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CAUSA E FORMA
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NOZIONE DI CAUSA
TEORIA TRADIZIONALE
Funzione economico – sociale
Causa in astratto
Critica: appiattimento della causa sul tipo legale, improbabile inoltre che i contratti tipici abbiano per definizione una causa illecita
NOZIONE RECENTE
Funzione economico – individuale
Causa in concreto
Ragione concreta, sintesi degli interessi reali perseguiti dalle parti
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CAUSA ILLECITA
Art. 1343 c.c.
Contraria all’ordine pubblico e al buon
costume
Rende nullo il negozio giuridico
CONTRATTO IN FRODE ALLA
LEGGE
Art. 1344 c.c.
Contratto utilizzato per eludere l’applicazione di
norme imperative
Contratto nullo
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MOTIVI
• Scopo pratico, individuale che induce la parte a concludere il contratto
• Principio dell’irrilevanza dei motivi
• Tuttavia esistono ipotesi tassative di rilevanza dei motivi
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RILEVANZA DEI MOTIVI
Art. 1345
Il contratto è illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo
esclusivamente per un motivo illecito comune
ad entrambe
PRESUPPOSIZIONE
Situazione di fatto comune alle parti sulla base della quale è stato
edificato il regolamento contrattuale
La sua originaria mancanza o il suo venir meno precludono la
realizzazione del programma negoziale
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La presupposizione, non attenendo all'oggetto, né alla causa , né ai motivi del contratto, consiste in
una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne
costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o
anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore
determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima
l'esercizio del recesso.Cassazione civile, sez. III,25 maggio 2007 n. 12235
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CONTRATTI MISTI
• Contratti riconducibili a più schemi negoziali tipici
• Problema: capire quale disciplina applicare
1. Principio dell’assorbimento: si applica la disciplina del tipo negoziale prevalente
2. Principio della combinazione: si applica la disciplina di ogni tipo contrattuale presente nel contratto misto
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COLLEGAMENTO NEGOZIALE
• Nozione: due o più contratti autonomi sono collegati teleologicamente in vista del perseguimento di un risultato unitario
• Conseguenze di tale nesso di interdipendenza1. In sede interpretativa: necessario procedere
ad una lettura combinata dei singoli contratti per cogliere il significato dell’operazione economica complessiva
2. Invalidità o inefficacia del singolo contratto colpisce anche il contratto immune da vizi se pregiudica la funzionalità complessiva dell’operazione economica
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FORMA
Nozione: tecnica di comunicazione sociale con la quale le parti contraenti
manifestano la loro volontà
Il consenso contrattuale deve essere esteriorizzato
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TIPOLOGIE DI FORMA
LEGALE
Imposta dalla legge
VOLONTARIA
Trova la propria fonte nell’autonomia
negoziale
Ad substantiam
Elemento essenziale del contratto
Ad probationem
Richiesta solo a fini probatori
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FORMA AD SUBSTANTIAM
Requisito essenziale del contratto ex art. 1325 n. 4 c.c.
Principio generale:
Libertà delle forme
Forma ad substantiam come eccezione a tale
principio
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RATIO DELLA FORMA AD SUBSTANTIAM
Richiamare l’attenzione delle parti contraenti sull’importanza dell’atto.
L’importanza può derivare da:
Natura di atto e gravità delle sue
conseguenze
Tutela della parte debole
Peso economico dell’atto
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FORMA AD PROBATIONEM
Forma prescritta affinché sussista un documento probatorio
L’esistenza del contratto può essere provata solo mediante un atto scritto
e non per presunzioni e testi
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CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
FORMALI
Colui che non ha adottato la forma richiesta ad probationem è tenuto, per dimostrare la conclusione del contratto, a deferire alla controparte giuramento decisorio (rischio di giuramento falso) o a provocare la confessione mediante
interrogatorio formale (scarsa probabilità di riuscita)
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FORMALISMO CONVENZIONALE
• Tematica attuale ma scarsamente considerata in sede codicistica
• Unico referente normativo, art. 1352 c.c.:
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
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Il patto con cui le parti impongono un vincolo di forma ad un futuro contratto
deve rivestire la forma scritta
Funzione del patto
Le parti tramite esso disciplinano il modo di estrinsecazione della loro volontà
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DOCUMENTO INFORMATICO
Documento privo di
sottoscrizione
Documento sottoscrittocon firma elettronica
Documento sottoscrittocon firma
elettronicaavanzata
Documentosottoscrittocon firma
digitaleautenticata
Atto pubblicoin forma
informatica
soddisfano il requisito della forma scritta a fini negoziali
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Art. 1372 comma I c.c.
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
IRREVOCABILITÀ DEL VINCOLO NEGOZIALE
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PRINCIPIO CONSENSUALISTICOArt. 1376 c.c.
• Immediata efficacia traslativa del consenso legittimamente manifestato
• Sufficienza del consenso per produrre l’effetto reale (trasferimento della proprietà di una cosa, costituzione o trasferimento di un diritto reale o
trasferimento di un altro diritto)
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PROBLEMI LEGATI ALL’ART.1376 C.C.
Cosa accade nell’ipotesi di trasferimento nei confronti di un terzo di un bene già reso oggetto di
alienazione?
Temperamento al principio dell’immediata efficacia traslativa del consenso
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CRITERI PER RISOLVERE CONFLITTO TRA PIÙ AVENTI DIRITTO
BENI IMMOBILI O MOBILI
REGISTRATI
Prevale chi ha trascritto per
primo l’acquisto
DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO
Prevale chi ha conseguito per
primo il godimento
BENI MOBILI
Prevale chi ha conseguito per
primo il possesso in buona fede
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RECESSO
• Diritto potestativo il cui esercizio determina lo scioglimento del vincolo contrattuale
• Art. 1373 c.c.: il recesso può essere esercitato fino al momento in cui il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
• Eccezione: nei contratti di durata, il recesso può essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione ma non pregiudica le prestazioni già eseguite
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Art. 1372 comma II c.c.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge
RELATIVITÀ DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI
Promessa del fatto del terzo: il terzo non è obbligato ad adempiere, obbligo di indennizzo in capo al promittente
in caso di rifiuto del terzo
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CONTRATTO A FAVORE DI TERZIContratto con cui le parti si accordano affinché gli effetti del
contratto si producano nella sfera giuridica di un terzo
(art. 1411)
Requisito: interesse dello stipulante all’attribuzione del diritto al terzo
• Rapporto di provvista
Rapporto tra promittente e stipulante
• Rapporto di valuta
•Rapporto tra promittente e terzo
• Il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione in suo
favore.
• Nel caso di rifiuto del terzo o revoca della stipulazione, gli
effetti si producono a favore dello stipulante
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CESSIONE DEL CONTRATTO
Contratto
trilaterale
con cui
una parte
trasferisce
ad un terzo
la sua posizione
contrattuale
Ceduto:contraente originario
deve dareil proprio consenso
alla cessione del contratto
Cessionario:terzo che subentra
nella posizionedel cedente
Cedente: Contraenteoriginario
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RAPPORTI TRA LE PARTI
Cedente-Cessionario
Cedente deve garantire la validità del contratto
Se garantisce anche l’adempimento del contratto, risponde come
fideiussore
Ceduto-Cedente
Cedente liberato dalle sue obbligazioni non appena la cessione diviene efficace nei confronti del ceduto
Ceduto però può decidere di non liberare il cedente nel caso di inadempimento da parte del cessionario
Ceduto-Cessionario
Ceduto può opporre al cessionario solo le
eccezioni derivanti dal contratto che è stato
ceduto
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SUBCONTRATTO
Contratto avente per oggetto il trasferimento di una situazione giuridica collegata ad un rapporto che scaturisce
da un precedente contratto
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RAPPRESENTANZADEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI
LEGALE
se i poteri del rappresentante sono conferiti dalla legge
VOLONTARIA
se i poteri del rappresentante sono conferiti dalla parte
rappresentata
Istituto per mezzo del quale è possibile farsi sostituire nel compimento di attività negoziali.
Si distingue in
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RAPPRESENTANZA
DIRETTA
Rappresentante agisce in nome e per
conto del rappresentato
Spendita del nome
INDIRETTA
Rappresentante agisce per conto del
rappresentato ma in nome proprio
Es: mandato senza rappresentanza
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CAPACITÀ
RAPPRESENTATO
Capacità d’agire
RAPPRESENTANTE
Capacità di intendere e volere
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VIZI DELLA VOLONTÀ E STATI SOGGETTIVI RILEVANTI
Si ha riguardo alla persona del rappresentante poiché è colui che pone in essere materialmente l’atto negoziale
Caso particolare: se il contenuto del contratto è predeterminato, si ha riguardo alla persona del
rappresentato
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PROCURA
• Negozio giuridico unilaterale recettizio con cui una parte conferisce il potere ad un’altra di rappresentarla
• Forma per relationem: deve rivestire la stessa forma prescritta per gli atti che il rappresentante dovrà compiere
• Le modificazioni e la revoca della procura devono essere rese note ai terzi pena la loro inopponibilità, a meno di dimostrare che i terzi erano comunque a conoscenza al momento della conclusione del contratto
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CONFLITTO D’INTERESSI
• Il contratto concluso in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato ad istanza del rappresentato se il conflitto era riconoscibile dal terzo
• L’annullamento del contratto non presuppone l’effettivo pregiudizio a carico del rappresentato
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CONTRATTO CON SE STESSO
• Il contratto concluso dal rappresentante con se stesso o come rappresentante di terzi è annullabile su istanza del rappresentato
• Eccezioni
1. Previa autorizzazione del rappresentato
2. Contenuto predeterminato del contratto
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CARENZA O ECCESSODI POTERE
• Contratto concluso dal falsus procurator: soggetto che agisce pur in mancanza di potere rappresentativo o eccedendo i limiti dei poteri a lui conferiti è inefficace
• Affinché gli effetti si producano in capo allo pseudo-rappresentato è necessaria una
Ratifica Negozio unilaterale e recettizio con effetto
retroattivo con cui lo pseudo-rappresentato fa propri gli effetti dell’atto
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CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE artt. 1401 ss.
• Contratto alla cui conclusione una parte si riserva la facoltà di nominare in seguito la persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto
• Diritti e obblighi vengono acquistati dal nominato sin dal momento della stipula purché nei tre giorni successivi alla conclusione del contratto intervengano la dichiarazione di nomina e l’accettazione del nominato (salvo previa procura)
Da non confondersi con contratto a favore di terzo art. 1411 c.c.
Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto , ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo.
[email protected] v0.7/45 44
Cass. civ., sez. II 03/08/12, n. 14105
Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione invalsa nella pratica quotidiana degli affari di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.
[email protected] v0.7/45 45