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3. SOGGETTI DELL ATTIVITÀ...

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3. SOGGETTI DELLATTIVITÀ GIURIDICA 1
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3. SOGGETTI DELL’ATTIVITÀ GIURIDICA

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PERSONA

  PERSONA FISICA capacità giuridica capacità di agire

  PERSONA GIURIDICA attribuzione della personalità

  ENTI DI FATTO

Soggetti dell’attività giuridica

Le persone fisiche

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PERSONA FISICA

-  Capacità giuridica (art. 1 cod. civ.)

-  Capacità d’agire (art. 2 cod. civ.)

Le persone fisiche

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CAPACITA’ GIURIDICA (art. 1 cod. civ.)

La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto alla titolarità astratta di diritti e doveri giuridici.

Essa compete a tutte le persone fisiche e giuridiche; non può essere oggetto di rinuncia o transazione

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (art. 1, comma 1, cod. civ.)

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (art. 1, comma 2, cod. civ.)

Le persone fisiche

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DISCUSSE IPOTESI DI ANTICIPAZIONE DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

Rappresentanza e amministrazione (art. 320 cod. civ.): I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Le persone fisiche

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DISCUSSE IPOTESI DI ANTICIPAZIONE

DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 643, 2° comma, cod. civ. “Se è chiamato a succedere in un’eredità un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre”.

Le persone fisiche

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DISCUSSE IPOTESI DI ANTICIPAZIONE

DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 784, 3° comma, cod. civ. “Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario”.

Le persone fisiche

Capacità giuridica

dell’embrione

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LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194 Capacità giuridica e tutela dell’embrione

Art. 1: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Le persone fisiche

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TUTELA DEI DIRITTI ESISTENZIALI DEL

SOGGETTO NEI LIMITI DELLA COMPATIBILITÀ CON I DIRITTI DELLA PERSONA

Corte Costituzionale (sentenza n. 27/1975) «Qualora il diritto alla vita del nascituro venga in conflitto con il diritto alla salute della madre prevale il diritto di chi è già persona, come la madre, rispetto al diritto di chi persona deve ancora divenire, come l’embrione»

Le persone fisiche

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LEGGE 19 FEBBRAIO 2004 N. 40 Norme in materia di

procreazione medicalmente assistita Art. 13, 1° - 3° comma: Sperimentazione sugli embrioni umani.

“È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere”.

Le persone fisiche

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Segue. LEGGE 19 FEBBRAIO 2004 N. 40

Art. 13, 4° e 5° comma: Sanzioni “La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo”.

Le persone fisiche

Perdita della

capacità giuridica

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LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 578 Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

Art. 1: Definizione di morte. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Le persone fisiche

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LEGGE 1° APRILE 1999, N. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

  la legge parla di donazione, ma in senso improprio

  rileva la gratuità dell’atto

Le persone fisiche

Capacità di agire e misure di protezione

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CAPACITA’ DI AGIRE (art. 2 cod. civ.)

La capacità di agire è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica, ossia ad acquistare ed esercitare diritti, nonché ad assumere obblighi.

La capacità di agire si acquista con la maggiore età.

Capacità di agire e misure di protezione

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CAUSE MODIFICATRICI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE

- incapacità legale di agire, che presuppone l’inidoneità del soggetto alla cura dei propri interessi; l’incapacità è assoluta e totale

a) la minore età b) l’interdizione giudiziale c) l’interdizione legale - incapacità relativa, nelle ipotesi in cui il soggetto ha una

limitata capacità di agire; la legge gli attribuisce il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione

a) emancipazione b) inabilitazione Capacità di agire e misure di protezione

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LA RILEVANZA DI TALUNE DISTINZIONI SULL’ATTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ E

SUL SUO CONSEGUENTE ESERCIZIO

  DIRITTI PATRIMONIALI   DIRITTI ESISTENZIALI

Capacità di agire e misure di protezione

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DIRITTI DELLA PERSONALITA’

Cfr. slides n. 29-41 della Sezione

“2. Rapporti Giuridici”.

Capacità di agire e misure di protezione

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MINORE ETA’ CAPACITA’ DI DISCERNIMENTO

  diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano (art. 12 Convenzione di New York)

  diritto di esercitare i diritti esistenziali

  diritto di esprimere liberamente la propria opinione Per i diritti patrimoniali si ricorre invece all’istituto della rappresentanza (cfr. slides 27-38 Sezione 5 – Attività giuridica. Contratto).

Capacità di agire e misure di protezione

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ANTICIPAZIONE DELLA CAPACITÀ DI AGIRE:

EMANCIPAZIONE

Si realizza attraverso il meccanismo dell’emancipazione acquisita di diritto dal minore di 16 anni che sia stato autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio (art. 390 cod. civ.) L’emancipato ha parziale capacità d’agire:   Può compiere da solo atti di ordinaria amministrazione   Per atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare

Capacità di agire e misure di protezione

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INCAPACITÀ DI AGIRE E MISURE DI PROTEZIONE

A tutte queste ipotesi di incapacità si collegano i c.d. istituti di protezione :

- Tutela: per i minori e gli interdetti, giudiziali e legali

(tutore) - Curatela: per i minori emancipati e per gli inabilitati

(curatore) - Amministrazione di sostegno

Capacità di agire e misure di protezione

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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Capacità di agire e misure di protezione

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SITUAZIONI DI INCAPACITA’ RISULTANTI DALLA NUOVA LEGGE

  situazioni di incapacità temporanea o parziale, per le quali è stata istituita l’amministrazione di sostegno (nuovo testo degli artt. 404-413 cod. civ.)

  situazioni di incapacità permanente e totale, per le quali è prevista l’interdizione giudiziale, che pone la persona in una condizione di incapacità legale assoluta (artt. 424, 357 ss. cod. civ.)

  situazioni di incapacità permanente e parziale, per le quali è prevista l’inabilitazione, che pone la persona in una condizione di incapacità legale relativa alla quale si applica la disciplina prevista per il minore emancipato

Capacità di agire e misure di protezione

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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

art. 404 cod. civ. “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”

Capacità di agire e misure di protezione

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INTERDIZIONE

art. 414 cod. civ. Persone che possono essere interdette: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” (art. così come modificato dalla legge n. 6/2004).

L’interdizione può essere:

  giudiziale: è una misura di protezione per la persona incapace di provvedere ai propri interessi

  legale: è una pena accessoria a una condanna penale; è qualificata legale perché opera ex lege, senza bisogno di un apposito giudizio

Capacità di agire e misure di protezione

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INABILITAZIONE

art. 415 cod. civ. Persone che possono essere inabilitate “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non

è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla “nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 Quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

Capacità di agire e misure di protezione

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CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

Capacità di intendere e di volere: definita capacità naturale, è l’idoneità del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta.

L’incapacità naturale: è uno stato di fatto in cui vene a trovarsi

un soggetto normalmente capace al momento del compimento di un atto, caratterizzato da un’inettitudine psichica a conoscere il rapporto tra l’atto compiuto e la propria sfera di interessi

Può essere la prima espressione di una alterazione fisica-psichica che porterà all’interdizione o all’inabilitazione della persona (art. 427, comma 4, cod. civ.), o ad una situazione di incapacità puramente temporanea (art. 428, comma 1, cod. civ.)

Capacità di agire e misure di protezione

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GLI ATTI COMPIUTI DA UN INCAPACE

art. 428 cod. civ. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere: “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge”.

Capacità di agire e misure di protezione

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SITUAZIONI CHE RENDONO INCERTA L’ESISTENZA DELLE PERSONE

  Scomparsa

  Assenza

  Morte presunta

Le persone fisiche

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SCOMPARSA (art. 48 cod. civ.)

La scomparsa è una situazione di fatto derivante da:   allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o

residenza   mancanza di notizie intorno alla persona stessa, tanto che sia

incerto se essa sia ancora vivente

Conseguenze giuridiche   non può ricevere eredità né acquistare altro diritto

il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, può nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso

  la situazione di scomparso non modifica la situazione giuridica del soggetto

Le persone fisiche

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ASSENZA (artt. 49 ss. cod. civ.) L’assenza è una situazione di diritto, ed in particolare è la situazione che si verifica quando la persona è scomparsa da oltre due anni, dando luogo ad un’incertezza sulla sua esistenza. L’assenza viene dichiarata con sentenza dal Tribunale.

Conseguenze giuridiche:   Essa opera solo nel campo dei diritti patrimoniali (non scioglie il

matrimonio). In particolare alla dichiarazione di assenza può far seguito:

  l’apertura del testamento dell’assente su istanza di qualunque interessato o del P.M.

  l’immissione nel possesso temporaneo dei beni su domanda dell’erede testamentario o legittimo (non attribuisce la titolarità, ma soltanto l’amministrazione dei beni, la rappresentanza dell’assente e il godimento delle rendite)

  il temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni delle quali la morte dell’assente produrrebbe la liberazione

Le persone fisiche

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Segue: ASSENZA

Cessazione dell’assenza:   con l’accertamento della morte dell’assente   con la dichiarazione di morte presunta   con il ritorno dell’assente o con la prova che egli è vivente; in tal

caso è ripristinato ogni diritto dell’assente e cessano gli effetti della dichiarazione di assenza

In tutti questi casi la posizione dell’assente si chiarisce con

effetto retroattivo ed automaticamente

Le persone fisiche

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MORTE PRESUNTA (artt. 58 ss cod. civ.)

La morte presunta di una persona può essere dichiarata giudizialmente quando:

  sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente

  la scomparsa è avvenuta in particolari condizioni, ad es. operazioni belliche e si protrae da oltre due anni dal trattato di pace o tre anni dalla fine delle ostilità

  la scomparsa è avvenuta in seguito ad infortunio e si protrae da due anni

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Le persone fisiche

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Segue: MORTE PRESUNTA

Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata.

Il ritorno o la prova dell’esistenza del presunto morto fa cessare

gli effetti della dichiarazione ex nunc, per cui:   i beni sono restituiti al presunto morto nello stato in cui si

trovavano al momento del suo ritorno   l’eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo; sono

però fatti salvi i suoi effetti civili

Le persone fisiche

Enti Persona giuridica

Associazioni non riconosciute

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ENTI

Soggetti di diritto che, pur non avendo la piena capacità che viene conseguita con il riconoscimento, sono, comunque, centri di imputazione di situazioni giuridiche in via autonoma, cioè in maniera distinta rispetto ai singoli soggetti

Persone giuridiche

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Segue: ENTI

  enti che non perseguono scopi di lucro o enti non profit (la relativa disciplina è contenuta nel libro I del codice civile)

  enti che perseguono scopi di lucro o enti profit (la relativa disciplina è contenuta nel libro V del codice civile, che si riferisce alle società di capitali, persone giuridiche, in quanto per essere tali, devono avere il riconoscimento e alle società di persone, enti non personificati in quanto privi di riconoscimento, cfr. corso di diritto commerciale)

Persone giuridiche

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Segue: ENTI Distinzione in base al substrato materiale (costituito dalla pluralità di

persone, dal patrimonio e dallo scopo):   Associazioni, organizzazioni stabili di persone che destinano un

patrimonio o un fondo comune (quelle non riconosciute) al raggiungimento di scopi non lucrativi (predomina l’elemento personale) Gli elementi costitutivi sono:

1.  la pluralità di persone degli associati 2.  il patrimonio destinato 3.  lo scopo non lucrativo   Fondazioni (e in parte i comitati), istituzioni caratterizzate da un patrimonio

vincolato ad uno scopo (predomina l’elemento patrimoniale) Distinzione in base all’elemento formale (costituito dal riconoscimento): 1.  Persone giuridiche: le associazioni e le fondazioni. 2.  Enti non personificati: le associazioni non riconosciute e i comitati. La legge non prevede la figura della fondazione non riconosciuta, per

cui il riconoscimento è sempre essenziale affinché sorga una fondazione.

Persone giuridiche

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IL RICONOSCIMENTO: ELEMENTO FORMALE

  Il substrato materiale (cioè la pluralità di persone, il patrimonio e lo scopo), anche se necessario per l’esistenza dell’ente, non è però sufficiente all’acquisto della personalità giuridica: occorre infatti un ulteriore elemento formale: il riconoscimento

  Il riconoscimento è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private che abbiano determinate caratteristiche; negli altri casi è attribuito dal Prefetto

  L’iscrizione nel registro regionale o prefettizio ha effetto costitutivo.

Persone giuridiche

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PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE E PRIVATE

Persone giuridiche pubbliche: perseguono interessi

generali, propri dello Stato, e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto (cfr. art 11 cod. civ.)

Persone giuridiche private: perseguono fini che, se pur comuni

a molti soggetti, non sono propri dello Stato; esse sono quindi, dal punto di vista giuridico, parificate ai soggetti privati, con i quali entrano in rapporto in condizioni di parità

Persone giuridiche

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ASSOCIAZIONI

  forma stabile di organizzazione collettiva finalizzata al raggiungimento di scopi superindividuali

  non perseguono scopi di lucro RICONOSCIUTE

(autonomia patrimoniale perfetta) ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (autonomia patrimoniale imperfetta)

Persone giuridiche

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AUTONOMIA PATRIMONIALE

  PERFETTA 1.  il riconoscimento determina una netta distinzione tra il patrimonio

dell’associazione e quello degli associati: sussiste, quindi, una separazione fra le obbligazioni assunte dall’associazione e quelle dei suoi membri

2.  i creditori dell’associazione non possono chiedere la soddisfazione dei loro crediti agli associati e, dal canto loro, i creditori degli associati non possono pretendere di rivalersi sul patrimonio dell’associazione.

  IMPERFETTA (art. 38 cod. civ.) 1.  per i debiti assunti da coloro che agiscono in nome e per conto

dell’associazione risponde in primo luogo l’associazione con il fondo comune

2.  qualora il fondo comune si rivelasse insufficiente a pagare i debiti, è prevista la responsabilità solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione

Persone giuridiche

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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

art. 36 cod. civ. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione” art. 37 cod. civ. Fondo comune: “I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso”

art. 38 cod. civ. Obbligazioni: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Persone giuridiche

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Segue: ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Il contratto costitutivo di un’associazione non riconosciuta è:   contratto plurilaterale con comunione di scopo

art. 1420 cod. civ. Nullità del contratto plurilaterale. “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

  contratto aperto

art. 1332 cod. civ. Adesione di altre parti al contratto. “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

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MODI DI COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento (art. 14 cod. civ.)

art. 16 cod. civ. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. “L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione”.

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FONDAZIONI

  Sono stabili organizzazioni predisposte per la destinazione di un patrimonio a uno scopo non di lucro

  differenze tra associazione e fondazione: 1.  l’associazione nasce da un contratto 2.  la fondazione nasce da un atto unilaterale tra vivi (e in tal caso è

richiesta la forma di atto pubblico) o a causa di morte (in tal caso si tratterà di testamento)

3.  il contenuto di questo atto è di disposizione patrimoniale e di organizzazione.

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COMITATI

art. 39 cod. civ. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Persone giuridiche


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