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24 febbraio 2015 - cr.piemonte.it febbraio 2015.pdf · con la riforma Renzi-Madia approvata con...

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24 FEBBRAIO 2015 Direzione Processo Legislativo Silvia Bertini Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale Aurelia Jannelli InfolegCrpNews A cura di: Maria Morello, Maria Grazia Valente Realizzazione grafica: Francesca Mezzapesa
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Page 1: 24 febbraio 2015 - cr.piemonte.it febbraio 2015.pdf · con la riforma Renzi-Madia approvata con D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.

24 FEBBRAIO 2

Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini

Settore Studi

Documentazione e

Supporto Giuridico Legale

Aurelia Jannelli

InfolegCrpNews

A cura di:

Maria Morello,

Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:

Francesca Mezzapesa

015

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SOMMARIO

AMBIENTE ...................................................................................................................... 3

Regole ambientali e crescita economica .................................................................................................. 3

Appalti e Lavori pubblici ............................................................................................................................. 3

Contratti pubblici ......................................................................................................................................... 4

BILANCIO –FINANZE – CREDITO – ECONOMIA.............................................................. 5

2015: L’Italia su un crinale, tra ripresa e stagnazione .......................................................................... 5

L’Unione Bancaria Europea ........................................................................................................................ 5

DIRITTO COSTITUZIONALE............................................................................................ 6

Gli uffici territoriali dello Stato................................................................................................................... 6

Il contributo della Costituzione alla modernizzazione dell’Amministrazione Pubblica ....................... 6

Nuovi modelli del diritto pubblico ............................................................................................................. 7

INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE ................................................................ 7

Rete Internet e accrescimento delle potenzialità democratiche .......................................................... 7

ISTRUZIONE – FORMAZIONE ......................................................................................... 8

Riforma degli ordinamenti e innovazione didattica ................................................................................ 8

LAVORO.......................................................................................................................... 8

La Regione non può assorbire personale della società in house ......................................................... 8

La spesa per il lavoro flessibile.................................................................................................................. 9

Limite di 7 Euro per i buoni pasto anche se il servizio è in convenzione............................................ 9

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.................................................................................... 10

Il Parere del Comitato Unico di Garanzia (CUG)................................................................................... 10

UNIVERSITA’ ................................................................................................................ 10

E’ lecito il trasferimento da un’università straniera ad una italiana senza sostenere i quizd’ingresso ................................................................................................................................................... 10

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AMBIENTE

Regole ambientali e crescita economica

Nell’editoriale intitolato “Regole ambientali ecrescita economica: riflessioni su un recentestudio dell’OCSE (Convenzionesull’Organizzazione per la Cooperazione e loSviluppo Economici)”, a cura di StefanoNespor, avvocato in Milano, Direttore dellaRivista Giuridica dell’Ambiente, l’autore sipone la domanda di quanto influiscono leregole e i vincoli per la tutela dell’ambientesulla crescita economica e sulla produttività.A quest’ultima non è ancora seguita unarisposta definitiva, spesso le risposte diambientalisti ed economisti in materia,risultano essere divergenti. Oggi, la stessadomanda, viene posta agli occhi degli espertiin modo del tutto nuovo, anche perché nelfrattempo molti paesi poveri sono entratinella diversa categoria dei paesi emergenti esi stanno dotando a loro volta di regoleambientali che prevedono vincoli alle attivitàproduttive maggiormente inquinanti. Unostudio recente elaborato dall’OCSE ha

predisposto una risposta esauriente epresumibilmente definitiva. Infatti gli autorihanno costruito, in proposito, per i 24 Paesiassociati all’OCSE un indice denominato“Environmental policy stringency (EPS)basato su tutti i costi, anche quelli impliciti,delle politiche adottate nei vari Paesi tra il1990 e il 2012; verificando come icambiamenti nell’EPS hanno influitosull’attività produttiva. Il risultato che ne èconseguito è stato sorprendente, infattil’incremento dei vincoli verificatosi all’internodei Paesi OCSE nel sopracitato periodo nonha alterato nel suo complesso la crescita e laproduttività di un determinato Paese,imponendo solo in alcuni casi, aggiustamenticon effetti di breve periodo.Il testo dell’editoriale è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editori

Appalti e Lavori pubblici

Nel commento intitolato “Varata la disciplinaorganica dell’attività consultiva dell’AutoritàNazionale Anticorruzione”, a curadell’avvocato Paola Cosmai, pubblicato sullarivista “Quotidiano Enti Locali” (17/02/2015),reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,si rileva che, a seguito dell’accorpamentonell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)dell’Autorità per la Vigilanza sui Contrattipubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)con la riforma Renzi-Madia approvata conD.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito conmodificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114,la prima ne ha acquisito anche funzioniconsultive in tema di appalti, che siaggiungono a quelle assegnate dadisposizioni normative specifichericonducibili,alla necessità di controllare eprevenire i fenomeni corruttivi nelle P.A. inadempimento alla L. 6 novembre 2012, n.190 (Legge anticorruzione). Tra lecompetenze ereditate dall’Avcp siannoverano, sia quella di pronunciarsi, entro

trenta giorni dalla richiesta della stazioneappaltante sulla conformità delle disposizionidel bando di gara o della lettera di invito allefonti comunitarie ai sensi dell’art. 69, comma3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codicedei contratti) e sia quella di formulare parerinon vincolanti ad istanza delle stazioniappaltanti dalle altre parti su problemi insortidurante lo svolgimento delle procedure digara, formulando se necessita, una propostarisolutiva anche in caso di inammissibilitàdella richiesta qualora il termine risulti diinteresse generale (ex art. 6, comma 7, lettn) del Codice), secondo l’iter approvato dallastessa Authority col Regolamentosull’esercizio della funzione di componimentodelle controversie. Inoltre, si includononell’ambito dei suoi poteri in materia diprevenzione e vigilanza sui fenomenicorruttivi, sia quelli consultivi di caratteregenerale sulla corretta interpretazione eapplicazione della L. n. 190 del 2012, sia

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quelli specifici in ordine tanto alla revocadegli incarichi amministrativi di vertice.Il Regolamento, sotto un profilo strettamenteorganizzativo, prevede che tutte le richiestedi interpello pervenute vengano assegnateall'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridicidell'Anac affinché ne valuti la rilevanza inbase ai criteri predeterminati da dettoregolamento e, all'esito, proponga ol'archiviazione o una determinata soluzione oorientamento al Presidente che, valutatone il

contenuto, sottoporrà i relativi provvedimenti,motivati, al Consiglio perché li approvi.Esso stabilisce i criteri da seguire perl’elaborazione dei pareri effettuando unadistinzione fra quelli che pervengono dapubbliche amministrazioni ed Enti di dirittoprivato in controllo pubblico, nonchè disoggetti privati destinatari di unprovvedimento nell’ambito di unprocedimento amministrativo ovvero dasoggetti privati terzi.

Contratti pubblici

Nell’articolo intitolato “Contratti pubblici:avvalimento e subappalto”, a cura diDomenico Galli e Claudio Guccione,pubblicato sulla rivista “Giornale di dirittoamministrativo” n. 1 del 2015, a pag. 127,reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,si evidenzia che i suddetti istituti pur avendoreciproche connessioni, hanno storia efunzioni differenti. Infatti l’avvalimento, nellasua nuova conformazione, trova origine nellagiurisprudenza, prima ancora che nelladottrina europea; il subappalto, invece,appartenente alla tipologia dei contrattiderivati e interessato solo parzialmente daldiritto dell’Unione Europea, trova unadeguato ordinamento nella disciplinanazionale di ordine pubblico, nella prospettivadi contrasto dei rischi di infiltrazione mafiosanel settore degli appalti pubblici.

Per quanto concerne il piano funzionale,entrambi gli istituti presentano notevolidifferenze, in quanto l’avvalimento concerneprincipalmente la fase di gara, mentre ilsubappalto riguarda sostanzialmente la faseesecutiva del contratto. In proposito, però, sirilevano anche casi di ingerenza neimedesimi, soprattutto in relazione al fattoche, il subappalto costituisce uno dei mezzicon cui, in fase di esecuzione, può essereconcretamente data attuazioneall’avvalimento. Tuttavia il carattere di novitàdelle questioni e le ripetute modifiche dellanormativa su quest’ultimo istituto da un latoe la frequenza con cui si ricorre ai due istitutidall’altro, spiegano il proliferare di numerosepronunce in detta materia.

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BILANCIO –FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

2015: L’Italia su un crinale, tra ripresa e stagnazione

Nella relazione intitolata “2015: l’Italia su uncrinale, tra ripresa e stagnazione”, a cura diFranco Bassanini, pubblicato da Astrid,(Rassegna n. 218 del 13 febbraio 2015), siillustrano, nella prima parte, i daticoncernenti le previsioni per il 2015 nelcontesto internazionale e in quello nazionale.Ne consegue che le stime, aggiornate a finegennaio, del Fondo Internazionale Monetario,riflettano ancora una ripresa lenta,ulteriormente aggravata, dalla persistentevolatilità dei mercati finanziari. Anche lacrescita finanziaria globale prevista per l’annoin corso attorno al 3,5% (in riduzione di 0,3punti percentuali rispetto a quanto ipotizzatonell’ottobre 2014) nasconde la permanenza di

discrasie tra le economie emergenti e quellesviluppate e anche all’interno di questeultime. Per l’Italia, invece, per il 2015 sembrapotersi ipotizzare l’avvio di una ripresa: dopoanni di contrazione, si attende una crescitadel PIL, compresa tra l’0,4% del FondoMonetario Internazionale e lo 0,6% dellaCommissione europea, guidatadall’incremento delle esportazioni (+ 3,4%rispetto al 2014) e sostenuta dal contributofinalmente positivo della domanda interna.Nella seconda parte invece, viene postal’attenzione sulla congiuntura particolarmentefavorevole per l’export e sul rilancio degliinvestimenti e la domanda interna.

L’Unione Bancaria Europea

Nell’articolo intitolato “L’Unione BancariaEuropea: un approccio continentale”, a curadi Luisa Torchia, pubblicato sulla rivista“Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del2015, a pag. 11, reperibile sulla banca datiNuova de Agostini, si rileva che, L’UnioneBancaria Europea, con la previsione di unasupervisione bancaria unica, è stata definitada Mario Draghi “ il più grande passo versoun’integrazione più profonda dalla creazionedell’Unione economica e monetaria”. Essapresenta alcuni caratteri comuni e altridifferenti rispetto al più generale processo diintegrazione europeo. La causa principaledella nascita dell’unione bancaria è statal’urgente necessità di porre rimedio alla crisifinanziaria in atto. L’Europa si è trovata difronte ad una questione da risolvere entro

vincoli pressanti, primo fra i qualil’impossibilità di modificare i Trattati e lanecessità quindi, di trovare una basenormativa nel quadro esistente. Lacostruzione dell’Unione bancaria si differenziadal suddetto processo di integrazione poichépresenta un sistema di attribuzione eripartizione di funzioni inedito rispettoall’ordinamento europeo, con apparatinazionali integrati in un apparato centrale,invertendo così gli usuali criteri di attribuzionee di cooperazione amministrativa.Nel testo, in particolare, l’autrice si soffermasui seguenti punti: il processo di costruzione;il cumulo di funzioni e l’articolazioneorganizzativa e la distribuzione delleattribuzioni e gli strumenti.

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DIRITTO COSTITUZIONALE

Gli uffici territoriali dello Stato

Nel commento intitolato “Gli uffici territorialidello Stato: ancora un tentativo di riformadell’amministrazione periferica statale”, acura di Giovanni Maria Leo, si evidenzia che,le forme con cui lo Stato organizza le propriestrutture all’interno del suo territorio ed ipoteri che attribuisce agli uffici che lorappresentano, costituiscono un punto diincrocio tra diversi ambiti scientifici, in primoluogo il diritto costituzionale a cui seguequello amministrativo, la scienzadell’organizzazione e la storiadell’amministrazione.Nel testo, gli autori perseguono l’obiettivoprioritario di tracciare le linee fondamentalidello sviluppo della rete perifericadell’amministrazione statale, a partire dalle

sue origini a seguito dell’unificazione sino apervenire al momento attuale di riforma degliassetti esistenti.Nel testo, in particolare, viene postal’attenzione sui seguenti punti: le origini edevoluzione dell’organizzazione perifericastatale; lo sviluppo disorganico della reteamministrativa sul territorio nella faserepubblicana; le riforme attuate e le occasioniperdute a cavallo del nuovo millennio; lasituazione attuale ed il tentativo di riformaregli uffici territoriali dello Stato.Il testo del commento è reperibile alseguente indirizzo:http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2015/02/LEO-UTG.pdf

Il contributo della Costituzione alla modernizzazione dell’Amministrazione Pubblica

Nell’articolo intitolato “Sul contributo dellaCostituzione della Repubblica Italiana allamodernizzazione dell’amministrazionepubblica in un sistema ordinamentalemultilivello”, a cura di Alfonso Maria Cecere,si pone l’attenzione sull’amministrazionecome funzione dello Stato in costanteevoluzione secondo i vari periodi storici. Inquesto moto dinamico si va a collocare laCostituzione che va scrutata per coglierne ilsuo contributo in termini di trasformazionepiuttosto che di novità rispetto al processo dimodernizzazione dell’amministrazione. LaCostituzione repubblicana pertanto nonrappresenta un punto di partenza, ma unfatto nuovo, un mutamento in un contesto incui persiste una continuità di fondo,l’ordinamento statuale. Quindi la medesimadeve essere considerata il moto propulsoreper una riforma democratica della pubblicaamministrazione. Si tratta di un processo

lento ma costante che si avvale anche delladimensione multilivello in cui vienerappresentato l’ordinamento giuridicocontemporaneo. In proposito, le dimensionieuropea ed internazionale, particolarmentequella inerente il Trattato sulla Convenzionedei diritti dell’uomo, hanno richiesto unaattenta valutazione sul principio di legalità edhanno contribuito a costruire una pubblicaamministrazione che pone sempre di più alcentro il cittadino.Tuttavia molto lavoro rimane ancora dasvolgere sul piano della partecipazionepolitica e del raccordo tra gli organi didemocrazia rappresentativa e quellipartecipativi.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.edizioniesi.it/dperonline/data/uploads/articoli/sul-contributo-cecere.pdf

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Nuovi modelli del diritto pubblico

Nel saggio intitolato “Nuovi modelli del dirittopubblico – Sovranità popolare v. sovranitàparlamentare: il ruolo della comunità trademocrazia della rappresentanza “, a cura diAlberto Lucarelli, si intende focalizzarel’attenzione su quali siano oggi in Italia enell’ambito Europeo i punti cocenti intorno altema della sovranità popolare, e con qualistrumenti il diritto pubblico (nella suaconfigurazione di ordinamento giuridico cheregola i rapporti autorità/libertà) sia in gradodi fornire risposte alle nuove istanze edesigenze e quali siano i margini per un suo

ripensamento. Due sono sostanzialmente lequestioni aperte che si tengono in debitaconsiderazione: la prima concerne il ruolo deipartiti di oggi e la loro capacità di continuaread essere protagonisti dei processipartecipativi ed allo sviluppo economico esociale del Paese; la seconda, che attiene allacapacità dell’UE di realizzare nello spaziopubblico europeo, reali processi partecipativi.Il testo del saggio è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.edizioniesi.it/dperonline/data/uploads/articoli/sovranita-lucarelli.pdf

INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE

Rete Internet e accrescimento delle potenzialità democratiche

Nel saggio intitolato “Cittadinanza digitale epotenziamento della partecipazione politicaattraverso il web: un mito così recente già dasfatare?”, a cura di Paola Marsocci, associatodi diritto costituzionale presso l’università “LaSapienza” di Roma, si rileva che, la reteInternet è uno strumento atto ad assicuraree, nel contempo, ad agevolare l’esercizio dimolti diritti e, non soltanto, quello inerente lefacoltà connesse alle posizioni giuridichecollegate agli ambiti dell’informazione e dellacomunicazione. Si tratta, in definitiva, di nondisciplinare solo un procedimentotecnologico, ma di individuare i modi diaffrontare le grandi politiche pubbliche dovesi sperimenta in concreto la capacità diesercitare i diritti civili, politici e sociali. Diconseguenza si pone come opportuno lostudio della struttura dei diritti costituzionali el’analisi della tenuta degli strumenti digaranzia predisposti tradizionalmentedall’ordinamento giuridico.Nel testo, in particolare, l’autrice si soffermasui seguenti punti: Internet nella prospettivadello studio dei diritti e del potenziamento

delle garanzie loro apprestate; lecaratteristiche della rete e le relativepotenzialità democratiche; come cambia nelcorso del tempo il concetto di controllo nelweb; i fondamenti costituzionali dellacittadinanza digitale e la partecipazione.Si propone quindi di considerare in mododifferente la costituzionalizzazione delCyberspazio e di interpretare ed applicare conocchi nuovi le prescrizioni costituzionali diprincipio a tutte le realtà che si avvalgono ditale tecnologia. Sarebbe poi ancheauspicabile, secondo il parere dell’autrice,una revisione costituzionale volta ad inserire ildiritto di accesso alla Rete tra i diritti socialipoiché un mezzo così potente potrebbecontribuire a rivitalizzare il principio dieguaglianza sostanziale.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.rivistaaic.it/cittadinanza-digitale-e-potenziamento-della-partecipazione-politica-attraverso-il-web-un-mito-cos-recente-gi-da-sfatare.html

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ISTRUZIONE – FORMAZIONE

Riforma degli ordinamenti e innovazione didattica

Nell’articolo intitolato “Riforma degliordinamenti e innovazione didattica: qualipolitiche pubbliche nell’era digitale”, a cura diSabrina Bono, pubblicato da Astrid (Rassegnan. 218 del 13 febbraio 2015), si poneparticolare attenzione ai tre grandi piani chein Italia hanno introdotto le tecnologie nellaScuola: Piano di Sviluppo delle TecnologieDidattiche inizio 1995 (Pstd), Piano diFormazione sulle tecnologie dell’informazionee della comunicazione, inizio 2003 (ForTic);Piano Nazionale Scuola Digitale inizio 2009(Pnsd). Infatti l’avvento della tecnologia staapportando un cambiamento in tutti i settori:anche il mondo della scuola non può sottrarsi

a questo sviluppo, che vede l’integrazionenella didattica delle nuove tecnologie nellescuole italiane, Tuttavia è importanterealizzare un doppio filo per una relazionevirtuosa tra didattica e tecnologie. Nelprocesso di innovazione si distinguonoessenzialmente tre livelli: innalzamento degliobiettivi didattici (risoluzione dei problemi,creatività); formazione dei docenti su nuovemetodologie didattiche, al fine di consentire ilpiù ampio spettro possibile metodi diapprendimento/insegnamento; introduzioneordinamentale di argomenti relativi alletecnologie.

LAVORO

La Regione non può assorbire personale della società in house

Nella nota di commento intitolata “La Regionenon può assorbire personale della società inhouse”, a cura di Federico Gavioli, dottorecommercialista, revisore contabile epubblicista, pubblicata sulla rivista“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sullabanca dati Nuova de Agostini, si evidenziache, la Corte Costituzionale, con la sentenzan. 7, del 30 gennaio 2015, ha confermatol’illegittimità costituzionale della leggeregionale che sopprime una propria società inhouse attribuendo le funzioni ad un’agenziaregionale e disponendo il trasferimento delpersonale della partecipata alla costituendaagenzia regionale. Si rammenta in proposito,che la legge della Regione Autonoma dellaSardegna del 15 gennaio 2014, n. 4 inerentea “L’istituzione dell’Agenzia regionale per labonifica e l’esercizio delle attività residualidelle aree minerarie dismesse o in via didismissione è stata oggetto di richiesta dilegittimità costituzionale sostenuta dalPresidente del Consiglio dei Ministri. Inparticolare, nel caso di specie, quest’ultimoha impugnato, tramite l’Avvocatura delloStato, l’art. 13, comma 3, della suddettalegge della Regione Sarda, per violazionedegli artt. 97, comma 3 e 117, comma 2, lett.

l), della Costituzione. La norma impugnata,secondo la posizione del ricorrente,disciplinerebbe una procedura di mobilità delpersonale a tempo indeterminato di unasocietà in house della sopracitata Regione,verso l’Agenzia regionale neo-costituita conlegge regionale. Questo risulterebbecontrastare, da una parte con il principiocostituzionale di accesso al pubblico impiegomediante concorso e, dall'altro, con ledisposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, costituenti per le regioni, ai sensidell’art. 1, comma 3 del Decreto legislativostesso, principi fondamentali. Inoltre lanorma inciderebbe, soprattutto sull’istitutodella mobilità, la cui disciplina è riservata allacompetenza esclusiva dello stato in materia diordinamento civile. La Corte costituzionaledecidendo la questione di legittimitàprospettata ha ribadito il principio delconcorso pubblico, rilevando come esso nonsia incompatibile, nella logica di facilitare ilbuon andamento dell’amministrazione, con laprevisione per legge di condizioni di accessointese a consentire il consolidamento dipregresse esperienze lavorative maturatenella stessa amministrazione, non tollerandoe non permettendo riserve integrali di posti

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disponibili in favore di personale interno odaltri tipi di limitazioni che provocherebbero la

lesione del principio di imparzialità di cui alprimo comma, dell’art. 97 della Costituzione.

La spesa per il lavoro flessibile

L’articolo intitolato “La spesa per il lavoroflessibile”, a cura di Arturo Bianco, inizia conl’analizzare il parere della sezione autonomiedella Corte dei Conti che è stato sollecitatoper risolvere il contrasto interpretativo che havisto contrapposte le sezioni della Lombardiae del Molise, per le quali non vi era unospecifico tetto a seguito delle modificheintrodotte dal DL n. 90/2014 al testodell’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010,e quelle della Puglia, Campania e Liguria, percui il testo novellato impone comunque ilrispetto della soglia massima del 100% dellaspesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009,tesi che è stata fatta propria dal citato pareredella sezione autonomie.La deliberazione della sezione autonomiedella Corte dei Conti n. 2 del 9 febbraio 2015risolve la sopraccitata questioneinterpretativa chiarendo che il tetto di spesa

per le assunzioni flessibili deve ritenersifissato nel 100% di quanto speso allo stessotitolo nell’anno 2009 per gli enti locali chehanno rispettato le soglie massime di spesaper il personale; per tutte le altreamministrazioni pubbliche continua ad esserefissato nel 50% della analoga spesa dell’anno2009. Al contrario risulta priva di fondamentoNon la tesi per cui, negli enti locali virtuosisulla spesa del personale, non vi è alcunasoglia massima specifica per le assunzioniflessibili in quanto una tale conclusionecontrasta con i vincoli crescenti che sonodettati dal legislatore alla spesa delpersonale.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4976

Limite di 7 Euro per i buoni pasto anche se il servizio è in convenzione

Nel commento intitolato “Limite di 7 Euro peri buoni pasto anche se il servizio è inconvenzione”, a cura di Amedeo di Filippo,Dirigente comunale, si evidenzia che, allaCorte dei conti, Sezione regionale di controllodel Piemonte, sono stati posti due quesitiparticolari, sul valore dei buoni pasti, inordine alle novità introdotte dall’art. 5,comma 7, del D.L. n. 95/2012 conv. dalla L.n. 135/2012. Nel nuovo quadro normativo èstato stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre2012, il valore dei buoni pasto assegnati alpersonale delle amministrazioni pubblichenon possa superare il valore nominale di 7,00euro, con conseguente cessazione dieventuali disposizioni normative e contrattualipiù vantaggiosi, e, nel contempo, obbligo diadeguamento dei contratti di fornitura stilati.Si è domandato ai magistrati contabili se illimite di 7 euro possa riferirsi anche all’ipotesidel servizio mensa fornito tramiteconvenzione con gli esercizi di ristorazione e,in caso di risposta affermativa, se il valore

“nominale” del buono pasto possacorrispondere al costo complessivo del pastofornito al dipendente, asservito alla consuetaripartizione del relativo onere (due terzi acarico dell’amministrazione e un terzo acarico del dipendente), come previsto dalladisciplina contrattuale di comparto (l’art. 45,comma 4 e l’art. 46, comma 1, del CCNL del14 settembre 2000). La Sezione regionale dicontrollo per il Piemonte ha fornito unarisposta con la deliberazione n. 18 depositatail 30 gennaio 2014. La decisione parte dalpresupposto per cui le modalità di fruizionedei buoni pasti sono due: istituzione di unamensa di servizio, gestita direttamentedall’ente o da terzi tramite convenzione,oppure assegnazione ai dipendenti di buonipasto sostitutivi. Nel primo caso, ildipendente è tenuto a pagare, per ogni pastoun corrispettivo pari ad un terzo del costounitario risultante dalla convenzione, se lamensa è gestita da terzi, o un corrispettivopari ad un terzo dei costi dei generi

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alimentari e del personale, se la mensa ègestita direttamente dall’ente. Nel secondo,invece, il costo del pasto sostitutivo delservizio di mensa è pari alla domma chel’ente sarebbe tenuto a pagare per ognipasto.

Nel caso esaminato, ricompreso nella primafattispecie, sostiene la Sezione che il costorelativo al buona pasto rientra tra le spese dipersonale e confluisce nell’ammontare dellevoci che concorrono a formarle.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Parere del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Nell’articolo intitolato “Il Parere del CUGnell’attività amministrativa”, a cura di CesareAmiconi, funzionario pubblico, dipendentepresso l’università degli studi di Brescia, sievidenzia che, al fine di erogare servizipubblici sempre più idonei e volti a soddisfarele esigenze della collettività, da quasivent’anni leggi, decreti e direttive ministerialihanno previsto al loro interno organismiinterni preposti alla tutela, codici e buoneprassi per attuare il principio del benessereorganizzarìtivo. La prospettazione di unparere del CUG, quale strumento di controllodella discrezionalità del datore che impattanola dignità, la salute dei lavoratori persegueproprio il sopracitato scopo. Pertanto,all’interno delle singole PubblicheAmministrazioni, detto CUG è organo diorigine comunitaria che svolge “ex lege” lefunzioni dei Comitati pari opportunità e deicomitati paritetici sul mobbing, “contribuisce

all’ottimizzazione della produttività del lavoropubblico, migliorando l’efficienza delleprestazioni, nella prospettiva di un ambientedi lavoro caratterizzato dal rispetto deiprincipi di pari opportunità, di benessereorganizzativo e dal contrasto di qualsiasiforma di discriminazione e di violenza moraleo psichica per lavoratori o lavoratrici”. Neltesto, in particolare, l’autore, ponel’attenzione sui seguenti punti: le funzioni delCUG, le linee governative, la natura giuridicadel parere; la procedimentalizzazione dellafase del rilascio del parere; l’annullabilità e lanullità degli atti di pretermissione del parereed infine, sui profili di merito connessiall’azione amministrativa omissiva.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.altalex.com/index.php?idnot=70397

UNIVERSITA’

E’ lecito il trasferimento da un’università straniera ad una italiana senza sostenere iquiz d’ingresso

Nella nota di commento intitolata “E’ lecito iltrasferimento da un’università straniera aduna italiana senza sostenere i quizd’ingresso”, a cura di Angelo costa, dottore ingiurisprudenza, giornalista pubblicista,pubblicata sulla rivista “Quotidiano entiLocali” (17/02/2015), reperibile sulla bancadati Nuova de Agostini, si rileva che, il T.A.R.Lazio, Roma, Sez. III-bis, del 13 febbraio2015, n. 2608, si è pronunciato sullalegittimità del diniego opposto da un Ateneoin ordine alla domanda di trasferimento diuno studente, proveniente da un’università

privata dell’Albania, al II° anno del corso dilaurea in Odontoiatria e Protesi Dentariadell’università pubblica italiana. Il diniegoopposto dall’amministrazione con ilprovvedimento impugnato, dopo averanticipato che “Le domande di trasferimentopotranno essere prese in considerazione solodopo la chiusura della graduatoria di meritoconnessa alla procedura concorsuale a.a.2014/2015 previa verifica dei posti disponibili,poneva in rilievo che, “il trasferimento deglistudenti da università straniere èsubordinato, in base alla L. 2 agosto 1999, n.

Page 11: 24 febbraio 2015 - cr.piemonte.it febbraio 2015.pdf · con la riforma Renzi-Madia approvata con D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.

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264, al superamento del test d’ingresso”. IlT.A.R. sancisce che la corretta interpretazionedell’art. 4 della suddetta legge, è quellasecondo la quale la limitazione al previosuperamento dei test preselettivi per i corsi dilaurea a numero chiuso sia legittimato solocon riferimento all’accesso al primo anno dicorso di studi e non concernente le richiestedi trasferimento ad anni successivi al primo.In tali casi, il principio regolante l’iscrizione è

unicamente quello del riconoscimento deicrediti formativi e sottoposto all’indefettibilelimite dei posti disponibili per il trasferimento,da stabilirsi in via preventiva, per ogni annoaccademico e per ciascun anno di corso dallesingole università sulla base della concretapotenzialità formativa di ciascuna.Nel caso di specie, il T.A.R. ha accolto ilricorso dello studente ed ha annullato ildiniego opposto dall’università italiana.


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