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1 Indice Sezione/paragrafo Rev. Data 1 – requisiti preliminari e controllo integrato dell’inquinamento rev. 12 01/10/12 1.1 – requisiti preliminari di conformità 1.2 – requisiti per il risparmio energetico 1.3 IPPC 1.4 – valutazione di impatto ambientale – VIA 1.5 - valutazione di incidenza 2 – approvvigionamento idrico e scarico reflui rev. 5 30/10/13 2.1 approvvigionamento idrico: derivazioni 2.2 – scarico di acque reflue: regime autorizzatorio 2.3 – acque reflue industriali: conformità dello scarico 2.4 – acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico 3 – gestione rifiuti, imballaggi rev. 21 30/10/13 3.1 – produzione di rifiuti 3.2 – gestione deposito temporaneo 3.3 – gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) 3.3bis – gestione amministrativa rifiuti SISTRI 3.4 – gestione dei rifiuti sanitari 3.5 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per i porti 3.6 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per le navi 3.7 – adempimenti per i trasportatori di rifiuti 3.7bis – trasporto rifiuti in conto proprio 3.8 – trasporto transfrontaliero di rifiuti 3.9 – recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria 3.10 – recupero di rifiuti con procedura semplificata 3.11 – incenerimento e coincenerimento – regime autorizzativo 3.12 – incenerimento e coincenerimento – adempimenti 3.13 – discariche di rifiuti 3.14 – centri di raccolta per i rifiuti urbani 3.15 – gestione imballaggi – CONAI 3.16 – Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 4 – esenzioni dal regime dei rifiuti rev. 5 01/10/12 4.1 – scarti e sottoprodotti dell’industria agroalimentare 4.2 – sottoprodotti di origine animale 5 – emissioni in atmosfera ed impianti termici rev. 14 30/10/13 5.1 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988 5.2 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006 5.3 – emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi 5.4 – emissioni in atmosfera: adempimenti impianti nuovi autorizzati 5.5 – emissioni in atmosfera di COV 5.6 – impianti termici ad uso civile 5.7 – impianti termici ad uso civile – II parte 5.8 – impianti termici ad uso industriale 5.9 – mobilità sostenibile in ambiente urbano 5.10 – emissione di gas ad effetto serra 5.11 – gas fluorurati ad effetto serra 6 – emissioni acustiche ed elettromagnetiche rev. 5 30/10/13 6.1 – impatto acustico in ambiente esterno
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1

Indice

Sezione/paragrafo Rev. Data

1 – requisiti preliminari e controllo integrato dell’inquinamento rev. 12 01/10/12

1.1 – requisiti preliminari di conformità

1.2 – requisiti per il risparmio energetico

1.3 – IPPC 1.4 – valutazione di impatto ambientale – VIA

1.5 - valutazione di incidenza

2 – approvvigionamento idrico e scarico reflui rev. 5 30/10/13

2.1 – approvvigionamento idrico: derivazioni

2.2 – scarico di acque reflue: regime autorizzatorio

2.3 – acque reflue industriali: conformità dello scarico

2.4 – acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico

3 – gestione rifiuti, imballaggi rev. 21 30/10/13

3.1 – produzione di rifiuti

3.2 – gestione deposito temporaneo

3.3 – gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento)

3.3bis – gestione amministrativa rifiuti SISTRI

3.4 – gestione dei rifiuti sanitari

3.5 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per i porti

3.6 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per le navi

3.7 – adempimenti per i trasportatori di rifiuti

3.7bis – trasporto rifiuti in conto proprio

3.8 – trasporto transfrontaliero di rifiuti

3.9 – recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria

3.10 – recupero di rifiuti con procedura semplificata

3.11 – incenerimento e coincenerimento – regime autorizzativo

3.12 – incenerimento e coincenerimento – adempimenti

3.13 – discariche di rifiuti

3.14 – centri di raccolta per i rifiuti urbani

3.15 – gestione imballaggi – CONAI

3.16 – Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

4 – esenzioni dal regime dei rifiuti rev. 5 01/10/12

4.1 – scarti e sottoprodotti dell’industria agroalimentare

4.2 – sottoprodotti di origine animale

5 – emissioni in atmosfera ed impianti termici rev. 14 30/10/13

5.1 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988

5.2 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006

5.3 – emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi

5.4 – emissioni in atmosfera: adempimenti impianti nuovi autorizzati

5.5 – emissioni in atmosfera di COV

5.6 – impianti termici ad uso civile

5.7 – impianti termici ad uso civile – II parte

5.8 – impianti termici ad uso industriale

5.9 – mobilità sostenibile in ambiente urbano

5.10 – emissione di gas ad effetto serra

5.11 – gas fluorurati ad effetto serra

6 – emissioni acustiche ed elettromagnetiche rev. 5 30/10/13

6.1 – impatto acustico in ambiente esterno

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Sezione/paragrafo Rev. Data

6.2 – emissioni elettromagnetiche generate da impianti radioelettrici

6.3 – emissioni elettromagnetiche generate da elettrodotti

7 – contaminazione suolo e sottosuolo rev. 3 12/05/06

7.1 – serbatoi interrati

7.2 – contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura

avviata successivamente al 29/04/2006)

7.3 – contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura

avviata precedentemente al 29/04/2006)

8 – sostanze pericolose per l’ambiente rev. 12 17/05/13

8.1 – detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli

8.2 – produzione ed importazione di sostanze, preparati ed articoli

8.3 – detenzione apparecchiature contaminate da PCB

8.4 – manufatti contenenti amianto

8.5 – sostanze che riducono lo strato di ozono

9 – altri aspetti ambiente-sicurezza rev. 13 17/05/13

9.1 – prevenzione incendi

9.2 – aziende a rischio di incidente rilevante

9.3 – spedizione e trasporto di merci/rifiuti in regime ADR

9.4 – radiazioni ionizzanti

9.5 – conformità e sostenibilità di biocarburanti e biofuels

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Sez. 1 Requisiti preliminari e controllo integrato dell’inquinamento

Normativa di riferimento

Tipo n° Data Pubblicazione Titolo

Requisiti preliminari di conformità e di risparmio energetico

Regio Decreto 147 09/01/1927 G.U. n° 49 del

01/03/1927

Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei

gas tossici.

Regio Decreto 1265 27/07/1934 G.U. Suppl.

Ordin. N° 186 del

09/08/1934

Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie.

DM - 06/02/1935 G.U. n° 65 del

18/03/1935

Approvazione del prospetto contenente l’elenco dei gas

tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio

1927 n. 147.

DM - 05/09/1994 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 220 del

20/09/1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo

unico delle leggi sanitarie.

Legge 10 09/01/1991 G.U. Suppl.

Ordin. N° 13 del

16/01/1991

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

D. Lgs. 192 19/08/2005 G.U. Suppl.

Ordin. N° 222 del

23/09/2005

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell’edilizia. (così come modificato

ed integrato dal D. lgs. 311 del 29/12/06 e dal DL 112/08,

dal D. Lgs. 28/11 art. 13 e dal DM del 22 novembre

2012)

D. Lgs. 81 09/04/08 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. N° 101 del

30/04/2008

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro (così come modificato ed integrato dal D.

Lgs. 106/09, D.M. 09/07/12, D.M. 06/08/12 e dalla Nota

ministeriale del 31/01/2013).

D. Lgs. 115 30/05/2008 G. U. n° 154 del

03/07/2008

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi

energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

DPR 59 02/04/2009 GU n° 132 del

10/06/2009

Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1,

lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul

rendimento energetico in edilizia (così come modificato

dal D. Lgs. N. 28 del 03/03/2011).

DM - 26/06/2009 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 158 del

10/07/2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli

edifici (così come modificato dal DM del 22 novembre

2012)

Direttiva UE 31 19/05/2010 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L153 del

18/06/2010

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

(rifusione)

IPPC, VIA e Valutazione di incidenza

DPR 357 08/09/1997 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. N° 248 del

23/10/1997

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

(come modificato dal DPR 120/2003)

DM - 23/11/2001 G.U. Suppl.

Ordin. N° 37 del

Dati, formato e modalita’ della comunicazione di cui

all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999,

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13/02/2002 n. 372.

Circolare

Ministeriale

- 13/07/2004 GU n° 167 del

19/07/2004

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e

riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare

riferimento all’allegato I.

D- Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. n° 88

del 14/04/05

(Suppl. Ordin. N.

96)

“Norme in materia ambientale” – Parte II procedure per la

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per

l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – (come

modificato dal D.lgs 16/01/2008, n. 4 e dal D. lgs. 128 del

29/06/2010 )

Regolamento 166 18/01/2006 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L33 del

04/02/2006

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione

di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di

sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE

e 96/61/CE del Consiglio (come modificato dal

regolamento 596/2009)

Circolare

ministeriale

- 22/04/2008 - Indicazioni relative all’acquisizione delle informazioni ex

articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione

di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti

di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e

96/61/CE del Consiglio

Direttiva UE 92 13/12/2011 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L26 del

28/01/2012

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto

ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

“Nulla Osta Inizio Attività” (detta anche “notifica attività

produttive” o “Dichiarazione di Inizio attività produttiva”,

…)

Documento rilasciato dal Comune, su parere dell’ASL

S.C.I.A. , segnalazione certificata d'inizio di un'attività

imprenditoriale, commerciale e artigianale.

Sostituisce il rilascio del nulla osta inizio attività per

alcune categorie economiche, elencate nella L.n.

122/2010 (es: attività di vendita, agriturismi, attività di

servizi)

Autorizzazione per l’impiego di gas tossici/ autorizzazione a

custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi

Autorizzazione rilasciata dall’ASL con parere della

Commissione tecnica permanente

Dichiarazione EPRTR Comunicazione da inviare annualmente all’APAT per

tutti i complessi che rientrano nelle soglie IPPC e

superano i valori soglia delle emissioni in aria e in acqua

Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (può

essere Ministero dell’Ambiente, Regione o Provincia).

Per gli impianti soggetti ai sensi del D. lgs. 152/06

sostituisce:

o Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

o Autorizzazione allo scarico;

o Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di

impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

o Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi

contenenti Pcb-Pct;

o Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli

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usati;

o Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal

processo di depurazione in agricoltura

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1.1 Requisiti preliminari di conformità

L'Azienda dispone del Nulla Osta di Inizio

Attività NOIA / notifica di avvio dell'attività/

SCIA? ( nota 1)

L'Azienda dispone dell'Autorizzazione

Sanitaria (ove necessaria)?

L'Azienda ha effettuato la valutazione dei

rischi per salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro?

L'Azienda è conforme alle prescrizioni

dell'HACCP (ove necessaria)?

NC

NC (nota 2)

NC (nota 2)

NC (nota 2)

D. lgs. 81/08, art. 67

RD 1265/34, artt. 216 e 217

Regolamento Locale di Igiene Tipo

L.122/2010

L'azienda è

conforme alla

normativa

SI'

SI'

NO

NO

NO

D. Lvo 81/08

L 283/62

DPR 327/80

D. Lvo 155/97

Nota 1: nella valutazione della gravità della NC relativa all'assenza del NOIA si consideri che in passato molte

aziende hanno iniziato l'attività senza NOIA, sebbene fosse obbligatorio dal 1956. Queste aziende hanno potuto

continuare ad operare richiedendo, tra l'altro altre autorizzazioni (emissioni, reflui, ampliamenti di stabilimento) fino

ad oggi senza che vi sia mai stato alcun intervento in merito da parte degli Enti di Controllo, che peraltro vedevano

che l'azienda esisteva e operava. Se questa situazione può essere considerata di fatto accettabile per aziende che

hanno iniziato l'attività in tempi lontani, non può essere considerata accettabile per aziende che abbiano iniziato

l'attività recentemente, quando le procedure e i controlli degli Enti preposti sono diventati più stringenti. Va tenuto

in considerazione anche il contesto locale in cui opera l'azienda.

SI'

SI'

In caso di impiego di gas tossici, l'azienda è in

possesso di autorizzazione prefettizia e il

personale addetto è dotato di patentino di

idoneità?

NC (nota 2)NO RD 147/1927

DM 06/02/1935

SI'

L'Azienda è classificata azienda insalubre?

NORD 1265/34, artt. 216 e 217

DM 05/09/94

L'Azienda rispetta eventuali prescrizioni

imposte dal Comune?

SI'

SI'

NC (nota 2)RD 1265/34, artt. 216 e 217

DM 05/09/94

NO

NO

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Nota 2

La verifica di questi requisiti preliminari di conformità può dare delle indicazioni sulla gestione di

alcuni aspetti che toccano, anche se parzialmente, gli aspetti ambientali dell’organizzazione, tuttavia

è necessaria un’attenta valutazione per capire quando tali aspetti siano da considerare requisito di

SGA.

In merito al confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, ACCREDIA ha

fornito le seguenti indicazioni (RT09, rev. 01)

Aspetto Da considerare requisito di SGA

Licenza edilizia

NO; da considerare a scelta

dell’OdC nei casi in cui vi sia

impatto ambientale (es. aree sotto

vincolo paesaggistico)

Agibilità NO

Industrie insalubri SI

Incidenti rilevanti SI

CPI SI

Documento di valutazione dei rischi NO

Valutazione esposizione personale al rumore NO

Impianti di messa a terra NO (preliminare al conseguimento

del CPI)

Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L 46/90) NO (preliminare al conseguimento

del CPI)

Libretti caldaie (DM 17/03/03) SI

Verifiche apparecchi a pressione NO

Concentrazione inquinanti in ambiente di lavoro

NO; da considerare a scelta

dell’OdC nei casi in cui gli

inquinanti possano disperdersi

all’esterno

Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro NO

Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e

preparati pericolosi SI

Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto

nell’ambiente di lavoro (D.lgs. 277/91)

NO; da considerare a scelta

dell’OdC nei casi in cui gli

inquinanti possano disperdersi

all’esterno

Valutazione del rischio di dispersione di amianto

nell’ambiente esterno SI

DPI personale NO

DPI appaltatori NO

ADR SI

Radioattività SI

Sostanze lesive dello strato di ozono SI

PCB/PCT SI

HACCP NO

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1.2 Requisiti per il risparmio energetico

L'azienda è

conforme alla

normativa

L'organizzazione ha un consumo energetico totale:

- > 10.000 TEP/anno per il settore industriale;

- > 1.000 TEP/anno per i settori civile/ terziario/

trasporti?

L 10/91, art. 19.1 e

34.8

L'Azienda ha nominato il Tecnico

Responsabile per la conservazione e l'uso

razionale dell'energia?NC

NOL 10/91, art. 19.1 e

34.8

SI'

NO

L'organizzazione ha realizzato un nuovo immobile (o

ha effettuato una ristrutturazione integrale /

demolizione con ricostruzione in manutenzione

straordinaria di edifici con superficie utile > 1000 mq)

con permesso di costruire presentato

successivamente al 08/10/05 (*)?

L'edificio è dotato di attestato di certificazione

energetica redatto da un professionista

qualificato secondo le Linee guida nazionali, o

la normativa regionale di riferimento?

D. Lgs. 192/05,

art.11.1bis. 8.2

DM 26/06/09

DPR 59/09

D. Lgs. 192/05, art.

3.2, lett. a), 6.1

SI'

SI'

NO

NC

NO

NC

L'obbligo dell'attestato di certificazione energetica si applicherà anche agli immobili esistenti, solo in caso

di compravendita dell'immobile, con le seguenti tempistiche:

- a partire dal 1° luglio 2007, in caso di compravendita di interi immobili aventi superficie utile superiore a

1.000 metri quadrati;

- a decorrere dal 1° luglio 2008, in caso di compravendita dei restanti interi immobili (con l'esclusione delle

singole unità immobiliari);

- a partire dal 1° luglio 2009, anche in caso di compravendita delle singole unità immobiliari.

In tutti questi casi, l'onere della qualificazione energetica è a carico del venditore o del locatore.

Ai sensi del DL 112/08 (convertito con legge 133 del 06/08/08) NON c'è più l'obbligo di allegare l'attestato

di certificazione energetica all'atto di compravendita o di locazione, pena la validità del contratto.

(*) l D. lgs. 192/05, così come integrato dal D. lgs. 311/06, (e i relativi decreti attuativi, tra cui le Linee

guida per certificazione degli edifici emanate con DM 26/06/09) è soggetto a una clausola di cedevolezza

tale per cui ogni singola Regione può abrogarne il contenuto e sostituirlo con un proprio atto legislativo,

pertanto in presenza di normativa regionale specifica, il D. lgs. 192/05 non si applica.

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1.3 Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento – IPPC

L'azienda e'

conforme alla

normativa

L'Azienda rientra nelle categorie soggette ad

Autorizzazione Integrata Ambientale?NO

D. Lvo 152/06, art. 6.12

All. VIII alla parte seconda

SI'

L'Azienda comunica annualmente, entro il 30

aprile, all'APAT per via telematica i dati sulle

emissioni e sui rifiuti nel caso di superamento dei

valori soglia?

NC

Regolamento CE 166/06, art. 5

Linee guida APAT

Non

applicabile

L'Azienda è in possesso di

Autorizzazione Ambientale Integrata?

Se è scaduta, ha presentato domanda

di rinnovo 6 mesi prima della

scadenza?

D. L.vo 152/06, art. 29ter e

29quater

SI'

L'Azienda rispetta tutte le prescrizioni

dell'Autorizzazione Ambientale

Integrata?

D. L.vo 152/06, art. 29decies

NO

SI'

SI'

NO

NC

NO

NC

L'Azienda rispetta il Piano di monitoraggio e

controllo previsto dall'Autorizzazione Integrata

Ambientale?

D. L.vo 152/06, art. 29decies

NO

SI'

NC

L'AIA risulta tuttora adeguata alla realtà

aziendale e/o le eventuali modifiche sono

state correttamente gestite?

D. L.vo 152/06, art. 29nonies

NO

NC

SI'

L'Azienda comunica annualmente i dati relativi ai

controlli delle emissioni richiesti dall'AIA ?

SANZIONE

AMMINISTRATIVA

D. L.vo 152/06, art. 29 undeciesNO

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ALLEGATO VIII alla parte seconda – CATEGORIE DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 6.12

Attività energetiche.

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di

capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 Kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a

20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio

grezzo all’ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso

procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una

capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli

altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500

tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o

in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di

fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una

capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,

piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno

superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m

3.

4. Industria chimica.

Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale

mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,

epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) gomme sintetiche;

j) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di

zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e

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acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato

d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o

composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,

relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva

91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e

nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di

oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno

1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei

rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione

dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a

3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai

punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad

esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di

tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto

finito.

6.4:

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali

(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime

vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base

trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore

medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre

10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per

apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una

capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o

grafitizzazione.

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1.4 Valutazione di impatto ambientale – VIA

L'azienda ha in corso o ha in

progetto la realizzazione di nuovi

impianti e/o il potenziamento di

impianti esistenti?

Il progetto e' tale da far rientrare

l'impianto nelle soglie dimensionali

di cui agli Allegati III o IV della parte

seconda del D. Lgs. 152/06?

NO

Non applicabile

D. Lgs. 152/06, Allegati III e IV alla

parte seconda (*)Non applicabile

NO

SI'

SI'

L'azienda ha avviato la procedura

preliminare di verifica di

assoggettabilità (per i progetti di

cui all'Allegato IV)?

E' stata inviata all'Autorita' competente la descrizione del progetto con i dati minimi per

valutare i principali effetti del progetto

sull'ambiente?

L'Autorita' competente ha richiesto la

procedura di VIA?

L'azienda ha attuato le eventuali

prescrizioni di mitigazione previste

dall'Autorità competente?

SI'

SI'

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

NO

L'azienda ha avviato la procedura

di VIA (per i progetti dell'Allegato

III o dell'Allegato IV qualora

ricadente in aree protette ) ?

L'azienda ha predisposto lo Studio

di Impatto Ambientale?

SI'

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato

inviato all'Autorità competente, agli Enti

locali interessati ed è stato depositato

presso i pubblici uffici?

SI'

E' stato emesso il giudizio di

compatibilità ambientale?

SI'

SI'

L'azienda ha recepito le eventuali

prescrizioni di mitigazione previste

dall'Autorità competente?

SI'

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

L'azienda ha già avviato i lavori

per la realizzazione del

progetto?

L'azienda è

conforme alla

nromativa

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NC

SI'

(*) Si veda elenco in allegato

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ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque

sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva

superiore a 150 MW; cbis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la

partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di

trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra

di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato Il);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)

(progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno

di materie prime lavorate.

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi

di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974,

n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al

giorno. l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i

5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5,

D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante

operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera

R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento

preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere

D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m

3 (operazioni di cui

all'allegato B, lettere DI e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti

speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo

152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità

superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D 15,

della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. s) Cave e torbiere con più di 500.000 m

3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non

energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29

luglio 1927, n. 1443. v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche. z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di

lunghezza superiore a 10 km. aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità., lagunaggio, scarico di rifiuti

solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di

cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000

m3

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso;

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- 60000 posti per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie

attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10

milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per

un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il

trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione

superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta

erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono

conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

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ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

1. Agricoltura

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una

superficie superiore a 10 ettari;

b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del

suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante

dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito

all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di

animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45

posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle

terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva

superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29

luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva

superiore a 1 MW;;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza

complessiva superiore ai 20 km; e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva

superiore a 1 MW;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km; g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,

mediante dragaggio marino e fluviale; i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali

metallici nonché di scisti bituminose; m) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW. n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie -impegnata o

50.000 m3 di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di

capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è

superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di

acciaio grezzo all'ora;

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in

fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per

tutti gli altri metalli al giorno; f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la

costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di

superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m

2 di superficie impegnata o 50.000 m

3 di volume;

l) cokerie (distillazione a secco di carbone);

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m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,

gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a

4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con

capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di

fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500

tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al

giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di

produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di

prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al

giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m

3 di volume;

f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per

l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10

tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000

q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino

5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m

3 di volume;

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000

t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle

50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50

t/giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di

fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le IO tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 ton di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 ton/anno di materie prime

lavorate.

7. Progetti di infrastrutture a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di

riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10

ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.

59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto; c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti

meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non

superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone; d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o

di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate

alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con

lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,

esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

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m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la

costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili

destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale

e lacuale; p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate

non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su

porti già esistenti; r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento,

con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi,

mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva

superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,

mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,

della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con

capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui

all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m

3 (operazioni di cui

all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con

tracciato di lunghezza superiore a 3 km. z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e

da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06;

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,

mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06

8. Altri progetti

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300

posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi

quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a I

ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m

2;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m

3 di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di

materie prime lavorate; g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio

1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di

materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti

produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità

superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o

di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di

nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di

realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non

inclusa nell'allegato III).

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1.5 Valutazione di incidenza

L'azienda e'

conforme alla

normativa

L'organizzazione ha realizzato, o ha in programma di

realizzare, interventi che ricadono o che possono avere

incidenza su aree classificate come siti di importanza

comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSP) o

su siti proposti come SIC?

NC

SI'

SI'

NO

DPR 357/97, art. 5.1

Lo studio è stato presentato secondo le

procedure stabilite dalla regione di

competenza e secondo gli indirizzi

dell'Allegato G del DPR 357/97?

DPR 357/97, art. 5.4 e 5.5 e

Allegato G

NO

SI'

L'organizzazione ha presentato, ai fini

della valutazione di incidenza, uno studio volto a

valutare gli effetti dell'intervento sulla conservazione

dell'habitat?

NO

DPR 357/97, art. 5.3

Non

applicabile

NC

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Sez. 2 Approvvigionamento idrico e scarico reflui

Normativa di riferimento

Tipo n° Data Pubblicazione Titolo

Regio decreto 1775 11/12/1933 G.U. n. 5 del

08/01/1934

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Delibera del

Comitato

Interministeriale

- 04/02/1977 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 48 del

21/02/1977

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere

b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento.

D.Lgs. 275 12/07/1993 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 182 del

05/08/1993

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 88 del

14/04/2006

Norme in materia ambientale – parte TERZA (come modificato dal D.

Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, D.L. 6

novembre 2008, n. 172, D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, D.L. 28 aprile

2009, n. 39, L. 25 febbraio 2010, n. 36, D.Lgs. 10 dicembre 2010, n.

219, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179)

DPR 59 13/03/2013 Gazz. Uff.

Suppl. Ordin. n°

124 del

29/05/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

"Autorizzazione all'escavazione di pozzi" E' un documento che può essere stato rilasciato, prima dell'escavazione

dei pozzi, dalla Regione (Sezioni Provinciali del Genio Civile) o dalla

Provincia in cui ha sede l'impianto.

"Concessione di derivazione di acqua" E' un documento che può essere stato rilasciato dalla Regione (Sezioni

Provinciali del Genio Civile) o dalla Provincia in cui ha sede l'impianto.

"Denuncia dei pozzi esistenti" E' una comunicazione, presentata alla Regione ed alla Provincia ai sensi

del D. L.vo 275/93, per la denuncia dei pozzi esistenti nel 1993.

"Denuncia dei quantitativi di acqua prelevata -

trasmissione annuale delle portate di acqua derivate"

E' una comunicazione, richiesta da alcune Regioni, da presentare

annualmente alla Regione o alla Provincia in cui ha sede l'impianto, per

denunciare i quantitativi di acqua prelevati ogni anno.

"Autorizzazione allo scarico in corpo idrico

superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del

sottosuolo o acque costiere"

Documento rilasciato dalla Provincia

“Autorizzazione allo scarico in fognatura” Documento rilasciato dal Comune o dall’Ente gestore della fognatura o

dall’Autorità d’Ambito (se l’ATO è istituito e l’autorizzazione è stata

rilasciata successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006)

“Permesso di allacciamento alla fognatura” Documento rilasciato dall’Ente gestore della rete fognaria (anche in sede

di concessione edilizia per lo scarico di acque reflue domestiche)

Referti analitici di laboratorio delle acque reflue

scaricate

-

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20

2.1 Approvvigionamento idrico: derivazioni

L'azienda è in possesso di Concessione

per tutte le derivazioni in atto?

NC

SI'

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

L'azienda ha chiesto e ottenuto

l'Autorizzazione all'escavazione per

ogni pozzo?

RD 1775/33, art. 2 e 17

RD 1775/33, art. 95NO

NO

La Concessione e' ancora valida (*) e

corrisponde alla realtà dell'azienda?

SI'

RD 1775/33, art.21

D.Lvo 152/06, art. 96.8

L'azienda comunica annualmente i dati

relativi alle portate ed ai volumi di

acque pubbliche derivati (se previsto

dalla normativa regionale)?

SI'

D. L.vo 152/06, art. 95.3

Normativa regionale

NO

* si ricorda che le concessioni di derivazioni

sono temporanee ed hanno durata massima 30 anni

NOL'azienda paga annualmente i canoni

di dervazione indicati nel

provvedimento di concessione?

RD 1775/33, art.35

SI'

In azienda sono presenti derivazioni di

acqua da pozzo? RD 1775/33, art. 95

SI'

NO

Sono presenti derivazioni da

corpo idrico superficiale o da

sorgente?

SI'

Non

applicabile

NC

NC

NC

SI'

NO

L'azienda rispetta eventuali prescrizioni

stabilite nella Concessione?

SI'

RD 1775/33, art.21

D.Lvo 152/06, art. 96.7

SI'

NC

NO

NO

L'azienda ha presentato domanda

di concessione?

SI'

RD 1775/33, art. 2 e 17

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2.2 Scarico di acque reflue: regime autorizzatorio

Lo scarico e' autorizzato (**)?

L'autorizzazione e' in corso di

validità (***)?D.Lvo 152/06, art. 124.8

SI'

NO

D.Lvo 152/06, art. 124.12

SI'

D.Lvo 152/06, art. 124.1 e

124.7

NOE' stata richiesta una nuova autorizzazione in

caso di variazioni quali-quantitative dello

scarico, oppure sono state comunicate eventuali

modifiche non significative?

Lo scarico e' uno scarico di acque

reflue domestiche che recapita in

pubblica fognatura?

SI'

NO

L'azienda e'

conforme alla

normativa

(***) Si ricorda che l'autorizzazione allo scarico e' valida per

quattro anni dal momento del rilascio ed il rinnovo deve essere

chiesto un anno prima della scadenza.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, le Regioni possono

prevedere forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione

(**) Lo scarico in corpo idrico superficiale è autorizzato dalla

Provincia; lo scarico in fognatura è autorizzato dall'Autorità

d'Ambito.

Per scarico di acque reflue domestiche, le Regioni possono

prevedere che l'autorizzazione sia inclusa nel documento di

concessione edilizia o nel documento di Agibilità se in questi

documenti risultano descritte le modalità di scarico.

Per scarico di acque meteoriche, l'obbligo di autorizzazione non è

stabilito nel D. Lgs. 152/06, ma può essere fissato dalla normativa

regionale (D. Lgs. 152/06, art. 113). In ogni caso, qualora le acque

meteoriche dilavino superfici soggette ad attività produttive che

possono risultare contaminate da inquinanti, possono essere

equiparate ad acque reflue industriali: è quindi opportuno valutare in

merito l'interpretazione dell'Ente territorialmente competente.

NC

NOE' stato presentato il rinnovo entro

un anno dalla scadenza (****)?D.Lvo 152/06, art. 124.8

NO

SI'

NC

NC

(****) per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle

tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III, il rinnovo deve

comunque essere rilasciato in forma espressa entro 6 mesi dalla

scadenza dell'autorizzazione.

SI'

D.Lvo 152/06, art. 107.2

L'azienda conferisce i propri reflui ad un

soggetto terzo, titolare dello scarico finale,

che risulta in possesso di

autorizzazione (*)?

NO

D.Lvo 152/06, art. 124.2

(*) L'azienda può non essere titolare di autorizzazione allo scarico

nei seguenti casi:

- conferimento acque reflue ad un soggetto terzo titolare dello

scarico finale;

- costituzione di un Consorzio tra più stabilimenti per l'effettuazione

in comune dello scarico: in questo caso l'autorizzazione è in

capo al Consorzio;

L'assenza di autorizzazione non esclude tuttavia, la responsabilità in

merito alla qualità del singolo scarico (si veda scheda 2.4)

SI'

Nota 1: per Piccole e Medie Imprese e per tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di

Autorizzazione Integrata Ambientale, i gestori possono presentare domanda di Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) nel caso in cui siano assoggettati al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti

titoli abilitativi: - Autorizzazione agli scarichi;

- Comunicazione preventiva sull’uso delle acque reflue.

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2.3 Acque reflue industriali: conformità dello scarico

I reflui rispettano i limiti di concentrazione

di inquinanti applicabili?

Esiste una diluizione dei reflui?D.Lvo 152/06, art. 101.5

NC

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

SI'

NO

I campionamenti e le analisi sono

effettuate secondo le metodiche ufficiali

e con la frequenza eventualmente

prevista dall'autorizzazione?

Nello scarico sono presenti le sostanze

pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5

dell'Allegato V alla parte III?

NO

SI'

NO

SI'

D.Lvo 152/06, Allegato 5

Metodiche IRSA - APAT

Autorizzazione allo scarico

D. Lgs. 152/06, art. 108

Tabelle 3/a e 5 dell'allegato V allaparte III

D.Lvo 152/06, art. 101.1; Allegato 5 alla parte III

Autorizzazione allo scarico

Regolamento Ente Gestore fognatura

Convenzioni

NO

L'Azienda rispetta le altre prescrizioni

contenute nell'autorizzazione?

D.Lvo 152/06, art. 124.10

Autorizzazione allo scarico

SI'

NO

NC

NC

NC

L'azienda rispetta le eventuali

prescrizioni specifiche stabilite

dall'autorità competente per lo scarico

di sostanze pericolose (*)?

D. Lgs. 152/06, art. 108, art. 131.1, punto

1.2.3 dell'Allegato V alla parte III

SI'

NC

NO

(*) l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere,

a carico del titolare dello scarico:

- obbligo di installare misuratori di portata e campionatori in

automatico o alte frequenze di autocontrollo;

- limiti di emissione più restrittivi, anche espressi in massa nell'unità

di tempo (es. kg/mese);

- separazione dello scarico contenente sostanze pericolose;

- ...

I risultati analitici devono rimanere disponibili al controllo per un

periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione

Lo scarico è reso accessibile per il

campionamento da parte dell'autorità

competente?

SI'

D.Lvo 152/06, art. 101.3NC

NO

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23

2.4 Acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico

NC

L'azienda e'

conforme alla

normativa

- D.Lvo 152/06, artt. 105, 107 e 108;

all.5, tab. 3, 3/A e 4

- Regolamento Ente Gestore

fognatura [se pertinente]

- Autorizzazione allo scarico

SI'

SI'

SI'

NO

NO

NO

NO

SI'

I campionamenti e le analisi sono

effettuate secondo le metodiche ufficiali e

con la frequenza eventualmente prevista

dall'autorizzazione (*)?

Per le acque reflue meteoriche è

prescritta la separazione tra

prima e seconda pioggia?

L'Azienda ha attivato la

separazione e l'eventuale

trattamento delle acque di

prima pioggia?

L'Azienda rispetta i limiti vigenti di

concentrazione degli inquinanti?

Autorizzazione

Regolamento Locale Igiene Tipo

Normativa Regionale

Autorizzazione

Normativa regionale

D.Lvo 152/06, All. 5 punto 4

Metodiche IRSA - APAT

Autorizzazione

L'Azienda rispetta le altre

prescrizioni contenute

nell'autorizzazione?

D.Lvo 152/06, art. 124

Autorizzazione

NO

NC

Le acque reflue domestiche

recapitano in rete fognaria?

NO

Lo scarico osserva i

Regolamenti emanati

dall'Ente gestore?

SI'

NO

NC

NC

SI'

SI'

SI'

Le superfici scolanti sono

mantenute in condizioni di pulizia

tali da limitare la contaminazione

delle acque di prima pioggia?

Autorizzazione

Normativa regionale

Buons prassi

(*) Secondo quanto stabilito al punto 1.2.2 dell'Allegato V

alla Parte III del D. Lgs. 152/06, le determinazioni

analitiche al fine del controllo di conformità degli scarichi

sono di norma riferite ad un campione medio prelevato

nell'arco di 3 ore.

Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori

limite di emissione per le acque di prima pioggia e di

lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei

SI'

NO

NO

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Sez. 3 Gestione rifiuti ed imballaggi

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

D. Lgs. 95 27/01/1992 G.U. n.38 del

15/02/92

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative

alla eliminazione degli oli usati (abrogati artt. 4, 5, 8, 12, 14,

15)

D. Lgs. 99 27/01/1992 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 38 del

15/02/1992

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la

protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

DM 392 16/05/1996 GU n° 173 del

25/07/1996

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione

degli oli usati (modello F sostituito “a tutti gli effetti” dal

formulario di identificazione rifiuti di cui al comma 1 art. 193

del D.Lgs. 152/2006)

DM 503 19/11/1997 G.U. n° 23 del

29/01/1998

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive

89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione

dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di

incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e

delle condizioni di combustione degli impianti di

incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi,

nonché di taluni rifiuti sanitari.

DM - 05/02/1998 G.U. n.88 del

16/04/98

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (come

modificato dal DM n. 186 del 05/04/2006 e dal D.Lgs. n. 4 del

16/01/2008)

DM 145 01/04/1998 G.U. n.109 del

13/05/98

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti

del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli

articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

DM 148 01/04/1998 G.U. n.109 del

13/05/98

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di

carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma

2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22.

Circolare

Ministeriale

GAB/DEC/812/98

- 04/08/1998 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico

scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei

rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal decreto

ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1

aprile 1998, n. 148

DM 406 28/04/1998 G. U. n° 276 del

25/11/1998

Regolamento recante norme di attuazione di direttive

dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

DM 124 25/02/2000 G.U. n° 114 del

18/05/2000

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme

tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di

esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del

Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

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25

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

DM 161 12/06/2002 G.U. n. 177 del

30/07/02

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione

dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure

semplificate come modificato dal DM n.269 del 17/11/2005).

D. Lgs. 36 13/01/2003 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 59 del

12/03/2003

Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti

D. Lgs. 182 24/06/2003 G.U. n° 168 del

22/07/2003

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti

portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui

del carico (Allegato III sostituito da allegato del DM

01/07/2009).

DPR 254 15/07/2003 GU n° 211 del

11/09/2003

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti

sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.

179.

D. Lgs. 133 11/05/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 122 del

15/07/2005

Attuazione della direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei

rifiuti

D. Lgs. 151 25/07/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 175 del

29/07/2005

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e

2003/108/CE,relative alla riduzione dell'uso di sostanze

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Direttiva Min.

Ambiente

GAB/2005

/6759/B01

29/07/2005 - Applicazione del D. Lgs. 24/06/03, n. 182 – Unità destinate alla

nautica da diporto

DM 269 17/11/2005 GU n° 302 del

29/12/2005

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione

dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile

ammettere alle procedure semplificate.

D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 88 del

14/04/2006

Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titoli I, II, III,

IV, e VI) (come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2006, n.

284, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 90,

D.L. 6 novembre 2008, n. 172, D.L. 29 novembre 2008, n. 185,

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, D.L. 8 luglio 2010, n. 105,

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121,

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, D.L. 6 dicembre 2011, n.

201, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, DL

22 giugno 2012, n. 83)

DM 186 05/04/2006 GU n° 115 del

19/05/2006

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5

febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi

sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

Regolamento CE 1013 14/06/2006 Gazz. Uff. Unione

europea n° L190

del 12/07/2006

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

(come modificato dal Regolamento 1379/2007 e 669/2008 e

135/2012 e 255/2013)

DM 185 25/09/2007 Gazzetta Ufficiale

5 novembre 2007,

n. 257

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale

dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),

costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento

per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi

collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione

dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4,

del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

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Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

DM - 13/05/2009 G.U. n° 165 del

18/07/2009

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei

centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo

differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera

cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.

DM - 30/06/2009 GU n° 153 del

04/07/2009

Approvazione della scheda di trasporto

DPCM - 20/12/2012 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 302 del

29/12/2012

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale

per l'anno 2013.

DM - 27/09/2010 GU n. 281 del 1-

12-2010

Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica,

in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

DM 52 18/02/2011 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 95 del

26/04/2011

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(come modificato dal DM 219/2011)

Legge 148 14/09/2011 GU n. 216 del 16-

09-2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Art. 6, data di

entrata in vigore del SISTRI)

Regolamento

(UE)

333 31/03/2011 Gazz. Uff. Unione

europea n° L94

del 08/04/2011

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo

2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di

rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio

Decreto

Ministeriale

161 10/08/2012 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 221 del

21/09/2012

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre

e rocce da scavo.

DM - 20/03/2013 Definizione termini iniziali di operatività del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Decreto Legge 101 31/08/2013 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 204 del

31/08/2013

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

DPR 59 13/03/2013 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 124 del

29/05/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole

e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo

23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Nota: i testi normativi evidenziati in grigio restano in vigore fino ad emanazione dei testi sostitutivi

previsti dal D. Lgs. 152/2006

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Formulari di identificazione dei rifiuti E' il documento che accompagna i rifiuti durante tutte le

fasi del loro trasporto

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27

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Registro di carico/scarico rifiuti E' un documento, tenuto presso l'azienda in forma

cartacea o informatica, su cui sono annotati tutti i

movimenti relativi ai rifiuti prodotti sul sito

MUD (Modello Unico di Dichiarazione) E' un documento, inviato annualmente alla Camera di

Commercio competente per territorio, al fine di

comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei

rifiuti prodotti presso il sito

• “Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano

la Gestione dei rifiuti” per i trasportatori;

• "Autorizzazione (regionale o provinciale) alla realizzazione

e/o all’'esercizio dell'impianto" per le aziende che effettuano

attività di smaltimento/recupero (ai sensi degli artt. 27 e 28

del D. Lgs. 22/97 o degli art. 208 o 210 del D. Lgs. 152/06);

• "Comunicazione di inizio attività di recupero (ai sensi

dell'art. 33 D. L.vo 22/97 o dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06)"

o "Comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle

imprese che effettuano il recupero” rilasciata dalla Provincia

territorialmente competente per le aziende che effettuano

attività di recupero in regime semplificato (o dall’Albo

Nazionale Gestori Ambientali se successiva all’entrata in

vigore del D. Lgs. 152/06).

Sono i documenti che autorizzano le attività delle imprese

che effettuano professionalmente le attività di trasporto,

intermediazione senza detenzione, recupero o

smaltimento rifiuti.

Regolamento Comunale per il servizio di raccolta rifiuti (o

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti o Regolamento

comunale di Assimilabilità dei rifiuti speciali)

E' un Regolamento approvato dal Comune per definire le

modalità di gestione del servizio rifiuti: contiene l'elenco

dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani con le eventuali

soglie quantitative. Può anche essere incluso in altri

Regolamenti comunali.

Convenzione con il Comune per il conferimento a raccolta pubblica di

rifiuti speciali NON assimilati.

E' una Convenzione stipulata tra l'Azienda ed il Comune

per stabilire le modalità ed i costi di conferimento al

servizio pubblico comunale dei rifiuti speciali NON

assimilati.

Bolletta di pagamento della TARSU o Tariffa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani.

-

Iscrizione al SISTRI (attestazione di iscrizione e ricevuta di

pagamento del versamento)

Sono i documenti che attestano l’iscrizione al Sistema per

la rintracciabilità dei rifiuti SISTRI, istituito ai sensi del

DM 17/12/09

Nota: per Piccole e Medie Imprese e per tutti gli impianti non soggetti alle

disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, i gestori

possono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel

caso in cui siano assoggettati al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei

seguenti titoli abilitativi: - Autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;

- Comunicazione in materia di autosmaltimento e recupero dei rifiuti.

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28

3.1 Produzione di rifiuti

Sono identificati correttamente i rifiuti

assimilabili agli urbani eventualmente

conferiti al servizio pubblico di raccolta (**)?

Sono classificati correttamente i rifiuti

pericolosi, anche attraverso analisi ove

necessario (es. codici a specchio, ...)

(****) ?

E' identificato correttamente il

destino (recupero o smaltimento)

del rifiuto?

Per ogni rifiuto prodotto e'

assegnato il codice CER corretto?

D.Lvo 152/06, art. 183 e Allegato D alla

parte IV

D.Lvo 152/06, artt. 183 e 184 e

Allegato D alla parte IV,. come

modificato dalla L. 28/2012

D.Lvo 152/06, artt. 184 e 195

D.Lvo 152/06, Allegati

D. L.vo 36/03

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

I rifiuti inviati direttamente in discarica

sono adeguatamente caratterizzati e

rispettano i criteri di ammissibilità di cui

al DM 27/09/10 (***)?

D. L.vo 36/03, art.11

DM 27/09/10 art. 2; allegato 1

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

NO

In azienda sono individuati

correttamente tutti i rifiuti prodotti

(*)?

NC

in caso di rifiuti non

gestiti come tali

D.Lvo 152/06, artt. 183 e 185

NO

NC

NC

NC

in caso di rifiuti non

assimilabili conferiti al

servizio pubblico di

raccolta

Sono stipulate apposite Convenzioni in

caso di conferimento al servizio pubblico di

rifiuti NON assimilabili agli urbani (**)?

D.Lvo 152/06, art. 188, comma 2, lett. c

Regolamento comunale o dell'autorità

d'Ambito

SI'

NC

NO

NC

SI'

NC

(*) Si vedano alla pagina seguente le esenzioni dal

regime dei rifiuti

SI'

(**) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si

formano nelle aree produttive, compresi i magazzini

di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti

prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar

e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque

aperti al pubblico

(***) Nota: la caratterizzazione di base del rifiuto a carico del produttore del rifiuto stesso deve essere effettuata in corrispondenza

del primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo e comunque almeno una volta all'anno.

In ogni caso non sono ammessi in discarica i rifiuti elencati dall'art. 6 del D. lgs. 36/03.

(****) Nota: secondo il DL 2/2012, un rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono

determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle

proprietà di pericolo. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i limiti in % già riportati nell'allegato D

alla parte quarta del Dlgs 152/06.

Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.

Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico

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29

decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale

caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

(*) Nota: ESCLUSIONI DAL REGIME DEI RIFIUTI

Sono esclusi dalla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 (art. 185):

• le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

• il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati;

• il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato;

• i rifiuti radioattivi;

• i materiali esplosivi in disuso;

• le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

• le acque di scarico;

• i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

• le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

• gli imballaggi, finché sono riutilizzati per un uso identico a quello per il quale sono stati concepiti (art. 217);

• gli scarti alimentari diversi da quelli di origine animale destinati ad utilizzo come materia prima nell'industria dell'alimentazione per gli animali, purché siano conformi ai requisiti igienico-sanitari vigenti;

• i rifiuti radioattivi;

• le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra (art. 186) purché (DM 161/2012):

"a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

• nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

• in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 al DM 161/2012".

Nel caso in cui il materiale da scavo provenga da sito soggetto a bonifica o ripristino ambientale, sarà l'Arpa ad individuare i requisiti di qualità ambientale di cui all'All.4 al DM 161/2012.

Sono comunque esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.

Il Piano di utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. Il piano ha una durata limitata ed una volta scaduto viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi di smaltirlo. Tale effetto si produce anche nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'impresa nel piano.

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30

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il ministero dell'Ambiente o la Regione.

Per i progetti con una procedura in corso ai sensi dell'art.186, entro il 4 aprile 2013 sarà possibile presentare piano di utilizzo previsto dal nuovo regolamento, al fine di poter godere del particolare regime di favore ora introdotto (art.15). altrimenti, senza il piano, i progetti saranno terminati secondo la procedura prevista dall'abrogato art. 186

• i SOTTOPRODOTTI (art. 184bis): qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

� la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

� e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

� la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

� l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

NB: sono inoltre previsti successivi decreti ministeriali che stabiliscano i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

• le MATERIE PRIME SECONDARIE: le modifiche introdotte con il D. lgs. 205/10 hanno eliminato la definizione di Materia Prima Secondaria, prevedendo solo il caso in cui un rifiuto cessa di essere tale dopo essere stato sottoposto ad un’operazione di recupero. Tuttavia, fino al 25 giugno 2011 (6 mesi dall’entrata in vigore del S. lgs. 205/10) continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN che stabilisce: “ i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti”.

Ai sensi dell’art. 184-ter, inoltre, un rifiuto cessa di essere tale quando:

• è stato sottoposto in un impianto di trattamento rifiuti a un'operazione di recupero (che può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati), incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo

• e soddisfi i criteri specifici, che il Ministro dell’ambiente dovrà adottare entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.

Fino all’adozione dei criteri sopra specificati continuano ad applicarsi i Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), 161/2002 (recupero semplificato pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi delle navi).

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31

3.2 Gestione deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei rifiuti è controllato, effettuato

per categorie omogenee, nel rispetto delle norme

tecniche (in appositi contenitori, senza rischio di

sversamenti)?

D.Lvo 152/06,

art. 183.1, lett. bb

D.Lvo 152/06,

art. 183.1, lett. bb +

Allegati D e I alla parte IV

D.Lvo 152/06,

art. 183.1, lett. bb

Sono rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e

l'etichettatura dei rifiuti pericolosi?

I rifiuti in deposito temporaneo sono avviati a recupero/smaltimento:

- con cadenza almeno trimestrale,;

oppure

- al raggiungimento dei 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti

pericolosi;

o comunque almeno una volta all'anno?

L'azienda è

conforme alla

normativa

NC

SI'

SI'

SI'

SI'

NO

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al

Regolamento (CE) 850/2004, sono gestiti in conformità al

regolamento stesso e sono avviati a smaltimento e recupero

con tempestività?

D.Lvo 152/06,

art. 183.1, lett. bb

Regolamento 850/04

SI

NO

NC

NC

NC

NO

NO

In azienda è presente un deposito di olio

minerale esausto superiore a 500 lt?DM 392/96, art. 2.3

Il deposito di olio minerale esausto è

conforme alle caratteristiche di cui all'All. C

DM 392/96?

DM 392/96, allegato C

NO

NO

SI'

NC

Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel luogo di

produzione del rifiuto (all'interno dello stretto perimetro

aziendale)?

D.Lvo 152/06,

art. 183.1, lett. bbNCNO

SI'

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32

3.3 Gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) (nota 1)

SI'

SI'

Ogni trasporto di rifiuti in uscita dal sito

dell'Organizzazione è accompagnato dal

Formulario di Identificazione Rifiuto FIR (nota 2)?

SI'

NO

NO

NO

NO

L'azienda provvede alla registrazione dello scarico del

rifiuto sul Registro C/S per ogni trasporto di rifiuti in

uscita, entro 10 gg. lavorativi dallo scarico (nota 3)?

I FIR e il Registro C/S sono tenuti presso il

luogo di produzione del rifiuto (nota 4)?

I rifiuti sono conferiti a trasportatori e

destinatari in possesso di autorizzazione

valida per il CER in oggetto?

D.Lvo 152/06, art. 190.3

D.Lvo 152/06 art. 183

DM 05/02/98; DM 161/02

D.Lvo 152/06 art. 190.1

D.Lvo 152/06 art. 193

NONel caso in cui non abbia ricevuto la IV

copia del FIR entro tre mesi dal trasporto,

l'Organizzazione ha provveduto ad

avvisare la Provincia?

D.Lvo 152/06 art 188.3, lett. b

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

SI'

In caso di trasporto di fanghi destinati allo

spandimento agronomico in uscita dal sito sono

riportate nelle annotazioni le informazioni

aggiuntive previste dal D. lgs. 99/92?

D.Lvo 99/92 art. 13, All. 3A

D. Lgs. 152/06, art. 193.8

I Registri di C/S, integrati con i relativi FIR, sono

conservati per almeno 5 anni dalla data

dell'ultima registrazione?

D.Lvo 152/06 art.190.3 e 193.2

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

SI'

NO

SI'

NO

I FIR e il Registro C/S sono conformi ai modelli approvati, le

pagine numerate e vidimate e sono compilati correttamente

(nota 5)?

D.Lvo 152/06, art. 190.3 e 193

DM 145/98 All. B e C

DM 148/98

Circ. Min 04.08.1998

NC NO

SI'

L'azienda presenta il MUD alla CCIAA competente,

entro il 30 aprile di ogni anno? D.Lvo 152/06 art. 212.8

NC

NO

SI'

I rifiuti prodotti sono registrati sul registro di C/S

rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla data di

produzione?

NO

D.Lvo 152/06 art. 190.1

SI'

NC

SI'

NOEventuali intermediari risultano iscritti all'Albo

nazionale gestori ambientali? (nota 6)

D.Lvo 152/06 art. 183.1, lett. l)

Delibera Albo n° 2/2010NC

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33

(Nota 1) A partire dal 15/01/2010 è stato istituito il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) destinato a modificare completamente le attuali modalità di gestione amministrativa dei rifiuti. La gestione SISTRI, che richiede un’apposita iscrizione al sistema è obbligatoria per:

- Tutti i soggetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali

con più di 10 dipendenti; - I commercianti e gli intermediari di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi.

L’avvio dell'operatività del SISTRI è stato programmato in modo progressivo: 1° ottobre 2013: per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. Per le modalità di applicazione della gestione SISTRI, si rimanda alla scheda 3.3 bis.

(Nota 2) Eccetto per: - RSAU trasportati da servizio pubblico - trasporti in proprio di rifiuti non pericolosi fino a 30 l oppure 30 kg; - trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, che non eccedano la quantità

di trenta chilogrammi o di trenta litri, se effettuate in modo occasionale e saltuario (non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno)

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta comunali (tale modifica si applica a partire dal 1 giugno 2011);

- Un'esenzione particolare può essere prevista, ai sensi del DM 22/10/08, per i toner conferiti ad impianti di recupero autorizzati direttamente dagli utenti finali oppure da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna purchè in possesso di Iscrizione semplificata all'Albo ex art. 212 D. lgs. 152/06

(Nota 3) La compilazione del Registro di C/S non è necessaria per i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di raccolta, pertanto se l'azienda conferisce tutti i suoi rifiuti al Servizio pubblico, è esentata dalla tenuta del Registro. Inoltre, non sono soggetti a registrazione sul registro di C/S:

• I rifiuti da attività commerciali e di servizio, solo per i rifiuti non pericolosi;

• I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, solo per i rifiuti non pericolosi; (si intendono agro-industriali le aziende che coltivano e trasformano direttamente i loro prodotti agricoli, con prevalenza delle attività agricole su quelle industriali);

• i rifiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo, solo per i rifiuti non pericolosi; (Nota 4) Le aziende che producono < 10 ton/anno di rifiuti non pericolosi e < 2 ton/anno di rifiuti pericolosi possono tenere i propri registri di C/S presso la sede delle proprie Associazioni di categoria, le quali ne aggiornano i dati con frequenza mensile. (Nota 5) E' ammesso l'utilizzo di fogli formato A4 per la tenuta del registro di C/S purchè numerati e vidimati. La vidimazione del registro di C/S deve essere effettuata dalla CCIAA competente per territorio. In caso di Registri già in uso alla data del 14/02/08 e vidimati da Ente diverso precedentemente competente, gli stessi possono essere utilizzati fino ad esaurimento. La stampa dei Registri di C/S tenuti mediante strumenti informatici deve essere effettuata con frequenza almeno annuale. (Nota 6) Tale disposizione è entrata in vigore a partire dal 19/04/2011, data entro cui le imprese che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione erano tenute a presentare domanda di Iscrizione all’Albo. Per gli intermediari già esistenti a tale data, la ricevuta della presentazione all'Albo della domanda di Iscrizione entro il 19/04/11 sostituisce l'iscrizione fino al rilascio della stessa da parte dell'Albo.

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34

3.3 bis - Gestione amministrativa rifiuti tramite SISTRI (nota 1)

SI'

NOI rifiuti sono conferiti a destinatari iscritti al

Sistri e in possesso di autorizzazione valida

per il CER in oggetto?

D.Lvo 152/06 artt. 208, 212, 214

DM 05/02/98; DM 161/02

L'azienda è

conforme alla

normativa

NC

Il produttore del rifiuto inserisce sul REGISTRO

CRONOLOGICO del SISTRI le informazioni sui

rifiuti prodotti entro 10 gg lavorativi dalla

produzione?

SI'

D.M. 18/02/11, art. 13

NO

nota 1

In fase di movimentazione del rifiuto, il produttore

provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area

MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione

di ogni rifiuto (almeno 4 ore prima nel caso di

rifiuti pericolosi non in microraccolta)? (nota 2)

SI'

D.M. 18/02/11, art. 13

NO

nota 1

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati

dalla copia cartacea della scheda SISTRI - AREA

MOVIMENTAZIONE sottoscritta dal produttore e

dal trasportatore al momento della presa in carico

del rifiuto da parte del trasportatore? (nota 4)

SI'

D.M. 18/02/11, art. 18.4

NO

nota 1

In fase di movimentazione del rifiuto, il

trasportatore provvede a compilare la SCHEDA

SISTRI Area MOVIMENTAZIONE prima del

trasporto di ogni rifiuto (almeno 2 ore prima nel

caso di rifiuti pericolosi non in microraccolta)?

(nota 3) SI'

D.M. 18/02/11, art. 13

NO

nota 1

Il trasporto di rifiuti è effettuato esclusivamente

attraverso automezzi iscritti al SISTRI e dotati di

apposita black box?

SI'

D.M. 18/02/11, art. 9

NO

nota 1

SI'

NOIl destinatario provvede a compilare la

SCHEDA MOVIMENTAZIONE, area

destinatari, al momento del ricevimento del

rifiuto, impostando lo stato del rifuto su

"accettato" (nota 5)?

D.M. 18/02/11

NC

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35

(Nota 1) L’avvio dell'operatività del SISTRI è stato programmato in modo progressivo: 1° ottobre 2013: per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. (Nota 2) Ai sensi dell’art 193, comma 11 del DM 152/2006, per micro raccolta si intende: “la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo”. (Nota 3) per sottoscrizione si intende la firma elettronica del delegato dell’impresa che ha prodotto i rifiuti e la firma elettronica del delegato dell’impresa di trasporto. (Nota 4) nel caso in cui il trasporto sia effettuato in conto proprio bisogna tenere presente che i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti sono tenuti all’iscrizione al SISTRI solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. I trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi non sono tenuti all’iscrizione al Sistri, ma lo possono fare in via volontaria. Nel caso in cui l’azienda sia iscritta al SISTRI anche come trasportatore in conto proprio, essa provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE almeno 2 ore prima del trasporto (se rifiuti pericolosi), inserendo tutte le informazioni richieste, sia come produttore che come trasportatore, utilizzando le relative chiavette USB. Nel caso in cui l’azienda sia iscritta solo come produttore, in fase di inserimento della SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE, essa provvede a compilare i dati anche per quanto riguarda l’attività di trasporto. Nel caso in cui il produttore non sia iscritto al Sistri, spetta al trasportatore inserire su SISTRI anche i dati della scheda movimentazione relativi al produttore e stampare due copie della scheda movimentazione da consegnare al conducente prima del trasporto. Le due copie sono firmate dal produttore al momento della presa in carico del rifiuto: una copia rimane al conducente durante il trasporto, mentre una copia rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità Nel caso in cui né il produttore, né il trasportatore risultino iscritti a Sistri, il trasporto del rifiuto sarà accompagnato dal Formulario di Identificazione ai sensi dell’art. 193 del D. lgs. 152/06, di cui la IV copia sarà rimandata al produttore. In questa ipotesi, il destinatario, al momento dell’accettazione del carico accede al sistema SISTRI compilando la scheda SISTRI – area registro cronologico dell’impianto, inserendo il riferimento al FIR. (Nota 5) qualora l’accettazione del rifiuto da parte del destinatario sia vincolata ad una verifica analitica, il destinatario accede alla scheda movimentazione selezionando l’opzione “in attesa di verifica analitica”. Al termine della verifica, il gestore accede al sistema e imposta lo stato della spedizione su “Accettato”. Nel caso in cui il carico venga respinto, il destinatario inserisce nell’Area movimentazione lo stato della spedizione su “Respinta”. La comunicazione di carico respinto viene immediatamente inviata al produttore, il quale può decidere se movimentare il rifiuto respinto verso un altro impianto oppure riprendere presso di sé il rifiuto respinto, segnalando sull’area movimentazione tali informazioni.

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36

3.4 Gestione dei rifiuti sanitari

L'azienda produce rifiuti

classificati come "rifiuti sanitari" ai

sensi del DPR 254/03?*

DPR 254/03, art. 2.1, lett. d)

Allegati I e II

DPR 254/03, art. 7.8

DPR 254/03, art. 10

DPR 254/03, art. 8.3, lett. a)

DPR 254/03, art. 8.3, lett. a)

Presso l'impianto di sterilizzazione e'

tenuto un registro per l'identificazione

dei cicli di sterilizzazione (numero,

quantita' di rifiuti trattati, data)?

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio

infettivo sono smaltiti con il CER

180202* presso impianti di

temodistruzione autorizzati?

Il deposito temporaneo dei rifiuti rispetta le

cadenze stabilite:

- max 5 giorni per quantitativi > 200 lt

- max 30 giorni per quantitativi < 200 lt?

Le registrazioni di carico/scarico

sull'apposito Registro sono effettuate entro

5 giorni dalla data del movimento?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

NC

SI'

SI'

SI'

SI'

NO

NO

Tali rifiuti sono sottoposti a trattamento di

sterilizzazione effettuato ai sensi della

norma UNI 10384/94 mediante

procedimento che comprenda anche la

triturazione e l'esssiccamento?

DPR 254/03

art. 2.1, lett. l) ed m)

art. 7

NC

* Nota: sono classificati "rifiuti sanitari

pericolosi a rischio infettivo" anche i rifiuti speciali,

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che

come rischio risultino analoghi ai rifiuti pericolosi

a rischio infettivo.

Tra questi rientrano per es. le piastre di laboratorio

microbiologico contaminate da agenti patogeni.

Sono invece esclusi gli assorbenti igienici e tutti i

rifiuti di origine animale soggetti al

Regolamento 1774/02.

SI'

I rifiuti sanitari possono

essere smaltiti come rifiuti

assimilati agli urbani con il

CER 200301

SI'

NO

NO

NC

NO

Durante le fasi di deposito temporaneo,

movimentazione interna, trasporto, i rifiuti sono

dotati di apposito imballaggio a perdere

recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a

rischio infettivo", a sua volta contenuto in un

secondo imballaggio rigido esterno

contrassegnato dalla medesima scritta?

SI'

DPR 254/03, art. 8.1NC

NO

Non applicabile

NO

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37

3.5 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*)– adempimenti per i porti

D. Lgs. 182/03, art. 4.1

Il porto è dotato di impianti (fissi,

mobili o galleggianti) e di servizi

portuali di raccolta dei rifiuti (*)?NC

NO

D. Lgs. 182/03, art. 4.4

L'impianto portuale di raccolta, se

FISSO, è autorizzato ai sensi dell'art.

208 del D. Lgs. 152/06 (o dell'art. 28

del D. Lgs. 22/97)?

NC

NO

SI

D. Lgs. 182/03, art. 4.6

Il gestore dell'impianto portuale di

raccolta provvede agli adempimenti

di cui al D. Lgs. 152/06 (tenuta

Registri, MUD)?

NC

NO

SI

D. Lgs. 182/03, artt. 5.1, 5.2

allegato I

L'Autorità portuale ha elaborato il

Piano di raccolta rifiuti,

sottoponendolo ad approvazione dalla

Regione?

NC

NO

SI

D. Lgs. 182/03, art. 14

allegato II

L'Autorità portuale ha predisposto il

documento informativo sul sistema di

raccolta da fornire agli utenti del

porto?

NC

NO

SI

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI

(*) Sono considerati rifiuti prodotti dalle navi anche le acque reflue

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38

3.6 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*) – adempimenti per le navi

D. Lgs. 182/03, art. 6.,

allegato III (DM 01/07/2009)

Il comandante della nave adempie gli

obblighi di notifica trasmettendo

all'Autorità marittima il documento di

cui all'Allegato III (**)?

NC

NO

D. Lgs. 182/03, art. 6.1

Le informazioni di cui sopra sono

trasmesse almeno 24 ore prima

dell'arrivo nel porto di scalo, se il porto

è noto?

NC

NO

SI

D. Lgs. 182/03, art. 7.1

Il comandante della nave conferisce i

rifiuti prodotti all'impianto portuale di

raccolta prima di lasciare il porto (***)?

SI

D. Lgs. 182/03, art. 7.2

Qualora ciò non avvenga, il

comandante ha ottenuto

l'autorizzazione dell'Autorità

marittima?

SI

NC

L'azienda e'

conforme alla

normativa

(**) Tale disposizione non si applica ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri

(***) Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari non non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di

lasciare ciascuno dei porti di approdo

NO

NO

SI

(*) Con Direttiva GAB/2005/6759/B01 del 29/07/05, il Ministero dell'Ambiente ha stabilito che, "fino alla piena attuazione dell'annesso

IV della Marpol, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone

inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possano effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il

limite di tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita".

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39

3.7 Adempimenti per i trasportatori di rifiuti a titolo professionale

Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di

rifiuti, sono in possesso di Iscrizione all'Albo nazionale

gestori ambientali?

D.Lvo 152/06 art. 212NC

L'Iscrizione all'Albo è in corso di validità, comprende

tutti gli automezzi utilizzati e tutti i codici CER di cui è

effettuato il trasporto(*)?

D.Lvo 152/06 art. 212

DM 406/98, art. 12NC

No

No

I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati?D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214

NC

No

(*) Nota: L'iscrizione all'Albo per il trasporto deve essere rinnovata ogni 5 anni. In seguito alle modifiche introdotte con il D. lgs. 205/2010:

- non è più possibile presentare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione per le categorie 2 e 3 (che restano però valide fino alla loro

scadenza);

- la presentazione della garamnzia finanziaria è richiesta solo per il trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5);

- le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'onbbligo di iscrizione anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi

(pertanto le imprese iscritte sia in categoria 4 che in 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 effettuando il passaggio nella categoria

5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli).

Ai sensi della Delibera 12/05/2003, l'Iscrizione all'Albo non è dovuta per i trattori stradali, ma solo per i rimorchi e semirimorchi.

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario

di identificazione (**)?D.Lvo 152/06 art. 193

NC

No

Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul

Registro C/S entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (**)?

D.Lvo 152/06 art. 190

NC

No

L'impresa effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti?D.Lvo 152/06 art. 194

No

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Vai alla

scheda 3.8

Nel caso in cui il trasportatore effettui trasporti di RAEE

professionali dall'Unità locale del produttore / detentore

all'impianto di trattamento, è efettuata la comunicazione

annuale secondo le apposite schede?

DPCM 23/12/2011

No

NC

L'impresa ha completato l'iscrizione al SISTRI e ha

provveduto a completare le pratiche per l'installazione

delle black box sui mezzi entro il 30/11/10?

DM 18/02/11

No

NC

(**) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e Formulari e per le modalità ed tempi di adeguamento al Sistri, si vedanno i Fogli

3.3 e 3.3bis

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40

3.7bis. Trasporto in conto proprio di rifiuti

Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto

dei propri rifiuti sono in possesso di Iscrizione all'Albo

nazionale gestori ambientali (nota 1)?

D.Lvo 152/06 art. 212.8NC

L'Iscrizione all'Albo comprende tutti gli automezzi

utilizzati e tutti i codici CER di cui è effettuato il trasporto

(nota 2)?

D.Lvo 152/06 art. 212.8NC

No

No

I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati?D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214

NC

No

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario

di identificazione (nota 4)?D.Lvo 152/06 art. 193

NC

No

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Se viene effettuato il trasporto in conto proprio di rifiuti

pericolosi è stata effettuata l'iscrizione al SISTRI?

DM 18/02/11No

NC

(Nota 1) L'Iscrizione all'Albo semplificata ai sensi dell'art. 212.8 è possibile per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di

raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano o perazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti

pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno . Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie

finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale

dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro 30 giorni.

Chi invece effettua il traporto in conto proprio di rifiuti pericolosi in quantità superiori a 30 kg o l al giorno è soggetto ad iscrizione ordinaria ai sensi

dell'art. 212.5 (si veda scheda 3.7).

(Nota 2) In fase di richiesta di Iscrizione, l'impresa è tenuta a comunicare le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti che intende trasportare e gli

estremi identificativi e lìidoneità tenica dei mezzi utilizzati per il trasporto. Le Iscrizioni rilasciate prima del 14/04/08, ai sensi della normativa allora

vigente, che non specificavano tali informazioni dovranno essere rinnovate entro il 25/12/2011

(Nota 3) Per le iscrizioni che non riportano data di scadenza, le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008 dovevano essere rinnovate entro il

25/12/2020, mentre le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data dovevano essere

aggiornate entro il 25 dicembre 2011, presentando relativa domanda di rinnovo entro il 30/06/2011

(nota 4) Per le modalità di compilazione del FIR e relativo adeguamento al SISTRI si vedano schede 3.3 e 3.3bis.

L'iscrizione è rinnovata ogni 10 anni e sono state comunicate

tutte le eventuali variazioni incorse dalla data di iscrizione

(nota 3)?

D.Lvo 152/06 art. 212.8

NC

No

E' effettuato regolarmente il versamento del diritto annuale di

Iscrizione?

D.Lvo 152/06 art. 212.8

NC

No

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41

3.8. Trasporto transfrontaliero di rifiuti (*)

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Il rifiuto da trasportare è soggetto all'obbligo di notifica

(rifiuti destinati a smaltimento, rifiuti in lista

AMBRA - all. IV-, rifiuti pericolosi, rifiuti non

classificati sotto una voce specifica, ...)?

Reg. CE 1013/06, art. 3.1, All. III,

IV, IVa,

il notificatore ha stipulato con il destinatario un contratto

secondo le indicazioni del Regolamento?Reg. CE 1013/06, art. 5NC

No

L'impresa invia, almeno 3 gg. prima del viaggio, copia

del documento di movimento compilato con la data

esatta del trasporto al destinatario ed alle autorità

competenti per territorio?

Reg. CE 1013/06, art.16NC

No

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal

Documento di movimento (***) ?Reg. CE 1013/06, art.16NC

No

Entro i 3 gg. successivi al ricevimento del rifiuto il

destinatario invia allo speditore ed alle autorità

competenti copia del Documento di movimento

compilato ?

Reg. CE 1013/06, art.16NC

No

Entro 30 gg. dal completamento delle operazioni e

comunque entro un anno dal rricevimento del rifiuto il

destinatario invia allo speditore ed alle autorità

competenti il certificato di recupero o smaltimento non

intermedio?

Reg. CE 1013/06, art.16NC

No

(***) Per il tratto italiano del percorso i rifiuti non

devono più essere accompagnati anche dal

Formulario

No

Il notificatore ha costituito una garanzia finanziaria o

un'assicurazione secondo le indicazioni del

Regolamento?

Reg. CE 1013/06, art. 6NC

No

Il notificatore ha inviato notifica relativa alla spedizione

che intende effettuare all'autorità competente del Paese

di partenza, che provvede a trasmetterne copia

all'autorità del Paese di destinazione (**)?

Reg. CE 1013/06, art. 4, All. IA,

IB, IC, IINC

No

Il notificatore ha ottenuto l'autorizzazione

all'effettuazione del trasporto sulla base della notifica

presentata (l'autorizzazione ha validità un anno, se non

indicato diversamente)?

Reg. CE 1013/06, art.9NC

No

E' stato stipulato un contratto con il destinatario ed il

trasporto di rifiuti è accompagnato dal documento

informativo di cui all'Allegato VII?

Reg. CE 1013/06, art.18NC

No

Sì (**) In caso di più spedizioni di rifiuti aventi le medesime

caratteristiche è possibile inviare una notifica generale

che comprenda più di un trasporto. In questo caso

l'autorizzazione ottenuta può avere validità anche fino a

tre anni.

L'azienda e'

conforme alla

normativa

(*) Gli allegati si intendono come modificati dal Regolamento 1379/07 e 669/08 e 135/2012

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42

3.9 Recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria

La realizzazione e l'esercizio dell'impianto

di recupero e/o smaltimento rifiuti sono

autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.

Lgs. 22/97 o dell'art. 208 del D. Lgs.

152/06?

D.Lvo 152/06 art. 208NC

L'autorizzazione è in corso di validità e

comprende tutti i codici CER dei rifiuti

conferiti presso l'impianto (nota 1)?

D.Lvo 152/06 art. 208.12NC

No

No

L'organizzazione ha presentato domanda

di iscrizione al Sistri (nota 2)?

DM 18/02/11NC

No

D.Lvo 152/06 art. 208.11NC

Sono effettuate correttamente le

Registrazioni sul Registro C/S entro 2 gg.

lavorativi dalla presa in carico del rifiuto e i

Registri di C/S sono conservati per 5 anni

dalla data dell'ultima registrazione?

D.Lvo 152/06 art. 190NC

No

L'organizzazione gestisce impianti mobili di

smaltimento o di recupero?

D.Lvo 152/06 art. 208.15No

L'azienda e'

conforme alla

normativa

NC

L'organizzazione comunica, entro 60 gg.,

le specifiche dettagliate relative alla

campagna di attività da svolgere, alla

Regione sul cui territorio si deve svolgere la

campagna (nota 4)?

D.Lvo 152/06 art.208.15

No

Gli impianti che effettuano stoccaggio,

trattamento o recupero di Rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 sono

conformi alle rpescrizioni degli allegati 2 e 3

del d. lgs. 151/05?

D.Lvo151/05, art. 3.1, art.

20.1, Allegati 2 e 3

D.Lvo151/05, art. 9.4

DPCM 23/12/2011

Gli impianti che effettuano il trattamento ed

il recupero dei RAEE comunicano

annualmente i dati relativi ai RAEE trattati

ed ai materiali avviati al recupero?

No

NC

Sono rispettate tutte le prescrizioni previste

dall'autorizzazione?

No

Regolamento CE 333/11

Gli impianti che effettuano operazioni di

recupero dei rottami metallici che, a seguito

del trattamento non sono più rifiuti, si sono

adeguati a requisiti del regolamento 333/11

ottenendo relativa attestazione da

organismo qualificato?

No

NC

NC

No

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43

(nota 1) La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata entro 180 gg. dalla scadenza. Le aziende certificate ISO 14001 o EMAS che non ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC possono presentare un'autocertificazione sostitutiva della domanda di rinnovo. Il rinnovo diventa efficace dalla presentazione dell'autocertificazione. Per tutte le altre aziende, la presentazione della domanda di rinnovo entro 180 gg. dalla scadenza, consente il proseguimento dell'attività fino alla decisione dell'autorità competente. (nota 2) L’iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. (nota 4) Eccetto impianti che effettuno la disidratazione dei fanghi generati dagli impianti di depurazione e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee

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44

3.10 Recupero di rifiuti con procedura semplificata

L'organizzazione ha effettuato la comunicazione

di inizio attività di recupero alla Provincia da più

di 90 gg. (*)?

D.Lvo 152/06 artt. 214 e 216

Sono rispettate tutte le altre prescrizioni individuate dalla

norme tecniche per poter accedere alla procedura

semplificata (tipologia, provenienza e caratteristiche dei

rifiuti, attività di recupero effettuata, caratteristiche materie

prime o prodotti derivanti)?

D.Lvo 152/06 art. 214

DM 05.02.1998

DM 186/2006

DM 161/2002

NC

No

No

L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al

Sistri?

DM 18/02/11

NC

No

Ove necessario, sono effettuati i

campionamenti e le analisi dei rifiuti secondo le

metodiche previste e con le necessarie

frequenze?

DM 05.02.1998, artt. 8 e 9

DM 161/02, art. 7NC

No

L'azienda e'

conforme alla

normativa

NC

Sono effettuate correttamente le Registrazioni

sul Registro C/S entro 2 gg. lavorativi dalla presa

in carico del rifiuto e i Registri di C/S sono

conservati per 5 anni dalla data dell'ultima

registrazione (***)?

D.Lvo 152/06 art. 190No

Se l'impianto effettua recupero di Rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 rispetta le

prescrizioni degli allegati 2 e 3 del D. lgs. 151/05?

D.Lvo151/05, art. 3.1, art.

20.1, Allegati 2 e 3

(*) Nel caso di impianti di coincenerimento, oppure

impianti che trattano RAEE o veicoli fuori uso l'inizio

dell'attività è subordinato all'effetuazione di una visita

preventiva da parte della Provincia competente.

Per gli impianti che hanno presentato la

comunicazione di inizio attività nel periodo dal

29/04/2006 al 13/02/2008, l'Ente competente

risultava l'Albo nazionale gestori ambientali.

NC

(***) Per le modalità di compilazione e stampa Registri

e di adeguamento al Sistri, si veda il Foglio 3.3 e 3.3bis

Sono rispettati i quantitativi max di rifiuti

impiegabili presso l'impianto stabiliti dall'allegato

4 del DM 05/02/98 o dall'allegato 2 del DM

161/02?

DM 05/02/1998, artt. 6.3, 7.1 e

Allegato 4

DM 161/2002, Allegato 2

No

Per gli impianti di messa in riserva, sono rispettate le norme

tecniche di cui all'Allegato 5 del Dm 05/02/1998 o dall'Allegato

3 del DM 161/02?

D.Lvo 152/06 art. 214

DM 05.02.1998, art. 6 e All. 5

DM 161/02, All. 3NC

No

NC

D.Lvo151/05, art. 9.4

DPCM 02/12/08

Gli impianti che effettuano il trattamento ed il recupero dei

RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE

trattati ed ai materiali avviati al recupero?NC

No

(**) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per

tutte le imprese e gli enti che effettuano

operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti

NC

No

Regolamento CE 333/11

Gli impianti che effettuano operazioni di

recupero dei rottami metallici che, a seguito

del trattamento non sono più rifiuti, si sono

adeguati a requisiti del regolamento 333/11

ottenendo relativa attestazione da

organismo qualificato?

No

NC

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45

3.11 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti

L'impianto risulta autorizzato ai sensi

dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 (odegli

artt. 27/28 del D. Lgs. 22/97) oppure è

in possesso di autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06

(o 59/05)?

E' un impianto di

coincenerimento (*) di

rifiuti NON pericolosi?

L'impianto è soggetto ad

autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del D.

Lgs. 152/06?

L'impianto ha presentato la comunicazione di

inizio attività di recupero secondo la procedura

semplificata di cui all'art. 214 del D. Lgs. 152/06 (o

di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/9)7?

No

La comunicazione contiene anche le

informazioni di cui all'art. 5, commi 5 e

6 del D. Lgs. 133/05?

L'impianto ha subito l'ispezione

preventiva da parte della Provincia

competente?

Vai alla

scheda 3.12

No

Vai alla

scheda 3.12

NC

No

L'impianto ha subito la verifica

preventiva da parte dell'autorità

competente?

NC

No D. Lgs. 133/05,

artt. 4.8, 4.9; 5.12,

5.13

D. Lgs. 133/05,

artt. 4.1, 4.2; 5.1,

5.2

NC

No

NC

No

D. Lgs. 152/06,

Allegato VIII alla

parte 1

D. Lgs. 133/05, art.

21.4

D. Lgs. 133/05, art.

21.4

D. Lgs. 133/05, art.

21.4

No

(*) E' definito impianto di

coincenerimento un impianto

la cui funzione principale

consiste nella produzione di

energia o di materiale e che

utilizza rifiuti come

combustibile normale o

accessorio o in cui i rifiuti sono

sottoposti a trattamento termico

ai fini dello smaltimento

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46

3.12 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti – adempimenti

L'autorizzazione è in corso di validità (*) e

corrisponde all'attuale situazione

dell'impianto?

L'impianto rispetta le quantità autorizzate per le

singole categorie di rifiuti?

L'impianto rispetta le procedure di ricezione dei

rifiuti previste?

L'impianto rispetta le condizioni di esercizio previste

(tenore di incombusti nelle scorie TOC

<3%; temperatura di almeno 850° per 2 secondi,

sistema automatico di blocco in caso di anomalie, ...)?

L'azienda è

conforme alla

normativa

NC

No

NC

No

D. Lgs. 133/05,

art..4.10 e 5.10

D. Lgs. 133/05,

art..4.3 e 5.6

D. Lgs. 133/05, art.

7

D. Lgs. 133/05, art.

8

NC

No

NC

No

L'impianto rispetta i valori limite di

emissione in atmosfera previsti dal D.

Lgs. 133/05

D. Lgs. 133/05, art.

9; allegati 1 e 2

L'impianto rispetta i valori limite per gli scarichi

di acque reflue previsti dal D. Lgs. 133/05?

D. Lgs. 133/05, art.

9; allegato 1, par.

D

NC

No

NC

No

Il campionamento e le analisi delle emissioni

e degli scarichi sono effettuate secondo la

frequenza e con le metodiche previste?

D. Lgs. 133/05,

artt. 11 e 12NC

No

Le acque meteoriche di dilavamento, le acque

di prima pioggia e le acque di lavaggio sono

convogliate e trattate?

E' stata predisposta la relazione annuale

relativa al funzionamento ed alla

sorveglianza dell'impianto, in caso di

impianti aventi capacità nominale >

2ton/ora?

D. Lgs. 133/05, art.

10.9

D. Lgs. 133/05, art.

15.3NC

No

NC

No

Sì(*) L'autorizzazione è valida 5 anni e deve

essere rinnovata 180 gg. prima della

scadenza. Per gli impianti registrati EMAS il

rinnovo dell'autorizzazione deve essere

effettuato ogni 8 anni

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47

3.13 Discariche di rifiuti

La discarica è autorizzata ai sensi dell'art. 208

del D. Lgs. 152/06 o dell'art. 29sexies del D. lgs.

152/06 (AIA)?

D.Lvo 152/06 art. 208

D. lgs. 152/06, art. 29 sexies

D. Lgs. 36/03, art. 8NC

No

E' osservato il Piano di gestione operativa

(modalità di conferimento, accettaz. rifiuti, criteri

di riempimento e chiusura celle, ...)?

D. Lgs. 36/03, art. 13, allegato 2NC

No

E' osservato il Piano di sorveglianza e controllo

(biogas, percolato, acque di ruscellamento,

acque di falda, qualità dell'aria, ...)?

D. Lgs. 36/03, art. 8.1, lett. i,

allegato 2NC

No

I rifiuti conferiti sono conformi ai criteri di

ammissibilità ?

D. Lgs. 36/03, art. 11.3

DM 27/09/2010NC

No

Sono effettuate le verifiche analitiche dei rifiuti

conferiti secondo quanto previsto

dall'autorizzazione o dal DM 27/09/10 (nota 1)?

DM 27/09/10NC

No

Sono effettuate le registrazioni su Registro C/S

entro2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei

rifiuti (nota 2)?

D. Lgs. 152/06, art. 190NC

No

I Registri di C/S sono conservati a tempo

indeterminato?

D. Lgs. 152/06, art. 190.3NC

No

L'azienda e'

conforme alla

normativa

(nota 1) Il DM 27/09/10 prevede la verifica di

conformità del rifiuto conferito attraverso

determinazioni analitiche con frequenza non

superiore ad un anno. Inoltre, con la medesima

frequenza devono essere prelevati campioni

dei rifiuti conferiti da conservare presso

l'impianto per un periodo non inferiore a due

mesi.

(nota 3) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutti

gli enti e imprese che effettuano recupero o

smaltimento di rifiuti

(nota 2) Per le modalità di compilazione e stampa

registri e di adeguamento al SISTRI si vedano le

schede 3.3 e 3.3bis

L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al

Sistri (nota 3)?

DM 18/02/11NC

No

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48

3.14 Centri di raccolta per i rifiuti urbani

L'impianto è considerato centro di raccolta

ai sensi del DM 08/04/08 (nota 1)?

Il centro di raccolta è stato realizzato in

conformità con la normativa vigente in materia

urbanistica ed ediliza ed il Comune co petente

ne ha dato comunicazione alla Regione ed alla

Provincia?

Il centro di raccolta è realizzato in conformità

alle disposizioni tecniche dell'Allegato 1 del DM

08/04/08 (nota 2)?

Presso il centro sono conferiti solo le tipologie di

rifiuti previste dall'allegato 1 del DM 08/04/08?

L'azienda è

conforme alla

normativa

NC

No

NC

No

DM 08/04/08*, art.

1

DM 08/04/08, art.

2.1

DM 08/04/08, art.

2.2, Allegato I

DM 08/04/08, art.

2.2, Allegato I

NC

No

Si vedano

schede 3.9 e

3.10

No

Il deposito dei rifiuti presso il centro di raccolta ha

una durata inferiore a tre mesi e la frazione

organica umida è avviata agli impianti di recupero

entro 72 ore?

DM 08/04/08, art.

2.2, Allegato INC

No

Nota 1: i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da

aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento per

frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non

recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è

iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali?

DM 08/04/08, art.

2.5

Deliberaz. Albo

20/07/09

NC

No

SìSì

Nota 2: l'adeguamento alle nuove disposizioni tecnico-gestionali previste dal D.M. 13 maggio 2009 deve

avvenire entro il 18 gennaio 2010, pertanto:

- le strutture ancora non in linea con tali disposizioni, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni

(o degli altri Enti locali), possono continuare ad operare fino alla data indicata, data a partire dalla quale le

strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali;

- le strutture già in linea con il DM del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza

necessità di ulteriore approvazione pubblica.

* Il DM 08/04/08 si intende

integrato con le disposizioni del DM

13/05/09

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49

3.15 Gestione imballaggi – CONAI

L'Azienda e' iscritta al CONAI?NC

D. Lvo 152/06, art. 224.1

Regolamento CONAI

D. L.vo 152/06, art. 224.1

Regolamento CONAI

L'azienda e'

conforme alla

normativa

D. Lvo 152/06, art. 226.4

L'Azienda e' un Utilizzatore di imballaggi?

(autoproduce, importa, commercia imballaggi o

acquista imballaggi vuoti per effettuarne il

riempimento)?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Sugli imballaggi eventualmente prodotti o

commercializzati dall'Azienda e' indicata la

composizione del materiale di cui sono costituiti e

l'invito a non disperderli nell'ambiente?

L'azienda immette sul mercato imballaggi che

rispettano le concentrazioni limite di metalli pesanti

fissate dalla normativa (Pb, Cd, Hg, CrVI < 100 ppm

in peso)?

Decisione CEE 97/129/CE

Nota: le prescrizioni

della Decisione CEE

97/129/CE in Italia non

sono ancora vincolanti;

è previsto un DM

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

Sugli imballaggi dei beni prodotti o

commercializzati dall'Azienda e' indicata la

composizione del materiale di cui sono costituiti?

Decisione CEE 97/129/CENO

SI'

SI'

L'azienda effettua la dichiarazione periodica e versa

il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi

immessi sul mercato (come primo cessionario)?

Regolamento CONAINC

NO

NC

Nota: le prescrizioni

della Decisione CEE

97/129/CE in Italia non

sono ancora vincolanti:

è previsto un DM

SI'

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50

3.16 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

L'organizzazione risulta produttore di

apparecchiature elettriche ed elettroniche ai

sensi del D. Lgs. 151/05 (*)?

NC

SI'

NO D. Lgs. 151/05, art. 2.1, 3.1a,

3.1m

Allegati 1A e 1B

Per le AEE immesse sul mercato a partire dal

20/11/07, a ll'interno delle istruzioni per l'uso sono

fornite adeguate informazioni in merito alle

modalità di smaltimento delle apparecchiature e

sugli effetti per l'ambiente delle sostanze

pericolose contenute?

D. Lgs. 151/05, art. 13.1

NO

SI'

L'organizzazione ha immesso sul mercato,

successivamente al 01/07/06, apparecchiature

o sorgenti luminose ad incandescenza

contengono Hg, Pb, Cr VI, pbb o pbde (**) ?

D. Lgs. 151/05, art. 5

Non

applicabile

NC

SI'

NO

Per ogni nuova apparecchiatura immessa sul

mercato, il produttore mette a disposizione dei

centri di trattamento le informazioni in materia di

reimpiego e di trattamento, entro un anno

dall'immissione stessa?

D. Lgs. 151/05, art. 13.3NC

SI'

NO

Sulle AEE immesse sul mercato a partire dal

20/11/07, viene apposto il simbolo del cassonetto

barrato in modo chiaro, visibile ed indelebile (qualora

le dimensioni dell'apparecchiatura non lo consentano,

il simbolo va apposto sulla confezione, sulle istruzioni

e sul foglio di garanzia)?

D. Lgs. 151/05, art. 13.4 e

13.5NC

NO'

SI'

RAEE

domestici

RAEE

professionali

L'organizzazione ha formalizzato,

entro il 20/11/2007, l'adesione ad un

sistema collettivo per il

finanziamento dei RAEE storici?

L'organizzazione ha attivato, entro il

20/11/2007, un sistema, individuale o

collettivo, per organizzare la raccolta, il

trasporto ed il trattamento dei RAEE originati

nel caso di fornitura di una nuova

apparecchiatura (ritiro uno contro uno)?

Qualora il produttore abbia deciso di applicare

sul costo di vendita il contributo commisurato ai

costi sostenuti per sostenere i costi della raccolta

e trattamento dei RAEE storici, tale contributo è

esposto separatamente in fattura?

SI'

SI'

D. Lgs. 151/05, art. 10.2

D. Lgs. 151/05, art. 10.1

D. Lgs. 151/05,

art. 12.2, 3,4

SI'

NC

NC

NC

NO

NO

NO

Segue parte II

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51

L'azienda e'

conforme alla

normativa

(**) Tale disposizione non si applica ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo ed ai pezzi di

ricambio per le apparecchiature già presenti sul mercato. Ulteriori esenzioni per applicazioni specifiche sono

elencate nell'Allegato 5 del D. lgs. 151/05.

Inoltre, fino al 31/10/06 possono essere immesse sul mercato le apparecchiature che, al 25/05/06, erano già nella

forma di prodotto finito, anche se giacenti presso i magazzini, purchè entro il 01/07/06 sia stato inviato al Ministero

il censimento di tali apparecchiature.

(*) Si considera produttore chiunque:1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche

nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.

4) per le sole AEE destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini

degli art. 4 (progettazione dei prodotti), 13 (obblighi di informazione) e 14 (iscrizione al Registro).

(***) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,

industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quellidomestici.

q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13

agosto 2005;

Il produttore ha formalizzato, entro il

18/02/2008, l'Iscrizione al Registro nazionale

dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE?

Il produttore effettua annualmente la

comunicazione al Registro relativamente alle AEE

immesse sul mercato nell'anno precedente ed ai

RAEE raccolti ed inviati a trattamento (****)?

Il produttore ha inserito il numero di iscrizione al

Registro in tutti i documenti commerciali (entro 30

gg. dal rilascio del numero di iscrizione al

Registro)?

SI'

SI'

SI'

D. Lgs. 151/05, art. 14.1,

14.2, 20.3

DM 185/07, art. 3

DM 185/07, art. 6

DPCM 23/12/2011

DM 185/07, art. 3.9

NC

NO

NC

NO

NC

NO

Da parte I

(****) Per l'anno 2012 la comunicazione deve essere stata effettuata entro il 30/04/2012 per via telematica attraverso il

sito www.registroaee.it

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52

Sez. 4 Gestione di scarti e sottoprodotti in esenzione dal regime rifiuti

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

Legge 281 15/02/1963 GU n° 82 del

26/03/63

Disciplina della preparazione e del commercio dei

mangimi (modificato dalla Legge n.49 del 09/03/2001)

D. Lgs. 360 17/08/1999 G.U. n° 246 del

19/10/99

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE,

98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell’articolo 19 della

direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie

prime per mangimi

Regolamento

CEE/UE

999 22/05/2001 GUCE n° L147 del

31/05/2001

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante

disposizioni per la prevenzione, il controllo e

l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi

trasmissibili e s.m.

D.Lgs. 36 21/02/2005 GU n° 63 del

17/03/2005

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive

modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i

sottoprodotti di origine animale non destinati al

consumo umano. ABROGATO ad eccezione degli

art. 10 e 11

Regolamento 183 12/01/2005 GUCE n° L35 del

08/02/05

Regolamento che stabilisce i requisiti per l’igiene dei

mangimi

Comunicato del

Ministero della

Salute

- - GU n° 75 del

31/03/09

Utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo

dalle industrie agroalimentari destinate alla produzione

di mangimi

Regolamento UE 1069 21/10/2009 GUCE n° L300 del

14/11/09

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante

norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine

animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo

umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

(regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Regolamento UE 142 25/02/2011 GUCE L54 del

26/02/11

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del

25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione

del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative

ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati

non destinati al consumo umano, e della direttiva

97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni

campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari

alla frontiera

Regolamento UE 749 29/07/2011 GUCE n° 198 del

30/07/2011

Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del

29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n.

142/2011

Circolare del

Ministero della

salute

30657 26/09/2011 Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4

(materie prime per mangimi)

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53

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi E’ un’autorizzazione, rilasciata dal prefetto, a tutti coloro

che producono mangimi composti, completi o

complementari, senza integratori o integratori medicati, a

scopo di vendita o per la distribuzione per il consumo.

Registro delle partite dei sottoprodotti di origine animale E’ un registro, timbrato e vidimato dall’ASL, su cui tutti

coloro che spediscono, trasportano e ricevono

sottoprodotti di origine animale, devono registrare i

movimenti di tali sottoprodotti entro 72 ore dalla

spedizione

Documento commerciale di trasporto per i sottoprodotti di origine

animale

E’ un documento che deve accompagnare il trasporto dei

sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.

E di colore nero per i materiali di categoria 1, di colore

giallo per i materiali di categoria 2 e di colore verde per i

materiali di categoria 3

Provvedimento autorizzativo per il riconoscimento di:

- impianti di transito (manipolazione);

- impianti di magazzinaggio;

- impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3;

- impianti di produzione di biogas ed impianti di compostaggio;

- impianti di produzione di alimenti per animali di compagnia;

- impianti tecnici (solo impianti per la produzione di fertilizzanti

organici ed ammendanti);

- impianti di combustione di sottoprodotti e prodotti derivati.

Sono documenti rilasciati dalla

Regione/Provincia/Comune, su parere dell’ASL, che

attestano il riconoscimento degli impianti che trattano i

sottoprodotti di origine animale.

Gli impianti riconosciuti devono inoltre essere inseriti

nell’elenco nazionale del Ministero del Salute.

Notifica per la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento

1069/09 di:

- trasportatori di sottoprodotti di origine animale;

- lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati per scopi diversi

dall'alimentazione degli animali ed ex impianti tecnici (concerie,

tassidermia, cosmesi, dispositivi medici, diagnostici, ...);

- intermediari che effettuano l'immissione in commercio;

- impianti oleaochimici;

Notifica all'ASL competente dell'avvio delle attività

Attestazione della registrazione da parte del Servizio veterinario

dell’ASL dei mezzi autorizzati per il trasporto di sottoprodotti di

origine animale non trasformati.

E’ un documento che il Servizio veterinario dell’ASL

deve rilasciare al trasportatore, riportante gli estremi della

registrazione

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54

4.1 Scarti e sottoprodotti dell’industria agroalimentare

I sottoprodotti da destinare ad alimentazione animale

soddisfano requisiti merceologici e di qualità

ambientale? Il rispetto dei requisiti igienico sanitari e

le procedure basate sui

principi dell'HACCP anche alla gestione dei

sottoprodotti.?

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

C'è il rischio che

siano considerati

rifiuti

L'azienda gestisce scarti e sottoprodotti

alimentari derivanti dal proprio ciclo

produttivo?

Tali scarti sono destinati ad utilizzo nel

ciclo alimentare zootecnico

(alimentazione diretta e/o produzione di

mangimi)?

L'effettiva destinazione per

l'alimentazione animale e' certa ed

integrale senza che i sottoprodotti siano

sottoposti a trattamenti preventivi o

trasformazioni preliminari?

L. 281/63, come modificata dal

D. L.vo 360/99

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

L. 281/63, come modificata dal

D.Lvo 360/99

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

L. 281/63, come modificata dal

D.Lvo 360/99

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

SI'

SI'

Non applicabile

Sono rifiuti; vedi

schede precedenti

NO

NO

NO

Sono sottoprodotti di

origine animale?Vedi scheda

successiva

SI'

Gli scarti sono immessi in circolazione

accompagnati da idonea etichetta

riportante la dizione "materia prima per

mangimi" e le indicazioni dell'allegato III

della legge 263/1981?

L. 281/63, come modificata dal

D.Lvo 360/99, art 11

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

NC

NO

Gli scarti destinati

a produzione di mangimi sono affidati

ad aziende dotate di idonea

autorizzazione prefettizia?

L. 281/63, come modificata dal

D.Lvo 360/99, artt. 4 e 5

NO

(**) Il Comunicato del Ministero della salute non ha

in se' valore di legge, ma fornisce delle indicazioni

sull'interpretazione e l'applicazione della complessa

disciplina in materia di scarti alimentari. Alcune prescrizioni

in esso conternute non sono vincolanti, ma rappresentano

delle indicazioni di buona prassi che comunque consentono

all'azienda di seguire la migliore procedura per la gestione di

tali sottoprodotti.

SI'

SI'

Regolamento UE 1069/09,

art. 3SI'

Sono rifiuti; vedi

schede precedenti

NO

NO

L'azienda è

conforme alla

normativa

C'è il rischio che

siano considerati

rifiuti

L'azienda ha notificato la propria attività di produzione

di sottoprodotti alle autorità sanitarie competenti

utilizzando il modello 3 ed il modello 4 delle linee guida

di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, del

Ministero della salute, del 28 dicembre 2005?

Regolamento CE 183/05

Comunicato del Ministero della

Salute pubblicato in GU n. 75

del 31/03/09 (**)

SI'

Sono rifiuti; vedi

schede precedenti

NO

SI'

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55

4.2 Sottoprodotti di origine animale – I parte (NOTA)

I sottoprodotti sono classificati come

materiale specifico a rischio (MSR)?Reg. CE 999/2001, all.V

SI'

L'azienda produce sottoprodotti

di origine animale o prodotti

derivati (nota 1)?Non applicabile

Regolamento CE 1069/09, art. 3NO

NO

SI'

NO L'azienda provvede a tenere un registro delle partite

precedentemente numerato, firmato e timbrato

dall'ASL, contenente tutte le informazioni di cui al

Regolamento 142/11? Le registrazioni sono

effettuate entro 72 h dalla spedizione?

Regolamento CE 1069/09, art. 22

Regolamento 142/11, allegato

VIII, capo IV

Circolare Min. Salute

30657/2011

Il MSR è colorato o marcato mediante

colorante indelebile fino alla sua

trasformazione/ distruzione?

Reg. CE 999/2001, all.V, punto

3

Linee guida Conferenza Stato-

Regioni prot. 2040 del 01/07/04,

art. 2.1

NCNO

SI'

Il MSR è stoccato separatamente da altri

prodotti o da materiali in cat. 2 e 3, in

contenitori etichettati "materiale specifico a

rischio categoria 1"?

Linee guida Conferenza Stato-

Regioni prot. 2040 del 01/07/04,

art. 2.2

NO

SI'

Presso il produttore è definita una

procedura per la gestione del MSR?

Linee guida Conferenza Stato-

Regioni prot. 2040 del 01/07/04,

art. 2.4

NO

SI'

SI'

Prosegue nella II parte

NC

NC

NC

L'aziende provvede ad identificare e

classificare i sottoprodotti ai sensi

del Regolamento 1068/09,

mantenendoli separati fin dal

momento della loro origine (nota 2)?

Regolamento CE 1069/09

art. 4.1, artt. 7, 8, 9 e 10NC

NO

NO Il trasporto dei sottoprodotti è affidato

ad operatori registrati ai sensi del

Regolamento 1069/09?Regolamento 1069/09, art. 23NC

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56

4.3 Sottoprodotti di origine animale – II parte

SI'

I sottoprodotti sono destinati ad impianti di

magazzinaggio, trasformazione o trattamento

riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/09 per la

categoria di appartenenza?

Regolamento 1069/09, artt. 12,

13, 14, artt. 23 e 24

L'azienda e'

conforme alla

normativa

I sottoprodotti sono destinati ad impianti di

incenerimento, coincenerimento o discarica

autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 per il

sottoprodotto in oggetto (nota 4)?

SI'

Regolamento 1069/09, artt. 12,

13, 14,

NO

SI'

Da I parte

SI'

NODurante il trasporto, i sottoprodotti sono trasportati

in imballi sigillati nuovi o in contenitori a tenuta

stagna orrettamente identificati da un'etichetta

colorata recante le informazioni relative alla

tipologia di sottoprodotto trasportato?

Regolamento 142/11, allegato

VIII, capo I e II

NO Durante il trasporto, i sottoprodotti sono

accompagnati da un documento

commerciale? (nota 3)

Regolamento 142/11, allegato

VIII, capo III

SI'

NOI documenti (registro delle partite e

copia del documento commerciale per

il trasporto) sono conservati per almeno

due anni?

Regolamento 142/11, allegato

VIII, capo IV

NC

NC

NC

NC

Nota 1: Sono considerati sottoprodotti di origine animale corpi interi e o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi, tra gli altri, i prodotti destinati al consumo umano che, a seguito di una decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana (ad eccezione dei rifiuti di cucina o ristorazione). Sono prodotti derivati i prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale

Per quanto riguarda le semplificazioni introdotte per siero e latte, si veda la Circolare del Ministero della salute n.30657 del 26/09/2011. Nota 2: I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali:

- materiali di categoria 1: sono quelli elencati all'art. 8; - materiali di categoria 2: sono quelli elencati all'art. 9; - materiali di categoria 3: sono quelli elencati all'art. 10.

Nota 3: Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. Nota 4: In tal caso il sottoprodotto è classificato come rifiuto al momento dell'accesso nell'impianto. Pertanto è necessario verificare l'autorizzazione dell'impianto ai sensi del D. Lgs. 152/06.

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57

Sez. 5 Emissioni in atmosfera e impianti termici

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

D.P.R. 412 26/08/1993 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 242 del

14/10/1993

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai

fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.

4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (come modificato dal

DPR n.551 del 21/12/1999).

D.P.R 660 15/11/1996 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. N° 302

del 27/12/1996

Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente

i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda,

alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

DM - 27/03/1998 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 179 del

03/08/1998

Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

D.M. - 25/08/2000 G.U. Suppl. Ord.

N° 223 del

23/09/2000

Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione

degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203.

DM - 17/03/2003 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. N° 86 del

12/04/03

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la

progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli

impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi

di energia

D.Lgs. 192 19/08/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 222 del

23/09/2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell'edilizia. (come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006)

D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 88 del

14/04/2006

Norme in materia ambientale – parte QUINTA – Norme in materia

di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (titoli I,

II, III) – come modificato dal D. lgs. 128 del 29/06/2010, D.Lgs. 14

settembre 2011, n. 162, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dal D.Lgs.

30 luglio 2012 n. 125

Regolamento 842 17/05/2006 Gazz. Uff. UE n°

L161 del

14/06/2006

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto

serra

D.Lgs. 20 08/02/2007 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 54 del

06/03/2007

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato

interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

Regolamento 1516 19/12/2007 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L335 del

20/12/2007

Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19

dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE)

n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti

standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di

refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti

taluni gas fluorurati ad effetto serra

DM 37 22/01/2008 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 61 del

12/03/2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli

impianti all'interno degli edifici (modificato da DM del 19/05/2010).

Regolamento 303 02/04/2008 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L92 del

03/04/2008

Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile

2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le

condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle

imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse

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58

di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore

contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

D.Lgs. 115 30/05/2008 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 154 del

03/07/2008

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli

usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della

direttiva 93/76/CEE (come modificato dal D.Lgs. n. 56 del

29/03/2010).

DPR 43 27/01/2012 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 93 del

20/04/2012

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006

su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

DPR 74 16/04/2013 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n°149 del

27/06/2013

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,

a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Decreto

Legge

69 21/06/2013 Gazz. Uff.

Suppl. Ordin. n°

144 del

21/06/2013

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

DPR 59 13/03/2013 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 124 del

29/05/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi

in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e

sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35.

Emission Trading Scheme

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

Direttiva

CE

87 13/12/2003 G. U. UE n° L275

del 25/10/2003

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13

ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote

di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che

modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Legge 316 30/12/2004 G.U. n. 2 del

04/01/05

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n.

273 del 12/11/04 recante “Disposizioni urgenti per

l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio

di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità

europea”

D. Lgs. 216 04/04/2006 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin n° 140 del

19/06/06

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di

scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella

Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del

Protocollo di Kyoto (come modificato dal D.Lgs. n. 257 del

30/12/2010).

Decisione

CE

589 18/07/2007 Gazz. Uff. Unione

europea n° L229

del 31/08/2007

Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce

le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle

emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ABROGATA a decorrere dal giorno 1° gennaio 2013

dall'art.76 del regolamento (UE) n. 601/2012

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59

Emission Trading Scheme

Direttiva

CE

101 19/11/2008 Gazz. Uff. Unione

europea n° L8 del

13/01/2009

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di

includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario

di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

D.Lgs. 257 30/12/2010 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 28 del

04/02/2011

Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la

direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto

aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di

emissioni dei gas a effetto serra

Deliberazio

ne

Comitato

nazionale

14 10/04/2009 Gazz. Uff. n. 127

del 4-6-2009

Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione

europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee

guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di

gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del

Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva

CE

29 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione

europea n° L140

del 05/06/2009

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di

perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio

di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione

della

Commissio

ne

278 27/04/2011 Gazz. Uff. Unione

europea n° L130

del 17/05/2011

Norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini

dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita

delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Allegato I modificato dall'art.2 della decisione

2012/498/UE)

Deliberazio

ne

Comitato

nazionale

26 06/07/2011 Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui

all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata

dalla 2009/29/CE (raccolta dati per l'assegnazione 2013-2020)

Regolamen

to CEE/UE

1193 18/11/2011 Gazz. Uff. Unione

europea n° L315

del 29/11/2011

Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18

novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il

periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi

di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote

di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla

decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione

(CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (come modificato dal

regolamento n.1210/2011)

Deliberazio

ne

Comitato

nazionale

12 08/06/2012 Modalità per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva

2003/87/CE. (cd opt out)

Regolamen

to CEE/UE

601 21/06/2012 Gazz. Uff. Unione

europea n° L181

del 12/07/2012

Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione

delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 per la

prevenzione dell’inquinamento atmosferico (e relativa Relazione tecnica allegata)

E' un documento che andava presentato alla

Regione entro il 31 luglio 1989 per le

emissioni esistenti alla data del 1° luglio 1988

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell'art. 6 del DPR E' un documento rilasciato dalla Regione o

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60

203/88 o alla modifica sostanziale di un impianto esistente, ai sensi dell'art. 15 del

DPR 203/88.

dalla Provincia sul cui territorio ha sede

l'impianto per gli impianti esistenti al 2006

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell’art. 269 del

D. Lgs. 152/06

E' un documento rilasciato dalla Regione o

dalla Provincia sul cui territorio ha sede

l'impianto per gli impianti nuovi

Domanda di adesione all’autorizzazione in via generale alle emissioni Nel caso in cui le Regioni abbiano previsto,

per particolari tipologie di impianti,

autorizzazioni alle emissioni in via generale,

tale domanda di adesione autorizza la messa in

esercizio dell’impianto trascorsi 60 gg.

Referti analitici di laboratorio delle emissioni in atmosfera Sono i risultati delle analisi effettuate sui

campioni prelevati in uscita dai camini

Libretto di impianto per impianti con potenzialità termica inferiore a 35 kW Devono essere conformi al modello approvato

con DM 17/03/03

Libretto di centrale per impianti con potenzialità termica superiore a 35 kW Devono essere conformi al modello approvato

con DM 17/03/03

Tagliandi delle verifiche del rendimento di combustione Devono essere allegati ai libretti di centrale o

di impianto

“Dichiarazione di conformità” dell’impianto Deve essere rilasciata dall’impresa

installatrice per gli impianti installati dopo il

13/03/1990.

Denuncia di installazione o modifica (secondo il modello di cui alla parte I,

Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/06)

Deve essere redatta dall’installatore o dal

manutentore in caso di installazione o

modifica di impianti termici con potenzialità >

35 kW

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate Obbligo di iscrizione a tale registro per:

· persone che svolgono attività di controllo

delle perdite, recupero di gas fluorurati,

installazione e manutenzione su

apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore

che contengono gas fluorurati a effetto

serra;

· persone che svolgono attività di controllo

delle perdite, recupero di gas fluorurati,

installazione e manutenzione su impianti

fissi di protezione antincendio;

· persone addette al recupero di gas

fluorurati ad effetto serra dalle

apparecchiature che li contengono, dai

commutatori ad alta tensione, dagli

impianti di condizionamento d’aria dei

veicoli a motore;

· imprese che svolgono attività di

installazione, manutenzione o riparazione

di apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore

che contengono gas fluorurati a effetto

serra;

· imprese che svolgono attività di

installazione, manutenzione o riparazione

di impianti fissi di protezione antincendio e

di estintori contenenti gas fluorurati a

effetto serra;

· imprese che si occupano del recupero di

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61

gas fluorurati ad effetto serra dalle

apparecchiature che li contengono, dai

commutatori ad alta tensione, dagli

impianti di condizionamento d’aria dei

veicoli a motore.

Registro dell’Apparecchiatura Obbligo di tenuta del registro per gli

operatori delle applicazioni fisse di

refrigerazione, condizionamento d’aria e

pompe di calore contenenti 3 kg o più di

gas fluorurati ad effetto serra.

Registro del Sistema Obbligo di tenuta del registro per gli

operatori dei sistemi fissi di protezione

antincendio contenenti 3 kg o più di gas

fluorurati ad effetto serra.

Nota: per Piccole e Medie Imprese e per tutti gli impianti non soggetti alle

disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, i gestori

possono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel

caso in cui siano assoggettati al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei

seguenti titoli abilitativi: - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- Autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste.

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62

Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988 (impianti che, alla data del

10/07/1988, erano autorizzati o in esercizio o costruiti in ogni parte)

L'azienda è conforme

alla normativa.

L'Azienda ha presentato la domanda

ex art. 12 DPR203/88 entro il

31.07.1989?

DPR 203/88, art. 12

D. Lgs. 152/06, art. 269.8

NO'

SI'

SI'

L'azienda ha presentato

domanda di rinnovo entro il

31/12/2011?

L'Azienda ha chiesto e ottenuto

una nuova autorizzazione ai

sensi del DPR 203/88 o del D.

Lgs. 152/06?

NC

VediSchede

2.4.2 e 2.4.3

Le emissioni necessitano di

autorizzazione (*)?

Non

applicabile

NC

(impianto non

autorizzato)

SI'

NO

D. Lgs. 152/06, art. 269;

art. 272, commi 1 e 5

Parte I dell'Allegato IV alla

parte V

(*) Ai sensi dell'art. 269.12, sono

soggetti ad autorizzazione anche le

seguenti attività, purchè effettuate in

modo non occasionale in un luogo a ciò

adibito, anche in assenza di un impianto;

- attività di verniciatura;

- attività di produzione, manipolazione,

trasporto, carico, scarico o stoccaggio

di materiali polverulenti.

- lavorazioni meccaniche con

consumo di olio oltre 500 kg/annui

- linee di trattamento fanghi asservite

ad impianti di trattamento acque

reflue

La presenza di Autorizzazione Integrata

Ambientale sostituisce l'autorizzazione

alle emissioni.

L'obbligo di autorizzazione è stato

introdotto con D. Lgs. 152/06 o dal

Dlgs 128/2010?

D. Lgs. 152/06, art. 281.3

NO

L'azienda ha presentato

domanda di autorizzazione entro

il 31/07/2012 e ha in programma

di adeguarsi a tutte le

disposizioni del D. Lgs. 152/06

entro il 01/09/2013?

SI'

NC

NO

SI'

NO

NO

SI'

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63

5.1 Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006 (impianti successivi al 1988 che,

alla data del 29/04/06, erano autorizzati ai sensi del DPR 203/88, compresi gli impianti anteriori al 1988 la

cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell’art. 11 DPR 203/88)

DPR 25.07.91, All 2

L'azienda è in possesso di autorizzazione in

via generale, rilasciata secondo le procedure

stabilite dalla Regione di competenza e

rispetta tutti i requisiti previsti?

SI'

normativa regionale

L'Azienda ha richiesto ed ottenuto

l'autorizzazione per le emissioni di tutti gli

impianti attualmente presenti, ai sensi dell'art. 6

del DPR 203/88?

Le emissioni derivano da attivita' a ridotto

inquinamento atmosferico?

(*) Non viene emessa una NC tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda

di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'Ente competente.

L'azienda ha completato le pratiche per

la messa in esercizio e la messa a

regime degli impianti?

DPR 203/88, art. 6

SI'

SI'

Le emissioni necessitano di

autorizzazione?

Non

applicabile

SI'

NO

D. Lgs. 152/06, art. 269;

art. 272, commi 1 e 5

Parte I dell'Allegato IV alla

parte V

L'obbligo di autorizzazione è stato

introdotto con D. Lgs. 152/06?D. Lgs. 152/06, art. 281.2

NO

L'azienda ha presentato

domanda di autorizzazione entro

il 31/07/2012 ed ha in programma

l'adeguamento a tutte le

disposizioni del D. Lgs. 152/06

entro il 01/09/2013?

SI'

SI'L'azienda deve presentare nuova

domanda di adesione

all'autorizzazione in via generale solo

nel caso in cui la Regione di

competenza proceda al rinnovo delle

stesse. In questo caso l'azienda deve

procedere entro 60 gg.

SI'

NO

NO

NC (*)

NO

NO

DPR 203/88, art. 8 NC

DM 12.07.90, art. 4.2,

Allegati 1 e 2

Autorizzazione

NO

SI'

L'Azienda effettua le analisi secondo le

prescrizioni dell'autorizzazione (frequenza,

inquinanti)?

I campionamenti e le analisi sono effettuate

secondo le metodiche ufficiali ed i camini e i fori

di campionamento sono regolamentari?

NO

Le emissioni rispettano i valori limite e tutte le

altre prescrizioni stabilite dall'autorizzazione?

SI'DM 12/07/90

DM 25/08/00

Autorizzazione

Autorizzazione

DPR 203/88, art. 24.4

NC

NC

NC

L'azienda è conforme alla normativa.Ai sensi del D. Lgs. 152/06, i gestori degli impianti autorizzati entro il 01/01/2000 dovranno presentare domanda di

autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013 , secondo i calendari adottati

dalle regioni, mentre per gli impianti successivi al 2000 i termini di adeguamento vanno dal 01/01/2014 al 31/12/2015.

In caso le Regioni non adottino i calendari per la presentazione delle domande, le stesse devono comunque

essere presentate entro i termini massimi prescritti.

SI'

NO

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64

5.2 Emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi (successivi al 29/04/2006)

Lo stabilimento da cui

derivano le emissioni e'

posteriore al 29/04/06?

D. Lgs. 152/06, art.

268, comma 1, lett.

i, l, m

Vedi Foglio 5.1

D. Lgs. 152/06, art.

269, commi 14 e

16; art. 272, commi

1 e 5

Parte I dell'Allegato

IV alla parte V

D. Lgs. 152/06, art. 272,

commi 2 e 3

Parte II dell'Allegato IV

alla parte V

D. Lgs. 152/06,

art. 269.1

Le emissioni non

necessitano di

autorizzazione

L'azienda e'

conforme alla

normativa

La Regione di competenza ha

adottato le relative

autorizzazioni generali?

L'Azienda ha presentato

domanda di adesione?

L'azienda rispetta tutti i

requisiti previsti

dall'autorizzazione generale

(nota 1)?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

SI'

SI'

normativa

regionale

normativa

regionale

normativa

regionale

Vai al

caso 3

NO

NO

L'Azienda ha richiesto ed ottenuto

l'autorizzazione per le emissioni

di tutti gli impianti attualmente

presenti, compresi quelli che

danno luogo ad emissioni diffuse

(nota 2)?

Vai a scheda

5.3NC (nota 2)

NO

NO

SI'

NO

Lo stabilimento e' escluso

dall'ambito di applicazione del D.

Lgs. 152/06 o le emissioni sono

"scarsamente rilevanti" dal punto

di vista del'inquinamento

atmosferico?

caso 1

Le emissioni derivano da

impianti per cui è prevista la

possibilità di autorizzazioni di

carattere generale?

caso 2

Le emissioni

sono

significative?

caso 3

(nota 2) Non viene emessa una NC tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui

l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto

risposta da parte dell'Ente competente. La nuova procedura istruttoria introdotta dal D. Lgs. 152/06

prevede l'istituzione di una Conferenza di servizi che si deve pronunciare entro 150 gg. dalla

ricezione della domanda, con possibilità di richiedere l'intervento sostitutivo del Ministero

dell'Ambiente se tali termini sono superati.

L'azienda ha

completato le pratiche

per la messa in

esercizio e la messa a

regime degli impianti? D. Lgs.

152/06, art.

269.15

SI'

SI'

NO

L'azienda ha comunicato la

data di messa in esercizio

dell'attività, se previsto con

provvedimento dell'autorità

competente (Regione o

Provincia)?

D. Lgs. 152/06, art.

269.15

Normativa

regionale

SI'NC

(nota 1) L'autorità competente

deve rinnovare

le autorizzazioni generali

almeno ogni 15 anni.

In caso di rinnovo

dell'autorizzazione generale,

le aziende devono presentare

nuova domanda di adesione

entro 60 gg. dall'adozione

della nuova autorizzazione

generale

SI'

NO

SI' SI'

D. Lgs. 20/07

DL 07/02

D Lgs. 115/08

Le emissioni

derivano da

impianti per la

produzione di

energia

elettrica

(nota 4)?

L'Azienda ha ottenuto

l'autorizzazione unica prevista

dalla normativa di settore?

L'azienda rispetta tutte le

prescrizioni previste

dall'autorizzazione unica?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

SI'

SI'

NC

(*Ai sensi dell'art. 269.12, sono soggetti ad autorizzazione anche le seguenti attività, purchè effettuate in modo non occasionale in un luogo a ciò adibito, anche in assenza di un impianto; - attività di verniciatura; - attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli che producano emissioni; - attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti .- lavorazioni meccaniche con consumo di olio oltre 500 kg/annui - linee di trattamento fanghi asservite ad impianti di trattamento acque reflue La presenza di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni.

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65

Nota 4

La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW

termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della

rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono

dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero

delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque

denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in

conformità al progetto approvato.

L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento

autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli

impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata a seguito di Conferenza dei

servizi convocata dalla Regione competente (che può delegare il procedimento alla Province).

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al

progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico

del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

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66

5.3 Emissioni - adempimenti impianti nuovi autorizzati (successivi al 29/04/2006)

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Autorizzazione

NO

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

L'Azienda effettua le analisi secondo le

prescrizioni dell'autorizzazione

(frequenza, inquinanti)?

l camini e i fori di campionamento sono

regolamentari e, ove tecnicamente

possibile, ciascun impianto è dotato di un

unico punto di emissione?

I campionamenti e le analisi sono

effettuate secondo le metodiche ufficiali?

NO

SI'

Le emissioni rispettano i limiti di legge

e/o dell'autorizzazione (***)?

L'Azienda rispetta le altre prescrizioni

contenute nell'autorizzazione?

Rispetto a quanto previsto

dall'autorizzazione o indicato nel

progetto/relazione tecnica, si sono

verificate modifiche agli impianti?

Le modifiche sono sostanziali, ossia

comportano un aumento quantitativo o una

variazione qualitativa delle emissioni?

SI'

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 269.8

Autorizzazione

D. Lgs. 152/06, art. 270.5

Autorizzazione

D. Lgs. 152/06, Allegato VI alla parte

V

Autorizzazione

D. Lgs. 152/06, art. 271; Allegato I

alla parte V

Autorizzazione

D. Lgs. 152/06, art 271

NO

(*) Non viene emessa una NC tale da bloccare la pratica

per la certificazione nel caso in cui l'azienda

abbia presentato la domanda di autorizzazione da

almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte

dell'Ente competente.

NC

NC

NC

NC

NC

D. Lgs. 152/06, art. 269.8

LL'azienda ha presentato una domanda di

aggiornamento dell'autorizzazione?

SI'

SI'

L'autorità competente ha rilasciato nuova

autorizzazione aggiornata?

D. Lgs. 152/06, art. 269.8

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 269.8

L'azienda ha comunicato

le modifiche non sostanziali

effettuate (**)?

SI'

NC (*)

NO

NO

NO

(**) Le modifiche non sostanziali devono essere

comunicate, ma possono essere realizzate

trascorsi 60 gg. dalla comunicazione, qualora

l'autorità competente non ritenga la modifica

sostanziale e richieda la domanda di

aggiornamento dell'autorizzazione

(***) Nel caso in cui sia autorizzato un impianto con più

punti di emissione, i valori limite di emissione espressi

come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale

sono riferiti alla somma dei punti di emissione

dell'impianto, mentre i valori limite espressi come

concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti

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67

5.4 Emissioni in atmosfera di COV

L'azienda e'

conforme alla

normativa

D. Lgs. 152/06, parte II dell'Allegato

III alla parte V

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

L'Azienda rientra tra le attività di cui alla

parte II dell'Allegato III alla parte V del D.

Lgs. 152/06?

L'azienda è un impianto esistente, cioè

autorizzato ai sensi del DPR 203/88

prima del 13/03/04?

L'azienda rispetta i valori limite per le

emissioni dirette e diffuse di cui alle parti

III e IV dell'Allegato III alla parte V?

NO

L'azienda ha installato apparecchiature per la

misura e la registrazione in continuo delle

emissioni nei punti di emissione con un flusso di

massa > di 10 kg/h di COT?

L'azienda effettua tutti i controlli previsti

predisponendo annualmente il piano di gestione

dei solventi, per determinare le emissioni totali e

dimostrare il rispetto dei limiti?

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8

D. Lgs. 152/06, art. 275.2

D. Lgs. 152/06, parte I, Allegato III

alla parte V

D. Lgs. 152/06, parte V dell'Allegato

III alla parte V

Non

applicabile

NC

NC

NC

NO

SI'

L'Azienda rispetta le altre prescrizioni

contenute nell'autorizzazione?

AutorizzazioneNC

SI'

L'azienda ha presentato

domanda di adeguamento ai

sensi del DM 44/2004 entro il

12/03/05?

Il piano di adeguamento presentato è

stato approvato e l'azienda ha in corso

gli interventi previsti per completare

l'adeguamento entro il 31/10/2007?

D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8

DM 44/2004

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

NC

NC

D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8

DM 44/2004

L'azienda è in possesso di

autorizzazione alle emissioni conforme

al DM 44/04 o al D. Lgs. 152/06, art.

275?

D. Lgs. 152/06, art. 275, commi 4 e 5

DM 44/2004

SI'

NC

NO

NO

NO

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68

5.5 Impianti termici ad uso civile (*)

Vai a Parte II

D. Lgs. 152/06, art. 283,

comma 1, lett. d

SI'

NO L'azienda e' dotata di un impianto termico

civile (*)?

D. Lgs. 152/06, art. 282.1

SI'L'impianto ha una potenza termica (*)

superiore a 3 MW?

D. Lgs. 152/06, art. 294.3L'impianto e' dotato di urilevatore delle temperatura

negli effluenti e di analizzatore per la misurazione e

registrazione in continuo di O2 e CO nei gas effluenti?

NO

L'impianto ha una potenza termica complessiva

superiore a 1,16 MW?

(si vedano schede da 5.2

a 5.4)

D. Lgs. 152/06, art. 294.3

SI'

Non applicabile

D. Lgs. 152/06, art.

293.1, Allegato X alla

parte V

SI'

NO L'impianto impiega i combustibili

ammessi ai sensi dell'Allegato X alla

parte V del D. Lgs. 152/06?

NC

(*) E' definito impianto termico civile un impianto

termico la cui produzione di calore è

esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso

non residenziale, al riscaldamento o alla

climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di

acqua per usi igienici e sanitari.

E' definita potenza termica nominale dell'impianto

la somma delle potenze termiche dei singoli

focolari costituenti l'impianto (un impianto può

essere costituito da più generatori di calore purchè

abbia un unico sistema di distribuzione e

utilizzazione di tale calore)

(** ) Per gli impianti esistenti alla data del 26/08/10, il

libretto di centrale deve essere integrato, a cura del

responsabile dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto, entro il 31/12/2012, da un atto in cui si

dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche

tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a

rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il

31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere

inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni

ordinarie e straordinarie necessarie.

NO

L'impianto ha una potenza termica complessiva

superiore a 35 kW?

In sede di verifica per la dichiarazione di

conformità ex DM 37/08, l'installatore ha

rilasciato una dichiarazione di conformità alle

caratteristiche tecniche e valori limite del D. lgs.

152/06 e ha comunicato l'elenco delle

manutenzioni necessarie? (**)

D. Lgs. 152/06, art. 282.1

D. Lgs. 152/06, art. 284.1

SI'

NO

SI'

L'impianto rispetta le caratteristiche tecniche

della parte II dell'Allegato IX alla parte V

(disposizione dei camini, ...)?

D. Lgs. 152/06, art. 285.1

Parte II, Allegato IX alla

parte V

NO

NO

SI'

L'impianto rispetta i valori limite della parte III

dell'Allegato IX alla parte V (emissioni di polveri <

50 Nmc/h per impianti ad olio combustibile,

emulsioni acqua-olio, carbone di legna + valori

limite per impianti a biomasse e biogas)?

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 286.1

Parte III, Allegato IX alla

parte V

SI'

NO

NC

NC

NC

NC

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69

5.6 Impianti termici ad uso civile – II parte

I controlli di rendimento e gli interventi di

manutenzione sono effettuati secondo le

metodiche e la tempistica di legge (***)?

I valori di rendimento sono uguali o superiori

ai valori cogenti per la tipologia di caldaia?

Le caldaie sono dotate del Libretto di

Centrale (per potenzialità > 35kW) o del

Libretto di Impianto (per potenzialità < 35

kW)?

Il Terzo Responsabile possiede i requisiti

richiesti (*)?

E' stato nominato il Terzo Responsabile

dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto termico?

DPR 412/93, art.11.1

DM 37/08

DPR 412/93, art. 11.3

DPR 16 aprile 2013, n.

74

permane la

responsabilita' del

proprietario

permane la

responsabilita' del

proprietario

NC

L'azienda e'

conforme alla

normativa

Sono rispettati i periodi di accensione e il

mantenimento delle temperature fissate dalla

normativa?

DPR 412/93, art.11.9

DM 17/03/2003, All. I e II

DPR 412/93, art.11.12 e 11.13

D. Lgs. 192/2005, All. L

DGR 8/6033 del 05/12/2007

DGR 8/8355 del 05/11/08

DPR 16 aprile 2013, n. 74

DPR 412/93, art.11.14

DPR 412/93, artt.4 e 9

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

NO

NO

NO

NO

NO

NO

***Attualmente le frequenze minime previste dalla

normativa regionale sono le seguenti:

potenza <35 KW a metano: manutenzione e prove di

combustione biennali

potenza > 35 Kw a metano: manutenzione e prove di

combustione annuali

potenza > 350 Kw a metano: manutenzione annuale e

due prove di combustione annue durante il periodo di

riscaldamento.

potenza < 116 kW a gasolio: manutenzione e prove di

combustione annuali

potenza > 116 kW a gasolio: manutenzione annuale e

due prove di combustione annue durante il periodo di

riscaldamento.

Per impianti con potenza > 35 kW possono essere

prescritte frequenze di manutenzione diverse in sede di

instalalzione o dichiarazione di conformità dell'impianto (si

veda parte 1 della scheda)

** Il Patentino di abilitazione,

precedentemente rilasciato dall'Ispettorato

provinciale del lavoro, dovrà in futuro

essere rilasciato da da una autorita'

individuata dalla legge regionale, la quale

disciplina anche le opportune modalita' di

formazione nonche' le modalita' di

compilazione, tenuta e aggiornamento di

un registro degli abilitati alla conduzione

degli impianti termici.

NC

NC

NC

L'impianto ha potenza superiore a 232 kw?

Il personale addetto alla conduzione è

munito di patentino di abilitazione (**)?

SI'

SI'

D. Lgs. 152/06, art.

287.1

D. Lgs. 152/06, art.

287.1NC

NO

NO

* Per impianti di potenza nominale al

focolare superiore a 350 kW, il terzo

responsabile deve essere in possesso di

certificazione UNI EN ISO 9001 relativa

all'attività di gestione e manutenzione degli

impianti termici o attestazione nelle

categorie OG 11 (Opere Generali - Impianti

Tecnologici), o OS 28 (Opere

Specialistiche - Impianti termici e di

condizionamento).

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70

5.7 Impianti termici ad uso industriale

L'azienda e'

conforme alla

normativa

DPCM 08/03/02, art. 2

SI'

NO L'azienda e' dotata di un impianto di

combustione inserito in un ciclo di

produzione industriale?

D. lgs. 152/06, art. 282.1

SI'

L'impianto ha una potenza termica nominale (**)

superiore a:

3 MW, se funzionante a metano o GPL;

1 MW se a gasolio;

0,3 MW se a olio combustibile?

D. Lgs. 152/06, art. 294.1

SI'

L'impianto e' dotato di un analizzatore in

continuo per misurare Temperatura, O2 e

CO nei gas effluenti?

NO

NC

NO

L'impianto rispetta tuti gli obblighi e le

prescrizioni relative alle emissioni in

atmosfera e descritti nelle schede

"emissioni" precedenti?

D. lgs. 152/06

L'impianto ha una potenza termica

nominale, per singolo focolare, superiore

a 6 MW?

NC

(si vedano i fogli 5.1,

5.2, 5.3)

D. Lgs. 152/06, art. 294.1

SI'

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 294.1

SI'

L'impianto e' dotato, ove tecnicamente

fattibile, di un regolatore automatico del

rapporto aria-combustibile?

NO

NC

NO

NO

Non applicabile

D. Lgs. 152/06, art. 293.1

Allegato X alla parte V

SI'

NO L'impianto impiega i combustibili

ammessi ai sensi dell'Allegato X alla

parte V (*)?

NC

(*): I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come

combustibili ai sensi del presente titolo se rientrano nella definizione di rifiuto. E' inoltre soggetta alla normativa vigente in

materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente

decreto.

(**) E' definita potenza termica nominale dell'impianto di combustione il prodotto del p.c.i. del combustibile utilizzato e della portata

massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici

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71

5.8 Mobilità sostenibile in ambiente urbano

NC

NO

L'Organizzazione e' localizzata in un

Comune compreso nelle zone

individuate dalle Regioni come a

rischio di inquinamento atmosferico?

L'Azienda ha nominato un

responsabile della

mobilita' aziendale?

SI'

DM 27.3.1998, art. 2.1NO

DM 27.3.1998, art. 3.1

Il responsabile della mobilita'

ha adottato il piano degli

spostamenti casa-lavoro

del personale dipendente?

DM 27.3.1998, art. 3.1NC

SI'

SI'

NO

NO

NC

Il piano e' stato aggiornato con un

rapporto annuale contenente la

descrizione delle misure adottate

e dei risultati raggiunti?

DM 27.3.1998, art. 3.2

NO Il Comune, o la Provincia, ha

istituito l'apposita struttura di

supporto e coordinamento per i

responsabili mobilita'?

DM 27.3.1998, art. 3.2

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

L'Organizzazione ha piu' di 300

dipendenti sul sito o piu' di 800

nello stesso Comune?

DM 27.3.1998, art. 3.1

SI'

Non applicabile

Non applicabile

SI'

NO

NC

NO

Il piano e' stato trasmesso

al Comune entro il 31

dicembre di ogni anno?

DM 27.3.1998, art. 3.2

SI'

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72

5.9 Emissione di gas ad effetto serra

In azienda sono presenti impianti che

emettono gas ad effetto serra rientranti nelle

categorie di attività elencate nell'Allegato I

della direttiva 2003/87/CE (*)?

Direttiva 2003/87/CE, allegato I

Direttiva 29/2009/CE

D. lgs. 216/06, allegato A (*)

NO

SI'

L'azienda ha ottenuto l'autorizzazione

all'emissione di gas serra con la relativa

assegnazione di quote o ha presentato

domanda di autorizzazione 90 gg. prima

dell'entrata in esercizio dell'impianto?

D. lgs. 216/06, art. 6

Direttiva 2003/87/CE, art. 6

Delibera Comitato 25/11

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

Non

applicabile

NC

NOSono state formalizzate una o più procedure

per la rilevazione/ gestione e comunicazione

dei dati inerenti le emissioni di CO2

prodotte?

D. lgs. 216/06, art. 13

SI'

NO

NC

Il gestore dell'impianto rispetta quanto previsto

dal Piano di monitoraggio e lo stesso risulta

adeguato alla realtà aziendale??

D. lgs. 216/06, art. 13

DEC/RAS/854/05

Delibera comitato 14/09

Delibera comitato 24/09

NC

Il gestore dell'impianto risulta iscritto al Registro

Nazionale delle emissioni e delle quote di

emissioni?

D. lgs. 216/06, art. 14

DEC/RAS/74/2006NC

Il gestore dell'impianto ha presentato, entro il

31/03, la comunicazione annuale delle attività e

delle emissioni, corredata dall'attestato di verifica

rilasciato da un organismo riconosciuto?

D. lgs. 216/06, art. 15.5

DEC/RAS/74/2006NC

SI'

SI'

Il gestore dell'impianto ha provveduto a restituire,

entro il 30/04, le quote di emissioni di gas serra

pari alle emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno

precedente?

D. lgs. 216/06, art. 15.7

DEC/RAS/2179/2004NC

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

Il gestore dell'impianto ha provveduto , entro il

03/11/11, ad effettuare la comunicazione relativa

alla raccolta dati per il periodo 2013-2020?

D. lgs. 216/06, art. 15.7

DEC/RAS/2179/2004

Delibera Comitato 26/11

NC

NO

SI'

(*) Attività di cui all'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE Attività energetiche - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi o urbani);

- Raffinerie di petrolio - Cokerie.

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73

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/ora

Industria dei prodotti minerali - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 ton/g. oppure di calce viva

- in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 ton/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 ton/g.

- Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/g.

- Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,

- porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 ton/giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di

- colata per forno superiore a 300 kg/m3 Altre attività - Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno La Direttiva 29/2009/CE, resa operativa con la Deliberazione 10/2010 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, approvata il 28/05/2010, ha esteso il Sistema ETS alle seguenti attività:

Attività

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) NB: tale attività era già prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, ma la Dir 2009/29/CE specifica più chiaramente il campo di applicazione di tale voce, limitando notevolmente le categorie di esclusione che in passato sono state applicate in merito.

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe),ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura,fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Produzione di alluminio primario

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominaletotale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Produzione di acido nitrico

Produzione di acido adipico

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Produzione di ammoniaca

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

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74

Attività

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio(NaHCO3)

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Per le attività per le quali la Direttiva 2009/29/CE esprime una soglia di applicabilità espressa in termini di potenza termica nominale superiore a 20 MW, ai fini della verifica dell’inclusione o meno di un impianto nel campo di applicazione della direttiva stessa, occorre tenere presente che, per il calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto, si devono sommare le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.

Con la deliberazione 12/2012 è stata prevista la possibilità di escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2 gli impianti che:

• in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 presentano emissioni verificate e comunicate all’Autorità Nazionale Competente inferiori a 25.000 tCO2eq, escluse le emissioni da biomassa;

• nel caso in cui effettuano attività di combustione hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW.

L’esclusione dal sistema comunitario comporta l’applicazione di misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni. I gestori degli impianti in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati ad avvalersi dell’esclusione potevano farne richiesta all’Autorità nazionale competente entro il giorno 8 giugno 2012.

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75

5.10 Gas fluorurati ad effetto serra (*)

L'organizzazione utilizza i gas fluorurati

ad effetto serra elencati nell'allegato I del

Regolamento 842/06, nonchè preparati

contenenti tali gas (*)?

Regolamento CE n. 842/2006,

art. 2 e Allegato 1

Sono adottate tutte le misure praticabili per

prevenire le fughe di gas da applicazioni fisse

(refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di

calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di

protezione antincendio) e riparare non appena

possibile le fughe rilevate ?

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

NO

NC

NO

Ogni apparecchiatura contenente più di 3 kg di gas

fluorurati ad effetto serra è dotata di registro ove sono

riportate tutte le informazioni relative all'impianto e

registrate periodicamente le manutenzioni, le ricariche,

riparazioni oltre allo smaltimento definitivo? (***)

DPR n. 43/2012

Regolamento CE n. 842/2006,

art. 3.6

NC

SI'

NO

Tali applicazioni fisse sono sottoposte a controllo della

presenza di fughe con la seguente frequenza:

- annuale se contenenti gas fluorurati >3 kg;

- semestrale se contenenti gas fluorurati >30 kg;

- trimestrale se contenenti gas fluorurati > 300 kg.

Il controllo è effettuato da personale certificato e

iscritto al registro telematico nazionale delle

persone e delle imprese certificate? (**)

SI'

Regolamento CE n. 842/2006,

art. 3.2

DPR n. 43/2012

Regolamento CE 1516/2007

Regolamento CE 303/08

NC

NC

(**) I requisiti professionali minimi del personale abilitato ad effettuare tali controlli e le modalità di formazione e

certificazione sono stati definiti a livello nazionale con il DPR n. 43/2012, dove vengono specificate le modalità di rilascio

delle certificazioni al personale e gli organismi abilitati al rilascio della certificazione.

E' stato istituito il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

(*) Le principali tipologie di sostanze incluse nel campo di applicazione del Regolamento sono:

- esafluoruro di zolfo;

- idrofluorocarburi (HFC), quali ad es. HFC-32, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-152, ...;

- perfluorocarburi (PFC), quali ad es. perfluoroetano, perfluorometano, ....

ATTENZIONE: sono inclusi anche tutti i preparati che contengano in mescela almeno uno dei gas inclusi nell'Allegato I del

Regolamento, purchè abbiano un potenziale di riscladamento globale (GWP) superiore a 150.

Ad es. tra i più diffusi rientrano R407C (miscela di HFC-32, HFC-125, HFC134a, GWP=1700), R404a (miscela di HFC-125, HFC-134a,

HFC-143), R410 (miscela di HFC-32, HFC-125, GWP=2000), ...

Regolamento CE n. 842/2006,

art. 3.1

NO

SI'

SI'

NO

I requisiti standard per il controllo sono stati definiti dal Regolamento 1516/2007 e prevedono, per l’esecuzione del controllo delle perdite di

un’apparecchiatura, la possibilità di utilizzare:

1) metodi di misurazione diretta:

- controllo con dispositivi di rilevazione controllati ogni 12 mesi e aventi sensibilità minima pari a 5 g/anno;

- applicazione di un fluido di rilevazione all’ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito, se previsto dal fabbricante;

- soluzioni schiumose depositate/acqua saponata.

2) metodi di misurazione indiretta mediante controllo ed analisi di parametri quali pressione, temperatura, corrente del compressore, livelli dei

liquidi, volume di ricarica. In caso di presunzione di perdita necessario intervenire con un metodo di misurazione diretta.

(***) Vige l'obbligo di tenuta dei seguenti registri:

- Registro dell'Apparecchiatura, per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe

di calore contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra;

- Registro del sistema, per gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad

effetto serra.

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76

Sez. 6 Emissioni acustiche ed elettromagnetiche

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

Emissioni acustiche

DPCM - 01/03/91 G.U. n. 57 del

08/03/91

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi

e nell'ambiente esterno

Legge 447 26/10/95 G.U. n. 254 del

30/10/95

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

DM - 11/12/1996 G. U. n° 52 del

04/03/1997

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo

produttivo continuo.

DPCM - 14/11/97 G.U. n. 280 del

01/12/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.M. - 16/03/98 G.U. n° 76 del

01/04/1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento

acustico

DPR 459 18/11/1998 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 2 del

04/01/1999

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario.

DPR 142 30/03/2004 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 127 del

01/06/2004

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a

norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

DM - 04/10/2011 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 18 del

23/01/2012

Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico

nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto

legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a

funzionare all'aperto.

DPR 59 13/03/2013 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 124 del

29/05/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Emissioni elettromagnetiche

Regio Decreto 1775 11/12/1933 GU n° 5 del

08/01/1934

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti

elettrici e s.m.

Raccomandazione

CE

519 12/07/1999 GUCE n° L199

del 30/07/1999

Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla

limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

Legge 36 22/02/2001 GU n° 55 del

07/03/2001

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici

D. Lgs. 259 01/08/2003 GU Supp. Ord. N°

214 del 15/09/03

Codice delle comunicazioni elettroniche (come modificato dal

D.Lgs. n. 70 del 28/05/2012)

D.Lgs. 70 28/05/2012 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 126 del

31/05/2012

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante

codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle

direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di

comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di

trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.

DL 239 29/08/2003 GU n° 200 del

29/08/2003

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema

elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia

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77

elettrica (convertito con legge n° 290 del 27/10/03)

D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n° 199 del

28/08/2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle

esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze

comprese tra 100 kHz e 300 GHz

D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n° 200 del

29/08/2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete

(50 Hz) generati dagli elettrodotti

DM - 29/05/08 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 156 del

05/07/2008

Approvazione della metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Valutazione di impatto acustico delle attività

dell'azienda nell'ambiente circostante

E' una valutazione, effettuata da un Tecnico competente in acustica, che

comprende i risultati delle misure fonometriche del rumore prodotto

Piano di zonizzazione acustica del territorio

comunale

E' un Piano, approvato dal Comune, che suddivide il territorio comunale in

zone acusticamente omogenee (le classi sono 6: I, II, III, IV, V, VI), ognuna

caratterizzata da valori limite acustici che devono essere rispettati

Piano di risanamento acustico E' un Piano che l'azienda deve presentare al Comune nel caso in cui non rispetti

i valori limite prescritti per le emissioni acustiche

Nota: per Piccole e Medie Imprese e per tutti gli impianti non soggetti alle

disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, i gestori

possono presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel

caso in cui siano assoggettati al rinnovo o all'aggiornamento del seguente titolo

abilitativo: - Comunicazione o Nulla Osta per la valutazione di impatto acustico,

secondo quanto previsto dall’art.8, comma 6 della legge 447/95

Dalla Legge 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), art. 8:

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e

infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni

di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano

alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di

licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere

una documentazione di previsione di impatto acustico.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al

comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di

emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le

emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa

documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del

comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

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78

Impatto acustico in ambiente esterno

Il Comune sul cui territorio sorge

l'Azienda ha effettuato la classificazione

acustica del proprio territorio?

L'azienda rispetta i limiti

assoluti di

immissione/emissione

fissati dal Comune?

L'azienda rispetta i limiti di

immissione/emissione

fissati dall'art6.1 del DPCM

01.03.91?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

L 447/95, art. 4.1.a

DPCM 1.03.1991. art. 2.2

DPCM 14.11.1997, art. 4.2

DM 11.12.1996

Il valore del differenziale e'

inferiore a 5 dB di giorno o

3 dB di notte?

DPCM 14.11.1997,

art. 2.2, 3.1, tab B e C

L 447/95, art. 10.2

L'Azienda ha presentato

un piano di bonifica

acustica entro i termini

prescritti?

NO

DPCM 01.03.1991, art. 6.1

DPCM 14.11.1997, art. 8.1

L 447/95, art. 10.2

DPCM 14.11.1997, art. 4.1

L'azienda ricade

nell'applicazione del valore limite

differenziale (*)?

SI'

SI' NO

NO L'azienda ha eseguito una

valutazione del proprio impatto

acustico in ambiente esterno?

Legge 447/95, art. 3

DM 16.03.1998NC

NO La valutazione è stata effettuata da un

tecnico competente in acustica,

utilizzando strumentazione adeguata e

secondo le modalità prescritte?

Legge 447/95, art. 2

DPCM 31/03/1998

DM 16.03.1998NC

SI'

SI'

SI'

NC

NOSI'

NC

NO

Legge 447/95, art. 15

(*) il differenziale NON si applica se:

- l'azienda è sita in area esclusivamente industriale;

- non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze;

- l'azienda è un impianto a ciclo produttivo continuo

esistente alla data del 19/03/1997 e rispetta i valori

limite assoluti di immissione.

- il rumore misurato a finestre aperte è < 50dBA diurno

e < 40 dBA notturno oppure se il rumore a finestre

chiuse è < 35 dBA diurno e 25 dBA notturno.

SI'

NO

SI'

NO

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79

6.1 Emissioni elettromagnetiche da impianti radioelettrici

SINO

NC

NO

SI

NO

SI

NONC

SI

La situazione è

conforme

SI

NO

l'impianto è in possesso di

autorizzazione?

sono rispettate le prescrizioni

previste dal documento

autorizzativo (monitoraggi,

limiti, comunicazioni etc)?

SI

D.Lgs. 259/2003,

articolo 87

l'apparecchio/'impianto è

situato in un'area individuata

come idonea?

Legge 36/2001,

articolo 8, comma 1,

lettera a)

l'attività svolta rientra

nell'elenco di cui all'articolo

104, comma 1 del D.Lgs

259/2003?

NC

NONC

Il CEM generato dall'impianto rispetta i

limiti fissati dalla normativa vigente

(limiti di esposizione, valori di

attenzione, obiettivi di qualità )? (**)

l'impianto è classificabile come

infrastrutture di comunicazione

elettronica per impianti

radioelettrici? (*)

D.Lgs. 259/2003,

articolo 107

Legge 36/2001, art.

14

DPCM 08/07/2003

NOl'impianto è classificabile

come elettrodotto?

vedi check list

elettrodotti

NO

seguire le restrizioni

stabilite nella

Raccomandazione CE

519/99

D.Lgs 259/2003,

art. 87, comma 1

le reti o i servizi di

comunicazione elettronica

sono ad uso privato?

SISI

non è

necessaria

autorizzazione

NO

l'impianto è in possesso di

autorizzazione generale (diritto

d'uso delle frequenze)?NC

NO

successivamente sono state

effettuate variazioni o cessioni

a terzi?

è stata effettuata opportuna

comunicazione al Ministero?

SI

SI

NO

NCNO

SI

l'impianto necessita di

autorizzazione in base

alla normativa regionale?

l' impianto ha una

potenza in singola

antenna <= 20 W?

NO

SI

è stata effettuata

conforme denuncia di

inizio attività?

NO

D.Lgs. 259/2003,

articolo 87, comma 3

SINC

NO

su ciascuna struttura di cui alle lettere h)

ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della L.

36/2001 (stazioni e sistemi o impianti

radioelettrici, impianto fisso per

radiodìiffusione) sono applicate le

opportune etichette informative?

Legge 36/2001, articolo

9, comma 7

SI

NONC

(*) Per impianti radioelettrici si intendono: torri, tralicci, impianti radio-

trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni

radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per

reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione

digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze

sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-

multipunto

(**) Definizioni:

limiti di esposizione = valore del CEM, definito ai fini della tutela della salute da effettu acuti, che non

deve essere superato in alcuna situazione di esposizione

valori di attenzione = valore del CEM che non deve essere superato negli ambienti abitativi,

scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate

obiettivi di qualità = criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'uso

delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; valori di CEM definiti dallo Stato ai fini

della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi.

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80

6.2 Emissioni elettromagnetiche da elettrodotti

(*) il DL 239/2003 stabilisce l'obbligo di autorizzazione anche per:

- opere connesse e infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza >

300 MW termici, già autorizzate secondo la normativa vigente

(**) Secondo il DPCM 08/07/2003 le informazioni devono essere dichiarate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione

< 150 kV e alle regioni per gli elettrodotti con tensione > 150 kV. Con DM 25/05/08 sono state definite le metodologie di calcolo per la determinazione delle

fasce di rispetto .

- reti elettriche di interconnessione con l'estero di tensione >= 150 kV,

NO

SI

SI

NC

sono state dichiarate le opportune

informazione per il calcolo delle

fasce di rispetto? (**)

su ciascuna struttura sono

applicate le opportune etichette

informative?

Se l'elettrodotto ha tensione > 132 kV: gli

esercenti forniscono agli organi di

controllo con frequenza trimestrale le

opportune informazioni previste dalla

normativa?

NONC

SI

Legge 36/2001, art. 9,

comma 7

DPCM 08/07/2003,

art.5, comma 4

Legge 36/2001art. 9,

comma 4

è in corso il risanamento

della linea?NC

NO

SI

l'elettrodotto fa parte della rete

nazionale di trasporto

dell'energia elettrica?

l'impianto è in possesso di

autorizzazione? (*)

DL 239/2003, articolo 1-

sexies

RD 1775/1933, articolo 107

NO

SI

NCNO

sono rispettati obblighi e

prescrizioni previsti dal

documento autorizzativo?NC

NO

DPCM 08/07/2003,

art.6

DM 25/05/08

Il CEM generato dall'impianto

rispetta i limiti fissati dalla

normativa vigente (limiti di

esposizione, valori di attenzione,

obiettivi di qualità )?

DPCM 08/07/2003

La situazione è

conforme

SI

SI

NO

per le procedure autorizzative

fare riferimento alla

legislazione regionale

SI

NONC

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81

Sez. 7 Contaminazione suolo e sottosuolo

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

DM - 29/11/02 G. U. n° 293 del

14/12/2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei

serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per

autotrazione, presso gli impianti di distribuzione

D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 88 del

14/04/2006

Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titolo V –

bonifica di siti contaminati) (come modificato dal Dlgs 4/2008,

dal Dlgs 205/2010, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, D.L. 25

gennaio 2012, n. 2., D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Esito delle prove di tenuta dei serbatoi interrati

Referti analitici dei monitoraggi del sottosuolo effettuati tramite

carotaggi

Piano di caratterizzazione del sito

Analisi di rischio sito-specifica

Progetto di bonifica

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82

7.1 Serbatoi interrati

NC

NO

Sul sito sono presenti serbatoi

interrati?

I serbatoi sono conformi alle prescrizioni

tecniche del DM 29/11/02 (doppia parete e

sistema di monitoraggio

dell'intercapedine, etc...)?

SI'

NO

DM 29/11/02

I serbatoi sono stati sottoposti a

controllo o prova di tenuta?Eventuale normativa regionale

SI'

SI'

NO

SI'

Il controllo consente di escludere

la fuoriuscita del contenuto del

serbatoio?

SI'

I serbatoi sono destinati allo stoccaggio di

carburanti liquidi per autototrazione, sono collegati

ad un impianto di distribuzione e sono stati

installati successivamente al 1° gennaio 2003?

DM 29/11/02

SI'

Non applicabile

NO

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

E' comunque possibile escludere

che i serbatoi interrati abbiano

causato, nel tempo, una

contaminazione nel sottosuolo

circostante?

L'azienda è

conforme alla

normativa

L'azienda è

conforme alla

normativa

Vai ai

fogli 7.2 e

7.3

NONO

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83

7.2 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee – procedura di bonifica avviata successivamente al 29/04/2006

L'organizzazione ha effettuato l''indagine preliminare per

accertare se il livello delle concentrazioni soglia di

contaminazione (CSC) è stato superato?

Il responsabile dell'inquinamento, o colui che ha individuato la

contaminazione , ha provveduto, entro 24 h, a mettere in atto le

necessarie misure di prevenzione e a darne comunicazione

agli Enti competenti (Comune, Provincia, Regione)?

NC

NC

D. Lgs. 152/06, art. 242.1

L'organizzazione ha presentato agli Enti competenti nei

successivi 30 gg. , il piano di caratterizzazione del sito secondo

i requisiti dell'Allegato 2 al titolo V della parte IV?NC

L'azienda é

conforme alla

normativa

Si è verificato un evento potenzialmente in grado di

contaminare il sito, oppure è stata individuata una

contaminazione storica che possa ancora comportare

rischi di aggravamento della situazione di

contaminazione?

Non applicabile

I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori

al livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)?

D. Lgs. 152/06, art.

242.1, art. 304.2

D. Lgs. 152/06, art. 242.2

D. Lgs. 152/06, art. 242.2

D. Lgs. 152/06, art. 242.3

Allegato 2 al titolo V della

parte IV

NO

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

L'organizzazione ha affidato le attività di bonifica ad imprese

regolarmente iscritte all'Albo nazionale della imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti, in categoria 9 (**)?

D. Lgs. 152/06, art. 242

Deliberazione Albo n°

05/CN del 12/12/2001

DM 05/07/05

NC

(**) La categoria 9 dell'Albo è attiva a partire dal

17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano

proseguire la propria attività presentando domanda di

iscrizione entro il 16/11/2005.

L'organizzazione ha comunicato al

Comune ed alla Provincia competente

l'esito dell'indagine autocertificando la

positiva conclusione del procedimento?

SI'

NC

NO

Sulla base della caratterizzazione del sito, come approvata

dagli Enti competenti, è stata applicata la procedura di analisi

del rischio sito specifica per la determinazione delle

concentrazioni soglia di rischio (CSR)?

I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori

al livello delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)?

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 242.4

Allegato 1 al titolo V della

parte IVNC

NO

L'organizzazione ha attivato le procedure di bonifica, mediante

predisposizione del progetto, approvato della Regione

mediante conferenza di servizi, e successiva attuazione?

SI'

SI'

SI'

D. Lgs. 152/06, art. 242.5

D. Lgs. 152/06, art. 242.7

La Conferenza dei servizi ha

approvato l'analisi di rischio

dichiarando chiuso il

procedimento (*)?

SI'

NO

NO

NO

NO

(*) In questo caso, la Conferenza di servizi

può prescrivere un programma di

monitoraggio sul sito per verificare nel tempo

la stabilizzazione della situazione riscontrata

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84

7.3 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee – procedura di bonifica avviata precedentemente al 29/04/2006

L'Azienda ha provveduto ad effettuare gli opportuni

interventi di messa in sicurezza d'emergenza?

L'Azienda ha comunicato entro 48 h a Comune,

Provincia e Regione territorialmente competenti, la

situazione di inquinamento o il pericolo concreto ed

attuale di inquinamento?

NC

NC

D. Lvo 22/97, art. 17.1 e 17.2

DM 471/99, Allegato 1

L'Azienda ha attivato le procedure di bonifica,

mediante predisposizione del progetto,

approvazione da parte degli Enti preposti e

successiva attuazione? (*)

NC

L'azienda é

conforme alla

normativa

Si è verificato un superamento dei limiti di

accettabilita' della contaminazione di suolo,

sottosuolo o acque sotterranee, o un pericolo

concreto ed attuale di superamento di tali limiti?

Non applicabile

L'Azienda ha comunicato, entro 96 h dall'evento, a

Comune, Provincia e Regione territorialmente

competenti, gli interventi di messa in sicurezza

adottati?

NC

D. Lvo 22/97, art. 17.2.a e 51bis

DM 471/99, art. 7.1

D. Lvo 22/97, art. 17

DM 471/99, art. 7

D. Lvo 22/97, art. 17.2.b

DM 471/99, art. 7.2

D. Lvo 22/97, art. 17

DM 471/99, artt. 7, 10 e 13

NO

NO

NO

NO

NO

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

(*) L'articolo 13 del DM 471/99 prevede che le Regioni

individuino gli interventi di bonifica e ripristino ambientale

per i quali non é richiesta l'autorizzazione prevista

dall'articolo 10. Pertanto qualora la Regione di competenza

abbia effettuato tale individuazione l'azienda puo' seguire la

procedura semplificata per i casi individuati dalla Regione.

L'Azienda ha affidato le attività di bonifica ad

imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale

della imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in

categoria 9 (**)?

D. Lvo 22/97, art. 17

Deliberazione Albo n° 05/CN del

12/12/2001

DM 05/07/05

NC

(**) La categoria 9 dell'Albo è attiva a partire dal

17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano

proseguire la propria attività presentando domanda di

iscrizione entro il 16/11/2005.

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85

Sez. 8 Sostanze pericolose per l’ambiente

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose

DM - 03/12/1985 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 305 del

29/12/1985

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura

delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal

Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee e s.m.

D. Lgs. 65 14/03/2003 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 87 del

14/04/2003

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati

pericolosi (come modificato dal D.Lgs. 260/2004)

Regolamento 1907 18/12/2006 Gazz. Uff. Unione

europea n° L396

del 30/12/2006

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le

sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che

abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

(come modificato dal Reg. CE 552/2009, dal Reg. UE 109/2012 e

dal Reg. UE 126/2013)

Regolamento 1272 16/12/2008 Gazz. Uff. Unione

europea n° L353

del 31/12/2008

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che

modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (come modificato dal

Regolamento (UE) 286/2011)

DM 20 24/01/2011 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 60 del

14/03/2011

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze

assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti

destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e

sostituzione degli accumulatori.

Apparecchiature contaminate da PCB

D. Lgs. 209 22/05/99 G.U. n. 151 del

30/06/1999

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili

D.M. - 11/10/01 G.U. n. 255 del

02/11/2001

Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa

della decontaminazione o dello smaltimento

Legge 62 18/04/05 GU del

27/04/2005

Legge comunitaria 2004 (art. 18: obblighi a carico dei detentori di

apparecchi contenenti PCB e PCT soggetti ad inventario ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs 209/99)

Manufatti contenenti amianto

Legge 257 27/03/92 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 87 del

13/04/1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

D.P.R. 08/08/94 G.U. n° 251 del

26/10/1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di

protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica

dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

DM - 06/09/94 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 288 del

10/12/1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,

comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.

257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

DM - 20/08/99 G.U. n° 249 del Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli

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86

22/10/1999 interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo

l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27

marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto.

D. Lgs. 257 25/07/06 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 211 del

11/09/2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il

lavoro.

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Legge 549 28/12/93 G.U. n.305 del

30/12/93

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (come

integrata e modificata dalla legge 16 giugno 1997 ).

D.M. - 03/10/01 G. U. n° 249 del

25/10/01

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli

halon.(Allegato I ABROGATO dal DM 20/12/2005)

DM - 20/09/02 G.U. n° 230 del

01/10/02

Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante

misure a tutela dell'ozono stratosferico.

DPR 147 15/02/06 G.U. n° 147 del

11/04/06

Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze

lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di

refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore

Regolamento 1005 16/09/2009 G.U.C.E. ° L286

del 31/10/2009

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo

strato di ozono (Allegato VI sostituito dall’allegato del Regolamento

(UE) n. 744/2010)

DPR 43 27/01/2012 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 93 del

20/04/2012

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su

taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

D. Lgs. 151 25/07/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 175 del

29/07/2005

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,

relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento

dei rifiuti.

Direttiva UE 65 08/06/2011 Gazz. Uff. Unione

europea n° L174

del 01/07/2011

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno

2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(Allegato III: così modificato dall'art.1 della direttiva

2012/50/UE e dall'art.1 della direttiva 2012/51/UE)

Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose

Schede di sicurezza sostanze pericolose

Apparecchiature contaminate da PCB

Comunicazione di detenzione di apparecchiature contaminate da

PCB (per apparecchiature con volume di olio superiore a 5 dm3

e concentrazione di PCB nel fluido superiore allo 0,005% in

peso) .

E’ una comunicazione, da inviare alle Sezioni Regionali

del Catasto rifiuti entro il 31/12/2000, contenente

informazioni sulla tipologia degli apparecchi presenti e

sui quantitativi e concentrazioni di PCB contenuto negli

apparecchi.

La comunicazione è da ripetere con frequenza biennale

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e in caso di variazioni.

Referti analitici per la determinazione del PCB contenuto nei

fluidi a rischio

-

Certificazione attestante l’avvenuta decontaminazione E’ un documento rilasciato dal soggetto autorizzato che

ha effettuato l’intervento (obbligatoria solo per

interventi successivi al 17/11/01)

Manufatti contenenti amianto

Censimento dei manufatti contenenti amianto E' un documento che riporta la localizzazione e la

caratterizzazione dei manufatti contenenti amianto

presenti in azienda. Deve essere corredato da una

planimetria.

Valutazione del rischio di rilascio di fibre di amianto (o Scheda

per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto

negli edifici)

E' una valutazione, effettuata da tecnici specializzati,

dell'eventuale danneggiamento o degrado del materiale

contenente amianto. Può comprendere anche

determinazioni analitiche dell’amianto presente nei

manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto

aerodisperse in ambienti interni.

Certificati analitici della determinazione dell’amianto presente

nei manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto

aerodisperse in ambienti interni

-

Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione o di

pulizia che interessano i manufatti contenenti amianto

E' una procedura interna che definisce le norme e le

precauzioni da rispettare in caso di interventi di

manutenzione che interessano i manufatti contenenti

amianto.

Sostanze lesive per l’ozono

Denuncia di detenzione, nelle apparecchiature e impianti di

refrigerazione e condizionamento, di una quantità non inferiore a

20 kg di clorofluorocarburi.

E’ una comunicazione che andava inviata al Ministero

dell’Ambiente ed al Ministero delle attività produttive

entro il 06/06/02, nel caso in cui sul sito fossero

presenti, complessivamente, più di 20 kg di CFC

Libretto di impianto per gli impianti contenenti sostanze

controllate

Deve essere conforme al modello di cui all’Allegato 1

del DPR 147/06 e deve contenere i dati

sull’apparecchiatura, le ricariche e le manutenzioni

Registro dell’Apparecchiatura Obbligo di tenuta del registro per gli operatori delle

applicazioni fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore

contenenti 3 kg o più di

gas fluorurati ad effetto serra.

Registro del Sistema Obbligo di tenuta del registro per gli operatori dei

sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3

kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

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8.1 Detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli

Presso il sito sono utilizzati

sostanze, miscele o articoli (*)?

SI'

Regolamento 1907/06

Regolamento 1272/2008

Non applicabile

NO

L'azienda ha verificato la

classificazione delle sostanze

utilizzate?

D. Lgs. 65/2003NCNO

SI'

L'azienda conserva presso il sito

tutte le schede di sicurezza delle

sostanze pericolose utilizzate?

D. Lgs. 65/2003NC

NO

SI'

I contenitori delle sostanze

pericolose sono adeguatamente

etichettati (**)?

DM 03/12/1985

D. Lgs. 65/2003

Regolamento 1272/08NC

NO

SI'

Lo stoccaggio, la movimentazione e l'uso

delle sostanze pericolose avviene in modo

tale da evitare ogni sversamento sul

suolo, nel sottosuolo, in corpo idrico

superficiale o in rete fognaria?

D. Lgs. 152/06, art. 242.1NCNO

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

In caso di sversamento o perdita di

sostanze pericolose, l'azienda è

organizzata per intervenire prontamente a

contenere l'eventuale contaminazione?

(**)

D. Lgs. 152/06, art. 242.1

Dlgs 20/2011NCNO

SI'

L'azienda ha verificato che il produttore abbia

provveduto ad effettuare la registrazione

secondo il calendario definito dal Regolamento

(prossima scadenza 31/05/13) (*)?

Regolamento 1907/06, art. 28NCNO

L'azienda rispetta gli scenari d'uso riportati in

allegato alle schede di sicurezza delle

sostanze, ove definiti?

Regolamento 1907/06, titolo VNCNO

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(*) Ai sensi del regolamento REACH si definiscono:

1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Nota: anche i metalli sono considerati sostanze

2) miscela (preparato): una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; (ad es. le leghe di metalli sono considerati preparati)

3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

15) sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata "sintesi").

Sono soggetti a Registrazione:

� sostanze (anche se contenute in miscele) prodotte o importate in quantità maggiore di 1 ton/anno;

� sostanze intermedie isolate prodotte in quantità maggiore di 1 ton/anno;

� sostanze contenute in articoli prodotti o importati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno

• sostanza destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili

• la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso Nota:

� esempio di rilascio in condizioni d’uso normale: profumo da gomma profumata, nastro adesivo, carta copiativa, etc;

� esempio di condizioni ragionevolmente prevedibili: mercurio che esce da termometro perché si rompe

Per le sostanze già presenti sul mercato negli ultimi anni (phase in) è consentita la preregistrazione che deve essere effettuata tra il 1 giugno 2008 e il 30 novembre 2008. La preregistrazione consente di:

• avvalersi di un periodo transitorio e di effettuare la registrazione in anni successivi: il calendario per la registrazione prevede diverse scadenze, in funzione della pericolosità della sostanza e delle quantità, che vanno dal dicembre 2010 al giugno 2018.

• raggruppare tutti i produttori della stessa sostanza / articolo in modo che possano consorziarsi per effettuare gli studi necessari alla registrazione.

Il calendario per le registrazioni delle sostanze è il seguente:

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione: � sostanze radioattive; � rifiuti; � sostanze utilizzate in medicinali, in alimenti e mangimi; � polimeri (ma c’è obbligo di registrazione per monomeri); � sostanze contenute nell’allegato IV, quali ad es:glucosio, CO2, calcare, saccarosio, N2, grafite, etc;

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90

� sostanze contenute nell’allegato V, quali ad es: minerali, minerali metallici, clinker, gas, petrolio greggio, carbone, coke, idrogeno, ossigeno, gas nobili;

� sostanze esportate e reimportate; � sono considerate già registrate le sostanze usate in prodotti fitosanitari e biocidi; � sostanze utilizzate per R&S.

Nota: per le sostanze contenute negli articoli è prevista anche la c.d. “notifica” degli articoli se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

� l’articolo contiene una sostanza particolarmente pericolosa, che ricade in regime di autorizzazione (sostanze in allegato 14 (Substances of Very High Concern identification, riportate all'indirizzo http://echa.europa.eu/candidate-list-table)

� concentrazione della sostanza nell’articolo > 0,1% � quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno per produttore � la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso

Il calendario per la notifica si aprirà il 01/06/2011. Inoltre, non è ancora possibile valutare quali siano gli articoli soggetti a notifica in quanto non è stato ancora definito l’elenco completo delle “sostanze particolarmente pericolose” (Allegato 14).

(**) A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la precedente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In particolare, a partire dal 1 dicembre 2010:

- le sostanze devono essere classificate conformemente al regolamento CLP, oltre a mantenere l’attuale classificazione relativa alla previgente normativa;

- le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo), tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) antecedentemente al 1° dicembre 2010 devono essere rietichettate e reimballate entro il 1° dicembre 2012;

- fino al 1° giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente normativa, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data.

(**) Ai sensi del Dlgs 20/2011, in caso di presenza di utilizzatori di batterie al piombo fisse (gruppi di continuità, impianti fotovoltaici, ecc..), utilizzatori di batterie al piombo portatili, utilizzatori di batterie a trazione (carrelli elevatori, transelevatori, trasportatori a pianale, bus, auto, ecc..) è necessario disporre di sostanze, certificate, atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali.

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8.2 Produzione e importazione di sostanze, preparati ed articoli

L'organizzazione produce o

importa sostanze, miscele o

articoli (*)?

DM 03/12/1985

Regolamento 1907/06Non applicabile

NO

SI'

L'organizzazione ha predisposto la

scheda dati di sicurezza compilata a

norma dell'allegato II del

Regolamento (ove applicabile) (**)?

Regolamento 1907/06, art. 31

Allegato II

Regolamento 1272/08NC

NO

SI'

Nel caso di sostanze o di articoli non soggette

a scheda dati di sicurezza sono

comunicate agli utilizzatori eventuali

informazioni utili per l'utilizzo in sicurezza della

sostanza/articolo?

Regolamento 1907/06, artt. 32

e 33NC

NO

SI'

L'imballaggio e l'etichettatura delle

sostanze e preparati pericolosi o che

possono presentare pericoli specifici,

riportano tutte le informazioni necessarie

(***)?

DM 03/12/1985

D. Lgs. 65/03, artt. 8 e 9

Regolamento 1272/08NC

NO

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

L'azienda ha provveduto ad effettuare la

registrazione secondo il calendario definito dal

Regolamento (prossima scadenza 31/05/2013)?

Regolamento 1907/06, art. 28NCNO

SI'

(*) si veda scheda precedente

(**) La scheda di dati di sicurezza deve essere predisposta:

a) Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII del Regolamento 1907/06; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 del Regolamento 1907/06, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la precedente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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92

Ai sensi di tale Regolamento le schede dati di sicurezza devono essere modificate quando le sostanze e le miscele sono riclassificate in conformità al Regolamento CLP. In particolare, fino al 1 giugno 2015 le schede di sicurezza devono riportare sia le nuove classificazioni in base al Regolamento CLP, sia quelle in conformità all’attuale normativa.

Devono inoltre essere sottoposte a revisione le sezioni 15 e 16 della SDS inserendo le nuove etichettature e le nuove indicazioni di pericolo

(***) a partire dal 1 dicembre 2010, le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo) , tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) antecedentemente al 1° dicembre 2010 devono essere rietichettate e reimballate entro il 1° dicembre 2012.

Fino al 1° giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente normativa, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data.

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93

8.3 Detenzione apparecchiature contaminate da PCB – I parte

NC

La comunicazione e' stata aggiornata in caso di variazione

del numero di apparecchiature contaminate o della

concentrazione di PCB contenuta?

D.Lvo 209/99, art.3

DL 500/99,

art. 1.2 e L 33/00

DM 11/10/ 2001art. 4

D.Lvo 209/99, art.2

D.Lvo 209/99, art.3

DM 11/10/ 2001art. 4

D.Lvo 209/99, art.5.4

DM 11/10/ 2001art. 1

D.Lvo 209/99,

art.6.1, 6.2 e Allegato 1

Vedi Schede:

Gestione rifiuti

NO

NO

NO

NO

NO

In Azienda sono presenti apparecchiature contenenti olio

con concentrazione di PCB > 50 mg/kg (come da referto

analitico)?

L'Azienda ha inviato alla Regione apposita Comunicazione

di detenzione di apparecchiature contenenti olio

contaminato da PCB*?

Le apparecchiature contaminate, e le porte dei locali in cui

si trovano, sono identificate con apposita etichettatura

conforme alla norma (**)?

E' stata effettuata la comunicazione alla Provincia

attestante che le apparecchiature contaminate sono in

buono stato funzionale, non presentano perdite di

fluidi e rispettano le norme tecniche del DM 11 ottobre

2001?

Si e' proceduto ad operazioni di

decontaminazione di trasformatori contenenti PCB

in conc. superiore a 500 mg/kg?

Nel caso in cui l'Azienda abbia provveduto allo

smaltimento di apparecchiature contaminate ha

seguito la normativa in materia?

D.Lvo 209/99,

art.7.2

NO

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

L'Azienda ha preso tutte le misure necessarie per evitare

rischi di incendio nei pressi degli apparecchi contaminati, e

questi sono lontani da prodotti infiammabili?

D.Lvo 209/99,

artt. 7.7, 7.8 e 8NO

D. L.vo 209/99, art. 5

DM 11/10/01, art. 2

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NO

Vai a parte II

Esci

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94

Detenzione apparecchiature contaminate da PCB – II parte

(**) per le apparecchiature contenenti olio con

contaminazione di PCB compresa tra 50 e 500 mg/kg

l'etichettatura e' semplificata e non e' necessario

apporla anche sulle porte dei locali

L'azienda e'

conforme alla

normativa

D.Lvo 209/99,

art.6.3 e Allegato 2

NOLe apparecchiature originariamente contenenti olio

contaminato da PCB, e successivamente

decontaminate, sono state identificate con apposita

etichettatura conforme alla normativa?

SI'

L'Azienda ha preso ogni precauzioni per evitare,

anche in caso di incidenti, qualsiasi sversamento di

olio dielettrico in corpo idrico superficiale, rete

fognaria o sul suolo?

D.Lvo 209/99, All. 1

SI'

NO

* La comunicazione deve essere ripetuta ogni due

anni utilizzando la nuova modulistica inserita nel DM

11/10/01. Non sono oggetto della comunicazione i

condensatori di potenza con volume di un insieme

composito inferiore a 5 l

il trasformatore non

risulta

decontaminato

DM 11/10/01, art. 2NO La decontaminazione e' stata sottoposta a verifica

della qualita' del processo effettuato mediante

determinazione analitica?

NC

NC

L'azienda ha programmato la dismissione delle

apparecchiature contenenti PCB secondo le

tempistiche previste dalla normativa (***)?

Legge 62/05, art. 18NC (se scaduti i

termini)

(***) Gli apparecchi contenenti olio contaminato da PCB devono essere decontaminati o smaltiti secondo le seguenti tempistiche:

- apparecchiature contenenti meno di 5 dm3 di olio: 31/12/2005;

- apparecchiature contenenti più di 5 dm3 di olio:

* dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2005;

* dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2007;

* dismissione di tutti gli apparecchi detenuti entro il 31/12/2009.

- solo i trasformatori contenenti fluidi contaminati da PCB con una concentrazione compresa tra 50 mg/kg e 500 mg/kg possono essere smaltiti

al termine della loro esistenza operativa nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste.

SI'

Da parte I

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95

8.4 Manufatti contenenti amianto

L'Azienda ha provveduto ad effettuare il

censimento dei manufatti contenenti amianto

ed a riportarne l'ubicazione su planimetria?

E' stata effettuata la valutazione del rischio

di rilascio delle fibre di amianto?

NCDM 06.09.1994

E' necessaria un'azione di bonifica dei

manufatti, mediante

rimozione, incapsulamento o verniciatura?

L'Azienda ha effettuato l'azione di bonifica

secondo le prescrizione della normativa di

settore (*)?

NC

E' possibile escludere la presenza In

azienda di manufatti contenenti amianto?

L'azienda e'

conforme alla

normativa

DM 06.09.1994

DM 06.09.1994

DM 06.09.1994

DM 20.08.1999

DM 25/07/2001

D. L.vo 257/06

DM 05/02/2004

SI'

SI'

SI'

SI'

SI'

NO

NO

NO

NO

NC

E' stato adottato un idoneo programma di

controllo? NC

DM 06.09.1994

SI'

L'azienda e'

conforme alla

normativa

E' stato nominato un responsabile con compiti di

controllo e coordinamento di tutte le attivita'

manutentive che possono interessare i materiali

di amianto?

NCDM 06.09.1994

NO

Gli eventuali interventi di manutenzione sono

eseguiti rispettando le relative misure di

sicurezza?

NO

Nel caso siano in opera materiali friabili, la

valutazione dello stato dei materiali e'

ripetuta annualmente, inviando copia del

rapporto all'ASL?

NCDM 06.09.1994

DM 06.09.1994

SI'

SI'

NC

NO

NO

NO

SI'

Legge n. 257/92

DM 06.09.1994

(*) A partire dal 14/06/2004, i lavori di bonifica

di beni contenenti amianto possono essere affidati

esclusivamente ad aziende regolarmente iscritte all'Albo,

oppure ad aziende, precedentemente operanti, che

abbiano presentato regolare domanda di iscrizione

entro i termini previsti.

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96

8.5 Sostanze che riducono lo strato di ozono

L'azienda utilizza sostanze

controllate che riducono lo strato

di ozono(*) (ovvero le sostanze

elencate nell'All. 1 del Reg. CE

1005/09?

Regolamento CE n. 1005/2009,

artt. 1 e 2 e Allegato 1

DM 3 ottobre 2001

SI'

Sono adottate tutte le misure

precauzionali praticabili per evitare

e ridurre al minimo le fughe di

sostanze controllate?

Regolamento CE n.

1005/2009, art. 23

Le apparecchiature fisse

contenenti sostanze controllate in

quantità > 3 kg sono dotate di

apposito Libretto di impianto?

SI'

Regolamento 1005/09, art. 23.3

DPR 147/06, art. 3.2, Allegato 1

L'azienda e'

conforme alla

normativa

SI'

NO

NC

NCNO

NO

L'azienda ha sospeso le ricariche

di impianti con sostanze

controllate "vergini" a partire dal

01/01/2010 (**)?

SI'

Regolamento CE n. 1005/09,

artt. 5 e 11.3

DM 3 ottobre 2001

NC

in caso di utilizzo

della sostanza oltre i

termini consentiti

NO

In caso di detenzione di apparecchiature

e impianti di refrigerazione e

condizionamento contenenti più di 20 Kg

di CFC, l'azienda ha presentato apposita

comunicazione ai Ministeri competenti?

DM 03/10/2001, art. 8NC

SI'

NO

Le apparecchiature fisse contenenti piu' di 3 kg di

sostanze controllate sono sottoposte a controllo

della presenza di fughe con frequenza almeno

annuale o semestrale se >30 kg (***)?

Gli esiti del controllo sono registrati sul libretto di

impianto?

SI'

SI'

Regolamento CE n. 1005/09,

art. 23.1

DPR 147/06, art. 4.1

DPR 147/06, art. 4.3, Allegato 1

Regolamento 1005/09, art. 23.3

NC

NC

(***) Non sono ancora stati definiti i requisiti

professionali minimi del personale abilitato

ad effettuare tali controlli

SI'

In caso siano individuate fughe di gas, le stesse

sono riparate il prima possibile e comunque entro 14

giorni e le apparecchiature sono ricontrollate entro

un mese dalla riparazione per verificarne l'efficacia?

Regolamento CE n. 1005/09,

art. 23.1NC

Gli esiti del controllo sono registrati sul Registro

dell'Apparecchiatura?NC DPR 43/2012

NO

NO

NO

SI'

SI'

NO

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(*) Le sostanze controllate più comunemente utilizzate appartengono alle seguenti famiglie:

• "halon": sono generalmente contenuti negli estintori e in altri sistemi antincendio;

• "CFC" (clorofluorocarburi): sono generalmente utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R12);

• "HCFC" (idroclorofluorocarburi): possono essere utilizzati come solventi, come fluidi frigorigeni in apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R22) o come agenti antincendio (es. tra i più diffusi NAF S III, FE 241).

Altre sostanze controllate sono il tetracloruro di carbonio (CCl4), il tricoloroetano (C2H3Cl3), il bromuro di metile e gli idrobromofluorocarburi (CHFBr2, ...). Sono considerate sostanze controllate anche tutte le miscele che contengano almeno una delle sostanze comprese nell'elenco (per es. il fluido R 502 è considerato un CFC in quanto contiene CFC 115; il fluido R 401 è considerato un HCFC in quanto contiene HCFC 22). Non sono considerati sostanze controllate gli HFC (ad es. R134A, R152A, R407C, R410, ..) (**) A partire dal 01/01/2010 non è più ammesso l'utilizzo di sostanze controllate nuove. In deroga a tale disposizione, fino al 31/12/2014 è ammesso l'utilizzo per attività di manutenzione ed assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore di:

- HCFC rigenerati, purché siano messi in commercio in contenitori provvisti di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione;

- HCFC riciclati, purchè siano stati recuperati dalle apparecchiature stesse su cui viiene fatta la manutenzione e siano utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.

(***) Le manutenzioni diventano trimestrali per impianti contenenti più di 300 kg di gas refrigerante.

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Sez. 9 Altri aspetti ambiente-sicurezza

Normativa di riferimento

Tipo n° Data pubblicazione Titolo

1- Prevenzione incendi

DM - 10/03/1998 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 81 del

07/04/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Circolare

Ministeriale

16 08/07/1998 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 250 del

26/10/1998

Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti

D.Lgs. 81 09/04/2008 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 101 del

30/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DPR 151 01/08/2011 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 221 del

22/09/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma

dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, come modificato dal DL 83/2012

Circolare

VVF

1324 07/02/2012 - “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività

soggette ai controlli di prevenzione incendi”, come integrata da

circ. 6334 del 04/05/2012

2- Aziende a rischio di incidente rilevante

D.Lgs. 334 17/08/1999 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 228 del

28/09/1999

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli

di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

D.Lgs. 238 21/09/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 271 del

21/11/2005

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva

96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi

con determinate sostanze pericolose.

DM - 16/03/1998 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 74 del

30/03/1998

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio

di incidente rilevante devono procedere all'informazione,

all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in

situ.

Direttiva

(CE)

105 16/03/2003 Gazz. Uff. Unione

europea n° L345

del 31/12/2003

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre

2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose

DM - 09/08/2000 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 196 del

23/08/2000

Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di

processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze

pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente

livello di rischio.

DM 138 26/05/2009 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 226 del

29/09/2009

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del

personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza

interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334.

DM 139 24/07/2009 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 226 del

29/09/2009

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione

della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi

dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

334.

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Direttiva 18 04/07/2012 Gazz. Uff. Unione

europea n° L197

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,

sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con

sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione

della direttiva 96/82/CE del Consiglio

3- Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR

Regolamento

(CE)

689 17/06/2008 Gazz. Uff. Unione

europea n° L204

del 31/07/2008

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di

sostanze chimiche pericolose

Il presente regolamento è abrogato a decorrere dal 1° marzo

2014 dall'art.30 del regolamento (UE) n. 649/2012

D.Lgs. 35 27/01/2010 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 58 del

11/03/2010

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno

di merci pericolose.

Direttiva

(CE)

61 02/09/2010 Gazz. Uff. Unione

europea n° L233

del 03/09/2010

Direttiva della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per

la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa al trasporto interno di merci pericolose

DM - 03/01/2011 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 39 del

17/02/2011

Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2

settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso

scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di

merci pericolose.

Regolamento

(UE)

71 27/01/2012 Gazz. Uff. Unione

europea n° L26

del 28/01/2012

Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio

2012, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n.

689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione

ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Direttiva

(CE)

45 03/12/2012 Gazz. Uff.

Unione europea

n° L332 del

04/12/2012

Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua

per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati

della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

DM - 21/01/2013 Gazzetta

Ufficiale Italiana

n° 61 del

13/03/2013

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del

3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso

scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto

interno di merci pericolose.

4- Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 230 17/03/1995 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 136 del

13/06/1995

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni

ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare

degli impianti nucleari.

D.Lgs. 52 06/02/2007 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 95 del

24/04/2007

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle

sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

D.Lgs. 100 01/06/2011 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 156 del

07/07/2011

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20

febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva

2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle

spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito -

sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati

metallici.

5- Biocarburanti e biofuels

DM - 23/01/2012 Gazzetta Ufficiale

Italiana n° 31 del

07/02/2012

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi

(come modificato dal DM 11/06/2012)

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Dlgs 28 03/03/2011 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 71 del

28/03/2011

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Dlgs 66 21/03/2005 Gazz. Uff. Suppl.

Ordin. n° 96 del

27/04/2005

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della

benzina e del combustibile diesel.

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Documentazione di riferimento

Tipo Caratteristiche

1- Prevenzione incendi

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto

di notorietà

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle

prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la

sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività,

depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione

alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili

o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per

l'incolumità' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze

tecniche di sicurezza. Rilasciato dal competente Comando

provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili

delle attività interessate

Piano di emergenza Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di

incendio;

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono

essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per

fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di

persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle

procedure previste.

Registro antincendio apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, su cui

vengono annotati verifiche di controllo ed interventi di

manutenzione su attrezzature e dispositivi, nonché le informazioni

sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure

di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare

per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in

caso di incendio. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e

reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

2- Aziende a rischio di incidente rilevante

Piano di emergenza interno Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le

informazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99, punto 1, ed

è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne

gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le

cose;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e

l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali

competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo

un incidente rilevante.

Piano di emergenza esterno Il piano di emergenza esterno deve essere elaborato tenendo conto

almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99,

punto 2, ed essere elaborato allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne

gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e

l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare

mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso

con l'organizzazione di protezione civile;

c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali

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102

competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al

disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Rapporto di sicurezza Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in

quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del

D.Lgs. n. 334/99, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a

redigere un rapporto di sicurezza.

Il rapporto di sicurezza di cui il documento di “Politica di

prevenzione degli incidenti rilevanti” è parte integrante, deve

evidenziare che:

a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;

b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state

adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di

qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi

con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto

con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono

sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui

all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi

previste;

d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati

forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili

per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere

le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

3- Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR

Relazione annuale del consulente ADR da conservare per 5 anni

4- Radiazioni ionizzanti

Libretto di sorgente Ogni sorgente di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 52/2007 deve

essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore

custodisce il libretto di sorgente e annota i dati sulla scheda di

registrazione conforme all'allegato III del D.Lgs. n. 52/2007,

nonché:

a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate

sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della

stessa;

b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati

relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla

lettera a);

c) i luoghi di utilizzazione.

Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il

suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile della gestione della

sorgente fornito di adeguata competenza tecnica.

Registro delle sorgenti Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la

disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione

di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le

informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III del

D.Lgs. n. 52/2007, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a

sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di

archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione

conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le

informazioni previste nell'allegato III.

5- Biocarburanti e biofuels

Dichiarazione di Conformità dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il

prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna

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103

del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene

rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore

economico successivo.

Certificato di Sostenibilità dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di

consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a

garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile.

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104

9.1 Prevenzione incendi

NO In azienda sono presenti attività

soggette a controllo da parte dei VV.FF

(elenco di cui all'Allegato I del DPR

151/11) (Nota 1 e nota 4)?

DPR 151/2011, Allegato INon

applicabile

Le attività ricadono nella categoria A

(nota 2)?

DPR 151/2011, Allegato I

SI'

NOL'organizzazione ha presentato una Segnalazione

Certificata di Inizio Attività (SCIA)?DPR 151/2011, art. 4.2

NC

NOSono rispettate tutte le prescrizioni

previste dal CPI (limiti quantitativi,

attrezzature antincendio, modalità di

stoccaggio, ...)?

CPI

NC

SI'

SI'

SI'

SI'

Le attività ricadono nella categoria B

(nota 2)?DPR 151/2011, Allegato I

SI'

NO\

NOL'organizzazione ha ottenuto parere di conformità

favorevole sul progetto ed ha presentato una

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?

DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2NC

SI'

Le attività ricadono nella categoria C

(Nota 2)?DPR 151/2011, Allegato I

SI'

NOL'organizzazione ha ottenuto il Certificato di

Prevenzione incendi? (nota 3)DPR 151/2011, art. 4.2NC

SI'

NOLe attività sono esercitate in conformità

a quanto comunicato attraverso la SCIA

e previsto dal progetto approvato dai

VV.F?

DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2

NC

SI'

Vai a Parte II

NO

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105

SI'

NO Sono effettuate le verifiche di controllo

e gli interventi di manutenzione previsti

sulle attrezzature antincendio?

DM 10/03/1998, art. 4 e All. VINC

SI'

NOL'azienda detiene presso il sito un apposito

"Registro antincendio" su cui sono riportati gli

incontri di formazione e gli interventi di

controllo, verifica e manutenzione effettuati?

DPR 151/2011, art. 6NC

SI'

L'azienda è

conforme alla

normativa

L'azienda ha provveduto a valutare il

rischio incendio e a redarre il Piano di

emergenza?

NC

DM 10/03/1998, art. 5 e Allegato

VIII

D. lgs. 81/08

NO

NO

E' stata fornita ai lavoratori adeguata

formazione ed informazione sul rischio

incendio, sulle misure di prevenzione adottate

e sulle procedure da attuare in caso di

incendio ?

DM 10/03/1998, artt. 6, 7 e All. IXNC

SI'

Segue da Parte 1

Nota 1: Elenco attività soggette a controllo dei VV. F.

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109

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110

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111

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112

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113

Nota 2: Regime transitorio: Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte nell'Allegato I del DPR 151/11 che precedentemente non erano incluse negli elenchi di cui al DM 16/02/1982, esistenti alla data del 22/09/11, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2013.

Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi: il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere: il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell’articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera: ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del D.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.

Attività per cui il titolare ha già presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del d.P.R 37/98 all’atto della richiesta di CPI: la presentazione della DIA sostituisce la presentazione della SCIA prevista dal nuovo Regolamento, pertanto il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Attività per cui il titolare ha già presentato la richiesta di CPI, ma non la dichiarazione di inizio attività (DIA): il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando. Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’articolo 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R 37/98.

Attività è in possesso di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento: alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento: necessario presentare l'attestazione di rinnovo periodico (entro 6 anni se precedente al 01/01/1988; entro otto anni se rilasciato tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999; entro dieci anni se rilasciato successivamente al 01/01/2000).

Nota 3: è ammessa l'assenza di CPI per le aziende che hanno ottenuto parere di conformità sul progetto e hanno avviato i lavori di adeguamento previsti secondo un cronoprogramma realizzativo, purché siano state attuate le necessarie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio.

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114

Nota 4: La Circolare 1324/2012 detta i requisiti tecnici degli impianti fotovoltaici realizzati su attività soggette a prevenzione incendi dopo il 07/02/2012. L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede una valutazione dell’eventuale modifica delle condizioni di sicurezza antincendio e la valutazione dell’eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto il pompiere per la presenza di elementi circuitali in tensione. In caso di aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio è necessario presentare un nuovo progetto ai VVF per l'aggravio del rischio antincendio delle attività già soggette a CPI. In caso di non aggravio è comunque necessario presentare ai VVF la SCIA relativa all'impianto fotovoltaico con allegata la valutazione del rischio effettuata e tutta la documentazione inerente l'impianto fotovoltaico.

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115

9.2 Aziende a rischio di incidente rilevante – I parte

SI'

Nello stabilimento sono presenti, si

impiegano o sono in deposito sostanze

pericolose comprese nell'allegato I?

D. L.vo 334/1999 (*), art. 2.1

e Allegato 1

NO

NOIl Documento Valutazione dei rischi

ex D. Lgs. 81/08 è stato integrato

individuando i rischi di incidente

rilevante e adottando tutte le misure

idoneee a prevenirli?

D. L.vo 334/1999, art. 5 c. 2NC

SI'

NO

Il gestore ha adottato idonee

iniziative di formazione,

informazione, addestramento ed

equipaggiamento dei lavoratori

impiegati presso il sito?

D. L.vo 334/1999, art. 5 c. 1,

DM 16/3/1998

SI'

NC

NO

le sostanze pericolose sono

presenti in quantità superiori ai

valori di soglia di cui all'allegato I?

D. L.vo 334/1999, art. 2.1

e Allegato 1

SI'

CONFORME

SEGUE

Non

applicabile

NOSi eseguono lavorazioni previste

dall'allegato A impiagando sostanze

di cui all'allegato I?

D. L.vo 334/1999, art.

2.1, allegato A, allegato I

SI'

NOLo stabilimento ha inviato agli Enti

competenti (*) la Notifica prevista

dall'art. 6, con allegata la scheda

informativa ex all V?

D. L.vo 334/1999, art. 6 e

allegato V

SI'

NC

Non

applicabile

(*) Il D. Lgs. 334/99 è da intendersi come

integrato dal D. Lgs. 238/05 di recepimento

della Direttiva CE 2003/15, meglio nota come

Seveso ter

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116

9.2 Aziende a rischio di incidente rilevante – II parte

NOIl gestore ha redatto un documento

sulla propria politica di prevenzione

ed ha adottato un sistema di

gestione della sicurezza ?

D. L.vo 334/1999, art. 7.1, 7.2

e allegato III

DM 09/08/00

SI'

NOLo stabilimento supera le soglie

indicate in Allegato I, colonna 3?

D. L.vo 334/1999, allegato I

SI'

NOIl gestore ha redatto il Rapporto di

sicurezza?

D. L.vo 334/1999, art. 8 e

allegato II

NOIl gestore ha redatto un Piano di

emergenza interno, coinvolgendo il

personale che lavora presso lo

stabilimento ?

D. L.vo 334/1999, art. 11 e

allegato IV

DM n° 138 del 26/05/09

SI'

NOIl gestore ha inviato al prefetto ad

alla provincia tutte le informazioni

necessarie per la redazione del

Piano di emergenza esterno?

D. L.vo 334/1999, art. 11 e

allegato IV

DM 139 del 24/07/09

SI'

NOIn caso di incidente, il gestore ha

adottato tutte le misure previste nel

Piano di emergenza ed ha informato

gli Enti interessati?

D. L.vo 334/1999, art. 24

L'azienda e' conforme

alla normativa

SI'

SI' (*) Gli enti coinvolti, a vario titolo, sono:

Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia,

Comune, Prefetto, Comitato Tecnico Regionale

dei Vigili del Fuoco

NC

NC

NC

NC

NC

ALLEGATO A

(articolo 5, comma 2) 1 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati,

tra l'altro, i seguenti procedimenti:

alchilazione amminazione con ammoniaca

carbonilazione

condensazione deidrogenazione

esterificazione

alogenazione e produzione di alogeni idrogenazione

idrolisi ossidazione

polimerizzazione

solfonazione desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

nitrazione e fabbricazione di derivati azotati

fabbricazione di derivati fosforati formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici

distillazione

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117

estrazione

solubilizzazione

miscelazione 2 - Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3 - Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5 - Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6 - Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO B – abrogato, unitamente all’articolo 5 comma 3, dal D. Lgs. 238/05

ALLEGATO I - ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DEL'ARTICOLO 2

IL TESTO RIPORTATO E’ QUELLO ATTUALMENTE VIGENTE, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 238/05

INTRODUZIONE

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli.

2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nelle

pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno

stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello

stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito. 5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze

pericolose

PARTE 1 - Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in

considerazione sono quelle indicate nella parte 1 __________________________________________________________________________________

| | | | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | |______________________________________________________|_____________|_____________| | | | | | Quantità limite | | | (tonnellate) | | | ai fini dell'applicazione | | Sostanze pericolose |___________________________| | | degli | dell' | | | articoli | articolo | | | 6 e 7 | 8 | |______________________________________________________|_____________|_____________| | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1) | 5.000 | 10.000 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2) | 1.250 | 5.000 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3) | 350 | 2.500 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4) | 10 | 50 | | Nitrato di potassio (cfr. nota 5) | 5.000 | 10.000 | | Nitrato di potassio (cfr. nota 6) | 1.250 | 5.000 | | Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali | 1 | 2 | | Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali | 0.1 | 0,1 | | Bromo | 20 | 100 | | Cloro | 10 | 25 | | Composti del nichel in forma polverulenta inalabile | | | | (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di | | | |nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)| 1 | 1 | | Etilenimina | 10 | 20 | | Fluoro | 10 | 20 |

| Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) | 5 | 50 | | Idrogeno | 5 | 50 | | Acido cloridrico (gas liquefatto) | 25 | 250 | | Alchili di piombo | 5 | 50 | | Gas liquefatti estremamente infiammabili e | | | | gas naturale | 50 | 200 | | Acetilene | 5 | 50 | | Ossido di etilene | 5 | 50 | | Ossido di propilene | 5 | 50 | | Metanolo | 500 | 5.000 | | 4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, | | | | in forma polverulenta | 0,01 | 0,01 | | Isocianato di metile | 0,15 | 0,15 | | Ossigeno | 200 | 2.000 | | Diisocianato di toluene | 10 | 100 | | Cloruro di carbonile (fosgene) | 0,3 | 0,75 | | Triiduro di arsenico (arsina) | 0,2 | 1 |

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118

| Triiduro di fosforo (fosfina) | 0,2 | 1 | | Dicloruro di zolfo | 1 | 1 | | Triossido di zolfo | 15 | 75 | | Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine| | | | (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente | 0,001 | 0,001 | | Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni | 0,5 | 2 | | superiori al 5 % in peso: | | | | 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, | | | | benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), | | | | ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, | | | | solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di | | | | dimetilcarbamoile, | | | | 1,2-dibromo-3-cloropropano, | | | | 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, | | | | triammide esametilfosforica, idrazina, | | | | 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3 propansultone | | | | 4-nitrodifenile | | | | Prodotti petroliferi: | 2.500 | 25.000 | | a) benzine e nafte, | | | | b) cheroseni (compresi i jet fuel), | | | | c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, | | | | i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per | | | | produrre i gasoli) | | | |______________________________________________________|_____________|_____________|

NOTE

1. Nitrato di ammonio : (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato

d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non piu' dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i

requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE;

- uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci

pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

2. Nitrato di ammonio (1250/5000) : formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al

90 %; - superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;

- superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

3. Nitrato di ammonio 500): tecnico

Include:

a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili; - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %;

b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità

Include: a) materiale dì scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato

di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati

restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano giù le specifiche di cui alle note 2 e 3;

b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

5. Nitrato di potassio (5000/10000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

6. Nitrato di potassio (1250/5000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina

7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

_______________________________________________________________________

| | | International Toxic Equivalent Factors (ITEF) | | for the congeners of concern (NATO/CCMS) | |_______________________________________________________________________| | 2,3,7,8-TCDD 1 | 2,3,7,8-TCDF 0,1 | |___________________________________|___________________________________|

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119

| 1,2,3,7,8-PeDD 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 | | | 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 | |___________________________________|___________________________________| | | | | 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 | | 1,2,3,6,7,8-HxCDD " | 1,2,3,7,8,9-HxCDF " | | 1,2,3,7,8,9-HxCDD " | 1,2,3,6,7,8-HxCDF " | | | 2,3,4,6,7,8-HxCDF " | |___________________________________|___________________________________| | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 | | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF " | |___________________________________|___________________________________| | OCDD 0,001 | OCDF 0,001 | |___________________________________|___________________________________|

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

____ (1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. (2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio. (3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. (4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

____

PARTE 2 - Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1 __________________________________________________________________________________

| | | | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | |______________________________________________________|_____________|_____________| | | | | | Quantità limite | | | (tonnellate) | | | della sostanza pericolosa | | | ai sensi dell'articolo 3, | | Sostanze pericolose | paragrafo 5 | | classificate come | ai fini dell'applicazione | | |___________________________| | | | | | | degli | dell' | | | articoli | articolo | | | 6 e 7 | 8 | |______________________________________________________|_____________|_____________| | | | | | 1. MOLTO TOSSICHE | 5 | 20 | | 2. TOSSICHE | 50 | 200 | | 3. COMBURENTI | 50 | 200 | | 4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) | 50 | 200 | | sostanze, preparati o articoli assegnati alla | | | | UN/ADR 1.4 | | | | 5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) | | | | sostanze, preparati o articoli assegnati alle | 10 | 50 | | divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, | | | | ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3 | | | | 6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano | | | | nella definizione di cui alla nota 3 a)] | 5.000 | 50.000 | | 7a. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati | | | | che rientrano nella definizione di cui alla | | | | nota 3 b) 1] | 50 | 200 | | 7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o pre- | | | | parati che rientrano nella definizione di cui | | | | alla nota 3 b) 2] | 5.000 | 50.000 | | 8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati | | | | che rientrano nella definizione di cui alla | | | | nota 3 c)] | 10 | 50 | | 9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combina- | | | | zione con le seguenti frasi che descrivono | | | | il rischio: | | | | i) R50: "Molto tossico per gli organismi | 100 | 200 | | acquatici" | | | | (compresa frase R50/53) | | | | ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici;| 200 | 500 | | può causare effetti negativi a lungo termine | | | | nell'ambiente acquatico" | | | | 10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle pre- | | | | cedenti, in combinazione con le seguenti frasi | | | | che descrivono il rischio: | | | | i) R14: «reagisce violentemente a contatto con | | |

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120

| l'acqua» (compreso l'R14/15) | 100 | 500 | | ii) R29: «libera gas tossici a contatto con | | | | l'acqua» | 50 | 200 | |______________________________________________________|_____________|_____________

Nota: nel 2012 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2012/18/UE, che abroga la direttiva 96/82/CE. Gli Stati membri dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, sono tenuti ad attivare le necessarie procedure ed emanare atti legislativi ed amministrativi per rendere operativa la Direttiva a partire dal 1° giugno 2015. La Direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose ricomprese nell’allegato I, stilato secondo la nuova classificazione del Regolamento CE n. 1272/2008 CLP delle sostanze. Ne consegue che impianti prima esclusi potrebbero a breve rientrare nel campo di applicazione della Seveso.

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121

9.3 Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR (*)

Tra le sostanze spedite dal sito

(merci, rifiuti), ne esistono di

classificate secondo l'ultimo

aggiornamento ADR?

SI'

ADR 2013Non applicabile

NO

L'azienda ha nominato uno o più

consulenti in possesso del

certificato di formazione

professionale valido per trasporto

su strada?

ADR 2013

D. lgs. 35/2010NC

NO

SI'

L'Azienda conserva per 5 anni la

relazione annuale redatta dal

consulente?

ADR 2013

D. lgs. 35/2010NC

NO

SI'

Le merci / rifiuti sono classificati

ed autorizzati al trasporto

conformemente all'ADR?

ADR 2013NCNO

SI'

Gli imballaggi o contenitori per trasporto

alla rinfusa o cisterne utilizzati sono

conformi all'ADR?

ADR 2013NCNO

SI'

NC

L'Azienda fornisce al trasportatore le

informazioni, i dati e, se necessari, i

documenti di trasporto conformemente a

quanto previsto dall'ADR?

ADR 2013

NO

SI'

L'Azienda rispetta le procedure

definite dal consulente, assicurandosi

che siano applicate anche da

eventuali fornitori coinvolti nell'attività

di spedizione??

ADR 2013NC

NO

SI'

SI'

Nel caso di "merci pericolose ad

alto rischio" l'Azienda ha adottato,

attuato e seguito un piano di

security conforme a quanto

previsto dall'ADR

ADR 2013NC

NO

SI'

Gli operatori addetti alla fase di

imballaggio/ carico/ riempimento/

movimentazione/ spedizione di

merci/rifiuti in regime ADR sono

opportunamente formati?

ADR 2013NCNO

continua nella pagina seguente

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122

L'azienda è

conforme alla

normativa

NOLe iscrizioni / etichette di pericolo sono

applicate secondo quanto pervisto

dall'ADR?

ADR 2013NC

SI'

NO

L'azienda rispetta il modo di

invio e le restrizioni alla

spedizione previsti per la merce

pericolosa inviata?

ADR 2013NC

Nel caso di spedizioni di cisterne/

contenitori vuoti non ripuliti e non

degassificati, l'azienda assicura che

questi siano marcati ed etichettati

conformemente all'ADR?

NC ADR 2013

NO

SI'

SI'

NONel caso d'incidente, quando previsto

dall'ADR, il consulente ha redatto e spedito

entro 30 gg la "relazione di incidente" al

legale rappresentante dell'impresa e alla

Motorizzazione?

NCADR 2013

D.Lgs 35/2010

SI'

continua dalla pagina precedente

(*) L’accordo internazionale sancito dall’ADR 2013 (direttiva comunitaria 2012/45/UE del 03/12/2012) è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2015. Tra le principali modifiche, oltre a variazioni sulle esenzioni, sulle definizioni, sulle rubriche della lista A, sulle istruzioni di imballaggio e sugli imballaggi, è stata introdotta una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente: “Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le disposizioni dell’ADR prevalgono”; è stata revisionata la sezione 3.4.13 in merito ad unità di trasporto contenenti contemporaneamente merci pericolose e merci pericolose in quantità limitata; sui 'sovrimballaggi’ dovrà essere apposto il marchio di materia pericolosa per l'ambiente quando richiesto sui colli contenuti, il documento di trasporto deve recare l'indicazione supplementare: "Pericoloso per l'ambiente" in caso di trasporto di materie pericolose per l’ambiente; sono state modificate le regole per gli agenti refrigeranti; La norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010, che si applica al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container- cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli. È stata revisionata la sezione 8.6.4, prescrivendo che le restrizioni in galleria si applicano anche a veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13, per le gallerie di categoria (E).

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123

Trasporto di merci/rifiuti in regime ADR (*)

Tra le sostanze trasportate

(merci, rifiuti), ne esistono di

classificate secondo l'ultimo

aggiornamento ADR?

SI'

ADR 2013Non applicabile

NO

L'azienda ha nominato uno o più

consulenti in possesso del

certificato di formazione

professionale valido per trasporto

su strada?

ADR 2013

D. lgs. 35/2010NC

NO

SI'

L'Azienda conserva per 5 anni la

relazione annuale redatta dal

consulente?

ADR 2013

D. lgs. 35/2010NC

NO

SI'

Gli autisti sono dotati di certificato

di formazione per il trasporto di

merci/rifiuti in regime ADR?

ADR 2013NCNO

L'Azienda rispetta le procedure

definite dal consulente

assicurandosi che siano rispettate

anche da eventuali fornitori

coinvolti?

ADR 2013NC

NO

SI'

SI'

Nel caso di "merci pericolose ad

alto rischio" l'Azienda ha adottato,

attuato e seguito un piano di

security conforme a quanto

previsto dall'ADR

ADR 2013NC

NO

SI'

Gli operatori addetti alla fase di

carico/ riempimento/

movimentazione di merci/rifiuti in

regime ADR sono

opportunamente formati?

ADR 2013NCNO

continua nella pagina seguente

Il mezzo utilizzato per il trasporto

in regime ADR è idoneo per la

tipologia della merce/rifiuto e

delll'imballo con cui vengono

trasportati?

ADR 2013NC

NO

SI'

ADR 2013NC

NO

SI'

Gli imballaggi/ contenitori per il

trasporto alla rinfusa/ cisterne

utilizzati sono conformi all'ADR?

SI'

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124

Sono rispettate le condizioni di

carico previste (divieto di carico in

comune, limitazioni delle quantità

trasportate)?

ADR 2013NC

NO

SI'

Sono rispettate le modalità di

movimentazione e stivaggio per le merci,

rifiuti trasportati in funzione del loro

imballo?

ADR 2013NC

NO

SI'

Durante il trasporto sono presenti sul

mezzo tutti i documenti richiesti

(documento di trasporto, istruzioni scritte,

documento di identificazione e certificato

di formazione dell'autista)?

ADR 2013NC

NO

SI'

Durante il trasporto sono presenti sul

mezzo i mezzi di estinzione incendio e gli

equipaggiamenti per la protezione

generale e personale?

ADR 2013NC

NO

SI'

I veicoli EX/II, EXIII, FL, OX, AT e

MEMU sono dotati di certificato di

approvazione ADR?

ADR 2013NC

NO

Ove previste, sono effettuate le prove

periodiche di omologazione con la

frequenza stabilita (es. cisterne) ?

ADR 2013NC

NO

Le unità di trasporto sono dotate di

etichettatura (quando prevista) e di

segnalazione arancio?

ADR 2013NC

NO

SI'

SI'

L'azienda è conforme alla

normativa

NO Nel caso di spedizioni di cisterne/

contenitori vuoti non ripuliti e non

degassificati, questi sono marcati ed

etichettati conformemente all'ADR?

NC ADR 2013

SI'

NO

Nel caso d'incidente, quando previsto

dall'ADR, il consulente ha redatto e spedito

entro 30 gg la "relazione di incidente" al

legale rappresentante dell'impresa e alla

Motorizzazione?

NCADR 2013

D.Lgs 35/2010

SI'

continuna dalla pagina precedente

SI'

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125

(*) L’accordo internazionale sancito dall’ADR 2013 (direttiva comunitaria 2012/45/UE del 03/12/2012) è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2015. Tra le principali modifiche, oltre a variazioni sulle esenzioni, sulle definizioni, sulle rubriche della lista A, sulle istruzioni di imballaggio e sugli imballaggi, è stata introdotta una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente: “Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le disposizioni dell’ADR prevalgono”; è stata revisionata la sezione 3.4.13 in merito ad unità di trasporto contenenti contemporaneamente merci pericolose e merci pericolose in quantità limitata; sui 'sovrimballaggi’ dovrà essere apposto il marchio di materia pericolosa per l'ambiente quando richiesto sui colli contenuti, il documento di trasporto deve recare l'indicazione supplementare: "Pericoloso per l'ambiente" in caso di trasporto di materie pericolose per l’ambiente; sono state modificate le regole per gli agenti refrigeranti; La norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010, che si applica al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container- cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli. È stata revisionata la sezione 8.6.4, prescrivendo che le restrizioni in galleria si applicano anche a veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13, per le gallerie di categoria (E).

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126

9.4 - Radiazioni ionizzanti - I parte (D. Lgs. 230/95 e successive modifiche)

NOD. Lgs. 230/95, art. 18,

All. VII

L'azienda importa o produce, a fini

commerciali, materie radioattive o prodotti,

apparecchiature o dispositivi contenenti tali

materie?

SI'

NO

D. Lgs. 230/95, art. 18,

All. VII

E' stata effettuata notifica all'ANPA e ai

Ministeri competenti entro i 60 gg. dall'inizio

attività nel caso in cui il valore massimo di

conc. di attività per unità di massa sia

superiore a quanto indicato nella tab. VII-1?

SI'

N.C.

NO

D. Lgs. 230/95, art. 19

Ogni materia/ prodotto/ apparecchiatura messa

in commercio è accompagnata da

un'informativa scritta sulle precauzioni tecniche

da adottare durante l'uso e sulle modalità di

smaltimento? SI'

N.C.

NOD. Lgs. 230/95, art. 20

In caso di attività commerciale, sono

disponibili le registrazioni di tutti gli atti di

commercio?

N.C.

L'azienda detiene/ utilizza/ manipola materie

radioattive, prodotti od apparecchiature

contenenti tali materie?

D. Lgs. 230/95, art. 27,

All. IX

SI'

NOD. Lgs. 230/95, art. 27,

All. IXL'azienda ha ottenuto nulla osta preventivo

all'impiego di sorgenti di radiazioni?

SI'

N.C.

L'azienda effettua pratiche comportanti la

detenzione di sorgenti di radiazioni?N.C.

D. Lgs. 230/95, art. 22,

All. VII

L'azienda ha effettuato la comunicazione

preventiva all'ARPA, ai VV.FF:, all'Ispettorato

provinciale del lavoro e, ove applicabile, al

Comandante di porto e all'Ufficio di sanità

marittima (*)?

SI'

SI'

N.C.

D. Lgs. 230/95, art. 22,

All. VII

NO

NO

SI'

N.C.

NO

La comunicazione preventiva di pratiche e/o il

nulla osta all'impiego di sorgenti contengono le

modalità di gestione dei rifiuti radioattivi?

D. Lgs. 230/95, artt. 22

e 27

SI'

N.C.

NO

vai a II parte

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127

9.4 Radiazioni ionizzanti – II parte (D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 52/07)

NO

D. Lgs. 52/07, art. 2,

comma 1, lett. a)

Allegato I

La sorgente radioattiva è considerata una

sorgente ad alta attività (sorgente sigillata

contenente un radionuclide con attività uguale

o superiore ai valori di cui all'Allegato I del D.

lgs. 52/07)?

SI'

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 2

In fase di richiesta di nulla osta è stata

presentata la documentazione tecnica e le

garanzie economiche previste dall'art. 3,

comma 2 del D. lgs. 52/07 (**) ?

(**) Per le sorgenti già autorizzate alla data del

10/05/07, il detentore si deve adeguare a tali

adempimenti entro il 10/11/2007

N.C.

NO

SI'

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 3, lett. a)E' stato nominato un responsabile della

gestione della sorgente fornito di adeguata

competenza tecnica? (**) ?

N.C.

NO

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 3, lett. d)

E' stato predisposto un programma di prove

periodiche e di manutenzione della sorgente e

delle apparecchiature connesse, secondo le

indicazioni del costruttore? (**) ?

N.C.

NO

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 3, lett. d)

E' stato predisposto un libretto della sorgente

contenente i dati di cui all'allegato III del D.

lgs. 52/07, dove sono registrati tutti gli

interventi effettuati e le eventuali anomalie?

(**) ?

N.C.

NO

SI'

SI'

SI'

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 3, lett. d)E' stato predisposto un Registro delle sorgenti

detenute, aggiornato e custodito secondo le

modalità di cui all'art. 8 del D. lgs. 52/07? (***)

N.C.

NO

SI'

D. Lgs. 52/07, art. 3,

comma 3, lett. d)

Il Registro delle sorgenti detenute è stato

inviato al Gestore del Registro nazionale delle

sorgenti e le eventuali modifiche alla situazione

sono inviate entro 3 mesi? (***)

N.C.

NO

(***) Per le sorgenti già autorizzate alla data del

10/05/07, il detentore si deve adeguare a tali

adempimenti entro il 10/05/2008

vai a III parte

vai a III parte

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128

NO

D. Lgs. 230/95, art. 30

La gestione dei rifiuti radioattivi avviene in

conformità a quanto dichiarato nella

comunicazione preventiva di pratiche e/o

stabilito dal nulla osta?

SI'

N.C.

D. Lgs. 230/95, art.

154I rifiuti contengono solo radionuclidi con tempo

di dimezzamento inferiore a 75 giorni e in

concentrazione non superiore a 1 Bq?

SI'

D. Lgs. 230/95, art.

154

Lo smaltimento di tali rifiuti avviene in

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 22/97 e

sono registrati tutti i dati per attestare il rispetto

delle condizioni suddette?

Sono effettuate tutte leattività di registrazione

relative ai rifiuti radioattivi (tipi, quantità di

radioattività, concentrazioni, caratteristiche

chimico-fisiche, provenienza, ...)?

D. Lgs. 230/95, art. 34

SI'

L'azienda affida i propri rifiuti a soggetti in

possesso di autorizzazione del MInistero

dell'industria, commercio ed artigianato, per la

raccolta di rifiuti radioattivi in conto terzi?

N.C.D. Lgs. 230/95, art. 31

Il deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti

radioattivi avviene attraverso soggetti

autorizzati in possesso di nulla osta del

Ministero dell'industria, commercio e

artigianato ?

SI'

SI'

N.C.D. Lgs. 230/95, art. 33

NO

NO

SI'

N.C.

NO

N.C.

L'azienda è

conforme alla

normativa

NO

NO

L'azienda è

conforme alla

normativa

9.4 - Radiazioni ionizzanti - III parte (D. Lgs. 230/95 e D. lgs. 52/07)

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129

(*) Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti: a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione indicate nella tabella VII.1,

con riferimento all'attività massima presente in un certo momento nella pratica; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie indicate nella

tabella VII.1, con riferimento al valore massimo nella pratica; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di

cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1. siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2. siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3. in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi

punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1; 4. le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento

di cui all'articolo 26; d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1. siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2. in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi

punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1 e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi

elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1;

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.

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130

9.5 Biocarburanti e biofuels

NOD. M. 23/01/2012,

art. 2

L'azienda (operatore economico) è produttrice di

materie prime / prodotti / sottoprodotti / rifiuti /

biocarburanti e/o bioliquidi riconducibili alla filiera di

produzione di biocarburanti e/o bioliquidi?

non applicabile

L'azienda accompagna ogni partita di

prodotto sostenibile in uscita con

dichiarazione di conformità / certificato di

sostenibilità?

D. M. 23/01/2012,

art. 7

SI'

NO

L'azienda ha un sistema di gestione della

sostenibilità e tracciabilità certificato da un

organismo di certificazione accreditato?il prodotto non è

sostenibile ai sensi del

DM 23/01/12 e pertanto

l'utilizzatore finale non

può accedere agli

incentivi previsti

dal Dlgs 28/2011

(rinnovabili)

e rispettare gli obblighi

del Dlgs 66/2005

(biocarburanti)

NO

D. M. 23/01/2012,

art. 2

SI'

il prodotto è sostenibile ai sensi del DM

23/01/12 e pertanto l'utilizzatore finale

può accedere agli incentivi previsti dal

Dlgs 28/2011 (rinnovabili) e rispettare

gli obblighi del Dlgs 66/2005

(biocarburanti)

SI'

Nota: possono rientrare nella filiera dei bioliquidi / biocarburanti i produttori di semi (fase agricola),

i produttori di oli vegetali o oli animali, i raccoglitori di oli vegetali o animali esausti, etc


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