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A tutti i Clienti
LORO SEDI
Circolare n. 48/2018
Rimini, 19 luglio 2018
Oggetto: Circolare informativa
Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità
amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.
Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e
approfondimenti.
AUTOTRASPORTATORI: LE DEDUZIONI FORFETTARIE
PER IL 2017, LE NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO
DIGNITA’, IL TRATTAMENTO IVA DEL NOLEGGIO CON
CONDUCENTE, LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ E I
CODICI ATECO, IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO, I CHIARIMENTI DELL’INL SUI MEZZI
DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le misure agevolative spettanti
per l'anno d'imposta 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 13 luglio 2018
il D.L. n. 87/2018 cosiddetto decreto dignità che prevede numerose novità anche in
campo fiscale, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50 fornisce alcuni chiarimenti
circa il trattamento IVA del noleggio con conducente, la tabella ATECO non può
escludere a priori la possibilità di optare per la separazione delle attività, come cambia
il contratto a tempo determinato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto dignità,
l’Ispettorato Nazione del Lavoro chiarisce alcuni aspetti dei nuovi mezzi di pagamento
degli stipendi con riferimento agli obblighi introdotto dal 1 luglio: questi i principali temi
trattati dalla circolare
Temi trattati
Fisco
1. AUTOTRASPORTATORI: IL MEF HA PUBBLICATO LE MISURE AGEVOLATIVE
PER IL MODELLO REDDITI 2018
2. DECRETO DIGNITA’: LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI
3. NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESENTE DA IVA SE SIMILE AL TRASPORTO A MEZZO TAXI
4. SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ NON VINCOLATA DAI CODICI ATECO
Lavoro e Previdenza
5. DECRETO DIGNITA’: COME CAMBIA IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
6. CHIARIMENTI DALL’INL SUI MEZZI DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI CON RIFERIMENTO AI NUOVI OBBLIGHI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO
1. AUTOTRASPORTATORI: IL MEF HA PUBBLICATO LE MISURE
AGEVOLATIVE PER IL MODELLO REDDITI 2018
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le misure agevolative spettanti
per l'anno d'imposta 2017 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
1.1 Deduzioni forfetarie
• deduzione forfetaria di 38,00 euro per spese non documentate, secondo quanto
previsto dall'art. 66, comma 5 del TUIR, su trasporti effettuati personalmente
dall'imprenditore oltre il Comune dove ha sede l'impresa. La deduzione è
considerata giornaliera, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.
L'importo stabilito per la deduzione giornaliera si è ridotto rispetto agli anni
precedenti, passando dai 51 euro ai 38 euro comunicati per l'anno 2017;
• deduzione forfetaria su base giornaliera di 13,30 euro (il 35% di 38 euro) per i
trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno dei confini
territoriali del Comune ove ha sede l'impresa.
1.2 Contributo SSN
Le imprese di autotrasporti, nel 2018, possono recuperare fino ad un massimo 300,00
euro per ciascun veicolo le somme versate nel corso del 2017 come contributo al
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile sui
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. L'importo deve essere
recuperato mediante compensazione con Modello F24 con indicazione, nella sezione
Erario del modello, del codice tributo 6793.
L'Agenzia delle Entrate ha contestualmente reso noto "che la deduzione forfetaria per i
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5,
primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF
e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così
come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI".
2. DECRETO DIGNITA’: LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. n. 87/2018
(Decreto Dignità).
Pur essendo i temi del lavoro e della lotta al precariato il fulcro della norma entrata in
vigore a partire dal 14 luglio, vi sono molte novità anche in tema fiscale.
2.1 Split payment
Il meccanismo della "scissione dei pagamenti "ex art. 17- ter, comma 1, DPR 633/1972
non è più applicabile per le prestazioni di servizi rese alla Pubblica amministrazione da
parte di professionisti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di
acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Si ritiene, pertanto, che, continuino ad essere soggette a split payment
le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all’articolo 25 bis
D.P.R. 600/1973.
La norma è valida per tutte le parcelle emesse dal giorno successivo alla data di entrate
in vigore del decreto (14/07/2018).
Introdotto con la Finanziaria 2015, il meccanismo dello Split Payment era stato esteso,
con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, anche al mondo delle prestazioni
professionali.
2.2 Redditometro
Lo strumento del redditometro non è stato abolito e non sono state modificate le regole
in materia dell’onere della prova, che rimane sempre in capo al contribuente.
Con l’abrogazione del DM del 16.09.2015 nel quale erano stati forniti tutti gli elementi
di spesa della capacità contributiva costituenti la base di calcolo del redditometro, è
stato di fatto sospesa l’attività di controllo a partire dal periodo d’imposta 2016 e
successivi, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto da parte del MEF, che fornirà
i nuovi elementi indicativi della capacità contributiva, dopo aver consultato l’Istat e le
maggiori associazioni di categoria dei consumatori, tenendo conto della reale capacità
di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti.
Le nuove disposizioni non riguardano:
• gli inviti a fornire documentazione ex art. 38, comma 7, DPR 600/1973 per gli
anni d’imposta fino al 31.12.2015;
• gli atti relativi al periodo d’imposta 2016 già notificati.
2.3 Spesometro
Il termine per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo
trimestre del 2018 è slittato al 28 febbraio 2019, anziché entro il 2° mese successivo
alla chiusura del trimestre (30 novembre 2018).
Sono invece confermati i termini per l’invio dei dati semestrali dovranno essere invece
trasmessi entro il 01 ottobre 2018 per il primo semestre (scadenza 30 settembre che
però cade di domenica), ed entro il 28 febbraio 2019 per il secondo semestre. Tali
scadenze riguardano i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione prevista
dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015 (i soggetti passivi IVA che hanno optato
per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse
e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il SID)
Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’abrogazione
dell’adempimento a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenuto conto dell'obbligo di
fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA.
2.4 Limiti alle imprese in tema di delocalizzazione
Per tutti gli investimenti avviati dalle imprese sulla base di agevolazioni concesse o
autorizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018), nel caso di
delocalizzazione, sono previste forti limitazioni, e più precisamente:
• decadenza del beneficio concesso/aiuto di Stato per tutte le imprese, siano esse
italiane od estere, ma operanti nel territorio nazionale, che decidano di
delocalizzare la propria attività in Stati non appartenenti all’Unione europea, con
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni
dalla data di conclusione dell’investimento per cui si è fruito dell’agevolazione;
• decadenza dal beneficio anche per le imprese che, pur non trasferendo la sede
all’estero, decidano di spostare la sede operativa fuori dallo specifico territorio
per il quale hanno usufruito dell'agevolazione.
• iper-ammortamento: l’agevolazione è concessa per investimenti da effettuarsi
nel territorio italiano. Qualora il bene oggetto di agevolazione, nel periodo di
utilizzo del beneficio, venga destinato a strutture produttive situate fuori dal
territorio italiano, l’impresa dovrà procedere al recupero fiscale generato dall’iper
ammortamento. E’ previsto il recupero anche nel caso in cui si effettui la cessione
del bene. Si ricorda che la norma previgente aveva stabilito, in caso di cessione
a titolo oneroso, la semplice perdita del benefico ma non la restituzione di quanto
già dedotto fino al momento del passaggio di proprietà. Rimane valida la
possibilità di usufruire dell’iper ammortamento nel caso in cui si effettuino degli
investimenti sostitutivi del bene oggetto di agevolazione.
In caso di delocalizzazione, oltre al recupero dell'importo fruito a titolo di beneficio, è
prevista anche l'irrogazione di una sanzione a partire dal doppio fino ad un massimo di
quattro volte dell'importo erogato.
2.5 Credito ricerca e sviluppo
A decorrere dal 2018, non potranno più essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti
per l’acquisto, sia a titolo di proprietà che a titolo di licenza d’uso, dei beni immateriali
derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
2.6 Società Sportive Dilettantistiche
Viene abrogata sul nascere la Società sportiva dilettantista lucrativa. Introdotta con la
Legge di Bilancio 2018 dava la possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica
in forma societaria, purché espressamente previsto nello Statuto. La società,
riconosciuta dal CONI, avrebbe disposto di un assoggettamento IRES pari al 12%. In
campo Iva vengono, di conseguenza, eliminate le prestazioni (iva al 10%) di servizi di
natura sportiva resi dalle neo-nate società sportive dilettantistiche lucrative nei
confronti di chi pratica attività sportiva a titolo occasionale/continuativo in strutture
sportive gestite dalle stesse società.
2.7 Pubblicità giochi e scommesse
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), è vietata
qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, relativa a giochi o scommesse con
vincite di denaro, effettuata tramite qualunque mezzo (manifestazioni sportive,
culturali, artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e
periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet).
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista è pari al 5% del valore della
sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore a 50.000 euro. I proventi
derivanti dall'incasso di tali sanzioni saranno destinati al Fondo per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico. I contratti di pubblicità rimangono validi fino a scadenza e
comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame
(14 luglio 2019).
La misura del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da gioco viene
incrementata, fissandola a:
• 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1°
settembre 2018;
• 19,50% e 6,50% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1°
maggio 2019.
3. NOLEGGIO CON CONDUCENTE ESENTE DA IVA SE SIMILE AL
TRASPORTO A MEZZO TAXI
Nel caso in cui, in un determinato comune, sia previsto esclusivamente il servizio di
trasporto di persone via acqua, con possibilità di cumulo, in capo alla medesima società,
della licenza per l’esercizio del servizio di taxi acqueo e del servizio di noleggio con
conducente, è possibile estendere il trattamento di esenzione al servizio di noleggio con
conducente se simile a quello di taxi acqueo.
Tale precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 50 del 5 luglio
2018, ha per oggetto l’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n.
14), del D.P.R. n. 633/1972 dopo le novità introdotte dalla L. n. 232/2016 (Legge di
Bilancio 2017), che limita la detassazione alle prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e a quelle effettuati per
acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a
mezzo gondole o motoscafi.
Il quadro normativo di riferimento è completato:
• dal n. 1-ter) nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, introdotto
dalla Legge di Stabilità 2017, che considera imponibili, con aliquota ridotta del 5% le
prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi;
• dal n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che
assoggetta a IVA, con aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di trasporto urbano di
persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le
prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate,
sono da assoggettare a IVA con aliquota del 10%.
Come anticipato, nel caso in cui, in un determinato comune, sia previsto esclusivamente
il servizio di trasporto di persone via acqua, con possibilità di cumulo, in capo alla
medesima società, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi acqueo e del servizio
di noleggio con conducente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile estendere
il trattamento di esenzione al servizio di noleggio con conducente se simile a quello di
taxi acqueo.
Solo in tale ipotesi, infatti, il trasporto acqueo urbano dei passeggeri effettuato mediante
il servizio di noleggio con conducente non si troverebbe in una situazione di concorrenza
diretta con il medesimo servizio che, se reso per via terra, sarebbe assoggettato a IVA
con l’aliquota del 10%, determinando problemi di compatibilità con le disposizioni
rilevanti della Direttiva n. 2006/112/UE in materia di IVA, come interpretata dalla Corte
di giustizia UE.
L’indicazione dell’Agenzia riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con
conducente e non l’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a
favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour
operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi
l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili.
4. SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ NON VINCOLATA DAI CODICI
ATECO
L’art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, in via generale, nei confronti
dei soggetti che esercitano più attività, l’imposta si applica unitariamente e
cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume d’affari complessivo.
Tale principio di unitarietà del soggetto passivo IVA subisce una duplice deroga nei casi
di separazione delle attività, che possono essere obbligatori e facoltativi.
4.1 Separazione obbligatoria e separazione facoltativa delle attività
L’art. 36, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633/1972 prevede la separazione obbligatoria nelle
ipotesi di esercizio:
• di imprese e di arti o professioni;
• dell’attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della
cd. “ventilazione dei corrispettivi”, comprese le attività accessorie e quelle non rientranti
nell’attività propria dell’impresa;
• dell’attività agricola, in caso di applicazione del regime speciale;
• delle attività di intrattenimento, giochi e spettacolo.
Al di fuori delle ipotesi di separazione obbligatoria, il soggetto passivo che esercita più
attività può applicare separatamente l’imposta per tali attività. L’art. 36, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che i soggetti che esercitano più imprese o più
attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di
optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività
esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività.
La norma aggiunge che, in tal caso, la detrazione dell’imposta spetta a condizione che
l’attività sia gestita con contabilità separata.
La separazione delle attività risulta conveniente quando il soggetto passivo, esercitando
sia un’attività imponibile, sia un’attività esente da IVA, intende evitare gli effetti negativi
del pro rata di detrazione. In pratica, è conveniente optare per la separazione quando,
in presenza di una indetraibilità soggettiva da pro rata, l’attività imponibile abbia
un’elevata incidenza di costi e, quindi, di imposta potenzialmente detraibile.
4.2 Registri o sezionali distinti per le attività separate
L’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina i rapporti tra le attività oggetto di
separazione contabile e le altre attività esercitate dal contribuente.
Come precisato dalla C.M. 22 maggio 1981, n. 18/331568 (§ 9), “in tutti i casi di
applicazione separata dell’imposta relativamente a talune attività esercitate, sia per
obbligo di legge che per opzione, consegue una autonomia fiscale nell’adempimento
degli obblighi che assumono rilevanza ai fini della determinazione dell’imposta.
Pertanto, fermo restando il principio della unitarietà del soggetto d’imposta, per l’attività
separata devesi procedere:
1) alla tenuta dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 distintamente da quelli relativi alle
altre attività esercitate;
2) alla fatturazione delle relative operazioni con adozione di una distinta serie numerica;
3) alla annotazione delle relative operazioni nei registri di cui al precedente punto n. 1;
4) alla distinta liquidazione dell’imposta ed applicazione distinta delle disposizioni di cui
all’art. 19”.
Ne discende che la separazione contabile implica la tenuta dei registri IVA per ciascuna
attività separata.
Anche se la tenuta dei registri separati non va confusa con la tenuta dei registri
sezionali, è ammesso, ai fini dell’applicazione della contabilità separata, l’utilizzo dei
registri sezionali per una o più delle attività separate.
4.3 Valenza dei codici ATECO
Secondo le indicazioni della prassi amministrativa, per gestire separatamente le attività,
indispensabile per poter esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’attività imponibile,
è necessario che le attività che s’intendono separare siano caratterizzate da codici
ATECO diversi (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 20 agosto 2010, n. 87 e 28 marzo
2008, n. 112).
In sede di dichiarazione annuale, occorre compilare un modulo per ogni contabilità
separata (istruzioni relative al modello IVA 2018), per cui ciascun modulo si caratterizza
per un codice attività diverso.
L’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui la separazione facoltativa
prevista dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 è vincolata alla classificazione
delle attività secondo codici ATECO diversi, può essere tuttavia superata rifacendosi alle
interpretazioni fornite dalla stessa prassi amministrativa, in base alle quali l’applicazione
separata dell’IVA presuppone che le attività siano “«effettivamente» distinte ed
obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa”
(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2008, n. 184 e R.M. 22 luglio 1998, n.
83/E).
In quest’ottica, potrebbe sostenersi che le attività separabili debbano essere
oggettivamente diverse fra loro (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 18 novembre
2003, n. 211), anche quindi se caratterizzate dallo stesso codice ATECO. In questo
senso depone la circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 22 (§ 9), ove
viene precisato “che - in base alla regola di carattere generale di cui all’art. 36, terzo
comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 - sono suscettibili di essere separate, ai fini
dell’applicazione dell’imposta, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di
regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività
economiche”.
Anche in dottrina, a favore di quest’ultima impostazione, è stato osservato che la
portata del divieto di separazione, per le attività caratterizzate da codici distinti, deve
essere adeguatamente ridimensionata siccome l’art. 36, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972 concede al soggetto passivo la facoltà di applicare separatamente l’imposta
in caso di esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa, senza attribuire
all’Amministrazione finanziaria il potere di limitare le diverse attività mediante la
predisposizione di un’apposita classificazione.
Sotto tale profilo, la tabella ATECO, nel rispondere ad evidenti finalità statistiche e di
controllo, costituisce un’utile traccia, ma non può considerarsi esaustiva della diversità
delle attività esercitabili e, quindi, non può neppure escludere a priori la possibilità di
optare per la separazione se le operazioni effettuate dal soggetto passivo presentino in
concreto una costante uniformità nei loro elementi essenziali e possano comunque
essere suddivise e classificate con criteri oggettivi in distinte attività.
In conclusione, secondo questa diversa interpretazione, ai fini della separazione delle
attività, non rileva né il singolo codice dell’attività svolta, né – tantomeno – la sezione
al quale il medesimo è riconducibile.
Questa differente impostazione, volta a privilegiare la sostanza sulla forma, è stata
confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate, sia pure ufficiosamente, nell’ambito di
un convegno in materia di Gruppo IVA tenutosi a Milano il 4 giugno 2018, ritenendo, in
definitiva, che la circostanza che le attività siano inquadrabili in diversi codici ATECO
costituisce soltanto un possibile e ulteriore requisito per l’applicazione separata
dell’imposta.
5. DECRETO DIGNITA’: COME CAMBIA IL CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Il contratto a termine alla luce di quanto introdotto con il decreto Dignità n. 87 del 12
luglio 2018.
5.1 Nuovo termine
- durata massima 24 mesi
- i primi 12 mesi il contratto sarà acausale
- oltre i 12 mesi necessaria una causale:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze
sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.
Qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto
o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento.
5.2 Numero proroghe e aumento contributo
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di
4 volte.
L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 stabilisce che l’importo previsto dalla disciplina
di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all’1,4% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, venga incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione
di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
5.3 Nuovi termini impugnazione contratto
Viene stabilito che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire
entro 180 giorni (anziché 120) dalla cessazione del contratto.
6. CHIARIMENTI DALL’INL SUI MEZZI DI PAGAMENTO DEGLI
STIPENDI CON RIFERIMENTO AI NUOVI OBBLIGHI IN VIGORE DAL
1 LUGLIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 che si ricollega,
integrandola, alla nota n. 4538 del 22 maggio 2018 dello stesso ente, ha espresso
chiarimenti in relazione all’applicazione del regime sanzionatorio riferito alla violazione
dei nuovi obblighi sui mezzi di pagamento degli stipendi dei lavoratori imposti dall’art.
1, comma 910, della L. n. 205/2017 – Legge di bilancio 2018 secondo cui: “a far data
dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la
retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con
uno dei seguenti mezzi
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di
lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché
di età non inferiore a sedici anni”.
Il successivo comma 913 della stessa legge regola le sanzioni per la violazione del
precetto di cui al comma 910, prevedendo che sono esclusi dall’applicazione dell’obbligo
di utilizzo dei soli mezzi di pagamento indicati nel comma 910 e 911 i rapporti di lavoro
instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, quelli
comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli
addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000
euro a 5.000 euro.
L’INL nella nota del 4 luglio chiarisce che la formulazione del comma 913 lascia supporre
che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo
datore di lavoro, di conseguenza la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori
interessati dalla violazione. Tuttavia, in riferimento alla consumazione dell’illecito, l’INL
ritiene che l’erogazione della retribuzione – che generalmente avviene mensilmente –
implica l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto
l’illecito. L’INL fornisce anche un esempio esplicativo: nel caso in cui la violazione sia
andava avanti per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai
sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per
quanto sopra chiarito, lo stesso importo sarà così calcolato anche nel caso in cui, per lo
stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero
minore o maggiore.
L’Ispettorato nella nota offre precisazioni anche sui mezzi di pagamento e su come il
datore di lavoro debba comportarsi per tenere traccia delle operazioni:
a) Strumenti elettronici
Chiarisce l’ente che tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lettera b)
del comma 910 dell’art. 1, rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato
su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia
collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, perché l’operazione eseguita sia tracciabile,
il datore di lavoro sarà tenuto a conservare le ricevute di versamento anche ai fini della
loro esibizione agli organi di vigilanza. L’INL ricorda, infatti, che la firma apposta dal
lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della
retribuzione.
b) Altre modalità di pagamento
Le retribuzioni dei soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero
intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) possono essere versate
anche sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione
che:
• tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore
“prestatore”;
• il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura
dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che accerta l’effettivo
accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
L’INL si riserva di integrare la presente nota con altri casi specifici attualmente all’esame
del Ministero del lavoro, oltre che con indicazioni operative sulle modalità in cui
dovranno essere effettuati gli accertamenti da parte del personale ispettivo, al momento
oggetto di confronto con l’ABI.