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Definizioneparole-chiave
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
MODULO BASE
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BASE
SALUTE
CONCETTI E DEFINIZIONI
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità (OMS 1946 e TU)
Si ricordi che: come scritto nell'art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta
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Cost tu o e, a sa ute app ese taun bene e un diritto fondamentaleed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività
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DANNO
CONCETTI E DEFINIZIONI
Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione
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Esempi: - una frattura- la perdita di una mano- un'infezione delle vie urinarie- la silicosi- una gastrite da stress
PERICOLO o fonte di pericolo o fattore di rischio
CONCETTI E DEFINIZIONI
Proprietà o qualità intrinsecadi un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni (TU)
• Ambienti• Materiali• Attrezzature• Impianti• Metodi di lavoro
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In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza
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Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
RISCHIO
CONCETTI E DEFINIZIONI
gg pdanno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (TU)
O meglio: Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (D) dei possibili danni alla salute in una situazione pericolosa (R = P D)
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una situazione pericolosa (R = P x D)Altre formule: R = P x D x F (con F: frequenza/durata esposizione)
R = α x Pd x D – β x Pb x B(con Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del beneficio, B: entità del beneficio, α e β: coefficienti di tipo soggettivo)
INCIDENTE
CONCETTI E DEFINIZIONI
- Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone
- Evento che ha prodotto danni solo materiali
Convenzionalmente: infortunio mancato E’ detto
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Convenzionalmente: infortunio mancato. E detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio
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Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto
INFORTUNIO (sul lavoro)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro
… dal quale possono derivare: la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)
… nel quale si riconoscono tutte le seguenti
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… nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:• rilevanza clinica (criterio di gravità)• nesso causa-effetto (criterio di causalità)• danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico)
MALATTIA (professionale)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro
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In generale: Ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio
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1. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO (HAZARD)2 ESPOSIZIONE (EXPOSURE)
CONCETTI E DEFINIZIONI
2. ESPOSIZIONE (EXPOSURE)3. RISCHIO (RISK)4. DANNO (INJURY, DAMAGE)
CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA
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PERICOLO ESPOSIZIONE DANNORISCHIO
Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo
PREVENZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
pscopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (TU)
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La prevenzione è: Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibileTerziaria - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi
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INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Eliminazione sostanza nociva
Modifica processo produttivo Interventi
allasorgente
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Modifica impianto
Modifica organizz. del lavoro
Manutenzione
Pulizia
Controllo ritmi produttivi
sorgente
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Interventi sulla
Aspirazione localizzata
Ventilazione generale
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propagazione
Lay-out
Spazio Modifica
organizz. lavoro
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INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Interventi sull’uomo Chiusura in
bi
Dispositivi di protezione individuale
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sull uomo
Informazione
Riduzione tempo di esposizione Modifica organizz.
lavoro
cabina
INTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA
CONCETTI E DEFINIZIONI
SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali
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PROTEZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio
In altri termini: la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno mentre la
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probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravitàdel danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)
I FATTORI DI RISCHIO – CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE
I° GRUPPO II° GRUPPO III° GRUPPO IV° GRUPPO V° GRUPPO
CONCETTI E DEFINIZIONI
F.D.R. fisiciF.D.R. chimici
e biologiciF.D.R. da
lavoro fisicoF.D.R. da organiz.
del lavoroF.D.R. di
infortunio
- Rumore- Microclima- Illuminazione- Radiazioni
non ionizz.- Radiazioni
ionizzanti
- Sostanzeaerodisperse
- Sostanzeallo statoliquido
- Sostanzesolide
- Lavoro muscolarestatico
- Lavoro muscolaredinamicoPosture
- Turnazione- Clima
psicologico- Lavoro
frustrante- Lavoro
ansiogeno
- Sicurezzadi macchineed impianti
- Modalità oproceduredi lavoroDispositivi
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ionizzanti- Vibrazioni- Pressione
atmosferica- Calore- Corrente
elettrica
solide
- Virus- Batteri- Parassiti- Miceti
- Posture incongrue
ansiogeno- Pendolarismo- Valore
sociale dellavoro
- Dispositividi protezione individuali
- Formazioneprofessionale
- Addestram. e informazione
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I FATTORI DI RISCHIO – ALTRA CLASSIFICAZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
PER LA SALUTE (Rischi di natura
igienico ambientale)
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
(Rischi trasversali)
Strutture Agenti Chimici Organizzazione del lavoro
Macchine Agenti Fisici Fattori psicologici
I i ti El tt i i A ti Bi l i i F tt i i i
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Impianti Elettrici Agenti Biologici Fattori ergonomici
Incendio-esplosioni
COME SI AFFRONTA IL PROBLEMA DEI RISCHI
Individuazione d l i l
AMBITO DELLA
CONCETTI E DEFINIZIONI
del pericolo
Valutazionedel rischio
Scelta dellesoluzioni
GESTIONE DEL RISCHIO
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Attuazionedelle soluzioni
Valutazionedei risultati
AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALORE DEL RISCHIO
CONCETTI E DEFINIZIONI
R = P X G
P = PROBABILITÀ
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G = GRAVITÀ
noni ifi ti
LA MATRICE DEL RISCHIO - ESEMPIO
CONCETTI E DEFINIZIONI
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
moderato
nonmoderato
grave
significativo
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2 4 6 8
1 2 3 4
gravità
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I DESCRITTORI DELLA PROBABILITA’ (P) – ESEMPIO
Scala qualitativa della PROBABILITA’ (P) di un evento dannoso
Valore Livello Descrittori
CONCETTI E DEFINIZIONI
Valore Livello Descrittori
1 Bassissima
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità- Non sono noti episodi simili- Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti
2Medio-bassa
- Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa- Sono noti solo rarissimi episodi simili- Il fatto può provocare un danno solo in circostanze sfortunate
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3 Medio-alta
- Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa- È noto qualche episodio analogo- Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto
4 Elevata
- Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore- Sono noti numerosi episodi simili- Esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto ed il danno ipotizzato
I DESCRITTORI DELLA GRAVITA’ (D) - ESEMPIO
Scala qualitativa della GRAVITA’ (D) di un evento dannoso
CONCETTI E DEFINIZIONI
Valore Livello Descrittori
1 Trascurabile- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2 Modesta- Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile- Esposizione cronica con effetti reversibili
- Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità
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3 Notevolepermanente parziale- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4 Ingente
- Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità permanente totale- Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere
R > 8 Azioni correttive indilazionabili
R 4 - 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R 2 - 3 Azioni correttive/migliorative da
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3 gprogrammare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termine
VALUTAZIONE DEI RISCHI
CONCETTI E DEFINIZIONI
“Valutazione globale e documentata di tutti i rischiper la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
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ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (TU)
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CONCETTI E DEFINIZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI PER LA SICUREZZAStrutture attrezzatureImpianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni
Sup. AntisdruccioloRipariSegregazione SostituzioneSeparazione
ScarpeOcchialiSalvavitaGrembiuleEstintori
RISCHI PER LA SALUTEAgenti chimici Agenti fisici Agenti biologici
Circuito a ciclo chiusoInsonorizzazione dei macchinariVaccinazione
AspirazionilocalizzateTappi auricolariStivali
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RISCHI DI TIPO ORGANIZZATIVOOrganizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro
Definire delle procedurePreparazione postazione di lavoroAdeguato rapportoUomo / Lavoro
Schermi
Gli enti della prevenzione
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MODULO BASE
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
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Servizi SPISAL delle ASL
Vigili del fuoco
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario
Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:
Costruzioni edili o di genio civile lavori in sotterraneo e gallerie anche
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Costruzioni edili o di genio civile, lavori in sotterraneo e gallerie anche comportanti l’impiego di esplosivi;
Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da un DPCM
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (I.S.P.E.S.L.) oggi INAIL
S C
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Sede Centrale: Roma Omologazione Ricerca Informazione
Sedi Periferiche Regionali*:
Prime verifiche su:• Ascensori e mezzi di sollevamento• Apparecchi a pressione e generatori di vapore
28* Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896
pp p g p• Idroestrattori a forza centrifuga
Controlli a campione su:• Protezione contro le scariche atmosferiche• Impianto di terra in locali ordinari• Impianti di terra in ambienti a maggior rischio di incendio
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AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE VENETO (A.R.P.A.V.)
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali
Verifiche periodiche su
Ascensori e mezzi di sollevamento
I i ti l tt i i i li di t
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Impianti elettrici speciali e di messa a terra
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Apparecchi a pressione e generatori di vapore
Idroestrattori a forza centrifuga
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO(ex Ispettorato del Lavoro)
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere
ContrattiOrarioLibretto di lavoroMinimo paga e prospetti pagaMinori avviati al lavoro
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Minori avviati al lavoroLavoratrici madriAssicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionaliVerifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)Indagini di PG su delega della Autorità GiudiziariaDal 1997 anche vigilanza tecnica nei lavori edili
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COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Ente del Ministero dell’Interno
Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativadi prevenzione incendi
Vigilanza sulla prevenzione incendiInformazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa
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Attività autorizzativa
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL (SPISAL)
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
( )
mission istituzionale– la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni causati o correlati al lavoro– il miglioramento del benessere del lavoratore
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strumenti– assistenza– informazione– vigilanza
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attività sanitarie
C tifi i i di id ità l l ( i i tili di l i i
Il servizio SPISAL
Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente
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richiesta del medico competente.
Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente
Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze
assistenza e informazione
Partecipazione e realizzazione di corsi di
Il servizio SPISAL
Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativaDati statistici ed epidemiologici su infortuni e
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malattie professionaliPareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica
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attività amministrative-autorizzative
Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori (pareri igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)
Il servizio SPISAL
igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire) Concessioni di deroghe (all’uso di DPI, all’uso di laboratori in locali interrati)Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossiciVidimazione dei registri infortuni Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
notifica per apertura cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/2008;notifica costruzione o ampliamenti di laboratori ex art. 67 D.Lgs 2008;
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notifica o presentazione piani di lavori per rimozione/smaltimento/bonifica di materiali contenenti amianto;registro degli esposti (cancerogeni, agenti biologici, amianto);relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto
vigilanza
Il servizio SPISAL
Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94
Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
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Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale
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Provvedimenti che vengono adottati a Provvedimenti che vengono adottati a seguito di ispezione:seguito di ispezione:
lI sistema sanzionatorio D. Lgs. 758/94
seguito di ispezione:seguito di ispezione:
VERBALE CON VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
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DISPOSIZIONICONTRAVVENZIONECON PRESCRIZIONI
PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE
VERBALE DI ISPEZIONECON DISPOSIZIONI
lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94
• VIENE PORTATO A CONOSCENZA:
– Legale rappresentante
– RLS aziendale
• NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
• SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL’ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L.PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI
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PER MIGLIORARE L APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DIBUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DILAVORO (ART. 302-BIS)
• VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
• PUO’ ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE ENTRO 30 GG.
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VERBALE DI CONTRAVVENZIONE CON PRESCRIZIONI
lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94
• VIENE PORTATO A CONOSCENZA del:
– Contravventore
– Legale rappresentante
– RLS aziendale la prescrizione su cosa fare e in che modo
– Procuratore della Repubblica
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• SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
• VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
• NON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO
• VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura
VERBALE DI CONTRAVVENZIONEVERBALE DI CONTRAVVENZIONE
Viene portato a conoscenza:
• Legale rappresentante e contravventore
lI sistema sanzionatorio D.Lgs. 758/94
• RLS aziendale
• Contestazione Violazione di legge
• Prescrizione su cosa fare e in che modo
Comunicazione
magistratura
Ad i tAd i t
Tempo necessario per regolarizzare
Verifica S.P.I.S.A.L.Verifica S.P.I.S.A.L.
Notizia di Reato
Verbale
Procedimento
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AdempimentoAdempimentoNon adempimentoNon adempimento
SegnalazioneSegnalazione
MagistraturaMagistratura
PROCESSOPROCESSOCOM. MAG. ESTINZIONE REATOCOM. MAG. ESTINZIONE REATO
Ammissione pagamentoAmmissione pagamento
Pagamento sanzione 1/4Pagamento sanzione 1/4
del massimo entro 30 giornidel massimo entro 30 giorni
Procedimento
sospeso
fino a
comunicazione
S.P.I.S.A.L.
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Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione d ll di i i i l l
41
delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro
Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:
• i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o
INAIL
parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:– svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,– svolte in ambienti organizzati in opere e servizi, – complementari o sussidiarie alle attività rischiose
• gli artigiani titolari (assicurano se stessi)• i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)
le casalinghe (assicurano se stesse)
42
• le casalinghe (assicurano se stesse)
Il costo dell’assicurazione è definito premio
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Le forme di tutela assicurativa:
INAIL
• Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni
viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90°giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.
• Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)
viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza
43
viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
• Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%
Altre prestazioni
• Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
INAIL
p gg p• Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese
funerarie, assegno speciale continuativo mensile)• Assegno per assistenza personale continuativa• Assegno per incollocabilità• Erogazione integrativa per i grandi invalidi• Protesi e presidi• Cure termali e soggiorni climatici
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Cure termali e soggiorni climatici• Cure ambulatoriali
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
Il sistema Istituzionaledi Vigilanza
( )
Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzionein caso di assenza per incapacità temporanea assolutaal lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.
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Lo sviluppo del sistemalegislativo in materiadi sicurezza sul lavoro
MODULO BASE
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
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RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
1930: Codice Penale
Art. 437Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da…
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE
1942: Codice Civile
Art. 2050Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
Art. 2087Tutela delle condizioni del lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
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TUTELA DELLA SALUTE
1948: Costituzione Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
La responsabilità penale è personale(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e pinteresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
TUTELA DEL LAVORO
1948: Costituzione Italiana
Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioniArt. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezioneassicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezioneArt. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza socialeArt. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
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Norme generali di sicurezza sul lavoro
Norme di sicurezza e igiene con sanzioni penali per chi le trasgredisce e istituzione dell’organo di controllo (Ispettorato del lavoro)
DPR 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 520/55Riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
DPR 303/56DPR 303/56Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Tutele per le categorie di lavoratoripiù deboli
Norme generali di sicurezza sul lavoro
L. 977/67Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
DPR: 1124/65Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
p
DPR: 1204/71Tutela delle lavoratrici madri
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Normativa di derivazione comunitaria
Norme generali di sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 277/91Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore
D.Lgs. 626/94Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
D.Lgs: 459/96 gCaratteristiche di sicurezza delle macchine
D.Lgs. 494/96Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Aspetti innovativi
Il D.Lgs 626/94
Prevenzione basata su procedure (conoscenza dei pericoli e programmazione delle misure di tutela)
Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)
Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …)
Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo
Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
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Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza):Filosofia della protezione:
• Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose
Evoluzione della Prevenzione
Anni 90 (direttive europee e decreto 626)Filosofia della prevenzione:
• Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose
Anni 2000 (Testo Unico) Filosofia della programmazione e organizzazione dellaFilosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di prevenzione:
• Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate
• Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale
Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs 81/2008
sicurezza sul lavoro
E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008
Sommario
E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegatiE composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati
Titolo I – Disposizioni GeneraliTitoli dal II al XI – Disposizioni SpecialiTitolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penaleTitolo XIII – Norme transitorie e finali
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Si applica a tutti i Settori, pubblici e privati
•Forze armate e di Polizia
Il D.Lgs 81/2008
•Vigili del fuoco
•Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
•Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico
•Scuole e università
•Organizzazioni di volontariato
•Mezzi di trasporto aerei e marittimi
•Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
•Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca
Si applica a tutti i tipi di Contratto
• contratti di somministrazione
Il D.Lgs 81/2008
contratti di somministrazione• distacco del lavoratore • lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi• prestazioni occasionali di tipo accessorio:• lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati:fabbricati:• lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche:
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Si applica a tutti i tipi di Lavoratore:
• Lavoratore subordinato con o senza retribuzioneS tt h l ’ tti ità ll’ bit d ll’ i i d l DdL
Il D.Lgs 81/2008
• Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria
opera per per conto dell’ente stesso• Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera
nell’ambito della organizzazione stessa• Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza
studio-lavoro• Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si
f i di l b t i ti hi i i fi i i bi l i i tt t ifaccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT
• Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
• Lavoratori socialmente utili • Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)• Componenti dell’impresa familiare (si applica solo l’articolo 21)
Art 21: lavoratori autonomi, imprese familiari
Il D.Lgs 81/2008
Obblighi:
• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
• Munirsi e utilizzare i DPI
• Munirsi della tessera di riconoscimento
Arresto fino a un meseAmmenda da 200 a 600 euro
Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro
Facoltà (con oneri a proprio carico):
• Beneficiare sorveglianza sanitaria
• Partecipare ai corsi di formazione
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Art 26: disposizioni per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
Obblighi del committente:
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Obblighi del committente:• Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi
• Verifica iscrizione CCIA• Acquisizione di autocertificazione
• Specifica i costi relativi alla sicurezza (nel contratto di appalto)• Fornisce informazioni dettagliate sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza • Coopera e coordina alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi
interferenziali elaborando il DUVRI (allegato al contratto d’appalto)
Il DUVRI non serve per:Documento scritto anche in caso di
Obblighi dell’impresa esecutrice (o lavoratore autonomo):• Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomo deve
munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia generalità del lavoratore e l’indicazione del DdL
• lavori di natura intellettuale• lavori di durata inferiore a due gg (senza rischi particolari)• forniture di materiali o attrezzature
contratti verbali e per imprese attualmente esonerate dal DVR scritto
Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro
I contenuti del D.Lgs 81/2008
MODULO BASE
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
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Costituito da 7 articoli e 1 allegato con i requisiti degli ambienti di lavoro
Definizione di “Luoghi di pertinenza dell’azienda” Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati sia all’interno che in ogni luogo di
Titolo II e allegato IV “Luoghi di lavoro”
g p p g gpertinenza dell’impresa
Campi, boschi e altri terreni facenti parte dell’azienda agricola o forestale
Il DdL deve garantire locali con le carateeristiche dell’allegato IV Stabilità e solidità Altezza, cubatura e superficie Parametri di aero-illuminazione naturali e artificiali Vie di circolazione, passaggi, porte, scale Locali di riposo, servizi igienici, spogliatoi
Dif t li i i ti Difesa contro gli inquinanti Misure contro l’incendio e l’esplosione e per il primo soccorso Lavori in vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili
Disposizioni relative alle aziende agricole
Divieto di utilizzare locali interrati o seminterratiObbligo di notifica allo SPISAL per nuovi insediamenti produttivi
Titolo III e allegati V-IX “Attrezzature di lavoro e DPI”
Il Titolo III è suddiviso in tre capi
Capo I “Attrezzature da lavoro” Articoli dal 69 al 73 Allegati V, VI e VII
Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale” Articoli dal 74 al 79 Allegato VIII
Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” Articoli dal 80 al 86
Allegato IX
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Titolo III capo I “Uso attrezzature di lavoro”
Definizioni: Uso: qualsiasi impiego (messa in o fuori servizio, trasporto,
manutenzione, pulizia, etc)Att t l i i hi hi t il i i t Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto
Lavoratore esposto: lavoratore che si trova in tutto o in parte in una zona pericolosa
Operatore: lavoratore incaricato dell’uso della attrezzatura di lavoro
Le attrezzature di lavoro devono: essere conformi a norme e regolamenti e rispettare i requisiti degli
allegati V e VIallegati V e VI rispettare i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro e non creare rischi
da interferenza con quelle già in uso essere controllate con la periodicità prevista dall’allegato VII avere un documento attestante l’ultimo controllo con esito positivo per
essere utilizzate fuori sede usate da personale che abbia ricevuto una particolare formazione
Titolo III capo II “Dispositivi di Protezione Individuale o DPI”
Definizione:“qualsiasi attrezzatura e suo accessorio, destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi quando p p gg p qnon sia possibile evitarli con misure tecniche o organizzative o con mezzi di protezione collettiva”
Obblighi di:datore di lavoro
Analisi, individuazione e valutazione Assegnazione e formazione/addestramento Manutenzione e pulizia Procedure per riconsegna e deposito
lavoratori Uso Cura Riconsegna
Criteri per l’individuazione e l’uso: allegato VIII
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Titolo III capo III“Impianti e apparecchiature elettriche”
Obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio elettrico adozione di procedure di uso e manutenzione atte a garantire la
permanenza del livello di sicurezza effettuare verifiche periodiche e verbalizzarne l’esito qualificare (formazione) i lavoratori che operano su parti elettriche
secondo le norme tecniche (CEI 11-27 – PES – PAV)
Requisiti di sicurezza: Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati,
costruiti e realizzati a regola d’arte come definite dall’allegato IX: elenco norme di buona tecnica: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO
tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protetti
Titolo IV e allegati X - XXIII “Cantieri temporanei e mobili”
Il Titolo IV è suddiviso in tre capi
Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieriCapo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
Articoli dal 88 al 104 Allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII
Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”q
Otto sezioni: articoli dal 105 al 156 Allegati: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
Capo III “Sanzioni” Articoli dal 157 al 160
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Capo IMisure per la salute e sicurezza nei cantieri
Il responsabile dei lavoro diventa una figura obbligatoria e coincide con: Progettista per la fase di progettazione dell’opera
Aspetti principali
g p p g p Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera
Vengono definiti i requisiti e le responsabilità di: Committente:
Verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese che operano nel cantiere
Richiede alle imprese la dichiarazione sull’organico Nomina i coordinatori per la sicurezza e ne controlla l’operato Inoltra la notifica preliminare Inoltra la notifica preliminare
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione Redazione del PSC e del fascicolo Controlla l’operato delle imprese
Lavoratori autonomi, datori di lavoro delle varie imprese e dell’impresa affidataria
Viene introdotta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
X “Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”
Capo IMisure per la salute e sicurezza nei cantieri
Contenuto degli allegati
g g
XI “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari”
XII “Contenuto della notifica preliminare”
XIII “Prescrizioni per servizi igienico-assistenziali per posti di lavoro”
XIV “Contenuti minimi del corso per Coordinatori per la sicurezza”sicurezza
XV “Contenuti minimi dei Piani di sicurezza: PSC e POS”
XVI “Contenuto del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”
XVII “Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi”
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Capo IILavori in quota
Definizione:attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile
Contenuti delle sezioni: campo di applicazione disposizioni di carattere generale scavi e fondazioni
t i i l t i l ponteggi e impalcature in legname ponteggi fissi ponteggi mobili costruzioni edilizie demolizioni
Capo IILavori in quota
Contenuti degli allegati
XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto deiXVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
XX Costruzione e impiego di scale portatili
XXI a) Corsi di formazione per addetti almontaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi
b) Corsi per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
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Titolo V “Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”
Costituito da 6 articoli (dal 161 al 166) e da 9 allegati
Definizioni di Segnaletica di sicurezza Segnale di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio
o di soccorso e di informazione Cartello Colore di sicurezza Simbolo o pittogramma Segnale luminoso e acustico
C i i b l S l t l Comunicazione verbale e Segnale gestuale
Obblighi del Datore di Lavoro: Adottare la segnaletica qualora non sia possibile eliminare i rischi
con le misure tecniche e organizzative Informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica
adottata
Contenuti degli allegati: prescrizioni
XXIV generali per la segnaletica di sicurezza
Titolo V “Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”
XXIV generali per la segnaletica di sicurezza
XXV generali per i cartelli segnaletici
XXVI per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
XXVII per la segnaletica delle attrezzature antincendio
XXVIII a) per la segnalazione di ostacoli e pericolib) per la segnalazione delle vie di circolazioneb) per la segnalazione delle vie di circolazione
XXIX per i segnali luminosi
XXX per i segnali acustici
XXXI per la comunicazione verbale
XXXII per i segnali gestuali
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Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”
Costituito da 5 articoli (dal 167 al 171) e da 1 allegato
Definizioni:
Movimentazione manuale dei carichi:operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorsorischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
Patologie da sovraccarico biomeccanico:patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”
Obblighi del Datore di Lavoro: Adottare misure tecniche, organizzative e ambientali per
ridurre i rischi Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle
caratteristiche del peso, sulle modalità di corretta esecuzione delle azioni e sulle manovre da adottare
Organizzare la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione e dei fattori individuali di rischio
C t t d ll’ ll t XXXIIIContenuto dell’allegato XXXIII: elementi per la valutazione del rischio lavorativo fattori individuali di rischio, riferimento a norme tecniche (ISO 11228)
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Titolo VII “Videoterminali”
Costituito da 8 articoli (dal 172 al 179) e da 1 allegato
Definizioni:
Videoterminale (VDT): schermo alfanumerico o grafico
Posto di lavoro: l’insieme comprendente attrezzature munite di VDT, tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, software, accessori, apparecchiature connesse (telefono, unità a dischi, modem, stampante, supporto documenti, sedia, piano di lavoro) nonchè ambiente circostante
Lavoratore: persona che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore alla settimana dedotte le pause
Pause: interruzioni della attività a rischio della durata di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT, oppure di durata diversa stabilita da CCNL
Titolo VII “Videoterminali”
Obblighi del Datore di Lavoro:
adottare misure tecniche organizzative e ambientali con adottare misure tecniche, organizzative e ambientali con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi di postura e affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Informare e formare i lavoratori Organizzare la sorveglianza sanitaria
Contenuto dell’allegato XXXIV: Requisiti minimi g q
Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, computer portatile)
Ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, radiazioni, microclima)
Interfaccia elaboratore/uomo (software)
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Titolo VIII “Agenti Fisici”
Il Titolo VIII è suddiviso in 6 capi e 3 allegati
Capo I “Disposizioni generali” Articoli dal 180 al 186
Capo II “Rumore”Articoli dal 187 al 198
Capo III “Vibrazioni”Articoli dal 199 al 205Allegato XXXV (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo IV “Campi elettromagnetici” p p gArticoli dal 206 al 212Allegato XXXVI (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo V “Radiazioni ottiche artificiali”Articoli dal 213 al 218Allegato XXXVII (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo VI Sanzioni
Capo I: disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici
Valutazione del rischio
Titolo VIII “Agenti Fisici”
Elaborato scritto, inserito nel DVR, da rifare ogni 4 anni, contenente le misurazioni effettuate secondo:
Norme tecniche: UNI, CEI, CEN, ISO Buone prassi: elaborate da: Regioni, ISPESL, INAIL e Org. Parit Linee guida: emanate dal Coord. Tecn. Regioni Da personale tecnico qualificato Giustificazione: possibile per situazioni sicuramente sotto ai valori di
riferimentoriferimento
Misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi alla fonteIntroduzione di valori limite di esposizione e valori di azione Informazione e formazione ai lavoratoriSorveglianza sanitaria (annuale), diversa per agente (vedi vari capi)
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Titolo IX“Sostanze pericolose”
Il Titolo IX è suddiviso in 4 capi e 6 allegati
Capo I “Disposizioni generali”Capo I Disposizioni generali Articoli dal 221 al 232 Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI
Capo II “Agenti cancerogeni e mutageni” Articoli dal 233 al 245 Allegati XLII e XLIII g
Capo III “Amianto” Articoli dal 246 al 261
Capo VI Sanzioni
Definizioni: Agenti chimici e agenti chimici pericolosi Attività che comporta esposizione ad agenti chimici
Titolo IX“Sostanze pericolose”
Valore limite di esposizione professionale (elenco allegato XXXVIII) Valori limite biologici (elenco allegato XXXIX) Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
Valutazione del rischio Elaborato scritto da inserirsi nel DVR aziendale, contenente eventuali
misure ambientali, biologiche e sanitarie, rifatto periodicamente
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzep g
Informazione e formazione ai lavoratori
Divieti (elenco allegato XL)
Sorveglianza sanitaria (annuale) con visita di fine rapporto di lavoro
Registro degli esposti per cancerogeni e amianto
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Titolo X “Agenti biologici”
Costituito da 21 articoli (dal 237 al 286) e da 5 allegati
Definizioni:
Agente biologico: Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, cultura cellulare o endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Titolo X “Agenti biologici”
Obblighi del Datore di Lavoro: Misure tecniche, organizzative e igieniche per ridurre i rischi,
limitando il n° degli esposti Misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori,
stabulari e processi industriali Misure di emergenza in caso di dispersione Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori Sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti
Contenuto degli allegati:Contenuto degli allegati: XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorativeXLV Segnale di rischio biologicoXLVI Elenco degli agenti biologici classificatiXLVII Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimentoXLVIII Specifiche per i processi industriali
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Titolo XI“Atmosfere esplosive”
Costituito da 11 articoli (dal 287 al 297) e da 3 allegati
Definizione di atmosfera esplosiva (ATEX):
miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
Titolo XI“Atmosfere esplosive”
Obblighi del Datore di Lavoro:
Prevenire la formazione delle ATEX E it l’ i d ll ATEX Evitare l’accensione delle ATEX
Attenuare gli effetti di un’esplosione Valutare il rischio:
Probabilità e durata della presenza di ATEX Probabilità e fonti di accensione comprese le scariche elettrostatiche Caratteristiche dell’impianto, sostanze usate, processi
Entità degli effetti prevedibili
Contenuto degli allegati:
XLIX aree in cui possono formarsi ATEXL prescrizioni minime di sicurezzaLI segnale di avvertimento per indicare le aree
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Sanzioni Penali: alternatività fra arresto e ammenda
DdL e dirigente Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
A d d i i di 800 d i di 15 000
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali
Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro
Preposto Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
Lavoratore Arresto: da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 mesi Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
Fabbricanti e fornitori Arresto da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi Ammenda da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro
Medico Competente Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro
Sanzioni Amministrative
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali
Datore di Lavoro e Dirigente da un minimo di 500 a un massimo di 18.000 euro
Preposto da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
Lavoratore da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
M di C t tMedico Competente da un minimo di 1.000 a un msaaimo di 10.500 euro
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LAVORATORE AUTONOMO
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali
Per la violazione all’art. 21 comma 1:let. a): attrezzature non a norma
let. b): carenza di DPIArresto: fino a un mese o Ammenda: da 200 a 600
Per la violazione dell’art. 21 comma 1let. c)oppure dell’art. 20 comma 3:
mancanza tesserinoSanzione amministrativa da 50 a 300 euro
I soggettidella prevenzione
MODULO BASE
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
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I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• Datore di lavoro, dirigente, preposto
L t• Lavoratore
• Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione
• Il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Addetti alle emergenze (prevenzione incendi prontoAddetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione)
• Progettisti, fabbricanti, fornitori, rivenditori
• Lavoratori autonomi
Settore privatoPersona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile
DATORE DI LAVOROChi è
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile dell’impresa o dello stabilimento avente poteri decisionali o di spesa
Settore pubblicoDirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionalep p g
Non solo l’imprenditore in senso stretto, ma anche tutti coloro che, pur mancando di tale qualifica, si avvalgono ugualmente di prestazioni altrui rese sotto il vincolo della dipendenza o, comunque, in condizioni di assoggettamento a direttive impartite per lo svolgimento di una attività lavorativa avente anche scopi di semplice istruzione o addestramento professionale
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Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
DATORE DI LAVORO: Che cosa deve fare
Adottare misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, con priorità per la protezione collettiva rispetto a quella individuale Fornire la segnaletica di sicurezza e di avvertimentoRispettare i principi ergonomici nellaDesignare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorsoFar effettuare la sorveglianza sanitaria quando necessariaa e ettua e a so eg a a sa ta a qua do ecessa aInformare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti Predisporre la manutenzione di ambienti, attrezzature, impiantiPrevedere misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)Organizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno
Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo
DATORE DI LAVOROContratto d’appalto
appaltatrice o del lavoratore autonomo
Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti nella propria azienda
Acquisisce informazioni sui rischi specifici presenti nella attività effettuata dalla ditta esterna
Coordina e promuove il coordinamento degli interventiCoordina e promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione (rischi da interferenza)
Coopera alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione
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Persona particolarmente qualificata preposta alla direzione dell’azienda o dello stabilimento o di settori di essa
DIRIGENTE
Chi è
• Predisporre le misure di sicurezza specifiche
• Impartire istruzioni ed ordini per la migliore esecuzione del lavoro
• Vigilare affinchè le istruzioni vengano eseguite ( controllo sul posto)
Che cosa deve fare
• Ove non possa essere presente incaricare sorveglianti o preposti, affinchè svolgano mansioni di controllo e vigilanza
• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti
PREPOSTO
E’ l’ultimo anello della gerarchia aziendale prima dei lavoratori; di solito coincide con il capo reparto, caposquadra o assistente edile, capoufficio
Chi è
• Vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali di sicurezza
• Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali di sicurezza
Che cosa deve fare
• Segnalare ai superiori se si presentano rischi non previsti nella valutazione
• Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza
• Controllare la buona realizzazione delle opere
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Lavoratore subordinato
• presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
LAVORATOREChi è
p p p plavoro con rapporto di lavoro subordinato
Equiparato al lavoratore subordinato
• Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto
• Utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica universitaria di formazione avviati presso unscolastica, universitaria, di formazione avviati presso un datore di lavoro per perfezionamento professionale
• Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici biologici
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale
LAVORATOREChe cosa deve fare
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigente, preposto)
Utilizzare correttamente macchine, impianti e dispositivi di sicurezza e di protezione
Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi
Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,
Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti (obbligatori)
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PROGETTISTINella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono
SOGGETTI ESTERNIObblighi
macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
FABBRICANTI ED INSTALLATORINon vendono, né noleggiano, né concedono in uso o forniscono la locazione finanziaria di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alla legislazione vigente
INSTALLATORI E MONTATORIInstallano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti
Che cos’èInsieme di persone (Responsabile e Addetti), sistemi e mezzi, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell’azienda
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Cosa deve fare• Riconoscere i pericoli e valutare i rischi • Individuare le necessarie misure preventive e protettive • Organizzare la gestione delle emergenze
Proporre i programmi di in formazione per tutti i lavoratori
RuoloCollaborazione / consulenza al datore di lavoro
• Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori
Responsabilità• Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro • Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o
imperizia (su decisione della magistratura)• Responsabilità professionale nei confronti del datore di lavoro
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Chi èPersonale dipendente eletto o designato di norma da tutti i lavoratori
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
Compiti• Essere portavoce dei lavoratori su problemi riguardanti la salute e
sicurezza sul lavoro • Essere promotore di proposte per le misure di prevenzione• Essere consultato e informato sulla valutazione dei rischi e infortuni • Fare osservazioni agli Enti di vigilanza durante l’spezione e ricevere
da loro informazioni
ResponsabilitàNessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti
• Ricorrere alla autorità se ritiene che le misure adottate non siano idonee
INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO
Chi sonoPersonale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato
Q tiQuanti sonoIn base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc
Compiti• Soccorrere chiunque si trovi in azienda o cantiere• Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso • Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza
interferenze)• Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale• Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Collaborare alle prove di evacuazione
ResponsabilitàNessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
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INCARICATI ALL’ANTINCENDIO
Chi sonoPersonale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato
Quanti sono
Compiti• Sorveglianza, controllo visivo (anche quotidiano) su porte, segnaletica, luci,
estintori• Controlli periodici (almeno semestrali) su funzionalità degli impianti antincendio • Segnalare i malfunzionamenti • Collaborazione con i Vigili del Fuoco
Quanti sonoIn base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc
• Collaborazione con i Vigili del Fuoco
ResponsabilitàNessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
MEDICO COMPETENTE
Chi èMedico specialista in medicina del lavoro, collaboratore / consulente del datore di lavorodatore di lavoro
• Effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità • Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e i registri degli esposti• Ispeziona gli ambienti di lavoro • Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite
Che cosa deve fare
Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite • Collabora alla valutazione dei rischi• Collabora all’istituzione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale• Collabora alla formazione e informazione dei lavoratori• Riferisce i risultati della sorveglianza sanitaria in foma anonima e
collettiva
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Il Lavoratore Autonomo
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
MODULO BASE
Differenze tra Lavoratore Autonomo e Subordinato
Art. 2222 c.c. Art. 2094 c.c.
È
LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE SUBORDINATO
… persona [che] si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditoreconfronti del committente … direzione dell imprenditore.
Art. 2095 c.c.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
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L’elemento che distingue il lavoro subordinato da quello autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
SUBORDINAZIONECosa è
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia:
• soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che determina modi e tempi dell’esecuzione dell’opera
• che discende dall’emanazione di ordini specifici … e …
• dall’esercizio di assidua attività di vigilanza e controllosull’esecuzione della prestazione lavorativa
Elementi tipici della subordinazione sono:
SUBORDINAZIONECosa è
• Sottoposizione del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro
• La natura del contratto è un’attività e non un risultato• Obbligo di un determinato orario di lavoro, più o meno
flessibile, ma determinato• Continuità della prestazione• Luogo di lavoroLuogo di lavoro• Retribuzione fissa e determinata• Assenza di rischio imprenditoriale per il lavoratore
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L’impresa è un’attività economica diretta alla produzione o allo
Il lavoratore autonomo è un artigiano che svolge la propria attività da solo
Differenza tra Lavoratore Autonomo e Impresa
produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore che a tal fine organizza i beni (locali macchine
propria attività da solo, senza l’aiuto di propri dipendenti o equiparati (quindi senza organizzazione) e che s’impegna a portare a compimento una (locali, macchine,
attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui dipendenti.
compimento una determinata opera (risultato) che gli è stata affidata dal committente con gestione a proprio rischio ai sensi del codice civile.
Lavoratore AutonomoChi è
D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera d)
d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
è un artigiano che svolge la propria attività da solo, senza soci né dipendenti
s’impegna a portare a compimento una determinata
d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
s impegna a portare a compimento una determinata opera che gli è stata affidata dal committente
con gestione a proprio rischio ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile
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D.Lgs. 81/2008, articolo 3, comma 11:
Lavoratore AutonomoObblighi
g
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 1:
i lavoratori autonomi devono:
Lavoratore AutonomoObblighi
… i lavoratori autonomi … devono:
– utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
i i di it t di i i t d t– munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
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D.Lgs. 81/2008, articolo 21, comma 2:
Lavoratore AutonomoFacoltà
… i lavoratori autonomi … possono (con oneri a proprio carico):
– beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;partecipare a corsi di formazione specifici in– partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
Lavoratore AutonomoObblighi ulteriori
• Si deve adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza art. 94
• Deve attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativosicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza art. 100, comma 3
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Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
Lavoratore AutonomoObblighi ulteriori
• Divieto di effettuare qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, eccetto quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi necessari ai lavori
• Fare in modo che il peso dei materiali e delle persone sia sempre inferiore alla resistenzapersone sia sempre inferiore alla resistenza strutturale del ponteggio e che lo spazio occupato dai materiali consenta i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro art. 124
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
Lavoratore AutonomoObblighi ulteriori
• Divieto di gettare dall’alto elementi del ponteggio art. 138, comma 3
• Divieto di salire e scendere lungo i montanti dei ponteggi art. 138, comma 4
• Divieto di lavorare sui muri in demolizione (salvo per i muri di altezza inferiore ai due metri) art. 152, comma 2
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1. Inidoneità appalto: quando un committente affida l’appalto dei lavori ad un lavoratore autonomo pur
d h d t l ti l i d i l i ffid ti il
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
sapendo che, data la tipologia dei lavori affidati, il lavoratore autonomo dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese)
2. Prestazione di manodopera: quando il lavoratore autonomo viene impiegato da un’impresa come mero prestatore di lavoro
3. Società di fatto: quando il lavoratore autonomoottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi
1. Inidoneità appalto
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
D.Lgs. 81/2008 - art. 89, comma 1, lettera l):
l) Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in , ,riferimento ai lavori da realizzare
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1. Inidoneità appalto
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
La verifica dell’idoneità tecnico professionaleIl committente (o il responsabile dei lavori) deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII Art. 90, comma 9, lettera a)
In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa ffid t i ifi l’id ità t i f i l d i
p
affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteriallegato XVII comma 3
1. Inidoneità appalto
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionaledei lavoratori autonomi allegato XVII comma 2
• Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
• Documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere provvisionali
• Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usatip• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti• Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al
DM 24 ottobre 2004
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1. Inidoneità appalto
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Appalti che NON possono essere affidati a lavoratori autonomilavoratori autonomi
• costruzione di un’abitazione• completo rifacimento delle strutture interne di un
appartamento• pittura esterna di un edificio, dove sia necessario montare
impalcature per lavori in quota• manutenzione straordinaria di un tetto con necessità dimanutenzione straordinaria di un tetto con necessità di
montare un’impalcatura per l’accesso in quota• lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature • lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali
e delle attrezzature non può essere effettuata da una persona sola (per peso o dimensioni eccessive)
1. (In)idoneità appalto
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Appalti che POSSONO essere affidati alavoratori autonomi
– pittura interna delle pareti di un appartamento– rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine– manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere– piccoli lavori edili, facendo attenzione alla
movimentazione manuale dei materiali e dellemovimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola persona
Si tratta cioè di tipologie di appalto dove il lavoro di una singola persona è adeguato
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
2. Prestazione di manodopera
Si ha prestazione di manodopera quando il lavoratoreSi ha prestazione di manodopera quando il lavoratore autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui senza autonomia operativa, quando la natura del contratto è un’attività lavorativa e non un risultato.
È il caso di un’impresa che utilizza i lavoratori autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro
b di t i t d d ì i i i ti d isubordinato, intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc..
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
2. Prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che inserisce nell’organizzazione della gpropria impresa un lavoratore autonomo, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati:
in tale caso viene a cadere l’elemento fondamentale, cioè “l’assenza di vincolo di subordinazione”, che caratterizza il lavoratore autonomo così come definito all’art.89 comma 1 d))Conferenza Stato-Regioni “Indicazioni operative in merito ad alcuni aspetti del Titolo IV capo I” del 26/05/2010
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
3. Società di fatto
Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri lavoratori autonomi che pur noncollaborazione con altri lavoratori autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l’uno dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia,
fi d t t i di f ttconfigurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (non più solo l’art. 21)Circ. Regione Veneto del 29/01/2010
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenze
L’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi comporta t i i ll ll i l tcontravvenzioni alle norme sulla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro:• per il committente dei lavori e per l’imprenditore
nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato in carenza dei requisiti-tecnico professionali
• per l’imprenditore, nell’ipotesi di mera di prestazione di ddi manodopera
• per i lavoratori autonomi stessi, nell’ipotesi di società di fatto
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper il committente / imprenditore per appalto non idoneo
Se il committente affida ad un lavoratore autonomo un appalto che palesemente non può svolgere da solo, contravviene all’articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 157, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo laIl datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre nella contravvenzione, per lo meno, dei seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
• articolo 18, comma 1, lettera g), mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, che prevede l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
• articolo 36, comma 2, mancata informazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• articolo 37, comma 1, mancata formazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
• articolo 18, comma 1, lettera d), mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessari, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendoIl datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui all’Art. 26, comma 4, D.Lgs 81/2008:
• “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i d i i li il l t di d t d ll’ lt t d ldanni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper imprenditore per prestazione di manodopera
Il d t di l h tili i l t i t i l d dIl datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui al D.Lgs 276/2003 – Legge Biagi:
• Attività di somministrazione non autorizzata:ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro
• Attività di intermediazione non autorizzata:• Attività di intermediazione non autorizzata: pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500
• Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper imprenditore per prestazione di manodopera
Il datore di lavoro che utilizza i lavoratori autonomi eludendo la normativa sul lavoro subordinato, incorre anche nelle conseguenze di cui al Codice penale – Art. 603-bis
• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza minacciacaratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto
Il lavoratore autonomo che organizza concretamenteIl lavoratore autonomo che organizza concretamente l’attività dei propri colleghi “autonomi” è soggetto alle sanzioni previste a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs 81/08:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b) d) ed e) gravano altresì su colui il qualecomma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
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Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Conseguenzeper il lavoratore autonomo che costituisce una società di fatto
• Il codice civile vieta il subappalto nei lavori privati salvo• Il codice civile vieta il subappalto nei lavori privati, salvo autorizzazione da parte del committente.
• L’appaltatore, impresa o lavoratore autonomo, accettando un contratto d’appalto dove non è menzionata la facoltà di subappalto s’impegna a portare a termine l’obbligazione con la propria organizzazione e con la propria forza lavoro.
• Pertanto, chi accetta tale appalto e poi subappalta tutto o parte del lavoro senza il consenso del committente, viola il contratto con probabile richiesta di rescissione e di risarcimento.
Utilizzo IMPROPRIO del Lavoratore Autonomo
Soluzioni possibili
Affidare l’appalto ad impresa con idonei requisiti tecnico-professionali
Il i l’i di d i d ilIl committente e l’imprenditore dovranno rescindere il contratto con i lavoratori autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come stabilito dall’articolo 90 e dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
Assumere i lavoratori autonomiNel caso di mera prestazione di manodopera, l’imprenditore dovrà assumere i lavoratori autonomi che ha utilizzato comedovrà assumere i lavoratori autonomi che ha utilizzato come prestatori di lavoro.
Costituzione di una società o altra forma di associazioneSe un gruppo di lavoratori autonomi ha l’opportunità di un appalto e decidono di portarlo avanti in collaborazione tra loro, possono costituire una società (S. N. C. – S. R. L. – S. a S. - …) o una “Associazione in Partecipazione”
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Infortuni e malattie professionali nei lavoratori autonomi
MODULO BASE
CORSO DI FORMAZIONE PERLAVORATORI AUTONOMI
1.700.000
1.750.000
1.800.000
86.000
88.000
90.000
Numero dei lavoratori nel Veneto
1.625.435
77.267
1 450 000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
1.400.000
1.450.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
70.000
72.000
Addetti totali Lavoratori Autonomi
Nel 2010 c’erano circa 77.000 Lavoratori Autonomi, pari al 5% sul totale addetti
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Lavoratori Autonomi e comparti produttivi
Percentuale dei Lavoratori Autonomi rispetto al totale degli addetti dello stesso comparto nel Veneto
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
legno
costruzioni
trasporti
metalmeccanica
servizi
0,0%
5,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Numero infortuni riconosciuti (esclusi itinere, colf, sportivi, studenti)
80.000 4.000
Numero degli infortuni nel Veneto
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
To
tale
in
fort
un
i
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Lav
ora
tori
au
ton
om
i
0
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
500
Totale infortuni riconosciuti Infortuni riconosciuti LAVORATORI AUTONOMI
Nel 2010 sono avvenuti circa 2.000 infortuni fra i Lavoratori Autonomi
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70
Incidenza per sede azienda
45,00
50,00
Incidenza degli infortuni nel Veneto
Incidenza calcolata su tutti gli infortuni riconosciuti per tutti i comparti
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
0,00
5,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totale lavoratori Lavoratori autonomi
L’incidenza di infortuni x 1.000 addetti scende di più nei lavoratori autonomi; nel 2010 è inferiore all’incidenza del totale lavoratori.
Incidenza degli infortuni gravi
14,00
16,00
Infortuni con prognosi superiore a 30 giorni o invalidanti
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totale lavoratori Lavoratori autonomi
L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni gravi è nettamentemaggiore nei Lavoratori Autonomi
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71
3 00
3,50
4,00
Incidenza degli infortuni mortali e invalidanti
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totale lavoratori Lavoratori autonomi
L’incidenza x 1.000 addetti degli infortuni mortali e invalidanti è più che raddoppiata nei Lavoratori Autonomi
periodo 2000-2010Lavoratori non Lavoratori
TOTALE
Numero delle malattie professionali nel Veneto
periodo 2000 2010Autonomi autonomi
TOTALE
Disturbi psichici 28 1 29Ipoacusia e sordità 2.979 75 3.054Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo e neuropatie periferiche 3.011 269 3.280Malattie dell'apparato respiratorio 618 8 626Tumore maligno della pleura 87 1 88Tumori 86 6 92Altre malattie 93 9 102TOTALE 6.902 369 7.271
Valutazione più difficile perché non sempre la malattia è collegabile all’azienda responsabile
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Numero delle malattie professionali nel Veneto
Percentuale per tipo di malattia denunciata: confronto fra totale addetti e Lavoratori Autonomi
Totale malattieAltre malattie
1,4%Disturbi psichici
0,4%
Tumori1,3%
Malattie dell'apparato respiratorio
8,6%
Tumore maligno della pleura
1,2%
Ipoacusia e sordità42,0%
Malattie del sistema
osteomuscolare e del tessuto connettivo e neuropatie
LAV. AUTONOMI
Malattie del sistema
osteomuscolare e del tessuto connettivo e
Ipoacusia e sordità20,3%
Tumore maligno della pleura
0,3%Malattie dell'apparato respiratorio
2,2%
Tumori1,6%
Disturbi psichici0,3%
Altre malattie2,4%
neuropatie periferiche
45,1%
connettivo e neuropatie periferiche
72,9%
Fra i Lavoratori Autonomi vengano segnalati di più i disturbi alla schiena (dolori, ernie discali, atrosi) e quelli agli ari superiori (tunnel carpale, tendiniti, etc).Fra i lavoratori dipendenti vengono segnalate più frequentemente le sordità