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1 I Lunedì dellOrdine 25 Novembre 2013 Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale...

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1 I Lunedì dell’Ordine 25 Novembre 2013 Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova La nuova disciplina dei beni d’impresa in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore La comunicazione dei finanziamenti dei soci Decreto legge n. 138/2011 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
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Page 1: 1 I Lunedì dellOrdine 25 Novembre 2013 Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova La nuova disciplina dei beni dimpresa in.

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I Lunedì dell’Ordine25 Novembre 2013

Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova

La nuova disciplina dei beni d’impresa in godimento

ai soci o familiari dell’imprenditoreLa comunicazione dei finanziamenti dei soci

Decreto legge n. 138/2011

STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Page 2: 1 I Lunedì dellOrdine 25 Novembre 2013 Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova La nuova disciplina dei beni dimpresa in.

Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Normativa di riferimento: art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

Provvedimenti: 16/11/2011 n. 166485;13/03/2012 n. 2012/37049 (proroga al 15/10/2012)17/09/2012 n. 2012/133184 (proroga al 31/03/2013)25/03/2013 n. 2013/37550 (proroga al 15/10/2013)2/08/2013 n. 94902 (comunicazione dei beni ai soci) e n. 94904 (finanziamenti dei soci) - scadenza comunicazione 12/12/2013.

2S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

QUADRO NORMATIVO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

3S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:

36–terdecies: All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:“h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

Introduzione di una nuova fattispecie di reddito diverso

(pari a valore di mercato al netto del corrispettivo pattuito per il

godimento)

36–quaterdecies: I costi relativi a beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

Indeducibilità dei costi relativi ai beni per il soggetto

concedente

36-quinquiesdecies: La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

Tassazione in capo all’utilizzatore del reddito

diverso

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

4S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:

36–sexiesdecies: Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36 – quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36–quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36–quaterdecies e 36–quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Introduzione dell’obbligo di comunicazione e regime sanzionatorio in caso di

violazioni (sanzione fissa pari a 258 euro se viene rispettata la

disciplina fiscale, in percentuale al 30% del reddito diverso, se

non viene rispettata la disciplina fiscale).

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

5S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:

36–septiesdecies: L’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

ACCERTAMENTO SINTETICO

basato sui dati raccolti

36–duodevicies: Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

Entrata in vigore della disciplina fiscale (dal 2012) e rilevanza già per gli acconti

2012.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Circolari dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 24/E del 15/06/2012

Circolare n. 25/E del 19/06/2012

Circolare n. 36/E del 24/09/2012

(Circolare n. 43/E del 29/09/2011 – iva settore nautica da diporto)

Circolari di altri Enti: Circolare IRDCEC n. 27/IR del 02/02/2012

Circolare Assonime n. 17 dell’11/06/2013

6S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DA ALTRI ENTI

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Entrata in vigore: dall’esercizio 2012

7S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI(Provv. 94902 e n. 94904 del 2 Agosto 2013)

SCADENZA ANNO 2012 SCADENZA ANNO 2013

Comunicazione beni ai soci/familiari

12 Dicembre 2013 30 Aprile 2014

Finanziamenti e apporti ricevuti dai soci PF

12 Dicembre 2013 30 Aprile 2014

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Presupposti generali:

SOCIETÀ CHE CONCEDONO IN USO BENI D’IMPRESA

AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE .

8S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

9S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

AMBITO OGGETTIVO

BENI DELL’IMPRESA

Imprenditore individuale Beni indicati nell’inventario.

Società di persone e di capitali Tutti i beni ad esse appartenenti.

Società di fatto Beni – merce, beni strumentalicompresi quelli iscritti nei pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati come strumentali.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

SOGGETTI BENEFICIARI

Soci (residenti e non residenti) di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale – persone fisiche che possono essere titolari di un reddito diverso;

Familiari (residenti e non residenti) dell’imprenditore (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa;

Soci o familiari di altra società appartenenti al medesimo gruppo ( società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).

10S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

AMBITO SOGGETTIVO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

SOGGETTI CONCEDENTI

imprenditore individuale;

società di persone (S.n.c. e S.a.s.);

società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);

società cooperative;

stabili organizzazioni di società non residenti;

enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla

sfera commerciale.

Sono escluse: - le società semplici; - i lavoratori autonomi comprese le associazioni fra professionisti;- gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale. 11

S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

AMBITO SOGGETTIVO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

12S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

beni concessi in godimento agli amministratori;

beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit tassati ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR;

l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale;

gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali che li impiegano soltanto per finalità istituzionali;

i beni a uso pubblico (es. auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi.

finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

ESCLUSIONI OGGETTIVE - Provvedimento n. 94902

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Tale differenza concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito diverso, ai sensi della nuova lettera h-ter), inserita nell’articolo 67, comma 1 del TUIR, in proporzione al periodo di

godimento

Il corrispettivo eventualmente previsto/pagato a carico dell’utilizzatore rileva indipendentemente dall’effettivo pagamento dello stesso. Vale un principio di maturazione e non di cassa. (Circ. 24/E 15.06.2012)

13S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

ESEMPIO (Circ. 24/E)

Immobile concesso in godimento per un periodo di 30 giorni ad un corrispettivo pari ad € 1.200,00, con valore di mercato del relativo diritto di godimento pari ad € 20.000,00:

Il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari ad € 1.643,83 (20.000*30/365)

Pertanto il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore sarà pari a:

14S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE

Valore mercato annuo:365gg=X (valore di mercato relativo al periodo di godimento) : Ygg (giorni di godimento)

Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare € 1.643,83 – € 1.200,00 = € 443,83

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

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S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Indicazione nel quadro RL – modello Unico PF del reddito diverso

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

VALORE DI MERCATO

Secondo l’Agenzia deve intendersi il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3 del TUIR ( Circolari 24/E, 25/E e 36/E)

prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione;

listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso;

apposita perizia.

16S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

VALORE DI MERCATO - AUTO

AUTO deve essere determinato ai sensi dell’art.51, comma 4, TUIR: si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km ricalcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali Aci. (Circolare n. 36/E del 24/09/2012)

17S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

18S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITA’ PER LA SOCIETA’

REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE

COMUNICAZIONE 12.12.2013 (anno 2012)

AMMINISTRATORE O DIPEDENTE

SOCIO

A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE

Art.164,co. 1, lett.b – bis), del TUIR.

Esistenza di una delibera di assegnazione del bene

in godimento

Utilità in natura (fringe benefit) – Art.51, c. 4,

lett.a), o art.54, TUIR se lavoratore autonomo,

pari al 30% dell’importo corrispondente alla

percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata in base alle

tariffe ACI.

NO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

19S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITA’ PER LA SOCIETA’

REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE

COMUNICAZIONE 12.12.2013 (anno 2012)

SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE

A TITOLO AZIENDALE

Art.164,co. 1, lett.b del TUIR

Nessun reddito sul socio NO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

20S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITA’ PER LA SOCIETA’

REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE

COMUNICAZIONE 12.12.2013 (anno 2012)

SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE

A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE

(senza pagamento di

alcun corrispettivo o

< al valore ACI)

Art.164,co. 1, lett.b del TUIR

Reddito diverso in capo al socio

SI

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

21S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITA’ PER LA SOCIETA’

REDDITO IN CAPO ALL’UTILIZZATOR

E

COMUNICAZIONE 12.12.2013 (anno 2012)

SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE

A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE

(con pagamento di corrispettivo

> o = al valore ACI)

Art.164,co. 1, lett.b del TUIR

Nessun reddito in capo al socio

NO

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

VALORE DI MERCATO - IMMOBILI

Apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso

Prezzi normalmente praticati da società immobiliari di grandi dimensioni

Banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)

22S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

IL CORRISPETTIVO PATTUITO

Deve risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene (Circ. n.24/E del 15.06.2012), o in

mancanza il contribuente può utilizzare altri elementi di prova (Circ. n. 36/E del 24.09.2012) come copia delle contabili bancarie o degli assegni attestanti l’avvenuto pagamento del

corrispettivo.

VALORE DI MERCATO DA CONFRONTARE CON IL CORRISPETTIVO PATTUITO

NB: La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.

In questa seconda ipotesi il reddito diverso da tassare coinciderà al rapporto fra il valore di mercato annuo del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento. 23

S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

I COSTI dei beni concessi in godimento non sono ammessi in deduzione dal reddito d’impresa se:

il corrispettivo annuo < al valore di mercato del diritto di godimento

Tale indeducibilità integrale = % valore di mercato - corrispettivo pattuito valore di mercato del diritto di godimento

Il costo indeducibile deve essere rapportato al periodo di godimento.

Non risulta deducibile qualsiasi costo od onere sostenuto dall’impresa per tali beni riferiti:

sia all’acquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing); sia alle spese di gestione ed utilizzazione ( spese di manutenzione e riparazione, utenze, assicurazioni, ecc.).

Restano interamente indeducibili i costi specificatamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso. (Circ. 24/E)

24S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

EFFETTI PER L’IMPRESA CONCEDENTE

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

L’indeducibilità opera in tutti quei casi in cui non è già prevista una limitazione della deducibilità, come ad esempio:

art. 164 TUIR: le regole di deducibilità parziale dei costi relativi alle auto;

art. 90 TUIR: componenti negativi relativi alle case di civile abitazione (immobili patrimonio) che non costituiscono beni strumentali, né beni merce.

25S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

EFFETTI PER L’IMPRESA CONCEDENTE

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

ESEMPIO 1 – UTILIZZO ANNUO

1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = 8.000

2) Valore di mercato del diritto di godimento = 10.000

3) Costi complessivamente sostenuti nell’anno = 1.000

per il bene concesso in godimento

4) Quota di costo indeducibile = 1.000*2.000 (10.000 – 8.000)/10.000 = 200

26S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

ESEMPIO 2 – UTILIZZO 30 GG

1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = 666

2) Valore di mercato annuo del diritto di godimento = 10.000

3) Valore di mercato proporzionato al periodo di godimento = 833

4) Costi complessivamente sostenuti nell’anno = 1.000

per il bene concesso in godimento

5) Quota di costo indeducibile = 1.000*167 (833 - 666)/833 = 200

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI

Bene utilizzato dai soci o familiari di una società trasparente – società di persone o società trasparente ex art.116 TUIR (ipotesi di potenziale doppia imposizione):

L’intero maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi dovrà essere imputato (indipendentemente dalla quota di partecipazione) ai soci utilizzatori (anche se il bene è dato in godimento ai familiari).

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI

Esempio – beni a deducibilità integrale (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al 50% che concede in godimento a uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo < al valore normale del diritto di godimento; l’impresa ha sostenuto dei costi in relazione a tali beni. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come segue

• valore del diritto di godimento = € 10.000,00•corrispettivo pattuito per il godimento = € 5.500,00•costi indeducibili relativi al bene = € 2.000,00•valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = € 4.500 (10.000 – 5.500)•corrispettivo d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili = € 2.000,00•reddito diverso da assoggettare a tassazione = € 2.500,00 (4.500 -2.000)

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI

Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso si applica per i beni per i quali il TUIR forfettizza la deducibilità dei relativi costi:

1)In capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un regime di limitazione per la deducibilità dei relativi costi;2)In capo al’utilizzatore si rende applicabile l’art. 67, comma 1, lett. h-ter,), del TUIR a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione delle deducibilità dei relativi costi.

Poiché per tali beni restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l’utilizzo del bene.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI

Esempio – beni a deducibilità limitata (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al 50% che concede in godimento a uno dei soci un’autovettura gratuitamente; l’impresa ha sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come segue

• valore del diritto di godimento = € 800• corrispettivo pattuito per il godimento = € 0• costi indeducibili relativi al bene = € 1.000,00• valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = € 800• costi indeducibili relativi al bene = € 600 (60% di 1.000)*• reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili = € 600• reddito diverso da assoggettare a tassazione = € 500 [ € 800 - € 300 (maggior reddito d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)]

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n. 94902 del 02/08/2013.

32S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

1) COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI(Art. 2, comma 36- sexiesdecies)

CASOOBBLIGO

INVIO

Differenza fra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso > oppure = 0

(PREZZO PAGATO > OPPURE = VAL. NORMALE DEL SERVIZIO)

NO

Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso < 0

(PREZZO PAGATO < VAL. NORMALE DEL SERVIZIO)

SI, si genera reddito diverso

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

37S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

TIPO DI COMUNICAZIONE

0 = INVIO ORDINARIO

1 = SOSTITUTIVA

2 = ANNULLAMENTO

La procedura di annullamento e di sostituzione dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dal termine delle scadenze.

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

38S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

L’obbligo della comunicazione ricade sui soggetti concedenti o in alternativa sui soci o familiari utilizzatori .

Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dal familiare del socio bisognerà indicare il codice fiscale del socio nell’apposito riquadro.

Nel caso in cui la comunicazione venga presentata dal soggetto concedente nella sezione “Dati del soggetto che concede o utilizza il bene” bisognerà indicare i dati della persona fisica utilizzatore e viceversa.

Soggetto concedente

Socio o familiare utilizzatore

Comunicazione

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

39S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

INFORMAZIONI CIRCA L’UTILIZZO DEL BENE

Rigo BG 02:

ESCLUSIVONON ESCLUSIVOSUBENTRANTE

DATA DEL SUBENTRO

Bisognerà selezionare l’ipotesi che si è verificata e, in caso di subentro, la data dello stesso.

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

40S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

DATI DELLA CONCESSIONE DEL BENE

Rigo BG 03:COMODATO CASO D’ USO

ALTRO

Dovrà essere selezionata la casella corrispondente al tipo di contratto sottostante alla disponibilità del bene e le date di inizio e fine concessione se intercorrono in corso d’anno.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

41S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

BENE CONCESSO IN GODIMENTO Righi da BG 04 a BG 08:

1) autovetture;2) altri veicoli;3) unità da diporto;4) aeromobili;5) immobili;6) altri, esclusi quelli di valore inferiori a 3.000 euro, al netto dell’Iva applicata.

E’ sufficiente che l’impresa abbia la disponibilità del bene a qualsiasi titolo: proprietà diritto reale, ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

42S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE Rigo BG 09:

Corrispettivo riscosso per la concessioneValore di mercato

Si ricorda che, come precisato dalla circolare 24/E, il corrispettivo si considera pagato o dovuto, secondo un principio di maturazione e non di cassa.

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n. 94904 del 02/08/2013.

43S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

2) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI

CASO OBBLIGO INVIO

Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012

NO

Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012 NO

Versamenti di soci persone fisiche > oppure = 3.600 euro nel 2012

SI

Versamenti fatti dal familiare delll’imprenditore alla ditta individuale > oppure = 3.600 euro nel 2012

SI

Versamenti/ apporti registrati NO

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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600;

i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall’anno 2012.

si supera quanto stabilito nel Provvedimento del 16 novembre 2011, in cui si prevedeva la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in corso al 17 settembre 2011;

si fa riferimento alla data di effettiva movimentazione finanziaria, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

L’obbligo ricade solo sugli imprenditori e sulle società, e non sul socio o familiare dell’imprenditore;

I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;

L’importo da inserire in comunicazione va al netto di eventuali restituzioni operate dalla società nei confronti del socio?

L’importo – soglia di 3.600 euro va riferito al singolo socio ovvero alla società beneficiaria?

Tali dati potrebbero rafforzare la determinazione analitica del reddito imputabile al socio, in quanto ai fini della ricostruzione si tiene conto in particolare di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuate nei confronti della società.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

APPORTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1. Dati relativi ad apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come ad esempio apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell’atto;

2. finanziamenti erogati dalla società al socio;

3. non dovrebbero rientrare le anticipazioni effettuate dal socio amministratore per piccole spese inerenti la società oggetto di successivo rimborso.

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Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari

(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)

SANZIONI Omissione della comunicazione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta in solido una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo;

la sanzione proporzionale, di cui al punto precedente, non si applica quando (adeguamento alle disposizioni normative) la differenza tra valore di mercato e corrispettivo è stata tassata in capo al socio e l’impresa non ha dedotto i costi del bene: in questo caso si applica la sanzione fissa da € 268 a € 2.065 (art. 11 D.lgs. 471/1997);

non è prevista esplicitamente dalla norma istitutiva o dal relativo provvedimento alcuna sanzione nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, essendo irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato. L’omesso o irregolare invio della comunicazione risulta eventualmente sanzionato dall’articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 (sanzione da 258 a 2.065 euro), applicabile ad ogni comunicazione prevista dalla legislazione tributaria;

per la determinazione degli acconti 2012, la circolare 24/E ha chiarito che non sono dovute sanzioni in caso di mancato recepimento della normativa in sede di conteggio del primo acconto. Il contribuente potrà sanare l’omesso versamento in sede di secondo acconto, maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo.

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