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8/11/2019 11222_2013 http://slidepdf.com/reader/full/112222013 1/22 ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE NORMA ITALIANA Pagina I UNI CEI 11222:2013 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO  © UNI - CEI Milano Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell’UNI e del CEI.  UNI CEI 11222 FEBBRAIO 2013 Luce e illuminazione Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici Procedure per la verifica e la manutenzione periodica Light and lighting Safety lighting installations in buildings Procedures for periodic inspection and maintenance La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa. TESTO ITALIANO La presente norma sostituisce la UNI CEI 11222:2010. ICS 91.160.10 Licenza d'uso concessa a UNIVERSITÀ CENTRO ATENEO DOCUMENTAZIONE POLO MONTE DAGO per l'abbonamento anno 2013. Licenza d'uso interno su postazione singola. Riproduzione vietata. È proibito qualsiasi utilizzo in rete (LAN, internet, ecc.).
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ENTE NAZIONALEITALIANO

DI UNIFICAZIONE

NORMAITALIANA

Pagina IUNI CEI 11222:2013

COMITATOELETTROTECNICO

ITALIANO

 © UNI - CEI MilanoRiproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documentopuò essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senzail consenso scritto dell’UNI e del CEI.

 

UNI CEI 11222

FEBBRAIO 2013

Luce e illuminazioneImpianti di illuminazione di sicurezza degli edificiProcedure per la verifica e la manutenzione periodica

Light and lightingSafety lighting installations in buildingsProcedures for periodic inspection and maintenance

La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e lamanutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezzadegli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione diemergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazionecentralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, alfine di garantirne l’efficienza operativa.

TESTO ITALIANO

La presente norma sostituisce la UNI CEI 11222:2010.

ICS 91.160.10

Licenza d'uso concessa a UNIVERSITÀ CENTRO ATENEO DOCUMENTAZIONE POLO MONTE DAGOper l'abbonamento anno 2013. Licenza d'uso interno su postazione singola. Riproduzione vietata.È proibito qualsiasi utilizzo in rete (LAN, internet, ecc.).

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Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le partiinteressate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale statodell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire sug-gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’artein evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano diUnificazione, che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni odi aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possessodell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti allenorme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

PREMESSALa presente norma è stata elaborata sotto la competenza dellaCommissione Tecnica UNILuce e illuminazione

e delCEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

La Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha dato la suaapprovazione il 16 ottobre 2012.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente del CEI, condelibera dell’11 gennaio 2013.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed èentrata a far parte del corpo normativo nazionale il 7 febbraio 2013.

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INDICE

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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1

2 RIFERIMENTI NORMATIVI  1

3 TERMINI E DEFINIZIONI  1

4 VERIFICHE DELL’IMPIANTO  24.1 Generalità...................................................................................................................................................... 24.2 Verifica generale ....................................................................................................................................... 34.3 Verifica di funzionamento..................................................................................................................... 34.4 Verifica dell’autonomia........................................................................................................................... 4

5 AZIONI CORRETTIVE E MANUTENZIONE PERIODICA  45.1 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale..................... 45.2 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di funzionamento... 55.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia............ 5

5.4 Manutenzione periodica........................................................................................................................ 5prospetto 1 Verifiche periodiche ..................................................................................................................................... 6

6 REGISTRO  7

APPENDICE A SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DEL REGISTRO DEI RAPPORTI DI VERIFICHE(informativa) PERIODICHE 8

APPENDICE B RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 10(informativa)

prospetto B.1 Riepilogo delle attuali norme e leggi che regolamentano l’illuminazione di sicurezza....... 11

APPENDICE C MANUTENZIONE E VERIFICHE 13(informativa)C.1 Attività di manutenzione .....................................................................................................................13C.2 Attività di verifica .................................................................................................................................... 13

APPENDICE D ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ 14(informativa)D.1 Competenze .............................................................................................................................................15

BIBLIOGRAFIA 17

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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONELa presente norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzioneperiodica degli impianti per l'illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti daapparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazionecentralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirnel'efficienza operativa.

2 RIFERIMENTI NORMATIVILa presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute inaltre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo esono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche orevisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presentenorma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizionedella pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

CEI EN 50171:2002 Sistemi di alimentazione centralizzata

CEI EN 60598-2-22:1999 Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioniparticolari - Apparecchi di emergenza

3 TERMINI E DEFINIZIONIAi fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 apparecchio per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata:Apparecchio permanente o non permanente alimentato da un sistema di emergenzacentralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio.

[CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.9]

3.2 apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo autonomo: Apparecchio del tipopermanente o non permanente nel quale tutti gli elementi, come la batteria, la lampada,l'unità di controllo e i dispositivi di prova e di segnalazione, se previsti, sono incorporatinell'apparecchio o adiacenti ad esso (ovvero, entro 1 m di lunghezza del cavo).

[CEI EN 60598-2-22:1999, punto 22.3.8]

3.3 autonomia: Tempo totale per il quale l’impianto di illuminazione di sicurezza o parte diesso resta in funzione fornendo le prestazioni illuminotecniche richieste.

3.4 illuminazione di sicurezza: Parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedereall’illuminazione per la sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o dicoloro che tentano di completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima dilasciare la zona stessa.

3.5 manutentore: Persona fisica e/o giuridica preposta all’espletamento del servizio dimanutenzione dell’impianto, delle apparecchiature di sicurezza e dei suoi componenti,avvalendosi, ove del caso, di personale specificatamente addestrato.

3.6 manutenzione: Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare uncomponente dell’impianto nelle condizioni in cui esso possa soddisfare le prescrizionirelative specifiche ed effettuare le funzioni richieste (vedere appendice C).

3.7 produttore: Persona fisica e/o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato delprodotto; essa può essere:

a) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che sipresenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchioo un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

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b) il rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o,qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto;

c) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura incui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

3.8 registro: Documento riassuntivo in cui sono registrati i rapporti di verifica relativi agliinterventi di verifica periodica, manutenzione periodica eseguiti sulle apparecchiature che

realizzano il sistema di illuminazione di sicurezza (vedere appendice A).

3.9 sistema di alimentazione centralizzata (sistema CPS Central Power Supply): Sistema dialimentazione che fornisce tutta la potenza di emergenza richiesta dalle apparecchiaturesenza alcuna limitazione della potenza in uscita.

[CEI EN 50171:2002, punto 3.19]

3.10 sistema di alimentazione centralizzata a bassa potenza (sistema LPS Low PowerSupply): Sistema di alimentazione con limitazione della potenza in uscita del sistema a500 W per 3 h o di 1 500 W per 1 h.

[CEI EN 50171:2002, punto 3.20]

3.11 sistema di verifica automatica (ATS): Sistema di verifica automatica che può essereavviato manualmente, costituito da parti (come temporizzatori, rivelatori di corrente,sensori di luce, commutatori), che una volta collegate insieme, formano un sistema ingrado di effettuare in modo sistematico le verifiche per gli apparecchi di illuminazione diemergenza e indicarne i risultati.

3.12 verifica dell’impianto: Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta larispondenza dell’impianto di illuminazione di sicurezza ai dati di progetto.

4 VERIFICHE DELL’IMPIANTO

4.1 GeneralitàPer l‘esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, lalegislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore,dal progettista e/o dall’installatore.

4.1.1 L’impianto di illuminazione di sicurezza è riconducibile alla classe di impianti destinati allaprevenzione o all’eliminazione dei pericoli, che devono essere sottoposti a regolaremanutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Il soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto:

- assicura che le figure a cui è affidata l’esecuzione delle verifiche degli impianti diilluminazione di sicurezza abbiano le conoscenze adeguate per l’individuazione el’applicazione delle necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali;

- mette a disposizione per la corretta esecuzione delle verifiche periodiche e deglieventuali interventi di cui alla presente norma, le informazioni necessarie, tenendoconto delle specifiche fornite dal costruttore degli apparecchi e dei componentidell’impianto, dall’installatore e/o dal progettista, nonché la documentazione diprogetto ed i risultati delle verifiche precedenti.

Il ruolo del soggetto avente responsabilità giuridica sull’impianto è definito dalle leggiapplicabili (vedere appendice D).

4.1.2 Le verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di evidenziare lo stato diefficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza; lo stato di funzionamento di specifici

componenti quali le sorgenti di energia, gli apparecchi di illuminazione e segnalazione disicurezza (comprensivi delle loro parti attive, quali, per esempio, le lampade), devonoessere verificati nella condizione in cui sono installati, individuandone le eventualianomalie di funzionamento e/o guasti, con le modalità di cui alla presente norma.

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Le verifiche periodiche descritte nel prospetto 1, si suddividono nelle tipologie seguenti:

- verifica generale, punto 4.2;

- verifica di funzionamento, punto 4.3;

- verifica dell’autonomia, punto 4.4.

Gli interventi di verifica devono essere annotati sull’apposita scheda del registro deicontrolli così come le eventuali anomalie riscontrate, se richiesto o necessario, ed

eliminate, ove possibile, con un’azione correttiva immediata. Ove ciò non sia possibile, leanomalie devono essere tempestivamente segnalate al soggetto responsabile. 

4.2 Verifica generaleLe verifiche generali consistono in operazioni che consentono la valutazione dell’efficienzacomplessiva degli apparecchi di sicurezza, dell’alimentazione di sicurezza (sia per gliapparecchi autonomi sia per quelli ad alimentazione centralizzata) e del rispetto dei requisitiilluminotecnici di progetto mediante esecuzione delle operazioni seguenti:

a) verifica della presenza degli apparecchi nella ubicazione prevista, ovvero numero etipologia in conformità con il progetto;

b) verifica dell’assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere

l’efficacia e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempioarredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);

c) verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati edell’assenza di ostacoli fra segnali di sicurezza esternamente illuminati edapparecchi di illuminazione di sicurezza posti in loro corrispondenza;

d) verifica del degrado delle lampade (per esempio assenza di annerimento dei tubifluorescenti);

e) verifica delle condizioni necessarie al fine di ottenere le prestazioni illuminotecnichepreviste per l’impianto.

Le verifiche generali devono essere effettuate con frequenza annuale, ove nondiversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B).

4.3 Verifica di funzionamento

Le verifiche di funzionamento consistono in operazioni che consentono la valutazionedella corretta attivazione dell’impianto di illuminazione, in caso di mancanza di energiaordinaria, mediante esecuzione delle operazioni seguenti:

a) verifica dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o dellasorgente di alimentazione centralizzata (per quelli ad alimentazione centralizzata).La verifica può essere effettuata a vista mediante osservazione dello statodell’indicatore di funzionamento (LED) degli apparecchi o della strumentazionepresente sul sistema di alimentazione centralizzata;

b) verifica dell’operatività del sistema di inibizione, dove presente;

c) verifica della corretta commutazione e dell’effettivo intervento in emergenza di tuttigli apparecchi (accensione della sorgente luminosa);

d) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello di controllo del grupposoccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazionecentralizzata nel funzionamento di emergenza (tensione di uscita e valore di carico)mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso;

e) verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema dialimentazione centralizzato, ove presente;

f) verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi; si dovrà prestare particolareattenzione a rotture della struttura delle apparecchiature o al degrado delle stesse,laddove ciò fosse tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto

delle prescrizioni di impianto.Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti a),c) e d) consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori.

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Le verifiche elencate devono essere eseguite con frequenza semestrale, ove nondiversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B) edevono considerarsi aggiuntive rispetto alle indicazioni fornite dal progettista e/odall’installatore e/o dal costruttore dei componenti dell’impianto (per esempio, mediante ilfoglio di istruzioni).

4.4 Verifica dell’autonomia

La verifica dell’autonomia consiste nella misurazione del tempo di accensione dellesorgenti luminose dell'impianto di illuminazione di sicurezza, a partire dall’istante in cui siha mancanza dell’alimentazione ordinaria e a seguito del tempo di ricarica previsto dellebatterie che forniscono l’alimentazione di sicurezza.

Ove il progetto dell’impianto preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza in mododifferenziato fra varie aree e/o sezioni di uno stesso edificio (per esempio: impianto chepreveda l’intervento selettivo di ogni piano di un edificio a più piani), la verificadell’autonomia deve essere effettuata per ogni specifica sezione o area.

Tutti gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e le indicazioni segnaletiche dellaspecifica sezione di impianto o area devono essere continuativamente illuminate per iltempo della autonomia prevista.

La verifica dell’autonomia è effettuata mediante:a) simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia

previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria o metodo equivalente;

b) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area si accendano al momento dellainterruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista);

c) verifica che tutti gli apparecchi della sezione o area siano accesi al terminedell’autonomia di impianto (esame a vista).

Nel caso di impianto con sistemi di verifica automatica ATS, le verifiche di cui ai punti b) ec) consistono nella verifica dello stato degli appositi indicatori.

La verifica dell’autonomia deve essere effettuata con frequenza annuale, ove nondiversamente previsto da specifiche disposizioni legislative (vedere appendice B).

I tempi di ricarica sono generalmente di 24 h per gli apparecchi autonomi (punto 22.16della CEI EN 60598-2-22:1999) e 12 h per le unità di alimentazione centralizzata (punto6.2.5 della CEI EN 50171:2002), ad eccezione di quanto previsto da specifichedisposizioni legislative (vedere appendice B).

5 AZIONI CORRETTIVE E MANUTENZIONE PERIODICALe azioni correttive e gli interventi di manutenzione periodica consistono in operazioniintese ad eliminare guasti e/o malfunzionamenti evidenziati a seguito delle verifiche osemplicemente a mantenere gli apparecchi e l’impianto in condizioni di efficienza, al finedi assicurarne le funzioni di sicurezza nel tempo.

Le azioni correttive consistono nella esecuzione, ove del caso, delle attività nel seguitodescritte e rappresentate nel prospetto 1.

5.1 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica generale:

- ripristinare e riposizionare l’apparecchio nel caso in cui non sia presente nellaposizione intesa, secondo quanto previsto nel progetto del sistema;

- rimuovere gli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l’efficaciadel dispositivo (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione diattrezzature antincendio, quali estintori);

- pulire i segnali di sicurezza, il diffusore e il riflettore degli apparecchi di illuminazione disicurezza, o sostituire quelli che presentino evidente livello di degrado e/o oscuramento;

- sostituire le lampade o i tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità;

- effettuare misure illuminotecniche o sostituire gli apparecchi in caso di verifica dellaloro non corretta condizione di utilizzo rispetto alla data di messa in servizio.

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5.2 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di funzionamento:- ripristinare le apparecchiature che manifestino un guasto, ovvero la non corretta

funzionalità, con eventuale sostituzione delle lampade o di altre parti danneggiate;

- ripristinare gli apparecchi che evidenzino rotture della struttura o degrado dellastessa tale da comprometterne la sicurezza della funzione e il rispetto delleprescrizioni di impianto.

5.3 Azioni correttive conseguenti a risultati negativi della verifica di autonomia:

- in caso di mancata autonomia sostituire la batteria degli apparecchi o del sistema dialimentazione centralizzata;

- in caso di impossibilità di effettuazione della verifica dell’autonomia con le modalitàdi cui al precedente punto 4.4, adeguare la tipologia di apparecchi mediante utilizzodi sistemi di verifica automatica ATS, o, modificare l’impianto sulla base di appositoprogetto, che tenga conto delle condizioni d’uso e degli eventuali vincoli strutturali.

5.4 Manutenzione periodicaLe attività di manutenzione periodica consistono nella esecuzione di attività finalizzatealla riduzione della probabilità di insorgenza di condizioni di guasto e/o pericolo e allaconservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Ove nondiversamente indicato, esse consistono in:

a) interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza (sia di tipoautonomo che ad alimentazione centralizzata):

- sostituzione delle batterie (solo per apparecchi autonomi),

- serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio,

- sostituzione di lampade, diffusori e riflettori se risultano eccessivamente degradati;

b) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata:

- sostituzione del comando destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento diemergenza del sistema di alimentazione centralizzato,

- sostituzione di parti soggette ad usura (filtro ventilazione, ecc.),

- pulizia o sostituzione delle batterie ed ingrassaggio morsetti,

- pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.

Le attività di manutenzione, ove ritenute necessarie dal soggetto avente responsabilitàdell’impianto, devono essere effettuate con frequenza stabilita dallo stesso in conformitàcon le eventuali indicazioni fornite dal costruttore dei prodotti, dal progettista e/odall’installatore dell’impianto di illuminazione di sicurezza.

A seguito delle operazioni di manutenzione deve essere verificata l’efficaciadell’intervento. La parte di impianto soggetta a manutenzione deve essere sottoposta adun ciclo di ricarica di 48 h, salvo diverse prescrizioni specifiche, e quindi ad una fase discarica controllata per verificare il rispetto dei dati nominali di prodotto (autonomia).Questa fase deve essere effettuata riducendo al minimo il disagio derivante e quindi,possibilmente, quando i locali non sono occupati.

Gli interventi, le azioni correttive e l’esito delle relative verifiche devono essere annotatesul registro dei controlli periodici.

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prospetto 1 Verifiche periodiche

Attività Verifica generale(punto 4.2)

Cadenza: annuale

Verifica di funzionamento(punto 4.3)

Cadenza: semestrale

Verifica dell’autonomia(punto 4.4)

Cadenza: annuale

Azioni correttive e manutenzioneperiodica

Verifica della presenza degli apparecchinell‘ubicazione prevista ovvero numero e

tipologia in conformità con il progetto.

Ripristino e riposizionamentodell’apparecchio nel caso in cui

non sia presente nella posizioneintesa secondo quanto previstonel progetto del sistema.

Verifica dell‘assenza di ostacoli di qualsiasinatura che possano compromettere l’efficaciae la visibilità dei dispositivi di illuminazione disicurezza (per esempio arredi che impedisconola corretta illuminazione di attrezzatureantincendio).

Rimozione degli oggetti o altroche possano in qualche modocompromettere l’efficacia deldispositivo (per esempio arrediche impediscono la correttailluminazione di attrezzatureantincendio quali estintori).

Verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali disicurezza internamente illuminati edell’assenza di ostacoli fra segnali di sicurezza

esternamente illuminati ed apparecchi diilluminazione di sicurezza posti in lorocorrispondenza.

Pulizia dei segnali di sicurezza,del diffusore e del riflettore degliapparecchi di illuminazione di

sicurezza, o sostituzione di quelliche presentino evidente livello didegrado e/o oscuramento.

Verifica del degrado del le lampade (peresempio assenza di annerimento dei tubifluorescenti).

Sostituzione delle lampade o deitubi fluorescenti in caso dimancata funzionalità.

Verifica delle condizioni necessarie al fine diottenere le prestazioni illuminotecnichepreviste per l’impianto.

Effettuazione di misureilluminotecniche o sostituzionedi apparecchi in caso di verificadella loro non correttacondizione di utilizzo rispettoalla data di messa in servizio.

Verifica dell’effettiva condizione di ricarica degliapparecchi di tipo autonomo o della sorgente dialimentazione centralizzata (per quelli adalimentazione centralizzata). La verifica puòessere effettuata a vista mediante osservazionedello stato dell’indicatore di funzionamento (LED)degli apparecchi o della strumentazione presentesul sistema di alimentazione centralizzata.

Ripristino delle apparecchiatureche manifestino un guastoovvero la non correttafunzionalità, con eventualesostituzione delle lampade o dialtre parti danneggiate.

Ripristino degli apparecchi cheevidenzino rotture della strutturao degrado della stessa tale dacomprometterne la sicurezzadella funzione e il rispetto delleprescrizioni di impianto.

Verifica dell’operatività del sistema diinibizione, dove presente.

Verifica della corretta commutazione edell’effettivo intervento in emergenza di tutti gliapparecchi (accensione della sorgente luminosa).

Verifica delle indicazioni/segnalazioni fornitedal pannello di controllo del grupposoccorritore e verifica delle corrette operazionidel sistema di alimentazione centralizzata nelfunzionamento di emergenza (tensione diuscita e valore di carico) mediante leindicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.

Verifica del funzionamento del comando dispegnimento del sistema di alimentazionecentralizzato, ove presente.

Verifica delle condizioni costruttive degliapparecchi; si presterà particolare attenzione

a rotture della struttura delle apparecchiature oal degrado delle stesse, laddove ciò fosse taleda comprometterne la sicurezza della funzioneed il rispetto delle prescrizioni di impianto.

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prospetto 1 Verifiche periodiche (Continua)

6 REGISTROQuando previsto, il registro deve essere conforme alla legislazione vigente e alleprescrizioni delle norme tecniche applicabili con una struttura tale da poterlo utilizzare perpiù interventi e per più anni.

Sul registro devono essere riportate almeno le informazioni seguenti:

a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di sicurezza;

b) documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso impianto;

c) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza;

d) estremi di identificazione dell’operatore incaricato delle verifiche;

e) firma leggibile dell’operatore incaricato delle verifiche.

Con l’impiego di apparecchi e sistemi dotati della possibilità di effettuazione di verificheautomatiche secondo le modalità e le sequenze indicate ai punti precedenti, è sufficienteeffettuare l’analisi dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi di cui essi sono dotati.Tali rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni su archiviinformatici, integrano o sostituiscono (laddove possibile) il registro dei controlli.

Nota Nell’appendice A sono riportate le schede esemplificative del registro, suddivise per verifiche, manutenzionee revisione.

Attività Verifica generale(punto 4.2)

Cadenza: annuale

Verifica di funzionamento(punto 4.3)

Cadenza: semestrale

Verifica dell ’autonomia(punto 4.4)

Cadenza: annuale

Azioni correttive e manutenzioneperiodica

La verifica dell’autonomia è effettuata mediante:a) simulazione della condizione di intervento degli

apparecchi per il tempo di autonomia previstomediante interruzione dell’alimentazioneordinaria o metodo equivalente;

b) verifica che tutti gli apparecchi della sezioneo area si accendano al momento dellainterruzione dell’alimentazione ordinaria(esame a vista);

c) verifica che tutti gli apparecchi della sezioneo area siano accesi al terminedell’autonomia di impianto (esame a vista).

Sostituzione della batteria degliapparecchi o del sistema di

alimentazione centralizzata.Adeguamento della tipologia diapparecchi mediante utilizzo disistemi di verifica automaticaATS.

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APPENDICE A SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DEL REGISTRO DEI RAPPORTI DI VERIFICHE(informativa) PERIODICHE

L’insieme delle schede esemplificative riportate nel seguito può costituire il registro, ilquale è parte integrante del documento di cui alla CEI 64-8.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

Apparecchi di illuminazione:- Autoalimentati: N°……

- Centralizzati: N°……

- Di altro tipo (specificare quale): N°……

Apparecchi di segnalazione:

- Autoalimentati: N°……

- Centralizzati: N°……

- Di altro tipo (specificare quale): N°……

IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI1)

VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

Periodicità: semestrale

VERIFICA DELL’AUTONOMIA DEGLI APPARECCHI

Periodicità: annuale

1) La numerazione degli apparecchi indicata nel presente schema corrisponde con quella riportata nelle planimetriedell’attività e nella segnaletica di sicurezza.

Apparecchio N° Identificazione N° Funzione Tipo di apparecchio Modalità di diagnosi Ubicazione Data di messa inservizio

Data Sorveglianza effettuata da(cognome, nome, ditta)

Apparecchio N° Anomalie riscontrate Provvedimenti adottati Data prossimaverifica

Firma

Dataintervento

Controllo effettuato da(cognome, nome, ditta)

Apparecchio N° Anomalieriscontrate

Provvedimenti adottati Data prossimaverifica

Firma

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VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI

Periodicità: annuale

MANUTENZIONE DEL’IMPIANTO E DEGLI APPARECCHI

Dataintervento

Intervento effettuatoda (cognome,nome, ditta)

Apparecchio N° Anomalieriscontrate

Provvedimentiadottati

Elenco delleparti sostituite

Data prossimaverifica

Firma

Dataintervento

Intervento effettuatoda (cognome,nome, ditta)

Apparecchio N° Anomalieriscontrate

Provvedimentiadottati

Elenco delleparti sostituite

Data prossimaverifica

Firma

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APPENDICE B RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI(informativa)

Si riportano nel seguito i documenti legislativi e normativi rilevanti ai finidell’individuazione della necessità di realizzazione, utilizzo e gestione degli impianti diilluminazione di sicurezza, in specifiche realtà applicative:

- Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n° 569 "Regolamento contenente norme disicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre"

Art. 10 Gestione della sicurezza

Art. 11 Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

- Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l’ediliziascolastica"

Art. 12 Norme di esercizio

- Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere"

Art. 16 Registro dei controlli

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n° 418 "Regolamentoconcernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interessestorico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"

Art. 10 Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

- Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione el’esercizio degli impianti sportivi"

Art. 19 Gestione della sicurezza

- Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica diprevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali diintrattenimento e pubblico spettacolo"

Art. 18.6 Registro della sicurezza antincendio- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro"

Art. 15 z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolareriguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per lagestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" Allegato VI Controlli e manutenzionesulle misure di protezione antincendio

- Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37 Regolamento concernente l'attuazionedell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degliimpianti all'interno degli edifici.

Art. 1 comma 1 e 2 “Ambito di applicazione”

Art. 2 lettera d “Ordinaria manutenzione”

Art. 3 comma 1 “Imprese abilitate”

Art. 4 “Requisiti tecnico-professionali”

Art. 10 “Manutenzione degli impianti”

A titolo indicativo si riportano, nel prospetto B.1 seguente, i valori di autonomiadell’impianto di illuminazione di sicurezza richiesti dai sopra citati documenti legislativi enormativi (aggiornati a febbraio 2012).

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prospetto B.1 Riepilogo delle attuali norme e leggi che regolamentano l’illuminazione di sicurezza

Luoghi Norme e Leggi Prestazioni richieste

Alberghi Alberghi, motel, villaggi, affittacamere,case per vacanze, agriturismo, ostelli,rifugi alpini, residence.

DM 9/4/1994 Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (0,5s);tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento noninferiore a 5 lux lungo le vie di uscita.

Centr i commerciali Grandi magazzini, centri

commerciali, ipermercati (superioria 400 m2).

DM 27/7/2010 Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (0,5s);

tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h 30'; illuminamento:non inferiore a 5 lux negli ambienti accessibili al pubblico enon inferiore a 10 lux lungo le vie di uscita.

Edifici Di civile abitazione con altezzasuperiore a 32 m.

DM 16/5/1987, n°246Guida CEI 64-50

Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazionedelle vie di esodo.Illuminamento non inferiore a 5 lux in corrispondenza discale e porte; non inferiore a 2 lux in ogni altro ambiente.

Parcheggi sotterranei o in localichiusi con più di 300 autoveicoli.

DM 1/2/1986 Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico edimmediato, con illuminamento non inferiore a 5 lux.

Impianti sportivi DM 18/03/96 Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (0,5s);tempo di ricarica 12 h; autonomia 1 h; illuminamento noninferiore a 5 lux lungo le vie di uscita.

Locali per uso medico Strutture sanitarie pubbliche eprivate.

DM 18/09/2002CEI 64-8 Sez. 710

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve(0,5 s); tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h;illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie diuscita e nelle aree di tipo C e D.

Settore navale SOLAS 74 (83)DPR 29/03/93 n°188

Grado di protezione IP65; autonomia 3 h; costruzioneresistente alle vibrazioni.

Luoghi di lavoro In luoghi di lavoro con la presenza dioltre 100 lavoratori e la loro uscitaall'aperto in condizioni di oscuritànon sia sicura ed agevole; quandol'abbandono imprevedibile edimmediato del governo delle

macchine o degli apparecchi sia dipregiudizio per la sicurezza dellepersone o degli impianti; quando silavorano sostanze pericolose.

DL 9/4/2008, n°81 Le vie e le uscite di emergenza che richiedonoun'illuminazione devono essere dotate diun'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,che entri in funzione in caso di guasto dell'impiantoelettrico.

Edifici e/o locali destinati ad Uffici DM 22/2/2006 Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve;(0,5 s); tempo di ricarica 12 h; autonomia 2 h; sonoammesse singole lampade autonome, purchéassicurino un’autonomia di 1 h; illuminamento noninferiore a 5 lux ad 1 m di altezza lungo le vie di uscita.

Sicurezza antincendio e per lagestione dell’emergenza nei luoghidi lavoro.

DM 10/3/1998 Tutte le vie di usci ta, inclusi anche i percorsi esterni ,devono essere adeguatamente illuminati per consentirela loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogosicuro. La periodicità dei controlli per verificare lacompleta e corretta funzionalità delle attrezzature edegli impianti deve essere almeno semestrale.

Attività svolte in sotterraneo DPR 20/3/1956, n°320 Illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nelleuscite di emergenza che richiedono illuminazioneartificiale e dove i lavoratori sono particolarmenteesposti a rischio.

Metropolitane DM 11/1/1988 Illuminazione di sicurezza ad intervento automaticoentro 3 s; illuminamento medio di 5 lux.

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prospetto B.1 Riepilogo delle attuali norme e leggi che regolamentano l’illuminazione di sicurezza (Continua)

Luoghi Norme e Leggi Prestazioni richieste

Edifici pregevoli per arte estoria

Musei, esposizione o mostre. DPR 20/05/92 n°569 Negli ambienti dove è consentito l’accesso del pubblico,devono essere dotati di un sistema d’illuminazione disicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso dellepersone e le uscite di sicurezza.

Biblioteche, archiv i. DPR 30/06/95 n°418 Negli ambienti nei quali è prevista la presenza di pubblico,deve essere installato un sistema di illuminazione disicurezza per garantire l’illuminazione delle vie di esodo ela segnalazione delle uscite di sicurezza per il temponecessario a consentire l’evacuazione di tutte le personeche si trovano nel complesso.

Locali soggetti aprevenzione incendi

Locali per esposizione e/o venditaall’ingrosso o al dettaglio consuperficie lorda superiore 400 mq.Aziende e uffici nei quali sianooccupati oltre 500 addetti.Teatri di posa per le ripresecinematografiche e televisive.

Stabilimenti per sviluppo e stampadi pellicole cinematografiche.

DM 8/3/1985 L’ illuminazione di sicurezza deve garanti re un’affidabilesegnalazione delle vie di esodo, che per durata elivello di illuminamento consenta un ordinatosfollamento.

Scuole Edifici e locali adibiti a scuole di ogniordine grado e tipo, collegi,accademie e simili per oltre 100persone presenti.

DM 26/8/1992 Il luminazione di sicurezza, compresa quella indicante ipassaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo chegarantisca un livello di illuminazione non inferiore a5 lux, con autonomia 30’, con tempo di ricarica 12 h.

Locali pubblico spettacolo Teatri, cinematografi, sale perconcerti o da ballo, per esposizioni,conferenze o riunioni di pubblicospettacolo in genere.

DM 19/08/96CEI 64-8Guida CEI 64-50

Illuminazione di sicurezza, entro un tempo breve(0,5 s), deve assicurare un livello di illuminazionenon inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano dicalpestio lungo le vie di esodo, e non inferiore a 2 luxnegli ambienti accessibili al pubblico; ricarica completain 12 h, autonomia di almeno 1 h.

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APPENDICE C MANUTENZIONE E VERIFICHE(informativa)

C.1 Attività di manutenzioneLe attività di manutenzione possono essere distinte in:

C.1.1 manutenzione ordinaria: Interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi,che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la suadestinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dallibretto d’uso e manutenzione del costruttore.

C.1.2 manutenzione straordinaria: Interventi, con rinnovo e/o sostituzione di parti dell’impianto,che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano essi destinati a riportarel’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego distrumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e comunque non rientrino negliinterventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di

un impianto e non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.

C.2 Attività di verifica

C.2.1 Verifica dell’impianto

La verifica dell'impianto consiste in un controllo di rispondenza alla regola dell'arte e aidati di progetto dell'opera realizzata e deve essere condotta in maniera da consentirel'emanazione di un parere affidabile.

Le verifiche possono essere: iniziale, periodica e straordinaria.

Non esiste sostanziale differenza nelle operazioni tra i vari tipi di verifica in quanto esse

devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto. Tuttavia infase di verifica periodica può non essere necessario ripetere alcune prove effettuateall’atto della verifica iniziale se viene accertato che le condizioni dell’impianto non sonomutate. Non è inoltre necessario ripetere alcune prove nel caso in cui, pur essendo statimodificati alcuni parametri, le variazioni siano tali da ritenere soddisfatte,complessivamente, le condizioni imposte dalla normativa.

C.2.2 Verifica inizialeÈ l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle normeapplicabili e alla documentazione di progetto prima della messa in servizio dell’impianto.

C.2.3 Verifica periodica

È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti riscontratiall’atto della verifica iniziale.

C.2.4 Verifica straordinaria

È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle normeapplicabili e alla documentazione di progetto.

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APPENDICE D ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: RUOLI E RESPONSABILITÀ(informativa)

Oltre a quanto elencato nell’appendice B della presente norma, si riportano nel seguitoestratti della legislazione vigente2), utili al fine di una corretta individuazione di ruoli eresponsabilità. L’individuazione delle figure professionali idonee allo svolgimento di ognisingola attività di cui alla presente norma è responsabilità del soggetto avente

responsabilità giuridica sull’impianto.Tale Soggetto può coincidere con il Datore di Lavoro, ove si intenda con questo:

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

[D.Lgs 81/08 – Art. 2, comma 1, lettera b)]

È in capo al Datore di Lavoro la responsabilità connessa all’utilizzo delle uscite e delle vie diemergenza, nonché alla manutenzione e al controllo dei dispositivi di sicurezza, in quanto:

“1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

…………………..omissis……………..

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; ……………………omissis……………….

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.” [D.Lgs. 81/08 – art. 64]

La scelta di figure idonee alla effettuazione delle attività di verifica e manutenzionedell’impianto di illuminazione di sicurezza, è effettuata nel rispetto della normativa inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove e per quantoapplicabile, e in materia si sicurezza degli ambienti o di prevenzione incendi.

Ove ci si avvalga di lavoratori attivi nell’ambito (appartenenti) all’organizzazione che ha laresponsabilità dell’impianto, questi devono essere individuati, informati e addestrati con lemodalità previste dalla normativa applicabili.

[D.lgs. 81/08 – artt. 36 e 37].

Ove invece ci si avvalga di personale esterno:

“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera 

o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

………………..omissis………………..” [D.lgs. 81/08 – art. 26].

2) Al momento della pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legge 81/08.

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Più in generale, l’attività di verifica degli impianti elettrici, di cui l’impianto di sicurezza èparte, è prevista dall’Art.86 del già citato D.Lgs. 81/08:

“Art. 86. Verifiche 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni 

delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.” 

D.1 CompetenzePer una corretta ed efficace attività di verifica dell’impianto di illuminazione di sicurezza, ai

fini della presente norma, sono necessarie competenze di tipo illuminotecnico edelettrotecnico.

Per quanto riguarda le competenze di tipo elettrotecnico, ove specificatamentenecessarie, si applicano le definizioni seguenti:

D.1.1 Persona addestrata

Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona esperta), o che ha ricevutoistruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, inrelazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita).

Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo:

- al tipo di operazione;

- al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare;- alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più

preparato.

[CEI 64-8:2012, punto 29.1]

D.1.2 Persona esperta (PES)

Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle dievitare i pericoli che l’elettricità può creare.

In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturataesperienza, ha acquisito quanto segue:

- conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;- completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa

tipologia di lavori;

- capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza diqualsiasi lavoro di precisa tipologia;

- capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto lemisure idonee a ridurli o a eliminarli;

- capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;

- capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro insicurezza.

[CEI 11-27:2005, punto 4.2]

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D.1.3 Persona avvertita (PAV)Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, dapersone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue:

- conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;

- capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia dilavori;

- capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia,dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;

- capacità di affrontare le difficoltà previste;

- capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attivitàelettrica che è chiamata ad eseguire.

[CEI 11-27:2005, punto 4.3]

D.1.4 Persona comune (PEC)

Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche.

In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa dirischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischielettrici residui.

[CEI 11-27:2005, punto 4.4]

 

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BIBLIOGRAFIAUNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici

CEI EN 50172:2006 Sistemi di illuminazione di emergenza

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