimo anno per i dipendenti pub- blici (che tuttavia godevano già del metodo retributivo) e degli ultimi 5 anni per i lavora- tori dipendenti privati, viene applicato un co- efficiente del 2% per ogni anno di lavoro, fino a un massimo dell’80% per 40 anni di attività; in tal modo viene introdotto il concetto che la pensione è un “reddito di sostituzione” del reddito da lavoro. Questa riforma ha lasciato una pesante eredità al sistema pubblico che si è riverberata per molti anni fino alla grande riforma del 1992; . L’erogazione di una pensione sociale ai cit- tadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di assicurazione, che non avessero un minimo di reddito; . L ’istituzione della pensione di anzianità con trentacinque anni di contribuzione pur non avendo raggiunto l’età pensionabile; giova ricor- dare che intorno all’istituto della pensione di an- zianità, che era stato già introdotto una prima volta nel 1965 (legge 21 luglio 1965, n. 903) e successivamente abrogato (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488), si è svolto gran parte del dibattito recen- te sulle pensioni; . L ’estensione all’assicurazione invalidità e vec- chiaia, nei limiti della prescrizione decennale, del principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del c.c. che garantisce il diritto alla pensione del lavoratore anche se i contributi non sono stati regolarmente versati dal datore di lavoro; . La perequazione automatica delle pensioni, che consiste nella rivalutazione delle pensioni in pagamento in base all’indice dei prezzi al consu- mo (in precedenza la rivalutazione avveniva con appositi provvedimenti legislativi). In seguito, a partire dal 1975, la perequazione delle pensio- ni venne agganciata oltre che ai prezzi anche ai salari consentendo sia una tutela effettiva del valore reale delle pensioni sia del loro valore re- lativo rispetto ai salari ma comportando anche un aggravio pesantissimo sui conti pubblici; ciò sia per la non correlazione tra contributi versati e prestazioni, sia per le età estremamente basse
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La riforma del 1969e il contesto dei primi anni settanta06.

E’ nel clima di contestazione sociale del 1968 che nonostante gli allarmi lanciati da molti economisti circa la pesante situazione del sistema di welfare e dello scollamento, soprattutto nel settore previden-ziale, tra contributi e prestazioni, viene varata la legge n° 153 del 30 aprile 1969, di importanza fon-damentale nel nostro ordinamento pensionistico: la riforma Brodolini.

1969. Legge 30 aprile n° 153

Schematicamente, i principi stabiliti dalla leg-ge Brodolini possono così sintetizzarsi:

. Abbandono di ogni residua forma di capitaliz-zazione;. Adozione generalizzata della formula retribu-tiva per il calcolo della pensione; quest’ultima non dipende più dai contributi effettivamente versati, che fino a quel periodo venivano con-tabilizzati almeno in parte, con il metodo “con-tributivo”1 ma viene legata alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro; sulla “re-tribuzione pensionabile”, calcolata sulla retri-buzione dell’ultimo anno per i dipendenti pub-blici (che tuttavia godevano già del metodo retributivo) e degli ultimi 5 anni per i lavora-tori dipendenti privati, viene applicato un co-efficiente del 2% per ogni anno di lavoro, fino a un massimo dell’80% per 40 anni di attività; in tal modo viene introdotto il concetto che la pensione è un “reddito di sostituzione” del reddito da lavoro. Questa riforma ha lasciato una pesante eredità al sistema pubblico che si

è riverberata per molti anni fino alla grande riforma del 1992;. L’erogazione di una pensione sociale ai cit-tadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di assicurazione, che non avessero un minimo di reddito; . L’istituzione della pensione di anzianità con trentacinque anni di contribuzione pur non avendo raggiunto l’età pensionabile; giova ricor-dare che intorno all’istituto della pensione di an-zianità, che era stato già introdotto una prima volta nel 1965 (legge 21 luglio 1965, n. 903) e successivamente abrogato (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488), si è svolto gran parte del dibattito recen-te sulle pensioni;. L’estensione all’assicurazione invalidità e vec-chiaia, nei limiti della prescrizione decennale, del principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del c.c. che garantisce il diritto alla pensione del lavoratore anche se i contributi non sono stati regolarmente versati dal datore di lavoro;. La perequazione automatica delle pensioni, che consiste nella rivalutazione delle pensioni in pagamento in base all’indice dei prezzi al consu-mo (in precedenza la rivalutazione avveniva con appositi provvedimenti legislativi). In seguito, a partire dal 1975, la perequazione delle pensio-ni venne agganciata oltre che ai prezzi anche ai salari consentendo sia una tutela effettiva del valore reale delle pensioni sia del loro valore re-lativo rispetto ai salari ma comportando anche un aggravio pesantissimo sui conti pubblici; ciò sia per la non correlazione tra contributi versati e prestazioni, sia per le età estremamente basse

I 150 anni della previdenza sociale nei 150 dell’Unità d’Italia

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di pensionamento. Questo doppio aggancio verrà abolito dalla riforma Amato del 1992.

Il progressivo rilassamento delle fondamenta at-tuariali dell’assicurazione sociale (corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni) iniziato dopo la se-conda guerra mondiale per nobili motivazioni so-ciali e per soccorrere una parte della popolazione non più in grado di lavorare, prosegue nonostante il continuo incremento della spesa. Il passaggio da iniziali formule contributive alle nuove retributive assesta un duro colpo alla previdenza pubblica: la pensione cessa gradualmente di essere vista come “ritorno” della contribuzione versata per diventare un meccanismo di prosecuzione della retribuzione, cioè un salario differito, diritto di ognuno; poco im-porta se a pagare il salato conto saranno le future generazioni coinvolte nel patto intergenerazione dal sistema a ripartizione.Nonostante questa difficile situazione prosegue l’i-stituzione di altre Casse ed Enti di Previdenza per diverse categorie: dirigenti d’azienda industriali, dipendenti delle Poste e in generale per tutte le li-bere professioni con albi; anche all’interno dell’Inps vengono istituite una pluralità di gestioni speciali. Tutte le gestioni presentano condizioni molto più favorevoli rispetto al fondo dei lavoratori dipenden-

ti con la relativa proliferazione di regole e privilegi di categoria sponsorizzati dai sindacati di settore.Nasce la cosiddetta “giungla pensionistica”.

1. Per “metodo contributivo” si intende la modalità di calcolo

della prestazione pensionistica che si basa sulla somma dei con-

tributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa; tale metodo,

con l’aggiunta dei cosiddetti “divisori” calcolati in base alla spe-

ranza di vita al momento del pensionamento, verrà perfezionato

dalla riforma Dini del 1995.

1. Targa per la Cassa Nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.

2. Manifesto Inail.

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Contesto socio economico

Furono anni difficili sul piano politico e sociale, dominati da contestazioni e lotte, sia sul fron-te sindacale che studentesco. In particolare la rivendicazione stu-dentesca, iniziata nel 1967 a Pa-rigi ed estesasi in molti Paesi oc-cidentali, sostenuta da esponenti del mondo intellettuale e culmi-nata in Italia con l’occupazione dell’università di Torino (dicem-bre 1967) prima e nel 1968, de-gli altri atenei in seguito, riaffer-mava energicamente la libertà dell’uomo di fronte ai ritmi impo-sti dalla nascente società dei con-sumi, ripercuotendosi non poco sul piano politico e sociale. Ancora una volta, oltre ad alcu-ne giuste rivendicazioni, la pau-ra del cambiamento e la scarsa propensione alla competitività individuale tipiche del nostro Paese, frenavano lo sviluppo; le elevate rivendicazioni salariali contenute nei rinnovi contrat-tuali degli anni sessanta e primi anni 70 (il cosiddetto “autunno caldo), produssero forti spinte inflazionistiche che finivano per ridurre il potere d’acquisto dei lavoratori nonostante i consi-stenti incrementi salariali.

In questi anni New York diventa la più grande metropoli del mon-do.

1969 La strage di Piazza Fontana: il 12 dicembre esplode una bom-ba nella filiale della Banca Nazio-nale dell’Agricoltura; iniziano i cosiddetti “anni di piombo”.

1969 Con il contratto dei metalmec-

canici, si riduce l’orario settimanale di lavoro che passa a 40 ore.

Sul finire degli anni ’60 la cresci-ta economica che sembrava inar-restabile, si dovette scontrare con le mutate condizioni del mer-cato del lavoro che aumentarono significativamente il potere di mercato dei sindacati. Le riven-

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dicazioni salariali e le proteste degli operai che scesero in piazza per manifestare il loro malcon-tento (periodo noto come “autun-no caldo”) trovarono il sostegno anche nella protesta studentesca e avviarono un periodo di forti incrementi salariali. La prote-sta dei lavoratori e dei sindacati, condusse alla redazione e succes-siva approvazione della Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) quale codice di tutela dei presta-tori di lavoro.

1. Autoambulanza dell’Inail in un manifesto d’epoca.

2. La strage di Piazza Fontana sulle pagine de La Domenica del Corriere.

3. I movimenti studenteschi del 1968 sulle pagine de La Domenica del Corriere.

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