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Bollettino Settimanale AGCMAnno XXV - n. 29
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Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 29 Pubblicato sul sito www.agcm.it 10 agosto 2015 Nuova versione del 12 agosto 2015
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Bollettino

Settimanale

Anno XXV - n. 29 Pubblicato sul sito www.agcm.it 10 agosto 2015 Nuova versione del 12 agosto 2015

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SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A473 - FORNITURA ACIDO COLICO 

Provvedimento n. 25561 5 A476 - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Provvedimento n. 25571 23 I779 - MERCATO DEI SERVIZI TURISTICI-PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ON LINE 

Provvedimento n. 25574 25 I791 - MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE 

Provvedimento n. 25575 27 

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 34 C12002 - CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA/RAMI D'AZIENDA IPERMERCATO TIRRENO 

Provvedimento n. 25572 34 C12003 - ARDIAN FRANCE/ESSENZE ITALIANE-IRCA-ITALCIMA-D&D SERVICE 

Provvedimento n. 25573 36 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 40 AS1202 - LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 14/2015-MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO 40 AS1203 - IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL’ACCESSO ALL’INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO N. 4 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2014/710/UE) 43 

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI 46 

AL12 - EUROSPIN/MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI CON FORNITORI Provvedimento n. 25551 46 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 56 PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO 

Provvedimento n. 25586 56 PS10013 - TOYS AND GAMES-MANCATA CONSEGNA 

Provvedimento n. 25585 64 

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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A473 - FORNITURA ACIDO COLICO Provvedimento n. 25561

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera adottata in data 10 dicembre 2013, con la quale è stata avviata, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A., per accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 del TFUE;

VISTA l’istanza di partecipazione al procedimento presentata, in data 3 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98, dalla Dipharma Francis S.r.l., società attiva nel settore dei principi attivi farmaceutici, tra i quali l’acido ursodesossicolico;

VISTA la comunicazione inviata l’11 aprile 2014 dal responsabile del procedimento alla società Dipharma Francis S.r.l., con la quale la suddetta istanza di partecipazione è stata accolta;

VISTA la memoria depositata in data 27 giugno 2014 dalla Dipharma Francis S.r.l., con la quale tale società ha denunciato ulteriori condotte abusive nei propri confronti di I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. e fornito documentazione al riguardo;

VISTA la propria delibera adottata in data 28 ottobre 2014, con la quale l’Autorità ha deliberato di: i) estendere il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 alle condotte di I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. segnalate dalla società Dipharma Francis S.r.l.; ii) prorogare al 31 luglio 2015 il termine di conclusione del procedimento, inizialmente fissato al 30 novembre 2014;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 9 febbraio 2015, con la quale le società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. hanno presentato impegni, ai sensi dell’art.

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n. 14-ter della Legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;

VISTA la propria delibera del 18 marzo 2015, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 23 marzo 2015, degli impegni proposti dalle società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. sul sito dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni, ed è stato fissato al 21 giugno 2015 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, salvo l’ulteriore termine necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori;

VISTE le osservazioni pervenute;

VISTE le osservazioni e gli impegni definitivi presentati da I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. in data 19 maggio 2015;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. (di seguito anche ICE) è una società per azioni di diritto italiano con sede legale a Reggio Emilia, controllata da due persone fisiche. La società è a capo di un gruppo presente in Italia, U.S.A., Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay e Australia, attivo nella raccolta di bile bovina e nella produzione e vendita di acidi di derivazione biliare, tra cui, in particolare, l’acido colico di grado farmaceutico (di seguito anche AC), di cui è produttore leader a livello mondiale, e che costituisce la materia prima essenziale per la produzione di acido ursodesossicolico (di seguito anche acido urso o USDA), principio attivo utilizzato per la produzione di farmaci. Nel 2008, la società ha acquisito la Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A., società prevalentemente attiva nella produzione di USDA. Nel 2013, il fatturato di ICE è stato pari a circa 76 milioni di euro, mentre quello consolidato del gruppo è stato pari a circa 130 milioni di euro. 2. Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. (di seguito anche PCA) è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale a Basaluzzo (Alessandria), attiva nella produzione di prodotti farmaceutici di base e principi attivi per uso farmaceutico, e prevalentemente nella produzione di USDA, di cui è attualmente il produttore leader a livello mondiale. La società è stata acquisita nel 2008 da ICE; nel 2013, il suo fatturato è stato di circa 60 milioni di euro. 3. Erregierre S.p.A. (di seguito anche RGR) è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale a San Paolo d’Argon (Bergamo), tra i principali produttori a livello nazionale di principi attivi per uso farmaceutico, tra i quali l’USDA. La società, che è controllata da una società finanziaria riconducibile a una persona fisica, ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa 51 milioni di euro.

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4. Dipharma Francis S.r.l. (di seguito anche DPF) è una società di diritto italiano avente sede legale a Branzate (Milano), che opera nel settore dei principi attivi farmaceutici, tra i quali l’USDA, che rappresenta uno del più importanti prodotti nel portafoglio societario. Il fatturato di Dipharma, relativo al 2013, è stato pari a circa 78 milioni di euro.

II. LE CONDOTTE CONTESTATE

5. In sede di avvio, è stato contestato alla società ICE di avere adottato, anche per il tramite della propria controllata PCA, una complessa strategia escludente nei confronti di RGR, società concorrente del gruppo ICE-PCA nel mercato dell’USDA. In particolare, tale strategia si sarebbe articolata in serie di condotte di compressione dei margini e di “rifiuto costruttivo” a fornire acido colico, materia prima indispensabile per la produzione di USDA, quali: i) l’imposizione di rilevanti e ingiustificati aumenti dei prezzi di fornitura dell’acido colico, più che raddoppiati nel giro di pochi anni; ii) l’espresso rifiuto a fornire materia prima grezza, che RGR intendeva processare direttamente per ottenere acido colico di grado farmaceutico; iii) la formulazione di offerte selettive, per il tramite della propria controllata PCA attiva sul mercato a valle della produzione e vendita di USDA, particolarmente aggressive nei confronti della clientela del denunciante. I suddetti comportamenti apparivano suscettibili di integrare una strategia abusiva posta in essere da ICE, volta ad alterare la struttura concorrenziale del mercato della produzione e vendita del principio attivo USDA attraverso l’estromissione di uno dei principali concorrenti, la società RGR, con pregiudizio per i consumatori intermedi – le imprese farmaceutiche produttrici di farmaci a base di USDA, private della disponibilità di un loro fornitore – e in ultima analisi per i consumatori finali, ovvero gli acquirenti di farmaci a base di USDA. 6. Nel successivo provvedimento del 28 ottobre 2014, il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 è stato esteso anche alle ulteriori condotte di ICE e PCA segnalate dalla società Dipharma come parte di una strategia escludente nei propri confronti, quali in particolare: i) l’adozione di strategie particolarmente aggressive nei confronti della società argentina CASCO, produttore di acido colico il cui principale cliente era costituito dalla società DPF, allo scopo di impedire a tale società di rifornirsi di materia prima. ICE, in particolare, avrebbe adottato una strategia di accaparramento della materia prima disponibile nel bacino di approvvigionamento di CASCO attraverso offerte al rialzo ai macellatori della zona; CASCO sarebbe infatti uscita dal mercato dell’acido colico nel 2013; ii) la cessazione delle forniture di bile al trader Sopromac, con il quale DPF aveva concluso un accordo commerciale per produrre USDA a partire direttamente dalla bile bovina: anche tale operatore avrebbe smesso di rifornire DPF già dalla fine del 2011 per l’impossibilità di reperire materia prima; iii) una sistematica discriminazione attuata sui prezzi di vendita dell’acido colico praticati a Dipharma rispetto a quelli praticati alla propria controllata PCA; iv) una compressione dei margini di DPF, sia attraverso l’aumento dei prezzi dell’acido colico, sia attraverso l’offerta del prodotto finale USDA a prezzi che non consentono a DPF di coprire i propri costi, pur essendo DPF un’impresa non meno efficiente rispetto a PCA.

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7. Tutte le condotte contestate avrebbero preso avvio a partire dal 2009, a seguito della realizzazione della concentrazione tra ICE e PCA (avvenuta nel corso del 2008), grazie alla quale ICE si è integrata verticalmente nella produzione e vendita di USDA.

III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DELLE PARTI

8. I denuncianti sono produttori di acido urso, per la cui produzione acquistano acido colico sul mercato. I produttori di acido colico, come la società ICE, acquistano a loro volta sul mercato bile bovina, liquida o concentrata, materia prima necessaria per il processo produttivo. Per la produzione di acido urso è possibile anche utilizzare un processo produttivo integrato che utilizza quale materia prima direttamente la bile. 9. I mercati interessati dalla presente valutazione, verticalmente collegati in un'unica filiera produttiva, sono: i) la raccolta e la vendita di bile bovina, ove sono presenti i macelli e i raccoglitori di bile, dal lato dell’offerta, e i trasformatori dal lato della domanda; ii) la produzione e vendita di acido colico, ove operano i trasformatori di bile dal lato dell’offerta e i produttori di USDA dal lato della domanda; iii) la produzione e vendita di acido urso, ove operano le società produttrici di principi attivi dal lato dell’offerta e le industrie farmaceutiche dal lato della domanda.

3.1 Il mercato della bile bovina

Caratteristiche del processo produttivo

10. La bile bovina è ottenuta dal processo di macellazione del bestiame con una semplice operazione di recezione e svuotamento della cistifellea, il cui contenuto viene riversato in piccoli fusti dove può conservarsi fino a trenta giorni. Al fine di ridurne la deperibilità e il volume, rendendo più agevole il trasporto, la bile viene generalmente bollita nei giorni immediatamente successivi alla raccolta, ottenendo così un prodotto concentrato convenzionalmente al 75% (“bile concentrata”); tale prima lavorazione può avvenire anche all’interno dei macelli. 11. A fronte dei limitati quantitativi di bile presenti in ogni capo di bestiame (c.a. 200/250 grammi), l’operazione di raccolta della bile risulta economicamente più conveniente nei grandi impianti di macellazione, localizzati soprattutto nel continente americano (USA, Canada, Messico, Colombia, Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela), nonché in Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda e Pakistan. Inoltre, non tutta la bile bovina è utilizzabile per fini farmaceutici, dovendo necessariamente provenire da Paesi classificati non a rischio di TSE/BSE né di malattie pericolose per l’utilizzo a scopi farmaceutici. I venditori di acido colico devono quindi fornire ai propri clienti una certificazione veterinaria che attesti il luogo d’origine e la salute degli animali.

Il mercato rilevante e le sue caratteristiche strutturali

12. La bile viene venduta sia dai macelli che da trader/raccoglitori di sottoprodotti della macellazione, e viene venduta in forma liquida oppure concentrata, a seconda della localizzazione degli impianti di lavorazione dell’acquirente e/o della possibilità dello stesso di effettuare in loco il processo di concentrazione del prodotto. 13. L’omogeneità del prodotto e la bassissima incidenza dei costi di trasporto fanno sì che i trasformatori di bile di maggiori dimensioni acquistino indifferentemente in tutte le principale aree

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geografiche di produzione, potendosi pertanto configurare un mercato di dimensione geografica globale. 14. La struttura dell’offerta di bile bovina è estremamente frammentata, essendo la materia prima prodotta dalle società di macellazione. Un grado di concentrazione superiore si riscontra a livello dei broker/intermediari, i quali accentrano le operazioni di raccolta e concentrazione della bile acquistata da un largo numero di macelli.

La posizione del gruppo ICE-PCA nell’acquisto della bile bovina

15. L’estrema frammentazione territoriale e strutturale dell’offerta di bile fa sì che soltanto un operatore di grandi dimensioni, e con una struttura aziendale ramificata a livello territoriale, riesca ad effettuare un’attività di raccolta continuativa e capillare su tutte le principali aree produttive, anche direttamente dai produttori di bile. Diversamente, per un piccolo operatore, l’approvvigionamento di materia prima può avvenire in un’area territoriale più circoscritta, ovvero essere effettuato tramite intermediari che svolgono attività di raccolta e di trading. 16. La struttura della domanda di bile risulta pertanto estremamente concentrata: gli acquisti mondiali - prima del 2008 sostanzialmente suddivisi tra ICE, PCA e la neozelandese NZP - a seguito della fusione tra ICE e PCA si sono in larghissima parte (65-70%) concentrati nelle mani del gruppo ICE/PCA e, in misura minore, del principale concorrente NZP. Un 5% degli acquisti, inoltre, veniva effettuato dalla società argentina CASCO, produttore di acido colico e fornitore di Dipharma, che ha però cessato la propria attività nel 2013. CASCO, date le proprie limitate dimensioni, si limitava ad acquistare la materia prima in Argentina e in alcune aree circostanti. Anche la società Dipharma ha acquistato piccoli quantitativi di bile bovina da trasformare direttamente in acido urso, rivolgendosi però a trader/importatori. 17. Il gruppo ICE è presente nella maggior parte delle aree di produzione di bile tramite una serie di società controllate che effettuano l’attività di raccolta e concentrazione, e segnatamente: in Brasile con la BBA Industria Opoterapica Ltda; negli USA con la Roth of Texas Inc.; in Argentina con la Arrenis S.r.l.; in Uruguay con la CVF Ltda; in Paraguay con la PBP S.r.l.; in Sud Africa con la Bockneck; in Australia con la Walfed. 18. Le società di raccolta del gruppo acquistano bile liquida (che procedono a concentrare nei propri stabilimenti) o bile già concentrata (dai macelli più organizzati). Tutta la bile raccolta viene convogliata in Brasile, dove la società BBA procede alla trasformazione in acido colico grezzo utilizzato, in parte, per essere trasformato nell’acido colico puro immesso sul mercato e, in parte, per il proprio ciclo di produzione integrata dell’acido urso. 19. Alla luce di quanto esposto, ICE/PCA risulta l’unico acquirente di bile con una struttura di raccolta e di approvvigionamento realmente capillare sul territorio, e con rapporti stabili e consolidati con i fornitori, in larga parte costituiti direttamente da macelli. Lo stesso concorrente australiano NZP, infatti, si approvvigiona esclusivamente mediante broker localizzati nelle diverse aree geografiche di raccolta.

3.2 Il mercato dell’acido colico

Caratteristiche del processo produttivo

20. L’acido colico è un prodotto ottenuto dalla lavorazione della bile (occorrono 4 kg di bile concentrata, o 40 kg di bile liquida, per produrre 1 kg di AC) e costituisce a sua volta il principale input produttivo del principio attivo farmaceutico USDA.

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Sotto il profilo industriale, la trasformazione della bile in AC può prevedere un passaggio consistente nella produzione di un semilavorato, il c.d. acido colico grezzo o “tecnico”, che viene poi purificato e trasformato in AC (per produrre un Kg di AC “puro” sono necessari 1,4 Kg di AC grezzo).

Il mercato rilevante e le sue caratteristiche strutturali

21. Nel provvedimento di avvio, il mercato dell’acido colico è stato definito di dimensione mondiale in ragione della scarsissima incidenza dei costi di trasporto, la quale fa sì che i principali produttori mondiali operino anche a livello extra-continentale e che gli utilizzatori selezionino i propri fornitori in diverse aree geografiche, indipendentemente dalla distanza dai propri stabilimenti produttivi. 22. Esistono tuttavia alcune difformità nel tessuto regolamentare relativo alla produzione di principi attivi ad uso farmaceutico tra l’Europa e altri Paesi extra-europei, soprattutto asiatici, sia con riferimento al sistema delle ispezioni obbligatorie da parte delle autorità, sia con riferimento ai meccanismi volti a garantire la tracciabilità dei principi attivi e intermedi: in particolare, mentre per i mercati europei e statunitensi è necessaria la rigorosa applicazione delle norme GMP (Good Manufacturing Practices), in India, Cina e altri Paesi orientali gli operatori non sono obbligati al rispetto di tali norme. 23. Sulla struttura del mercato dell’acido colico non esistono rilevazioni ufficiali. Appare comunque incontestabile la netta preminenza di ICE quale primo produttore mondiale, con una quota che, secondo le stime fornite dai segnalanti e riportate nel provvedimento di avvio, si aggira attorno al 70%, di cui una larga parte destinata all’autoproduzione (cioè alle vendite alla propria controllata PCA, che trasforma l’acido colico in acido urso). La quota di acido colico effettivamente immessa sul mercato mondiale da ICE (esclusi quindi i quantitativi destinati all’autoproduzione) risulta, ancora secondo le stime fornite dai segnalanti, di ordine di grandezza pressoché analogo (circa il 20-25%% della produzione complessiva) rispetto alla quota del concorrente neozelandese NZP, che non produce USDA e che destina quasi esclusivamente la propria produzione di acido colico all’operatore giapponese Mitsubishi. 24. A livello europeo, la supremazia di ICE quale fornitore di acido colico è anche più accentuata, essendo il concorrente neozelandese entrato solo di recente, e in misura marginale, a seguito della decisione di RGR e di Dipharma di sottrarsi alla dipendenza da ICE. Sulle importazioni di acido colico dalla Nuova Zelanda in Europa, inoltre, nel periodo cui sono riferite le segnalazioni, gravava un dazio pari al 6,3%, circostanza che ha indebolito ulteriormente la capacità competitiva di NZP sui mercati europei. La società argentina Casco è invece uscita dal mercato nel 2013. 25. Nel mercato dell’acido colico esistono rilevanti barriere all’entrata sostanzialmente derivanti dalla difficoltà di reperire materia prima, risorsa per sua natura limitata e apparentemente insufficiente a coprire una domanda in forte espansione: i nuovi entranti, pertanto, rivolgendosi al mercato per acquistare materia prima ne fanno necessariamente lievitare il costo.

La posizione dominante del gruppo ICE-PCA

26. Nel provvedimento di avvio, l’esistenza di una posizione dominante in capo al gruppo ICE nel mercato dell’acido colico è stata sostanzialmente ricondotta ai seguenti elementi di fatto e di diritto: i) la quota di produzione pari, a livello mondiale, a circa il 70%, a fronte di altri due soli concorrenti nella vendita, NZP e Casco, con quote pari a circa il 25% e il 5%; ii) il vantaggio

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competitivo derivante dalla disponibilità di un network internazionale per la raccolta della bile bovina necessaria alla produzione di acido colico.

3.3 Il mercato dell’acido urso

Caratteristiche del processo produttivo

27. L’USDA è il principio attivo di farmaci prescritti per la cura di patologie quali colicisti, calcoli biliari, cirrosi primitiva e colangite sclerosante; come si è visto, la materia prima per la produzione di USDA è l’acido colico ottenuto dalla lavorazione della bile bovina. Il rapporto di conversione tra acido colico e USDA varia in funzione dell’efficienza tecnica dell’impresa di trasformazione: esso si aggira comunque, mediamente, tra 1,4 e 1,7 (kg di AC necessari a produrre 1 kg di USDA).

Il mercato rilevante e le sue caratteristiche strutturali

28. Sia i denuncianti che il gruppo ICE operano nella produzione e vendita del principio attivo USDA, mercato sul quale si ripercuoterebbero gli aumenti di prezzo praticati da ICE nei confronti dei denuncianti. Nel provvedimento di avvio, anche il mercato dell’acido urso si era ipotizzato di dimensioni mondiali, con un valore annuo stimato corrispondente a circa 200 milioni di euro. Su tale mercato, secondo i denuncianti, il gruppo ICE avrebbe raggiunto una posizione di netta preminenza commerciale a seguito dell’acquisizione di PCA, con una quota pari a circa il 46%. Il secondo operatore sarebbe l’impresa giapponese Mitsubishi Pharma, con una quota del 27%, seguito da DPF con l’11% e da RGR col 10%. Le quote di entrambi i segnalanti sono drasticamente diminuite negli ultimi anni.

IV. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI

29. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento e nel successivo provvedimento di estensione, le società ICE e PCA, in data 9 febbraio 2015, hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90. Tali impegni consistono, in estrema sintesi, nell’immissione sul mercato da parte di ICE, per un periodo di due anni, di alcuni lotti di materia prima (bile), ad un prezzo pari al proprio prezzo medio di acquisto più un margine specificato, ritenuto dalle Parti “equo e ragionevole”. 30. In particolare, la realizzazione degli impegni si articolerebbe come segue: i) a partire dal mese di ottobre del 2015 e per due anni, ICE immetterebbe sul mercato un quantitativo annuo di 150.000 kg di bile concentrata, venduta in 20 lotti da 7.500 kg, ad un prezzo pari al proprio prezzo medio di acquisto da fornitori terzi - esterni al gruppo - nel corso del bimestre precedente, incrementato dei costi di importazione e di trasporto in Brasile, delle commissioni bancarie connesse alla vendita con clausola CAD (Cash against Documents), nonché di un margine equo e ragionevole; ii) più precisamente, a partire dalla data indicata, ICE provvederebbe, tramite la propria controllata brasiliana BBA (attraverso la quale transita tutta la materia prima acquistata e trasformata dal gruppo), a vendere 5 lotti da 7.500 Kg a trimestre, per 8 trimestri consecutivi (5 a ottobre 2015, 5 a gennaio 2016, e così via), con consegna entro la fine del trimestre stesso; iii) della vendita dei 5 lotti verrebbe data comunicazione sul sito internet di ICE, con indicazione del prezzo e della data entro cui far pervenire l’offerta. Ciascun offerente potrebbe acquistare un solo lotto. Tuttavia, in caso di un numero di offerte inferiore a 5, i lotti residui verrebbero

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aggiudicati agli offerenti che si siano dichiarati disponibili all’acquisto. In caso di richieste superiori al numero dei lotti disponibili - sia nell’aggiudicazione del primo lotto, sia in quella dei lotti residui - si svolgerebbe una gara informale, con possibilità di rilanci di prezzo; iv) il margine applicato da ICE su ciascun Kg di bile concentrata venduta sarebbe pari a 2,5 euro, margine che ICE considera equo in ragione dell’elevato costo opportunità che essa sosterrebbe nella vendita dei quantitativi di materia prima indicati (i quali potrebbero essere invece trasformati da ICE e venduti sotto forma di acido urso). Tale costo opportunità viene stimato da ICE pari a

circa [10-20]1 euro per ogni kg di bile; v) il prezzo medio d’acquisto dai fornitori verrebbe calcolato in dollari e la vendita avverrebbe con clausola CAD e FOB (Free On Board); vi) la vendita sarebbe accompagnata da un divieto di rivendita ad operatori terzi, fatta salva la possibilità di appoggiarsi ad operatori terzi per la trasformazione in acido colico, con obbligo di riacquisto di tutto il colico prodotto e con una resa non inferiore a 4,3 Kg di bile concentrata per 1 kg di AC.

V. L’ESITO DEL MARKET TEST

31. Entro i termini prefissati per la conclusione del market test, sono pervenute osservazioni in merito al contenuto degli impegni sopra descritti da parte di entrambi i segnalanti, RGR e DPF, e di due società statunitensi, Nexgen Pharma Inc. e Lannett Company Inc., entrambe attive, inter alia, nella produzione di farmaci a base di acido ursodesossicolico. Di seguito le principali osservazioni presentate dai soggetti sopra indicati.

L’esclusivo riferimento al mercato della bile bovina

32. RGR ha preliminarmente osservato come l’articolazione degli impegni - esclusivamente riferiti al mercato a monte della bile bovina, piuttosto che al mercato dell’acido colico, oggetto delle presunte condotte abusive - lasci dubitare dell’immediata idoneità degli stessi a superare le preoccupazioni concorrenziali espresse dall’Autorità, posto che la precondizione per poter accedere all’offerta di bile prevista dagli impegni sarebbe, per RGR, l’avvio di un processo industriale di trasformazione della bile in acido colico. 33. RGR ritiene dunque che, nelle more della realizzazione degli investimenti necessari ad avviare il processo di trasformazione della bile in acido colico, il solo modo di rientrare sul mercato dell’acido urso (da cui RGR è uscita nel 2014) sarebbe quello di disporre di adeguati quantitativi di acido colico, piuttosto che di bile. In tal senso, gli impegni dovrebbero specificare che la possibilità di “appoggiarsi” ad operatori per trasformare la bile fornita da ICE in acido colico trovi applicazione anche nei confronti della stessa ICE, che non dovrebbe sottrarsi alle richieste di trasformazione in acido colico della bile da essa stessa fornita, indicando già negli impegni il cap di prezzo da applicarsi per il riacquisto del prodotto da parte del richiedente la lavorazione della bile.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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La durata del periodo di fornitura dell’acido colico da parte di ICE

34. Entrambe le società segnalanti, RGR e DPF, hanno contestato la durata biennale del periodo di fornitura dell’acido colico prevista dagli impegni, ritenendo che tale periodo dovrebbe avere durata non inferiore ai cinque anni. 35. A tale riguardo, RGR ha dichiarato che l’avvio dell’attività di trasformazione di bile concentrata in acido colico richiederebbe la realizzazione di un nuovo impianto dedicato, da effettuarsi necessariamente, per ragioni ambientali ed economiche, in un Paese extraeuropeo. I cinque anni sarebbero dunque il lasso di tempo stimato da RGR per cominciare a disporre dell’acido urso prodotto sulla base di un siffatto diverso procedimento integrato di trasformazione della bile. Anche nell’ipotesi, alternativa alla costituzione di un nuovo impianto, di esternalizzare la produzione di acido colico - attivando una collaborazione con un produttore terzo - la durata biennale degli impegni sarebbe palesemente inadeguata, ritenendosi necessario un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni dal momento dell’identificazione del partner e dell’acquisizione (o sviluppo interno) della tecnologia. L’avvio dell’attività produttiva su base stabile e continuativa richiederebbe, inoltre, necessariamente, la sottoscrizione con il partner di un impegno di medio-lungo termine, e dunque la certezza di potere disporre di materia prima per un periodo più ampio. 36. Anche la società Dipharma, dopo aver precisato che una società che non disponesse di un impianto produttivo di acido colico impiegherebbe almeno due anni a organizzare un proprio network di raccolta e di trasformazione della bile bovina indipendente da ICE e PCA, ha aggiunto che la durata della fornitura di bile bovina dovrebbe essere tale da consentire a quelle imprese non ancora attive nella trasformazione di bile in AC di rientrare degli investimenti necessari per avviare tale attività.

Il quantitativo annuo di bile messo a disposizione

37. Sia RGR che Dipharma hanno inoltre rilevato l’inadeguatezza del quantitativo di bile complessivamente messo a disposizione da ICE, insufficiente a coprire il fabbisogno di acido colico di ciascuna delle due società segnalanti nel periodo dei presunti abusi commessi da ICE. 38. In particolare, secondo le stime di RGR, il quantitativo annuo di bile concentrata messo a disposizione da ICE, pari 150.000 kg, sarebbe pari al 4,4% del mercato mondiale dell’acido urso, di cui RGR deteneva il 15,1% nel 2008 e il 5,6% nel 2013, prima dell’uscita definitiva dal mercato avvenuta nel 2014, e causata proprio, secondo quanto sostenuto da RGR, dalle condotte abusive di ICE. Poiché gli impegni prevedono la vendita in 5 lotti, potenzialmente attribuibili a 5 operatori distinti, i quantitativi offerti da ICE lascerebbero “aperto” il campo ad uno o più operatori, con quote comprese tra lo 0,9% e il 4,4% del mercato a valle, quota inferiore anche alla quota detenuta da RGR l’anno precedente la propria uscita dal mercato. Secondo RGR, pertanto, i quantitativi messi a disposizione da ICE dovrebbero essere incrementati sino a rendere contendibile una quota del mercato a valle dell’acido urso complessivamente pari ad almeno il 10% su base mondiale. Secondo quanto sostenuto da RGR, peraltro, la disponibilità di un quantitativo di bile troppo basso non consentirebbe di remunerare adeguatamente gli investimenti necessari ad avviare il processo di trasformazione della bile in acido colico. Nella fase di start up del processo produttivo, inoltre, una parte dei lotti acquistati verrebbe utilizzata unicamente a scopi interni di sperimentazione, prove, e test di validazione, senza tradursi in acido urso effettivamente immesso sul mercato.

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39. Dipharma, in merito all’inadeguatezza della quantità di bile messa a disposizione da ICE, ha invece sottolineato come essa rappresenti soltanto il 6/7,5% della quantità di bile concentrata “prodotta” da ICE. La quantità giusta da mettere a disposizione per ristabilire una situazione concorrenziale sarebbe invece data, secondo DPF, dalla differenza tra la quantità di acido colico che ICE ha venduto a RGR e Dipharma nel primo anno del periodo di riferimento (2008) e la quantità di acido colico che ICE ha invece venduto a tali società nel 2015, ad esito della propria strategia abusiva di esclusione. Tale differenza, sotto forma di bile concentrata al 75%, sarebbe pari a circa 460.000 kg/anno, da suddividersi in almeno 15 lotti per ogni trimestre.

Altri elementi sui quali sono state formulate osservazioni

40. La società DPF ha formulato altre osservazioni relative al contenuto degli impegni presentati da ICE, sinteticamente richiamate qui di seguito: a) gli impegni dovrebbero specificare, con riferimento alla qualità della bile concentrata, che essa dovrebbe avere un contenuto di acido colico maggiore o uguale al 33%; b) il tempo minimo di pubblicità dell’offerta dovrebbe essere pari a 7 gg lavorativi; c) non dovrebbero poter presentare offerte le società controllate o collegate a ICE; d) il prezzo medio di acquisto di ICE su cui calcolare il prezzo di cessione della bile dovrebbe riguardare tutti gli acquisti mondiali; e) il margine applicato dovrebbe essere pari a 1,8 euro senza costi di consegna e a 2,2, euro, includendo tali costi; f) il termine di pagamento dovrebbe essere di 60 giorni dall’emissione della fattura e dallo sdoganamento del prodotto; g) dovrebbero essere previsti meccanismi di monitoraggio dell’implementazione degli impegni basato sulle fatture di pagamento della bile da parte di ICE. 41. Le ulteriori osservazioni formulate da RGR nell’ambito del market test riguardano invece i meccanismi applicativi delineati per l’attuazione degli impegni, che richiederebbero, secondo RGR, ulteriori precisazioni. In particolare, secondo quanto osservato dal segnalante: a) sussisterebbero notevoli margini di incertezza e verificabilità del c.d. “prezzo medio” di acquisto della bile, non risultando chiaro se tra i fornitori terzi verranno inclusi tutti i fornitori di bile di ICE o una selezione di operatori in grado di fornire bile; b) non sarebbero precisate le “commissioni bancarie connesse alla vendita con clausola CAD”; c) parimenti generico risulterebbe il riferimento al margine “equo e ragionevole”, non essendo specificati i parametri di riferimento. 42. La società statunitense Nexgen ha osservato che la messa a disposizione di bile da parte di ICE non appare sufficiente a bilanciare gli effetti negativi dell’acquisizione di PCA da parte di ICE: tale misura non sarebbe infatti sufficiente a incentivare l’ingresso di concorrenti effettivamente in grado di competere con ICE, e in ogni caso gli eventuali ingressi non sarebbero immediati: un potenziale entrante, infatti, dovrebbe prima sviluppare la capacità tecnologica per trasformare bile e per commercializzarla su larga scala, quindi dovrebbe ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti e le necessarie qualificazioni da parte dei clienti produttori di specialità farmaceutiche, come Nexgen. Inoltre, i costi di ingresso sarebbero alti e altrettanto elevati sarebbero i “costi di uscita”. La società Nexgen propone pertanto di orientare gli impegni verso la

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cessione di acido colico ad operatori come RGR e Dipharma, che sono già in grado di trasformarlo nel principio attivo farmeceutico rappresentato dall’acido urso. 43. La società Lannet si è limitata invece a osservare, essendo stata informata da un proprio fornitore dell’impossibilità di proseguire le vendite di acido urso a causa dell’indisponibilità di acido colico, che gli impegni proposti da ICE non sarebbero sufficienti a consentire a tale operatore di riprendere le forniture del principio attivo farmaceutico alla società Lannet.

VI. LE REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI E LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

44. Ad esito della consultazione pubblica sugli impegni, in data 19 maggio 2015, ICE e PCA hanno replicato alle osservazioni pervenute e apportato modifiche accessorie agli impegni originariamente presentati, provvedendo a fornire versioni definitive dei rispettivi impegni, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

Le repliche alle osservazioni del market test

45. In primo luogo, ICE e PCA hanno ribadito le proprie radicali critiche all’impianto accusatorio proposto da RGR e DPF, ribadendo di aver presentato impegni soltanto in chiave collaborativa e per incentivare anche gli operatori meno efficienti a porre in essere ogni necessario investimento per riallineare le proprie attività alla nuova situazione di mercato. 46. In secondo luogo, il gruppo ICE ritiene che gli impegni assunti vadano valutati alla luce di una situazione di assoluta scarsità della materia prima, insufficiente a far fronte a una domanda mondiale di USDA crescente che, nei soli primi mesi del 2015, avrebbe comportato la rinuncia, sia da parte di PCA che di ICE, a diverse tonnellate di fornitura di acido urso ai propri clienti e al rinvio dei tempi di consegna di altri ingenti quantitativi. Ciò darebbe conto dello sforzo effettuato dal gruppo nella formulazione degli impegni. 47. Quanto alla quantità di bile messa a disposizione, ICE ha osservato come il proprio gruppo abbia continuato nel 2014, pur senza obbligo, a fornire acido colico a DPF e Mitsubishi, privandosi dell’intermedio necessario per l’equivalente produzione e vendita di USDA. Sommando la bile necessaria a vendere tali quantitativi di colico alla bile messa a disposizione nella prima versione degli impegni (150.000 kg), si ottiene una quantità di bile raccolta da ICE e messa a disposizione dei concorrenti pari al [20-30%] degli acquisti medi annui di bile effettuati da ICE tra il 2008 e il 2013. 48. Ciò nonostante, in ragione di recenti investimenti realizzati da ICE in India, che avrebbero consentito una raccolta di bile superiore a quella inizialmente preventivata, ICE si impegna ad innalzare la quantità di bile immessa sul mercato, portandola a 200.000 kg di bile annui (con un aumento del 33% rispetto alla quantità annua originariamente prevista), per 2 anni, e ad ulteriori 100.000 kg per l’anno successivo (per un totale di 500.000 kg in 3 anni, quantitativo complessivamente superiore del 66% rispetto a quello originariamente previsto). I 200.000 kg annui rappresentano il [10-20%] degli acquisti medi annui di ICE nel periodo 2008-2013. 49. Con riferimento al periodo di durata degli impegni, ICE ritiene le osservazioni di DPF e di RDR del tutto pretestuose per le seguenti motivazioni: a) non è realistica l'affermazione secondo cui sarebbero necessari autonomi e rilevanti investimenti per commissionare all’esterno la produzione di acido colico. Ad oggi, vi sono

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numerosi produttori perfettamente in grado di svolgere tale attività per conto terzi, con minimi investimenti. Da uno di essi (Marenis), RGR ha anche già acquistato acido colico in passato. Stesso discorso vale per NZP, senz'altro disponibile a lavorare per conto di RGR (a cui ha già fornito ingenti quantitativi di acido colico negli anni passati), e per ogni altro produttore dotato delle necessarie tecnologie. E' quindi evidente che, acquistando la bile da ICE e attivando nel frattempo una raccolta autonoma, la lavorazione per conto terzi potrebbe essere rapidamente riattivata; b) quanto all'importo degli investimenti necessari per una produzione in house, i numeri indicati da RGR sono privi di qualsiasi attendibilità, mentre numeri più corretti sono stati indicati da DPF nel corso del procedimento, con riferimento ai costi da essa stessa sostenuti per dotarsi della necessaria infrastruttura. Di lieve entità sono altresì i costi di ricerca e sviluppo, anche in considerazione della circostanza che RGR già autonomamente purifica l'acido colico proveniente dai recuperi della lavorazione dell'USDA, non essendo quindi del tutto estranea ai processi di purificazione dell'acido colico; c) acquistare bile è comunque già adesso possibile: è soltanto necessario impiegare risorse umane e tempo per organizzare le relative attività. A titolo di esempio, viene portato proprio il caso di ICE in India, dove il gruppo non aveva sinora operato in modo continuativo e dove, a meno di un anno dal primo contatto con un soggetto privo di esperienza nel mercato della bile e sprovvisto di qualsiasi attrezzattura per la concentrazione, le forniture sono iniziate con quantitativi costanti e persino superiori a quanto previsto. I tempi sarebbero inoltre anche più rapidi appoggiandosi a trader già dotati delle necessarie attrezzature; d) secondo quanto ammesso dalla stessa DPF, i quantitativi di bile disponibili a livello mondiale nelle more del procedimento sarebbero raddoppiati, con un significativo ampliamento dei Paesi dove è possibile approvvigionarsi (in alcuni dei quali ICE non è attiva), rendendo dunque superfluo qualsiasi prolungamento della durata temporale degli impegni. 50. In ogni caso, ancora in un’ottica collaborativa e di ulteriore facilitazione alla riorganizzazione degli operatori meno efficienti, ICE propone di prolungare gli impegni per un ulteriore anno, mettendo a disposizione un ulteriore quantitativo di 100.000 kg di bile concentrata. Il quantitativo complessivo messo a disposizione nel corso dei 3 anni salirebbe quindi a 500.000 kg. 51. Quanto all’entità del margine lordo proposto negli impegni, pari a 2,5 euro/kg, ICE sostiene che esso sarebbe pari a circa il 12,5% del prezzo della bile, e quindi largamente inferiore rispetto ai margini medi di settore. Si tratta inoltre di un margine lordo, destinato a coprire gli ingenti costi della rivendita (costi finanziari, trasporto della merce dallo stabilimento di BBA al porto più vicino, etichettatura e predisposizione per la spedizione, ecc.). Inoltre, il costo opportunità sostenuto da ICE nel privarsi di ogni kg di bile, pari a circa [10-20] euro, sarebbe per ICE enormemente superiore al margine proposto. 52. La clausola CAD è stata prevista perché, in assenza di certezze sull’identità del compratore, risulta necessaria una garanzia di pagamento contestuale alla consegna. Al riguardo, ICE dichiara di pagare sempre la bile in anticipo o al massimo alla consegna, non potendo pertanto praticare condizioni differenti ai propri acquirenti. Analogo discorso vale per le condizioni di consegna, sempre FOB o addirittura “ex works” (franco fabbrica). 53. ICE ritiene, invece, accoglibili le ulteriori osservazioni formulate in relazione alle specifiche qualitative della bile, ai tempi di pubblicazione dell’offerta sul sito di ICE, all’esclusione della

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possibilità di acquisto delle società controllate o collegate al gruppo ICE, alla possibilità di prevedere la partecipazione di una sola società per ogni gruppo di imprese, all’opportunità di prevedere meccanismi di monitoraggio dell’attuazione degli impegni.

Le modifiche accessorie agli impegni

54. In sintesi, nella loro versione definitiva, gli impegni presentati dal gruppo ICE consistono nell’immissione sul mercato, attraverso la controllata BBA Industria Opoterapica Ltda, di un quantitativo complessivo di bile concentrata pari a 500.000 Kg, così suddivisi: a) per due anni a partire da ottobre 2015, un quantitativo annuo di 200.000 Kg, venduto in 26 lotti da 7.500 Kg, con un ultimo lotto da 5.000 Kg; b) a partire da ottobre 2017 e per un anno, un quantitativo pari a 100.000 Kg di bile concentrata, venduto in 20 lotti da 5.000 Kg. 55. Più in dettaglio, BBA Industria Opoterapica Ltda metterà sul mercato: 6 lotti da 7.500 Kg ad ottobre 2015; 7 lotti da 7.500 Kg a gennaio 2016; 7 lotti da 7.500 Kg ad aprile 2016; 6 lotti da 7.500 Kg e 1 lotto da 5.000 Kg a luglio 2016; 6 lotti da 7.500 Kg ad ottobre 2016; 7 lotti da 7.500 Kg a gennaio 2017; 7 lotti da 7.500 Kg ad aprile 2017; 6 lotti da 7.500 Kg e 1 lotto da 5.000 Kg a luglio 2017; 5 lotti da 5.000 Kg ad ottobre 2017; 5 lotti da 5.000 Kg a gennaio 2018; 5 lotti da 5.000 Kg ad aprile 2018; 5 lotti da 5.000 Kg a luglio 2018. 56. La bile sarà venduta ad un prezzo pari al prezzo medio cui il gruppo ICE ha acquistato bile concentrata da fornitori terzi, esterni al gruppo, nel corso del trimestre precedente, incrementato dei costi di importazione e trasporto in Brasile, delle commissioni bancarie connesse alla vendita con clausola CAD (Cash against Documents) e di un margine considerato equo e ragionevole. La consegna dei lotti di ciascun trimestre avverrà entro la fine del trimestre stesso. 57. Il margine applicato per ogni Kg di bile concentrata sarà pari a 2,5 euro/Kg. Il prezzo medio d’acquisto dai fornitori terzi sarà calcolato in dollari, convertendo gli acquisti in valuta diversa al cambio in dollari del giorno del ricevimento della fattura. La conversione in euro avverrà al cambio del giorno della pubblicazione dell’offerta. 58. Della vendita dei lotti e del prezzo base sarà data indicazione sul sito internet di ICE per almeno 7 giorni lavorativi, con indicazione del prezzo e della data entro cui far pervenire l’offerta di acquisto. Solo una società per ciascun gruppo di imprese potrà partecipare alla procedura. Società controllate o collegate a ICE e PCA e società in cui componenti di organi sociali di ICE o PCA rivestano cariche sociali non potranno presentare offerte. 59. Qualora il numero di offerte ecceda o equivalga il numero di lotti, ciascun offerente non potrà acquistare più di un lotto. Nel caso in cui, nel termine indicato, pervenga un numero di offerte superiore al numero dei lotti, sarà avviata una gara con aumenti di prezzo del 5% verificandone l’accettabilità per ciascun offerente, fino a che il numero di offerenti rispecchierà il numero di lotti

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offerti. Viceversa, nel caso in cui, nel termine indicato, pervenga un numero di offerte inferiore al numero dei lotti, i lotti residui saranno aggiudicati a chi abbia previamente dichiarato la disponibilità all’acquisto degli stessi. Nel caso in cui, sui lotti residui, vi siano richieste di acquisto superiori al numero dei lotti disponibili, sarà svolta una gara informale, con possibilità di rilanci di prezzo, tra le imprese interessate. Per le offerte di luglio 2016 e luglio 2017 (ultimi trimestri, rispettivamente, del 1° e del 2° anno), nel caso il numero di offerte rispecchi il numero di lotti, l’ultimo lotto da 5.000 Kg sarà assegnato all’offerente la cui offerta sia pervenuta per ultima secondo un criterio cronologico. 60. La vendita da parte di BBA avverrà con clausola CAD (Cash against Documents) e FOB (Free on Board) Brasile. Essa sarà accompagnata da un divieto di rivendita della bile ad operatori terzi. Unica eccezione sarà rappresentata dalla possibilità di appoggiarsi ad operatori terzi per la trasformazione in acido colico, con obbligo di riacquisto di tutto l’acido colico prodotto da tali operatori terzi (con una resa che non dovrà essere inferiore a 4,3 Kg di bile concentrata per 1 Kg di ACP) utilizzando la bile fornita da ICE. 61. In linea con le consuetudini di settore, la bile concentrata di cui all’impegno dovrà avere un contenuto del 75% di solidi ed un 45% di acido colico calcolato sulla sostanza secca, con un conseguente tenore in acido colico pari al 33,75%, superiore a quello proposto

da DPF nell’ambito del market test.2 62. In termini di monitoraggio, si prevede l’invio all’Autorità di un rapporto annuale che indichi il prezzo medio cui ICE ha acquistato bile concentrata da fornitori terzi, esterni al gruppo, nel corso di ciascun trimestre precedente a ciascuna offerta in vendita, nonché i costi di importazione e trasporto in Brasile e delle commissioni bancarie connesse alla vendita con clausola CAD (Cash against Documents). Tale rapporto sarà preparato da un revisore indipendente, individuato in accordo con l’Autorità.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

63. Gli impegni presentati dalle società ICE e PCA ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 consistono nell’immissione sul mercato, da parte del gruppo ICE, di alcuni lotti della materia prima necessaria a produrre acido colico (la bile bovina) ad un prezzo sostanzialmente pari al proprio prezzo medio di acquisto di ICE più un margine specificato. Tali impegni assumono quindi sostanzialmente che tutte le condotte del gruppo ICE lamentate da RGR e DP, ivi comprese quelle relative alle condizioni di fornitura dell’acido colico, non risulterebbero idonee a produrre gli effetti escludenti lamentati in presenza di una concreta possibilità, per i denuncianti stessi o per gli altri operatori, di approvvigionarsi direttamente di bile bovina a condizioni non dissimili rispetto alle società del gruppo ICE. 64. Tale assunzione risulta supportata dalle seguenti circostanze: i) il prezzo di vendita dell’acido colico risente inevitabilmente delle condizioni di acquisto dell’unica materia prima necessaria per produrlo, e cioè la bile bovina. ICE non potrebbe, pertanto, applicare condizioni di vendita eccessivamente onerose per il prodotto intermedio (acido colico) 2 Sempre in linea con le consuetudini di settore, la determinazione del tenore in acido colico sarà effettuata con metodo Pettenkoffer. In caso di variazioni nel contenuto di acido colico rispetto alle specifiche qualitative sopra indicate, si opererà una proporzionale variazione del prezzo, applicando la seguente formula: P : 33,75 = X : V (dove P è il prezzo di vendita della bile concentrata determinato come previsto sopra e V è la diversa percentuale di contenuto in acido colico).

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qualora il cliente avesse, in alternativa, la possibilità di produrlo direttamente o di commissionarne la produzione ad altri operatori, approvvigionandosi della materia prima (la bile) a condizioni analoghe a quelle di ICE; ii) la posizione dominante di ICE-PCA nel mercato dell’acido colico risulta sostanzialmente riconducibile al possesso, da parte di tale gruppo, di una quota preponderante degli acquisti mondiali di materia prima (circa il 70%), nonché di una capillare rete di raccolta e di fornitori consolidati; iii) nell’ambito del procedimento, la stessa società Dipharma ha dichiarato come, in considerazione degli aumenti subiti nei costi di acquisto dell’acido colico, essa abbia messo a punto un proprio impianto di trasformazione della bile in acido colico, avendo tuttavia riscontrato difficoltà nel reperimento della materia prima. 65. In considerazione di quanto esposto, può ritenersi del tutto condivisibile la tesi secondo la quale la presunta capacità di ICE di mettere “fuori mercato” i propri concorrenti - sia attraverso il “rifiuto costruttivo” a vendere acido colico che mediante l’imposizione di condizioni eccessivamente gravose per tale vendita - sia inscindibilmente collegata alla posizione detenuta da ICE sul mercato dell’approvvigionamento di materia prima, che rende difficoltoso per i concorrenti il reperimento della bile bovina a condizioni analoghe a quelle spuntate dal gruppo ICE. 66. Pertanto, il fatto che gli impegni assunti da ICE riguardino esclusivamente il mercato a monte della bile bovina - e non anche, come auspicato da RGR, il mercato dell’acido colico - non inficia in alcun modo l’idoneità degli impegni a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali manifestate dall’Autorità, rappresentando anzi un forte stimolo al rafforzamento della dinamica competitiva esistente nel mercato finale del principio attivo (USDA). A tale riguardo, in particolare, si osserva come l’immissione sul mercato, da parte di ICE, di un certo quantitativo di materia prima, sia pure per un periodo limitato (3 anni), costituisca un potente incentivo per i concorrenti a replicare la struttura produttiva verticalmente integrata del gruppo ICE-PCA, concorrendo in modo molto più efficace con tale gruppo sull’intera filiera produttiva. 67. A seguito della realizzazione degli impegni, pertanto, la concorrenza nel mercato dell’acido urso tra il gruppo ICE e le due società denuncianti – le quali hanno sinora sostanzialmente operato con l’acido colico acquistato da ICE – si giocherebbe non soltanto sull’ultimo segmento produttivo (la trasformazione dell’acido colico in acido urso), bensì sull’intero processo produttivo integrato e, quindi, anche sulle condizioni di approvvigionamento della materia prima. 68. Inoltre, sia con riferimento alle condizioni di vendita dell’acido colico, sia con riferimento alla presunta strategia di discriminazione adottata da ICE nella vendita di tale prodotto - consistente nell’applicazione ai denuncianti di condizioni discriminatorie rispetto a quelle applicate dalla stessa ICE alle proprie società controllate - gli impegni forniscono agli operatori uno strumento di controllo dei costi effettivamente sopportati da ICE per l’acquisto della bile, rappresentando un forte disincentivo all’applicazione di condizioni di vendita scollegate dalle condizioni di mercato (domanda e offerta). 69. Ancora più diretto ed evidente risulta inoltre il collegamento degli impegni proposti con le altre condotte di ICE-PCA oggetto di accertamento, e cioè la strategia di accaparramento della produzione mondiale di bile, segnalata da Dipharma, e l’eliminazione dei canali di fornitura di acido colico alternativi per DP, attuata, secondo quanto sostenuto da DP, mediante l’interruzione

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delle forniture di bile ai trader indipendenti e, più in generale, mediante la generazione di localizzati incrementi del costo della bile per tutti i potenziali acquirenti (sia trader di bile che altre imprese produttrici di acido colico). 70. Venendo alle specifiche osservazioni pervenute nell’ambito del market test sulle misure proposte dal gruppo ICE, occorre in primo luogo rilevare che la quantità di materia prima resa disponibile complessivamente nei tre anni da ICE rappresenta (convertita in equivalente acido colico) una percentuale importante dell’acido colico complessivamente prodotto e immesso sul mercato da ICE: essa costituisce, infatti, il [15-25%] circa delle vendite complessive di acido colico di ICE nel triennio 2008-2010 e circa il [25-35%] delle vendite del triennio 2011-2013 (tali vendite sono diminuite rispetto al triennio precedente soprattutto in ragione della diminuzione delle vendite a RGR). Rispetto al fabbisogno specifico dei due segnalanti, si osserva inoltre che la quantità di bile immessa sul mercato da ICE nei tre anni di durata degli impegni rappresenta (convertita in acido colico) circa il [30-40%] degli acquisti complessivi di acido colico che DPF e RGR hanno effettuato da ICE nel periodo 2008-2010 (triennio maggiormente rappresentativo del fabbisogno di tali due operatori) e il [40-50%] degli acquisti del triennio successivo. 71. Al riguardo, vale inoltre considerare come, pur risultando la quantità di bile messa a disposizione da ICE insufficiente a coprire il fabbisogno complessivo di materia prima dei due segnalanti (soprattutto qualora ciascuno di essi riuscisse ad assicurarsi soltanto uno dei lotti di volta in volta immessi sul mercato), il valore dell’impegno va ben al di là della copertura di un fabbisogno produttivo, assumendo tale impegno sia una funzione segnaletica dell’andamento del mercato della bile, sia una funzione di stimolo per gli operatori a competere con ICE sull’intero processo produttivo. L’immissione di bile sul mercato da parte di ICE, inoltre, non fa venire meno la possibilità per gli operatori di continuare ad approvvigionarsi di acido colico dalla stessa ICE, da NZP o da ulteriori concorrenti che decidessero di entrare sul mercato, anche attraverso l’acquisto dei lotti di materia prima immessi sul mercato da ICE. 72. Con riferimento al periodo di durata degli impegni, assume effettivamente rilievo, come sostenuto anche dal gruppo ICE, la presenza sul mercato di numerosi operatori, tra i quali lo stesso segnalante DPF, in grado di produrre acido colico a partire dalla bile. Con tali soggetti potrebbe quindi realisticamente essere avviata, in un breve lasso di tempo, una collaborazione finalizzata allo svolgimento di tale attività anche per conto terzi, quanto meno nelle more della realizzazione, da parte dei soggetti interessati, degli investimenti e degli adempimenti necessari a integrare a monte la propria struttura produttiva. 73. Quanto alle altre osservazioni sugli impegni che ICE non ha ritenuto meritevoli di accoglimento, e in particolare quella relativa all’entità del margine applicato e quella relativa alla clausola CAD finalizzata alla contestualità dei pagamenti, risultano condivisibili le repliche effettuate dalla società ICE. In particolare, in assenza di altri parametri di riferimento, appare significativo che il margine applicato sia inferiore al margine medio di settore, mentre, con riferimento ai termini di pagamento, è ragionevole prevedere che essi non si discostino dai termini che la stessa ICE è tenuta a rispettare nei propri acquisti. 74. Non risultano, infine, conferenti le osservazioni formulate dalle società Nexgen, relative all’idoneità degli impegni a rimuovere gli effetti dell’acquisizione di PCA da parte di ICE, in

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quanto tale operazione non costituisce oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento.

VIII. CONCLUSIONI

75. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati dalle società ICE e PCA appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. Essi risultano peraltro idonei a rafforzare le dinamiche concorrenziali esistenti nei mercati interessati, premiando il confronto sull’efficienza complessiva di filiera, piuttosto che sui singoli mercati verticalmente collegati. Tali impegni, in particolare, costituiscono un incentivo, per i concorrenti di ICE, a modificare la propria struttura produttiva in funzione di un’internalizzazione delle efficienze derivanti dall’integrazione verticale a monte, investendo sulla costituzione di un’autonoma rete di approvvigionamento della materia prima, piuttosto che sul reperimento del prodotto intermedio.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati da I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per le società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; c) che le società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. presentino all’Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti; d) che le società I.C.E. - Industria Chimica Emiliana S.p.A. e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. presentino all’Autorità, per i tre anni successivi all’invio della prima relazione, un rapporto annuale preparato da un revisore indipendente, individuato in accordo con l’Autorità, che consenta, così come dettagliatamente descritto nella parte degli impegni dedicata al monitoraggio, di verificare la rispondenza dei prezzi applicati per la vendita della bile alla metodologia di calcolo indicata negli impegni stessi.

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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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BOLLETTINO N. 29 DEL 10 AGOSTO 2015

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A476 - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA Provvedimento n. 25571

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (in seguito TFUE);

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 17 luglio 2014, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, “CONAI”) e del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (di seguito, “COREPLA”), volta ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 102 in relazione ai comportamenti assunti nel mercato dell’organizzazione della gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 20 febbraio 2015, con la quale CONAI e COREPLA hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;

VISTA la propria delibera del 1° aprile 2015, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 7 aprile 2015, degli impegni proposti da CONAI e COREPLA sul sito Internet e sul bollettino dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni delle parti del procedimento e dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da CONAI e COREPLA in data 6 giugno 2015;

VISTA la necessità di informare la Commissione al più tardi entro 30 giorni prima dell’adozione della propria decisione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

CONSIDERATO che il rispetto della predetta esigenza non consente di concludere il procedimento istruttorio entro il termine attualmente fissato al 31 luglio 2015;

RITENUTO, pertanto, per esigenze istruttorie, di dover prorogare il termine di conclusione del procedimento;

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DELIBERA

di prorogare al 21 settembre 2015 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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I779 - MERCATO DEI SERVIZI TURISTICI-PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ON LINE Provvedimento n. 25574

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la propria delibera del 7 maggio 2014, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Booking.com B.V., Booking.com (Italia) S.r.l., Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc., volto ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del TFUE, in relazione al contenuto delle clausole Most Favoured Nation (di seguito MFN) inserite nei rapporti contrattuali con i propri hotel partner;

VISTE le comunicazioni del 7 e 17 luglio 2014, 10 ottobre 2014, 17 dicembre 2014, 12 febbraio 2015, 11 marzo 2015, 7 aprile 2015, 16 aprile 2015, 27 aprile 2015, 19 maggio 2015 e 9 giugno 2015, con le quali le società Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc. hanno richiesto la proroga del termine infra-procedimentale di presentazione degli impegni ex art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da ultimo fino al 17 giugno 2015, anche in considerazione delle caratteristiche peculiari del caso in esame, date dall’esistenza di procedimenti paralleli avviati da diverse Autorità nazionali di tutela della concorrenza;

VISTA in particolare la propria comunicazione del 12 giugno 2015, con la quale l’Autorità ha, da ultimo, prorogato il termine di presentazione degli impegni fino al 17 giugno 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che le società Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc. hanno ripetutamente richiesto nelle date sopra individuate la proroga del termine di presentazione degli impegni ex art. 14-ter legge 10 ottobre 1990, n. 287, determinando in tal modo un considerevole slittamento dello stesso;

CONSIDERATO che nel termine, da ultimo fissato al 17 giugno 2015, le società Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc. non hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le proroghe citate hanno comportato una dilazione del tempo necessario ai fini della valutazione delle condotte oggetto del procedimento;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle proroghe richieste dalle società Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc., di dover procedere ad una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 30 luglio 2015;

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DELIBERA

di prorogare al 31 marzo 2016 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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I791 - MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE Provvedimento n. 25575

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 101 del TFUE;

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la segnalazione del 7 aprile 2015, relativa all’esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nell’offerta di servizi di noleggio a lungo termine in Italia;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L’Autorità ha ricevuto una segnalazione anonima in data 7 aprile 2015, avente ad oggetto una presunta intesa lesiva della concorrenza, posta in essere da alcune imprese attive in Italia nell’offerta di servizi di noleggio a lungo termine (nel seguito anche NLT) e dall’associazione di categoria Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici.

II. LE PARTI

a) L’Associazione di categoria

2. Aniasa è un’Associazione volontaria di imprese, che rappresenta oltre il 95% del settore dei servizi di noleggio veicoli a lungo termine e di gestione di flotte aziendali (fleet management). Aniasa aderisce a Confindustria, a Federturismo, filiera delle attività inerenti l’industria dei servizi turistici, e, in ambito europeo, a Leaseurope. Aniasa svolge una serie di attività, tra le quali: favorire la collaborazione tra le imprese associate; fornire ai propri associati un servizio di informazione e assistenza su tutti gli aspetti strategici e gestionali della vita d’azienda; svolgere attività di tutela e rappresentanza degli interessi delle imprese associate nei confronti delle Istituzioni, della Pubblica Amministrazione e del mondo

politico in generale1. In particolare, secondo le informazioni desumibili dal sito web dell’Associazione, l’Aniasa cura per le aziende associate “la raccolta e l’elaborazione dei dati utili al monitoraggio del mercato dell’autonoleggio”. 3. Sono soci Aniasa le imprese che svolgono attività di: locazione a breve termine, locazione a lungo termine e locazione di veicoli industriali (rispettivamente noleggio a breve e lungo termine e

1 Cfr., articolo 2 dello Statuto.

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fleet management). Per ciascuna delle attività sopra elencate esiste all’interno di Aniasa una specifica Sezione di riferimento. I soci si dividono in due categorie: - soci effettivi: le imprese che svolgono attività di locazione senza conducente e non sono

mandatari di altri soci effettivi2; - soci aggregati: le imprese che abbiano in essere rapporti di licenza, di agenzia e di franchising con un socio effettivo. 4. Sono organi dell’Aniasa: l’Assemblea Generale, il Presidente, il Comitato di Presidenza, i

Probiviri, il Collegio dei revisori e le Assemblee di Sezione3. L’Assemblea Generale, in particolare: determina le direttive di massima dell’azione dell’Associazione; delibera su tutti i problemi di particolare interesse del settore e decide su tutti gli argomenti di interesse generale delle associate; decide la costituzione di gruppi di lavoro per determinati scopi. Spetta poi al Comitato di Presidenza eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e definire un programma annuale contenente gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, da sottoporre

ad approvazione dell’Assemblea4. Le singole Sezioni dell’Associazione (breve, lungo termine e fleet management) possono riunirsi separatamente in Assemblea di Sezione per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di esclusivo interesse della Sezione di competenza. Le Assemblee di Sezione, in particolare, determinano le direttive generali dell’attività della Sezione, nonché deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione. 5. I gruppi di lavoro - istituiti per la trattazione di specifiche tematiche di interesse per gli associati - sono costituiti “a seguito di delibera dell’Assemblea e sono composti da membri designati dalle associate, che potranno avvalersi dell’attività di consulenti esterni”. Anche le Sezioni dell’Aniasa possono istituire, per l’esame di problemi di specifico interesse, gruppi di studio e comitati, anche permanenti, formati da esperti designati dagli associati ed eventualmente da consulenti esterni. Tali gruppi di lavoro sono presieduti da un componente il Comitato di Presidenza. Dal sito internet dell’Associazione emergono diversi gruppi di lavoro tra cui, ad esempio, l’Osservatorio dati e statistiche.

b) Le imprese associate

6. Da un’analisi del sito dell’Aniasa e del 13° rapporto predisposto dall’Associazione “sul noleggio veicoli 2013” risulta che 20 sono le imprese socie effettive che operano nel mercato oggetto della presente segnalazione e cioè che svolgono attività di NLT . Di queste, otto fanno anche parte del Comitato di Presidenza dell’Aniasa e rappresentano una percentuale assolutamente significativa del mercato del NLT in Italia.

2 Cfr., art. 3 dello Statuto. I requisiti minimi di adesione sono legati alle dimensioni dell’impresa (i soci effettivi devono avere minimo 50 dipendenti o almeno 10 milioni di euro di fatturato annuo) o alla “storicità” dell’attività (i soci devono avere un’anzianità di almeno due anni rappresentata da una stabile organizzazione in Italia ed un’ampia distribuzione territoriale) 3 Cfr., articolo 10 dello Statuto. 4 Cfr., articolo17 dello Statuto.

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Le otto società presenti nel citato Comitato di Presidenza sono di seguito descritte: 7. Arval Service Lease Italia S.p.A. (nel seguito anche Arval) è una società con sede legale a Firenze, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario BPN Paribas SA. Nell’esercizio 2013, Arval ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1.130 milioni di euro. 8. Ald Automotive Italia S.r.l. (nel seguito anche Ald) è una società con sede legale a Roma, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario Societè Generale SA. Nell’esercizio 2013, Ald ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 833 milioni di euro. 9. Leaseplan Italia S.p.A. (nel seguito anche Leaseplan o Lease Plan) è una società con sede legale a Roma, appartenente al gruppo LeasePlan Corporation N.V., a sua volta interamente controllato da Global Mobility Holding B.V., le cui azioni sono possedute al 50% rispettivamente dal gruppo automobilistico Volkswagen AG e dalla società di investimento Fleet Investments B.V. Nell’esercizio 2013, Leaseplan ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 676 milioni di euro. 10. Hertz Italiana S.r.l. (nel seguito anche Hertz) è una società con sede legale a Roma, appartenente all’omonimo gruppo Hertz Netherlands Holdings N.V., attivo a livello mondiale nei servizi di autonoleggio. Nell’esercizio 2013, Hertz ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 240 milioni. 11. Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. (nel seguito anche Alphabet) è una società con sede legale a Roma, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del gruppo BMV AG, attivo nella costruzione di autoveicoli. Nell’esercizio 2013, Alphabet ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 203 milioni di euro. 12. Maggiore Rent S.p.A. (nel seguito anche Maggiore Rent) è una società con sede legale a Roma, appartenente alla Maggiore Finanziaria di Partecipazioni, soggetta, all’attività di direzione e coordinamento di Avis Budget, essendo stata acquisita da quest’ultima nel mese di marzo 2015. Nell’esercizio 2013, Maggiore Rent ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 140 milioni di euro. 13. Europcar Italia S.p.A. (nel seguito anche Europcar) è una società con sede legale a Bolzano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Europcar International SASU, gruppo attivo a livello mondiale nei servizi di autonoleggio . Nell’esercizio 2013, Europcar ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 195 milioni di euro. 14. Win Rent S.p.A. (nel seguito anche Win Rent) è una società con sede legale a Bolzano, il cui capitale sociale è detenuto da Italfin Roma S.p.A., società attiva nella mediazione creditizia, e dalla società Italiana di Revisione e Fiduciaria- Siref S.p.A., appartenente al gruppo bancario Intesa San Paolo. Nell’esercizio 2013, Win Rent ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 53 milioni di euro.

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III. I FATTI SEGNALATI

15. Dalla denuncia anonima pervenuta emergerebbe che gli operatori attivi nel mercato del NLT avrebbero dato vita ad un’intesa volta a coordinare il proprio comportamento attraverso lo scambio di informazioni sensibili realizzato per il tramite e con il contributo dell’Aniasa. 16. Il segnalante sembrerebbe essere una società che negli anni si è avvalsa - essenzialmente per ragioni di carattere fiscale - di formule di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali. A questo proposito, nella denuncia si rappresenta che non è solo il prezzo a determinare la scelta più conveniente, ma una serie di elementi accessori quali: meccanismi e tempi di pagamento, tipo ed estensione della garanzia, diritto alla sostituzione del mezzo, tipologia di copertura assicurativa e costo di servizi di natura accessoria. 17. Mentre in passato la società avrebbe riscontrato una certa competizione tra le società che offrivano servizi di NLT, di recente, sarebbe invece emerso un sostanziale allineamento tra le offerte delle società contattate non solo in materia di prezzi ma anche in merito alle altre condizioni contrattuali. In particolare, secondo il denunciante l’uniformità avrebbe riguardato le condizioni commerciali per singola tipologia di autoveicolo (con variazioni del tutto insignificanti o con differenze compensate da altre previsioni che rendevano tutte le offerte sostanzialmente analoghe). 18. Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia anonima, le imprese attive nel mercato del NLT si incontrerebbero regolarmente in seno all’Associazione di categoria e si scambierebbero informazioni aggiornate e con un elevatissimo livello di dettaglio (i.e. prezzi per categoria di veicolo e per tipo di cliente). 19. Il circuito informativo prevedrebbe l’invio da parte di Aniasa di documenti excel alle imprese associate per la loro compilazione. Una volta compilati con tutti i dati, tali documenti verrebbero rinviati da Aniasa a ogni singolo associato con i dati di tutti i concorrenti.

IV. VALUTAZIONI

a) Il mercato interessato

20. Preliminarmente si ricorda che, in ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato è essenzialmente funzionale all’individuazione delle caratteristiche del contesto in cui si colloca il coordinamento tra le imprese concorrenti, essendo proprio l’ambito di tale

coordinamento a delimitare il mercato5. In particolare, nell’ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa ed è esclusivamente funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito. 21. Ciò premesso, si osserva che il servizio interessato dalla presunta intesa è quello del noleggio

di autoveicoli a lungo termine (nel seguito anche NLT). Secondo i precedenti dell’Autorità6, si

5 Al riguardo si ricorda come consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: “nell’ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito” (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV sent. 1271/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso A351 - Telecom Italia S.p.A.). 6 Cfr., ex multis, provvedimento AGCM n. 14714, del 14 settembre 2005, relativo al caso C7244 – Axus Italiana/Ramo di azienda Autosystem Società di Servizi.

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tratta in particolare, di contratti in base ai quali, le società di noleggio, a fronte del pagamento di un corrispettivo, mettono a disposizione dei clienti - per un lungo periodo di tempo, compreso tra i

24 e i 40/60 mesi7 - veicoli scelti da questi ultimi, che restano tuttavia di proprietà della società di autonoleggio. Inoltre, nel NLT sono forniti ai clienti ulteriori servizi aggiuntivi, quali quelli di manutenzione e assistenza all’autoveicolo su tutto il territorio nazionale, la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli, il pagamento dei bolli e dell’assicurazione, nonché la gestione dei sinistri. 22. Il NLT offre concreti vantaggi di natura: - finanziaria: non è prevista nessuna anticipazione e immobilizzo di capitali per l’acquisto del veicolo, il pagamento della tassa di proprietà e i servizi legati alla sua gestione; - gestionale: la possibilità di prevedere un pacchetto di servizi “all inclusive” ed un canone fisso mensile, eliminano il rischio di dover sostenere spese non programmate, facilitando la pianificazione dei costi legati alla gestione del veicolo; - amministrativa: tutte le attività, sia in ufficio che su strada, sono terziarizzate; - economica: il potere d'acquisto di un grande operatore (la società di noleggio) consente di accedere a costi estremamente competitivi per i veicoli, l'assicurazione, la manutenzione ed il finanziamento. 23. Sulla base dei dati Aniasa, il fatturato derivante da contratti di NLT, nel 2013, ammonta a circa

4 miliardi di euro8. Quanto alla composizione dell’offerta, si osserva che le otto società presenti nel Comitato di Presidenza e parti della procedura in esame rappresentano più dei tre quarti del mercato nazionale (86,75%). Nel complesso, le attività di noleggio di veicoli richiedono notevoli investimenti e disponibilità finanziarie, circostanza avvalorata dal fatto che le società più importanti attive sul mercato sono diretta emanazione di grandi istituti bancari o di case auto, nonché la creazione di una capillare rete di assistenza sul territorio nazionale, rete che svolge un ruolo cruciale nella scelta dell’operatore da parte del cliente.

b) La qualificazione della fattispecie

24. Dalle informazioni contenute nella denuncia anonima si può desumere l’esistenza di un reciproco scambio di informazioni sensibili e di un coordinamento delle strategie commerciali tra le società NLT aderenti ad Aniasa. In particolare, è ragionevole presumere che tale coordinamento avvenga tra le prime otto compagnie Ald, Alphabet, Arval, Europ Car, Hertz, Maggiore, Leaseplan e Win Rent, membri del Comitato di Presidenza Aniasa e che rappresentano una quota

assolutamente significativa del mercato del NLT in Italia9. 25. Il coordinamento delle rispettive condotte commerciali si sarebbe realizzato attraverso numerosi e regolari contatti tra le suddette imprese, anche con il contributo organizzativo 7 Fonte: 13° rapporto Aniasa sul noleggio veicoli 2013. 8 Secondo un recente articolo apparso su Il Sole24 ore del 26 maggio 2015, nel 2014 “il fatturato dell’intero comparto ha superato la soglia dei 5,1 miliardi di uro, con un parco circolante di 690.000 veicoli e le immatricolazioni in rialzo del 25,4%...; anche nei primi tre mesi del 2015 gli indicatori hanno continuato a evidenziare un settore in crescita che ha registrato un vero e proprio boom di nuove immatricolazioni di veicoli e che ad aprile hanno raggiunto lo storico traguardo: 1 auto immatricolata su 4 è a noleggio” (così le dichiarazioni rese su il Sole 24 Ore dal Presidente Aniasa). 9 Cfr., paragrafo 23 del provvedimento.

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dell’associazione di categoria Aniasa, durante i quali queste avrebbero reciprocamente scambiato dati ed informazioni sensibili, caratterizzate da un elevato livello di dettaglio (i.e. prezzi per categoria di veicolo e per tipologia di clientela). 26. Le citate condotte, ove confermate, rivelerebbero l’esistenza di una grave alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese attive nel mercato del NLT in Italia e potrebbero essere il risultato di un’intesa orizzontale, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori. 27. L’intesa nel suo complesso coinvolge i principali operatori del mercato in esame e l’Aniasa, che costituisce l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

c) L’applicabilità del diritto comunitario

28. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 [ora artt. 101 e 102 del TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. L’intesa in questione riguarda l’intero territorio nazionale e coinvolge i maggiori operatori del settore operanti su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali appartenenti ad importanti gruppi multinazionali, nonché l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e appaiono integrare gli estremi per un’infrazione dell’articolo 101 del TFUE.

RITENUTO che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, da parte delle società Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Win Rent S.p.A. e dell’Associazione Aniasa – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Ald Automotive Italia S.r.l, Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Win Rent S.p.A. e dell’Associazione Aniasa – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE; b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla

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Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate; e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2016. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12002 - CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA/RAMI D'AZIENDA IPERMERCATO TIRRENO Provvedimento n. 25572

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA S.r.l., pervenuta in data 1° luglio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA S.r.l. (di seguito anche CDM) è una società attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo; essa opera attraverso un ipermercato situato nella provincia di Napoli (Afragola), contraddistinto dall’insegna Coop. Il fatturato complessivo realizzato in Italia da CDM, nel 2014, è stato pari a circa 19 milioni di euro. Il capitale sociale di CDM è suddiviso tra: Ipercoop Tirreno S.p.A (45%), a sua volta controllata da Unicoop Tirreno S.C., Coop Estense S.C. (10%) e Coop Adriatica S.C. (45%). Unicoop Tirreno, Coop Estense e Coop Adriatica sono tre delle grandi cooperative di consumo aderenti al consorzio nazionale Coop Italia, titolare delle insegne “Coop”. Secondo quanto dichiarato dalla Parte notificante, nessuna delle tre cooperative di consumo sopra citate controlla, singolarmente o congiuntamente, la società CDM. 2. Oggetto di acquisizione sono due rami d’azienda appartenenti alla società Ipercoop Tirreno S.p.A., attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo in Campania. La società cedente è interamente controllata dalla Unicoop Tirreno Soc. Coop., attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo nelle regioni Toscana, Lazio e Umbria. I due punti vendita oggetto di acquisizione, entrambi operanti con le insegne consortili di Coopitalia, sono ipermercati collocati, rispettivamente, nelle province di Avellino e Napoli. Essi hanno realizzato, complessivamente, nel 2014, un fatturato pari a circa 92 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di CDM, dei due rami d’azienda descritti.

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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti d’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 5. Essa, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, in quanto, a livello nazionale e nell’ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate non è stato superiore a 492 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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C12003 - ARDIAN FRANCE/ESSENZE ITALIANE-IRCA-ITALCIMA-D&D SERVICE Provvedimento n. 25573

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ARDIAN France SA pervenuta in data 1 luglio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Ardian France SA. (di seguito, Ardian France) è una società di gestione di fondi di private equity, tra i quali anche il fondo di investimento di diritto francese AXA LBO Fund V FCPR. Ardian France fa parte del gruppo ARDIAN che svolge attività di investimento in Europa, Nord America e Asia. Il capitale sociale di Ardian France è interamente detenuto da Ardian SAS, una società di diritto francese partecipata al 95,18% da ARDIAN Holding SAS, anch’essa costituita secondo le leggi della repubblica francese. Nel 2013, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal Gruppo Ardian è stato pari a circa [4-5] miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi di euro realizzati nell’UE e poco più di [700-

1000] milioni di euro realizzati in Italia1. ESSENZE ITALIANE S.R.L. (di seguito ESSENZE ITALIANE) è una holding che non svolge alcuna attività di impresa. In particolare, ESSENZE ITALIANE detiene una partecipazione del 99,48% nel capitale sociale di Irca S.r.l. (di seguito, IRCA) ed è titolare di un bene immobile, in parte concesso in locazione a IRCA e in parte concesso in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali. IRCA è una società attiva nella produzione di semipreparati alimentari e, segnatamente, semilavorati destinati alla produzione di prodotti di pasticceria e panificazione e preparati per gelati. ITALCIMA S.R.L. (di seguito, ITALCIMA) è una società immobiliare che gestisce immobili strumentali all’attività di IRCA. D&D Service S.r.l. (di seguito D&D Service) è una società che svolge attività di commercio all’ingrosso dei prodotti finiti, semilavorati e materie prime del settore alimentare. In particolare, D&D Service opera inter alia come agente di IRCA per il canale della Grande Distribuzione

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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Organizzata e distribuisce all’ingrosso i prodotti di quest’ultima destinati al canale artigianale (pasticcerie e panetterie) nella provincia di Varese. Il fatturato realizzato nel 2013 in Italia da Essenze Italiane è pari a [inferiore a 1 milione di] mila euro; il fatturato realizzato da IRCA nel 2013 è pari a [100-492] milioni di euro; il fatturato realizzato in Italia da ITALCIMA nel 2013 è pari a [inferiore a 1 milione di] mila euro; infine, il fatturato realizzato nel 2013 in Italia da D&D Service è pari a [1-10] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione si sostanzia nell’acquisto del controllo esclusivo da parte di Ardian France di ESSENZE ITALIANE, IRCA, ITALCIMA e D&D Service, e sarà disciplinata da tre contratti distinti: - il primo contratto relativo all’acquisto della totalità delle partecipazioni di ESSENZE ITALIANE e della partecipazione di minoranza in IRCA non detenuta da ESSENZE ITALIANE; - il secondo contratto relativo all’acquisto della totalità delle partecipazioni di ITALCIMA; - il terzo contratto relativo all’acquisto dell’intero capitale sociale di D&D Service. Sono previste clausole di non concorrenza a carico dei venditori consistenti in: - non esercitare a qualsiasi titolo attività in concorrenza con IRCA o detenere partecipazioni in società concorrenti; - non assumere, offrire impiego, stornare o in qualsiasi modo persuadere o tentare di persuadere qualsiasi dipendente, impiegato, amministratore, agente cliente o fornitore di IRCA al fine di risolvere o interrompere il loro rapporto di lavoro o altra forma di rapporto con IRCA. Tali clausole sono volte a preservare il patrimonio di know-how e avviamento delle società acquisite per un periodo di 4 anni nel territorio dell’Unione Europea e la Svizzera.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione, in Italia, del controllo esclusivo di imprese da parte di Ardian France, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L’operazione comunicata, inoltre, rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale disponibile realizzato a livello nazionale nell’ultimo esercizio dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e quello dell’impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria alla concentrazione, in quanto è direttamente legato e necessario alla medesima, limitatamente ad un periodo di tre anni

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decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione - in considerazione del know-

how trasferito - e al territorio in cui sono attive le imprese oggetto di acquisizione. 2

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

In considerazione delle attività svolte dalle imprese oggetto di acquisizione e, in particolare, da IRCA e da D&D Service, l’operazione interessa i settori: - della produzione di semilavorati destinati alla produzione di prodotti di pasticceria e di panificazione e preparati per gelati artigianali; - della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari destinati al canale artigianale (i.e. panetterie e pasticcerie artigianali e Grande distribuzione organizzata). Vale evidenziare che, sotto il profilo orizzontale, l’operazione non comporta alcuna sovrapposizione di attività delle Parti, atteso che nessuna delle imprese facenti capo ad Ardian, ivi incluse le portfolio companies, opera nel medesimo settore di attività di IRCA o di D&D Service. Anche sotto il profilo verticale, l’operazione non dà luogo ad alcuna integrazione di rilievo tra le

attività delle Parti3. Più precisamente, IRCA è attiva nella produzione di una vasta gamma di semilavorati che possono essere raggruppati come segue: 1. semilavorati per la pasticceria e la panificazione destinati al comparto artigianale; 2. semilavorati per la pasticceria e la panificazione destinati al comparto industriale; 3. preparati per gelati artigianali. Ai fini della presente operazione non è necessario verificare se tali comparti rappresentino distinti mercati del prodotto. D&D Service, invece, opera nel mercato della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari destinati al canale artigianale, ivi inclusi i semilavorati destinati ai prodotti di pasticceria e di panificazione. Sotto il profilo geografico le Parti sostengono che la produzione di semilavorati per la pasticceria e la panificazione e la produzione di preparati per gelati artigianali presentino dimensioni nazionali o - per il solo comparto artigianale dei semilavorati - sovranazionali, coincidenti con il territorio dell’Unione Europea (UE). Per quanto riguarda il mercato della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari destinati al canale artigianale, ivi inclusi i semilavorati destinati ai prodotti di pasticceria e di panificazione, secondo le Parti, il mercato appare presentare dimensione nazionale. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche dell’operazione, non appare necessario addivenire ad una definizione più precisa delle dimensioni dei mercati interessati. IRCA detiene: i) un volume di affari pari al [20-25%] in Italia e al [5-10%] in UE nella produzione di semilavorati per la pasticceria e la panificazione destinati al comparto artigianale; ii) un volume di affari pari al [5-10%] in Italia e dell’1,4% in UE nella produzione di semilavorati per

2 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2005, in particolare i paragrafi 20-23. 3 La sola società attiva nel settore food facente capo al gruppo Ardian, la Frostkone Tielfkülkost GmbH, che ha sede in Germania, per quanto utilizzi nella propria produzione una percentuale minima dei medesimi ingredienti e semilavorati prodotti da IRCA, di fatto non può al momento realisticamente rappresentare un cliente potenziale di quest’ultima.

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la pasticceria e la panificazione destinati al comparto industriale; iii) un volume di affari, infine, pari allo [inferiore all’1%], in Italia nella produzione dei preparati per gelati artigianali. D&D Service detiene una quota dello [inferiore all’1%] in Italia nella distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari destinati al canale artigianale. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei diversi mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO altresì, che il patto di non concorrenza sopra descritto è accessorio alla presente operazione nei soli limiti descritti e che, pertanto, l’Autorità si riserva di valutare la suddetta clausola, laddove ne sussistano i presupposti, ove si realizzi oltre il tempo, l’estensione geografica e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1202 - LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 14/2015-MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO Roma, 24 luglio 2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale Piemonte 6 luglio 2015 n. 14, recante “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)”, l’Autorità, nella riunione del 22 luglio 2015, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. La legge si compone di 4 articoli. L’art. 1 prevede l’inserimento dell’art. 1bis nella legge regionale n. 24/95, contenente la disciplina sui servizi di trasporto pubblico non di linea. In particolare, l’art. 1 della legge in esame stabilisce che sia inserito il seguente: “art. 1bis (Esclusività del servizio di trasporto). 1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e

b[1]. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2bis”. L’art. 2 della legge in esame stabilisce l’inserimento nell’art. 6 della legge n. 24/95 del seguente comma 2 bis: “2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 bis comporta l’applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.

285 (Nuovo codice della strada)” 2. L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della suddetta legge regionale ed, in particolare quelle contenute nell’art. 1, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia

1 L’art. 1, comma 3, lett. a) e b), della l.r. n. 24/95 reca infatti: “Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente con autovettura motocarrozzetta e veicoli a trazione animale”. 2 L’art. 3 reca disposizioni transitorie, stabilendo che i Comuni, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti mediante la previsione di cui al citato art. 1 bis e che, in via transitoria, l’art. 1 bis è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali. Infine, l’art. 4 dichiara urgente la presente legge, stabilendo l’entrata in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BUR Piemonte.

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di concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. La norma regionale in esame n. 14/2015 appare confermativa di quanto risulta già stabilito dalla legge statale n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici

non di linea”3, la quale, come l’Autorità ha ripetutamente segnalato, auspicandone la riforma, si presenta fortemente inadeguata rispetto alle nuove possibilità di mobilità offerte dall’innovazione tecnologica. In particolare, nella segnalazione ai fini della legge annuale per la concorrenza del luglio 2014 (AS1137), si rappresentava che: “l’inadeguatezza del complesso delle norme vigenti emerge anche in considerazione delle nuove possibilità offerte dalle piattaforme di comunicazione on-line tra utenti e operatori NCC e taxi, che agevolano la comunicazione tra domanda e offerta di mobilità, consentendo un miglioramento della mobilità di offerta di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi”. Nella recente audizione parlamentare del 24 giugno scorso sul disegno di legge per la concorrenza, il Presidente ha ribadito come: “Quanto al tema delle nuove piattaforme tecnologiche per la mobilità non di linea, appare ormai ineludibile una novella normativa volta ad una regolamentazione di queste nuove figure (piattaforme on line per smartphone e tablet ed autisti non professionisti). La regolamentazione dovrebbe essere tuttavia la meno invasiva possibile, limitandosi a prevedere una registrazione delle piattaforme e l’individuazione di una serie di requisiti e obblighi per gli autisti. In questo contesto, appare necessario evitare soluzioni che, pur rappresentando una apertura a questi servizi, ne potrebbero sancire, di fatto, un’operatività ridotta, non in grado di aumentare la concorrenza sui servizi di trasporto non di linea. (…)”. In proposito, si segnala come l’individuazione delle categorie di soggetti che possono offrire servizi di trasporto non di linea attiene alla materia della concorrenza che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, è rimessa alla esclusiva competenza dello Stato. Come tale, la disciplina in questione non può essere stabilita a livello regionale. Tale rilievo non è superato dal fatto che la norma regionale sia meramente confermativa rispetto a quella statale atteso che - ove future modifiche dell’impianto normativo statale in senso pro-concorrenziale dovessero risultare non allineate con le previsioni regionali - verrebbe a crearsi un contesto normativo non uniforme, con pregiudizio della concorrenza. Si rileva inoltre che in ogni caso la questione del corretto riparto di competenze legislative precede quella attinente al contenuto della disciplina introdotta e, di conseguenza, il riconoscimento della sussistenza della competenza legislativa non può dipendere da tale contenuto.

3 La legge statale stabilisce che i servizi di trasporto pubblico non di linea sono costituiti dai servizi di taxi e di NCC e possono essere svolti soltanto dai soggetti che siano muniti di licenza (i taxi) o di autorizzazione (gli NCC) e attenendosi alle disposizioni della licenza e dell’autorizzazione.

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Per questi motivi, le richiamate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 14/15 appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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AS1203 - IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL’ACCESSO ALL’INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO N. 4 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2014/710/UE) Roma, 12 dicembre 2014

Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 14 novembre 2014, in merito allo schema di provvedimento concernente “Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni. Il mercato n. 4 della Raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea del 9 ottobre 2014 include tutti i servizi di accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa. Nello schema di provvedimento in oggetto, codesta Autorità ha suddiviso il mercato identificato dalla Commissione europea in due mercati distinti: - mercato A: servizi di rilegamento tra un punto di attestazione di rete di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell’operatore venditore per la fornitura di capacità trasmissiva dedicata; - mercato B: servizi di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell’operatore venditore per il collegamento di stazioni radio della rete mobile. Per quanto riguarda il mercato A, l’analisi condotta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni appare condivisibile. Per quanto riguarda la delimitazione del mercato, il servizio di vendita all’ingrosso di linee fisse con capacità trasmissiva dedicata e non condivisa non può essere considerato sostituibile con altri servizi all’ingrosso, quali ad esempio il VULA o il bitstream NGA, dato che tali servizi sono caratterizzati dalla fornitura di capacità trasmissiva condivisa, inadatta a predisporre un’offerta al dettaglio di servizi di alta qualità diretti soprattutto a categorie speciali di clientela affari. Inoltre, gli elevati costi fissi occorrenti per la duplicazione della rete di accesso da parte di altri operatori e per il raggiungimento di un livello di copertura territoriale comparabile a quello di Telecom Italia, costituiscono un ostacolo insormontabile all’infrastrutturazione degli operatori alternativi, i quali, pertanto, non appaiono in grado di

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esercitare un contropotere di mercato effettivo nei confronti di Telecom Italia. Di conseguenza, sembra proporzionata la decisione di imporre degli obblighi regolamentari in capo a tale operatore quale avente significativo potere di mercato. In merito al mercato B, l’Autorità condivide la conclusione che esso include i rilegamenti dedicati di rete fissa oppure quelli effettuati mediante il ricorso a ponti radio. Codesta Autorità ha rilevato che risulta prevalente fra gli operatori mobili la modalità di rilegamento delle BTS mediante ponti radio e che il ricorso all’acquisto di servizi di linee affittate da Telecom Italia sta diventando secondario. La tecnica del ponte radio, peraltro, consente di beneficiare di un controllo più pervasivo, da parte dell’operatore alternativo, delle infrastrutture di rete utilizzate. Alla luce della conseguente possibilità per gli operatori alternativi di esercitare un notevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia, codesta Autorità ha escluso la detenzione di un significativo potere di mercato in capo all’incumbent, in linea con quanto deciso nella delibera n. 2/10/CONS. Al riguardo, l’Autorità intende manifestare alcune perplessità. Pur condividendosi le considerazioni che precedono, si evidenzia che la quota di mercato detenuta dall’operatore ex-monopolista, calcolata includendo anche i servizi svolti in autoproduzione, risulta nel 2012 pari ancora al 35%; la residualità del ricorso ai servizi di linee affittate fisse non consente agli operatori alternativi di essere completamente emancipati dal servizio fornito dall’incumbent, per il rilegamento delle BTS di rete mobile.

Sul punto, nello schema di provvedimento in oggetto1, codesta Autorità ha rilevato che per i rilegamenti dei nuovi siti di rete mobile gli OLO ricorreranno dapprima “prevalentemente [a] ponti radio proprietari…. e successivamente, per mantenere il passo con l’avanzamento tecnologico, [a] fibra ottica spenta acquistata da terzi o rete in fibra ottica proprietaria”. Si osserva, al riguardo, che in futuro i rilegamenti di BTS tramite ponte radio potrebbero, quindi, risultare inadeguati a garantire il trasporto sulle reti mobili dei flussi di dati previsti. Ciò renderebbe incerta l’effettiva utilizzabilità dei ponti radio in sostituzione delle linee fisse dedicate affittate da Telecom Italia. In tutti i casi, pertanto, in cui si rivelasse impossibile o molto inefficiente il ricorso al ponte

radio2, l’accesso all’ingrosso a servizi di rilegamento di apparati di rete mobile mediante infrastrutture di rete fissa diventerebbe essenziale per la tutela della concorrenza nel mercato a valle dei servizi di telefonia mobile; appare, dunque, utile una regolazione che impedisca a Telecom Italia di esercitare il suo potere di mercato nei confronti della domanda residuale di circuiti di rilegamento, ostacolando i processi di infrastrutturazione delle nuove reti mobili. Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Autorità suggerisce, ai fini della valutazione dell’imposizione di obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, lo svolgimento di un’analisi volta ad individuare le aree del territorio dove gli operatori mobili non hanno alternative, nel breve-medio periodo, all’acquisto di servizi di linee affittate da Telecom Italia per il rilegamento delle BTS e un approfondimento in ordine alla sostituibilità in termini dinamici delle tecnologie di ponte radio, rispetto ai servizi di rilegamento con infrastrutture di rete fissa, con una particolare attenzione all’impatto della mancata regolamentazione sullo sviluppo efficiente degli investimenti

1 Pag. 35 dello schema di provvedimento in esame. 2 Si pensi anche all’ambito urbano, dove i limiti di legge alle emissioni elettromagnetiche potrebbero impedire l’incremento dell’utilizzo dei ponti radio proprio ove si manifesterebbe un maggiore bisogno di rilegamenti in ponte radio.

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nelle reti mobili di nuova generazione (4G), attualmente in fase di costruzione. La necessità di garantire la capacità di trasmissione dei dati fruibili dal consumatore con un accesso in 4G, infatti, pone potenzialmente un problema di adeguatezza del ponte radio per il rilegamento delle stazioni radio base e, dunque, di valutazione dell’impatto della mancata regolamentazione sullo sviluppo efficiente degli investimenti nelle reti mobili di nuova generazione. In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro 10 giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

AL12 - EUROSPIN/MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI CON FORNITORI Provvedimento n. 25551

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l’art. 62 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);

VISTO il Decreto 19 ottobre 2012, n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, Decreto di attuazione);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013, n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie);

VISTO il proprio provvedimento del 26 novembre 2014, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012 e dell’art. 10 del Regolamento sulle procedure istruttorie, presso la sede di Eurospin Italia S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 3 febbraio 2015, con la quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Eurospin Italia S.p.A. (di seguito anche “Eurospin”) è la società a capo del Gruppo Eurospin (di seguito anche il “Gruppo”), attivo nel settore della grande distribuzione organizzata e, in particolare, nel canale discount, con funzioni di holding e gestione delle attività strategiche di acquisto, ricerca e sviluppo, formazione, logistica, marketing e controllo di gestione. Fanno parte del Gruppo cinque società italiane (Spesa intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia e Eurospin Sicilia) e una società slovena (Eurospin Eko). 2. Il Gruppo Eurospin è, a livello nazionale, leader nel canale discount in termini di numero di punti vendita (attualmente oltre 1000) e di fatturato (pari a 3.878.762.740 euro nell’anno 2013),

con una quota di mercato pari a circa il 32%1. Il Gruppo ha una quota pari al 4,8% dell’intero

1 Cfr. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 (doc. 1.5).

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mercato nazionale della distribuzione moderna (comprensiva di supermercati, ipermercati, liberi

servizi e discount)2. 3. Eurospin Italia nell’anno 2013 ha realizzato un fatturato pari a 16.204.758 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne la condotta commerciale posta in essere da Eurospin Italia consistente nella previsione di due oneri economici, per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premi di fine periodo”, a carico dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo Eurospin, stabiliti negli articoli 17 e 18 delle condizioni generali di contratto in vigore dal 2012. 5. In particolare, tale condotta commerciale, in presenza di un significativo squilibrio di forza tra le parti del contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari, potrebbe essersi tradotta concretamente in una imposizione da parte di Eurospin Italia di condizioni negoziali ingiustificatamente gravose, in violazione dell’art. 62, comma 1 e comma 2, lettera a), c), d) ed e), del D.L. 1/2012 e dell’art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del Decreto di attuazione n. 199/2012.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

1.1 Attività preistruttoria

6. Con comunicazione del 4 giugno 2014 un’associazione, nell’interesse di talune imprese produttrici di beni agroalimentari, segnalava la condotta abusiva posta in essere da Eurospin in violazione dell’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto di attuazione. In particolare, l’associazione segnalava l’invio, da parte di Eurospin, di una e-mail avente ad oggetto: “Condizioni generali per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari del gruppo Eurospin – contratto n.____del____- Proposta di modifica”, contenente la previsione di

due nuovi contributi a carico dei fornitori, con decorrenza dal [omissis]3: 1. “(articolo 17) per i servizi cd. di centrale […] un importo pari al [inferiore all’1%] del fatturato sviluppato da tutte le società operative” e 2. “(articolo 18) […] a ciascuna delle società operative a titolo di “premio di fine periodo” un importo pari al [inferiore all’1%] del fatturato sviluppato con il fornitore”

(sottolineature aggiunte)4. 7. Il 15 luglio 2014, è stata inviata all’associazione denunciante una richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie, volta all’identificazione degli operatori economici destinatari della proposta di modifica, asseritamente danneggiati dalla condotta abusiva di Eurospin. Il 16 settembre 2014, l’associazione comunicava la cessazione di

interesse in merito alla propria precedente segnalazione5.

2 Fonte dati Nielsen settembre 2014. 3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 4 Tale comunicazione è stata allegata alla richiesta di intervento (cfr. docc. 1.1 e 1.2). 5 Cfr. docc. 1.3 e 1.4.

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1.2 Attività istruttoria

8. In relazione alla condotta oggetto di segnalazione, il 26 novembre 2014 è stato disposto l’avvio d’ufficio del procedimento istruttorio AL12, volto a valutare l’eventuale sussistenza di una condotta commerciale sleale posta in essere dalla società Eurospin ai sensi dell’art. 62, comma 1 e comma 2, lettera a), c), d) ed e), del D.L. 1/2012 e dell’art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del Decreto di attuazione. 9. In particolare, in sede di avvio si ipotizzava che, in presenza di un significativo squilibrio di forza commerciale tra la holding Eurospin e taluni dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo, l’invio della proposta di modifica delle condizioni generali di contratto, oggetto della segnalazione, potesse rappresentare una forma di imposizione indebita e arbitraria di contributi economici ingiustificatamente gravosi e da liquidarsi in forma retroattiva. 10. La comunicazione di avvio è stata consegnata a Eurospin il 3 dicembre 2014; contestualmente sono stati condotti accertamenti ispettivi presso la sede legale della società. 11. In base alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, anche a seguito degli accertamenti ispettivi, è emerso che in realtà i due oneri economici per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premio di fine periodo” non erano stati introdotti ex novo con la proposta di modifica contestata in avvio, ma erano già previsti negli articoli 17 - Servizi di segreteria - e 18 – Premi di fine periodo - delle condizioni generali del contratto di cessione in vigore dal 2012 con tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo. Con la comunicazione contestata in avvio la società ha proposto ai propri fornitori una revisione delle percentuali dei due contributi [omissis]. 12. Pertanto, in data 3 febbraio 2015, è stata disposta l’integrazione oggettiva del procedimento in ordine alle previsioni degli articoli 17 e 18 delle condizioni generali del contratto di cessione in vigore dall’anno 2012 con tutti i fornitori del Gruppo. Contestualmente l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento. 13. Eurospin ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate in sede ispettiva e contestualmente alla integrazione oggettiva del procedimento e ha presentato memorie difensive il 22 dicembre 2014, il 2 e il 22 gennaio 2015, il 2 marzo 2015 e il 19 giugno 2015. La società è stata sentita in audizione il 5 febbraio 2015 e il 22 maggio 2015. 14. Le associazioni Centromarca - Centro di studi e coordinamento tra industrie di beni di consumo e CIA – Confederazione Italiana Agricoltori hanno presentato istanza di partecipazione rispettivamente il 20 e il 27 gennaio 2015. In data 9 febbraio 2015 è stato dato positivo riscontro alle istanze di partecipazione. Il 17 marzo è stata inoltrata alle due associazioni una richiesta di informazioni; Centromarca ha fornito riscontro in data 17 aprile 2015. 15. In data 11 marzo 2015 sono state inoltrate specifiche richieste di informazioni ai ventotto fornitori del Gruppo ai quali sono risultate effettivamente applicate le percentuali di contributo e di sconto oggetto della originaria segnalazione, contestate in sede di avvio di procedimento. Tra il 20 marzo 2015 e il 28 aprile 2015 sono pervenute le risposte da parte di ventuno fornitori. 16. In data 4 giugno 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

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2) Le evidenze acquisite

2.1 Il Gruppo Eurospin ed il ruolo della holding Eurospin Italia

17. In base alle informazioni rese e alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, è emerso che la holding Eurospin Italia svolge il ruolo di centrale di acquisto in favore delle sei società operative del Gruppo (Spesa intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin

Puglia e Eurospin Sicilia, Eurospin Eko)6, individuando i fornitori di prodotti agricoli e alimentari destinati a far parte dell’assortimento a livello nazionale e occupandosi direttamente anche della negoziazione e stipula delle condizioni generali del contratto di cessione (identiche per tutti i

fornitori)7. 18. Il modello adottato nei punti vendita del Gruppo Eurospin è caratterizzato da un assortimento rigorosamente limitato ai prodotti a marchio proprio (cd. private label), con totale esclusione dei prodotti di marca (cd. branded). La commercializzazione dei prodotti private label è connotata dalle seguenti peculiarità: i. in genere, in relazione a ciascuna categoria merceologica viene utilizzato un solo marchio proprio; ii. in relazione a ciascuna categoria merceologica vengono, poi, normalmente utilizzati diversi fornitori, tenuti a rispettare prefissati standard qualitativi; iii. sulle confezioni dei prodotti a marchio proprio non viene indicata la denominazione del produttore (che dunque non è conoscibile dal consumatore acquirente), ma, conformemente alla normativa vigente, solo la sede dello stabilimento di produzione.

2.2 Le condizioni generali di contratto con i fornitori del Gruppo – le previsioni degli articoli 17 - Servizi di segreteria - e 18 - Premi di fine periodo

19. In base alle informazioni rese e alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, è emerso che attualmente fanno parte dell’assortimento a livello nazionale, rifornendo tutte le società operative del Gruppo, [omissis] imprese produttrici di beni agricoli e alimentari e che la holding Eurospin Italia ha sottoscritto con esse identiche condizioni generali di contratto. 20. I due oneri economici oggetto di contestazione sono previsti negli articoli 17 – Servizi di segreteria e 18 – Premi di fine periodo delle condizioni generali del contratto di fornitura in vigore dal 2012. [omissis], Eurospin ha inviato ai propri fornitori la comunicazione avente ad oggetto “Condizioni generali per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari del gruppo Eurospin – contratto n.____del____- Proposta di modifica”, con la quale ha proposto ad essi una revisione delle percentuali dei due oneri. 21. Nello specifico nel corso dell’istruttoria svolta è emerso che: - [omissis], esistevano diverse tipologie di voci di addebito a carico dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo. In particolare, erano previsti: [omissis]; - [omissis] Eurospin ha modificato le condizioni generali del contratto di cessione con i fornitori di prodotti agricoli ed alimentari del Gruppo, semplificando tutti i citati oneri economici e riducendoli a due soli: 1) il primo per i servizi definiti “di segreteria” o “di Centrale” (art. 17 – Servizi di segreteria), da corrispondere alla Capogruppo e calcolato in percentuale rispetto al fatturato sviluppato dal fornitore con tutte le società operative; 2) il secondo a titolo di premio di

6 Cfr. contratti di fornitura di servizi (cfr. docc. 1.9 all. 7-11). 7 cfr. doc. 1.9 all. 12.

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fine periodo (art. 18 – Premi di fine periodo), da corrispondere a ciascuna delle società operative e calcolato in percentuale rispetto al fatturato realizzato dal fornitore con ciascuna di esse; - la percentuale prevista per i “servizi di segreteria” o “di centrale” è allo stato uguale per tutti i fornitori ([inferiore all’1%]) e raccoglie in un’unica voce i precedenti oneri diversificati. Tale onere rappresenta il corrispettivo dei servizi complessivamente resi dal distributore ai fornitori, come previsto nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto; - la percentuale del “premio di fine periodo” è, allo stato, [omissis]. Tale onere economico rappresenta uno sconto che viene riconosciuto contrattualmente dal fornitore alle società operative del Gruppo Eurospin acquirenti del/i proprio/i prodotto/i; - [omissis], le percentuali dei servizi di segreteria o di centrale e dei premi di fine periodo sono state, poi, rimodulate tramite l’invio della comunicazione avente ad oggetto “Condizioni generali per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari del gruppo Eurospin – contratto n.____del____- Proposta di modifica”.

2.3 Le risposte dei fornitori del Gruppo interpellati

22. Dalle risposte fornite, tra il 20 marzo e il 28 aprile 2015, da ventuno dei ventotto fornitori del Gruppo Eurospin (a cui sono risultate applicate le percentuali dello [inferiore all’1%] e dello [inferiore all’1%] di contributi contestate in avvio e ai quali sono state inviate specifiche richieste di informazioni), è emerso che: - i fornitori del Gruppo hanno dimensioni diversificate, comprendendo sia società medio grandi (con un fatturato superiore ai 50.000.000 euro), sia piccole imprese (con fatturati inferiori ai 10.000.000 di euro); - l’incidenza percentuale sul fatturato totale del fatturato realizzato con il Gruppo Eurospin varia, a seconda dei fornitori, da un minimo del [omissis] fino ad un massimo del [omissis] (in un solo caso); - tutti i fornitori hanno rapporti commerciali con altre organizzazioni della grande distribuzione, anche se il Gruppo Eurospin rappresenta senz’altro un cliente “qualificato”, trattandosi di un player importante nello scenario distributivo e leader di mercato con riferimento al canale discount; - il contributo previsto dall’art. 17 “servizi di segreteria” viene considerato, da pressoché tutti i fornitori, proporzionato rispetto al servizio reso dal distributore, consistente nell’accentramento in capo alla Capogruppo dell’attività di contrattazione e gestione del rapporto negoziale, nonché di supporto nello svolgimento di specifiche attività (ad esempio definizione delle promozioni), per conto delle diverse società operative; - per alcuni dei fornitori il passaggio ad un contributo unico per i servizi di segreteria o di centrale ha comportato un onere minore, o comunque, non ha comportato significative differenze; - lo sconto previsto dall’art. 18 “premio di fine periodo” viene concordato in sede di stipula e/o rinnovo del contratto ed è sostanzialmente considerato nel calcolo del prezzo di cessione dei prodotti; - la misura della percentuale dello sconto è in linea con quelle applicate da altri importanti operatori della GDO; - solo uno dei fornitori interpellati ha rilevato che il passaggio ad un contributo unico per servizi di segreteria, che ha tuttavia comportato per esso un onere minore, non è stato oggetto di

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negoziazione, così come la previsione dei premi di fine periodo, che sono decisi dal distributore. La società, di piccole dimensioni, ha realizzato negli ultimi tre anni con il Gruppo Eurospin una percentuale compresa tra il [omissis] del proprio fatturato totale. A supporto delle proprie affermazioni la società non ha fornito alcuna documentazione.

2.4 Il contributo di Centromarca

23. L’associazione Centromarca ha fornito il suo contributo in data 17 aprile 2014. L’associazione ha sottolineato che la struttura del rapporto commerciale fornitore-distributore nel canale discount è improntata alla massima semplificazione possibile: il punto di partenza della negoziazione delle condizioni di acquisto tra produttori e discount è tendenzialmente il prezzo netto-netto in fattura, in molti casi assimilabile ad un listino “già scontato”. In questo canale, gli investimenti commerciali extra-fattura (trade spending), tipici della relazioni con la GDO, sono pressoché assenti perché già inclusi nella costruzione del prezzo netto-netto. 24. Centromarca ha evidenziato che, in ogni caso, l’accettazione di eventuali richieste di contribuzioni aggiuntive dovrebbe essere una libera scelta del produttore e, eventualmente, indirizzata a servizi addizionali o controprestazioni effettive, che portino un beneficio reale al prodotto e al consumatore. 25. Secondo Centromarca esiste, inoltre, un ulteriore aspetto particolarmente rilevante nella relazione tra industria e discount relativo al grado di sostituibilità di un fornitore; il fatto che le catene discount siano proprietarie, come Eurospin, dei marchi presenti a scaffale comporta che esse detengano tutte le informazioni relative alle caratteristiche di prodotto e packaging. Questo, unitamente al fatto che vi sono più imprese industriali che forniscono alla catena discount il medesimo prodotto, rende estremamente vulnerabile il singolo fornitore che si trova, quindi, in una posizione di accentuato squilibrio nella relazione commerciale proprio a causa dell’elevato grado di sostituibilità. Centromarca ha rilevato, infine, che, sulla base delle dinamiche di mercato 2010-2014, il discount è risultato l’unico canale di vendita in crescita e all’interno di questo canale la rilevanza di Eurospin è cresciuta in questo stesso periodo.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

26. Nelle memorie difensive prodotte nel corso del procedimento, Eurospin Italia ha contestato la comunicazione di avvio del procedimento, sollevando una serie di riserve sia sotto il profilo procedurale, che sul merito del caso. In particolare, la società ha rilevato quanto segue: • l’Autorità ha avviato d’ufficio il procedimento istruttorio ex art. 62 D.L. 1/2012, pur in assenza di un “denunciante” rispetto al quale valutare ex ante la sussistenza del presupposto di applicazione della norma, ossia la presenza di un significativo squilibrio di forza negoziale tra le parti di un contratto di fornitura di beni agricoli e alimentari. L’Autorità avrebbe dovuto, invece, dichiarare irricevibile la segnalazione pervenuta, in quanto priva degli elementi essenziali, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie; • la legge richiede all’Autorità di compiere una valutazione, in concreto, della sussistenza di un significato squilibrio di potere tra le “parti” di un contratto di fornitura e non, in astratto, come invece operato in sede di comunicazione di avvio; • dal punto di vista dei fornitori, il mercato rilevante non sarebbe circoscrivibile al segmento discount (su cui Eurospin è leader di mercato), ma è rappresentato dal mercato più ampio della cd.

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Distribuzione moderna (Iper+Super+Libero Servizio+Discount). Nel contesto della distribuzione

moderna Eurospin è il settimo Gruppo in Italia con una quota di mercato pari a circa il 5%8; • Eurospin conclude con i fornitori i contratti di acquisto per i prodotti destinati a costituire l’assortimento di tutti i punti vendita ad insegna “Eurospin”, che verranno poi acquistati dalle singole società del Gruppo. L’unico interlocutore, sia in fase di trattativa che in fase di stipula e di successiva esecuzione del contratto, è, dunque, Eurospin Italia; • Eurospin ha deciso di raggruppare in un’unica voce denominata “servizi di segreteria” o “cd. di centrale”, espressa in misura percentuale sul fatturato realizzato con il Gruppo, tutti i precedenti contributi diversificati per ragioni di efficienza e semplificazione; • tale voce - quantificabile all’atto di sottoscrizione del contratto e comprensiva di tutti i servizi che la Capogruppo svolgeva e svolge in favore dei fornitori (quali la gestione centralizzata non soltanto della trattativa, ma anche di tutte le problematiche e questioni inerenti l’esecuzione dei contratti) avrebbe comportato una sensibile semplificazione amministrativa nella gestione dei corrispettivi da parte dei fornitori; • il passaggio al contributo unico per servizi di segreteria o di centrale non ha comportato un aumento dell’onere economico per tutti i fornitori, in quanto per alcuni non vi è stata sostanziale modifica nella contribuzione, mentre per altri vi è stata anzi una diminuzione dell’importo dovuto; • la misura di tali servizi sarebbe commisurata all’entità delle controprestazioni offerte da Eurospin Italia e, rapportata a quelle degli altri operatori della GDO, risulterebbe estremamente contenuta e proporzionata; • quanto al “premio di fine periodo” si tratta di uno sconto di fine periodo concordato con il fornitore in sede di stipula del contratto o di rinnovo. Il fornitore sarebbe, quindi, in grado di prevedere l’impatto del premio sul proprio conto economico in anticipo rispetto al periodo di fornitura; • [omissis]. Contestualmente alle percentuali di premio, sono stati oggetto di discussione anche i prezzi di listino in ragione della stretta connessione delle due voci. All’esito delle trattative, le nuove percentuali concordate sono state formalizzate attraverso la proposta di modifica contrattuale [omissis], contestata in sede di avvio. [Omissis]. La misura di questo sconto (minima se si ha riguardo anche alle percentuali degli operatori concorrenti), il meccanismo di funzionamento (ancorato al fatturato) la sua previsione a livello contrattuale escluderebbero ogni profilo di illiceità, essendo elemento che il fornitore già considera in fase di contrattazione del prezzo del prodotto; • le modifiche delle percentuali del premio [omissis] non avrebbero comportato per tutti i fornitori un aumento, in quanto [omissis] per taluni ha significato una diminuzione del premio; • la piena correttezza della condotta commerciale tenuta da Eurospin emerge chiaramente dal contenuto delle risposte fornite dai fornitori interpellati all’Autorità.

IV. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

27. Come noto, l’articolo 62 del D.L. 1/2012 ha attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una nuova competenza in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare, qualificando come illeciti amministrativi una serie di condotte abusive poste in 8 Fonte GNLC edizione febbraio 2015.

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essere nel contesto di rapporti contrattuali di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la

previsione di sanzioni amministrative pecuniarie9. 28. Le modalità applicative dell’articolo 62 sono state definite nel successivo Decreto di attuazione n. 199/2012, che ne ha delimitato, altresì, l’ambito di applicazione alle “relazioni economiche tra gli operatori della filiera alimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale” (art. 1 “Ambito di applicazione”). L’art. 4 del Decreto di attuazione rubricato “Pratiche commerciali sleali” ha poi ribadito, al suo secondo comma, che “Le disposizioni di cui all’art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012 […] vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose […]”. 29. L’art. 62 D.L. 1/2012 stabilisce, al suo primo comma, precisi requisiti di forma e di contenuto per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, vietando poi espressamente talune pratiche commerciali ritenute sleali, che vengono elencate, in via esemplificativa, nel secondo comma. In particolare, i contratti di cessione devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. Tra le fattispecie specificamente vietate rientrano le seguenti condotte: “a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; […] c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento”. 30. In aggiunta alle previsioni sopra richiamate, l’art. 4, comma 2, del Decreto di attuazione vieta qualsiasi comportamento del contraente che “abusando della propria maggiore forza contrattuale, imponga condizioni ingiustificatamente gravose, tra cui in particolare quelle che “a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura […] senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”. 31. L’elenco dei divieti di cui all’art. 62, comma 2, e all’art. 4, comma 2, del Decreto di attuazione è, infine, integrato dai principi di buone prassi e pratiche sleali individuati dalla Commissione europea e dai rappresentati della filiera agro-alimentare nell’ambito del Forum di Alto livello per il miglior funzionamento della filiera agro-alimentare. L’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione dispone, infatti, che rientra nella definizione di “condotta commerciale sleale” di cui all’art. 62, comma 2, anche il mancato rispetto di tali prassi, che vengono allegate al testo del Decreto.

9 Per una disamina approfondita della ratio, dei presupposti di applicazione e delle fattispecie previste dall’art. 62 si rinvia alla II Parte “Le relazioni verticali GDO-fornitori e gli strumenti di intervento dell’Autorità antitrust”, Capitolo IV “Articolo 62 della l. n. 27/2012 e articolo 9 della l. n. 192/98 come strumenti alternativi di tutela contro il buyer power”, dell’Indagine conoscitiva condotta dall’Autorità sulla Grande distribuzione organizzata (delibera n. 24465 del 24/07/2013 “IC43 - SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA”, Boll. 31/2013).

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32. Infine, sia l’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012 che l’art. 4, commi 1 e 4, del Regolamento sulle

procedure istruttorie10 prevedono espressamente la possibilità per l’Autorità di intervenire d’ufficio, in assenza di istanza di intervento da parte di un soggetto interessato ovvero a fronte di segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria o di altri soggetti terzi. Ciò in quanto, tra le altre, una problematica da non sottovalutare nell’applicazione concreta della disposizione in esame è rappresentata da quello che in ambito comunitario è stato definito il cd.

“fattore paura”11. Tale fattore impedirebbe, di fatto, alla parte più debole di un contratto di fornitura di denunciare le pratiche commerciali sleali subite dalla controparte dotata di maggior forza commerciale, nel timore di un’interruzione dei rapporti negoziali in essere o comunque di subire ritorsioni sulla propria attività commerciale. 33. Ciò premesso, in avvio di procedimento si è ritenuto che la posizione di primato in termini di numero di punti di vendita e di fatturato, ma anche di frequenza di accesso e di fedeltà da parte del cliente, detenuta dal Gruppo Eurospin nel mercato della distribuzione organizzata con riferimento al canale discount, comportasse per la holding Eurospin Italia la possibilità concreta di esercitare una forte pressione commerciale nei confronti dei propri fornitori di prodotti agricoli e alimentari. 34. Tuttavia, le evidenze acquisite nel corso del procedimento hanno evidenziato che nel caso in esame non vi sono elementi sufficienti per considerare la condotta commerciale posta in essere da Eurospin - consistente nella previsione, a carico dei fornitori di prodotti agricoli ed alimentari del Gruppo, di due oneri economici per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premi di fine periodo”, (artt. 17 e 18 delle condizioni generali di contratto in vigore dal 2012) - quale fattispecie di condotta commerciale sleale ai sensi dell’art. 62, comma 1 e comma 2, lettera a), c), d) ed e), del D.L. 1/2012 e dell’art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del Decreto di attuazione, come prospettato in sede di comunicazione di avvio. 35. Infatti, dall’esame dei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio, anche ad esito degli accertamenti ispettivi svolti presso la sede della società, e, in particolare, dal tenore delle risposte fornite dalle imprese interpellate nel corso del procedimento, non è possibile inferire che Eurospin Italia abbia, in qualche modo, abusato della propria maggior forza commerciale per imporre, unilateralmente, ai fornitori di prodotti agricoli ed alimentari del Gruppo, o a taluni tra essi, condizioni contrattuali che possano considerarsi ingiustificatamente gravose. 36. In particolare, i fornitori del Gruppo, destinatari di una specifica richiesta di informazioni sul punto, hanno rilevato che i due contributi per “servizi di segreteria o di centrale” e per “premi di fine periodo” sono stati in realtà concordati con il distributore in sede di conclusione/rinnovo delle condizioni generali del contratto di cessione, e non da esso pretesi in virtù di pressioni o condizionamenti indebiti. Più precisamente, la modifica contrattuale inizialmente contestata in sede di avvio di procedimento è avvenuta successivamente ad una fase di trattative tra Eurospin e i fornitori interessati e in

10 Cfr. art. 62 “8. All’accertamento delle violazioni, l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato” e art. 4 - Istanza di intervento- “1. Fatta salva la possibilità per l’Autorità di intervenire d’ufficio [….] 4. […] Resta ferma in ogni caso la possibilità per l’Autorità di procedere d’ufficio ad ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell’articolo 6, anche a fronte di segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria o da altri soggetti terzi”. 11 Cfr. Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa COM(2013) 37 del 31 gennaio 2013 e Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strasburgo, 15.7.2014 COM(2014) 472 final.

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costanza di rapporto negoziale. La modifica contrattuale non era quindi istitutiva di nuove voci di addebito – perché già previste nel contratto – né unilaterale – perché previamente concordata – né retroattiva, atteso che in costanza di rapporto le nuove percentuali venivano negoziate con una tempistica coerente con l’inizio del nuovo anno contrattuale ([omissis]). 37. Inoltre, i fornitori non ritengono che le percentuali dei due oneri per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premio di fine periodo”, calcolate sul fatturato realizzato con le società operative, portino ad un esborso economico “ingiustificatamente gravoso”: i. i servizi di segreteria appaiono, infatti, sostanzialmente proporzionati ai servizi resi dalla holding del Gruppo, costituiti dall’accentramento in capo ad una sola società di tutte le attività connesse alla negoziazione ed esecuzione dei contratti (tra cui sono ricompresi anche quei servizi che [omissis] erano, invece, singolarmente addebitati ai fornitori); ii. i premi di fine periodo sono oggetto di negoziazione tra le parti e vengono considerati ai fini della determinazione del prezzo di cessione dei prodotti; iii. le percentuali applicate ai fornitori interpellati e contestate in sede di avvio di procedimento appaiono contenute (in quanto inferiori all’1%) rispetto a quelle generalmente applicate dalla GDO.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta commerciale in esame non presenti, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012 e dell’art. 4 del Regolamento di attuazione;

DELIBERA

che la condotta commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Eurospin Italia S.p.A., non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012 e dell’art. 4 del Decreto di attuazione. Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 26 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 9 aprile 2015, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Carige Assicurazioni S.p.A. (di seguito Carige), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il professionista, che ha per oggetto sociale l’esercizio diretto delle assicurazioni in tutti i rami consentiti dalla legge, escluso quello vita, nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato (raccolta premi) di 351.000.000 euro circa.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal professionista, consistente nell’aver inoltrato a diversi consumatori - al fine di recuperare crediti - atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente (quello di residenza del consumatore), senza iscrivere a ruolo la causa. In particolare, indipendentemente dalla residenza del consumatore, risultano esser stati inoltrati sistematicamente atti di citazione presso il giudice di pace di Milano.

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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1)L’iter del procedimento

Attività preistruttoria

3. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo, con comunicazione del 4 agosto 2014 si è richiesto, al professionista, a fronte della ricezione di una richiesta di intervento volta a rilevare l’inoltro di atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, di voler fornire informazioni al riguardo. 4. Il professionista, con comunicazione di riscontro del 6 ottobre 2014, ha rilevato che, nel periodo gennaio 2013-giugno 2014, i consumatori, indipendentemente dalla propria residenza, venivano sistematicamente citati in giudizio presso il foro di Milano, senza che la causa fosse iscritta a ruolo.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 20 febbraio 2015 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9694 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 6. In tale sede, è stata ipotizzata, in particolare, l’aggressività della pratica, apparendo il comportamento descritto contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso era diretto, nonché aggressivo in quanto - mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, il comportamento descritto appariva idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui era diretto in quanto in grado di ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile per esso provvedere al pagamento dei crediti, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. 7. Il professionista, in data 20 marzo, 9 aprile, 10 giugno, 6 e 7 luglio 2015, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 10 giugno 2015, è stato sentito, su sua richiesta, in audizione. 8. In data 9 aprile 2015, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 9. Nello specifico, la società Carige: a) ha proposto l’immediata interruzione della notificazione di atti di citazione ad Autorità giudiziaria territorialmente incompetente, la notifica solamente dinnanzi ad Autorità giudiziaria territorialmente competente e che la data di udienza indicata contemplasse un termine a comparire non inferiore a 60 giorni, al fine di permettere al consumatore di regolare la propria posizione ancor prima di procedere all’iscrizione a ruolo;

b) [omissis]1.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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10. In relazione a quanto proposto, l’Autorità, tuttavia, ha deliberato in data 27 maggio 2015 di non accogliere gli impegni presentati, riguardando condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Tali condotte, infatti, appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati e realizzate con ampia diffusione su scala nazionale. 11. In data 18 giugno 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

12. Dalla documentazione agli atti emerge che: - da marzo 2013 a febbraio 2015, data di ricezione della comunicazione di avvio, i consumatori, indipendentemente dalla propria residenza (essendone interessati, al riguardo, più di 2000, aventi residenza su tutto il territorio nazionale) sono sistematicamente citati in giudizio presso il foro di Milano, con l’indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza che la causa sia iscritta a

ruolo2. Ciò si evince, in particolare, dal prospetto, richiesto in sede di comunicazione di avvio ed allegato alle memorie difensive del 20 marzo 2015, recante gli atti di citazione inoltrati da gennaio 2010 a dicembre 2014, laddove si rileva che a partire dal marzo del 2013 la sede di notifica degli atti è sempre quella di Milano indipendentemente dalla residenza del consumatore. La data di cessazione della pratica si desume, invece, dalla proposta di impegni, laddove la Parte dichiara di aver “disposto, a far data dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento in esame, l'immediata interruzione della notificazione di atti di citazione ad Autorità giudiziaria territorialmente incompetente, avuto riguardo al foro del consumatore”; - le citazioni sono state notificate presso il foro del consumatore, pur non iscrivendo a ruolo nella maggior parte dei casi, fino al marzo del 2013, momento dal quale si è iniziato ad instaurare i

procedimenti unicamente dinnanzi al foro di Milano3; - a fronte dei procedimenti instaurati dinnanzi al foro di Milano, riguardanti più di 2000 consumatori, si è riscontrato il pagamento in 515 casi, per un totale di 122mila euro circa

recuperati4.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

13. Il professionista, con le proprie memorie difensive, anche sviluppate nel corso dell’audizione, ha rilevato che:

2 Cfr. doc 6; 7; 10; 14. 3 Cfr. doc 6. 4 Cfr. doc 10; 14.

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- l’articolo 20 del Codice del Consumo specifica che per pratiche commerciali scorrette si intendono quelle condotte, contrarie alla diligenza professionale, idonee a falsare il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiungono, riguardando pratiche commerciali e, nello specifico, quindi, comportamenti volti a inserirsi nel quadro delle operazioni di mercato instaurate con il consumatore; l’attività contestata nel procedimento non può invece che riferirsi ad una mera procedura giudiziale, che potrebbe al più avere ripercussioni sul comportamento processuale del consumatore; - qualsiasi azione legale che sia fondata su un diritto di credito provato e con il rispetto delle procedure previste dall’ordinamento non può definirsi come pratica commerciale e, in secondo luogo, nemmeno come scorretta, costituendo anzi l’esercizio di una legittima azione a tutela di un diritto di credito garantita a livello costituzionale; - tali considerazioni trovano conferma anche con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo: nessuna delle fattispecie ivi evidenziate può essere associata con il legittimo esercizio di un’azione legale, quando questa è posta in essere nelle forme e nei modi che l’ordinamento prevede; - la legittimità dell’azione trova fondamento, anzitutto, nell’effettiva sussistenza del diritto per cui si chiede la tutela; il diritto di credito azionato da Carige (relativo a premi e franchigie) è sempre originato e sostenuto, infatti, dal contratto stipulato dal cliente; - sotto il profilo procedurale, oltretutto, la scelta del foro competente da parte di Carige non è priva di fondamento giuridico, essendo frutto di una qualificazione giuridica della fattispecie che conduce a ritenere applicabile il combinato disposto di cui agli articoli 20 cpc e 1182 cc; l’attività di recupero credito ha come naturale riferimento, infatti, un’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e, se è pur vero che l’ordinamento prevede, all’articolo 18 cpc, che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza, l’articolo 20 cpc prevede che possa essere invocata, per le cause relative a diritti derivanti da obbligazioni, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio e l’articolo 1182 cc che l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Con ciò non si vuole certo privare, tuttavia, della dovuta rilevanza, l’articolo 66 bis del codice del consumo, che prevede, quale giudice competente a trattare le controversie relative a contratti tra professionisti e consumatori, quello del foro in cui il consumatore ha la residenza; - l’iscrizione a ruolo della causa dipende da valutazioni che tengono conto, tra l’altro, dell’entità del credito azionato e dell’effettiva solvibilità del debitore; l’atto di citazione prevede, infatti, un lungo periodo di tempo tra la notifica e la comparizione davanti al giudice al fine di consentire le suddette valutazioni e al debitore di usufruire di maggior tempo per valutare la propria posizione debitoria: la scelta di non proseguire nel radicare la controversia innanzi all’autorità adita tiene in debita considerazione, quindi, sia l’interesse della società che la persona del debitore per evitargli ulteriori spese riferite alle attività processuali espletate; anche con riferimento ai consumatori

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residenti a Milano, Carige non ha tenuto un atteggiamento diverso da quello tenuto con gli altri debitori, optando sempre per la non iscrizione della causa a ruolo; - Carige non ha alcun interesse ad assumere comportamenti coercitivi nei confronti del debitore, che è un cliente della società, tali da poterlo indurre dunque a rivolgersi per reazione ad un concorrente; - le citazioni sono state notificate presso il foro del consumatore fino al marzo del 2013, momento dal quale si è iniziato ad instaurare i procedimenti unicamente dinnanzi al foro di Milano, tenendo conto che la prassi adottata in precedenza non soddisfaceva né la compagnia né gli assicurati riscontrandosi - ferma la volontà primaria di tenere i clienti - costi insostenibili per la compagnia e per gli stessi assicurati, anche alla luce degli importi da recuperare; - l’ampia diffusione e l’elevata offensività della pratica, rilevata nella comunicazione di rigetto degli impegni, non appare condivisibile, riscontrandosi che, in considerazione del fatto che meno del 25% dei consumatori coinvolti ha ritenuto di estinguere la propria posizione debitoria in seguito alla notifica dell’atto introduttivo, è di tutta evidenza la scarsa incisività di tale attività; inoltre, la maggioranza dei pagamenti effettuati è avvenuta dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla notifica dell’atto introduttivo, in molti casi successivamente alla data di prima udienza: tale ultimo comportamento esclude, tra l’altro, di per se stesso, qualsivoglia effetto distorsivo riconducibile alla notificazione dell’atto introduttivo con le modalità contestate; - Carige ha modificato, alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la procedura in materia di recupero crediti, in conformità a quanto proposto con gli impegni e ha dato comunque corso a tutti gli impegni proposti.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dal fatto che la società Carige Assicurazioni S.p.A. ha inoltrato, a diversi consumatori, al fine di recuperare crediti, atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro competente, senza iscrivere a ruolo la causa. 15. Al riguardo, in via preliminare, appare opportuno considerare che le attività di recupero crediti sono valutabili come “pratiche commerciali post – vendita” disciplinate dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali. Infatti, quando il consumatore ha un debito verso un professionista, il recupero di tale credito, sia svolto a livello aziendale che da parte di professionisti terzi, è – comunque – direttamente legato alla vendita/fornitura di prodotti/servizi. In relazione a tale qualificazione si vedano le Linee Guida della Commissione Europea di orientamento per l’attuazione della Direttiva 2005/29/CE (doc. SEC 2009/1666) pubblicate il 3 dicembre 2009 e TAR Lazio, Sez. I, 5 gennaio 2015 n. 41, ricorso contro delibera AGCM del 22 ottobre 2013 n. 24559, PS9042 - Esattoria-Agenzia riscossioni. Pertanto, l’attività di recupero crediti ricade nel campo di applicazione della citata Direttiva (trasposta in Italia negli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo) e nell’ampia definizione di pratica commerciale di cui agli artt. 18 e 19 del Codice del Consumo.

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16. Dall’esame delle evidenze istruttorie si rileva che il professionista, in modo sistematico, ha inoltrato, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso una sede di un unico giudice di pace, dunque diversa da quella territorialmente competente per i consumatori che risiedono sotto altre giurisdizioni, con l’indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza procedere ad iscrivere a ruolo la causa e, nello specifico, risultano esser stati inoltrati, a migliaia di consumatori, indipendentemente dalla relativa residenza, atti di citazione presso il giudice di pace di Milano. 17. La condotta del professionista integra, quindi, una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 18. Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, ma a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una sede lontana e non agevole. La citazione in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti. Ciò premesso, fermo restando che il numero dei consumatori effettivamente influenzati non avrebbe carattere dirimente nella valutazione della pratica, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, tale numero è decisamente significativo. 19. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato, da parte del professionista, “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta. 20. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione, risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

21. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 23. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, che rappresenta un importante operatore nel settore assicurativo con un fatturato di circa 351 milioni di euro; della natura dell’infrazione e del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori, in quanto essi sono posti in una situazione di pressione e indotti a provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un

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contenzioso giudiziario; e dell’ampiezza della pratica, su scala nazionale, che ha interessato un rilevante numero di consumatori (più di 2.000). 24. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal marzo 2013, secondo quanto risulta dal prospetto allegato alle memorie difensive del 20 marzo 2015, al febbraio 2015, quando la Parte ha “disposto, a far data dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento in esame, l'immediata interruzione della notificazione di atti di citazione ad Autorità giudiziaria territorialmente incompetente, avuto riguardo al foro del consumatore”. 25. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila) euro. 26. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante, in quanto il professionista ha modificato, alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la procedura in materia di recupero crediti, procedendo solamente all’inoltro degli atti di citazione presso il foro competente e ha dato comunque corso agli impegni presentati (in particolar modo [omissis]), si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 1.000.000 (un milione) di euro

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Carige Assicurazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla Carige Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 (un milione) di euro. La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

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sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS10013 - TOYS AND GAMES-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25585

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10013 del 1° luglio 2015, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e g), 22, comma 1, 23, lettera e), 24 e 25, lettera d) e 49 e ss. del Codice del Consumo;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di febbraio 2015 ed alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, l’impresa individuale Toy’s and Games di Luigi De Rosa ( di seguito il professionista) ha posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti: A) nel diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti offerti on line; B) nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali; C) nella violazione degli obblighi informativi relativi all’indirizzo di posta elettronica, al diritto di recesso ed alla garanzia legale di conformità. 2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 1° luglio 2015, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10013, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e g), 22, comma 1, 23, lettera e), 24 e 25, lettera d) e 49 e ss. del Codice del Consumo. 3. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10

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giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 4. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono in:

A) Informazioni non veritiere circa la disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti offerti on line

5. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità, il professionista avrebbe proposto in vendita, attraverso i propri siti web, alcuni prodotti indicandoli come disponibili, ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, salvo successivamente ometterne la consegna. Nella pluralità dei casi il professionista avrebbe imputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso.

B) Ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali

6. I segnalanti riferiscono di non aver ottenuto la restituzione del prezzo pagato, a fronte della mancata consegna dei prodotti ordinati ed evidenziano di aver incontrato difficoltà a relazionarsi con il professionista.

C) Violazione degli obblighi informativi

7. Dall’esame dei siti www.citytoyscassino.it/ e www.citytoyscassino.com/ risulta che il professionista non fornisce le informazioni relative all’indirizzo di posta elettronica, al diritto di recesso ed alla garanzia legale di conformità.

II. MEMORIE DELLE PARTI

8. Il professionista non ha fornito alcun riscontro nonostante la comunicazione di avvio del procedimento sia stata correttamente notificata tramite Posta Elettronica Certificata (prot.43473 del 1° luglio 2015).

III. VALUTAZIONI

9. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte, in violazione delle norme del Codice del Consumo. 10. La pratica sub A) risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 1, e 23, lettera e) del Codice del Consumo, in ragione della possibile ingannevolezza delle indicazioni relative alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita on line, nonché in ragione della omessa comunicazione di informazioni relative allo specifico modello di business adottato dai professionista, rilevanti al fine di consentire al consumatore medio di prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 11. La pratica sub B) risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in ragione della possibile idoneità delle condotte richiamate a ostacolare ovvero a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali e/o all'eventuale cessazione del rapporto contrattuale.

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12. La pratica sub C) risulta in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 49 e ss. del Codice del Consumo, in ragione del fatto che il professionista non fornisce, sui siti on line che utilizza per la sua attività, le informazioni relative all’indirizzo di posta elettronica, alla diritto di recesso ed alla garanzia legale di conformità. 13. Nei medesimi siti del professionista sono fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti ivi commercializzati. Inoltre, come risulta dalle molteplici segnalazioni pervenute anche dopo l’avvio del procedimento, i consumatori trovano notevoli ostacoli nell’esercitare i loro diritti contrattuali: in particolare, la mancata restituzione di quanto pagato a seguito dell’esercizio del diritto di recesso e la difficoltà ad avere contatti diretti con il professionista. Infine, si rileva che l’effetto di aggancio è ancora più immediato e idoneo a determinare un grave pregiudizio per i consumatori, trattandosi di prodotti elettronici commercializzati a prezzi particolarmente convenienti e appetibili soprattutto per i consumatori più giovani. 14. Come emerge dalle segnalazioni, il comportamento del professionista è connotato da una particolare gravità stante il fatto che lo stesso percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l’ordine, l’importo da pagare tramite bonifico bancario ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza, anche in quei casi in cui il prodotto non risulta disponibile o la cui reperibilità richiede molto tempo. Si tratta di un comportamento grave e scorretto in quanto il professionista si avvantaggia e lucra sull’immediata disponibilità dell’importo pagato dal consumatore a fronte di un acquisto ancora non effettuato riversando sul consumatore il rischio della mancata disponibilità del bene. 15. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che le condotte sopra descritte, sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto i siti www.citytoyscassino.it/ e www.citytoyscassino.com/ sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal professionista - prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili - a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti pagarne il prezzo, non ricevere la merce e non riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati. 16. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità delle condotte descritte, i siti internet in esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati a prezzi particolarmente convenienti, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione.

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che l’impresa, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:

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BOLLETTINO N. 29 DEL 10 AGOSTO 2015

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a) sospenda ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per la consegna; b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

Bollettino Settimanale Anno XXV- N. 29 - 2015

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