5. TRASPARENZA E REQUISITI INFORMATIVI NEI SERVIZI DI
PAGAMENTO
GLOSSARIO 7
APPROFONDIMENTI 13
1 5.2. L’informazione precontrattuale per i servizi di pagamento
NORMATIVA 14
1
5.2.1 Informativa precontrattuale: c’è o non c’è un contratto quadro?
5.2. L’INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE PER I SERVIZI DI PAGAMENTO
Al termine del capitolo sarai in grado di indicare le caratteristiche dell’informativa precontrattuale
nel caso di avvenuta conclusione di un contratto quadro e nel caso di singole operazioni di
pagamento che non rientrano in un contratto quadro.
Quindi, se non ho capito male, gli obblighi di trasparenza e le informazioni
da fornire al cliente variano in funzione del fatto che le operazioni di
pagamento siano comprese o non comprese nell’ambito di un contratto
quadro?
Esatto, è così. Tieni conto che in caso di operazioni di
pagamento che non rientrano in un contratto quadro è possibile
applicare, proprio perché si tratta di operazioni non ricorrenti e
di modesta entità, obblighi di trasparenza e requisiti informativi
proporzionalmente ridotti.
2
Ma procediamo con ordine e parliamo di informativa precontrattuale.
Consideriamo quindi le informazioni minime da fornire al cliente prima
della conclusione di un contratto quadro.
5.2.2 Contratto quadro e trasparenza precontrattuale
Prima della conclusione del contratto quadro l’intermediario deve fornire al cliente un set di
informazioni generali e preliminari, redatte in forma chiara e leggibile, relative a:
• l’intermediario che presta il servizio di pagamento;
• il servizio di pagamento prestato;
• le spese, i tassi di interesse e di cambio;
• i mezzi, le modalità, la frequenza delle comunicazioni tra intermediario e cliente;
• le misure di tutela e correttive applicabili in caso di non corretta prestazione del servizio
di pagamento;
• le modalità di modifica e recesso dal contratto quadro;
• le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale.
Per fornire le informazioni generali e preliminari, gli intermediari mettono a disposizione del
cliente il foglio informativo e gli consegnano, in tempo utile prima della conclusione del
contratto quadro, alternativamente:
• il documento di sintesi integrato con le informazioni PSD;
• la copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è
costituito dal documento di sintesi che in questo caso costituisce parte integrante
del contratto.
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Per quanto riguarda la consegna al cliente del documento di sintesi o della copia del
contratto idonea per la stipula, le informazioni generali e preliminari che non sono richieste
nel paragrafo 7 della Sezione II del provvedimento della Banca d’Italia (dedicato appunto al
documento di sintesi) sono riportate rispettivamente:
• in un documento allegato al documento di sintesi;
• nel contratto quadro.
In ogni caso, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, il cliente ha il diritto, qualora ne
faccia richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro e queste
informazioni generali e preliminari su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
In aggiunta alle informazioni generali e preliminari,
per ogni singola operazione di pagamento rientrante
in un contratto quadro disposta dal pagatore, su
richiesta di quest’ultimo e prima dell’esecuzione
dell’operazione, l’intermediario è tenuto a trasmettere
informazioni chiare e dettagliate su:
• tempi massimi di esecuzione;
• spese che il pagatore deve corrispondere (in caso
di una pluralità di voci di costo, va data evidenza
separata alle singole voci).
Queste informazioni sono fornite secondo le modalità
previste dal contratto quadro.
5.2.3 Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro
Prima della conclusione del contratto, gli intermediari devono mettere a disposizione della
clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di pagamento offerta non
rientrante in un contratto quadro:
• i dati o l’identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia
eseguito correttamente;
• il tempo massimo di esecuzione dell’operazione;
• tutte le spese, oneri e commissioni dovute all’intermediario e, in caso di pluralità di voci di
costo, la chiara distinzione delle singole voci;
• eventualmente, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione;
• forma e modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di un'operazione di
pagamento;
• le altre informazioni generali e preliminari previste nel caso di stipula del contratto
quadro, se concernenti condizioni applicabili.
4
Se un ordine di pagamento per una singola operazione
è trasmesso con uno strumento di pagamento
contemplato da un contratto quadro con un altro
intermediario, il prestatore della singola operazione può
non fornire al cliente le informazioni che questi ha già
ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione
dell’operazione di pagamento è insediato nella
Comunità europea, non è necessario includere le
informazioni relative ai dati o all’identificativo unico che
il cliente deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia
eseguito correttamente.
Le informazioni precontrattuali relative a singole operazioni di pagamento che non rientrano in
un contratto quadro sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:
• esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o di un allestimento di
apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni
sono comunque fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
• consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio sono riportate le informazioni
sull’operazione di pagamento (che costituiscono parte integrante del contratto).
Considerato che il cliente è di norma presente quando dispone l’ordine di pagamento, non è
obbligatorio che le informazioni siano fornite su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole.
5
Scheda riepilogativa su “LA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE”
FASE PRECONTRATTUALE
Informativa sui servizi di pagamento
CONTRATTO
QUADRO
Contiene la disciplina generale applicabile ai distinti servizi di pagamento
prestati dall’intermediario e regola le successive operazioni di pagamento
disposte dal cliente nell’ambito dello stesso rapporto quadro
REQUISITI
INFORMATIVI
Informazioni e condizioni, redatte in modo facilmente comprensibile e in
forma chiara e leggibile, che riguardano:
• l’intermediario che presta il servizio di pagamento
• il servizio di pagamento
• le spese, i tassi di interesse e di cambio
• le comunicazioni tra intermediario e cliente
• le misure di tutela e correttive
• la modalità di modifica e recesso dal contratto quadro
• reclami e ricorsi
MODALITÀ DI
TRASMISSIONE
AL CLIENTE
Messa a disposizione
dei clienti nei locali
aperti al pubblico del
FOGLIO
INFORMATIVO
mediante copia
asportabile
Consegna al cliente
del DOCUMENTO DI
SINTESI INTEGRATO
CON LE
INFORMAZIONI PSD
in alternativa alla copia
del contratto idonea
per la stipula
Consegna al cliente
della COPIA DEL
CONTRATTO IDONEA
PER LA STIPULA, il
cui frontespizio è
costituito dal
documento di sintesi in
alternativa al
documento di sintesi
integrato con le
informazioni PSD
QUANDO
Prima della
conclusione del
contratto quadro
In tempo utile prima
della conclusione del
contratto quadro
In tempo utile prima
della conclusione del
contratto quadro
SINGOLA OPERAZIONE DI PAGAMENTO RIENTRANTE IN UN CONTRATTO QUADRO
REQUISITI
INFORMATIVI
• Tempi massimi di esecuzione
• Spese che il pagatore deve corrispondere
MODALITÀ DI
TRASMISSIONE
AL CLIENTE
Trasmissione secondo le modalità previste dal contratto quadro, in
aggiunta alle informazioni generali e preliminari, su richiesta del cliente
pagatore
6
Scheda riepilogativa su “LA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE”
SINGOLA OPERAZIONE DI PAGAMENTO NON
RIENTRANTE IN UN CONTRATTO QUADRO
Operatività non abituale ed
economicamente non rilevante
REQUISITI
INFORMATIVI
• I dati o l’identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l’ordine di
pagamento sia eseguito correttamente
• Il tempo massimo di esecuzione dell’operazione
• Tutte le spese, oneri e commissioni dovute all’intermediario e, in caso
di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci
• Eventualmente, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare
all’operazione
• Forma e modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di
un'operazione di pagamento
• Le altre informazioni generali e preliminari previste nel caso di stipula
del contratto quadro, se concernenti condizioni applicabili
MODALITÀ DI
TRASMISSIONE
AL CLIENTE
Messa a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico mediante
esposizione di un cartello o di un allestimento di apparecchiature
tecnologiche consultabili dal cliente (su richiesta del cliente, le informazioni
sono comunque fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole)
Consegna al cliente della COPIA DEL CONTRATTO IDONEA PER LA
STIPULA, il cui frontespizio sono riportate le informazioni sull’operazione
di pagamento (che costituiscono parte integrante del contratto)
QUANDO Prima della conclusione del contratto
Addebito diretto
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, servizio di pagamento per
l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento
è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo.
Area unica dei pagamenti
L’insieme dei paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro
secondo regole e standard definiti in appositi accordi.
Beneficiario
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica
prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
Cliente
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto
contrattuale o che intende entrare in relazione con l’intermediario. Non rientrano nella di cliente
i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di
assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi
comuni di investimento e SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione
accentrata di strumenti finanziari, fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e
Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società
appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario, società che controllano
l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo.
Cliente al dettaglio
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro e le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
Organismo cui spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. è composto
dal ministro dell’Economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro del Commercio con
l’estero, dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministro dello Sviluppo
economico, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro per le Politiche
europee. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il governatore della Banca d’Italia. In
relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il presidente può
invitare a prendere parte a singole riunioni del comitato, ai fini consultivi, altri ministri o i
presidenti di altre autorità di vigilanza.
7
GLOSSARIO
Consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi)
Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a
responsabilità limitata o cooperativa, che utilizza le risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle
imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte
a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario. I confidi sono costituiti da piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche
e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
Consumatore
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto quadro
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
Contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e
che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la
gestione di un conto di pagamento.
Identificativo unico
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento (cioè
l’intermediario) indica all’utilizzatore di servizi di pagamento (cioè il cliente) e che l’utilizzatore
deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro
utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di
un’operazione di pagamento. In assenza di un conto di pagamento, l’identificativo unico
identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
Indicatore sintetico di costo (ISC)
Misura sintetica del costo totale di un’operazione di natura bancaria o finanziaria che consente
ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni.
Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e
le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso
annuo effettivo globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia
di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di
credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto
corrente).
Intermediario committente
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, l’intermediario per conto del quale è svolta un’offerta fuori sede.
8
Locale aperto al pubblico (o dipendenza)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, la succursale dell’intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2,
delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale adibito al ricevimento del
pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme
di controllo.
Micro-impresa
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, impresa che, al momento
della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di euro o possiede i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84,
lettera b), della direttiva 2007/64/CE.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio
giuridico determina l’inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità);
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto.
Nuovo Accordo di Basilea
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised
Framework, detto Basilea II. Versione riveduta dell’Accordo di Basilea sul capitale del 1988,
pubblicata nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. La
revisione delle regole di adeguatezza patrimoniale per le banche si caratterizza, rispetto
all’Accordo originale, per la presenza di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo
e, in generale, per un impianto volto ad assicurare una misurazione più accurata dei rischi e
una loro copertura più ampia, in linea con le prassi maggiormente evolute di autocontrollo
interno.
Offerta fuori sede
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, l’offerta (cioè la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e
finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario.
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Operazione di pagamento
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, attività, posta in essere dal
pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Ordine di pagamento
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di
pagamento con la quale è chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.
Pagatore
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica
detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto
conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che
dà l’ordine di pagamento.
Prestatore di servizi di pagamento
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, uno dei seguenti organismi:
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.
Principio di proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità le informazioni fornite dalla banca sono rese al cliente
tenendo conto delle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
Di conseguenza, il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevede una
diversificazione degli obblighi di trasparenza secondo le diverse fasce di clientela e le
caratteristiche dei servizi.
Reclamo
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per
esempio, lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o una sua omissione.
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
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Rischio di non conformità
Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni
di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti)
ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
Rischio di reputazione
Rischio derivante dalla possibilità che un’errata comprensione delle caratteristiche delle
operazioni e dei rischi delle attività intraprese determini un deterioramento dell’immagine
presso il pubblico, tale da ledere la capacità della banca di mantenere una soddisfacente
posizione competitiva.
Rischio legale
Anche identificato come rischio regolamentare. Rischio derivante dalla possibilità che si
verifichino perdite causate dalla violazione di norme, regolamenti o prassi di mercato. Il rischio
legale rientra nella categoria dei rischi operativi.
Servizi accessori
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, servizi offerti, gratuitamente o a pagamento, insieme a un servizio principale, su
base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (per esempio,
contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.).
Strumento di pagamento
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore
(cliente) e il prestatore di servizi di pagamento (intermediario) e di cui l’utilizzatore di servizi di
pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.
Supporto durevole
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un
periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate.
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Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Indicazione del costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua. Il
TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi dovuti agli
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza,
escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza,
relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
• le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
• le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto
dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite
pagamenti in contanti o a credito.
Il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni
prevede che il TAEG relativo ai mutui, alle anticipazioni bancarie, ai contratti riconducibili alla
categoria “altri finanziamenti” e alle aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al
dettaglio sia calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i
consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto
corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).
Tasso d’interesse di riferimento
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Tasso d’interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che
proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di
un contratto relativo a servizi di pagamento.
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Modalità con cui le informazioni relative ai servizi di pagamento sono “fornite”
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
I documenti e le informazioni in tema di servizi di pagamento, indipendentemente se siano forniti
mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole, s’intendono:
• “consegnati” al cliente quando sono dati o trasmessi al cliente su iniziativa
dell’intermediario;
• “messi a disposizione” del cliente quando il cliente può portarne gratuitamente con sé una
copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.
Modifiche non discriminatorie
Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio devono essere applicate e calcolate in modo
tale da non creare discriminazioni tra clienti.
Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie
quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a tutti
i clienti, a parità di condizioni.
Addebito delle spese in caso di rifiuto obiettivamente giustificato di un ordine di
pagamento
L’intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti all’adempimento dei suoi obblighi
di informazione ai sensi di legge.
In caso di rifiuto di un ordine di pagamento obiettivamente giustificato da parte
dell’intermediario, quest’ultimo può addebitare le spese della comunicazione di tale rifiuto al
cliente, se questo è stato concordato tra le parti. Questa circostanza infatti configura uno dei casi
di spese addebitabili sempre che le tali spese siano previste dal contratto e siano adeguate e
conformi ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario.
Informativa inerente le spese applicabili
Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l’operazione di pagamento:
• delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l’utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, se ricorre uno dei casi di deroga al generale divieto di
imporre spese (art. 3, comma 4 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11). Per quanto riguarda le
modalità con cui le informazioni sono fornite, il beneficiario espone un apposito cartello nei
locali aperti al pubblico o utilizza un altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della
spesa o della riduzione prima di disporre l’operazione di pagamento;
• delle eventuali spese previste dall’intermediario o da un terzo per l’utilizzo di un
determinato strumento di pagamento. Per quanto riguarda le modalità con cui le informazioni
sono fornite, l’intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo o nell’informativa
precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto
quadro; il soggetto terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.
13
APPROFONDIMENTI
14
• Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, titolo V. Soggetti operanti nel settore finanziario, art. 106. Albo degli intermediari
finanziari
• Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, titolo VI. Trasparenza delle condizioni contrattuali
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009
• Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto n. 117 del 3 febbraio 2011
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 1
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 2
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 3
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4A
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4B
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 6
• Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Provvedimento della Banca d’Italia sul
Conto corrente semplice
• Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044
• Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Deliberazione del 29 luglio 2008
relativa ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela
• Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009
• Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 21 febbraio 2007, Chiarimenti in merito
all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, capo VII, art.
71. Regole tecniche
• Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte III,
titolo III, capo I, sezione IV-bis. Commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori
NORMATIVA