Date post: | 30-Jan-2016 |
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Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Francesco Sbordone
Corso di Istituzioni di Diritto Privato
Parte seconda - Persone fisiche e persone giuridiche
Persona Fisica
• Le situazioni soggettive devono essere giuridicamente imputate (titolarità) ad un soggetto.
• Si definisce, pertanto, soggetto giuridico qualunque centro di imputazione giuridica.
• Soggetti di diritto sono sia le persone fisiche che gli enti collettivi (sia che abbiano sia che non abbiano ottenuto il riconoscimento)
Soggetti giuridici
Persona Fisica
Capacità
giuridica
Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita
come astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare di
situazioni giuridiche soggettive (ad es. di diritti e di
doveri).
Si distingue:
capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa
a tutti gli uomini;
capacità giuridica speciale: richiesta per la titolarità di alcune
situazioni soggettive complesse (ad es. il minore di anni 15 non è
ritenuto idoneo ad assumere obblighi e diritti derivanti da un
rapporto di lavoro).
La capacità è generalmente identificata con la soggettività; la
personalità esprime, invece, l’aspetto dinamico ed è concreta
attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, è
portatore.
(Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti
con gli altri)
Persona FisicaAcquisto
della
capacità
giuridica
La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1
c.c.). La legge riconosce, però, la capacità di succedere e
ricevere donazioni anche al nascituro, concepito e non (v.
artt. 462, 784 c.c.). Si parla di “anticipazione della capacità giuridica”, di
acquisto condizionato (all’evento della nascita:si richiede che l’individuo nasca
vivo) e con efficacia retroattiva.
Perdita
della
capacità
giuridica
Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la
cessazione della sua capacità giuridica.
Fonti
normative
Artt. 2, 22 Cost. ; art.1 c.c.
Capacità di agireDefinizione La capacità di agire è definita come l’idoneità della persona a
svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi
(ad esempio: esercitare diritti e assumere obblighi, manifestare volontà
che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica).
Da non confondere con la capacità d’agire è la legittimazione, ovvero
l’idoneità di un soggetto a compiere efficacemente un atto con riguardo ad un
determinato rapporto (normalmente la legittimazione spetta al titolare della
situazione giuridica soggettiva in ordine alla quale si intende disporre).
Acquisto
della
capacità di
agire
La capacità d’agire presuppone la materiale attitudine alla cura dei
propri interessi e si acquista con il compimento della maggiore età.
Vi è, poi, una capacità di agire cd. speciale, che si acquista prima della
maggiore età: sono ipotesi previste da singole norme di legge in relazione a
determinati atti o rapporti (es. capacità in materia di lavoro).
Riferiment
i normativi Art. 2, 48 Cost.; art. 2 c.c
L’incapacità di agire
L’incapacità di agire è sancita dalla legge nei seguenti casi (differenti tra
loro non solo per provvisorietà o meno di status e per il tipo di incapacità ma anche
per il grado di inibizione dal compimento di atti imposta all’incapace):
-Minore età;
- Interdizione;
-Inabilitazione;
-Incapacità naturale;
-Amministrazione di sostegno.(la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale è stata criticata
nella misura in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso l’esercizio dei diritti e
delle attività fondamentali. È stata ipotizzata, pertanto, una capacità di “discernimento”, cioè della concreta
capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di
assumere una decisione con adeguata consapevolezza.
La legge prevede, conseguentemente, istituti a protezione degli incapaci.
POTESTA’
Natura: diritto soggettivo, con il limite del divieto di abuso
nell’esercizio della potestà con pregiudizio più o meno grave per il
minore.
Contenuto: doveri – poteri che consistono nell’educazione,
istruzione, custodia, correzione, mantenimento, rappresentanza nelle
attività di natura patrimoniale e personale del minore.
Riferimenti normativi (art. 147 ss. cc.; art. 315 ss. c.c.; art. 330 ss.
c.c.)
L’ impostazione tradizionale considera il minore un soggetto astrattamente
incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi; ne deriva una concezione della potestà quale rapporto
giuridico diritto soggettivo dei genitori – soggezione del minore, con il dovere di
quest’ultimo di lasciarsi educare. Il tema, però, del rapporto tra potestà e diritti di libertà del minore è
stato rimeditato; un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto piuttosto che
oggetto della potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacità di discernimento, il potere
di effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona;
suggerisce, altresì, di non concepire assoluto rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione delle
scelte e delle decisioni adottate durante le diverse età del minore, al fine di rispettare i diritti fondamentali
dello stesso, dal diritto di controllo al diritto di direttiva..
Tutela e Curatela(complesso di poteri-doveri attribuiti ad un
soggetto per la cura e la realizzazione di interessi di
altri soggetti).
Tutela del minore
Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori manchi o non possa essere esercitata.
Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare (art. 375 c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art. 374 c.c.).
Contenuto della funzione tutelare: cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni;
• Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).
• Riferimenti normativi (art. 343 ss. c.c.).
Curatela del minore emancipato
• Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minoreemancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che contraematrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciutauna capacità di agire limitata al compimento degli atti diordinaria amministrazione (curatore del minore sposato conpersona maggiore di età è il coniuge: art. 392 c.c.).
• Contenuto della curatela: l’emancipazione conferisce al minorela capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinariaamministrazione; il minore può con l’assistenza del curatore eprevia autorizzazione giudiziaria compiere atti di straordinariaamministrazione (se il minore è stato autorizzato all’eserciziod’impresa può compiere da solo gli atti di straordinariaamministrazione, anche estranei all’esercizio d’impresa).
• Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)
TUTELA DELL’INTERDETTO (ART. 414 SS. C.C.)Presupposti: Un tutore è nominato in caso di maggiore di età o minore emancipato
che sia dichiarato interdetto in quanto si trovi in stato di infermità
mentale, ovvero di alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali
tale da dar luogo ad un’incapacità totale di provvedere ai propri
interessi (il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere
parte di rapporti giuridicamente rilevanti , sicchè esiste il pericolo
concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio).
Sentenza di interdizione La pronuncia di interdizione è emessa dal tribunale competente, previo
esame dell’interdicendo, con sentenza che impedisce l’acquisto della
capacità di agire se avviene nell’ultimo anno della minore età e che
estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il raggiungimento
della maggiore età
Il tutore, nominato con decreto, ha il compito di salvaguardare gli
interessi dell’interdetto, si occupa della cura della persona
dell’interdetto, della rappresentanza negli atti civili e della
amministrazione dei beni.
Gli atti compiuti dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore
sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto
(dopo la revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi
causa.
Nomina del tutore
Riferimenti normativi Artt.414 ss. e 343 ss. c.c. (v. art. 424 c.c.).
CURATELA DELL’INABILITATO (ART. 414 SS. C.C.)
Presupposti: Un curatore è nominato in presenza di maggior di età che si trovi in stato di infermità
mentale (debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del sentimento) non
talmente grave da dar luogo ad una pronuncia di interdizione, tuttavia sufficiente a generare un pericolo attuale
di pregiudizio per il patrimonio del soggetto. Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità
(eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o disordinato,
incapacità di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze) o abituale abuso di alcolici
o stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Così anche per il sordomuto e
il cieco che non abbiano ricevuto un educazione sufficiente.
Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con pericolo
attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Sentenza di inabilitazione : Il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere
inabilitato con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ad esito di tale
pronuncia il soggetto conserva una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione.
Il curatore, nominato con decreto, ha il compito di salvaguardare gli
interessi dell’inabilitato e di assistere lo stesso per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza
del curatore e l’autorizzazione giudiziale sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza dell’inabilitato con
l’assistenza del curatore, nonché dei suoi eredi e aventi causa.
Nomina del curatore:
Riferimenti normativi artt. 414 ss. e 390 ss. c.c. (v. art. 424 c.c.).
Amministrazione di sostegno (Artt. 404-413 c.c.)
• Presupposti: istituto previsto per il caso di soggetto che versi in stato di menomazione fisica o psichica che può dar luogo a impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (non è statusaccertato con sentenza, bensì una misura il più delle volte temporanea).
• Caratteristiche dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire relativamente agli atti (indicati nel decreto di nomina) che non richiedono rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno e il potere di compiere gli atti necessari alle esigenze della vita quotidiana (art. 409 c.c.).
• Decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno: i soggetti legittimati (v. art. 406 c.c.) possono presentare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno al Giudice tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Il decreto di nomina indica, tra l’altro (v. art. 405 c.c.), l’oggetto dell’incarico (amministratore rappresentante o assistente) e gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’intervento dell’amministratore.
Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale)
Definizione Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e
volere l’atto da realizzare che può derivare non solo da
un’alterazione patologica della psiche, ma anche da una
situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale
dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della
capacità naturale e della volontà cosciente.
Conseguenze Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace
naturale.
Tuttavia:
se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini
dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato
nel caso concreto all’incapace;
se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la
mala fede dell’altro contraente
Riferimenti
normativi
Art. 428 c.c.
Residenza, domicilio e dimoraDomicilio Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce
(elemento materiale) il centro principale dei propri affari.
Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del
domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.
Residenza Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce
(elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura
personale, familiare e sociale.
Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.
Dimora Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Riferimenti
normativi Artt. 43 ss. c.c.
Scomparsa, assenza e morte presunta
Scomparsa Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o
residenza con mancanza di notizie.
Riferimento normativo art. 48 ss. c.c.
Principali conseguenze nomina del curatore dello scomparso,
effettuata dal tribunale su istanza degli interessati o dei presunti
successori legittimi o del p.m., finalizzata alla conservazione del
patrimonio.
Scomparsa, assenza e morte presunta
Assenza Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due
anni dal giorno dell’ultima notizia.
Riferimento normativo art. 49 ss. c.c.
Principali conseguenze sentenza pronunciata dal Tribunale,
su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei
diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte,
dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo
dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di
morte dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi.
Possibilità per i possessori temporanei di compimento degli atti di
ordinaria amministrazione sui beni dell’assente. Inesigibilità
temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari). In caso di ritorno
dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i
possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore
(art.56 c.c.)
Scomparsa, assenza e morte presuntaDichiarazione
di
morte
presunta
Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per
un periodo di almeno 10 anni.
Riferimento normativo art. 58 ss. c.c.
Principali conseguenze sentenza pronunciata dal Tribunale, su
istanza delle stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di
assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilità per coloro
che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di
disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il
coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio ( tale
matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o
ne sia accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del
p.m., fatti salvi gli effetti civili).
In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua
esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in
cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo
gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.