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Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione. · 2014. 3. 26. · Pordenone 20 marzo 2014...

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Pordenone 20 marzo 2014 Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione. Il procedimento di Certificazione, in Italia come in Europa, attraverso il nuovo Regolamento Europeo 305/2011 e la Norma di prodotto UNI EN 1090-1
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Pordenone 20 marzo 2014

Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione.

Il procedimento di Certificazione, in Italia come in Europa, attraverso il nuovo Regolamento Europeo 305/2011 e la

Norma di prodotto UNI EN 1090-1

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Indice

Elementi salienti del nuovo Regolamento UE 305/2011

La nuova UNI EN 1090-1

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici come richiesto dalla EN 1090 e dalla ISO 3834 (UNI EN ISO 15614) e la qualifica dei saldatori e il rilascio dei patentini (UNI EN ISO 9606-1)

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Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione.Come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il nuovo CPR 305/2011

Elementi salienti del nuovo Regolamento UE 305/2011La dichiarazione di prestazione (DoP), l'etichetta di marcatura CE, le informazioni

sulla sicurezza e sulle sostanze pericolose richieste dal nuovo CPR

Pordenone, 20 marzo 2014

Geom. Raffaello DellamottaTel. [email protected]

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LA MARCATURA CELA DIRETTIVA 89/106/CEE E IL DPR 246/93 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

LA DIRETTIVA 89/106/CEE È STATA RECEPITA DALL’ITALIA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°246 DEL 21/04/1993 (246/93) E SUCCESSIVE MODIFICHE CON D.P.R. 10 DICEMBRE 1997 n. 499.

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REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Il regolamento è entrato pienamente in vigoreil 1° luglio 2013

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NTC – DM 14 Gennaio 2008Norma di riferimento per le costruzioniImpiego di materiali e prodotti per uso strutturale

-Capitolo 11 delle NTCCircolare n. 617, per il capitolo 11.

“[…] si intende per prodotto per uso strutturale qualsiasi materiale o prodotto che consenta ad un’opera, ove questo è incorporato, di soddisfare il requisito essenziale n. 1 Resistenza meccanica e stabilità[…]”

La Direttiva definisce “materiale da costruzione qualsiasi prodotto che venga incluso in modo stabile nelle costruzioni industriali, commerciali o di uso civile”

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Prodotto da costruzioneo prodotto per uso strutturale

la discriminanteè la destinazione d’uso

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NTC – DM 14 Gennaio 2008Il materiale ed i prodotti per uso strutturale utilizzati nelle opere devono rispondere ai requisiti indicati nelle normativeIl materiale e i prodotti per uso strutturale devono essere:

- Identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili.

- Qualificati sotto la responsabilità del produttore

- Accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

N.B. produttore è colui che immette un determinato prodotto sul mercato, per un determinato impiego, assumendosene le relative responsabilità(conformità, etc.).

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Le norme prevedono tre casi…

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A. Marcatura CE

Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere èpossibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione (CPD)”, recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499.

… (leggasi oggi CPR 305/2011)

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B. Qualificazione Nazionale

Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE

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C. Marcatura CE con BTE o Certificato di Idoneità Tecnica

Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico centrale sulla base di linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.

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• Fissare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione

• Stabilire le disposizioni per la descrizione della prestazione in relazione alle caratteristiche

• Definire l’uso della Marcatura CE

Scopo del Regolamento

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Significato di Marcatura CE Reg. (CE) 305/2011

• Prodotto portatore di una Prestazione

• Capacità del fabbricante di mantenere una Costanza della Prestazione

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Direttiva 89/106/CEE Dichiarazione di conformità

************************************************************

Regolamento UE 305/2011 Dichiarazione di prestazione

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PRESTAZIONE

Prestazione di un prodotto da costruzione:la prestazione in relazione alle caratteristiche

essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

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ESEMPIO• Resistenza a compressione di un laterizio

• Resistenza al Vento di un serramento

• Reazione al fuoco di un pannello

• Trasmittanza termica di un isolante W/m2*K

• Isolamento acustico di una parete in CLS

9 N/mm2 – 15 N/mm2

Classe 2 – Classe 1

A1 – A2 – B – C

0,02 W/m2*K – 0,015

45 dB – 55 dB – 60 dB

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Al fine diValutare - Provare - Calcolare - Esprimere - Garantire – Dichiarare

La prestazione del prodotto sono introdotte le:«specifiche tecniche armonizzate»,• le norme armonizzate; • i documenti per la valutazione europea.

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PRODOTTI RECANTI LA MARCATURE CE

Nella Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE n. 2013/C 186/02 del 28/06/2013) è possibile trovare l’elenco dei prodotti da costruzione con obbligo di marcature CE, l’entrata in vigore della norma armonizzata (inizio marcatura CE volontaria) e fine del periodo di coesistenza (inizio marcatura CE obbligatoria):

GUUE 28 giugno 2013 – Norme Armonizzate CPD

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1. Resistenza meccanica e stabilità

2. Sicurezza in caso di incendio

3. Igiene, salute e ambiente

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso

5. Protezione contro il rumore

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

7. Uso sostenibile delle risorse naturali

REQUISITI DI BASE DELLE OPERE (All. I)

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Requisiti di Base

CaratteristicheEssenziali

Prestazioni

Valutazione della costanza delle

prestazioni

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Sistemi di VALUTAZIONE E VERIFICADELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

(Allegato V)

• Svolta da Organismi Notificati oppure da TAB• Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

(VVCP) 1+ / 1 / 2+ / 3 / 4

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Dichiarazione di Prestazione

D.o.P. (Declaration of Performance)

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti,

conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

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DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica:

• il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato,

• le informazioni sulla prestazione possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione

• il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

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•Numero identificativo della D.o.P. •Codice identificativo unico del prodotto-tipo•Identificazione del prodotto da costruzione immesso sul mercato•Nome e Indirizzo del Fabbricante •Il sistema o i sistemi di valutazione della costanza della prestazione•Norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento•Identificazione dell’Organismo di Certificazione (se appropriato)•Attività svolta dall’Organismo di certificazione•Documentazione rilasciata dall’Organismo di certificazione•Numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata)

Contenuto della Dichiarazione di prestazione Articolo 6 e Allegato III

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•L'uso o gli usi previsti •La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato•L'elenco delle caratteristiche essenziali •La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali •Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD»•La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea •Identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione

Contenuto della Dichiarazione di prestazione Articolo 6 e Allegato III

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Dichiarazione di Prestazione

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Dichiarazione di prestazione

(art. 4 CPR 305/2011)

n.123-07-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ***********

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: ***********

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: ***********

4. Nome e indirizzo del Fabbricante ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2: ***********

5. Mandatario: n.a.

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+

7. L’organismo notificato Istituto Giordano SpA (numero 0407) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

8. Valutazione tecnica europea: n.a.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali PrestazioneSpecifica tecnica

armonizzata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data del rilascio firma nome e funzione

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Sostanze pericolose - REACHLe informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

•Articolo 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza•Articolo 33 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

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1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (etichettatura e Imballaggio sostanze pericolose); o

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Reg. 1907/2006 articolo 31 comma 1

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Reg. 1907/2006 articolo 33 Comma 1

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59,paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce aldestinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti aconsentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, ilnome della sostanza.

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Istruzioni per la sicurezza All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti, gli importatori e i distributori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Il Reg. (CE) 305/2011 non specifica meglio ma si può interpretare che questeinformazioni debbano contenere, secondo l’applicabilità, le modalità di: •Uso, •Trasporto, •Immagazzinamento•Movimentazione•Manutenzione

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ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Al momento dell’immissione sul mercato il fabbricante assicura che i

prodotti siano accompagnati da Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Redatte nella lingua dello Stato Membro in cui il prodotto è immesso sul mercato

Contenuti stabiliti dagli Stati Membri

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MARCATURA CE• La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione

• Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante, la marcatura CE non viene apposta.

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REGOLE PER LA MARCATURA CEMarcatura apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su

un'etichetta ad esso applicata (se impossibile allegata alla documentazione)

• ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta• nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante • codice unico di identificazione del prodotto-tipo,• numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, • livello o classe della prestazione dichiarata, • riferimento alla specifica tecnica armonizzata• numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, • uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

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Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.

Dichiarazione di

Prestazione

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…. la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti …, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE.

?

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CPR 305/2011Articolo 66

Disposizioni transitorie1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva

89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformitàche siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013.

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GRAZIE PERL’ATTENZIONE

Geom. Raffaello DellamottaTel. 0541 322.234

[email protected]

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Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione.Come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il nuovo CPR 305/2011

La nuova UNI EN 1090-1Pordenone, 20 marzo 2014

Geo. Raffaello DellamottaTel. [email protected]

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2

UNI EN 1090-1:2012

Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio –Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità

dei componenti strutturali

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3

EN 1090-1:2009/AC:2010

Inizio del periodo transitorio01/01/2011

Fine del periodo transitorio ed inizio dell’obbligo01/07/2014

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4

Scopo e campo di applicazione

Questa Norma armonizzata specifica i requisiti per la valutazione della conformità delle caratteristiche di “componenti strutturali” in acciaio e alluminio e per “prodotti in kits” immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

La valutazione di conformità si riferisce alle caratteristiche del prodotto e quando applicabile alle caratteristiche strutturali di progetto.

Questa norma armonizzata copre anche i componenti in acciaio utilizzati in strutture composte da acciaio e calcestruzzo… (tipo travi REP/PREM che non rientrano nel par.4.6 delle NTC)

La norma si applica a componenti strutturali sia prodotti in serie che non, inclusi i kits.

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5

Quindi,

l’attestazione ministeriale sarà ancora applicabile?

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11.3.4. COMPONENTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE 11.3.4.1 GENERALITA’

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità o di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11.1. Per gli acciai inossidabili si veda il § 11.3.4.8. Per la realizzazione di componenti o sistemi strutturali in acciaio in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN1090-1. Nei casi in cui i tali componenti strutturali sono fabbricati in conformità ai dettagli di progetto (disegni, specifiche per i materiali, ecc.) predisposti dal progettista delle opere sulla base delle presenti norme tecniche, per la suddetta marcatura CE si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 3, “Riferimento ai documenti di progettazione delle opere o dell'ordine del cliente”, di cui al Documento Guida “L” – Applicazione degli Eurocodici – concernente la Dir. 89/106/CEE ed emanato dalla Commissione Europea. Negli altri casi, per la marcatura CE, si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 1, “Indicazione dei dati geometrici del componente e delle proprietà dei materiali e dei prodotti costituenti utilizzati”, di cui allo stesso Documento Guida “L”. In entrambi i casi il Direttore dei lavori, in fase di accettazione dei componenti o sistemi strutturali, prima della loro istallazione, verificherà la conformità di quanto dichiarato ai requisiti stabiliti dalla presente norma e dai documenti progettuali. In alternativa, e comunque non oltre il termine del periodo di coesistenza della predetta norma europea armonizzata UNI EN 1090-1 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, potrà applicarsi quanto riportato al successivo § 11.3.4.10. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI ISO/TR 12735-2:2009, UNI EN ISO 6892-1:2009, UNI EN ISO 148-1:2011.

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DefinizioniConstituent products (Prodotti costituenti): Materiali o prodotti utilizzati in produzione che contribuiscono alle prestazioni o ai calcoli strutturali ovvero risultano coinvolti nelle prestazioni meccaniche e/o di resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità.

Evaluation method (Metodo di valutazione): Il metodo di valutazione intende verificare che le caratteristiche dei componenti possano ottemperare i valori dichiarati e ogni altro valore utilizzato per la valutazione di conformità per caratteristiche come proprietà dei materiali, geometrie e caratteristiche strutturali. (quandosono effettuate delle prove deve essere utilizzato il termine ″metodo di prova″),

Manufacturing (Produzione): Operazioni che portano alla realizzazione del prodotto e possono comprendere: fabbricazione, saldature, fissaggio meccanico, assemblaggio, prove e documentazione delle caratteristiche dichiarate (progettazione e specifiche del componente).

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Structural characteristics (caratteristiche strutturali):

Proprietà dei componenti connesse alla loro capacità di assolvere correttamente il proprio compito.

Structural components (componenti strutturali):

Componenti utilizzati con caratteristiche portanti progettati per fornire resistenza meccanica e stabilità e/o resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità che possono essere utilizzati direttamente come forniti o possono essere incorporati nella costruzione in opera.

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REQUISITI (§ 4 UNI EN 1090-1:2012)

Prodotti costituenti

I componenti strutturali in acciaio e in alluminio devono essere valutati come “Prodotti costituenti” in accordo con le seguenti norme:

UNI EN 1090-2:2011Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio

UNI EN 1090-3:2008Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio

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Sistema di Valutazione della Costanza della Prestazione(VVCP)

per componenti strutturali in acciaio e alluminio

2+

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Prove iniziali di tipo

Controllo di produzione

- Ispezioni- Prove

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Compiti per la valutazione di conformitàper componenti strutturali in acciaio e alluminio

Compiti Contenuti Clausula applicabile

Compiti delfabbricante

Prove iniziali di tipoParametri relativi alle

caratteristiche del prospetto ZA.1

6.2

FPCParametri relativi alle

caratteristiche del prospetto ZA.1

6.3

Campionamento, prove e ispezioniCaratteristiche principali del

prospetto ZA.1Tabella 2

Compitidell'organismo

Certificazione del FPC da parte dell’ON sulla base di

Ispezione inizialeParametri relativi alle

caratteristiche del prospetto ZA.1

6.3 e annesso B

Sorveglianza continua

Parametri relativi alle caratteristiche del

prospetto ZA.16.3 e annesso B

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CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

•Tolleranze dimensionali e forme•Saldabilità•Carico di rottura e resistenza all’impatto (resilienza)•Capacità portante•Deformazione allo stato limite di esercizio•Resistenza alla fatica•Resistenza al fuoco•Reazione al fuoco•Rilascio di cadmio e suoi composti•Emissione di radioattività•Durabilità

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Tolleranze dimensionali e formeLe tolleranze vengono specificate nelle rispettive UNI EN 1090-2 e UNI EN 1090-3 e devono essere applicate a tutti i componenti. Se vengono applicate tolleranze differenti deve essere specificato.

SaldabilitàQuando i prodotti vengono dichiarati saldabili devono essere realizzati con materiali costituenti conformi alle UNI EN 1090-2 o EN 1999-1.

Carico di rottura e resistenza all’impatto (resilienza)Le caratteristiche meccaniche dei componenti costituenti devono soddisfare i requisiti meccanici richiesti, quando i materiali costituenti soddisfano i requisiti di carico di rottura si considerano soddisfatti anche i requisiti di resistenza all’impatto.

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Capacità portanteE’ necessario dichiarare la capacità portante del prodotto o sotto forma del carico di progetto, o come carico che il prodotto è in grado di sopportare o in riferimento alla resistenza della sezione trasversale del componente.

Deformazione allo stato limite di esercizioLa deformazione limite deve essere valutata considerando la combinazione delle azioni (variabili e permanenti). I limiti, verticali e orizzontali, devono essere definitinel progetto o si fa riferimento alle Specifiche Europee.

Resistenza alla faticaLa dichiarazione della resistenza alla fatica di un componente strutturale deve specificare il riferimento a quale forza/azione si riferisce.

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Resistenza al fuoco e Reazione al fuocoLa Resistenza al fuoco (caratteristica strutturale) e la Reazione al fuoco vengono valutate rispettivamente secondo le norme EN 13501-2 e EN 13501-1.

Rilascio di cadmio e suoi composti ed Emissione di radioattivitàSe i prodotti costituenti soddisfano i requisiti specificati nella UNI EN 1090-2 per i prodotti in acciaio e nella UNI EN 1090-3 per i prodotti in alluminio il requisito si considera soddisfatto a meno che non venga utilizzato un materiale di rivestimento per il quale non è disponibile stabilire possibili emissioni in maniera indiretta (ad es schede tecniche).

DurabilitàNon viene definito un metodo diretto per questa prestazione che viene valutata in maniera indiretta considerando l’esposizione dei componenti e valutando i requisiti di protezione superficiale forniti nelle specifiche dei componenti.

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SPECIFICA DEL COMPONENTE

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Cosa deve contenere la specifica di componente?

Elenco dei requisiti

Processo di produzione

Raccolta di documentazione tecnica

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Contenuto della specifica di componente(esempio)

1. Progettazione2. Sistemi produttivi standard3. Dettagli di realizzazione e trattamenti speciali4. Controlli5. Fornitura

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PER COMPONENTE O PER COMMESSA?

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Attività Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 b Metodo 3 a

Progettazione strutturale del componente

Non effettuataProgettazione

basata su Eurocodici

Basata sui requisiti generali

richiesti contrattualmente

dal cliente

Non effettuata

Specifiche del componente

Predisposta dal produttore

Predisposta dal produttore

Predisposta dal produttore

Predisposta dal cliente

Dichiarazione delle prestazioni del componente

Informazioni tecniche e

geometriche relative al

materiale e ogni altra

informazione necessaria

all’esecuzione del progetto

Fornitura di componenti progettati

secondo Norme Europee con le

caratteristiche di resistenza meccanica dichiarate a

progetto

Fornitura di componenti

realizzati secondo la MPCS per i quali deve essere fornita la tracciabilità con

l’ordine del cliente

I componenti forniti dovranno essere conformi

a quanto richiesto nella

PPCS

Produttore: Compiti e Responsabilità

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Dichiarazione di prestazione (dal 1 luglio 2013)• Numero identificativo della D.o.P. • Codice identificativo unico del prodotto-tipo• Identificazione del prodotto da costruzione immesso sul mercato• Nome e Indirizzo del Fabbricante • Il sistema di valutazione della costanza della prestazione• Identificazione dell’Organismo di Certificazione (se appropriato)• Attività svolta dall’Organismo di certificazione• Documentazione rilasciata dall’Organismo di certificazione• Numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata)• La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato• L'elenco delle caratteristiche essenziali • Norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento• La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali • Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD»• La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea • Identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione

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Dichiarazione di Prestazione

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Dichiarazione di prestazione

(art. 4 CPR 305/2011)

n.123-07-13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ***********

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: ***********

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: ***********

4. Nome e indirizzo del Fabbricante ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2: ***********

5. Mandatario: n.a.

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+

7. L’organismo notificato Istituto Giordano SpA (numero 0407) ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

8. Valutazione tecnica europea: n.a.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali PrestazioneSpecifica tecnica

armonizzata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data del rilascio firma nome e funzione

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La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di controllo della produzione di fabbrica (certificato di conformitàdel controllo della produzione in fabbrica) redatto dall'ente autorizzato che deve contenere quanto segue:

- nome e indirizzo dell'ente autorizzato;- numero del certificato di controllo della produzione di fabbrica;- condizioni e periodo di validità del certificato, se necessario;- attività oggetto del controllo di produzione (progettazione, saldatura, ecc);- classe di esecuzione e metodo di dichiarazione di conformità;- nome e qualifica della persona incaricata di firmare il certificato.

La dichiarazione sopra citata deve essere presentata nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto deve essere impiegato.

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Etichettatura

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA èresponsabile dell'applicazione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e deve figurare sull'etichetta, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio una bolla di consegna.

Il simbolo di marcatura CE deve essere accompagnato dalle informazioni seguenti:

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Etichettatura- numero di identificazione dell'ente di certificazione dell’FPC;- nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore;- le ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura;- numero del certificato del controllo della produzione di fabbrica;- riferimento della presente norma europea (EN 1090-1:2009+A1:2011);- descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto;- informazioni sulle caratteristiche essenziali rilevanti elencate nei prospetti ZA.1;- "Nessuna prestazione determinata" (NPD) per caratteristiche ove ciò sia rilevante;- Classe di Esecuzione in conformità alle norme UNI EN 1090-2 e UNI EN 1090-3;- riferimenti alle specifiche dei componenti;- numero della dichiarazione di prestazione (CPR).

Informazioni aggiuntiveÈ necessario, in funzione del metodo di marcatura, fornire informazioni tecniche aggiuntive sul prodotto.

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ESEMPIO DI MARCATURA CE CON IL METODO 3-A (ZA.3.4) PER CHI REALIZZA LE STRUTTURE SU PROGETTO DI ALTRI

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GRAZIE PERL’ATTENZIONE

Geo. Raffaello DellamottaTel. 0541 322.324

[email protected]

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Acciaio strutturale: la normativa in evoluzione.Come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il nuovo CPR 305/2011

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici come richiesto dalla

EN 1090 e dalla ISO 3834 (UNI EN ISO 15614) e la qualifica dei saldatori e il rilascio dei patentini (UNI EN ISO 9606-1)

Pordenone, 20 marzo 2014

Geom. Raffaello DellamottaTel. [email protected]

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2

Istituto Giordano inizia la sua storia nella saldatura come Organismo Notificato per le apparecchiature in pressione.In seguito, grazie alla pluriennale e riconosciuta esperienza nel campo delle costruzioni, incomincia anche l’avventura nelle saldature in ambito edile.

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EN 1090EN 1090--2 2 AnnexAnnex B B ACCIAIOACCIAIO

I componenti devono essere classificati secondo 4 Classi di Esecuzione (EXC): 1 – 4

Classe di Conseguenza (CC)Categoria di Servizio (SC)

Categoria di Produzione (PC)

La procedura per la definizione della EXC è in 3 fasi:

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4

CLASSE DI CONSEGUENZA

Definite in base all’impatto sulla popolazione, sull’ambiente, sulla vita umana, sul sociale

CC1 – Basso impatto

CC2 – Impatto medio

CC3 – Impatto elevato

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TERMINI E DEFINIZIONI

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EN 1990:2002 fornisce nell’Annex B una guida per la scelta della classe di conseguenza per distinguerne l’affidabilità. Le

classi di conseguenza per i componenti strutturali sono divise in3 livelli CCi (con i = 1,2 o3)

EN 1991-1-7 fornisce esempi di caratterizzazione degli edifici che possono assistere nell’implementazione dell’Annex B di EN

1990:2002.

UNA STRUTTURA O PARTI DI ESSA PUO’ CONTENERE COMPONENTI CON DIFFERENTI CLASSI DI CONSEGUENZA

CLASSE DI CONSEGUENZA

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CATEGORIE DI SERVIZIO SC

Definite in base alle sollecitazioni previste(dinamiche / statiche)

SC1 – Sollecitazioni prevalentemente statiche – per esempio semplici edifici in zone a basso rischio sismico

SC2 – Sollecitazioni prevalentemente dinamiche – per esempio parti di edifici con connessioni “sismiche”, ponti stradali o ferroviari

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CATEGORIE DI PRODUZIONE PC

Definite in base alle tecnologie produttive

PC1 – Componenti non saldati o saldati con materiale con carico di snervamento inferiore a S355

PC2 – Componenti saldati con materiale con carico di snervamento superiore a S355, oppure saldati in situ

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CLASSI DI ESECUZIONE EXC

Per default EXC 2 altrimenti vengono determinate date le categorie precedenti

EXC1 EXC2 EXC3 EXC4

Classe di conseguenza

CC

Categoria di produzione

PC

Categoria di servizio

SC

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Il Sistema FPC deve descrivere le misure attuate per assicurare che il personale coinvolto nelle attività capaci di influenzare la conformità dei componenti abbia adeguata qualifica e formazione in base alla gamma di componenti e alle classi di esecuzione “esercitate” dal produttore.

L’addestramento può coinvolgere anche figure professionali di ditte esterne, quali enti, studi di consulenza qualificati, etc…

I bisogni formativi sono da identificare in funzione delle esigenze del personale in base a quanto riportato nel mansionario che mette in relazione a ogni ruolo le competenze che occorre avere per potere svolgere l’attività richiesta.

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QUALIFICHE DEL PERSONALE DI SALDATURA PER STRUTTURE DI ACCIAIO (TAB A.3, EN 1090-2)

Classe EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4

Qualifiche del personale di saldatura per strutture di acciaio (tab A.3 della EN 1090-2)

Qualifiche dei saldatori UNI EN ISO 9606-1

Qualifiche degli operatori EN 1418

Coordinatore della saldatura

Nessun requisito Conoscenze tecniche secondo le tabelle 14 (acciaio al carbonio strutturale) o 15 (acciaio inossidabile)

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Il personale responsabile del coordinamento delle saldature deve essere selezionato in base alla natura e/o alla complessità della produzione tra:

a) personale con competenze tecniche complete relative al processo di saldaturaper la progettazione, l’esecuzione, la supervisione e il collaudo (C)

b) personale con competenze tecniche specifiche relative al processo di saldatura per la progettazione, l’esecuzione, la supervisione e il collaudo all’interno di uno specifico o limitato campo (S)

c) personale con competenze tecniche di base relative al processo di saldatura per la progettazione, l’esecuzione, la supervisione e il collaudo all’interno di uno specifico o limitato campo che coinvolge soltanto semplici costruzioni saldate (B)

UNI EN ISO 14731:2007COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALDATURA COMPITI E

RESPONSABILITÀ, § 6.2

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Saldatura

Paragrafo EXC1 EXC2 EXC3 EXC4

7.1 Generale ISO 3834-4 ISO 3834-3 ISO 3834-2 ISO 3834-2

7.4.1 WPQR Nessun Requisito Tabella 12 e 13 Tabella 12 e 13 Tabella 12 e 13

7.4.1 Qualifica saldatori e operatori

UNI EN ISO 9606-1 UNI EN ISO 14732

UNI EN ISO 9606-1 UNI EN ISO 14732

UNI EN ISO 9606-1 UNI EN ISO 14732

UNI EN ISO 9606-1 UNI EN ISO 14732

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Saldatura

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11.3.4.5 Processo di saldaturaLa saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. E’ ammesso l’uso di procedimenti diversi purchè sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 (oggi UNI EN ISO 9606-1) da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto dalla norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.

Il PROCESSO DI SALDATURA NELLE NTCDM 14/01/2008

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Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999 (oggi UNI EN ISO 14732:2013). Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005 (oggi ed. 2012).

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001: valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

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Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacitàin zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005.Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2004 e il livello B per strutture soggette a fatica.

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L’entità e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potràfare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 (oggi UNI EN ISO 9712:2012) almeno di secondo livello.

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Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7. ilcostruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzionisaldate il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale dicoordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisitidella normativa di comprovata validità. I requisiti sono riassunti nella Tab. 11.3.XI di seguito riportata.

La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteridi indipendenza e di competenza.

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ALCUNE DELLE PRINCIPALI NORME RIPORTATE NEL DM 14/01/2008

UNI EN ISO 15614-1:2012 (QUALIFICA PROCEDURA) “Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel”UNI EN 287-1:2007 (oggi UNI EN ISO 9606-1) (PATENTINI) “Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai”UNI EN ISO 5817:2008 (LIVELLI DI QUALITA’)“Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni”UNI EN ISO 3834:2006 (QUALITA’ NELLA SALDATURA) “Requisiti di qualitàper la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parti da 1 a 5”

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ULTERIORI NORMEUNI EN 1011:2005 (SALDATURA) “Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici - Parti da 1 a 3”;UNI EN 9692-1:2005 (LEMBI) “Saldatura e procedimenti connessi -Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai”;UNI EN 473:2008 (oggi UNI EN ISO 9712) (QUALIFICA PERSONALE) “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive. Principi generali”;UNI EN 14731:2007 (COORDINATORE DELLA SALDATURA) “Coordinatore delle attività di saldatura – Compiti e responsabilità.”

Senza dimenticare la norma alfabeto:UNI EN 22553 (DISEGNI) “Giunti saldati e brasati. Rappresentazione simbolica delle saldature sui disegni”.

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FAC-SIMILI DOCUMENTI

• WPS (UNI EN ISO 15609-1) Specifica del procedimento di saldatura del costruttore.

• WPQR (UNI EN ISO 15614-1:2012) Certificato approvazione procedura di saldatura.

• QUALIFICA SALDATORE (UNI EN ISO 9606-1 OPPURE UNI EN ISO 14732) Patentino.

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Da qualunque punto di vista si voglia osservare una struttura saldata esistono comunque dei capisaldi immutabili:

1. Il progettista deve definire le specifiche necessarie per la saldatura;2. I materiali costituenti la saldatura devono essere qualificati;3. La procedura di saldatura deve esistere ed essere qualificata;4. Il personale che salda deve essere qualificato (patentato);5. Al termine delle saldatura, prima del montaggio devono essere portati a termine dei controlli (collaudi) sui particolari saldati.

Solo in questo modo si è sicuri di avere una struttura sicura

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GRAZIE PERL’ATTENZIONE

Geom. Raffaello DellamottaTel. 0541 322.234

[email protected]


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