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25 DEPENALIZZAZ

Date post: 29-Mar-2016
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L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. Sezione I Principi generali © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo Art. 52. Modifica dell’art. 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. Omissis. ––––––––––– Sostituisce l’art. 18 D.L. 8 aprile 1974 n. 95. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo
33
© Laurus Robuffo Depenalizzazione e sanzioni sostitutive 1. L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Art. 1. Principio di legalità. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in for- za di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse con- siderati. Art. 2. Capacità di intendere e di volere. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di in- tendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del prece- dente comma, della violazione risponde chi era te- nuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che pro- vi di non aver potuto impedire il fatto. Art. 3. Elemento soggettivo. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per erro- re sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’er- rore non è determinato da sua colpa. Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in sta- to di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell’au- torità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. I comuni, le province, le comunità montane e i lo- ro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assisten- ziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non ri- spondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazio- ni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del con- tratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. ––––––––––– L’ultimo comma è stato introdotto dalla L. 23 di- cembre 1998, n. 448 Art. 5. Concorso di persone. Quando più perso- ne concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Art. 6. Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immo- bile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua vo- lontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’auto- rità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’im- prenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo do- vuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pa- gato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. Art. 7. Non trasmissibilità dell’obbligazione. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
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© Laurus Robuffo

Depenalizzazione e sanzioni sostitutive

1.

L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche alsistema penale.

CAPO ILE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione IPrincipi generali

Art. 1. Principio di legalità. Nessuno può essereassoggettato a sanzioni amministrative se non in for-za di una legge che sia entrata in vigore prima dellacommissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative siapplicano soltanto nei casi e per i tempi in esse con-siderati.

Art. 2. Capacità di intendere e di volere. Nonpuò essere assoggettato a sanzione amministrativachi, al momento in cui ha commesso il fatto, nonaveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in baseai criteri indicati nel codice penale, la capacità di in-tendere e di volere, salvo che lo stato di incapacitànon derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del prece-dente comma, della violazione risponde chi era te-nuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che pro-vi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3. Elemento soggettivo. Nelle violazioni cuiè applicabile una sanzione amministrativa ciascunoè responsabile della propria azione od omissione,cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per erro-re sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’er-rore non è determinato da sua colpa.

Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità.Non risponde delle violazioni amministrative chi hacommesso il fatto nell’adempimento di un dovere onell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in sta-to di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell’au-torità, della stessa risponde il pubblico ufficialeche ha dato l’ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i lo-ro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senzascopo di lucro che svolgono attività socio-assisten-ziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Serviziosanitario nazionale ed i loro amministratori non ri-spondono delle sanzioni amministrative e civili cheriguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazio-ni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi aprestazioni lavorative stipulate nella forma del con-tratto d’opera e successivamente riconosciute comerapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alladata del 31 dicembre 1997.–––––––––––

L’ultimo comma è stato introdotto dalla L. 23 di-cembre 1998, n. 448

Art. 5. Concorso di persone. Quando più perso-ne concorrono in una violazione amministrativa,ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questadisposta, salvo che sia diversamente stabilito dallalegge.

Art. 6. Solidarietà. Il proprietario della cosa cheservì o fu destinata a commettere la violazione o, insua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immo-bile, il titolare di un diritto personale di godimento,è obbligato in solido con l’autore della violazione alpagamento della somma da questo dovuta se nonprova che la cosa è stata utilizzata contro la sua vo-lontà.

Se la violazione è commessa da persona capace diintendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità,direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’auto-rità o incaricata della direzione o della vigilanza èobbligata in solido con l’autore della violazione alpagamento della somma da questo dovuta, salvo cheprovi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante odal dipendente di una persona giuridica o di un enteprivo di personalità giuridica o, comunque, di unimprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni oincombenze, la persona giuridica o l’ente o l’im-prenditore è obbligato in solido con l’autore dellaviolazione al pagamento della somma da questo do-vuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pa-gato ha diritto di regresso per l’intero nei confrontidell’autore della violazione.

Art. 7. Non trasmissibilità dell’obbligazione.L’obbligazione di pagare la somma dovuta per laviolazione non si trasmette agli eredi.

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Art. 8. Più violazioni di disposizioni che pre-vedono sanzioni amministrative. Salvo che siadiversamente stabilito dalla legge, chi con un’a-zione od omissione viola diverse disposizioni cheprevedono sanzioni amministrative o commettepiù violazioni della stessa disposizione, soggiacealla sanzione prevista per la violazione più grave,aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente com-ma soggiace anche chi con più azioni od omissio-ni, esecutive di un medesimo disegno posto in es-sere in violazione di norme che stabiliscono san-zioni amministrative, commette, anche in tempi di-versi, più violazioni della stessa o di diverse normedi legge in materia di previdenza ed assistenza ob-bligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si ap-plica anche alle violazioni commesse anteriormen-te all’entrata in vigore della legge di conversionedel decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, per lequali non sia già intervenuta sentenza passata ingiudicato.–––––––––––

I commi 2 e 3 sono stati aggiunti con D.L. 2 di-cembre 1985, n. 688 (conv. L. 31 gennaio 1986, n.11).

Art. 8 bis. Reiterazione delle violazioni. Salvoquanto previsto da speciali disposizioni di legge, siha reiterazione quando, nei cinque anni successivialla commissione di una violazione amministrativa,accertata con prevvedimento esecutivo, lo stessosoggetto commette un’altra violazione della stessaindole. Si ha reiterazione anche quando più viola-zioni della stessa indole commesse nel quinquenniosono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazionidella medesima disposizione e quelle di disposizio-ni diverse che, per la natura dei fatti che le costitui-scono o per le modalità della condotta, presentanouna sostanziale omogeneità o caratteri fondamentalicomuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesi-ma disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla primanon sono valutate, ai fini della reiterazione, quandosono commesse in tempi ravvicinati e riconducibiliad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la leggeespressamente stabilisce. Essa non opera nel caso dipagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possonoessere sospesi fino a quando il provvedimento cheaccerta la violazione precedentemente commessa siadivenuto definitivo. La sospensione è disposta dal-l’autorità amministrativa competente, o in caso diopposizione dal giudice, quando possa derivare gra-ve danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, inogni caso, se il provvedimento che accerta la prece-dente violazione è annullato.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 94 D. Lgs. 507/99.

Art. 9. Principio di specialità. Quando uno stes-so fatto è punito da una disposizione penale e da unadisposizione che prevede una sanzione amministra-tiva, ovvero da una pluralità di disposizioni che pre-vedono sanzioni amministrative, si applica la dispo-sizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da unadisposizione penale e da una disposizione regionaleo delle province autonome di Trento e di Bolzanoche preveda una sanzione amministrativa, si applicain ogni caso la disposizione penale, salvo che que-st’ultima sia applicabile solo in mancanza di altredisposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed in-tegrazioni, si applicano soltanto le disposizioni pe-nali, anche quando i fatti stessi sono puniti con san-zioni amministrative previste da disposizioni specia-li in materia di produzione, commercio e igiene de-gli alimenti e delle bevande.–––––––––––

Il co. 3 è stato sostituito dal D. Lgs. 507/99.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria erapporto tra limite minimo e limite massimo. Lasanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pa-gamento di una somma non inferiore a lire dodici-mila (euro 6) e non superiore a lire venti milioni (eu-ro 10.329). Le sanzioni proporzionali non hanno li-mite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, illimite massimo della sanzione amministrativa pecu-niaria non può, per ciascuna violazione superare ildecuplo del minimo.–––––––––––

Il co. 1 è stato modificato dal D. Lgs. 507/99.

Art. 11. Criteri per l’applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie. Nella determinazionedella sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal-la legge tra un limite minimo ed un limite massimoe nell’applicazione delle sanzioni accessorie facolta-tive, si ha riguardo alla gravità della violazione, al-l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o atte-nuazione delle conseguenze della violazione, non-ché alla personalità dello stesso e alle sue condizio-ni economiche.

Art. 12. Ambito di applicazione. Le disposizionidi questo capo si osservano, in quanto applicabili esalvo che non sia diversamente stabilito, per tutte leviolazioni per le quali è prevista la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma di denaro, anchequando questa sanzione non è prevista in sostituzione

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di una sanzione penale. Non si applicano alle viola-zioni disciplinari.

Sezione IIApplicazione

Art. 13. Atti di accertamento. Gli organi addettial controllo sull’osservanza delle disposizioni per lacui violazione è prevista la sanzione amministrativadel pagamento di una somma di denaro possono, perl’accertamento delle violazioni di rispettiva compe-tenza assumere informazioni e procedere a ispezio-ni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, arilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ognialtra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelaredelle cose che possono formare oggetto di confiscaamministrativa, nei modi e con i limiti con cui il co-dice di procedura penale consente il sequestro allapolizia giudiziaria.

é sempre disposto il sequestro del veicolo a moto-re o del natante posto in circolazione senza esserecoperto dalla assicurazione obbligatoria e del veico-lo posto in circolazione senza che per lo stesso siastato rilasciato il documento di circolazione.

All’accertamento delle violazioni punite con lasanzione amministrativa del pagamento di una som-ma di denaro possono procedere anche gli ufficiali egli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre ad eser-citare i poteri indicati nei precedenti commi, posso-no procedere, quando non sia possibile acquisire al-trimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luo-ghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazio-ne motivata del pretore del luogo ove le perquisizio-ni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano ledisposizioni del primo comma dell’art. [333 e delprimo e secondo comma dell’art. 334 del codice diprocedura penale].

é fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di ac-certamento previsti dalle leggi vigenti.–––––––––––

V. ora artt. 250 e 251 c.p.p.

Art. 14. Contestazione e notificazione. La viola-zione, quando è possibile, deve essere contestata im-mediatamente tanto al trasgressore quanto alla per-sona che sia obbligata in solido al pagamento dellasomma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata pertutte o per alcune delle persone indicate nel commaprecedente, gli estremi della violazione debbono es-sere notificati agli interessati residenti nel territoriodella Repubblica entro il termine di novanta giorni ea quelli residenti all’estero entro il termine di tre-centosessanta giorni dall’accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono tra-smessi all’autorità competente con provvedimentodell’autorità giudiziaria, i termini di cui al commaprecedente decorrono alla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o del-la notificazione si applicano le disposizioni previstedalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puòessere effettuata, con le modalità previste dal codicedi procedura civile, anche da un funzionario del-l’amministrazione che ha accertato la violazione.Quando la notificazione non può essere eseguita inmani proprie del destinatario, si osservano le moda-lità previste dall’articolo 137, terzo comma, del me-desimo codice. (1)

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, ladimora o il domicilio non siano noti, la notifica nonè obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamentoin misura ridotta sino alla scadenza del termine pre-visto nel secondo comma dell’art. 22 per il giudiziodi opposizione.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta perla violazione si estingue per la persona nei cui con-fronti è stata omessa la notificazione nel termineprescritto.–––––––––––

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art.174, co.11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in vigo-re dal 1° gennaio 2004.

Art. 15. Accertamenti mediante analisi di cam-pioni. Se per l’accertamento della violazione sonocompiute analisi di campioni, il dirigente del labo-ratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’e-sito dell’analisi.

L’interessato può chiedere la revisione dell’analisicon la partecipazione di un proprio consulente tec-nico. La richiesta è presentata con istanza scritta al-l’organo che ha prelevato i campioni da analizzare,nel termine di quindici giorni dalla comunicazionedell’esito della prima analisi, che deve essere alle-gato all’istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell’analisi è data co-municazione all’interessato almeno dieci giorni pri-ma del loro inizio.

I risultati della revisione dell’analisi sono comuni-cati all’interessato a mezzo di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento, a cura del dirigente dellaboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto com-ma equivalgono alla contestazione di cui al primocomma dell’art. 14 ed il termine per il pagamento inmisura ridotta di cui all’art. 16 decorre dalla comu-nicazione dell’esito della prima analisi o, quando èstata chiesta la revisione dell’analisi, dalla comuni-cazione dell’esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazioneall’interessato nelle forme di cui al primo e al quar-to comma, si applicano le disposizioni dell’art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicatinell’ultimo comma dell’art. 17 sarà altresì fissata lasomma di denaro che il richiedente la revisione del-l’analisi è tenuto a versare e potranno essere indica-

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ti, anche a modifica delle vigenti disposizioni di leg-ge, gli istituti incaricati della stessa analisi.–––––––––––

Per la somma da versare ad ogni richiesta di revi-sione dell’analisi v. art. 20 D.P.R. 29 luglio 1982, n.571.

Art. 16. Pagamento in misura ridotta. é am-messo il pagamento di una somma in misura ridottapari alla terza parte del massimo della sanzione pre-vista per la violazione commessa o, se più favorevo-le e qualora sia stabilito il minimo della sanzioneedittale, pari al doppio del relativo importo, oltre al-le spese del procedimento, entro il termine di ses-santa giorni dalla contestazione immediata o, sequesta non vi è stata, dalla notificazione degli estre-mi della violazione.

[Nei casi di violazione del testo unico delle normesulla circolazione stradale e dei regolamenti comu-nali e provinciali continuano ad applicarsi, rispetti-vamente, l’art. 138 del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 15 giugno1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’art. 11della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l’art. 107 deltesto unico delle leggi comunali e provinciali appro-vato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383].

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anchenei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vi-gore della presente legge non consentivano l’obla-zione.–––––––––––

Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 231 delD.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice dellaStrada).

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 52 delD.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioniper l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento na-zionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della L. 17dicembre 1997, n. 433».

Art. 17. Obbligo del rapporto. Qualora non siastato effettuato il pagamento in misura ridotta, il fun-zionario o l’agente che ha accertato la violazione,salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, devepresentare rapporto, con la prova delle eseguite con-testazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cuisono demandati attribuzioni e compiti del Ministeronella cui competenza rientra la materia alla quale siriferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto rela-tivo alle violazioni previste dal testo unico delle nor-me sulla circolazione stradale, approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, ap-provato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi ditrasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e neglialtri casi, per le funzioni amministrative ad esse de-

legate, il rapporto è presentato all’ufficio regionalecompetente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e co-munali il rapporto è presentato, rispettivamente, alpresidente della giunta provinciale o al sindaco.

L’ufficio territorialmente competente è quello delluogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al se-questro previsto dall’art. 13 deve immediatamenteinformare l’autorità amministrativa competente anorma dei precedenti commi, inviandole il processoverbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri, daemanare entro centottanta giorni dalla pubblicazionedella presente legge, in sostituzione del decreto delPresidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Mini-steri, previsti nel primo comma, anche per i casi incui leggi precedenti abbiano regolato diversamentela competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente sa-ranno stabilite le modalità relative alla esecuzionedel sequestro previsto dall’art. 13, al trasporto ed al-la consegna delle cose sequestrate, alla custodia edalla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confi-scate. Le regioni, per le materie di loro competenza,provvederanno con legge nel termine previsto dalcomma precedente.–––––––––––

V artt. 1, 2, 3, 19 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 18. Ordinanza-ingiunzione. Entro il terminedi trenta giorni dalla data della contestazione o noti-ficazione della violazione, gli interessati possono farpervenire all’autorità competente a ricevere il rap-porto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e docu-menti e possono chiedere di essere sentiti dalla me-desima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ovequesti ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i do-cumenti inviati e gli argomenti esposti negli scrittidifensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determi-na, con ordinanza motivata, la somma dovuta per laviolazione e ne ingiunge il pagamento, insieme conle spese, all’autore della violazione ed alle personeche vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emet-te ordinanza motivata di archiviazione degli atti co-municandola integralmente all’organo che ha redat-to il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere dispostala restituzione, previo pagamento delle spese di cu-stodia, delle cose sequestrate, che non siano confi-scate con lo stesso provvedimento. La restituzionedelle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordi-nanza di archiviazione, quando non ne sia obbliga-toria la confisca.

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Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o aldiverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,entro il termine di trenta giorni dalla notificazione didetto provvedimento, eseguita nelle forme previstedall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, en-tro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo haricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni sel’interessato risiede all’estero.

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecuti-vo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca di-venta esecutiva dopo il decorso del termine per pro-porre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione èproposta, con il passaggio in giudicato della senten-za con la quale si rigetta l’opposizione, o quandol’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissi-bile l’opposizione o convalidato il provvedimentoopposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inam-missibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19. Sequestro. Quando si è proceduto a se-questro, gli interessati possono, anche immediata-mente, proporre opposizione all’autorità indicata nelprimo comma dell’art. 18, con atto esente da bollo.Sull’opposizione la decisione è adottata con ordi-nanza motivata emessa entro il decimo giorno suc-cessivo alla sua proposizione. Se non è rigettata en-tro questo termine, l’opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento am-ministrativo, l’autorità competente può disporre larestituzione della cosa sequestrata, previo pagamen-to delle spese di custodia, a chi prova di averne di-ritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose sog-gette a confisca obbligatoria.

Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata,il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessaordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è di-sposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui èpervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dalgiorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20. Sanzioni amministrative accessorie.L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiun-zione o il giudice penale con la sentenza di condan-na nel caso previsto dall’art. 24, può applicare, co-me sanzioni amministrative, quelle previste dalleleggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzio-ni penali accessorie, quando esse consistono nellaprivazione o sospensione di facoltà e diritti derivan-ti da provvedimenti dell’amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono ap-plicabili fino a che è pendente il giudizio di opposi-zione contro il provvedimento di condanna o, nel ca-so di connessione di cui all’art. 24, fino a che il prov-vedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca am-ministrativa delle cose che servirono o furono desti-nate a commettere la violazione e debbono disporrela confisca delle cose che ne sono il prodotto, sem-

pre che le cose suddette appartengano a una dellepersone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa del-le cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzio-ne o l’alienazione delle quali costituisce violazioneamministrativa, anche se non venga emessa l’ordi-nanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedentenon si applica se la cosa appartiene a persona estra-nea alla violazione amministrativa e la fabbricazio-ne, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione pos-sono essere consentiti mediante autorizzazione am-ministrativa.–––––––––––

Per la vendita o la distruzione delle cose confisca-te v. art. 17 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 21. Casi speciali di sanzioni amministrativeaccessorie. Quando è accertata la violazione del pri-mo comma dell’art. 32 della legge 24 dicembre 1969,n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo amotore o del natante che appartiene alla persona a cuiè ingiunto il pagamento, se entro il termine fissatocon l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltrealla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio diassicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avversol’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primocomma decorre dal passaggio in giudicato della sen-tenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dalmomento in cui diventa inoppugnabile l’ordinanzacon la quale viene dichiarata inammissibile l’oppo-sizione o convalidato il provvedimento opposto ov-vero viene dichiarato inammissibile il ricorso pro-posto avverso la stessa.

[Quando è accertata la violazione dell’ottavo com-ma dell’art. 58 del testo unico delle norme sulla cir-colazione stradale, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, èsempre disposta la confisca del veicolo].

Quando è accertata la violazione del secondo com-ma dell’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, èsempre disposta la sospensione della licenza per unperiodo non superiore a dieci giorni.–––––––––––

Con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, la CorteCostituzionale ha dichiarato l’illegittimità del com-ma 3 relativamente alla parte in cui prevede la con-fisca del veicolo privo della carta di circolazioneanche se già immatricolato.

Art. 22. Opposizione aIl’ordinanza-ingiunzio-ne. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento econtro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gliinteressati possono proporre opposizione davanti algiudice del luogo in cui è stata commessa la viola-zione individuato a norma dell’art. 22 bis, entro iltermine di trenta giorni dalla notificazione del prov-vedimento.

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Il termine è di sessanta giorni se l’interessato ri-siede all’estero.

L’opposizione si propone mediante ricorso, al qua-le è allegata l’ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l’oppo-nente non abbia indicato un suo procuratore, la di-chiarazione di residenza o la elezione di domicilionel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l’indicazione del procuratore oppure ladichiarazione di residenza o la elezione di domicilio,le notificazioni al ricorrente vengono eseguite me-diante deposito di cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notifi-cazioni e le comunicazioni nel corso del procedi-mento sono effettuate nei suoi confronti secondo lemodalità stabilite dal codice di procedura civile.

L’opposizione non sospende l’esecuzione delprovvedimento, salvo che il giudice, concorrendogravi motivi, disponga diversamente con ordinanzainoppugnabile.–––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 97 D.Lgs.507/99.

Con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, la CorteCostituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli ar-ticoli 22 e 23 in combinato disposto con l’art. 192c.p.c. nella parte in cui «non consentono ai cittadi-ni italiani appartenenti alla minoranza linguisticaslovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrativedavanti al pretore aventi competenza su un territo-rio dove sia insediata la predetta minoranza, di usa-re, su loro richiesta, la lingua materna nei propri at-ti, usufruendo per questi della traduzione della lin-gua italiana, nonché di ricevere tradotti nella pro-pria lingua gli atti dell’autorità giudiziaria e le ri-sposte della controparte».

Con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98, la Cortecostituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale dell’art. 22 nella parte in cui non consentel’utilizzo del servizio postale per la proposizionedell’opposizione.

Art. 22-bis. Competenza per il giudizio di oppo-sizione. Salvo quanto previsto dai commi seguenti,l’opposizione di cui all’art. 22 si propone davanti algiudice di pace.

L’opposizione si propone davanti al tribunalequando la sanzione è stata applicata per una viola-zione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela di lavoro, di igiene sui luoghi di la-voro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;c) urbanistica ed edilizia;d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento,

della flora della fauna e delle aree protette;e) di igiene degli alimenti e delle bevande;f) di società ed intermediari finanziari;g) tributaria e valutaria.

L’opposizione si propone altresì davanti al tribu-nale:

a) se per la violazione è prevista una sanzionepecuniaria superiore nel massimo a L. 30.000.000(euro 15.493);

b) quando, essendo la violazione punita con san-zione pecuniaria proporzionale senza previsione diun limite massimo, è stata applicata una sanzionesuperiore a L. 30.000.000 (euro 15.493):

c) quando è stata applicata una sanzione di natu-ra diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta aquest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previ-ste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, del-la legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal Decreto Le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diversedisposizioni di legge.–––––––––––

Articolo inserito dal D.Lgs. 507/99.

Art. 23. Giudizio di opposizione. Il giudice, se ilricorso è proposto oltre il termine previsto dal primocomma dell’art. 22, ne dichiara l’inammissibilitàcon ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudi-ce fissa l’udienza di comparizione con decreto, ste-so in calce al ricorso, ordinando all’autorità che haemesso il provvedimento impugnato di depositare incancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata,copia del rapporto con gli atti relativi all’accerta-mento, nonché alla contestazione o notificazionedella violazione. Il ricorso ed il decreto sono notifi-cati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel ca-so sia stato indicato, al suo procuratore, e all’auto-rità che ha emesso l’ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l’udienza dicomparizione devono intercorrere i termini previstidall’art. 163 bis del codice di procedura civile.

L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinan-za possono stare in giudizio personalmente; l’auto-rità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anchedi funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l’opponente o il suo procu-ratore non si presentano senza addurre alcun legitti-mo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorri-bile per cassazione, convalida il provvedimento op-posto, ponendo a carico dell’opponente anche lespese successive all’opposizione (1).

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anched’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari epuò disporre la citazione di testimoni anche senza laformulazione di capitoli.

Appena terminata l’istruttoria il giudice invita leparti a precisare le conclusioni ed a procedere nel-la stessa udienza alla discussione della causa, pro-nunciando subito dopo la sentenza mediante lettu-ra del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazionedelle conclusioni, il giudice, se necessario, conce-de alle parti un termine non superiore a dieci gior-

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ni per il deposito di note difensive e rinvia la cau-sa all’udienza immediatamente successiva alla sca-denza del termine per la discussione e la pronunciadella sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamen-te al dispositivo, la motivazione della sentenza, cheè subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrentisi provvede d’ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti daogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposi-zione, ponendo a carico dell’opponente le spese delprocedimento o accoglierla, annullando in tutto o inparte l’ordinanza o modificandola anche limitata-mente all’entità della sanzione dovuta. Nel giudiziodi opposizione davanti al giudice di pace non si ap-plica l’art. 113, co. 2, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l’opposizione quando non visono prove sufficienti della responsabilità dell’op-ponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile percassazione.–––––––––––

Articolo così modificato dall’art. 99 del D.Lgs.507/99.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 5 dicem-bre 1990, n. 534 ha dichiarato l’illegittimità delcomma 5 relativamente alla parte su in cui prevedeche il Pretore convalidi il provvedimento opposto incaso di mancata presentazione dell’opponente o delsuo procuratore alla prima udienza senza addurrealcun legittimo impedimento, anche quando l’ille-gittimità del provvedimento risulti dalla documenta-zione allegata dall’opponente.

La stessa Corte, con successiva sentenza 11-18 di-cembre 1995, n. 507 ha dichiarato illegittimo ilcomma 5 del suddetto articolo nella parte in cui pre-vede che il pretore convalidi il provvedimento oppo-sto in caso di mancata presentazione dell’opponen-te o del suo procuratore alla prima udienza senzaaddurre alcun legittimo impedimento, anche quandol’amministrazione irrogante abbia omesso il deposi-to dei documenti di cui al secondo comma dellostesso articolo 23.

Vedi nota sub art. 22.

Art. 24. Connessione obiettiva con un reato.Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accerta-mento di una violazione non costituente reato, e perquesta non sia stato effettuato il pagamento in misu-ra ridotta, il giudice penale competente a conosceredel reato è pure competente a decidere sulla predet-ta violazione e ad applicare con la sentenza di con-danna la sanzione stabilita dalla legge per la viola-zione stessa.

Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma,il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso, anche senzache si sia proceduto alla notificazione prevista dal se-

condo comma dell’art. 14, alla autorità giudiziariacompetente per il reato, la quale, quando invia la co-municazione giudiziaria, dispone la notifica degliestremi della violazione amministrativa agli obbliga-ti per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica de-corre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione,il pagamento in misura ridotta può essere effettuatoprima dell’apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l’autore dellaviolazione deve essere citata nella istruzione o nelgiudizio penale su richiesta del pubblico ministero.Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Allapredetta persona, per la difesa dei propri interessi,spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’impu-tato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale,con lo stesso decreto applica, nei confronti dei re-sponsabili, la sanzione stabilita dalla legge per laviolazione.

La competenza del giudice penale in ordine allaviolazione non costituente reato cessa se il procedi-mento penale si chiude per estinzione del reato o perdifetto di una condizione di procedibilità.–––––––––––

Il testo del presente articolo richiama una termi-nologia in linea con il vecchio rito processuale pe-nale, sicché i termini comunicazione giudiziaria edistruzione indicano ora rispettivamente l’informa-zione di garanzia (art. 369 c.p.p.) e le indagini pre-liminari.

Art. 25. Impugnabilità del provvedimento delgiudice penale. La sentenza del giudice penale, re-lativamente al capo che, ai sensi dell’articolo prece-dente, decide sulla violazione non costituente reato,è impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubbli-co ministero, anche dalla persona che sia stata soli-dalmente condannata al pagamento della somma do-vuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capoche dichiara la responsabilità per la predetta viola-zione, può proporre opposizione anche la personaindicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizionidel codice di procedura penale concernenti l’impu-gnazione per i soli interessi civili.

Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecu-niaria. L’autorità giudiziaria o amministrativa cheha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, surichiesta dell’interessato che si trovi in condizionieconomiche disagiate, che la sanzione medesimavenga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascunarata non può essere inferiore a lire trentamila (euro15). In ogni momento il debito può essere estintomediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il ter-mine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrati-

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va, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo am-montare della sanzione in un’unica soluzione.

Art. 27. Esecuzione forzata. Salvo quanto dispo-sto nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutil-mente il termine fissato per il pagamento, l’autoritàche ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede allariscossione delle somme dovute in base alle normepreviste per la esazione delle imposte dirette, tra-smettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lodà in carico all’esattore per la riscossione in unicasoluzione, senza l’obbligo del non riscosso come ri-scosso.

È competente l’intendenza di finanza del luogoove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-in-giunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella mi-sura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordi-naria e comunque non superiore al 2 per cento dellesomme riscosse, effettuano il versamento delle som-me medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle proce-dure previste per la riscossione delle proprie en-trate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o diun decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 24,si procede alla riscossione con l’osservanza dellenorme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritar-do nel pagamento la somma dovuta è maggiorata diun decimo per ogni semestre a decorrere da quelloin cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quel-lo in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La mag-giorazione assorbe gli interessi eventualmente pre-visti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell’esat-tore si applicano fino alla riforma del sistema di ri-scossione delle imposte dirette.

Art. 28. Prescrizione. Il diritto a riscuotere lesomme dovute per le violazioni indicate dalla pre-sente legge si prescrive nel termine di cinque annidal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dallenorme del codice civile.–––––––––––

Per le spese di custodia delle cose eventualmentesequestrate, v. art. 11 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 29. Devoluzione dei proventi. I proventidelle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attri-buito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare dellamulta o dell’ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previstedalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi ditrasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 17 i pro-venti spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ri-partizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse

dalla ripartizione le autorità competenti ad emanarel’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota lorospettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nellaproporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30. Valutazione delle violazioni in materiadi circolazione stradale. Agli effetti della sospen-sione e della revoca della patente di guida e del do-cumento di circolazione, si tiene conto anche delleviolazioni non costituenti reato previste, rispettiva-mente, dalle norme del [testo unico sulla circolazio-ne stradale, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 15 giugno 1959, n. 393], e dallenorme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui ser-vizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la so-spensione della patente di guida o del documento dicircolazione, quando ne ricorrono le condizioni, an-che se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Ilprovvedimento di sospensione è revocato, qualoral’autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degliartt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità perla violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di re-voca o sospensione del documento di circolazioneda parte del prefetto o di altra autorità, il provvedi-mento è immediatamente comunicato al competen-te ufficio provinciale della motorizzazione civile.–––––––––––

Comma implicitamente abrogato dal D.Lgs. 30aprile 1992, n. 285 (V. artt. 129 e 218).

Art. 31. Provvedimenti dell’autorità regionale.I provvedimenti emessi dall’autorità regionale perl’applicazione della sanzione amministrativa del pa-gamento di una somma di danaro non sono soggettial controllo della Commissione prevista dall’art. 41della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione èregolata dagli artt. 22 e 23.

Sezione IIIDepenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32. Sostituzione della sanzione ammini-strativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzio-ne amministrativa del pagamento di una somma didenaro tutte le violazioni per le quali è prevista lasola pena della multa o dell’ammenda, salvo quantodisposto, per le violazioni finanziarie, dall’art. 39.

La disposizione del precedente comma non si ap-plica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi ag-gravate, siano punibili con pena detentiva, anche sealternativa a quella pecuniaria. La disposizione delprimo comma non si applica infine, ai delitti in essoprevisti che siano punibili a querela.–––––––––––

Disposizioni correlative: artt. 34, 38, 43.

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Art. 33. Altri casi di depenalizzazione. Non co-stituiscono reato e sono soggette alla sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma di denarole contravvenzioni previste:

a) dagli artt. 669, 672, 693 e 694 del codice pe-nale;

b) dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leg-gi di pubblica sicurezza, approvato con regio decre-to 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogatadall’art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamen-to di pubblica sicurezza, approvato con regio decre-to 6 maggio 1940, n. 635;

[d) dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, com-ma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle nor-me sulla circolazione stradale, approvato con decre-to dcl Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal de-creto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, conmodificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell’art. 32 della legge 24dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligato-ria della responsabilità civile derivante dalla circola-zione dei veicoli a motore e dei natanti].–––––––––––

Lett. d) ed e) abrogate implicitamente dal D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285 (v. art. 231).

Art. 34. Esclusione della depenalizzazione. Ladisposizione del primo comma dell’art. 32 non si ap-plica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dal-l’art. 33, lettera a);

b) dall’art. 19, secondo comma, della legge 22maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontariadella gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, lemunizioni e gli esplosivi;

d) dall’art. 221 del testo unico delle leggi sani-tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificatacon legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplinaigienica degli alimenti, salvo che per le contravven-zioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disci-plina degli alimenti per la prima infanzia e dei pro-dotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tu-tela delle acque dall’inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernen-te provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e daldecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio1964, n. 185, relativi all’impiego pacifico dell’ener-gia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, ancheper quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e leassicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal suc-cessivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degliinfortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro;

o) dall’art. 108 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’art. 89 deldecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio1960, n. 570, in materia elettorale.

Art. 35. Violazioni in materia di previdenza edassistenza obbligatorie. Non costituiscono reato esono soggette alla sanzione amministrativa del pa-gamento di una somma di denaro tutte le violazionipreviste dalle leggi in materia di previdenza ed assi-stenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell’omissione totaleo parziale del versamento di contributi e premi, l’or-dinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18,dagli enti ed istituti gestori delle forme di previden-za ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso prov-vedimento ingiungono ai debitori anche il pagamen-to dei contributi e dei premi non versati e delle som-me aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo disanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato cheda esse deriva l’omesso o parziale versamento dicontributi e premi, la relativa sanzione amministra-tiva è applicata con la medesima ordinanza e daglistessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l’ordinanza-ingiunzione può essere pro-posta, nel termine previsto dall’art. 22, opposizionedavanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.Si applicano i commi terzo e settimo dell’art. 22 e ilquarto comma dell’art. 23 ed il giudizio di opposi-zione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguen-ti del codice di procedura civile.

Si osservano in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L’ese-cuzione forzata, quando non è diversamente stabili-to, è regolata dalle disposizioni del codice di proce-dura civile.

L’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del se-condo comma costituisce titolo per iscrivere ipote-ca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essaè consentita, quando la opposizione non è stataproposta ovvero è stata dichiarata inammissibile origettata. In pendenza del giudizio di opposizionela iscrizione dell’ipoteca è autorizzata dal pretorese vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma chenon consistono nell’omesso e parziale versamentodi contributi e premi e che non sono allo stessoconnesse a norma del terzo comma si osservano ledisposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, inquanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applicaalle violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157,

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175 e 246 del testo unico delle disposizioni perl’assicurazione obbligatoria contro gli infortunisul lavoro e le malattie professionali, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi delpresente articolo, nonché per la riscossione dei con-tributi e dei premi non versati e delle relative som-me aggiuntive di cui alle leggi in materia di previ-denza ed assistenza obbligatorie, osservate in ognicaso le forme previste dal primo comma dell’art. 18,possono avvalersi, ove opportuno, del procedimentoingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del co-dice di procedura civile.

Art. 36. Omissione o ritardo nel versamento dicontributi e premi in materia di previdenza edassistenza obbligatorie. La sanzione amministrati-va per l’omissione totale o parziale del versamentodi contributi e premi in materia assistenziale e pre-videnziale non si applica se il pagamento delle som-me dovute avviene entro trenta giorni dalla scaden-za ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di la-voro presenta domanda di dilazione all’ente o istitu-to di cui al secondo comma dell’articolo precedente.Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dila-zione, la sanzione amministrativa si applica se il da-tore di lavoro:

a) omette anche un solo versamento alla scaden-za fissata dall’ente o istituto;

b) non provvede al pagamento delle somme do-vute entro venti giorni dalla comunicazione del ri-getto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del prece-dente comma la mancata comunicazione dell’acco-glimento della domanda di dilazione entro novantagiorni dalla sua presentazione equivale a rigettodella medesima.

Art. 37. Omissione o falsità di registrazione odenuncia obbligatoria. 1. Salvo che il fatto costi-tuisca più grave reato, il datore di lavoro, che al finedi non versare in tutto o in parte contributi e premiprevisti dalle leggi sulla previdenza e assistenza ob-bligatorie, omette una o più registrazioni o denunceobbligatorie, ovvero esegue una o più denunce ob-bligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, èpunito con la reclusione fino a due anni quando dalfatto deriva l’omesso versamento di contributi e pre-mi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenzaobbligatorie per un importo mensile non inferiore almaggiore importo fra cinque milioni (euro 2.582,28)mensili e il cinquanta per cento dei contributi com-plessivamente dovuti.

2. Fermo restando l’obbligo dell’organo di vigi-lanza di riferire al pubblico ministero la notizia direato, qualora l’evasione accertata formi oggetto diricorso amministrativo o giudiziario il procedimen-to penale è sospeso dal momento dell’iscrizione

della notizia di reato nel registro di cui all’articolo335 del codice di procedura penale, fino al mo-mento della decisione dell’organo ammnistrativo ogiudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell’inadempienza accerta-ta, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l’ente impositore è tenutoa dare comunicazione all’autorità giudiziaria del-l’avvenuta regolarizzazione o dell’esito del ricorsoamministrativo o giudiziario.–––––––––––

Articolo sostituito dall’art. 16, co. 19, L. 23 di-cembre 2000, n. 388.

Art. 38. Entità della somma dovuta. La sommadovuta ai sensi del primo comma dell’art. 32 è pariall’ammontare della multa o dell’ammenda stabilitadalle disposizioni che prevedono le singole viola-zioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa èda lire ventimila (euro 10) a lire cinquecentomila(euro 258) per la violazione dell’art. 669 del codicepenale e da lire cinquantamila (euro 25) a lire cin-quecentomila (euro 258) per la violazione dell’art.672 del codice penale.

[La somma dovuta è da lire duecentomila a liredue milioni per la violazione degli artt. 121 e 124del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalire centomila a lire un milione per la violazione de-gli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pub-blica sicurezza].

La somma dovuta è da lire duecentomila (euro103) a lire due milioni (euro 1.032) per la violazio-ne degli artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, commasesto, da lire centomila (euro 51) a lire cinquecento-mila (euro 258) per la violazione dell’art. 88, com-ma sesto, del testo unico delle norme sulla circola-zione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila (euro 51) alire un milione (euro 516) per la violazione dell’art.8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cin-quantamila (euro 25) a lire duecentomila (euro 103)per la violazione dell’ultimo comma dell’art. 14 del-la stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila (euro258) a lire tre milioni (euro 1.549) per la violazionedel primo comma dell’art. 32 della legge 24 dicem-bre 1969, n. 990.–––––––––––

Il comma 3 del presente articolo è stato abrogatodall’art. 13 del D.Lgs. del 13 luglio 1994, n. 480.

Art. 39. Violazioni finanziarie. Non costituisco-no reato e sono soggette alla sanzione amministrati-va del pagamento di una somma di denaro le viola-zioni previste da leggi in materia finanziaria punitesolo con la multa o con l’ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltreall’ammenda od alla multa, una pena pecuniaria,

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l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla sommaprevista nel comma precedente e la sanzione vieneunificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si appli-cano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n.4, e successive modificazioni, salvo che sia diversa-mente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 15 della legge7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi inmateria di dogane e di imposte di fabbricazione èconsentito al trasgressore di estinguere l’obbligazio-ne mediante il pagamento, entro trenta giorni dallacontestazione, presso l’ufficio incaricato della conta-bilità relativa alla violazione, dell’ammontare del tri-buto e di una somma pari ad un sesto del massimodella sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al li-mite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pe-cuniaria nel termine prescritto, l’ufficio finanziarioincaricato della contabilità relativa alla violazioneprocede alla riscossione della somma dovuta me-diante esecuzione forzata, con l’osservanza dellenorme del testo unico sulla riscossione delle entra-te patrimoniali dello Stato, approvato con regio de-creto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle origi-nariamente punite con la pena pecuniaria, si appli-cano, altresì, gli articoli 27 penultimo comma, 29 e38, primo comma.–––––––––––

Articolo modificato dall’art. 2 L. 28 dicembre 1993,n. 562.

Sezione IVDisposizioni transitorie e finali

Art. 40. Violazioni commesse anteriormentealla legge di depenalizzazione. Le disposizioni diquesto Capo si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente all’entrata in vigore dellapresente legge che le ha depenalizzate, quando ilrelativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41. Norme processuali transitorie. L’auto-rità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penaliper le violazioni non costituenti più reato, pendentialla data di entrata in vigore della presente legge, senon deve pronunciare decreto di archiviazione o sen-tenza di proscioglimento, dispone la trasmissione de-gli atti all’autorità competente. Da tale momento de-corre il termine di cui al secondo comma dell’art. 14per la notifica delle violazioni, quando essa non èprevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze dive-nute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi al-la data di entrata in vigore della presente legge so-no riscosse, insieme con le spese del procedimento,con l’osservanza delle norme sull’esecuzione dellepene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, neicasi in cui le stesse sono applicabili a norma dell’art.20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati inordine alla patente di guida ed al documento di circo-lazione, ai sensi [del testo unico delle norme sulla cir-colazione stradale, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393], e del-la legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di tra-sporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secon-do comma dell’art. 2 del codice penale.–––––––––––

V. ora D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 42. Disposizioni abrogate. Sono abrogatila legge 3 maggio 1967, n. 317, gli artt. 4 e 5 del-la legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli artt. 14 e 15 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 dicem-bre 1969, n. 1228, l’art. 13 della legge 29 ottobre1971, n. 889, la legge 29 dicembre 1975, n. 706,nonché ogni altra disposizione incompatibile conla presente legge.

Art. 43. Entrata in vigore. Le norme di questoCapo entrano in vigore il centottantesimo giornodalla data della pubblicazione della presente leggenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO IIAGGRAVAMENTO DI PENE

E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Artt. 44-47. Omissis.–––––––––––

Gli articoli modificano il testo degli artt. 683, 684,685, 697 Codice penale.

Art. 48. Omessa trasmissione dell’elenco deiprotesti cambiari. Omissis.–––––––––––

Sostituisce l’art. 235 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 49. Modifica dell’art. 3 delle disposizionirelative al mercato mobiliare ed al trattamentofiscale dei titoli azionari. Omissis.–––––––––––

Sostituisce l’ultimo comma art. 3 del D.L. 8 aprile1974 n. 95.

Art. 50. Modifica dell’art. 5 delle disposizionirelative al mercato mobiliare ed al trattamentofiscale dei titoli azionari. Omissis.–––––––––––

Sostituisce l’art. 5 comma sesto D.L. 8 aprile 1974n. 95.

Art. 51. Modifica dell’art. 17 delle disposizionirelative al mercato mobiliare ed al trattamentofiscale dei titoli azionari. Omissis.–––––––––––

Sostituisce l’ultimo comma art. 17 del D.L. 8aprile 1974 n. 95.

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Art. 52. Modifica dell’art. 18 delle disposizionirelative al mercato mobiliare ed al trattamentofiscale dei titoli azionari. Omissis.–––––––––––

Sostituisce l’art. 18 D.L. 8 aprile 1974 n. 95.

CAPO IIISANZIONI SOSTITUTIVE

DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Sezione IApplicazione delle sanzioni sostitutive

Art. 53. Sostituzione di pene detentive brevi. Ilgiudice, nel pronunciare la sentenza di condanna,quando ritiene di dover determinare la durata dellapena detentiva entro il limite di due anni, può sosti-tuire tale pena con quella della semidetenzione;quando ritiene di doverla determinare entro il limitedi un anno, può sostituirla anche con la libertà con-trollata; quando ritiene di doverla determinare entroil limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pe-na pecuniaria della specie corrispondente (1).

La sostituzione della pena detentiva ha luogo se-condo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determi-nare l’ammontare della pena pecuniaria il giudiceindividua il valore giornaliero al quale può essereassoggettato l’imputato e lo moltiplica per giorni dipena detentiva. Nella determinazione dell’ammon-tare di cui al precedente periodo il giudice tiene con-to della condizione economica complessiva dell’im-putato e del suo nucleo familiare. Il valore giorna-liero non può essere inferiore alla somma indicatadall’articolo 135 del codice penale e non può supe-rare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzionedella pena detentiva con la pena pecuniaria si appli-ca l’articolo 133-ter del codice penale (2).

Le norme del codice di procedura penale relativeal giudizio per decreto si applicano anche quando ilpretore, nei procedimenti per i reati perseguibilid’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’am-menda in sostituzione di una pena detentiva. Nel de-creto devono essere indicati i motivi che determina-no la sostituzione.

Nei casi previsti dall’art. 81 del codice penale,quando per ciascun reato è consentita la sostituzio-ne della pena detentiva, si tiene conto dei limiti in-dicati nel primo comma soltanto per la pena che do-vrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando lasostituzione della pena detentiva è ammissibile sol-tanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di dover-la disporre, determina, al solo fine della sostituzio-ne, la parte di pena per i reati per i quali opera la so-stituzione.–––––––––––

(1) Comma prima modificato dall’art. 5 D.L. 14giugno 1993, n. 187, conv. in L. 12 agosto 1993, n.

296 e poi così sostituito dall’art. 4 L. 12 giugno2003, n. 134 (in G.U. 14 giugno 2003, n. 136).

Vedi anche l’art. 5 L. n. 134/2003 cit., riportatosub nota (1) all’art. 444 c.p.p.

(2) Comma così sostituito dall’art. 4 L. n.134/2003 cit.

La Corte costituzionale con sentenza 15-29 giugno1995, n. 284, ha dichiarato l’illegittimità del pre-sente articolo nella parte in cui non prevede l’appli-cabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detenti-ve brevi ai reati militari.

Art. 54. Applicabilità delle pene sostitutive.Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 5 del D.L. 14 giugno1993, n. 187 conv. in L. 12 agosto 1993, n. 296.

Art. 55. Semidetenzione. La semidetenzionecomporta in ogni caso l’obbligo di trascorrere alme-no dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni in-dicati nel secondo comma dell’art. 48 della legge 26luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residen-za del condannato o in un comune vicino. La deter-minazione delle ore e l’indicazione dell’istituto so-no effettuate in relazione alle comprovate esigenzedi lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, mu-

nizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la re-lativa autorizzazione di polizia;

2) la sospensione della patente di guida;3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione

della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro do-cumento equipollente;

4) l’obbligo di conservare e di presentare ad ognirichiesta degli organi di polizia e nel termine da es-si fissato l’ordinanza emessa a norma dell’art. 62 el’eventuale provvedimento di modifica delle moda-lità di esecuzione della pena, adottato a norma del-l’art. 64.

Durante il periodo di permanenza negli istituti onelle sezioni indicate nel primo comma, il condanna-to è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975,n. 354, e del decreto del Presidente della Repubbli-ca 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.–––––––––––

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento peni-tenziario).

Art. 56. Libertà controllata. La libertà control-lata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residen-za, salvo autorizzazione concessa di volta in volta edesclusivamente per motivi di lavoro, di studio di fa-miglia o di salute;

2) l’obbligo di presentarsi almeno una volta algiorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli im-pegni di lavoro o di studio del condannato, presso il

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locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanzadi questo, presso il comando dell’Arma dei Carabi-nieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, mu-nizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la re-lativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione

della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro do-cumento equipollente;

6) l’obbligo di conservare o di presentare ad ognirichiesta degli organi di polizia e nel termine da es-si fissato l’ordinanza emessa a norma dell’art. 62 el’eventuale provvedimento di modifica delle moda-lità di esecuzione della pena, adottato a norma del-l’art. 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sor-veglianza può disporre che i centri di servizio socia-le previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 svolga-no gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Nei confronti del condannato tossicodipendente cheabbia in corso un programma terapeutico residenzialeo semiresidenziale presso una delle strutture di cui al-l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-cessive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'ob-bligo di cui al numero 2) del primo comma può esse-re sostituito dalla attestazione di presenza da parte delresponsabile della struttura (1).–––––––––––

(1) Comma inserito dall’art.4-vicies bis, D.L. 30dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., dalla L. 21febbraio 2006, n. 49.

V. nota sub art. 55.

Art. 57. Effetti delle pene sostitutive e criteri diragguaglio. Per ogni effetto giuridico la semideten-zione e la libertà controllata si considerano come pe-na detentiva della specie corrispondente a quelladella pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale,anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sosti-tutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensionecondizionale della pena, e per qualsiasi altro effettogiuridico, un giorno di pena detentiva equivale a ungiorno di semidetenzione o a due giorni di libertà con-trollata.

Art. 58. Potere discrezionale del giudice nella so-stituzione della pena detentiva. Il giudice, nei limi-ti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri, indica-ti nell’art. 133 del codice penale, può sostituire la pe-na detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piùidonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quan-do presume che le prescrizioni non saranno adem-piute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i moti-vi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59. Condizioni soggettive per la sostitu-zione della pena detentiva. La pena detentivanon può essere sostituita nei confronti di coloroche, essendo stati condannati, con una o più sen-tenze, a pena detentiva complessivamente superio-re a tre anni (1) di reclusione, hanno commesso ilreato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fat-to commesso nell’ultimo decennio, non può esseresostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condan-nati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sosti-tutiva, inflitta con precedente condanna, è stataconvertita, a norma del primo comma dell’art. 66,ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata re-vocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso ilreato mentre si trovavano sottoposti alla misura disicurezza della libertà vigilata o alla misura di pre-venzione della sorveglianza speciale, disposta conprovvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 di-cembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.–––––––––––

(1) Le originarie parole « due anni» sono state co-sì sostitutite dall’art.4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

Vedi anche l’art. 5 L. n. 134/2003 cit., riportatosub nota (1) all’art. 444 c.p.p.

Vedi nota sub art. 55. Le leggi n. 1423 del 1956 en. 575 del 1965 possono leggersi in «Misure di pre-venzione e mafia».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 18febbraio 1998 dichiara la illegittimità costituziona-le dell’art. 59 nella parte in cui non esclude che lecondizioni soggettive in esso prevedute per l’appli-cazione delle sanzioni sostitutive si estendano agliimputati minorenni.

[Art. 60. Esclusioni oggettive. Le pene sostituti-ve non si applicano ai reati previsti dai seguenti ar-ticoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d’ufficio);319 (corruzione per un atto contrario ai doveri

d’ufficio);320 (corruzione di persona incaricata di un pubbli-

co servizio);321 (pene per il corruttore);322 (istigazione alla corruzione);355 (inadempimento di contratti di pubbliche forni-

ture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;371 (falso giuramento della parte);372 (falsa testimonianza);373 (falsa perizia o interpretazione);385 (evasione);391, primo comma (procurata inosservanza dolosa

di misure di sicurezza detentive);

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443 (commercio o somministrazione di medicina-li guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);445 (somministrazione di medicinali in modo pe-

ricoloso per la salute pubblica);452 (delitti colposi contro la salute pubblica);501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pub-

blico mercato o nelle borse di commercio);501 bis (manovre speculative su merci);590, secondo e terzo comma (lesioni personali col-

pose), limitatamente ai fatti commessi con violazio-ne delle norme per la prevenzione degli infortuni sullavoro o relative alle conseguenze previste dal pri-mo comma, numero 2, o dal secondo comma del-l’art. 583 del codice penale;

644 (usura).Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai rea-

ti previsti dagli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della leg-ge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti control’inquinamento atmosferico) e dagli artt. 21 e 22della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tu-tela delle acque dall’inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previ-sti dalle leggi relative alla prevenzione degli infor-tuni sul lavoro e all’igiene del lavoro, nonché dalleleggi in materia di armi da sparo, munizioni edesplosivi, quando per detti reati la pena detentivanon è alternativa a quella pecuniaria.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 4, L. 12 giugno 2003,n. 134

Art. 61. Condanna alla pena sostitutiva. Il giu-dice, nel dispositivo della sentenza di condanna o deldecreto penale, deve indicare la specie e la duratadella pena detentiva sostituita con la semidetenzione,la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62. Determinazione delle modalità di ese-cuzione della semidetenzione e della libertà con-trollata. Il pubblico ministero o il pretore compe-tente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sen-tenza di condanna alla semidetenzione o alla libertàcontrollata al magistrato di sorveglianza del luogo diresidenza del condannato, che determina le modalitàdi esecuzione della pena avvalendosi dei criteri in-dicati negli artt. 55 e 56 e osservando le norme delcapo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il qua-le la patente di guida costituisce indispensabile re-quisito, il magistrato di sorveglianza può disciplina-re la sospensione in modo da non ostacolare il lavo-ro del condannato.

L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità diesecuzione della pena è immediatamente trasmes-sa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurez-za del comune in cui il condannato risiede o, inmancanza di questo, al comando dell’Arma dei ca-

rabinieri territorialmente competente, che procedea norma dell’art. 63.

Nel caso di semidetenzione, l’ordinanza è trasmes-sa altresì al direttore dell’istituto penitenziario cui ilcondannato è stato assegnato.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 63. Esecuzione della semidetenzione e del-la libertà controllata. Appena ricevuta l’ordinanzaprevista nel penultimo comma dell’articolo prece-dente, l’organo di polizia ne consegna copia al con-dannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dalgiorno successivo, alle prescrizioni in essa contenu-te. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle ar-mi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida edel passaporto ed alla apposizione sui documentiequipollenti dell’annotazione documento non validoper l’espatrio, limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell’artico-lo precedente, sulla patente di guida, o su un foglioaggiunto che deve costituirne parte integrante, sonoannotate le modalità di utilizzazione stabilite dalmagistrato di sorveglianza.

Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate ecustodite ai sensi del primo comma sono restituite acura dello stesso organo di polizia; vengono inoltreannullate le annotazioni effettuate ai sensi dei com-mi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto proces-so verbale ed è data notizia al questore e agli altri uf-fici interessati, nonché al direttore dell’istituto o del-la sezione presso cui si trova il condannato alla se-midetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanzadel magistrato di sorveglianza è trasmessa anche aldirettore dell’istituto penitenziario, il quale deveinformare anticipatamente l’organo di polizia delladimissione del condannato; la pena inizia a decorreredal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l’esecuzione del-la pena è diversa da quella in cui il condannato sitrova, il termine per l’inizio dell’esecuzione è pro-lungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo icriteri indicati nel primo comma dell’art. 183 delcodice di procedura penale.

Art. 64. Modifica delle modalità di esecuzionedella semidetenzione e della libertà controllata.Le prescrizioni imposte con l’ordinanza previstadall’art. 62 possono essere modificate dal magistra-to di sorveglianza per sopravvenuti motivi di asso-luta necessità, osservando le norme del capo Il bisdel titolo Il della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non so-spende l’esecuzione della pena; tuttavia le prescri-zioni, in caso di assoluta urgenza, possono esseremodificate con provvedimento provvisorio revoca-bile in qualsiasi fase del procedimento.

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L’ordinanza che conclude il procedimento è im-mediatamente trasmessa all’organo di polizia o aldirettore dell’istituto o della sezione competenti peril controllo sull’adempimento delle prescrizioni.Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente iprovvedimenti provvisori emanati ai sensi del com-ma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni dicui ai numeri 1, 3 e 4 dell’art. 55 e 3, 5 e 6 dell’art.56.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 65. Controllo sull’adempimento delle pre-scrizioni imposte con la sentenza di condanna.L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui ilcondannato scuota la semidetenzione o la libertàcontrollata o, in mancanza di questo, il comandodell’Arma dei carabinieri territorialmente compe-tente verifica periodicamente che il condannatoadempia alle prescrizioni impostegli e tiene un regi-stro nominativo ed un fascicolo per ogni condanna-to sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l’estrattodella sentenza di condanna, l’ordinanza del magi-strato di sorveglianza con le eventuali successivemodalità di esecuzione, copia della corrispondenzacon l’autorità giudiziaria e con le altre autorità, unacartella biografica in cui sono riassunte le condanneriportate e ogni altro documento relativo all’esecu-zione della pena. Si applicano al condannato alla se-midetenzione le norme di cui all’art. 26 del decretodel Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431.

Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescrittodal primo comma dell’art. 55 viene effettuato dal di-rettore dell’istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66. Inosservanza delle prescrizioni ineren-ti alla semidetenzione e alla libertà controllata.Quando è violata anche solo una delle prescrizioniinerenti alla semidetenzione o alla libertà controlla-ta, la restante parte della pena si converte nella penadetentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria oil direttore dell’istituto o della sezione a cui il con-dannato è assegnato devono informare, senza indu-gio, il magistrato di sorveglianza che ha emessol’ordinanza prevista dall’art. 62, di ogni violazionedegli adempimenti sui quali gli organi medesimiesercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti altribunale di sorveglianza, il quale, compiuti, ove oc-corra, sommari accertamenti, qualora ritenga dover-si procedere alla conversione prevista dal primocomma, provvede con ordinanza, osservate le normecontenute nel capo Il bis del titolo Il della legge 26luglio 1975, n. 354. L’ordinanza è trasmessa al pub-

blico ministero competente, il quale provvede me-diante ordine di carcerazione.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 67. Inapplicabilità delle misure alternativealla detenzione. L’affidamento in prova al serviziosociale e l’ammissione al regime di semilibertà sonoesclusi per il condannato in espiazione di pena de-tentiva per conversione effettuata ai sensi del primocomma dell’articolo precedente.–––––––––––

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimodalla Corte cost. con sent. 22 aprile 1997, n. 109nella parte in cui si applica ai condannati minori dietà al momento della condanna.

V. artt. 47 e 48 L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordina-mento penitenziario) il primo dei quali nel testo orasostituito ad opera dell’art. 11 L. 10 ottobre 1986, n.663.

Art. 68. Sospensione dell’esecuzione della se-midetenzione e della libertà controllata. L’esecu-zione della semidetenzione o della libertà controlla-ta è sospesa in caso di notifica di un ordine di car-cerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in ca-so di arresto in flagranza ai sensi degli artt. 235 e236 del codice di procedura penale, di fermo o dicattura del condannato o di applicazione provvisoriadi una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato disorveglianza determina la durata residua della penasostitutiva e trasmette il provvedimento al direttoredell’istituto penitenziario; questi informa anticipata-mente l’organo di polizia della data in cui riprenderàl’esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata ripren-dono a decorrere dal giorno successivo a quello del-la cessazione della esecuzione della pena detentiva;si applica la disposizione dell’ultimo comma del-l’art. 63.–––––––––––

V. ora artt. 380-381 c.p.p..

Art. 69. Sospensione disposta a favore del con-dannato. Per motivi di particolare rilievo, attinen-ti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono es-sere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensionidella semidetenzione e della libertà controllata perla durata strettamente necessaria e comunque pernon più di sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere impo-sto [l’obbligo previsto dal secondo comma dell’art.282] del codice di procedura penale. Se il condan-nato viola le prescrizioni o non si presenta all’uffi-cio di polizia indicato nell’art. 65 nelle dodici oresuccessive alla scadenza del periodo di sospensio-ne, la pena sostitutiva si converte in quella sosti-tuita, a norma dell’art. 66.

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Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo com-ma dell’art. 147 del codice penale, quando l’esecu-zione della semidetenzione o della libertà controlla-ta è già iniziata, la sospensione può essere ordinatadal magistrato di sorveglianza che ha determinatole modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni del-l’art. 589 del codice di procedura penale.–––––––––––

V. nota sub art. 55.V. ora artt. 282-283 c.p.p.

Art. 70. Esecuzione di pene concorrenti. Quan-do contro la stessa persona sono state pronunziare,per più reati, una o più sentenze di condanna alla pe-na della semidetenzione o della libertà controllata, siosservano, in quanto applicabili, le disposizioni degliartt. da 71 a 80 del codice penale e dell’art. [582] delcodice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la li-bertà controllata eccede complessivamente la duratadi sei mesi, si applica la semidetenzione per la parteche eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questolimite si applica per intero la pena detentiva sosti-tuita.

Le pene della semidetenzione e della libertà con-trollata sono sempre eseguite, nell’ordine, dopo lepene detentive; la libertà controllata è eseguita dopola semidetenzione.–––––––––––

V. art. 663 c.p.p.

Art. 71. Esecuzione delle pene pecuniarie. Allepene pecuniarie sostitutive delle pene detentive siapplicano le disposizioni dell’art. [586] del codice diprocedura penale.–––––––––––

V. ora art. 660 c.p.p.

Art. 72. Revoca della pena sostitutiva. Se so-pravviene una delle condanne previste nell’art. 59,commi primo e secondo, lettera a), ovvero la con-danna a pena detentiva per un fatto commesso suc-cessivamente alla sostituzione della pena, questaviene revocata per la parte non ancora eseguita econvertita a norma dell’art. 66.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell’esecuzio-ne informa senza indugio il giudice di sorveglianzacompetente.

[Art. 73. Iscrizioni nel casellario giudiziale. Neicasi previsti dall’art. [604] (1) del codice di procedurapenale i decreti e le sentenze di condanna alle penesostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anchecon l’indicazione della pena sostitutiva.

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le or-dinanze previste dall’art. 66, ultimo comma, e dal-l’art. 108, ultimo comma.] (2)–––––––––––

(1) Ora art. 686 c.p.p.

(2) Articolo abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14 no-vembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicatanell’art. 55 dello stesso decreto. In tema di casella-rio giudiziale vedi, ora, l’art. 3 D.P.R. n. 515/2002cit.

Art. 74. Omissis–––––––––––

L’articolo ha introdotto l’art. 58 bis L. 26 luglio1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

Art. 75. Disposizioni relative ai minorenni.Le disposizioni contenute nell’art. 56 non si ap-plicano al condannato il quale, al momento dellatrasmissione dell’estratto della sentenza di con-danna prevista nell’art. 62, non abbia compiutogli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita conle modalità stabilite dai commi dal quinto all’undi-cesimo dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia da-gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dal-l’ufficio di servizio sociale per minorenni.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 76. Norma transitoria. Le norme previsteda questo Capo si applicano anche ai procedimentipenali pendenti al momento dell’entrata in vigoredella presente legge.

La corte di cassazione decide ai sensi dell’ultimocomma dell’art. [538] del codice di procedura penale.–––––––––––

V. ora art. 619 c.p.p.

Sezione IIApplicazione di sanzioni sostitutive

su richiesta dell’imputato

Artt. 77-80. Omissis–––––––––––

Abrogati dall’art. 234 disp. att. c.p.p..

[Art. 81. Iscrizione nel casellario giudiziale. Lasentenza pronunciata a norma dell’art. 77 è iscrittanel casellario giudiziale per i soli effetti di cui al-l’articolo precedente.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14 novem-bre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nel-l’art. 55 dello stesso decreto.

Art. 82. Esecuzione della sanzioni sostitutive.Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive si appli-cano le disposizioni della sezione I di questo Capo.–––––––––––

L’emanazione del nuovo codice di procedura pe-nale ha comportato l’implicita abrogazione del pre-sente articolo.

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Art. 83. Violazione degli obblighi. Colui il qua-le viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostiglicon la sentenza pronunciata a norma dell’art. 77 èpunito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sosti-tuita a norma di questo Capo.

Art. 84. Comunicazione all’imputato. Quandoper il reato per il quale si procede è emessa l’obla-zione o può trovare applicazione la disposizioneprevista dall’art. 77 ne va fatta menzione nella co-municazione giudiziaria.

Art. 85. Entrata in vigore. Le disposizioni conte-nute nella presente sezione si applicano anche ai rea-ti commessi prima dell’entrata in vigore della presen-te legge.

CAPO IVESTENSIONE DELLA

PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

Artt. 86-98. Omissis–––––––––––

Gli articoli da 86 a 98 modificano gli artt. 334 e335, 388, 570, 582, 590, 627, 631, 632, 636, 640 delcodice penale e vi introducono gli artt. 388 bis, 493bis e 639 bis. V., pertanto, sub codice penale agli ar-ticoli predetti.

Art. 99. Norma transitoria. Per i reati persegui-bili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti,commessi prima del giorno dell’entrata in vigoredella presente legge, il termine per presentare laquerela decorre dal giorno suddetto, se la personaoffesa ha avuto in precedenza notizie dal fatto costi-tuente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informala persona offesa dal reato della facoltà di esercitareil diritto di querela e il termine decorre dal giorno incui la persona offesa è stata informata.

CAPO VDISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PENE PECUNIARIE

–––––––––––Alcuni articoli del capo V introducono o sostitui-

scono i seguenti articoli del codice penale e di pro-cedura penale:

art. 100: artt. 33 bis 133 ter c.p.;art. 101: artt. 24, 26, 66, 78, 135, 136 c.p.;art. 104: artt. 163, 175, 236 c.p.;art. 106: art. 586 Cod. proc. pen.;art. 109: art. 388 ter c.p.;art. 116: artt. 196, 197 c.p.

Art. 102. Conversione di pene pecuniarie. Lepene della multa e dell’ammenda non eseguite perinsolvibilità del condannato si convertono nella li-bertà controllata per un periodo massimo rispettiva-mente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertirenon sia superiore ad un milione la stessa può essereconvertita a richiesta del condannato in lavoro sosti-tutivo.

Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemilalire (pari a euro 12,91), o frazione di venticinquemi-la lire (pari a euro 12,91), di pena pecuniaria per ungiorno di libertà controllata e cinquantamila lire (pa-ri a euro 25,82) o frazione di cinquantamila lire perun giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sosti-tutiva pagando la multa o l’ammenda dedotta la som-ma corrispondente alla durata della libertà controlla-ta scontata o del lavoro sostitutivo prestato.–––––––––––

La Corte costituzionale con sentenza 23 dicembre1994, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità del suddet-to articolo, nella parte su cui stabilisce che, agli ef-fetti della conversione delle pene pecuniarie noneseguite per insolvibilità del condannato, il raggua-glio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o fra-zione di venticinquemila lire, anziché settantacin-quemila lire, o frazione di settantacinquemila lire,di pena pecuniaria per un giorno di libertà control-lata.

Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmenteillegittimo dalla Corte cost. con sent. 14 giugno1996, n. 206 nella parte in cui non consente che illavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, siaconcesso anche nel caso in cui la pena pecuniariada convertire sia superiore ad un milione.

Art. 103. Limite degli aumenti in caso di con-versione delle pene pecuniarie. Quando le penepecuniarie debbono essere convertite per insolvibi-lità del condannato la durata complessiva della li-bertà controllata non può superare un anno e sei me-si, se la pena convertita è quella della multa, e novemesi se la pena convertita è quella dell’ammenda.

La durata complessiva del lavoro sostitutivo nonpuò superare in ogni caso i sessanta giorni.

Art. 104. Omissis–––––––––––

L’articolo modifica gli articoli 163, 175 e 237 delCodice penale.

Art. 105. Lavoro sostitutivo. Il lavoro sostitutivoconsiste nella prestazione di un’attività non retribui-ta, a favore della collettività, da svolgere presso loStato, le regioni, le province, i comuni, o presso en-ti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzionedi protezione civile e di tutela dell’ambiente natura-le o di incremento del patrimonio forestale, previastipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da

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parte del Ministero di grazia e giustizia, che può de-legare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell’ambito della provinciain cui il condannato ha la residenza, per almeno unagiornata lavorativa per settimana, salvo che il con-dannato non chieda di essere ammesso ad una mag-giore frequenza settimanale.

Art. 106. Omissis–––––––––––

Modificava l’articolo 586 del c. p.p. abrogato.

Art. 107. Determinazione delle modalità di ese-cuzione delle pene conseguenti alla conversionedella multa o dell’ammenda. Il pubblico ministe-ro o il pretore competente per l’esecuzione trasmet-te copia del provvedimento di conversione della pe-na pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luo-go di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannatostesso, dispone l’applicazione della libertà control-lata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina al-tresì le modalità di esecuzione della libertà control-lata a norma dell’art. 62.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalitàdi esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il ter-mine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale,tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, difamiglia e di salute del condannato ed osservando ledisposizioni del capo II bis del titolo II della legge26 luglio 1975, n. 354.

L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità diesecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamentetrasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del co-mune in cui il condannato risiede o, in mancanza diquesto, al comando dell’Arma dei carabinieri terri-torialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizionidegli artt. 64, 65, 68 e 69.–––––––––––

V. nota 1 art. 55.

Art. 108. Inosservanza delle prescrizioni ine-renti alle pene conseguenti alla conversione dellamulta o della ammenda. Quando è violata anchesolo una delle prescrizioni inerenti alla libertà con-trollata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sosti-tutivo, conseguenti alla conversione di pene pecu-niarie, la parte di libertà controllata o di lavoro so-stitutivo non ancora eseguita si converte in un ugua-le periodo di reclusione o di arresto, a seconda dellaspecie e la pena pecuniaria originariamente inflitta.In tal caso non si applica il disposto dell’art. 67.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziariadevono informare, senza indugio, il magistrato disorveglianza che ha emesso l’ordinanza previstadall’art. 107 di ogni violazione da parte del condan-nato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tri-bunale di sorveglianza, il quale, compiuti ove occor-

ra sommari accertamenti, provvede con ordinanza al-la conversione prevista dal primo comma, osservatele disposizioni del capo II bis del titolo II della legge26 luglio 1975, n. 354. L’ordinanza di conversione ètrasmessa al pubblico ministero competente, il qualeprovvede mediante ordine di carcerazione.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 109. Mancata esecuzione dolosa di sanzio-ni pecuniarie. Omissis.

Art. 110. Abrogazione di norma. é abrogatol’art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.–––––––––––

V. nota sub art. 55.

Art. 111. Disposizioni transitorie. Le norme sul-la conversione delle pene pecuniarie si applicano aireati commessi successivamente all’entrata in vigo-re della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall’art. 172 del codi-ce penale, la pena della multa inflitta, anche con-giuntamente a quella della reclusione, per reati com-messi prima della entrata in vigore della presentelegge, si estingue col decorso del termine di diecianni dalla data di entrata in vigore della presentelegge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenu-ta irrevocabile successivamente alla data di entratain vigore della presente legge, la pena della multa siestingue col decorso di dieci anni dal passaggio ingiudicato della sentenza.

Art. 112. Perdono giudiziale. L’art. 19 del regiodecreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n.835, è sostituito dal seguente: ...omissis....–––––––––––

V. art. 19 R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, (Tribunaleper i minorenni).

Art. 113. Aumento delle pene pecuniarie. Le pe-ne pecuniarie comminate per i reati previsti dal co-dice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzio-ni pecuniarie comminate per le infrazioni previstedal codice di procedura penale, aumentate per effet-to della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltipli-cate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecu-niarie comminate per reati previsti da leggi entratein vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della leg-ge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per i reati previstida leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono mol-tiplicate per tre.

Quelle comminate per i reati previsti da leggi en-trate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in ma-teria di imposte dirette e di tasse ed imposte indi-rette sugli affari, sono moltiplicate per due.

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Quando, tenuto conto degli aumenti previsti neicommi precedenti, la legge stabilisce la pena del-l’ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila(pari a euro 2,06) o nel massimo a lire diecimila (pa-ri a euro 5,16), i limiti edittali sono elevati rispetti-vamente a lire diecimila (pari a euro 5,16) e a lireventicinquemila (pari a euro 12,91).

Art. 114. Aumento delle sanzioni amministrati-ve pecuniarie. Le disposizioni dell’articolo prece-dente si applicano a tutte le sanzioni amministrativepecuniarie originariamente previste come sanzionipenali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferio-ri nel minimo a lire quattromila (pari a euro 2,06) onel massimo a lire diecimila (pari a euro 5,16) sonoelevate, rispettivamente, a lire quattromila (pari a eu-ro 2,06) e a lire diecimila (pari a euro 5,16).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicanoanche alle violazioni finanziarie.

Art. 115. Pene proporzionali. Le disposizionidegli artt. 113 e 114 non si applicano alle pene e san-zioni amministrative pecuniarie quando l’ammonta-re delle stesse o della pena base che viene assuntaper la loro determinazione non è fissato direttamen-te dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art. 116. Omissis.–––––––––––

Sostituiva i testi degli articoli 196 e 197 del codicepenale.

Art. 117. Persona civilmente obbligata perl’ammenda e per la multa. Tutte le disposizioniprocessuali relative alla persona civilmente obbliga-ta per l’ammenda si intendono riferite anche allapersona civilmente obbligata per la multa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENEACCESSORIE, PRESCRIZIONI,OBLAZIONE, SOSPENSIONE

CONDIZIONALE DELLA PENA ECONFISCA

–––––––––––Alcuni articoli del capo VI introducono o sostitui-

scono i seguenti articoli del codice penale e del co-dice di procedura penale:

art. 118: art. 19 c.p.;art. 119: art. 32 c.p.;art. 120: art 32 bis c.p.;art. 121: art. 33 c.p.;art. 122: art. 34 c.p.;art. 123: art. 35 bis c.p.;art. 124: art. 140 c.p.;art. 125: art. 157 c. p.;

art. 126: art. 162 bis c.p.;art. 128: art. 165 c.p.;art. 129: art. 389 c.p.;art. 130: art. 200 c.p.p.;art. 131: art. 301 c.p.p.;art. 132: art. 400 c.p.p.;art. 133: art. 485 c.p.p.;art. 134: art. 512 c.p.p.;art. 135: art. 513 c.p.p.;art. 136: art. 522 c.p.p.;art. 137: art. 604 c.p.p.

Art. 127. Applicazione di norme. Le disposizio-ni dell’art. 162 bis del codice penale si applicano an-che ai reati indicati nelle lettere f, h, i, n, del primocomma dell’art. 34.

Art. 138. Modifiche alle disposizioni di attua-zione, di coordinamento e transitorie del codicedi procedura penale. Dopo l’art. 48 delle disposi-zioni di attuazione del codice di procedura penale,approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602,sono inseriti i seguenti articoli:

...omissis...–––––––––––

V. artt. 48 bis e 48 ter R.D. 28 maggio 1931, n.602.

I seguenti articoli introducono o modificano nor-me speciali:

art. 139: art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736(assegno bancario).

art. 140: art. 116 bis R.D. citato.art. 141: artt. 124, 125 R.D. citato.

Art. 142. Modifiche al testo unico delle normesulla circolazione stradale. Omissis.–––––––––––

Articolo implicitamente abrogato dal D.Lgs. 30aprile 1992, n. 285 (art. 231). Inseriva gli artt. 80bis ed 80 ter nel T.U. delle norme sulla circolazionestradale.

Art. 143. Omissis.

Art. 144. Modifica alla legge recante norme perla tutela delle acque dall’inquinamento. Al terzocomma dell’art. 21 della legge 10 maggio 1976, n.319, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La con-danna importa l’incapacità di contrattare con la pub-blica amministrazione».

Art. 145. Norma aggiuntiva alla legge recantedisposizioni penali in materia di infrazioni valu-tarie. Al quarto comma dell’art. 1 del decreto legge4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni,nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fi-ne il seguente periodo: «La condanna importa l’in-capacità di contrattare con la pubblica amministra-zione».

Art. 146. Norma di coordinamento. Ogni qual-volta nel codice penale o in altre leggi ricorre l’e-

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spressione «patria potestà», la medesima è sostituitadalla espressione potestà dei genitori.

Art. 147. Modifica dell’art. 2638 del codice ci-vile in materia di accettazione di retribuzionenon dovuta da parte di amministratore giudi-ziario o commissario governativo. Il secondocomma dell’art. 2638 del codice civile è sostituitodal seguente: «Nei casi più gravi può inoltre esse-re disposta l’interdizione dagli uffici direttivi dellepersone giuridiche e delle imprese».

Art. 148. Disposizioni abrogative e di coordina-mento. L’art. 2641 del codice civile è abrogato.

Quando nelle leggi speciali è richiamato l’art.2641 del codice civile tale richiamo si intende ope-rato all’art. 32 bis del codice penale.

2.

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Norme perl’attuazione degli articoli 15, ultimo comma,e 17, penultimo comma, della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, concernente modificheal sistema penale (G.U. 19 agosto 1982, n.228).

CAPO IINDICAZIONE DEGLI UFFICI

COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO

Art. 1. Gli uffici periferici dei Ministeri ai qualideve essere presentato il rapporto previsto dall’art.17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, sono indicati come segue:

Ministero degli affari esteri: gli ispettorati di fron-tiera per gli italiani all’estero delle città di Genova,Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui alregio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni,nonché al regolamento di esecuzione della leggesull’emigrazione approvato con regio decreto 10 lu-glio 1901, n. 375, e successive modificazioni;

Ministero dell’interno: le prefetture, per le viola-zioni nelle seguenti materie: esercizio abusivo dimestieri girovaghi (art. 669 del codice penale; artt.121, 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, per le parti non abrogate); omessa custodia emalgoverno di animali (art. 672 del codice penale);consumo di bevande alcooliche in tempo di venditanon consentita (art. 687 del codice penale); rifiuto dimoneta avente corso legale (art. 693 del codice pe-nale); omessa consegna di monete riconosciute con-traffatte (art. 694 del codice penale); comunicazionedel regolamento di gare sportive (art. 121 del rego-lamento, per l’esecuzione del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, dell’autorizzazione e della ta-riffa prezzi da parte di pubblici esercenti e altri ob-blighi di esposizione al pubblico (art. 180 del rego-lamento per l’esecuzione del testo unico delle leggidi pubblica sicurezza); vendita di bevande alcooli-che: casi particolari di divieto (art. 181 del regola-mento per l’esecuzione del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza); chiusura di pubblici esercizi(art. 186 del regolamento per l’esecuzione del testounico delle leggi di pubblica sicurezza); norme sul-la circolazione stradale (testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno1959, n. 393 e successive modifiche e relativo rego-lamento di esecuzione); tutela delle strade (testounico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933,n. 1740); trasporto merci (leggi 20 giugno 1935, n.1349 e 6 giugno 1974, n. 298); trasporto di personesugli autoveicoli (legge 1 giugno 1966, n. 416); at-tuazione del regolamento (CEE) relativo all’istitu-zione di uno speciale apparecchio di misura destina-to al controllo degli impieghi temporali nel settoredei trasporti su strada (artt. 15, 17, 18 e 19 della leg-ge 13 novembre 1978, n. 727); emigrazione (artt. 1,8 e 11 della legge 24 luglio 1930, n. 1278); passa-porti (artt. 24 e 25 della legge 21 novembre 1967 n.1185); importazione, lavorazione, deposito e distri-buzione degli olii minerali e di carburanti, limitata-mente agli impianti di uso esclusivo della pubblicaamministrazione (regio decreto-legge 2 novembre1933, n. 1741, art. 21); concessione ed esercizio del-le stazioni di riempimento di gas di petrolio lique-fatti (legge 21 marzo 1958, n. 327, art. 8, primo, ter-zo e quarto comma); esercizio delle stazioni di riem-pimento e distribuzione di gas di petrolio liquefattiin bombole (legge 2 febbraio 1973, n. 7, art. 11, ter-zo comma); indicazioni obbligatorie sugli stampati(artt. 17 e 18 legge 8 febbraio 1948, n. 47); conse-gna obbligatoria degli stampati e pubblicazioni (leg-ge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modifica-zioni); affittacamere (legge 16 giugno 1939, n.1111); ordinamento delle anagrafi della popolazioneresidente (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e relati-vo regolamento); raccolta, trasporto e smaltimentodei rifiuti solidi urbani (legge 20 marzo 1941, n.366); revisione dei films e dei lavori teatrali (legge21 aprile 1962, n. 161); ogni altra disposizione delvigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezzae del relativo regolamento di esecuzione per le vio-lazioni depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981,n. 689;

Ministero di grazia e giustizia: gli archivi notarilidistrettuali per le violazioni delle norme sull’ordina-mento del notariato e degli archivi notarili e per leinfrazioni commesse dai notai e previste dal codicecivile;

Ministero delle finanze: ferma la competenza degliuffici per le violazioni finanziarie amministrative di-versamente disciplinate ai sensi degli artt. 12 e 39

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della legge 24 novembre 1981, n. 689, le intendenzedi finanza per le violazioni di cui all’art. 5 del testounico sulle acque e gli impianti elettrici approvatocon regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agliartt. 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per icanali demaniali approvate con regio decreto 3 mag-gio 1937, n. 899, limitatamente ai canali demanialinon trasferiti alla competenza regionale ai sensi del-l’art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Ministero della difesa: il comandante di regionemilitare, il comandante in capo di dipartimento mi-litare marittimo, il comandante di regione aerea perle violazioni di cui all’art. 19 della legge 24 dicem-bre 1976, n. 898, alla legge 27 marzo 1930, n. 460,e successive modificazioni, nonché all’art. 150 deldecreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio1964, n. 237;

Ministero dei lavori pubblici: il provveditore alleopere pubbliche per le violazioni al testo unico ap-provato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, nelle materie relative alle acque ed agli im-pianti elettrici residuate alla competenza dello Statoin attuazione delle norme di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al de-creto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616, nonché alle norme previste dagli sta-tuti delle regioni a statuto speciale e dalle relativenorme di attuazione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: gliispettorati del lavoro per le violazioni previste dalprimo comma dell’art. 35 della legge 24 novembre1981, n. 689, che non consistono nell’omesso o par-ziale versamento di contributi e premi e che non so-no allo stesso connesse a norma del terzo comma delmedesimo articolo; (*)

Ministero dell’agricoltura e delle foreste: il fun-zionario responsabile del Corpo forestale dello Sta-to nella provincia per le violazioni di cui agli artt. 27e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Per le violazioni alle norme in materia di repres-sione delle frodi nella preparazione e nel commerciodi prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, non-ché alle norme in materia di interventi, riservati alloStato, per la regolazione dei mercati, il rapporto èpresentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2;

Ministro dei trasporti:A) Direzione generale della motorizzazione civile

e dei trasporti in concessione: i direttori degli ufficiprovinciali della motorizzazione civile e dei traspor-ti in concessione di Torino per il Piemonte e la Val-le d’Aosta, Genova per la Liguria, Milano per laLombardia, Venezia per il Veneto, Trieste per ilFriuli-Venezia Giulia, Bologna per l’Emilia-Roma-gna, Firenze per la Toscana, Ancona per le Marche,Perugia per l’Umbria, Roma per il Lazio, Pescaraper l’Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoliper la Campania, Bari per la Puglia, Potenza per laBasilicata, Catanzaro per la Calabria, Cagliari per la

Sardegna, nonché il direttore dell’ufficio comparti-mentale di Bolzano per il Trentino-Alto Adige e, fin-ché non avrà attuazione il decreto del Presidentedella Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, il direttoredella direzione compartimentale della motorizzazio-ne civile e dei trasporti in concessione di Palermoper la Sicilia per le violazioni delle seguenti dispo-sizioni, salvo quanto in appresso specificato: artt.153, 154, 204, 212 e 213 del testo unico delle di-sposizioni di legge per le ferrovie concesse all’indu-stria privata, le tranvie, a trazione meccanica e le au-tomobili, approvato con regio decreto 9 maggio1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n.410; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n.1688 in relazione alle infrazioni contenute nei titoliII e III: artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178 1179,1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192,1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1215,1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227,1233, delregio decreto 30 marzo 1942, n. 327; legge 11 no-vembre 1975, n. 584; decreto del Presidente dellaRepubblica 11 luglio 1980, n. 753; i direttori degliuffici speciali per i trasporti ad impianti fissi di To-rino per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria; diMilano per la Lombardia, di Roma per il Lazio e diNapoli per la Campania, per le violazioni di cui alledisposizioni citate in precedenza quando riguardanoservizi di trasporto ad impianti fissi;

B) Direzione generale dell’aviazione civile: il di-rettore di circoscrizione aeroportuale per le violazio-ni nelle materie di competenza del Ministero dei tra-sporti Direzione generale dell’aviazione civile, con-tenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo e delcodice della navigazione e nell’art. 1132 dello stessocodice, nonché per le violazioni alla disciplina dellacircolazione stradale nelle aree aeroportuali;

C) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: ildirettore compartimentale dell’Azienda autonomadelle ferrovie dello Stato per le violazioni, commes-se nei luoghi, negli impianti e sui mezzi di trasportodell’Azienda medesima, concernenti le materie dicui al decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 753;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:A) Amministrazione delle poste e delle telecomu-

nicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle te-lecomunicazioni per le violazioni previste dal testounico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre nor-me vigenti in materia di servizi postali, di bancopo-sta, telegrafici e radioelettrici;

B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispetto-rati telefonici di zona, per le violazioni previste daltesto unico approvato con decreto del Presidente del-la Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altrenorme vigenti in materia di servizi telefonici;

Ministero dell’industria, del commercio e dell’ar-tigianato:

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A) I distretti minerari e le sezioni dell’Ufficio na-zionale minerario per gli idrocarburi di Bologna,Roma e Napoli per la violazione alle norme concer-nenti rispettivamente l’attività di ricerca e coltiva-zione di miniere, o i lavori di ricerca e coltivazionedi idrocarburi liquidi e gassosi, la regolare manuten-zione dei giacimenti, la presentazione delle denun-ce, l’osservanza dei piani dei lavori, dei programmigenerali della coltivazione nonché dei provvedimen-ti dell’ingegnere capo del distretto minerario, o delcapo della sezione dell’Ufficio nazionale minerarioper gli idrocarburi nell’esercizio delle funzioni loroattribuite;

B) Gli uffici provinciali dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato:

per le infrazioni in materia di accesso alle attivitàcommerciali e di esercizio delle medesime, salvo icasi in cui sia espressamente previsto un altro orga-no, ovvero la competenza all’irrogazione delle san-zioni sia stata trasferita all’autorità comunale dal de-creto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616, o si tratti di violazione di norme di ca-rattere igienicosanitario per le violazioni alle normeconcernenti l’iscrizione nel registro delle ditte ed al-le altre disposizioni del regio decreto 20 settembre1934, n. 2011, e successive modifiche;

per le violazioni delle norme che disciplinano l’i-scrizione agli elenchi degli spedizionieri, agli albidegli agenti e rappresentanti di commercio, degliagenti di assicurazione ed in genere degli albi e ruo-li degli esercenti attività ausiliarie o di intermedia-zione;

per le violazioni delle disposizioni concernenti ledenominazioni e l’etichettatura dei prodotti tessilied in genere in ogni altro prodotto che per essere po-sto in commercio debba essere preventivamente eti-chettato, punzonato, sottoposto a marchi o contras-segni, ad eccezione di quanto previsto sub C);

per le violazioni delle norme relative alla panifica-zione quando non si riferiscano all’igiene, alla lavo-razione o composizione del prodotto;

per le norme concernenti la disciplina dei magaz-zini generali;

per le norme sulla pubblicazione dei protesti cam-biari e la pubblicità legale delle società di capitali;

per le norme sulla disciplina delle assicurazioniprivate;

C) Gli uffici provinciali metrici e del saggio deimetalli preziosi, per le violazioni delle norme in ma-teria di saggio e marchi dei metalli preziosi e dellenorme in materia di metrologia legale, ad eccezionedi quelle che prevedono la competenza dei prefettiai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727, e de-gli uffici provinciali dell’industria, del commercio edell’artigianato ai sensi della legge 5 agosto 1981, n.441;

Ministero della marina mercantile: le capitaneriedi porto e gli uffici circondariali marittimi per le vio-

lazioni in materia di navigazione marittima e di na-vigazione lagunare rientrante nella competenza del-la marina mercantile, previste dal codice della navi-gazione, nonché per quelle previste dalla legge 14luglio 1965, n. 963, e dalle leggi 11 febbraio 1981,n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, per quanto concerne,rispettivamente, la disciplina della pesca marittima edella nautica da diporto, fatta salva la competenzaregionale di cui all’art. 97 del decreto del Presiden-te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ministero della sanità: gli uffici dei medici e dei ve-terinari provinciali aventi sede nel territorio della re-gione Sicilia, fino a quando le relative competenzenon vengano assorbite dalle unità sanitarie locali, gliuffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uf-fici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di do-gana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, inrelazione all’art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per le violazioni di cui agli artt. 100, 102, 139, ul-timo comma, 141, 144, 147, 161, 179, 188-bis, 190,195, 197, 254, 264, 284, 330, del testo unico delle leg-gi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli artt.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio de-creto 31 maggio 1928, n. 1334; all’art. 5-bis della leg-ge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni;all’art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 lu-glio 1952, n. 1009; all’art. 5 della legge 25 luglio1956, n. 837; all’art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n.638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo com-ma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, se-condo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma,49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondocomma, 70, terzo comma, della legge 22 dicembre1975, n. 685; all’ art. 7 della legge 11 novembre 1975,n. 584; agli artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974,n. 256; all’art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 esuccessive modificazioni; all’art. 22 della legge 14 lu-glio 1967, n. 592; all’art. 27 della legge 29 novembre1971, n. 1073; all’art. 38 della legge 30 aprile 1976, n.397;

Ministero per i beni culturali e ambientali: le so-printendenze archeologiche, le soprintendenze per ibeni ambientali e architettonici, le soprintendenzeper i beni artistici e storici, le sovrintendenze archi-vistiche, le soprintendenze per i beni ambientali, ar-chitettonici, archeologici, artistici e storici, secondole rispettive competenze, per le violazioni di cui agliartt. 58, 60 e 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,e successive modificazioni, nonché all’art. 10 dellalegge 1° marzo 1975, n. 44.

Art. 2. Per le violazioni a norme relative a mate-rie di competenza statale, il rapporto è comunquepresentato al prefetto quando l’ordinamento dei ri-spettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comun-que riconducibili le materie inerenti alle violazionistesse, non preveda uffici periferici.

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Il decreto del Presidente della Repubblica 13 mag-gio 1976, n. 407, è abrogato.–––––––––––

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste è statosoppresso dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 176.

CAPO IIMODALITÀ DEL SEQUESTRO DI COSE,

VEICOLI E NATANTI

Art. 3. Quando negli articoli del presente capo ègenericamente richiamata la legge, il richiamo si in-tende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4. Nei casi previsti dal secondo e dal terzocomma dell’art. 13 della legge il pubblico ufficialeche procede al sequestro ne redige processo verbale,nel quale è inserito l’elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anchel’indicazione dell’autorità alla quale gli interessipossono proporre opposizione ai sensi dell’art. 19della legge, è immediatamente consegnata alla per-sona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Art. 5. Le cose sequestrate vengono assicurate conil sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico uffi-ciale che ha proceduto al sequestro e, se possibile,con la sottoscrizione del capo dell’ufficio o del sog-getto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il ca-po dell’ufficio o il soggetto di cui al secondo com-ma del successivo art. 7 ne informa immediatamen-te l’autorità indicata nel primo comma dell’art. 18della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere ilsequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alie-nazione o distruzione, disponendo, se del caso, chedelle stesse siano previamente eseguite fotografie oaltre riproduzioni ovvero che siano prelevati cam-pioni.

Art. 6. Qualora siano stati sequestrati atti o docu-menti coloro che li avevano in deposito possonochiedere all’autorità indicata nel primo comma del-l’art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, ilrilascio di copie autentiche.

La predetta autorità, se autorizza il rilascio, neinforma il capo dell’ufficio cui appartiene il pubbli-co ufficiale che ha eseguito il sequestro che provve-de a rilasciare le copie ed a certificarne l’autenticità.

Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzionedel sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tran-ne che per le spese occorrenti per la riproduzionedegli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 7. Le cose sequestrate sono custodite nell’uf-ficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha ese-guito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ov-vero del diverso ufficio competente secondo le di-rettive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanenteanche un dipendente appartenente ad un livello re-tributivo non inferiore al sesto, ovvero avente laqualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o permotivi di opportunità non possano essere custoditepresso gli uffici di cui al primo comma, il capo de-gli stessi ovvero il dipendente preposto al serviziopuò disporre che la loro custodia avvenga in luogodiverso, determinandone il modo e nominando uncustode, che deve essere reso edotto degli obblighi edelle responsabilità connessi con l’incarico che gliviene conferito.

Dell’affidamento delle cose al custode deve essereredatto processo verbale nel quale vanno anche spe-cificamente indicati i motivi che non consentono lacustodia delle cose nell’ufficio. Copia del processoverbale è inviata all’autorità di cui al primo commadell’art. 18 della legge.

L’incarico di custode non può essere conferito aisoggetti indicati nell’art. 159 del codice di procedu-ra penale.

Il provvedimento previsto nel terzo comma puòessere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni esussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico uf-ficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informaimmediatamente il capo dell’ufficio o il preposto alservizio, i quali devono confermare il provvedimen-to stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cin-que giorni dalla comunicazione.

Se sono state sequestrate somme di danaro, il capodell’ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sen-si del secondo comma possono essere autorizzatidall’autorità di cui al primo comma dell’art. 18 del-la legge a depositarle in un libretto postale infrutti-fero intestato alla stessa autorità.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a mo-tore o di natanti, del relativo provvedimento è datacomunicazione, a cura del soggetto preposto al ser-vizio ai sensi dei precedenti primo e secondo com-ma, a coloro che risultino, dai rispettivi documentidi circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa se-questrata.

Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di vei-coli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che haproceduto al sequestro, se riconosce che non è pos-sibile o non conviene custodire il veicolo a motore oil natante presso uno degli uffici di cui al primocomma dell’articolo precedente, può disporre che lacustodia avvenga presso soggetti pubblici o privatiindividuati dai prefetti e dai comandanti di porto ca-pi di circondario qualora si tratti di natanti, ovveropuò disporre che la stessa avvenga in luogo diversonominando il custode ed informando il capo dell’uf-ficio ovvero il dipendente preposto al servizio aisensi del secondo comma del precedente art. 7.

I prefetti e i comandanti di porto capi di circonda-rio provvedono, annualmente, alla ricognizione dei

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soggetti di cui al comma precedente ai quali può es-sere affidata la custodia dei veicoli a motore e deinatanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custo-dia deve essere seguito secondo le prescrizioni delfunzionario o agente che, in relazione alla naturadella violazione, alle circostanze di tempo e di luo-go, nonché alle esigenze di sicurezza della circola-zione, può disporre anche la rimozione del mezzosequestrato o l’accompagnamento con scorta, ol’obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il tra-sporto del natante è eseguito secondo le prescrizionidel pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestroe con l’eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pi-lota del porto e sentito, se necessario, l’ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deveessere fatta descrizione del veicolo o del natante se-questrato, con indicazione dello stato d’uso. Il ver-bale deve, altresì contenere menzione espressa degliavvertimenti rivolti al custode circa l’obbligo diconservare e di presentare il mezzo sequestrato adogni richiesta dell’autorità competente, nonché sul-le sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri del-la custodia. La compilazione del suddetto verbalesostituisce l’adempimento di cui al primo commadel precedente art. 5.

Art. 9. Le cose sequestrate sono annotate a curadel capo dell’ufficio ovvero del dipendente prepostoal servizio ai sensi del secondo comma del preceden-te art. 7 in apposito registro con indicazione del pro-cedimento cui si riferiscono, dell’autorità cui è statoinviato il verbale di sequestro, delle generalità deltrasgressore e di quelle della persona cui appartengo-no, del luogo in cui sono custodite e delle generalitàdel custode eventualmente nominato ai sensi del ter-zo comma del precedente art. 7 ovvero del primocomma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresì annotati gliestremi dei provvedimenti che autorizzano l’aliena-zione o la distruzione delle cose nonché di quelli chene dispongono la confisca o la restituzione e deveessere inoltre fatta menzione della data in cui i prov-vedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 10. L’autorità prevista nel primo comma del-l’art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, diretta-mente o a mezzo di dipendenti appositamente inca-ricati, le cose sequestrate in ogni momento, può far-ne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può di-sporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.

La facoltà di esaminare le cose sequestrate spettaanche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ailoro legali rappresentanti o procuratori speciali non-ché ai loro difensori previa autorizzazione dell’auto-rità di cui al comma precedente. In ogni caso talisoggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copiadel processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle co-

se sequestrate l’autorità procedente ne verifica pri-ma la identità e l’integrità e dopo aver compiutol’atto per il quale fu necessaria la rimozione, prov-vede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi ilsigillo dell’ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nelcomma precedente deve essere redatto processo ver-bale a cura dell’autorità procedente.

Art. 11. Le spese di custodia delle cose seque-strate sono anticipate dall’amministrazione cui ap-partiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il se-questro.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativasia pronunciata ordinanza di archiviazione ovverosentenza irrevocabile di accoglimento dell’opposi-zione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione ocontro l’ordinanza che dispone la sola confisca ov-vero che ricorra l’ipotesi di cui all’ultimo commadell’art. 14 della legge o si sia verificata la prescri-zione di cui al primo comma dell’art. 28 della legge,le somme di cui al primo comma devono essererimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligatiin solido con costui, ovvero dal diverso soggetto afavore del quale è disposta la restituzione delle cosesequestrate.

La liquidazione delle somme dovute è effettuatadalla autorità indicata nel primo comma dell’art. 18della legge, che, salvo quanto disposto dal terzocomma dell’articolo seguente, richiede al capo del-l’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che haeseguito il sequestro o al diverso soggetto indicatonel secondo comma del precedente art. 7, che viprovvedono senza indugio, l’invio della nota dellespese sospenute per la conservazione e la custodiadelle cose, corredata della relativa documentazione.

Art. 12. Salvo che la custodia sia affidata al sog-getto riconosciuto responsabile della violazione o aduno dei soggetti con il medesimo solidalmente ob-bligato, il custode, nominato ai sensi del terzo com-ma dell’art. 7 ovvero del primo comma dell’art. 8,ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute perassicurare la conservazione delle cose sequestrate,che siano idoneamente documentate.

Il custode può anche essere autorizzato dall’auto-rità indicata nel primo comma dell’art. 18 della leg-ge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessa-rio per le operazioni connesse all’incarico affidato-gli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivicomprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effet-tuata dall’autorità di cui al primo comma dell’art. 18della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degliusi locali, a richiesta del custode dopo che sia dive-nuto inoppugnabile il provvedimento che dispone laconfisca ovvero sia stata disposta la restituzione del-le cose sequestrate, con provvedimento in dupliceoriginale uno dei quali è consegnato all’interessato.

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La stessa autorità può disporre, a richiesta del custo-de, acconti sulle somme dovute.

Le somme dovute sono corrisposte dall’ufficiodel registro nell’ambito della cui competenza terri-toriale è situato l’ufficio al quale appartiene il pub-blico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si os-servano, quanto applicabili, le disposizioni concer-nenti le anticipazioni delle spese di giustizia conte-nute nel regolamento per l’amministrazione del pa-trimonio e per la contabilità generale dello Stato,approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni.

Il custode deve produrre all’ufficio che corrispon-de le somme l’originale del provvedimento di liqui-dazione in suo possesso e rilasciare quietanza delpagamento ricevuto.

Qualora venga disposta la restituzione delle cose se-questrate, le somme liquidate possono essere versateal custode direttamente dall’interessato quando questisia tenuto al pagamento delle spese di custodia.

In tal caso il custode rilascia quietanza dell’avve-nuto pagamento e provvede ad informare senza in-dugio l’autorità di cui al secondo comma, resti-tuendole l’originale del provvedimento di liquida-zione in suo possesso.

Art. 13. Quando sia disposta la restituzione dellecose sequestrate, l’autorità che ha adottato il prov-vedimento ne invia senza ritardo copia all’ufficiocui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito ilsequestro ovvero al diverso ufficio competente aisensi del primo comma del precedente art. 7.

Il capo dell’ufficio ovvero il soggetto indicato nelsecondo comma del precedente art. 7 provvedono arestituire le cose all’interessato o al suo mandatarioredigendo processo verbale delle operazioni com-piute. Qualora sia subordinata al pagamento dellespese di custodia e di conservazione, la restituzionenon può aver luogo se l’interessato non producaquietanza relativa al pagamento delle stesse.

Salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.12 l’interessato deve versare le somme liquidate perle spese di custodia all’ufficio del registro.

Art. 14. La restituzione delle cose sequestrate èdisposta a favore di colui che le deteneva al mo-mento dell’esecuzione del sequestro ovvero di chiprovi di averne diritto e ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla re-stituzione l’autorità prevista dal primo comma del-l’art. 18 della legge dispone la restituzione solo a se-guito di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestrogiudiziario colui che le aveva in custodia deve av-vertirne immediamente l’autorità di cui al secondocomma.

Art. 15. Quando il provvedimento che dispone laconfisca divenga inoppugnabile, l’autorità di cui alprimo comma dell’art. 18 della legge dispone con

ordinanza l’alienazione o la distruzione delle coseconfiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicatinei primi due commi del precedente art. 7, ai quali atal fine viene inviata copia autentica dell’ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate al-l’ufficio del registro e devolute all’erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse sto-rico-artistico, librario o archivistico ovvero cose chehanno interesse scientifico o culturale l’autorità dicui al primo comma ne dà comunicazione rispettiva-mente, per le prime, al Ministero per i beni culturalie ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza delConsiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidentedel Consiglio dei Ministri possono disporre con de-creto che le cose confiscate o talune di esse siano ac-quisite al patrimonio indisponibile dello Stato indi-cando gli uffici o gli enti competenti a provvedere al-la custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta gior-ni dalla ricezione della comunicazione prevista dalcomma precedente, l’autorità che l’ha inviata proce-de ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro,carte di credito, titoli al portatore o emessi o garan-titi dallo Stato, ovvero valori di bollo, l’autorità dicui al primo comma ne dispone il deposito pressol’ufficio del registro e la devoluzione all’erario.

Art. 16. Se, decorsi sei mesi da quando il provve-dimento che dispone la restituzione delle cose se-questrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a fa-vore del quale è stata ordinata la restituzione dellecose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggettiindicati nel secondo comma del precedente art. 13ne informano l’autorità che ha disposto la restituzio-ne, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cu-ra dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quellerelative alle spese di custodia e di conservazionesuccessive al provvedimento di cui al comma prece-dente nonché, quelle anteriori al provvedimentostesso, se dovute dall’interessato, sono versate su unlibretto postale infruttifero intestato al soggetto a fa-vore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 17. La vendita delle cose sequestrate o diquelle confiscate avviene ai sensi delle norme dellacontabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità,nelle borse-valori Salvo quanto disposto nell’arti-colo precedente, la vendita delle cose sequestratepuò essere disposta solo quando si tratti di cose chepossono alterarsi, e le stesse non siano comprese traquelle elencate nel penultimo comma dell’art. 20della legge.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offe-renti, può essere ordinata la distruzione delle cosesequestrate o di quelle confiscate.

Egualmente può essere ordinata la distruzione del-le cose confiscate quando le stesse siano comprese

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tra quelle di cui al penultimo comma dell’art. 20 del-la legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confi-scate, alterate o comunque pericolose per la salutepubblica.

Quando il capo dell’ufficio cui appartiene il pub-blico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero ilsoggetto indicato nel secondo comma del preceden-te art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose seque-strate o confiscate possono essere pericolose per lasalute pubblica, richiedono all’unità sanitaria localecompetente per territorio di procedere ai necessariaccertamenti e del risultato degli stessi informanosenza ritardo l’autorità prevista dal primo commadell’art. 18 della legge che, se del caso, impartisce ledisposizioni opportune per la distruzione delle cose,e può all’uopo delegare l’autorità sanitaria compe-tente per territorio ove le cose si trovano.

Art. 18. Le disposizioni che precedono non si ap-plicano quando competente a conoscere della viola-zione amministrativa sia il giudice penale ai sensidell’art. 24 della legge. In tal caso, salvo quando di-versamente stabilito dalla legge, si osservano per ilsequestro e la confisca le norme del codice di pro-cedura penale.

Art. 19. È fatto salvo quanto diversamente previ-sto in materia di sequestro o di confisca da disposi-zioni di legge vigenti.

CAPO IIIREVISIONE DELLE ANALISI

E ISTITUTI INCARICATI

Art. 20. Quando per l’accertamento della viola-zione sono compiute analisi di campioni, l’interes-sato, per ogni richiesta di revisione dell’analisi aisensi del secondo comma dell’art. 15 della legge 24novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la som-ma di L. 70.000 (pari a euro 36,75) alla competen-te tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ri-cevuta alla domanda di revisione. Detto importo èaggiornato ogni anno, con decreto del Ministro deltesoro, di concerto con i Ministri interessati, in mi-sura pari all’indice di variazione dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai e impiegati, verifica-tosi nell’anno precedente ed accertato dall’Istat.L’aggiornamento decorre dal primo giorno del me-se successivo a quello di pubblicazione del decretonella Gazzetta Ufficiale.

Le analisi di revisione sono eseguite:dall’Istituto sperimentale per l’enologia di Asti per

le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri edegli altri prodotti alcolici;

dall’Istituto sperimentale per l’elaiotecnica di Pe-scara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi adeccezione del burro;

dall’Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodiper le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall’Istituto sperimentale per la zootecnia di Romaper le analisi dei prodotti per l’alimentazione deglianimali;

dall’Istituto sperimentale agronomico di Bari se-zione di Modena, e dall’Istituto di industrie agrariedell’Università degli studi di Bologna per le analisibotaniche;

dall’Istituto sperimentale per la zoologia di Firenzesezione di Roma, per le analisi del miele;

dall’Istituto nazionale della nutrizione di Roma perle analisi delle paste alimentari, zuccheri, conservevegetali ed analcolici;

dall’Istituto sperimentale per la cerealicoltura diRoma sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall’Istituto sperimentale per la nutrizione dellepiante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodottiagrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istitu-ti indicati nel precedente comma, le analisi di revisio-ne sono eseguite:

dal Laboratorio centrale delle dogane e delle impo-ste dirette del Ministero delle finanze;

dall’Istituto superiore di sanità.

3.

L. 28 dicembre 1993, n. 561. Trasformazionedi reati minori in illeciti amministrativi*.–––––––––––

* La presente legge, già abrogata dall’art. 214 co.1 lett. gg) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è nuova-mente in vigore a seguito della sostituzione della ci-tata lett. gg) operata dall’art. 15 L. 25 giugno 1999,n. 205.

Art. 1. Casi di trasformazione di reati minori inilleciti amministrativi. 1. Non costituiscono reatoe sono soggette alla sanzione amministrativa del pa-gamento di una somma di denaro le violazioni pre-viste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio1928, n. 510, e successive modificazioni, in materiadi privilegi nella compravendita di autoveicoli;

b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 otto-bre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive mo-dificazioni, in materia di operazioni di lotteria o disorte in genere;

c) articolo 235 delle disposizioni approvate conregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successivemodificazioni, in materia di elenchi di protesti cam-biati;

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e suc-cessive modificazioni, in materia di denuncia diinfortuni;

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e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giu-gno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in ma-teria di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

f) articolo 8 del decreto del Presidente della Re-pubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, in materia di regi-me fiscale degli accendigas per uso domestico;

g) articolo 195, comma 2, del testo unico appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 29marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni li-mitatamente agli impianti radioelettrici soggetti adautorizzazione;

h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decretodel Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, in materia di trasporti ferroviari;

i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 otto-bre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, inmateria di ascensori e montacarichi;

l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in mate-ria di oli minerali;

m) [articoli 5 quinquies, primo comma, e 17, ul-timo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno1974, n. 216, e successive modificazioni, in materiadi mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardi-va dichiarazione o comunicazione eseguite con ri-tardo non superiore a trenta giorni; artt. 18 e 18 terdel medesimo decreto-legge].–––––––––––

La lett. m) è stata abrogata dalla lett. gg) del co.1, art. 214 D. Lgs. 58/98 come sostituita dall’art.15, L. 205/99.

Art. 2. Entità della somma dovuta. 1. La sommadovuta come sanzione amministrativa per le violazio-ni indicate nell’art. 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire unmilione (euro 516) a lire seimilioni(euro 3.098) per le violazioni di cui alla lettera l);

b) da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre-milioni (euro 1.549) per le violazioni indicate nellelettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all’art. 114,secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successivemodificazioni;

c) da lire duecentomila (euro 103) a lire unmi-lioneduecentomila (euro 619) per le violazioni dicui alla lettera i) e per quelle di cui all’art. 114, ter-zo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ot-tobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive mo-dificazioni;

d) in misura pari alla sanzione amministrativa sta-bilita dal comma 1 dell’art. 195 del testo unico ap-provato con decreto del Presidente della Repubblica29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni,elevata del triplo quanto all’ammontare minimo, per

le violazioni previste dal comma 2 del medesimo ar-ticolo;

e) in misura pari alla multa stabilita per le viola-zioni di cui alle lettere e) ed f);

[f) in misura pari all’ammenda rispettivamentestabilita dalle disposizioni di cui agli artt. 5 quin-quies, primo comma, terzo periodo, 17 ultimo com-ma, secondo periodo, 18 e 18 ter, del decreto-legge8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive mo-dificazioni, per le violazioni di cui alla lettera m)].–––––––––––

La lett. f) è stata abrogata dalla lett. gg) del co.1, art. 214 D. Lgs. 58/98 come sostituita dall’art.15, L. 205/99.

Art. 3. Illeciti in materia di codice della naviga-zione. Omissis.

Art. 4. Disposizioni finali e transitorie. 1. Le di-sposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente leg-ge si applicano anche alle violazioni commesse an-teriormente alla data della sua entrata in vigorequando il procedimento penale non sia stato defini-to con sentenza passata in giudicato o con decretoirrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nellapresente legge si applicano le disposizioni della leg-ge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-cazioni in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, suproposta del Presidente del Consiglio dei ministri,da emanare entro centottanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sono indicati gliuffici periferici ai quali deve essere inviato il rap-porto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre1981, n. 689.

4.

L. 25 giugno 1999, n. 205 Delega al Governoper la depenalizzazione dei reati minori emodifiche al sistema penale e tributario.–––––––––––

Appare opportuno inserire solo la rubrica della leg-ge senza il testo degli articoli atteso che le modifichedalla stessa apportate al codice penale e al codice diprocedura penale sono state in questi riportate.

5.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depenaliz-zazione dei reati minori e riforma del siste-ma sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1della legge 25 giugno 1999, n. 205. (G.U. 31dicembre 1999, n. 306) (Stralcio).

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TITOLO IRIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

IN MATERIA DI ALIMENTI

CAPO ITRASFORMAZIONE

DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 1. Depenalizzazione. 1. Sono trasformate inilleciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilitedagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reatodalle leggi comprese nell’elenco allegato al presentedecreto legislativo e da ogni altra disposizione in ma-teria di produzione, commercio e igiene degli alimen-ti e delle bevande, nonché di tutela della denomina-zione di origine dei medesimi, fatta eccezione per ireati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successivemodificazioni ed integrazioni.

Art. 2. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1.Le violazioni indicate dall’articolo 1 sono soggettealla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma di denaro, il cui ammontare, salvo quantoprevisto dal comma 2, è così determinato:

a) se la violazione è punita con la sola pena del-la multa o dell’ammenda, la somma dovuta è pari al-l’ammontare della pena pecuniaria stabilita per vio-lazione stessa, e comunque non inferiore a lire cin-quecentomila (euro 258);

b) se la violazione è punita con la pena della reclu-sione o dell’arresto alternativa a quella della multa odell’ammenda, è dovuta una somma da lire quindicimilioni (euro 7.746) a novanta milioni (euro 46.481)quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad unanno, e da lire venti milioni (euro 10.329) a centoven-ti milioni (euro 61.974) negli altri casi;

c) se la violazione è punita con la pena della re-clusione o dell’arresto sola o congiunta con la penadella multa o dell’ammenda, è dovuta una somma dalire venti milioni a centoventi milioni quando la pe-na detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, eda lire trenta milioni (euro 15.493) a centottanta mi-lioni (euro 92.962) negli altri casi.

2. Se per la violazione è prevista una pena pecu-niaria proporzionale, con o senza la fissazione di li-miti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

a) all’ammontare della multa o dell’ammenda,ove prevista in via esclusiva;

b) all’ammontare della multa o dell’ammenda,aumentato di un terzo, ove prevista in via alternati-va alla reclusione o all’arresto;

c) al doppio dell’ammontare della multa o del-l’ammenda ove prevista congiuntamente alla reclu-sione o all’arresto.

Art. 3. Sanzioni amministrative accessorie. 1. Lepene accessorie previste per le violazioni indicate dal-

l’articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrati-ve accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e neimodi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Sel’applicabilità delle pene accessorie è prevista per i ca-si di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie siapplicano nei casi di reiterazione delle violazioni neisensi stabiliti dall’articolo 8 bis della legge 24 novem-bre 1981, n. 689, introdotto dall’articolo 94 del pre-sente decreto legislativo.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autoritàamministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giu-dice con la sentenza di condanna nel caso previstodall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689 può applicare per le violazioni indicate dall’ar-ticolo 1, tenuto conto della natura e della gravità deifatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) nel caso di reiterazione specifica delle viola-zioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizioda un minimo di cinque giorni ad un massimo di tremesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo ditre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazio-ne o dell’analogo provvedimento amministrativoche consente l’esercizio del l’attività;

b) per i fatti di particolare gravità dai quali siaderivato pericolo per la salute, la chiusura definitivadello stabilimento o dell’esercizio e la revoca dellalicenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provve-dimento ammini strativo che consente l’eserciziodell’attività.

3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioniamministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sen-si dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 4. Autorità competente. 1. Salvo quantoprevisto dal comma 2, le sanzioni amministrativeper le violazioni depenalizzate a norma dell’articolo1 sono applicate dalle autorità amministrative com-petenti ad irrogare le altre sanzioni amministrativegià previste dalle leggi che contemplano le violazio-ni stesse.

2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicem-bre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioniamministrative sono applicate, secondo le rispettiveattribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole eforestali, dal Ministero dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato, dalle regioni e dalle provinceautonome.

CAPO IIMODIFICHE DELLA

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Artt. 5 e 6. Omissis.

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Art. 7. Affissione e pubblicazione del provvedi-mento che applica sanzioni amministrative. 1.Quando è applicata una sanzione amministrativa pe-cuniaria non inferiore a quindici milioni di lire (eu-ro 7.746) per una violazione in materia di produzio-ne, commercio e igiene degli alimenti e delle bevan-de, o di tutela della denominazione di origine deimedesimi, l’autorità amministrativa con l’ordinan-za-ingiunzione o il giudice con la sentenza di con-danna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto con-to della natura e della gravità del fatto, l’affissione ola pubblicazione del provvedimento che accerta laviolazione a spese del soggetto cui la sanzione è ap-plicata.

2. L’affissione ha ad oggetto un estratto del prov-vedimento contenente la sintetica indicazione del-l’illecito commesso, del suo autore e della sanzioneapplicata. L’autorità amministrativa o il giudice sta-bilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunquenon superiore a quattro mesi, dell’affissione, in mo-do tale da assicurare un’agevole conoscibilità delprovvedimento da parte del pubblico.

3. L’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzio-ne cura l’esecuzione dell’affissione, avvalendosiove occorra degli organi di polizia municipale. Sel’affissione è disposta dal giudice penale, l’esecu-zione è affidata all’organo che ha accertato la viola-zione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguitacon le modalità previste dall’articolo 36 del codicepenale, in quanto applicabile.

Art. 8. Chiusura dello stabilimento o dell’eser-cizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.1. Gli organi della pubblica amministrazione incari-cati della vigilanza sull’osservanza delle disposizio-ni in materia di produzione, commercio ed igienedegli alimenti e delle bevande dispongono la chiu-sura dello stabilimento o dell’esercizio nei casi diinsussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessariai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato sela situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall’arti-colo 3 del presente decreto, dall’articolo 517 bis delcodice penale, dall’articolo 12 bis e dal primo commadell’articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Artt. 9-35. Omissis.

Art. 36. Archivio informatico. 1. Omissis (1).2. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, en-tro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore delpresente decreto legislativo, il Ministro della giusti-zia, sentita la Banca d’Italia ed il Garante per la pro-tezione dei dati personali, disciplina le modalità concui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i da-ti all’archivio previsto dal comma 1 del presente ar-

ticolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Conil medesimo regolamento sono individuate le moda-lità con cui la Banca d’Italia, attenendosi ai dati tra-smessi, provvede al loro trattamento e ne consente laconsultazione.

3. Con distinto regolamento emesso entro trentagiorni dall’adozione del regolamento ministeriale dicui al comma 2, la Banca d’Italia disciplina le mo-dalità e le procedure relative alle attività previste dalmedesimo regolamento ministeriale. La Banca d’I-talia provvede altresì a determinare i criteri generaliper la quantificazione dei costi per l’accesso e laconsultazione dell’archivio da parte delle banche,degli intermediari vigilati e degli uffici postali.–––––––––––

(1) Il comma 1 introduce l’art. 10 bis nella L. 15dicembre 1990, n. 386.

Art. 37. Sanzioni penali. 1. L’articolo 124 del re-gio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successivemodificazioni ed integrazioni, è sostituito dal se-guente:

«Art. 124. All’atto del rilascio di moduli di asse-gno bancario postale, il richiedente deve dichiarareal trattario di non essere in alcun modo interdettodall’emissione di assegni.

Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualo-ra vengano rilasciati uno o più moduli di assegno,con la reclusione da sei mesi a due anni.».

2. L’articolo 125 del regio decreto 21 dicembre1933, n. 1736, e successive modificazioni ed inte-grazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 125. Prima del rilascio di moduli di asse-gno bancario o postale il dipendente responsabileaccerta, sulla base dei dati risultanti dall’archivioprevisto dall’articolo 10 bis della legge 15 dicem-bre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in al-cun modo interdetto dall’emissione di assegni ban-cari o postali, ovvero soggetto a revoca delle auto-rizzazioni ad emettere assegni a norma dell’artico-lo 9 della medesima legge.

Il dipendente responsabile che consegna moduli diassegno bancario o postale a persona interdetta, inbase ai dati dell’archivio, dall’emissione di assegnio soggetta a revoca delle autorizzazioni è punito,salvo che il fatto costituisca più grave reato, con lareclusione fino ad un anno».

Artt. 38-99. Omissis.

TITOLO VIIIDlSPOSlZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100. Applicabilità delle sanzioni ammini-strative alle violazioni anteriormente commesse.1. Le disposizioni del presente decreto legislativoche sostituiscono sanzioni penali con sanzioni am-ministrative si applicano anche alle violazioni

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commesse anteriormente alla data di entrata in vi-gore del decreto stesso, sempre che il procedimen-to penale non sia stato definito con sentenza o condecreto divenuti irrevocabili.

2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, lesanzioni ammistrative accessorie introdotte dal pre-sente decreto legislativo, salvo che le stesse sostitui-scano corrispondenti pene accessorie.

Art. 101. Procedimenti definiti con sentenza ir-revocabile. 1. Se i procedimenti penali per le viola-zioni depenalizzate dal presente decreto legislativosono stati definiti, prima della sua entrata in vigore,con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, ilgiudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il de-creto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, di-chiarando che il fatto non è previsto dalla legge co-me reato o adotta i provvedimenti conseguenti. Ilgiudice dell’esecuzione provvede con l’osservanzadelle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, delcodice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze oi decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insiemealle spese del procedimento, con l’osservanza dellenorme sull’esecuzione delle pene pecuniarie (1).

3. Restano salve la confisca nonché le pene acces-sorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili al-le violazioni depenalizzate come sanzioni ammini-strative.–––––––––––

(1) La Corte cost., con sentenza 23/31 maggio 2001,n. 169, ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale delcomma 2.

Art. 102. Trasmissione degli atti all’autoritàamministrativa e procedimento sanzionatorio. 1.Nei casi previsti dall’articolo 100, comma 1, l’auto-rità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto legislativo, di-spone la trasmissione all’autorità amministrativacompetente degli atti dei procedimenti penali relati-vi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvoche il reato risulti prescritto o estinto per altra causaalla medesima data.

2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata,la trasmissione degli atti è disposta direttamente dalpubblico ministero, che, in caso di procedimento giàiscritto, annota la trasmissione nel registro delle no-tizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunquecausa, il pubblico ministero richiede l’archiviazionea norma del codice di procedura penale; la richiestaed il decreto del giudice che la accoglie possonoavere ad oggetto anche elenchi cumulativi di proce-dimenti.

3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice,ove l’imputato o il pubblico ministero non si oppon-gano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenzainappellabile di assoluzione o di non luogo a proce-dere perché il fatto non è previsto dalla legge come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a normadel comma 1.

4. L’autorità amministrativa notifica gli estremidella violazione agli interessati residenti nel territo-rio della Repubblica entro il termine di novantagiorni e a quelli residenti all’estero entro il terminedi trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifi-cazione degli estremi della violazione, l’interessatoè ammesso al pagamento in misura ridotta a normadell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, ovvero, se si tratta di violazione al codice dellastrada o in materia finanziaria, dell’articolo 202,commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285 o dell’articolo 16, comma 3, del decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento inmisura ridotta è ammesso anche in deroga ad even-tuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l’estinzione del proce-dimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal pre-sente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II delcapo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, inquanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente articolo la pre-scrizione della sanzione o del diritto alla riscossio-ne delle somme dovute a titolo di sanzione ammini-strativa non determina responsabilità contabile.

Art. 103. Uffici competenti a ricevere il rap-porto. 1. I ministeri e gli enti competenti ad appli-care le sanzioni amministrative per le violazionidepenalizzate dal presente decreto legislativo indi-cano gli uffici, anche periferici, ai quali deve esse-re inviato il rapporto di cui all’articolo 17 della leg-ge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i ministeri l’individuazione ha luogo con de-creto del Ministro adottato entro trenta giorni dall’en-trata in vigore del presente decreto legislativo e pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 104. Disposizioni concernenti le competen-ze delle regioni e degli enti locali. 1. Per le funzio-ni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi ema-nati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,la competenza ad applicare le sanzioni amministra-tive per le violazioni depenalizzate dal presente de-creto legislativo spetta alle regioni ed agli enti loca-li a decorrere dalla data di effettivo trasferimentodelle risorse a norma dell’articolo 7 della medesimalegge n. 59 del 1997.

2. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e Bolzano sono competenti ad ap-plicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioniamministrative relative alle funzioni loro attribuite.

Art. 105. Entrata in vigore delle disposizionicollegate all’archivio informatico degli assegni edelle carte di pagamento irregolari. 1. Le dispo-sizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano

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in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca del regolamento previsto dall’articolo 36, com-ma 2.

2. Con riguardo alle convenzioni di assegno incorso alla data di entrata in vigore delle disposizio-ni indicate nel comma 1, il cliente dichiara allabanca o all’ufficio postale, entro trenta giorni datale data, il domicilio eletto ai fini delle comunica-zioni previste dall’articolo 9 bis della legge 15 di-cembre 1990, n. 386, introdotto dall’articolo 34 delpresente decreto legislativo. La dichiarazione haluogo nelle forme previste dall’articolo 9 ter, com-ma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. Inmancanza della dichiarazione, le predette comuni-cazioni si effettuano presso la residenza dichiaratao il domicilio eletto dal cliente all’atto della con-clusione della convenzione di assegno.

6.

D.M. 16 gennaio 2000. Individuazione nellaprefettura dell’ufficio periferico del Mini-stero dell’interno competente a ricevere ilrapporto per le violazioni depenalizzate.(G.U. 9 febbraio 2000 n. 32).

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre1999, n. 507, a norma del quale, in relazione alla di-sposta depenalizzazione di reati minori, i Ministericompetenti ad applicare le sanzioni amministrativeper le violazioni depenalizzate provvedono alla indi-viduazione dei propri uffici, anche periferici, ai qua-li deve essere inviato il rapporto di cui all’art. 17 del-la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Considerato che a tale adempimento si provvedecon decreto del Ministro competente, da adottare en-tro trenta giorni dalla entrata in vigore del richiama-to decreto legislativo e da pubblicare nella GazzettaUfficiale della Repubblica;

Considerato che il Ministero dell’interno è da rite-nersi, in relazione alle attribuzioni e ai compiti allostesso demandati, competente ad applicare le san-zioni previste per gli illeciti amministrativi di cui:

all’art. 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio1948, n. 66;

agli articoli 26, 46 e 60 della legge 6 giugno 1974,n. 298;

agli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio1898, n. 404;

all’art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;all’art. 13 del decreto legge luogotenenziale 18

gennaio 1917, n. 148;

all’art. 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;all’art. 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;all’art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;all’art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;agli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;all’art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;all’art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

DECRETA:

1. È individuato nella prefettura l’ufficio periferi-co del Ministero dell’interno competente a ricevereil rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi di cui aiprovvedimenti di legge indicati in premessa.

7.

D.M. 14 febbraio 2000. Individuazione, aisensi dell’art. 103 del decreto legislativo n.507/1999, dell’ufficio al quale deve essereinviato il rapporto di cui all’art. 17 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689.

IL MINISTRO DEL COMMERCIOCON L’ESTERO

Visto il regio decreto legge 14 novembre 1926, n.1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495,in particolare l’art. 11 concernente le violazioni inmateria di esportazioni ed importazioni di merci;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante«Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori eriforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1della legge 25 giugno 1999, n. 205”, in particolaregli articoli 67, 93 e 103;

Ritenuta la necessità di dover individuare, ai sensidell’art. 103, del citato decreto legislativo n. 507 del1999, l’ufficio al quale deve essere inviato il rap-porto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981n. 689;

DECRETA:

L’ufficio al quale deve essere inviato il rapporto dicui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,è la divisione quarta della Direzione generale per lapolitica commerciale e gestione del regime degliscambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale.

Roma, 14 febbraio 2000

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8.

D.M. 14 febbraio 2000. Individuazione dell’I-spettorato centrale repressione frodi qualestruttura del Ministero delle politiche agrico-le e forestali competente all’irrogazione disanzioni amministrative ai sensi dell’art. 103del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507. (in Gazzetta Ufficiale, 8 marzo, n. 56)

PREAMBOLOIL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI:

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,concernente il «Conferimento alle regioni delle fun-zioni amministrative in materia di agricoltura e pescae riorganizzazione dell’Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.300, concernente la «Riforma dell’organizzazionedel Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’art. 33, com-ma 1, con cui si dispone che il Ministro per le poli-tiche agricole e il Ministero per le politiche agricoleassumono rispettivamente la denominazione di Mi-nistro delle politiche agricole e forestali e Ministerodelle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, concernente Depenalizzazione dei reati minorie riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999, n. ?05;

Visto in particolare l’art. 103 del medesimo, de-creto che demanda ai Ministeri ed agli Enti compe-tenti l’indicazione degli uffici ai quali deve essereinviato il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24novembre 1981, n. 689;

DECRETA:

Art. 1. Articolo unico. Per quanto indicato nellepremesse l’Ispettorato centrale repressione frodi èindividuato quale struttura del Ministero cui è de-mandata, ai sensi dell’art. 103 del decreto legislati-vo 30 dicembre 1999, n. 507, la competenza ad irro-gare le sanzioni amministrative depenalizzate daldecreto medesimo.

9.

D.M. 17 febbraio 2000. Individuazione del-l’ufficio destinatario del rapporto per le vio-lazioni depenalizzate.

IL MINISTRO DEL LAVOROE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre1981, n. 689;

Visti gli articoli 69, 73, 75, 78, 80 e 83 del decre-to legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con i qualiviene disposta la depenalizzazione delle sanzionipenali previste, rispettivamente dai seguenti articoli:

art. 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;art. 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;art. 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;art. 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;art. 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;art. 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;Visto l’art. 93, lettera b), del decreto legislativo n.

507 del 1999, che individua nel Ministero del lavo-ro e della previdenza sociale, l’autorità competentead applicare le sanzioni amministrative per le viola-zioni depenalizzate a norma dei citati articoli del de-creto legislativo n. 507 del 1999;

Visto l’art. 103, comma 2, del medesimo decretolegislativo n. 507 del 1999;

Visto l’art. 103, comma 2, del medesimo decretolegislativo n. 507 del 1999, secondo cui l’individua-zione dell’ufficio competente a ricevere il rapportoha luogo per i Ministeri con decreto del Ministrocompetente adottato entro trenta giorni dall’entratain vigore del decreto legislativo;

DECRETA:

L’ufficio destinatario del rapporto per le violazio-ni depenalizzate di cui all’art. 93, comma 1, letterab), del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la di-rezione provinciale del lavoro competente per ter-ritorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettinoufficiale del Ministero del lavoro e della previdenzasociale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

Roma, 17 febbraio 2000

10.

D.M. 11 ottobre 2000. Individuazione degliuffici centrali e periferici del Ministero del-la sanità, competenti a ricevere il rapportodi cui all’art. 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, ai sensi dell’art. 103, comma 2,del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507. (G.U. 29 dicembre, n. 302).

PREAMBOLO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, in materia di depenalizzazione dei reati minorie riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

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Visto, in particolare, l’art. 103, comma 2, del cita-to decreto legislativo n. 507 del 1999, ai sensi delquale i Ministeri competenti ad applicare le sanzio-ni amministrative per le violazioni depenalizzate,provvedono ad individuare con decreto del Mini-stro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essereinviato il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24novembre 1981, n. 689;

Visto l’art. 93, comma 1, lettera c), del citato de-creto legislativo n. 507 del 1999;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recantemodifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29luglio 1982, n. 571, recante norme per l’attuazionedegli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimocomma, della citata legge n. 689 del 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2febbraio 1994, n. 196, recante «Regolamento con-cernente il riordino del Ministero della sanità», in at-tuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislati-vo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 1996, n. 518, «Regolamento concernentemodifiche al decreto del presidente della Repubbli-ca 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Mi-nistero della sanità»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n.

704, regolamento recante norme sull’individuazionedegli uffici centrali e periferici di livello dirigenzia-le del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover provvedere conformemente aquanto disposto dal richiamato art. 103 del citato de-creto legislativo n. 507 del 1999;

DECRETA:

Art. 1. Il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, a seguito dell’accertamentodelle violazioni depenalizzate, ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve esserepresentato:

a) agli uffici veterinari per gli adempimenti co-munitari (UVAC) od, ove non presenti, ai posti d’i-spezione frontaliera (PIF) nelle materie di compe-tenza del Dipartimento degli alimenti, nutrizione esanità pubblica veterinaria;

b) agli uffici di sanità marittima, agli uffici di sa-nità aerea ed uffici di sanità marittima ed aerea nel-le materie di competenza del Dipartimento dellaprevenzione;

c) al Dipartimento per la valutazione dei medici-nali e farmacovigilanza nei casi di cui all’art. 93,comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.507 del 1999.

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