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ACCORDO QUADRO Rep - UniFI4 dicembre 2012 ha decretato l’indizione di una procedura aperta,...

Date post: 08-Aug-2020
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1 ACCORDO QUADRO Rep.2056 tra l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in piazza San Marco n. 4, Firenze (C.F. 01279680480), e la Società GI Group S.P.A. con sede legale in Milano, cap 20124 Piazza IV Novembre n.5 (P.Iva. 11629770154) per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, mediante accordo quadro. R E P U B B L I C A I T A L I A N A L'anno duemilatredici (2013), il giorno 8 del mese di maggio alle ore 13,35, in Firenze, in una sede dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco 4, davanti a me Dott. Massimo Benedetti , nato a Firenze il 12 dicembre 1964, e domiciliato per la carica presso la sede del Rettorato dell'Università, incaricato ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, di ricevere e redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, con provvedimento del Direttore Amministrativo n° 36656 (670) in data 27 maggio 2008, senza l'intervento dei testimoni avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i Signori:
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ACCORDO QUADRO

Rep.2056

tra l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in

piazza San Marco n. 4, Firenze (C.F. 01279680480),

e

la Società GI Group S.P.A. con sede legale in Milano, cap

20124 Piazza IV Novembre n.5 (P.Iva. 11629770154) per

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a

tempo determinato per le esigenze dell’Università degli

Studi di Firenze, mediante accordo quadro.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilatredici (2013), il giorno 8 del mese di maggio

alle ore 13,35, in Firenze, in una sede dell'Università degli Studi

di Firenze, Piazza S. Marco 4, davanti a me Dott. Massimo

Benedetti , nato a Firenze il 12 dicembre 1964, e domiciliato per

la carica presso la sede del Rettorato dell'Università, incaricato

ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per l’Amministrazione, la

Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze,

di ricevere e redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per

conto dell'Amministrazione universitaria, con provvedimento

del Direttore Amministrativo n° 36656 (670) in data 27 maggio

2008, senza l'intervento dei testimoni avendovi le parti

contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà

concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i

Signori:

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Dott. Giovanni Colucci , non in proprio ma nella sua

qualità di Direttore Amministrativo dell’Università degli

Studi di Firenze, nato a Rotondella (MT) l’11 luglio 1954

codice fiscale CLCGNN54L11H591H, domiciliato per la

carica in Firenze, Piazza S. Marco 4;

Sig. Rocco Giuliano Digilio, nato a Accettura (MT) il 21

luglio 1955, quale Procuratore Speciale della società GI

Group S.P.A., con sede legale in Milano, (MI) Piazza IV

novembre n. 5, come risulta dalla Procura Speciale del 29

settembre 2010, n.4674, che si allega al presente atto, in

copia conforme (sub lett. “A”).

Le parti, come sopra costituite, della identità e qualità

personale delle quali sono personalmente certo, mi chiedono

di ricevere e redigere il presente atto.

P R E M E S S O

che l'Università degli Studi di Firenze intende provvedere

ad esperire una procedura di accordo quadro per

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a

tempo determinato per le esigenze dell’Università degli

Studi di Firenze, per lavoratori somministrati di categoria

“C” e per la durata di quattro anni;

che il Direttore Generale, con decreto n.124377(2183) del

4 dicembre 2012 ha decretato l’indizione di una procedura

aperta, mediante accordo quadro, per l’affidamento del

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

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per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per la

durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del

verbale di avvio del servizio , secondo il criterio del prezzo

più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,

determinato mediante ribasso percentuale sulla

remunerazione da riconoscere all’agenzia di

somministrazione, e che l’importo stimato a base di gara

era pari a € 600.000,00 ( euro seicentomila/00) oltre IVA,

inclusi eventuali oneri per la sicurezza, (determinati di

volta in volta sulla base delle prestazioni affidate) e la

remunerazione per l’agenzia;

che in data 28 dicembre 2012 è stato dato seguito al

decreto suddetto con pubblicazione del bando di gara di

servizi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e che

in data 26 gennaio 2013 è stata pubblicata una rettifica al

suddetto bando;

che, visto il verbale di gara del 5 febbraio 2013, con

provvedimento n. 25395 (883) del 4 aprile 2013 il Direttore

Generale ha aggiudicato definitivamente la suddetta

procedura aperta alla società GI Group S.P.A. con sede

legale in Milano(MI), Piazza IV Novembre n.5, per un

importo contrattuale complessivo pari al ribasso del 88,09%

da applicare sull’importo di remunerazione orario di €

0,55=/ ora IVA esclusa, fino al raggiungimento dell’importo

massimo stabilito, e comunque non oltre il compimento del

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quarto anno, a partire dal verbale di inizio del servizio;

che la spesa complessiva , per ciascun contratto, graverà, di

volta in volta, sui fondi delle unità amministrative

utilizzatrici;

che trattandosi di un accordo quadro, la spesa presunta

stimata nel bando di gara non è impegnativa per l’Università

degli Studi di Firenze;

che la società GI Group, a garanzia degli obblighi che

assume con il presente accordo quadro, valendosi della

facoltà concessa dalla stazione appaltante, ha effettuato il

prescritto deposito cauzionale mediante fidejussione che si

allega (sub lettera “B”) rilasciata da Vittoria Assicurazioni

spa del 8 aprile 2013, per un importo di € 43.115,50

(quarantatremilacentoquindici/50) ridotto del 50%, in

quanto in possesso del certificato del sistema di qualità UNI

EN ISO 9001:2008 nr. 12236, rilasciato da Certiquality, con

data di prima emissione 9 maggio 2007 e scadenza 3 maggio

2013, e che resta acquisito agli atti;

che il sig Rocco Digilio Giuliano attesta con dichiarazione

sostitutiva del 7 maggio 2013 la permanenza della regolarità

con gli obblighi relativi al versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali e tutte le altre condizioni

elencate all’art. 38 del d.lgs 196/2006 e s.m.;

che, tuttavia, la verifica sulla regolarità contributiva da

accertarsi mediante richiesta DURC sarà effettuata da parte

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dell’Università degli Studi di Firenze alla data della stipula

del presente accordo quadro e, pertanto, l’accordo quadro è

stipulato sotto condizione risolutiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che le parti ratificano perché faccia parte integrante e

sostanziale del presente atto, le medesime, ciascuna nella sua

veste e qualità, confermano e stipulano quanto appresso.

Art. 1

Oggetto dell’accordo quadro

L’Università degli Studi di Firenze ha affidato alla società GI

Group, con sede legale in piazza IV Novembre n.5 a Milano,

l’appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione di

lavoro a tempo determinato, mediante accordo quadro, per le

esigenze dell’Università degli Studi di Firenze.

L’affidamento del servizio è meglio descritto all’art.1 del

Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto e che si allega (sub lettera “C”).

Gli oneri della sicurezza verranno stabiliti volta per volta, e, nel

caso di interferenze, verrà redatto il Documento di Valutazione

dei Rischi (DUVRI).

Il sig. Rocco Giuliano Digilio, nella sua qualità di Procuratore

Speciale della società Gi Group dichiara di eseguire il suddetto

servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni

tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel

Capitolato Speciale di Appalto.

Art.2

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Corrispettivo dell’accordo quadro

La Società GI Group si impegna ad eseguire il servizio oggetto

del presente accordo quadro, ogni e qualsiasi eccezione rimossa

e rinunciata, per l’importo complessivo netto che prevede una

percentuale di ribasso pari al 88,09% da applicare sull’importo

di remunerazione orario di € 0,55=/ ora iva esclusa, come da

offerta economica che si allega ( sub lettera “D”).

L’importo annuale lordo da corrispondere al lavoratore

somministrato, in base all’orario settimanale, è quello risultante

all’art. 31 del C.S.A., salvo eventuali adeguamenti contrattuali.

Nel periodo di validità del presente accordo quadro, compresa la

remunerazione dovuta all’Agenzia, ed eventuali oneri per la

sicurezza, è pari a € 350.275,68 = IVA esclusa, salvo nuove

disposizioni normative.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo

la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo

definiti dall’accordo stesso.

Il prezzo offerto dall’Agenzia di somministrazione si intende

formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza

e comprensivo di ogni onere. L’Università si impegna a

corrispondere all’Agenzia di somministrazione, per ogni ora

ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa

oraria derivante dall’accordo quadro, come esplicitato all’art. 31

del presente capitolato speciale, sulla base delle ore richieste,

nonché il margine di agenzia orario + IVA, al netto del ribasso

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percentuale offerto dall’operatore economico aggiudicatario,

pari allo 0,07%. .

Il presente accordo quadro è da intendersi a misura.

Art. 3

Durata dell’accordo quadro

Il presente accordo quadro con l’Agenzia di somministrazione si

esaurirà automaticamente con il raggiungimento del

corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre il

compimento del quarto anno dalla data di avvio dell’esecuzione

dell’accordo quadro. La stazione appaltante si riserva la facoltà

di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 (sei), dopo la

scadenza finale, se ciò risultasse necessario nelle more di un

nuovo affidamento.

Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e

agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. La società GI

Group affidataria è obbligata ad accettare la proroga.

Il presente accordo quadro sarà sottoposto ad un periodo di

prova di un anno, con decorrenza dalla data come sopra

individuata.

I singoli contratti con i lavoratori somministrati non possono

avere una durata superiore ad un anno o frazione di esso.

Art. 4

Orario di lavoro

L’articolazione dell’orario di lavoro sarà concordata con il

Direttore/ Dirigente dell’Area ovvero della Struttura

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Amministrativa di Ateneo, tenuto conto della seguente fascia

oraria obbligatoria 9.00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì). L’orario

di lavoro giornaliero non potrà superare le 7 ore e 12 minuti;

non sono previsti rientri pomeridiani in quanto al lavoratore

somministrato non è riconosciuto il ticket mensa.

Non è prevista la possibilità di svolgere ore di lavoro

straordinario.

Si allega la bozza di contratto di somministrazione che verrà

utilizzata per l’affidamento del servizio (sub lett. “E”).

Art. 5

Titolo di studio richiesto

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria

superiore.

Art. 6

Luogo di lavoro

Il luogo di lavoro è la sede della Struttura ovvero Struttura

Amministrativa di Ateneo, dove il lavoratore somministrato

presterà la propria attività.

La società GI Group dovrà dare atto di essere a perfetta

conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei

locali dove il servizio dovrà essere effettuato, e di essere a

conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente

ai locali stessi. Di conseguenza la società GI Group non potrà

sollevare alcuna obiezione per difficoltà che dovessero

insorgere nel corso dell’espletamento del servizio. Inoltre è

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tenuta al rispetto del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. e al rispetto del

regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavorato-

ri. La stessa inoltre , nell’espletamento del servizio, assume la

responsabilità inerente alle condizioni di esodo ed

allontanamento dai locali previste dalle normative antincendio

vigenti.

Art. 7

Presa visione delle condizioni

Il sig. Rocco Giuliano Digilio, nella sua qualità di Procuratore

Speciale, dichiara, con la sottoscrizione del presente accordo

quadro, di aver preso visione di tutte le condizioni ed oneri

specifici, tempi e modalità di esecuzione del presente accordo

quadro.

Art. 8

Pagamento

La società GI Group si impegna al pagamento diretto al

lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base al

CCNL del comparto Università, nonché dei contributi

previdenziali ed assistenziali previsti per legge, che saranno

indicati mensilmente nella fattura emessa dall’Agenzia.

Art. 9

Esclusione dei candidati

La società GI Group, in fase di selezione, esclude i candidati

che:

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hanno riportato condanne penali detentive definite per

delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della

riabilitazione;

sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o

sicurezza;

sono stati destituiti, dispensati o licenziati da impiego

presso la pubblica amministrazione, ovvero dichiarati

decaduti da un pubblico impiego.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come

stabilito nel contratto collettivo delle società di

somministrazione di lavoro temporaneo.

Art. 10

Modalità della somministrazione

La società GI Group si impegna a presentare alla Struttura e alla

Struttura Amministrativa richiedente, entro e non oltre dieci

giorni dalla richiesta, il curriculum del lavoratore somministrato

individuato.

Nel corso dell’accordo quadro, qualora il lavoratore

somministrato non sia più gradito o le sue prestazioni lavorative

non risultino adeguate, l’Università potrà chiederne la

sostituzione senza che nulla la società GI Group possa

ulteriormente pretendere.

La stessa società inoltre non potrà ricorrere all'utilizzo del

medesimo lavoratore che abbia svolto presso la stazione

appaltante periodi di servizio complessivamente superiori a 36

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mesi, con le varie tipologie contrattuali flessibili a termine,

come previsto dalla L.28 giugno 2012 n.92. Pertanto, il

lavoratore somministrato deve attestare, mediante dichiarazione

resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m., alla società

GI Group , il computo dei periodi lavorativi effettuati presso la

stazione appaltante. Tale dichiarazione, unitamente all’importo

riferito all’intero periodo contrattuale, verrà inviata dalla società

al RUP, all’indirizzo e-mail [email protected],

[email protected]., per i dovuti controlli. Successivamente,

effettuati gli stessi, il RUP invierà alla società GI Group la

dichiarazione di aver effettuato il controllo, con il computo dei

periodi lavorativi. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al

curriculum del lavoratore e inviata al Direttore/Dirigente della

Struttura/Struttura amministrativa.

Art. 11

Adempimenti a carico della società GI Group-

La società GI Group dovrà:

esonerare l’Università da ogni responsabilità di carattere

civile e penale inerente la condotta e la regolarità delle

prestazioni oggetto dell’appalto;

provvedere all’immediata sostituzione del prestatore di

lavoro temporaneo che, ad insindacabile giudizio della

stazione appaltante, non abbia mostrato la necessaria

attitudine all’espletamento dei compiti affidatigli o che non

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mantenga il requisito della condotta irreprensibile o si assenti

dal servizio senza giustificato motivo;

garantire al prestatore di lavoro temporaneo un trattamento

economico-giuridico pari a quello cui hanno diritto i lavora -

tori di pari livello dell’ Amministrazione dove presta

servizio;

concordare con il lavoratore il periodo di fruizione delle

ferie, come previsto dal CCNL comparto Università,

verificando gli eventuali periodi di chiusura disposti

dall’Ateneo in particolari periodi dell’anno (ad es. festività

Natalizie o Pasquali, settimana del Ferragosto);

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

dell’assenza del lavoratore (entro le ore 9:00 del giorno

stesso);

l’operatore economico e per esso il lavoratore somministrato

dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza;

comunicare il nominativo del lavoratore somministrato al

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per

poterlo sottoporre alla visita di idoneità, ai sensi dell’art. 41

D.Lgs. 81/2008.

Art. 12

Altri obblighi e responsabilità

La società GI Group è tenuta ad osservare tutte le disposizioni

generali dell’Università degli Studi di Firenze, assumendo a suo

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carico le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento

del servizio in oggetto, e assumendo altresì ogni responsabilità

per danni alle persone, alle cose e ai terzi, che comunque

potessero derivare quale conseguenza del servizio ad essa

affidato, per dolo e per colpa. Pertanto dovrà disporre di

adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare

ai beni, agli utenti e agli operatori o che questi possono arrecare

a persone o cose, durante l’espletamento del servizio,

esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità a

riguardo. La polizza assicurativa dovrà essere inviata alla

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della decorrenza

del servizio di somministrazione e dovrà prevedere un

massimale minimo di € 500.000,00 per danni a persone e €

500.000,00 per danni a cose.

Art.13

Cause di assenza del lavoratore e relativo corrispettivo

L’Università corrisponderà alla società GI Group il costo delle

ore ordinarie effettivamente lavorate, come indicato all’art. 28

del presente accordo quadro.

Le festività infrasettimanali civili e religiose, ricadenti durante il

periodo contrattuale verranno fatturate separatamente, con una

gestione ad evento, alla stessa tariffa per l’ora ordinaria.

In caso di assenza del lavoratore nessun corrispettivo sarà

dovuto alla società, la quale dovrà comunque retribuire il

lavoratore.

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Le cause di assenza per cui non è dovuto alcun corrispettivo

all’operatore economico sono le seguenti: permessi brevi,

permessi per matrimonio, permessi per particolari e/o gravi

motivi personali e e/o familiari, permessi per donazione di

sangue, permessi per donazione midollo osseo, permessi per

grave infermità, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi

per concorsi ed esami, permessi per mandato degli amministra-

tori locali, permessi per il diritto allo studio, permessi per

svolgere funzioni di giudice onorario, congedi per la

formazione, congedi per servizio militare o richiamo alle armi,

aspettative per motivi familiari o personali, aspettative per

dottorato di ricerca o borsa di studio, aspettative per cariche

pubbliche elettive, aspettative per mandato degli amministratori

locali, aspettative per attività di volontariato, aspettative per

ricongiungimento con il coniuge chiamato a prestare servizio

all’estero, aspettative per realizzare l’esperienza di una diversa

attività lavorativa, assenze per malattia, assenze per malattie

salvavita, assenze per accertamenti specialistici, esami

diagnostici e visite ambulatoriali, congedo per maternità,

congedo parentale, congedo per malattia del figlio, riposi

giornalieri della madre, assenze per provvedere alla cura dei

figli, assenze per l’applicazione di istituti normativi relativi alla

tutela di handicap in situazioni di gravità, infortuni, ovvero

qualsiasi altro motivo che costituisca l’assenza del lavoratore

somministrato.

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Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dal

comportamento dell’operatore economico nella gestione del

lavoro con i propri dipendenti, sarà a carico dello stesso, che si

assume anche la responsabilità per i fatti negativi che ne

possono derivare.

Art.14

Interruzione della prestazione

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile

al lavoratore o alla società GI Group, la stessa dovrà provvedere

alla immediata sostituzione del lavoratore.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate

interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione

contrattuale.

Art. 15

Contestazioni e azioni disciplinari

Le azioni disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato

verranno esercitate dalla società GI Group, come previsto dal

D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m..

L’Ufficio dell’Area ovvero la Struttura Amministrativa

dell’Università comunicherà tempestivamente gli elementi che

formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 3 del

suddetto decreto.

La società assume ogni onere derivante da impugnativa dei

provvedimenti adottati.

Art. 16

Computo delle ore effettuate

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Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro,

il Direttore/Dirigente rispettivamente della Struttura ovvero

della Struttura Amministrativa sottoscriverà un’apposita scheda

predisposta dalla società GI Group ed indicante le ore lavorate

nel mese, che dovranno corrispondere alle timbrature rilevate.

Art. 17

Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria

Il presente servizio non può essere per nessun motivo sospeso,

abbandonato, non eseguito o eseguito parzialmente.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione,

anche parziale, del servizio da parte della società GI Group

aggiudicataria, con le modalità e entro i termini previsti, la

stazione appaltante procederà, previa diffida a mezzo posta

certificata o fax, alla richiesta di immediata riattivazione dello

stesso fatto salvo, in ogni caso il risarcimento dei danni subiti,

nonchè l’applicazione delle penali contrattuali previste.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di

affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni che per qualsiasi

motivo non siano state rese dall’operatore economico

aggiudicatario con addebito dell’intero costo sopportato e

dell’eventuale danno.

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi,

mediante trattenute, sugli eventuali crediti, ovvero, in

mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere

immediatamente reintegrato.

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Ai dell’art. 140 del codice dei contratti la stazione appaltante, in

caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’ accordo

quadro per grave inadempimento del medesimo potrà

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il

completamento della prestazione.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art.18

Divieto di subappalto e cessione dell’accordo quadro

E’ vietato subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata

risoluzione del presente accordo quadro e la perdita di cauzione

a titolo di risarcimento dei danni.

E’ assolutamente vietata la cessione a terzi, anche parziale,

dell’accordo quadro, sotto comminatoria della immediata

risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni e delle

spese causate alla stazione appaltante.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 116 del codice dei contratti, le

cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e

scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei

confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario,

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa

alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 187/91, e non abbia documentato il

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possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di

gara.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà

opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità

dell’accordo quadro, laddove, in relazione alle comunicazioni di

cui sopra, non sussistano i requisiti di cui alla normativa

antimafia.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo

comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con

escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al

risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.

Art. 19

Divieto di cessione del credito

E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti

dall’avvenuta esecuzione del presente accordo quadro, senza

l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante

alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e

s.m.

Art. 20

Penali

Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute

nel capitolato speciale, nel bando di gara e nel disciplinare di

gara darà luogo all’applicazione di una penale, come descritta

all’ultimo comma del presente articolo, fatto salvo il

risarcimento per eventuali maggiori danni.

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Nel caso di ritardo e sostituzione del prestatore di lavoro rispetto

ai termini previsti, si provvederà ad applicare per ogni giorno di

ritardo una penale giornaliera di 100 euro, fatto salvo il

risarcimento per eventuali maggiori danni. Negli altri casi di

inadempienza anche di uno solo degli obblighi previsti a carico

della società GI Group si applicherà una penale fino al 20%

della fatturazione del mese di riferimento.

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla società GI

Group mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La

società dovrà contro dedurre entro 5 giorni naturali e

consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione.

L’importo delle penali applicate non potrà superare il 3% del

valore dell’accordo quadro.

Superata quest’ultima soglia percentuale senza che la società GI

Group abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio,

l’Università si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro e

di chiedere il risarcimento dei danni.

Art.21

Modalità di fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente sulla base della

apposita scheda disciplinata al precedente art. 16.

Le prestazioni previste nel presente accordo quadro saranno

pagate successivamente previa presentazione di fattura da parte

della società GI Group, e successivamente alla verifica della

rispondenza di quanto fatturato con la scheda suddetta e

all’attestazione della regolarità del servizio prestato.

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Le ore effettivamente svolte dal lavoratore somministrato

saranno riconosciute al costo orario di cui al successivo art. 28

del presente accordo quadro.

Prima del pagamento di ciascuna singola fattura l’Università

verificherà, mediante certificato DURC, la regolarità

contributiva previdenziale ed assistenziale della società GI

Group, nonché se necessario, effettuerà anche la verifica presso

Equitalia ( ai sensi della L.248/2005) al fine di accertare

l’inesistenza di cartelle esattoriali non pagate.

Si precisa che qualora l’Università si avvalga di più lavoratori

somministrati, determina la soglia per le verifiche “Equitalia” la

somma delle singole fatture emesse mensilmente sul presente

contratto.

Pertanto, la società Gi Group dovrà emettere singole fatture per

unità amministrativa ma, sulle stesse, dovrà essere indicato

l’importo complessivo fatturato nel mese, relativo al presente

appalto. La mancata indicazione, non darà diritto al pagamento

delle prestazioni senza che l’operatore nulla possa pretendere.

Il Direttore/Dirigente della Struttura ovvero della Struttura

Amministrativa dovrà comunicare l’imponibile lordo

percipiente, risultante dalle fatture mensili, all’Ufficio Attività

Commerciale e Imposte Dirette e Indirette con le modalità e i

termini impartiti dall’Ufficio stesso.

In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto

2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le transazioni a

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favore dell’Università, nonché nei confronti di tutti gli operatori

economici a qualsiasi titolo interessati alla presente procedura

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG. La

società GI Group spa, conformemente a quanto disposto dall’art.

3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, si impegna a impiegare

unicamente il/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i

dedicato/i, e i relativi movimenti finanziari connessi con il

presente accordo quadro dovranno essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle transazioni.

Il legale rappresentante della società GI Group spa si impegna a

comunicare al RUP gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. Si impegna altresì a comunicare

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le suddette comunicazioni, a firma del Legale Rappresentante

della società, dovranno essere trasmesse all’ Università con

idoneo mezzo di notifica avente validità legale (fax compreso).

In data 15 aprile 2013 la società GI Group ha comunicato il

conto corrente e le persone delegate a disporre i pagamenti,

come da allegato (sub lett. “F”). Ogni modifica sul conto

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corrente o sulle persone delegate a disporre i pagamenti dovrà

essere comunicata al RUP.

Il presente atto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa di

cui all’art.3 co. 9 bis della legge n. 136/2010 e s. m., e fatta

salva la predetta clausola, per le transazioni effettuate senza

avvalersi di banche o della società delle Poste Italiane Spa, sarà

applicata nei confronti del soggetto inadempiente la sanzione

amministrativa pecuniaria nella misura prevista al comma 1

dell’art. 6 della legge n. 136/2010; per le transazioni effettuate

su un conto corrente non dedicato oppure senza impiegare lo

strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni ovvero se nel bonifico bancario o postale o

negli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni venga omessa

l’indicazione del CIG sarà applicata nei confronti del soggetto

inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria nella

misura di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 136/2010.

Si dà atto che il presente accordo quadro è stipulato sotto

condizione risolutiva relativamente alla regolarità

contributiva INPS e INAIL da certificare mediante

l’acquisizione e la verifica del DURC alla data di stipula del

presente atto. Pertanto, nel caso in cui da detto controllo

emerga un’ irregolarità contributiva dell’appaltatore, il

presente contratto sarà risolto di diritto e la cauzione

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incamerata; resta salvo il diritto dell’Università ad esigere il

risarcimento dei danni patiti a causa della risoluzione.

Art. 22

Spese connesse al servizio e contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti, strettamente connesse al

presente servizio, sono a carico della società GI Group.

Parimenti sono a carico della società tutte le spese inerenti e

conseguenti la stipula del relativo accordo quadro.

Art. 23

Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra

l’Università e la società GI Group dovranno essere sottoposte ad

un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

La società GI Group che abbia pretese da far valere, notificherà

motivata domanda all’Università la quale provvederà, su di essa,

nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti

particolari e più approfonditi accertamenti, sarà facoltà

dell’Università di stabilire e comunicare, prima della scadenza

dei 60 giorni, un nuovo termine (che non potrà superare 30

giorni) entro cui adottare la sua decisione.

La società GI Group non potrà, di conseguenza, adire l’autorità

giudiziaria competente prima che l’Università abbia emesso la

sua decisione amministrativa o prima che sia decorso

inutilmente il termine per provvedervi.

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Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede

amministrativa, la stessa sarà deferita alla cognizione del

Giudice Ordinario.

Art.24

Foro competente e esclusione della clausola compromissoria

Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del

presente accordo quadro è competente il Foro di Firenze.

E’ esclusa la clausola compromissoria.

Art.25

Adeguamento e revisione dei prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi i quali resteranno

impegnativi per tutta la durata del presente servizio. E’

consentito invece l’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art.

115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 26

Cause di risoluzione dell’accordo quadro

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il

presente accordo quadro nei casi e con le modalità e

conseguenze indicati agli art. 135, 136 e 137 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante,

su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla

risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi:

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a

titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e

ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti

nell’esecuzione dell’accordo quadro, esecuzione non

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conforme ai requisiti minimi prescritti nel capitolato o

comunque per colpa dell’operatore economico

aggiudicatario;

- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli ob

blighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli

obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in

materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;

- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle

ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;

- qualora nei confronti dell'operatore economico

aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un

provvedimento definitivo di applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui alla vigente normativa

antimafia;

- nel caso di fallimento della società GI Group;

- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,

di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque

interessati all’esecuzione del contratto;

- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul

lavoro;

- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche

solo legale, nell'esecuzione del servizio;

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- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo,

associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

- in caso di perdita da parte dell'operatore economico

aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo

quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di

contrattare con la pubblica amministrazione;

- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di

cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei

compiti affidatole in particolare per quanto attiene il

rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs.

196/2003;

- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia

intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle

centrali di committenza regionali che prevedano

condizioni di maggior vantaggio economico, come

meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d.

“spending review 2” convertito in L. 135-2012.

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico

aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo quadro.

La risoluzione dello stesso per gravi inadempienze contrattuali

fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di

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affidare il servizio all’operatore economico che segue in

graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le

maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva

ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore

economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art.27

Recesso

La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo

dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà

consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art.

134 del Codice.

In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la

continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il

rapporto di fiducia sottostante l’accordo stesso.

Art.28

Retribuzione annua

Il lordo percipiente annuo risulta essere pari ad € 21.679,68 che

include le seguenti voci: stipendio base, IIS, indennità di ateneo,

tredicesima (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico

del dipendente e al netto degli oneri previdenziali a carico

dell’Amministrazione e dell’IRAP) e corrisponde a trentasei

(36) ore settimanali.

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Il numero delle ore di tempo produttivo annuo, secondo la

circolare MUR n. 391 del 3.4.2007 risulta essere 1512; pertanto

il costo orario lordo per il lavoratore somministrato è pari ad €

14,34 (21.679,68 €/1512 h).

Art.29

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti

dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità

connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione

dei contratti.

Al momento dell’aggiudicazione il titolare del soggetto

aggiudicatario dovrà indicare il responsabile del trattamento dei

dati in questione.

Art.30

Riservatezza

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati

forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati,

organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e

saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico,

anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto

contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il

conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto,

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed

il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali

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diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione

appaltante.

L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adotta-

re tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali

nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti

secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.

L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per

iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati

del trattamento dei dati della stazione appaltante.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare

tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del

trattamento.

L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare,

comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione

della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per

la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli

unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal

bando di gara e dai documenti contrattuali.

Art.31

Domicilio legale

La società Gi Group spa, agli effetti del presente accordo

quadro, elegge espressamente il proprio domicilio in Piazza IV

Novembre n.5 a Milano.

Art. 32

Osservanza dei contratti collettivi

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Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo

quadro, la Società GI Group s.p.a. si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro applicabile ai sensi di legge e negli accordi

locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella

località in cui si svolge il presente servizio.

Inoltre la Società dovrà essere in regola con la vigente

normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.

Art.33

Norme applicabili

L’esecuzione del presente accordo quadro è regolato oltre che

dal capitolato, dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge in

materia di appalti e somministrazione di servizi, dalle norme del

codice civile e dalle norme statutarie e regolamentari

dell’Università degli Studi di Firenze.

Art.34

Documenti che fanno parte dell’accordo quadro

Formano parte integrante e sostanziale del presente accordo

quadro:

Copia conforme della Procura Speciale n.97465 del 28

settembre 2010 che si allega (sub lett. “A”);

Cauzione definitiva, rilasciata dalla società Vittoria

Assicurazioni spa che si allega ( sub lett. “B”);

Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega (sub lettera

“C”);

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Offerta economica, che si allega( sub lettera “D”);

Bozza di contratto di somministrazione che si allega ( sub

lettera “E”);

Comunicazione del 15 aprile 2013, che si allega (sub lettera

“F”).

--- o o ---

Richiesto, ho io ricevuto e steso il presente atto che è stato

scritto da persona di mia fiducia mediante uso di

apparecchiatura informatica e di stampante laser ad

inchiostrazione indelebile ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, su trentuno pagine a video; del medesimo

ho dato lettura, fattane a chiara ed intellegibile voce ed in

presenza delle parti le quali, previa approvazione e ratifica, lo

hanno, insieme a me, sottoscritto con firma digitale. Si è omessa

la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa

volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già preso

cognizione.

Per l’Università degli Studi di Firenze

(Il Direttore Generale Dott. Giovanni Colucci)

Per l’Appaltatore (Gi Group spa)

(Il Procuratore Speciale Sig. Rocco Giuliano Digilio )

L’Ufficiale Rogante

(Dott. Massimo Benedetti)

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