MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.1
9. MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA (medicinali galenici)
1) Riferimenti normativi Direttiva CEE 31/05/89 n. 341
R.D 1265/34 (articoli: 111, 251, 358) e 1706/38 (articoli: 34, 36, 37, 38)
NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI MEDICINALI IN FARMACIA (F.U. XII EDIZIONE)
DM 18/11/03 (PROCEDURE DI ALLESTIMENTO DEI PREPARATI MAGISTRALI E OFFICINALI”), 13/05/05, 19/05/05, 22/06/05
F.U. XII ed. come rivista dall’integrazione vigente dal 02/04/10
Farmacopea europea 9ed, aggiornata al supplemento 9.1. (vedi M 14)
Le modalità prescrittive e di dispensazione dei medicinali preparati in farmacia sono in M 17 (medicinali per uso
umano) e in M 18 (medicinali per uso veterinario); la normativa sulle sostanze dopanti è in M 23; la Tariffa
nazionale dei medicinali (DM 21/09/17) è in M 21; per la vendita delle “sostanze” come tali, vedi M 10.5.
Le “Preparazioni salutistiche erboristiche” sono in M 12.3.
Per le sanzioni relative alla errata somministrazione di medicinali, vedi M 17 e M 18; per le sanzioni relative alla
consegna di medicinali guasti o imperfetti, vedi M 26, punto 3; in entrambi i casi, tieni conto delle
“depenalizzazioni” previste dall’art, 131bis del C.P (vedi F 17.1)
Nei siti di FEDERFARMA e FOFI sono reperibili preziose indicazioni comportamentali.
2) Premessa
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
Preparato magistrale o Formula magistrale: Medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione
medica destinata ad un determinato paziente.
Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc.,
eseguite per il singolo paziente su indicazione medica.
La prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 8 aprile 1998, n. 94 di Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (limiti alla utilizzabilità delle
sostanze nei medicinali allestiti in farmacia.; vedi, in questo box, l’articolo 3 della legge 94/98)
Della formulazione di tali medicinali é responsabile il medico; il farmacista è responsabile della corretta realizzazione e
dispensazione.
Preparato officinale o Formula officinale: Medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una
farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.
I medicinali industriali sono regolamentati dal DLGS 219/06 (Codice dei medicinali).
Non sono subordinati a tale normativa:
“a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente, detti formule magistrali, che restano disciplinati dall’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94*;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle
Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea, detti formule officinali, e destinati
ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia…”(art. 3 del DLGS 219/06)
Le “formule magistrali” e le “formule officinali” devono, però, (secondo la sentenza 16/07/15 della Corte di
Giustizia europea) “essere preparati in base ad una prescrizione medica redatta anteriormente alla loro
preparazione, che deve essere specificamente realizzata per un paziente previamente identificato ed essere forniti
direttamente dalla farmacia che li ha preparati ai pazienti che di detta farmacia si servano.
*1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste
dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del
consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o
una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.2
n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché
tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo
oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto
il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione.
3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un
riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta
da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento
del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi
disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.648.
5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
“1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia (ma ora anche
nella Parafarmacia; vedi immediatamente sotto).
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di
allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e
sicurezza.” (articolo 7 del Codice deontologico del farmacista)
“Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Parafarmacie e Corner della G.d.O), in possesso dei requisiti
vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto
dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di
ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella
farmacopea europea.” (articolo 11, comma 15 della legge 27/12)
Le “norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” (pubblicate nella F.U. XI e riprese integralmente dalla
F.U. XII ed.), riportate al punto 5, si sono subito dimostrate eccessivamente (ed ingiustificatamente) complesse per una
normale farmacia. Il Ministero della salute, preso atto della situazione, con il DM 18/11/03 (“Procedure di allestimento
dei preparati magistrali e officinali”), ha previsto procedure ed adempimenti semplificati (vedi punto 4) per le
farmacie (anche ospedaliere) che si limitano ad allestire preparazioni non sterili, non pericolose (tossiche,
antitumorali, radiofarmaci). e “su scala ridotta” (vedi “definizioni”, al punto 3).
Con D.M. 22/06/05, il Ministro della salute, facendo riferimento al paragrafo 1 delle “Norme di buona preparazione
riportate nella F.U.” (vedi M 9.16) ha stabilito che:
“1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie ospedaliere che allestiscono preparati officinali
non sterili, su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale 18 novembre 2003 (procedure ed adempimenti semplificati; vedi punto 4) …..le Norme di
buona preparazione dei medicinali in farmacia (vedi punto 5) contenute nella vigente edizione della Farmacopea
ufficiale italiana… (l’opzione comporta l’obbligo di rispettare, in ogni eventualità, la normativa prescelta).
2. Resta fermo l’obbligo di osservare le Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, richiamate al comma 1 (quelle
riportate nella F.U.) per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e
dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.“
La F.U. XII non metteva in discussione la vigenza del D.M 18/11/03 che è sempre apparso indipendente e non in
contrasto con le Norme di buona preparazione riportate nella F.U.
In ogni modo, il DM “integrazioni e modifiche alla XII ed. della F.U. della Repubblica Italiana”, vigente dal 02/04/10,
risolve ogni dubbio con la seguente nota: “Restano in vigore il DM 18 novembre 2003 e il DM 22 giugno 2005”.
DETENZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA
Anche se la detenzione della Farmacopea Europea non è obbligatoria, il farmacista è sempre tenuto a rispettarla; ne
consegue che è indispensabile (in particolare per chi prepara “multipli”) avere a disposizione almeno i decreti di
recepimento della Farmacopea Europea e dei suoi supplenti che, oltre agli indici generali aggiornati, riportano gli elenchi
delle variazioni apportate ai capitoli generali e alle monografie, in modo da poter sapere immediatamente se è necessario
consultarla.
Per la consultazione e il reperimento dei testi di monografie e di altri capitoli della F.U. Europea, vedi M 14, punto 2
E’ vigente, dal 1° gennaio 2017 la 9^ edizione della Farmacopea Europea, ora aggiornata con supplemento 9.1,
recepito con DM 19/06/17.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.3
La Tariffa nazionale dei medicinali, da applicare per le preparazioni estemporanee realizzate in farmacia, è
reperibile in M 21
Considerato che la maggior parte delle farmacie hanno optato per le “norme semplificate”, facciamo particolare
riferimento ad esse (vedi punto 4).
Chi segue le Norme di buona preparazione, cosiddette integrali, delle quali, al punto 5, riportiamo solamente il
testo, potrà trovare, commenti, integrazioni ecc. al punto 4, trattandosi di argomenti ed eventualità che
riguardano ,alla stessa maniera, norme integrali e semplificate.
Le “norme di buona preparazione dei radiofarmaci per la medicina nucleare” sono riportate in calce alla F.U. vigente. La
preparazione di radiofarmaci è riservata alle sole farmacie ospedaliere. Esse sono vigenti dall’ 1/07/11 (DM 24/06/10) .
3) Definizioni (dal “Glossario” in calce alle Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia della F.U. ma
del tutto sovrapponibili a quelle riportate all’articolo 2 del D.M. 18/11/03)
Attività critiche: Le attività che hanno influenza sulla qualità della preparazione fornita al paziente.
Farmacopea in vigore: La Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (costituita dai testi della XII edizione
nonché dai testi della settima edizione della Farmacopea Europea, aggiornata ai suoi supplementi quadrimestrali
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 recepiti direttamente in lingua inglese e francese) e tutte le farmacopee nazionali in
vigore negli Stati Membri dell'Unione Europea. Limiti di accettabilità: L'intervallo numerico entro il quale dovrà situarsi il risultato di un eventuale dosaggio quantitativo
del(i) principio(i) attivo(i) presente(i) nel preparato. I limiti di accettabilità sono fissati tenendo conto:
della composizione del preparato,
della procedura di preparazione,
del metodo utilizzato per un eventuale controllo del preparato,
del processo di degradazione del principio attivo nel tempo di utilizzazione del preparato.
Preparato magistrale o Formula magistrale: Medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione
medica destinata ad un determinato paziente.
Sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc.,
eseguite per il singolo paziente su indicazione medica.
La prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 8 aprile 1998, n. 94 di Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (limiti alla utilizzabilità delle
sostanze nei medicinali allestiti in farmacia.; vedi M 17.2)
Preparato officinale o Formula officinale: Medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una
farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.
Alle preparazioni riportate nelle F.U. dei Paesi della C.E. sembrerebbe logico poter aggiungere i cosiddetti “galenici di ripartizione” (che, per la più
parte, non richiedono la presentazione di ricetta medica, e che, pur previsti dal DM 26/06/1981, non sono più inclusi nel Formulario Galenico Nazionale):
acido borico, acqua depurata, acqua di calce, aloe estratto secco, alluminio acetato liquido, alluminio acetato basico, amido, ammoniaca, balsamo di tolù
estratto idroglicerico, bario solfato, borace, cascara estratto secco, china estratto fluido, cloramina, etere etilico per anestesia, etile cloruro, formaldeide
soluzione acquosa, frangula estratto secco, fruttosio, genziana estratto fluido, glicerina, glicerolo, glucosio, lanolina, lattosio, magnesio solfato, mannitolo
(mannite), olio di fegato di merluzzo, olio di mandorle, olio di ricino, paraffina solida, paraffina liquida, perossido di idrogeno soluzione al 30%,
perossido di idrogeno soluzione al 27%, perossido di idrogeno soluzione al 3%, piombo acetato basico soluzione (F.U. VII), potassio tartrato acido,
rabarbaro estratto secco, rabarbaro estratto fluido, sodio bicarbonato, sodio solfato anidro, sodio solfato decaidrato, talco, vaselina bianca.
Le sostanze destinate alla ripartizione possono essere acquistate dalla farmacia presso l’industria farmaceutica e ripartite dal farmacista che, nel
prepararle, deve rispettare le norme di buona preparazione in farmacia, tenuto conto che sono “tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali.... tutte
le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni ecc., eseguite per il singolo paziente su indicazione medica” (“Norme di buona preparazione dei medicinali in
farmacia” F.U. XII ed.)
Scala ridotta: Numero di “preparati'' eseguibili dal farmacista.
La consistenza numerica, compatibilmente con la stabilità del preparato stesso, è quella ottenibile da una massa
non più grande di 3000 grammi di formulato.
Per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere documentata sulla
base delle ricette mediche (copie o originali) presentate dai pazienti. Il farmacista può procedere ad una
successiva preparazione di una formula officinale purché la”`scorta'' non superi comunque la consistenza
numerica prevista dalla scala ridotta.
Responsabile: Colui che ha il compito di eseguire e/o tenere sotto controllo una attività. Secondo la tipologia e il
carico di lavoro della farmacia, possono esistere vari livelli di responsabilità, in modo da avere una piramide in
cui i gradi inferiori (operativi) rendicontano al livello immediatamente superiore (gestionale) e questo all'apice,
costituito sempre dal responsabile generale (farmacista titolare o direttore).
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.4
4) Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, cosiddette
semplificate, che possono essere applicate dalle farmacie che si limitano ad
allestire preparazioni non sterili e su scala ridotta (DM 18/11/03)
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.Il presente decreto stabilisce le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private
aperte sul territorio e dalle farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala
ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione delle preparazioni quali ad esempio preparati tossici,
antitumorali, radiofarmaci, che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza,
per le quali si applicano le Norme di buona preparazione contenute nella XI edizione della Farmacopea Ufficiale
della Repubblica Italiana. (articolo1 de D.M. 18/08/03)
Le stesse norme devono essere applicate dalle “parafarmacie” che intendano allestire preparazioni magistrali non
soggette all’obbligo di presentazione di ricetta medica (articolo 11, comma 15 della legge 27/12)
LABORATORIO GALENICO
ORGANIZZAZIONE E IGIENE
APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI
CONTENITORI UTILIZZABILI
SOSTANZE O MATERIE PRIME LORO VALIDITÀ (e indicazioni ministeriali relative alle preparazioni a base di
“cannabinoidi”, “anoressizzanti”, ecc.)
ECCEZIONE GALENICA
ETICHETTATURA E TARIFFAZIONE
ECC.
Adempimenti preliminari all’allestimento della preparazione (vedi “obblighi del farmacista” in M 17 e M 18)
“1. Il farmacista in farmacia riceve la ricetta medica e verifica che sulla medesima risultino le seguenti
indicazioni:
a)nome del medico;
b)nome del paziente o codice alfa numerico, se richiesto dalla normativa;
c)data di redazione della ricetta;
d)eventuali formalismi conformi al tipo di ricetta.;
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il farmacista deve verificare l’assenza di:
a) iperdosaggi secondo quanto riportato nella tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale XI edizione (ora XII) o, in
tali eventualità, la dichiarazione di responsabilità da parte del medico;
b)eventuali incompatibilità chimico-fisiche.
3. In casi particolari il farmacista può utilmente chiedere il recapito telefonico del paziente/acquirente.
4. Il farmacista, inoltre, deve verificare preliminarmente in laboratorio la possibilità di allestire la preparazione”
(articolo 8 DM 18/11/03).
La validità delle prescrizioni soggette è di sei mesi per quelle soggette a ricetta ripetibile e di 30 giorni per quelle
soggette a ricetta da rinnovare volta per volta (\
per le veterinarie da rilasciare in triplice copia).
Le preparazioni devono essere realizzate nel pieno delle “Monografie farmaceutiche specifiche” e delle “Monografie
generali” riportate nella F.U. XII ed: Bastoncini, Capsule, Cerotti trans dermici, Compresse, Dispositivi intraruminali,
Gomme da masticare medicate, Granulati, Polveri per applicazione cutanea, Polveri per uso orale, Premiscele per
mangimi medicati per uso veterinario, Preparazioni auriculari, Preparazioni farmaceutiche pressurizzate, Preparazioni
intramammarie per uso veterinario, Preparazioni intrauterine per uso veterinario, Preparazioni liquide per applicazione
cutanea, Preparazioni liquide per uso orale, Preparazioni liquide veterinarie per applicazione cutanea, Preparazioni nasali,
Preparazioni oftalmiche, Preparazioni oromuconasali, Preparazioni parenterali, Preparazioni per inalazioni, Preparazioni
per irrigazioni, Preparazioni rettali, Preparazioni semisolide per applicazione cutanea, Preparazioni vaginali, Schiume
medicate, Tamponi medicati.
Nessuna formulazione deve essere allestita quando una parte anche minima di essa non é stata ben compresa.
Deve essere posta attenzione alle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun componente, per stabilire la più razionale
tecnica di preparazione, prevedere le possibili interazioni, valutare la stabilità e la bio-disponibilitá del prodotto finale.
Ciascun componente della formulazione deve essere utilizzato con cautela, in modo da evitare perdite e contaminazioni
crociate, per cui, una volta prelevata la quantità richiesta, il contenitore deve essere rimosso dal piano di lavoro.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.5
Errori di prelievo possono essere prevenuti adottando un qualsiasi schema ripetitivo che consenta all'operatore di
controllare le operazioni compiute, sia prima che dopo aver misurato i singoli componenti.
Prima di iniziare la preparazione il farmacista deve verificare che:
i materiali, gli utensili e le apparecchiature da utilizzare siano puliti, asciutti e sterilizzati, se previsto
ogni oggetto necessario sia disposto in ordine sul piano di lavoro e accessibile immediatamente
sia pronto il contenitore appropriato per il prodotto finale
siano allontanati materie prime, apparecchiature, contenitori e documentazione riferibile ad altra preparazione o che comunque possono generare confusione.
“I requisiti microbiologici delle preparazioni farmaceutiche riportate nella F.U. devono applicarsi a tutte le
preparazioni alle quali si riferiscono le monografie generali della F.U.”.
Limiti relativi alla realizzabilità di preparazioni estemporanee
La prescrizione medica, anche con pieno rispetto dei formalismi ed eventuale assunzione esplicita di responsabilità , non é
sempre documento sufficiente ad autorizzare il farmacista a spedire qualsiasi prescrizione. I vincoli riguardano:
Formulazioni irrazionali
Il farmacista ne è responsabile e deve rifiutarsi di realizzarle (anche l’esplicita assunzione di responsabilità del medico
può, in taluni casi, non essere sufficiente per l’evasione della prescrizione)
“Il titolare di farmacia ovvero il direttore responsabile, qualora si avvalga di personale dipendente, redige e
consegna adeguate istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature utilizzate sia per quanto riguarda
le modalità operative che la frequenza di intervento” (articolo 3 DM 18/11/03).
FEDERFARMA e F.O.F.I. hanno proposto un’ipotesi di “istruzioni”:
Pavimento: aspirare o spazzare, lavare con acqua e ammoniaca, alcool, clorossidanti o altro prodotto (indicare). Frequenza delle
operazioni di pulizia: giornaliera, bi-settimanale, tri-settimanale (indicare)
Piani di lavoro: rimuovere i residui aspirandoli con un aspirapolvere oppure asportando con spugna lavabile/tessuto monouso,
pulire con detergente (indicare quale) ed eventualmente risciacquare.
Frequenza: fine lavoro
Pareti del laboratorio: se necessario pulire con panno/spugna utilizzando detergenti (indicare quali) ed eventualmente
risciacquare
Frequenza: semestrale
Attrezzatura varia: asportare eventuali residui con panno/carta monouso, lavare con acqua e detergenti (indicare quali),
risciacquare, se necessario disinfettare con alcool o altro (indicare), asciugare o lasciare asciugare
Frequenza: dopo ogni utilizzo
Utensili e vetreria: asportare eventuali residui e lavare con l'acqua ed eventuali detergenti (indicare quali), disinfettare se
necessario con: (indicare)
Frequenza: dopo ogni utilizzo
Data …………. Firma del titolare o del direttore
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il farmacista preparatore deve avere a disposizione e indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine,
guanti, occhiali protettivi ecc.) necessari per la protezione sua e della preparazione che si appresta ad allestire.
Troverà indicazioni specifiche o generiche anche per ognuna delle tipologie di preparazione riportate nell’allegato
B alla Tariffa dei medicinali vigente (vedi M 21)
AREA DESTINATA A LABORATORIO
“1 Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione,
confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali.
2. La area destinata alla preparazione deve essere separata od anche può essere una area di lavoro non separata
o non separabile da altro locale della farmacia.
3. Nell’area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le preparazioni devono
essere effettuate durante l’orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali l’attività di preparazione dei
medicinali può avvenire durante l’apertura della farmacia. In tali ipotesi l’accesso alla zona di lavoro deve
essere controllato e riservato al personale addetto al compito di preparazione dei medicinali.
4. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale separato, le preparazioni possono essere eseguite
durante l’orario di lavoro e l’accesso al laboratorio durante la preparazione è vietato al personale non addetto.
5. L’area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti
particolari ma è sufficiente l’utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.” (articolo 4 del DM 18/11/03)
I locali destinati a laboratorio devono essere quelli risultanti dell’autorizzazione rilasciata al momento dell’apertura della
farmacia, a seguito dell’ispezione preventiva (articolo 111 del T.U.LL.SS.).
Volendo scendere nei dettagli, in un “laboratorio adeguato”, l'area destinata alla preparazione:
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.6
non deve essere adibita ad altri scopi come, ad esempio, la raccolta e la spedizione delle ricette, il controllo degli ordini, le analisi biologiche, microbiologiche ecc.;
deve essere illuminata a sufficienza, specialmente nelle zone di lavoro, ventilata ma priva di correnti, protetta dalla infestazione di insetti e da roditori, con opportuna schermatura delle aperture e, per quanto possibile, dalla contaminazione particellare;
quando necessario, deve essere munita di condizionamento d'aria, in modo da assicurare una temperatura ed un'umidità costanti e comunque non superiori a 25-30 gradi centigradi e al 50% di umidità relativa;
un termometro per la misurazione della temperatura ambientale;
tenuto conto del tipo di preparazione (individuale o multipla) e delle quantità approntate, il laboratorio deve avere:
dimensioni appropriate, in modo da potervi collocare le scaffalature necessarie, gli strumenti di controllo e di misura e ogni altra attrezzatura;
un piano di lavoro di materiale inerte ai coloranti e alle sostanze aggressive, con acqua potabile corrente, sufficientemente illuminato, con prese per la corrente elettrica e per il gas (o altro sistema di riscaldamento) munito di raccoglitore di rifiuti e di un sistema di drenaggio dell'acqua;
un piano per gli strumenti di misura perfettamente livellato e non soggetto a correnti d'aria:
un settore protetto dalla luce e dalla polvere per conservare le materie prime, i contenitori e le chiusure per preparati finiti e le diverse apparecchiature per l'approntamento:
uno spazio adibito alla conservazione delle etichette, anche già predisposte, per i preparati officinali;
due armadi separati con chiusura a chiave, rispettivamente per le sostanze stupefacenti e per i veleni;
un frigorifero a sbrinamento automatico.
Le operazioni di preparazione devono avvenire in un’area destinata esclusivamente a tale scopo; l’adempimento, finalizzato a non avere intromissioni di altri soggetti, impegnati in attività diverse, può essere rispettato sia dedicando locali esclusivi al laboratorio sia isolando provvisoriamente la zona, con degli scorrevoli; se neanche tale soluzione è possibile, si risponderà ugualmente all’obbligo, eseguendo le preparazioni a farmacia chiusa.
Il personale adibito alla preparazione di medicinali deve poter disporre, anche in locali separati di una scrivania ed una
libreria, tra l'altro per raccogliere i testi obbligatori e la documentazione delle preparazioni effettuate.
I locali e gli arredi di laboratorio devono essere mantenuti in ottimo stato e in condizioni di massima pulizia.
La disposizione degli spazi destinati alla conservazione dovrebbe ridurre al minimo la possibilità di confusione sia tra le
materie prime sia tra i preparati finiti, prevenire ogni possibile inquinamento da liquidi o solidi esterni, rendere
impossibile la contaminazione crociata e garantire la protezione dalla luce, quando richiesto.
Per lo scarico delle acque reflue di lavaggio e per lo smaltimento di quanto residua dai laboratori, vedi M 29.2
IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO..
Oltre che alla normativa imposta dalle “Norme di buona preparazione”, il laboratorio della farmacia deve
rispettare la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (vedi F 24).
Le ASL (a maggior ragione le Regioni) possono richiedere specifici requisiti per il laboratorio della farmacia,
prevalentemente a tutela dell’Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
A titolo di esempio, riportiamo quelli indicati dalla ASL di Verona:
Utilizzo superiore alle 10 ore settimanali Struttura
-Ubicato ai piani fuori terra (è fatta salva la possibilità di richiedere specifica deroga SPISAL (Servizio Prevenzione e Igiene
e Ambienti di Lavoro) per l’utilizzo di locali interrati);
-Altezza minima m. 2,70;
-Superficie minima mq. 9;
-Illuminazione naturale direttamente comunicante con l’esterno pari ad almeno 1/10 della superficie (per minori disponibilità è
fatta salva la possibilità di richiedere specifica deroga al Dipartimento di Prevenzione);
-Aerazione naturale direttamente comunicante con l’esterno pari ad almeno 1/10 della superficie (per minori disponibilità è
fatta salva la possibilità di richiedere specifica deroga al Dipartimento di Prevenzione).
Attrezzature
-Lavamani e cappa aspirante con espulsione all’esterno.
Utilizzo inferiore alle 10 ore settimanali
Struttura
-Ubicato sia al piano interrato che ai piani fuori terra;
-Nel caso di locale interrato, verifica precauzionale di gas Radon e scala di collegamento al Piano Terra con larghezza minima
da m. 1,00, derogabile a m. 0,80;
-Altezza minima m. 2,70, derogabile a m. 2,50 nel caso di strutture esistenti e/o centri storici;
-Superficie minima mq. 4;
-Illuminazione naturale non necessaria;
-Aerazione naturale direttamente comunicante con l’esterno pari ad almeno 1/10 della superficie, non da “bocca da lupo”,
oppure impianto di ventilazione forzata che preveda immissione ed espulsione dell’aria con trattamento termico (non la sola
mera estrazione).
Preparati officinali e magistrali non sterili
Attrezzature
-Lavamani e cappa aspirante con espulsione all’esterno.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.7
-L’allestimento in farmacia di preparati officinali non sterili su scala ridotta e di preparati magistrali non sterili risponde ai
criteri individuati dal D.M. del 18.11.2003 il cui art. 4, “Area destinata a laboratorio”, recita integralmente:
- il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento,
etichettatura e controllo dei medicinali;
-area destinata alla preparazione deve essere separata od anche può essere un’area di lavoro non separata o separabile da
altro locale della farmacia;
-nell’area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le preparazioni devono essere effettuate
durante l’orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali l’attività di preparazione dei medicinali può avvenire
durante l’apertura della farmacia. In tale ipotesi l’accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale
addetto al compito di preparazione dei medicinali;
-nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale separato, le preparazioni possono essere eseguite durante l’orario di
lavoro e l’accesso al laboratorio durante la preparazione è vietato al personale non addetto;
-l’area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti particolari ma è
sufficiente l’utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.
Applicazione dei requisiti
I requisiti sopra indicati sono da ritenere immediatamente applicabili nel caso di:
-nuove attività;
-modifiche interne delle attività autorizzate esistenti;
-vigilanza, qualora la situazione autorizzata non corrisponda a quella rilevata.
APPARECCHI ED UTENSILI
“1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali devono essere quelli obbligatori previsti dalla tabella n. 6
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana*(riportata anche nella Tabella fuori testo n.8)….
2. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente verificati ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 517 e successive modificazioni (per le bilance, vedi F 22).
3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.” (articolo 5 del DM 18/11/03)
La nota in calce alla tabella 6 della F.U. prevede che “oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero e alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili (nel qual caso la normativa da seguire è quella riportata al punto 5), devono essere corredate del materiale, dell’attrezzatura e dell’apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all’esecuzione di tutti i controlli previsti dalla farmacopea per questa forma farmaceutica”; è obbligatorio “un sistema di aspirazione per polveri per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane e bustine” che, secondo la Commissione per la F.U., può essere di caratteristiche diverse (a cappa, ad aspiratore mobile ecc,), purché in grado di evitare contaminazioni particellari durante la preparazione di forme farmaceutiche in cui si utilizzano delle polveri.
I mancati adempimenti relativi alle dotazioni obbligatorie sono sanzionati ai sensi dell’articolo 358 del T.U.LL.SS con una sanzione amministrativa da 1.549,37 a 9.296,22 €.
Le apparecchiature meccaniche, quando utilizzate, devono essere semplici nel disegno e nel funzionamento, in modo da poter essere
facilmente smontate e consentire, quindi, una frequente pulizia.; non devono alterare le sostanze con cui vengono in contatto né
contaminare queste con prodotti come i lubrificanti, necessari al loro funzionamento; devono avere dimensioni che consentano la
preparazione anche di piccole quantità; devono essere trasportabili e versatili in modo da essere facilmente modificate e adattate alle
diverse esigenze. Le apparecchiature devono essere pulite immediatamente dopo l’ uso, eventualmente lavate e risciacquate a lungo,
con acqua deionizzata, asciugate, se richiesto dalla particolare preparazione, disinfettate o sterilizzate e custodite al riparo dalla polvere
e da ogni altro contaminante. Per gli apparecchi che contengono filtri, oltre alla pulizia, va prevista la loro periodica sostituzione.
I preparati tossici, antitumorali e i radiofarmaci devono essere manipolati in apposite e dedicate cappe biologiche di
sicurezza e ad essi si applicano sempre le Norme di buona preparazione della F.U. (vedi punto 5).
* Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia (tabella 6 della F.U.)
Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).
1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due
distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50
g) della portata di almeno 2 kg.
2) Bagnomaria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di
temperatura quando previsti.
4) Apparecchio per il punto di fusione.
*Il capitolo (2.2.60) Punto di fusione - metodo strumentale, è stato eliminato dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica
italiana dal 1° aprile 2017, con DM 19/06/17
La monografia descriveva il rilevamento della temperatura di fusione mediante verifica strumentale, non considerato più
valida con tale metodica.
Rimane vigente l’obbligo di detenzione dell’apparecchio per il punto di fusione, da usare con metodica da scegliere tra uno
di quelli riportati nei capitoli 2.2.14-15-16 presenti sia nella FU XII ed (a partire da pag. 44) che nella Ph. Eur.9.2.
5) Alcoolometro centesimale.
6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7) Percolatore e/o Concentratore a vuoto(1).
8) Incapsulatrice(2).
9) Comprimitrice(3).
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.8
10) Sistema di aspirazione per polveri(4).
11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte(5).
Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e
reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il
loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea*.
Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell’attrezzatura e
dell’apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all’esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea
per questa forma farmaceutica.
---------
(1) Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al
volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
(2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
(3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
(4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane o bustine.
(5) Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.
Quella riportata sopra è la dotazione minima che ciascuna farmacia deve avere a disposizione, ma come impone
la nota in calce alla tabella 6 dei medicinali, la dotazione di apparecchiature deve essere adeguato “al numero e
alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da
effettuare secondo le indicazioni della farmacopea” e al progresso tecnologico.
E’ sempre indispensabile una dotazione (adeguata per numero alla quantità di preparazioni mediamente realizzate
e, per caratteristiche, alla complessità e quantità delle preparazioni realizzate:
- Becher, beute, porta beute, provette, porta provette, burette, porta burette, bacchette di vetro, bottiglie a
spruzzetto, cartine indicative di PH, termometri vari, pipette, cilindri dosatori, imbuti vari, carta da filtro,
mortai in vetro e porcellana, capsule in vetro e porcellana, spatole e sessole in acciaio o altro materiale,
setacci di controllo, ecc. ecc.
- agitatori, impastatrice, omogenizzatore, turbo emulsore, mixer ad immersione, micronizzatori, piastre
riscaldanti, spargifiamme, opercolatrice, durometro, sigillatrici, phmetro, ecc. ecc. ed ancora: mulini,
vasche ad ultrasuoni, miscelatori automatici, cappa a flusso laminare, cappa chimica autoclavi,
condizionatore, climatizzatore , gruppo di continuità ecc. ecc.
- materiale di confezionamento e contenitori delle preparazione (blisteratrici, sigillatrici, barattoli, buste,
contenitori, vasetti in plastica e vetro, flaconi in vetro, ecc.ecc.:
- testi di consultazione e riferimento (F.U., Medicamenta , manuali di tecnica farmaceutica, Codex delle
preparazioni galeniche, Formulario galenico nazionale o F.N. (“Galenici tradizionali di derivazione
magistrale”) compreso nella F.U della Repubblica Italiana fino alla X ed. ecc. ecc.)
- dispositivi di protezione individuale; (camici monouso, calzari, cuffie, guanti in lattice monouso,
occhiali protettivi, visiera protettiva, mascherine di protezione ecc. ecc.)
Contenitori utilizzati dal farmacista per le preparazioni
“1. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore il certificato comprovante la
conformità alla Farmacopea Ufficiale.(pagina 449 e seguenti) dei contenitori primari utilizzati per le preparazioni.”
(articolo 6 DM 18/11/03)
Il produttore deve certificare la rispondenza dei contenitori ai saggi della F.U. e la loro idoneità all’uso cui sono destinati.
La certificazione parrebbe sostituibile da un’idonea marchiatura (es. F.U.)
La F.U. distingue e definisce vari tipi di contenitori: ”monodose”, “multidose”, “ben chiuso”, “ermeticamente chiuso”,
“saldato”, “con chiusura inviolabile”, “ a prova di bambino”.
I contenitori possono essere in vetro o in plastica a seconda dell’uso farmaceutico cui sono destinati.
Tra i contenitori di vetro, la F.U. prevede: “fiale”, “bottiglie”, “flaconi”, “siringhe” e “capsule”.
Il vetro può essere “incolore”, “colorato”, “neutro”, ”silico-sodico-calcico”; il vetro può essere di tipo I e II (per
preparazioni acquose per uso parenterale), di tipo III (per preparazioni non acquose e polveri per uso parenterale e per
preparazioni non per uso parenterale), di tipo IV (per preparazioni non ad uso parenterale).
I contenitori (ad eccezione di quelli in vetro di tipo I) non possono essere riutilizzati.
La scelta di un appropriato contenitore finale é critica per assicurare la qualità e la conservazione del contenuto.
Contenitori (vedi anche M 22) e sistemi di chiusura devono impedire perdite, contaminazioni degli agenti atmosferici e
variazioni di composizione dovute alla migrazione di componenti o alla cessione di costituenti i contenitori e le chiusure .
MATERIE PRIME (vedi anche M 10 e “Premessa”)
Definizioni
Sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un
medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale
inteso a esercitare un'azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o
modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica;
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.9
Eccipiente: qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio”
(articolo 1 del DLGS 219/06, come modificato dall’articolo 1 del DLGS 17/14)
La farmacia può acquistare le materie prime (comprese le droghe vegetali) solo da rivenditori autorizzati.
“1. La documentazione delle materie prime deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione comune e/o nome chimico;
b) quantità acquistata;
c) data di arrivo;
d) numero di lotto, nome del produttore e nome dell’eventuale distributore;
e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista;
f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti
la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore (se non oggetto di una
specifica monografia in F.U.), la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione (effettuata, in genere dal
farmacista; deve essere completata dalla data limite di utilizzazione), le condizioni di conservazione e di
manipolazione (eccetto i saggi che non consentono una quantificazione; non sembrano aderenti alla richiesta,
espressioni generiche quali: “nei limiti” ecc.; devono anche essere indicate le eventuali impurezze presenti e la
loro concentrazione); il certificato di analisi è sempre indispensabile (anche quando si utilizzano sostanze di
uso alimentare corrente: acqua, olio di oliva ecc).
g) tipo e risultato degli eventuali controlli eseguiti dal farmacista
h) accettazione o rifiuto per l’utilizzazione nella preparazione, datata e firmata dal farmacista responsabile.
2. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore una dichiarazione di
conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute (vedi M 10.8).
3. Per le materie prime acquistate anteriormente al 1° gennaio 2004, il titolare della farmacia, ovvero il direttore
responsabile, deve apporre sulla confezione apposita annotazione che la materia prima è stata acquistata prima
di tale data.
4. Per le materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore
responsabile, deve apporre sulla confezione, facendo riferimento alla fattura di acquisto ovvero al documento di
trasporto, un numero progressivo e la data di primo utilizzo.
5. Tutte le materie prime (anche vegetali) presenti in farmacia devono essere numerate con numerazione unica
(e progressiva; vanno anche riportate le date di arrivo in farmacia e di primo utilizzo). Sul certificato di analisi
deve essere apposta la numerazione e la data di ricezione. Tale certificato deve essere conservato.
6. Al momento dell’esaurimento della confezione di materia prima usata, deve essere apposta sulla etichetta della
stessa, la data di ultimo utilizzo. Il flacone vuoto deve essere conservato per sei mesi a partire da tale data.”
(articolo 7 DM 18/11/03)
“3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformità alle
norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato
dell'Unione europea.....
3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 3 luglio 2013. Fino a tale data le materie prime
devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona
fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le
materie prime. Resta ferma la possibilità,per l'AIFA,di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle
materie prime alla certificazione resa.” (articolo 54, commi 3 e 3bis, del DLGS 219/06, come modificati, da
ultimo, dal D.L. 216/11, come convertito dalla legge 14/12 )
.
“Le droghe vegetali devono essere fornite alla farmacia in confezione integra, recante in etichetta anche le seguenti
indicazioni:
- denominazione della droga e nome botanico della pianta secondo il nome scientifico della specie ufficialmente
riconosciuto ed accettato dalla farmacopea o dai documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale
indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati
- luogo di origine della droga
- se ottenuta da pianta spontanea o coltivata
- data di raccolta, data di confezionamento e data limite di utilizzazione
- forma di presentazione della droga (se polvere, con indicazione del numero)
- il titolo che deve essere riferito al o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri caratteri specifici,
riportati nelle singole monografie.(“Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” della F.U.)
Eccipienti
EMA e Commissione Europea hanno aggiornano (sito AIFA 11/10/17 ) l’allegato alle Linee guida sugli eccipienti
nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali; la sua consultazione è indispensabile anche per le
preparazioni magistrali (vedi punto 7)
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.10
“…La maggior parte degli eccipienti sono considerati inattivi ma in determinate circostanze possono provocare azioni o
effetti noti che, a garanzia della sicurezza nell’assunzione dei medicinali, devono essere dichiarati nell’etichetta e nel foglietto
illustrativo….. Obiettivo principale dell’aggiornamento…è stato quello di considerare tutte le questioni in materia di
sicurezza che in precedenza non erano state affrontate. Particolare attenzione è stata posta sui farmaci somministrati ai
bambini o alle donne in gravidanza. Le informazioni aggiunte aiuteranno gli operatori sanitari a prendere decisioni più
consapevoli nella prescrizione dei medicinali e a garantire la sicurezza dei pazienti.
Il documento, pubblicato insieme a relazioni scientifiche e disponibile in tutte le lingue dell’Unione Europea, si applica sia ai
prodotti autorizzati a livello centrale che nazionale.“
“L'eccipiente, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in
etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo”(nota 1, in calce all’Allegato B della
Tariffa nazionale vigente; vedi M 21)
Documentazione materie prime
Denominazione comune e/o nome chimico;
Quantità acquistata
Numero di lotto, nome del produttore e nome dell’eventuale distributore;
Data di ricezione..........
Numerazione progressiva assegnata dalla farmacia.........../........
Numero del documento di trasporto e poi della fattura........................................................................ ....................
Data di utilizzo iniziale........
Data di fine utilizzo........
Prezzo di acquisto (dato non obbligatorio ma utile ai fini della tariffazione)
Il farmacista è sempre responsabile della qualità delle materie prime utilizzate, per cui deve essere a conoscenza delle
“specifiche” delle sostanze utilizzate, della loro corrispondenza ad una monografia di una Farmacopea della Comunità
europea e, comunque alla monografia generale della F.U.: “Sostanze per uso farmaceutico”.
Le materie prime vanno conservate secondo le indicazioni del produttore, anche se non coincidenti con la F.U.
Per le “sostanze tossiche o molto tossiche” (“veleni”; vedi M 10, punti 3 e 5) è obbligatoria la disponibilità della
“scheda di sicurezza”, fornita gratuitamente dal produttore (articolo 25 del D.L.G.S. 52/97) e, se classificate T o T+
(tossiche o altamente tossiche), la custodia in armadio chiuso a chiave.
Le materie prime utilizzabili per la preparazione dei medicinali in farmacia sono esclusivamente quelle riportate in una
monografia di una Farmacopea della Comunità europea o presenti in un medicinale autorizzato in un Paese della
Comunità europea (vedi sotto, M 9.10 e M 17.2).
La detenzione di sostanze e prodotti in violazione delle prescrizione per la conservazione e l’etichettatura contenute nella
F.U. sono punite con una sanzione amministrativa da 1.549,37 a 9.296,22 €. (articolo 34, 2° e 3° comma R.D. 1706/38)
Non sono utilizzabili “basi” reperibili in commercio già pronte (Pasta di Fissan, Base Restiva, Crema base Essex ecc.) che
potrebbero ostacolare la valutazione di possibili interazioni tra sostanze attive ed eccipienti (nota 257 del 21/12/04 della
Commissione per la Farmacopea).
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti e sostanze psicotrope
L’articolo 70 del DPR 309/90, prevede una particolare regolamentazione per le “sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
stupefacenti e sostanze psicotrope”, individuandole e suddividendole in tre categorie:
- categoria a
efedrina, ergometrina, ergotamina, acido lisergico, uno-fenil-due-propanone (fenilacetone), pseudo efedrine, acido acetilantremilico
(acido due-acetammidobenzoico), 3-4 metilenodiossifenil due-propanone, isosafrolo, piperonale, safrolo, i loro sali;
categoria b:
anidride acetica, acido antranilico, acido fenilacetico, piperidina, i loro sali;
categoria c:
acetone, etere etilico (ossido di etile), metiletilchetone (butanone), toluene, permanganato di potassio, acido solforico,
acido cloridrico, i loro sali (tranne quelli dell’acido cloridrico e dell’acido solforico).
Produzione, commercio ecc. delle sostanze della categoria a) sono soggetti alla stessa autorizzazione prevista per gli stupefacenti; la
farmacia e’ esclusa dall’obbligo per l’acquisto e la vendita di tali sostanze a forma e dose di medicamento.
Le sostanze della categoria a) possono essere fornite solo a soggetti autorizzati.
Gli operatori sono tenuti a documentare le transazione relative alle sostanze di categoria a) e b): tutti i documenti devono riportare nome
e categoria della sostanza, peso, nome ed indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.
La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell’acquirente in cui è indicato l’impiego specifico della sostanza.
La documentazione deve essere conservata per i tre anni successivi a quello della transazione.
La documentazione può essere omessa per alcune sostanze se vendute al di sotto di certe quantità (anidride acetica < di 20 lt, acido
antranilico e suoi sali < di 1 kg, acido fenilacetico e suoi sali < di 1 kg, piperedina e suoi sali < di 0,5 kg)
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.11
Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare, al più tardi al momento dell’effettuazione, le singole operazioni commerciali, secondo
modalità che il Ministero della salute stabilirà con apposito decreto. Gli operatori devono dare alla autorità preposta tutte le
informazioni richieste e segnalare tempestivamente le circostanze che possono indurre a ritenere che le sostanze possano essere
impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Le inadempienze sono sanzionate.
SMALTIMENTO MATERIE PRIME SCADUTE O INUTILIZZABILI
SMALTIMENTO CONTENITORI DI MATERIE PRIME Sia le materie prime scadute o inutilizzabili che i loro contenitori primari vanno smaltiti tramite aziende autorizzate alla raccolta e
all’avvio alla distruzione di sostanze pericolose.
I raccoglitori secondari possono essere smaltiti nel rispetto della normativa sui rifiuti differenziati.
Il farmacista preparatore che segue le Norme di Buona Preparazione semplificate deve conservare i contenitori esauriti delle
sostanze per 6 mesi dall’ultimo utilizzo; da tale obbligo è sollevato chi segue le Norme di Buona Preparazione Integrali.
Il punto 17 dell’Allegato B della Tariffa dei medicinali vigente (vedi M 21) prevede “In caso di allestimento di
preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene, biologiche ed emoderivate” per le
operazioni di smaltimento e sanificazione un costo aggiuntivo di € 6.00
Sostanze zuccherine (P 10)
Per l’utilizzo delle “sostanze zuccherine” (saccarosio, glucosio e isoglucosio) sopravvive una speciale normativa, la cui
applicabilità alle preparazioni magistrali realizzate in farmacia sembra esclusa.
VALIDITÀ TEMPORALE DELLE SOSTANZE (vedi anche M 22)
“I prodotti costituenti l’oggetto di una monografia della F.U. devono soddisfare a questa monografia per tutta la durata
di utilizzazione” (F.U.: “Principi generali”) Le sostanze prive di una monografia in F.U. sono valide sin quando sono
"pure, genuine e non alterate" e "allo stato di ottima conservazione" (art.36 del RD 1706/38) e corrispondenti a quanto
indicato dal produttore nella scheda tecnica.
Per le sostanze va rispettato il termine di validità indicato dal produttore (anche se non coincidente con quello
eventualmente riportato nella corrispondente monografia della F.U.): “La conservazione delle materie prime deve essere
fatta seguendo le indicazioni del produttore. Prima dell’uso nella preparazione, le materie prime devono essere
sottoposte a controllo allo scopo di accertarne la qualità e l’idoneità all’uso Il controllo deve comprendere l’analisi
quali-quantitativa sia del principio attivo (purezza del composto) che delle sostanze correlate (impurezze) la cui
concentrazione deve essere contenuta nei limiti di accettabilità menzionati dalle specifiche di qualità.” (Norme di buona
preparazione dei medicinali in farmacia F.U.)
Le materie prime vanno conservate in modo di prevenire contaminazioni e confusioni, garantire la loro conservazione;
una particolare attenzione deve essere posta all'acqua da utilizzare, anche in riferimento alla eventuale carica
microbica (acqua bollita di fresco). Il farmacista deve vigilare sulla rotazione delle scorte delle materie prime
La cosiddetta “scadenza” indicata sulla confezione è la data limite entro la quale il produttore garantisce che, se
correttamente conservato, la sostanza si mantiene nei parametri indicati nella scheda tecnica. Il farmacista può
procedere autonomamente (assumendosene tutta la responsabilità) alla rititolazione della sostanza e, se corrispondente
ai requisiti tecnici richiesti (F.U., scheda tecnica del produttore) assegnargli un periodo di ulteriore validità che
dovrebbe essere inferiore (non oltre la metà) di quello inizialmente assegnato dal produttore.
La “scadenza” di una sostanza non può essere presunta, sulla base del periodo trascorso dall’ultimo controllo o del
confezionamento né si può equiparare la sua detenzione a quella di un medicinale scaduto o guasto o imperfetto (e
neanche si può parlare di detenzione per la vendita), non trattandosi di medicinale, ma solo di prodotto destinato alla
produzione di preparazioni magistrali. Il momento nel quale il farmacista ha la responsabilità di usare sostanze “pure e
genuine” e rispondenti ai saggi della F.U., è quello in cui si accinge ad usare la sostanza per una preparazione ed è questa
l’occasione in cui non si può procedere senza aver provveduto ai saggi e ai controlli, ritenuti necessari o opportuni.
La detenzione e la vendita di sostanze e prodotti in violazione delle prescrizioni per la conservazione e l’etichettatura
contenuti nella Farmacopea (articolo 34, comma 2 e 3 del R.D. 1706/38) o non corrispondenti ai saggi in essa indicati
(articolo 35, comma 1 del R.D. 1706/38) sono puniti, ai sensi dell’articolo 358 del T.U.LL.SS., con una sanzione
amministrativa (vedi F 17) da 1.549,37 a 9.296,22 €.
Sostanze ad uso tecnologico e/o commerciale (vedi M 10, punto 5 e P 11)
Le sostanze acquistate dalla farmacia per la vendita come tali, preconfezionate dal produttore e/o fornitore, nel
rispetto della normativa sul commercio (tabelle merceologiche delle farmacie; vedi N 5) vanno custodite
separatamente da quelle destinate al laboratorio e non numerate ma tenendo memoria della loro movimentazione
ECCEZIONE GALENICA
“I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di
trarne profitto nel territorio dello Stato...La facoltà esclusiva....attribuita dal diritto di brevetto non si
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.12
estende…alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie, su ricetta medica, ed ai
medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente*” (articolo 68,
comma 1, lettera b del DLGS 30/05 n. 30).
Si tratta della cosiddetta “eccezione galenica” valida per l’esclusiva spedizione di prescrizioni estemporanee”.
*La dizione “purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente” richiede, però, indispensabili chiarimenti; al momento,
autorevoli commentatori, ritengono che vada intesa come coerente con la sentenza della Corte di Cassazione 4018/2003 che ha
ritenuto legittima da parte del farmacista la spedizione di prescrizioni mediche contenenti sostanze coperte da brevetto. a condizione
che le produca direttamente (sic) o le acquisti da venditori autorizzati (produttore o suoi concessionari autorizzati) ed esclusivamente
nella quantità indispensabile alla realizzazione della preparazione di cui ha ricevuto la prescrizione medica.
La conseguenza è che l’acquisto di sostanze coperte da brevetto o da certificato complementare che il farmacista ha il
diritto/dovere di poter reperire per “spedire” delle prescrizioni mediche magistrali (alla cui realizzazione è obbligato e ne l più
breve tempo possibile), va fatto con grande attenzione .
Con segnalazione del 08/10/15, l’Autorità Garante per la concorrenza me e il mercato ha indicato l’incongruenza e richiesto
un urgente intervento legislativo: “…Ora da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE
emerge che siffatto obbligo non ha eguali, la normativa italiana risultando l’unica a prevedere la condizione di inutilizzabi lità di
principi attivi prodotti industrialmente…..l’art. 68 CPI abbia introdotto una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza
di per sé già residuale: il singolo farmacista, che non dispone di mezzi e apparati idonei a consentire una produzione standardizzata
e su vasta scala, né ai sensi di legge potrebbe allestire galenici magistrali in assenza di apposita ricetta medica relativa a uno
specifico paziente, può infatti incidere soltanto in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, attualmente dominate
dai grandi operatori dell’industria di riferimento. Per altro verso, a fronte della crescente attenzione alla personalizzazione delle
cure espressa nel settore medico-farmaceutico, una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti “su misura” quali quelli
galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeu tica,
potrebbe stimolare la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche un’utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza
medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici… Alla luce di quanto sopra rilevato, l’Autorità segnala dunque
l’importanza di provvedere ad un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell’UE sotto il profilo delle
modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, a mezzo dell’abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati
industrialmente che risulta attualmente contenuto nell’articolo 68 CPI..”
La Corte di Cassazione, con sentenza 2918/2013 ha ritenuto lecito”…consentire al farmacista di preparare e vendere al paziente un
medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale posto in vendita dal titolare del brevetto
e ciò solo nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso dosaggio o sia allergico all’eccipiente utilizzato, per il medicinale
commercializzato dal titolare del brevetto.”
“Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore una dichiarazione di
conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute. (articolo 7 del DM 18/11/03).
Se la richiesta, come appare logico, viene avanzata al detentore del brevetto, dovrebbero valere le previsioni
dell’articolo 105, comma 4 del DLGS 219/06 prevede che “Il titolare dell’AIC è obbligato a fornire, entro le
48 ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di
distribuzione regionale” e quanto indicato dall’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato
(Provvedimento 05/10/00) che ricorda che “il detentore del brevetto è obbligato a fornire (“senza poter pretendere
l’esibizione della prescrizione medica”), la quantità del medicinale necessaria per l’allestimento della specifica
prescrizione medica presentata in farmacia.”
Se il farmacista preferisce rivolgersi ad un fornitore diverso dal detentore del brevetto, oltre che a
pretendere la speciale dichiarazione, farà bene a rammentare che l’acquisto da rivenditori che, pur
autorizzati al commercio di sostanze chimiche, non ne sono entrati in possesso nel rispetto della protezione
brevettuale, può configurare il reato di ricettazione (se il non rispetto della tutela brevettuale è noto per essere,
ad esempio, stato comunicato dal detentore del brevetto) o di incauto acquisto (se l’illecito possesso può essere
facilmente presunto dal prezzo eccessivamente diverso da quello del detentore del brevetto, dalla carenza di
certificati di analisi del produttore o altro); l’allestimento di medicinali utilizzando sostanze che non hanno
rispettato l’iter legale può comportare l’ipotesi di realizzazione di medicinali guasti o imperfetti.
Per quanto riguarda l’eccezione galenica, va anche considerato che:
- la F.U. nella sua introduzione sottolinea che le farmacie non dovrebbero preparare medicinali equivalenti a
quelli autorizzati reperibili in commercio.
- la Corte di cassazione, con sentenza39187/13, a proposito dell’eccezione galenica ha chiarito che “…si tratta
appunto di situazioni eccezionali nelle quali i farmaci esistenti sul mercato non sono in grado mdi curare un certo
paziente, essendo necessario allestire un dosaggio diverso rispetto a quello contenuto nelle specialità medicinali offerte
dal mercato…..scopo dell’eccezione galenica è appunto , quello di consentire al farmacista di preparare e vendere al
paziente un medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale posto in vendita
dal titolare del brevetto e ciò solo nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso dosaggio o sia allergico
all’eccipiente utilizzato per il medicinale commercializzato dal detentore del brevetto…..Si deve ritenere, pertanto, che
l’eccezione galenica, per come è stata configurata dal Legislatore, non può assolutamente legittimare una sorta di
mercato parallelo delle sostanze brevettate…”
Va sempre tenuto conto che ad un principio attivo “caduto dal brevetto” possono residuare indicazioni o
dosaggi ancora coperti da brevetto, il cosiddetto “brevetto d’uso” (es. finasteride da 1 mg, per l’alopecia).
Sconfezionamento di medicinali
La nota 3, in calce all’Allegato B della nuova “Tariffa dei medicinali (DM 22/09/17, vigente dal 09/11/17),
riportata in M 21, da le seguenti indicazioni:
“Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale
industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.13
Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che,
esaurito o meno, si consegna all’utente unitamente al foglietto illustrativo.”
Sulla fattibilità dell’operazione si era già pronunciatao il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4257/2015, a
proposito dell’allestimento di sacche di miscele nutrizionali, su prescrizione personalizzata, per trattamenti
parenterali domiciliari, ha considerato legittimo lo sconfezionamento dei medicinali industriali per utilizzare il
relativo principio attivo nell’allestimento di una preparazione magistrale.
La sentenza vale, ovviamente per il solo caso di specie, ma si basa su argomentazioni valide anche in altre
circostanze analoghe; ne riportiamo uno stralcio:
“17.5. Se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima, il farmacista si approvvigiona di esso dal
produttore e procede all'allestimento.
17.6 Se invece il principio attivo si trova all’interno di un medicinale industrialmente prodotto, (il farmacista) non può
fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del
medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico.
17.7 Non giova nemmeno all'appellante richiamarsi all'art. 68 del d. lgs. 30/2015, il quale, nel tutelare i
farmaci coperti da brevetto, stabilisce che <la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende tra l'altro, quale
che sia l’oggetto dell'invenzione alla preparazione estemporanea, per unità, di medicinali nella farmacia su ricetta medica e ai
medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi preparati industrialmente>>, poiché come ha correttamente
rilevato il TAR, nella sentenza impugnata, in tale ipotesi l’allestimento di formule galeniche mediante l’utilizzo
dei principi attivi contenuti in farmaci prodotti industrialmente è subordinato al reperimento del principio attivo
presso le aziende titolari del brevetto, sicché la previsione è dettata a protezione del brevetto industriale, senza
introdurre uno specifico divieto per le preparazioni galeniche
17.8. In altri termini il farmacista, per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi
direttamente all'eventuale al titolare del brevetto o alle aziende o ai distributori autorizzati per ottenete il
principio attivo soggetto a privativa industriale.
17.9.I1 significato di tale disposizione è ben lumeggiato dalla pronuncia della Cass. pen., sez. II,
14.2.2012,n.5573, la quale, riferendosi proprio all’eccezione galenica di cui all'art. 68 del dlgs. 30/2005, ha
chiarito che essa contiene <<una precisazione normativa introdotta allo scopo di meglio tutelare il diritto di brevetto considerato il
proliferare dell'illegale commercio di principi attivi prodotti industrialmente > senza quindi vietare al farmacista di preparare
la formula magistrale anche con principî coperti da privativa industriale, purché l’allestimento avvenga nel
pieno rispetto delle prescrizioni mediche.
17.10. Né pare convincente il richiamo dell'appellante alla sentenza della Cass. pen., sez. fet,29.8.2073, n. 39187,
la quale ha al contrario chiarito che lo scopo dell'eccezione galenica è, appunto, quello di <<consentire al
farmacista di preparare e vendere al paziente un medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello
del medicinale posto in vendita dal titolare del brevetto e ciò solo nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso dosaggio
o sia allergico all'eccipiente utilizzato per il medicinale commercializzato dal titolare del brevetto>>
Esclusivo utilizzo di sostanze consentite (legge 08/04/98 n. 94)
“I medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee
dei paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in
Italia o in altro Paese dell’Unione Europea (o contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione sia stata revocata
o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo) .La prescrizione di preparazioni
magistrali per uso orale può includere anche principi attivi diversi da quelli sopra definiti, qualora questi siano
contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione Europea;
parimenti la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli sopra
indicati, qualora siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi.
Sono fatti salvi, in ogni caso i divieti e le limitazioni (vedi sotto) stabiliti dal Ministero della Sanità, per esigenze di tutela
della salute pubblica” (per le modalità prescrittive e le sanzioni a carico dei farmacisti, vedi M 17.4).
“Il Ministero della salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati i farmacia, ritenuti pericolosi per
la salute pubblica” (articolo 154, comma 2 del DLGS 219/06)
Preparazioni magistrali off-label (vedi anche M 17.4)
Con circolare DGDMF 0036143-P-27/07/2015, il Ministero della salute fa fatto le seguenti considerazioni (nel caso,
riferite alle Preparazioni galeniche a scopo dimagrante” , ma da tenere in attenta considerazione per qualsiasi prescrizione
di preparazioni off-label):
“…Considerato che, in linea di principio, un medicinale può essere ritenuto sicuro soltanto se esso viene utilizzato secondo
delle condizioni precise posologia, durata del trattamento, interazione con altri principi attivi, rispetto delle controindicazioni
- si invitano, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi in indirizzo, a voler richiamare l'attenzione degli operatori
del settore affinché, nella prescrizione e preparazione dei medicinali in questione vengano garantite dette precauzioni e venga
osservata scrupolosamente la normativa vigente in materia.
Il decreto-legge1 7 febbraio 1998,n .3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, prevede che il medico
possa prescrivere, fatti salvi i provvedimenti restrittivi emanati per talune sostanze dalle Autorità competenti preparati
magistrali a base di principi attivi unicamente se:
. descritti in una Farmacopea degli Stati membri dell'UE o nella Farmacopea europea;
. contenuti medicinali prodotti industrialmente e autorizzati i n Italia o nell'UE;
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.14
. contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi
d'impiego.
Un preparato magistrale può essere prescritto per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei medicinali
industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo. In tali casi il medico deve ottenere il consenso informato (articoli
33-40 del Codice deontologico del Medico; vedi F 20, punto 2 ed M 17.4) del paziente al trattamento medico e specificare
nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea Nella ricetta il medico deve,
altresì, trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati
d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del
paziente trattato.
Il consenso informato, si ricorda, richiede, anche alla luce di quanto previsto dal codice deontologico, che il paziente sia
edotto, tra l’altro, dei potenziali benefici, dei possibili inconvenienti (complicanze) del trattamento proposto, nonché dei
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo d i cura.
Il medico, in caso di impiego di preparati magistrali prescritti per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei
medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo, nell'ambito del consenso in formato del paziente, dovrà
spiegare il razionale della terapia, il rischio di possibili eventi avversi, quali dati di efficacia sono effettivamente disponibili
nell'uso off-label del farmaco che si intende somministrare, eventuali controindicazioni e interazioni con altri farmaci.
Si sottolinea I’'importanza che il medico informi puntualmente il paziente sia sulla posologia che sulle modalità di
somministrazione e trascriva detti dati nella ricetta, affinché il farmacista li riporti, in ottemperanza all'art. 37 del regio
decreto n. 1706/938, sull'etichetta che appone sul recipiente o sull'involucro del medicinale.
Si ricorda, altresì, che a fronte di tali prescrizioni, il farmacista preparatore, deve tener presente che:
-le preparazioni a base di sostanze anoressizzanti, ai sensi della tabella 5 della farmacopea Ufficiale, sono vendibili solo
dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista; la ricetta è valida 30 giorni;
- ai sensi dell'art.37 del RD 170611938, sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali,
farmacisti hanno I 'obbligo di annotare tra l’altro, la dose di somministrazione;
- ai sensi dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto-leggel7 febbraio 1998,n -23,come convertito in legge, le ricette di cui sopra,
in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’ azienda unità sanitaria locale o all'azienda
ospedaliera che le inoltrano al Ministero della salute.
In sede di dispensazione, così come richiamato dal codice deontologico, il farmacista deve "vigilare affinché non si realizzi
un uso inappropriato o un abuso d i medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell' equilibrio psico-
fisico del paziente".
Si richiama l’attenzione sull'importanza che anche i l farmacisti, all'atto della dispensazione dei preparati magistrali a scopo
dimagrante, nel rispetto di quanto indicato dal medico nella ricetta garantisca una informazione sanitaria chiara e completa
con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, allo scrupoloso rispetto della
posologia indicata dal medico, anche al fine di contrastare forme di abuso.
Le ASL territorialmente competenti che riscontrino eventuali irregolarità sulle ricette che ricevono ai sensi d ell'art.5,comma
4, del decreto-legge 17 febbraio 98,n.23, come convertito in legge,(94/98) sono tenute ad espletare le azioni di vigilanza di
competenza, provvedendo, qualora sussistano le condizioni, a segnalare agli Ordini professionali le violazioni riscontrate, a
disporre ispezioni e provvedimenti sanzionatori di i propria competenza.
Da ultimo, si sottolinea che la tutela della salute dei pazienti è garantita anche attraverso la puntuale osservanza delle norme
di farmacovigilanza da parte di tutti gli operatori sanitari.
La detenzione di preparazioni estemporanee che richiedono prescrizione medica senza la contemporanea presenza
della prescrizione medica è equiparata alla messa in commercio di medicinali non autorizzati ed è punita con l’arresto
fino a un anno e con l’ammenda da 2.000.00 a 10.000,00 € (articolo 147, comma 2 del DLGS 219/06)
La preparazioni di medicinali officinali non corrispondenti alle formule o alle norme prescritte dalla Farmacopea
o privi delle caratteristiche di genuinità, purezza e ottima conservazione sono punite con una sanzione
amministrativa da 1.549,37 a 9.296,22 € (art. 35, 2° comma, R.D. 1705/38)
Principali limitazione all’utilizzo di particolari principi o categorie di principi attivi sostanze anoressizzanti ad azione centrale e ad altre sostanze utilizzabili a scopo dimagrante(vedi M 17, punto 9) ;
metadone (vedi M 17, punto 8)
- acido borico: non è consentito superare la concentrazione dello 0,5% per le preparazioni ad uso stomatologico, quella del 3% per
le preparazioni ad uso rinologico, dermatologico, ginecologico, oftalmologico e otologico; quella del 5% per i talchi (DM
10/12/79); le preparazioni contenenti acido borico per uso non oftalmologico non devono essere destinate a bambini di età
inferiore a 3 anni;
- alcool metilico, alcoli diversi dall'alcool etilico, alcool etilico denaturato: "E' fatto divieto di fabbricare, detenere per vendere,
mettere in commercio...prodotti farmaceutici...specialità medicinali, disinfettanti…che contengano alcol amilico, alcool
metilico e altri alcoli diversi dall'alcool etilico..." (art. 251 del T.U.LL.SS.); il divieto comprende l'alcol etilico denaturato, che
contiene alcol metilico (presente nel denaturante di Stato).
- molti medicinali (es. acido acetilsalicilico, metaclopramide, paroxetina ecc) sono controindicati in pazienti non adulti; la loro
prescrizione, in pazienti di età inferiore a quella consentita : solo dietro specifica assunzione di responsabilità del prescrittore
- ecc. ecc.
Preparazioni estemporanee a base di piante per uso alimentare (vedi P 5, punto 8)
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.15
“…possono essere oggetto di preparazioni estemporanee da allestire in farmacia o in esercizi diversi dalle
farmacie, quali erboristerie o altri esercizi commerciali dove viene effettuata la vendita di medicinali (ai sensi
dell’art. 4 del D.L. 4 luglio 2006 così come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), se dotati di un idoneo
laboratorio per la manipolazione e il confezionamento di alimenti, piante e derivati di uso consolidato nel settore
alimentare e/o ammesse all’impiego negli integratori alimentari, come da elenco pubblicato sul proprio portale”.
(nota Ministero della salute DGSAN 0015807 del 19/05/10)
Preparazioni estemporanee a base di minoxidil
Le preparazioni per applicazione cutanea contenenti Minoxidil in concentrazione superiore al 2% non richiedono
prescrizione medica per la dispensazione (F.U. XII, tabella 4, punto 9, riportata in questa sede alla tabella fuori
testo n. 11). Il farmacista può preparare e tenere in farmacia (massimo 3 kg), le preparazioni (al 2, 3, 5%) riportate
nella British Pharmacopeia 2009.
Limitazioni alla utilizzabilità di sostanze attive nelle preparazioni magistrali per uso veterinario “ Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale (destinato ad animali “da reddito”) …, devono essere comprese negli allegati I,
II, III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora allegato 1 del Regolamento UE 37/2010) ed un veterinario responsabile deve
prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non
contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie
interessate, non può essere inferiore a 7 giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per le carni di pollame e di mammiferi, inclusi il
grasso e le frattaglie e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il
trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora
allegato 1 del Regolamento UE 37/2010) possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purché presenti in
apposito elenco stabilito in sede comunitaria.” (art. 11, comma 2, DLGS 193/06)
La farmacia in base alla sua licenza commerciale (“Tabella speciale per i farmacisti” vedi N 5) può vendere al pubblico
“prodotti chimici, in genere, non di uso farmaceutico” e sostanze farmacologicamente attive solo sotto forma
di preparazioni medicinali.
Per le sostanze farmacologicamente attive di possibile uso veterinario, il divieto è specificatamente previsto.
Tali sostanze possono essere cedute solo tra fabbricanti, grossisti autorizzati e farmacisti (per la realizzazione di
preparazioni galeniche). E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non attraverso
medicinali veterinari autorizzati o realizzati in farmacia.
Tutte le transazioni commerciali relative a sostanze che possono essere impiegate per la fabbricazione di medicinali
veterinari devono essere registrate, in modo particolareggiato su apposito registro e il registro deve essere conservato per
almeno tre anni dall'ultima registrazione per le ispezioni del Ministero della salute.
La norma è più esplicita per certe sostanze:“....le imprese che producono, acquistano o comunque commercializzano
sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena, gestagena, o sostanze beta agoniste devono conservare un
registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la
produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali le hanno acquistate. (DLGS 336/99)
Medicinali soggetti a prescrizione limitativa
“I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta
limitativa secondo gli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti.” (nota in calce alla tabella 4 della F.U.).
Cloralio idrato 1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e somministrare preparazioni magistrali contenenti il principio attivo cloralio
idrato e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo. (articolo 1 del DM 30/06/16)
ANORESSIZZANTI AD AZIONE CENTRALE ED ALTRI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI/UTILIZZABILI A
SCOPO DIMAGRANTE, NELLE PREPARAZIONI MAGISTRALI (DM 26/05/87, 30/12/92, 13/04/93, 17/09/97, 18/09/97,
30/10/98, 05/01/99, 24/01/00, 07/03/02, 07/08/02, Ordinanze del TAR Lazio 4976, 4977, 4979/2000; legge 94/98, DM 02/08/11, DM
20/05/15, 27/07/15 e 04/08/15, 02/12/15, 22/12/16, come rivisto dal DM 31/03/17)
Il divieto all’uso di sostanze ad azione anoressizzante centrale nelle preparazioni magistrali, oggetto di molti
singoli provvedimenti, è stato definitivamente sancito dal DM 02/08/11 (confermato successivamente dalla legge
79/14) che ha escluso AMFEPRAMONE, FENDIMETRAZINA, FENTERMINA E MAZINDOLO, dalla tabella dei medicinali
del DPR 309/90 (in quanto sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso), rendendoli non
utilizzabili nei medicinali; nel 2015, con analoghi provvedimenti è stato vietato ai medici di prescrivere e ai
farmacisti di realizzare, preparazioni a fini dimagranti contenenti EFEDRINA,
FENILPROPANOLAMINA/NOREFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA e, se in combinazione associata tra loro, TRIAC,
CLORAZEPATO, FLUOXETINA, FUROSEMIDE, METFORMINA, BUPROPIONE E TOPIRAMATO.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.16
Con nota DGMDF 0036143-P- 27/07/2015, il Ministero della salute ha così riepilogato la normativa vigente e gli
adempimenti a carico di medici farmacisti:
Preparazioni galeniche magistrali a scopo dimagrante.
L'Agenzia Italiana del Farmaco ha segnalato a questa Amministrazione un uso incongruo delle sostanze impiegate nella
prescrizione dei galenici magistrali a scopo dimagrante.
In merito a tali preparazioni l 'Agenzia ha più volte evidenziato i seguenti aspetti che concorrono a rendere poco sicure le
prescrizioni i n questione:
' la documentazione disponibile sui singoli principi attivi, quando somministrati in associazione non garantisce
la sicurezza degli stessi;
' la mancanza nelle preparazioni magistrali di fogli illustrativi relativi alle caratteristiche delle preparazioni
prescritte ai quali i pazienti possono fare riferimento;
' la dubbia acquisizione d i un consenso informato del paziente per ogni prescrizione;
' l'abuso legato all'utilizzo di questi principi attivi per finalità estetiche piuttosto che terapeutiche.
Considerato che, in linea di principio, un medicinale può essere ritenuto sicuro soltanto se esso viene utilizzato secondo delle
condizioni precise -posologia, durata del trattamento, interazione con altri principi attivi, rispetto delle controindicazioni- si
invitano, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi in indirizzo, a voler richiamare l'attenzione degli operatori del
settore affinché, nella prescrizione e preparazione dei medicinali in questione vengano garantite dette precauzioni e venga
osservata scrupolosamente la normativa vigente in materia.
Il decreto-legge1 7 febbraio 1998,n .3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, prevede che il medico
possa prescrivere, f atti salvi i provvedimenti restrittivi emanati per talune sostanze dalle Autorità competenti preparati
magistrali a base d i principi attivi unicamente se:
. descritti in una Farmacopea d egli Stati membri dell'UE o nella Farmacopea europea;
. contenuti in medicinali prodotti industrialmente e autorizzati i n Italia o nell'UE;
. contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi non
attinenti ai rischi d'impiego.
Un preparato magistrale può essere prescritto per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei medicinali
industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo. In tali casi il medico deve ottenere il consenso informato del
paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione
estemporanee.
Nella ricetta il medico deve, altresì trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o
alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità
sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
Il consenso informato, si ricorda, richiede, anche alla luce di quanto previsto dal codice deontologico che il paziente sia
edotto, tra l’altro, dei potenziali benefici, dei possibili inconvenienti (complicanze) del trattamento proposto, nonché dei
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo d i cura.
Il medico, in caso di impiego di preparati magistrali prescritti per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei
medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo, nell'ambito del consenso informato del paziente, dovrà
spiegare il razionale della terapia, il rischio di possibili eventi avversi, quali dati di efficacia sono effettivamente disponibili
nell'uso offl-abel del farmaco che si intende somministrare, eventuali controindicazioni e interazioni con altri farmaci.
Si sottolinea l'importanza che il medico informi puntualmente il paziente sia sulla posologia che sulle modalità di
somministrazione e trascriva detti dati nella ricetta, affinché il farmacista li riporti, in ottemperanza all'art.
n. 37 del regio decreto n. 1706/938, sull'etichetta che appone sul recipiente o sull'involucro del medicinale.
Si ricorda, altresì, che a fronte di tali prescrizioni, il farmacista preparatore, deve tener presente che:
- le preparazioni a base di sostanze anoressizzanti, ai sensi della tabella 5 della farmacopea Ufficiale, sono
vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovare volta per volta e da ritirare d al farmacista;
la ricetta è valida trenta giorni;
- ai sensi dell'art.37 del RD 170611938, sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei
medicinali, i farmacisti hanno I 'obbligo di annotare, tra l’altro, la dose di somministrazione;
- ai sensi dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto-leggel7 febbraio 1998,n 23,come convertito in legge, le ricette
di cui sopra in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’azienda unità sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera che le inoltrano al Ministero della salute.
In sede di dispensazione, così come richiamato dal codice deontologico, il farmacista deve "vigilare affinché non si realizzi un
uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell' equilibrio psico-fisico
del paziente".
Si richiama l'attenzione sull'importanza che anche i farmacisti, all'atto della dispensazione dei preparati magistrali a scopo
dimagrante, nel rispetto di quanto indicato dal medico nella ricetta garantisca una informazione sanitaria chiara e completa
con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali ,alle loro controindicazioni, allo scrupoloso rispetto della
posologia indicata dal medico, anche al fine di contrastare f orme di abuso.
Le ASL territorialmente competenti che riscontrino eventuali irregolarità sulle ricette che ricevono ai sensi dell'art.5,comma
4, del decreto-legge1 7 febbraio 7998,n.23, come convertito in legge, sono tenute ad espletare le azioni di vigilanza di
competenza provvedendo qualora sussistano le condizioni, a segnalare agli Ordini professionali le violazioni riscontrate, a
disporre ispezioni e provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
Da ultimo, si sottolinea che la tutela della salute dei pazienti è garantita anche attraverso la puntuale
osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte di tutti gli operatori sanitari. Riportiamo una sintesi dei relativi provvedimenti:
A proposito del DM 02/08/11, con nota DGFDM/C 1.b/2011 del Ministero della Salute del 05/08/11, sono stati
forniti i seguenti ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle conseguenze dell’entrata in vigore di tale decreto:
“...Con l’entrata in vigore del decreto, sarà (è) vietata in Italia la fabbricazione, l’importazione, il commercio
anche attraverso la vendita via Internet, e l’uso delle seguenti sostanze: AMFEPRAMONE (DIETILPROPIONE),
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.17
FENDIMETRAZINA, FENTERMINA,E MAZINDOLO
E’ pertanto fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze ed i
medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle. I soggetti in possesso di tali sostanze per la vendita, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle Forze dell’ordine al fine della
constatazione delle giacenze per l’avvio alla distruzione, fatte salve le quantità autorizzate dal Ministero della salute per esportazione e
scopi analitici...”
“E’ vietata la preparazione.... di prodotti galenici contenenti una o più delle seguenti sostanze:
AMFEPRANONE, FENDIMETRAZINA, FENTERMINA, BENZFETAMINA, FENFLURAMINA E BENFLUOREX** con altri principi attivi compresi l’acido tricloroacetico, gli ormoni tiroidei e la metformina....” (DM
26/05/87).
**La prescrizione, l’utilizzo e la vendita di medicinali, anche galenici magistrali a base di benfluorex, possibili, in
applicazione di una sentenza del TAR Lazio, per le sole prescrizioni emesse dal Dr. Mathias Christian
Zohounghogho, già sconsigliata dall’EMEA (comunicato del 18/12/09), che ha raccomandato il ritiro dal commercio
di tutti i medicinali contenenti benfluorex “poiché i loro rischi...sono maggiori dei benefici.”, è stata
definitivamente vietata dall’AIFA (comunicato del 27/07/10)
FEMBUTRAZATO E PROPILEFEDRINA non possono comunque essere utilizzate nelle preparazioni magistrali perché non
descritte in nessuna F.U. della U.E. e non presenti in medicinali autorizzati.
A seguito dell’esclusione di FENDIMETRAZINA, FENTERMINA, AMFEPRAMONE E MAZINDOLO, dalla tabella dei
medicinali del DPR 309/90 è divenuto inapplicabile il “piano generale di trattamento” previsto dal DM
18/09/97 (come modificato dal DM 29/10/98), riportato in calce alla tabella 5 della F.U. (in questa sede, vedi
punto 6).
Non è prescribibile la PEMOLINA“....considerate le numerose segnalazioni e reazioni avverse gravi a livello
epatico....considerato che gli effetti anoressizzanti e psicostimolanti della pemolina, fanno ritenere che essa possa
prendere il posto di altri farmaci anoressizzanti già revocati....è vietata la produzione e l’immissione in commercio di
specialità medicinali contenenti pemolina. E’ vietato l’utilizzo di pemolina in preparazioni magistrali anche preparate
in farmacia” (DM 30/10/98)
Con provvedimento n. 800/5/01 del 07/03/02 del Ministero della salute, è stato fatto divieto di vendita
per le preparazioni estemporanee a base di SIBUTRAMINA e, successivamente, con determinazione AIFA 21/01/10, per i
medicinali autorizzati (Reductil, Ectiva e Reduxade).
Il divieto alla prescrizione e all’allestimento di preparazioni estemporanee contenenti altri principi attivi destinati
ad indicazioni diverse ma utilizzati anche a scopo dimagrante è stato rafforzato dai DM 20/05/15, 27/07/15 e 04/08/15
“1. È fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della
FENILPROPANOLAMINA/ NOREFEDRINA e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto
principio attivo.” (DM 20/05/15)
“E' fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della
PSEUDOEFEDRINA e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo”.
(DM 27/07/15, annullata dal TAR Lazio, con sentenza 415/17 per carenza di istruttoria))
“1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della EFEDRINA,
a scopo dimagrante, e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo, a
scopo dimagrante.” (articolo 1 del DM 02/12/15, vigente dal 12/12/15, annullata dal TAR Lazio, con sentenza
415/17 per carenza di istruttoria)
“1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante
contenenti i principi attivi TRIAC, CLORAZEPATO, FLUOXETINA, FUROSEMIDE, METFORMINA, BUPROPIONE E
TOPIRAMATO, nonchè preparazioni magistrali contenenti i medesimi principi attivi in combinazione associata tra
loro.
2. E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più
preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di cui al comma 1.*” (DM 04/08/15; la
legittimità del DM è stata confermata dal TAR Lazio, sentenza 225/2017**\)
*Il divieto generalizzato a prescrivere e realizzare preparazioni magistrali contenenti due o più dei principi attivi
suddetti o ad accettare ed allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti
uno dei principi attivi di cui al comma” è chiarissimo per il farmacista. Il farmacista non ha alcuna responsabilità
nell’accettare normali prescrizioni ed allestire preparazioni magistrali contenenti uno solo dei principi attivi suddetti.
**“La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame.
Al riguardo, in disparte la circostanza che la fondatezza della doglianza de qua non è stata in alcun modo confutata da parte resistente nella memoria versata agli atti in data 4 febbraio 2016, il Collegio sottolinea che: I)la contestata limitazione dei citati principi attivi per la preparazione dei farmaci magistrali a scopo dimagrante è stata avallata dal richiesto parere dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale ha messo chiaramente in evidenza la pericolosità e i rischi derivanti per la salute pubblica; II) tali elementi di per sé sono idonei a giustificare l'adozione del contestato DM; III)l’asserita ed immotivata discriminazione rispetto all'utilizzo per uso dimagrante dei menzionati principi attivi contenuti nei farmaci preconfezionati, non può rappresentare una circostanza in grado di eliminare i prospettati pericoli per la salute pubblica, in quanto, a seguire la prospettazione ricorsuale con la rimozione, in forza dell'annullamento del contestato decreto, della denunciata discriminazione si verrebbe a determinare un incremento dei rischi e dei pericoli per la pubblica salute. Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.18
Successivamente, il DM 22/12/16 (”Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio
attivo sertralina e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante”), come modificato dal
DM 31/03/17, oltre ad introdurre nuove molecole e riconfermare i divieti e le limitazioni vigenti alla data della
sua entrata in vigore, ha introdotto l’obbligo di monitorare le prescrizioni a scopo dimagrante:
Art.1
“1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo
dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali:
SERTRALINA;
BUSPIRONE;
ACIDO URSODESOSSICOLICO;
PANCREATINA
ACIDO DEIDROCOLICO
D-FENILALANINA;
DEANOLO-P-ACETAMIDO BENZOATO;
FENILEFRINA;
SPIRONOLATTONE;
L-TIROXINA;
TRIIODOTIRONINA;
ZONISAMIDE;
NALTREXONE;
OXEDRINA;
FLUVOXAMINA;
IDROSSIZINA;
2. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le
sostanze medicinali di cui al comma 1 in combinazione associata tra loro, a scopo dimagrante.
3. E' fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più
preparazioni magistrali singole contenenti una delle sostanze di cui al comma 1,a scopo dimagrante “
Art- 2
“1 Al fine di monitorare l’uso e la sicurezza delle preparazioni magistrali a scopo dimagrante, la Direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute trasmette copia delle ricette
di cui al comma 2, lettera b) (sono le prescrizioni indicate ai commi 2 e 3 del sopra riportato articolo 1 del DM
22/12/17), all’Istituto superiore di sanità che comunica periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Al
Ministero della salute gli esiti del monitoraggio, con una valutazione complessiva del rischio per la salute
sull’uso delle sostanze medicinali impiegate.
2. Ai fini del comma 1, fermi restando i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto circa la prescrizione e la preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante, il medico che ai
sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94 (vedi al punto 2l box:” Medicinali off label”), prescrive dette preparazioni è tenuto a indicare detta
finalità nella ricetta. Inoltre per dette preparazioni:
a) il medico deve ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;
b) il medico deve specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla
prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso nonché trascrivere, senza riportare le generalità del paziente,
un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che consenta, in
caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato;
c) il farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette di cui alla lettera b), in originale o in copia, all’azienda
unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute – Direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per le opportune verifiche.
Art. 3
1.Le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere sono tenute a trasmettere al Ministero della salute –
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico le ricette che ricevono ai sensi dell'articolo
5, comma 4, del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, anche ai fini dell’eventuale adozione da parte del Ministro della salute delle misure di cui all’articolo
154,comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*
*Il Ministro della salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti
pericolosi per la salute pubblica..
2.Restano ferme le funzioni di vigilanza esercitate sulle farmacie, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera n)
della legge 23 dicembre 1978, n. 833”
CANNABIS (vedi anche M 17, punti 9 e 17)
Premessa
Va seguita la normativa nazionale (es. nota del Ministero della salute 22/02/17, riportata poco avanti),
tenendo attentamente conto di quella regionale.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.19
Riportiamo in estratto i documenti nazionali ritenuti più significativi.
“…Il farmacista allestisce in farmacia, in osservanza delle Norme di Buona Preparazione (NBP), preparazioni
magistrali a base di cannabis che comportino la ripartizione della sostanza attiva in dose e forma di
medicamento, secondo la posologia e le modalità di assunzione indicate dal medico prescrittore, in conformità
alle indicazioni fornite nel successivo paragrafo relativo alla posologia e alle istruzioni per l'uso medico della
cannabis che prevedono l'assunzione orale del decotto e la somministrazione per via inalatoria, mediante l'uso di
uno specifico vaporizzatore….
Pertanto, per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del/i principio/attivo/i deve essere effettuata per
ciascuna preparazione magistrale con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida o gassosa
accoppiate alla spettrometria di massa ovvero il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della
normativa vigente….(LA METODOLOGIA DI ANALISI NON SEMBRA ALLA PORTATA DI UNA NORMALE FARMACIA, ANCHE SE SPECIALIZZATA IN
PREPARAZIONI MAGISTRALI N.D.R.)
I soggetti in terapia…dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che
richiedano allerta mentale e coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l’ultima somministrazione con
cannabis per uso medico” (punto n. 3 dell’allegato tecnico, al DM 09/11/15) 4.4 Posologia ed istruzioni per l'uso medico della cannabis. Uso di preparazioni di origine vegetale a base di cannabis
prodotte dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
Per assicurare la continuità terapeutica per ogni paziente in trattamento, sarà possibile utilizzare le preparazioni messe a
disposizione con due diverse modalità di assunzione: per via orale o per via inalatoria. In entrambi i casi è consigliabile
iniziare da dosaggi minimi su indicazione del medico, per poi eventualmente regolare tali dosaggi in funzione sia dell'effetto
farmacologico che di eventuali effetti collaterali avversi.
Il medico curante indicherà al paziente la modalità e i tempi di preparazione del decotto, la quantità di infiorescenze e di
acqua da utilizzare e il numero di somministrazioni nella giornata.
E' possibile preparare un decotto di infiorescenze in acqua bollente, e assumere tale preparazione dopo circa 15 minuti di
bollitura con coperchio. A titolo indicativo, il rapporto è di 500 mg di cannabis per 500 ml di acqua.
Qualora la somministrazione orale non produca gli effetti farmacologici desiderati o quando il medico curante lo ritenga
opportuno, è possibile utilizzare la modalità di somministrazione per via inalatoria mediante l'utilizzo di un vaporizzatore
specifico per l'uso medico della cannabis. In tal caso le infiorescenze vengono poste all'interno dell'apparecchiatura, si
attende il completamento del riscaldamento, indicato dall'apparecchio stesso e quindi si inala il prodotto vaporizzato.
Anche nel caso della somministrazione per via inalatoria, sarà il medico curante ad indicare al paziente le quantità di
infiorescenze da utilizzare (usualmente 200 mg di infiorescenze), gli intervalli di tempo tra due inalazioni successive ed il
numero di inalazioni da effettuare nella giornata..(punto n. 4.4 dell’allegato tecnico, al DM 09/11/15)
4.6 Avvertenze e informazioni sul rischio di dipendenza. La cannabis è una tra le sostanze psicotrope d'abuso più utilizzate. Essa può indurre dipendenza complessa, può provocare un danno
cognitivo di memoria, cambiamenti di umore e percezioni alterate; può promuovere psicosi.
Infatti, la cannabis oltre a possedere un effetto antalgico, è in grado di modulare, in senso additivo, il sistema cerebrale della gratificazione
e della ricompensa di qualsiasi individuo (Roy A Wise and George F Koob: The Development and Maintenance of Drug Addiction.
Neuropsychopharmacology (2014) 39, 254-262).
Questi effetti possono essere «valutati» e vissuti dal soggetto in diversi modi: in alcuni casi non rivestono un'importanza rilevante e non
determinano alcuna alterazione dell'equilibrio psichico e comportamentale del soggetto; in altri, invece, possono rappresentare la base per
l'inizio di un misuso di cannabis e dell'instaurazione progressiva di uno stato di dipendenza complessa.
Quando si impiega la cannabis per uso medico, alle dosi terapeutiche raccomandate, solitamente inferiori a quelle per uso r icreativo, e
non si utilizzano dosaggi sub terapeutici, si riduce il rischio di dipendenza complessa. (Niikura K. Et Al: Neuropathic and chronic pain
stimuli downregulate central µ-opioid and dopaminergic transmission. Trends in Pharmacological Sciences,(2010) 31, 7, 299-305; Patient
information of the Dutch Office of Medicinal Cannabis at http://www.cannabisbureau.nl/en/MedicinalCannabis/Patientinformation/ ).
Si ritiene, pertanto, opportuno che il medico prescrittore valuti attentamente in ogni soggetto eleggibile al trattamento, il dosaggio della
sostanza utile nel caso specifico, tenendo conto anche delle aree problematiche correlabili ad un eventuale rischio di dipendenza
complessa da cannabis del soggetto.
I soggetti in terapia, inoltre, dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e
coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l'ultima somministrazione con cannabis per uso medico.( punto n. 4.5 dell’allegato tecnico, al
DM 09/11/15)
“I farmacisti che allestiscono preparazioni magistrali a base di cannabis dovranno attenersi alle Norme di Buona Preparazione (NPB)
ricordando che le eventuali attività di estrazione devono essere di qualità tale da prevedere la titolazione del/dei princip io attivo/principi
attivi dell’estratto. La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte
della SASL, competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili. Si richiama infine l’attenzione di tu tti gli operatori
sanitari sulle attività di fitosorveglianza.”(dal sito del Ministero della salute)
I cannabinoidi sono “dopanti” e soggetti alla legge 376/2000, compreso l’obbligo di comunicazione delle quantità
movimentate entro il 31/01 dell’anno anno a quello cui si riferiscono (vedi M 17, punti 9 e 17 ed M 23)
Preparazioni magistrali contenenti Cannabis o delta 9-THC Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall’articolo 5 del D.L. 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla
Legge 8 aprile 1998, n. 94.
Le preparazioni magistrali di sostanze vegetali a base di cannabis come il Bedrocan, possono essere allestite dietro
presentazione di prescrizione medica non ripetibile.
Gli unici prodotti che possono essere impiegati per l’allestimento di tali preparazioni sono le sostanze vegetali esportate
dall’Office for Medicinal Cannabis del Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese.
Tali prodotti, denominati Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica sono regolarmente in commercio secondo quanto previsto
dalle Convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti, in quanto oggetto di specifica autorizzazione
dell’International Narcotics Control Board, INCB, ma sono sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.20
delle direttive comunitarie in materia di medicinali ad uso umano .Non esistono quindi indicazioni terapeutiche autorizzate
per tali sostanze vegetali, ai sensi delle direttive citate.
Si sottolinea che, non avendo tali preparazioni magistrali a base di sostanze vegetali indicazioni terapeutiche autorizzate,
devono essere applicate le disposizioni dei commi 3 e 4 del citato articolo 5.
Il Sativex, il cui principio attivo è una preparazione vegetale costituita da una miscela di due estratti della Cannabis sativa, il
cannabidiolo (CBD) e delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), è stato autorizzato in Italia nell'aprile del 2013 ed è stato
classificato ai fini della fornitura come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti –neurologo. Qualora tale principio attivo fosse
disponibile, nella prescrizione magistrale si dovrebbe tenere conto di quanto indicato nelle note della Tabella 4 della
Farmacopea Ufficiale: I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti
a ricetta limitativa secondo gli art. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti.
Il delta 9 THC di sintesi o dronabinol, principio attivo del medicinale Marinol, registrato negli USA con indicazioni nei casi
di perdita di appetito e di peso nei pazienti con AIDS, non è classificato dall’INCB tra le sostanze stupefacenti (yellow list)
ma tra le sostanze psicotrope (green list); il nabilone, principio attivo del medicinale Cesamet, registrato negli USA con
indicazioni quale antiemetico in corso di chemioterapia, è sotto controllo in Italia e in alcuni altri Paesi.
Eventuali preparazioni magistrali a base di dronabinol richiedono una prescrizione medica non ripetibile.(sito Ministero salute)
Con nota DGFCF/1,6.b/2016/19 =DGDMF 0012516-P-22/022017. Il Ministero della Salute ha trasmesso il
seguente documento: “Raccomandazioni per il medico prescrittore di sostanza vegetale Cannabis FM2
infiorescenze”, (la cui consultazione può essere molto utile anche per il farmacista preparatore): “…dal 14 dicembre 2016 è disponibile per la prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis, la sostanza attiva di
origine vegetale Cannabis FM2 prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze al fine di assicurare la
continuità terapeutica ai pazienti in trattamento e la disponibilità del prodotto nazionale, fabbricato secondo le GMP (Good
Manufacturing Practices) dell’Unione europea, anche ad eventuali nuovi pazienti.
La Cannabis FM2 è costituita da infiorescenze femminili non fecondate, essiccate e macinate contenenti precursori acidi del
delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) corrispondenti ad una percentuale di THC compresa tra il 5 e l’8% e ad una percentuale
di cannabidiolo (CBD) compresa tra il 7,5 e 12%.
Inoltre, sono presenti, in percentuale inferiore all’1%, cannabigerolo, cannabicromene e tetraidrocannabivarina.
La documentazione tecnica del prodotto, redatta in accordo alla Direttiva 2001/83 e s.m.i. (Active Substance Master File
ASMF) è stata depositata presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, oltre che per la produzione di medicinali, è autorizzato alla
produzione in accordo alle GMP di infiorescenze di cannabis; pertanto, la Cannabis FM2, coltivata in GACP (Good
agricoltural and collecting practices) e lavorata in GMP, è fabbricata secondo quanto previsto dalle direttive dell’Unione
europea in materia di sostanze attive per la produzione di medicinali.
Prescrizione e rimborsabilità
Preparazioni magistrali a base di Cannabis FM2 possono essere prescritte da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine
dei Medici mediante prescrizione magistrale non ripetibile (RNR) redatta secondo l’articolo 5 della Legge 94/98 (cosiddetta
Di Bella). La rimborsabilità della prescrizione è stabilita a livello di ciascuna Regione e PPAA, mediante leggi e delibere
regionali o provinciali.
Come per ogni scelta terapeutica, la decisione di prescrivere preparati a base di cannabis va condivisa con il paziente. È
onere del medico prescrittore informare il paziente riguardo ai benefici e ai potenziali rischi dell’uso della cannabis e
raccogliere il consenso informato scritto del paziente.
La prescrizione della cannabis FM2 è assolutamente individuale e personale e non può essere donata o ceduta ad altri.
Si ricorda che, al fine della dimostrazione della liceità del possesso della preparazione magistrale a base di cannabis FM2
per uso medico, copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista all’atto della dispensazione deve essere consegnata al
paziente o alla persona che ritira la preparazione magistrale a base di cannabis FM2.
Con DM 23/03/17, la “Cannabis infiorescenze” è stata inserita nella “Tariffa nazionale dei medicinali” (vedi M 21). Monitoraggio delle prescrizioni
Secondo quanto previsto dal DM 9 novembre 2015, per fini epidemiologici, le Regioni e le Province Autonome dovranno fornire a ll’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) annualmente (trimestralmente per i primi 24 mesi) i dati aggregati per età e sesso dei pazienti trattati con
preparazioni magistrali a base di cannabis.
A tale scopo i medici, all’atto della prescrizione, dovranno riportare nella Scheda appositamente predisposta i dati dei pazi enti trattati
relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenze di trattamento riportate sulla ricetta, nonché, in caso di proseguimento del
trattamento, gli esiti nella patologia trattata.
La trasmissione dei dati, in forma anonima, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali , deve essere fatta
secondo modalità stabilite da ciascuna Regione o Provincia autonoma, dalla Asl o dal medico prescrittore utilizzando la piatt aforma web
predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità, http://www.epicentro.iss.it/farmaci/CannabisUsoMedico.asp
Uso medico – esigenze terapeutiche
In considerazione delle evidenze scientifiche fino ad ora prodotte, che saranno aggiornate ogni due anni, si può affermare ch e l’uso medico
della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti
standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili , o necessitano di
incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali.
Gli impieghi di cannabis ad uso medico riguardano:
tente alle terapie
convenzionali;
sia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o
con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;
to, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere
ottenuto con trattamenti tradizionali;
DS e nell’anoressia
nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.21
on può essere ottenuta con
trattamenti standard.
Posologia e metodo di somministrazione
Per ogni paziente in trattamento, sarà possibile utilizzare cannabis FM2 con diverse modalità di assunzione: per via orale,
come decotto, o per via inalatoria mediante vaporizzatore.
La modalità di assunzione e la posologia vengono stabilite dal medico prescrittore, in funzione del contenuto percentuale di
THC e CBD che si intende prescrivere. E’ consigliabile iniziare da dosaggi minimi, per poi eventualmente regolare tali
dosaggi in funzione sia dell’effetto farmacologico che di eventuali effetti collaterali avversi. L'incremento delle dosi
giornaliere è consigliato solo dopo un adeguato periodo di osservazione clinica.
Uso orale
Nel caso di somministrazione orale, il medico curante indicherà al paziente la modalità e i tempi di preparazione del decotto,
la quantità di cannabis FM2 e di acqua da utilizzare e il numero di somministrazioni nella giornata secondo le istruzioni
riportate di seguito, che saranno incluse nella confezione in commercio. Sulla base dell’esperienza clinica fin qui maturata, si
consiglia di cominciare il trattamento da 100 ml di soluzione preparata secondo le modalità che seguono. Eventuali
successivi incrementi posologici devono essere individualizzati in base all’effetto.
Preparazione del decotto di Cannabis FM2
Per la preparazione del decotto di Cannabis FM2, in un recipiente si introducono quantità di cannabis FM2 e di
acqua fredda secondo il seguente rapporto: 100 ml di acqua fredda per ogni 100 mg di cannabis FM2 utilizzata.
Si raccomanda di non utilizzare quantità di acqua inferiori a 100 ml.
Riscaldare ad ebollizione e lasciar sobbollire mantenendo coperto a fuoco lento per 15 minuti. Si raccomanda di
non superare i 30 minuti di decozione e di mescolare a intervalli regolari.
Lasciar raffreddare il decotto per circa 15 minuti prima di filtrarlo. Mescolare prima di filtrare su colino e
pressare con un cucchiaio il residuo rimasto sul filtro per recuperare più liquido ed arricchire la soluzione finale.
Assumere il decotto preparato di fresco: se non viene consumato al momento della preparazione, è possibile
conservarlo in recipiente chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.
A titolo esemplificativo si
riporta la tabella con le
quantità media di principi
attivi (THC e CBD) che sono
contenute nei ml di decotto
preparato secondo le modalità
sotto indicate (*). ml di
decotto bevuto
mg THC assunto mg CBD assunto
100 1,92 2,75
200 3,85 5,49
250 4,75 6,75
300 5,77 8,10
400 7,70 10,98
500 9,61 13,74
Uso inalatorio
Qualora la somministrazione orale non produca gli effetti farmacologici desiderati o quando il medico curante lo ritenga
opportuno, è possibile utilizzare il modo di somministrazione per via inalatoria mediante l’utilizzo di un vaporizzatore
(dispositivo medico marcato CE) ad aria calda e filtrata. Non sono idonei i comuni apparecchi per aerosol.
Anche nel caso della somministrazione per via inalatoria, il medico curante indica al paziente le quantità di infiorescenze da
utilizzare (usualmente 200 mg di infiorescenze), gli intervalli di tempo tra inalazioni successive ed il numero di inalazioni da
effettuare nella giornata. Proprietà farmacodinamiche
Dei diversi fitocannabinoidi presenti nella pianta di cannabis, soltanto alcuni sono capaci di interagire in misura differente con i recettori
cannabinoidi endogeni CB1 e CB2. Il recettore CB1 è presente nel sistema nervoso centrale e periferico (es. corteccia cerebra le,
ippocampo, amigdala, gangli basali, substantia nigra, midollo, interneuroni spinali), ma anche nella milza, nel cuore, nei polmoni, nel
tratto gastrointestinale, nel rene, nella vescica e negli organi riproduttori. I recettori CB2 si concentrano nei tessuti e nelle cellule del
sistema immune, come i leucociti e la milza, ma anche negli astrociti delle cellule nervose. Il tetraidrocannabinolo (THC) è un agonista
parziale di entrambi i recettori CB ed è il responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis per la sua azione sul recettore CB1; inoltre, il
THC agisce anche su altri recettori non CB e su altri target quali canali ionici ed enzimi con potenziali effetti antidolorif ici, antinausea,
antiemetici, anticinetosici, stimolanti l'appetito e ipotensivi sulla pressione endooculare.
Il cannabidiolo (CBD) manca di psicoattività poiché sembra non legarsi né ai recettori CB1 né ai recettori CB2 in concentrazioni
apprezzabili, ma influenza l’attività di altri target quali canali ionici, recettori ed enzimi con un potenziale effetto antinfiammatorio,
analgesico, anti nausea, antiemetico, antipsicotico, anti ischemico, ansiolitico e antiepilettico.
Proprietà farmacocinetiche
Indipendentemente dall’uso medico o ricreazionale, le proprietà farmacocinetiche della cannabis variano in funzione della dose assunta e
della modalità di assunzione.
Si fa presente che nel caso dell’uso medico della cannabis, la via di somministrazione e le dosi da utilizzare sono a discrezione del medico
curante, tenuto conto delle esigenze terapeutiche del paziente, e che pertanto le proprietà farmacocinetiche saranno funzione delle scelte.
In seguito all’assunzione orale di cannabis o di THC sintetico (es. dronabinolo), soltanto il 10-20% di THC entra nel sistema circolatorio a
causa di un esteso metabolismo epatico e della limitata solubilità del THC in acqua. Dopo somministrazione orale, sono necessari dai 30 ai
90 minuti per l’inizio dell’effetto farmacologico; l’effetto massimo si ottiene entro le 2-4 ore dopo l’assunzione.
Le concentrazioni plasmatiche di THC variano in funzione della dose assunta. Ad esempio: dopo somministrazione orale di 20 milligrammi
di THC si raggiungono concentrazioni plasmatiche massime tra 4 e 11 nanogrammi /millilitro tra una e 6 ore dopo la assunzione orale.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.22
Il CBD mostra una biodisponibilità ed un assorbimento orale simili a quelli del THC. Dopo l’assunzione orale di 10 milligrammi di CBD le
concentrazioni di picco sono di 2,5 + 2,2 nanogrammi per millilitro.
In seguito all'assunzione per via inalatoria di cannabis, la biodisponibilità del THC varia da un 10 ad un 35%; l'effetto farmacologico
inizia dopo pochi minuti e ha un picco massimo a circa un'ora dall'inalazione e un declino in 3-4 ore.
Le concentrazioni plasmatiche massime di THC si hanno entro dieci minuti dalla prima aspirazione. Il numero, la durata e l'intervallo delle
aspirazioni influenza le concentrazioni massime plasmatiche e il tempo di picco. Nel caso dell'assunzione per via inalatoria, così come
nell'assunzione orale, le concentrazioni plasmatiche di THC variano in funzione della dose inalata. Ad esempio, in seguito all'assunzione
per via inalatoria di 16 o 34 milligrammi di THC, le concentrazioni plasmatiche raggiunte entro i primi dieci minuti variano rispettivamente
in un range da 50-130 e 70-270 ng THC per ml di plasma dalla somministrazione per scendere al di sotto dei 5 ng/ml dopo due ore
dall'ultima inalazione.
Controindicazioni
Il medico curante deve sempre tenere conto del rapporto rischio/beneficio nell’uso medico della cannabis considerando che le
principali controindicazioni riguardano:
adolescenti e giovani adulti a causa di alterazioni mentali che sono maggiori durante il completamento dello sviluppo
cerebrale;
individui con disturbi cardio-polmonari severi in quanto l’uso di cannabis può provocare ipotensione ma anche
ipertensione, sincope e tachicardia;
individui con grave insufficienza epatica, renale e soggetti con epatite C cronica a causa di un aumentato rischio di
sviluppare o peggiorare una steatosi epatica;
individui con una storia personale di disordini psichiatrici e/o una storia familiare di schizofrenia in quanto la cannabis
può provocare crisi psicotiche;
individui con una storia pregressa di tossicodipendenza e/o abuso di sostanze psicotrope e/o alcol;
individui con disturbi maniaco depressivi;
individui in terapia con farmaci ipnotico sedativi, antidepressivi o in generale psicoattivi in quanto la cannabis può
generare effetti additivi o sinergici;
donne che stanno pianificando una gravidanza o sono in gravidanza o in allattamento;
Oltre agli effetti sopra menzionati, è importante sottolineare che la cannabis è una sostanza immunomodulante ed il suo uso
cronico altera l’omeostasi del sistema immunitario.
Effetti collaterali
È importante specificare che laddove esistono numerose evidenze sugli effetti avversi dell’uso ricreazionale di cannabis, non
ci sono altrettante informazioni nel caso dell’uso medico della cannabis. Nei due casi, infatti, i dosaggi e le vie di
somministrazione possono essere significativamente differenti.
Gli effetti collaterali più comuni, osservati dopo il consumo ricreazionale di cannabis, sono: alterazione dell’umore, insonnia
e tachicardia, crisi paranoiche e di ansia, reazioni psicotiche e infine, la sindrome amotivazionale. Quest’ultima consiste in
apatia, mancanza di motivazioni, letargia, peggioramento della memoria e della concentrazione e stato di giudizio alterato.
L’uso della cannabis in associazione con bevande alcoliche intensifica gli effetti avversi sopra menzionati.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In generale, è utile raccomandare ai pazienti di conservare la cannabis in un luogo sicuro e controllato al fine di evitare il
facile accesso a bambini e/o adolescenti.
Gli effetti della cannabis sul sistema nervoso centrale possono essere non prevedibili per i nuovi assuntori. Pertanto, si
consiglia di assumere la prima dose di preparato in ambiente tranquillo e soprattutto, sempre in presenza di un'altra persona
che possa avvertire un sanitario, se necessario. Per i pazienti affetti da gravi patologie cardiache e renali si raccomanda
l’assunzione del farmaco sotto supervisione medica, in ambiente sanitario ospedaliero/ambulatoriale.
In nessun caso è raccomandato fumare la preparazione, in quanto è la via di somministrazione più suscettibile di determinare
la comparsa di effetti indesiderati.
L’uso della sostanza vegetale può determinare positività ai test antidoping (Legge 376/2000), ai controlli previsti dal Codice
della strada (Art. 187 del Codice della Strada: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), o
alle procedure per gli accertamenti sanitari stabiliti dall’Accordo stato-regioni dell’8 settembre 2008 sui lavoratori con
mansioni a rischio.
La cannabis è una tra le sostanze psicotrope d’abuso più utilizzate. Essa può indurre dipendenza complessa, può provocare
un danno cognitivo di memoria, cambiamenti di umore e percezioni alterate; può promuovere psicosi.
Infatti, la cannabis oltre a possedere un effetto antalgico, è in grado di modulare, in senso additivo, il sistema cerebrale della
gratificazione e della ricompensa di qualsiasi individuo.
Questi effetti possono essere “valutati” e vissuti dal soggetto in diversi modi: in alcuni casi non rivestono un’importanza
rilevante e non determinano alcuna alterazione dell’equilibrio psichico e comportamentale del soggetto; in altri, invece,
possono rappresentare la base per l’inizio di un uso improprio di cannabis e dell’instaurazione progressiva di uno stato di
dipendenza complessa.
Quando s’impiega la cannabis per uso medico, alle dosi terapeutiche raccomandate, solitamente inferiori a quelle per uso
ricreativo, e non si utilizzano dosaggi sub-terapeutici, si riduce il rischio di dipendenza complessa. Si ritiene, pertanto,
opportuno che il medico prescrittore valuti attentamente, in ogni soggetto eleggibile al trattamento, il dosaggio della sostanza
utile nel caso specifico, tenendo conto anche delle aree problematiche correlabili ad un eventuale rischio di dipendenza
complessa da cannabis del soggetto.
Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
A causa dell'elevato effetto di primo passaggio epatico, in particolare nel caso di somministrazione orale di cannabis,
possono verificarsi interazioni farmacocinetiche con farmaci, che sono metabolizzati attraverso gli isoenzimi del sistema del
citocromo P450. L'uso simultaneo degli inibitori degli enzimi di cui sopra può aumentare la biodisponibilità di delta-9-
tetraidrocannabinolo e con questo la possibilità di effetti indesiderati.
Sono descritti effetti sedativi sinergici o additivi in seguito alla contemporanea assunzione di sostanze psicotrope come alcol
etilico e farmaci come le benzodiazepine, antidepressivi, antiepilettici, barbiturici ed oppiacei.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.23
Il Δ9-THC è ossidato dalla famiglia dei citocromi P450 (CYP) 2C9, 2C19, e 3A4. Pertanto, le sostanze che inibiscono questi
isoenzimi CYP come alcuni antidepressivi (ad esempio, fluoxetina, fluvoxamina, e nefazodone), gli inibitori della pompa
protonica (ad esempio cimetidina e omeprazolo), i macrolidi (ad esempio claritromicina ed eritromicina), gli antimicotici (ad
esempio itraconazolo, fluconazolo, ketoconazolo, miconazolo), i calcio antagonisti (ad esempio, diltiazem, verapamil), gli
inibitori della proteasi HIV (ad esempio ritonavir), amiodarone e isoniazide possono potenzialmente aumentare la
biodisponibilità di Δ9-THC, nonché la possibilità di manifestare effetti collaterali correlati al THC. D'altra parte, i farmaci
che accelerano il metabolismo del Δ9-THC attraverso gli isoenzimi 2C9 e 3A4 quali rifampicina, carbamazepina,
fenobarbital, fenitoina, primidone, rifabutina, troglitazone, e l'erba di San Giovanni (iperico, Hypericum perforatum L.)
possono al contrario ridurre la biodisponibilità del THC e quindi la sua efficacia quando usato in un contesto terapeutico.
THC, cannabidiolo (CBD) e cannabinolo (CBN) sono noti per inibire gli isoenzimi CYP, come CYP1A1, 1A2 e 1B1. La
cannabis può, quindi, aumentare la biodisponibilità di farmaci metabolizzati da questi enzimi. Tali farmaci comprendono
amitriptilina, fenacetina, teofillina, granisetron, dacarbazina, e flutamide.
THC, carbossi-Δ9-THC, CBD e CBN in vitro stimolano, e in alcuni casi inibiscono, l'attività del trasportatore dell’efflusso
della P-glicoproteina. Ciò suggerisce un potenziale meccanismo aggiuntivo per cui i cannabinoidi possono influenzare
l’efficacia e la tossicità dei farmaci co-somministrati. I medici devono, quindi, essere informati di altri farmaci che il paziente
sta assumendo e monitorare attentamente i pazienti in trattamento con altri farmaci quando viene assunta la cannabis.
Si raccomanda, pertanto, di valutare sempre le possibili interazioni farmacologiche prima di prescrivere preparati magistrali
a base di cannabis.
Gravidanza e allattamento
Una serie di studi ha dimostrato il passaggio transplacentare e nel latte materno del THC. Pertanto, l’uso di cannabis
durante la gravidanza e l’allattamento dovrebbe essere evitato.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
L'uso di cannabis può ridurre il tempo di reazione ed abbassare la capacità di concentrazione. I soggetti in terapia
dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e coordinazione
fisica per almeno 24 ore dopo l’ultima somministrazione di cannabis per uso medico.
Sovradosaggio
Una dose eccessiva di cannabis può causare uno stato depressivo o ansioso e può provocare attacchi di panico o psicosi.
Questi sintomi dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore. Un eventuale trattamento al sovradosaggio dovrebbe
essere indirizzato a curare i sintomi.
Monitoraggio della sicurezza: sistema di fitosorveglianza
La raccolta delle segnalazioni di sospette reazioni avverse associate alla somministrazione delle preparazioni magistrali a
base di cannabis sarà effettuato nell’ambito delle attività del Sistema di sorveglianza delle sospette reazioni avverse a
prodotti di origine naturale coordinato dall’Istituto superiore di sanità.
Gli operatori sanitari che osservino una sospetta reazione avversa devono fornire all’ISS tempestiva comunicazione della
reazione attraverso la scheda di segnalazione ad hoc. (entro due giorni lavorativi)
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4615_listaFile_itemName_0_file.pdf
È possibile, inoltre, consultare la pagina dedicata alle relazioni periodiche del monitoraggio delle prescrizioni e della
sicurezza.http://www.epicentro.iss.it/farmaci/RelazioniPeriodiche.asp
Per ulteriori informazioni consulta:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4589&area=sostanzeStupefacenti&menu=organismo
La segnalazione va fatta anche al Centro Regionale di Farmacovigilanza, al quale è bene rivolgersi per eventuali obblighi di
segnalazione (es. ISS, fax al 06-49904248).
Un’importante e qualificata informazione si può ottenere dall’Ufficio Farmaceutico della propria ASL.
Adempimenti successivi all’allestimento della preparazione (per le modalità di dispensazione: M 17, punto 9)
“1. Il farmacista in farmacia deve riportare sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non
ripetibile, quanto segue:
a) il numero progressivo della preparazione;
b) la data di preparazione;
c) la data limite di utilizzazione;
d) gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione;
e) il prezzo praticato; (vedi Tariffa Nazionale dei medicinali” vigente in M 21)
f)
g) le avvertenze d’uso e le eventuali precauzioni.
2. Il farmacista ha facoltà, in alternativa all’obbligo di indicare i predetti elementi, di apporre sulla copia della
ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, una copia dell’etichetta (vedi avanti).
3. Per quanto riguarda le preparazioni officinali, il farmacista deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il
foglio di lavorazione di cui all’allegato (vedi sotto).
4. Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sulla ricetta o sul foglio di lavorazione” (articolo 9
DM 18/11/03).
Foglio di lavorazione
Titolo della preparazione Numero progressivo
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.24
Quantità totale allestita
Sostanze Quantità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Periodo di validità
Data Firma del preparatore
Controllo di qualità
Le “procedure semplificate di allestimento dei preparati magistrali ed officinali su scala ridotta” non prevedono controlli
di qualità ma si può fare riferimento, specie per le “preparazione per lotti” alle monografie della F.U. e alle “norme di
buona preparazione dei medicinali in farmacia“ (vedi punto 5 ed M 9.16).
ETICHETTATURA E TARIFFAZIONE DELLA PREPARAZIONE
Su ogni preparazione realizzata in farmacia deve essere applicata un’etichetta (è diffuso un orientamento
precauzionale ad usare etichette rosse per l’uso esterno e bianche per l’uso interno e parenterale) che riporti
nome, indirizzo e numero telefonico della farmacia.
Inoltre:
“1. Il farmacista deve preparare l’etichetta indicandovi:
a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta);
b) il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);
c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);
d) la data di preparazione;
e) la composizione quali-quantitativa della preparazione (solo qualitativa degli eccipienti per le forme non
iniettabili; i componenti devono essere indicati con la loro denominazione comune)
“L'eccipiente, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va
esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo”(nota 1, in calce
all’Allegato B della Tariffa nazionale vigente dal09/11/17; vedi M 21)
f) la data limite di utilizzazione;
g) il prezzo praticato;
h) le avvertenze d’uso;
Avvertenze d’uso” sono: le “modalità di assunzione o di applicazione” (come indicate dal medico), le “modalità di
conservazione”, le “precauzioni d’uso” (es.: “Lavarsi abbondantemente le mani dopo l'utilizzo”, “Tenere in armadio
chiuso”, “Tenere fuori dalla portata e della vista dei bambini”, “Non disperdere il flacone nell'ambiente”, “Tenere al
riparo della luce”, “Agitare prima dell'uso”, “Riscaldare non a fiamma diretta”, “Tenere lontano dalle fonti di calore”,
ecc.), se del caso, le modalità di eliminazione del contenitore e del contenuto non utilizzato ecc.
i) le precauzioni”*
Segnalare in etichetta, con specifica dizione o apposito pittogramma, che il medicinale contiene sostanze
dopanti, stupefacenti o psicotrope, ,tossiche o molto tossiche, corrosive, fortemente coloranti ecc.; vedi
avanti, in questo stesso punto.
*Raccomandazioni
EMA e Commissione Europea hanno aggiornano (sito AIFA 11/10/17 ) l’allegato alle “Linee guida
sugli eccipienti nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali”; la consultazione è
indispensabile anche per le preparazioni magistrali (vedi punto 7)
j) la quantità e il numero delle dosi/forma dispensate.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.25
2. Nell’ipotesi di mancanza di spazio sull’etichetta, il farmacista può apporre le “avvertenze d’uso” e le
“precauzioni” su una seconda etichetta oppure allegarle alla preparazione su un foglio a parte.” (art. 10 DM
18/11/03)
L’etichetta va compilata anche nel rispetto dell’articolo 37 del R.D. 1706/38:
“I farmacisti hanno l’obbligo di annotare:
a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;
b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:
1° la data della spedizione
2° l’indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio secondo la ricetta
3° la dose di somministrazione (come indicata dal medico e non con abbreviazioni, tipo “secondo
prescrizione medica” o “s. p. m”.)
4° il prezzo praticato* (nel rispetto della Tariffa Nazionale dei Medicamenti, vedi M 21),
indicando specificatamente:
- l’importo complessivo delle sostanze
- l’importo complessivo degli onorari professionali
- il costo del recipiente** quando sia fornito dal farmacista.
*Secondo il Consiglio di Stato (sentenze 5574/09, 03321/15 e 03322/15), l’obbligo si applica limitatamente
alle preparazioni magistrali. realizzate in farmacia.”, anche se “da rinnovare volta per volta”.
**Di fatto, non è più consentito al paziente di fornire il contenitore
“La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla
sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.”
(Nota 2, in calce all’Allegato B della Tariffa nazionale; vedi M 21)
Debbono, inoltre indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve
essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno
molto visibile. Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all’involucro o alla
boccetta del medicinale -per uso veterinario” (articolo 37 del R.D. 1706/38)
L’etichetta delle preparazioni officinali o “multipli” è del tutto analoga ma deve riportare il numero della monografia
sulla base della quale è stata realizzata.
La “tariffa nazionale dei medicinale” non si applica ai cosiddetti “multipli” il cui prezzo di vendita dovrebbe essere
sensibilmente inferiore a quello delle corrispondenti preparazioni estemporanee.
“Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
D.P.R. 15 luglio 1984 n. 578” (articolo 5, comma 3 bis del D.L. 223/06)
FORMAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DELLE PREPARAZIONI ESTEMPORANEE (articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 del
DM 22/09/17
Il prezzo al pubblico della preparazione è formato da:
a) L'importo delle sostanze impiegate di cui all’Allegato A), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente
dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di
cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque; per le sostanze non comprese
non comprese nell’Allegato A, si applica il prezzo di acquisto al netto IVA, considerando anche le spese di
trasporto se fatturate;
b) Costo di preparazione, indicato nell’Allegato B).
I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri
connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione nonché quelli connessi
alla dispensazione dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1.
c) supplemento cumulabile di euro 2,50 per le preparazioni che contengano una o più sostanze:
- pericolose, riportate nella tabella n. 3 F.U. o classificate <<H>> nel sistema GHS;
- stupefacenti della Tabella dei medicinali. sezioni A e B;
- sostanze il cui impiego è considerato doping.
e) costo del recipiente.
Al prezzo così formato si applica l’IVA del 10%.
E’ possibile praticare sconti anche sui medicinali preparati estemporaneamente, purché, in maniera identica e
generalizzata a tutti i pazienti (articolo 11 della legge 27/12)
ESEMPIO
Ipotizziamo di dovere tariffare ed etichettare una preparazione di 30 filtri di Cannabis infiorescenze da 100
mg ciascuno:
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.26
FORMAZIONE DEL COSTO
SOSTANZE Cannabis inflorescenze: (30 x 100 mg x 9,00 €/g) 27,00 €
Eccipienti (in questo caso non prescritti e non necessari 0
27,00 €
ONORARI Cartine (punto 7 dell’Allegato B) 11,00 €
20 unità in più 5,00 €
Maggiorazione del 40% dei costi di cui all’allegato B (quindi su 16,00 €) 6,40 €
Supplemento sostanze dopanti e stupefacenti 2,5 € x2 (articolo 8 DM 22/09/17) 5.00 €
27,40 €
RECIPIENTE (compreso) 0
IVA 10% (10% su 54,40 €) 5,44 €
TOTALE (27,00 + 27,40 + 5,44 € ) 59,84 €
ETICHETTA*
Sull’etichetta apposta sull’involucro che contiene il medicinale, dovrà figurare:
Intestazione completa della farmacia
Indicazione del medico che ha fatto la prescrizione e data in cui la ricetta è stata stesa.
Numero interno di preparazione e relativa data.
Nome del paziente
Indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti e degli eccipienti in essa contenuti.
Dose e modalità di somministrazione, secondo la ricetta-
Prezzo praticato, indicando specificatamente (vedi sopra):
a) importo complessivo delle sostanze.
b) importo complessivo degli onorari professionali in applicazione della Tariffa Nazionale (vedi M 21); in questa
preparazione vanno applicate le maggiorazioni dovute alla presenza di una sostanza dopante
(scritta: “doping”) e di una (la stessa) sostanza soggetta alla disciplina del DPR 309/90 (scritta: “Soggetta alla
disciplina del DPR 309/90, Tabella dei medicinali Sezione B)
c) costo del recipiente.
Modalità di assunzione (in questo caso: “uso interno”
Data di scadenza
AVVERTENZE:
«Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping
e può determinare comunque positività ai test anti-doping»
Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini
Conservare, con grande cura e in luogo asciutto.
Smaltire le eccedenze negli appositi contenitori irreversibili, presenti nelle farmacie
ecc.
La non corretta o omessa compilazione dell’etichetta comporta (art. 358 del T.U.LL.SS) una sanzione da 1.549,37 a 9.296,22 € (articolo 37, lettera b, 1° 2° e 3° comma, R.D. 1706/38)
“I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso (DM 22/09/17)
La sanzione è una ”…ammenda da lire 100.000 a 400.000 (importo modificato dall’articolo 113, primo comma
della legge 689/81) e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. .(articolo 125 del TULS)
Stabilità (limiti temporali di validità) della preparazione
“Il farmacista nell’assegnazione della data limite per l’utilizzazione delle preparazioni da lui effettuate, oltre ai fattori
connessi con la natura della preparazione, con la procedura della stessa, deve consultare ed applicare la pertinente
documentazione e letteratura di carattere generale e. in particolare, se disponibile, quella concernente la singola e
specifica preparazione in atto, tenendo anche presente:
- la natura delle sostanze e i processi che possono indurre degradazione (fotosensibilità, termolabilità ecc.)
- la natura del contenitore e le possibili interazioni contenitore-preparazione, inclusi eventuali fenomeni di
adsorbimento;
- le previste condizioni di conservazione;
- la compatibilità con gli eccipienti;
- la possibile degradazione degli eccipienti stessi;
- la durata della terapia.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.27
In assenza di informazioni sulla stabilità, devono essere osservati, per preparati non sterili, i seguenti limiti di
utilizzazione della preparazione stessa conservata nelle condizioni indicate in etichetta:
a) Formulazioni solide, liquide non acquose o con un contenuto alcolico non inferiore al 25%
Non oltre il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati; tale periodo non può comunque
superare i sei mesi
b) Per tutte le altre formulazioni:
Utilizzare entro 30 giorni dalla data di preparazione. Questo limite deve essere ridotto o può essere superato solo
sulla base di specifiche conoscenze ed accorgimenti connessi con la contaminazione microbica del preparato e con
le caratteristiche chimico-fisiche dei suoi componenti.”
La responsabilità di attribuire e garantire in condizioni di corretta conservazione, un periodo di validità a ciascuna
preparazione realizzata compete al farmacista; i limiti indicati dalle “Norme di buona preparazione” possono essere ridotti
e, al limite, estesi (ad esempio per aggiunta di antimicrobici) ma sempre sotto la responsabilità di chi li indica.
Contrassegno delle sostanze tossiche o molto tossiche (“veleni”) acquistate dalla farmacia per l’utilizzo anche nelle
preparazioni farmaceutiche
Il termine “veleni” è oggi desueto; correttamente, si deve parlare di “sostanze tossiche o molto tossiche (vedi anche la
tabella 3 della F.U. XII”, per le quali è fatto obbligo di riportare, da parte del produttore. sulla confezione esterna della
sostanza e i relativi ideogrammi (vedi sotto e M 10, punto 3).
L’articolo 7 della nuova Tariffa nazionale dei medicinali (DM 22/09/17, vigente dal 09/11/17) le individua come
“sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H» ( che è indicato da numeri
preceduti dalla lettera H, sull’etichetta della sostanza; sull’etichetta figurano ai ii corrispondenti pittogrammi)”
I pittogrammi riportate sulle confezioni riportati possono essere quelli previsti dalla Direttiva CEE 67/458 (qui
riportati in giallo) affiancati o no da quelli prescritti dal Regolamento CEE 1272/08 (quelli immediatamente sotto)
che dal l’1/06/15 sono gli unici a dover comparire sulle confezioni delle sostanze.
TOSSICO ESTREMAMENTE TOSSICO
GHS06 per prodotti tossici acuti
GHS08 per prodotti tossici a lungo
termine
I farmacisti hanno l’obbligo (articolo 37 del RD 1706/38), quando si tratti di sostanze tossiche o molto tossiche, di
apporre in etichetta un adeguato segno esterno molto esplicativo e visibile: la scritta "veleno" o un ideogramma che,
tradizionalmente è stato un teschio con le tibie incrociate.
L'apposizione di tale indicazione sulle etichette é stata ed é oggetto di interpretazioni tra loro contrastanti.
Da una parte sta chi interpreta letteralmente la norma, per cui la semplice presenza (a qualsiasi dose) di una sostanza
tossica o molto tossica, comporta l'obbligo dell'apposizione, della indicazione "veleno".
A fronte, l'opinione che l'obbligo di indicare la presenza di sostanze tossiche o molto tossiche valga solo quando le si
consegnano come tali (sublimato corrosivo, topicidi ecc.) o quando il quantitativo presente nella preparazione possa
determinare un'azione venefica; a dosi terapeutiche, le sostanze “velenose”, sono a ridotta pericolosità tossicologica,
anche assumendo l'intera preparazione e l'apposizione del segno "veleno" avrebbe come unica conseguenza quella di
allarmare ingiustificatamente il paziente e, del resto, non é fatto obbligo di apporre il segno "veleno" nelle confezioni dei
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.28
medicinali soggetti ad autorizzazione, contenenti, tali sostanze a dosaggi terapeutici; né sono soggette alle prescrizioni
dell’articolo 146 del T.U.L.S. (obbligo di custodia in armadio chiuso a chiave e in recipienti con il contrassegno delle
“Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave”) le preparazioni magistrali e
officinali che le contengono (nota in calce alla Tabella 3 della F.U.)
La prima tesi, pur illogica e solo formalistica, parrebbe aderente alla norma ma a condizione di chiarire al paziente che il
simbolo e la dicitura "veleno" indicano la presenza di una sostanza tossica ma presente a dosaggi privi di pericolosità.
Medicinali contenenti sostanze “dopanti” (vedi M 23)
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M 19/05/05 (come rivisto, da ultimo dal D.M. 07/07/16, riportato in M 23):
- l’etichettatura delle preparazioni (vedi, però, sotto) deve riportare la frase:«Per chi svolge attività sportiva: l’uso del
farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping;
- i medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico,
rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 – Diuretici e agenti
mascheranti e S6 – Stimolanti, (vedi M 23), devono riportare sull’etichettatura, la frase: “Attenzione per chi svolge
attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata un’assunzione diversa, per schema
posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte»
- le preparazioni, contenenti come eccipiente alcool etilico (escluse quelle per uso topico che sono sollevate
dall’obbligo), quale unica sostanza vietata per doping, devono riportare, soltanto la frase: «Per chi svolge attività
sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping».
L’elenco delle sostanze considerate “dopanti à riportato in M 23
Per analogia con tutti gli altri medicinali (vedi punto 2) l’etichetta dei medicinali magistrali o officinali contenenti il
principio attivo pseudoefedrina, singola ed in associazione dovrebbero riportare la seguente avvertenza.: “Per chi svolge
attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività
ai test anti-doping” (AIFA 27/10/14)
Preparazioni magistrali veterinarie soggette all’obbligo di presentazione di ricetta in triplice copia
Oltre agli altri dati obbligatori, si devono riportare i numeri di lotto dei componenti impiegati o la copia del foglio di
lavorazione che li riporta.
Preparazioni risultanti caustiche, corrosive, esplosive (vedi P 12)
Deve essere indicato con scritta o contrassegno se una preparazione risulti "caustica", "corrosiva", "esplosiva", ecc.
Contrassegno delle sostanze stupefacenti e psicotrope (vedi M 6, punto 14)
.
Medicinali stupefacenti e psicotropi
Con il DM 26/03/79 è stato fatto obbligo che sulle confezioni dei medicinali industriali, e delle preparazioni realizzate in farmacia
contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope appartenenti a tutte e sei le tabelle, sia apposta la dicitura: "soggetto alla disciplina del
DPR 309/1990 tabella ...", seguita dalla indicazione della tabella di appartenenza. La legge 49/06, ora abrogata, ha completamente
rivisto i criteri di formazione delle tabelle, di conseguenza i medicinali già in commercio al momento dell’entrata in vigore della legge
non hanno etichette corrispondenti ai nuovi criteri.
A questo proposito, nel giugno 2014, nel sito dell’AIFA sono comparse le seguenti indicazioni: “Le modalità di prescrizione e dispensazione restano invariate per tutte le terapie con medicinali a base di stupefacenti e
restano invariate anche le modalità di gestione dei medicinali da parte degli operatori del settore farmaceutico.
Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle, con l’introduzione, in particolare, della nuova
Tabella Medicinali.
Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e
psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.
Nella Tabella Medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego
terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore
farmaceutico. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono elencati i medicinali in
relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. I medicinali indicati per la terapia del dolore, che usufruiscono delle
modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell’Allegato III BIS.
Si rende pertanto necessario modificare il testo in etichetta dei medicinali a base di stupefacenti Ad oggi è previsto
l’inserimento sulle etichette della seguente dicitura: “Soggetto alla disciplina del DPR 309/90 Tabella II
<A><B><C><D><E>”.
Alla luce delle modifiche intercorse in etichetta dovrà essere inserita la seguente dicitura:
“Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez.
<A><B><C><D><E><Allegato III-BIS>”.
Per quanto riguarda i farmaci compresi contestualmente nella tabella medicinali sezione A e nell’allegato III-
BIS (farmaci per la terapia del dolore), la corretta collocazione del medicinale stupefacente nella Tabella
Medicinali <Sez. A> o <Allegato III-BIS> è stabilita in base alle indicazioni terapeutiche autorizzate.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.29
In particolare, i medicinali saranno collocati nella Tabella Medicinali Allegato III-BIS qualora autorizzati per
la terapia del dolore. In tutti gli altri casi saranno collocati nella Tabella Medicinali Sez. A
Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario che le Aziende farmaceutiche, titolari di medicinali già
autorizzati, adeguino le etichette dei medicinali ricompresi nella nuova Tabella Medicinali alla dicitura
sopraindicata .La modifica, riferita solo ed esclusivamente alla dicitura sopra riportata, può essere implementata
senza presentare formale domanda di variazione all’AIFA.
Considerato il fatto che la modifica della dicitura sostanzialmente non modifica il regime prescrittivo dei
medicinali interessati, è consentita la vendita delle scorte di confezioni di medicinali che facciano ancora
riferimento alla precedente normativa, fino all’esaurimento delle stesse. Poiché le modifiche suddette derivano da espressa disposizione di legge, a conclusione di una specifica procedura
disciplinata dallo stesso legislatore, nessun ulteriore provvedimento a questo riguardo deve essere posto in essere da questa
Agenzia.”
Avvertenze obbligatorie per specifiche preparazioni
Molte sostanze pretendono che in etichetta siano riportate delle avvertenze specifiche.
Il miglior riferimento per individuarle è il foglietto illustrativo delle specialità medicinali che le contengono.
Alcune sostanze, anche quando utilizzate in preparazioni magistrali, sono state oggetto di specifiche circolari del
Ministero, ormai molto datate.
Tra le altre ricordiamo:
sali basici del bismuto (Circolare Ministero della Sanità 24/03/82): "Il prodotto va impiegato per brevi periodi e sotto controllo medico", "L'uso
prolungato ad alte dosi può indurre intolleranze varie"
mentolo (Circolare Ministero della Sanità 28/06/81): "Nei bambini di età inferiore ai due anni, con predisposizione al laringospasmo o alle convulsioni,
consultare il Medico prima di applicare il prodotto" (questa raccomandazione é obbligatoria solo se la preparazione può venire in contatto con le vie
respiratorie)
canfora (Circolare Ministero della Sanità 28/06/81): "Il preparato é controindicato nei bambini di età inferiore ai due anni, con predisposizione al
laringospasmo e alle convulsioni e deve essere usato con precauzione anche nei bambini di età superiore"
lassativi (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76) "L'uso continuato di lassativi può provocare assuefazione e danni di diverso tipo. Non usare
lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. Se la costipazione é ostinata consultare il medico"
podofillina (Circolare Ministero della Sanità 03/08/63): "Da non usarsi in gravidanza accertata"
acetilcellulosa e analoghi (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76): "Dopo l'assunzione bere un bicchiere d'acqua. L'omissione di questa
raccomandazione può produrre inconvenienti"
bisacodile per uso orale (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76): "Non masticare", "Non somministrare ai bambini sotto i tre anni"
olio di ricino (Circolare Ministero della Sanità del 14/05/76): "L'uso prolungato può produrre uno stato di disidratazione; il prodotto va, pertanto,
usato in somministrazioni saltuarie"
lassativi osmotici per uso orale (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76): "L'uso prolungato può produrre disidratazione; il prodotto va, pertanto,
usato in somministrazioni saltuarie"
purganti salini (Circolare Ministero della Sanità del 14/05/76): "Da usare, in caso di malattie renali, solo dietro prescrizione medica"
lassativi tensioattivi: dioctilsuccinato ecc. (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76): "Questo prodotto non va usato assieme ad altri medicinali ed a
oli minerali lassativi che lo contengono"
lassativi lubrificanti (Circolare Ministero della Sanità 14/05/76)
“Nel caso in cui il prodotto venisse usato come lassativo, si ricorda che l’uso continuativo dei lassativi può provocare assuefazione o danno di
diverso tipo. Non usare lassativi se sono presenti dolori addominali, nausea o vomito. Se la costipazione è ostinata, consultare il medico. I lassativi
lubrificanti non vanno usati per durate superiori ad una settimana. Evitare la somministrazione sotto i sei anni di età, nelle donne in stato di
gravidanza, negli anziani, nei pazienti costretti a letto, in quelli che hanno difficoltà a deglutire ed inoltre in caso di vomito o rigurgito recenti o in
presenza di dolori addominali. Non assumere contemporaneamente un lassativo tensioattivo.”
acido acetilsalicilico e suoi derivati (Circolare Min. Sanità 16/05/73): "L'assunzione del prodotto per via orale deve avvenire a stomaco pieno quando
sia necessario somministrare il prodotto stesso a dosi elevate e per periodi prolungati."
Per l'etichetta di droghe vegetali "ripartite, riconfezionate o miscelate" vedi "Erboristeria medicinale".(M 12)
Preparazioni erboristiche (vedi M 12.3)
Le preparazioni contenenti esclusivamente piante o parti di piante sono tradizionalmente considerate “preparazioni
erboristiche”, delle quali manca sia una definizione ufficiale che una specifica regolamentazione.
La normativa italiana (DLGS 169/04) tende a comprenderle nella definizione di “integratore alimentare” (vedi P 5.9 e
10).
Aspetti microbiologici
Nelle N.B.P. sono descritte le procedure da seguire per i “preparati obbligatoriamente sterili” e per i “preparati non
obbligatoriamente sterili”.
Superamento delle dosi massime indicate dalla tabella 8 della F.U. (vedi M 17.punto 4)
Limiti temporali per la realizzazione delle preparazioni estemporanee
La spedizione delle prescrizioni di galenici magistrali deve avvenire nel tempo strettamente necessario alla realizzazione.
Ritardi immotivati sono puniti con sanzione pecuniaria fino a 206,78 € (art. 38 del RD 1706/1938) .
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.30
Altre limitazioni ed obblighi
Le preparazioni magistrali devono essere interamente realizzate nella farmacia che ha accettato la prescrizione e
pertanto non è consentito dispensare preparazioni realizzate da altre farmacie (tanto meno, spacciandole come proprie!)
né è consentito usufruire, per la realizzazione, di macchinari e attrezzature non in possesso della farmacia.
Le indicazioni del medico vanno eseguite alla lettera, per cui non è consentito realizzare la preparazione in forma diversa
da quella indicata né è consentito usare sostanze diverse da quelle prescritte (semilavorati o specialità medicinali).
“.. .il farmacista deve preparare i galenici magistrali partendo da materie prime e non da prodotti miscelati, dovendo
egli garantire la qualità di ogni singola sostanza” (Comunicato Ministero della Sanità su G.U. 24/02/98)
E’ vietato consegnare, in luogo della specialità medicinale prescritta, una preparazione magistrale di identica
formulazione
Le preparazioni galeniche magistrali. la cui formulazione non è riportata in una farmacopea di un paese C.E.
richiedono sempre la prescrizione medica e vanno realizzate volta per volta e nel quantitativo prescritto. Tuttavia
alcune preparazioni possono comportare la necessità tecnica di realizzare un numero di forme farmaceutiche (es. il
numero di capsule minimo imposto dalle caratteristiche tecniche della incapsulatrice) superiore a quello prescritto. Si
ritiene che quanto residua, possa essere conservato in un contenitore in cui, oltre alla formulazione e la data di
preparazione e scadenza, figuri la scritta “residuo tecnico dalla preparazione magistrale n°...... del…”, riutilizzabile in
tempi brevi, sempre che il periodo di stabilità residuo sia adeguato, per identica prescrizione (es. ricetta ripetibile) .
Impossibilità per la farmacia di eseguire una preparazione estemporanea, per motivi organizzativi e/o tecnici
“Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature
necessarie per eseguire una specifica preparazione (compresse, capsule, fiale o altre preparazioni sterili ecc.) deve
fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta” (“Norme di
buona preparazione dei medicinali in farmacia” della F.U.)
Sostanze coperte da brevetto o certificato complementare (vedi M 10.4)
La formulazione di preparazioni estemporanee di medicinali realizzati dalle farmacie su prescrizione medica non
è soggetta a protezione brevettuale (DPR 22/06/79 n. 338). La prescrizione di una formulazione che ripeta la
composizione (a maggior ragione se ne discosta nei dosaggi) è lecita e il farmacista è autorizzato (anzi obbligato!) a
realizzarla, a condizione che la preparazione sia estemporanea e le sostanze siano acquistate da rivenditori autorizzati
(e che ne siano legittimamente in possesso) e corredate della documentazione necessaria.
Il fornitore deve rilasciare una dichiarazione che le materie prime sono cedute nel rispetto delle norme brevettuali
L’articolo 105, comma 4 del DLGS 219/06 prevede che “Il titolare dell’AIC è obbligato a fornire, entro le 48 ore, su
richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale”
La norma sembrerebbe perfettamente applicabile alle richieste di una farmacia al detentore del brevetto di una sostanza
necessaria alla realizzazione di una preparazione magistrale, tenendo comunque conto che la F.U. nella sua introduzione
sottolinea che le farmacie non dovrebbero preparare medicinali equivalenti a quelli autorizzati reperibili in commercio.
Pubblicità
La pubblicità delle preparazioni galeniche magistrali (sia estemporanee che officinali) é vietata.
Conservazione della documentazione
“1. Le ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni officinali, i fogli di lavorazione devono essere conservati
per sei mesi.
2. Le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I, II, III, IV (ora
tabella dei medicinali, sezioni A, B, C). devono essere conservate per cinque anni (ora due anni) dall’ultima
registrazione sul registro di entrata e uscita
3. I flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di analisi devono essere conservati per sei mesi dall’ultimo
utilizzo della materia prima che vi era contenuta.” (articolo 11 DM 18/11/03)
“Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano
l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a
decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.” (D.M. 24/10/06)
Comunicazione delle quantità di medicinali contenenti sostanze “dopanti”, allestite nel corso dell’anno (vedi M
23.10, M 23.12 e M 17.29)
“1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al
Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.31
principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalità indicate sul sito Internet del
Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it
2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005…. (preparazioni contenenti come eccipiente
alcool etilico, quale unica sostanza vietata per doping),
b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe
S9-Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico,
auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.
b-bis) quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso
topico e per uso orale (la lettera b-bis è stata introdotta dal DM 18/11/10).
3. Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano
l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a
decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. (quindi fino a 19 mesi)” (D.M.
24/10/06)
Riassunto degli obblighi
1) redazione e consegna (anche mediante esposizione, nel laboratorio) ai farmacisti collaboratori che realizzano
preparazioni, di istruzioni per la pulizia del laboratorio e per l’utilizzo delle attrezzature (vedi M 9.5)
2) allestimento delle preparazioni a farmacia chiusa, se il laboratorio non dispone di un locale proprio ed isolabile
3) obbligo di conservazione della documentazione:
- i contenitori primari destinati a contenere preparazioni realizzate in farmacia acquistati dopo l’1/01/2004devono
essere corredati di un certificato di conformità alla monografia della F.U.; sembra condiviso che possano essere
utilizzati i contenitori non certificati già presenti in farmacia al 1° gennaio 2004, fino ad esaurimento delle scorte;
è bene tenere separati questi contenitori da quelli certificati.
- materie prime; per ogni contenitore ricevuto dall’1/01/2004, va predisposta (e apposta ), un’etichetta contenente:
- il numero secondo una numerazione progressiva (lo stesso numero va riportato sul certificato di analisi)
- la data di ricevimento (da riportare anche sul certificato di analisi)
- il numero del documento di trasporto e della fattura
- la data di primo utilizzo
- data di fine utilizzo per esaurimento del contenuto
il contenitore vuoto va conservato per sei mesi dalla data di ultimo utilizzo (è, sollevato, da tale obbligo chi segue le
Norme di preparazione integrali; vedi punto 5)
Le materie prime devono essere corredate di:
- certificato di analisi (da conservare per sei mesi dalla data di ultimo utilizzo)
- certificato di conformità alla normativa brevettuali
Devono essere conservati, per almeno sei mesi dall’ultimo utilizzo i documenti che devono corredare le “materie
prime”: certificato di analisi, documento di trasporto ecc)
- preparazioni officinali:
- compilazione del foglio di lavorazione (vedi M 9.7)
- firma dello stesso da parte del farmacista preparatore
- etichetta della preparazione (vedi M 9.7 ed M 9.8)
- ricetta
- controllo della sua regolarità formale (comprendente anche l’assenza di iperdosaggi e di incompatibilità
chimico fisiche)
- indicazione (anche tramite l’apposizione di un’apposita etichetta) sull’originale (prescrizioni da rinnovare volta
per volta) o sulla fotocopia (prescrizioni ripetibili) di:
- numero progressivi della ricetta
- data di preparazione
- data limite di utilizzazione
- eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione
- prezzo praticato
- firma del farmacista che ha realizzato la preparazione
La ricetta o la copia della stessa (ricetta ripetibile) va conservata per sei mesi dalla data di spedizione (due
anni dalla data dell’ultima registrazione sul registro di “entrata e uscita” se contiene sostanze di cui alle tabella dei
medicinali, sezioni A, B, C del D.P.R.309/90)
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.32
I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’Agenzia Italiana del Farmaco (vedi M
23.12), i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo
vietato per doping nell’anno precedente.
Non sono soggetti ad obbligo di trasmissione le quantità di alcool etilico utilizzate.
Sanzioni (vedi M 26, punto 3)
5) Norme di buona preparazione obbligatorie per le farmacie che allestiscono
preparazioni officinali su scala non ridotta o sterili o pericolose e opzionali per
le altre farmacie (vedi anche punto 4)
Le farmacie che allestiscono preparazioni officinali su scala non ridotta o preparazioni (magistrali od officinali)
sterili o pericolose (tossiche, antitumorali, radiofarmaci) devono rispettare le “norme di buona preparazione dei
medicinali in farmacia” riportate nella F.U. XII ed..
Se lo preferiscono, “Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie ospedaliere che allestiscono
preparati officinali non sterili, su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire, in alternativa alle
prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003 (vedi punto 4)…..le Norme di buona preparazione dei
medicinali in farmacia contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale italiana…” (articolo 1 del D.M
22/06/05)
Riportiamo le “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” pubblicate nella Farmacopea Ufficiale XII ed.
Integrazioni e commenti sono riportati nei corrispondenti paragrafi delle “norme semplificate”, al punto 4.
1.GENERALITA’
OBIETTIVO
Questo documento ha lo scopo di dare norme sulla buona preparazione dei medicinali in farmacia, per garantire
la qualità come supporto imprescindibile all'efficacia e alla sicurezza del medicinale. La preparazione dei
medicinali su ordinazione del medico (preparato o formula magistrale) o in base alle indicazioni di una
farmacopea dell'Unione Europea (preparato o formula officinale) è una componente importante dell'esercizio
della professione di farmacista. La qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali preparati dal farmacista
tuttavia non dipendono soltanto dalla sua professionalità, dalla sua competenza scientifica e dalla continua
interazione con il medico prescrittore e con il paziente. Esse dipendono anche dall'accurata organizzazione e dal
costante controllo che il farmacista dedica al lavoro di preparazione del medicinale in tutte le fasi, anche
successive alla sua vendita. L'organizzazione di un efficiente sistema integrato di gestione, che garantisca il
controllo continuo e la documentabilità del lavoro svolto dalla farmacia, risponde all'esigenza fondamentale di
salvaguardare la salute del paziente. In questo modo si fornisce inoltre un riferimento certo sia all'autorità
sanitaria per valutare la qualità del processo di preparazione, sia al farmacista e al medico prescrittore per le
rispettive responsabilità legali (con la possibilità di tutelare la loro professionalità) e per poter ripetere
eventualmente la preparazione. Il sistema integrato di gestione è utilizzabile anche ai fini di un eventuale
accreditamento nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità. Principi generali
“La buona pratica di preparazione dei medicinali in farmacia è basata sui seguenti principi generali:
- adeguatezza delle risorse generali, strumentali, umane, organizzative e gestionali, alla tipologia e al carico di lavoro
svolto dalla farmacia;
- identificazione delle responsabilità;
- qualità delle materie prime;
- controllo costante e documentato sulle fasi di lavoro,
- manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione;
- aggiornamento continuo e specifico del personale.
Campo di applicazione
Le norme di seguito descritte si applicano alle preparazioni, magistrali o officinali, eseguite in farmacia, sia aperta al
pubblico che ospedaliera.
La farmacia che esegue preparati officinali non sterili su scala ridotta (ottenibili da non più di 3.000 grammi di
formulato) e preparati magistrali non sterili, può discostarsi in parte da quanto descritto nei paragrafi che seguono,
purché sia in grado di mantenere sotto controllo, dimostrandolo, l’intero processo.” (vedi punto 4)
2. GESTIONE DELLA QUALITA' IN FARMACIA
Il sistema di controllo attraverso il quale viene gestita la qualità è generalmente chiamato Sistema di
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.33
Assicurazione della Qualità (SAQ). La complessità e la formalizzazione del sistema di assicurazione della qualità
dipendono dalla tipologia e dal carico di lavoro della farmacia. Comunque la farmacia nella quale si eseguono
preparazioni deve mantenere costantemente sotto adeguato controllo tutte le fasi del processo preparativo.
La gestione della qualità in farmacia si basa essenzialmente su tre strumenti: responsabilità, pianificazione e
documentazione delle attività.
Responsabilità
Il farmacista titolare o direttore è il responsabile generale. All'interno della gestione della qualità, ha le seguenti
responsabilità :
definire gli obiettivi e la politica della qualità della farmacia,
assicurare le risorse necessarie per raggiungere e mantenere il livello di qualità stabilito,
assegnare le responsabilità per le attività critiche (si intendono tali le “attività che hanno influenza
sulla qualità della preparazione fornita al paziente”); se in farmacia opera un solo farmacista,
l’assegnazione delle responsabilità può, ovviamente essere omessa;
riesaminare periodicamente il sistema per assicurare che gli obiettivi siano definiti in modo adeguato e
siano raggiunti in modo efficiente.
E' altresì responsabilità del farmacista titolare o direttore fare in modo che le attività di preparazione e il
normale servizio ai pazienti non si ostacolino a vicenda. Le attività da considerare critiche per il livello di qualità
della farmacia sono discusse ai capitoli 3-12. Esse devono essere sempre effettuate sotto il controllo di un
responsabile.
Pianificazione
La pianificazione delle attività della farmacia in funzione degli obiettivi di qualità è essenziale ed è una
attribuzione tipica della dirigenza della farmacia. Tuttavia la pianificazione deve essere integrata a tutti i livelli
nelle attività della farmacia, dal magazzino all'archivio. L'efficacia della pianificazione è direttamente correlata
all'efficienza con cui la farmacia è in grado di rispondere anche alle richieste che per loro natura non possono
essere facilmente programmate. Ciascuna farmacia deve stabilire proprie regole di comportamento per il
funzionamento del laboratorio e convalidare, per quanto possibile, i processi di allestimento dei medicinali; la
convalida di un processo è un programma documentato che dà un elevato livello di sicurezza sulla assunzione
che quel processo produrrà costantemente un risultato conforme alle specifiche predeterminate ed agli attributi
di qualità.
Documentazione delle attività
Per le attività descritte ai capitoli 3-12, la farmacia deve utilizzare procedure scritte, periodicamente aggiornate,
che possono essere in forma cartacea e/o elettronica.
Nel caso che siano solo in forma elettronica, le procedure devono essere comunque di facile accesso al personale
addetto.
L'attività connessa con la preparazione dei medicinali sia direttamente sia indirettamente (per esempio:
attribuzione delle mansioni, acquisti, immagazzinamento, archiviazione) deve essere documentata. La
documentazione delle materie prime e delle preparazioni descritta al capitolo 5 deve essere in forma cartacea.
L'archivio che contiene la documentazione deve essere efficacemente protetto. Il titolare o il direttore della
farmacia nomina il responsabile dell'archivio.
3. PERSONALE
3.1. Il personale addetto alla preparazione dei medicinali nel laboratorio della farmacia deve avere la qualifica e
la competenza necessarie. Il responsabile di ciascuna preparazione è un farmacista, il quale può fare eseguire, se
le attività di preparazione sono significative nella farmacia, parte delle operazioni più semplici e ripetitive da
personale tecnico o tirocinante, purché autorizzato e sotto la sua diretta supervisione e la sua responsabilità; in
ogni caso il personale operante deve essere adeguato alla quantità di lavoro svolto dalla farmacia.
3.2. Compiti e responsabilità devono essere attribuiti in modo chiaro e per iscritto. Devono essere stabiliti dei
programmi dettagliati che prevedano delle procedure di istruzione ai compiti specifici assegnati al personale che
opera nel laboratorio, in particolare per quello la cui attività può influire sulla qualità dei medicinali preparati.
Le operazioni già convalidate che richiedano l'uso di mezzi meccanici o semiautomatici possono essere eseguite
anche dal personale tecnico o da tirocinanti, sotto la diretta responsabilità “in vigilando'' del farmacista
preparatore. In ogni caso il personale tecnico e i tirocinanti possono essere adibiti solo a compiti ben individuati
e limitati e devono essere debitamente istruiti nelle loro mansioni in modo da comprenderne l'importanza ai fini
della qualità; i loro compiti devono essere precisi ed inequivocabili, dati per iscritto ed aggiornati se necessario.
3.3. La qualità dei medicinali preparati in farmacia deriva dalla capacità e dalla specifica competenza del
farmacista addetto, il quale, pertanto, va incoraggiato ad approfondire le proprie conoscenze seguendo corsi di
aggiornamento e seminari specifici, disponendo di testi scientifici e pubblicazioni tecniche che gli consentano una
continua informazione post-universitaria e ricorrendo, se necessario, alla consultazione e al confronto con
colleghi già esperti.
4. LABORATORIO E ATTREZZATURE
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.34
“4.1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione,
confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. La zona destinata alla preparazione deve essere separata o
deve avere la possibilità di essere isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca
l’attraversamento; in ogni caso, durante l’attività di preparazione dei medicinali, l’accesso alla zona di lavoro deve
essere controllato e riservato al personale addetto a quel preciso compito.
Il laboratorio deve avere le pareti, il soffitto e il pavimento di materiale non poroso, preferibilmente liscio, resistente e
non sgretolabile, privo di parti che perdono il rivestimento, capace di sopportare l’acqua calda e i detergenti; la pulizia
deve avvenire regolarmente secondo procedure appropriate che garantiscano la massima igiene e, se le circostanze lo
richiedono, la sanitarizzazione dell’ambiente. Il laboratorio deve avere un piano di lavoro di materiale inerte, resistente,
di facile pulizia e disinfezione, se necessario.
Le condizioni ambientali come la luce solare, l’illuminazione, la temperatura, l’umidità, la ventilazione ecc. devono
essere appropriate e tali da non esercitare effetti negativi, direttamente o indirettamente, sulla preparazione dei
medicinali e sul corretto funzionamento delle apparecchiature; se necessario, le condizioni ambientali devono poter
essere controllate per adattarle alle varie esigenze.
Il laboratorio deve essere mantenuto sempre libero da qualunque infestazione mediante adeguate misure preventive.
Il laboratorio deve essere soggetto ad un adeguato programma di manutenzione periodica.
4.2. Le strutture presenti devono essere conformi alla vigente normativa sotto il profilo della sicurezza e devono
rispondere ai requisiti richiesti dal sistema di assicurazione della qualità sotto il profilo del controllo, del funzionamento
e della gestione delle emergenza derivanti da rotture o interruzioni di corrente. Il laboratorio dovrebbe poter disporre di
gruppi di continuità elettrica allo scopo di assicurare in condizioni di emergenza il continuo funzionamento di
apparecchi che hanno un impatto sulla qualità della preparazione; tali gruppi di continuità devono essere soggetti a
manutenzione e controllo.
4.3. Le apparecchiature, gli utensili, il corredo di vetreria e la strumentazione, oltre quello minimo previsto dalla
tabella n. 6 della FU. (vedi tabella fuori testo n. 8), devono essere adeguati al numero e alla natura delle preparazioni
abitualmente eseguite.
Le apparecchiature non devono alterare le sostanze con cui vengono a contatto né contaminarle con prodotti, come i
lubrificanti, necessari al loro funzionamento; esse dovrebbero essere facilmente smontabili per consentire una regolare
pulizia. La vetreria e la strumentazione devono essere accuratamente pulite dopo ogni utilizzo e, se necessario,
disinfettate e sterilizzate; la vetreria, gli utensili e le apparecchiature devono essere conservati adeguatamente in
apposita zona.
Nelle preparazioni di medicinali sterili si deve usare solo vetreria sterile e parti sterili monouso oppure sterilizzate
mediante trattamento convalidato periodicamente.
Tutte le apparecchiature, in particolare quelle che generano movimento o riscaldamento, devono essere utilizzate da
personale all’uopo addestrato secondo procedure scritte.
Gli strumenti di misura (indipendentemente dagli adempimenti amministrativi – vedi F 22) devono essere
periodicamente e regolarmente controllati e calibrati secondo dei programmi di uso e manutenzione che prevedano
anche semplici procedure di verifica dello strumento prima di ogni utilizzazione.”
5. Documentazione in farmacia
“Per realizzare il sistema di assicurazione della qualità è necessaria una documentazione scritta o su sistema
informatico, redatta in modo chiaro onde evitare ambiguità di interpretazione, datata e sottoscritta dal titolare o dal
direttore o da un responsabile da lui appositamente nominato.
Devono esistere almeno le procedure principali previste dal sistema di assicurazione della qualità.
Tutta la documentazione deve essere conservata in un apposito archivio efficacemente protetto e accessibile al personale
autorizzato.
La documentazione relativa al processo di preparazione riguarda:
- i locali,
- le attrezzature,
- le materie prime,
- i preparati magistrali e officinali.
Locali
Deve essere disponibile la documentazione relativa all’idoneità dei locali e alla manutenzione periodica (vedi paragrafo
4.1).
Si tratta dell’autorizzazione al servizio rilasciata al momento dell’apertura della farmacia a seguito dell’ispezione
preventiva (articolo 111 del T.U.LL.SS.) e delle verifiche periodiche della AUSL.
Attrezzature
I manuali di istruzioni per l’uso delle attrezzature devono essere disponibili con la relativa documentazione di
manutenzione e convalida.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.35
La documentazione deve riguardare sia gli obblighi amministrativi (bilance) che quelli derivanti dal corretto rispetto dei
manuali d’uso e dall’obbligo di procedere ad autoispezioni periodiche.
Materie prime (vedi M 9.4)
La documentazione delle materie prime deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- denominazione comune e/o nome chimico;
- quantità acquistata;
- data di arrivo;
- numero di lotto, nome del produttore e nome dell’eventuale distributore;
- eventuale numero di riferimento interno attributo dal farmacista;
- certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la rispondenza ai
requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o rititolazione, le
condizioni di conservazione e di manipolazione;
- tipo e risultati degli eventuali controlli eseguiti;
- accettazione o rifiuto per l’utilizzazione nella preparazione, datata e firmata dal farmacista responsabile.
Preparati magistrali e officinali
La documentazione (solo cartacea) deve riportare:
- data di preparazione
- composizione quali-quantitativa completa, forma farmaceutica e posologia, se nota
- numero di riferimento interno o numero di lotto del fornitore delle sostanze utilizzate, con l’indicazione di quelle
utilizzate per motivi tecnologici
- riferimento alle procedure operative (già predisposte, disponibili e numerate progressivamente)
- data limite di utilizzazione (nel rispetto del capitolo della F.U. “Stabilità del preparato”)
- contenitore utilizzato, se necessario o previsto dalle procedure
- copia dell’etichetta oppure le avvertenze da riportare in etichetta, se necessario
- nome e firma del preparatore (se nel laboratorio operano più farmacisti)
- risultati dei controlli di qualità effettuati (rispettando la F.U. “Controllo di qualità” o d’iniziativa del farmacista)
- accettazione o rifiuto della preparazione, datata e firmata dal farmacista responsabile
Per i preparati magistrali la documentazione deve anche riportare:
- numero progressivo (della ricetta numerata progressivamente conservata per sei mesi in originale o in copia)
- nome del medico proscrittore
- nome del paziente, se indicato
Per i preparati officinali la documentazione deve anche riportare:
- nome del preparato
- numero di lotto e sua consistenza numerica.
L’obbligo di documentare la lavorazione riguarda preparazioni estemporanee ed officinali, per le preparazioni più
semplici e ricorrenti, ci si potrà limitare a semplici cenni, mentre per le altre ci si dovrà rifare a vere e proprie procedure.
6. MATERIE PRIME
“La scelta delle materie prime (principi attivi, eccipienti, solventi) da impiegare deve essere basata sulla conoscenza
della qualità. Con questo termine si intende la conoscenza:
- delle varie specifiche di qualità riportate nelle monografie della Farmacopea in vigore o in una delle Farmacopee
degli Stati Membri della Unione Europea. In assenza di tale monografia si fa riferimento alle specifiche di qualità
fornite dal produttore. Tutte le materie prime utilizzate devono comunque soddisfare alla monografia generale di
Farmacopea “Sostanze per uso farmaceutico”;
- del periodo entro il quale, come indicato dal produttore, il prodotto deve essere utilizzato.
6.1.La scelta della fonte di approvvigionamento delle materie prime deve essere effettuata considerando la
qualificazione del fornitore che deve dare ogni garanzia della qualità del prodotto venduto (consegnando una “scheda
prodotto” cartacea).
Per essere qualificato un fornitore, per ogni materia prima, deve attestare:
- la provenienza e il nome del produttore (qualora il fornitore sia un rivenditore);
- il lotto di produzione;
- la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione;
- l’indicazione dell’appartenenza allo stesso lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima fornita;
- certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la rispondenza ai
requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione,
le condizioni di conservazione e di manipolazione;
- le eventuali impurezze presenti e la loro concentrazione.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.36
6.2.La conservazione delle materie prime deve essere fatta seguendo le indicazioni del produttore.
6.3.Prima dell’uso nella preparazione, le materie prime devono essere sottoposte a controlli allo scopo di accertarne la
qualità e l’idoneità all’uso. Il controllo deve comprendere l’analisi quali-quantitativa sia del principio attivo (purezza
del composto) che delle sostanze correlate (impurezze) la cui concentrazione deve essere contenuta nei limiti di
accettabilità menzionati dalle specifiche di qualità. Può essere accettata la certificazione dettagliata della ditta
produttrice/fornitrice, ma rimane comunque responsabilità del farmacista accertare l’identità. Lo stato di conservazione,
la data limite di utilizzazione per ogni materia prima impiegata.
6.4.Le droghe vegetali devono essere fornite alla Farmacia in confezione integra, recante in etichetta, anche le seguenti
indicazioni:
- denominazione della droga e nome botanico della pianta secondo il nome scientifico della specie ufficialmente
riconosciuto ed accettato dalle farmacopee o da documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale
indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati;
- luogo e origine della droga;
- se ottenuta da pianta spontanea o coltivata;
- data di raccolta, data di confezionamento e data limite di utilizzazione;
- forma di presentazione della droga (se polvere con indicazione del numero);
- il titolo che deve essere riferito o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri caratteri specifici, riportati nelle
singole monografie.
7. OPERAZIONI DI PREPARAZIONE
Tutte le procedure e le istruzioni di lavoro devono essere riportate in forma scritta, in dettaglio e devono essere
corredate da un foglio di lavoro in cui vengono riportate, anche dall’operatore, le varie fasi dell’operazione. Nelle
istruzioni andranno anche indicati tutti i controlli da eseguire. Nel caso di preparazioni magistrali potranno essere
sufficienti istruzioni più generiche a seconda della forma farmaceutica.
Procedure particolari dovranno essere previste in caso di utilizzazione di prodotti pericolosi e/o nocivi.
Le istruzioni devono essere periodicamente aggiornate.
Il farmacista responsabile della preparazione deve indicare gli eventuali punti critici delle operazioni di preparazione
nei quali eseguire gli opportuni controlli.
In ogni caso, prima di iniziare si devono eseguire le seguenti verifiche:
- formulazione e composizione (dose, compatibilità e stabilità chimico-fisica):
- materie prime (identità, conservazione, corrispondenza alla formulazione da eseguire, data limite di utilizzazione
e/o di rititolazione);
- contenitori (qualità ed idoneità alle caratteristiche della preparazione);
- locali;
- apparecchiature (pulizia e corretto funzionamento);
- abbigliamento idoneo alla preparazione.
L’operatore dovrà inoltre eseguire preventivamente tutti i calcoli numerici relativi alle quantità dei vari prodotti che
dovranno essere utilizzati,facendo particolare attenzione alle cifre significative da considerare in base all’ordine di
grandezza delle quantità delle singole sostanze utilizzate.
Le operazioni di preparazione non devono essere interrotte per assolvere altri compiti.
Di norma non devono essere eseguite contemporaneamente preparazioni diverse dallo stesso operatore.
Qualora si operasse in contemporanea nello stesso ambiente, dovranno essere adottate tutte le precauzioni, compresi
eventuali controlli sul prodotto finito,necessarie ad evitare possibili contaminazioni crociate.
Dopo ogni preparazione tutte le apparecchiature e strumentazioni utilizzate dovranno essere descritte come al capitolo
4”Laboratorio e attrezzature” (vedi sopra).
Per ogni preparazione dovranno essere riportate, per iscritto, tutte le sostanze utilizzate, le operazioni eseguite e le
eventuali osservazioni del preparatore come descritto nel capitolo 9 “Documentazione in farmacia”. (vedi sotto)
L’etichetta dovrà essere compilata secondo quanto riportato al capitolo 9 “Confezionamento ed etichettatura”.
I preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci devono essere manipolati in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza e ad essi si
applicano sempre le Norme di buona preparazione dei medicinali in farmaci della F.U. XII.
8. CONTROLLO DI QUALITA' DEL PREPARATO
La qualità e di conseguenza la sicurezza e l'efficacia del preparato dipendono dall'uso corretto dei componenti, dai
calcoli eseguiti, dall'accuratezza e dalla precisione delle pesate e dei volumi, dal rispetto delle procedure e da
appropriate condizioni operative.
Per i preparati magistrali i controlli di qualità sul prodotto finito possono essere limitati a semplici operazioni di
verifica; per i preparati magistrali devono essere garantiti anche i limiti di accettabilità, di norma entro il 10 per cento
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.37
del dichiarato.
Il preparatore assicura sotto la sua personale responsabilità e documenta la qualità e la quantità dei prodotti usati, la
correttezza delle operazioni eseguite e l'esatta rispondenza alle procedure stabilite in accordo con codici di preparazione
accreditati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. ( il Comitato Centrale della F.O.F.I. ha deliberato di
acquisire quale codice di preparazione, il documento elaborato dalla S:I.F.O. e dalla S.I.F.A.P.: tale documento è
reperibile nel sito www.fofi.it. alla voce “Novità”.)
Il farmacista responsabile deve comunque sempre effettuare, qualunque sia il tipo e la quantità del preparato allestito,
alcuni controlli sul prodotto finito, eseguiti da personale con formazione ed esperienza lavorativa documentate.
Controlli da effettuare sul prodotto finito:
verifica della correttezza delle procedure eseguite,
controllo dell'aspetto,
controllo del confezionamento e in particolare della sua tenuta,
verifica della corretta compilazione dell'etichetta compresa l'indicazione delle modalità di
conservazione e di vendita.
Inoltre, nelle forme farmaceutiche a dose unica si controllerà :
l'uniformità di massa che deve essere accertata su un campione la cui dimensione dipende dalla
consistenza numerica delle dosi forma. Nessuna dose forma del campione dovrà discostarsi dal 10 per
cento del peso medio.
Nel caso delle capsule, il controllo dell'uniformità di massa si effettuerà sulle capsule piene:
la quantità o il numero di dosi forma da dispensare.
Nel caso di soluzioni si controllerà:
l'aspetto e l'assenza di particelle visibili a occhio nudo,
il pH, se necessario.
Nel caso di emulsioni o sospensioni si controllerà:
l'aspetto del preparato,
la ridispersibilità delle fasi.
Qualora si preparino forme farmaceutiche obbligatoriamente sterili o a carica microbica controllata si deve fare
riferimento al capitolo 11. Aspetti microbiologici dei preparati.
Per i preparati officinali eseguiti in scala ridotta la verifica sperimentale della conformità del preparato alle
singole specifiche riportate nella Farmacopea, ovvero alle specifiche della singola monografia della
preparazione farmaceutica, alle specifiche delle monografie generali attinenti e alle specifiche delle monografie
di materie prime deve intendersi obbligatoria (vedere: Prescrizioni Generali della Farmacopea Ufficiale,
Monografie di Preparazioni farmaceutiche specifiche).
Ciò non implica (vedere Prescrizioni Generali della Farmacopea Europea, Generalità ) che sia obbligatorio
effettuare l'insieme dei saggi di ciascuna monografia connesso con il preparato per valutare la conformità alla
Farmacopea. Possono essere infatti usati, al fine di controllo, metodi alternativi a condizione che permettano,
senza equivoci, di decidere che le norme di Farmacopea sarebbero state soddisfatte qualora fossero stati usati i
metodi ufficiali.
Per queste preparazioni è opportuno conservare, per eventuali verifiche, un campione significativo, per ogni lotto
preparato, almeno per un tempo pari al 20 per cento oltre il limite di validità della preparazione stessa; nel caso
di forme farmaceutiche solide orali officinali la cui composizione quali-quantitativa dei principi attivi è uguale a
quella di un medicinale autorizzato all'immissione in commercio è necessaria, se del caso, la verifica della
dissoluzione in vitro paragonata ai dati ottenuti dalla dissoluzione in vitro del prodotto innovativo''.
Il controllo finale dovrà essere eseguito da una persona diversa da quella che ha effettuato la preparazione,
secondo quanto previsto dal sistema di qualità adottato dal laboratorio di preparazione (vedere capitolo 2.
Gestione della qualità in farmacia).
Il farmacista può eseguire i controlli in farmacia o farli eseguire da un laboratorio esterno pubblico o privato
certificato. I preparati officinali non in scala ridotta non rientrano nell'attività preparatoria del farmacista.
La farmacia può servirsi di strutture esterne per i controlli di qualità richiesti per le preparazioni eseguite, purché esse
esterno osservino le normative vigenti e siano certificate nell’ambito del Sistema di Assicurazione di Qualità.
9. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.
9.1. Il contenitore primario deve essere scelto tra quelli previsti dalla farmacopea in vigore, debitamente
certificato dal fabbricante, idoneo alle caratteristiche della preparazione e in grado di garantire la qualità del
preparato per tutto il suo periodo di validità. Il contenitore primario potrà essere sigillato qualora esigenze
tecniche lo rendano consigliabile (per es. blister, bustine termo-saldate, ecc.); deve poter essere utilizzato con
facilità dal paziente, consentire agevolmente e razionalmente il prelievo del medicinale, essere proporzionato al
contenuto ed avere, se necessario, una chiusura a prova di bambino.
9.2 Il contenitore primario deve essere pulito prima dell'utilizzazione secondo un programma che preveda anche
il risciacquo con acqua deionizzata, l'asciugatura e, se richiesto, la disinfezione e l'eventuale sterilizzazione.
Il contenitore per uso farmaceutico è un oggetto che contiene o che è destinato a contenere un prodotto con il quale è o
può essere in contatto diretto. La chiusura fa parte del contenitore.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.38
Il contenitore (vedi F.U. Capitoli Generali) è costruito così da permettere che il contenuto possa essere prelevato in modo
appropriato all’uso previsto della preparazione. Assicura diversi gradi di protezione, in funzione della natura del prodotto
e dei rischi dell’ambiente e rende minima la perdita di costituenti. Il contenitore non interagisce fisicamente e
chimicamente col contenuto in modo da alterarne le qualità oltre i limiti tollerati dalle prescrizioni ufficiali. (Monografia
della F.U.)
9.2. L'etichettatura, fermo restando il disposto all'art. 37 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, deve riportare,
chiaramente ed in modo facilmente leggibile ed indelebile:
il nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia,
il nome del medico prescrittore, nel caso di preparati magistrali e, se del caso, il nome del paziente, ove
indicato,
l'indicazione che consente di risalire alla documentazione,
la data di preparazione e la data entro la quale il medicinale deve essere utilizzato,
il titolo della monografia nel caso di preparati officinali,
la quantità e/o il numero di dosi forma,
la composizione quali-quantitativa dei principi attivi e qualitativa di tutti gli eccipienti impiegati; nel
caso di preparazioni iniettabili la composizione quali-quantitativa completa.
I componenti, incluse le droghe vegetali, devono essere indicati con la denominazione comune,
altre indicazioni previste da leggi e regolamenti,
dettagliate istruzioni e eventuali precauzioni per il corretto uso e conservazione, l'indicazione “Tenere
fuori dalla portata dei bambini'' e, se del caso, le modalità di eliminazione dei contenitori e del
contenuto non utilizzato. In mancanza di spazio, le indicazioni potranno essere riportate su un'etichetta
aggiuntiva applicata sul contenitore o, qualora ciò non fosse possibile, fornite su un foglio
opportunamente allegato al contenitore stesso, anche ricorrendo all'uso di pittogrammi.
L’etichetta deve rispondere a tutte le prescrizioni riportate in M 9.9
10. STABILITA' DEL PREPARATO
Il farmacista nell'assegnazione della data limite per l'utilizzazione delle preparazioni da lui effettuate, oltre ai
fattori connessi con la natura della preparazione e con la procedura della stessa, deve consultare ed applicare la
pertinente documentazione e letteratura di carattere generale ed in particolare, se disponibile, quella concernente
la singola e specifica preparazione in atto tenendo anche presente:
la natura delle sostanze ed i processi che possono indurre degradazione (fotosensibilità, termolabilità
ecc.),
la natura del contenitore e le possibili interazioni contenitore-preparazione inclusi eventuali fenomeni di
adsorbimento,
le previste condizioni di conservazione,
la compatibilità con gli eccipienti,
la possibile degradazione degli eccipienti stessi,
la durata della terapia.
In assenza di informazioni sulla stabilità devono essere osservati, per preparati non sterili, i seguenti limiti di
utilizzazione della preparazione stessa conservata nelle condizioni indicate in etichetta.
Formulazioni solide, liquide non acquose o con un contenuto alcoolico non inferiore al 25 per cento
Non oltre il 25 per cento del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati; tale periodo non può
comunque superare i 6 mesi.
Per tutte le altre formulazioni
Utilizzare entro 30 giorni dalla data di preparazione.
Questo limite deve essere ridotto o può essere superato solo sulla base di specifiche conoscenze ed accorgimenti
connessi con la contaminazione microbica del preparato e con le caratteristiche chimico-fisiche dei suoi
componenti.
Anche per quanto riguarda la stabilità dei prodotti sterili il farmacista, oltre a quanto riportato nel capitolo.
11. Aspetti microbiologici dei preparati, deve fare riferimento, se disponibile, a documentazione e letteratura
concernente la singola specifica preparazione. Nei casi di assenza di informazioni il preparato deve essere
utilizzato entro 30 giorni dalla data di preparazione.
11. ASPETTI MICROBIOLOGICI DEI PREPARATI.
11.1. Preparati obbligatoriamente sterili
11.1.1. I preparati parenterali, oftalmici e altri dichiarati sterili, devono soddisfare ai requisiti di sterilità.
I materiali e i metodi utilizzati devono garantire la sterilità ed evitare l'introduzione e la crescita dei
microrganismi.
L'assicurazione della sterilità è garantita solamente dalla stretta osservanza delle norme di buona preparazione,
da ambienti dedicati, da appropriate attrezzature, da personale qualificato, dalle procedure di pulizia e di
disinfezione, dal ciclo di sterilizzazione utilizzato, dalle tecniche asettiche impiegate, dai monitoraggi
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.39
microbiologici ambientali.
I preparati magistrali ed officinali, devono soddisfare al saggio di sterilità (2.6.1) e al saggio delle endotossine
batteriche (2.6.14), se prescritti in monografia.
Per i preparati somministrati entro i limiti temporali definiti dal sistema convalidato non è richiesto il saggio di
sterilità; tuttavia i metodi di preparazione devono assicurare la sterilità. Qualora sia necessario utilizzare acqua
per la preparazione di preparati sterili, questa deve essere acqua per preparazioni iniettabili, e pertanto
soddisfare ai requisiti della monografia Acqua per preparazioni iniettabili (0169).
11.1.2. Gli ambienti di preparazione devono essere separati dagli altri locali di preparazione. Gli ambienti
dovranno essere classificati secondo il grado di rischio del processo impiegato in conformità all'Allegato 1,
Fabbricazione di medicinali sterili, delle Norme di Buona Fabbricazione.
Le preparazioni più a rischio microbiologico devono essere effettuate in una zona di lavoro a flusso laminare
unidirezionale di grado A. La zona immediatamente circostante deve essere di grado B. I preparati magistrali
sterili descritti al punto Preparato magistrale del Glossario e riconducibili alle operazioni di miscelazione,
diluizione e ripartizione possono essere allestiti in zone di lavoro a flusso laminare unidirezionale di grado A.
Tale zona è inserita in ambiente dotato di zona filtro con controllo particellare e microbiologico dell'aria,
procedure di accesso e lavoro rispondenti al sistema di convalida inerente la tipologia di preparazione in essa
eseguita.
Le soluzioni da sterilizzare per filtrazione possono essere preparate in un locale di grado C e la filtrazione deve
essere eseguita in una zona di grado A, le altre soluzioni non filtrabili devono essere preparate in una zona di
grado A.
L'allestimento dei preparati da sterilizzare in autoclave deve essere effettuato in un locale di grado almeno D, .o
di grado C per i preparati a rischio di contaminazione microbica. La ripartizione di questi preparati deve essere
effettuata in ambienti di grado almeno C, o di grado A per i preparati a rischio di contaminazione microbica.
Le preparazioni pericolose (per es. preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci) devono essere manipolate in
apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza.
L'ingresso ai locali deve avvenire tramite appositi locali filtro o spogliatoi, dello stesso grado del locale in cui si
accede, dove il personale lascia i propri indumenti e dove indossa le dotazioni previste.
Le pareti, i soffitti, i pavimenti devono essere privi di fessurazioni, con angoli arrotondati ai punti di attacco,
lavabili e disinfettabili. I locali devono essere dotati di un sistema di condizionamento, ventilazione e filtrazione
dell'aria tramite filtri HEPA, con un numero di ricambi per ora adeguato alle dimensioni del locale e alle attività.
Gli impianti di condizionamento, ventilazione e filtrazione dell'aria devono essere sottoposti a programmi
periodici di manutenzione e devono prevedere adeguati sistemi di allarme. Tutti i locali devono essere in sovra
pressione rispetto ai locali di classe inferiore, salvo il caso di manipolazione di sostanze citotossiche.
11.1.3. Poiché la qualifica e l'addestramento del personale sono un aspetto chiave per i preparati sterili, il
personale addetto a queste preparazioni dovrà essere opportunamente addestrato sul corretto comportamento e
sulle tecniche asettiche. Il personale presente nell'area dedicata alla preparazione sterile dovrà essere limitato a
quello strettamente necessario.
Il tipo di vestizione deve essere adeguato alla classe dell'ambiente. Per il grado A sono richieste le seguenti
dotazioni: un cappuccio che racchiuda completamente la capigliatura, la bocca, il naso ed eventualmente la
barba, una tuta comprensiva di pantaloni, gambali e guanti. Le dotazioni devono essere sterili, non devono
cedere fibre o particelle, devono essere sostituite dopo l'uso.
Per gli altri gradi le dotazioni comprendono un copricapo, se necessario un copri-barba, un indumento dedicato
(giacca e pantalone o tuta), delle scarpe dedicate o delle soprascarpe. Le dotazioni devono essere pulite e non
devono cedere fibre o particelle, devono essere sostituite dopo ogni uso.
Poiché la pulizia e la disinfezione degli ambienti sono importanti ai fini di eliminare e mantenere sotto controllo
gli inquinanti microbici, gli ambienti e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati con regolarità sia
all'inizio sia alla fine del processo, secondo apposite procedure. I disinfettanti utilizzati devono essere a largo
spettro d'azione, utilizzati opportunamente per impedire fenomeni di resistenza, dedicati e sterilizzati per gli
ambienti di grado A. Nelle procedure devono essere stabiliti i tempi massimi tra la fine del processo e la pulizia.
Le attrezzature pulite devono essere conservate in modo da evitare fenomeni di ricontaminazione.
Prima del processo successivo occorre verificare l'assenza delle sostanze utilizzate per la pulizia e la disinfezione.
Eventuali diluizioni dei disinfettanti devono essere preparate immediatamente prima dell'uso. Per una valutazione
dell'efficacia delle procedure di pulizia e di disinfezione, si raccomandano opportune e periodiche verifiche
microbiologiche.
11.1.4. Devono essere previste apposite procedure di monitoraggio sia per le particelle che per i microrganismi,
in modo da verificare lo stato di controllo degli ambienti. Il controllo delle particelle è raccomandato per la
classificazione degli ambienti. I controlli microbiologici dell'aria ambiente, delle superfici, dei guanti degli
operatori devono essere effettuati con regolarità e con una frequenza maggiore per le operazioni asettiche.
I controlli dovranno essere definiti da un apposito piano di campionamento commisurato agli ambienti e al loro
utilizzo, che riporti i punti di prelievo, il numero dei saggi, le frequenze dei controlli, le metodiche utilizzate, le
azioni previste al superamento dei valori limite.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.40
Per i valori limite l'attuale riferimento è costituito dall'Allegato 1. Fabbricazione di medicinali sterili, delle
Norme di Buona Fabbricazione.
11.1.5. Il processo di sterilizzazione adottato deve essere adeguato per il tipo di prodotto. Le preparazioni
sterilizzate al calore devono essere sterilizzate nei loro contenitori, mediante un'autoclave dedicata. Le condizioni
di sterilizzazione devono essere, per quanto possibile, quelle di riferimento della Farmacopea (121 ‚C per 15
min). Opportuni studi di convalida devono essere eseguiti per la determinazione dei parametri di sterilizzazione
(temperatura, pressione) all'interno della camera dell'autoclave e del carico. Per ogni ciclo di sterilizzazione
deve essere disponibile la registrazione delle temperature, delle pressioni e dei tempi.
Le preparazioni che per proprie caratteristiche non possono essere sottoposte ad un trattamento di questo tipo,
devono essere sterilizzate mediante membrane che trattengono i microrganismi e che hanno pori con un diametro
nominale uguale o inferiore a 0,22 l . Le preparazioni sono quindi ripartite asetticamente in un ambiente di grado
A. Ai fini della sterilità è importante che i tempi tra la preparazione e la ripartizione siano contenuti.
Data la criticità delle operazioni di ripartizione asettica, è necessario convalidare le operazioni mediante
appositi saggi che utilizzano idonei terreni di coltura, in sostituzione del prodotto. Questi saggi di convalida
devono simulare il più possibile la preparazione asettica ed includere tutte le fasi critiche. Il numero delle unità
ripartite con un terreno di coltura deve essere della stessa dimensione della preparazione. I saggi devono essere
effettuati con frequenza annuale e devono dimostrare, dopo incubazione di 14 giorni a condizioni idonee di
temperatura, l'assenza di unità contaminate.
Per le preparazioni sterilizzate per filtrazione, si dovrà valutare che il sistema di filtrazione adottato (cartuccia,
membrana) sia idoneo per la preparazione, in termini di portata, tempi di filtrazione, temperatura, pH.
Si dovrà inoltre valutare l'assenza d'interferenze (assorbimento) dei costituenti del prodotto con il sistema di
filtrazione.
Dovrà essere disponibile la documentazione relativa a: compatibilità dei materiali costituenti il sistema di
filtrazione, sterilità, assenza di endotossine, sostanze estraibili, sostanze ossidabili, integrità del filtro correlata
con il saggio di ritenzione batterica. L'integrità del sistema di filtrazione a cartuccia deve essere verificata,
almeno al termine della filtrazione della preparazione, mediante saggi convalidati.
11.2. Preparati non obbligatoriamente sterili
11.2.1. I prodotti per i quali è richiesta una carica microbica controllata devono rispondere ai Requisiti
microbiologici delle preparazioni farmaceutiche (5.1.4).
La garanzia della qualità microbiologica di questi preparati dipende da una serie di fattori:
le materie prime utilizzate,
i materiali di confezionamento primari,
il personale,
il processo di preparazione,
i fluidi di processo,
le attrezzature,
gli ambienti di preparazione e di conservazione.
Il preparatore deve valutare per i fattori sopra descritti il grado di rischio microbiologico, ai fini di mantenere
sotto controllo le fonti di contaminazione microbica.
11.2.2. Per alcune preparazioni a maggior rischio microbiologico (per es. prodotti topici) occorrerà valutare la
necessità di utilizzare dei filtri HEPA (per es. flussi laminari).
Le varie fasi del processo di preparazione devono essere attentamente valutate perché possono anch'esse
contribuire alla contaminazione microbica della preparazione. In particolare alcuni parametri del processo di
preparazione (per es. tempo, temperatura, pH), il tipo di formulazione (per es. liquida, solida, semisolida, assenza
di conservanti), possono favorire la crescita microbica. Pertanto se alcune fasi risultano a rischio, il processo
dovrà essere rivisto in modo da ridurre o eliminare le fasi critiche.
12.CONTRATTI ESTERNI
In considerazione della tipologia e/o del carico di lavoro, la farmacia può decidere di avvalersi di strutture
professionali esterne per svolgere, fuori dalla farmacia stessa sotto forma di contratto, i controlli di qualità
richiesti per le preparazioni eseguite.
Il contrattista esterno è tenuto ad osservare le normative vigenti e deve essere certificato nell'ambito del Sistema
di Assicurazione di Qualità.
Non viene considerato contrattista esterno il farmacista professionista o il tecnico che in qualità di consulente
presta la sua opera all'interno della farmacia in attività connesse con la preparazione estemporanea di
medicinali. Egli è tenuto a ottemperare alle procedure esistenti nella farmacia. Come nel caso dei contrattisti
esterni, il responsabile generale della farmacia ha la responsabilità di scegliere il professionista o tecnico
consulente e di controllare il suo operato.
Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature
necessarie per eseguire una specifica preparazione (compresse, capsule, fiale o altre preparazioni sterili ecc..)
deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta.
I Servizi di Farmacia Ospedaliera invece, nel caso fossero anch'essi non dotati delle necessarie attrezzature per
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.41
eseguire alcune specifiche preparazioni (prodotti sterili, miscele per uso parenterale di nutrizione artificiale e per
chemioterapia antitumorali, altri tipi di miscelazioni sterili, ecc.) devono attivare dei contratti con altri Servizi di
Farmacia di Ospedali pubblici o privati accreditati in grado di eseguire correttamente le preparazioni richieste
oppure, se vi sono le condizioni, ricorrere ai medicinali preparati industrialmente su richiesta del medico, come
da vigente normativa. In questo caso, la responsabilità di scegliere il contrattista esterno, controllarlo, accettare
e utilizzare il risultato del suo lavoro ricade sempre sul farmacista responsabile generale. Requisito generale
delle strutture scelte come contrattisti esterni è avere la certificazione prevista dalla vigente normativa secondo
l'attività svolta.
I requisiti specifici dipendono dal settore di attività e sono oggetto del contratto tra farmacia committente e
contrattista esterno.
13. GLOSSARIO (vedi punto 3)
Sanzioni (vedi M 26, punto 3)
6) Codex delle preparazioni galeniche tradizionali di derivazione magistrale
Il "Codex delle preparazioni galeniche tradizionali di derivazione magistrale" é un codice farmaceutico complementare ufficioso
realizzato oltre 10 anni fa, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, in collaborazione con la "Commissione permanente per la
revisione della Farmacopea Ufficiale" e con l'Istituto Superiore di Sanità; “un codice farmaceutico complementare, che si pone come
punto di riferimento, di garanzia e di certificazione per il Farmacista preparatore in quanto racchiude in sé le caratteristiche del
manuale pratico e, a un tempo, del codice di qualità per quelle sostanze presenti nelle formulazioni ma non riportate nella
Farmacopea Ufficiale."
Il "Codex" mantiene tuttora una sua attualità, costituisce (insieme a “Medicamenta”) il primo riferimento del farmacista preparatore e si
articola in tre diverse sezioni (di diverso colore, per orientare meglio l'operatore):
- la prima sezione (pagine bianche) é un manuale pratico per l'operatore é costituito da una monografia per ogni
formulazione e comprende oltre al commento tecnico un commento farmacologico; le preparazioni riportate sono, in
genere, preparazioni destinate a patologie minori e dispensabili senza ricetta medica;
- la seconda sezione (pagine gialle) é una raccolta di specifiche di qualità per quelle sostanze, principi attivi ed eccipienti, presenti nelle formulazioni, ma non contemplate nella Farmacopea:
la terza sezione (pagine azzurre) illustra le monografie e contiene informazioni supplementari di carattere tecnico.
7) Linee guida sugli eccipienti nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali (EMA e Commissione Europea)
Riportiamo le “linee guida sugli eccipienti nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei
medicinali” pubblicate dall’EMA e dalla Commissione Europea
Saranno estremamente utili al momento della stesura dell’etichetta delle preparazioni
realizzate in farmacia
NOME
AGGIORNATO
IL
SOMMINISTRAZIONE VALORE SOGLA
INFORMAZIONI
PER IL FOGLIO
ILLUSTRATIVO
COMMENTI
Aprotinina Topica zero Può causare ipersensibilità o gravi reazioni allergiche
La via topica in questo caso si riferisce ai siti attraverso i quali è possibile l’accesso alla circolazione sanguigna (ad es. ferite, cavità del corpo etc.)
Olio di arachidi raffinato
tutte zero <Medicinale> contiene olio di arachidi. Se è allergico alle arachidi o alla soia, non usi questo medicinale
L’olio di arachidi raffinato può contenere proteine dell’arachide. La monografia della Farmacopea europea non prevede un saggio per le proteine residue.
RCP: controindicazione
Aspartame
(E 951)
09/10/2017 Orale zero Questo medicinale contiene x mg di
Aspartame ingerito oralmente idrolizzato nel
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.42
aspartame per <dose> equivalente a x mg/<peso><volume>
Aspartame è una fonte di fenilalanina: Può esserle dannosa se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l’accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente
tratto gastrointestinale. Fenilalanina è il principale prodotto della sua idrolisi.
Informazioni da considerare nel RCP; non sono disponibili studi né non-clinici né clinici sull’uso di aspartame nei bambini al di sotto delle 12 settimane di età.
Coloranti azoici
Per esempio:
Tartrazina
(E 102)
Giallo tramonto FCF (E 110)
Azorubina, carmoisina
(E 122)
Amarannto
(E 123)
Ponceau 4R,
Rosso conchiglia A
(E 124)
Nero Brillante BN,
Nero PN (E 151)
Orale zero Può causare reazioni allergiche
Balsamo del Perù Topica zero Può causare reazioni sulla pelle
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Tutte zero Questo medicinale contiene x mg di benzalconio cloruro per <dose> <equivalente> a x mg/<peso> <volume>
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Oftalmica Zero Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questi medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.
Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l’occhio secco o disturbi alla cornea(lo stato trasparente più superficiale dell’occhio). Se prova una sensazione anomala all’occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.
Dai limitati dati disponibili non ci sono differenze nel profilo di eventi avversi nei bambini rispetto agli adulti.
Ad ogni modo generalmente gli occhi dei bambini reagiscono in maniera più marcata rispetto agli occhi degli adulti. L’irritazione nei bambini può quindi interferire con l’aderenza alla terapia.
Sono stati riportati casi di irritazione agli occhi, occhio secco, alterazioni del film e della superficie corneali a seguito di somministrazione oftalmica di benzalconio cloruro. Da usare con cautela nei pazienti con occhio secco e con compromissione della cornea.
I pazienti devono essere monitorati in caso di uso prolungato.
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Nasale zero Benzalconio cloruro può causare irritazione e gonfiore all’interno del naso, specialmente se usato per lunghi periodi
L’uso prolungato può causare edema della mucosa nasale.
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Inalatoria zero Benzalconio cloruro può causare sibilo e difficoltà respiratorie (broncospasmo), specialmente se soffre di
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.43
asma.
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Cutanea zero Benzalconio cloruro può irritare la pelle.
Se sta allattando non applichi questo medicinale sul seno perché il bambino potrebbe ingerirlo con il suo latte.
Non ci si aspetta che l’uso durante la gravidanza e l’allattamento sia associata ad effetti nocivi per la madre dal momento che l’assorbimento cutaneo di benzalconio cloruro è minimo.
Da non applicare sulle mucose.
Benzalconio cloruro 09/10/2017 Oromuconasale, rettale, vaginale
zero Benzalconio cloruro può causare irritazione locale.
Acido benzoico
(E 210) e
benzoati
Per esempio:
Sodio benzoato
(E 211)
Potassio benzoato
E 212
09/10/2017 Tutte zero Questo medicinale
contiene x mg di <acido
benzoico/sale benzoato>
per <dose> <equivalente
a x mg/<peso><volume>>.
Acido benzoico (E
210)
e benzoati
Per esempio:
Sodio benzoato
(E 211)
Potassio benzoato
(E 212)
09/10/2017 Orale, parenterale zero <Acido benzoico/Sale
benzoato> può aumentare
l'ittero (ingiallimento
della pelle e degli occhi)
nei
neonati fino a 4 settimane di età.
L'aumento della
bilirubinemia a seguito del
suo
distacco dall'albumina può
aumentare l'ittero
neonatale che può evolvere
in kernittero
(depositi di bilirubina non
coniugata nel tessuto
cerebrale
Acido benzoico (E
210)
e benzoati
Per esempio:
Sodio benzoato
(E 211)
Potassio benzoato
(E 212)
0/9/10/2017 Topica zero <Acido benzoico/Sale
benzoato> può causare
irritazione locale.
Può causare reazioni da
contatto immediate non
immunologiche per un
possibile meccanismo
colinergico.
Acido benzoico (E
210)
e benzoati
Per esempio:
Sodio benzoato
(E 211)
Potassio benzoato
(E 212)
09/10/2017 Topica zero <Acido benzoico/Sale
benzoato> può aumentare
l'ittero (ingiallimento
della pelle e degli occhi)
nei neonati (fino a 4
settimane di età).
L'assorbimento attraverso la
cute immatura dei
Neonati è rilevante
Alcol benzilico 09/10/2017 Tutte zero Alcool benzilico è stato
associato al rischio di
gravi
effetti indesiderati inclusi
problemi respiratori
(sindrome da respiro
agonico) nei bambini
piccoli.
Non somministri a neonati
fino a 4 settimane di età
se non diversamente raccomandato dal medico.
Alcol benzilico 9/10/2017 Orale, parenterale zero Alcool benzilico è stato
associato al rischio di
gravi
effetti indesiderati inclusi
problemi respiratori
(sindrome da respiro
agonico) nei bambini
piccoli.
Non somministri a neonati
fino a 4 settimane di età
La somministrazione
endovenosa di alcol
benzilico è stata associata a
gravi eventi avversi
e morte in neonati (sindrome
da respiro
agonico). Non è nota la
minima quantità di alcol
benzilico per cui si
manifesta la tossicità.
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.44
se non diversamente raccomandato dal medico.
Informazione da riflettere in
RCP: avvertenza al
paragrafo 4.4 se usato in neonati.
Alcol benzilico 09/10/2017 Orale, parenterale zero Non usi per più di una
settimana nei bambini
piccoli (meno di 3 anni di
età) se non diversamente
raccomandato dal medico o dal farmacista.
Rischio aumentato nei
bambini piccoli a causa di
accumulo
Alcol benzilico 09/10/2017 Orale, parenterale zero Chieda consiglio al
medico o al farmacista se
è in
gravidanza o sta
allattando. Questo perchè
grandi
quantità di alcol benzilico
possono accumularsi nel
corpo e causare effetti
indesiderati (come
l'acidosi
metabolica)
Alcol benzilico 09/10/2017 Orale, parenterale zero Chieda consiglio al
medico o al farmacista se
ha
una patologia al fegato o
ai reni. Questo perché
grandi quantità di alcol
benzilico possono
accumularsi nel corpo e
causare effetti indesiderati
(come l'acidosi metabolica).
Grandi volumi devono
essere usati con cautela e
solo se necessario,
specialmente in pazienti con
insufficienza epatica o
renale a causa del rischio
di accumulo e tossicità (acidosi metabolica).
Alcol benzilico 09/10/2017 Topica zero Alcol benzilico può causare lieve irritazione locale
Olio essenziale di
bergamotto
contenente
bergaptene
Topica zero Può aumentare la
sensibilità ai raggi UV
(luce
naturale e artificiale).
Non pertinente quando è
dimostrata l’assenza di
bergaptene nell’olio.
Acido borico
(e borati)
09/10/2017 Tutte 1 mg B/giorno*
Non somministri a
bambini al di sotto dei 2
anni di età poiché questo
medicinale contiene boro
e in futuro può
compromettere la fertilità.
1 mg B (Boro) = 5.7 mg di
acido borico.
Vedere il documento Q&A
(EMA/CHMP/619104/2013
) per ulteriori calcoli.
Quantità di boro per gruppi
di età che se superata può
danneggiare la fertilità:
Età Limite di sicurezza
< 2 anni 1 mg B/giorno
< 12 anni 3 mg B/giorno
< 18 anni** 7 mg B/giorno
≥ 18 anni** 10 mg B/giorno
** Questa quantità puo'
anche essere nociva per
il feto.
Acido borico
(e borati
09/10/2017 Tutte 3 mg B/giorno*
Non somministri a
bambini al di sotto di 12
anni di
età poichè questo
medicinale contiene boro
e in
futuro può compromettere la fertilità.
1 mg B (Boro) = 5.7 mg di
acido borico.
Vedere il documento Q&A
(EMA/CHMP/619104/2013
) per ulteriori calcoli.
Quantità di boro per gruppi
di età che se
superata può danneggiare la
fertilità:
Età Limite di sicurezza
< 2 anni 1 mg B/giorno
< 12 anni 3 mg B/giorno
< 18 anni** 7 mg B/giorno
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.45
≥ 18 anni** 10 mg B/giorno
** Questa quantità puo'
anche essere nociva per
il feto.
Acido borico
(e borati
09/10/2017 Tutte 7 mg B/giorno*
Non somministri a
bambini al di sotto di 18
anni di età poiché questo
medicinale contiene boro
e in futuro può
compromettere la fertilità.
Se è in gravidanza, parli
con il medico prima di
prendere questo
medicinale poichè
contiene boro che può
danneggiare il bambino
*1 mg B (Boro) = 5.7 mg di
acido borico.
Vedere il documento Q&A
(EMA/CHMP/619104/2013
) per ulteriori calcoli.
Quantità di boro per gruppi
di età che se
superata può danneggiare la
fertilità:
Età Limite di sicurezza
< 2 anni 1 mg B/giorno
< 12 anni 3 mg B/giorno
< 18 anni** 7 mg B/giorno
≥ 18 anni** 10 mg B/giorno
** Questa quantità può
anche essere nociva per
il feto.
Bronopol Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatite da contatto)
Idrossianisolo butilato
(E 320)
Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatiti e da contatto) o
irritazione agli occhi e
alle mucose.
Idrossitoluene butilato
(E 321)
Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatiti e da contatto) o
irritazione agli occhi e
alle mucose.
Alcol cetostearilico compreso alcol cetilico
Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatite da contatto).
Clorocresolo Opica, parenterale zero Può causare reazioni allergiche
Ciclodestrine
Per esempio:
Alfadex
Betadex (E 459)
y-ciclodestrina
Solfobutil etere-β-
ciclodestrina (SBE β
CD)
Idrossipropil betadex
β-CD metilato a caso
(randomly
metthylated β-
CD)
09/10/2017 Tutte 20 mg/kg/giorno
Questo medicinale
contiene x mg di
ciclodestrina(e) per
<dose> <equivalente a x
mg/<peso><volume>>.
Non usi nei bambini con
meno di 2 anni di età se
non diversamente raccomandato dal medico
Ciclodestrine (CD) sono
eccipienti che possono
influenzare le proprietà
(come la tossicità o
l'assorbimento cutaneo) del
principio attivo e di
altri medicinali. Gli aspetti
di sicurezza delle CD
sono stati considerati
durante lo sviluppo e la
valutazione di sicurezza del
medicinale e sono
chiaramente indicati
nell'RCP.
Le informazioni sugli effetti
delle CD nei bambini
con meno di 2 anni di età
sono insufficienti.
Quindi, la valutazione del
rapporto
beneficio/rischio per il
paziente deve essere fatta
caso per caso.
Sulla base di studi
sull'animale e sulla
esperienza clinica, gli effetti
dannosi delle CD
non sono attesi a dosi
inferiori a 20
mg/kg/giorno
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.46
Ciclodestrine
Per esempio:
Alfadex
Betadex (E 459)
y-ciclodestrina
Solfobutil etere-β-
ciclodestrina (SBE β
CD)
Idrossipropil betadex
β-CD metilato a caso
(randomly
metthylated β-
CD)
09/10/2017 Orale 200 mg/kg/giorno
Ciclodestrine possono causare problemi gastrointestinali come la diarrea
Ad alte dosi le ciclodestrine possono causare diarrea reversibile e ingrossamento del ceco negli animali
Ciclodestrine
Per esempio:
Alfadex
Betadex (E 459)
y-ciclodestrina
Solfobutil etere-β-
ciclodestrina (SBE β
CD)
Idrossipropil betadex
β-CD metilato a caso
(randomly
metthylated β-
CD)
09/10/2017 Parenterale 200 mg/kg/giorno e uso per più di due settimane
Se soffre di problemi ai
reni, parli con il medico
prima di prendere questo medicinale.
Nei bambini con meno di 2
anni di età, la ridotta
funzione glomerulare può
proteggere contro la
tossicità renale ma può
portare a livelli ematici
di ciclodestrine più elevati.
In pazienti con malattia
renale da moderata a
severa si può verificare
accumulo di
ciclodestrine
Dimetilsolfossido Topica zero Può essere irritante per la pelle
Etanolo Orale, parenterale Inferiore a 100 mg per dose
Questo medicinale
contiene piccole quantità
di etanolo (alcol) inferiori
a 100 mg per <dose>.
Questa informazione è
riportata per rassicurare i
genitori e i bambini riguardo
i bassi livelli di alcol
nel medicinale.
Etanolo Orale, parenterale 100 mg per dose
Questo medicinale
contiene ... vol % di
etanolo
(alcol), ad es. fino a ... mg
per <dose>,
equivalenti a ... ml di
birra, ... ml di vino per
<dose>.
Può essere dannoso per
gli alcolisti.
Da tenere in
considerazione nelle
donne in
gravidanza o in
allattamento, nei bambini
e nei
gruppi ad alto rischio
come le persone affette da
patologie del fegato o epilessia.
Il foglio illustrativo deve
indicare il volume
equivalente di birra e vino,
calcolato
nominalmente considerando
rispettivamente il 5
% v/v e il 12 % v/v di
etanolo.
Più avvertenze separate
possono essere
necessarie in diverse parti del foglio illustrativo
Etanolo Orale, parenterale 3 g per dose Questo medicinale
contiene ... vol % di
etanolo
(alcol), ad es. fino a ... mg
per <dose>,
equivalenti a ... ml di
birra, ... ml di vino per
<dose>.
Può essere dannoso per
gli alcolisti.
Da tenere in
considerazione nelle
donne in
gravidanza o in
allattamento, nei bambini
e nei
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.47
gruppi ad alto rischio
come le persone affette da
patologie del fegato o
epilessia.
La quantità di alcol in
questo medicinale può
modificare gli effetti di
altri medicinali.
La quantità di alcol in
questo medicinale può
compromettere la sua
capacità di guidare veicoli
e
di usare macchinari.
Formaldeide Topica zero Può causare reazioni
cutanee sulla pelle
localizzate
(ad es. dermatitie da contatto).
Aromi contenenti
allergeni
09/10/2017 Topica zero Questo medicinale
contiene un aroma a sua
volta
contenente
<allergene(i)>*.
<Allergene(i)>*
può(possono) causare
reazioni
allergiche.
<...>*: allergeni elencati
nell'appendice.
In aggiunta alle reazioni
allergiche in pazienti
sensibilizzati, i pazienti non-
sensibilizzati
possono diventarlo.
Alcol benzilico è elencato
come uno dei 26
allergeni presenti negli
aromi ma può anche
essere usato come
eccipiente. Quando alcol
benzilico è usato come
eccipiente (in aggiunta o
meno ad un aroma), le
informazioni rilevanti
all'eccipiente devono essere
riportate nel foglio
illustrativo.
Fruttosio 09/10/2017 Orale, parenterale zero Questo medicinale
contiene x mg di fruttosio
per
<dose> <equivalente a x mg/<peso><volume>>.
L'effetto additivo della co-
somministrazione di
medicinali contenenti
fruttosio (o sorbitolo) e
l'assunzione di fruttosio (o
sorbitolo) con la dieta
deve essere considerato.
Fruttosio 09/10/2017 Orale zero [Se il medicinale viene a
contatto con i denti (ad
es. soluzioni orali,
pastiglie o compresse
masticabili) ed è destinato
ad un uso prolungato:]
Fruttosio può danneggiare i denti.
Formulazioni orali usate
frequentemente o per
periodi prolungati ad es. per 2 o più settimane
Fruttosio 09/10/2017 Endovenosa zero Se lei (o il bambino) ha
l'intolleranza ereditaria al
fruttosio, una rara malattia
genetica, lei (o il
bambino) non deve
prendere questo
medicinale. I
pazienti con intolleranza
ereditaria al fruttosio non
riescono a trasformare il
fruttosio in questo
medicinale, il cui
accumulo può causare
gravi
effetti indesiderati.
Ai pazienti con intolleranza
ereditaria al fruttosio
non deve essere
somministrato questo
medicinale se non
strettamente necessario.
Nei bambini con meno di 2
anni di età può non
essere ancora diagnosticata
l'intolleranza
ereditaria al fruttosio. I
medicinali contenenti
fruttosio somministrati per
via endovenosa
possono mettere in pericolo
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.48
Prima di prendere questo
medicinale, informi il
medico se lei (o il
bambino) soffre di
intolleranza
ereditaria al fruttosio o se
il bambino non può
consumare cibi e bevande
dolci perchè si sente
male, vomita o ha reazioni
sgradevoli come
gonfiore e crampi allo
stomaco o diarrea quando
li
consuma.
la vita e devono
essere controindicati in
questi pazienti a meno
che il bisogno clinico sia
evidente e non ci siano
alternative terapeutiche
disponibili.
Deve essere raccolta la
storia clinica dei pazienti
con particolare attenzione ai
sintomi di
intolleranza ereditaria al
fruttosio prima di
somministrare questo medicinale.
Fruttosio 09/10/2017 Orale, parenterale, (oltre all’endovenosa)
5 mg/kg/giorno
Se il medico le ha detto
che lei (o il bambino) è
intollerante ad alcuni
zuccheri, o se ha una
diagnosi di intolleranza
ereditaria al fruttosio, una
rara malattia genetica per
cui i pazienti non riescono
a trasformare il fruttosio,
parli con il medico prima
che lei (o il bambino)
prenda questo
medicinale.
Ai pazienti con intolleranza
ereditaria al fruttosio
non deve essere
somministrato questo
medicinale
Galattosio Orale, parenterale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad alcuni
zuccheri, lo contatti prima
di prendere
questo medicinale
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari
problemi ereditari di
intolleranza al galattosio,
ad es. galattosemia, <o da
malassorbimento di
glucosio-galattosio,> non
devono assumere
questo medicinale.
Galattosio Orale, parenterale 5 g Contiene x g di galattosio
per dose. Da tenere in
considerazione in persone
affette da diabete
mellito.
Glucosio Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad
alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere
questo medicinale
I pazienti affetti da rari
problemi di
malassorbimento di
glucosio-galattosio, non
devono assumere questo medicinale
Glucosio Orale, parenterale 5 g Contiene x g di glucosio
per dose. Da tenere in
considerazione in persone
affette da diabete
mellito.
Glucosio Soluzioni orali, pastiglie, compresse, masticabili
zero Può essere dannoso per i denti
Citare questa informazione
solo quando il
medicinale è indicato per un
uso cronico, ad es.
per due settimane o più.
Glicerolo (E 422) Orale 10 g per dose Può causare mal di testa, disturbi gastrici e diarrea
Glicerolo (E 422) Rettale 1 g Può avere un lieve effetto lassativo
Eparina (come eccipiente)
Parenterale zero Può causare reazioni
allergiche e riduzione del
numero dei globuli rossi
che può compromettere la
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.49
coagulazione del sangue.
Se lei ha avuto in passato
reazioni allergiche
provocate da eparina,
non assuma medicinali contenenti eparina
Zucchero invertito Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad
alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere
questo medicinale
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari
problemi ereditari di
intolleranza al fruttosio, o
da malassorbimento di
glucosio-galattosio, non
devono assumere questo medicinale.
Zucchero invertito Orale 5 g Contiene x g di una
miscela di fruttosio e
glucosio per dose. Da
tenere in considerazione
in persone affette da
diabete mellito.
Zucchero invertito Soluzioni orali, pastiglie, compressse
masticabili
zero Può essere dannoso per i denti
Citare questa informazione
solo quando il
medicinale è indicato per un
uso cronico, ad es.
per due settimane o più.
Lattitolo (E 966) Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad
alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere
questo medicinale
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari
problemi ereditari di
intolleranza al fruttosio,
intolleranza al galattosio,
galattosemia, o da
malassorbimento di
glucosio-galattosio, non
devono assumere questo medicinale.
Lattitolo (E 966) Orale 10 g Può avere in leggero effetto lassativo
Il valore calorico del lattitolo è di 2,1 kcal/g
Lattosio Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad alcuni
zuccheri, lo contatti prima
di prendere questo
medicinale.
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari problemi
ereditari di intolleranza al
fruttosio, non devono
assumere questo medicinale.
Lattosio Orale 5 g Contiene x g di lattosio
(x/2 g di glucosio e x/2 g
di galattosio) per dose. Da
tenere in considerazione
in persone affette da
diabete mellito
Latex
Gomma naturale (latex)
Tutte zero Il contenitore di questo
medicinale è costituito di
gomma latex. Può causare
gravi reazioni
allergiche.
Non è un tipico eccipiente, ma l’avvertenza è considerata necessaria
Olio di ricino poliossidrato
Olio di ricino poliossidrato idrogenato
Parenterale zero Può causare gravi reazioni
allergiche.
Olio di ricino poliossidrato
Olio di ricino poliossidrato idrogenato
Orale zero Può causare gravi reazioni allergiche
Olio di ricino poliossidrato
Olio di ricino
Topica zero Può causare gravi reazioni allergiche
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.50
poliossidrato idrogenato
Maltitolo
(E 965)
Isomaltitolo
(E 953)
Maltitolo liquido (sciroppo di glucosio idrogeneto)
Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad
alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere
questo medicinale
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari
problemi ereditari di
intolleranza al fruttosio,
non devono assumere questo medicinale.
Maltitolo
(E 965)
Isomaltitolo
(E 953)
Maltitolo liquido (sciroppo di glucosio idrogeneto)
Orale 10 g Può avere un lieve effetto
lassativo.
Il valore calorico del
<maltitolo><isomaltitolo>
è di 2,3 kcal/g.
Mannitolo
(E 421)
Orale 10 g Può avere in leggero effetto lassativo
Composti organici del mercurio
Per esempio:
Tiomersale
Fenilmercurio
nitrato/acetato/borato
Oftalmica zero Può causare reazioni allergiche
Vedere dichiarazione pubblica dell’EMEA8 lugli 1999, Rif. EMEA720962/99
Composti organici del mercurio
Per esempio:
Tiomersale
Fenilmercurio
nitrato/acetato/borato
Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatite da contatto) e
cambiamento di colore
della pelle
Composti organici del mercurio
Per esempio:
Tiomersale
Fenilmercurio
nitrato/acetato/borato
Parenterale zero Questo medicinale
contiene (tiomersale)
come agente conservante
ed è possibile che <lei/il
bambino> possa avere una
reazione allergica.
Informi il medico se
<lei/il bambino> ha una
qualsiasi allergia nota.
Vedere dichiarazione
pubblica dell'EMEA, 8
luglio
1999, Rif. EMEA/20962/99
Composti organici del mercurio
Per esempio:
Tiomersale
Fenilmercurio
nitrato/acetato/borato
Parenterale zero Informi il medico se
<lei/il bambino> ha avuto
problemi di salute dopo
precedenti
somministrazioni di un vaccino.
Informazione aggiuntiva da citare per i vaccini.
Paraidrossi
benzoati e
loro esteri
Per esempio:
Etilidrossi benzoato
(E 214)
Sodio etilidrossi
benzoato
(E 215)
Propilidrossi
benzoato
Sodio propilidrossi
benzoato
Metilidrossi
benzoato
(E 218)
Sodio metilidrossi
benzoato (E 219)
Orale
Oftalmica
Topica
zero Può causare reazioni allergiche (anche ritardate)
Paraidrossi
benzoati e
Parenterale
Inalatoria
zero Può causare reazioni allergiche (anche
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.51
loro esteri
Per esempio:
Etilidrossi benzoato
(E 214)
Sodio etilidrossi
benzoato
(E 215)
Propilidrossi
benzoato
Sodio propilidrossi
benzoato
Metilidrossi
benzoato
(E 218)
Sodio metilidrossi benzoato (E 219
ritardate) e, eccezionalmente, broncospasmo
Fenilalanine 09/10/2017 Orale zero Questo medicinale
contiene x mg di
fenilalanina
per <dose> <equivalente a
x
mg/<peso><volume>>.
Fenilalanina può esserle
dannosoa se è affetto da
fenilchetonuria, una rara
malattia genetica che
causa l'accumulo di
fenilalanina perche' il
corpo
non riesce a smaltirla correttamente.
Tampone fosfato 09/10/2017 Oftalmica zero Questo medicinale
contiene x mg di tampone
fosfato per <dose>
<equivalente a x
mg/<peso><volume>>.
Se ha un grave danno allo
strato trasparente più
esterno dell'occhio (la
cornea), i fosfati possono
causare in casi molto rari
macchie opache sulla
cornea dovute ad
accumulo di calcio
durante il
trattamento.
Informazione
corrispondente al paragrafo
4.8
del RCP (Effetti
indesiderati):
“Molto raramente sono stati
riportati casi di
calcificazione della cornea
associati all'uso di
colliri contenenti fosfati in
pazienti con cornea
significativamente danneggiata.”
Potassio Parenterale Inferiore mmol per dosel
Questo medicinale
contiene potassio, meno
di 1
mmol (39 mg) per
<dose>, cioè
essenzialmente
‘senza potassio
Questa informazione si
riferisce al valore soglia
basato sul quantitativo totale
di K+ nel
medicinale.
Si riferisce particolarmente
ai medicinali usati in
dosi pediatriche, per fornire
informazioni ai
prescrittori e rassicurare i
genitori riguardo il
basso contenuto di K+ nel medicinale.
Potassio Orale, parenterale 30 mmol/l Può causare dolore nel sito dell’iniezione
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Tutte 1mg/kg/giorno Questo medicinale
contiene x mmol (o y mg)
di potassio per <dose>.
Da tenere in
considerazione
in pazienti con ridotta
funzionalità renale o in
pazienti che seguono una
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.52
dieta a basso contenuto
di potassio.
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Orale, parenterale 1mg/kg/giorno Se il bambino ha meno di
4 settimane di età, parli
con il medico o il
farmacista prima di
somministrare questo
medicinale, in particolare
se
il bambino sta assumendo
altri medicinali
contenenti propilene glicole o alcol.
La co-somministrazione con
qualsiasi substrato
dell'alcol deidrogenasi come
etanolo può indurre
gravi effetti avversi nei neonati.
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Orale, parenterale 50 mg/kg/giorno
Se il bambino ha meno di
5 anni di età, parli con il
medico o il farmacista
prima di somministrare
questo medicinale, in
particolare se il bambino
sta assumendo altri
medicinali contenenti
propilene glicole o alcol.
La co-somministrazione con
qualsiasi substrato
dell'alcol deidrogenasi come
etanolo può indurre
gravi effetti avversi nei
bambini con meno di 5
anni di età.
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Orale, parenterale 50 mg/kg/giorno
Se lei è in gravidanza o
sta allattando, non prenda
questo medicinale se non
diversamente
raccomandato dal medico.
Il medico potrà fare
ulteriori controlli durante la terapia.
Sebbene propilene glicole
non ha mostrato
effetti tossici sulla
riproduzione e lo sviluppo
in
animali o umani, può
raggiungere il feto ed è
stato ritrovato nel latte
materno. Come
conseguenza, la
somministrazione di
propilene
glicole a pazienti in
gravidanza o in allattamento
deve essere considerata caso per caso
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Orale, parenterale 50 mg/kg/giorno
Se lei soffre di malattie al
fegato o ai reni, non
prenda questo medicinale
se non diversamente
raccomandato dal medico.
Il medico potrà fare
ulteriori controlli durante la terapia.
Il monitoraggio clinico è
richiesto per i pazienti
con insufficienza epatica o
renale a causa di vari
eventi avversi attribuiti a
propilene glicole come
disfunzione renale (necrosi
tubulare acuta),
danno renale acuto e disfunzione epatica.
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Orale, parenterale 500 mg/kg/giorno
Propilene glicole in
questo medicinale può
dare gli
stessi effetti che si hanno
bevendo alcol e può
aumentare la probabilità
di effetti collaterali.
Non usi questo
medicinale nei bambini
con meno di
5 anni di età.
Usi questo medicinale
solo se raccomandato dal
medico. Il medico potrà
fare ulteriori controlli
durante la terapia
Diversi eventi avversi come
iperosmolarità,
acidosi lattica; disfunzione
renale (necrosi
tubulare acuta), danno
renale acuto;
cardiotossicità (aritmia,
ipotensione); disturbi
del sistema nervoso centrale
(depressione,
coma, convulsioni);
depressione respiratoria,
dispnea; disfunzione
epatica; reazione emolitica,
(emolisi intravascolare) e
emoglobinuria; o
disfunzione multi-organo
sono stati riportati con
alte dosi o uso prolungato di
propilene glicole.
Quindi, dosi superiori a 500
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.53
mg/kg/giorno
possono essere
somministrate nei bambini
con
più di 5 anni di età ma
dovranno essere
considerate caso per caso.
Gli eventi avversi
solitamente svaniscono a
seguito dell'interruzione
dell'assunzione di
propilene glicole e in casi
più severi a seguito di
emodialisi.
Il monitoraggio clinico è richiesto.
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Cutanea 50 mg/kg/giorno
Può causare irritazione
della pelle.
Non usi questo
medicinale nei bambini
con meno di
4 settimane di età con
ferite aperte o aree estese
di pelle danneggiata
(come bruciature) senza
averne parlato con il medico o il farmacista
Propilene glicole
(E 1520) e i suoi esteri
09/10/2017 Cutanea 500
mg/kg/giorno
Può causare irritazione
della pelle.
Piochè questo medicinale
contiene propilene
glicole, non lo usi su
ferite aperte o aree estese
di
pelle danneggiata (come
bruciature) senza averne
parlato con il medico o il farmacista
Olio di sesamo Tutte zero Raramente può causare gravi reazioni allergiche
Sodio 09/10/2017 Orale, parenterale Inferiore a 1 mmol (23 mg) per dose
Questo medicinale
contiene meno di 1 mmol
(23 mg) di sodio per
<dose>, cioè
essenzialmente
‘senza sodio’.
mmol di sodio (Na) = 23 mg
Na = 58,4 mg di
sale NaCl.
Questa informazione si
riferisce al valore soglia
basato sul quantitativo totale
di sodio nel
medicinale.
E' particolarmente rilevante
per medicinali usati
nei bambini o in pazienti
che seguono un regime
dietetico iposodico per
fornire informazioni ai
prescrittori e rassicurare i
genitor riguardo il
basso contenuto di sodio nel medicinale.
Sodio 09/10/2017 Orale, parenterale 1 mmol (23 mg) per dose
Questo medicinale
contiene x mg di sodio
(componente principale
del sale da cucina) per
<dose>. Questo equivale a
y% dell'assunzione
massima giornaliera
raccomandata con la dieta
di
un adulto.
Per formulazioni parenterali
con un contenuto di
sodio variabile per dose (ad
es. posologia basata
sul peso corporeo), il
contenuto può essere
espresso in mg/flaconcino.
Dicitura proposta per il
RCP:
"Questo medicinale contiene
x mg di sodio per
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.54
<dose> equivalente a y%
dell'assunzione
massima giornaliera
raccomandata dall'OMS che
corrisponde a 2 g di sodio per un adulto."
Sodio 09/10/2017 Orale, parenterale 17 mmol (391 mg) nella dose massima giornaliera
Parli con il medico o il
farmacista se lei ha
bisogno
di Z o più <dosi> al
giorno per un periodo
prolungato, specialmente
se lei è stato avvisato di
seguire una dieta a basso contenuto di sodio.
Questo si applica solo a
medicinali per cui la
posologia nell'RCP permette
l'assunzione
giornaliera per più di 1 mese
o l'uso ripetuto per
più di 2 giorni alla
settimana.
17 mmol (391 mg)
corrisponde
approssimativamente al 20%
dell'assunzione
massima giornaliera
raccomandata dall'OMS con
la dieta di un adulto che è di
2 g; questo
medicinale è quindi
considerato ad alto
contenuto di sodio.
Questo è rilevante anche per
i bambini per cui
l'assunzione massima
giornaliera è considerata
essere proporzionale a
quella per gli adulti e
basata sul fabbisogno
energetico.
<Z dosi> riflette il numero
più basso di unità
posologiche per cui il valore
soglia di 17 mmol
(391 mg) di sodio è
raggiunto/superato.
Arrotondare al numero
intero più vicino.
Per la dicitura nel RCP fare
riferimento alle
raccomandazioni del PRAC:
“1.3. Sodiumcontaining
effervescent, dispersible and
soluble
medicines – Cardiovascular
events”
(EMA/PRAC/234960/2015).
Sodio lauril solfato
(E487)
Cutanea zero Questo medicinale
contiene x mg di sodio
lauril solfato per <dose>
<equivalente a x
mg/<peso><volume>>.
Sodio lauril solfato può
causare irritazione della
pelle (sensazione di
pizzicore o bruciore) o
intensificare le reazioni
sulla pelle causate da altri
medicinali quando applicati sulla stessa area.
Lo spessore della cute varia
considerevolmente
a seconda del sito e dell'età e
può essere un
fattore rilevante nella
sensibilità a sodio lauril
solfato.
La sensibilità a sodio lauril
solfato varia anche a
seconda del tipo di
formulazione (e all'effetto di
altri eccipienti), alla sua
concentrazione, al
tempo di contatto e al tipo di
paziente (bambini,
livello di idratazione, colore
della pelle e
patologie).
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.55
Pazienti con la funzione di
barriera cutanea
ridotta ad es. a seguito di
dermatite atopica
sono più sensibili alle
proprietà irritanti di sodio
lauril solfato
Acido ascorbico
(E 200) e sali
Topica zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatite da contatto).
Sorbitolo (E 420) 09/10/2017 Orale, parenterale zero Questo medicinale
contiene x mg di sorbitolo
per
<dose> <equivalente a x mg/<peso><volume>>.
L'effetto additivo della co-
somministrazione di
medicinali contenenti
sorbitolo (o fruttosio) e
l'assunzione giornaliera di
sorbitolo (o fruttosio)
con la dieta deve essere
considerato.
Il contenuto di sorbitolo in
medicinali per uso
orale può modificare la
biodisponibilità di altri
medicinali per uso orale co-somministrati.
Sorbitolo (E 420) 09/10/2017 Endovenosa zero Sorbitolo è una fonte di
fruttosio. Se il medico ha
diagnosticato a lei (o al
bambino) l'intolleranza
ereditaria al fruttosio, una
rara malattia genetica,
lei (o il bambino) non
deve prendere questo
medicinale. I pazienti con
intolleranza ereditaria al
fruttosio non riescono a
trasformare il fruttosio, il
cui accumulo può causare
gravi effetti collaterali.
Prima di prendere questo
medicinale, informi il
medico se lei (o il
bambino) soffre di
intolleranza
ereditaria al fruttosio o se
il bambino si sente
male, vomita o ha reazioni
sgradevoli come
gonfiore e crampi allo
stomaco o diarrea quando
assume cibi o bevande dolci.
Ai pazienti con intolleranza
ereditaria al fruttosio
non deve essere
somministrato questo
medicinale se non
strettamente necessario.
Nei bambini con meno di 2
anni di età può non
essere ancora diagnosticata
l'intolleranza
ereditaria al fruttosio. I
medicinali contenenti
fruttosio somministrati per
via endovenosa
possono mettere in pericolo
la vita e devono
essere controindicati in
questi pazienti a meno
che il bisogno clinico sia
evidente e non ci siano
alternative terapeutiche
disponibili.
Deve essere raccolta la
storia clinica dei pazienti
con particolare attenzione ai
sintomi di
intolleranza ereditaria al
fruttosio prima di
somministrare questo medicinale.
Sorbitolo (E 420) 09/10/2017 Orale, parenterale, (oltre l’endovenoso)
5 mg/kg/giorno
Sorbitolo è una fonte di
fruttosio. Se il medico le
ha detto che lei (o il
bambino) è intollerante ad
alcuni zuccheri, o se ha
una diagnosi di
intolleranza
ereditaria al fruttosio, una
rara malattia genetica
per cui i pazienti non
riescono a trasformare il
fruttosio, parli con il
medico prima che lei (o il
bambino) prenda questo medicinale
Ai pazienti con intolleranza
ereditaria al fruttosio
non deve essere
somministrato questo
medicinale
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.56
Sorbitolo (E 420) 09/10/2017 Orale 140 mg/kg/giorno
Può causare problemi
gastrointestinali e avere
un lieve effetto lassativo.
Olio di soia
Olio di soia idrogenato
Tutte zero <Medicinale> contiene
soia. Se è allergico alle
arachidi o alla soia, non usi questo medicinale
In linea con l’olio di
arachidi.
RCP: contraindicazione
Alcol stearilico Tutte zero Può causare reazioni sulla
pelle localizzate (ad es.
dermatite da contatto).
Saccarosio Orale zero Se il medico le ha
diagnosticato una
intolleranza ad
alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere
questo medicinale.
Proposta per RCP: I pazienti
affetti da rari
problemi ereditari di
intolleranza al fruttosio, da
malassorbimento di
glucosio-galattosio, o da
insufficienza di sucrasi
isomaltasi, non devono
assumere questo medicinale.
Saccarosio Orale 5 g Contiene x g di saccarosio
(zucchero) per <dose>.
Da tenere in
considerazione in persone
affette da
diabete mellito.
Saccarosio Soluzioni orali,
pastiglie,
compresse
masticabili
zero Può essere dannoso per i denti.
Citare questa informazione
solo quando il
medicinale è indicato per un
uso cronico, ad es.
per due o più settimane o più.
Solfiti compresi
metabisolfiti
Per esempio:
Zolfo diossido
(E 220)
Sodio solfito (E 221)
Sodio bisolfito
(E 222)
Sodio metabisolfito
(E 223)
Potassio
metabisolfito
(E
224)
Potassio bisolfito
(E 228)
Orale
Parenterale
Inalatoria
zero Raramente può causare
gravi reazioni di
ipersensibilità e
broncospasmo
Amido di frumento contenente glutine
09/10/2017 Orale zero L'amido di frumento in
questo medicinale
contiene
solo una piccolissima
quantità di glutine
<considerato senza
glutine*>; è molto poco
probabile che possa
causarle problemi se è
celiaco.
Una <dose> contiene non
più di x microgrammi di
glutine.
Se lei è allergico al
frumento (condizione
diversa
dalla celiachia) non
prenda questo medicinale.
[*la frase "considerato
senza glutine" si applica
solo se il contenuto di
glutine nell'amido di
In linea con la monografia
della Farmacopea
Europea, il limite proteico di
0,3% nell'amido di
frumento (saggio delle
proteine totali), significa
che non più di 100 ppm
(microgrammi/g) di
glutine è presente nell'amido
di frumento. Il
livello massimo di glutine
nell'eccipiente può
essere calcolato sulla base di
questa
informazione (contenuto di
proteina).
Il nome dell'eccipiente sulla
etichetta deve
essere "amido di frumento
MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA
MEDICINALI
9.57
frumento è inferiore a 20 ppm.]
Grasso di lana (lanolina)
Topica zero Può causare reazioni
cutanee locali (ad es.
dermatite da contatto).
Xylitolo (E 967) Orale 10 g Può avere un lieve effetto
lassativo.
Il valore calorico dello xilitolo è di 2,4 kcal/g
N