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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1836-8-2016
Decreta:
Art. 1. Il consiglio comunale di Villa D’Adda (Bergamo) è
sciolto.
Art. 2. La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissa-
rio straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto no all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 20 luglio 2016
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno
ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Villa D’Adda (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, composto dal sindaco e da sette consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle nor-me vigenti, all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio nanziario 2015 e del bilancio di previsione per l’esercizio nanziario
2016. La scadenza del termine del 30 aprile 2016 per l’adozione dei pre-
detti documenti contabili, prevista dagli articoli 227, comma 2 -bis , e 151, comma 1, del TUOEL, quest’ultimo modi cato, con decreti mini-steriali 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016, ha concretizzato la fattispecie per l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Il prefetto di Bergamo, pertanto, con note del 25 maggio 2016, ha dif dato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio nanziario 2015 e il bilancio di previsione per l’esercizio nanziario 2016, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di
noti ca della dif da. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed essendosi con-
cretizzata la fattispecie prevista dall’art. 141, comma 1, lett. c) , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponen-done, con provvedimento del 15 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all’approvazione dei suddetti documenti con-tabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.
Sottopongo, pertanto, alla rma della S.V. l’unito schema di de-creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comuna-le di Villa D’Adda (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.
Roma, 12 luglio 2016
Il Ministro dell’interno: ALFANO
16A05780
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016 .
Stanziamento di nanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della leg-ge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modi che ed inte-grazioni.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-vertito, con modi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modi cazioni, dalla legge 15 otto-bre 2013, n. 119;
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della me-desima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento (lettera a) , al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risor-se nanziarie disponibili (lettera b) , alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle risorse nanziarie disponibili e comunque naliz-zate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pub-bliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure de nite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all’avvio dell’at-tuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d) , entro i limiti delle risorse nanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con
apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e) ;
Considerato che tale articolazione in due fasi è stata in-trodotta nell’ordinamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenu-ta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbi-sogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti
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dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalità omogenea per l’intero territorio nazionale, con-diviso con il Ministero dell’economia e delle nanze - Di-partimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Dato atto che, in considerazione della richiamata no-vella normativa, l’attività di ricognizione dei fabbisogni da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate è stata prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazio-nale a decorrere dalle eccezionali avversità atmosferiche veri catesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Luc-ca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di speci che situazioni emergenziali per le quali tale attività non è risultata necessaria, ovvero per contesti emergen-ziali per i quali si è provveduto in via legislativa all’indi-viduazione e assegnazione di speci che risorse nanzia-rie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attività economiche e produttive;
Dato atto che in occasione dei predetti contesti emer-genziali si è proceduto, mediante apposite ordinanze di protezione civile, alla disciplina per l’impiego delle risor-se nanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attività e degli interventi urgenti spe-ci cate dalle lettere a) , b) e c) del comma 2, del richiama-to art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;
Considerato che, alla data della presente deliberazione, la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produt-tive è stata avviata in complessivi 49 contesti emergen-ziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente deliberazione;
Dato atto che alla data della presente deliberazione, per 40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella ta-bella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei predetti fabbisogni è stata completata dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mini-stri per la successiva istruttoria;
Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi al patrimonio privato ed alle attività econo-miche e produttive effettuata nei predetti contesti emer-genziali consente di disporre di una valutazione dei danni occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipo-logie di interventi:
a) ripristino strutturale degli edi ci privati, ivi com-presi gli edi ci vincolati, classi cati in base alle differen-ti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di piani cazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quel-le parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; in ssi; niture);
b) ripristino delle strutture, degli impianti, dei mac-chinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’even-to, nonché il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti niti, danneggiati o distrutti a cau-sa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili;
Ravvisata l’esigenza di procedere all’avvio delle misu-re più urgenti, nell’ambito del settore dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produt-tive al ne di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Visto l’art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al ne di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimo-nio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell’art. 5, del-la 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modi cazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mini-stri per la successiva istruttoria, si provvede, per le nalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del nanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell’art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono de nite le procedure e mo-dalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura nanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto sta-bilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti dan-neggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allega-to 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante nanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa veri ca dell’andamento della concessione dei -nanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di nan-ziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi con-nessi a calamità naturali, al ne di assicurare l’invarianza nanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Considerato, in particolare, che tali nanziamenti pos-sono essere concessi con la modalità del credito d’imposta da fruire in compensazione, secondo modalità da de nirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
Considerato che l’impatto nanziario complessivo re-lativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività eco-nomiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
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Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella ta-bella 2 allegata alla presente deliberazione, è stato quanti- cato in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda i danni
al patrimonio abitativo privato, e in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda i danni alle attività economiche e produttive;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle nan-ze prot. 59706/2016 del 14 luglio 2016;
Dato atto dell’esigenza di differenziare i termini tem-porali per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragio-ne delle diverse caratteristiche dei procedimenti relativi ai danni al patrimonio abitativo privato e per quelli relativa ai danni alle attività economiche e produttive;
Ritenuto, in ragione di tale differenziazione, di desti-nare gli spazi nanziari disponibili nell’esercizio 2016, determinati in conformità a quanto stabilito dal richiama-to comma 427, agli interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato, stabilendo che essi potranno essere fronteggiati nella misura massima del 50% del fab-bisogno complessivo oggetto di ricognizione;
Considerato che all’esito delle attività istruttorie rela-tive ai danni subiti dalle attività economiche e produtti-ve, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’indivi-duazione delle nalità e dei criteri con i quali determi-nare i contributi concedibili, rinviando ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottar-si d’intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’economia e delle nanze ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modi cazioni ed integrazioni, la de nizione delle relative modalità attuative;
Considerato che con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà, altresì, essere assicurata uniformità di trattamento per i cittadini e i titolari di attività economiche produttive danneggiati sull’intero territorio nazionale, oltre a un ef cace monito-raggio sull’utilizzo delle risorse;
Considerato, inoltre, che: i nanziamenti devono essere erogati al netto di
eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime nalità e da dichiarare al momento della ri-chiesta del nanziamento agevolato;
i contratti di nanziamento devono contenere speci- che clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi
di mancato o ridotto impiego del nanziamento, ovvero per utilizzo, anche parziale, per nalità diverse da quelle previste dalla norma di riferimento e, in tali circostanze, si procede come stabilito dal comma 426, dell’art. 1 citato;
Dato atto che in esito alla determinazione dei contributi effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si provvederà alla determinazione dei limiti di impor-to autorizzati in relazione a ciascuno speci co contesto emergenziale, quali distinti massimali per l’attivazione dei previsti nanziamenti agevolati;
Ritenuto, in ne, che le eventuali disponibilità che, nell’ambito del limite massimo sopra richiamato, resi-dueranno all’esito dei procedimenti relativi ai 40 contesti emergenziali individuati nell’allegato 2, potranno essere destinate, con successive deliberazioni, al soddisfacimen-to degli ulteriori fabbisogni che saranno completati dai commissari delegati e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per la prescritta istruttoria successiva-mente alla data della presente deliberazione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commis-sione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-missione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 21 luglio 2016;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezio-ne civile prot. CG/37538 del 22 luglio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1. 1. Lo stato di attuazione dei 49 processi di ricognizio-
ne dei fabbisogni di danno previsti dall’art. 5, comma 2, lettera d) , della legge n. 225/1992 avviati, è rappresenta-to, alla data della presente deliberazione, nella tabella in allegato 1.
2. Per 40 dei predetti processi di ricognizione dei pre-detti fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti re-sponsabili ad essi subentrati in regime ordinario, hanno provveduto, alla data della presente deliberazione, al completamento della ricognizione e alla sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile e i relativi impor-ti, relativamente ai danni segnalati al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive ai sensi di quan-to previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d) , della legge n. 225/1992, sono indicati nella tabella in allegato 2.
3. All’attuazione delle disposizioni contenute nei com-mi da 422 a 428, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 si procederà in quattro fasi successive:
a) la prima, nalizzata a determinare i soggetti be-ne ciari e il contributo massimo rispettivamente conce-dibile, nel rispetto delle nalità e dei criteri di seguito speci cati, e con riferimento agli elementi contenuti nelle schede di ricognizione dei fabbisogni di danno già pre-sentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta uf ciale della presente delibera;
b) la seconda, nalizzata alla raccolta dei dati riepi-logativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili, propedeutica all’adozione di successive speci che deli-berazioni del Consiglio dei ministri con le quali si prov-vederà, per ciascun contesto emergenziale, alla determi-
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nazione dei limiti di importo autorizzati quali massimali per l’attivazione dei previsti nanziamenti agevolati con distinto riferimento al patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, nel rispetto dei rispettivi tetti massimi de niti come illustrato in premessa;
c) la terza, nalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti bene ciari così individuati, della richiesta di -nanziamento agevolato;
d) la quarta, nalizzata all’erogazione del nanzia-mento agevolato da parte degli istituti autorizzati all’eser-cizio del credito mediante i contratti-tipo de niti ai sensi della convenzione con l’Associazione bancaria italiana richiamata in premessa, sulla base della documentazione scale ammissibile, del relativo monitoraggio e dei con-
trolli in corso d’opera. 4. Con successive ordinanze del Capo del Dipar-
timento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’economia e delle nanze, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 225/1992, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni contenute nei com-mi da 422 a 428, dell’art. 1, della legge n. 208/2015, secondo le fasi suindicate, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un ef cace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, nel rispetto delle nalità di seguito speci cate:
a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015 sono nalizzati al nanziamento di prime misure per fare fronte alle esigenze urgenti per concorrere al ripristino dei danni subiti dalle attività eco-nomiche e produttive e dal patrimonio edilizio privato in occasione degli eventi calamitosi individuati come illu-strato in premessa;
b) relativamente ai soggetti privati, i predetti contri-buti sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate, ovvero di concor-rere alle documentate spese dagli stessi sostenute al me-desimo ne;
c) per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocaliz-zare i contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell’unità abitativa o alla sua delocalizza-zione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una nuova unità abitativa, ovvero alle documentate spese so-stenute ai medesimi ni;
d) relativamente ai titolari di attività economiche e produttive, i predetti contributi sono concessi allo scopo di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea, la rapida ripresa delle rispettive attività, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenu-te al medesimo ne;
e) i predetti contributi sono determinati secondo pro-cedure uniformi per l’intero territorio nazionale;
f) in relazione a ciascuno dei contesti emergenzia-li considerati, l’ammontare dei contributi concedibili è determinato nel rispetto dei criteri previsti dalla presente delibera per ciascuna tipologia di danno segnalato al pa-trimonio privato ed alle attività economiche e produttive
e, comunque, nei limiti delle risorse nanziarie disponi-bili, de nite ai sensi dell’art. 1, comma 427 della legge n. 208 del 2015 e dei distinti tetti massimi de niti come illustrato in premessa. Le disposizioni di cui al successivo comma 5, lettera e) e seguenti, che de niscono la misura del contributo per ciascuna categoria di beni danneggiati, costituiscono il limite massimo del ristoro concedibile da determinarsi in relazione alle disponibilità nanziarie;
g) assicurare, relativamente ai contributi concedibili alle attività economiche e produttive, la conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come richiamata in premessa.
5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) individuare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei nanziamenti age-volati, determinandone l’importo massimo, nelle ammi-nistrazioni comunali per i danni subiti dal patrimonio privato, e nelle regioni per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
b) attribuire alle regioni territorialmente interessate, in via generale, il compito di provvedere al monitoraggio e ai controlli in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo, stabilendo che, a tal ne, pos-sano avvalersi delle amministrazioni comunali, degli altri enti locali o di altri soggetti pubblici all’uopo individuati de nendo, altresì, le procedure per la rideterminazione, decadenza o revoca dei contributi in caso di irregolarità riscontrate in fase di controllo, fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità;
c) individuare in modo univoco i soggetti bene ciari con riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di «ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimo-nio edilizio privato» o «C» di «ricognizione del fabbiso-gno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno, anche prevedendo idonee procedure nei casi di condomini con parti comuni danneggiate, di terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprietà o di successione;
d) prevedere modalità operative e relativa moduli-stica, ove possibile da gestire in modalità telematica, allo scopo di rendere le attività conseguenti tempestive e di immediata applicazione;
e) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell’evento, ad abitazio-ne principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell’80% del minor va-lore tra l’importo totale indicato nella scheda «B» citata e l’importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, corrispondente all’80% dell’importo massimo ammissibile della casa distrutta di cui alla suc-cessiva lettera g) , con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle niture interne ed esterne e ai serramenti;
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f) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati, alla data dell’evento, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, determina-re i contributi massimi concedibili, nel limite dell’50% del minor valore tra l’importo totale indicato nella scheda «B» citata e l’importo risultante dalla perizia assevera-ta di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limi-te massimo di 150.000,00 euro, con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle niture interne ed esterne e ai serramenti;
g) prevedere che il limite massimo indicato alla let-tera e) sia incrementato no a 187.500,00 euro quale con-tributo massimo spettante nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell’evento calamitoso, destinandosi il contributo, in tal caso, alla ricostruzione dell’unità abitativa o all’acquisizione di una nuova unità abitativa; riconoscere altresì un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000,00 euro;
h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale, a titolo di diritto reale o personale di godimento, riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mo-bili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi in questione, no a un massimo di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500,00 euro;
i) in relazione ai danni subiti dalle attività economi-che e produttive, determinare i contributi massimi con-cedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l’im-porto totale indicato nella scheda «C» citata e l’importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) , con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, e nel limite del 80% del minor valore tra l’importo totale indi-cato nella scheda «C» citata e l’importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) , con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti ni-ti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell’evento calamitoso, comunque entro il limite massi-mo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;
j) indicare la documentazione scale da presentare con riferimento alle spese ammissibili, fermo restando il limite dei contributi massimi concedibili come determi-nati in esito a quanto stabilito;
k) prevedere che i contributi siano erogati decurtan-do dall’importo dei danni ammissibili eventuali inden-nizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime nalità, da dichiarare al momento della richiesta del -
nanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi riconosciuti per la medesima nalità;
l) prevedere che la domanda di nanziamento, entro il limite massimo del contributo concedibile come sopra
determinato, sia corredata da apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, la stima dei relativi costi con ri-ferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari uf ciali di riferimento, nonché l’eventuale spe-ci cazione di costi nalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest’ultime comunque a carico dei bene ciari di contributo;
m) i soggetti bene ciari che, alla data di adozione delle ordinanze di protezione civili abbiano già realizza-to, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di nan-ziamento corredata direttamente dalla documentazione scale relativa alle spese già sostenute; in tali casi la peri-
zia asseverata deve attestare, oltre al nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, anche la congruità della documentazione presentata con riferimento ai prez-zari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari uf ciali di riferimento, nonché l’eventuale speci cazione di costi nalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge
nonché a migliorie, quest’ultime comunque a carico dei bene ciari di contributo;
n) stabilire idonee e distinte tempistiche per l’attua-zione delle diverse fasi relative agli interventi per il patri-monio abitativo privato e alle attività economiche e pro-duttive, che coniughino l’esigenza della celere attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi con il rispetto dei principi di partecipazione sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere organiche e trasparenti modalità di pubblicazione delle risultanze delle diverse fasi, oltre che dei contributi concessi ed erogati, nei siti istituzionali del-le amministrazioni interessate.
6. Per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizio-ne dell’impatto nanziario dei danni non è ancora è sta-ta completata alla data della presente delibera, si potrà procedere, per l’anno 2017 e seguenti, nell’ambito delle risorse disponibili, con le medesime modalità della pre-sente deliberazione.
7. Con riferimento alle annualità 2016 e seguenti, le deliberazioni previste da quanto stabilito al comma 3, lettera b) , saranno adottate, fermi restando i tetti massi-mi de niti come illustrato in premessa, secondo l’ordi-ne cronologico con il quale le regioni comunicheranno l’esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordi-nanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Uf- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI
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ALLEGATO
REGIONE
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GENZA
DICH
IARA
ZIONESTAT
ODI
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GENZA
PRORO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1836-8-2016
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to,
Calta
nissetta,Enn
a,Messin
aeTrapani.
18mag
1513
nov15
12mag
16€2.90
4.28
2,40
€2.20
3.58
1,00
257
30mag
15
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
lloStatodiEm
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
timeteo
rologicichene
igiorni24e25
agosto
2015
hann
ocolpito
ilterrito
riode
llaprovincia
diSien
a
06no
v15
10mag
1631
ott16
€60
5.23
0,84
€2.29
0.98
6,61
300
19no
v15
— 18 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1836-8-2016
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
timeteo
rologicichene
igiorni19e20
settem
bre
2014
hann
ocolpito
ilterrito
riode
lleprovince
diFirenze,Lucca,Pisa,PistoiaePrato.
23ott14
29apr15
18ott15
€28
.132
.557
,00
€19
.935
.662
,00
201
11no
v14
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
lleeccezio
naliavversità
atmosferiche
chehann
ocolpito
ilterrito
riode
lleprovince
diGrosseto,Livorno
,Massa
CarraraePisa
neigiornidall'11al14
ottobre
2014
edilterrito
riode
lleprovince
diLuccae
Massa
Carrarane
igiornidal5al7no
vembre
2014
.
12dic14
11giu15
07dic15
€15
.693
.539
,00
€23
.823
.471
,00
215
24dic14
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzape
ril
maltempo
dimarzo
2013
inalcunicomun
idelle
province
diArezzo,Fire
nze,Livorno,Lucca,
Massa
Carrara,PistoiaePrato
09mag
1327
set13
03feb14
€2.98
7.17
2,00
€54
8.03
8,00
126
22no
v13
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
timeteo
rologiciverificatisi
neigiorni20,21
e24
ottobre20
13ne
lterritoriode
llaregion
eToscana.
15no
v13
16mag
1410
nov14
€9.35
5.93
5,00
€27
.049
.448
,00
134
26no
v13
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
lleeccezio
naliavversità
atmosferiche
cheil5marzo
2015
hann
ocolpito
ilterrito
riode
lleprovince
diFirenze,Arezzo,
Lucca,Massa
Carrara,PratoePistoia.
29apr15
06no
v15
23apr16
€81
.549
.827
,00
€63
.014
.890
,00
255
25mag
15
TOSCAN
A
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
tialluvion
ali
verificatisi
nelperiodo
dal1°g
ennaioall'11
febb
raio20
14ne
lterritoriode
llaregion
eToscana.
14feb14
31lug14
09feb15
€10
.932
.984
,60
€6.76
6.97
1,20
157
05mar
14
— 19 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1836-8-2016
UMBR
IA
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
tialluvion
ali
ede
idissestiidrogeologiciverificatisinel
perio
doda
novembre20
13afebb
raio20
14ne
lterrito
riode
llaRe
gion
eUmbria.
30giu14
24dic14
25giu15
€17
.449
.187
,00
€6.45
2.53
7,00
180
11lug14
274
30lug15
278
17ago15
VENETO
Dichiarazio
nede
llostatao
diem
ergenzain
consegue
nzade
glieventialluvion
aliverificatisi
neigiornidal16
al24
maggio20
13ne
lterritorio
della
region
eVe
neto.
26lug13
17gen14
21lug14
€4.87
9.35
8,25
€7.46
8.53
3,94
131
26no
v13
VENETO
Dichiarazio
nede
llostatodiem
ergenzain
consegue
nzade
glieccezionalieven
tiatmosfericiverificatisitra
il30
genn
aioed
il18
febb
raio20
14ne
lterritoriode
llaregion
eVe
neto.
16mag
1430
ott14
11mag
15€20
.992
.271
,40
€10
.984
.522
,42
170
13giu14
€80
4.65
7.13
4,36
€88
9.60
8.97
6,51
VENETO
Statodiem
ergenzainconsegue
nzade
llatrom
bad'ariacheilgiorno
8luglio20
15ha
colpito
ilterrito
riode
icom
unidiD
olo,Pianigae
Mira
inprovinciadiVe
nezia
ediCo
rtina
d'Am
pezzoinprovinciadiBe
lluno
.(estensione
territo
rialedichiarata
conde
liberade
l06
/08/20
15)(RICOGN
IZIONEUNICA)
17lug15
08gen16
11lug16
€36
.828
.020
,00
€15
.408
.382
,35
16A05913