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Le forme di governo
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1. I soggetti delle decisioni politiche e la forma di governo
2. Le forme di governo: storia ed evoluzione
3. Le forme di governo: tipologie
4. La forma di governo in Italia
a) profili storici
b) la Costituzione
c) le trasformazioni attraverso la prassi
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Le forme di governo
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LE TEORIE DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
• La separazione dei poteri come teoria garantista in reazione alla
concentrazione dei poteri nello Stato assoluto� John Locke (1632-1704): Second Treatise on Civil Government
(1690)
� Charles de Montesquieu (1689-1755): L’esprit des lois (1748)
• Distribuzioni delle funzioni tra Legislativo, Esecutivo e
Giudiziario…
• …posti in posizione di parità e di reciproco controllo di modo
che “il potere limiti il potere” (checks and balances)
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LA FORMA DI GOVERNO
• Oggi, negli Stati liberaldemocratici, il potere politico è separato
dai poteri giurisdizionali di garanzia per cui….
• …la forma di governo si occupa
� non solo della distribuzione del potere politico tra gli organi
costituzionali (Parlamento, Governo, Capo dello Stato)
� ma soprattutto dei loro reciproci rapporti
• Rispetto alla nozione di forma di Stato (rapporto governanti-
governanti), quella di forma di governo è
� più circoscritta
� storicamente recente perché presuppone Stato non autoritario
ma liberaldemocratico, rispetto a cui fini e compiti di
regolazione è strumentale
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IL METODO D’INDAGINE SULLA FORMA DI GOVERNO
Analisi strutturale-formale
• La teoria della forma di governo si occupa della disciplina
giuridica (regole) costituzionale, legislativa, parlamentare, su
a) la distribuzione tra gli organi di una comunità politica
organizzata della titolarità della funzione di indirizzo politico,
cioè del potere d’indirizzare tale comunità verso determinati
fini generali (fini politici”)
b) le modalità di esercizio della funzione d’indirizzo politico
c) la regolazione dei rapporti tra tali organi
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Analisi politico-funzionale
• La teoria della forma di governo si occupa anche del sistema
politico e di tutto quanto influenza il funzionamento della
disciplina giuridica (regolarità)
� sistema dei partiti, come influenzato dal sistema elettorale
a) numero (bipartitico o pluripartitico)
b) aggregazione in poli (bipolare o multipolare)
c) distanza ideologica
- forza partiti estremi e/o anti-sistema e accordi con essi
� consuetudini e convenzioni costituzionali prodotte dal
sistema politico
� pluralismo del sistema d’informazione
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Conseguenze metodologiche
• Integrazione del dato socio-politico nel dato giuridico, altrimenti
formale: il sistema dei partiti politici incide
� sulla classificazione delle forme di governo parlamentari a
fattispecie aperta a seconda se bipolare o multipolare
- bipartitismo rigido, multipartitismo temperato,
multipartitismo estremo (Elia)
� sul funzionamento delle forme di governo presidenziali,
semipresidenziali e direttoriali
• Interazione tra dato socio-politico e dato giuridico-formale,
comunque distinti per mantenere la natura prescrittiva e non
descrittiva della teoria delle forme di governo
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L’EVOLUZIONE STORICA DELLE FORME DI GOVERNO
La monarchia costituzionale
• Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale- Inghilterra seconda metà XVII sec.;
- Europa continentale XVIII-XIX sec. (prima fase dello Stato liberale):
costituzioni ottriate della Restaurazione e successive ai moti del 1848)
• Monarca unico detentore del potere esecutivo
� non Governo, ma meri consiglieri da lui scelti
• Regime basato sulla divisione del potere legislativo tra
� la rappresentanza della Corona (aristocrazia)
� la rappresentanza del Parlamento (borghesia)
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• Separazione dei poteri non netta perché
� Camera dei rappresentanti ha
a) riserva di legge come limite all’arbitrio regio
b) potere dinastico
c) potere di impeachment come originaria sfiduciad) prerogative parlamentari
� il Sovrano gode di prerogative:
a) promulga le leggi, eventualmente apponendovi il veto
b) scioglie le Camere
c) nomina i giudici
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Evoluzione storica della monarchia costituzionale
• Dalla monarchia costituzionale al
� governo presidenziale (Costituzione Stati Uniti 1787)
� governo direttoriale (Costituzione Svizzera 1848)
� governo parlamentare dualista (Costituzione Francia
orleanista del 1830)
� governo parlamentare monista (Inghilterra XVIII-XIX sec.)
� governo semipresidenziale (Costituzione V Repubblica
francese del 1958)
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LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE
ANALISI STRUTTURALE
• Elemento peculiare:
� non elezione diretta del Capo dello Stato (presente anche in
forme di governo semipresidenziali)
� ma separazione dei poteri tra Legislativo ed Esecutivo
- dualismo istituzionale e non sociale
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• Il corpo elettorale elegge
� Parlamento (Congresso USA: Camera dei rappresentanti e Senatofederale)
� Presidente per un periodo (limite necessario, non eventuale)- in USA per 4 anni rinnovabili una sola volta (XIII
emendamento Cost.) in modo indiretto (primarie): caso Trump
– Clinton 2016; Bush-Gore 2000
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• Il Parlamento non può sfiduciare il Presidente
� solo [la Camera dei rappresentanti] può metterlo in stato
d’accusa (c.d. impeachment) a maggioranza sempre dei 2/3 in
caso di tradimento, concussione o altri gravi reati
• Il Presidente non può sciogliere il Parlamento, ma sulle leggi
approvate può opporre il veto sospensivo entro 10 gg. (silenzio-
assenso), superabile a maggioranza dai 2/3
� pocket veto (silenzio-rifiuto) se Parlamento non è in sessione
� poteri di adottare atti con forza di legge
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• Il Presidente è titolare in prima persona del potere esecutivo
(insieme capo dello Stato e capo del governo)
� nomina e revoca i suoi collaboratori (“segretari di Stato”) e
tutta la macchina amministrativa concentrica (spoil system)
• Logica istituzionale:
� checks and balances: i poteri del Presidente sono equilibrati
dai poteri di freno e di controllo del Parlamento (bilancio,
hearings)
� ricerca di compromessi legislativi tra Presidente e Parlamento
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ANALISI FUNZIONALE
• Basso livello di partecipazione elettorale
• Due partiti politici come comitati elettorali: non ideologizzati,
deboli, indisciplinati.
• Il rischio del «governo diviso» (divided government”) (dal 1948 al
2016: 32 anni) tra Presidente e Parlamento
� cause: mid term elections ogni due anni: Camera in toto;Senato per 1/3 (34 seggi)
� superamento: singoli parlamentari politicamente autonomi,
sensibili alle concessioni localistiche e alle pressioni delle
lobbies
• La non esportabilità del modello statunitense
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LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE (Svizzera 1848)
ANALISI STRUTTURALE
• Forma di governo di derivazione assembleare o convenzionale
adottata in risposta alle caratteristiche della nazione Svizzera
• Il corpo elettorale elegge il Parlamento (Assemblea federale)
• L’Assemblea federale elegge individualmente l’Esecutivo che è
organo collegiale (7) (Capo dello Stato e Governo: Consiglio
federale o Direttorio)
� Presidente Confederazione a rotazione annuale tra 7 membri
• L’Assemblea federale non può sfiduciare nei 4 anni di legislatura
il Consiglio federale
• Il Consiglio federale non può sciogliere l’Assemblea
• La cogestione formale dell’indirizzo politico
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ANALISI FUNZIONALE
• Pluralità di partiti di stampo “americano”
• Rapporto non maggioranza-opposizione ma rappresentanza dei
maggiori partiti e di tutti i Cantoni nel Consiglio federale
• Benché di coalizione, i governi sono stabili perché vi fanno parte
i 4 maggiori partiti (c.d. formula magica: 2 destra (agrario), 2
socialisti, 2 liberal-radicali, 1 cattolico)
• Dinamica: rapporto non di contrapposizione ma di
collaborazione tra Assemblea e Consiglio, con preminenza di
quest’ultimo
• Frequente ricorso a referendum nazionali o locali a scopo sia
deterrente per ottenere compromessi, sia per risolvere contrasti
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LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE DUALISTA O
MONARCHIA PARLAMENTARE(Inghilterra XVIII sec.(Giorgio I); Restaurazione 1814; Monarchia
orleanista Francia1830)
• La nascita del Governo come organo distinto dal Sovrano, e la
preminenza in esso della figura del Primo ministro (Cavour)
� dualismo nell’esecutivo
� due poteri (Legislativo ed Esecutivo) e tre organi (Capo dello
Stato, Governo, Parlamento)
• La doppia investitura del Governo (dualismo istituzionale)
� nominato dal Sovrano
� non sgradito al Parlamento:
- dall’impeachment penale alla meno traumatica sfiducia
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• Il Parlamento può sfiduciare il Governo
• Il Sovrano può sciogliere in anticipo il Parlamento
- tramite il Governo poteva condizionare l’esito delle elezioni,
ostacolando la rielezione dei rivali e favorendo quella dei
sostenitori
• La necessaria collaborazione istituzionale quale riflesso
dell’equilibrio sociale tra borghesia ed aristocrazia (dualismo
sociale)
• Rappresentanza d’interessi del Parlamento e rappresentanza
politico-nazionale del Sovrano
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LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
ASSEMBLEARE O MONISTA (Inghilterra XVIII-XIX; III Repubblica Francia; Europa XX sec.)
• Vittoria del Parlamento (borghesia) - eletto su basi sociali
sempre più ampie - sulla Corona (nobiltà): monismo
istituzionale e sociale
• Il Governo, anziché mediare tra Re e Parlamento, è
responsabile politicamente solo verso la maggioranza
parlamentare di cui diventa esecutore (rapporto fiduciario)
� emersione della figura del Primo ministro
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• Ruolo non più politico ma di garanzia del Capo dello Stato:
Presidente della Repubblica o Re che “regna e non governa”
a) la controfirma da assunzione da parte del Governo della
responsabilità - prima penale poi politica - degli atti del
Sovrano a proposta (quasi sempre) vincolante degli atti del
Governo al Capo dello Stato
b) lo svuotamento politico del potere di scioglimento anticipato:
il Capo dello Stato nomina il Governo voluto dal Parlamento
in precedenza sciolto� in Gran Bretagna (riforma elettorale 1832) Re Guglielmo IV revoca
e poi nomina di nuovo Lord Melbourne (1834)
� in Francia (III Repubblica francese 16 maggio 1877) il Capo dello
Stato Mac Mahon revoca e poi nomina Simon al posto di Dufaure:
o si sottomette o si dimette
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Il parlamentarismo razionalizzato del I dopoguerra
• Il tentativo di disciplinare giuridicamente i rapporti tra gli organi
costituzionali - ispirato al parlamentarismo inglese - per rendere
più stabile il Governo
� razionalizzazione del rapporto di fiducia: obbligo di
dimissioni del Governo non per qualunque voto contrario ma
solo in caso di approvazione di una mozione di sfiducia(Austria e Cecoslovacchia 1920: presentata da un numero
significativo di parlamentari, posta non subito in votazione, da
approvare a maggioranza assoluta)
� rafforzamento in chiave dualista dei poteri del Presidente
della Repubblica, ad elezione diretta e dotato di rilevantiattribuzioni (Repubblica di Weimar (1919); Finlandia (1919)
Polonia (1926), Lituania (1928), Austria (1929)
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Il parlamentarismo razionalizzato nel II dopoguerra(Giappone e Francia 1946, Italia 1948, Repubblica federale tedesca 1949,
Danimarca 1953, Svezia e Grecia 1975, Portogallo 1976, Spagna 1978,
Belgio 1994, Costituzioni anni ‘90 Stati Europa centro-orientale)
• Fiducia iniziale dell’unica «camera politica»: presunta; respinta
solo a maggioranza assoluta; conferita al solo Primo Ministro
(Spagna; Germania dove è eletto con voto segreto a
maggioranza assoluta o relativa: Cancellierato)
• Mozione di sfiducia costruttiva
• Questione di fiducia posta dal Governo
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LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
(Europa I e II dopoguerra)
Analisi strutturale
• Il corpo elettorale elegge il Parlamento
• Il Parlamento (o la sola Camera “politica”) può non solo
sfiduciare ma anche conferire sin dall’inizio la fiducia (esplicita o
implicita) all’Esecutivo (Primo ministro e Gabinetto)
• Il Governo si basa sul rapporto fiduciario con il Parlamento
• Il Governo può provocare – di diritto o di fatto - lo scioglimento
del Parlamento
• Il Capo dello Stato svolge funzioni limitate e di garanzia
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Analisi funzionale: il ruolo dei partiti politici
• Da Stato liberale monoclasse a Stato democratico-sociale
pluriclasse
• Nascita dei partiti politici come strumento tramite cui i cittadini
esercitano la sovranità popolare perché ne sintetizzano gli
interessi politici e li rappresentano
� nel Parlamento, in cui i partiti operano tramite i gruppi politici
che sono loro “proiezione parlamentare”
� nel Governo, formato dai partiti della maggioranza
parlamentare (crisi extraparlamentari) cui si contrappongono i
partiti di opposizione
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• La divisione dei poteri
� non tra Governo e Parlamento
� ma tra il continuum Governo-Maggioranza e l’Opposizione- la fine del Parlamento come “tutto” (Von Beyme)
• Conclusione: il funzionamento della forma di governo
parlamentare dipende dal sistema dei partiti
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• Il popolo sovrano come soggetto d’indirizzo politico
� oggi non si limita ad eleggere i propri rappresentanti…
� ma vuole scegliere il programma politico, la maggioranza di
governo ed il suo leader
- dalla democrazia mediata e compromissoria alla
democrazia immediata e competitiva
• I moderni contrappesi:
� controllo politico svolto non più solo dal Parlamento ma
dall’Opposizione
� indipendenza del potere giudiziario e delle istituzioni di
garanzia
- Corte costituzionale, Capo dello Stato, Autorità indipendenti
� pluralismo dell’informazione
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LE DEMOCRAZIE PARLAMENTARI CONSENSUALI
• Sistema di partiti multipolare, espressione talora di una società
eterogenea con profonde fratture: socio-economiche religiose,
culturali-etniche, urbane-rurali; ideologiche, regionali, sostegnoal regime, politica estera (Lijphart) (Belgio, Paesi Bassi, Finlandia,
Danimarca, Israele…)
• Elettori votano solo per i partiti i quali decidono poi in
Parlamento se e come dar vita a (instabili) governi di coalizione,
in cui il Primo ministro media tra le forze politiche
• Maggioranza ed opposizione, per evitare aggravamento fratture,
tendono a convergere tramite la discussione parlamentare(government by discussion) (Kelsen)
• Centralità del Parlamento, delle cui decisioni il Governo diventa
comitato esecutore
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LE DEMOCRAZIE PARLAMENTARI MAGGIORITARIE
• Sistema di partiti bipartitico o bipolare con cultura politico-costituzionale omogenea (Gran Bretagna: modello Westminster;Germania, Spagna…)
• Elettori votano non solo per eleggere i propri rappresentanti ma
anche per scegliere
� il governo del paese in base al programma politico,
designando come Premier il leader del partito o della
coalizione vincente
� l’opposizione/i, che tende a contrapporsi alla maggioranza
• Centralità del governo come comitato direttivo della
maggioranza parlamentare:
�governi di legislatura a direzione tendenzialmente monocratica
del Primo ministro, designato da elettori, cui spetta di fatto il
potere di scioglimento
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EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
• Governo del primo ministro o Premierato: forma di governo
parlamentare in cui in via di diritto o di fatto la figura del primo
ministro è particolarmente forte
� solo titolare del rapporto fiduciario; nomina e revoca i ministri;
poteri d’indirizzo del governo e di scioglimento anticipato
delle camere
• Governo a premier direttamente elettivo (neoparlamentare):
forma di governo parlamentare in cui l’investitura del primo
ministro avviene tramite l’elezione popolare diretta e una
eventuale sfiducia comporta automatico scioglimentodell’assemblea (simul stabunt simul cadent)
� a differenza del premierato dove invece il Primo ministro può
essere sostituito dal Parlamento 30
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LA FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE O A
ELEZIONE DIRETTA DEL PRIMO MINISTRO(Israele 1996-2001; regioni ordinarie (art. 5 l.cost. 1/1999)
• Commistione elemento parlamentare (sfiducia, scioglimento) ed
elemento presidenziale (elezione diretta vertice esecutivo)
• Il corpo elettorale elegge contestualmente il Parlamento ed il
Primo ministro (scheda unica o diversa)
• Il Primo ministro nomina e revoca i ministri
• Tra Parlamento e Governo vige un rapporto di fiducia, anche
quando essa non viene inizialmente conferita
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• Vige il “Governo di legislatura” in base alla regola aut simul
stabunt aut simul cadent per cui si va a nuove elezioni, senza
sostituzione del Presidente:
� in caso di approvazione da parte del Parlamento di una
mozione di sfiducia
� in caso di morte, dimissioni, incapacità permanente del
Presidente
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LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALEFrancia, Finlandia, Austria, Irlanda, Islanda, Portogallo
Analisi strutturale
• Combinazione di due elementi
� presidenziale: elezione diretta del Capo dello Stato
� parlamentare: rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
• Il corpo elettorale elegge il
a) Parlamento
b) Capo dello Stato che ha poteri ora rappresentativi (Finlandia,
Irlanda, Islanda, Austria), di garanzia (Portogallo), d’indirizzo
politico (Francia)
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• Il Governo (Primo ministro e ministri) è nominato dal Capo dello
Stato e deve godere della fiducia del Parlamento (rapporto
fiduciario)
• Il Parlamento può sfiduciare solo il Governo ma non il Capo
dello Stato
• Il Capo dello Stato può sciogliere il Parlamento (divorzio
potere/responsabilità)
• Il potere esecutivo si divide – più o meno nettamente – tra il
Capo dello Stato eletto direttamente ed il Primo ministro
espressione della maggioranza parlamentare (c.d. bicefalismo o
dualismo dell’esecutivo)34
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Analisi funzionale
• Il diverso funzionamento del sistema semipresidenziale in base
non solo alla ripartizione più o meno netta dei poteri tra Capo
dello Stato e Primo Ministro ma anche della omogeneità politica
tra di loro
� se omogenei, prevale chi tra loro detiene la leadership del
partito
� se disomogenei rischio di coabitazione conflittuale, per
evitare le quali la Francia ha
a) ridotto a 5 anni il mandato presidenziale
b) reso contestuali le elezioni (prima) presidenziali e (poi)
parlamentari
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PROFILI STORICI DELLA FORMA DI GOVERNO IN ITALIAL’ordinamento statutario e la sue evoluzione
GOVERNO PARLAMENTARE DUALISTA
(Presidenti del Consiglio e Corona dal 1848 al 1922)
MONARCHIA COSTITUZIONALE
(art. 5 St.: «al Re solo appartiene il potere esecutivo)
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• Il ruolo sempre rilevante della Corona a causa della debolezzadelle forze politiche
� politica estera (I guerra mondiale)
� nomina e revoca governi
� scioglimento Camere
• La tradizione dualista nella Costituente all’origine della elasticitàdei poteri presidenziali (controfirma)
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La forma di governo repubblicana:L’Assemblea costituente
• Il rifiuto del modello direttoriale
• Il rifiuto del modello presidenziale monocratico
� complesso del tiranno
� diffidenza reciproca tra partiti di blocchi opposti
• La debole razionalizzazione della forma di governo
parlamentare…
• …rispetto al Cancellierato tedesco (elezione parlamentare delCancelliere, sfiducia costruttiva, potere di revoca dei ministri)
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La forma di governo repubblicana:il parlamentarismo razionalizzato
Assemblea costituente (odg Perassi 4-5.9.1946)“La II Sottocommissione…ritenuto che né il tipo di governo
presidenziale, né quello direttoriale, risponderebbero alle condizioni
della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema
parlamentare da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei
a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le
degenerazioni del parlamentarismo»
CostituzioneArtt. 92, 94, 95
Forma di governo monista, a debole razionalizzazione, corretta da istituti di garanzia, a fattispecie aperta
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LA FORMA DI GOVERNO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 92.2 Cost.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consigliodei ministri e, su proposta di questi, i Ministri
� per prassi costituzionale, in assenza d’indicazioni sul
procedimento da seguire, consultazioni presidenziali
Art. 93 Cost.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani delPresidente della Repubblica»
� il Governo entra in carica già col giuramento, prima della
fiducia di entrambe le Camere40
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La mozione di fiducia
Art. 94 Cost.
(1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere
(2) Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presentaalle Camere per ottenerne la fiducia»
• La mozione di fiducia deve essere
� motivata
� votata per appello nominale
� approvata a maggioranza semplice
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La mozione di sfiducia
Art. 94 Cost.
(4) Il voto contrario di una d’entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni
(5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
• La mozione di sfiducia, oltreché motivata, votata per appello
nominale e approvata a maggioranza semplice,
� deve essere firmata da almeno 1/10 componenti di una
Camera, per evitare iniziative isolate
� non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione, senza imboscate improvvise42
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Il ruolo del Presidente del Consiglio
Art. 95.1 Cost.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività
dei Ministri.
� non è rinvenibile nessun elemento che conduca a una qualche
forma di gerarchizzazione a vantaggio del Presidente del
Consiglio, che svolge il ruolo di primus inter pares tra i ministri
che rispondono ai rispettivi partiti
• Di contro gli atti del Governo, anche aventi valore legislativo,
devono essere controfirmati dal Presidente della Repubblica
(art. 89 Cost,) cui spetta, «sentiti i loro Presidenti, sciogliere leCamere o anche una sola di esse» (art. 88.1 Cost.) 43
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LA PRASSI DELLA FORMA DI GOVERNO ITALIANA
Il periodo del centrismo degasperiano dal 1948 al 1953
• Il presidente del Consiglio era anche il leader indiscusso del
partito di maggioranza relativa, la Dc
• La forma di governo era riconducibile alla tipologia del governo
parlamentare a direzione monocratica
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I governi a guida Dc ininterrottamente dal 1953 al 1993
(salvo 1981-1982 e 1983-1987)
• Mai, se non per pochi mesi, il presidente del Consiglio fu ancheil leader della Dc
• I governi furono governi di coalizione o, comunque, si fondaronosu una maggioranza parlamentare composita
• La Dc era divisa in correnti organizzate e ciascun ministrorispondeva più al proprio partito e alla propria corrente che alpresidente del Consiglio
• Furono governi assai instabili (durata media 9-11 mesi)
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• La forma di governo parlamentare fu ridotta a un singolare
esempio di governo a direzione plurima dissociata, politicamente
stabile ma inefficiente
- multipartitismo esasperato
- conventio ad excludendum nel governo
- conventio ad consociandum nella legislazione
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La forma di governo e riforma del sistema elettorale negli anni ’90
• La crisi della forma di governo a direzione plurima a causa del
superamento della democrazia bloccata (muro di Berlino;
“scongelamento” del voto)
• Instaurare una competizione bipolare per permettere l’investitura
popolare del governo e conferire alla sua azione stabilità ed
efficienza (risanamento bilancio)
• Imporre un salutare ricambio della classe politica
• Porre fine al correntismo che minava all’interno i partiti e ne
complicava i reciproci rapporti
• Moralizzare la vita pubblica
• Semplificare il sistema dei partiti
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Le forme di governo
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Riforme elettorali e trasformazioni della forma di governo:
Verso governi di legislatura a direzione monocratica
• L’incapacità della classe politica ad approvare le riforme
istituzionali e la strada referendaria per trasformare il sistema
partitico in senso bipolare
�Referendum elettorale del 2 giugno 1991: dalle preferenze
plurime alla preferenza unica per l’elezione della Camera
�Legge 81/1993: elezione diretta del Sindaco e del Presidente
della provincia
�Referendum elettorale del 18 aprile 1993: dal proporzionale al
maggioritario per l’elezione del Senato
�Leggi 276 e 277/1993: nuove norme per l’elezione di Camera e
Senato con sistema prevalentemente maggioritario
uninominale
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�Legge 43/1995: elezione dei consigli regionali con indicazione
del candidato Presidente e premio di maggioranza
�Leggi cost. 1/1999 e 2/2001: elezione diretta Presidente
Regione
�Legge 270/2005: dal maggioritario uninominale al
proporzionale con premio di maggioranza
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Le forme di governo
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IL RAFFORZAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Il costante raffronto con gli altri ordinamenti simili al nostro
• L’influenza dei modelli di governo ai diversi livelli sub-nazionali,
tutti incentrati sull’elezione diretta di sindaci e presidenti
• L’esigenza di dare all’azione di governo la necessaria continuità
e stabilità d’indirizzo
• La legislazione sulla presidenza del Consiglio (l. 400/1988)
• Il ruolo cruciale del Presidente del Consiglio in sede europea
• L’accentuarsi della personalizzazione delle campagne elettorali
• L’affermarsi alle elezioni, per ben tre volte (1994, 2001, 2008), di
maggioranze guidate da un leader particolarmente influente,
riconosciuto capo indiscusso del suo partito e della coalizione di
governo50
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L’«INDICAZIONE» DEL CANDIDATO PREMIER
Scheda elettorale 13 maggio 2001
(nome del candidato del collegio) (nome del candidato del collegio)
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BIPOLARISMO E ALTERNANZA
Le elezioni politiche: maggioritario uninominale (1994-2001)
* (seggi maggioritari + seggi proporzionali)
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LA RIFORMA ELETTORALE DEL 2005
(l. 270/2005 di modifica delle legge elettorali di Camera e Senato)
L’indicazione del capo della coalizione
«[...] i partiti e i gruppi politici organizzati che si candidano agovernare depositano il programma elettorale nel qualedichiarano il nome e cognome della persona da loro indicatacome capo della forza politica. I partiti o i gruppi politiciorganizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano agovernare depositano un unico programma elettorale nel qualedichiarano il nome e cognome della persona da loro indicatacome unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogativespettanti al presidente della Repubblica previste dall’articolo 92,secondo comma, della Costituzione»
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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2006
Scheda elettorale Camera
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Le elezioni politiche: proporzionale con premio di maggioranza(2006)
Camera
340 seggi (49,80%)
Senato
151 seggi(49,2%)
Centro-destra
coalizione Berlusconi)
Camera
277 seggi(49,73%)
Senato
155 seggi(49,9%)
Esclusi il seggio della Valle d’Aosta e i seggi della circoscrizione estero; compresi i seggi del Trentino-Alto Adige (sistema uninominale maggioritario)
Centro-sinistra
coalizione Prodi
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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2008
Scheda elettorale Camera
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Le elezioni politiche: proporzionale con premio di maggioranza(2008)
Esclusi il seggio della Valle d’Aosta e i seggi della circoscrizione estero; compresi i seggi del Trentino-Alto Adige (sistema uninominale maggioritario)
Centro-destra(coalizione
Berlusconi
Camera
340 seggi (46,81%)
Senato
171 seggi(47,3%)
Centro-sinistra
(coalizione Veltroni)
Camera
239 seggi(37,54%)
Senato
132 seggi(38,0%)
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La formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 2008
Dichiarazioni del presidente della Repubblica al termine delle consultazioni (maggio 2008)
«... il risultato così netto, e la maggioranza ampia che il voto del 13-14aprile ha segnato, hanno fatto sì che il capo della coalizione vincente,indicato sulla base della legge elettorale vigente, ha potuto mettersi subitoal lavoro per la formazione della squadra di governo – è cosa nota a tuttivoi – per presentare al più presto al presidente della Repubblica, unavolta accettato l’incarico, la lista dei ministri. Inoltre, la chiarezza delrisultato elettorale, ha permesso anche, nei giorni scorsi, qualchescambio di opinioni preliminari e informali tra il leader della nuovamaggioranza e il presidente della Repubblica, sulle procedure e sui criteriper la formazione del governo, nello spirito dell’art. 92 della Costituzioneche implica un rapporto di limpida collaborazione nel rigoroso rispettodelle prerogative di ciascuno».
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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2013
Scheda elettorale Camera
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BIPOLARISMO E ALTERNANZA
Le elezioni politiche: proporzionale con premio di maggioranza
(2013)
* Esclusi il seggio della Valle d’Aosta e i seggi della circoscrizione estero; compresi al Senato i seggi del Trentino-Alto Adige (sistema uninominale maggioritario)
Centro-sinistra(coalizione Bersani)
Camera29,5% 340 seggi
Senato31,6% 117 seggi
Centro-destra(coalizione Berlusconi)
Camera29,1% 124 seggi
Senato30,7% 117 seggi
Movimento 5 Stelle(Grillo)
Camera25,5% 108 seggi
Senato23,7% 54 seggi
Centro(coalizione Monti)
Camera10,5% 45 seggi
Senato9,1% 18 seggi
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GLI SVILUPPI DELLA FORMA DI GOVERNO DAL NOVEMBRE
2011
• La crisi del governo Berlusconi IV e la formazione di un «governotecnico» (governo Monti)
• L’esito senza vincitori delle elezioni del febbraio 2013 e laformazione di un «governo di larghe intese» (governo Letta, aprile2013)
• La formazione del governo Renzi (febbraio 2014)
• L’approvazione della nuova legge elettorale (maggio 2015)
• L’approvazione parlamentare della riforma costituzionale (aprile2016 bocciata per referendum il 4 dicembre 2016)
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LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA
l. 52/2015)
«[…] i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano agovernare depositano il programma elettorale nel quale dichiaranoil nome e cognome della persona da loro indicata come capo dellaforza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidentedella Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, dellaCostituzione».
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2016: IL RAPPORTO FIDUCIARIO
Art. 55.3 Cost. 2016«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella dicontrollo dell’operato del Governo».
Art. 94 Cost. 2016«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata perappello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi allaCamera dei deputati per ottenerne la fiducia.Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo nonimporta obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua presentazione».